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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 novembre 2007 presentato da
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto: A. Con decreto d’accusa 3 aprile 2006 il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di amministrazione infedele, per avere, a Contone, nel corso del mese di marzo 2005, mancando al proprio dovere, venduto a __________, garagista di __________, in cambio di 3 autovetture d’occasione e fr. 500.– in contanti l’automobile __________ __________ (n. di matricola __________) di proprietà di PC 1 che gli era stata consegnata da __________ affinché la vendesse al prezzo di fr. 9 000.–.
In tal modo, secondo l’ipotesi accusatoria, RI 1 ha assunto il rischio di non potere far fronte all’impegno preso di versare a PC 1 l’importo richiesto e pattuito, ritenuto che l’accusato non ha versato alcunché alla proprietaria dell’auto, né è stato in grado di restituirgliela, cagionandole in tal modo (almeno temporaneamente) un danno al patrimonio, ritenuto altresì che il veicolo in questione è stato sequestrato, in data 3 giugno 2005, presso il garage di __________.
Il Procuratore pubblico ha, inoltre, ritenuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 27 dicembre 2005, a __________, presso i magazzini della ditta __________ spintonato ripetutamente e colpito al viso con una spranga di ferro __________ nonché autore colpevole di ingiuria per averlo, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, tacciato di “ladro” e di “vecchio bastardo”.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento della tassa e spese giudiziarie per complessivi fr. 200.–.
Il magistrato d’accusa ha, inoltre, proposto la confisca dell’automobile __________ __________ (con licenza di circolazione e chiave di avviamento) che dovrà poi essere restituita alla parte civile PC 1.
RI 1 ha sollevato opposizione al decreto di accusa.
B. Al dibattimento, l’accusato e la parte civile __________ hanno comunicato di avere raggiunto un accordo per quanto concerne i reati di lesioni semplici e ingiuria, con il conseguente ritiro della querela penale. La patrocinatrice della parte civile PC 1 ha, per contro, postulato l’assegnazione di quanto confiscato e la rifusione di fr. 4 000.–, più interessi al 5% dal 31 marzo 2005 su fr. 9 000.– a valere come deprezzamento del veicolo nonché fr. 1 500.– per spese legali.
C. Con sentenza 28 settembre 2007, il presidente della Pretura penale – stralciate le imputazioni di lesioni semplici e ingiuria per avvenuto ritiro della querela – ha dichiarato RI 1 autore colpevole di amministrazione infedele.
Il giudice ha, quindi, condannato RI 1 alla pena pecuniaria
di 30 aliquote giornaliere di fr. 80.– cadauna per un totale di
fr. 2 400.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento di una multa di fr. 700.– che, in caso di mancato versamento, dovrà essere commutata in una pena detentiva di 7 giorni.
Con la confisca di tutti gli oggetti sequestrati e la loro assegnazione alla parte civile, il presidente della Pretura penale ha, infine, condannato RI 1 a pagare alla parte civile PC 1 fr. 4 000.– oltre a interessi al 5% dal 28 settembre 2007 quale deprezzamento del veicolo e fr. 1 500.– per spese legali.
Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 890.– sono state poste a carico dell’accusato.
D. Contro la sentenza, RI 1 ha introdotto il 2 ottobre 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 5 novembre 2007, egli postula, con l’annullamento della sentenza impugnata, il suo proscioglimento.
Con osservazioni 27 novembre 2007 e 4 dicembre 2007 il procuratore pubblico, rispettivamente la parte civile PC 1, propongono di respingere il ricorso.
E. Con scritto 25 febbraio 2008 __________ chiede che l’autovettura della figlia venga dissequestrata al più presto.
Con scritto 1° aprile 2008, RI 1 ha dichiarato di non opporsi al dissequestro dell’auto.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Il presidente della Pretura penale ha accertato che, nei primi giorni del mese di marzo del 2005, RI 1 ha ricevuto in consegna da __________, titolare del Garage __________ a __________, una vettura marca __________ (numero di matricola ) di proprietà di PC 1, affinché la vendesse al prezzo di fr. 9 000.–.
In seguito – sempre secondo gli accertamenti del primo giudice - RI 1 ha venduto il veicolo a __________, concessionario __________ di __________, in cambio di tre autovetture cui sono stati aggiunti, in un secondo tempo, fr. 500.–.
RI 1, nonostante l’impegno assunto, non ha versato a __________ l’importo pattuito di fr. 9 000.–, né è stato in grado di restituire la vettura che, nel frattempo, era stata intestata a __________.
Secondo il primo giudice, l’accusato avrebbe dovuto agire facendo gli “interessi finanziari” della proprietaria dell’auto, in conformità alle istruzioni ricevute dallo stesso __________. RI 1, invece, ha disatteso tali istruzioni permutando l’auto di PC 1 con altre tre automobili (oltre a fr. 500.– versati in seguito) senza corrispondere l’importo pattuito di fr. 9 000.–. Quindi, nella misura in cui l’accusato non ha versato alcunché a PC 1 quale controprestazione per la vettura né è stato in grado di restituirgliela, la violazione degli accordi presi ha causato un danno, seppure “temporaneo”, al patrimonio di quest’ultima.
Sempre secondo il primo giudice, optando per la permuta invece che per un pagamento in contanti, RI 1 ha violato gli accordi presi con __________ non potendo – ha precisato il presidente della Pretura penale – “escludere di non poter consegnare la somma richiesta” e, quindi, non potendo scongiurare il verificarsi di un pregiudizio.
L’imputato ha sottovalutato i problemi connessi alla vendita delle tre autovetture (di cui non si è riusciti a capire, nemmeno in termini approssimativi, il valore) che, per di più, gli erano state consegnate da una persona con cui non aveva mai, prima d’allora, intrattenuto relazioni d’affari.
Pur non volendo causare il danno – ha concluso il primo giudice – RI 1, assumendo il rischio di non potere far fronte all’impegno preso, ha accettato, per dolo eventuale, l’eventualità che il danno si realizzasse (sentenza, pag. 3-7 consid. 1-7).
3. Il ricorrente sostiene che il primo giudice non ha considerato nell’accertamento dei fatti le sue “difficoltà d’espressione”, la sua tendenza ad assumersi delle responsabilità che non gli incombevano e non avrebbe valutato nel loro complesso le dichiarazioni delle parti interessate, in particolare quelle di __________ che aveva interesse a liberarsi da ogni responsabilità nei confronti di PC 1.
Il ricorrente rimprovera, inoltre, al primo giudice di non avere accertato correttamente il tenore dell’accordo intervenuto fra lui e __________ (ricorso, pag. 2-12)
4. Al di là della nebulosa ricostruzione della vicenda e della non sempre facile comprensione del confuso e, per certi versi, lacunoso esposto ricorsuale, va comunque evidenziato che alcuni aspetti della vicenda avrebbero dovuto e potuto essere meglio ricostruiti, dagli inquirenti, prima, e dal primo giudice, poi, soprattutto, come vedremo, in funzione del reato di appropriazione indebita inizialmente prospettato (insieme ad altri) a RI 1.
Ad ogni modo, i fatti accertati dal primo giudice sui quali è stata costruita l’imputazione di amministrazione infedele sono i seguenti.
a) RI 1 ha ricevuto in consegna da __________ l’auto __________ di proprietà di PC 1 affinché la vendesse a
fr. 9 000.–. L’imputato l’ha invece venduta a __________ ricevendo quale corrispettivo fr. 500.– e tre auto usate.
Nonostante le reiterate promesse di pagamento, RI 1 non ha versato a PC 1 i fr 9 000.– concordati, né è stato possibile recuperare l’auto in quanto, nel frattempo, era stata immatricolata a nome di __________.
Il presidente della Pretura penale ha, quindi, confermato la tesi del procuratore pubblico che ha ritenuto realizzato il reato di amministrazione infedele per avere RI 1 disatteso gli accordi presi con __________, ossia per avere optato per la permuta (con tre veicoli e fr. 500.–) invece della concordata vendita con pagamento in contanti, assumendosi per finire il rischio di non potere realizzare, com’è effettivamente avvenuto, le auto consegnategli.
b) In relazione all’inchiesta che si è conclusa con l’accusa di amministrazione infedele, va evidenziato quanto segue.
Dagli atti emergono due discordanti versioni. Quella di RI 1 secondo cui egli avrebbe ricevuto da __________ tre auto e fr. 500.– (“il tutto doveva così coprire la somma che dovevo versare a __________ verbale RI 1 28 giugno 2005 pag. 2) e quella di __________ secondo cui, invece, lui avrebbe, in pagamento della __________, versato all’imputato fr. 7 000.– (senza nessuna pezza giustificativa) in aggiunta alla consegna dei tre veicoli (verbale del 30 giugno 2005 di ________).
Queste versioni sono state ribadite anche nei rispettivi interrogatori effettuati nell’ambito del procedimento avviato a seguito della denuncia per truffa presentata da RI 1 nei confronti di __________.
Oltre all’approssimativa indicazione della destinazione delle auto date in permuta, dai vari interrogatori è pure emerso che __________ avrebbe, in aggiunta a quanto sopra, versato a RI 1 ulteriori fr. 500.– (v. allegati act. 21 MP). Interrogato dalla segretaria giudiziaria il 17 novembre 2005, __________, oltre a confermare la sua versione dei fatti, si è detto disposto a fornire la prova contabile del versamento a RI 1 dei fr. 7 500.– (act. 13 MP, pag. 2 in fondo, pag. 3).
Tuttavia, delle pezze contabili alla cui produzione __________ si era dichiarato pronto a depositare agli atti non c’è traccia.
Nemmeno c’è traccia di richieste in tal senso degli inquirenti.
Nemmeno il primo giudice ha chiesto nulla al proposito.
Pertanto, forza è constatare che le dichiarazioni di __________ sono rimaste semplici allegazioni di parte non bastando al loro pieno sostegno, una ricevuta di prelevamento di fr. 7 500.– dal conto corrente bancario di __________ per dimostrare che quei soldi sono andati davvero a RI 1, atteso, in particolare, che il pagamento dei fr. 7 500 sarebbe avvenuto in due fasi.
c) Quindi, la prova che avrebbe, se del caso, permesso la condanna di RI 1 per appropriazione indebita, reato per cui era stata promossa l’accusa (AI 5), non è stata raccolta.
Per quanto riguarda la destinazione dell’importo di fr. 500.– che l’imputato ha ammesso di avere ricevuto da __________, __________ ha dichiarato di non averlo accettato, sebbene offertogli da RI 1, in quanto egli esigeva il versamento dell’intero importo di fr. 9 000.– (verbale __________, 1 dicembre 2005, act. 15 MP pag. 3; sentenza pag. 3 consid. 1).
Nemmeno è stato, per finire, appurato se tale importo è stato offerto direttamente anche al padre della parte civile (verbale __________ 1 dicembre 2005, act. 16 MP pag. 2).
Pertanto risulta altamente improbabile che un eventuale rinvio dell’incarto al primo giudice - perché proceda alla prospettazione della nuova imputazione al prevenuto (di appropriazione indebita) ed all’assunzione di nuove prove - dia risultati diversi da quelli fin qui ottenuti.
Le parti confermerebbero verosimilmente quanto già dichiarato.
Del resto, le tre auto date in permuta non sono più reperibili, essendo state da subito piazzate qua e là, ritornate a __________ o regalate a terze persone (sconcertante è constatare come nemmeno si sia riusciti ad accertare la marca delle vetture, il loro valore approssimativo e la loro destinazione ultima; cfr. verbali di interrogatorio sub act. 21 MP; sentenza, pag. 7 consid. 7).
L’esame di questi veicoli avrebbe potuto dare maggiori indicazioni sul loro valore, ciò che avrebbe permesso di verificare se la tesi dell’imputato poteva reggere, ossia se il valore delle auto (unitamente ai fr. 500.–) raggiungeva approssimativamente l’importo di fr. 9 000.–.
Se ciò non fosse stato, ovvero se le auto avessero avuto un valore complessivo nettamente inferiore, la tesi di __________ (quella del versamento di fr. 7 500.– a RI 1 e la conseguente sua indebita appropriazione dell’importo) avrebbe preso corpo, risultando per finire sufficienti gli elementi per condannare l’imputato per appropriazione indebita.
Va da sé, infatti, che, se ciò fosse stato, la tesi dell’imputato secondo cui aveva permutato la vettura di PC 1 (dal valore venale compreso tra fr. 9 000.– e 11 000.–; cfr. verbale 1. dicembre 2005 di __________, act. 15 MP pag. 3) con tre auto di valore nettamente inferiore e fr. 500.–, non sarebbe stata credibile poiché si sarebbe trattato di un atto di autolesionismo commerciale.
Se si fosse accertato lo scenario disegnato da __________ si sarebbe potuto ipotizzare – stante la conclusione di un contratto estimatorio (“Trödelvertrag”) secondo cui una persona consegna ad un’altra merce che venderà a suo nome e per suo conto (o acquisterà personalmente) con l’obbligo di versare il prezzo pattuito oppure di restituire la mercanzia (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, § 92 N. 6937 segg) – un’appropriazione indebita da parte di RI 1 (che doveva o restituire l’auto oppure corrispondere a PC 1 il prezzo concordato) del prezzo pagato da __________.
Infatti, il Tribunale federale – in merito ad un contratto estimatorio – ha ritenuto che la merce data in consegna e, fino a concorrenza del prezzo di stima, il ricavo della vendita di tale merce sono “affidati” al consegnatario ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP (art. 140 cifra 1 vCP; DTF 75 IV 11; Marcel A. Niggli/C. Riedo, in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, n. 20 ad art. 138 CP; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, § 13 n. 51).
Tuttavia, come visto, l’istruttoria non è riuscita ad accertare nulla di tutto ciò.
L’ipotesi di appropriazione indebita, quindi, cade.
d) Nemmeno, però, sono dati i presupposti del reato di amministrazione infedele su cui, non avendo accertato l’avvenuto pagamento di fr. 7500.- da parte di __________ a RI 1, l’accusa sembra avere ripiegato.
Commette amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP).
Il reato presuppone, tra l’altro, che l’autore agisca intenzionalmente o con dolo eventuale (DTF 129 IV 124; Marcel A. Niggli, op. cit., n. 115-116 ad art. 158 CP; Günter Stratenwerth/Guido Jenny, op. cit., § 19 n. 18; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 13 ad art. 158 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskom-mentar, San Gallo 2008, n. 14 ad art. 158 CP).
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero una funzione di gerente.
Punita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mauro Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).
Gerente ai sensi della norma è chi dispone di sufficiente indipendenza e di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1 pag. 126, 123 IV 17 consid. 3b pag. 21, 120 IV 190 consid. 2b pag. 192).
Questo potere può manifestarsi sia concludendo un atto giuridico (o difendendo interessi patrimoniali) sia compiendo atti materiali (DTF 123 IV 17 consid. 3b pag. 21).
Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mauro Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).
e) Prima di procedere a valutare se il ricorrente può essere ritenuto un gerente ai sensi dell’art. 158 CP, ossia prima di verificarne l’ indipendenza e autonomia nell’amministrazione del patrimonio affidatogli (in casu l’automobile), è utile definire lo scopo che l’operazione doveva avere per le parti implicate.
Dagli atti emerge in modo incontrovertibile che le istruzioni date all’imputato erano quelle di vendere l’auto per conto di PC 1 che voleva ricevere, in cambio, fr. 9 000.–. Tutto quanto avrebbe ricevuto in più, sarebbe pertoccato all’imputato che aveva accettato proprio “per fare un affare” (verbale del 28 giugno 2005 di RI 1, allegato act. 5 MP pag. 2 in alto) e non, semplicemente, per fare un favore a __________ o a PC 1.
Quindi, l’imputato ha accettato di tenere la vettura sul suo piazzale e trattarne la vendita per trarne un profitto, e ciò era chiaro a tutti sin dall’inizio. Ora, questo suo proponimento mal si concilia con il reato di amministrazione infedele, dove, secondo la norma, sin dal principio il gerente deve amministrare o sorvegliare facendo esclusivamente gli interessi altrui. E normalmente è pagato per questo, non dipendendo il suo corrispettivo – come nella fattispecie – dall’esito di una compravendita o da un atto per il quale egli stesso guadagnerebbe. Di conseguenza, visto che il buon esito dell’operazione era auspicato anche da RI 1, e non esclusivamente da PC 1, già solo per questo motivo non si può imputare a RI 1 il reato di amministrazione infedele.
Inoltre, il gerente assume dei compiti che per la loro ampiezza, natura e durata si estendono al di là di particolari affari (Christian Favre/Marc Pellet/Patrick Stoudmann, Code pénal annoté, nota 1.2 pag. 421). Nel caso di specie RI 1 è stato chiamato a svolgere una sola operazione di vendita, senza che questa implicasse né specifici atti di amministrazione né una durata particolare. Con la vendita dell’auto e il versamento alla proprietaria di fr. 9 000.–, il suo compito sarebbe stato adempiuto.
Anche quest’aspetto, quindi, depone contro il realizzarsi del reato di amministrazione infedele.
f) Dal profilo soggettivo, il giudice ha ritenuto che RI 1 si è reso autore colpevole di amministrazione infedele per dolo eventuale.
Nemmeno questa valutazione può essere condivisa.
Come visto in precedenza il ricorrente ha accettato di vendere l’auto per trarne un beneficio personale.
Ora, è difficile sostenere con autorevolezza che con la permuta egli avrebbe accettato il rischio di danneggiare per dolo eventuale il patrimonio di PC 1 (“pur non volendo causare il danno egli, assumendo il rischio di non poter far fronte all’impegno preso, ha accettato l’eventualità di una sua realizzazione”; sentenza, pag. 7 consid. 7) poiché questo equivale a sostenere che RI 1 ha accettato per sé il rischio di (eventualmente) non trarre profitto alcuno dalla operazione.
In realtà, ben più verosimile è la tesi secondo cui, se RI 1 non fosse stato ragionevolmente certo che il valore delle autovetture ricevute in permuta gli avrebbe permesso, non soltanto di versare i fr. 9 000.– a PC 1, ma anche di trarre dall’operazione un congruo profitto per sé, non avrebbe concluso l’affare.
Va, qui, rilevato che la giurisprudenza ammette con riserbo, nell’amministrazione infedele, il dolo eventuale. Questo deve infatti essere nettamente e rigorosamente circostanziato in ragione della genericità degli elementi oggettivi costitutivi del reato di amministrazione infedele (DTF 123 IV 17 consid. 3e pag. 23, 120 IV 190 consid. 2b pag. 193; Marcel A. Niggli, op. cit., n. 115-116 ad art. 158 CP; Bernard Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
Perciò, anche dal punto di vista soggettivo, seri dubbi sul dolo dell’imputato non permetterebbero comunque, anche facendo astrazione dalle considerazioni di cui ai punti precedenti, di confermare la condanna per amministrazione infedele.
La responsabilità del ricorrente, stando così i fatti accertati, deve essere definita unicamente in sede civile.
5. Da quanto precede discende che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata e il ricorrente prosciolto dalla imputazione di amministrazione infedele.
Le spese di prima sede vanno a carico dello Stato.
Gli oneri processuali di questa sede seguono la soccombenza. Essi sono posti a carico dello Stato (art. 15 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 1 500.– per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
§ Di conseguenza, RI 1 è prosciolto dall’imputazione di appropriazione indebita.
§§ Annullata è, pure, la confisca dell’auto __________ (n. di matricola ) che va dissequestrata e consegnata a PC 1.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.