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Incarto n. 17.2007.81 |
Lugano 23 febbraio 2009/lw
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 26 novembre 2007 da
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RI 1 (patrocinata dall DI 1 )
e
RI 2 (patrocinata dall’avv. PA 2)
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contro la sentenza emanata nei loro confronti il 12 ottobre 2007 dal giudice della Pretura penale; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso di RI 1
2. Se dev’essere accolto il ricorso di RI 2.
3. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa del 12 dicembre 2006 (DA 4801/2006) il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di delitto contro la Legge federale contro la concorrenza sleale per avere a __________ , nel periodo novembre/dicembre 2004 – luglio 2005, in correità con RI 2, agito in modo sleale sfruttando un segreto d’affari di cui è venuta a conoscenza in modo illecito. Prima della sua partenza, l’imputata avrebbe sottratto temporaneamente un’agenda contenente dati confidenziali (contatti, clienti) della PC 1, trascrivendone i dati, sfruttandoli successivamente nell’ambito di un’attività concorrenziale alla società. Essa avrebbe inoltre incitato la segretaria __________ a consegnarle informazioni e documentazione riservate (in specie fotografie di immobili, piantine di immobili e di mappali) al fine di sfruttarle nell’ambito della sua nuova attività concorrenziale a quella della PC 1. Ne ha pertanto proposto la condanna a 10 giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed ha rinviato le parti civili al competente foro per le richieste di risarcimento.
Con decreto d’accusa del 12 dicembre 2006 (DA 4802/2006) il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autrice colpevole di delitto contro la Legge federale contro la concorrenza sleale per avere a __________ , nel periodo febbraio 2005 – luglio 2005, in correità con RI 1, agito in modo sleale sfruttando un segreto d’affari di cui è venuta a conoscenza in modo illecito. E meglio, per avere sfruttato i dati confidenziali contenuti in un’agenda della PC 1 precedentemente trascritti da RI 1 nell’ambito di un’attività concorrenziale a quella della società e incitato in diverse occasioni la segretaria __________ a consegnarle informazioni e documentazione riservate (in specie fotografie di immobili, piantine di immobili e di mappali) in possesso della PC 1, al fine di sfruttarle nell’ambito di un’attività concorrenziale.
Il procuratore pubblico l’ha inoltre ritenuta autrice colpevole di diffamazione (per avere, a __________ nel corso del mese di luglio 2005, incolpato PC 2 di condotta disonorevole e di fatti che nuocciono alla sua reputazione e meglio per avere, parlando di lui con __________, dichiarato che è “un imbroglione”, “uno che frega la gente”) e ingiuria (per avere, a __________ , nel corso del mese di luglio 2005, offeso l’onore di PC 2, tacciandolo, parlando di lui con __________ di “figlio di puttana”). Ne ha pertanto proposto la condanna a 15 giorni di detenzione, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed ha rinviato le parti civili al competente foro per le richieste di risarcimento.
Al decreto di accusa RI 1 e RI 2 hanno presentato opposizione.
B. Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 12 ottobre 2007 il giudice della Pretura penale ha in parte confermato i capi d’imputazione (l’infrazione contro la LF contro la concorrenza sleale è stata confermata solo per il capo di accusa 1.2. del DA 480/2006 a carico di RI 1 e solo per il capo di accusa 3.2. del DA 4802/2006 a carico di RI 2), condannando RI 1 alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere di fr. 60.– per un totale di fr. 300.– (sospesa condizionalmente per 2 anni) e alla multa di fr. 500.–, mentre RI 2 alla pena pecuniaria di 5 aliquote di fr. 40.– per un totale di fr. 200.– (sospesa condizionalmente per 2 anni) e alla multa di fr. 500.–. Le parti civili sono state rinviate a far valere le loro pretese di risarcimento davanti al competente foro.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1 e RI 2 hanno introdotto il 16 ottobre 2007 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nelle motivazioni scritte, entrambe del 26 novembre 2007, esse chiedono la loro assoluzione e la riforma in tal senso della sentenza impugnata. In via subordinata, RI 2 chiede che l’incarto venga rinviato ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio. Con osservazioni del 28 dicembre 2008 il procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi. Nelle loro osservazioni dell’8 gennaio 2008 PC 1 e PC 2 formulano identica proposta.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
I. Sul ricorso di RI 1.
2. RI 1 esordisce rimproverando al giudice di avere parificato il suo agire a quello di RI 2, e ciò nonostante i testimoni sentiti abbiano individuato in quest’ultima “l’agente trainante” e, per quanto concerne la commisurazione della pena, nonostante RI 2 sia stata riconosciuta colpevole, oltre che di delitto contro la LCSl, anche di diffamazione e ingiuria (ricorso, pag. 3 punto 2).
Ora, con il rimprovero rivolto al giudice di averla accomunata a RI 2 nonostante che quest’ultima abbia commesso altri due reati, la ricorrente muove critiche immotivate, quindi inammissibili in un ricorso per cassazione, dove non basta prospettare un diverso accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle prove, per quanto preferibili appaiano, ma occorre spiegare perché, accertando i fatti e valutando le prove come descritto nella sentenza, il giudice della Pretura penale sia trasceso in un risultato insostenibile, quindi arbitrario. Il ricorso è lungi d’averlo fatto. In nessun punto dell’esposto, del resto, è stata contestata (come tale) la commisurazione della pena. Il ricorso si rivela pertanto su questo punto inammissibile.
3.Nel merito, la ricorrente sostiene di essere, sì, venuta a conoscenza di “indeterminati clienti e oggetti in vendita”, ma di non poter essere responsabilizzata per questo poiché non era stato convenuto un divieto di concorrenza che glielo avrebbe potuto impedire.
L’acquisizione delle informazioni è avvenuta, quindi, in modo lecito, nell’ambito della sua attività lavorativa presso PC 1. Al proposito, la ricorrente rileva, poi, come la lista che è stata acquisita agli atti non permetta di comprendere quali oggetti siano stati resi noti all’imputata nell’ambito della sua attività e quali no. Rileva inoltre come la “stragrande maggioranza degli oggetti” non fosse di pertinenza della PC 1 nella misura in cui erano pure pubblicati su altri siti internet.
La ricorrente sottolinea, inoltre, che la “cerchia dei clienti” non fa parte “dell’elenco esplicativo di quelli che possono essere considerati segreti commerciali o di affari”. Oltretutto – sempre a dire della ricorrente –, non le si può imputare di avere sfruttato o comunicato a terzi segreti di fabbrica o affari, in quanto essa non ha concluso nessun affare nè incassato commissioni riconducibili a vendite di immobili concluse grazie alle informazioni ottenute dalla segretaria della PC 1 (ricorso, pag. 3-6).
a) Dopo avere ricostruito la vicenda in relazione all’agire RI 1, RI 2 nonchè della segretaria __________, il giudice della Pretura penale ha rilevato che le informazioni provenienti dalla PC 1 e comunicate da __________ alle due accusate non costituivano fatti notori (“offenkundig”): i dati riportati nella tabella e riconosciuti dal direttore PC 2 al dibattimento e dai testimoni sentiti non erano accessibili (“zugänglich”) a chiunque, tant’è che per ottenerli le imputate hanno dovuto coinvolgere una dipendente della PC 1
Il giudice ha precisato inoltre che, secondo la dottrina, un fatto può essere considerato notorio (e quindi non segreto) soltanto quando è conosciuto da un numero indeterminato di persone (“unbestimmbarern Anzahl von Personen”), mentre gli oggetti “contrassegnati in blu sulla tabella” erano accessibili soltanto ad una cerchia limitata di persone. Sempre facendo riferimento alla dottrina, il giudice della Pretura penale ha inoltre spiegato che il presupposto della segretezza è dato anche se un’informazione è nota solo a un numero limitato di persone. La PC 1, società immobiliare d’intermediazione, aveva – ha precisato il primo giudice – un evidente interesse a mantenere confidenziali (“in sede”) le informazioni. Il giudice ha dato, inoltre, per “assodato” che PC 2 aveva preteso dai suoi dipendenti il rispetto della confidenzialità e riservatezza dei dati, necessità questa – ha concluso – tipica dell’attività di intermediazione immobiliare (sentenza, pag. 5-10).
b) Secondo l’art. 23 cpv. 1 della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) – che presuppone l’intenzione, essendo sufficiente il dolo eventuale – chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Lo scopo della LCSl è di garantire, nell’interesse di tutte le parti interessate, una concorrenza leale e inalterata (art. 1 LCSl). Di conseguenza, è sleale nonché illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (art. 2 LCSl), o che è destinata a influenzarli (sentenza del Tribunale federale 6P.36/2000 del 5 luglio 2000, consid. 6d e riferimenti).
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito (art. 6 LCSl). La slealtà è funzione del modo in cui si è venuti a conoscenza del segreto. La dottrina ha, in particolare, dedotto dal testo dell’art 6 LCSI che l’applicazione di tale disposto richiede un comportamento attivo dell’autore (“chi ha spiato” o “è venuto a conoscenza in modo illecito”): illegittimo e quindi sleale è, per esempio, intraprendere un’indagine (“Auskundschaftung”), cioè una ricerca consapevole di informazioni sapendo di fare qualche cosa di illegittimo, per esempio tramite una violazione di domicilio (C. Baudenbacher, Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, n. 57 ad art. 6 LCSl). È, tuttavia, data illiceità anche quando il concorrente non ha intrapreso alcuna indagine, ma è venuto a conoscenza del segreto in circostanze dalle quali può riconoscere che non è autorizzato a farne uso e a trasmetterlo a terzi (C. Baudenbacher, op. cit., n. 60 ad art. 6 LCSl e rif.).
Per contro, in linea di principio, i dati di cui si ha avuto notizia nell’ambito di un rapporto contrattuale sono da considerarsi acquisiti in modo lecito e, pertanto, non soggiacciono alla disposizione di cui all’art. 6 LCSl (sentenza del Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6; C. Baudenbacher, op. cit., n. 3 e 59 ad art. 6 LCSl) nemmeno se le parti hanno concordato delle clausole di divieto di concorrenza sleale, valido anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso, solo una sanzione civile fondata sulla clausola generale dell’art. 2 LCSl entrerebbe in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 6B_672/2007 del 15 aprile 2008, consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6).
La definizione di segreto della LCSl corrisponde a quella dell’art. 162 CP (R. Von büren/E. Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. ed., Berna 2002, n. 1103; C. Baudenbacher, op. cit., n. 30 e n. 86 ad art. 6 LCSl). Un fatto è segreto se non è né pubblicamente conosciuto né pubblicamente accessibile e per il quale esiste un interesse legittimo (di un commerciante o un fabbricante) a conservarne l’esclusività (DTF 103 IV 283; M. Amstutz/M. Reinert, in: Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, art. n. 11 ad art. 162 CP; G. Stratenwerth/G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, § 22 n. 3). I segreti di fabbrica e quelli commerciali sono segreti che possono incidere sul risultato commerciale. Il segreto di fabbrica ingloba informazioni tecniche e comprende piani, ricette, procedure, ecc., mentre quello commerciale si riferisce all’organizzazione dell’impresa, alla pubblicità, al modo di calcolo dei prezzi, ecc. (DTF 103 IV 284; M. Amstutz/M. Reinert, op. cit., n. 15 ad art. 162 CP)
c) Nel caso in esame è stato accertato che RI 1 sia RI 2 non sono venute a conoscenza della lista degli immobili in modo lecito, ma tramite la segretaria __________, la quale oltre ad avere riconosciuto le proprie responsabilità – non opponendosi, tra l’altro, al decreto d’accusa emesso nei suoi confronti – si è detta pentita per quanto commesso. Quest’ultima – ha rilevato il primo giudice – ha riferito di “avere passato” sia a RI 1 sia a RI 2 “alcuni immobili o clienti sotto banco”. Stando agli accertamenti, lo scopo dell’operazione era quello di percepire le commissioni dall’eventuale intermediazione, che sarebbero state suddivise tra le tre donne (sentenza, pag. 8 consid. 5). Il giudice ha accertato inoltre, per quanto necessario, che PC 2 aveva preteso dai suoi dipendenti confidenzialità e riservatezza in punto ai dati in possesso della ditta, ciò che è stato disatteso da tutte e tre le donne: la segretaria quando era ancora alle dipendenze della ditta, RI 1 e RI 2 poco dopo averla lasciata (anche se quest’ultima non è mai stata alle dipendenze della società ma ha collaborato saltuariamente con il direttore PC 2; sentenza, pag. 5-6 consid. 1 e 2). __________ aveva reso attento il direttore della PC 1 che le tre donne si apprestavano a fargli “concorrenza, utilizzando indirizzi e contatti” che __________ avrebbe dato loro, allo scopo di ricavarne un profitto con le transazioni che avrebbero portato a termine (verbale di interrogatorio del 13 ottobre 2005 di PC 2, pag. 4; sentenza pag. 6 consid. 2). Il giudice ha inoltre accertato che la lista consegnata dalle due donne a __________ era stata allestita con lo stesso metodo usato dalla PC 1 e che alcuni di questi oggetti, presenti anche sulla lista del direttore, erano riferiti a clienti per cui la società non ha mai reso pubblici gli intenti (sentenza, pag. 7 consid. 2).
d) RI 1 non ha negato di avere ricevuto la lista da __________. Del resto, nemmeno la cosa è stata negata da RI 2.
La qui ricorrente si limita a contestare che le informazioni deducibili da tale lista siano riservate, in quanto da chiunque reperibili su internet.
Con queste considerazioni, RI 1 si diparte dagli accertamenti – di senso contrario – del primo giudice senza, però, nemmeno tentare di sostenerne e motivarne l’arbitrarietà. Al proposito, va comunque rilevato che – al di là delle lacune ricorsuali – il primo giudice ha posto a sostegno dei suoi accertamenti, le dichiarazioni di __________ che, estraneo “alle dinamiche PC 1”, ha avuto accesso alle informazioni soltanto grazie alle due ricorrenti rilevando, per esempio, come l’uomo sia venuto a conoscenza anche dell’esistenza del “cliente bulgaro” con cui il direttore della PC 1 intratteneva delle trattative “assolutamente riservate” che soltanto chi lavorava per PC 1 poteva conoscere (sentenza, pag. 8 consid. 4).
Le argomentazioni difensive secondo cui l’acquisizione delle informazioni sarebbe avvenuta durante l’impiego presso la società (ricorso, pag. 4) e sarebbe, quindi, lecita, non bastano a far apparire arbitrari gli accertamenti di senso contrario del primo giudice. Questi, infatti, fanno ampio riferimento alle dichiarazioni di __________, ritenute fedefacenti poiché – contrariamente a quelle di entrambe le ricorrenti – rimaste immutate nel tempo e poiché, in sostanza, supportate dalle altre emergenze istruttorie.
Secondo le dichiarazioni della stessa __________, è stata lei, quando le ricorrenti già non lavoravano (o collaboravano) più per la PC 1, a passare “sottobanco” alle due donne le informazioni e la documentazione su immobili o clienti “interessanti”.
Nemmeno il riferimento all’assenza di una clausola contrattuale di divieto di concorrenza è di giovamento alla tesi ricorsuale nella misura in cui le informazioni sono state ottenute quando già le due ricorrenti più non erano dipendenti o collaboratrici della PC 1.
Infine, nemmeno può essere condiviso l’assunto ricorsuale secondo il quale la cerchia dei clienti non farebbe parte “dell’elenco esplicativo di quelli che possono essere considerati segreti commerciali o di affari”: la lista in parola non è una semplice elencazione di nominativi di clienti (in quanto composta da immobili che devono essere venduti per conto di clienti e contenente anche informazioni tecniche sulle proprietà in vendita) e le informazioni ivi contenute, se sfruttate (v. di seguito consid. e), avrebbero permesso alle ricorrenti di trarre un profitto a scapito della società detentrice delle informazioni esclusive.
e) Ritenuto non arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui l’acquisizione delle informazioni sia da parte di RI 1 che di RI 2 è avvenuta in modo illecito, va ora esaminato se effettivamente le due donne abbiano sfruttato le informazioni ricevute.
Secondo la ricorrente, vi sarebbe sfruttamento delle informazioni ricevute soltanto se essa avesse incassato delle commissioni vendendo gli immobili che figuravano sulla lista, ciò che invece non sarebbe mai avvenuto. La tesi ricorsuale non è fondata.
Lo sfruttamento ai sensi dell’art. 6 LCSl è inteso quale processo, messa in atto o utilizzo delle informazioni illecitamente acquisite (C. Baudenbacher, op. cit., n. 63-72 ad art. 6 LCSl; sentenza del Tribunale federale 6P.137/2006 del 23 novembre 2006, consid. 6). Il fatto che le due ricorrenti non abbiano tratto profitto dal loro agire è irrilevante, nella misura in cui esse hanno, comunque, fatto uso delle informazioni illecitamente ottenute nell’ambito di un progetto che prevedeva, proprio, l’utilizzo delle informazioni sulla clientela, in parte esclusiva e in parte no, con cui la PC 1 intratteneva i contatti.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (ricorso, pag. 6), competente a decidere è il Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 26 cpv. 1 Lag) cui l’istanza viene trasmessa.
II. Sul ricorso di RI 2.
Concorrenza sleale
5. La ricorrente insorge contro l’ammissione da parte del primo giudice dell’audizione testimoniale di PC 2 affermando che, essendo questi titolare della PC 1, non avrebbe potuto essere sentito come teste ma, semmai, come parte lesa.
Sostiene come il pretore penale sia incorso in arbitrio ritenendo tardiva la sua opposizione all’audizione (presentata solo al dibattimento) poiché – afferma – non gli era possibile conoscere prima la posizione di PC 2 in seno alla società (ricorso, pag. 2-3 punto 1).
a) L’audizione quale teste di PC 2 è stata predisposta (act. 8 e 16 inc. 10.2007.6) su richiesta della stessa difesa (act. 9 inc. 10.2007.7). Soltanto in aula, RI 2 ne ha chiesto l’estromissione in quanto il direttore avrebbe assunto anche “il ruolo di parte” (verbale del dibattimento, pag. 3).
Preso atto dell’opposizione, il giudice ha respinto l’eccezione, da un lato, perché tardiva ma, soprattutto, perché ha ritenuto che l’audizione come teste di PC 2 non contrastava con alcuna norma del CPP ritenuto che la sua posizione nell’ambito della PC 1 sarebbe stata considerata nella valutazione della sua deposizione (verbale del dibattimento, pag. 3).
b) Giusta l’art 139 CPP, alla deposizione della parte lesa sono applicabili le disposizioni concernenti i testimoni, con l’eccezione che essa viene sentita senza giuramento o promessa salvo che ad istanza dell’accusato e nell’interesse della sua difesa.
Pertanto, la decisione del pretore di sentire PC 2 non urta nessuna norma di procedura se non nella misura in cui a lui è stato deferito il giuramento e/o la promessa solenne senza – e va da sé, vista l’opposizione – richiesta in tal senso delle accusate (art. 139 cpv. 2 CPP; verbale del dibattimento, pag. 4 in alto).
Tuttavia, questa inosservanza – così come la qualifica formale non corretta di teste – non ha leso nessun diritto della difesa e, pertanto, essa non basta a sostenere la tesi ricorsuale, ritenuto come, poi, correttamente, nella valutazione della portata probatoria della testimonianza di PC 2 il pretore ne abbia considerato la posizione in seno alla PC 1 (“pur avendo una portata probatoria limitata”; sentenza, pag. 6 consid. 2).
Ciò detto, senza che sia necessario esprimersi sulle argomentazioni relative alla contestazione della valutazione sulla tempestività della censura, il ricorso va, su questo punto, respinto.
6. Secondo la ricorrente, il primo giudice avrebbe arbitrariamente rifiutato l’audizione testimoniale di __________ la cui audizione avrebbe permesso di dimostrare che i fatti che le erano contestati corrispondevano a “un comportamento concordato da tempo” con PC 2. Infatti, impiegata quale segretaria prima di __________ e di RI 1, __________ avrebbe potuto riferire sull’esatto “meccanismo messo in atto” da PC 2 e RI 2, sulla dinamica dei fatti e sullo scambio delle informazioni, che coincidevano “esattamente” con quelli riferiti dalla stessa __________ (ricorso, pag. 3-4 punto 2).
a) Con scritto 31 gennaio 2007, RI 2 ha chiesto che al dibattimento venisse assunta l’audizione testimoniale di __________ osservando che essa avrebbe potuto “definire quali erano le abituali modalità di informazione che avvenivano traPC 2 e RI 2” (act. 9 inc. 10.2007.7).
Il giudice della Pretura penale ha rifiutato di sentire __________ affermando che la sua audizione non avrebbe potuto chiarire i fatti oggetto del procedimento, “non essendo essenziale stabilire le abituali modalità d’informazione tra PC 2 e RI 2” (act. 16 inc. 10.2007.6).
b) Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall’art. 29 cpv. 2 Cost., assicura – tra l’altro – la facoltà di assumere le prove formalmente e tempestivamente offerte (DTF 129 II 497 consid. 2.2 pag. 504, 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16 e sentenze citate, 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), compresa quella di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami). In tale prospettiva, esso consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e le sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il Tribunale federale ha però avuto modo di stabilire che, se per un verso – e per principio – l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, per altro verso l'autorità può rinunciare a quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135, 417 consid. 7b pag. 430, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 V 157 consid. 1d pag. 162 con rinvio al principio enunciato in DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6ª edizione, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 seg.). Entro tali limiti l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi).
c) La decisione del pretore di rinunciare all’audizione della teste __________ è il frutto di una valutazione anticipata delle prove che resiste – contrariamente alla tesi ricorsuale – alla censura di arbitrio. È del tutto sostenibile la valutazione del primo giudice secondo cui l’audizione dell’ex segretaria della PC 1 – stando a quello che verosimilmente avrebbe dichiarato (ricorso, pag. 3 punto 2) – non avrebbe presumibilmente portato elementi di rilievo per il chiarimento della fattispecie sulla quale egli era chiamato a pronunciarsi. In effetti, il giudice ben poteva ritenere che, di fronte alle altre emergenze probatorie (v. consid. 3), il sapere di presunti accordi intercorsi tra RI 2 e PC 2 in un periodo precedente a quello in esame non avrebbe permesso di far luce sui fatti puntuali posti alla base dell’accusa di infrazione alla LF sulla concorrenza sleale. Il ricorso va, pertanto, su questo punto, respinto.
7. Secondo la ricorrente, prove della sua colpevolezza non ce ne sarebbero. Il giudice l’avrebbe arbitrariamente condannata sulla base di “fumose affermazioni” di PC 2, __________ e __________. In sostanza, nessuno avrebbe provato l’esistenza di “segreti” (informazioni riservate, oggetti esclusivi, ecc.) né distinto quali degli oggetti figuranti sulla lista sarebbero “passati” nell’ambito della “solita” collaborazione con il direttore della società e quali invece senza autorizzazione, ossia “di nascosto”. Nemmeno – aggiunge la ricorrente – sarebbe stata fornita la prova che un qualsiasi cliente di PC 2 sia stato “scavalcato” dalle coimputate né che, perlomeno, abbiano tentato di farlo. Nemmeno il caso “bulgaro”, unico “tentativo probatorio”, poggerebbe su basi solide (ricorso, pag. 4-5 punto 3).
Così com’è formulato, l’assunto è improponibile. A prescindere dal fatto che – come si è spiegato (consid. 3) – il primo giudice ha fondato il suo convincimento soprattutto sulle dichiarazioni rese in aula dalle due coimputate e dai testi (sentenza, pag. 7 consid. 3), la ricorrente sorvola completamente sui motivi che hanno indotto il giudice a ritenere, da una parte, del tutto credibili le testimonianze di PC 2, __________ e __________ e, dall’altra, esclusiva la vendita di alcuni oggetti di cui le due erano venute a conoscenza grazie alle informazioni passate loro “sotto banco” dalla segretaria (per il dettaglio si rimanda a quanto già discusso per RI 1; consid. 3). Un ricorso per cassazione non è un atto di appello in cui la difesa può limitarsi a esporre la propria opinione come se ripetesse l’arringa davanti a un altro giudice. È un rimedio giuridico in cui l’interessato deve censurare con adeguata motivazione vizi specifici o errori qualificati. Per doglianze come quelle testé riassunte non v’è spazio.
8. La ricorrente ribadisce di non avere né sfruttato né spiato informazioni. Le notizie sono giunte a sua conoscenza in modo illecito e, d’altronde, gli oggetti sulla lista non erano “segreti di affari” poiché, oltre ad essere reperibili su internet, almeno per alcuni PC 2 collaborava con altre fiduciarie. Sostiene, poi, come si sarebbe dovuto stabilire – per un giudizio corretto – quali degli oggetti sulla lista erano esclusivi o confidenziali e quali no. Rileva inoltre come nel caso di specie nemmeno sia stato stipulato un “contratto di esclusiva” che avrebbe permesso di incassare la mercede di intermediazione anche qualora la vendita si perfezionasse grazie all’intervento di terze persone. RI 2 conclude affermando di avere sempre agito “nella consapevolezza di una collaborazione con PC 1-PC 2”. Secondo la ricorrente, il primo giudice, per finire, avrebbe violato il principio in dubio pro reo, in quanto “dubbi rilevanti e insopprimibili” avrebbero dovuto fargli pronunciare la sua assoluzione (ricorso, pag. 7-10 punti 5-6).
a) I temi esposti sono gli stessi già sollevati nel suo ricorso da RI 1 per cui si rimanda a quanto rilevato e deciso al consid. 3. Comunque sia, il memoriale denota chiara indole appellatoria, estranea a un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio. Un ricorso per cassazione non è un atto di appello diretto a un’autorità munita di pieno potere cognitivo anche sulle questioni di fatto. La ricorrente non può, in altri termini, limitarsi a contrapporre il suo punto di vista a quello del primo giudice. Carente di motivazione, al riguardo il memoriale va dichiarato una volta ancora inammissibile.
b) Infine, la ricorrente ha sostenuto una violazione del principio in dubio pro reo, inteso come regola riferita alla valutazione delle prove. Non sostanziata, la critica andrebbe dichiarata d’acchito inammissibile. Comunque sia, non si può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato la ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38). Anche su questo punto, il ricorso è destinato pertanto all’insuccesso.
Diffamazione e ingiuria
9. Per quanto riguarda la condanna per diffamazione e ingiuria, la ricorrente sostiene che il giudice della Pretura penale, prevenuto nei suoi confronti, avrebbe arbitrariamente accertato i fatti posti a base della sentenza. Questi l’avrebbe condannata fondandosi unicamente sulle dichiarazioni di __________ in netto contrasto con le sue, la quale ha riferito di avere sentito l’imputata insultare PC 2 con epiteti quali “imbroglione”, “uno che frega la gente” e “figlio di puttana”.
La ricorrente ammette unicamente di avere insultato PC 2 “direttamente” durante un colloquio telefonico (fatto questo non sfociato in una querela) e rileva come le affermazioni di __________ siano “prive di fondamento, non credibili e assurde”. Condannandola sulla base di questa sola testimonianza, il giudice avrebbe commesso arbitrio: non è ammissibile venire condannati “solo perché l’ha detto __________” (ricorso, pag. 5-6 punto 4).
Sebbene il primo giudice abbia motivato la condanna per ingiuria e diffamazione in modo molto sbrigativo, la motivazione non può ancora dirsi carente. Egli – come ricorda la stessa ricorrente – ha raggiunto la convinzione della colpevolezza dell’imputata sia sulla base delle dichiarazioni rese da __________ in sede di interrogatorio di polizia e confermate, poi, al dibattimento. Il giudice ha, quindi, potuto verificare e valutare in aula l’attendibilità della testimone che ha sostenuto anche con convinzione – raggiunta dopo avere sentito l’imputata e averne valutato le dichiarazioni, in particolare l’ammissione della stessa di aver tacciato di “stronzo” PC 2 – secondo cui RI 2 è “persona particolarmente portata agli insulti” (sentenza, pag. 10-11 consid. 11).
L’ampio potere discrezionale del primo giudice non permette a questa Corte di sindacare, oltremodo, il suo apprezzamento. In particolare, non lo permette a fronte di censure appellatorie e insufficientemente motivate.
Nemmeno il richiamo al principio in dubio pro reo è di ausilio alla ricorrente nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito alla valutazione delle prove, la stessa portata del divieto dell’arbitrio (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Il ricorso va, pertanto, anche su questo punto, dichiarato inammissibile.
III. Sulle spese e le ripetibili
10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza delle ricorrenti, che rifonderanno alle parti civili PC 1 e PC 2, i quali hanno presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un’indennità di fr. 500.– ciascuno a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1 600.-
b) spese fr. 200.–
fr. 1 800.–
sono posti a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuna.
Le ricorrenti rifonderanno alle parti civili PC 1 e PC 2 ognuna fr. 500.- per ripetibili.
4. Intimazione a:
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.