Incarto n.
17.2008.30

Lugano

3 giugno 2009/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 maggio 2008 da

 

 

 RI 1

 e   domiciliato a   selvicoltore

rappresentato dall’avv. PA 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’8 aprile 2008 dal giudice della Pretura penale;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:     1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                         2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa del 16 luglio 2007 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:

-          molestie sessuali per avere, a __________, presso il bar __________, nella tarda serata del 17 maggio 2007, senza preavviso e contro la volontà dell’interessata, palpeggiato un seno a PC 2;

-          ingiuria per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, offeso l’onore di PC 2, rivolgendole l’espressione “vaffanculo”;

-          lesioni semplici per avere causato, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, un danno al corpo di PC 2, e meglio per averla fatta cadere a terra con una spinta violenta, causandole la contusione della colonna sacrale e della spalla destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ e per avere causato un danno al corpo di PC 1, e meglio per averlo colpito in viso con un pugno, causandogli la perdita di un incisivo e per averlo in seguito ancora percosso, causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra, come attestato dal certificato medico del Pronto soccorso dell’__________.

 

                                         In applicazione della pena, il sostituto procuratore pubblico ha proposto la condanna dell’accusato alla pena pecuniaria di 30 aliquote di fr. 120.–, per un totale di fr. 3 600.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Il magistrato d’accusa lo ha inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.– (che in caso di mancato pagamento verrà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni) ed ha rinviato entrambe le parti civili, PC 2 e PC 1, al competente foro per le pretese di natura civile, nonché al pagamento della tassa e spese giudiziarie per complessivi fr. 300.–. Il sostituto procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 3 novembre 2003, ma ne ha prolungato il periodo di prova di 12 mesi.  

 

                                         Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

 

                                  B.   Al dibattimento, dopo aver respinto tutta una serie di eccezioni formali, il giudice della Pretura penale ha prospettato all’imputato (art. 250 CPP) anche il reato di guida in stato di inattitudine. Vista l’opposizione della difesa, il primo giudice ha proseguito l’istruttoria dibattimentale senza l’accusa di guida in stato di inattitudine, che, dopo valutazione in separata sede, dovrà eventualmente essere fatta oggetto di un’altra procedura (cfr. verbale del dibattimento, pag. 4).

 

                                  C.   Statuendo sull’opposizione, con sentenza dell’8 aprile 2008 il giudice della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di molestie sessuali e lesioni semplici, mentre lo ha prosciolto dall’imputazione di ingiuria e di lesioni semplici limitatamente al punto n. 3.2 seconda parte del decreto d’accusa, più precisamente per avere percosso PC 1 causandogli una frattura ad una falange del mignolo della mano destra.

 

                                         Il giudice lo ha quindi condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.– per un totale di fr. 3 000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni. Il primo giudice lo ha inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.–, che in caso di mancato pagamento verrà commutata in una pena detentiva sostitutiva di 5 giorni. Le tasse e le spese giudiziarie sono state poste a carico dell’accusato. Il giudice non ha inoltre revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 3 novembre 2003, ma ne ha prolungato il periodo di prova di un anno. Il giudice, visto che non è intervenuta alcuna opposizione in tal senso, ha preso atto del rinvio delle parti civili al competente foro civile per le pretese di tale natura.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 10 aprile 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 9 maggio 2008, egli postula il suo totale proscioglimento e quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni del 6 giugno 2008, PC 1 chiede di respingere il ricorso. Il sostituto procuratore pubblico ha per contro rinunciato a formulare osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

                                   2.   Dopo avere espresso il suo disappunto su alcune esternazioni del primo giudice durante il dibattimento, in sostanza volte a criticare l’atteggiamento avuto dalla difesa chesecondo il ricorrente – “altro non ha fatto che esperire coscienziosamente il suo dovere di patrocinio e sollevare opportune censure”, nella sua “premessa” il ricorrente si duole del contenuto del verbale del dibattimento, che, oltre ad essergli stato intimato, nonostante le richieste, solo con la sentenza, non conterrebbe “neppure sommariamente” le domande e le risposte dell’accusato e delle parti civili. Il giudice avrebbe invece riportato “soltanto stralci utili a mettere in cattiva luce la difesa”, la cui arringa invece sarebbe durata “almeno mezz’ora”. Sebbene non intenda tacciare di falso il verbale, il ricorrente “eccepisce l’incompletezza dello stesso”, quindi postula, “già per questo motivo”, l’accoglimento del ricorso (ricorso, pag. 2-3).

 

                                          Ora, per quanto attiene alla presunta incompletezza del verbale, il ricorrente, difeso da un legale, può solo rimproverare sé stesso. Nulla gli impediva infatti di esigere la verbalizzazione delle dichiarazioni ritenute utili ai fini del giudizio, compresa l’intera arringa (art. 255 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b e c CPP, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 273 CPP). Non avendo reagito al dibattimento, egli non può perciò supplire alla sua passività dolendosi dell’operato del giudice al riguardo davanti all’autorità ricorsuale (art. 288 lett. b CPP). Del resto egli nemmeno indica quali sarebbero state le parti omesse che lo avrebbero penalizzato, e cosa con esse avrebbe potuto provare. Su questo punto il ricorso va, perciò, dichiarato inammissibile.

 

                                          D’altra parte, il problema della verbalizzazione si presenta sovente, specie nelle cause a giudizio del pretore penale, ove non di rado il verbale riporta solo parte di quanto compiutamente detto al dibattimento. L’art. 255 cpv. 2 e 3 lett. b CPP, applicabile sussidiariamente dato che l’art. 275 CPP (che determina il contenuto del verbale dell’ udienza nei processi davanti al giudice della Pretura penale) non è di alcun sussidio al riguardo, stabilisce nondimeno che nel verbale del processo va riportato sommariamente lo svolgimento del processo (cpv. 2) e vanno riportate le risposte dell’accusa, come pure le deposizioni dei periti e dei testimoni se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento o modificano al dibattimento quanto hanno dichiarato in istruttoria (cpv. 3 lett. b). Come detto, tuttavia, il ricorrente non pretende che il verbale contenga inesattezze o citazioni non conformi alla realtà. E’ comunque utile ricordare che con il nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale federale, CPP; FF 2007 pag. 6327 segg.) le verbalizzazioni dovranno essere più dettagliate (v. art. 78 nCPP); chi dirige il procedimento sarà “responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali” (art. 76 cpv. 3 nCPP) e dovrà attestarne l’esattezza (art. 76 cpv. 2 nCPP). Sia come sia, è comunque auspicabile che i giudici della Pretura penale si adoperino già sin d’ora per rendere al lettore più trasparente l’andamento del processo, verbalizzando con cura le dichiarazioni di testi e periti ritenute utili ai fini dell’accertamento dei fatti, in modo da agevolare l’autorità ricorsuale in caso di contestazioni del tipo di quelle sollevate nel ricorso.

                                         

                                   3.  

                               3.1.   Secondo il ricorrente sarebbe arbitraria la decisione del giudice della Pretura penale con la quale è stata respinta l’eccezione volta ad estromettere dagli atti “tutte le risultanze dell’istruttoria di polizia, segnatamente del verbale di interrogatorio del teste __________ – unico teste a carico dell’accusato per quanto attiene al reato di lesioni semplici”, in ragione del fatto che – sottolinea il ricorrente – non lo ha mai potuto contro-interrogare. L’assenza di un contraddittorio, oltre al fatto che l’accusato neppure sarebbe stato interrogato dal magistrato d’accusa, sarebbe “incompatibile con la CEDU”. Essendo __________ l’unico teste a carico dell’imputato, il “principio dell’equo processo” imporrebbe quindi che l’accusato abbia avuto almeno una volta la facoltà di confrontarsi con il testimone. Deceduto nel corso del 2007, __________ avrebbe potuto essere interrogato prima, quando v’era la possibilità di farlo; non avendolo potuto fare il suo verbale sarebbe dovuto essere estromesso dagli atti (ricorso, pag. 3-6).

 

                               3.2.   Facendo riferimento all’art. 247 cpv. 1 CPP – secondo cui le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette/utilizzate al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge – il primo giudice ha spiegato che “essendo il teste __________ deceduto nel corso dello scorso anno, come noto al legale, sussistono le basi per l’utilizzo del suo verbale d’interrogatorio al dibattimento”.  Il prevenuto, ha soggiunto il giudice, “verrà quindi confrontato anche con le dichiarazioni di questo teste, che ha comunque dimostrato già in entrata di conoscere”(sentenza, pag. 5).

 

                               3.3.   Il problema che si pone è in sostanza quello di sapere se il verbale di un testimone – deceduto prima di un eventuale contraddittorio con l’accusato – che coinvolge/accusa direttamente il prevenuto di un reato debba essere estromesso dagli atti.

 

                                         La risposta è negativa. Secondo l’art. 247 cpv. 1 CPP, le deposizioni fatte in istruttoria non possono essere lette (o utilizzate per quanto attiene alla Pretura penale, art. 274 cpv. 3 CPP) al pubblico dibattimento, ad eccezione dei casi in cui un testimone, perito od accusato sia morto o colpito da malattia mentale o quando non si è potuto rintracciare la sua residenza o non sia stato possibile citarlo al dibattimento nel termine di legge, riservati gli art. 288 e 299 CPP. Se __________ fosse ancora vivo, un eventuale mancata concessione all’imputato della facoltà di interrogare chi l’accusa, avrebbe comportato la violazione del diritto di essere sentiti (Rusca/ Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 6-11 ad art. 62 CPP). Spettava al giudice del merito, in quest’ultima eventualità, garantire il contraddittorio. Ma, nella specie, il teste è deceduto prima che ciò potesse essere fatto. Spetta al giudice valutare con circospezione una deposizione del genere, ovviamente dopo che il prevenuto abbia potuto confrontarsi con la stessa (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozesrecht, 6. ed., Basilea 2005, pag. 253 n. 6a), ciò che è avvenuto in concreto (sentenza, pag. 12 consid. 5). Il rispetto del principio della garanzia del contraddittorio cui accenna il ricorrente è un principio cardine del processo penale, cui si può derogare solo in casi eccezionali, come per l’appunto prevede lo stesso art. 247 cpv. 1 CPP. Per giungere a un verdetto di colpevolezza il giudice deve, comunque, corroborare il proprio convincimento con altri elementi che avvalorino la fondatezza delle accuse. Di questo e sull’apprezzamento in generale delle prove si dirà, se necessario, in seguito.

 

                                   4.  

                            4.1.1.   Il giudice della pretura penale ha ritenuto la versione delle parti civili credibile e rispecchiante la realtà dei fatti. Le loro dichiarazioni sono state infatti riconosciute “attendibili poiché univoche, costanti, non contraddittorie, lineari e prive di ricostruzioni illogiche”, confortate inoltre dai riscontri delle testimonianze delle persone sentite dalla polizia durante l’istruzione formale.

 

                                         Partendo dal presupposto che l’imputato era ubriaco, il giudice ha spiegato che il susseguirsi degli eventi è stato illustrato in maniera coerente e logica, “anche per quanto concerne il palpeggiamento del seno, che non è stato visto da nessuno se non dalla vittima stessa”. Solo un gesto del genere avrebbe potuto innescare una reazione della donna “tanto brusca e spingerla a dargli del porco ed a gettargli il vino in faccia”. Prova del fatto che i coniugi non hanno preparato a tavolino le accuse contro il prevenuto è il riconoscimento da parte di PC 1 di non avere assistito al gesto dell’imputato; nulla gli avrebbe impedito – secondo la teoria della cospirazione avanzata da RI 1 – di dichiarare di avere visto anche il palpeggiamento al seno dell’allora convivente. Analogamente – ha precisato il primo giudice – PC 2 avrebbe potuto dichiarare di avere visto l’imputato sferrare un pugno in faccia al convivente, al posto di affermare di non avere visto nulla. Inoltre, PC 1 avrebbe potuto incolpare direttamente RI 1 anche della “rottura del dito”, e non affermare di non sapere come se lo è rotto.

                                         Altrettanto credibile – ha soggiunto il giudice – “è che sia stato proprio il prevenuto ad aggredire fisicamente, per primo e senza preavviso, la signora PC 2 e, immediatamente dopo, il di lei marito, rompendogli un dente”.

                                         Anche le dichiarazioni dei testi sentiti dalla polizia hanno confermato – ha sottolineato il giudice – la versione delle parti civili.

                                         Innanzitutto, è emerso che l’imputato era ubriaco. Poi, che PC 1 perdeva sangue dal naso e che aveva subìto la rottura di un dente. È emerso, inoltre, che l’imputato ha violentemente spintonato la donna a terra facendola cozzare contro un palo di ferro e che ha sferrato un pugno, “a tradimento”, al volto di PC 1 Ed infine, i testi sentiti hanno potuto affermare che RI 1 non presentava, alla fine della bagarre, segni evidenti di ferite.

 

                                         Lacunose e prive di logica, per contro, sono state – ha spiegato il giudice – le dichiarazioni dell’imputato: egli sarebbe stato aggredito, senza motivo, sia verbalmente sia fisicamente dalle parti civili, PC 1 lo avrebbe apostrofato “teron da merda”, poi gli avrebbe gettato la birra in faccia, la donna gli avrebbe rotto un bicchiere in testa dicendogli “sei un porco”, il tutto senza giustificazione alcuna, ed infine lo avrebbero preso a pedate su tutto il corpo. Il giudice della Pretura penale ha sottolineato che nessuno dei testimoni ha visto del sangue sul volto di RI 1. Prive di consistenza e poco plausibili sono state definite dal primo giudice le motivazioni per cui massimo RI 1 non si sarebbe recato all’ospedale per farsi curare, ossia perché era “troppo concentrato sugli esami per l’ottenimento del diploma da selvicoltore che avrebbe avuto nei giorni seguenti”. Per di più – ha sottolineato il giudice – “l’imputato nemmeno si è adoperato per produrre una prova documentale, facilmente ottenibile, per attestare la data degli esami”.

                                         Il giudice ha quindi concluso che la versione dell’imputato, “il  concatenamento dei fatti, rispettivamente la descrizione imprecisa ed incongruente degli stessi da lui fornita” ben si concilia invece “con quella che avrebbe potuto effettuare una persona che presenta vuoti di memoria causati dall’alcool”. Ulteriore prova di ciò è inoltre data dal “rapido e sospetto allontanamento dal luogo dei fatti senza annuncio alla polizia, nonostante asseverate lesioni subite dolosamente” (sentenza, pag. 8-14 consid. 3-6).

 

                            4.1.2.   In diritto, il giudice ha spiegato che – per quanto concerne il reato di molestie sessuali – afferrando il seno di PC 2, “spostando la mano da sopra la sua spalla destra allo stesso, passandola da dietro sotto l’ascella, raffigura innegabilmente una via di fatto con prerogativa oggettivamente sessuale”. La “presa ferma” (del seno) – ha sottolineato il giudice – rivela che l’atto è stato commesso intenzionalmente.

 

                                         Per quanto attiene al reato di lesioni semplici subito da PC 2, il giudice ha spiegato che, oggettivamente, le lesioni certificate “sono sicuramente compatibili con la caduta contro il paletto di ferro e, successivamente, a terra provocata dalla spinta da parte dell’imputato”. Le dolorose contusioni della colonna sacrale e della spalla – ha spiegato il primo giudice – “non possono essere considerate semplici vie di fatto, ma ricadono già sotto le lesioni semplici”.

                                         Dal punto di vista soggettivo la spinta è stata inferta, con forza, volontariamente, non potendo l’imputato, per questo motivo, non prevedere che cadendo la donna potesse ferirsi. Egli ha quindi agito con dolo eventuale, anche se il primo giudice è convinto che RI 1 “si sia mosso per fare del male”.

 

                                         Le lesioni subìte da PC 1, certificate come “trauma contusivo diretto sull’emiviso destro con frattura del dente para incisivo destro”, sono, secondo il pretore penale, “senza ombra di dubbio” delle lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CPS.

                                         Per quanto concerne invece la rottura del mignolo, il giudice ha prosciolto l’imputato poiché non v’era prova certa che sia stato il prevenuto a provocargliela, visto che inoltre lo stesso PC 1 non ne era certo.

                                         Dal punto di vista soggettivo, “è innegabile” – ha concluso il giudice della Pretura penale – “che il pugno sia stato assestato volontariamente e con l’intenzione di fare del male” (sentenza, pag. 15-18 consid. 8-11).

 

                               4.2.   Secondo il ricorrente la condanna sarebbe stata pronunciata in violazione del principio in dubio pro reo.

 

                                         Egli esordisce sostenendo che tutti i testi sentiti, oltre ad essere “degli amici dei querelanti”, non potevano “fornire elementi utili di giudizio” perché non avrebbero assistito direttamente ai fatti. Le due versioni contrastanti (quella dei querelanti e quella dell’imputato) e “troppi dubbi” – sottolinea il ricorrente – avrebbero dovuto determinare il primo giudice a proscioglierlo da entrambe le imputazioni di molestie sessuali e lesioni semplici.

                                        

                                         Infatti, per quanto attiene al reato di molestie sessuali, nessun testimone avrebbe assistito alla molestia. Vi sarebbe quindi solo la versione della donna, mentre nemmeno l’allora convivente PC 1 avrebbe visto nulla. Il referto medico prodotto dalla donna non certifica – aggiunge il ricorrente – né la presenza di tracce di piccoli ematomi né di dolori patiti dalla donna. Nessun altro riscontro oggettivo è stato quindi trovato per avvalorare la tesi della querelante. 

 

                                         Per quanto attiene al reato di lesioni semplici il ricorrente precisa che, per quanto concerne PC 2, dal referto medico d’uscita __________ non sarebbe “dato di sapere con certezza come e da chi” le ferite siano state causate. Il verbale dell’unico testimone, __________, come già indicato dal ricorrente, andava estromesso dagli atti. RI 1 prosegue sostenendo che la querelante “potrebbe anche avere perso l’equilibrio e essere caduta da sola”. Del resto, il certificato medico in parola attesterebbe di una caduta accidentale.

                                         Per quanto concerne invece PC 1, e in particolare il “dente rotto”, il giudice non avrebbe dimostrato il nesso di causalità naturale e adeguato: il querelante – sostiene il ricorrente – “potrebbe essersi rotto il dente da solo, durante la colluttazione”. Lo stesso PC 1, inoltre, avrebbe riferito di essersi accorto del dente rotto solo al termine della colluttazione con l’imputato. Essi, infatti, “hanno ruzzolato per diverso tempo prima che il Signor __________ riuscisse a separare il PC 1 che le stava dando di santa ragione al RI 1”. Potrebbe essere stata, inoltre, la stessa PC 2 – sostiene il ricorrente – ad avere sferrato il calcio che gli avrebbe rotto il dente, infatti il testimone __________ ha riferito di avere visto PC 2 sferrare calci contro il ricorrente, per cui inavvertitamente potrebbe averne sferrato uno anche contro il marito (ricorso, pag. 6-9).

 

                            4.3.1.   Il principio in dubio pro reo, quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l’accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).

 

                            4.3.2.   Le censure, oltre ad essere estremamente deboli e inconsistenti, hanno chiara indole appellatoria. Ciò considerato, il richiamo al principio in dubio pro reo non è di ausilio al ricorrente nella misura in cui tale precetto ha, in questa sede, se riferito alla valutazione delle prove, la stessa portata del divieto dell’arbitrio. Non sostanziata, la critica – come visto – andrebbe dichiarata d’acchito inammissibile. Comun­que sia, non si può certo affermare che in concreto il primo giudice abbia condannato il ricorrente quantunque una valutazione non arbitraria delle prove lasciasse sussistere dubbi rilevanti sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2 pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2a pag. 38).

 

                                         Il giudice della pretura penale ha ben illustrato gli elementi che lo hanno convinto della colpevolezza dell’imputato.

                                         Egli ha dapprima valutato le accuse mosse contro di lui dalle parti civili, rigettando, a ragione, l’ipotesi del complotto della coppia (allora conviventi, oggi marito e moglie) contro RI 1. A tal proposito, il giudice di prime cure ha spiegato che i querelanti avrebbero potuto corroborare con maggiore incisività le loro dichiarazioni, soprattutto per alcuni accadimenti che solo loro potevano riferire. Ad esempio il fatto che PC 1 non ha visto (e lo ha dichiarato) il palpeggiamento al seno della convivente e il fatto di non avere voluto addebitare anche la rottura del dito all’imputato, poiché lui stesso, reagendo in modo scomposto all’offesa, avrebbe potuto procurarsi la lesione da solo o addirittura colpendo il qui prevenuto (vedi anche verbale del dibattimento pag. 5). Ma non lo ho fatto, a dimostrazione quindi della buona fede della parte civile. La donna, inoltre, ha dichiarato di non avere visto l’aggressione a PC 1 (verbale d’interrogatorio di PC 2 dell’11 giugno 2007, pag. 3), dando prova anch’essa di non volere inventarsi nulla pur di far condannare l’imputato.  

 

                                         Il giudice ha quindi potuto trovare, in seguito, diversi punti di convergenza tra le dichiarazioni delle parti civili e quelle dei testimoni. Questi ultimi, alla pari dei danneggiati, hanno dichiarato che l’imputato era “ubriaco” e che PC 1 sanguinava ed aveva un dente rotto in mano (verbale d’interrogatorio di __________ del 16 giugno 2007, pag. 1; verbale d’interrogatorio di __________ del 26 giugno 2007, pag. 1-2; verbale di interrogatorio di __________ del 17 giugno 2007, pag. 2). RI 1, invece non è apparso uscire malconcio dalla lite, e del resto, nemmeno ha provato di esserlo stato.

 

                                         Ciò che avvalora la tesi del primo giudice, è, inoltre, l’abbandono della scena da parte del prevenuto subito dopo i fatti. Non si capisce perché non abbia chiamato lui stesso la polizia, cui avrebbe potuto denunciare immediatamente la presunta aggressione subìta dalla coppia. Egli, inoltre, se veramente si fosse ferito (gravemente), si sarebbe fatto accompagnare all’ospedale dall’amico presso cui sembra si sia rifugiato, e comunque avrebbe denunciato, se non la sera stessa, almeno il giorno dopo l’accaduto. Invece, nemmeno ha prodotto un referto medico che certificasse le lesioni subìte. Nulla. Di fronte a questa situazione il primo giudice non poteva decidere altrimenti. Il ricorso, oltre ad essere appellatorio, quindi inammissibile, nemmeno reggerebbe – come visto – a un esame di merito. Inutile quindi dilungarsi oltre nella disamina. Il risultato complessivo del giudizio del primo giudice non può dirsi né arbitrario né tanto meno lesivo del principio della presunzione d’innocenza cui accenna il ricorrente, tra l’altro senza nessuna convinzione e senza spiegare in cosa consisterebbero i dubbi che il giudice avrebbe dovuto avere.

 

                                   5.   Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto, siccome manifestamente infondato e in gran parte inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP). Ad PC 1, che si è limitato ad inviare il 6 giugno 2008 uno scritto con cui ha proposto la reiezione del ricorso, non va riconosciuto il diritto alla rifusione delle ripetibili (art. 9 cpv.6 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.           900.–

b) spese complessive               fr.           100.–

                                                     fr.        1 000.–          

 

sono posti a carico del ricorrente

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.