Incarto n.
17.2008.39

17.2008.40

Lugano

13 maggio 2009/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati

 

 

 RI 1

(patrocinato dall'  PA 1)

 

e

 

RI 2

(patrocinato dallo studio legale PA 2)

 

 

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 29 aprile 2008 dal Giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;

 

                                   2.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2;

 

                                   3.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d'accusa 21 maggio 2007 (DA 1504/2007) il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole del delitto di carente diligenza in operazioni finanziarie, per avere, nel periodo marzo 2001-agosto/settembre 2003, a __________, agendo a titolo professionale in qualità di consulente di riferimento delle relazioni n.  intestata a __________ e n.  intestata a __________, entrambe aperte presso il __________, accettato, preso in custodia, aiutato a collocare e a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto. Meglio per avere mantenuto in essere le citate relazioni, omettendo di accertare l'identità del reale avente economicamente diritto ovvero allestendo in data imprecisata (nel corso del 2002 secondo le dichiarazioni dell'accusato), un documento (lista) sostitutivo del formulario A e relativo (tra l'altro) alle due citate relazioni, indicandovi contrariamente al vero __________ quali aventi diritto economico della relazione intestata a __________, sulla quale erano depositati oltre CHF 10 milioni, e __________ quale avente diritto economico della relazione intestata a __________, la quale deteneva il pacchetto azionario della __________, tralasciando anche in seguito di modificare tali errate indicazioni.

                                         Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 8'700.–, corrispondente a 15 aliquote da fr. 580.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

 

 

                                         Con decreto d'accusa 21 maggio 2007 (DA 1505/2007) il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole del delitto di carente diligenza in operazioni finanziarie, per avere, nel periodo agosto 2003-marzo 2004, a Lugano, agendo a titolo professionale in qualità di consulente di riferimento delle relazioni n.  intestata a __________ e n.  intestata a __________, entrambe aperte presso __________, accettato, preso in custodia, aiutato a collocare e a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto. Meglio per avere mantenuto in essere le citate relazioni, omettendo di accertare l'identità del reale avente economicamente diritto ovvero allestendo in data 5 marzo 2004 rispettivamente in data 8 marzo 2004 due promemoria sostitutivi del formulario A e relativi alle due citate relazioni, indicandovi contrariamente al vero __________ quali aventi diritto economico della relazione intestata a __________, sulla quale erano depositati oltre CHF 10 milioni, e __________ quale avente diritto economico della relazione intestata a __________, la quale deteneva il pacchetto azionario della __________, tralasciando anche in seguito di modificare tali errate indicazioni.

                                         Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 3'150.–.–, corrispondente a 15 aliquote da fr. 210.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

 

                                         Al decreto d'accusa RI 1 e RI 2 hanno presentato opposizione.

 

                                  B.   Statuendo sulle opposizioni, con sentenza del 29 aprile 2008 il giudice della Pretura penale ha confermato a carico di RI 1 e RI 2 il capo d'imputazione di carente diligenza in operazioni finanziarie per i fatti compiuti nelle circostanze indicate nei decreti d'accusa 1504/2007 e 1505/2007 del 21 maggio 2007, condannando RI 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 640.–, per un totale di fr. 9'600.– (sospesa condizionalmente per due anni) e RI 2 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.–, per un totale di fr. 3'300.– (sospesa condizionalmente per un periodo di due anni). RI 1 e RI 2 sono inoltre stati condannati a pagare le tasse e le spese di giustizia e a rifondere, in solido, alla parte civile PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili, mentre quest'ultima è stata rinviata al competente foro civile per eventuali ulteriori pretese di parte civile.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata RI 1 e RI 2 hanno introdotto il 30 aprile 2008, rispettivamente il 1° maggio 2008, una dichiarazione di ricorso alla Corte di revisione e di cassazione penale. Nelle motivazioni scritte del 9 giugno 2008, RI 1 chiede, in via principale, che la sentenza impugnata venga cassata e rinviata alla Pretura penale per nuovo giudizio, in via subordinata, che la sentenza sia riformata nel senso del suo proscioglimento dall'accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie e, in via ulteriormente subordinata, che il ricorso sia parzialmente accolto nel senso che ogni pretesa di parte civile, anche a titolo di ripetibili, sia respinta. RI 2 chiede invece, in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata e riformata nel senso di essere prosciolto dall'accusa di carente diligenza in operazioni finanziarie e, in subordine, che la causa venga rinviata al giudice di prime cure per insufficiente motivazione. Con osservazioni del 23 giugno 2008, rispettivamente 2 luglio 2008, il Procuratore pubblico propone di respingere i ricorsi e confermare la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 30 giugno 2008, rispettivamente 1° luglio 2008, PC 1 formula identica proposta.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

 

                                   I. Sul ricorso di RI 1

                                      

                                   2.   RI 1 esordisce ricordando di avere eccepito in apertura del dibattimento davanti al Presidente della Pretura penale l'inammissibilità della costituzione di parte civile di PC 1, chiedendone l'estromissione. Egli rileva che, come di regola, tale eccezione è stata oggetto di discussione al dibattimento e il primo giudice si è poi ritirato in camera di consiglio e, riaperto il dibattimento, ha comunicato alle parti la sua decisione incidentale, con la quale l'eccezione veniva respinta. RI 1 contesta detta decisione, evidenziando che il Presidente della Pretura penale non avrebbe ripreso e sviluppato nella sentenza le motivazioni che lo hanno indotto ad ammettere PC 1 quale parte civile, concedendo alla stessa indennità ripetibili. Il ricorrente conclude chiedendo, tra l'altro, che ogni pretesa di parte civile, anche a titolo di ripetibili, sia respinta (ricorso, pag. 4 verso il basso e pag. 25 verso l'alto). A ragione.

 

                                         Si cercheranno invano nella sentenza i motivi che hanno indotto il primo giudice a ritenere dati i presupposti per ammettere PC 1 quale parte civile e a concederle, di conseguenza, indennità ripetibili. Solo dal verbale del dibattimento si può dedurre che il Presidente della Pretura penale aveva motivato oralmente la propria decisione rilevando che non si poteva escludere oltre ogni ragionevole dubbio che la denunciante avesse subìto un danno a causa della sottrazione o non tempestiva segnalazione di averi causata dall'errata indicazione dell'avente diritto economico. Dette motivazioni, comunicate per altro solo oralmente, appaiono insufficienti. Ciò a maggior ragione se si tien conto che – a differenza del procedimento a carico di __________, processato precedentemente per una vicenda sempre legata alla successione PC 1 (inc. CCRP 17.2007.78) – le responsabilità penali addebitate a RI 1 trovano fondamento unicamente nella violazione dell'art. 305ter cpv. 1 CP. Orbene, dottrina e giurisprudenza evidenziano che il bene giuridico tutelato dall'articolo menzionato è l'amministrazione della giustizia, sotto forma di una messa in pericolo molto astratta, con esclusione quindi del bene giuridico del patrimonio privato (Schmid, Kommentar Einziehung, organisirtes Verbrechen, geldwäscherei, 2ª ed, Zurigo 2002, § 6 n. 40; Cassani, Le blanchiment d'argent, un crime sans victime? in: Wirtschaft und Straftrecht, Festschrift für Niklaus Schmid, Zurigo 2001, pag. 405-406; Lehmann, Geldwäscherei als Schutznorm? in: Schutz & Verantwortung, Liber amicorum für Heinrich Honsell, Zurigo/San Gallo 2007, pag. 27; DTF 134 III 529, in particolare, consid. 5, non pubblicato). Del resto i pretesi danni che PC 1 sostiene – per la prima volta in sede di osservazioni al ricorso (pag. 10 verso il mezzo) – di aver subito in relazione a quella che essa ritiene una violazione della “trasparenza finanziaria intesa all'identificazione degli aventi diritto economico delle transazioni finanziarie in genere” e del suo “diritto d'informazione”, non sono stati in alcun modo sostanziati, essendosi essa limitata a presentare durante il dibattimento una scheda contabile relativa alle spese e agli onorari del suo patrocinatore dal giorno della costituzione di parte civile fino al pubblico dibattimento. Non sono dunque dati i presupposti per riconoscere PC 1 quale parte civile. Nella misura in cui mira ad annullare la decisione del primo giudice di attribuire a quest'ultima indennità ripetibili, il ricorso merita di essere accolto.

 

                                   3.   Il ricorrente sostiene inoltre che la mancata estromissione della parte civile costituirebbe una violazione essenziale di norme di procedura, in quanto la presenza del patrocinatore di PC 1 sarebbe stata attiva ed avrebbe contribuito alla formazione del convincimento del giudice. Postula pertanto che la decisione del primo giudice sia cassata e l'incarto rinviato al Pretore per nuovo giudizio (ricorso, pag. 10 nel mezzo). Il ricorrente non spiega tuttavia circostanze e limiti del preteso comportamento attivo che avrebbe condizionato il convincimento del giudice, né tantomeno detto comportamento può essere dedotto dal verbale del dibattimento. Del resto il giudice non decide per la presenza o meno in aula del patrocinatore di una parte che pretende di essere lesa, quanto piuttosto sulla base delle prove raccolte, apprezzate secondo il suo libero convincimento in base alle risultanze del pubblico dibattimento (art. 259 CPP). Il gravame su questo punto cade dunque nel vuoto.

 

                                   4.   Il Presidente della Pretura penale ha accertato che RI 1, intervenuto in qualità di consulente di riferimento delle relazioni intestate a __________, appartiene alla categoria di soggetti che si possono rendere colpevoli di carente diligenza in operazioni finanziarie. Questo accertamento non è contestato.

 

                                   5.   Il primo giudice ha pure accertato – dandolo per pacifico e non contestato – il fatto che nel periodo in cui RI 1 è diventato responsabile delle relazioni menzionate, l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e che, come ritenuto dall'accusa, disponeva di chiari elementi per dubitare della correttezza delle sue indicazioni. A tale proposito ha indicato che dal fascicolo processuale emerge anzitutto che la banca era al corrente del fatto che __________ erano deceduti, circostanza di cui RI 1 – che non aveva mai avuto modo di sentire o vedere gli stessi – era a sua volta venuto a conoscenza nel corso della relazione d'affari. Secondo il Presidente dagli atti emerge anche che la banca era in possesso della convenzione divisoria conclusa il 20 maggio 1994 presso lo studio legale dell'avv. __________ tra gli eredi di __________, avente per oggetto anche le persone giuridiche intestatarie delle relazioni in esame, circostanza risultante da uno scambio di corrispondenza avvenuto per telefax tra lo stesso RI 1 e il legale italiano avv__________. L'imputato – prosegue il primo giudice – ha anche ammesso che le relazioni da lui gestite erano problematiche (rognose), stante la reticenza del suo interlocutore a sottoscrivere i formulari A. Secondo il Presidente della Pretura penale non può poi essere disatteso che anche l'evidente contraddizione tra gli aventi economicamente diritto indicati nelle due relazioni (__________, per l'una, __________ per l'altra), nonostante la __________ detenesse il pacchetto azionario delle società __________, doveva destare sospetti. Ciononostante – conclude il primo giudice – RI 1 si è limitato a reiterare le iscrizioni preesistenti, attingendo dai documenti interni in suo possesso. Secondo il Presidente della Pretura penale risulta pure incontestato che RI 1 non ha eseguito alcuna verifica, pur ammettendo che la situazione era anomala.

 

                                5.1   Il ricorrente si sofferma su uno solo degli elementi che hanno indotto il primo giudice a ritenere che l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e che RI 1 disponeva di chiari elementi per dubitare della correttezza delle sue indicazioni. Sostiene che sarebbearbitrario perché illogico e manifestamente in contrasto con i fatti affermare ed accertare che le persistenti indicazioni circa gli ADE fossero comunque fonte di sospetti per la loro evidente contraddittorietà dato che gli ADE delle due relazioni erano diversi nonostante la __________ fosse interamente detenuta dalla __________” (ricorso, pag. 16 verso l'alto). Egli adduce che la banca identificherebbe “l'ADE dei valori depositati su una relazione, non l'ADE della società intestataria della relazione medesima” e, inoltre, che “sia una società offshore, sia una __________” potrebbero “benissimo essere intestatarie di relazioni con differenti ADE, che non necessariamente si identificano con gli azionisti o i beneficiari determinati dagli statuti interni, senza che questo costituisca di per se un motivo di sospetto o tantomeno di evidente contraddizione” (ricorso, pag. 16 il mezzo).

 

                                         Impropriamente motivato, in proposito il rimedio deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente infatti nemmeno tenta di confrontarsi con tutti gli altri elementi che hanno indotto il primo giudice a ritenere che l'indicazione dell'avente diritto economico era errata e che egli ne era cosciente. Del resto RI 1, nel proprio ricorso ha lui stesso ammesso di essere venuto a conoscenza di elementi tali da ritenere dubbia o almeno superata l'indicazione degli aventi diritto economico (ricorso, pag. 17 in basso) e di essere stato sollecitato dall'ispettorato interno della banca – nel lasso di tempo in cui era consulente per tali relazioni (marzo 2001-agosto/settembre 2003) – a regolarizzare l'incarto secondo gli standard usuali (formulario “A”, copie di documenti di identità degli ADE, profilo cliente ecc.) e di non avervi provveduto [ricorso, pag. 14 verso il mezzo].

 

                                5.2   Il ricorrente neppure si confronta con l'accertamento del primo giudice secondo cui egli non ha eseguito alcuna verifica per determinare gli aventi diritto economico delle relazioni in questione. Del resto egli ammette di essere rimasto passivo, nel senso di non aver eseguito verifiche (ricorso, pag. 18 verso l'alto e pag. 21 verso il basso). RI 1 si limita a riferire di non meglio precisate resistenze dell'avv. __________ alla sottoscrizione dei formulari A (ricorso, pag. 14, pag. 15 verso il mezzo). Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia lasciato nell'incarto bancario traccia di verifiche fatte presso l'avv. __________ e delle pretese resistenze. Le circostanze addotte dal ricorrente – il rifiuto dell'avv. __________ di sottoscrivere i formulari A – avrebbero certo giustificato la formalizzazione di una richiesta scritta (mediante invio raccomandato) all'avvocato menzionato. Appare infatti sconcertante che il ricorrente non abbia proceduto con l'intimazione di una richiesta scritta, limitandosi – a suo dire – ad una generica conferma verbale delle informazioni in suo possesso (ricorso, pag. 14 verso l'alto). Ciò rafforza il convincimento che invero RI 1 non ha eseguito verifiche ed ha redatto e sottoscritto un documento riportante informazioni – che sapeva errate – sugli aventi diritto economico delle relazioni in questione. Documento messo a disposizione del servizio giuridico della banca e da quest'ultimo trasmesso all'autorità giudiziaria in data 24 giugno 2004 con la dicitura “documento redatto in sostituzione dei formulari A dal sig. RI 1 negli anni in cui era consulente di riferimento per le relazioni bancarie __________” (cfr. scritto accompagnatorio 24 giugno 2004 dei funzionari del servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al fascicolo “documentazione bancaria”).

 

                                5.3   Il ricorrente sostiene che sarebbe arbitrario “l'accertamento” con il quale il Presidente della Pretura penale ha ritenuto che il predetto documento sia “sostitutivo del formulario A” e che, allestendolo, egli avrebbe “rinnovato l'errata identificazione” (ricorso, pag. 16 verso il basso). A torto.

 

                                         Per tacere del fatto che, come detto sopra (consid. 4.1), la stessa banca, chiamata in corso d'inchiesta a presentare la documentazione in suo possesso, ha fornito – proprio perché mancavano i formulari A – il documento in questione indicando che era stato redatto da RI 1 in sostituzione dei formulari A. Il fatto che il documento sia poi uscito dalla banca e sia stato prodotto all'autorità giudiziaria smentisce l'affermazione del ricorrente secondo cui trattatasi solo di un documento di lavoro interno. Neppure la menzione “pratica legali in corso” riportata nella finca “descrizione” del documento in questione, è d'ausilio al ricorrente. Ciò che conta è infatti l'indicazione degli aventi diritto economico riportata dal documento. Indicazione in realtà errata e fuorviante, destinata a creare apparenza di esattezza dell'informazione da parte del funzionario che l'ha redatta e sottoscritta. Del resto, anche il fatto che RI 1 abbia sottoscritto il documento conferma che il medesimo era destinato ad avere valenza probatoria e non di semplice nota interna della banca. Quindi non è arbitrario ritenere che RI 1 non ha eseguito verifiche ed ha reiterato l'illecito, per sua stessa ammissione, “a partire dai dati preesistenti” (cfr. ricorso, pag. 17 verso l'alto), benchè cosciente dell'inesattezza dei dati.

 

                                5.4   Le restanti considerazioni del ricorrente (punto 4, pag. 12-13; punto 5, pag. 13-14; punto 6, pag. 15; punto 8, pag. 17-18) possono essere disattese. Trattasi infatti di argomentazioni di carattere meramente appellatorio o di motivazioni improprie, quindi irricevibili.

 

                                   6.   Ai punti 9-11 (pag. 18-23 del ricorso) il ricorrente sostiene che il Presidente della Pretura penale avrebbe erroneamente applicato l'art. 305ter cpv. 1 CP.

 

                                6.1   RI 1 sostiene di non aver compiuto alcuna delle azioni elencate dalla norma in questione. Quando è divenuto consulente di riferimento per le relazioni in oggetto le stesse erano, a suo dire, già in essere da anni e non hanno avuto movimentazione alcuna. Egli non si è quindi trovato confrontato con alcuna accettazione o presa in custodia di valori, né con un loro collocamento o trasferimento (ricorso, pag. 18, dal mezzo verso il basso).

 

                                         L'argomento è specioso. Il ricorrente ammette infatti con il suo dire di essere stato consulente di riferimento delle relazioni bancarie. Aveva dunque inequivocabilmente la competenza gestionale delle medesime, tantè che ha ammesso di aver intrattenuto, per le stesse, contatti con l'avv. __________ e ha allestito e sottoscritto il documento di cui si è detto sopra (consid. 4.2). Il fatto poi che le relazioni non abbiano avuto movimentazione è privo di rilievo. L'infrazione è infatti consumata dall'atto di gestione, che può consistere semplicemente nel mantenere in essere le relazioni bancarie senza procedere alle verifiche imposte dalle circostanze; in tal caso – come recentemente confermato dal Tribunale federale (DTF 134 IV 307) – la consumazione del reato perdura fino al termine della relazione d'affari.

 

                                6.2   Il primo giudice ha escluso – diversamente da quanto pretendeva RI 1 – che l'intervento dell'ufficio giuridico potesse liberare l'imputato dalla responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto economico. Il Presidente della Pretura penale ha evidenziato che l'ufficio giuridico del __________  è intervenuto in prima battuta, già nel 2000 – nell'ambito di una richiesta di informazioni in materia ereditaria da parte dell'avv. __________, legale di PC 1, figlie del defunto prof. __________ – e successivamente il 16 settembre 2003, il 17 novembre 2003 e il 16 agosto 2005, quando è stato confrontato con un ordine di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico a seguito della quale, il medesimo servizio della banca, ha raccolto la documentazione richiesta. E' interessante notare – prosegue il primo giudice – che in sede di interrogatorio l'avv. __________ del servizio giuridico ha affermato che “un'identificazione (dell'avente diritto economico, ndr) c'è stata (con riferimento ai consulenti preposti, ndr), anche se non sempre sul supporto formale del formulario A. In merito al contenuto dell'identificazione spetta ai consulenti indicare se del caso le modalità di ottenimento dell'informazione” e che “il servizio giuridico non è competente per l'allestimento dei formulari A. Tale compito spetta al consulente di riferimento rispettivamente al servizio formalità” (cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2004, pag. 3). RI 1 – soggiunge il Presidente della Pretura penale – ha del resto ammesso, a conclusione del proprio verbale di interrogatorio del 9 maggio 2007, che il compito di occuparsi delle formalità spetta al consulente di riferimento e non all'ufficio giuridico; circostanza ribadita anche in sede di istruttoria dibattimentale, laddove ha precisato che l'ufficio giuridico non diventa responsabile della relazione, ma lo rimane il consulente di riferimento. Il primo giudice ha dunque aggiunto che la responsabilità non può essere trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una persona e inoltre non interviene attivamente nella gestione della relazione d'affari. Di fatto, l'ufficio giuridico ha solo funzione consultiva, ritenuto che la responsabilità di agire e di rispettare le formalità rimane al consulente di riferimento, il quale deve dar prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Del resto, rileva ancora il Presidente della Pretura penale, la tesi difensiva di scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, non appare compatibile con i requisiti e lo scopo della legge, poiché ciò portrebbe comportare un vuoto di diversi mesi, vedi anni come nel caso concreto, senza che si proceda alle dovute verifiche ed eventuali rettifiche. Il primo giudice ha dunque concluso che, in definitiva, l'imputato si è limitato a trasmettere la documentazione all'ufficio giuridico e a riprendere, quando richiesto, le indicazioni richieste senza nulla intraprendere nonostante gli indizi rivelatori, lavandosene le mani e lasciando trascorrere i mesi e gli anni; da ciò le fondatezza del reato a lui addebitato.

 

                             6.2.1   Il ricorrente non sostiene che con le predette argomentazioni – che fanno riferimento anche ad ammissioni di RI 1, in merito alle competenze gestionali che egli aveva sulle relazioni in oggetto e quindi ai suoi obblighi di verifica non demandabili all'ufficio giuridico della banca – il primo giudice sia incorso in arbitrio nell'accertamento dei fatti. Nella misura in cui sostiene di essere stato “privato di qualsiasi possibilità di contatto con il cliente/contraente” e di “non disporre più di alcun strumento, né di controllo, né per compiere ulteriori accertamenti” (ricorso, pag. 20 verso il mezzo), il ricorso – ancorché con argomentazioni che contraddicono quanto sostenuto in corso di procedura dallo stesso ricorrente (cfr. verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio RI 1, pag. 3 verso il basso) – si avvera impropriamente motivato e pertanto irricevibile. Del resto agli atti non figura alcuna decisione degli organi della banca che comprovi il dire del ricorrente in merito alle asserite privazioni delle possibilità di contatto con il cliente/contraente, di controllo e di accertamento. Dagli atti traspare semmai, come rettamente evidenziato dal primo giudice, che RI 1 ha assunto l'atteggiamento di “staccare la spina” e di lasciare “le cose in mano all'ufficio legale della banca” (verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio RI 1, pag. 3 in alto). L’art. 305ter CP è stato proprio creato per punire coloro che di fronte all’evidenza, quindi di fronte ad indizi rivelatori, hanno deciso “di chiudere gli occhi” (Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. II, n. 1 ad art. 305ter CP; v. anche DTF 129 IV 329 consid. 2.4, 2.5.3).

 

                             6.2.2   Il ricorrente sostiene che, comunque, il Presidente della Pretura penale, ritenendo la passività di RI 1 come mancanza della diligenza richiesta dall'art. 305ter 1 CP, avrebbe applicato in modo erroneo tale norma. Egli sostiene che “al __________ , come in qualsiasi altra banca”, in casi come quello ora in esame, “il dossier passa al compliance e al servizio legale ad il consulente deve attenersi alle indicazioni che da tali servizi riceve”; ciò significa, prosegue il ricorrente, rispettare “i ruoli che in una grande ed articolata struttura devono essere ben definiti” (ricorso, pag. 21 verso l'alto). Pare ovvio, prosegue il ricorrente, “che ad interloquire con legali ed autorità giudiziarie possa essere solo il servizio legale, così come questo sarà anche il destinatario delle decisioni e sarà sempre il servizio legale che verificherà ed interpreterà tali decisioni, o convenzioni private o attestazioni che definiranno il contenzioso e quindi informerà il consulente su come procedere in concreto” (ricorso, pag. 21 verso il mezzo). Quindi, conclude il ricorrente, “l'aver atteso indicazioni dal servizio legale senza intraprendere indagini proprie non costituisce in alcun modo”, nelle circostanze in esame, “una carente diligenza nell'accertamento dell'ADE, bensì un comportamento adeguato ed anzi, l'unico possibile (cfr. in proposito lo scritto 17.4.2008 dell'Ufficio giuridico del __________ , prodotto al dibattimento)” [ricorso, pag. 21 verso il basso]. A torto.

 

                                         Giova ricordare che l'infrazione alla norma di diligenza prescritta dall' art. 305ter 1 CP è fondata in primo luogo sull'omissione di procedere alle verifiche che il caso impone. L'omessa rettifica (art. 5 LRD) o l'allesatimento da parte dell'operatore finanziario di documenti non idonei a fornire i chiarimenti previsti dalla LRD, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza della LRD (art. 7 cpv. 1 LRD), concretizzano la persistenza di uno stato di fatto illecito oltre l'atto di gestione propriamente detto.

                                         Per quanto qui concerne, come detto sopra (consid. 6.2.1), agli atti non figura alcuna decisione degli organi della banca che comprovi il dire del ricorrente in merito alle asserite privazioni delle possibilità di contatto con il cliente/contraente, di controllo e di accertamento. Neppure vi è traccia della regolamentazione e “definizione dei ruoli” che imporrebbe – “in una grande ed articolata struttura” come il __________ – al consulente di riferimento della relazione bancaria di restare passivo e non adempiere ai propri obblighi di verifica, quando del caso si stanno pure occupando i servizi giuridici della banca. Tantomeno è dato sapere su quali basi sia fondata la non meglio precisata “prassi” alla quale sembra appellarsi RI 1 a giustificazione del proprio agire (verbale 9 maggio 2007 di interrogatorio RI 1, pag. 3 in alto), che farebbe ritenere “normale” ai funzionari del “__________” che “il consulente non assuma ulteriori iniziative ad attenda indicazioni, anche perché non potrebbe essere altrimenti” (cfr. lettera 17 aprile 2008 del menzionato servizio all'avv. PA 1, prodotta al dibattimento). Del resto la tesi del ricorrente è smentita dal suo stesso agire. Egli infatti non ha eseguito le verifiche che gli incombevano, ma neppure è rimasto totalmente inattivo: ha allestito e sottoscritto un documento – riportante informazioni che sapeva errate sugli aventi diritto economico, destinate a creare apparenza di esattezza da parte del funzionario che le ha sottoscritte – poi trasmesso all'autorità giudiziaria in data 24 giugno 2004 con la dicitura “documento redatto in sostituzione del formulario A” (cfr. scritto accompagnatorio di medesima data dei funzionari del servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al fascicolo “documentazione bancaria”). In simili circostanze le responsabilità penali di RI 1 vanno senz'altro confermate, non potendosi se del caso escludere – qualora la pubblica accusa ne accertasse i presupposti – un'estensione delle medesime ai funzionari di altri servizi della banca per correità, complicità o istigazione (Kistler, La vigilance requise en matière d'operations financières, Zurigo 1994, pag. 160 e 232-233). E' sconcertante che di fronte alle pretese resistenze dell'avv. __________ a compilare e sottoscrivere o far sottoscrivere i formulari A (cfr. ricorso, pag. 14 verso l'alto) RI 1 – che aveva la responsabilità di gestione delle relazioni – non abbia formalizzato la richiesta per iscritto (mediante invio raccomandato), per ottenere quanto meno i dovuti chiarimenti scritti. Mentre d'altro canto, come rettamente evidenziato dal primo giudice, i funzionari dell’ufficio giuridico non sembrano essersi applicati più di tanto, limitandosi, finchè ciò è stato possibile, ad eludere, o per lo meno contenere, ogni richiesta d'informazione, appellandosi al segreto bancario.

 

                                   7.   Da quanto precede discende che nella misura in cui mira ad annullare la decisione del primo giudice di attribuire a PC 1 indennità ripetibili, il ricorso di RI 1 merita di essere accolto. Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato.

 

 

                                         II. Sul ricorso di RI 2

                                      

                                   8.   RI 2 ammette di essere stato “consulente di riferimento” delle relazioni n.  intestata a __________ e n.  intestata a __________ (ricorso, pag. 7 verso l'alto). Ammette pure che, “a partire dal 1° luglio 2003, il sistema di controllo delle formalità aveva evidenziato incompletezze nella documentazione relativa al formulario A per i conti summenzionati” e che “in considerazione delle reiterate sollecitazioni” del suo diretto superiore, affinché anche le relazioni in oggetto ottenessero un “Promemoria relativo all'appartenenza economica”, egli procedeva alla sostituzione con una nuova versione del promemoria” provvedendo ad una mera ricopiatura di quanto già indicato dai precedenti consulenti di riferimento” (ricorso, pag. 5 dall'alto verso il basso). Egli conferma pure di non aver proceduto in tale circostanza “ad accertare l'identità dell'avente economicamento diritto” (ricorso, pag. 12 in basso). Tantomeno contesta l'accertamento del Presidente della Pretura penale (di cui al consid. 9 della sentenza impugnata) secondo cui, quando egli è diventato responsabile di tali relazioni, gli era noto che l'indicazione dell'avente diritto economico era errata, essendo per altro tale accertamento fondato sulla sua ammissione di aver subito saputo che __________ erano deceduti. RI 2 si limita a contestare l'arbitrarietà di un “elemento di fatto” (ricorso, pag. 12 verso il basso), ad addurre alcune contestazioni sul “diritto sostanziale applicato ai fatti in esame” e a criticare “l'assenza nella sentenza di indicazione in relazione all'omissione specifica contestata” (ricorso, pag. 13 dall'alto verso il basso).

                                   9.   Il primo giudice ha escluso – diversamente da quanto pretendeva RI 2 – che l'intervento dell'ufficio giuridico potesse liberare l'imputato dalla responsabilità dell'identificazione dell'avente diritto economico. Il Presidente della Pretura penale ha evidenziato che l'ufficio giuridico del __________  è intervenuto in prima battuta, già nel 2000 – nell'ambito di una richiesta di informazioni in materia ereditaria da parte dell'avv. __________, legale di PC 1, figlie del defunto prof. __________ – e successivamente il 16 settembre 2003, il 17 novembre 2003 e il 16 agosto 2005, quando è stato confrontato con un ordine di perquisizione e sequestro del Ministero pubblico a seguito del quale, il medesimo servizio della banca, ha raccolto la documentazione richiesta. E' interessante notare – prosegue il primo giudice – che in sede di interrogatorio l'avv. __________ del servizio giuridico ha affermato che “un'identificazione (dell'avente diritto economico, ndr) c'è stata (con riferimento ai consulenti preposti, ndr), anche se non sempre sul supporto formale del formulario A. In merito al contenuto dell'identificazione spetta ai consulenti indicare se del caso le modalità di ottenimento dell'informazione” e che “il servizio giuridico non è competente per l'allestimento dei formulari A. Tale compito spetta al consulente di riferimento rispettivamente al servizio formalità” (cfr. verbale di interrogatorio 7 giugno 2004, pag. 3). Anche la difesa di RI 2 – soggiunge il Presidente della Pretura penale – ha del resto asserito che ogni relazione bancaria necessita di un consulente di riferimento che, in pratica, diventa responsabile per il rispetto delle formalità, fra le quali rientra quella prevista dall'art. 305ter CP, ovvero l'identificazione dell'avente diritto economico. Lo stesso imputato – rileva ancora il Presidente della Pretura penale – in sede di istruttoria dibattimentale, ha compiutamente descritto il consulente di riferimento come la persona che si occupa dei rapporti con i clienti e dell'espletazione delle formalità connesse con le relazioni e che è altresì responsabile di gestire gli averi sul conto in modo tale da salvaguardarne o se possibile incrementarne la consistenza, precisando che la verifica e l'accertamento dell'avente diritto economico sussiste durante tutto il corso della relazione. E non potrebbe essere altrimenti – precisa il primo giudice – poiché la corretta identificazione , che costituisce una nozione economica e giuridica, spetta all'intermediario finanziario, ossia nel caso concreto alla banca, rispettivamente ai consulenti della stessa. Il Presidente della Pretura penale ha dunque aggiunto che la responsabilità non può essere trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una persona e inoltre non interviene attivamente nella gestione della relazione d'affari. Di fatto, l'ufficio giuridico ha solo funzione consultiva, ritenuto che la responsabilità di agire e di rispettare le formalità rimane al consulente di riferimento, il quale deve dar prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Del resto, rileva ancora il primo giudice, la tesi difensiva di scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, non appare compatibile con i requisiti e lo scopo della legge, poiché ciò portrebbe comportare un vuoto di diversi mesi, vedi anni come nel caso concreto, senza che si proceda alle dovute verifiche ed eventuali rettifiche. Il Presidente della Pretura penale ha dunque concluso che, in definitiva, l'imputato si è limitato a trasmettere la documentazione all'ufficio giuridico e a riprendere, quando richiesto, le indicazioni richieste senza nulla intraprendere nonostante gli indizi rivelatori, lavandosene le mani e lasciando trascorrere i mesi e gli anni; da ciò le fondatezza del reato a lui addebitato.

 

                                9.1   Il ricorrente, per sostenere “l'errore del giudice di prime cure nell'accertamento dei fatti” (ricorso, pag. 14 in alto), si diparte dal fatto che il Presidente della Pretura penale avrebbe constatato che la “responsabilità” sulla “devoluzione degli averi non si fosse trasferita all'ufficio giuridico” (ricorso, pag. 14 verso l'alto). Egli sostiene che “la competenza per una decisione di sblocco interno (precondizionato da una decisione di sblocco ad opera del Pretore), apparteneva all'istanza superiore, quindi all'ufficio giuridico (o alla direzione regionale) e certamente mai al consulente la cui relazione era stata bloccata (ricorso, pag. 14 in basso e pag. 15 in basso). La considerazione – fondata su un palese travisamento delle considerazioni del Presidente della Pretura penale sopra riportate – non è di rilievo. Il quesito, risolto negativamente dal giudice di prime cure, è infatti unicamente quello a sapere se la competenza di accertare l'identità dell'avente economicamente diritto e di allestire il formulario A sia stata demandata, rispettivamente poteva essere demandata, ai funzionari dell'ufficio giuridico.

                                         Il ricorrente sostiene a tal proposito che le considerazioni del primo giudice sarebbero arbitrarie in quanto “dall'intervento dell'ufficio giuridico la competenza d'identificare i soggetti aventi diritto sulle relazioni non era certamente (più)” sua (ricorso, pag. 18 in basso e pag. 19 in alto); il compito di gestire le relazioni, quando un contenzioso si manifesta, sarebbe a suo dire, “di stretta competenza dell'ufficio giuridico, perché lo dice la logica della struttura organizzativa bancaria e perché lo dicono le direttive interne” (ricorso, pag. 19 verso l'alto). Trattasi di considerazioni fondate sul mero parlato, non essendovi agli atti né l'organigramma sulle competenze decisionali dei funzionari della banca né le menzionate “direttive interne”. Il ricorso su questo punto si avvera palesemente privo di fondamento.

                                         Il ricorrente sostiene che il Presidente della Pretura penale “con arbitrio cognitivo e argomentativo” avrebbe travisato la deposizione dell'avv. __________ dell'ufficio giuridico; le considerazioni della teste sull'incompetenza dell'ufficio giuridico per l'allestimento del formulario A sarebbero, a suo dire, riferite unicamente “alla (normale) situazione di apertura di un conto, quindi antecedente ad eventuale intervento dell'ufficio giuridico (e del Pretore poi)” [ricorso, pag. 15-16). A torto. Un'attenta lettura della deposizione della teste menzionata (cfr. verbale 7 giugno 2004 di interrogatorio __________, pag. 3 verso il basso) permette di escludere i pretesi arbitrii del giudice di prime cure, essendo le dichiarazioni dell' avv. __________ chiaramente riferite all'incompetenza generale del servizio giuridico per l'allestimento dei formulari A e alla conseguente competenza del consulente di riferimento. Le dichiarazioni della teste trovano del resto conferma nel fatto che i funzionari del servizio giuridico non hanno compilato formulari A ed hanno trasmesso alle autorità inquirenti i “Promemoria relativi all'appartenenza economica” allestiti e sottoscritti da RI 2, ritenendoli – come ammesso anche dal ricorrente (ricorso, pag. 6 verso l'alto) – sostitutivi del formulario A. Il ricorso cade dunque nuovamente nel vuoto.

 

                                9.2   Il Presidente della Pretura penale, criticando la tesi difensiva di scaricare la responsabilità sull'ufficio giuridico, ha evidenziato che, ad ogni buon conto, nella misura in cui l'imputato, anziché attendere istruzioni da parte dell'ufficio giuridico, che già aveva in mano la pratica legale, è intervenuto reiterando le indicazioni sostitutive del formulario A errate, l'argomentazione appare finanche contraddittoria. In proposito, aggiunge il primo giudice, il tentativo di banalizzare la portata di tali indicazioni, definendole come atto di mera modulistica/“formularistica”, in contrapposizione all'identificazione dell'avente diritto economico, appare malvenuto, poiché ciò rischia di svuotare il senso della norma penale violata.

 

                                         Il ricorrente si limita a sostenere che detta argomentazione del giudice di prime cure sarebbe “claudicante”. Nessun riferimento viene fatto all'arbitrio, per cui su questo punto il ricorso si avvera finanche irricevibile. Non può tuttavia passare inosservato che nel presentare la propria – irricevibile – tesi egli sostiene di essersi trovato “nell'impossibilità di produrre una dichiarazione ad opera del cliente (perché l'avv. __________ si rifiutava)” e “nell'impossibilità di chiudere la relazione bancaria (essendo la questione irrisolta …)” e che, in ragione di ciò, i “promemoria” sarebbero stati, a suo dire, “un mero artifizio, finalizzato ad ingannare l'inflessibile sistema informatico” (ricorso, pag. 21). Una simile argomentazione lascia sgomenti. Se ne può dedurre che il sistema informatico della banca è stato rettamente adeguato alle esigenze dell'art. 305ter cpv. 1 CP e che i promemoria sono stati creati per eludere con l'inganno il sistema predisposto per la tutela delle esigenze di legge, quindi un'ammissione di responsabilità.

 

                                10.   Il ricorrente si aggrava pure per “errori” del giudice di prime cure nell' accertamento (recte “applicazione”) del diritto sostanziale (ricorso, pag. 22 in alto).

 

                              10.1   Secondo il ricorrente, il Presidente della Pretura penale avrebbe sbagliato nell'applicazione del diritto sostanziale avendo, a suo dire, asserito “che la competenza per l'identificazione dell'avente diritto economico non possa essere trasferita all'ufficio giuridico, poiché non si identifica in una persona” (ricorso, pag. 22 nel mezzo). Egli rileva che “anche all'interno dell'ufficio giuridico le competenze relativamente ai vari incarti vengono suddivisi tra i vari funzionari di banca, rimanendo, se necessario, perfettamente identificabile la responsabilità dei singoli”; tale “elemento” non potrebbe “che ritenersi gerichtsnotorisch e quand'anche un incarto non potesse imputarsi ad uno specifico funzionario dell'ufficio giuridico , la responsabilità non potrebbe che ricadere sul responsabile dell'ufficio giuridico” (ricorso, pag. 22 verso il basso). La critica è capziosa e fuorviante, nella misura in cui analizza un solo passaggio di un'intera considerazione del primo giudice travisandone la portata. Resta il fatto che dagli atti non emerge che la competenza di identificare l'avente diritto economico possa ritenersi trasferita – per decisione di organi, disposizioni, direttive della banca o quant’altro – dal funzionario di riferimento delle relazioni bancarie ai funzionari o ai dirigenti del servizio giuridico. Ogni ulteriore considerazione al riguardo risulta superflua, ritenuto che – dandosene il caso – spetterà semmai alla pubblica accusa valutare se esistano elementi per estendere le responsabilità ai funzionari del predetto servizio o di altri servizi della banca per correità, complicità o istigazione (Kistler, op. cit., pag. 160 e 232-233). Il ricorso su questo punto cade nuovamente nel vuoto.

 

                              10.2   Il ricorrente critica la considerazione del primo giudice, secondo la quale il responsabile ai sensi dell'art. 305ter cpv. 1 CP è anzitutto il collaboratore di banca attivo sul fronte dei crediti. L'indicazione di responsabilità fornita dal giudice di prime cure, manifesterebbe, a suo dire, l'imprecisione nell'applicazione del diritto sostanziale, ritenuto che correttamente egli avrebbe dovuto indicare che responsabile è “per principio”, non “anzitutto”, il consulente (ricorso, pag. 23 e 24 in alto). Egli aggiunge che il fatto che “dell'allestimento del formulario A sia responsabile il consulente di riferimento della relazione è solo un principio, che, come nel caso in esame (visto il rifiuto dell'avv. __________), deve essere completato dalle opportune eccezioni” (ricorso, pag. 24 verso l'alto). La critica – pleonastica – è a dir poco ridicola nel contesto di un ricorso per cassazione, ciò a maggior ragione nella misura in cui il ricorrente non sostanzia, né tantomeno comprova, le pretese “eccezioni” che imporrebbero di derogare al “principio”. Ogni ulteriore considerazione in merito è superflua.

 

                              10.3   Il ricorrente sostiene che il Presidente della Pretura penale avrebbe applicato erroneamente il diritto sostanziale ritenendo che, in difetto di un'identificazione su supporto cartaceo formale (formulario A), altri supporti documentali – e meglio i “promemoria relativi all'appartenenza economica” sottoscritti da RI 2 e trasmessi dalla banca all'autorità inquirente – possono temporaneamente farne le veci (ricorso, pag. 24 in basso e 25 verso l'alto). Egli aggiunge che la “normativa antiriciclaggio” non prevede la temporanea sostituzione del formulario A con altri supporti temporanei di terzi, segnatamente del consulente di riferimento, la predetta normativa pretendendo, a suo dire, una dichiarazione scritta del cliente (ricorso, pag. 26 verso l'alto). La richiesta di compilare il promemoria, erroneamente da lui “preteso come sostitutivo della dichiarazione scritta del cliente, non potè quindi che rappresentare un'istruzione particolare, impartita dal datore di lavoro (ai sensi dell'art. 321d cpv. 1 CO)”, che egli “rispettò pur non condividendola”, “temendo d'incrinare il proprio rapporto di lavoro” (pag. 28 dal mezzo verso il basso).

 

                                         Giova ricordare che l'infrazione alla norma di diligenza prescritta dall' art. 305ter cpv. 1 CP è fondata in primo luogo sull'omissione di procedere alle verifiche che il caso impone. L'omessa rettifica (art. 5 LRD) o l'allestimento da parte dell'operatore finanziario di documenti non idonei a fornire i chiarimenti previsti dalla LRD, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza della LRD (art. 7 cpv. 1 LRD), concretizzano la persistenza di uno stato di fatto illecito oltre l'atto di gestione propriamente detto.

                                         Per quanto qui concerne, RI 2 ha ammesso di non aver eseguito verifiche di alcun genere per accertare l'identità degli aventi diritto economico delle relazioni n.  intestata a __________ e n.  intestata a __________, pur sapendo che i nominativi che figuravano dagli atti delle predette relazioni (__________) erano errati, essendogli tra l'altro noto che erano defunti. Già per questo motivo RI 2 ha violato la norma di diligenza prescritta dall'art. 305ter cpv. 1 CP. Egli ha tuttavia anche allestito e sottoscritto, rispettivamente il 5 marzo 2004 e l'8 marzo 2004, due “promemoria” relativi “all'appartenenza economica” indicanti, il primo, __________ quali avente diritto economico della relazione n.  intestata a __________ e, il secondo, __________, quale avente diritto economico della relazione n.  intestata a __________. A giusta ragione il primo giudice ha considerato i predetti “promemoria” – come del resto ritenuto anche dall'istituto bancario – sostitutivi del formulario A, sanzionando RI 2 per la fallacità delle informazioni sull'avente economicamente diritto. Compilando e sottoscrivendo i promemoria in questione il ricorrente non solo non ha rettificato le informazioni errate sull'avente economicamente diritto, ma le ha anche ribadite, reiterando con ciò la persistenza dello stato di fatto illecito. Sia che i documenti in questione vengano considerati, come rettamente fatto dal primo giudice, dei sostitutivi dei formulari A, sia che vengano ritenuti degli “artifizi, finalizzati ad ingannare l'inflessibile sistema informatico” – quindi ad eludere il sistema predisposto per la tutela delle esigenze di legge (cfr. sopra, consid. 9.2) – la sostanza non cambia. RI 2 è venuto meno al dovere di diligenza imposto dall'art. 305ter cpv. 1 CP. Del resto, i promemoria in questione sono stati poi tramessi all'autorità giudiziaria con riferimento “all'appartenenza economica delle società __________”, a “completazione della documentazione già inviata” (cfr. scritto accompagnatorio 14 giugno 2004 dei funzionari del servizio “Legal & Compliance” della banca di cui al fascicolo “documentazione bancaria”). L'indicazione errata e fuorviante degli aventi diritto economico riportata dai “promemoria” era in realtà destinata a creare apparenza di esattezza dell'informazione da parte del funzionario che l'ha redatta e sottoscritta. Del resto, anche il fatto che RI 2 abbia sottoscritto il documento conferma che il medesimo era destinato ad avere valenza probatoria e non di semplice artifizio destinato ad ingannare l'inflessibile sistema informatico della banca.

                                         Le disquisizione del ricorrente sull'applicabilità solo dell'art. 4 LRD che prevede una dichiarazione scritta della controparte (ossia il cliente) e non prevede la temporanea sostituzione del formulario A (sottoscritto dal cliente) con altri supporti temporanei, non è di rilievo. Nel caso ora in esame ciò che conta, come detto, è infatti che RI 2, – pur sapendo che le informazioni in suo possesso sugli aventi diritto economico non erano giuste – non solo non ha eseguito verifiche, ma ha anche sottoscritto documenti destinati a creare l'apparenza di esattezza di tali informazioni. Il fatto poi che il ricorrente abbia compilato “i promemoria” per dar seguito ad una richiesta dei suoi superiori, non lo esimeva dall'obbligo di verifica e di non attestare e sottoscrivere circostanze non vere. Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

 

                                11.   Il ricorrente sostiene infine che la decisione impugnata difetterebbe dei presupposti minimi di motivazione; il primo giudice avrebbe, a suo dire, “perlomeno dovuto indicare una tra le azioni omesse dal (qui) ricorrente” (ricorso, pag. 30 dal mezzo verso il basso). Il gravame su questo punto è a dir poco ridicolo. Ci si limita ad osservare che il ricorrente ha avuto certamente modo di capire le omissioni che gli sono state imputate dalla pubblica accusa e che hanno trovato conferma nella decisione del giudice di prime cure. Tant’è che in un corposo ricorso ha tentato, senza successo, di confutarne i presupposti.

 

                                12.   Da quanto precede discende che, ritenuta la mancanza dei presupposti per riconoscere PC 1 quale parte civile (cfr. sopra, consid. 2), va annullata anche nei confronti di RI 2 la condanna a rifondere ripetibili a quest'ultima (cf. mutatis mutandis l’art. 297 CPP). Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto.

                                I. Sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili

                                      

                                13.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza. L'esigua vittoria del ricorrente RI 1 (annullamento delle ripetibili concesse a PC 1) – con effetti anche per il ricorrente RI 2 – non giustifica una diversa ripartizione di tassa di giudizio e spese di primo grado. Per il medesimo motivo la tassa e le spese di giudizio del presente giudizio vengono posti a carico dei ricorrenti. Non si accordano ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:             A.   sul ricorso di RI 1

 

                                   1.   Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto, con conseguente annullamento del dispositivo della sentenza 29 aprile 2008 che lo condanna a rifondere, in solido con RI 2, a PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.           900.–

b) spese complessive               fr.           100.–

                                                     fr.        1'000.–

 

sono posti a carico di RI 1. Non si accordano ripetibili.

 

 

                                  B.   sul ricorso di RI 2

 

                                   1.   Il ricorso di RI 2 è parzialmente accolto, con conseguente annullamento del dispositivo della sentenza 29 aprile 2008 che lo condanna a rifondere, in solido con RI 1, a PC 1 fr. 3'500.– a titolo di ripetibili. Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.           900.–

b) spese complessive               fr.           100.–

                                                     fr.        1'000.–

sono posti a carico di RI 2. Non si accordano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.