Incarto n.
17.2008.47

Lugano

12 marzo 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Pellegrini e Manetti, giudice supplente

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 25 luglio 2008 da

 

 

 RI 1

 e          

patrocinato dall'  PA 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 giugno 2008 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 16 gennaio 2006 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di ripetuto furto d’uso per avere sottratto ripetutamente il 26 e il 27 luglio 2005 a __________ ed in altre date imprecisate l’autovettura Mazda targata  di __________, per farne uso (reato previsto dall’art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr), nonché di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per avere ripetutamente condotto l’autovettura surriferita, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 4 agosto 2005 per il periodo 27 aprile 2005 fino al 16 agosto 2005 (reato previsto dall’art. 95 cifra LCStr). In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la sua condanna a trenta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e al pagamento di una multa di fr. 500.--, oltre che al pagamento degli oneri processuali per complessivi fr. 300.--. Il procuratore pubblico ha, inoltre, proposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di dieci giorni di detenzione decretata il 6 giugno 2005.

Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.

 

                                  B.   Statuendo sull’opposizione, aggiornato più volte il dibattimento a richiesta della difesa e d’ufficio, con sentenza del 16 giugno 2008, il giudice della Pretura penale - respinta l’eccezione formale sollevata dal difensore del prevenuto intesa ad ottenere l’estromissione dagli atti di tre verbali d’interrogatorio riguardanti le audizioni di altrettanti testimoni - ha riconosciuto l’imputato autore colpevole di ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, in forza dell’art. 95 cpv. 2 LCStr, prosciogliendolo invece dall’accusa di ripetuto furto d’uso ex art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr. Per quest’imputazione il Giudice penale ha accertato che RI 1 aveva già fatto oggetto, per i medesimi addebiti e come documentato dal patrocinatore avv. PA 1, di un decreto di non luogo a procedere emesso il 19 ottobre 2005 da altro procuratore (NLP 3949/2005). Nella commisurazione della pena, il giudice, posta la conferma di uno solo dei due capi d’imputazione, ha ritenuto a carico dell’imputato, non incensurato, l’oggettiva gravità del reato, le precedenti infrazioni alla LCStr e relativi provvedimenti, ma ha soppesato d’altro canto la sua difficoltosa situazione patrimoniale e di reddito, che vede il prevenuto privo di sostanza, al beneficio di una rendita d’invalidità, oberato da ingenti debiti attestati da atti di carenza di beni e da esecuzioni in corso. Ponderato il tutto, ha ritenuto di infliggere una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di fr. 30.-- per un totale di fr. 300.--, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni e di porre a suo carico la tassa di giudizio di fr. 700.-- e le spese processuali di fr. 300.--, mentre non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena  decretata il 6 giugno 2005 (inc. no. 10.2006.31 Pretura penale).

                                  C.   Contro tale sentenza RI 1 ha introdotto il 20 giugno 2008 dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata tempestivamente il 25 luglio 2008, l’insorgente chiede l’annullamento della sentenza impugnata con conseguente suo proscioglimento, postulando altresì il beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio a favore del patrocinatore.

 

                                  D.   Con scritto 5 agosto 2008, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da proporre.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nel suo allegato il ricorrente si prevale in primo luogo di arbitrio in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure  respingendo l’ opposizione all’uso dibattimentale di risultanze del procedimento di istruzione, segnatamente dei verbali di interrogatori dei tre testi __________ (denunciante), __________ (idem) e __________ (parte lesa, proprietaria della Mazda), sentiti dai soli inquirenti e decisivi dal profilo probatorio per la condanna. Con ciò il giudice avrebbe leso il diritto dell’accusato all’assunzione della prova in contraddittorio, espressamente garantito dall’art. 6 no. 3 lett. d CEDU.

 

A ben considerare con questa critica il ricorrente lamenta un vizio di procedura ravvisato nell’utilizzo indebito di materiale probatorio da parte del giusdicente. La censura va quindi vagliata alla luce dell’art. 288 lett. b CPP, norma che ammette come motivo di cassazione i vizi essenziali di procedura, purché eccepiti appena possibile. Quantunque il ricorrente non invochi esplicitamente questa norma e tralasci di indicare questo precipuo motivo di cassazione, egli si premura nondimeno di esporne partitamente gli estremi, allegando i fatti pertinenti e sostanziandoli doverosamente, di modo che, come tale, la censura - concernente un vizio essenziale di procedura e tempestivamente sollevata in sede dibattimentale - è ricevibile in ordine e va esaminata nel merito.

                                   

                               1.1.   In concreto, al dibattimento indetto il 16 giugno 2008 il difensore ha preliminarmente chiesto, sollevando formale eccezione, l’estromissione di tre verbali assunti agli atti riguardanti le audizioni dei testi __________, motivando l’eccezione con la violazione dell’art. 6 no. 1 CEDU (cfr. verbale del dibattimento 16 giugno 2008 pag. 2, Act. 23; questa Corte rileva che non è riscontrabile nell’incarto il memoriale scritto di una pagina asseritamente annesso al verbale quale sua parte integrante, mentre nella sentenza impugnata non vi è più cenno a questa memoria). Il Giudice penale, premesso che la richiesta d’estromissione dei predetti atti equivaleva ad un’opposizione all’uso in sede dibattimentale dei verbali, ha respinto la domanda sul fondamento dell’art. 227 cpv. 2 CPP dichiarandola tardiva. Nella motivazione, il Giudice penale ha aggiunto che era in ogni caso facoltà del prevenuto di chiedere, anche oltre i termini dell’art. 227 CPP, l’assunzione di altre prove, compresa l’audizione dibattimentale delle summenzionate persone. Infine, sempre secondo il Giudice, questi verbali erano già noti al patrocinatore del prevenuto.

 

                               1.2.   Nel dettaglio dei fatti si evidenzia che i testimoni __________ sono stati interrogati e verbalizzati dalla polizia cantonale rispettivamente il 14, il 17 e il 18 ottobre 2005 (verbali annessi al Rapporto d’esecuzione, doc. 1 dell’incarto MP). Come ricordato in sentenza (consid. 9, pag. 9), i testi sono stati ammoniti a dire la verità ai sensi dell’art. 128 del CPP e resi attenti alle conseguenze penali previste dall’art. 307 del CP (doc. 1 inc. MP). Il decreto di accusa 16 gennaio 2006 DA 86/2006, con cui l’accusato è stato deferito in giudizio, indica come mezzi di prova gli atti formanti l’inc. 2005.9913, contenenti i verbali contestati.

                                         Con ordinanza di apertura del 25 gennaio 2006 il presidente della Pretura penale ha ammesso agli atti i surriferiti mezzi di prova indicati nel decreto di accusa e ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per notificare le prove che intendessero assumere al dibattimento, altresì avvisandole che la mancata opposizione entro lo stesso termine avrebbe comportato l’accettazione dell’uso dibattimento delle altre risultanze dell’istruzione formale (art. 224 ss. e 273 CPP).

                                         Il giorno successivo, 26 gennaio 2006, il patrocinatore avv. PA 1 ha chiesto al presidente l’acquisizione agli atti di tre incarti, tra cui il no. 2005.9913, precisando “Una volta acquisiti detti incarti, Le sarei grato di trasmettermi il tutto e, a quel momento, assegnarmi un nuovo termine di dieci giorni per notificare eventuali ulteriori prove” specificando quindi : “E’ infatti fondamentale la visione da parte dello scrivente di tutti gli incarti, per essere in grado di notificare le prove” (raccomandata Act. 4).

                                         (Gli altri due incarti richiamati, ni. 2005.7568 e 2005.7701, erano

                                         sfociati in due decreti di non luogo a procedere, il primo, come accennato, a beneficio del qui ricorrente RI 1).

                                      Risulta poi che la Pretura penale non ha dato seguito a questa domanda d’ invio dell’incarto completo e di proroga del termine. Prive di riscontro sono rimaste pure le altre due successive sollecitatorie, del 21 febbraio 2008 (Act. 19), e, nell’imminenza dell’aggiornato dibattimento, del 5 giugno 2008 (Act. 20). In particolare, nell’ultima domanda del 5 giugno 2008 il patrocinatore, ricordati i precedenti scritti raccomandati, rilevava che non aveva ancora potuto visionare nulla, sollecitava nuovamente l’invio immediato degli incarti “di modo da permettermi di visionarli e presentare eventuali opposizioni all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale… nonché presentare ulteriori prove”. L’incarto della Pretura penale no. 10.2006.31, incluso l’incarto MP, fu trasmesso al patrocinatore il 9 giugno, dopo che costui, ancora quel giorno, aveva per fax risollecitato l’invio, altresì unendo la sua ultima richiesta del 5 giugno (Act. 21). L’incarto è quindi pervenuto al richiedente al più presto il 10 giugno, sei giorni prima del dibattimento fissato per il 16 giugno 2008 (Act. 22).

                                     

                             1.3. Con riferimento alle norme e ai principi applicabili si pone in evidenza: per l'art. 273 CPP le disposizioni del titolo VIII, capitoli da I a IV, si applicano per analogia anche al giudice della Pretura penale, riservate le norme contrarie di legge. Trovano segnatamente applicazione gli art. 224, 227 e 228 CPP, tutti compresi sotto il titolo VIII, capitolo I CPP, disciplinante gli atti preparatori del dibattimento. A tenore dei combinati disposti art. 224 e 227 CPP se le parti intendono assumere prove al dibattimento, oltre a quelle indicate nell’atto di accusa, devono comunicarle al Presidente entro dieci giorni dalla notificazione dell’ordinanza di apertura. Il termine è prorogabile ad istanza di parte. Entro lo stesso termine, pure prorogabile, le parti possono formulare opposizione all’uso in sede dibattimentale di altre risultanze nell’istruzione formale. La decorrenza inutilizzata del termine (eventualmente prorogato) significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale; ciò vale per le prove di cui il Procuratore pubblico non chiede esplicitamente l’assunzione con l’atto di accusa (art. 227 cpv. 2). L’art. 227 cpv. 3 CPP prescrive l’obbligo di motivazione per la richiesta d’assunzione di prove nuove o diverse rispetto a quelle assunte con l’istruzione formale; il cpv. 4 sancisce la facoltà del Giudice di respingere le prove irrilevanti e il cpv. 5 di disporre d’ufficio l’assunzione di prove. Infine, l’art. 227 cpv. 6 CPP dispone l’inimpugnabilità dell’ordinanza di ammissione, reiezione o assunzione d’ufficio di prove. Prove nuove e rilevanti possono però essere chieste e prodotte oltre questi limiti temporali e sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, come previsto dall’art. 228 cpv. 1 CPP, ritenuto tuttavia che, salvo rilevanza e novità, la parte proponente non può prevalersi delle conseguenze della ritardata notifica.

 

Uno sguardo ai materiali legislativi preparatori del CPP ricorda anzitutto che la regolamentazione delle prove, in particolare la loro notifica in vista del dibattimento, la loro assunzione allo stesso, rispettivamente l’opposizione all’uso in sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale è di cardinale importanza per tutte le parti del procedimento penale (Rapporto sul messaggio aggiuntivo e Messaggio aggiuntivo no. 3163 del 20.03.1991 conc. la revisione del CPP, in Salvioni Niccolo’, Codice di procedura penale, Annotato con estratti dei lavori legislativi preparatori,1999, pag. 381). Mentre l’art. 227 cpv. 1 CPP regola l’assunzione al dibattimento di mezzi di prova non menzionati nell’atto di accusa, il capoverso 2, qui di rilievo,  si incentra sull’opposizione che le parti hanno modo di formulare all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale. La ratio dell’opposizione è quella di fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel corso  del dibattimento, con particolare riferimento ai principi dell’immediatezza e dell’oralità che contraddistinguono il processo penale di primo grado, (Rapporto cit. in Salvioni N., op. cit., pag 381). Nel caso in cui sia interposta opposizione il Procuratore pubblico può  ad esempio chiedere di sentire i testimoni al pubblico dibattimento. Se non procede in tal modo e rinuncia all’audizione degli stessi, non gli è più possibile leggere in aula i relativi verbali istruttori (Rapporto cit. in Salvioni N., op. cit., pag 381). Il termine legale di dieci giorni è breve: può però essere prorogato a domanda di parte, e segnatamente del difensore. Se prorogato, il termine così differito vale per tutte le parti, ancorché chiesto da una sola (Rapporto cit. in Salvioni N., op. cit., pag 380 e seg.).

                                         La rinuncia all’opposizione significa accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale, come precisa l’art. 227 cpv. 2 CPP. Diversamente espresso: la mancata opposizione comporta unicamente l’accettazione dell’uso dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale; l’apprezzamento delle stesse nel merito rimane libero. Il difetto di opposizione non comporta un giudizio di valore sulle prove; semplicemente non ne viene contestata l’esistenza quale materiale probatorio (Salvioni N., op. cit., pag 381 e seg.).

 

                               1.4.  Nel caso di specie si osserva anzitutto che la tempestiva richiesta di proroga del 26 gennaio 2006 della Difesa (Act. 4) concerne esclusivamente la facoltà, ricevuti ed esaminati gli atti, di eventualmente notificare altre prove, mentre non è riscontrabile né un’opposizione all’uso dibattimentale degli altri esiti istruttori (omissione del resto esplicitamente ammessa nel Ricorso, p.4), né la domanda di convenientemente prorogare il relativo termine per tale opposizione. Pure infondato appare l’argomento - invero non espressamente avanzato dal ricorrente - secondo cui solo la previa conoscenza degli atti richiesti, una volta ottenutoli dalla Pretura penale, avrebbe legittimato il decorso del termine sia per la notifica di altre prove sia  per un’opposizione con cognizione di causa all’uso dibattimentale degli atti. Per il chiaro disposto legale di cui ai combinati art. 224 e 227 cpv. 2 CPP, infatti, il termine di dieci giorni per presentare opposizione, termine prorogabile, decorre dalla notificazione dell’ordinanza di apertura, rispettivamente dalla comunicazione della proroga e non dalla ricezione degli atti istruttori, o dal momento in cui accusato o  patrocinatore ne vengono a conoscenza. Nell’ultimo sollecito d’invio degli incarti del 5 giugno 2008 il patrocinatore prospettava effettivamente, per la prima volta, la presentazione di “eventuali opposizioni all’uso dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale…”, ma la richiesta è vincolata all’esito dell’esame degli atti, oltre che tardiva.

                                      Ne consegue la tardività dell’opposizione all’uso dibattimentale dei tre verbali risultanti dall’istruzione formale, avanzata per la prima volta in sede di dibattimento del 10 giugno 2008. La loro ammissione come mezzo probatorio è legittima, perciò la censura ricorsuale va respinta.

 

                                   2.   Riguardo all’asserita violazione del diritto al contraddittorio nell’assunzione dei testi giova rammentare che il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura, tra l'altro, la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'accettazione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A. 153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF 124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), inclusa la facoltà di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).

In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami). Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale sia fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concreta il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost).

                                                               L'esercizio del contraddittorio - nella misura in cui ne è fatta richiesta - va, di regola, sempre garantito. Tuttavia, nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (sentenza del TF non pubblicata del 23 maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1; Verniory Jean-Marc, Le droit de la défense dans le phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pag. 467) e sebbene il Tribunale federale riconosca che, perlomeno in linea di principio, gli elementi probatori debbano essere assunti alla presenza delle parti e in udienza pubblica (DTF 125 I 127 consid. 6b), l’ammissione d’eccezioni capaci di temperare questo principio appare sufficiente per non riconoscere rango costituzionale al principio dell’immediatezza (DTF 125 I 127 consid. 6c.aa). Ne consegue che l’estensione del principio dell’immediatezza rimane esclusivo appannaggio della procedura cantonale, che può quindi relativizzarlo, pur sempre ottemperando, però, le garanzie poste dall’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU. Secondo la giurisprudenza prolata su questa norma, fatta propria dal Tribunale federale, il prevenuto deve avere avuto nel corso della procedura, quindi non necessariamente nell’ambito dell’inchiesta di polizia o nell’istruzione formale, la facoltà di interrogare o di far interrogare i testimoni a carico. Questo diritto riveste un carattere formale e assoluto (DTF 131 I 476 consid. 2.2  pag. 481; 129 I 151, consid. 3.1 a pag. 154; 125 I 127 consid. 6b; Piquerez Gerard, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 488 a pag. 313 ; per un riassunto critico della giurisprudenza del Tribunale federale si veda Verniory Jean-Marc, op. cit., pag. 462-468, in part. 463 e rinvii giurisprudenziali). Se ha avuto luogo un’audizione in contraddittorio non sussiste alcun obbligo di ripeterla (DTF 125 I 127 consid. 6c.ee), con eccezioni qualora i diritti della difesa non risultassero effettivi come, per esempio, se il confronto con il prevenuto ha avuto luogo non in presenza del difensore (DTF 118 I a 462 consid. 5a.aa). Come detto, il Tribunale federale ammette varie eccezioni al principio secondo cui deve aver luogo almeno un’audizione in contraddittorio durante l’intera procedura: è ovviamente il caso in cui il prevenuto ha rinunciato, esplicitamente o tacitamente, alla possibilità di interrogare i testimoni (DTF 121 I 306 consid. 1b), ma anche qualora non siano state rigorosamente ottemperate le prescrizioni di forma previste dal diritto cantonale in vista di ottenere l’amministrazione della prova (DTF 125 I 127 consid. 6c.bb), oppure, e più generalmente, se la richiesta, intempestiva,  è posta in urto con il principio della buona fede (DTF 6P.68/2003 del 7 agosto 2003 consid. 2.2).

 

                               2.1.   Nello specifico, le audizioni dei testi __________ sono avvenute nell’ambito dell’inchiesta di polizia e i relativi verbali, muniti degli ammonimenti e avvertenze di rito, sono confluiti negli atti formanti l’incarto della Pretura penale no. 10.2006.31 (verbali annessi al Rapporto d’esecuzione, doc. 1 dell’incarto MP).                                                                                            Il patrocinatore avv. PA 1 ha ottenuto i verbali d’interrogatorio dei testi, più volte chiesti, il 10 giugno 2008, sei giorni prima del dibattimento. La Pretura penale non aveva dato riscontro alle precedenti domande. In particolare, la richiesta di assegnare un nuovo termine per la notifica delle prove, avanzata la prima volta il 26 gennaio 2006 (Act. 4) e da ultimo il 5 giugno 2008 (Act. 20), è rimasta inevasa, quindi pendente, fino all’invio del 10 giugno (Act. 22). Il decorso del termine per notificare altre prove, previsto dall’art. 227 cpv. 1 CPP, è per questo stato differito fino a questo giorno, di modo che l’accusato era legittimato a validamente chiedere ed ottenere l’assunzione delle prove testimoniali per sottoporre ad interrogatorio le menzionate persone, questo senza nemmeno temere la riserva stabilita all’art. 228 cpv. 1 CPP. L’accusato ha però tralasciato di chiedere entro la fine dell’istruttoria dibattimentale l’escussione dei testi, precludendosi per tacita rinuncia il diritto al controinterrogatorio. Le deposizioni dei testi __________, seppure a suo carico, figurano legittimamente agli atti, conseguentemente il Giudice penale, fondando la decisione su questo materiale probatorio, non ha leso il diritto di essere sentito. Nell’ottica dell’accusato non ha avuto luogo il chiarimento sul materiale probatorio acquisito agli atti in vista del dibattimento, preconizzato dall’art. 227 CPP, ma ciò è avvenuto per motivi a lui ascrivibili.

                                      3. Il primo giudice ha maturato il proprio convincimento facendo capo prevalentemente alle testimonianze __________, solo in subordine alle dichiarazioni di __________ "che si confonde sulle date, collocando temporalmente gli avvenimenti nel giugno 2005 anziché nel luglio 2005, sebbene, nella sua dichiarazione faccia riferimento al periodo in cui la signora __________ era assente per un viaggio a __________ che si è, appunto verificato nel luglio 2005" (sentenza consid. 9, pag. 7).

       Per il giudice di prime cure, il signor __________ ha dichiarato, per essergli stato confermato direttamente dall'imputato, che quest'ultimo aveva guidato l'autovettura Mazda il giorno 25 luglio 2005 spostandola dall'abitazione della signora __________ per recarsi a prendere l'autobus (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________  14.10.2005, pag. 2); queste dichiarazioni dell'imputato al teste hanno confermato i sospetti dello stesso che, andato presso l'abitazione della signora __________ proprio quel giorno per prelevare l'autovettura, non l'aveva trovata, rinvenendola prima, presso la __________ e, il giorno successivo, di nuovo presso l'abitazione della __________. Le affermazioni del signor __________ , sempre secondo il primo giudice, sono state corroborate da quelle della signora __________ la quale ha dichiarato che l'imputato, in una telefonata, le aveva confermato di avere utilizzato, in quei giorni, l'autovettura per andare a comperare delle birre (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________ 18.10.2005, pag. 2).

       Riguardo alla disponibilità delle chiavi della vettura da parte dell'accusato, il primo giudice penale conclude che "se non è possibile stabilire con certezza quando le dette chiavi siano state restituite, è certo che l'imputato, in quei giorni, era in possesso delle chiavi... , questo perché il medesimo ebbe accesso all'abitazione della signora __________ fino al 1. agosto, quindi in grado di procacciarsi chiavi di riserva" .

       Sull'attendibilità dei tre testi, il giudice  evidenzia che essi furono ammoniti a dire la verità e resi attenti sulle conseguenze di una falsa testimonianza, che le loro affermazioni, fatto salvo l'errore di datazione del signor __________, “risultano essere perfettamente coincidenti” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.9) e, pertanto, conclude che non sussiste alcun motivo per considerarle viziate, quindi inattendibili.

 

                               3.1.   Secondo la tesi ricorsuale, invece, il giudice di prime cure ha arbitrariamente privilegiato gli elementi favorevoli ai querelanti e trascurato elementi oggettivi che erano tali da suscitare inderogabili dubbi sulla colpevolezza dell'accusato. Il ricorrente insiste sull'assenza di testimoni oculari diretti e, riguardo all’attendibilità dei testi, rimprovera al giudice di avere ignorato le imbricazioni sentimentali sottese alla vicenda (la relazione sentimentale intrattenuta a quel tempo dall'accusato con la signora __________, cui fu posto burrascosamente fine la sera del primo agosto 2005; la circostanza che anche i querelanti signori __________ fossero degli spasimanti frequentatori della medesima, dunque inclini a compiacerla), quindi di avere trascurato la motivazione della signora __________ di strumentalmente servirsi della denuncia per tenere alla larga l’accusato, nonché il suo malcontento per posizioni creditorie ancora aperte nei suoi confronti; tanto da congetturare l’ipotesi della macchinazione. A sostegno di quest’asserzione, il ricorrente evidenzia che le due denunce furono - per ammissione - entrambe predisposte dalla signora __________, effettiva loro artefice, provviste di date diverse, mentre i querelanti si limitarono a sottoscriverle, per di più oltre un mese e mezzo dopo i fatti, con il dichiarato intento di far cessare i perduranti atteggiamenti definiti inopportuni dell'accusato nei confronti della signora. Confrontando le segnalazioni e le deposizioni testimoniali sussisterebbero, inoltre, insanabili dissonanze sulla collocazione temporale dei fatti, sugli asseriti motivi e mete indicati dal RI 1 per l'utilizzo della vettura (diga della __________ per  porre fine ai suoi giorni; acquisto birra; recarsi a __________ per prendere il bus), motivi ritenuti già di per sé inverosimili; infine, sull’effettivo possesso delle chiavi della vettura per i giorni determinanti del 26 e 27 luglio 2005.

 

                               3.2.   All’esame delle censure d'arbitrio riferite all'asserita inattendibilità, contraddittorietà e inconcludenza dei testimoni vanno anteposte due considerazioni. In una procedura indiziaria appare accresciuta l'esigenza di verificare l'attendibilità e la verosimiglianza di deposizioni testimoniali decisive per il verdetto di condanna. Nessuno dei testi a carico ha personalmente visto l'accusato circolare con la vettura Mazda targata . Sono testimoni indiretti, riferiscono de relato, segnatamente su asserzioni attribuite all'accusato medesimo, il quale, però, ha sempre negato ogni addebito.

Va, qui, ricordato che, secondo costante giurisprudenza, (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.2.2; DTF 129 I 49) l'esame dell'attendibilità delle dichiarazioni cui il giudice deve procedere va condotto con estremo rigore e fondato su convincenti basi metodologiche.

Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, questa Corte rileva che la deposizione del teste __________ non si presta, nemmeno surrettiziamente, per supportare un giudizio di condanna. Nella denuncia 13.09.2005, come pure nell'interrogatorio del 17.10.2005 il signor __________ si limita a menzionare l'intenzione, notificatagli dal RI 1 "precisamente il 22.06.2005", di usare la vettura per recarsi in __________. Nella seconda telefonata, che __________ situa il giorno 25.06.2005, (ma secondo il giudice penale sarebbe avvenuta il mese successivo) il teste riferisce che la chiamata proveniva, come indicatogli dall'accusato, dall'Italia. Il signor __________ spiega addirittura che, sentiti gli asseriti propositi suicidali, non si allarmò "poiché ero convinto che non avrebbe messo in atto quello che diceva" (cfr. doc. 1 incarto MP, verbale __________ 17.10.2005, p. 2). Dalla semplice asserita intenzione dell’accusato di utilizzare l'automobile - proposito cui __________ nemmeno prestò credito - non può essere ricavato alcun elemento a suo discapito.

       Per quanto riguarda il teste __________ va rilevata l'incongruenza desumibile dal raffronto della denuncia 12.09.2005 (che si è invero limitato a sottoscrivere) e la deposizione del verbale d’interrogatorio: mentre nella denuncia afferma di aver scorto in data 25.07.2005 l'autovettura Mazda rossa della signora __________ presso la __________ e di averla rivista in quel medesimo luogo "il giorno dopo", davanti all'autorità inquirente depone che "il giorno dopo l'avevo trovata presso l'abitazione della signora".

       Quest'accertamento fa anzitutto cadere l’ipotesi di reiterazione della guida nonostante la revoca, giacché il terzo teste da considerare, la signora __________, ha riferito di essere stata informata direttamente dall'accusato in merito ad un solo utilizzo della vettura e fa poi precisamente cenno all'episodio riferitole dal signor __________. Ora, la discordante versione fornita dal __________ sul luogo di stazionamento della vettura il giorno dopo averla scorta presso la __________, se sempre in quel posto, oppure parcheggiata presso l'abitazione della signora __________, richiamato l’insieme delle circostanze, non è un dettaglio, bensì ragione sufficiente per minare l’affidabilità dell'intera sua deposizione. Questo anche a prescindere da altri interrogativi sollevati dal suo comportamento, segnatamente a sapere perché - ritrovata la vettura presso la __________, avendo le chiavi e l’autorizzazione ad utilizzarla, anzi, a suo dire essendo per l’appunto alla ricerca di quel veicolo in sostituzione del proprio in riparazione, in più consapevole di chi avesse potuto indebitamente servirsene - non se ne sia semplicemente impossessato.

      Qualificare le deposizioni dei tre testi come “perfettamente coincidenti”, come ritenuto dal Giudice di prime cure (Sentenza16 giugno 2008 consid. 9, p. 9), costituisce un errore qualificato, una violazione del divieto d’arbitrio.

       Per la valutazione delle diverse versioni dei fatti sono, poi, da considerare la linearità e la costanza nel tempo delle versioni, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito, va rilevato che le dichiarazioni vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d'animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplice interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci.

       La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna.

       Da considerare nell'esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l'assenza dei motivi per denunciare falsamente (CCRP Sent. 20 agosto 2009, inc. no. 17.2009.21).

       Nel presente caso non si può prescindere dal soppesare alcune circostanze, il cui corretto significato non è univocamente desumibile dagli atti, ma che sono idonee ad insinuare perlomeno il dubbio che i fatti si siano effettivamente svolti nel modo sfavorevole all'imputato ritenuto dal primo giudice. Le denunce non sono spontanee, ma indotte dalla signora __________  che le ha redatte modificando artatamente la data. Inoltre, esse non sono sporte a ridosso dei fatti e mirano, più che altro, a modificare il comportamento tenuto dall'accusato nei confronti dell’ex-compagna, ritenuto inopportuno. Unitamente alle successive deposizioni, esse presentano contraddizioni sulle date e anomalie in relazione al possesso delle chiavi. In questa situazione relazionale intricata s’inserisce anche il cosiddetto recesso di querela operato dall'__________ il quale, non va sottaciuto, riferisce anche di avere rotto ogni rapporto con la signora __________ proprio il giorno in cui ha acconsentito a sottoscrivere la denuncia (doc. 1 incarto MP, verbale 17.10.2005 pag. 3).

       In conclusione, ritenuto che nessun elemento a sostegno del fatto che l’imputato ha guidato l’autovettura nelle circostanze di tempo indicate dal DA è desumibile dalle dichiarazioni del teste __________, che le deposizioni del __________ si appalesano inattendibili siccome viziate da insanabile contraddizione su una circostanza rilevante, che, infine, la discordante versione della parte lesa e del prevenuto è insufficiente per motivare un giudizio di condanna, tutto ciò considerato, l'apprezzamento operato dal primo giudice di ritenere le deposizioni dei tre testi citati quali valide prove a carico, manifestamente insostenibile, denota gli estremi dell’arbitrio.

 

                                   4.   Per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto nel

       senso che la sentenza impugnata è annullata e l’accusato prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.

 

                                   5.   Gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e

RI 1 prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.  

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.-          

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'200.-

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili.          

 

                                   3.   Intimazione a:

 

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P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.