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Incarto n. 17.2008.52 |
Lugano
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
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contro la sentenza emanata il 5 giugno 2008 dalla Corte delle assise criminali nei loro confronti; |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;
2. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione di RI 2;
3. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Con sentenza del 5 giugno 2008 la Corte delle assise criminali ha condannato:
· RI 1 per ripetuta appropriazione indebita, in parte aggravata, per un importo complessivo di fr. 37'083'656.89 (di cui fr. 1'269'135.90 nella sua funzione di tutore e fr. 35'814'520.99 in quella di procuratore) ai danni di PC 1 oltre che per falsità in documenti per avere, in qualità di tutore, omesso di iscrivere e di far iscrivere nell’inventario iniziale ex art. 398 CC beni di pertinenza del tutelato per un ammontare di circa fr. 20'000'000.–,
ed
· RI 2 per complicità in ripetuta appropriazione indebita per avere aiutato RI 1 procedendo materialmente all’esecuzione dei trasferimenti dei fondi di PC 1, dapprima, dalla relazione __________ alla relazione __________, poi, dalla relazione __________ alla relazione __________ ed, infine, dalla relazione nominativa di PC 1 a quella nominativa di RI 1, per un importo complessivo di fr. 31'467'211.04, oltre che per complicità in falsità in documenti per avere omesso intenzionalmente di riportare nell’inventario iniziale per la tutela istituita a favore di PC 1 beni di sua pertinenza depositati presso la PC 2 e presso __________ per un importo complessivo di circa fr. 20'000'000.00.
In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 3 anni ed RI 2 alla pena pecuniaria di fr. 84'000.- corrispondenti a 240 aliquote giornaliere di fr. 350.- cadauna.
Computato, per entrambi i condannati, il carcere preventivo sofferto, la Corte ha sospeso condizionalmente la pena privativa della libertà inflitta a RI 1 in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 3 anni, ed ha sospeso condizionalmente l’intera pena pecuniaria inflitta a RI 2 per un periodo di prova di 2 anni.
La Corte ha, infine, ammesso il principio del risarcimento del danno alla parte civile PC 1 e l’ha rinviata al foro civile competente per far valere le sue pretese, riconoscendole, nel contempo, un risarcimento parziale equivalente ai valori posti sotto sequestro che le sono stati assegnati, previa confisca e deduzione della tassa di giustizia e delle spese.
B. In estrema sintesi, i fatti alla base del giudizio della Corte delle assise sono i seguenti.
a) __________, vedova di __________ dal 1981 e madre di PC 1 nato il 7 gennaio 1982, ha conosciuto, a cavallo degli anni 1992/1993, RI 1 con il quale iniziò una relazione sentimentale. I due decisero ben presto di vivere sotto lo stesso tetto. RI 1 si trasferì nella casa a schiera a Losone che __________ aveva preso in affitto e in cui la donna abitava con il figlio.
Nel 1996, __________ e RI 1 traslocarono a __________, in una casa che la donna aveva fatto costruire su una particella di proprietà della CE fu __________.
Il 2 febbraio 1996, il nonno paterno di __________i, __________, uomo conosciuto nella regione quale titolare dell’omonimo albergo di __________, venne a mancare, lasciando eredi, oltre al figlio __________, l’abiatico __________.
Il ragazzo, allora quattordicenne, ereditò dal nonno un cospicuo capitale che venne ripartito dalla madre su tre relazioni bancarie: due in PC 2 a __________ ed una in __________ (conto __________ ).
Quello stesso anno __________ scoprì di avere un tumore maligno.
La donna morì il 9 febbraio 1998.
__________, rimasto orfano all’età di 16 anni, ereditò dalla madre gli averi che quest’ultima aveva depositato, nel 1997, in PC 2 sui conti __________ e __________.
Nel mese di febbraio 1998, il suo patrimonio ammontava complessivamente a fr. 38'068'439,20.
Di questo patrimonio solo una parte era conosciuta dalle autorità fiscali: i conti __________, __________ e __________ - che al 9.2.1998 presentavano un saldo di complessivi fr. 19'838'884,55 (fr. 11'281'794.93 su __________ e __________ e fr. 8'557'089.62 su __________) - non erano, infatti, mai stati dichiarati all’erario.
La gestione dei fondi __________ depositati in PC 2 era, allora, affidata al vice-direttore __________. RI 2 era il consulente bancario (che si occupava dei rapporti con il cliente).
RI 1 - al quale __________ aveva conferito nel 1997 una procura generale sul conto __________ - era conosciuto in PC 2 sia da RI 2, che gli fu presentato dalla donna in occasione della concessione della citata procura generale, sia da __________, che conobbe dopo la morte di __________ grazie a __________, all’epoca candidato alla successione di __________ che occupò la carica di direttore della filiale di __________ di PC 2 sino al 31 dicembre 1998.
b) Dopo il decesso di __________, la Delegazione tutoria di __________ (in seguito DT), con risoluzione 20 febbraio 1998, nominò RI 1 tutore di PC 1 e lo incaricò di presentare l’inventario dei beni del ragazzo. La DT non stabilì un’indennità di tutore, poiché RI 1 disse che a lui bastava il fatto di poter rimanere a vivere gratuitamente nella casa del pupillo.
Nel mese di marzo 1998, RI 1 in rappresentanza di PC 1, conferì a PC 2 un mandato di gestione del patrimonio del ragazzo. Si trattava di un mandato “volto alla crescita”.
Il 3 aprile 1998, vi fu in PC 2 , un incontro fra RI 2, RI 1 e __________ che era stato designato dalla DT quale delegato all’inventario. A quest’ultimo, in quell’occasione, venne consegnata la documentazione per l’allestimento dell’inventario dei beni del pupillo che faceva stato di un patrimonio di soli fr. 19'378'992.70.
RI 1 omise di segnalare alla DT l’esistenza di quei conti che non erano mai stati dichiarati al fisco.
L’inventario, così come presentato dal tutore, venne approvato dalla DT con risoluzione 18 maggio 1998.
Contestualmente all’approvazione dell’inventario, vista l’entità del patrimonio del pupillo e la necessità di assicurarne una gestione conservativa, la DT incaricò il fiduciario __________ di verificare e controllare la gestione dei beni. __________, al termine della sua verifica, propose alla DT, con un rapporto datato 26 giugno 1998, un riordino del portafoglio di PC 1, di cui criticava la composizione ed il tipo di gestione.
Preso atto delle proposte di __________, malgrado l’opposizione formulata da RI 1, la DT, avuto il parere favorevole dell’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito: l’AVT), decise, con risoluzione 7 ottobre 1998, di affiancare a RI 1 __________ quale secondo tutore con il compito e la responsabilità di gestire il patrimonio del pupillo. RI 1 i cui compiti erano stati limitati dalla DT a quello educativo e di rappresentanza del pupillo, impugnò e fece impugnare ad PC 1 la citata risoluzione.
Il 17 maggio 1999, l’AVT accolse parzialmente i ricorsi del tutore e del pupillo, affidando a __________ – ex direttore di PC 2 , proposto proprio da RI 1 in sostituzione di __________ - il compito e la responsabilità di gestire il patrimonio del pupillo.
In realtà, __________ non assunse un ruolo attivo nelle decisioni riguardanti la gestione del patrimonio di PC 1 ma si limitò a supervisionare i risultati del mandato di gestione che era stato a suo tempo conferito a PC 2 da RI 1, chiedendo di tanto in tanto dei ragguagli ai suoi ex colleghi.
c) Nel periodo in cui rivestì la funzione di tutore di PC 1 - e più precisamente dal 12 marzo 1998 al 6 gennaio 2000 - RI 1 si appropriò, in più riprese, della somma di complessivi fr. 1'269'135.90 a debito dei conti di pertinenza del pupillo, destinandoli a vantaggio proprio e di terzi.
d) Il 7 gennaio 2000 PC 1 raggiunse la maggiore età.
Con risoluzione 21 settembre 2000, la DT accertò la decadenza della tutela al momento del raggiungimento della maggiore età di PC 1.
Contestualmente, approvò i rendiconti di __________ e di RI 1.
L’ammontare del patrimonio del ragazzo, al netto delle malversazioni sin lì operate da RI 1 ammontava, al 10 gennaio 2000, complessivamente a fr. 45'634'690.12.
e) Nei giorni immediatamente successivi al 7 gennaio 2000, PC 1 – con procura che verrà postdatata al 10 gennaio 2000 – diede mandato a RI 1 di gestire il suo patrimonio. In quell’occasione, il ragazzo firmò anche l’ordine di trasferimento in PC 2 degli averi depositati sul conto __________ presso l’__________ di __________ .
f) A partire dalla maggiore età del ragazzo, tra PC 1 e RI 1 – che, nel frattempo, aveva allacciato una relazione con __________ che aveva conosciuto alla __________ dove la donna si esibiva come cantante – sorsero importanti incomprensioni e divergenze che ne compromisero vieppiù i rapporti.
RI 1 e PC 1 litigavano spesso. Il ragazzo – che aveva iniziato anche a far uso di sostanze stupefacenti – viveva la convivenza con RI 1 come un’imposizione.
PC 1 ha affermato di avere iniziato a fare uso di droghe a causa delle difficoltà che aveva “in casa”, intendendo con ciò a causa delle difficoltà che aveva con RI 1. Egli ha precisato che fumava marijuana perché era “molto a disagio con RI 1” e soffriva per la perdita della madre. Ha aggiunto, poi, che “ora, che non devo più convivere con quella persona, non ho più fumato nulla, proprio perché da quando se ne è andato da casa mia mi sento bene.”
Il consumo di stupefacenti provocò al ragazzo allucinazioni e manie di persecuzione che furono causa di ripetuti rimproveri da parte di RI 1. I rapporti fra i due continuarono ad essere turbolenti tanto che PC 1, ad un certo punto, se ne andò da casa rifugiandosi presso uno zio residente a __________ .
Nel settembre di quello stesso anno, RI 1 indirizzò il ragazzo alla dott. __________ che, il 24 settembre 2000, lo fece ricoverare presso la clinica __________ a __________. Il ricovero non fu coatto, ma il ragazzo lo visse come un’imposizione e reagì non assumendo le medicine che gli venivano consegnate e rifiutandosi di far rientro in clinica dopo il primo congedo che gli venne concesso. In seguito, PC 1 si trasferì a __________ per seguire un corso per tecnico del suono che, però, interruppe nei primi mesi del 2001 facendo rientro a casa.
I rapporti con RI 1 non migliorarono.
La Corte ha accertato che la convivenza si faceva sempre più difficile tanto che PC 1 cercava di stare fuori di casa il più possibile “per evitare di stare con lui” (cfr. sentenza, pag. 77, consid. VI. 10.).
g) In questo periodo, RI 1 decise di comprare un terreno a Luino su cui edificare una casa per sé e la fidanzata: il terreno è stato acquistato il 12 settembre 2001 con i soldi di PC 1 ed è stato intestato alla fidanzata di RI 1. Il progetto di costruire una casa non venne, però, realizzato.
h) Nel frattempo, RI 1, agendo in virtù della procura generale conferitagli a suo tempo da PC 1, amministrava ma, soprattutto, disponeva a suo piacimento del patrimonio del ragazzo.
Il 10 gennaio 2000, RI 1 aprì in PC 2 , a nome di PC 1, il conto __________ sul quale fece confluire gli averi del ragazzo che non erano stati dichiarati al fisco per un totale di fr. 23'505'752,25 (così composti: fr. 935'020.– pari al saldo del conto __________ in PC 2 , titoli per un valore di fr. 12'839'681 depositati sul conto deposito titoli __________ in PC 2 e fr 9'731'051.25 pari al saldo della relazione __________ in __________ ).
Successivamente, il 9 marzo 2000, RI 1 ottenne dalla banca una linea di credito di fr. 3'000'000.– a favore del conto __________, di cui era il beneficiario economico, grazie alla messa a pegno dei titoli depositati sul conto __________.
PC 1 sottoscrisse - perché così gli fu detto di fare - la relativa autorizzazione anche se, così come ammesso dallo stesso RI 1, “il giovane non era in grado di capire” (cfr. sentenza, p. 65, consid VI. 3.).
Dal 12 gennaio 2000 al 3 luglio 2001 RI 1, così come aveva fatto in precedenza, continuò a servirsi a piene mani e senza remore degli averi del ragazzo destinando i suoi numerosi prelievi al finanziamento della sua bella vita.
In questo periodo, prelevò dal conto __________ e dal conto tutela (rubrica dei conti intestati a PC 1 presso PC 2, dichiarati al fisco, che RI 1 aveva aperto dopo essere stato nominato tutore e su cui faceva confluire i soldi che potevano servire per le necessità quotidiane), in 70 distinte occasioni, l’importo di complessivi fr. 2'496'110.67.–.
i) Il 28 maggio 2001, RI 1 ordinò l’estinzione del conto __________ e il trasferimento di tutti i titoli e divise per un valore complessivo di oltre 21 milioni e mezzo di franchi sul conto __________.
La Banca – e per essa, __________ – pretese, prima di eseguire l’operazione ordinata da RI 1, la ratifica di PC 1 (cfr. sentenza, pag. 82, VII, 2).
L’operazione venne eseguita il 30 maggio 2001
La Corte, a proposito di quest’operazione – che non è contemplata nell’atto di accusa – ha accertato che PC 1, pur avendo firmato l’ordine di trasferimento, non ne aveva compreso il significato. Lo stesso RI 1, infatti, aveva ammesso che, al momento di sottoporre a PC 1 l’ordine di trasferimento per la necessaria autorizzazione, si limitò a dire al ragazzo che occorreva firmare un documento per spostare dei soldi da un conto ad un altro sempre nella stessa banca. RI 1 ha, poi, riconosciuto che PC 1 firmò tale ordine anche se “probabilmente non aveva capito cosa realmente firmasse e cosa realmente sarebbe accaduto dopo la sua firma”.
PC 1, dunque, per ammissione dello stesso RI 1, sottoscrisse l’ordine di trasferimento senza sapere che, così facendo, autorizzava il trasferimento dei suoi fondi su un conto di cui RI 1 era il beneficiario economico.
l) Il 7 giugno 2001, RI 1 aprì, sempre inPC 2 , un'altra relazione, il conto __________, di cui figurava come avente diritto economico, e su cui PC 1 – contrariamente a quanto era stato disposto per la relazione __________ - non aveva procura.
RI 1 ha dichiarato che lo scopo dell’apertura del conto __________ – sul quale avrebbe, da lì a poco, trasferito tutti gli averi presenti sul conto __________ - era “quello di completare nei dettagli il trapasso nella mia disponibilità togliendola completamente a PC 1”.
L’8 giugno 2001 tutti gli averi depositati su __________ (compresi i titoli) – il cui valore ammontava a fr. 26'800'063.85 – vennero trasferiti sul conto __________.
m) Non ancora soddisfatto, sette giorni dopo, il 15 giugno 2001, __________ prelevò in contanti fr. 1'500'000.- dal conto __________ e fr. 427'680 dal conto __________ , conti entrambi intestati a PC 1.
RI 1 destinò questi soldi, principalmente, all’acquisto di un attico a __________ nel quale voleva trasferirsi, lasciando definitivamente la casa di __________.
Per finire, RI 1 fece, poi, trasferire dei titoli per un valore di fr. 4'486'453.20 dalla relazione __________ di PC 1 (aperta in PC 2 l’11.12.1995 e, quindi, dichiarata alle autorità fiscali) sulla sua relazione nominale 1324832.
Per questo trasferimento di titoli, i funzionari di banca non hanno richiesto – contrariamente a quanto fecero per il passaggio dal conto __________ al conto __________ – alcuna autorizzazione di PC 1.
n) Tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio 2001, RI 1 lasciò la casa di __________ per trasferirsi provvisoriamente in una pensione ad __________, lasciando PC 1 (così come riferito da RI 2) senza soldi e senza un suo recapito.
o) Il 3 luglio 2001 __________ e RI 2 scoprirono che PC 1 – malgrado avesse firmato la documentazione bancaria che gli era stata sottoposta da RI 1 – non si era reso conto che, nell’arco di un mese, l’uomo lo aveva spogliato di una gran parte dei suoi averi, trapassandoli sui suoi conti.
La Banca ordinò, quindi, un blocco interno del conto __________.
Il 4 luglio 2001, RI 2 andò da PC 1 ed illustrò al ragazzo le operazioni più importanti eseguite da RI 1: in particolare, gli parlò dell’acquisto dell’appartamento di __________ e del trapasso dei fondi dal conto __________ al conto __________.
RI 2 lo informò, inoltre, che, durante il periodo della tutela, RI 1 aveva prelevato dai suoi conti fr. 27'000.– ogni mese contro i fr. 6/7'000.– stimati dal ragazzo.
Quello stesso giorno, PC 1 si recò in banca, insieme a RI 2, in particolare per revocare la procura generale a suo tempo conferita a RI 1.
Il 9 luglio 2001 si incontrarono in PC 2 __________, __________, RI 2, PC 1 e RI 1: il colloquio era finalizzato ad ottenere la restituzione di quanto RI 1 aveva depositato sul conto __________ ed al raggiungimento di un accordo che tenesse conto – così come riferito da RI 2 – “degli interessi di tutti”.
In un primo momento – in assenza di RI 1 - __________ propose a PC 1 di lasciare all’ex-tutore un milione di franchi ed il diritto di abitare nell’appartamento di __________ per 5 anni in cambio della retrocessione di tutti gli averi trapassati su __________ e sulla relazione nominale. __________ disse, inoltre, al ragazzo che non sarebbe stato possibile recuperare “nell’immediato” i soldi prelevati da RI 1 negli anni precedenti. A questo riguardo, gli illustrò le due possibili vie da percorrere: la via extragiudiziale che presupponeva il raggiungimento di un accordo e la via giudiziaria che comportava di dover rendere nota alle autorità la parte del suo patrimonio che non era mai stato dichiarata al fisco.
Poco dopo, PC 1 parlò con RI 1 a quattr’occhi: in quel frangente RI 1 cercò di ottenere dal ragazzo una somma maggiore rispetto a quella propostagli da __________, ma senza successo poiché il ragazzo rimase irremovibile.
Così, RI 1 accettò di sottoscrivere gli ordini di retrocessione degli averi trapassati su __________ in cambio di una liquidazione di fr. 1'000'000.- e del diritto di abitare nell’appartamento di __________ per 5 anni.
L’accordo venne successivamente modificato: il 16 agosto 2001 RI 1 “vendette” a PC 1 l’appartamento di __________ ottenendo, così, una buona uscita complessiva di fr. 1'150'000.–.
p) All’inizio di settembre 2001, PC 1 (che, nel corso delle succitate trattative, non aveva fatto capo ad un avvocato ma aveva lasciato a __________ l’incombenza di trattare con il patrocinatore di RI 1) si rivolse, su consiglio di un amico, all’avv. __________.
Questi consigliò al ragazzo di autodenunciarsi alle autorità fiscali. Così, vi fu un nuovo incontro in PC 2.
Questa volta, PC 1, assistito dall’avv. __________ e dall’amico, incontrò soltanto il direttore __________. Dopo che questi illustrò loro nuovamente e a grandi linee la situazione, l’avv. __________ spiegò che vi era urgenza di recuperare la documentazione bancaria per poter regolarizzare la posizione di PC 1 con il fisco.
Il 3 ottobre 2001 venne presentata l’autodenuncia alle autorità fiscali, nonostante PC 2 non avesse ancora messo a disposizione dei rappresentanti di PC 1 tutta la documentazione necessaria.
Infine, il 18 ottobre 2001, PC 1 sporse denuncia penale nei confronti di RI 1 e di ignoti corresponsabili per ogni titolo di reato desumibile dalla fattispecie denunciata, lamentando, tra l’altro, una mancata collaborazione da parte di PC 2 nell’accertamento dei fatti.
La denuncia ha dato avvio al procedimento penale che ha portato alla sentenza di cui s’è detto al considerando precedente.
C. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali di __________ Italo RI 1 ha introdotto, il 6 giugno 2008, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 21 luglio successivo, egli chiede, in via principale, il proscioglimento dai reati di appropriazione indebita, in parte aggravata e di falsità in documenti, con il conseguente annullamento del dispositivo di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore della parte civile ed il dissequestro delle relazioni bancarie intestate a RI 1 e di sua spettanza e del conto 1471203 del Ministero pubblico presso PC 2.
In via subordinata, RI 1 chiede che la sentenza venga annullata.
A sostegno delle sue richieste il ricorrente fa valere vizi essenziali di procedura, arbitrio nell'accertamento dei fatti e violazioni del diritto federale.
D. Anche RI 2 è insorto contro la decisione della Corte delle assise criminali con dichiarazione di ricorso di data 9 giugno 2008. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 4 agosto successivo, sostenendo come la sentenza sia viziata da errori essenziali di procedura, da arbitrio nell'accertamento dei fatti e da violazioni del diritto federale, egli chiede, in via principale, il proscioglimento dai reati di complicità in ripetuta appropriazione indebita e di complicità in falsità in documenti, con il conseguente annullamento del dispositivo di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno a favore della PC.
In via subordinata, RI 2 chiede l’annullamento della condanna di complicità in falsità in documenti e del dispositivo della pena pronunciata a suo carico, postulandone la riforma.
In via ancor più subordinata, chiede che la sentenza venga annullata con conseguente rinvio dell’incarto ad altra Corte per un nuovo giudizio.
E. La procuratrice pubblica, con osservazioni 17 settembre 2008, ha postulato la reiezione di entrambi i ricorsi.
La parte civile, con osservazioni 19 settembre 2008, ha chiesto che i ricorsi presentati da RI 1 e da RI 2 vengano respinti.
Considerando
in diritto:
Sul ricorso di RI 1
1. Il ricorrente lamenta, anzitutto, un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) nella misura in cui fa carico alla Corte di avere eluso l’art. 250 CPP in relazione alle accuse di estorsione e di coazione ai danni di PC 1 prospettate dal Presidente della Corte durante il dibattimento ed oggetto di opposizione, ai sensi dell’art. 250 cpv. 3 CPP.
In particolare, il rimprovero mosso alla Corte è quello di avere posto alla base del giudizio sulla commisurazione della pena di RI 1 circostanze di fatto non contemplate nell’atto di accusa e alla base delle accuse di estorsione e coazione, prospettate in aula.
A mente del ricorrente, la Corte sarebbe così incorsa in una manifesta violazione dell’art. 250 CPP.
Di diversa opinione sono la PP e la PC che, nelle loro rispettive osservazioni, hanno giudicato l’operato della Corte conforme all’art. 250 CPP.
a) Nel corso del dibattimento, e più precisamente il 2 luglio 2008, il presidente della Corte ha consegnato alle parti un documento dibattimentale in cui, con richiamo all’art 250 CPP, venivano formulate delle imputazioni definite “subordinate” – in realtà, aggiuntive – relative a circostanze di fatto emerse al dibattimento nonché delle precisazioni delle accuse contenute nell’atto di accusa (verb. dib. p. 85 e doc. dib. 10).
Per quanto attiene alle imputazioni relative a circostanze di fatto emerse al dibattimento, il presidente della Corte ha prospettato, a carico di RI 1, i reati di coazione e di estorsione.
A mente del presidente della Corte, RI 1 si era reso autore colpevole di estorsione a danno di PC 1 per avere, nel periodo tra il 9 luglio ed il 16 agosto 2001, tentato di ottenere il versamento di almeno fr. 1'500'000.-, rispettivamente ottenuto il versamento della somma di fr. 1’150'000.- quale liquidazione dei rapporti di dare e avere con PC 1, minacciandolo che, in caso contrario, sarebbe andato incontro a ben più gravi conseguenze finanziarie e personali poiché circa il 50% del suo patrimonio, ossia grossomodo fr. 20'000'000.-, non era dichiarato al fisco.
Per quanto attiene, invece, all’imputazione di coazione, il presidente della Corte ha intravisto un comportamento illecito nell’agire di RI 1, in particolare “nell’avere, nel periodo dal 9 luglio al 18 ottobre 2001, costretto PC 1 ad accettare ed a perfezionare un accordo di liquidazione dei rapporti di dare e avere che prevedeva un risarcimento solo parziale del danno complessivo ammontante a ca. CHF 5'000'000.- cagionato da RI 1 a PC 1, mediante la restituzione degli averi ancora reperibili presso PC 2 e l'appartamento di __________ acquistato da RI 1 con gli averi di PC 1, in cambio del versamento da parte di PC 1 a RI 1 dell'importo di CHF 1'150'000.- e della rinuncia a presentare una querela penale nei confronti di RI 1 per le malversazioni commesse a suo danno, minacciandolo che, in caso contrario, sarebbe andato incontro a ben più gravi conseguenze finanziarie e personali poiché circa il 50% del suo patrimonio, ossia grossomodo CHF 20'000'000.- non era dichiarato al fisco” (doc dib 10).
RI 1 si è opposto alle succitate imputazioni aggiuntive (cfr. verb. dib pag 90).
Il presidente della Corte, a fronte dell’opposizione della difesa, ha proseguito l’istruttoria dibattimentale, rinunciando ad ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP.
b) Nella sentenza 5 giugno 2008, la Corte, a questo proposito, ha rilevato quanto segue:
“Quo alle accuse di estorsione rispettivamente coazione di cui al doc dib 10 (N. 1.1. e 1.2) la Corte ha preso atto delle opposizioni delle Difese ai sensi dell’art 250 CPP. Trattandosi di fatti assolutamente estranei a quelli già indicati nell’AA e nelle relative puntualizzazioni, non ha potuto, giocoforza, giudicare gli accusati anche per queste ipotesi di reato. I fatti, sia che sia, sono stati valutati nel giudizio globale sulla pena.” (sentenza, pag 127, consid XIII. 1.4.)
c) Ai sensi dell’art. 250 CPP, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, la Corte deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa (cpv. 2).
Non si fa, invece, luogo al rimando se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dall’imputazione più grave, rinuncia al rimando (cpv. 3).
Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (cpv. 4).
In occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale, è stata mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo della Corte sulla questione del rinvio del dibattimento alla scelta dell’accusato: il legislatore ha giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento (cfr. rapporto sul messaggio 11 marzo 1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941). Questo, in particolare, in considerazione del principio accusatorio che regge la procedura penale e in applicazione del quale l’atto di accusa assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozess- recht, 6. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101–107). Il principio accusatorio – come il principio dell’immutabilità, che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e segnatamente dall'art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa, ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21, 116 Ia 455 consid. c pag. 458). Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non dev’essere spinta all’accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d p. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; sentenza del Tribunale federale citata, consid. 2a; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).
d) In concreto, la Corte ha tenuto conto dei fatti posti alla base delle imputazioni di estorsione e di coazione - che ha formalmente rinunciato a giudicare dopo l’opposizione delle difese - nella commisurazione della pena nel senso che tali fatti sono andati ad aggravare la colpa soggettiva dell’accusato e, quindi, ad aggravare la pena che gli è stata inflitta.
In effetti, nella sentenza si legge quanto segue:
"Ma non è tutto. Dopo che, finalmente, anche PC 1 si decise a reagire ponendolo di fronte alle sue responsabilità, RI 1 ha posto in essere più di una resistenza prima di retrocedere il patrimonio ancora esistente al ragazzo. Non si è nemmeno accontentato della sciagurata proposta di liquidazione con un milione di franchi, chiedendo espressamente cosa sarebbe successo se non avesse accettato. Ha rilanciato, voleva di più: un milione non gli bastava per tutto quello che ha fatto. Ha, quindi, cercato di fare ulteriori pressioni sul giovane affinché gli lasciasse la metà in nero del patrimonio o, almeno, 3 o 4 milioni. Quel giorno ha sì sottoscritto le retrocessioni, ma si è recato subito da un legale di sua fiducia onde verificare se quella, lo si ripete, sciagurata proposta meritava di essere accettata. Egli sapeva che il PC 1 era in una posizione di debolezza per il fatto che metà del patrimonio era in nero e che, molto difficilmente, lo avrebbe denunciato. Insomma, non ha fatto come il ladro che, una volta scoperto, molla la refurtiva e la restituisce senza fare storie al legittimo proprietario, ma ha preteso di essere lautamente ricompensato, altrimenti non avrebbe restituito il resto e difficilmente avrebbe potuto essere denunciato senza gravi conseguenze per il querelante depauperato."
(sentenza, pag. 163, consid. XIV. 2.)
Per poter tenere conto di tali circostanze – non tanto della mancata immediata disponibilità a restituire il maltolto, quanto delle “pressioni” esercitate “sul giovane affinché gli lasciasse la metà in nero del patrimonio” sfruttandone la “posizione di debolezza”- la Corte avrebbe dovuto, conformemente al principio accusatorio, dare all’accusato la possibilità di difendersi adeguatamente, ordinando un rimando del dibattimento per la presentazione di un altro atto di accusa che tenesse conto – qualora ne fossero state date le premesse – dei fatti alla base delle imputazioni prospettate in aula.
Opponendosi all’estensione dell’atto di accusa ai reati di coazione e di estorsione, l’imputato ha inteso circoscrivere – così come concesso dall’art 250 cpv 3 e 4 CPP – il giudizio ai fatti contemplati nell’atto di accusa.
Di fronte a questa posizione dell’accusato, la Corte doveva – se convinta dell’esistenza del reato prospettato – sospendere il dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa oppure – nell’ipotesi in cui, invece, la sua convinzione fosse stata meno salda (ma, allora, vi sarebbe la necessità di riflettere sull’opportunità della prospettazione in aula del nuovo reato ) – continuare il dibattimento e limitare il suo giudizio ai soli fatti indicati nell’atto di accusa.
Se è ben vero – così come sostenuto dalla PC – che la Corte, nel suo giudizio sulla commisurazione della pena, deve tenere conto di quanto è successo, è altrettanto vero che, se lo fa tenendo conto di circostanze di fatto a cui ha attribuito una connotazione delittuosa ed al cui giudizio ha (almeno apparentemente) rinunciato per mancato accordo dell’imputato, soprassedendo dall’ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa così come previsto dall’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP, essa cade irrimediabilmente in una violazione dell’art. 250 CPP e, più in generale, in una violazione del principio accusatorio.
Ciò vale a maggior ragione se – così come evidenziato dalla PC – per questi stessi fatti il perseguimento penale non sarebbe stato più possibile per intervenuta prescrizione.
Tale violazione è ancor più evidente laddove si consideri che, valutando la questione della tempestività della querela, la Corte si è dilungata sulle circostanze di fatto prospettate in aula quale reato per concludere che, effettivamente, quel reato (in ogni caso, la coazione) c’è stato visto che ha concluso che “è indubbio che PC 1, nell’accettare una transazione che prevedeva una buona uscita di oltre un milione di franchi a favore di chi aveva malversato a danno del suo patrimonio e, successivamente, nel sottoscrivere i documenti che hanno perfezionato quella sciagurata transazione, è stato vittima di una coazione…” (sentenza, pag 146, consid. XIII. 2.3.4 ).
Nelle sue osservazioni, la PC ha sostenuto che l’incidenza di questi fatti sulla commisurazione della pena è stata irrilevante.
Quest’ affermazione non trova conferma alcuna nella motivazione della sentenza.
Come detto sopra, in realtà, motivando la pena, la Corte di prime cure si è dilungata su quelle circostanze – dopo averlo fatto in modo ampio e diffuso in diversi punti della sentenza – rilevando, non soltanto una reticenza del condannato a restituire il maltolto, ma sottolineando tutti gli aspetti che, in altri considerandi (cfr., in particolare, consid XIII.2.3.4 pag 140-146), erano stati ritenuti costitutivi di reato e, pertanto, ha ritenuto, nella commisurazione della pena, un reato sul quale non aveva facoltà di giudicare.
Vista l’importanza data dalla Corte a tali fatti, difficile è sostenere che la loro incidenza sulla commisurazione della pena sia stata irrilevante.
Anzi, la struttura argomentativa della sentenza esclude che ciò sia stato poiché, quando ciò è avvenuto, la Corte lo ha dichiarato esplicitamente. In particolare, lo ha fatto in relazione alla condanna di RI 2 per complicità in falsità in documenti rilevando che “tale accusa non ha, per finire, avuto influenza alcuna nella commisurazione della pena dato il tempo trascorso dai fatti e la tutto sommato marginale incidenza del concorso di reati” (sentenza, pag 154, consid XXIII. 3.1. e pag 165, consid XIII. 4).
Su questo punto la critica ricorsuale si rivela pertanto fondata.
Ora, fosse questo il solo punto di questione in discussione nel ricorso, ci si potrebbe chiedere se, per finire, il vizio lamentato dal ricorrente potrebbe essere sanato ricommisurando semplicemente la pena (art. 296 cpv. 1 CPP), senza tenere conto delle circostanze aggravanti riferite ai pretesi comportamenti coattivi tenuti dall'accusato. Sennonché, come si vedrà in seguito, questo non è il solo punto di questione sollevato che si rivela fondato. Infatti, anche la condanna dello stesso ricorrente per appropriazione indebita riferita alle operazioni di addebito dei conti __________ e __________ (dispositivo n. 1.1) - e di riflesso quella di RI 2 per gli atti di complicità che avrebbe compiuto in questo contesto (dispositivo n. 3.1) - si rivela conseguente ad una nuova disattenzione dell' art. 250 CPP, se non addirittura a una violazione dell' art. 138 CP, con conseguente ripercussione anche sulla condanna di entrambi i prevenuti per appropriazione indebita e per complicità in tale reato riferita all'addebito del conto __________ a favore del conto __________ . Al punto da comportare, come poi si vedrà, l'annullamento delle rispettive condanne e il rinvio dell'incarto a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Orbene, dato quanto rilevato, ossia la necessità, comunque sia, di ricelebrare il processo, l'accoglimento del ricorso per quanto riguarda la specifica critica rivolta ai primi giudici di avere leso i diritti di parte integrando le considerazioni sulla commisurazione della pena con ipotesi di reato non prospettate né nell' atto di accusa originario, né nel quadro di una corretta applicazione dell'art. 250 CPP, deve a sua volta comportare l'annullamento della sentenza impugnata su questo punto, con le medesime conseguenze, ossia con il rinvio dell'incarto ad una nuova Corte affinché, riservata una sua diversa valutazione degli elementi di fatto ritenuti costitutivi di reato dai primi giudici:
i) prospetti all'accusato le imputazioni di coazione e di estorsione, riservata la questione della prescrizione delle rispettive azioni penali;
ii) proceda, in caso di opposizione del prevenuto all'integrazione dell'atto di accusa, senza ulteriori formalità, alla sospensione del dibattimento per la presentazione di un atto di accusa completato con le imputazione prospettate al dibattimento (art. 250 cpv. 4 CPP);
iii) statuisca, dandosene il caso, sulle nuove imputazioni e proceda alla commisurazione della pena, tenuto conto - oltre che dell'esito conseguente al presente rinvio - dell'esito conseguente al rinvio disposto nei considerandi 2c), 7c) e 10.2) che seguono, e delle condanne non toccate dalla presente decisione di rinvio.
2. Il ricorrente lamenta un altro vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP): egli ravvisa un’ulteriore violazione dell’art. 250 CPP in punto alla precisazione del capo di accusa 1.2.4. operata dal presidente della Corte durante il dibattimento.
Il ricorrente rimprovera al presidente della Corte di non essersi limitato a precisare l’originario capo di accusa, ma di avere, invece, esteso – malgrado l’opposizione formulata durante il dibattimento ex art. 250 cpv. 3 CPP - il reato di appropriazione indebita anche all’operazione precedente quella di cui al punto 1.2.4. dell’AA, e cioè all’operazione di estinzione del conto __________ con accredito dei beni sul conto __________ – operazione non indicata nell’atto di accusa – aggravando così il suo quadro accusatorio.
Una simile estensione avrebbe dovuto comportare, secondo il ricorrente, il rinvio del dibattimento ai sensi dell’art 250 cpv. 2 CPP.
Anche in relazione a questa censura, la procuratrice pubblica e la parte civile hanno espresso opinioni contrarie, giudicando l’operato della Corte conforme all’art. 250 CPP, rilevando, inoltre, come il ricorrente non abbia subito alcun danno dalla violazione contestata.
a) Il 2 luglio 2008, contestualmente all’estensione dell’atto di accusa ai reati di coazione e di estorsione di cui si è detto, il presidente della Corte ha prospettato, a carico di RI 1, quello che ha indicato essere una “precisazione” del capo di accusa di appropriazione indebita di cui al punto 1.2.4. dell'atto di accusa nei seguenti termini:
“agendo con la complicità di RI 2, nel mese di maggio/giugno 2001, a __________ e __________ , indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoni ali affidatigli per un importo complessivo di CHF 26'980'757.84 ordinando a RI 2 che li eseguiva, il trasferimento dalla relazione __________ (avente quale beneficiario economico PC 1 con procura generale a favore di RI 1) a favore della relazione __________ (avente quale beneficiario economico RI 1 con procura generale a favore di PC 1) di titoli per un valore di CHF 21'409'124.85 ed eseguendo un bonifico di CHF 130'598.- nonché ordinando successivamente a RI 2, che lo eseguiva, il trasferimento di titoli e valori per un importo complessivo di CHF 26'980'757.84 dalla suddetta relazione __________ sulla relazione __________ a lui riconducibile e sulla quale PC 1 non godeva di procura alcuna (sulla relazione __________ erano stati acquistati ulteriori titoli mediante una linea di credito in conto corrente, ottenuta tramite messa a pegno del deposito titoli __________ ed utilizzata in ragione di CHF 4'640'512.-, in seguito coperta con bonifico di data 15.06.01 da __________ a __________ , mediante apertura di una linea di credito su __________ di CHF 5'000'000.-)”
(verb. dib. pag. 85 e doc. dib. 10).
L’imputato, opponendosi a tale precisazione dell’atto di accusa, ha eccepito che la fattispecie prospettata dal presidente della Corte portava con sé una nuova imputazione ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 CP (cfr. verb. dib pag. 90).
Il presidente della Corte, a fronte di tale opposizione, ha proseguito l’istruttoria dibattimentale, rinunciando ad ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa.
b) Nonostante la rinuncia al rimando, la Corte non ha rinunciato a giudicare la fattispecie prospettata al dibattimento rilevando come non si trattasse “manifestamente di nuove imputazioni, bensì di precisazioni (in base alle emergenze dibattimentali) di quelle già contenute nell’AA, peraltro già note alle parti” poiché – sempre secondo la Corte – “con la formulazione sin troppo precisa dell’AA la PP ha, in realtà, voluto semplicemente indicare in quale momento, secondo lei, si è verificato il reato di appropriazione indebita e non certo escludere il passaggio precedente”. Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di poter giudicare nonostante l’opposizione della difesa, sostenendo “che il reato si sia realizzato con il trasferimento __________ -__________ o con quello __________ -__________ è, per finire, dal profilo del rispetto dei diritti della difesa, assolutamente irrilevante” (sentenza pag 126, consid XIII. 1.2.1).
c) L’opinione della Corte di assise non può essere condivisa.
Secondo la pubblica accusa, RI 1 si è reso autore colpevole dell’appropriazione indebita di cui al capo di accusa 1.2.4. ordinando il trasferimento sul conto __________ degli attivi presenti sul conto __________ .
L’imputazione originaria già menzionava il fatto che il conto __________ era stato precedentemente alimentato tramite bonifici e trasferimenti di titoli in provenienza dal conto __________ , ma non attribuiva a questa precedente operazione una connotazione illecita. Tant’è che il capo di accusa 1.2.3. relativo alle appropriazioni indebite riferite al conto __________ non contemplava questo addebito.
Con la “precisazione” apportata dal presidente della Corte e notificata ex art. 250 CPP, RI 1 si sarebbe appropriato indebitamente dei fondi di PC 1 non più soltanto con l’ordine di trasferimento (poi eseguito da RI 2) di titoli e valori per un importo complessivo di fr 26'980'757,84 dalla relazione __________ alla relazione __________ – così come indicato dall’AA – ma anche con il precedente trasferimento dalla relazione __________ a favore della relazione __________ di titoli e per un valore di fr. 21'409'124,85 e di fr. 13'598.–.
L’appropriazione indebita è un reato di azione che si consuma nell’atto di disposizione del patrimonio affidato.
Una semplice precisazione dell’atto di accusa con fatti già noti alle parti avrebbe potuto riguardare solo circostanze di fatto connesse con l’azione imputata, ovvero con l’ordine di trasferimento dei fondi dal conto __________ al conto __________ e non con un diverso atto di disposizione, consistente nel precedente ordine di addebito del conto __________ .
E che, anche in concreto, l’operazione di addebito del conto __________ sia stata oggetto di un nuovo rimprovero a carico di RI 1 lo si desume dalla stessa motivazione della sentenza in cui la Corte ha ritenuto che “l’accusa, a benvedere, riguarda tutto l’insieme dell’operazione che è partita da __________ ed è finita a __________ .” (cfr. sentenza, pag. 149, consid XIII. 2.5.1.)
Una tale costruzione non è desumibile dall’atto di accusa, dove l’operazione imputata è quella che coinvolge soltanto i conti __________ e __________ .
La posizione dell’accusato è stata, pertanto, aggravata poiché, anche se noto alle parti, l’ordine di addebito del conto __________ non aveva comportato, fino a quel momento, alcun rinvio a giudizio.
Indipendentemente dalla conclusione dei primi giudici – su cui questa Corte nutre seri dubbi – secondo cui il reato di appropriazione indebita, pur abbracciando tutta l’operazione, si è realizzato solo con l’addebito del conto __________ , il mancato rinvio del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa che contemplasse, nelle azioni rimproverate a RI 1, anche quella a debito del conto __________ ha inevitabilmente comportato una violazione da parte della Corte dell’art. 250 CPP.
Il ricorso si rivela pertanto su questo punto meritevole di tutela. Certo, ci si potrebbe anche qui chiedere se, dovesse rilevarsi corretta l'imputazione di appropriazione indebita riferita al secondo passaggio, ossia a quello dal conto __________ al conto __________ , la questione non potrebbe essere risolta semplicemente considerando ai fini della commisurazione della pena soltanto il passaggio __________ -__________ .
Sennonché, per le considerazioni che seguiranno, è proprio la prima fase – quella prospettata all'accusato in violazione dell'art. 250 CPP – a creare problemi di non poco conto. Non solo per questioni formali – che potrebbero essere risolte come testé spiegato – ma anche per questioni attinenti all'applicazione del diritto federale. Giacché, sempre per le considerazioni che seguiranno, stando agli stessi accertamenti della Corte di assise, il passaggio __________ -__________ denota più gli estremi della truffa che quelli dell'appropriazione indebita e merita, comunque sia, una più attenta disamina.
Con il che, fosse questa la qualificazione esatta del reato (truffa), il passaggio __________ -__________ perderebbe valenza penale autonoma, con conseguente proscioglimento di RI 1 da questa specifica imputazione, rispettivamente con conseguente proscioglimento di RI 2 dall'accusa di complicità in appropriazione indebita riferita al passaggio __________ -__________ .
Orbene, come si vedrà in seguito, una nuova Corte di assise dovrà pronunciarsi proprio su questo scenario, ossia dovrà stabilire – previo rispetto dell'art. 250 CPP – se la prima operazione (addebito conto __________ a favore del conto __________ ) costituisce truffa anziché appropriazione indebita, oppure se essa rimane ancora come appropriazione indebita. Ciò richiede però che l'imputazione relativa alla prima fase (addebito del conto __________ ) venga correttamente prospettata e acquisita, secondo quanto previsto dall'art. 250 CPP. Il vizio procedurale riferito alla condanna per appropriazione indebita concernente l'addebito del conto __________ comporta, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise, affinché proceda nel senso qui indicato e di quanto sarà disposto da questa Corte nei considerandi 7c) e 10.2) che seguono.
3. Il ricorrente prosegue il suo esposto lamentando la violazione dell’art. 31 CP: la querela presentata il 18 ottobre 2001 dal patrocinatore di PC 1 sarebbe tardiva poiché, già a partire dal 4 luglio 2001, PC 1 - a quel momento, maggiorenne e perfettamente capace di intendere e di volere – sapeva degli indebiti prelievi operati da RI 1 a debito dei suoi conti. In ogni caso dal 9 luglio 2001 - poiché così gli era stato detto da __________ in occasione della riunione in PC 2 – PC 1 sapeva, pure, che avrebbe potuto denunciare RI 1 alle autorità penali.
In siffatte circostanze, ritenuto inoltre che dal 13 settembre 2001 PC 1 era rappresentato da un avvocato – continua il ricorrente - la querela presentata in data 18 ottobre 2001 non può che essere giudicata intempestiva, ritenuto come il termine trimestrale per sporgere denuncia abbia, in concreto, cominciato a decorrere, al più tardi, a far tempo dal 9 luglio 2001.
Il ricorrente contesta, poi, l’opinione della Corte secondo cui PC 1 è stato vittima di una coazione ad opera di RI 1 i cui effetti sono perdurati fino al 16 agosto 2001. Tuttavia – continua il ricorrente ragionando su una ipotesi in sé negata – quand’anche vi fosse stata coazione, essa non avrebbe, comunque, potuto avere come conseguenza quella di sospendere il decorso del temine trimestrale per presentare la querela.
Secondo il ricorrente, decidendo in senso contrario, la Corte ha violato il diritto federale.
Di diversa opinione sono la PP e la PC che, nelle loro rispettive osservazioni, hanno condiviso il giudizio della Corte sulla tempestività della querela presentata il 18.10.2001.
a) La Corte ha ritenuto che PC 1 e RI 1 fossero membri di una comunione domestica ai sensi dell’art. 110 cpv. 2 CP. Dovendo, quindi, giudicare della tempestività della querela presentata in data 18 ottobre 2001 dalla PC, la Corte ha ritenuto che il termine trimestrale ex art. 31 CP iniziò a decorrere il 16 agosto 2001 e non il 9 luglio 2001 in considerazione di due circostanze. Dapprima, del fatto che PC 1, il 9 luglio 2001, “non disponeva di tutti gli elementi di fatto per poter decidere in modo autonomo se denunciare o no RI 1 poiché le informazioni che gli erano state date erano del tutto parziale e insufficienti” (sentenza, pag 146 in fine, consid XIII. 2.3.5.). Poi, in considerazione del fatto – dato dalla Corte per accertato – che PC 1 fu vittima, fino a quel momento, di una coazione ad opera di RI 1 che gli impedì di decidere liberamente di denunciarlo alle autorità di perseguimento penale: “è quindi stato vittima di una coazione almeno a partire dalla riunione del 9 luglio fino al 16 agosto 2001, quando ha sottoscritto il rogito e gli altri documenti, essendo stato posto nella condizione di dover accettare una proposta assurda e scellerata, altrimenti sarebbe andato incontro a conseguenze economiche ben peggiori.” (sentenza, pag 147 in fine, consid XIII 2.3.5.)
b) La CCRP dispone di un ampio potere di esame per quel che è delle censure di violazione del diritto sostanziale (rapporto della commissione speciale per l’esame del codice di procedura penale sul messaggio 11.3.1987 e sul messaggio aggiuntivo bis 9.7.1992 concernenti la revisione del codice di procedura penale del 10.7.1941 dell’8.11.1994). Si è in presenza di una questione di diritto quando si è chiamati a determinare le disposizioni legali o i principi giuridici applicabili ad una determinata fattispecie, ad interpretarli ed applicarli in concreto.
c) Ai sensi dell’art. 138 n. 2 CP, il reato di appropriazione indebita è qualificato quando il colpevole ha commesso il fatto in qualità, tra le altre, di tutore.
Il privilegio della querela previsto dall’art. 138 n. 1 cpv. 4 CP non è applicabile alla forma qualificata dell’appropriazione indebita (FF 1991 II 822; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, p.120; Trechsel et al., Praxiskommentar, ad art. 138 N 23; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar ad art. 138 CP N 8).
Ne consegue che il reato di appropriazione indebita commesso dal tutore ai danni del pupillo – quand’anche questi sia un suo congiunto o un membro della comunione domestica – è perseguibile d’ufficio.
RI 1 ha rivestito il ruolo di tutore di PC 1 dal 20 febbraio 1998 al 7 gennaio 2000. Poco importa se il ruolo di tutore affidato a RI 1 a partire dal 7 ottobre 1998 non comportava più l’amministrazione del patrimonio del ragazzo. A RI 1 spettava, infatti, il potere di rappresentanza del pupillo ed è proprio nell’esercizio di tale funzione che egli si è appropriato dei suoi beni.
Stanti queste premesse, il perseguimento penale delle appropriazioni indebite perfezionate da RI 1 in questo periodo non presuppone, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di prime cure, l’inoltro di una querela.
d) Per quanto concerne, poi, le appropriazioni indebite commesse da RI 1 dopo la maggiore età di PC 1 è necessario, in primo luogo, esaminare se siano date, nel caso concreto, le premesse di cui all’art. 138 n. 1 cpv. 4 CP, prima di esaminare un’eventuale violazione dell’art. 31 CP.
Il reato di appropriazione indebita, al pari di altri reati patrimoniali e del reato di soppressione di documenti, è perseguibile soltanto su querela di parte quando la vittima e l’autore sono, tra l’altro, membri della medesima economia domestica.
Se, di principio, i membri di una comunione domestica sono le persone conviventi nella medesima economia domestica, ovvero due o più persone che mangiano e vivono sotto lo stesso tetto (DTF 102 IV 163; 86 IV 158, 72 IV 6), va precisato che, secondo dottrina e giurisprudenza, tale condivisione di spazi non è, da sola, sufficiente a qualificare una convivenza di comunione domestica ai sensi dell’art. 110 cpv. 2 CP.
L’interpretazione del temine “membri di una comunione domestica” deve essere estremamente prudente e restrittiva (Trechsel et al., op. cit., ad art. 110 N 5 ed esempi) in funzione proprio della ratio del privilegio che deriva dall’ammissione di tale qualifica.
Questo privilegio trova la sua origine nella volontà del legislatore di attribuire una speciale considerazione alla pace domestica che - analogamente a quella esistente tra i membri di una famiglia – esiste tra due o più persone che vivono in una medesima economia e fondano una comunione domestica.
La concessione del privilegio della querela si prefigge di porre queste persone al riparo da un’indesiderata ingerenza da parte delle autorità di perseguimento penale (Andreas Eckert, BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 2).
Partendo da queste considerazioni, pertanto, affinché si possa parlare di membri di una comunione domestica, non basta che due persone vivano sotto lo stesso tetto e mangino alla medesima tavola. E’, in più, necessario che il rapporto esistente tra loro sia inteso come duraturo o che, perlomeno, presenti, pur in un’ipotetica prospettiva futura, un carattere definitivo e stabile paragonabile a quello esistente fra i membri di una famiglia (Andreas Eckert, BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 4 e riferimenti; Trechsel et al., op.cit., ad art. 110 N 6).
Queste premesse non sono date, in particolare, quando una persona è accolta soltanto provvisoriamente in una comunione domestica (Andreas Eckert, BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 4 e riferimenti). Per contro, un’interruzione provvisoria della comunione domestica - per esempio, per ragioni di lavoro, di studio o di vacanza, ecc. - non ha nessuna influenza sulla nozione di membro di una comunione domestica nella misura in cui esista la volontà di ricomporre, al termine del previsto periodo di assenza, la comunione domestica (DTF 102 IV 164; Andreas Eckert, BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 4 e riferimenti; Trechsel et al., op cit., ad art 110 cpv 2 N. 10).
È, inoltre, necessario, affinché si possa parlare di membri di una comunione domestica, che il rapporto esistente tra queste persone sia caratterizzato da una componente di personale intimità o di comunanza personale e affettiva, simile a quella che caratterizza una comunità famigliare (Trechsel et al., op. cit., ad art. 110 cpv 2 CP, N 7 e 8)
Le sopraccitate condizioni che definiscono il membro di una comunione domestica devono essere date al momento dei fatti costitutivi di reato (Trechsel et al., op. cit., ad art. 110 cpv 2 CP, N 9).
La giurisprudenza non ha ancora avuto modo di precisare che cosa avviene nei casi in cui dette condizioni vengano a cadere. La dottrina non sembra essere unanime sulla questione. A. Eckert (in BK, ad art. 110 cpv 2 CP, N. 7 e riferimenti) sembra sostenere che, se esse vengono a mancare in un secondo tempo, di principio, il privilegio della querela non dovrebbe venire a cadere. Per contro, Trechsel (Praxiskommentar, ad 110, N 9) sostiene – secondo questa Corte, con maggior autorevolezza vista la ratio del privilegio della querela - che il reato va perseguito d’ufficio nel caso in cui l’autore abbandoni la comunione domestica immediatamente dopo la commissione del reato.
La Corte di primo grado ha accertato che PC 1 e RI 1 hanno vissuto, nel periodo posteriore alla maggiore età del ragazzo, sotto lo stesso tetto e che questa convivenza si è conclusa a fine giugno/inizio luglio 2001.
Come detto, una convivenza limitata ad una comunione de toit et de table non basta, senza gli altri elementi indicati sopra, a costituire una comunione domestica ai sensi dell’art. 110 cpv. 2 CP.
Così come riferito sopra (cfr consid B), la Corte di primo grado ha anche accertato che, attorno al 2000, i rapporti fra PC 1 e RI 1 si deteriorarono. L’uomo, concentrato sulle sue passioni (macchine da corsa e nuova compagna), non comprendeva il ragazzo e le sue esigenze (emblematico è il ricorso alle cure psichiatriche e il ricovero in clinica al primo sorgere di problemi comportamentali) e questi – così come accertato in sentenza (cfr sentenza, pag. 31 consid II.; pag. 69 e segg consid VI. 5a., pag. 76 consid VI. 7., pag. 77 consid VI. 10., pag. 78 consid VI. 11.; pag. 80 consid VII. 1.) - viveva sempre più la convivenza come un’imposizione cui cercava in ogni modo di sfuggire: prima con la fuga, poi con il consumo di sostanze stupefacenti, quindi con i soggiorni all’estero soltanto apparentemente motivati dalla volontà di seguire dei corsi e, infine comunque, cercando di rimanere fuori casa il più possibile pur di non dovere vedere RI 1.
Di quest’irrimediabile compromissione dei rapporti fra RI 1 e PC 1 e dell’assenza di quello spirito di comunanza e di familiarità che il legislatore ha voluto proteggere da ingerenze indesiderate dell’autorità ponendo il requisito della querela quale presupposto dell’azione penale fanno stato, non soltanto le dichiarazioni inequivocabili del ragazzo, ma anche quelle di RI 1 (cfr, in particolare, la lettera 1.6.2001, alla DT in cui questi ammette che, a decorrere dalla maggiore età di PC 1, i loro rapporti si erano deteriorati).
Come detto, questi accertamenti di fatto non sono, certamente, indicativi della volontà di PC 1 di costituire con RI 1 una comunione domestica stabile e duratura, caratterizzata da particolari rapporti personali, di affinità e di comunanza di natura quasi-familiare.
Il fatto che RI 1 fosse, dopo la morte della madre, l’unica persona adulta di riferimento del ragazzo - così come accertato dai giudici di prime cure - è irrilevante ai fini della nozione di membro di una comunione domestica: l’essere un riferimento – soprattutto per questioni amministrative – non comporta ancora l’esistenza di rapporti di natura quasi-familiare (cfr, per un caso analogo, DTF 86 IV 158 in cui il TF ha stabilito che non c’è comunione domestica ai sensi dell’art 110 cpv 2 CP nel caso di persone che lavorano e mangiano nella stessa economia domestica neanche quando queste persone sono unite da uno stretto vincolo di fiducia).
A ben vedere, dopo la morte di __________ , la convivenza tra RI 1 e PC 1 non fu la manifestazione di rapporti d’affetto particolari. Nemmeno fu l’espressione dell’impegno di RI 1 ad assumere un ruolo educativo quasi-paterno. Al contrario.
La possibilità di rimanere a vivere nella casa di __________ fu il compenso che RI 1 – almeno ufficialmente – chiese per l’esercizio della funzione di tutore.
Terminata la tutela, la convivenza non si è protratta per una reale volontà dei due di fondare una comunione domestica simile a quella di una famiglia, ma si è piuttosto trascinata in modo burrascoso, contro il reale desiderio di entrambi (in ogni caso, di PC 1), fino a quando RI 1, dopo aver giocato tutte le sue carte per garantirsi una “degna buonuscita”, ha traslocato alla chetichella abbandonando il ragazzo dopo averlo spogliato di tutto quanto poteva e senza neppure degnarsi di lasciargli un recapito.
Queste circostanze sono indicative delle finalità perseguite da RI 1 con la convivenza con PC 1.
Non è necessario disquisire oltre per dimostrare che altre sono le finalità ed i sentimenti che caratterizzano i rapporti di comunione domestica la cui serenità il legislatore ha voluto proteggere con il privilegio della querela.
Ma, quand’anche si volesse, contro ogni emergenza di fatto, sostenere che fra i due vi è stata, sino a fine giugno/inizio luglio 2001, una comunione domestica, questo non farebbe ostacolo all’azione penale d’ufficio proprio perché a quella pretesa – e, in realtà, inesistente – comunione domestica RI 1 ha messo fine non appena è riuscito a spogliare il ragazzo di buona parte dei suoi averi.
Non essendovi manifestamente più – in simili circostanze – una comunione domestica da proteggere, non è più manifestamente dato il privilegio della querela.
In siffatte circostanze, alla luce della dottrina sopra esposta e degli accertamenti di fatto della Corte di primo grado, l’azione penale per le appropriazioni indebite eseguite da RI 1 dopo il 7.1.2000 non è subordinata all’esistenza di una querela.
Pertanto, non deve essere esaminata un’eventuale violazione dell’art. 31 CP, ritenuto come anche le appropriazioni indebite commesse dopo il 2000 siano perseguibili d’ufficio.
Il ricorso, su questo punto, non merita, quindi, accoglimento.
La sentenza di primo grado va riformata nelle sue motivazioni.
Il suo risultato resiste, per contro, all’esame di conformità con il diritto materiale.
4. Il ricorrente lamenta, inoltre, una duplice violazione dell’art. 138 CP da parte della Corte delle assise.
4.1. Egli afferma, dapprima, che il reato di appropriazione indebita semplice ed aggravata non è realizzato a motivo del fatto che RI 1 è sempre stato in grado di restituire, non soltanto tutti gli averi che gli erano stati affidati, ma anche parte degli importanti utili realizzati.
La censura non è seria.
Il ricorrente sorvola sull’evidente circostanza di fatto che oggetto dell’affidamento non era solo il patrimonio iniziale del ragazzo, ma anche gli utili conseguiti dagli investimenti eseguiti dagli operatori bancari.
L’aver optato per una gestione volta alla crescita del patrimonio piuttosto che per una gestione conservativa, non dava certo il diritto a RI 1 di incassare gli utili conseguiti. Il patrimonio di PC 1 affidato a RI 1 si componeva sia del capitale iniziale sia dei suoi frutti.
Tutti i ripetuti ed ingenti prelevamenti e bonifici effettuati da RI 1 per finanziare il suo tenore di vita e quello di persone a lui vicine costituiscono evidentemente un indebito profitto a danno della parte civile.
Non giova, pertanto, alla tesi ricorsuale il richiamo alla Ersatzbereitschaft – che presuppone non soltanto la disponibilità materiale dei beni da restituire sin dal momento dell’appropriazione ma anche la volontà di restituirli in ogni tempo (DTF 118 IV 32 in part 34 consid. a) – che di tutta evidenza faceva difetto all’imputato che da tempo aveva smesso di lavorare, che non aveva un suo patrimonio personale né mai ha avuto, in ogni caso almeno sino al momento “della resa dei conti” di luglio 2001, l’intenzione di restituire il maltolto.
Nemmeno giova il richiamo al “Werterhaltungspflicht” che, come detto sopra, è stato dal condannato crassamente violato.
La censura non merita, pertanto, accoglimento ed il ricorso, su questo punto, va respinto.
4.2. RI 1 sostiene, poi, che le disposizioni patrimoniali a danno di PC 1 riferite al periodo 7.10.1998-6.1.2000 non potevano essere sussunte sotto la fattispecie penale dell’appropriazione indebita aggravata, poiché in quel periodo egli fungeva soltanto da tutore educativo e di rappresentanza del pupillo.
Suggerisce, senza spiegarne però i motivi, che RI 1 avrebbe agito piuttosto come gestore di patrimonio senza mandato ai sensi dell’art. 158 n. 1 cpv. 2 CP.
Anche questa censura non è destinata a miglior esito rispetto a quella precedente.
Affinché il reato di appropriazione indebita sia realizzato, non è necessario che l’affidatario assuma anche il mandato di gestire ed amministrare i beni affidati. È sufficiente che gli sia stato concesso il potere di disporre dei beni dell’affidante in virtù di un mandato o di un contratto.
RI 1 era tutore di PC 1. Oltre al compito educativo, egli aveva anche quello di rappresentanza. In virtù di quest’ultima funzione egli aveva la procura sui conti del ragazzo.
I beni gli erano, quindi, stati affidati anche nel periodo contestato e, pertanto, deve rispondere del reato di appropriazione indebita aggravata.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.
5. Il ricorrente contesta, altresì, la sua condanna per titolo di falsità in documenti, affermando che l’omessa dichiarazione dei beni del pupillo, in precedenza non dichiarati all’erario dalla madre e dal nonno, avrebbe dovuto essere giudicata dalla Corte in virtù delle norme del diritto tributario e non di quelle del diritto penale.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che l’omessa indicazione da parte del tutore di una parte del patrimonio del pupillo nell’inventario ex art. 398 CC è costitutiva – a seconda del suo ruolo privato o ufficiale – del reato di falsità in documenti o di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (DTF 121 IV 216 = JDT 1997 IV 70, SJ 1996, 46).
La fattispecie va esaminata – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – non dal profilo delle normative che regolano il diritto fiscale, bensì dal profilo di quelle che regolano gli obblighi del tutore ai sensi degli art. 360 e seg. CC.
In virtù dell’art. 398 cpv. 1 CC, il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro dell’autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi.
L’obbligo di compilare l’inventario dei beni del pupillo ha quale finalità quella di fornire una base di controllo per l’autorità tutoria sui rapporti che il tutore presenterà nel corso dell’esercizio della tutela ed è uno strumento necessario per valutarne le responsabilità nella gestione dei beni del pupillo (DTF 121 IV 216 = JDT 1997 IV 70, SJ 1996, 46).
L’inventario assume, pertanto, la qualità di documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP ed eventuali omissioni intenzionali nella sua compilazione sono costitutive di falsità in documenti.
RI 1 ha fornito all’autorità tutoria della documentazione bancaria attestante solo in parte l’entità del patrimonio di PC 1. Egli era, inoltre, cosciente che questa documentazione sarebbe stata utilizzata da __________ (il delegato della DT) per la compilazione dell’inventario del pupillo.
Tutto ciò concorre a rendere RI 1, così come correttamente stabilito dalla Corte di assise, autore colpevole di falsità in documenti ai sensi del’art. 251 CP.
Il ricorso va, quindi, su questo punto, respinto.
6. Il ricorrente ha, poi, eccepito un’ultima violazione di diritto lamentando l’errata applicazione dell’art. 43 CP da parte della Corte di primo grado.
Egli ha, altresì, censurato, questa volta dal profilo dell’arbitrio, i seguenti accertamenti della Corte:
- il fatto che PC 1 sia stato costretto a stipulare un accordo che non era nel suo interesse;
- il momento in cui RI 1 ha firmato l’ordine di retrocessione dei valori patrimoniali presenti sulla relazione __________ :
- l’arco di tempo in cui RI 1 ha delinquito;
- il mancato pentimento.
Questa Corte può esimersi dall’esame di queste censure - nella misura in cui avrebbero avuto, così come affermato dal ricorrente, un’influenza sulla commisurazione della pena - ritenuto come i vizi procedurali accertati e l’annullamento dei dispositivi di condanna per il reato di appropriazione indebita di cui si dirà in seguito, impongono il rinvio degli atti ad una nuova Corte che dovrà statuire nuovamente anche sulla commisurazione della pena.
Nella misura in cui tali censure d’arbitrio siano, invece, state sollevate dal ricorrente per inficiare la valutazione dei fatti operata dalla prima Corte sulla tempestività della querela inoltrata da PC 1 nel mese di ottobre 2001, le stesse appaiono, in virtù di quanto esposto al consid. 3, prive d’oggetto.
Sul ricorso di RI 2
7. Il ricorrente lamenta un vizio essenziale di procedura (art. 288 lett. b CPP) realizzatosi nella violazione dell’art. 250 CPP con particolare riferimento alla precisazione operata dal presidente della Corte in relazione al punto 1B dell’atto di accusa.
Il ricorrente afferma - riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni già oggetto di esame a seguito del ricorso di RI 1 nel consid. 2 di questa sentenza - che il presidente della Corte non si è limitato a precisare l’originario capo di accusa, ma ha, invece, esteso – malgrado l’opposizione formulata durante il dibattimento - il reato di complicità in appropriazione indebita anche all’operazione di addebito del conto __________ , operazione originariamente non indicata nell’atto di accusa.
a) Il 2 luglio 2008, il presidente della Corte ha prospettato, a carico di RI 2, quella che ha indicato essere una precisazione del capo di accusa di complicità in appropriazione indebita di cui al B. 1. dell'atto di accusa nei seguenti termini:
“per avere, a __________ e __________ , nel periodo 28 maggio -15 giugno 2001, agendo in qualità di complice di RI 1, permesso che quest'ultimo impiegasse indebitamente a proprio profitto valori patrimoniali affidati allo stesso RI 1, per un importo complessivo pari a CHF. 26'980'757.84, costituiti da fr. 180'694.00 e dai valori in essere nel deposito titoli no. __________ , pari a fr. 26'800'063.84, dando seguito dapprima alla richiesta di RI 1 di trasferire un importo complessivo di CHF 21'539'722,85 mediante trasferimento dalla relazione __________ (avente quale beneficiario economico PC 1 con procura generale a favore di RI 1) a favore della relazione __________ (avente quale beneficiario economico RI 1 con procura generale a favore di PC 1) di titoli per un valore di CHF 21’409'124.85 ed eseguendo un bonifico di CHF 130'598.- ed in seguito, sempre su richiesta di RI 1, il trasferimento del patrimonio di" CHF 26'800'063.84 dalla relazione __________ , alla relazione __________ , di pertinenza esclusiva di " RI 1, non essendo stata rilasciata procura alcuna in favore di PC 1, procedendo quindi materialmente all'esecuzione del trasferimento, ritenuto che in data 20.07.2001 titoli per un valore di fr. 25'339'536.28 sono stati reintegrati nel patrimonio di PC 1 tramite trasferimento a favore della relazione __________ dalla relazione __________ , considerato altresì il bonifico di data 9.8.2001 da __________ a __________ di fr. 4'325'640.00 a copertura del debito creatosi su __________ a: seguito dell'utilizzo della linea di credito in conto corrente.”
(verb. dib. pag. 85 e doc. dib. 10).
In aula, RI 2 si è opposto alla succitata precisazione rilevando come si trattasse di un’estensione delle accuse formulate a suo carico, ciò che avrebbe dovuto comportare un rinvio del dibattimento ex art. 250 cpv. 2 CPP (cfr. verb. dib pag 90).
Il presidente della Corte, a fronte della citata opposizione, ha proseguito l’istruttoria dibattimentale, rinunciando ad ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 e 4 CPP.
b) A mente della Corte, quanto prospettato in aula era una semplice precisazione del capo di accusa 1B che non ha aggravato la posizione dell’imputato che ha, peraltro, avuto modo di difendersi adeguatamente.
c) Valgono in questa sede mutatis mutandis le considerazioni già esposte nell’ambito dell’esame del ricorso di RI 1, rilevato come, per RI 2, appaia ancora più evidente che la precisazione operata dal presidente della Corte ha avuto come effetto di aggravarne il quadro accusatorio.
Infatti, se con l’atto di accusa, al funzionario di banca veniva addebitato di avere aiutato RI 1 ad appropriarsi dei beni del pupillo in due operazioni, a seguito della precisazione dell’atto di accusa operata dal presidente le operazioni di aiuto a lui imputate sono diventate tre, e ciò indipendentemente da quando, a mente della Corte, si sia effettivamente realizzato il reato di appropriazione indebita ascritto a RI 1.
Da questo – così come dalle considerazioni espresse in precedenza - consegue che un tale aggravamento della posizione dell’imputato avrebbe dovuto, vista la sua opposizione, comportare il rinvio del dibattimento per la presentazione di un nuovo atto di accusa.
Il mancato rinvio e la condanna di RI 2 per il reato di complicità in appropriazione indebita anche per l’esecuzione dell’addebito del conto __________ comporta, quindi, una violazione dell’art. 250 CPP.
Il ricorso è, quindi, su questo punto, accolto.
Il vizio procedurale accertato comporta l’annullamento del dispositivo 3.1. della sentenza limitatamente all' esecuzione dell'operazione di addebito del conto __________ . Quanto alle conseguenze si rimanda al consid. 10.2) che segue.
8. Il ricorrente lamenta, poi, così come RI 1, un’ulteriore violazione procedurale riferita alla decisione della Corte di valutare i fatti relativi alle accusa di coazione e di estorsione prospettata a carico di RI 1 nel giudizio globale della pena.
Tale censura è inammissibile nella misura in cui la decisione contestata non lede in alcun modo il ricorrente.
9.Continuando il suo esposto, il ricorrente censura, dal profilo materiale, la violazione degli art. 30 e 31 CP.
Al proposito, si richiama quanto esposto al consid. 3.
Su questo punto, il ricorso va respinto.
10. Il ricorrente scorge, poi, una violazione del diritto federale nella condanna per complicità in appropriazione indebita consistente - così come previsto dall’atto di accusa poi modificato in aula - nell'avere aiutato intenzionalmente RI 1 dando seguito alla richiesta di quest’ultimo di trasferire fondi, dapprima, dalla relazione __________ alla relazione __________ , poi, dalla relazione __________ alla relazione _________ ed, infine, dalla relazione nominativa di PC 1 alla relazione nominativa intestata a RI 1.
La censura impone delle puntualizzazioni.
10.1. Sull’imputazione di complicità in appropriazione indebita riferita all’esecuzione dell’addebito del conto __________ , già s’è detto e deciso con l’annullamento del dispositivo e rinvio alla Corte ai sensi del consid. 7 c).
10.2. Per quanto attiene, invece, all’aiuto prestato da RI 2 a RI 1 nell’ambito dell’operazione __________ -__________ , il ricorrente sostiene, dapprima, che il reato di appropriazione indebita non è realizzato mancando l’elemento costitutivo dell’affidamento dei beni.
Egli puntualizza che, quando ha disposto degli averi di pertinenza della relazione __________ , RI 1 ne era già il beneficiario economico in virtù del precedente accredito a debito del conto __________ , operazione per la quale né a lui né tanto meno a RI 2 era stato mosso alcun rimprovero.
Osserva, a tal proposito, che PC 1 ha perso la possibilità di controllare la disponibilità sui suoi beni, in considerazione del cambiamento dell’avente diritto economico, con il trapasso degli stessi sulla relazione __________ , e ciò indipendentemente dal fatto che egli disponesse di una procura su tale conto ritenuto che RI 1 poteva, in ogni momento, revocare la procura concessa.
Il ricorrente aggiunge, poi, che alla realizzazione del reato di complicità in appropriazione indebita osta pure l’assenza dell’elemento soggettivo.
a) Per quanto attiene all’elemento oggettivo dell’affidamento, la Corte di primo grado, respingendo la tesi difensiva, ha ritenuto adempiuto il reato di appropriazione indebita ai danni di PC 1 con il passaggio dei fondi dal conto __________ al conto __________ - malgrado RI 1 figurasse quale beneficiario economico di entrambi i conti - poiché ha considerato che PC 1 era rimasto proprietario economico dei suoi beni fintanto che ha mantenuto il potere di disporne in virtù della procura concessagli da RI 1 sul conto __________ (sent. pag. 126 consid. 1.2.1.).
La Corte ha giudicato, a questo proposito, irrilevante la circostanza secondo cui RI 1 poteva revocare a PC 1 la procura in ogni momento, ipotizzando che, se ciò fosse avvenuto, l’appropriazione indebita si sarebbe realizzata proprio con la revoca della procura.
b) La tesi della prima Corte suscita legittimi interrogativi.
Secondo la giurisprudenza, colui che dispone senza diritto di una cosa o di un valore patrimoniale altrui che gli è stato affidato in virtù di un accordo perfezionato con il proprietario, è punibile per appropriazione indebita (TF non pubblicata del 1.9.2004 [6S.277/2004], consid. 2; DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg, 117 IV 429 consid. 3 p. 436).
Per contro, laddove esista un rapporto di fiducia tra il proprietario dei beni e l’autore, ma dove quest’ultimo ottenga il potere di disporre dei beni solo grazie ad un inganno astuto, egli potrà essere punito solo con il reato di truffa (TF non pubblicata del 1.9.2004 [6S.277/2004], consid. 2; DTF 111 IV 130 consid 1 p. 32 e segg, 117 IV 429 consid. 3 p. 436). In effetti, una cosa o un valore patrimoniale ottenuto grazie ad un inganno non può, di principio, essere considerato affidato ai sensi dell’art. 138 CP (TF non pubblicata del 5.3.2007 [6P.225/2006] consid. 10; DTF 117 IV 429, DTF 111 IV 130).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il semplice fatto che i beni siano stati accreditati su un conto intestato a RI 1 non basta – da solo - per giungere alla conclusione che l’appartenenza economica degli stessi non fosse di terzi e, quindi, che una loro appropriazione indebita non fosse più possibile in assenza dell’elemento di terzietà del patrimonio affidato previsto dall’art. 138 CP. Una tale evenienza sarebbe, di principio, possibile, ad esempio, in caso di trasferimento di fondi a titolo fiduciario (cfr. Stratenwerth/Jenny, BT I, 6 ed., §13 N.55-58).
Tuttavia, non può, nemmeno, essere condivisa l’opinione della Corte secondo cui il reato di appropriazione indebita si sarebbe perfezionato con il trasferimento del saldo del conto __________ al conto __________ , per il semplice fatto che, in seguito a tale trasferimento, PC 1 non avrebbe più avuto il potere di disporre dei suoi beni.
L’affidamento dei beni non presuppone che il proprietario mantenga il potere di disporre dei beni affidati (DTF 6P.225/2006; 6S.709/2000; 119 IV 127; 118 IV 33; 117 IV 429; 111 IV 19; 109 IV 27). La revoca di una procura sul conto intestato all’affidatario sul quale sono stati accreditati i beni dell’affidante non è, quindi, di per sé, di principio, costitutivo del reato di appropriazione indebita.
Affinché l’operazione __________ -__________ possa essere considerata un’appropriazione indebita, è necessario accertare che PC 1 aveva, in precedenza, cioè con il trasferimento __________ -__________ , affidato, ai sensi dell’art. 138 CP, il suo patrimonio a RI 1. In caso affermativo, è, poi, ancora, necessario esaminare quale fosse stato l’accordo alla base di un tale affidamento e, quindi, determinare se le operazioni ordinate da RI 1 fossero o meno contrarie alle istruzioni ricevute.
Sulla base degli accertamenti della Corte, è emersa una situazione diversa, e cioè che PC 1 non ha inteso, con il passaggio dei fondi da __________ a __________ , estinguere il conto __________ e affidare i suoi fondi a RI 1 affinché li conservasse su un conto a lui intestato.
Il potere di disporre concesso in quell’occasione a RI 1 da PC 1 non è stato il frutto di un accordo perfezionato tra i due, bensì il risultato di un raggiro architettato dall’imputato per ottenere la firma dell’ordine di estinzione del conto __________ (che egli, da solo, non aveva facoltà di ordinare; cfr sentenza, pag 81 e 82, consid VII. 2.) con il trapasso di tutti i titoli e averi sul conto __________ .
PC 1 ha, infatti, riferito di avere, su richiesta di RI 1, sottoscritto l’autorizzazione di addebito e di estinzione del conto __________ (a lui intestato) a favore del conto __________ (intestato a RI 1 che ne era, pure, l’avente diritto economico) senza sapere in che cosa consistesse veramente l’operazione, fidandosi di quel che RI 1 gli aveva detto e, cioè, che si trattava semplicemente di “spostare soldi da un conto ad un altro all’interno della banca” senza sapere – poiché RI 1 si era ben guardato dal dirglielo - che il conto di destinazione dei fondi era il _________, conto aperto da RI 1 a suo nome più di un anno prima.
RI 1 ha riconosciuto che PC 1 firmò l’ordine di trasferimento senza veramente capire cosa stava firmando poiché lui gli disse che “si trattava semplicemente di spostare dei soldi da un conto ad un altro” né cosa avrebbe comportato poiché – ha detto lo stesso RI 1 – “probabilmente non aveva capito cosa realmente firmasse e cosa realmente sarebbe accaduto dopo la sua firma” (sentenza, pag. 83, VII, consid. 2)
Il ragazzo – come di solito - non chiese a RI 1 maggiori dettagli sull’operazione che stava ratificando e RI 1 si guardò bene dal spiegargli le sue reali intenzioni che erano – come lo stesso RI 1 ha ammesso – di appropriarsi dei beni di PC 1 poiché si era reso conto “di come poteva essere comodo avere tanti soldi e vista l’abbondanza avevo deciso di portare via una parte di questi soldi al ragazzo e tenerli per me” (sentenza, pag. 81, VII, consid. 2). Va, infine, su questa questione, rilevato che l’imputato ha, poi, aggiunto che lo scopo della successiva apertura del conto __________ – sul quale avrebbe, da lì a poco, trasferito tutti gli averi presenti sul conto __________ - era “quello di completare nei dettagli il trapasso nella mia disponibilità togliendola completamente a PC 1” (sentenza, pag. 84, VII, consid. 3).
Il ragazzo aveva piena fiducia in RI 1 per le questioni che riguardavano i suoi beni. Di questo, RI 1 era più che cosciente.
E’ questa fiducia cieca – unitamente alla certezza che il ragazzo, proprio grazie a quella fiducia (e, probabilmente, anche alla sua immaturità), non gli avrebbe chiesto spiegazioni supplementari a quelle sparute che lui gli dava – che RI 1 ha sfruttato per ottenerne, in modo truffaldino, il consenso.
Ai funzionari di PC 2, RI 1 aveva giustificato quest’operazione con la necessità di proteggere il ragazzo – o meglio, il patrimonio del ragazzo - da eventuali colpi di testa dovuti ai problemi psichiatrici e di dipendenza dalle droghe che stava vivendo in quel periodo.
Da tutto questo sembra dover essere concluso che RI 1 ha ottenuto l’estinzione del conto __________ (di pertinenza di PC 1) e lo spostamento dei fondi ivi depositati sul conto __________ e, quindi, il potere di disporre in modo totalmente libero (il conto __________ , a differenza del __________ , era a lui intestato) dei beni di PC 1 grazie ad un inganno e non sulla base di un accordo che sarebbe stato – in un secondo momento – disatteso indebitamente.
Il reato per il quale RI 1 avrebbe dovuto rispondere, pertanto, sembra essere quello di truffa, riferito alla prima operazione (se del caso completata con la seconda, viste le dichiarazioni di RI 1 riportate al punto B6), cioè all’operazione con cui è stato estinto il conto __________ e sono stati trasferiti i beni lì depositati sul conto __________ .
Se così fosse, l’operazione successiva di addebito del conto __________ non adempirebbe i presupposti oggettivi del reato di appropriazione indebita, poiché un valore patrimoniale ottenuto per mezzo di un inganno astuto – come visto sopra - non può essere considerato come affidato (TF non pubblicata del 5.3.2007 [6P.225/2006] consid. 10; DTF 117 IV 429, DTF 111 IV 130).
Stanti queste premesse, RI 2 andrebbe assolto dall'imputazione di complicità in appropriazione indebita in relazione al passaggio __________ -__________ (per la prima fase, ossia per l'addebito di __________ , come visto, la condanna è stata anzitutto cassata per violazione dei diritti di parte).
In virtù dell'art. 297 CPP, il proscioglimento per l'addebito di __________ andrebbe riconosciuto anche a RI 1.
Sennonché, per giungere fino a tanto occorre, come visto, accertare la qualifica giuridica della prima operazione, ossia di quella relativa al passaggio __________ -__________ . Si rivelasse fondata l'ipotesi di truffa seriamente adombrata da questa Corte sulla base degli accertamenti della sentenza impugnata, RI 1 andrebbe riconosciuto autore colpevole di questo reato, con conseguente suo proscioglimento dall'imputazione di appropriazione indebita riferita alla seconda fase.
RI 2, dandosene gli estremi, andrebbe invece riconosciuto autore colpevole di complicità in truffa riferita alla prima fase e prosciolto da quella di complicità in appropriazione indebita.
Ma tutto ciò richiede che agli imputati vengano prospettate le imputazioni che entrano in considerazione. Con il che, sempre per quanto riguarda la condanne di cui ai dispositivi n. 1.1 e 3.1 della sentenza impugnata per le vicende legate all'addebito dei conti __________ e __________ , la sentenza va annullata e gli atti rinviati a una nuova Corte delle assise criminali affinché:
i) proceda (oltre che alla notificazione delle imputazioni di coazione ed estorsione, v. consid. 1d che precede), in relazione all'addebito del conto __________ (v. consid. 2c che precede), alla prospettazione a RI 1 dell'imputazione di truffa (se del caso, completata con riferimento alla seconda operazione, cfr dichiarazioni di RI 1 riportate nel consid B6), rispettivamente di appropriazione indebita;
ii) proceda (dandosene il caso) alla prospettazione a RI 2, in relazione all'addebito del conto __________ (v. consid. 7c che precede), dell'imputazione di complicità in truffa (se del caso, completata con la seconda operazione), rispettivamente della complicità in appropriazione indebita;
iii) proceda, in caso di opposizione dei prevenuti all'integrazione dell'atto di accusa, alla sospensione del dibattimento, per la presentazione di un atto di accusa che contempli le nuove imputazioni;
iv) statuisca sulle nuove imputazioni e proceda alla commisurazione della pena avuto riguardo all'esito del dibattimento e alle imputazioni non toccate dalla presente decisione di rinvio.
10.3. Per quanto attiene, invece, al reato di complicità in appropriazione indebita riferito al trasferimento di fondi dalla relazione nominativa di PC 1 a quella nominativa intestata a RI 1 (AA aggiuntivo 44/2008), il ricorrente sostiene come non sia dato, per lui, l’elemento soggettivo poiché lui “non solo non sapeva – fino al 3 luglio, dopo l’esecuzione dei due trasferimenti – ma neppure voleva che RI 1 si arricchisse indebitamente. Anzi aveva sostanzialmente creduto alla versione venduta a lui e a __________ secondo cui occorreva trasferire quegli averi per proteggere il ragazzo da eventuali colpi di testa e quindi sottrarli al suo potere di disposizione e all’influenza di chi avrebbe voluto approfittare di lui” (ricorso pag 20).
Egli, continua, affermando, in sintesi, che l’esecuzione dell’ordine di trasferimento in esame non è, soggettivamente, da ascrivere alla sua volontà di aiutare RI 1 ad arricchirsi indebitamente ma è, tutt’al più, frutto di una sua negligenza: lui ha eseguito l’ordine poiché era stato influenzato da una serie di circostanze che l’hanno portato a credere di agire in modo corretto. Dapprima, il fatto che, poco prima, PC 1 aveva autorizzato il trasferimento di fondi per oltre fr. 20.000.000.- dal __________ al __________ . Poi, la convinzione che RI 1 era una specie di familiare di PC 1 che, peraltro, questi aveva designato suo erede universale. Poi, perché RI 1 gli aveva ripetuto di agire in quel modo per preservare i beni da possibili colpi di testa del ragazzo. E, infine, perché, a differenza dell’operazione __________ -__________ , quel trasferimento non aveva sollevato perplessità nel suo diretto superiore, il vice-direttore __________ .
Il ricorrente sostiene, poi, come il suo comportamento dopo il 3 luglio 2001 - che ha portato alla revoca della procura generale conferita da PC 1 a RI 1 ed al blocco interno del conto __________ – sia la prova dell’assenza della sua volontà di aiutare RI 1 ad arricchirsi indebitamente.
a) Circa la consapevolezza di RI 2 sulle finalità del trasferimento di cui all’AAAgg, la Corte ha, dapprima, ricordato che lo stesso RI 2, nel verbale MP 20.11.2001, ha riferito che RI 1 gli aveva detto che “avrebbe fatto figurare nelle prossime dichiarazioni dei redditi questo trasferimento come una donazione” precisando, nel contempo, di essere ben cosciente che così non era (“ciò significa che in quel momento non lo era”) e che “per me e __________ era chiaro che lui si prendeva questi soldi e basta” (sentenza, pag 91, consid IX. 3.). La Corte ha, poi, rilevato che, rispondendo alla domanda volta a sapere come mai, in quelle condizioni, lui avesse consentito a tale trasferimento, RI 2, nell’interrogatorio del 20.11.2001, rispose che “io sapevo che PC 1 aveva fatto testamento a favore di RI 1. Inoltre, PC 1 avrebbe potuto anche avallare una donazione anche in seguito” (sentenza, pag 91, consid IX. 3.)
Commentando tali dichiarazioni, la Corte ha sottolineato come apparisse “assai goffo e poco credibile” il tentativo dell’imputato di giustificare il suo operato con l’esistenza del testamento poiché “già solo per una questione d’anagrafe appariva certamente poco plausibile che un trapasso del genere potesse per finire avvenire per causa di morte” (sentenza, pag 153, consid XIII. 2.6.)
Quanto al far figurare l’operazione come una donazione, la Corte ha sottolineato come risulti dalle dichiarazioni dello stesso RI 2 che egli era perfettamente cosciente che il trapasso dei beni non faceva seguito ad una donazione poiché lo stesso imputato ha ammesso, sempre nel verbale 20.11.2001, che RI 1 non aveva detto loro che “questo denaro gli veniva donato dal ragazzo ma ci ha detto soltanto che voleva questo denaro per avere un po’ di denaro dichiarato sul proprio conto” (sentenza, pag 153, consid XIII. 2.6)
Infine ed in sintesi, circa la consapevolezza di RI 2, la prima Corte ha ritenuto che egli sapeva che il trasferimento dei beni “comportava il trapasso degli averi dal PC 1 al RI 1 senza che il primo ne avesse più il controllo, che si trattava di un affare poco chiaro (“fatto figurare” significa fatto risultare una cosa per un’altra), che il PC 1 non avrebbe certamente avallato sia per l’inusualità dell’operazione sia perché sapeva dei rapporti tesi con il RI 1 e, infine, che era pure un’operazione fiscalmente molto onerosa”. Tuttavia, ha continuato la Corte, nonostante questa consapevolezza, RI 2 “ha preferito assecondare, ancora una volta, il RI 1” (sentenza, pag. 153, consid XIII. 2.6).
La Corte ha, poi, ritenuto, quale ulteriore elemento di consapevolezza (contrastante la pretesa convinzione di RI 2 di operare nell’interesse e/o secondo il volere di PC 1), il fatto che proprio poco tempo prima, per un’operazione similare, era stata richiesta dalla Banca un’autorizzazione scritta del ragazzo.
Operando il trasferimento nonostante le circostanze di cui s’è detto, RI 2 si è reso – secondo la Corte di primo grado – autore colpevole di complicità in appropriazione indebita.
b) Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta, ciò che ha visto, pensato, creduto, compreso, riconosciuto, sentito, previsto, preso in considerazione oppure ignorato, ciò che si è immaginato, ciò di cui aveva conoscenza, ciò che ha deciso, ciò che voleva, l’eventualità cui si è accomodato, ciò che ha escluso, il disegno che perseguiva, i motivi a delinquere e il suo stato d’animo nei confronti dell’infrazione sono questioni di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 I 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2 pag. 252; DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5 pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22; DTF 111 IV 74).
Pertanto, gli accertamenti della Corte sulla questione di sapere se un autore ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento dannoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiger/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con richiami alla nota 182; Corboz, Le pouvoir en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). In altri termini, le constatazioni relative al foro interiore di un soggetto – ciò che la persona sapeva, si proponeva, aveva l'intenzione di fare o immaginava, lo stato psichico nel quale essa ha agito, la sua cognizione piena o ridotta di commettere un illecito – possono essere criticate davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale soltanto per arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP; cfr. sul piano federale: Schweri, Le pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, in: FJS 748C pag. 67 in basso; DTF 123 IV 155 consid. 1 pag. 156, 121 IV 18 consid. 2b/bb pag. 23 con rinvii).
c) Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio
(DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
d) Per dimostrare l’arbitrio, un condannato non può limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi perché le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie.
Egli deve, invece, sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili – in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti (precisando, se del caso, con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili).
Sulla questione del presupposto soggettivo del reato, il ricorrente non si confronta con l’opinione e le argomentazioni della Corte di prime cure ma si limita a contrapporre il suo parere – cioè, l’opinione secondo cui lui non sapeva che, con quell’operazione, RI 1 voleva arricchirsi indebitamente a danno di PC 1 - a quello della Corte così che, in buona sostanza, il gravame si esaurisce in una serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione le conclusioni del primo giudice in punto alla sua consapevolezza attraverso la conferma della propria interpretazione degli eventi.
Per sostanziare l’arbitrio, non basta criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto – quand’anche essa appaia preferibile - ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
In concreto, ciò non è stato fatto.
Su questa questione, il ricorso – avente natura meramente appellatoria - è inammissibile.
11. Il ricorrente continua il suo allegato sostenendo che la Corte di primo grado, condannandolo per il reato di complicità in falsità in documenti, è incorsa in una violazione di diritto: alla realizzazione dell’art 251 CP osterebbe, secondo la tesi ricorsuale, l’assenza del presupposto oggettivo nella misura in cui – contrariamente a quanto ritenuto dalla prima Corte - la risoluzione della DT del 18 maggio 1998 non sarebbe un documento passibile di falsificazione ai sensi dell’art. 251 CP.
Aggiunge, poi, che il reato non è nemmeno adempiuto dal profilo soggettivo ritenuto come nell’agire di RI 2 – peraltro non causale alla realizzazione del reato – si possa, tutt’al più, intravedere la sua preoccupazione di garantire a PC 1 la conservazione del suo patrimonio, nell’entità lasciatagli dal nonno e dalla madre.
Il ricorrente contesta, inoltre, la conclusione della Corte, secondo cui a lui incombeva l’obbligo di dichiarare alla DT l’entità del patrimonio di PC 1.
a)In relazione a questa condanna, i giudici di prime cure hanno accertato che il 3.4.1998 __________ , delegato della DT, incontrò in PC 2 RI 1 e RI 2 “con l’intenzione di conoscere il patrimonio globale di PC 1” (sentenza, pag 34, consid. IV. 2.). In quell’occasione fu RI 2 che consegnò a __________ “la documentazione necessaria per allestire l’inventario” (sentenza, pag 35, consid IV. 2.). Proprio sulla base della documentazione fornita da RI 2, __________ compilò l’inventario che faceva stato di una sostanza di complessivi fr. 19.378.992.70.
Sempre secondo la Corte di prime cure, la decisione di sottacere alla DT l’esistenza dei beni che né il nonno né la madre di PC 1 avevano dichiarato al fisco venne presa insieme da RI 1 e da RI 2 (sentenza pag 35, consid IV. 2.).
Rilevato, poi, come lo stesso RI 1 avesse ammesso che a __________ era stato fatto “credere che quanto dichiarato era tutto il patrimonio di PC 1” (sentenza, pag 155, consid XIII. 3.3.a), la Corte ha respinto la tesi di RI 2 secondo cui lui si era limitato ad indicare i beni di PC 1 depositati in PC 2 senza pretendere che si trattasse di una dichiarazione di completezza poiché “è stato accertato che __________ , delegato della DT all’erezione dell’inventario, proprio per conoscere l’entità del patrimonio del PC 1, si è recato in PC 2 ed ha incontrato RI 2” (sentenza, pag 156, consid XIII. 3.3.b.) e poiché ha accertato che RI 2 “sapeva perfettamente lo scopo di quell’incontro”.
La Corte ha, poi, ritenuto che RI 2 non era in quell’occasione tenuto al segreto bancario. Da un lato, poiché la DT non è un’autorità fiscale. D’altro canto – e soprattutto – poiché a RI 2 era noto che la DT era l’autorità di nomina del tutore che agiva nell’interesse del pupillo: “in altri termini – ha considerato la Corte – la richiesta d’inventario è fatta dall’autorità nell’interesse del tutelato, come se fosse il tutelato stesso a richiedere quali sono i suoi beni” (sentenza pag 157, consid XIII. 3.3.f.). Pertanto, omettendo di menzionare quei beni di cui conosceva l’esistenza, RI 2 ha negato una corretta informazione al tutelato – o meglio, a chi per lui la chiedeva - ed ha volontariamente contribuito a far sì che nell’inventario figurasse solo una parte del patrimonio di PC 1.
Così agendo, RI 2 – secondo i giudici di prime cure - si è reso autore colpevole di falsità in documento, nella forma della complicità.
b) Già si è detto che l’inventario - così come ogni sua pezza giustificativa - è un documento ai sensi dell’art. 251 CP.
Il richiamo alle norme sulle dichiarazioni fiscali non giova in un contesto regolato dalle norme sulla tutela contenute nel CCS.
Il ricorso, limitatamente a questa censura, deve essere respinto.
c) Diverso è il discorso per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la Corte avrebbe violato il diritto giudicando il comportamento tenuto da RI 2 davanti al delegato della DT costitutivo di complicità in falsità in documenti.
L’obbligo di discrezione imposto ai funzionari di banca vale anche nei confronti delle autorità, a meno che, così come previsto all’art. 47 cpv. 4 della legge federale sulle banche e le casse di risparmio, disposizioni della legislazione federale o cantonale prevedano l’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.
Né il codice civile né la legge cantonale sulle tutele stabiliscono un obbligo di informazione dei funzionari di banca nei confronti delle autorità tutorie.
L’autorità di tutela è un organo dello Stato incaricato di nominare il tutore e di controllare l’esercizio dei suoi compiti.
Contrariamente al tutore - che deve prendere cura del pupillo, rappresentarlo e gestire i suoi beni ed i suoi redditi ed ha, quindi, il diritto di ottenere informazioni complete dai funzionari di banca circa l’entità del suo patrimonio - le autorità di tutela, di principio, non si occupano direttamente della persona e dei beni del pupillo e non lo rappresentano e, quindi, non sono nemmeno autorizzate a rivolgersi direttamente alla banca per ottenere delle informazioni. In questi casi – in assenza di norme specifiche di senso contrario - i funzionari di banca sono tenuti al segreto bancario anche nei loro confronti (cfr. M. Aubert, P.-A. Béguin, P. Bernasconi, J. Graziano-von Burg, R. Schwob, R. Treuillaud, Le secret bancarie suisse, ed 1995, p. 121 e segg.).
La regola può soffrire di eccezioni nei casi in cui, per esempio, l’autorità tutoria debba sostituirsi al tutore nell’esercizio delle sue funzioni a seguito della sua destituzione (art. 445 e segg CC) oppure nei casi, sempre più frequenti, in cui l’amministrazione dei beni del pupillo venga affidata a sezioni dell’autorità tutoria preposte a questo scopo. In questi casi, l’autorità tutoria assume la rappresentanza del pupillo ed è, quindi, autorizzata a chiedere delle informazioni alla banca e il funzionario di banca è tenuto a fornirgliele in modo completo (cfr. M. Aubert, P.-A. Béguin, P. Bernasconi, J. Graziano-von Burg, R. Schwob, R. Treuillaud, Le secret bancarie suisse, ed 1995, p. 122).
d) RI 1 è stato nominato tutore di PC 1 il 20 febbraio 1998. La banca era tenuta a fornirgli tutte le informazioni circa i beni del pupillo. A questo obbligo, la banca ha fatto fronte.
Chiamato a gestire il patrimonio di PC 1, RI 1 ha deciso di non dichiarare nell’inventario i beni depositati in PC 2 ed in __________ che non erano, sin lì, mai stati dichiarati al fisco per poter continuare a sottacerne l’esistenza alle autorità fiscali.
In qualità di tutore, egli deve assumersi la responsabilità – anche penale - di tale gesto.
Il funzionario di banca era, invece, tenuto al segreto bancario nei confronti di terzi che non fossero il pupillo o il tutore.
A torto la Corte ha identificato nel delegato dell’autorità tutoria il rappresentante del pupillo.
In quel momento, solo RI 1 lo era e solo a lui la Banca era tenuta a fornire tutte le informazioni sullo stato del patrimonio di PC 1.
Pertanto, RI 2, in occasione della riunione tenutasi il 3 aprile 1998, non ha attivamente contribuito all’allestimento di un documento falso, ma si è limitato – così come concordato con il tutore - a documentare soltanto gli attivi di PC 1 depositati in PC 2 __________ , ovvero si è limitato ad indicare al delegato della DT soltanto quella parte di patrimonio che il tutore aveva deciso di rendere noto.
Così come correttamente sostenuto dal ricorrente, dunque, non spettava a RI 2 l’obbligo di indicare al delegato dell’autorità tutoria l’esistenza di altri beni di pertinenza del pupillo.
Il ricorso va, quindi, su questo punto, accolto e RI 2 va prosciolto dall’imputazione di complicità in falsità in documenti.
12. Il ricorrente censura, da ultimo, sotto il profilo dell’arbitrio, l’accertamento della Corte secondo cui PC 1 “non era nelle condizioni di poter decidere liberamente se querelare o meno RI 1” e quello secondo cui la decisione di non dichiarare nell’inventario i beni in nero presso PC 2 e __________ è stata presa in comune da RI 2 e da RI 1 con il beneplacito, poi, di __________ .
Questa Corte può esimersi dall’analizzare entrambe le censure.
La prima, in considerazione del fatto che tale accertamento è in ogni caso superato dalla constatazione secondo cui i reati di appropriazione indebita a carico di RI 1 sono perseguibili d’ufficio.
La seconda, in ragione del proscioglimento di RI 2 dal reato di complicità in falsità in documenti.
13. Da quanto precede discende che:
13.1. il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che:
- il dispositivo 1.1. della sentenza impugnata è parzialmente annullato in relazione alle operazioni di addebito dei conti __________ e __________ ;
- i dispositivi 5.1. e 6.1. sono annullati.
§ La sentenza è rinviata ad una nuova Corte delle assise criminali affinché proceda secondo quanto indicato ai consid 1d), 2c) e 10.2) e, quindi, provveda ad una nuova commisurazione della pena.
13.2. il ricorso di RI 2 è parzialmente accolto nel senso che:
- il dispositivo 3.2. è annullato e RI 2 è prosciolto dall’accusa di complicità in falsità in documenti;
- il dispositivo n. 3.1. della sentenza impugnata è parzialmente annullato limitatamente alle operazioni di esecuzione degli addebiti dei conto __________ e __________ ;
i dispositivi 5.2. e 6.2. sono annullati.
§ La sentenza è rinviata a una nuova Corte delle assise criminali affinché proceda secondo quanto indicato ai consid 7c) e 10.2) e, quindi, provveda ad una nuova commisurazione della pena.
13.3. La Corte renderà, pure, una nuova decisione sugli oneri processuali di prima sede.
Sulle spese e sulle ripetibili
14. a) ricorso di RI 1.
In esito all’attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato che verserà a RI 1 fr. 1500.-. per le ripetibili (ridotte) relative al ricorso da lui presentato.
b) ricorso di RI 2.
In esito all'attuale sentenza, si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato che verserà a RI 2 fr. 2500.- per le ripetibili (ridotte) relative al ricorso da lui presentato.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia:
1. Il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che:
- è annullato parzialmente il dispositivo 1.1. della sentenza impugnata limitatamente alla condanna di appropriazione indebita riferita all’operazione di addebito dei conti __________ e __________
- sono annullati i dispositivi 5.1, 6.1.e 8.
2. Il ricorso di RI 2 è parzialmente accolto nel senso che:
- è annullato il dispositivo 3.2. della sentenza impugnata con conseguente proscioglimento dall’accusa di complicità in falsità in documenti,
- è annullato parzialmente il dispositivo 3.1. della sentenza impugnata limitatamente alle operazioni di esecuzione degli addebiti dei conti __________ e __________
- sono annullati i dispositivi 5.2 , 6.2. e 8.
3. Gli atti sono rinviati a una nuova Corte delle assise criminali affinché proceda ai sensi dei considerandi 1d), 2c), 7c), 10.2), 13.1), 13.2).
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3000.-
b) spese fr. 500.-
fr. 3500.-–
sono posti a carico dello Stato che rifonderà:
a RI 1 fr. 1500.-
a RI 2 fr. 2500.-
per ripetibili.
5. Intimazione:
–
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 tutti patrocinati da: PA 2
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.