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Incarto n. |
Lugano 11 gennaio 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 18 agosto 2008 da
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il presente procedimento trova origine in un’inchiesta condotta a partire dal 1987 RI 1 (di seguito, RI 1) per infrazione alle disposizioni contemplate nel decreto 29 luglio 1941 del Consiglio federale che istituiva un’imposta sulla cifra d’affari. A seguito di tale inchiesta, il 15 aprile 1996 è stato emanato un decreto penale nei confronti dell’architetto RI 2, titolare all’epoca di una ditta individuale con sede a __________ che si occupava di amministrazioni immobiliari, nel quale egli veniva accusato di correità in ripetuta frode fiscale aggravata giusta l’art. 14 cpv. 2 della Legge sul diritto penale amministrativo (DPA) e, eventualmente, di intenzionale messa in pericolo dell’imposta sulla cifra d’affari. Il 5 luglio 1996, statuendo sull’opposizione interposta da RI 2 contro tale decreto, l’autorità fiscale lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 30'000.- per i reati di complicità in frode fiscale e intenzionale messa in pericolo dell’imposta.
B. A seguito della richiesta di RI 2 di essere giudicato da un tribunale, in data 19 agosto 1996, l’RI 1 lo ha rinviato a giudizio davanti all’autorità giudiziaria cantonale competente. Con sentenza 20 giugno 1997, cresciuta in giudicato, la Corte delle assise correzionali di __________ ha assolto RI 2 da entrambi i reati imputatigli.
C. A seguito del suddetto proscioglimento, in data 26 agosto 1997 RI 2 ha inoltrato alla Camera dei ricorsi penali (di seguito, CRP) un’istanza tendente ad ottenere l’importo fr. 40'784.40 a titolo di risarcimento dei danni materiali causatigli dal procedimento in questione e di indennità per torto morale. Con decisione dell’8 gennaio 2003 la CRP si è dichiarata incompetente per statuire nel merito dell’istanza. In data 2 maggio 2003 il Tribunale federale ha respinto i ricorsi per cassazione e di diritto pubblico presentati da RI 2, sottolineando, fra l’altro, che la competenza per pronunciarsi sulle richieste di indennità dell’imputato incombeva all’autorità cantonale giudicante, ovvero alla Corte delle assise correzionali di __________.
D. Con istanza 2/3 giugno 2003, RI 2 ha presentato alla Corte delle assise correzionali di __________ una richiesta di indennità e una domanda di restituzione in intero dei termini, invocando la propria buona fede e il divieto del formalismo eccessivo, in quanto la competenza della CRP gli era stata indicata proprio dal presidente della Corte di prime cure, giudice __________, al momento della lettura del dispositivo del 20 giugno 1997.
A tale richiesta l’RI 1 si è opposta con le osservazioni del 7 agosto seguente, cui ha fatto seguito un ulteriore scambio di allegati.
Le prove, la cui assunzione è stata richiesta da RI 2 nel corso dell’udienza del 9 gennaio 2004 (audizione dei testi avv. __________ e avv. PA 1), sono state esperite all’udienza del 27 maggio seguente.
Con il memoriale conclusionale del 30 giugno 2005, RI 2 ha esteso le sue richieste di risarcimento di un ulteriore importo di fr. 7'290.- per ripetibili, mentre nel corso del dibattimento finale del 5 luglio 2005 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e richieste di giudizio.
E. Con sentenza 28 luglio 2008, il presidente della Corte delle assise correzionali di ________ ha parzialmente accolto l’istanza di indennità di RI 2, nel frattempo deceduto, condannando la RI 1 elvetica a pagare agli eredi dell’istante (PC 1 ed PC 2) l’importo di fr. 40'784.40 oltre interessi del 5% dal 2 giugno 2003.
F. Contro tale decisione l’RI 1 è insorta con ricorso per cassazione datato 18 agosto 2008 postulando, in via principale, che la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali sia “cassata integralmente e ritornata a tale Corte, ai sensi dei considerandi della seguente motivazione” e, in via subordinata, che venga accertato “che l’RI 1 non deve alcuna indennità all’opponente”.
G. Con osservazioni 10 novembre 2008 gli eredi 1 e PC 2 si sono opposti al ricorso, postulandone la reiezione integrale in quanto tardivo e infondato.
Considerato
in diritto: In ordine
1. Giusta l’art. 80 cpv. 2 DPA, il procuratore generale e l’amministrazione interessata possono avvalersi, ciascuno a titolo indipendente, dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale nelle cause penali deferite al giudizio del tribunale cantonale conformemente all’art. 73 DPA.
In base al chiaro tenore della norma legale, non vi sono dubbi che, nel presente caso, l’RI 1 sia legittimata a ricorrere.
2. L’art. 80 cpv. 2 DPA prevede che i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale devono essere presentati per scritto all’autorità cantonale competente entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale. Il termine di cinque giorni previsto dal diritto cantonale per presentare dichiarazione di ricorso (art. 276 cpv. 2 CPP) non entra in considerazione, la regolamentazione federale in merito essendo esaustiva: la legislazione cantonale può, infatti, disciplinare solamente la forma del gravame ma non introdurre termini aggiuntivi ignoti alla legislazione federale (cfr. DTF 129 IV 345 consid. 2.3 e 2.4).
2.1. La sentenza 28 luglio 2008 della Corte delle assise correzionali di ________ è stata spedita lo stesso giorno con invio raccomandato alla “RI 1” che l’ha ricevuta il 29 luglio 2008 e l’ha trasmessa all’RI 1 con fax 30 luglio 2008 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso).
La sentenza è, dunque, pervenuta all’RI 1 – autorità cui avrebbe dovuto essere notificata la sentenza – solo il 30 luglio 2008: il termine per ricorrere ha, pertanto, iniziato a decorrere il giorno successivo, cioè il 31 luglio 2008.
Il ricorso presentato dall’RI 1, datato 18 agosto 2008, è giunto al TPC il 20 agosto 2008.
Rispondendo alla richiesta formulata dalla scrivente Corte in data 24 settembre 2009, l’RI 1 ha provato che il ricorso è stato consegnato alla posta in data 18 agosto 2008 (cfr. documentazione allegata alla lettera 5 ottobre 2009 dell’RI 1).
Il ricorso risulta essere, quindi, tempestivo poiché consegnato alla posta un giorno prima della scadenza del termine.
Il ricorso sarebbe stato tempestivo anche se esso fosse stato consegnato alla posta soltanto il 19 agosto 2008, ciò che dimostra come l’eccezione di tardività presentata nelle osservazioni 10 novembre 2008 (e ribadita con scritto 16 novembre 2009) sia infondata.
Nel merito
3. La ricorrente rimprovera al presidente della Corte delle assise correzionali di avere compiuto un accertamento arbitrario dei fatti “ignorando numerosi fatti essenziali per decidere sulla concessione del diritto all’indennità dell’opponente”, (ricorso, pag. 16). A sostegno di tale censura l’RI 1 “riprende in extenso (…) quanto esposto nelle pagine 5-12 delle sue osservazioni del 25 settembre 1997” (ricorso, pag. 16).
3.1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
3.2. Su questo punto il ricorso si rivela manifestamente irricevibile.
Così come ha esplicitamente ammesso, l’RI 1 si limita a riprendere, da pagina 16 a pagina 23 del suo memoriale, le considerazioni già esposte nell’ambito del procedimento di richiesta di indennità innanzi alla Camera dei ricorsi penali. Ben otto pagine del memoriale di ricorso si esauriscono nella testuale (e quasi integrale) trascrizione della risposta presentata alla Camera dei ricorsi penali in data 25 settembre 1997. Tali argomentazioni non si confrontano – per definizione – con la decisione impugnata, essendo state formulate ben undici anni prima della sentenza 28 luglio 2008 oggetto del ricorso qui in esame. Non confrontandosi in forma critica e circostanziata con i contenuti del giudizio impugnato (in particolare, non individuando e non indicando quali accertamenti di fatto siano viziati da arbitrio), ma limitandosi ad un “copia e incolla” che è ben lungi dalle esigenze di motivazione prescritte per un ricorso per cassazione, il gravame su questo punto deve essere considerato irricevibile.
4. Fra le numerose censure per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza ex art. 288 lett. a CPP, l’RI 1 sostiene che la sentenza del giudice di prime cure viola il principio della res iudicata.
4.1. Nella decisione impugnata, il presidente della Corte delle assise correzionali ha constatato che la sentenza 20 giugno 1997 non contiene alcun accenno alla questione dell’indennità ed ha ritenuto, perciò, data la sua competenza – e non quella della CCRP come autorità di ricorso, così come sostenuto dall’ACF – per decidere sull’istanza (sentenza impugnata, consid. 12 ,pag. 4).
4.2. L’RI 1 sostiene che il fatto che nel 1997 il giudice non si sia espresso sull’indennità dovuta costituisce un errore - e meglio, una violazione da parte del primo giudice dei dettami dell’art. 79 cpv. 1 DPA - che avrebbe dovuto essere fatto valere in un ricorso per cassazione contro la sentenza 20 giugno 1997. Non avendo RI 2 interposto alcun ricorso all’epoca, la sentenza della Corte delle assise correzionali è ormai cresciuta in giudicato anche su tale tema. Nella sentenza oggi impugnata - conclude la ricorrente - il giudice di prime cure ha, pertanto, violato il principio della res iudicata rivedendo la questione dell’indennità.
4.3. Acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto. A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale, per contro, un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi in nuove, successive ed identiche azioni: la decisione non può, quindi, essere più modificata, se non a determinate condizioni (Häfelin/Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 n. 782). La forza di cosa giudicata materiale impedisce che, una volta che è stato definitivamente deciso sull’oggetto della controversia, possa di nuovo essere avviato un procedimento che rimetta tutto in discussione. Quanto è stato deciso nel primo procedimento è determinante, vincolante ed immodificabile, a meno che la sentenza definitiva pronunciata venga dapprima revocata con un rimedio straordinario come la revisione (cfr. RDAT 1987 n. 82 pag. 175; Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, II ed. pp. 323-324).
La res iudicata riferita alla parte della pretesa esaminata nel merito dall’autorità giudicante non si estende alla parte non vagliata, nello stesso modo che una decisione parziale non ha forza di cosa giudicata materiale per la parte della pretesa non dedotta in giudizio (cfr. DTF 125 III 8; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, p. 368 ad nota 34; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi/Güngerich, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5a ed., Berna 2000, n. 1e ad art. 138; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, tesi Zurigo 2000, p. 356; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1308). La res iudicata materiale si riferisce solamente al dispositivo, e non ai considerandi: tuttavia lo stesso dovrà essere inteso alla luce dei considerandi, per comprendere ad esempio in ragione di che norma è stata riconosciuta la prestazione (Cocchi/Trezzini, CPC TI, m. 4 ad art. 109 CPC).
4.4. Nella fattispecie, è pacifico che la sentenza della Corte delle assise correzionali del 20 giugno 1997 è formalmente cresciuta in giudicato, non avendo fatto oggetto di alcun rimedio giuridico. Dal profilo materiale, tale decisione non contiene tuttavia alcun accenno alla richiesta di indennità di RI 2, né nei quesiti posti a giudizio, né nei considerandi, né nel dispositivo. La Corte ha totalmente ignorato la questione, ritenendosi incompetente in materia (come riferito oralmente al dibattimento dal giudice Verda) ma senza emettere il relativo giudizio. Anche il Tribunale federale ha constatato che la richiesta di indennità risulta alla pag. 4 del verbale di dibattimento (cfr. sentenza 6P.22/2003 del 2 maggio 2003, consid. 4.2.), ma non nella sentenza.
Nel 1997, il presidente della Corte che ha prosciolto RI 2 non ha in alcun modo deciso in merito all’indennità. Egli non si è nemmeno pronunciato sulla propria competenza (o incompetenza) a decidere su tale questione.
La tesi del ricorrente non può dunque essere condivisa: la decisione del 20 giugno 1997 non può aver acquisito forza di cosa giudicata materiale in relazione alla domanda di indennità ex art. 101 DPA, in quanto tale pretesa non è stata in nessun modo vagliata nel giudizio in questione.
L’eccezione sollevata in tal senso dal ricorrente per censurare la sentenza 28 luglio 2008 deve dunque essere respinta.
5. L’RI 1 prosegue il suo esposto contestando le conclusioni del primo giudice sulla tempestività dell’istanza di risarcimento.
5.1. Il giudice di prime cure ha, dapprima, rilevato che, dopo avere chiesto durante il dibattimento il versamento di un’indennità ai sensi dell’art. 99 DPA, RI 2, a procedimento concluso, ha omesso di notificare alla Corte competente la distinta delle sue spese, “avendo egli invece, su indicazione del presidente della Corte, adito la CRP, sia pure entro i termini previsti dalla procedura cantonale” . Tuttavia – ha continuato il primo giudice – l’apparente intempestività dell’istanza presentata il 2/3 giugno 2003 non può essere opposta a RI 2 poiché “il ritardo con cui (…) è pervenuta al giudice competente deve essere imputato alle autorità giudiziarie e non all’istante”. Pertanto, a RI 2 non deve derivarne pregiudizio alcuno “dovendo trovare applicazione i principi fondamentali del rispetto della buona fede e quello che prevede la trasmissione degli atti da un’autorità incompetente a quella competente che non solo permettono, ma anzi impongono di sanare questo vizio”.
Ricordato che è l’art. 9 Cost. fed. a sancire il diritto del cittadino di essere trattato dagli organi dello Stato nel rispetto del principio della buona fede e che questo principio tutela, in particolare, il cittadino se questi ha agito conformemente alle istruzioni ricevute dall’autorità e precisato che un’informazione erronea è vincolante quando, “intervenendo in una situazione concreta o nei confronti di determinate persone, l’autorità era competente a rilasciarla, il destinatario non potendo riconoscere l’inesattezza e – sempre che nel frattempo l’ordinamento legale non sia cambiato – questi, fidandosi dell’informazione ricevuta, abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio” (sentenza impugnata, pag. 5), il primo giudice, sulla scorta dell’istruttoria esperita, ha accertato - come peraltro aveva già fatto il TF - che, in occasione del dibattimento del 20 giugno 1997, il presidente della Corte aveva indicato in modo esplicito a RI 2 di non essere competente a decidere sulla richiesta di indennità essendo – a mente sua – questione di esclusiva competenza della CRP. Il primo giudice ha, poi, accertato che RI 2 ha prontamente seguito – con l’introduzione dell’istanza alla CRP il 26.8.1997 – le indicazioni procedurali “formulate dopo la camera di consiglio e contestualmente alla lettura in aula del dispositivo” e che erano, pertanto, agli occhi dell’istante, il frutto “di attenta e ponderata riflessione da parte del magistrato”.
Proseguendo nei suoi accertamenti, il giudice di prime cure ha sottolineato come il tema “fosse complesso” e come l’inesattezza delle istruzioni ricevute non fosse facilmente riconoscibile tanto che “solo nel 2003, ovvero 5 anni dopo l’inoltro dell’istanza, la CRP ha deciso sul tema dichiarandosi incompetente, indicando tuttavia in modo erroneo la CCRP quale autorità competente” e che, perciò, si dovette attendere la sentenza del TF – che ha “determinato la competenza del giudice di prima istanza (cfr. sentenza TF cit., consid. 4.2.)” – per avere, finalmente, chiarezza sulla questione.
In queste circostanze – ha concluso il primo giudice – “il ricorrente aveva motivo di ritenere che l’indicazione datagli fosse corretta” e, pertanto, egli “non deve subire alcun pregiudizio per l’errata indicazione e deve essere protetto nella propria buona fede, ragione per cui la presente istanza va analizzata nel merito” (sentenza impugnata, pag. 6).
Allo stesso risultato – ha continuato il primo giudice – si giungerebbe anche in applicazione del principio della trasmissione degli atti secondo cui un atto giudiziario inviato ad un’autorità incompetente deve essere trasmesso all’autorità competente , rispettivamente deve essere assegnato alla parte un termine supplementare per agire in tal senso. Rilevando come l’art. 28 DPA sia la concretizzazione di tale principio, il primo giudice ha ritenuto che la CRP – accertata la propria incompetenza a statuire – “avrebbe dovuto trasmettere per evasione la documentazione al giudice competente, in casu quello di prime cure”. Se ciò non è avvenuto – ha ipotizzato il primo giudice – è perché la CRP ha ritenuto a torto che la competenza spettasse alla CCRP e che l’istanza “non soddisfacesse le esigenze di un ricorso in cassazione”. Per contro – secondo il primo giudice - l’istanza avrebbe potuto essere trasmessa alla Corte delle assise correzionali ritenuto che “i requisiti formali dell’allegato erano (…) tali da permettere l’evasione da parte della Corte delle Assise correzionali che avrebbe potuto esprimersi in «seconda battuta» – come ammesso dal TF – sull’istanza di risarcimento” (sentenza impugnata, consid. 14 , pag. 6 e 7).
Tutto ciò rilevato, il primo giudice ha concluso che “dovendo essere ricevuta l’istanza, il tema della restituzione dei termini ex art. 221 CPP sollevato dall’istante non necessita di essere esaminato” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 7).
5.2. L’RI 1, nel suo memoriale, sostiene che il giudice di prime cure ha sbagliato concludendo che l’erroneità dell’indicazione non era riconoscibile. Ricordando che, secondo costante giurisprudenza, nessuno (che sia patrocinato o meno) può avvalersi di un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici qualora tale inesattezza possa essere constatata mediante la sola lettura dei testi legali e che, se la parte è patrocinata, in materia di rimedi giuridici possono essere poste esigenze più severe, il ricorrente sostiene che i patrocinatori di RI 2 avrebbero potuto riconoscere, “se non subito almeno entro il termine per interporre ricorso alla CCRP”, l’inesattezza dell’informazione (orale) ricevuta “dal Presidente della Corte delle assise correzionali nel corso del dibattimento” (ricorso, pag. 10 -16).
Continuando, l’RI 1 critica anche l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 DPA e del principio della trasmissione degli atti, che ha condotto a suo dire alla violazione degli art. 28, 73 e seguenti, 99 e seguenti DPA, e degli art. 21 e 22 CPP. La ricorrente rileva come la CRP, dichiarandosi incompetente a statuire sulla richiesta di indennità del 26 agosto 1997, abbia ritenuto “di non dover trasmettere l’incarto ad un’altra autorità competente” (ricorso, pag. 7). In ogni caso – continua la parte ricorrente – se la CRP avesse deciso di trasmettere l’incarto ad un’altra autorità, si sarebbe trattato della CCRP, in quanto autorità di ricorso poiché é la CRP stessa ad affermare che RI 2 avrebbe dovuto censurare l’operato del giudice di prime cure – che non ha deciso l’indennità – ricorrendo davanti a tale Corte per violazione degli art. 79 cpv. 1, 99 e 101 DPA. Non avendolo fatto – conclude l’amministrazione – egli può ora utilizzare unicamente i rimedi straordinari proponibili contro le sentenze già cresciute in giudicato, ovvero la revisione o la restituzione in intero.
5.3. Le norme degli art. 99 segg. DPA istituiscono una responsabilità della Confederazione, che si estende anche ai casi in cui il procedimento penale amministrativo è sfociato in una decisione emanata da un'autorità penale cantonale, come nella fattispecie. Giusta l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito è competente per decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi (compresi quelli patiti nell'iter amministrativo) provocati all'imputato che ha beneficiato dell’abbandono del procedimento o che è stato punito soltanto per inosservanza di prescrizioni d’ordine. La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99 – 101 DPA deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del dibattimento penale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma comunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera esplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. decisione del Tribunale federale 2 maggio 2003, 6P.22/2003, consid. 4.2., riguardante questa medesima fattispecie, e DTF 106 IV 405 consid. 6).
Rispettato questo presupposto indispensabile, la persona scagionata ha il diritto di inviare in un secondo tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
Il legislatore federale non pretende infatti che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto dalle accuse (sentenza TF del 18 gennaio 2005, 1P.569/2004). Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla all'amministrazione per le necessarie osservazioni, come imposto dall'art. 101 cpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo sull'indennità (consid. 4.2 del ricorso per cassazione; v. il consid. 4.3 riguardo alla non applicazione dell'art. 317 CPP/TI e il consid. 4.4 riguardo alla DTF 109 IV 405).
Giusta l’art. 9 Cost. ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. Tale diritto tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni rese da quest’ultima, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle sue dichiarazioni e nella correttezza del suo comportamento. Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale, di regola, un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La giurisprudenza ha stabilito che non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.2; 129 II 125 consid. 3.3 pag. 134; 127 II 198 consid. 2c; 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299; 421 consid. 2a).
L'obbligo di far seguire d'ufficio l'atto all'autorità competente è un principio generale, desunto dal divieto del formalismo eccessivo (DTF 118 Ia 243 consid. 3c; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 96). Tale principio - che deve trovare rigorosa applicazione a maggior ragione quando nelle risoluzioni impugnate vi sia l'indicazione inesatta dei rimedi giuridici (DTF 96 III 93; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 437 ad art. 126) - è stato recepito anche nell'ordinamento procedurale ticinese, sia in ambito civile che amministrativo (art. 126 CPC, 4 LPAmm).
Nella procedura penale amministrativa, l’obbligo di trasmissione è concretizzato all’art. 28 cpv. 4 DPA in relazione al reclamo contro operazioni di inchiesta che, se proposto a un’autorità incompetente, deve essere immediatamente trasmesso all’autorità competente. Se presentato all’autorità incompetente in tempo utile, il termine di reclamo è reputato osservato.
5.4. Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha accertato che, nel corso del dibattimento del 20 giugno 1997, RI 2 ha chiesto la concessione di un’indennità ai sensi dell’art. 101 DPA e che il giudice di prime cure si è dichiarato (verbalmente) a torto incompetente, indicando in modo errato la CRP come autorità competente per statuire su tale domanda.
Questi accertamenti non sono contestati. Al contrario, la parte ricorrente ne riconosce l’esattezza.
Di conseguenza, la buona fede di RI 2 deve essere protetta, sempre che quest’ultimo e i suoi patrocinatori non abbiano potuto riconoscere l'inesattezza dell’indicazione data dal presidente della Corte, ovvero non abbiano potuto scoprire l’errore attraverso la sola lettura della legge.
L’art. 101 cpv. 1 DPA, riguardante la procedura per la richiesta di un risarcimento, si limita ad indicare genericamente la competenza di un “tribunale” per decidere dell’indennità. La norma non spiega più precisamente quale tribunale debba essere chiamato a statuire e, in particolare, non fa riferimento al tribunale di prima istanza competente a statuire nel merito. L’art. 79 cpv. 1 DPA, concernente il contenuto della sentenza nelle procedure davanti ai tribunali cantonali, prevede che la sentenza deve indicare l’imputato, la fattispecie, le disposizioni legali applicate, la pena, la responsabilità solidale secondo l’articolo 12 capoverso 3 e le misure speciali, le spese del procedimento giudiziario e di quello amministrativo, il diritto all’indennità (art. 99 e 101) e la decisione circa gli oggetti sequestrati. Da tale articolo si evince che il giudice che si pronuncia sull’indennità è lo stesso che si pronuncia sull’eventuale condanna, dal che si deduce che l’indennità deve essere decisa dal giudice del merito.
La definizione della competenza a decidere sulla questione dell’indennità non è, dunque, di evidente soluzione alla semplice lettura della legge, nella misura in cui nessuna norma definisce in modo chiaro quale è il “tribunale” genericamente chiamato dall’art. 101 DPA a decidere sull’indennità ed esso può essere definito soltanto estrapolandolo, per deduzione, dalla norma che definisce il contenuto della sentenza.
Come correttamente osservato dal primo giudice, che la questione non sia evidente è dimostrato, poi, già solo dal fatto che la CRP ha impiegato cinque anni per determinare la propria incompetenza in una procedura di cui, peraltro, nemmeno l’RI 1 aveva percepito il carattere errato tanto che non aveva contestato la competenza del tribunale adito. In questo contesto non particolarmente chiaro e in un ambito del diritto che sembra piuttosto negletto anche dalla dottrina, dunque, soltanto la sentenza del Tribunale federale ha fatto chiarezza sulla competenza a statuire nel merito della domanda e sulla procedura da seguire. Mentre la CRP aveva indicato che “il compito di pronunciarsi su di un’eventuale risarcimento in favore dell’istante spettava alla Corte delle assise correzionali al termine del processo celebrato a _______ il 19 e 20 giugno 1997” (sentenza CRP, pag. 6) e che dunque “RI 2 avrebbe semmai dovuto censurare l’operato del giudice di prime cure ricorrendo davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale del Canton Ticino (art. 80 cpv. 1 DPA) per violazione degli art. 79 cpv. 1, 99 e 101 DPA” (sentenza CRP, pag. 6), il Tribunale federale ha constatato che “non risulta però che, a procedimento concluso, egli abbia notificato alla Corte delle assise correzionali la distinta della sua richiesta di indennizzo come prescritto dall’art. 11 della menzionata ordinanza” (sentenza TF, consid. 4.3), ritenendo dunque che la mancata decisione della Corte delle assise correzionali sul tema dell’indennità non costituiva un motivo di impugnazione della sentenza ma che implicava piuttosto il diritto di RI 2 di agire in un secondo tempo presso la medesima autorità (non davanti alla CRP, né davanti alla CCRP) presentando una distinta particolareggiata dell’indennizzo richiesto.
La tesi della ricorrente è, pertanto, infondata.
Così come ritenuto dal primo giudice, dunque, anche se patrocinato in ogni stadio della procedura, RI 2 deve essere tutelato nella sua buona fede per avere introdotto la propria richiesta di indennità confidando nelle indicazioni orali (errate) ricevute, nelle circostanze e modalità suindicate, dal presidente della Corte delle assise correzionali (che, peraltro, era anche presidente del Tribunale penale cantonale).
La decisione del giudice di prime cure di entrare nel merito dell’istanza di risarcimento senza valutare la questione della sua tempestività nell’ambito dell’istanza di restituzione dei termini non presta, dunque, il fianco a critica alcuna.
Ciò detto, si potrebbe evitare di entrare nel merito delle censure sollevate in relazione all’applicazione del principio della trasmissione degli atti. Lo si fa, comunque, per sottolineare come sia evidente che nemmeno esse possono essere condivise. Come già ricordato in relazione al principio della buona fede, infatti, è stato il Tribunale federale a considerare che la mancata decisione della Corte delle assise correzionali non costituiva un motivo di impugnazione della sentenza, ma conferiva a RI 2 il diritto di presentare “a procedimento concluso” presso la medesima autorità una distinta particolareggiata del risarcimento richiesto (sentenza TF, consid. 4.3.). Il TF ha implicitamente riconosciuto che quanto rilevato dalla CRP (ovvero che RI 2 dovesse ricorrere alla CCRP piuttosto che presentare una istanza di risarcimento) era errato. La CRP, dunque, in un’analisi giuridica corretta, avrebbe dovuto applicare il principio della trasmissione degli atti e rinviare la richiesta al tribunale di prima istanza, unica autorità competente. E’, dunque, a giusto titolo che nella sentenza impugnata viene considerato che RI 2 non deve trovarsi in una posizione peggiore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l’autorità avesse interpretato correttamente le norme che regolano la procedura di richiesta di indennità in base alla DPA, e ha ritenuto di entrare nel merito dell’istanza, come se essa fosse stata trasmessa correttamente all’epoca.
6. La parte ricorrente sostiene, poi, che “essendo intervenuta la prescrizione assoluta risp. la perenzione (ndr: della pretesa risarcitoria), l’autorità inferiore non poteva più decidere sulla richiesta di indennità”. Secondo l’RI 1, il termine di 10 anni ha iniziato a decorrere il giorno dopo la prima richiesta di indennità da parte di RI 2 – avvenuta oralmente in occasione del processo del 20 giugno 1997 – ed è, perciò, decorso infruttuosamente il 21 giugno 2007. Anche se si volesse considerare la richiesta di indennità formulata per scritto alla CRP il 26 agosto 1997 – continua l’amministrazione ricorrente – la pretesa sarebbe ad ogni modo prescritta/perenta a far tempo dal 27 agosto 2007.
6.1. Con riferimento alla richiesta di indennità nel procedimento giudiziario giusta l’art. 101 DPA, la legge non prevede alcun termine di prescrizione per far valere la pretesa. Ciò non significa tuttavia che essa sia imprescrittibile: l’istituto della prescrizione è un principio generale del diritto e si impone nonostante l’assenza di una base legale espressa. In assenza di regolamentazione legale, il giudice si attiene alla disciplina che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. Laddove non sussistano nemmeno simili regole, egli applica per analogia i principi generali relativi alla prescrizione, segnatamente quelli validi nel diritto privato (DTF 126 II 154 consid. 7; DTF 2P.343/1994 del 10 aprile 1996, in: RDAT II-1996 n. 3, consid. 3b; DTF 119 V 299 consid. 2; 113 IV 101; DTF 109 IV 63 e rinvii).
La procedura penale federale (PPF) essendo silente in tale ambito, in relazione agli art. 99-101 DPA il Tribunale federale ha fatto riferimento agli art. 20 della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LRCF) e all’art. 60 cpv. 1 CO (riguardante la prescrizione delle obbligazioni derivanti da atti illeciti). Sia l’art. 20 LRCF che l’art. 60 CO prevedono un termine di prescrizione assoluto di dieci anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. Tale termine va dunque applicato per analogia anche in relazione alla richiesta di indennità nell’ambito del procedimento giudiziario giusta l’art. 101 DPA (DTF 109 IV 63).
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale termine è interrotto dalla presentazione al giudice della richiesta di indennità (art. 135 ss CO; Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 364 n. 1446; Moor, Droit administratif, vol. II, Berna 2002, pag. 86-87 n. 1.3.1.2) e da ogni successivo atto di natura formale delle parti (art. 138 CO; DTF 123 III 213 consid. 6c); l'interruzione ha per effetto che un nuovo termine di prescrizione di dieci anni incomincia a decorrere (Pichonnaz, in Commentaire Romand, Code des obligations I, Ginevra 2003, n. 1 ad art 137 CO).
6.2. Nel caso concreto, è incontestato che la richiesta di indennità è stata formulata da RI 2 durante il dibattimento tenutosi il 20 giugno 1997 e che essa è stata ribadita, una prima volta, con istanza 26 agosto 1997 alla CRP e, infine, con l’istanza in tal senso presentata nel giugno 2003, successivamente alla decisione del Tribunale federale. Iniziando la decorrenza del termine di prescrizione decennale il giorno successivo al dibattimento del 20 giugno 1997, esso è stato certamente interrotto dalle richieste di RI 2, che, come detto, sono state presentate, prima il 26 agosto 1997 e, poi, nel giugno 2003, con effetto di un suo prolungamento fino al giugno 2013.
Nella sua tesi – difficilmente comprensibile – la ricorrente sembra applicare concetti e principi relativi alla prescrizione dell’azione penale quando nell’ambito delle pretese di indennità per risarcimento - per loro natura di carattere civile - la perenzione/prescrizione dipende dall’agire del danneggiato nel senso che è interrotta dall’introduzione della sua domanda (cfr. a titolo di esempio DTF 109 IV 63; 113 IV 101) diversamente dalla prescrizione dell’azione penale che si estingue solo con il giudizio di primo grado (art. 97 cpv. 3 CP).
L’eccezione sollevata dalla parte ricorrente non può, pertanto, trovare accoglimento.
7. La ricorrente contesta la decisione del giudice di prime cure sostenendo che é “ingiusto indennizzare una persona che non ha potuto essere condannata soltanto a causa dell’intervenuta prescrizione assoluta” (ricorso, pag. 24).
7.1. Il primo giudice ha accertato che, il 20.6.1997, la Corte delle assise correzionali di _______ ha prosciolto il prevenuto sia dall’imputazione di messa in pericolo dell’imposta sulla cifra d’affari che – in questo caso per intervenuta prescrizione dell’azione penale – da quella di complicità in frode fiscale (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 2).
7.2. Secondo l’RI 1, in relazione al reato di complicità in truffa in materia di tasse, RI 2 è “stato salvato unicamente dalla prescrizione assoluta” che non “costituisce affatto un motivo per attribuire indennità processuali” (ricorso, pag. 24). Concedendo a RI 2 un’indennità, la sentenza impugnata viola, dunque - sempre secondo la tesi ricorsuale - gli art. 99-101 DPA e l’art. 11 dell’Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa.
7.3. Nell’ambito del diritto penale, la natura giuridica della prescrizione è controversa. In DTF 117 Ib 53 - così come in precedenza, nel DTF 105 IV 7 consid. 1a pag. 9 - il Tribunale federale, rilevando come il quesito non sia risolto in modo uniforme dalle giurisprudenze cantonali (sulle differenti prassi cantonali cfr. Del Pero, La prescription pénale, tesi, Losanna 1993, pag. 65 seg.; Trechsel, op. cit., pag. 323 n. 3) ha lasciato indecisa la questione a sapere se la prescrizione dell'azione penale costituisca un motivo d'estinzione del diritto dello Stato di condannare, fondato sul diritto materiale, oppure una regola di procedura, costituente un impedimento processuale alla prosecuzione della causa (DTF 105 IV 7 consid. 1a pag. 9, 117 Ib 53 consid. 3 pag. 59; cfr. STF 2.10.2002 1P.258/2002 che rileva anche che, in dottrina, è prevalente l’opinione secondo cui l’istituto della prescrizione ha natura materiale e che rinvia, sull’argomento, a Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ed., Zurigo 1997, pag. 322 seg. n. 2 segg.; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 2a ed., Berna 1996, pag. 139 n. 31; Del Pero, op. cit., pag. 61 segg.; Walder, Schuldspruch trotz Verfolgungsverjährung?, in Gedächtnisschrift für Peter Noll, Zurigo 1984, pag. 313 segg., in particolare pag. 315 segg.).
Nel DTF 116 IV 80 (e prima in DTF 76 IV 123) – citati in STF 11.1.2005 in 6P.157/2004 – la prescrizione era, invece, stata classificata come un ostacolo di natura processuale (STF 11.1.2005 cit consid 2.1).
Per quel che riguarda il Cantone Ticino, la giurisprudenza della CRP riconosceva alla prescrizione un effetto sostanziale, che estingueva il diritto dello Stato di punire e che, di conseguenza, doveva essere sanzionata con un giudizio di merito. Nel 2002, statuendo in un caso in cui la CRP aveva sostenuto, in contrasto con la sua precedente giurisprudenza, che l’accertamento della prescrizione dell’azione penale attiene al diritto procedurale, il TF, riallacciandosi a sentenze cantonali ticinesi, ha sottolineato come la prescrizione, comportando l’estinzione del diritto dello Stato di punire, non possa che essere considerata come attinente al diritto materiale. A sostegno di quest’opinione, il TF ha, poi, sottolineato come, d’altra parte, la procedura penale ticinese permetta al giudice unicamente di condannare o di assolvere, la possibilità di stralciare dai ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale non essendo invece prevista dalla legge e come analoga situazione si presenti, prima, al procuratore pubblico che, al termine dell’istruzione formale, ha unicamente la possibilità di formulare l’atto o il decreto d’accusa o l’abbandono del procedimento. Pertanto, nella citata sentenza, il TF aveva concluso che, tenuto conto nello spirito del CPP ticinese, la prescrizione riveste un carattere giuridico materiale che estingue il diritto dello Stato di perseguire e condannare e deve, quindi, essere sanzionata con un giudizio di merito (sentenza TF del 2 ottobre 2002, inc. 1P.258/2002 consid. 3.3. e 3.4). Nel 2005, il TF ha nuovamente ritenuto che, sulla base della giurisprudenza cantonale ticinese, l’intervento della prescrizione dell’azione penale attiene al diritto materiale (STF 11.1.2005 cit. consid 2.1).
Dopo il 2002, in effetti, la CRP è tornata sui suoi passi decidendo che, visto che il diritto procedurale ticinese permette alla Corte del merito unicamente di assolvere o condannare, non è possibile stralciare dai ruoli una procedura per intervenuta prescrizione per cui l’estinzione del diritto dello Stato di punire a seguito della prescrizione dell’azione penale deve obbligatoriamente essere rilevata con un giudizio di proscioglimento (cfr., per tutte, CRP 9.3.2009 inc. 60.2008.267). Analogamente, e per queste stesse considerazioni, la scrivente Corte ritiene di dovere rivedere la sua giurisprudenza secondo cui l'accertamento della prescrizione dell'azione penale attiene al diritto procedurale (cfr. sentenza CCRP 26.6.1981, inc. 65/90; 4 novembre 2002, inc. 17.2002.43; 21 maggio 2004, inc. 17.2003.59; sentenza CRP 11 giugno 2006, inc. 60.2004.85) associandosi all’opinione della CRP.
7.4. In concreto, su questa questione, va, prima di tutto, sottolineato che le argomentazioni ricorsuali sono imprecise: RI 2 non era accusato solo del reato caduto in prescrizione (complicità in truffa in materia di tasse) ma anche di messa in pericolo d’imposta e da questa imputazione egli è stato prosciolto dopo un giudizio di merito in cui è stato ritenuto che le accuse non erano supportate da sufficienti riscontri probatori (“non vi erano elementi sufficienti per condannare l’opponente”).
In ogni caso, visto che come indicato al considerando 7.2., la prescrizione dell’azione penale comporta, comunque e forzatamente, un giudizio di assoluzione, è evidentemente realizzato in concreto il presupposto di cui all’art 99 DPA (cfr., per analogia, CRP 9.3.2009 in cui è stato ribadito che - così come stabilito, per esempio, in STF 2 ottobre 2002, inc. 1P.258/2002 - il fatto che un giudizio di proscioglimento sia stato pronunciato a seguito dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale non osta alla concessione di un’indennità per ingiusto procedimento).
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è votato all’insuccesso.
8. L’RI 1 contesta inoltre la trasmissione dell’azione risarcitoria agli eredi di RI 2 e la concessione di un’indennità per torto morale.
8.1. Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha constatato che “l’arch. RI 2 è deceduto il 26 giugno 2006” e che nel procedimento “gli sono subentrati gli eredi”.
8.2. La parte ricorrente osserva che il diritto federale, contrariamente all’art. 321 CPP, non prevede, in un silenzio qualificato, che l’azione risarcitoria passi agli eredi del richiedente. Nemmeno – secondo l’ACF – è possibile ammettere la legittimazione attiva degli eredi in applicazione per analogia di quanto disposto dall’art. 111 LTF, poiché “una delle condizioni essenziali per la ricevibilità è la partecipazione degli eredi all’istanza precedente”, ciò che nel caso concreto non é avvenuto (ricorso, pag. 10). La sentenza impugnata viola, dunque, gli art. 73 e seguenti, 99 e seguenti DPA, e l’art. 247 e seguenti PP.
Inoltre, in relazione all’indennità per torto morale, l’ACF aggiunge che la richiesta andrebbe respinta già soltanto in considerazione del fatto che il torto morale eventualmente subito dagli eredi è un torto morale diverso rispetto a quello subìto dall’accusato e che, quindi, andrebbe, comunque, sostanziato in modo diverso (ricorso, pag. 25).
8.3. Giusta l’art. 560 CC, gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura (cpv. 1). Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz’altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali (cpv. 2). Anche le pretese di carattere patrimoniale del de cuius nei confronti della collettività che trovano la loro origine nel diritto pubblico passano agli eredi, nella misura in cui non vi sia una norma speciale contraria (Schwander, Basler Kommentar ZGB II, ad art. 560 CC n. 8).
Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, il diritto alla riparazione del torto morale passa agli eredi a condizione che la parte lesa l'abbia fatto valere “in un modo o in un altro” (DTF 118 IV 319 consid. 2, 81 II 385 consid. 2: “Sie gehen sogar schon vor der Anhebung der Klage auf die Erben über, wenn der Berechtigte sie irgendwie geltend gemacht hat”; Schwander, op. cit., ad art. 560 CC n. 8).
8.4. Come risulta dal certificato ereditario agli atti, eredi unici di RI 2 sono la moglie e il figlio. In virtù del disposto legale menzionato e del principio dell’universalità della successione, essi hanno dunque acquisito attivi e passivi del defunto. Benché la DPA non preveda il principio della trasmissione dell’azione risarcitoria agli eredi, contrariamente alle norme di diritto processuale cantonale ticinese (art. 321 CPP), in assenza di esplicite norme contrarie, non è lecito scostarsi dal principio generale sancito all’art. 560 CC.
Per il resto, non si vede la pertinenza del rinvio all’art. 111 LTF, che impone ai cantoni di conferire la qualità di parte alla procedura cantonale almeno alle persone legittimate a ricorrere al Tribunale federale (DTF 135 II 145, consid. 5 e rinvii).
Per quel che concerne la trasmissibilità agli eredi della pretesa per torto morale, nel caso concreto va rilevato che il de cuius ha fatto valere in giudizio tale richiesta sin dall’agosto 1997. Di conseguenza la trasmissione della stessa ai suoi eredi deve essere ammessa sulla base della giurisprudenza summenzionata.
Anche su questo punto il ricorso deve, perciò, essere disatteso.
9. L’RI 1 ritiene, infine, errato il giudizio di prime cure nella misura in cui le fa obbligo di rimborsare a RI 2 le spese e le ripetibili da lui pagate a seguito della sentenza 8 gennaio 2003 della CRP.
9.1. Per quel che concerne le spese e ripetibili assegnate dalla CRP, il giudice di prime cure ha ritenuto che “per ragioni di equità nei confronti dell’istante (…) i costi dell’istanza di risarcimento, inoltrata come visto per errore alla CRP e poi riproposta senza modifiche sostanziali, nella procedura in oggetto, vadano posti a carico della RI 1 in quanto parte integrante dei costi sostenuti in relazione alla procedura avviata dalla RI 1 nei suoi confronti”. Egli ha, per contro, respinto “la richiesta di rifusione di tasse e spese legali sopportate dall’arch. RI 2 per «tutte le istanze» adite, non essendo la circostanza imputabile alla condotta dell’RI 1” (sentenza, pag. 8).
9.2. La ricorrente censura la decisione impugnata anche da tale profilo: il risarcimento concesso per le spese e le ripetibili corrisposte per la procedura davanti alla CRP deve essere rifiutato analogamente a quanto deciso per le spese e le ripetibili nelle altre istanze adite in quanto il relativo danno non è imputabile alla condotta dell’RI 1.
9.3. Secondo la giurisprudenza, l’accusato deve dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio di cui chiede il risarcimento. Il rapporto di causalità adeguato si realizza solo se, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, il procedimento penale è idoneo a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello verificatosi (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004, consid. 4.2.; Wallimann Baur, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, tesi, Zurigo 1998, pag. 90; cfr., sulla nozione di causalità adeguata, DTF 123 III 110 consid. 3a pag. 112, 123 V 98 consid. 3d e rinvii).
La causalità adeguata è un problema di diritto, che questa Corte – come il Tribunale federale – esamina con pieno potere cognitivo (sentenza CCRP 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47; DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213).
9.4. Nella fattispecie, il danno cagionato a RI 2 (nella misura delle spese e ripetibili che è stato condannato a versare a seguito del giudizio di incompetenza emanato dalla CRP) non è in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale avviato dalla RI 1. E’, infatti, circostanza accertata ed incontestata che quel pregiudizio è unicamente imputabile alle errate indicazioni fornite dal giudice di prime cure in occasione del dibattimento del 20 giugno 1997. In mancanza, dunque, del presupposto del nesso causale adeguato fra l’avvio del procedimento penale e l’obbligo al pagamento di tasse di giustizia e ripetibili a seguito della sentenza della CRP, l’indennità concessa dal giudice di prime cure deve essere decurtata di fr. 2'290.- afferenti le spese e le ripetibili di tale procedura. Del resto, non si comprende quali siano le “ragioni di equità” che hanno spinto il primo giudice a porre a carico della RI 1 questi costi quando ha rifiutato di farlo per quelli “relativi a tutte le altre istanze adite” (posta in cui, peraltro, l’istante li aveva conglobati) rilevando - giustamente ma le stesse considerazioni valgono per i costi pagati a seguito della sentenza della CRP - che la necessità di adire le altre istanze non era “imputabile alla condotta dell’RI 1” e sottolineando che “tale pretesa potrà, se del caso, essere fatta valere nelle modalità previste dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici, anche se a prima vista le premesse di una simile richiesta non parrebbero date per assenza di dolo o di negligenza grave da parte del giudice di prime cure” (sentenza impugnata, consid. 18 pag. 8).
10. Gli oneri del presente ricorso sono posti per 1/10 a carico dello Stato e per i 9/10 a carico del ricorrente che rifonderà agli eredi dell’istante, assistiti da un legale, un’indennità di fr. 1’000.- a titolo di ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Il dispositivo 1. della sentenza impugnata è modificato nel senso che la RI 1 elvetica è condannata a pagare a PC 1 e ad PC 2 fr 38’494,40 oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2003.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'500.-
b) spese complessive fr. 300.-
fr. 1'800.-
sono posti per 1/10 a carico dello Stato e per il resto a carico della parte ricorrente, che rifonderà a PC 1 ed PC 2 un'indennità di complessivi fr. 1’000.- per ripetibili (ridotte).
3. Intimazione a:
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.