Incarto n.
17.2008.56

Lugano

22 settembre 2008/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Lardelli, vicepresidente

Pellegrini e Epiney-Colombo

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 agosto 2008 presentato da

 

 

 RI 1

(patrocinato da PA 1)

 

 

contro la sentenza emanata il 16 luglio 2008 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione;

                                          2. Il giudizio sulle spese.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 16 luglio 2008 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore colpevole:

        di ripetuti atti sessuali con fanciulli, consumati e tentati, per avere, nel periodo fine 2005/8 agosto 2006, ripetutamente compiuto atti sessuali con la minore di anni sedici PC 1 (8 agosto 1990), in particolare per aver tentato in un’occasione di congiungersi carnalmente con lei, per essersi congiunto carnalmente con lei in almeno un’occasione, per essersi fatto fare in almeno quattro diverse circostanze delle fellatio, per essersi fatto masturbare in una occasione, per aver ottenuto in una occasione un rapporto anale, per essersi masturbato una volta davanti a lei e per averla in diverse circostanze toccata nelle sue parti intime (vagina) e sul seno;

        di ripetuta violenza carnale, consumata e tentata, per avere, nel suo appartamento a __________, in data 19 marzo 2006, tentato di costringere la giovane vittima a subire la congiunzione carnale non riuscendo nel suo intento e quindi rinunciandovi, mentre in una data non meglio precisata dei mesi di marzo/aprile 2006, l’ha costretta a subire la congiunzione carnale usandole violenza;

        di ripetuta coazione sessuale per avere, a __________, nel suo appartamento, in una data non meglio precisata dei mesi di marzo/aprile 2006, così come indicato al punto 1.5 dell’atto d’accusa, costretto con la violenza la giovane vittima ad un rapporto anale, e nel periodo 8 agosto 2006/19 luglio 2007 per averla ripetutamente costretta con la violenza a fargli delle fellatio, mentre a __________, in una data non meglio precisata nel periodo 1° luglio 2006/13 luglio 2006, l’ha costretta con violenza a fargli una fellatio su una panchina nelle vicinanze dell’Ospedale __________;

        di coazione per avere, a __________, la notte del 19 luglio 2007/20 luglio 2007, usando violenza, minacciandola di un grave danno ed intralciandone in altro modo la libertà di agire, costretto la vittima a rimanere contro la sua volontà nel suo appartamento e a bere del whisky sino a farla ripetutamente vomitare;

        di ripetuta pornografia per avere, a __________, nel suo appartamento, mostrato a PC 1, guardandole assieme, nei periodi da giugno 2005/luglio 2007, in almeno un’occasione, una videocassetta con delle rappresentazioni pornografiche e in almeno un’occasione una videocassetta con delle rappresentazioni di atti sessuali con escrementi umani;

        di ripetuta infrazione semplice alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo giugno 2005/ 20 luglio 2007, a __________, nel suo appartamento, in un’occasione, ceduto gratuitamente a PC 1 un minimo quantitativo di cocaina, mentre ripetutamente le ha ceduto un non meglio precisato ma minimo quantitativo di hashish, mentre sia nel suo appartamento di __________ sia in quello del padre della ragazza a __________ presso l’appartamento della madre di lei, le ha ripetutamente ceduto gratuitamente un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 100 grammi; per lo stesso reato è stato condannato per avere a __________, in due occasioni, procurato a due suoi amici non meglio identificati, che gli anticipavano i soldi, 10 grammi di marijuana;

        di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute per avere, nel periodo giugno 2005/28 agosto 2006, ripetutamente somministrato rispettivamente messo a disposizione di PC 1 a __________ nel suo appartamento, a __________ presso l’abitazione del padre della minorenne e a Paradiso presso l’appartamento della madre di lei, con una frequenza media di 5/6 giorni alla settimana, un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 20 grammi, consumandoli insieme, mentre sempre a __________ nel suo appartamento ed a __________ presso l’abitazione del padre della minorenne, le ha offerto delle bevande alcoliche segnatamente birra, vino, rum e whisky per un quantitativo tale da renderla “allegra” almeno una volta alla settimana;

        di vie di fatto per avere, a casa sua, dal gennaio 2006 al giorno del suo arresto, ripetutamente commesso ai danni di PC 1 vie di fatto;

        di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo luglio 2005/20 luglio 2007, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana (ma perlomeno 200 grammi), di hashish (ma perlomeno 20 grammi) ed un minimo quantitativo di cocaina.

 

                                         Riconosciuta all’accusato una scemata imputabilità di grado lieve, la Corte lo ha condannato a 6 anni e 6 mesi di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e a rifondere alla parte civile fr. 25 000.– a titolo di torto morale, mentre per le altre pretese è stata rinviata al foro civile. L’accusato è stato inoltre condannato al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 3 000.– e delle spese processuali. La Corte non ha revocato inoltre la sospensione condizionale della pena di 90 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il 30 giugno 2004, tuttavia lo ha ammonito. La Corte ha inoltre ordinato un trattamento psichiatrico così come indicato dal perito. Ha inoltre ordinato la confisca di quattro spinelli di marijuana, tre piccole piantine di canapa, un minigrip con del tabacco mescolato a della marijuana e tre cassette VHS dal contenuto pornografico, ed ha ordinato la restituzione alla Parte civile di una fotografia formato passaporto. La Corte ha inoltre disposto la liberazione a favore della parte civile, a parziale copertura delle pretese di torto morale, del saldo attivo del conto no.  presso il __________, intestato a RI 1 (valuta al 28 marzo 2008, di Fr. 12 422.90), previa deduzione delle spese processuali e della tassa di giustizia.

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata RI 1 ha introdotto il 17 luglio 2008 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 25 agosto 2008, il ricorrente lamenta arbitrio nell’accertamento dei fatti e violazioni del diritto sostanziale, postulando il proscioglimento dall’accusa di violenza carnale (consuma e tentata), chiedendo che la pena venga di conseguenza “debitamente ridotta”. Il ricorso non ha fatto oggetto d’intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

                                         lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

                                   2.   Il ricorrente esordisce affermando di non contestare i fatti accertati dalla prima Corte, precisando quindi che questi “possono essere pressoché richiamati dalla sentenza in discussione” (ricorso, pag. 2).

                                         

                                   3.   Dopo avere dato atto alla Corte di avere accertato che sia RI 1 che PC 1 “assumevano quotidianamente ingenti quantitativi di alcool e fumavano svariate canne” rendendoli “allegri e/o stonati”, il ricorrente contesta tuttavia di avere avuto – per questo motivo – “coscienza e volontà” di commettere l’atto che gli viene imputato. L’alterazione delle capacità intellettive era tale che spesso egli andava “in escandescenza”, a tal punto che si rendeva spesso necessario l’intervento della polizia. Ritenendolo “comunque lucido e capace di valutare ogni suo minimo gesto”, la Corte non avrebbe quindi tenuto debitamente conto dell’influenza che alcol e canne avrebbero avuto sulla sua capacità di determinarsi con coscienza e volontà “al momento delle violenze carnali a lui imputate”. Il ricorrente ripete di non essere stato nel pieno delle sue facoltà mentali allorquando violentò la giovane vittima. Le dichiarazioni di RI 1 in aula andrebbero prese con cautela, essendo egli stato interrogato dopo un anno di astinenza da droghe e alcol, dove ha potuto “meditare, senza essere annebbiato da sostanze, su quanto dallo stesso fatto ed imposto” alla vittima (ricorso, pag. 3-8).

 

                                         Così com’è formulato, l’assunto è improponibile. Argomentando in questo modo, il ricorrente sorvola completamente i motivi che hanno spinto la Corte a definire particolarmente grave sia dal profilo oggettivo che soggettivo – nonostante l’accertata scemata responsabilità di grado lieve – la sua colpa in relazione ai singoli reati (violenza carnale tentata e consumata, 5 coazioni sessuali di gravità oggettiva non inferiore alla violenza carnale per avere imposto con la forza una penetrazione anale e 4 fellatio, vie di fatto che assumono gravità oggettiva a causa della loro sistematicità e ripetitività e della loro totale arbitrarietà e una coazione esercitata con violenza e pervicacia). Carente di motivazione, al riguardo il memoriale va dichiarato inammissibile.

 

                                   4.   Il ricorrente contesta la qualifica giuridica del reato di tentata violenza carnale in relazione all’episodio del 19 marzo 2006. Egli contesta di avere usato (o tentato di usare) violenza contro la ragazza; la ricostruzione dei fatti non permetterebbe di affermare che l’imputato “fosse intenzionato a esercitare violenza carnale” su PC 1. Egli le avrebbe sì “tirato un paio di schiaffi”, ma poi avrebbe smesso. Mancherebbe quindi il nesso causale “fra minaccia e atto sessuale”. Il ricorrente chiede quindi a questa Corte di derubricare il reato in questione (ricorso, pag. 9-11).

 

                                         Impropriamente motivato, in proposito il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato ancora un volta inammissibile. Il ricorrente si limita a riprendere alcune deposizioni agli atti ed alcuni stralci di sentenza dando tuttavia una sua personale interpretazione. Ciò è semplicemente inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio. Come giustamente rilevato dalla prima Corte, un uomo che si getta addosso a una ragazza urlando che vuole fare l’amore con lei e che di fronte alla sua resistenza le alza la maglietta, la tocca e la bacia dappertutto e, vista la persistenza del rifiuto, cerca “di fiaccare” la sua resistenza “appioppandogli dei sonori ceffoni”, indubbiamente tenta di avere un rapporto sessuale con questa donna “passando oltre il rifiuto” attraverso la violenza (sentenza, pag. 102 consid. 40).

 

                                   5.   Anche per quanto attiene alla violenza carnale dell’aprile 2006, il ricorrente contesta di avere avuto – sempre a causa dell’abuso di alcol e droga – pieno dominio delle sue facoltà mentali. Avere ammesso la violenza dopo 12 mesi dai fatti non significherebbe ancora, secondo il ricorrente, che “al momento della commissione del crimine” egli fosse pienamente cosciente di quello che stava facendo e soprattutto che fosse capace di valutare pienamente le conseguenze del suo agire e captare qualsiasi segno o manifestazione esterna, incluso il comportamento o l’atteggiamento della vittima”. Nel dubbio, conclude il ricorrente, la Corte non avrebbe dovuto imputargli l’intenzione di stuprare la ragazza  (ricorso, pag. 12-13).

 

                                         Con spiegazioni del genere – che sono lungi dal sorreggere e motivare un ricorso per cassazione – il ricorrente perde completamente di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte. A nulla sussidia infatti riproporre un’arringa difensiva in cassazione. La Corte del resto di dubbi sulla violenza carnale non ne ha avuti. La consapevolezza dell’imputato circa il rifiuto della ragazza emerge con evidenza, ha spiegato la Corte, dalla dinamica dei fatti. Egli stesso ha ammesso di avere urlato, di aver penetrato la donna strattonandola, picchiandola e trattenendola. Questi atteggiamenti, ha sottolineato la Corte, sono quelli di una persona che “sta facendo sesso con qualcuno perfettamente cosciente” del suo rifiuto. In aula egli ha poi dichiarato che “probabilmente la ragazza non era del tutto felice” e “aveva la faccia di chi non aveva voglia di fare sesso” (sentenza, pag. 103 consid. 40). Privo di idonea motivazione, al proposito l’impugnazione va dichiarata una volta di più inammissibile.

 

                                   6.   Da quanto precede discende che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è inammissibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia          fr.      500.–

                                         b) spese                            fr.      100.–

                                                                                    fr.      600.–

                                         sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                                                                  

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.