Incarto n.
17.2008.63

Lugano

26 maggio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata il 10 ottobre 2008 da

 

 

 RI 1

 e        

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 febbraio 2005 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto che               -   con istanza 10 ottobre 2008, scritta in tedesco, RI 1 ha domandato la revisione della sentenza emanata il 24 febbraio 2005 dalla Pretura penale;

 

                                     -   con decreto 15 ottobre 2008, la presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato all'interessato un termine di 30 giorni per tradurre l'istanza, ricordando l'irricevibilità degli atti non redatti in italiano visto il principio della territorialità della lingua (sentenza CCRP del 19 settembre 1999 in e J. e DTF inedita del 16 gennaio 2002 in re J.);

 

                                     -   tale decreto è stato intimato il giorno successivo con invio raccomandato all’indirizzo indicato dall’istante;

 

                                     -   il destinatario della raccomandata è risultato irreperibile all’indirizzo indicato, ragion per cui il 17 ottobre 2008 i servizi postali di __________ hanno ritornato la missiva alla Corte di cassazione e di revisione penale;

 

                                     -   nemmeno un secondo tentativo di invio per posta semplice è andato a buon fine, lo scritto in questione essendo ritornato alla Corte di cassazione e di revisione penale con l’indicazione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”;

 

                                     -   per costante giurisprudenza federale, una decisione spedita per raccomandata si reputa notificata al momento in cui è consegnata al destinatario, oppure – se non è stato possibile recapitare l'atto – alla scadenza dei sette giorni durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario potesse aspettarsi la notifica (cfr. DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 II 492 consid. 1);

 

                                     -   tale notifica fittizia vale, secondo l’alta Corte, anche nel caso in cui la posta venga recapitata in una casella postale (DTF 123 III 492 consid. 1; STF del 2 dicembre 2009, inc. 2D_75/2009; STD del 24 marzo 2010, inc. 2C_817/2009, consid. 2.2) e nel caso in cui la raccomandata non abbia potuto essere notificata per l’irreperibilità dell’istante all’indirizzo indicato nel suo memoriale (STF del 6 marzo 2007, inc. 2A.117/2007);

 

                                     -   pertanto, l’intimazione del decreto deve essere considerata avvenuta;

 

                                     -   il termine impartito è, nel frattempo, ampiamente trascorso senza che Amsler abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;

 

                                     -   la mancata traduzione della domanda di revisione in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nel decreto presidenziale del 15 ottobre 2008 (e peraltro già noti all’istante, che in passato aveva presentato a questa Corte delle istanze di revisione in lingua tedesca);

 

                                     -   all'istante rimane, comunque, aperta la facoltà di ripresentare la domanda di revisione in italiano (art. 300 cpv. 1 CPP);

 

                                     -   ritenuto come questa sia la terza volta che RI 1 presenta una domanda di revisione in tedesco e come sia la terza volta che questa Corte deve ricordargli l’esigenza di lingua, le tasse e le spese di giustizia gli vengono addebitate;

                                     

 

 

pronuncia:              1.   L'istanza di revisione è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            200.-

b) spese complessive               fr.              50.-

                                                     fr.            250.-

 

sono posti a carico dell’istante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

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