Incarto n.
17.2008.64

Lugano

25 novembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 15 ottobre 2008 da

 

 

 RI 1

 e         

patrocinato dall'  PA 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 settembre 2008 dalla Corte delle assise correzionali di Locarno

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 5 settembre 2008, il presidente della Corte delle assise correzionali  ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

-          incendio colposo, per avere, il 28 novembre 2006 a __________, causato per negligenza l’incendio del deposito di pneumatici di cui era titolare;

-          istigazione a falsa testimonianza ripetuta, consumata e tentata, per avere, nel corso del mese di marzo 2007, determinato, rispettivamente tentato di determinare, i suoi ex-dipendenti __________ a fare, in qualità di testimoni nel procedimento penale a suo carico in relazione al citato incendio, dichiarazioni sui fatti rilevanti contrarie alla verità e a lui favorevoli;

-          contravvenzione alla LDDS ripetuta per avere, nel periodo dal 2004 al 28 novembre 2006, intenzionalmente impiegato nel suo deposito di pneumatici __________ con una retribuzione essenzialmente a cottimo, variante da fr 45.- a fr 150.- al giorno, sapendo che gli stessi non erano autorizzati a lavorare in quanto richiedenti l’asilo.

 

In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di due anni - di fr. 5'400.- (corrispondente a 180 aliquote da fr. 30.-), all’esecuzione di 80 ore di lavoro di pubblica utilità e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.- nonché delle spese processuali.
Per quanto attiene alle pretese di risarcimento, le parti civili sono state rinviate al competente foro.

 

                                  B.   Nella sentenza, i fatti che hanno portato alla condanna sono stati accertati nei seguenti termini:

 

                                  a)   RI 1, cittadino svizzero dal 2002, è attivo nel commercio di pneumatici usati dal 2003 nell’ambito della __________ (di cui è amministratore unico).

Quest’attività – che RI 1 ha ripreso dalla __________ – prevede l’eliminazione e lo smaltimento degli pneumatici usati e depositati sulla part. , di proprietà di __________.

L’utilizzo di tale terreno quale deposito di pneumatici è sempre stato in aperto contrasto con i criteri pianificatori vigenti.

Da qui – sempre secondo gli accertamenti del giudice di prime cure – i diversi interventi delle autorità volti al ripristino di una situazione conforme alle norme in vigore che si sono conclusi – apparentemente - con una prima transazione del 23 gennaio 2002 fra il proprietario del fondo e le autorità comunali e cantonali che prevedeva l’impegno del primo a rimuovere, entro il 31 dicembre 2002, il deposito di copertoni e, quindi, visto che il termine non venne rispettato, con una seconda convenzione conclusa il 14 ottobre 2004 fra RI 1, il proprietario del terreno ed una ditta specializzata nello smaltimento di pneumatici usati, sempre volta, in sostanza, allo sgombero del terreno. Tuttavia nemmeno il nuovo termine venne rispettato e, dunque, il 20 dicembre 2005 fu conclusa un’altra convenzione, sempre con lo stesso oggetto ma con il differimento della data ultima per l’allontanamento degli pneumatici al 31 agosto 2006.

Neppure questo ulteriore termine venne, però, rispettato.

 

                                  b)   Verso le 15.00 del 28 novembre 2006, rientrando al deposito con un carico di copertoni, RI 1 vide che era in corso un incendio.

Quasi contemporaneamente, “allertato da un fumo anormale per ubicazione e colore”, giunse sul posto __________ (il proprietario del terreno) che constatò che “bruciavano dei copertoni, a quel momento, a suo avviso, neanche tanti” (sentenza, punto 5 pag. 11 e 12).

   __________, dipendente di __________ che già si trovava sul posto, intervenne su ordine del suo datore di lavoro e, con il trax, buttò sabbia sulle fiamme a due riprese, dovendo però ben presto smettere poiché “il calore iniziava a divenire insopportabile e le fiamme erano ormai diventate troppo importanti” (sentenza, punto 5 pag. 12).

   L’incendio si estese. Nel rogo bruciarono circa 50.000 copertoni.

   I pompieri intervenuti riuscirono a circoscrivere il fuoco soltanto verso le 19.00 di quel giorno (sentenza, punto 4 pag. 10). Le operazioni di raffreddamento continuarono per tutta la notte successiva.

   Il giorno seguente si provvide a spostare con una macchina da cantiere il materiale per eliminare ogni pericolo di nuovi focolai (sentenza, punto 4 pag. 11 che rinvia agli AI 74 e 112).

 

                                  c)   RI 1 ha negato di essere all’origine dell’incendio. Secondo quanto risulta delle dichiarazioni del condannato riportate in sentenza, quel giorno egli giunse al deposito alle 11.45 dopo avere fatto tappa alla __________ per ritirare un centinaio di pneumatici che scaricò e sistemò in funzione della loro grandezza. Alle 13.30 lasciò il deposito per ritirare altri pneumatici al garage __________ e vi fece ritorno (dopo una breve tappa al distributore __________ per acquistare del cibo) verso le 15.10 quando constatò che “l’incendio era già in corso e le fiamme già importanti” (sentenza, punto 6 pag. 12).

   RI 1 ha, in particolare, negato di avere, quel giorno, acceso il fuoco nel bidone per procedere alla triplicazione degli pneumatici.

   Ciò nonostante, sulla scorta delle dichiarazioni dei testi sentiti durante l’inchiesta (in particolare, quelle di __________) il giudice di prime cure ha concluso che “non ci sono dubbi sul fatto che RI 1 ha acceso il fuoco nel bidone con attorno gli pneumatici per poi assentarsi dalle 13.30 alle 15.10” e che “al suo ritorno il fuoco, sviluppatosi attorno al bidone è tale da non poter più essere spento con i pochi mezzi a disposizione” (sentenza, punto 13 pag. 19).

   Secondo il primo giudice, è stato proprio il fuoco acceso da RI 1 nel bidone a causare l’incendio: “l’accensione del fuoco nel bidone circondato da pneumatici, avvenuta verso le 13.30, può con verosimiglianza preponderante essere considerata la causa dell’incendio sviluppatosi a ridosso del bidone stesso (secondo unanimi riscontri) circa 1 ora e 40 minuti più tardi”.

 

                                  C.   Con ricorso 15 ottobre 2008, RI 1 ha chiesto di essere prosciolto dall’accusa di incendio colposo con conseguente annullamento dei dispositivi 1.1. e 5 della sentenza.

   Inoltre egli ha postulato, in riforma del dispositivo 2.1., di essere condannato ad una pena pecuniaria di fr. 2’700.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna), da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Egli ha, pure, chiesto la conferma del beneficio dell’assistenza giudiziaria.

 

                                  D.   La parte civile __________, con osservazioni 4 novembre 2008, ha postulato la reiezione del ricorso.

Con scritto 23 ottobre 2008, il Procuratore pubblico si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata rilevando come essa non possa essere tacciata d’arbitrio.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288

lett. a e b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371; ). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

                                   2.   RI 1 – che, in questa sede, non contesta quanto ritenuto dalla Corte d’assise e meglio di avere acceso il fuoco nel bidone (cfr. ricorso, pag. 5) – inizia il suo esposto censurando di arbitrio l’accertamento del primo giudice secondo cui, quel giorno, egli voleva procedere alla triplicazione e, perciò, aveva posizionato i copertoni attorno al bidone. Questo accertamento – secondo il ricorrente – non solo non trova elementi a sostegno ma è addirittura in evidente contrasto con i dati oggettivi disponibili.

 

                               2.1.   Accertando i fatti, il primo giudice è partito dall’assunto che il 7 dicembre successivo al giorno dell’incendio era prevista la partenza per __________  di due container di gomme triplicate (dette “colli”) e che, al 28 novembre 2006, ancora 300 colli dovevano essere approntati e stivati (sentenza, punto 7 pag. 13). Da questa circostanza – rimasta incontestata – e dalla testimonianza di __________ secondo cui “__________ era preso dal lavoro” (sentenza, punto 7 pag. 14), il giudice ha dedotto che, a quel momento, cioè il giorno dell’incendio, era “del tutto evidente la necessità di RI 1 di dover triplicare: è da solo e il lavoro da svolgere è ancora notevole per completare il secondo container” (sentenza, punto 13 pag. 19).

   Ciò rilevato, il giudice di prime cure ha ritenuto di poter concludere che RI 1 ha disposto i copertoni attorno al bidone dalla dichiarazione di __________ che, dopo avere tentato di coprire il condannato, ha ammesso che questi gli disse che “quel giorno aveva acceso il fuoco nel bidone e come d’abitudine aveva disposto attorno delle pile di pneumatici disposti orizzontalmente e, poi, dovendosi assentare a ritirare altri pneumatici, si era allontanato lasciando incustodito il fuoco” (sentenza, punto 10 pag. 15).

   Secondo il giudice, la dichiarazione di __________ “trova conferma nei rilievi peritali che attestano la presenza di pneumatici sotto la sabbia vicino al bidone”. Inoltre – continua il giudice – il teste è credibile. Non soltanto perché questi, a differenza dell’accusato, non ha ragioni per mentire, ma anche perché egli “nutre profondo rispetto nei confronti di RI 1, al punto da essere disposto ad aiutarlo con una falsa testimonianza che viene tentata fintanto che la situazione non diventa insostenibile” (sentenza, punto 13 pag. 18).

   Sempre sulla base della testimonianza di __________, il giudice ha accertato che RI 1, dopo avere disposto i copertoni attorno al bidone, vi ha acceso il fuoco: “se si posizionano i copertoni attorno al bidone con l’obiettivo di triplicare occorre accendere il fuoco e che ciò è avvenuto lo si apprende da due fonti distinte, __________”. A questo proposito, il primo giudice ha rilevato che “nelle surriferite circostanze, l’accensione del fuoco nel bidone da parte di RI 1 corrisponde ad una semplice conseguenza logica” (sentenza, punto 13 pag. 19).

 

                               2.2.   Il ricorrente contesta, siccome arbitrario, sia l’accertamento secondo cui egli, quel giorno, voleva procedere alla triplicazione, sia quello secondo cui lui aveva posizionato i copertoni attorno al bidone.

   Secondo il ricorrente, il mancato completamento al 28 novembre 2006 dei due container “non significa comunque nulla e non può fondare nessuna conclusione in ordine alla triplicazione di pneumatici quel giorno” (ricorso, pag. 5).

   Inoltre – sempre a detta di RI 1 - la conclusione del primo giudice secondo cui egli quel giorno voleva triplicare perché pressato dalla necessità di completare il carico che doveva essere spedito in __________ da lì a 9 giorni, contrasta con il fatto che egli, per quel lavoro, faceva ricorso a persone di colore più giovani di lui che lavoravano in gruppi di tre o quattro, riuscendo a concludere una triplicazione in al massimo 5 minuti e che, perciò, tre persone avrebbero potuto effettuare le triplicazioni necessarie a completare il carico in appena 9 ore.

   Non avrebbe avuto, quindi, alcun senso – continua RI 1 – che egli, da solo, si mettesse a triplicare quel pomeriggio: in mezza giornata, con il buio già a partire dalle 17.30, non avrebbe potuto raggiungere nemmeno i 50 pezzi. Si sarebbe trattato di uno sforzo illogico sia per la pochezza del beneficio sia per l’ampia disponibilità di tempo che ancora aveva (ricorso, pag. 6).
Il ricorrente rileva, poi, come egli avesse già detto, durante l’inchiesta, che gli pneumatici avrebbero dovuto essere triplicati, quadruplicati o quintuplicati dai suoi ragazzi “che sarebbero venuti solo il sabato successivo” (AI 69 pag. 4) e che nulla, negli atti, permette di sconfessare tale dichiarazione.

   Pertanto – conclude il ricorrente - “né i fatti nella loro materialità né le altre risultanze istruttorie permettono di dedurre che RI 1 quel giorno avesse intenzione di triplicare. Anzi, in base alle risultanze evocate sopra, questa triplicazione appare illogica: per la mancanza di tempo, per l’esigenza di fare due trasporti di pneumatici entrambi ancora necessari (…), per l’organizzazione del lavoro di triplicazione già predisposta per il sabato successivo, per la fatica che fa RI 1 a triplicare, per il fatto che quel giorno, a parte la fugace e interessata comparizione di __________, RI 1 era solo” (ricorso, pag. 7).

 

   Il ricorrente contesta, poi, il valore indiziante quo alla sistemazione degli pneumatici attorno al bidone delle testimonianze di __________ annotando che, tutt’al più, esse lo sono per l’accensione del fuoco, ma non per il posizionamento degli pneumatici.

   Il primo – rileva il ricorrente - non ha mai affermato che RI 1 gli disse che aveva acceso il fuoco per procedere alla triplicazione. Egli si è limitato ad esprimere una sua deduzione: “è maggiormente possibile che il fuoco sia stato acceso per triplicare che per bruciare rifiuti”.

   Il secondo – continua il ricorrente – non può essere ritenuto credibile poiché la sua testimonianza – che, peraltro, non combacia con quella di __________ – è evidentemente illogica: “appare evidente come, pur in buona fede, __________ abbia lavorato di immaginazione e riferito circostanze che in parte sono sue deduzioni. Deduzioni incongruenti dal momento che si vorrebbe un RI 1 che doveva assentarsi ma al contempo avrebbe avviato un’attività di triplicazione impossibile anche solo da concretizzare in minima parte” (ricorso, pag. 7).

 

   Ma, soprattutto – continua il ricorrente – l’arbitrarietà degli accertamenti del primo giudice è dimostrata da elementi oggettivi.

   Da un lato, il fatto che il bidone, nella posizione in cui è stato trovato non era attorniato da pneumatici: “basta guardare lo schizzo a pag. 12 del rapporto peritale (figura 25) e la fotografia figura 26 che ne riprende i punti salienti, per rendersi conto con assoluta evidenza che il bidone contrassegnato con il no. 6 sfiorava appena i pneumatici bruciati parzialmente all’inizio del rogo e coperti di sabbia di cui al punto 10 (…) insomma per la quasi totalità della circonferenza del bidone contrassegnato con il cerchio no. 6 non vi è alcun segno dell’esistenza di copertoni (…) l’assenza attorno al bidone di pile di pneumatici è quindi oggettiva, seppur ad incendio già esaurito, e questo in aperto contrasto con quanto addirittura considerato come evidente dal primo giudice.” (ricorso, pag. 8).

   Inoltre – osserva ancora RI 1 – a rendere ancora più inconsistente l’accertamento della sentenza circa l’esistenza di pneumatici attorno al bidone è il fatto che il bidone stesso, per le sue gravi deformazioni, non può che essere stato ripetutamente oggetto di urti e conseguentemente non può che essere stato spostato in misura sensibile rispetto alla posizione che doveva avere all’inizio dell’incendio. D’altra parte – conclude il ricorrente citando il perito – non ci sono elementi per concludere che della sabbia sia stata versata direttamente nel bidone (ricorso, pag. 8).

 

                               2.3.   L’accertamento del primo giudice secondo cui RI 1, il giorno dell’incendio, ha avviato l’attività di triplicazione, accendendo il fuoco nel bidone dopo avervi sistemato attorno delle pile di pneumatici, si fonda essenzialmente sulle affermazioni di __________.
A mente del primo giudice tali deposizioni trovano, poi, conferma in altri elementi indizianti: i riscontri peritali sul punto di origine dell’incendio che si situa proprio in prossimità del bidone e la necessità per il ricorrente di riempire con gomme triplicate due container, la cui partenza per __________ era ormai imminente.
Ora, le conclusioni tratte dal primo giudice dalle deposizioni dei due testi, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, resistono alle censure d’arbitrio.
Entrambi i testimoni, infatti, hanno affermato che il ricorrente ha detto loro di avere acceso il fuoco nel bidone. Il secondo ha, poi, precisato che RI 1 gli ha riferito di avere “disposto attorno (ndr: al bidone) delle pile di pneumatici disposti orizzontalmente e, poi, dovendosi assentare a ritirare altri pneumatici, si era allontanato lasciando incustodito il fuoco” (sentenza, punto 19 pag. 15).
Queste deposizioni (che pur non combaciando in toto non si contraddicono) scaturiscono da due persone che non sono fra loro in buoni rapporti, ma che, entrambe, nutrono profondo rispetto per RI 1, figura nota all’interno della comunità __________ (cfr. al proposito AI 64, pag. 2; AI 69, pag. 8; AI 84, pag. 8-9; AI 103, pag. 6), al punto che una di loro, addirittura, su richiesta di RI 1 e a vantaggio di questi, ha, in un primo tempo, mentito agli inquirenti (affermando che “al deposito non si accendeva mai il fuoco e per triplicare non è necessario scaldare le gomme con il fuoco”, cfr. sentenza, punto 10 pag. 15) per ritrattare quanto deposto solo quando la sua versione dei fatti è risultata essere insostenibile.

   Considerata la credibilità dei testimoni e la totale assenza di indizi che possano metterne in dubbio l’attendibilità, le conclusioni tratte dal primo giudice dalle loro deposizioni non possono essere ritenute arbitrarie e ciò anche nell’ipotesi che le osservazioni del ricorrente disegnassero una fattispecie altrettanto sostenibile o addirittura preferibile.
La conclusione del primo giudice secondo cui il ricorrente ha avviato l’attività di triplicazione, accendendo il fuoco nel bidone e sistemandovi attorno pile di pneumatici, è peraltro supportata da altri accertamenti – di natura prevalentemente indiziaria - che pure resistono alle censure d’arbitrio proposte da RI 1.
In merito alla necessità di triplicare, il giorno dell’incendio, per completare il carico con i 300 colli mancanti, se vero è, da un lato, che il margine temporale per portare a termine l’operazione era ancora piuttosto ampio, non va dimenticato che la triplicazione avveniva di solito durante il fine settimana (ritenuto come i ragazzi frequentavano per lo più delle scuole, cfr. AI 69, pag. 3) e che, dunque, il tempo a disposizione si limitava verosimilmente ai giorni 1 e 2 dicembre (lo stesso RI 1 ha, peraltro, dichiarato che “né __________, ne gli altri ragazzi erano disponibili fino al sabato successivo”, cfr. sentenza, punto 13, pag. 19).
È dunque perfettamente plausibile – e, dunque, non arbitrario - quel che il primo giudice ha ritenuto e, cioè che, nonostante un certo margine temporale, RI 1 non fosse del tutto tranquillo e desiderasse sfruttare il tempo a disposizione prima del weekend per portarsi avanti con il lavoro, ritenuto anche che i colli venivano pagati al pezzo e che, dunque, tutto ciò che egli riusciva a produrre senza l’ausilio dei ragazzi - anche solo 50 colli - rappresentava un risparmio non solo di tempo, ma anche di denaro.
Proprio in questo contesto assume un senso l’affermazione di __________, secondo cui “non posso dire che in quel periodo ci fosse stress di lavoro. E’ però vero che RI 1 era preso dal lavoro” (sentenza, punto 7 pag. 14).
Nemmeno la mancanza di tempo relativa all’esigenza di fare due trasporti di pneumatici entrambi ancora necessari, non osta di per sé all’avvio dell’attività di triplicazione. Tra le 11.43 (orario in cui il ricorrente è giunto al deposito proveniente dalla __________) e le 13.30 (orario in cui egli è ripartito per il garage __________), infatti, RI 1 ha avuto di certo il tempo per intrattenersi con __________ fino al più tardi alle 12.10, scaricare i 118 pneumatici, sistemarne alcune pile attorno al bidone ed accendere il fuoco.
Per quanto attiene, invece, alla censura secondo cui il perito avrebbe accertato (come riportato allo schizzo a pag. 12 del referto peritale) che il bidone non era attorniato dagli pneumatici, si osserva che è lo stesso ricorrente a ricordarci (contraddicendosi palesemente) che il bidone – come del resto tutta l’area del focolare iniziale – sia stato stravolto dall’intervento del trax di __________.
È ben possibile, dunque, che – come indicato in perizia - inizialmente il fusto si trovasse al centro della superficie indicata col numero 10 sullo schizzo e che, solo a seguito degli urti con il mezzo meccanico, esso si sia venuto a trovare nella posizione descritta dal perito a pag. 12 del suo referto.
Dal fatto poi che all’interno del bidone non sia stata rinvenuta della sabbia non può il ricorrente far discendere che lo stesso non fosse, all’inizio dell’incendio, attorniato da pneumatici. Non risulta, infatti, dalle carte processuali che la sabbia sia stata versata sulla fila di pneumatici che circondavano direttamente il bidone; può essere che a quel momento l’incendio stesse già divorando anche le gomme poste qualche metro più in là, sicché la sabbia non sia caduta nel bidone, senza dimenticare poi che questo, a seguito degli urti subiti, si sarebbe anche potuto capovolgere, disperdendo al suolo la sabbia eventualmente contenuta.

Pertanto, nella misura in cui non è stata dimostrata l’arbitrarietà dell’accertamento contestato, su questo punto il ricorso deve essere respinto.

 

                                   3.   Continuando nel suo esposto, il ricorrente rimprovera al primo giudice di essere caduto in arbitrio accertando l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’accensione del fuoco nel bidone e l’incendio degli pneumatici.

 

                               3.1.   Per l’accertamento del nesso di causalità naturale, il primo giudice ha fatto riferimento alla perizia allestita, su ordine del procuratore pubblico, durante l’inchiesta dal prof. __________, professore onorario all’università di __________, cui era stato chiesto di determinare l’origine e le cause dell’incendio.

Il primo giudice ha, dapprima, precisato che il perito ha accertato che l’origine dell’incendio si situa nel punto “dove è stata versata la sabbia”, quindi, nelle immediate vicinanze del bidone che si trovava “accanto alla sabbia” e in cui “sono stati ritrovati degli idrocarburi”.

Così come emerge dagli atti, in tale bidone veniva acceso del fuoco sia per bruciare dei rifiuti che per scaldare gli pneumatici così da poter procedere alla loro triplicazione. Proseguendo nell’illustrazione delle risultanze peritali, il primo giudice ha rilevato come il perito abbia scartato sia l’ipotesi dell’accensione dei copertoni a seguito di un cortocircuito di un cavo collegato ad un frigorifero (perizia, pag. 13-15) sia quella di un’accensione spontanea nella misura in cui nelle vicinanze del braciere iniziale non erano depositate sostanze in grado di autoinfiammarsi a contatto con l’aria (perizia, pag. 15 riassunta al punto 12 della sentenza impugnata).

Il primo giudice ha, poi, ricordato come il perito abbia concluso che le analisi di campioni del suolo e di diversi materiali raccolti non permettono di ipotizzare l’incendio intenzionale che, nondimeno, non può essere escluso con certezza.

Quindi, il primo giudice ha ricordato come il perito abbia effettuato un esperimento pratico con cui ha dimostrato che è possibile provocare la combustione degli pneumatici se nel bidone viene bruciata una massa importante di combustile e se una parte del flusso di calore entra in contatto con gli stessi, e meglio che la conduzione di energia calorica attraverso il metallo del bidone è in grado di provocare la pirolisi della gomma o rendere incandescente un altro materiale - quale, ad esempio, i tappeti imbrattati di idrocarburi che erano depositati nei pressi del focolaio iniziale – e dare, così, il via all’incendio.

Infine, il primo giudice ha sottolineato come, nel complemento di perizia, il prof. __________ abbia precisato che l’esperimento effettuato ha permesso di dimostrare la fondatezza dell’ipotesi iniziale circa l’origine dell’incendio  ma che non si possono utilizzare scientificamente i dati temporali raccolti per stabilire “une cinétique de combustion et en extrapoler la cronologie de l’allumage de l’incendie” (sentenza di primo grado, punto 12 pag. 17 e 18)

Pronunciandosi, poi, sulla tesi secondo cui, quand’anche RI 1 avesse acceso il fuoco prima delle 13.30, la dinamica dell’esperimento peritale escluderebbe un suo ruolo causale nell’incendio, il primo giudice ha osservato che, con quell’obiezione – con cui la difesa “vorrebbe ricostruire l’intero meccanismo di produzione dell’evento ma, non essendo ciò possibile  (…) conclude che la verità non è sufficientemente provata”  - non si tiene conto del fatto che l’esperimento effettuato dal perito aveva il solo scopo di dimostrare la fondatezza teorica di  “quella che era la principale ipotesi di origine dell’incendio” (cioè, di dimostrare che è, in sé, possibile che il riscaldamento degli pneumatici ne provochi l’accensione) e si dimentica l’importante precisazione del perito secondo cui dall’esperimento effettuato non si possono “trarre deduzioni quanto alla velocità con cui si è prodotto l’incendio del 28 novembre 2006.  Questa precisazione – continua il primo giudice – “è peraltro logica e coerente poiché troppe sono le variabili in discussione, dal tipo (o combinazione di tipi) di combustibile  presente, al tempo impiegato a raggiungere una determinata temperatura, allo spessore del materiale di conduzione, alla distanza effettiva con il (i) copertone(i), alla composizione chimica di quest’ultimo(i), alla presenza di altri materiali infiammabili (tappeti imbrattati di idrocarburi)”. Questo – continua il primo giudice – “per tacere del fatto che il fuoco è un elemento della natura con tutti i suoi aspetti di imprevedibilità che sfuggono alle leggi scientifiche”.

Ricordato, poi, come non si possa pretendere dal giudice – “se già non lo può fare la scienza” – che spieghi l’intero meccanismo di produzione dell’evento, la prima Corte ha concluso che “l’accensione del fuoco nel bidone costituisce la condizione necessaria al verificarsi dell’evento in esame” poiché “senza il comportamento imputato a RI 1 si può con grande verosimiglianza affermare che l’incendio non si sarebbe sviluppato” nella misura in cui, peraltro, le indagini del perito hanno permesso anche di “escludere, sempre con la grande verosimiglianza richiesta, l’intervento di processi causali diversi da quello posto in essere con il comportamento di RI 1 che rimane così l’unico, sia con un ragionamento deduttivo sia in termini di probabilità logica, a spiegarne l’evento”. Il primo giudice ha, poi, ancora ribadito che, sulla scorta delle conclusioni peritali, l’accensione del fuoco nel bidone circondato da pneumatici va considerata, con verosimiglianza preponderante, la causa dell’incendio sviluppatosi a ridosso del bidone stesso, anche in considerazione del fatto che sono state escluse “altre cause che presentino un minimo grado di probabilità logica” (sentenza di primo grado, punto 14 pag. 19-21).

 

                               3.2.   Secondo il ricorrente, il giudice di prime cure è caduto in arbitrio accertando l’esistenza di un nesso causale naturale poiché “la perizia non dimostra affatto che quel giorno, in quel luogo, quell’incendio sia effettivamente iniziato a partire dal bidone” (ricorso pag. 10) poiché – precisa – la prova “su cui fonda la ricostruzione peritale era finalizzata a verificare la possibilità che per conduzione si potesse raggiungere una temperatura sufficiente a creare l’autocombustione di uno pneumatico” e poiché “in nessun caso la perizia mette in rapporto l’esperimento e le condizioni del medesimo con la realtà dei fatti”. La perizia – continua il ricorrente – non ricostruisce l’evento “ma semplicemente ne verifica la possibilità”. Già soltanto per questa ragione, dunque, il referto peritale “non è sufficiente a sostenere un rapporto di causalità” (ricorso, pag. 11).
Il ricorrente evidenzia, poi, come la combustione di uno pneumatico per induzione di calore sia un processo eccezionale per cui occorre disporre di una “source d’inflammation puissante” e sottolinea come lo stesso perito abbia precisato che la combustione è possibile soltanto quando il braciere è alimentato con del combustibile  e, dunque, forza è concludere che “se fosse stato lasciato un fuoco incustodito nel bidone (…) nulla sarebbe successo” poiché le braci incandescenti che rimangono dopo la fiamma non rilasciano la necessaria quantità di calore (ricorso, pag. 11). Secondo il ricorrente – dunque – la perizia ha dimostrato che, perché il fuoco nel bidone possa avere scatenato l’incendio, era necessario avere una fiamma costantemente viva all’interno del bidone per una durata di 30 + 10 minuti con necessità di riattizzare il fuoco ed era necessario che almeno uno pneumatico fosse stato messo a contatto con il bidone. Questi presupposti – continua il ricorrente – non sono dati nella fattispecie (ricorso, pag. 12).
L’esperimento – osserva ancora il ricorrente – ha permesso di stabilire che con un combustibile di tipo scadente, per giungere al risultato riscontrato alle 15.10, l’inizio dell’accensione della gomma è da far risalire alle 14.30 e l’inizio della fiamma nel bidone verso le 14.00. Con materiali più performanti quali idrocarburi, materie plastiche o poliuretani la quantità di calore sprigionata attraverso il bidone sarebbe stata più intensa e quindi la combustione degli pneumatici sarebbe avvenuta più in fretta.
Ritenuto l’accertamento secondo cui non era al deposito tra le 13.30 e le 15.10 – sostiene ancora RI 1 – è escluso che egli abbia potuto “lasciare il deposito alle 13.30 con un fuoco all’interno del bidone tale per cui una fiamma si sia accesa non prima delle 14.00 e abbia bruciato ininterrottamente per almeno 40 minuti, così che i copertoni siano bruciati e l’incendio sia partito arrivando al punto in cui era alle 15.10”. A detta del ricorrente “affermare il contrario, come fatto dal primo giudice, equivale ad effettuare una grossolana forzatura dei dati disponibili, in particolare equivale a prescindere da un elemento semplice quanto fondamentale, ovvero la perdurante assenza di RI 1 a far tempo già dalle 13.30 di quel pomeriggio” (ricorso, pag. 12-14).
RI 1 conclude rilevando, con riferimento alla possibilità di un incendio doloso, che sarebbe del tutto illegittimo considerare adempiuta la prova della causalità naturale in base semplicemente ad una maggior probabilità di una ipotesi per rapporto alle altre (ricorso, pag. 14).

 

                               3.3.   Perché la fattispecie dell’incendio colposo ai sensi dell’art. 222 CP sia adempiuta occorre che l’incendio sia stato causato da una negligenza colpevole.

In particolare, fra il comportamento ritenuto colpevolmente contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (Basler Kommentar, Strafrecht II, ad art. 222 CP n. 3).

Un rapporto di causalità naturale è dato quando, senza il comportamento dell’autore, l’evento non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre che il comportamento dell’autore sia stata la sola o l’immediata causa dell’evento: è sufficiente che il comportamento colpevole, se del caso unitamente ad altri fattori, ne costituisca la condizione necessaria (conditio sine qua non), ossia è sufficiente che, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 7; DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206). Sulla questione dell’esistenza di un nesso di causalità naturale, il giudice si determina secondo il principio della probabilità preponderante, insufficiente essendo l’esistenza di una semplice possibilità (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a pag. 212, 118 IV 30 consid. 6; STF 14.10.2003 6S.297/2003 consid. 4; DTF 115 IV 199 consid. 5b; 101 IV 152 consid. 2c).

L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP), a meno che il giudice abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (sentenza del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23, 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).

 

                               3.4.   In concreto, come visto sopra, a RI 1 viene rimproverato di essere partito lasciando il deposito senza sorveglianza, dopo avere iniziato l’attività di triplicazione, e meglio dopo avere acceso il fuoco nel bidone attorno al quale aveva posizionato gli pneumatici.

 

Occorre, pertanto, valutare se l’accertamento del primo giudice secondo cui tra tale comportamento e lo svilupparsi dell’incendio vi è un nesso causale naturale sia – come sostiene il ricorrente – in aperto contrasto con gli atti e, dunque, arbitrario.

 

Come indicato sopra, il primo giudice ha ritenuto accertato l’esistenza del nesso di causalità naturale fra il comportamento di RI 1 e lo sviluppo dell’incendio sulla scorta delle considerazioni e delle conclusioni del prof. __________ cui, in estrema sintesi, il ricorrente rimprovera di avere, sì, dimostrato a quali condizioni può prodursi l’autocombustione di uno pneumatico tramite induzione di calore attraverso il metallo di un bidone nel quale brucia un fuoco, ma di non avere, per nulla, dimostrato che l’autocombustione possa essersi verificata nelle circostanze concrete, così come accertate.

Il rimprovero è soltanto apparentemente fondato.

Come visto al consid. 3.1., il perito giudiziario ha, dapprima, escluso che l’incendio sia stato causato da un corto-circuito o abbia trovato origine in una combustione spontanea. Da ciò  – ha correttamente dedotto il perito – l’incendio non può che essere una “conséquence directe de l’activité humaine, fortuite ou délibérée” (perizia, pag. 15 e seg., in part. 20). Dal fatto, poi, che “l’allumage des pneumatiques exige une quantité d’énergie calorifique que ne produisent ni un mégot de cigarette ni la flamme d’une allumette ou d’un briquet” (perizia, pag. 20), il perito ha dedotto che ad originare l’incendio possono essere stati o il calore sviluppato dalla combustione di rifiuti nel bidone oppure un’accensione volontaria degli pneumatici, effettuata con un prodotto acceleratore del fuoco. Quest’ultima ipotesi è, però, stata giudicata dal perito “affaiblie” – pur se non formalmente esclusa – dall’assenza di tracce di liquidi del tipo idrocarburi (perizia, pag. 19-20). Per verificare, infine, la fondatezza dell’unica ipotesi che rimaneva in campo (dopo anche l’esclusione di quella relativa all’intervento fortuito di terzi), il perito ha proceduto all’esperimento, documentato nel referto, durante il quale egli, dopo aver posizionato alcune gomme attorno al bidone, vi ha dapprima preparato uno strato di brace incandescente (operazione che ha richiesto circa 90 minuti) per poi, grazie all’aggiunta di 10 kg di legna, ottenere una fiamma che, alimentata con ulteriori 5 kg di legna, ha bruciato per circa 30 minuti prima che gli pneumatici posti attorno al barile raggiungessero la temperatura di combustione (perizia, pag. 20 e seg.).

 

Pertanto, dopo avere preso atto:

- che il perito ha accertato che l’incendio ha avuto origine nelle immediate vicinanze del bidone;

- che, dopo verifica, il perito ha escluso sia l’ipotesi di accensione a seguito di cortocircuito di un cavo che quella di accensione spontanea;

- che le analisi effettuate dal perito non hanno evidenziato elementi sulla cui base ipotizzare un incendio intenzionale;

- che, sempre secondo gli accertamenti peritali, è da escludere  che gli pneumatici abbiano preso a bruciare a seguito di un evento casuale quale, per esempio, un mozzicone di sigaretta gettato inavvertitamente o a seguito di un intervento estemporaneo di terzi (per esempio, con un accendino);

- che l’esperimento effettuato dal perito ha dimostrato che è possibile che degli pneumatici prendano fuoco a causa dell’energia calorica trasmessa loro attraverso il metallo da un fuoco acceso in un bidone;

- che è stato accertato che, quel giorno – contrariamente alle dichiarazioni dell’interessato - RI 1 ha “acceso il fuoco nel bidone con attorno gli pneumatici per poi assentarsi dalle 13.30 alle 15.10” (sentenza, punto 13 pag. 19)

- e, infine, che il perito ha precisato che non è scientificamente possibile dedurre dall’esperimento effettuato alcunché riguardo la velocità con cui si è concretamente prodotto l’incendio del 28 novembre 2006

è senza arbitrio che il primo giudice, ha concluso che il fuoco acceso da RI 1 nel bidone “può con verosimiglianza preponderante essere considerata la causa dell’incendio sviluppatosi a ridosso del bidone stesso (…) a maggior ragione in assenza di altre cause che presentino un minimo grado di probabilità logica” (sentenza, punto 14 pag. 21).

In questo contesto, il fatto che, durante l’esperimento, il perito abbia alimentato il fuoco nulla muta. Viste le menzogne del ricorrente (cfr. sentenza, punto 6 e seg., in part. 10) è stato possibile accertare unicamente che, prima di lasciare il deposito (partenza situata temporalmente attorno alle 13.30), egli ha acceso il fuoco nel bidone. Non è stato, però – proprio a causa delle sue bugie – possibile accertare a che ora esattamente il fuoco sia stato acceso, né quale combustibile egli abbia utilizzato né se egli abbia o meno più volte alimentato il fuoco.

Inoltre, è ancora una volta senza arbitrio che, rispondendo alle censure difensive secondo cui all’esperimento effettuato non può essere conferito nessun ruolo probatorio non avendo il perito operato riproducendo i fatti così come accertati, il primo giudice ha risposto che, in realtà,  l’esperimento condotto dal perito aveva il solo scopo di dimostrare la fondatezza teorica di “quella che era la principale ipotesi di origine dell’incendio”. L’esperimento è stato, cioè, condotto soltanto per verificare se è, in sè, possibile che il riscaldamento degli pneumatici ne provochi l’accensione.

Unite alla precisazione più volte ribadita dal perito secondo cui dall’esperimento effettuato non è possibile estrapolare alcuna indicazione sulla reale tempistica dell’incendio (“il est exclu d’utiliser scientifiquement les données temporelles recueillies pour établir une cinétique de combustion et en extrapoler la chronologie de l’allumage de l’incendie” cfr. complemento peritale AI153 pag. 2), le constatazioni di cui sopra dimostrano l’infondatezza della tesi ricorsuale secondo cui l’accertamento dell’esistenza di un nesso causale naturale fra il fuoco acceso da RI 1 nel bidone e l’incendio sviluppatosi è in aperto contrasto con gli atti e, pertanto, arbitrario.

Peraltro, ritenuto che in natura ogni fatto deve avere una causa e rilevata l’esattezza dell’annotazione del primo giudice secondo cui “il fuoco è un elemento della natura con tutti i suoi aspetti di imprevedibilità che sfuggono alle leggi scientifiche”, l’arbitrarietà della conclusione del primo giudice è esclusa anche dal fatto che, come indicato dal primo giudice, gli accertamenti peritali, da un lato, non hanno evidenziato elementi che possano fondare l’ipotesi di un incendio intenzionale e, d’altra parte, hanno escluso “tutte le altre (ndr: che non sia quella ritenuta) cause che presentino un minimo grado di probabilità logica” (sentenza, punto 14 pag. 21).

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va respinto.

 

                               3.5.   Più oltre, concludendo il suo esposto ma in relazione al tema della causa dell’incendio, il ricorrente lamenta una violazione/limitazione dei diritti della difesa in relazione al rifiuto da parte del procuratore pubblico, prima, e del giudice di prime cure, poi, di richiamare gli atti di inchiesta relativi ad altri due incendi di depositi di pneumatici. La richiesta aveva - continua il ricorrente – oltre che lo scopo di “rendere evidente la normalità dell’assenza di una causa sufficientemente accertata per un incendio” anche lo scopo di “mettere in evidenza la stranezza costituita dal fatto che nei mesi immediatamente successivi all’incendio di __________ altri due depositi di pneumatici nel raggio di 20 km sono andati a fuoco (…) per cause che (…) sono lungi dall’essere chiarite” (ricorso, pag. 19).

 

La censura non è ricevibile nella misura in cui il ricorrente non ha, come invece gli incombeva, spiegato perché l’esistenza di due incendi le cui cause non sono state chiarite dimostrerebbe che le argomentazioni poste dalla prima Corte a fondamento del suo convincimento circa la causa dell’incendio sarebbero - non soltanto manchevoli o discutibili o finanche erronee - ma destituite di qualsiasi fondamento al punto da far apparire indifendibili le sue conclusioni.

Su questo punto, il ricorso è, dunque, irricevibile.

 

                                   4.   Il ricorrente ha continuato il suo esposto contestando anche l’adeguatezza del nesso causale fra il comportamento di RI 1 e l’incendio.

 

                               4.1.   Sulla questione, il primo giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, “qualsiasi osservatore neutrale avrebbe considerato che RI 1, accendendo il fuoco nel bidone con degli pneumatici posti attorno e lasciando i luoghi senza verificarne lo sviluppo” ha creato un rischio non ammissibile, sicuramente idoneo a favorire un incendio, “a maggior ragione in un luogo privo di qualsiasi misura di sicurezza sia riferita alla distanza tra le cataste di pneumatici sia riguardo ai mezzi di spegnimento” (sentenza, punto 14 pag. 22).

 

                               4.2.   Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che per definire adeguato il nesso causale fra l’accensione del fuoco nel barile e l’incendio occorre poter dire che è oggettivamente prevedibile che dei copertoni possano incendiarsi a causa del “calore sprigionato dal materiale ferroso del bidone con all’interno un fuoco” (ricorso, pag. 15).

Ciò non è – sempre secondo il ricorrente – possibile anche solo in forza di quanto affermato dallo stesso perito e, cioè che “senza effettuare l’esperimento descritto nel rapporto peritale e nel suo complemento, non era possibile – neppure per me – affermare a priori che la trasmissione di una fonte di calore all’interno di un bidone metallico sia suscettibile di infiammare dei copertoni posti a contatto con il bidone medesimo” ritenuto che “prima di tale esperimento, non si sapeva che la trasmissione di calore attraverso un bidone (conduzione) potesse condurre alla combustione di pneumatici” (dichiarazioni del perito al dibattimento, verb. dib. pag. 4 ripreso a pag. 16 del ricorso).

Dopo avere rilevato che agli atti vi è, pure, la testimonianza del teste __________, operatore del settore pneumatici, che ha, tra l’altro, dichiarato che “accidentalmente le gomme non bruciano” (AI 44), il ricorrente conclude affermando che “se dunque né per un perito né per una persona dell’ambiente era possibile prevedere un risultato come quello emerso dalla sperimentazione effettuata, non si comprende davvero come si possa concludere per la sussistenza di un rapporto di causalità adeguata” (ricorso, pag. 16).

 

                               4.3.   Si ha un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Perché un comportamento possa, dunque, essere considerato responsabile di un determinato evento ne va accertata l’idoneità causale generale (e non solo in relazione al caso concreto), tenendo conto che l’idoneità generale può essere data anche in relazione a conseguenze eccezionali: una causa non è, infatti, da ritenersi generalmente adeguata soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo d’evento considerato poiché se un comportamento è in sé atto a produrre un simile risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce sull’adeguatezza del nesso causale. Si deve, cioè, ammettere l’adeguatezza del nesso causale nonostante la singolarità dell’effetto se questa singolarità  è soltanto quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può, invece, prescindere dall’idoneità qualitativa ( DTF 113 V 307).

In sintesi, si può ammettere che un atto o un comportamento che costituisce la conditio sine qua non di un evento ne è pure la causa adeguata – vale a dire che è generalmente idoneo a provocarne o favorirne la realizzazione – quando un osservatore neutrale, vedendo l’autore agire, può prevedere che il suo comportamento avrà verosimilmente le conseguenze che si sono, effettivamente, realizzate (P. Graven, L’infraction pénale punissable, II. Ed, Be 1995, pag. 91; J. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zürich-Bâle 2008, pag. 170 n. 505). Altrimenti detto, il nesso causale adeguato manca quando la conseguenza della causa naturale non trova spazio nella comune esperienza di vita, così da risultare imprevedibile  (Basler Kommentar,  ad art. 12 n. 74; Hurtado-Pozo, Droit Pénal, Partie générale, pag. 170 e s.). Determinare se il comportamento dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento significa, dunque, stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l'autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).

L’adeguatezza viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengono senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile della concausa o della concolpa non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'autore (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4 e 5).

La causalità adeguata è un tema di diritto che questa Corte – come il Tribunale federale – esamina con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213).

 

                               4.4.   L’inesistenza di pubblicazioni scientifiche sul riscaldamento/ surriscaldamento e la conseguente accensione di pneumatici attraverso un fuoco acceso in un bidone con il quale essi (o uno di essi) sono stati posti in contatto è irrilevante.

Quel che è determinante è che ognuno di noi sa che non vanno mai posti accanto a fonti di calore degli oggetti fatti di materiale infiammabile poiché è di comune conoscenza che il loro riscaldamento o, meglio, il loro surriscaldamento è atto, prima, a modificarne la struttura e, poi, a provocarne la combustione.

Significativo al proposito è il fatto che è di comune conoscenza che, per esempio, l’olio che viene riscaldato in una pentola in modo prolungato o con un calore eccessivo, prima si altera (diventa nero) e, poi, si infiamma. 

Essendo di altrettanto comune conoscenza che gli pneumatici sono fatti di materiale (altamente) infiammabile, è, pertanto, di comune conoscenza che il riscaldamento ad oltranza di uno pneumatico può provocarne la combustione.

E questo senza che sia necessario avere particolari conoscenze teoriche sulla conduzione di calore attraverso il metallo (tutti sanno, per esempio, che è altamente imprudente toccare una stufa in ghisa quando all’interno è acceso il fuoco) e senza che sia necessario avere particolari cognizioni sulla quantità di calore necessaria all’accensione dell’oggetto (in casu, del copertone).

Altrettanto irrilevante poiché non pertinente è l’affermazione del teste secondo cui uno pneumatico non si incendia per caso: in concreto, non si è trattato di un caso (o meglio, di un evento estemporaneo) ma si è trattato di un’accensione dovuta ad un surriscaldamento avvenuto per imprevidenza.

Pertanto, non può essere posto in dubbio che – al di là dell’esistenza o meno di studi teorici sulla materia - è di comune conoscenza che il surriscaldamento di uno pneumatico, qualunque sia la fonte di calore che causa tale surriscaldamento, può provocarne l’accensione e, quindi, non può essere posto in dubbio che il comportamento di RI 1 – l’accensione del fuoco nel barile circondato dai copertoni e il suo successivo allontanamento lasciando incustodita la situazione – è, in sé, idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a causare l’incendio.

A ragione, dunque, il primo giudice ha ammesso l’adeguatezza del nesso causale fra il comportamento di RI 1 e l’incendio.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va respinto.

 

                                   5.   Il ricorrente contesta, poi, che gli si possa addebitare un’imprevidenza colpevole.

 

                               5.1.   Rispondendo alla difesa che, già al dibattimento, aveva sostenuto (proprio con riguardo alle dichiarazioni rese in aula dal perito) l’assenza di imprevidenza colpevole, il primo giudice ha, dapprima, spiegato che l’imprevidenza presuppone la violazione di un dovere di prudenza e, meglio, la mancata considerazione delle possibili conseguenze di un pericolo e, poi, ha precisato che, per valutare l’imprevidenza, “il giudice deve in primo luogo creare un modello di comportamento” fondato su ciò che è ragionevolmente esigibile da una persona normalmente prudente e, poi, adattarlo in funzione delle circostanze concrete, “inserendo nella simulazione dei dati reali attinenti alla situazione personale dell’autore, come la sua esperienza professionale, senza però entrare nell’aspetto puramente soggettivo”. Continuando nell’esposto dei principi che reggono la materia, il primo giudice ha, poi, precisato che, nei campi in cui non esistono normative specifiche, il modello di comportamento viene definito in base al principio generale che impone che chiunque crea un pericolo deve prendere tutte le misure di precauzione e sicurezza atte a evitare un incidente, in ogni caso nella misura in cui l’incidente è, in sé, prevedibile.

Applicando i principi sviluppati al caso concreto, il primo giudice ha concluso che nella situazione concreta una persona normalmente prudente, non avrebbe abbandonato il deposito “e ciò anche senza avere cognizioni particolari di conduzione del calore attraverso il metallo e/o di quantità di calore necessario a provocare l’accensione di un copertone”. Questo perché – ha continuato il giudice di prime cure – “il fuoco è comunque e sempre una fonte di pericolo imprevedibile”. Pertanto, abbandonare i luoghi nelle circostanze più volte descritte, “senza adottare precauzioni e/o misure di sicurezza denota particolare assenza di prudenza rimproverabile a chiunque”, e ciò a prescindere da conoscenze scientifiche particolari che si possono o meno avere.

Inoltre – ha precisato il primo giudice – RI 1 “meglio di chiunque altro conosceva la precarietà dei luoghi” e meglio conosceva “la completa assenza della benché minima misura di sicurezza contro gli incendi” e, inoltre, “conosceva la pericolosità del metodo utilizzato per scaldare le gomme tanto da essere lui medesimo a sollecitare prudenza ai suoi ragazzi”.

In base a queste considerazioni, il primo giudice ha ritenuto “pacificamente adempito” l’elemento della negligenza (sentenza, punto 15 pag. 22 e 23).

 

                               5.2.   Secondo il ricorrente, quanto da lui dichiarato – e meglio, il fatto che lui abbia detto di essere conscio della pericolosità e del rischio d’incendio insito nel procedimento utilizzato per la triplicazione degli pneumatici – non può essere utilizzato contro di lui poiché pacifica è la sua non credibilità per avere taciuto, ripetutamente mentito e, quindi, incitato altri a mentire. È evidente – continua il ricorrente – che quanto da lui detto e riportato a pag. 7 del verbale 14.2.2007 altro non è che “un’imbarazzata e francamente imbarazzante autodifesa” a fronte  delle “dichiarazioni di __________ in merito alla triplicazione”.

Per il resto – prosegue il ricorrente – “non c’è agli atti un solo accertamento che permetta di considerare soggettivamente prevedibile per tutti coloro che operavano nel deposito il rischio di un incendio del tipo di quello ipotizzato”.

Anche le norme di sicurezza consigliate da __________ (e meglio, la separazione delle pile di pneumatici) – continua il ricorrente – si riferivano agli aspetti quantitativi di un possibile incendio “e non già all’aspetto qualitativo del suo inizio” poiché ipotizzata come pericolo potenziale per un incendio era “soltanto una fonte diretta di fuoco negli pneumatici e non già una conduzione calorica con autocombustione” (ricorso, pag. 18).

La tesi del primo giudice è, perciò, secondo il ricorrente, manifestamente arbitraria in quanto prescinde dalle circostanze concrete e “si riferisce ad un generico pericolo correlato con l’esistenza di un fuoco non vigilato, dimenticandosi che qui si aveva a che fare con un fuoco all’interno di un bidone” e con un incendio causato da una conduzione di calore.

 

                               5.3.   Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP (art. 18 cpv. 3 vCP) commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole quando l'agente non ha usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 127 IV 62 consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad art. 18 CP).

L'incendio colposo implica, di regola, un'azione, segnatamente quando essa non è accompagnata dalle precauzioni richieste (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 2 ad art. 222 CP). Una commissione per omissione è prospettabile solo nel caso in cui la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto ruolo di garante. Si tratta in questo senso di un reato omissivo improprio (v. DTF 122 IV 61 consid. 2a; 117 IV 130 consid. 2a; 108 IV 3 consid. 1b). È considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (DTF 129 IV 119 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5b). Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni (ad esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l'obbligo di controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello di un detentore di animali selvatici o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (v. sentenza del 16 ottobre 2003 nelle cause 6P.94/2003 e 6S.246/2003, consid. 8.3.1, con rinvii dottrinali). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 CP in vigore dal 1°gennaio 2007).

La punibilità per incendio colposo presuppone altresì una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto.

Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284 e rinvii). I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii), oppure, ove queste non siano date, a regole di comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse sono state emanate, rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura privata o semiprivata e non rappresentano norme giuridiche in senso stretto (DTF 130 IV 7, consid. 3.3 pag. 11).

 

                               5.4.   In concreto è evidente che RI 1 – cui si deve attribuire una posizione di garante avendo egli, con l’accensione del fuoco, creato una situazione di potenziale pericolo -  già accendendo il fuoco nel bidone attorno al quale erano stati posizionati gli pneumatici e, inoltre, in un luogo in cui c’era altro materiale infiammabile (numerosi altri pneumatici, pezzi di moquette, mobili in legno, ecc…), ha violato la norma di comportamento elementare e unanimemente riconosciuta secondo cui occorre evitare di creare situazioni di rischio – e l’accensione di un fuoco all’aperto, in presenza di materiale altamente combustibile significa sempre e comunque creare il rischio del propagarsi delle fiamme -  senza prima avere adottato le misure atte a prevenire e a scongiurare la realizzazione del rischio riconoscibile.

RI 1 ha, poi, aggravato tale sua violazione allontanandosi e lasciando incustodito il fuoco, poiché con ciò egli ha violato l’ancor più elementare regola di comportamento che vuole che un fuoco acceso non debba mai essere lasciato senza sorveglianza.

Il comportamento di RI 1 è tanto più riconducibile ad una sua negligenza se si considera che, per ben 12 anni, ovvero fino al 2002, egli aveva lavorato presso la __________ , collaborando nel settore dello scambio e della vendita di pneumatici e che dal 2002 egli aveva continuato, a titolo d’indipendente, a trattare pneumatici. Egli disponeva, quindi, di una lunga esperienza in materia e non poteva essergli sconosciuto il rischio insito nel lasciare, in prossimità di pneumatici, una fonte di calore.

Le puntualizzazioni ricorsuali sull’origine dell’incendio che RI 1 poteva prevedere si rivelano infruttuose. Tanto più che da esse si deriva – senza dubbio possibile – che, comunque, RI 1 era cosciente dell’infiammabilità dei copertoni e, quindi, della necessità di porre particolare attenzione al rischio di incendio.

Ma non solo. Dagli atti risulta che egli era cosciente di tale rischio al punto da trascorrere sul luogo la notte del 1. di agosto così da poter intervenire nel caso che un fuoco d’artificio cadesse sul deposito (cfr. sentenza, punto 8 pag. 14). Che in concreto l’incendio abbia avuto un’altra origine è irrilevante. Quel che conta è che, così come ogni persona ragionevole, RI 1  – egli l’ha ammesso e la sua ammissione è confermata dai fatti (il passare la notte del 1.agosto al deposito) – sapeva che gli pneumatici possono bruciare. Non solo. Egli era convinto anche che essi “bruciano facilmente” (AI 69 pag. 6 confermato in AI 77 pag. 10 e citati al punto 8 della sentenza di primo grado). Perciò egli sapeva che non bisogna lasciarli, senza sorveglianza, a contatto con il fuoco o con un’altra fonte di calore (anche di breve durata, come è il caso per i fuochi d’artificio).

Pertanto, a ragione, il primo giudice ha concluso che, già accendendo il fuoco nel bidone ma, poi, soprattutto allontanandosi in quelle circostanze dal deposito, RI 1 ha adottato un comportamento colpevolmente negligente.

Nella misura in cui, come visto sopra, questa sua negligenza è stata considerata – senza arbitrio - essere in nesso causale naturale con lo svilupparsi dell’incendio e che tale nesso causale naturale è stato correttamente considerato adeguato, la condanna di RI 1 per incendio colposo deve essere confermata.

 

                                   6.   Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti interamente a carico del ricorrente (art. 9 e 15 CPP).

 

                                   7.   L’istanza tendente alla concessione (o conferma in questa sede) dell’assistenza giudiziaria viene trasmessa, per competenza, al GIAR.

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso di RI 1 è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'500.-

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'700.-

 

sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.