Incarto n.
17.2008.65

Lugano

17 novembre 2008/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione/istanza di revisione del 7 ottobre 2008 presentato da

 

 

 RI 1 , celibe, direttore di banca attualmente in AI

 

 

in relazione alla sentenza emanata il 16 settembre 2008 dalla Pretura penale

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:      1.   Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                          2.   Il giudizio sulle spese.

 

 

Ritenuto

 

in fatto e in diritto:       A.  Con decreto d’accusa 11.10.2007, il sostituto procuratore pubblico  ha ritenuto RI 1 autore colpevole di vie di fatto per avere spruzzato dello spray al pepe verso il vicino PC 1 e di ingiurie per avere tacciato lo stesso vicino di pedofilo.

                                          Ritenuto come i fatti oggetto del procedimento penale fossero anteriori alla sentenza 12.9.2007 con cui la presidente della Corte delle assise correzionali aveva condannato RI 1 alla pena di 12 mesi sospesi condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni per titolo di appropriazione indebita e truffa, il sostituto procuratore pubblico ha proposto  l’esenzione da pena.

                                                Contro questo decreto RI 1 ha interposto opposizione.

 

                                          Con sentenza 16 settembre 2008, il giudice della pretura penale ha confermato integralmente il decreto d’accusa.

                                          Nessuno, nel termine di legge, ha chiesto la motivazione della sentenza né ha formulato dichiarazione di ricorso.

 

                                          B.  Il 7 ottobre 2008 RI 1 ha adito lo scrivente Corte di cassazione e revisione penale chiedendo la “revisione della sentenza”  pretorile. A fondamento di tale richiesta, egli  afferma, in sintesi, che il giudice ha sbagliato rifiutando di sentire i testimoni da lui proposti e non tenendo conto del fatto che egli, sempre in sintesi, altro non ha fatto che reagire alle aggressioni verbali e fisiche del vicino.

 

                                          C.  Nella misura in cui lo scritto del condannato deve essere inteso come un ricorso per cassazione, esso va dichiarato irricevibile: la sentenza è cresciuta in giudicato non avendo egli presentato la dichiarazione di ricorso entro il termine di 5 giorni  dall’emanazione della sentenza così come richiesto dall’art  276 cpv 2 CPP.

 

          D. Nella misura in cui, invece, lo scritto deve essere considerato un’istanza di revisione – così come letteralmente indicato dal condannato – essa è, pure, inammissibile per i motivi che seguono.

 

            Giusta l’art. 299 CPP, la revisione di una sentenza ha luogo, in particolare, quando sia dimostrato che la condanna fu determinata dalla falsificazione di un documento, da falsa testimonianza, da corruzione  o, in genere, da reato di terza persona (lett a), quando, dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un’altra, con essa inconciliabile (lett b) o quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo (lett c).

                                          Infine, per la lett d) dell’art 299 CPP,  ha luogo revisione di una sentenza cresciuta in giudicato quando la Corte europea dei diritti dell’uomo o il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4.11.1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.

 

                                          In concreto, con evidenza, l’istante, non soltanto non dimostra, ma nemmeno allega l’esistenza di uno dei casi di revisione previsti dall’art 299 CPP.

                                                L’istanza è, pertanto, irricevibile

 

                                          E.              Vista la particolarità della fattispecie, appare opportuno soprassedere al prelievo di tasse o spese di giustizia.

 

 

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

 

 

dichiara e pronuncia:  1.  Il ricorso/l’istanza sono irricevibili.

 

                                           2.  Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                           3.  Intimazione a:

                                               

 

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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