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Incarto n. |
Lugano 2 ottobre 2009/lw |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 19 novembre 2008 da
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RI 1 e domiciliato a
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 23 gennaio 2006 il Procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole dei reati di guida in stato di inattitudine e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, condannandolo ad una pena di 30 giorni
di detenzione – sospesi condizionalmente – e ad una multa di
fr. 500.--, con l’avvertenza che la stessa doveva
essere saldata entro 3 mesi e che, in caso di mancato pagamento, sarebbe stata
commutata in arresto, come previsto dall’art. 49 cpv. 3 vCPS.
B. Falliti tutti i tentavi di incassare la multa e non più ritenendo
l’esecuzione per debiti un provvedimento efficace, in data 14 novembre 2007, il
Procuratore pubblico ha chiesto al giudice della Pretura penale di decretare la
commutazione della multa in arresto.
C. Con scritto 22 febbraio 2008 RI 1 ha chiesto alla Pretura penale di poter saldare la multa a proprio carico tramite versamenti rateali di fr. 100.--
mensili.
Nonostante l’accoglimento di tale richiesta, il condannato, dopo aver versato i
primi fr. 200.--, ha interrotto il pagamento rateale senza nessuna spiegazione.
Ogni tentativo di incassare i fr. 300.-- ancora scoperti è risultato
infruttuoso.
D. Con decreto 7 novembre 2008, il presidente della Pretura penale ha
pertanto accolto l’istanza 14 novembre 2008 del Ministero pubblico,
pronunciando la commutazione del residuo della multa di Fr. 300.-- in 10 giorni
d’arresto.
A.
Contro la predetta decisione è insorto RI 1 con
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 19 novembre/2
dicembre 2008.
Evidenziando la sua difficile situazione finanziaria – aggravata da un
infortunio che non gli permetterebbe di lavorare e, così, di far fronte ai
propri obblighi - il ricorrente chiede di essere condannato ad una pena lieve e
di essere esonerato dalle spese processuali.
Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione
per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Per quanto attiene la competenza decisionale di questa Corte va
specificato quanto segue.
Giusta il nuovo art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, la Corte di cassazione e revisione
penale (CCRP) è competente per i ricorsi contro le decisione del giudice
dell’istruzione e della pena (GIAP) nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k
CPP e meglio quando il GIAP:
- sospende, su istanza del condannato, l’esecuzione
della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della
multa e decide in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla
riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa
o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità (lit. a);
- converte il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva (lit. b);
- esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale
riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza
penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente
la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che
deve giudicare la nuova infrazione (lit. k).
La commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 su
rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CPS) rientra tra le decisioni di competenza del
GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come tale, di principio, può essere
oggetto di ricorso alla CCRP.
La stessa possibilità di ricorso alla CCRP deve esistere, per analogia, anche
qualora il Tribunale penale cantonale o il pretore penale sono chiamati a
decidere in luogo del GIAP per la commutazione delle multe passate in giudicato
prima del 1° gennaio 2007 (cfr. norma transitoria di cui al titolo XXXIII cpv.
1 della Legge concernente l’adeguamento della legislazione cantonale alla
revisione del codice penale svizzero del 13 dicembre [2002 BU 2/2007] combinata
con l’art. 347 cpv. 1 e 3 vCPP).
D’altra parte la competenza della CCRP per i ricorsi contro le decisioni di
commutazione della multa era già stata confermata dal Tribunale federale prima
dell’entrata in vigore dei disposti del CPP concernenti la nuova figura del
GIAP (art. 339 segg. CPP). L’Alta Corte aveva allora avuto modo di osservare
che la competenza della CCRP a statuire sui ricorsi contro decisioni di
commutazione di multa si giustificava ritenuto la valenza di sentenza e gli
effetti materiali delle stesse, nonché la migliore tutela giuridica del
ricorrente confrontato con una grave restrizione della libertà personale (cfr. DTF
1P.348/2004).
In concreto, è dunque data la competenza di questa Corte a conoscere dei
ricorsi contro le commutazione delle multe (inflitte con sentenze passate in
giudicato sino a fine 2006) in pene detentive decise dai giudici della pretura
penale (cfr. CCRP 17.2004.25 consid. 3, 17.2004.66-67 consid. 1, 17.2001.24
consid. 2).
2. Giusta l’art. 341 cpv. 2 CPP il ricorso va presentato entro 10
giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
Non si comprende, pertanto, il motivo che ha spinto il Presidente della Pretura
penale ad assegnare al ricorrente un termine di 20 giorni per la presentazione
del ricorso.
Ciò rilevato, nel caso di specie, il termine per la presentazione del ricorso (consegnato
alla posta il 2 dicembre 2008) può essere considerato salvaguardato in virtù
del principio dell’affidamento, nonostante lo stesso sarebbe venuto a scadenza
il 24 novembre 2008.
3. Le contravvenzioni commesse dal ricorrente risalgono al 10 settembre
2005. Tali reati, così come la pena e la sua commutazione, vanno pertanto
giudicati secondo il diritto allora vigente, a meno che il nuovo diritto sia
più favorevole all’imputato (lex mitior, art. 2 cpv. 2 CPS).
Tutto considerato, nel caso concreto l’art. 49 cifra 3 vCPS appare più
favorevole rispetto ai combinati disposti di cui ai nuovi art. 106 cpv. 5 e 36
CPS che non prevedono più la semplice esclusione della commutazione, ritenuto anche
che la richiesta di RI 1 di essere condannato ad una pena lieve non può che
essere interpretata proprio come domanda di esclusione della commutazione
relativa al residuo della multa di fr. 300.--.
4. Giusta l’art. 49 cifra 3 cpv. 2 vCPS, l’esclusione della
commutazione è possibile solo qualora il condannato dimostri di trovarsi, senza
colpa propria, nell’impossibilità di pagare la multa.
Per consolidata dottrina e giurisprudenza, l’assenza di colpa è ammessa qualora
il condannato, anche con tutta la buona volontà di cui dispone, non ha la
possibilità di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento o di saldare la
multa con il lavoro. Una colpa è, ad esempio, imputabile al condannato quando
questi non cerca un posto di lavoro meglio pagato, nonostante ne abbia la
possibilità. L’art. 49 cifra 3 cpv. 2 vCPS prevede poi l’inversione dell’onere
probatorio, nel senso che il condannato deve portare la prova di trovarsi
nell’impossibilità di pagare. I requisiti di tale dimostrazione non devono
essere comunque troppo severi (cfr. DTF 6S.236/2004, Amsler/Sollberger,
Commentario Basilese, ad art. 49 vCPS, n. 15-16).
5. Nel caso di specie, RI 1, nel suo ricorso sostiene di essere alla ricerca
di un posto di lavoro da due anni, di percepire per sé, sua moglie e sua figlia
fr. 1'200.-- mensili dall’assistenza sociale e, infine, di essersi ferito ad
una mano e, pertanto, di non potere più svolgere i piccoli lavoretti che gli
permettevano di integrare il contributo assistenziale.
Il ricorrente, cui come visto incombe l’onere della prova, non ha però
minimamente dimostrato il suo stato d’indigenza, tantomeno ha portato la minima
prova (un certificato medico, ad esempio) a sostegno dell’asserito ferimento e
della conseguente sua inabilità lavorativa.
Non si hanno, dunque, elementi sufficienti per escludere che egli possa fare
uno sforzo per pagare, perlomeno a rate, il suo debito.
Avuto riguardo all’art. 49 cifra 3 cpv. 3 CPS prima frase, è a giusta ragione,
dunque, che il presidente della Pretura penale ha commutato il residuo scoperto
della multa in ragione di un giorno di arresto ogni fr. 30.-- di multa per un
totale di dieci giorni di arresto.
6. L’art. 49 cifra 3 cpv. 3 ultima frase vCPS prevede che le
disposizioni sulla sospensione condizionale della pena si applicano alla
commutazione della multa in arresto. In questi casi la prognosi sul
comportamento futuro deve comprendere anche la volontà di pagamento delle
multe: una prognosi positiva può essere formulata solo se, oltre ad apparire
che il condannato si asterrà nel seguito dal commettere reati, può essere
concretamente ritenuto che egli farà tutto il possibile per saldare eventuali
nuove multe (DTF 124 IV 210 cons. 9b).
In concreto, la
prognosi è sicuramente negativa, ritenuto che il ricorrente già il 13 marzo
2006, ovvero meno di due mesi dopo i fatti che hanno portato alla multa in
esame, è stato condannato ad una nuova multa di fr. 500.-- (cfr. DA 935/2066) e
che, anche in questo caso, ogni tentativo d’incasso è risultato infruttuoso.
In difetto di prognosi favorevole, una sospensione condizionale dell’arresto
non entra in considerazione.
7. In esito, il ricorso di RI 1, teso all’ottenimento di una pena lieve e, pertanto, all’esclusione della commutazione in arresto del residuo di fr. 300.-- della multa inflittagli dal procuratore pubblico con DA 23 gennaio 2006, non merita accoglimento.
8. Viste le particolarità del caso concreto, non si prelevano né tasse
né spese di giustizia.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.