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Incarto n. |
Lugano 14 ottobre 2009 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 dicembre 2008 dal
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PP
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contro la sentenza emanata il 4 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale nei confronti di |
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RI 1 patrocinato dall’avv. PA 1 |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 18.2.2008, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 – all’epoca infermiere presso il reparto di geriatria della clinica di __________ – autore colpevole di lesioni colpose per avere, in spregio dei doveri che gli incombevano, omesso di posizionare sui vari lati del corpo a intervalli regolari di due ore durante le ore notturne il paziente fu __________ che sviluppò su entrambi i talloni due forme di decubito necrotizzanti.
In applicazione della pena, ne ha proposto la condanna a 70 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna (per un importo complessivo di fr. 1’750.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento di una multa di fr. 1’000.- sostituita, in caso di mancato pagamento, da una pena detentiva di 10 giorni.
Per le sue pretese, la parte civile è stata rinviata al foro civile.
B. RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa.
C. Con sentenza 4 novembre 2008, il giudice della pretura penale ha prosciolto RI 1 dal reato imputatogli ritenendo non provato che egli abbia effettivamente omesso di spostare regolarmente __________ nelle notti dal 22 al 24 novembre 2005. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto non provato che le lesioni siano peggiorate a causa di una pretesa mancata mobilizzazione del paziente.
D. Il procuratore pubblico ha impugnato la sentenza di assoluzione con ricorso 9 dicembre 2008 in cui invoca quali titoli di cassazione sia un arbitrario accertamento dei fatti che un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti accertati.
E. Con osservazioni 15.1.2009, RI 1 ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). Esso può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).
2. Nel suo ricorso, la pubblica accusa pretende che il primo giudice abbia commesso arbitrio ritenendo non provato che l’accusato, nelle notti del 22/23/24 non ha proceduto alla mobilizzazione del paziente.
2.1. Nella sua sentenza, il giudice di prime cure ha, dapprima, accertato che __________ – nato il 16.9.1919 e deceduto, per cause indipendenti dai fatti ritenuti dal DA, il 17.12.2006 – è stato ricoverato presso la clinica __________ il 24.10.2005, proveniente dal suo domicilio dove viveva con la moglie. Il ricovero è avvenuto su richiesta del medico curante che aveva postulato un’ospedalizzazione “per sgravare la donna e, nel contempo, per effettuare una valutazione dello stato psico-fisico del paziente” in attesa di trovare una casa per anziani in cui ricoverarlo.
All’epoca, __________ soffriva del morbo di Alzheimer che lo rendeva completamente dipendente da terzi “ed aveva influssi negativi sul suo comportamento” (sentenza consid. 2 pag. 3).
Il pretore ha, poi, accertato che, il 14.11.2005, il paziente è stato trasferito alla clinica __________ e, quindi, il 1.12.2005, è stato trasferito alla casa per anziani __________ dove è rimasto per circa un anno, sino al suo decesso.
Il primo giudice ha, poi, rilevato che l’inchiesta penale – avviata a seguito della querela formulata genericamente contro ignoti sanitari attivi presso la __________ – ha permesso di accertare che, al momento del suo trasferimento alla casa per anziani, __________ presentava “due importanti piaghe da decubito ai talloni, due, più piccole, agli alluci e qualcosa di analogo anche al livello del ginocchio” ed ha rilevato che il rischio che le difficoltà motorie del paziente dessero origine ad ulcere era già stato considerato dai sanitari il 19 novembre 2005 che avevano ritenuto necessario di cercare di prevenire i decubiti (sentenza consid. 4 pag. 4).
Continuando, il pretore ha accertato che i flitteni si sono sviluppati durante i primi giorni di permanenza del querelante alla clinica __________ ed hanno avuto “una inspiegabile accelerazione e degenerazione dal 22 al 24 novembre 2005” mentre ha ritenuto “non chiara poiché non sufficientemente monitorata” l’evoluzione avuta dalle piaghe dal 22 novembre al 1 dicembre 2005 (sentenza consid. 4 pag. 5).
Il pretore ha, poi, citato per esteso le dichiarazioni rilasciate dal dott. __________ , responsabile delle cure mediche alla casa per anziani, che confermava, in particolare, che il paziente, al suo arrivo al __________ , presentava “uno sviluppo di decubito sia a livello del tallone che al ginocchio” e dichiarava che, per quel che egli ricordava, il decubito non aveva raggiunto un livello necrotico.
Il primo giudice ha, anche, citato per esteso le dichiarazioni del dott. __________ della clinica __________ che ha, fra l’altro, dichiarato di avere saputo, il 24 novembre 2005, da un infermiere (forse __________ ) che RI 1 gli aveva confidato “che durante le notti non aveva provveduto – per suoi motivi – a cambiare posizione al paziente”. Proseguendo, il primo giudice ha ancora citato le dichiarazioni di __________ che ha confermato che “le sere in questione, penso la notte del 22 al cambio turno quando io ho reso attento RI 1 che vista l’insorgenza dei primi segni di decubito il dott. __________ aveva ordinato che le cure di prevenzione venissero accentuate, RI 1, senza mezzi termini, mi ha detto che lui il paziente non l’avrebbe girato anche perché voleva evitare di venire colpito dal medesimo” .
In seguito, il pretore ha osservato come RI 1 – interrogato il 24.10.2007, quindi 2 anni dopo i fatti – abbia detto di non ricordare, se non vagamente, __________ , di non poter dire cosa aveva fatto nelle notti in cui aveva dovuto occuparsi di lui e di poter dire, in merito, soltanto che in quel periodo, “egli era piuttosto stressato e stanco” dovendosi occupare la notte, da solo, di 30 pazienti, di non ricordare di avere detto al collega __________ quanto da lui riferito ma di poter assicurare “di avere sempre agito in maniera professionale” e di non “intravvedere alcun motivo per il quale avrebbe dovuto contravvenire ai suoi obblighi e omettere di mobilizzare la vittima” (sentenza consid. 8 pag. 10 e 11).
Passando, poi, a valutare il materiale probatorio sottopostogli, il pretore ha, dapprima, rilevato che, quand’anche si volesse ritenere fedefacenti le dichiarazioni di __________ , esse potrebbero “unicamente attestare che l’imputato ha pronunciato la frase controversa, ma nulla più” (sentenza consid. 11 pag. 13). Sempre se considerata fedefacente – continua il primo giudice – alla testimonianza indiretta di __________ andrebbe attribuito valore di mero indizio “che necessita di ulteriori supporti per poter fungere da base per una sentenza di condanna”.
Ciò detto, il primo giudice ha ritenuto di non “poter fare completo affidamento sulle rivelazioni del testimone” ritenuto che questi, durante la sua prima audizione, non ha riferito agli inquirenti la frase che egli, nel suo secondo interrogatorio, ha attribuito a RI 1 e ritenuto che, chiamato ad indicare le ragioni di tale sua omissione, egli ha fornito ragioni poco plausibili (“non mi era stato chiesto nello specifico e forse sbagliando non l’ho detto perché non l’ho ritenuto sufficientemente importante”). Secondo il primo giudice, “a fronte di un simile comportamento vi sono solo due ipotesi: o __________ ha voluto proteggere il collega fintanto che è stato possibile oppure egli ha concordato una versione con il medico responsabile per tutelare la posizione di quest’ultimo”. Non sussistendo elementi “per sgomberare il campo da ogni perplessità e propendere a favore di una delle due supposizioni”, il giudice di prime cure ha ritenuto insopprimibili i dubbi sorti sull’affidabilità del teste. Pertanto – ha concluso il giudice di prime cure – non è stato dimostrato che RI 1 ha effettivamente omesso di mobilizzare __________ nelle notti considerate dal DA (sentenza consid. 11 pag. 13).
2.2. Il procuratore pubblico sostiene che in questa conclusione il primo giudice è caduto in arbitrio poiché le dichiarazioni di __________ “non sono da considerare un indizio isolato” (ricorso pag. 2) ma sono supportate dall’immediato licenziamento di RI 1 da parte della clinica __________ , licenziamento che lo stesso RI 1 ha messo in relazione “alla questione delle mancate cure al signor __________ e per il fatto che avevo somministrato ad un paziente una pastiglia sbagliata seppure ero prontamente intervenuto avvisando il dott. __________ ” (verbale SPP 21.9.2007). Inoltre – sempre secondo il ricorrente – le dichiarazioni di __________ sono supportate dall’ “inusuale peggioramento dei flitteni nelle ore successive alla loro comparsa”, e meglio nei giorni in cui RI 1 era di turno (ricorso pag. 2 e 3)
2.3. Le argomentazioni ricorsuali dimostrano come il procuratore pubblico non abbia compreso le argomentazioni sulla cui base il primo giudice ha ritenuto non provata l’omissione che veniva addebitata a RI 1.
La questione che ha determinato il primo giudice a concludere per un’assenza di prove non era il carattere isolato dell’indizio (cioè, della frase che RI 1 avrebbe detto a __________ ) quanto – e la cosa si situa ad un livello precedente – l’inconsistenza dell’indizio dovuta all’inattendibilità della testimonianza di __________ .
Concludendo – dopo avere valutato le sue dichiarazioni, le loro modifiche e le ragioni portate a supporto dei cambiamenti ad esse apportati in corso di procedura – per l’inattendibilità di quanto detto da __________ (“malauguratamente non sussistono elementi a sufficienza per sgomberare il campo da ogni perplessità e propendere a favore di una delle due supposizioni, così da poter fare completo affidamento sulle rivelazioni del testimone”), il giudice di prime cure ha – con evidenza – concluso per l’assenza di prove a sostegno della tesi accusatoria secondo cui RI 1 ha detto al collega la frase da questi riferita.
Dunque, il giudice di prime cure ha concluso, per l’assenza di prove a sostegno dell’esistenza del fatto – e, cioè, che RI 1 disse al collega che non intendeva procedere alla mobilizzazione del paziente – indiziante, secondo la pubblica accusa, del fatto che RI 1, effettivamente, non procedette alla mobilizzazione.
Non dovrebbe essere necessario precisare che le considerazioni del primo giudice sul “valore probatorio di portata molto limitata” della testimonianza di __________ (in quanto questi riferiva soltanto di una frase attribuita a RI 1 e non di quanto effettivamente successo o non successo quelle notti) sono state svolte a puro titolo abbondanziale: infatti, nella sentenza si legge che “le dichiarazioni di quest’ultimo, se ritenute fede facenti, potrebbero (sott. del red.) unicamente attestare…”.
Pertanto, così come proposto, l’atto ricorsuale non raggiunge la soglia dell’ammissibilità: non confrontandosi con quella che è la decisiva argomentazione del primo giudice (cioè, la valutazione di inattendibilità del teste sulla cui dichiarazione la pubblica accusa fondava l’esistenza dell’indizio), il gravame sbaglia il bersaglio rivelando natura appellatoria.
Resiste, pertanto, la valutazione di inattendibilità del teste __________ .
In queste condizioni, non può certamente essere preteso – ma lo si dice a titolo puramente abbondanziale ritenuto che questa tesi non è stata proposta nel ricorso – che la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice degli elementi indicati dalla pubblica accusa nel suo gravame ne renda arbitraria la conclusione secondo cui l’istruttoria non ha dimostrato che RI 1 non abbia proceduto, in quelle notti, a mobilizzare il paziente.
Venendo a mancare l’accertamento dei presupposti di fatto (mancato accertamento dell’omissione di cure da parte di RI 1), è superfluo entrare nel merito delle censure proposte contro le considerazioni e le conclusioni del primo giudice sull’esistenza di un nesso causale fra le pretese ma non accertate omissioni di mobilizzazione e l’aggravamento delle piaghe presentate da __________ .
3. Le tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
A RI 1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, lo Stato verserà fr. 800.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che verserà a RI 1
fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.