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segretario: |
Isotta, cancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 marzo 2009 da
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RI 1 e nato il 6 gennaio 1958, domiciliato a
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 gennaio 2009 dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Processati a seguito degli atti di accusa 16.9.2008, 19.12.2008 e 13.1.2009 emanati dal PP , RI 1 e IM, con sentenza 23.1.2009, sono stati riconosciuti autori colpevoli di contravvenzione e infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e condannati alla pena detentiva di 20, rispettivamente, 24 mesi.
La pena inflitta ad IM è stata sospesa con un periodo di prova di 4 anni.
A RI 1, invece, non è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale.
In particolare, per quel che qui interessa, RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere, agendo sia singolarmente sia in correità con IM, nel periodo tra novembre 2007 e il 4 dicembre 2008:
- venduto ca 527 grammi di eroina
- offerto complessivamente ca 100 grammi di eroina
- detenuto 80,76 grammi di eroina destinati in parte alla vendita e in parte ad essere offerta.
Egli è, inoltre, stato ritenuto autore colpevole di contravvenzione alla stessa legge federale per avere consumato e detenuto a scopo di consumo più di 100 grammi di eroina, 1 pastiglia di ecstasy, 2,26 grammi di hashisch e 1 pastiglia di LSD.
Riconosciuto avere agito in stato di scemata imputabilità, RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di 20 mesi in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto a valere quale pena unica comprensiva di quella inflittagli il 26 marzo 2007.
Per quanto interessa RI 1, con la sentenza è stato confiscato tutto quanto in sequestro – con ordine di distruzione dello stupefacente – ad eccezione di:
- fr. 800.- di pertinenza di RI 1 sui quali è però ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia
- di materiale cartaceo vario di cui è stato ordinato il dissequestro in favore di RI 1.
B. Con ricorso per cassazione, RI 1 – che ha ammesso le imputazioni rivoltegli con l’atto d’accusa 16.9.2008 -ha chiesto di essere prosciolto dall’ imputazione di avere venduto, il 4.12.2008 a __________, ad IM 37 grammi di eroina per la somma di fr. 1750.- (imputazione di cui all’AA aggiuntivo del 13.1.2009) e che, perciò, il dispositivo 2.1.1. della sentenza impugnata venga riformato nel senso che egli è riconosciuto autore colpevole di vendita di soli ca 490 grammi di eroina.
Inoltre, egli ha chiesto il dissequestro:
- dei 4 telefoni cellulari di cui all’AA 16.9.2008 e all’AA aggiuntivo 13.1.2009
- dei fr. 800.- sequestrati il 14.5.2008 e su cui è stato ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia
- dei fr. 1450.- sequestrati il 10.12.2008 (AA aggiuntivo 13.1.2009).
C. Con osservazioni 16 marzo 2009, il PP ha chiesto che il gravame di RI 1 venga dichiarato irricevibile per quanto attiene alla dichiarazione di colpevolezza in relazione alla vendita di 37 grammi ad IM.
Il PP ha, inoltre, chiesto la conferma della confisca dei telefoni poiché è risultato che essi sono stati utilizzati per “intavolare i vari episodi di acquisizione e anche di vendita dello stupefacente.
Infine, il PP si è rimesso al giudizio di questa Corte per quanto attiene la confisca dei fr.1450.- mentre non si è pronunciato sul sequestro conservativo dei fr. 800.-.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371).
Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene, dapprima, che il giudice di prime cure ha arbitrariamente accertato che egli ha venduto il 4.12.2008 ad IM 37 grammi di eroina.
2.a. Accertando i fatti, il giudice di prime cure ha rilevato come, a proposito della vendita di quei 37 grammi, le versioni dei due imputati fossero divergenti.
IM aveva confessato l’acquisto da RI 1 di quel quantitativo di stupefacente per conto di __________. Secondo il primo, in un incontro casuale avvenuto il giorno prima del suo arresto, __________ gli chiese di procurargli dell’eroina e gli consegnò, per l’acquisto, fr. 1750.-. Lo stesso giorno IM incontrò RI 1 a __________. Chiese a lui se avesse eroina da procurargli e questi rispose affermativamente. Il giorno successivo, con un SMS, questi gli disse di raggiungerlo a __________ dove, poi, avvenne la consegna e la vendita dello stupefacente.
RI 1 ha ammesso di avere incontrato, in quei giorni, IM a __________ (forse) e a __________. Ma – ha sempre sostenuto – non si parlò di droga. Secondo il verbale di RI 1 riportato in sentenza, i due si videro un attimo solo per salutarsi (sentenza consid. 11 pag. 17).
Valutando l’attendibilità della chiamata di correo fatta da IM, il giudice di prime cure ha, dapprima, rilevato la congruenza delle affermazioni di quest’ultimo che “si intersecano perfettamente con gli elementi dell’incarto”: da un lato, con la droga che “indubitabilmente esiste”, d’altra parte, con l’incontro ammesso da entrambi i protagonisti avvenuto a __________ il giorno prima della pretesa consegna e, poi, con quello di __________ il giorno della consegna. Il primo giudice ha, poi, sottolineato come il racconto di IM sia confortato dal SMS trovato registrato nel suo cellulare: “ancorché non vi si menzioni espressamente la consegna di eroina, esso suffraga ulteriormente il racconto dell’IM”. Mentre - sempre secondo il primo giudice – “appare del tutto incongruente la versione resa dal RI 1, secondo cui, specie dopo essersi già visti il giorno precedente a __________, l’incontro del giorno successivo a __________, per il quale IM si doveva sobbarcare un non breve viaggio in treno, sarebbe servito unicamente a “salutarci un attimo, in strada”. Si tratta – aggiunge il giudice – “di un comportamento che si spiegherebbe (a fatica) per due adolescenti innamorati e che è invece privo di senso se riferito a RI 1 e IM” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 17).
Il giudice di prime cure ha, poi, rilevato come le dichiarazioni di __________ di essere stato messo al corrente dall’IM che egli avrebbe incontrato RI 1 e di averne dedotto che questi fosse il fornitore dell’eroina che egli aveva chiesto costituiscano un ulteriore indizio a sostegno delle dichiarazioni dell’IM e contro quelle di RI 1.
Ulteriore elemento indiziante a carico di RI 1, il giudice di prime l’ha trovato nel ritrovamento al suo domicilio di fr. 1450.- “importo di poco inferiore a quello della transazione in discussione e al riguardo del quale l’accusato, teoricamente privo di significative fonti di entrata, non è riuscito a fornire valida spiegazione” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 17 e 18).
Infine, il giudice ha rilevato come IM non abbia motivi di risentimento nei confronti di RI 1 né abbia nulla da guadagnare dall’accusarlo mentre a RI 1 interessi negare l’addebito che, se provato, aggraverebbe considerevolmente la sua posizione (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 18).
2.b. Secondo il ricorrente, il giudice è incorso in arbitrio affermando che egli avrebbe detto che lo scopo dell’incontro a __________ fosse semplicemente quello di scambiarsi un saluto. In effetti – egli sostiene – nello stesso verbale citato in sentenza (cioè quello del 10.12.2008) e in quello reso davanti al PP il 13.1.2009, egli ha affermato di essersi incontrato quel giorno con IM perché questi doveva restituirgli degli attrezzi di lavoro di cui egli aveva bisogno per dei lavori che doveva effettuare in quei giorni.
Pertanto – continua il ricorrente – l’accertamento del giudice sulle sue dichiarazioni è arbitrario in quanto in aperto contrasto con gli atti.
Rilevato l’errore del giudice nel ritenere il contenuto delle sue dichiarazioni, RI 1 prosegue affermando come, interpretata nei suoi reali contenuti, la sua versione non appaia meno coerente e in sintonia con le risultanze dell’istruttoria e, quindi, meno credibile di quella di IM: pertanto, il giudice ha usato, per concludere che la versione dei fatti da lui data non era credibile, degli elementi che, in realtà, non aveva.
Il ricorrente rileva, poi, che il giudice di prime cure è caduto in errore accertando che egli non era stato in grado di giustificare la provenienza dei fr. 1450.- ritrovati a casa sua. In realtà, “in sede dibattimentale si è fornita e documentata una spiegazione plausibile dell’origine lecita di quei soldi” (ricorso pag. 14). In sostanza, con i documenti prodotti al dibattimento (doc dib 2), egli avrebbe provato di avere ricevuto il 12.11.2008 fr. 1035,30 dalla __________ quale rimborso di un danno da lui provocato e che egli aveva prelevato il 12.11.2008 allo scopo di consegnarli alla persona danneggiata nonché di avere ricevuto dall’assistenza, ad inizio novembre 2008, fr. 1600.- in contanti (corrispondenti alle prestazioni assistenziali per due mesi).
A torto – continua il ricorrente – il giudice di prime cure ha considerato che tali documenti erano stati prodotti per giustificare la provenienza dei fr. 3400.- sequestrati in occasione del suo arresto (avvenuto il 14.5.2008, in relazione ai fatti di cui all’AA 16.9.2008): l’estratto bancario prodotto attesta che il versamento della __________ e il rispettivo prelevamento sono, invece, datati rispettivamente 12.11.2008 e 14.11.2008.
Il ricorrente continua, poi, il suo esposto rilevando come, in realtà, sia la versione dei fatti data da IM ad essere inverosimile.
Infine, sottolinea come, a torto, il giudice di prime cure abbia sostenuto che lui aveva interesse a mentire: in effetti – sostiene – a fronte del riconoscimento di avere spacciato 490 grammi di eroina, una vendita supplementare di 37 grammi non avrebbe pesato granché, non soltanto per la pena, ma neppure per la prognosi “che già prima (e di ciò il ricorrente era cosciente) era del tutto negativa” (ricorso pag. 11).
Pertanto – conclude il ricorrente – egli deve essere assolto da tale imputazione.
2.c. Va, prima di tutto rilevato che le censure con cui il ricorrente contesta la valutazione di credibilità fatta dal primo giudice in relazione alle dichiarazioni di IM sono irricevibili: con esse il ricorrente non fa che contrapporre il suo parere a quello del giudice di merito e, in buona sostanza, su quel punto, il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie con cui viene proposta una diversa interpretazione degli eventi senza confrontarsi con le motivazioni del primo giudice.
Ricevibili sono, invece, le altre censure rivolte all’accertamento dei fatti effettuato dal giudice di prime cure.
La censura del ricorrente riguardo all’accertamento arbitrario del contenuto delle sue dichiarazioni sullo scopo dell’ incontro di __________ è soltanto apparentemente fondata.
In effetti, se è vero che il primo giudice ha ritenuto in sentenza che RI 1 ha dichiarato che “l’incontro del giorno successivo a __________ (…) sarebbe servito unicamente a “salutarci un attimo…in strada” (sentenza consid. 12 pag. 17) e che il primo giudice non ha fatto alcun riferimento alle sue dichiarazioni (abbozzate nel verbale 10.12.2008 e precisate il 13.1.2009) secondo cui quell’incontro era stato fissato perché IM doveva restituirgli degli attrezzi che lui gli aveva prestato, è anche vero che, comunque, anche nella versione dei fatti resa da RI 1, l’incontro di __________, nonostante il suo preteso scopo utilitaristico, si è risolto con un nulla di fatto, cioè con un semplice scambio di saluti per strada (verb PS 10.12.2008 pag. 2) poiché (sempre secondo RI 1) IM aveva dimenticato di portare con sé gli attrezzi che avrebbe dovuto restituirgli.
Ora, al di là della poca credibilità della versione secondo cui IM arriva all’appuntamento previsto per la restituzione di quanto ricevuto senza gli oggetti da restituire, e al di là del forse troppo succinto riassunto delle dichiarazioni dell’imputato fatto dal primo giudice, forza è constatare che, anche nella versione dei fatti di RI 1, l’incontro si è concretamente risolto in uno scambio di saluti. In questo senso, non è possibile sostenere che il giudice di prime cure abbia arbitrariamente accertato il senso delle dichiarazioni rese da RI 1 durante l’inchiesta.
Fondata è, invece, la censura relativa agli accertamenti del primo giudice in relazione ai soldi ritrovati a dicembre 2008 nell’appartamento di RI 1.
Il giudice, dopo avere rilevato che si trattava di un “importo di poco inferiore a quello della transazione in discussione” e sulla cui origine “l’accusato, teoricamente privo di significative fonti di entrata, non è riuscito a fornire valida spiegazione”, ha ritenuto quei soldi come elemento indiziante a suo carico.
Queste considerazioni del giudice – a maggior ragione se rapportate a quanto egli ha ritenuto al consid. 19 della sentenza – sembrano trovare la loro origine in una lettura distratta del materiale istruttorio.
In realtà, così come da lui sostenuto nel ricorso, l’imputato ha prodotto al dibattimento un estratto bancario da cui risulta che il 12 novembre 2008 la __________ gli aveva bonificato fr. 1035,30 (causale: “rimborso danni __________”) e che egli aveva prelevato quell’importo due giorni dopo. Insieme all’estratto bancario, egli ha prodotto due documenti dai quali risulta che egli è beneficiario di prestazioni di natura assistenziale.
Il giudice di prime cure ha considerato questi documenti – ritenendone un insufficiente valore probatorio senza però motivare tale suo giudizio - come se essi fossero stati prodotti per sostanziare l’origine lecita dei fr. 2600.- sequestrati in occasione della perquisizione del 14 maggio 2008 (cfr. sentenza consid. 19 pag. 21).
In realtà, come rilevato dal ricorrente, l’estratto bancario è datato 31.12.2008 e i movimenti considerati sono del 12 e del 14 novembre 2008 mentre il documento dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è datato 22.9.2008 e riferisce delle prestazioni accordate a partire da ottobre 2008.
Questi documenti andavano, quindi, considerati quale sostegno probatorio dell’origine lecita dei soldi ritrovati e, in quest’ottica, questa Corte non vede motivi per cui tali documenti dovrebbero essere considerati insufficienti a provare l’origine lecita dei soldi trovati. Toccava, semmai, all’accusa portare elementi atti ad inficiare il valore probante di tali documenti.
Pertanto, ritenendo i soldi ritrovati a casa di RI 1 il 10 dicembre 2008 un elemento indiziante a suo carico, il primo giudice è caduto in arbitrio.
Vero è, pure, che anche le considerazioni del primo giudice riguardo l’assenza di interesse a mentire di IM a cui è stato contrapposto l’evidente interesse di RI 1 a negare l’addebito ritenuto che “alla luce dei suoi precedenti, egli ha certamente intuito la gravità della ricaduta nello spaccio dopo la liberazione condizionale e prima del dibattimento, specie nella valutazione della prognosi a suo carico” (sentenza consid. 12 pag. 18) con cui il primo giudice ha sostanziato la chiamata in correità non sono concludenti.
In effetti, a queste considerazioni possono essere opposte con quasi uguale dignità quelle del ricorrente secondo cui i suoi precedenti e la sua storia personale già ipotecavano pesantemente la sua prognosi (tanto che egli, pur chiedendo l’assoluzione da quella vendita, non chiede che la pena venga posta al beneficio della condizionale), a maggior ragione se si considera che, avendo egli ammesso le sue responsabilità in relazione ad uno spaccio di quasi 500 grammi di eroina , poco gli sarebbe costato a livello di pena l’ammissione di un’ulteriore vendita di una trentina grammi.
Ciò detto, comunque, gli altri elementi chiamati dal primo giudice a vestire la chiamata in correità fatta da IM (inverosimiglianza della versione di RI 1 opposta alla congruenza di quella di IM con le risultanze istruttorie e testimonianza di __________) bastano a rendere non arbitrario l’accertamento del giudice di prime cure secondo cui RI 1 ha effettivamente venduto 37 grammi di eroina a IM.
Pertanto, su questo punto, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.
3. Il ricorrente ha chiesto che, annullato il relativo dispositivo, venga ordinato il dissequestro dei 4 telefoni cellulari menzionati nell’AA 16.9.2008 e nell’AA aggiuntivo 13.1.2009.
3.a. Il giudice di prime cure ha ordinato la confisca di tali telefonini, tutti di pertinenza di RI 1, poiché i primi tre cellulari (quelli di cui all’AA 16.9.2008) sono stati utilizzati dall’imputato per mantenere i contatti col fornitore albanese di __________ e con i clienti a cui ha venduto lo stupefacente e poiché il quarto telefono (quello di cui all’AA aggiuntivo) è servito per perfezionare la vendita a IM dei 37 grammi di eroina (sentenza consid. 18 pag. 21).
3.b. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene come non si possa confiscare un oggetto soltanto perché esso è servito alla commissione di un reato. Necessario è, in aggiunta, che si tratti di un oggetto pericoloso. Essendo un telefono “un oggetto di uso comune e di grandissima diffusione che non mette in pericolo niente e nessuno”, la confisca ordinata dal primo giudice viola l’art 69 CP.
Inoltre – continua il ricorrente – anche volendo attribuire ai telefoni valenza di oggetti pericolosi ai sensi dell’art 69 CP, la loro confisca violerebbe il principio della proporzionalità poiché non idonea ad impedire la commissione di altri reati in quanto, possedendo il ricorrente altri telefoni, “tutto quello che potrebbe fare con i cellulari confiscati lo può fare con gli altri che gli sono rimasti” (ricorso pag. 18). Inoltre – sempre secondo la tesi ricorsuale – sempre se si vuol considerare il telefono come un oggetto pericoloso per la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico, è comunque ancora “necessario definire esattamente in cosa consiste il pericolo” eventualmente rappresentato da questi oggetti per poi “adottare quel provvedimento che in minor misura incide sui diritti della persona toccata” . In ogni caso, sarebbe sufficiente cancellare le eventuali informazioni (numeri clienti, fornitori,…) registrate sul cellulare o ordinare la confisca della scheda SIM nella misura in cui il pericolo deriverebbe dal possesso di una determinata utenza telefonica.
3.c. In applicazione dell’art 69 CP, il giudice ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato (instrumenta sceleris) nella misura in cui questi compromettano la sicurezza delle persone, la morale o l’ordine pubblico (DTF 116 IV 117 consid. 2a; STF 14.2.2000 1P.31/2000). Il pericolo creato o costituito dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi, è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia verosimile e che – in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni confisca deve attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff., in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et al, Praxiskommentar, nota 7 ad art. 69 CP) – questo pericolo non possa essere sviato se non con la confisca dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117 consid. 2a).
E’, in particolare, il caso quando l’oggetto è stato acquistato proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o ancora quando di esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117 consid. 2a).
In applicazione di questi principi, il TF ha confermato la confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che, visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo lecito (DTF 81 IV 217). E’ pure stata confermata la confisca di dischi e riviste a carattere razzista la cui sola esistenza bastava a lasciar sussistere un rischio per l’ordine pubblico (DTF 124 IV 121 consid. 2c). Per contro, il TF ha ritenuto sproporzionata la confisca di una vettura il cui guidatore era stato condannato ad una pena di 7 mesi di detenzione per ebrietà al volante (sentenza non pubbl. 16.7.1984 citata in STF 14.2.2000 1P.31/2000). E’ stata parimenti ritenuta contraria al principio di proporzionalità la confisca della vettura di un trafficante di droga nella misura in cui non era stato provato che essa era stata acquistata per il traffico (STF non pubbl. 13.9.1991 consid. 3b citata in STF 14.2.2000 1P.31/2000).
Nella fattispecie è stato accertato che i 3 cellulari sono stati usati dal ricorrente per mantenere i contatti con il fornitore albanese e con gli acquirenti della droga . Per rapporto al loro normale impiego, quindi, gli apparecchi non sono stati adoperati solo occasionalmente o sporadicamente a scopo criminoso, ma in maniera regolare, per consentire l’esecuzione del traffico per cui il ricorrente è stato condannato.
Legittimamente, quindi, la Corte ha considerato che la loro restituzione al condannato comportasse il rischio di un loro futuro utilizzo a fini delinquenziali.
Tuttavia, come rilevato dal ricorrente, la confisca dei telefonini non era necessaria per scongiurare tale rischio ma bastava a tal fine la cancellazione dei dati su di essi registrati e la confisca delle relative carte SIM.
Pertanto, in applicazione del principio della proporzionalità, la confisca deve essere limitata alle tre carte SIM ed i telefonini vanno restituiti al ricorrente previa cancellazione dei dati in essi registrati.
La confisca del quarto cellulare (quello sequestrato in dicembre 2008) va, invece, annullata: ritenuto che è stato accertamento soltanto un suo singolo uso delittuoso (SMS a IM), tale cellulare non può venire considerato un oggetto pericoloso ai sensi di quanto sopra.
4. Il ricorrente ha, inoltre, chiesto l’annullamento della confisca dei fr. 1450.- trovati al suo domicilio sostenendo di avere sufficientemente provato l’origine lecita di quei soldi.
La richiesta va accolta: da un lato, la documentazione prodotta al dibattimento basta a rendere verosimile la tesi ricorsuale dell’origine non delittuosa del denaro (cfr. consid. 2c), d’altro lato la pubblica accusa non ha portato nessun elemento che possa togliere a tali documenti forza indiziante.
5. Infine, il ricorrente ha chiesto il dissequestro dei fr. 800.- sequestrati il 14.5.2008 (giorno del suo arresto).
5.a. Dopo avere rilevato che i fr. 800.- corrispondevano alla prestazione mensile versata dall’assistenza pubblica all’accusato, il giudice di prime cure ne ha ordinato il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle tasse e spese di giustizia. Null’altro si legge al riguardo (sentenza consid. 19 pag. 21).
5.b. Giusta l'art. 71 cpv. 3 CP, possono essere sottoposti a sequestro valori patrimoniali dell'interessato in vista dell'esecuzione del risarcimento previsto all’art 71 cpv 1.
Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato in occasione dell'esecuzione forzata .
A questo sequestro ("Sicherungsbeschlagnahme") possono soggiacere tutti i valori patrimoniali della persona toccata da questa misura, anche se non direttamente provento di reato.
Il sequestro conservativo ex art. 71 cpv. 3 CP trova limite nell'art. 70 cpv. 2 CP come pure nell'art. 92 LEF (beni impignorabili).
La durata del sequestro conservativo si protrae al di là della crescita in giudicato della sentenza sino all'introduzione di una misura di esecuzione forzata volta all'ottenimento del risarcimento compensatorio, ossia sino al momento in cui il sequestro conservativo viene sostituito con una misura che scaturisce dalla LEF (Schmid, Einziehung, Kommentar, Vol. I, Zurigo 1998, ad art. 59 CP, p. 178-179).
In concreto, anche volendo prescindere dal fatto che il sequestro conservativo di cui all’art 71 cpv 3 CP è dato soltanto a garanzia del risarcimento compensatorio in favore dello Stato e delle parti civili (STF del 16.10.2003, 6P.94/2003, consid. 12 e riferimenti) e non a garanzia del pagamento degli oneri processuali, la possibilità di sottoporre a sequestro i fr. 800.- è esclusa già soltanto perché – come accertato dallo stesso giudice di prime cure – quei soldi erano la prestazione mensile versata dall’assistenza pubblica all’accusato (art 92 cpv 1 n. 8 LEF).
Nemmeno il sequestro conservativo ordinato dal giudice può fondarsi sull’art 161 cpv 3 CPP che permette il sequestro di oggetti e valori per garantire il pagamento delle spese processuali e delle eventuali multe. Non lo può già soltanto perché tale disposto limita il sequestro di valori a tale fine ai casi in cui ciò sia adeguato alle circostanze: non può, evidentemente, essere mai adeguato il sequestro di prestazioni di natura assistenziale (tanto più che il ricorrente è stato posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio).
Si aggiunge, infine, che i valori legittimamente sequestrati sulla base di tale disposto vanno restituiti, previa deduzione degli oneri processuali, al loro titolare con la sentenza.
L’art 161 cpv 3 CPP non è base legale su cui possa essere ordinato un sequestro conservativo, cioè un sequestro i cui effetti si protraggono al di là della crescita in giudicato della sentenza sino all'introduzione di una misura di esecuzione forzata volta all'ottenimento del risarcimento compensatorio (Schmid, Einziehung, Kommentar, Vol. I, Zurigo 1998, ad art. 59 CP, p. 178-179).
Ne consegue che la censura ricorsuale è fondata: i fr. 800.- vanno dissequestrati e restituiti a RI 1.
6. Gli oneri processuali seguono il grado soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP). Nella misura in cui esce parzialmente vincitore, il ricorrente ha diritto a un’ equa indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. Pertanto, il dispositivo no. 4 della sentenza impugnata è annullato e riformato come segue:
1.1. E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, ad eccezione di quanto segue:
- fr. 800.- e fr. 1450.- che vanno restituiti a RI 1
- 3 cellulari di cui all’AA 19.9.2008 che vanno restituiti a RI 1
previa cancellazione dei dati in essi registrati e senza le carte
SIM che vengono confiscate
- 1 cellulare di cui all’ atto d’accusa aggiuntivo 13.1.2009 che va restituito a RI 1
- materiale cartaceo che va restituito a RI 1
- materiale cartaceo e 1 carta bancaria Raiffeisen Maestro da
restituirsi ad IM
- navigatore Tom Tom da restituirsi a IM.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1200.-
sono in ragione di fr. 800.- posti a carico dello Stato e di fr. 400.- a carico del ricorrente. Lo Stato rifonderà, inoltre, a RI 1 fr. 800.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.