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Incarto n. |
Lugano 20 agosto 2009/lw |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 22 aprile 2009 da
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RI 1 e
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 febbraio 2009 dalla Corte delle assise criminali |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto di accusa 22 dicembre 2008, il procuratore pubblico ha deferito RI 1 ad una Corte delle assise criminali siccome prevenuto di:
- violenza carnale per avere, il 1.12.2007 a __________, costretto la figliastra (nata il 26.4.1994), mentre già si era congiunto carnalmente con lei e questa gli aveva espresso la sua opposizione dicendogli di smetterla e spingendolo via fisicamente, utilizzando la forza (tirandola a se e tenendola bloccata con le braccia e reintroducendo il pene nella vagina), a continuare a subire la congiunzione carnale;
- ripetuti atti sessuali con fanciulli, per avere:
a. nell’agosto 2006, a __________, dopo averla carezzata sul corpo e sulla vulva, penetrato analmente la figliastra (nata il 26.4.1994);
b. il 4 novembre 2007, a __________, in occasione di una visita al fratello __________ degente presso __________, in una stanza messa a disposizione dal nosocomio per i parenti in visita, congiuntosi carnalmente con la figliastra;
c. il 30 novembre 2007, a __________, dopo avere convinto la giovane a raggiungerlo nel letto, congiuntosi carnalmente con lei;
d. il 1. dicembre 2007, a __________, dopo avere convinto la ragazza a seguirlo nella camera da letto, congiuntosi carnalmente con lei prima che lei gli significasse la propria opposizione;
e. in una delle occasioni menzionate sopra, appoggiato la bocca e passato la lingua sulla vulva della ragazza.
B. All’apertura del dibattimento, il presidente ha prospettato l’imputazione – aggiuntiva a quella di atti sessuali – di violenza carnale per gli episodi del 4 novembre 2007 a __________ e del 30 novembre 2007 a __________ nonché quella di coazione sessuale per l’episodio di __________ e per il gesto descritto al punto 2.5. dell’AA.
L’accusato ha rinunciato al rimando del dibattimento (art. 250 cpv. 2 e 3 CPP) mentre il PP si è dichiarato pronto a sostenere le nuove accuse che ha detto di non avere formulato nel suo atto di accusa “per problemi probatori” (verb. dib. pag. 2).
C. I fatti posti alla base del giudizio della Corte di prime cure sono, in estrema sintesi, i seguenti.
1. Nel corso del mese d’agosto 2006, RI 1, approfittando dell’assenza della moglie (che si era allontanata dal domicilio per recarsi al lavoro) e del figlio di questa (che si era allontanato per un giro in bicicletta) ebbe un primo rapporto sessuale con la propria figliastra, PC, che allora aveva 12 anni e 4 mesi.
Sintetizzando e interpretando il racconto di PC, la prima Corte ha rilevato come la ragazza abbia riferito di un approccio fatto dal patrigno mentre lei, distesa sul letto coniugale, guardava la televisione, iniziato con “carezze inizialmente ritenute gesti di affetto paterno, poi compresi per la loro chiara valenza sessuale, passati da sopra a sotto i vestiti, sino ai toccamenti della vagina” (sentenza consid. 30, pag. 41 e 42) per poi divenire “un po’ aggressivo” e concludersi con una penetrazione anale per cui lui la colse in pratica di sorpresa (“m’ha preso proprio subito di colpo, m’ha girato, tirato giù i pantaloni e, appunto …ehm…”) (sentenza consid. 39 pag. 60).
2. Circa 15 mesi dopo, il 4 novembre 2007, l’imputato – che era rimasto in carcere in __________ dalla fine di novembre 2006 fino a circa metà settembre 2007 - ebbe un secondo rapporto sessuale con la figliastra (che aveva allora 13 anni e 6 mesi).
I due si trovavano a __________ per assistere __________, il fratello di PC che era rimasto vittima di un grave incidente. Nella camera che __________ (dove il ragazzo era degente) metteva a disposizione dei parenti in visita, l’uomo – sempre approfittando dell’assenza della moglie rientrata in Ticino – ebbe un rapporto completo (vaginale) con la ragazza (che, nel periodo di assenza del patrigno, aveva allacciato una relazione sentimentale con un cinquantenne con il quale aveva avuto i suoi primi rapporti sessuali vaginali).
3. Secondo gli accertamenti della Corte di prime cure, “nell’ambito di uno dei due primi episodi, ossia __________ o __________”, RI 1 ha “baciato o leccato” la vulva della ragazza (sentenza consid. 35 pag. 54).
4. Sempre approfittando dell’assenza della moglie, il 30 novembre seguente l’uomo ebbe, a __________ dove i coniugi RI 1 si erano trasferiti, un nuovo rapporto sessuale completo con la figliastra che aveva preferito passare il week-end con lui piuttosto che rimanere con i nonni a __________. La sera successiva la cosa si ripetè. Dopo avere guardato un po’ di televisione con il patrigno e “dopo qualche carezza sul divano”, la ragazza spontaneamente lo seguì in camera da letto “per non stare lì come una stupida da sola non potendo a questo punto non sapere cosa sarebbe accaduto” (sentenza consid. 42 pag. 64). Quel che accadde fu un nuovo atto sessuale (preliminari e penetrazione vaginale).
Ma in quell’occasione, quando già il patrigno l’aveva penetrata, la ragazza lo respinse, dicendogli “piantala!” e spingendolo via. A quel momento, l’uomo, trattenendo la ragazza con la forza, la penetrò di nuovo. Ci volle un ulteriore rifiuto della ragazza (“l’ho respinto via e ho detto “piantala”), perché l’uomo la lasciasse in pace (sentenza consid. 32 pag. 46).
D. Alla conclusione del dibattimento, RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di:
- ripetuta violenza carnale per avere costretto in due occasioni (a __________ e a __________) la figliastra a subire la congiunzione carnale;
- ripetuta coazione sessuale per avere costretto la figliastra a subire la penetrazione anale (a __________) e un bacio sulla vulva (a __________ o a __________);
- ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra l’agosto 2006 e il 1 dicembre 2007, in quattro occasioni, compiuto atti sessuali con la figliastra nata il 26 aprile 1994.
In applicazione della pena, RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni.
La Corte delle assise criminali ha, poi, revocato la sospensione condizionale alla pena di 15 mesi di detenzione inflitta a RI 1 con sentenza 28.7.2006 dalla Corte delle assise correzionali e lo ha condannato a versare alla PC fr. 20.000.- per torto morale.
E. Con ricorso 22 aprile 2009, RI 1 – che ha sempre negato di avere fatto sesso con la figliastra – sostenendo, oltre ad un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, un arbitrio nell’accertamento di questi fatti, nonché la violazione del principio in dubio pro reo, del diritto di essere sentito e del principio della parità delle armi, ha chiesto, in via principale, l’annullamento integrale della sentenza di primo grado con il conseguente suo proscioglimento da ogni accusa.
In via subordinata, egli ha chiesto l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti ad altra Corte per un nuovo giudizio.
F. Con scritto 25 maggio 2009, il PP ha dichiarato di rinunciare alla formulazione di osservazioni, limitandosi a chiedere la conferma del giudizio impugnato.
G. La parte civile, con osservazioni inoltrate il 25 maggio 2009, ha postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
Perché un accertamento possa essere definito arbitrario, non è sufficiente che esso sia manchevole, discutibile o finanche inesatto. E’ necessario che esso sia manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag., 219, 129 I 173 consid. 3 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).
2. Il ricorrente propone, dapprima, censure relative alle prove da lui offerte e rifiutate dalla prima Corte.
Dapprima, egli censura il rifiuto della Corte di prime cure di sentire in aula gli esperti chiamati ad individuare ed identificare eventuali tracce organiche sul lenzuolo del letto matrimoniale dell’appartamento di __________ (dove, secondo la tesi accusatoria fatta propria dalla prima Corte, sono avvenute le due congiunzioni carnali del 30.11 e del 1.12.2007), sequestrato dagli inquirenti il 19 dicembre 2007, durante la perquisizione dell’abitazione dei RI 1. Tale audizione era stata da lui chiesta, in particolare, per comprendere quale fosse l’estensione del mandato loro affidato.
Poi, censura il rifiuto della Corte di prime cure di ordinare accertamenti “in merito all’identità e al sesso della quarta persona di cui è stato trovato del DNA sul lenzuolo”.
2.a. La comprensione della richiesta di complemento probatorio impone alcune precisazioni.
Il lenzuolo di cui trattasi è quello che “è stato posto sul materasso (ndr: del letto matrimoniale) dalla stessa PC la sera di venerdì 30 novembre 2007” e non più tolto sino al suo sequestro. Questo sequestro è stato visto dai primi giudici come “uno dei momenti centrali dell’inchiesta” (sentenza consid. 12 pag. 24; consid. 13 pag. 25).
Nella prima analisi effettuata, su tale lenzuolo l’Institut für Rechtmedizin di _________ ha individuato la presenza di una macchia di sperma dell’accusato (denominata 08-291; AI7.3, pag. 2 e 3), tre macchie con il DNA della ragazza (08-289, 08-290 e 08-288; AI 7.3 pag. 3), dei complessi profili misti (komplexe Mischprofile) appartenenti all’imputato, alla ragazza e alla madre (AI7.3 pag. 3 e 4) nonché altri profili misti riconducibili alla ragazza (di cui vi era DNA in abbondanza) e all’accusato (AI7.3 pag. 4). In sostanza, tale primo esame ha evidenziato che “sparso sull’intero lenzuolo vi è per la maggior parte un profilo misto di DNA composto dai profili dell’accusato e di PC” ritenuto che il profilo della ragazza “appare presente in misura maggiore tanto da potersi dedurre un contatto intenso tra lei e il lenzuolo”. Inoltre, vi sono singole macchie contenenti il DNA della ragazza e una macchia di sperma contenente il profilo DNA del prevenuto (sentenza consid. 14 pag. 27).
Su richiesta della Difesa, in un secondo esame effettuato dall’Institut für Rechtmedizin dell’Università di _________ (AI7.8) è stata evidenziata la presenza di saliva in 3 punti e, in un punto (punto N, macchia 08-289), di secrezione vaginale della ragazza “e questo a poca distanza dalla macchia 08-291 con lo sperma dell’accusato sita nell’adiacente settore F del lenzuolo” (sentenza consid. 15 pag. 27).
Nell’ambito di un terzo esame, l’Institut für Rechtmedizin di _________ ha evidenziato sul lenzuolo (settore A) tracce di DNA di un quarto soggetto (AI7.10), il cui sesso non è stato definito (“senza potere determinare se si tratti di un uomo o di una donna”). Inoltre, l’Istituto ha precisato che il riscontro della secrezione vaginale della ragazza era certo ed ha evidenziato che la saliva di quest’ultima non era mischiata allo sperma dell’accusato (sentenza consid. 16 pag. 28).
2.b. La Corte di prime cure ha respinto la richiesta di audizione in aula degli esperti rilevando che “per conoscere l’oggetto del mandato conferito è sufficiente compulsare gli atti” oppure chiedere, in caso di dubbi, chiarimenti “direttamente al mandante, nella persona del procuratore pubblico”. Proseguendo, la Corte ha osservato che la domanda volta a sapere se la ricerca chiesta agli esperti fosse o meno ristretta ai tre profili genetici dell’accusato, della ragazza e della di lei madre “trova risposta nella circostanza per cui gli esperti hanno evidenziato la presenza di un quarto profilo di DNA”.
Infine, relativamente alla tecnica utilizzata per le analisi, la Corte ha affermato di poter ritenere, senza “scomodare da _________ e da _________ i due esperti” che “essa corrisponde certamente al più recente stato della scienza” (sentenza consid. 17 pag. 28 e 29).
2.c. Su questo punto, nel suo allegato, il ricorrente ribadisce che l’audizione degli esperti era stata chiesta per “comprendere quale fosse il loro mandato”, in particolare verificare se il mandato loro assegnato “vertesse su tre sole persone o se l’esame richiesto fosse aperto alla ricerca di tracce di DNA di una quarta persona”. A questo proposito, il ricorrente precisa che il reperimento sul lenzuolo della traccia di DNA appartenente ad una quarta persona è avvenuto solo in un secondo tempo, e soltanto su sua sollecitazione senza la quale “la scomoda quarta persona non sarebbe mai emersa” (ricorso pag. 25).
Secondo il ricorrente, quest’audizione era necessaria, in particolare, per valutare “la credibilità dei metodi e delle conclusioni dei periti medesimi” e per delucidare il contenuto di una perizia “che suscita perplessità per il modo in cui si sono svolti gli esami e per la formulazione delle conclusioni” (ricorso pag. 25).
2.d. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost, assicura – tra l'altro – la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), e di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).
In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).
Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande. Questa facoltà è garantita come detto anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Tutte le norme citate hanno lo scopo di garantire la parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii). Le dichiarazioni dei testi possono di regola essere utilizzate a danno dell'accusato solo dopo un confronto. In questa misura, il diritto di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto (DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
L’esercizio del contraddittorio - nella misura in cui ne viene fatta richiesta (come è avvenuto in concreto con la richiesta 12 novembre 2007) – va, di regola, sempre garantito.
Tuttavia, nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (sentenza del TF non pubblicata del 23 maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenga irrilevanti (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2 b). Per questa valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a). Entro tali limiti, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschen-rechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).
2.e. In concreto, come visto al consid. 2b, la prima Corte ha respinto l’audizione in aula di coloro che hanno cercato tracce biologiche sul lenzuolo del letto matrimoniale e proceduto alla loro identificazione dopo avere, nell’ambito di un apprezzamento anticipato, ritenuto non rilevante la prova.
Questo giudizio di non rilevanza della prova richiesta é stato fondato – considerato quanto indicato dalla difesa per motivare tale richiesta - sulla possibilità di individuare dalla lettura degli atti l’oggetto del mandato conferito dal PP e sul fatto che era ben legittimo considerare che le tecniche utilizzate dagli esperti per le analisi corrispondessero allo stato della scienza vista l’autorevolezza degli istituti d’appartenenza, entrambi di livello universitario.
Pertanto, quand’anche la censura ricorsuale non avesse – come invece ha – chiara natura appellatoria (il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della Corte ma propone una sua visione autonoma, rispetto ad essa indipendente) e, quindi, non fosse irricevibile, essa andrebbe respinta in quanto non può essere sostenuto che la prima Corte sia incorsa, su questo tema, in arbitrio.
2.f. Relativamente all’accertamento dell’identità e del sesso della quarta persona richiesto dalla Difesa, la Corte ha, dapprima, ricordato che esso era volto a sostanziare la tesi difensiva secondo cui la ragazza aveva avuto dei rapporti sessuali con un’altra persona, probabilmente _________, sul letto coniugale dei RI 1, a _________.
Quindi, la Corte di prime cure ha rilevato che, quand’anche si dovesse ammettere che, effettivamente, la ragazza ha avuto uno o più rapporti sessuali con un terzo uomo – che ha lasciato “infinitesimali tracce biologiche” - sul letto di _________, tale circostanza “nulla muterebbe quo alla presenza e alla rilevanza delle ben più significative tracce lasciate dall’imputato e della riscontrata mescolanza delle sue tracce biologiche con quelle di PC” (sentenza consid. 34 pag. 51-52)
Ciò rilevato, la prima Corte ha, però, aggiunto che la tesi difensiva “è troppo peregrina” e, pertanto, non ha da essere indagata poiché “dovendo essere ammesso che PC non disponeva delle chiavi dell’appartamento di _________, sfugge ad ogni comprensione in quale modo essa potrebbe essere entrata in possesso di quella di _________ dopo il di lui incidente” e ancora poiché, anche dovendo essere ammesso che ciò fosse avvenuto, quel che risulta riguardo l’unico momento in cui, fra il 30.11 e il 18.12.2007, la ragazza avrebbe potuto recarsi nell’appartamento dei RI 1 “non è indiziante per una trasferta a _________” (sentenza consid. 34 pag. 52).
Concludendo su questo argomento, la prima Corte ha, poi, evidenziato come dai rapporti degli esperti “se ne deve rimanere all’accertamento di una sola traccia di DNA di una quarta persona, tanto labile da essere sfuggita al primo esame dei periti e localizzata in un angolo del lenzuolo” ed ha precisato, ancora una volta, che tale “riscontro è privo di particolare rilevanza e in nessun modo stravolge il quadro probatorio altrimenti ben definito (…) né esso appare sufficiente per dare corpo ad una versione dei fatti alternativa che appare inconsueta e perfino stravagante” soprattutto se si considera il fatto che il lenzuolo è stato, in ogni caso, toccato da una quarta persona, e meglio dalla nonna di PC “che l’ha lavato, ripiegato, riposto e quindi ripreso per consegnarlo alla nipote” ciò che “spiega in modo del tutto verosimile e lineare la flebile presenza del DNA di una quarta persona” (sentenza consid. 34 pag. 53).
2.g. Nel suo allegato, il ricorrente censura il rifiuto della Corte di prime cure di ordinare accertamenti “in merito all’identità e al sesso della quarta persona di cui è stato trovato del DNA sul lenzuolo” rilevando che accertare (peraltro con un esame facilmente eseguibile) il sesso di questa quarta persona è importante poiché, nel caso in cui risultasse che si tratta di _________ (cioè, il cinquantenne con cui la ragazza ebbe diversi atti sessuali), la sua posizione verrebbe chiarita. Negare tale prova nell’ambito di un processo indiziario sulla base di un apprezzamento anticipato “è lesivo del diritto di essere sentito dell’accusato e arbitrario in quanto lo priva della possibilità di discolparsi e di provare la propria tesi difensiva in modo semplice e potenzialmente decisivo” (ricorso pag. 25).
Con il rifiuto di ordinare accertamenti in merito alle tracce di DNA di una quarta persona ritrovate sul lenzuolo – continua il ricorrente - il presidente della prima Corte ha, poi, violato il principio della parità delle armi: “il procuratore pubblico dispone di tutta la latitudine di eseguire tutti gli accertamenti che vuole (…) mentre all’accusato – indigente – questo mezzo di prova potenzialmente discolpante viene negato in base a un apprezzamento anticipato delle prove a dir poco discutibile”. Infatti – continua il ricorrente – “laddove i riscontri peritali evidenziano che su quel lenzuolo vi sono abbondanti macchie di saliva di PC (che tuttora non trovano agli atti una spiegazione plausibile) e essa ha dichiarato chiaramente di non avere mai avuto rapporti orali con l’accusato (nel senso che lei non gli ha mai praticato sesso orale) è ragionevole pensare che essa possa avere giaciuto a _________ con _________ il quale – essendo fidanzato e come evocato in aula avendo sempre paura che la compagna gli sbarcasse in casa (cfr VI _________ 28.1.2008 pag. 5) – avrebbe potuto trasportare PC dalla zona di _________ (…) a quella di _________ per stare tranquilli” (ricorso pag. 26). In sintesi, per il ricorrente le tracce di DNA di una quarta persona ritrovate sul lenzuolo unite alle abbondanti macchie di saliva della ragazza costituiscono “elementi inquietanti che sollevano perplessità meritevoli di approfondimento”. Il rifiuto del presidente della prima Corte di prime cure di procedere a tale approfondimento costituisce, pertanto, un arbitrio (ricorso pag. 26).
2.h. Ancora una volta, la censura appare irricevibile in quanto manifestamente appellatoria.
Infatti, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni che hanno portato la prima Corte a ritenere irrilevante la prova richiesta ma si limita a sostenere, in una costruzione autonoma, che è importante accertare il sesso di chi ha lasciato quella traccia di DNA.
Nel suo percorso – che segue mappe diverse da quelle seguite dalla prima Corte - egli nemmeno tenta di spiegare perché la Corte avrebbe manifestamente errato sostenendo che, se anche si dovesse, per ipotesi, accertare che a lasciare quella traccia fu un uomo con cui la ragazza ebbe dei rapporti sessuali su quello stesso letto, questo accertamento nulla cambierebbe relativamente alla rilevanza probatoria “delle ben più significative tracce lasciate dall’imputato e della riscontrata mescolanza delle sue tracce biologiche con quelle di PC” (sentenza consid. 34 pag. 51-52).
Nemmeno, poi, egli tenta il confronto con le argomentazioni sviluppate abbondanzialmente dalla prima Corte sull’inverosimiglianza della tesi difensiva.
In queste condizioni – ritenuto, peraltro, che è difficile trovare l’arbitrio nella valutazione anticipata della prova fatta dalla prima Corte – la censura cade nel vuoto.
3. Il ricorrente contesta, siccome arbitrario, l’accertamento dei fatti effettuato dalla prima Corte.
Dapprima, egli ritiene arbitraria la valutazione della prima Corte secondo cui la sua versione dei fatti non può essere considerata credibile.
Poi, contesta la valutazione di credibilità fatta riguardo le dichiarazioni della ragazza.
3.a. Nel ripercorrere l’inchiesta predibattimentale, la prima Corte ha ricordato come la ragazza, il 14.12.2007, abbia inizialmente detto agli inquirenti che da “tipo un anno, un anno e un po’…un po’ di più che va avanti…eh… che il marito di mia mamma …ehm…diciamo mi violenta” e che, poi, rispondendo all’interrogante che cercava di ottenere un’esposizione completa di quanto accaduto, abbia ricordato il primo episodio situandolo al domicilio di _________ e ne abbia, poi, spiegato i dettagli descrivendolo come un rapporto vaginale, preceduto da toccamenti anche interni e come, poi, sia passata a descrivere con maggiori dettagli l’ultimo episodio, accaduto a _________, il sabato di due settimane prima, precisando come ve ne fosse stato un altro il venerdì sera, sempre a _________.
La Corte ha, poi, indicato come la ragazza, raccontando di come l’uomo si ritraesse prima di eiaculare e che, quindi, un po’ di sperma, l’ultima sera, poteva essere finito nel letto, abbia ricordato un altro episodio, avvenuto a _________, dove si trovava con il patrigno per essere vicini al fratello, degente all’_________ a causa dei postumi di un grave incidente (sentenza consid. 9 pag. 22 - 23)
La prima Corte ha, poi, ricordato come il prevenuto sia stato arrestato il 17 dicembre 2007, al suo domicilio di _________, dove era rientrato da _________ e come questi abbia da subito negato ogni addebito, “continuando, poi, a negare per tutta l’inchiesta, senza incrinature nella propria coerente versione difensiva” pur ammettendo di essere stato solo con la ragazza nelle situazioni da lei descritte (sentenza consid. 10 pag. 23 - 24).
Dopo avere riferito del sequestro del già citato lenzuolo e dei risultati delle analisi su di esso effettuate (sentenza consid. 13, 14, 15 e 16, pag. 25-28; cfr. sopra consid 2a), la Corte ha annotato come l’accusato, il 4 gennaio 2008, dopo avere visionato la registrazione della prima audizione della ragazza, abbia affermato di avere avuto, nella notte tra sabato e domenica di inizio dicembre 2007, un’eiaculazione notturna e come, rispondendo all’obiezione dell’interrogante che rilevava che non erano state ritrovate, durante la perquisizione del domicilio, delle mutande sporche di sperma, egli abbia affermato di non avere fatto in tempo a cambiarsele prima di partire per _________ (sentenza consid. 19 pag. 30 – 31).
Procedendo alla valutazione di queste dichiarazioni, la prima Corte le ha ritenute inattendibili, da un lato per la loro tempistica (“un indagato trasparente avrebbe percepito l’importanza di dichiarare immediatamente la possibile presenza di sperma sulle lenzuola” ciò che non ha fatto RI 1) e d’altro lato per la loro inverosimiglianza. Su questo tema, la Corte ha, dapprima, rilevato che il calcolo delle probabilità esclude che RI 1 abbia avuto, proprio quella notte, un’eiaculazione notturna. Poi ha annotato come la moglie di RI 1 non abbia mai notato in lui simili episodi e, infine, come le spiegazioni date per il preteso mancato cambio della biancheria intima non si concilino con le circostanze accertate secondo cui egli, prima di partire per _________, dovette aspettare la figliastra per un’intera mezz’ora. Infine, sempre sul tema dell’inverosimiglianza della versione di RI 1, la Corte ha ritenuto non credibile che lui non sapesse dove, nell’appartamento, fossero riposte le sue mutande. Pertanto, la Corte ha concluso che “il prevenuto non può essere creduto laddove giustifica la presenza del suo sperma sul lenzuolo con un’eiaculazione notturna, per il che se ne deve concludere che egli ha mentito e vi deve essere un’altra spiegazione, che egli non ha voluto fornire, per la presenza del suo sperma sul lenzuolo” (sentenza consid. 21 pag. 32 – 33).
Proseguendo nella sua analisi, la Corte ha, poi, rilevato come anche la dichiarazione di RI 1 secondo cui PC aveva, quel venerdì sera, guardato la televisione stesa sul letto matrimoniale ma completamente vestita mentre che il sabato sera a quel letto lei non si avvicinò neppure non sia credibile poiché non spiega l’abbondante presenza sul lenzuolo del DNA e della secrezione vaginale della ragazza (presenza che neppure è possibile spiegare con quanto accaduto successivamente a quel fine settimana).
Concludendo la sua analisi sulla credibilità della versione di RI 1, la Corte, pur osservando che per il resto essa appare “naturale e credibile” poiché descrivente “una situazione di normalità per rapporto a reati inquietanti siccome aberranti ed espressione di devianza”, ha ritenuto che la sua menzogna sulla macchia di sperma trovata sul lenzuolo – “argomento di centrale importanza siccome connesso ad una sua attività sessuale” – impone di doverlo ritenere “persona nel complesso non credibile” (sentenza consid. 22 pag. 33 – 34).
3.b. Nel suo allegato, il ricorrente rimprovera alla Corte di avere effettuato una valutazione unilaterale del materiale probatorio, avendo completamente omesso di considerare elementi di fondamentale importanza a suffragio della sua credibilità.
In sintesi, egli rimprovera alla Corte di avere manifestamente sbagliato concludendo che lui ha mentito sull’eiaculazione spontanea non avendo essa considerato, nell’esame delle sue dichiarazioni sulle ragioni del mancato cambio di biancheria, che il trasloco da _________ a _________ era stato fatto dalla moglie e dai di lei figli quando egli era in detenzione in _________ e, quindi, egli poteva “legittimamente ignorare se vi fossero dei ricambi e dove si trovassero, soprattutto considerato che era la moglie a preparargli ogni mattina la biancheria pulita” (ricorso pag. 14).
Inoltre – continua il ricorrente - la Corte ha sbagliato deducendo dal mancato cambio di mutande la sua non credibilità: “il fatto che l’accusato sia per ipotesi una persona dall’igiene discutibile che piuttosto che mettersi a cercare delle mutande nuove preferisce tenersi quelle macchiate di sperma (ormai quasi secco: il tema è stato affrontato al dibattimento) non è certo idoneo in sé a fungere da pilastro per una condanna penale” (ricorso pag. 14).
Inoltre, i primi giudici hanno – sempre secondo il ricorrente – sbagliato considerando che egli ha mentito quando ha detto che la ragazza, quel venerdì sera, si stese sul letto completamente vestita solo per guardare la tele e che il giorno successivo nemmeno si avvicinò a quel letto.
In effetti – spiega il ricorrente – la Corte ha sbagliato attribuendo implicitamente le tracce di DNA e di liquidi vaginali della ragazza a rapporti sessuali con l’imputato poiché ha dimenticato di esaminare una serie di circostanze che fondano la tesi difensiva secondo cui quelle tracce possono essere ricondotte ad un rapporto sessuale tra la ragazza ed una terza persona. Dapprima, ha dimenticato che è stato lo stesso accusato a chiedere, per addurre elementi a propria discolpa, un complemento d’analisi vertente sulla presenza o meno di liquidi vaginali: qualora egli avesse avuto davvero rapporti sessuali con la presunta vittima, certo non avrebbe fatto una tale richiesta. Poi ha dimenticato la presenza sul famigerato lenzuolo di macchie di saliva della ragazza che sono incompatibili con il tipo di rapporti sessuali asseritamente avuti con l’accusato. Quindi, ha dimenticato che PC avrebbe facilmente potuto procurarsi la chiave dell’appartamento di _________ (in particolare, prendendola dall’appartamento dei nonni). Infine, ha dimenticato le tracce di DNA di una quarta persona trovate sul lenzuolo.
Da queste considerazioni – conclude il ricorrente – emerge con evidenza che la prima Corte, nella valutazione degli elementi considerati per concludere alla complessiva assenza di credibilità di RI 1, ha compiuto una valutazione unilaterale delle prove, omettendo di considerare riscontri di sicura rilevanza (ricorso pag. 13 – 16).
3.c. Il complesso di argomentazioni che hanno portato la prima Corte a considerare non credibili le sue dichiarazioni in merito all’eiaculazione notturna non possono essere ritenute arbitrarie.
In effetti, non può essere negata dignità alle considerazioni riguardo l’inverosimiglianza delle argomentazioni portate dall’imputato a giustificazione del mancato cambio di biancheria intima nonostante la pretesa eiaculazione notturna.
Pretendere – come fa il ricorrente - che in ciò la Corte abbia manifestamente errato non avendo considerato che il trasloco nell’appartamento di _________ era stato fatto in sua assenza e che, quindi, egli poteva legittimamente non sapere dove la sua biancheria fosse stata riposta è poco serio: l’argomento ricorsuale è chiaramente pretestuoso nella misura in cui non è certamente un’impresa ardua o laboriosa trovare, in un appartamento di poche stanze, il luogo in cui la biancheria viene riposta poiché i posti in cui cercare non sono, certamente, molti. Non è credibile, in ogni caso, che si rinunci a una tale elementare ricerca – sempre ammettendo, per ipotesi, che la ricerca sia necessaria - se si è nella situazione di estremo disagio descritta dall’imputato nel verbale 7.3.2008 (“avevo le mutande bagnate, il mio pene era proprio attaccato alle mutande” AI 2.4. pag. 2) .
Altrettanto pretestuoso è il rimprovero mosso alla Corte di non avere considerato, nella sua valutazione, l’ipotesi secondo cui egli ben può essere una persona dall’igiene discutibile e, quindi, non avere nemmeno sentito il bisogno di indossare biancheria pulita. Al di là del fatto che l’argomento è presentato anche nel ricorso soltanto in forma ipotetica, si rileva come esso contrasti con le affermazioni fatte dallo stesso ricorrente (in particolare, nel verbale 7.3.2008, AI 2.4 pag. 3), e meglio non che a lui le mutande sporche di sperma non davano fastidio ma che lui aveva rimandato a _________ il cambio della biancheria poiché aveva fretta di partire. Dichiarazione, comunque, inverosimile e giustamente ritenuta non credibile dalla prima Corte: essa è, infatti, smentita – oltre che dal fatto che non è certamente il tempo necessario per un cambio di biancheria che può ritardare in modo significativo una partenza - dal fatto (accertato) che il tempo per cambiarsi l’imputato avrebbe benissimo potuto ritagliarselo nella buona mezz’ora in cui rimase ad attendere la ragazza.
Senza arbitrio, dunque, sulla base di queste considerazioni la Corte ha concluso che RI 1 “non può essere creduto laddove giustifica la presenza del suo sperma sul lenzuolo con un’eiaculazione notturna, per il che se ne deve concludere che egli ha mentito” (sentenza consid. 21 pag. 32 – 33).
Nemmeno è viziata da arbitrio la conclusione secondo cui le dichiarazioni di RI 1 su quanto fatto dalla ragazza il venerdì e il sabato sera del primo fine settimana di dicembre sono sconfessate dall’abbondante presenza sul lenzuolo del DNA e della secrezione vaginale della ragazza, ritenuto che tali tracce non si conciliano con l’ipotesi – da lui sostenuta - di una ragazza che si sdraia completamente vestita sul letto.
La tesi ricorsuale secondo cui la Corte avrebbe, in tale esame, dimenticato gli elementi che indicano la possibilità che tali tracce possano venire ricondotte ad atti sessuali praticati con terze persone – e meglio, con l’_________ – sul letto matrimoniale in momenti successivi al primo fine settimana di dicembre non è atta a fondare la censura d’arbitrio nella misura in cui essa è stata esaminata dalla prima Corte che l’ha ritenuta “peregrina” sulla base di argomentazioni sostenibili.
In effetti, dapprima la Corte ha motivato con argomentazioni sostenibili l’accertamento secondo cui quelle tracce non possono essere state lasciate quando la ragazza ha dormito in quel letto con la madre nel fine settimana successivo e, poi, in modo altrettanto sostenibile ha motivato l’accertamento secondo cui PC non disponeva delle chiavi di tale appartamento (cfr. consid. 34 pag. 52) e secondo cui, dopo il 9.12.2007 e prima del sequestro del lenzuolo, non ha più avuto “concreta possibilità di recarsi sul posto” (sentenza consid. 21 pag. 33). Su questa questione, la Corte ha pure esaminato se in occasione della sua fuga dall’istituto la sera del 16 dicembre 2007 la ragazza avrebbe avuto occasione di recarsi nell’appartamento dei RI 1 per concludere in modo sostenibile – e, quindi, non arbitrario – sulla scorta della deposizione di _________ che”le circostanze del ritrovamento non sono indizianti di una trasferta a _________” (sentenza consid. 34 pag. 52).
Altrettanto ben sostenibile è l’opinione della Corte secondo cui, in questo contesto, la traccia di DNA di una quarta persona – tanto labile da essere sfuggita ad un primo esame – localizzata, peraltro, solo in un angolo del lenzuolo non è sufficiente a dar corpo alla tesi difensiva di un rapporto sessuale fra PC e un terzo uomo.
Quest’opinione è, peraltro, confortata dal fatto che _________ – cioè l’uomo che secondo la difesa avrebbe potuto essere quella “quarta persona”– ha dichiarato più volte (in modo credibile poiché una dichiarazione diversa non ne avrebbe aggravato le responsabilità) di non avere mai fatto sesso con PC sul letto coniugale di _________ (PP 30.9.2008 AI 2.9).
La possibilità dell’intervento di altri uomini – che la difesa sembra implicitamente suggerire – è ipotesi che può essere considerata solo nell’ambito del generalmente possibile ma non probabile: essa non andava, pertanto, considerata dalla Corte.
In questo contesto, non viziata da arbitrio appare anche la conclusione della Corte secondo cui quella labile traccia di DNA trovata sull’angolo del lenzuolo può essere, con buona verosimiglianza, ricondotta alla nonna che quel lenzuolo ha lavato, ripiegato, riposto e quindi ripreso per consegnarlo alla nipote (sentenza consid. 34 pag. 53).
Va, infine, rilevato che le macchie di saliva nulla mutano poiché esse non vanno necessariamente ricondotte ad un atto sessuale orale (tanto più che non risultano mischiate a sperma o a liquido seminale).
In queste condizioni, la conclusione della Corte secondo cui RI 1 ha mentito quando ha raccontato di quel che la ragazza ha fatto il venerdì e il sabato sera resiste alla censura di arbitrio.
Potendo essere considerato che RI 1 ha mentito su un argomento “di centrale importanza siccome connesso a una sua attività sessuale”, la conclusione della Corte secondo cui RI 1 (o meglio: le sue dichiarazioni) non può (o meglio: non possono) essere ritenuto credibile, sfugge alla critica d’arbitrio.
3.d. Continuando nella sua ricostruzione dei fatti, la Corte ha ricordato che, il 17 gennaio 2008, la ragazza ha confidato all’educatrice che il primo rapporto con il patrigno era, in realtà, stato un rapporto anale. Di questo (della penetrazione anale) la ragazza aveva, in precedenza, molto tempo prima della denuncia, parlato con un’amica ma non era riuscita a confessarlo agli inquirenti un po’ per vergogna, un po’ perché la cosa, a suo parere, aggravava la situazione del patrigno e avrebbe fatto soffrire di più la madre. La ragazza ha precisato all’educatrice di avere provato dolore sia durante il rapporto che in seguito e di avere perso sangue. Pertanto – ha proseguito la Corte - alla luce di questa parziale modifica di versione (ed anche per indagare a proposito dei rapporti con l’_________), il 25 gennaio 2008 si è proceduto ad una nuova audizione di PC nel corso della quale la ragazza ha confermato che il rapporto sessuale che ebbe a _________ si consumò in maniera brusca e improvvisa con il patrigno che, finito di scrivere al computer, si alzò, la raggiunse sul letto e la prese “subito di colpo” togliendole i pantaloni e penetrandola analmente. La Corte ha pure rilevato che PC ha ribadito sia di non averlo raccontato nella prima audizione per “vergogna” sia di averlo confidato, probabilmente nel 2006, ad un’amica.
La prima Corte ha, poi, annotato come PC, rispondendo agli inquirenti, abbia ammesso di avere avuto rapporti sessuali consensuali (uno orale ed uno vaginale nello stesso pomeriggio in due aree di sosta dell’autostrada) con tale _________, successivamente identificato in _________ che, interrogato, ha sostanzialmente confermato il racconto della ragazza e come, poi, interrogata sui suoi rapporti con _________, PC abbia dapprima ripetutamente negato di avere avuto rapporti sessuali anche con lui per poi ammettere che, oltre ad un bacio, vi era stato anche un rapporto sessuale consensuale più di un anno prima e che, nei mesi successivi, vi erano state con lui altre congiunzioni carnali.
I primi giudici hanno, poi, ricordato come _________ (nato nel 1957) sia stato interrogato ed arrestato e, dopo un’iniziale negazione, abbia ammesso di avere avuto una prima congiunzione carnale con PC quando lei era ancora vergine, poi ne abbia ammessa una seconda avvenuta qualche mese dopo e, in seguito, abbia ammesso anche due o tre episodi di sesso orale, alcuni precedenti alle congiunzioni carnali, contestualizzando il tutto nel periodo inverno-autunno 2007 precisando, infine, come verosimilmente il primo rapporto completo con penetrazione vaginale sia avvenuto ad inizio giugno 2007.
La Corte di prime cure ha, poi, ricordato come, durante la sua terza audizione, la ragazza abbia confermato il racconto relativo a _________ ma non abbia, nonostante le ripetute domande degli inquirenti, saputo fare chiarezza sulla cronologia dei suoi rapporti con RI 1 e _________ (sentenza consid. 24, 25, 26,28 e 30 pag. 35 -39 e pag. 42).
Procedendo alla valutazione del racconto di PC, la prima Corte ha, dapprima, rilevato come gli inquirenti non abbiano avuto la possibilità di cercare elementi probatori oggettivi né nella camera di _________ né in quella di _________ e che l’unico elemento oggettivo che sorregge i racconti di PC relativamente a questi due episodi è l’accertamento secondo cui, effettivamente, sia a _________ nell’agosto 2006 che a _________ il 4 novembre 2007, la ragazza rimase sola con RI 1. Per contro – ha rilevato la prima Corte – le risultanze degli esami scientifici eseguiti sul lenzuolo vanno ad accreditare il racconto della ragazza riguardo gli episodi del 30 novembre e il 1 dicembre 2008 (sentenza consid. 30, 31 e 32 pag. 40 – 45).
Proseguendo, la Corte di prime cure ha ritenuto, quale elemento di valutazione della credibilità del racconto di PC, l’assenza da parte sua di motivi plausibili per mentire, non avendo ella nessun motivo di risentimento nei confronti del patrigno ed avendo la Corte escluso che la ragazza potesse avere accusato falsamente il patrigno per colpire la madre così come ha scartato, siccome inverosimile, l’ipotesi secondo cui la ragazza avrebbe accusato il patrigno per proteggere _________ (sentenza consid. 33 pag. 46 e 47).
La Corte ha, poi, trovato un ulteriore elemento di valutazione – “pur se secondario” - nelle “impressioni destate dal racconto di PC nelle persone adulte a lei vicine e che la conoscevano bene, ovvero i predetti _________e _________” che hanno percepito “una reale sofferenza” della ragazza mentre ha ritenuto di non dovere dare nessun credito alle opinioni dei familiari della ragazza che non le hanno creduto e che si sarebbero “distinti unicamente per i reiterati tentativi di delegittimare PC” (sent consid. 33 pag. 47).
Proseguendo, la Corte ha annotato come, dopo avere preso visione della prima audizione della ragazza, avesse “creduto di coglierne una sensazione di totale sincerità” visto che il suo racconto era spontaneo, privo di enfasi o esagerazioni, ancorché un po’ confuso e come, poi, abbia dovuto prendere atto del fatto che la ragazza aveva modificato la propria versione e che, poi, nella seconda audizione – la cui visione dava la stessa sensazione di sincerità - aveva ripetutamente mentito sui suoi rapporti con _________. Tuttavia, ciò rilevato, la Corte ha ritenuto “possibile una lettura differenziata” delle dichiarazioni di PC, volta a riconoscere le incongruenze, individuarne la spiegazione e attribuire credibilità all’ultima versione dei fatti raccontata, visto che il suo racconto “è comunque sorretto da importanti riscontri oggettivi oltre che dai predetti elementi indiretti” (sent consid. 33 pag. 48). In questo solco, la Corte di prime cure si è spiegata ed ha accettato la modifica della versione relativa a tale episodio con “la vergogna che essa ha (comprensibilmente) dichiarato di provare” nel riferire l’accaduto “stante in ogni caso il pregresso convincimento che qualcosa a _________ è accaduto”, convincimento legato alla convinzione che “l’indicazione ad un anno e mezzo di distanza di circostanze temporali rivelatesi corrette non può essere causale (né tantomeno deliberata) ma è invece legata ad un effettivo ricordo reso credibile dal dettaglio della bicicletta del fratello che ha interrotto l’abuso ma anche ed ancor più dal fatto di avere raccontato in epoca non sospetta a _________ che il patrigno gliel’ha messo nel culo” . La Corte ha, poi, legato il suo convincimento sulla credibilità del racconto di questo primo episodio al dolore che la ragazza ha riferito di avere provato a seguito della penetrazione. Pertanto, è sulla scorta di una “convergenza di elementi di giudizio in favore di un rapporto anale” e sulla “assenza di elementi che depongono in modo conclusivo contro siffatta ipotesi” che la Corte di prime cure ha ritenuto “credibile il racconto di PC così come da lei rettificato” (sent consid. 33 pag. 48 e 49).
Relativamente all’episodio di _________, la Corte ha precisato che il fatto che PC abbia dato pochi dettagli in merito non significa che il fatto non corrisponda a realtà. Rilevata ancora una volta la spontaneità del racconto ed esclusa volontà di manipolazione o di accanimento, la Corte ha concluso che “l’esistenza di questo fatto va ammessa in base al solo raffronto delle credibilità dei racconti e segue quindi (posta la non credibilità del prevenuto) il destino della valutazione complessiva circa la credibilità di PC” (sentenza pag. 49) .
Continuando, la Corte ha sottolineato come il racconto sui fatti di _________ sia “dettagliato e credibile nella sua semplicità” e come esso sia coerente e sia rimasto costante. Dopo avere rilevato come sia “difficile comprendere i motivi per cui la ragazza ha accettato di trascorrere il fine settimana sola con il patrigno a _________ dopo i precedenti di _________ e _________, addirittura chiedendo lei di potere andare a _________ quanto invece era previsto che ella pernottasse a _________ dai nonni” e come fossero risibili le motivazioni date dalla ragazza a giustificazione di tale sua richiesta, la Corte ha concluso che “queste incongruenze non attengono al tema della credibilità di PC ma semmai a quello della qualifica giuridica dell’eventuale reato” e che la “decisione sulla credibilità della ragazza può e deve essere resa a prescindere dalla comprensione (o dall’approvazione) dei suoi ragionamenti e dei suoi comportamenti , dovendo in proposito essere ritenuto che essa è in ogni caso una ragazza fuori dalla norma sia per situazione personale (…) che per comportamenti” (sentenza pag. 50) .
Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di non dovere – a causa dell’accertamento secondo cui PC ha inizialmente mentito sui suoi rapporti con _________ – concludere per la non credibilità delle accuse da lei formulate nei confronti del patrigno nella misura in cui questa menzogna si situa nel contesto di un rapporto connotato affettivamente per cui è comprensibile che ella abbia sentito il desiderio di proteggere l’uomo per cui lei provava dei sentimenti e che per questo abbia mentito agli inquirenti, ritenuto comunque come, per finire, la ragazza sia stata trasparente anche su questo punto (nonostante fosse cosciente delle conseguenze penali), ciò che depone per la sua credibilità complessiva.
Concludendo, dunque, la prima Corte ha ritenuto credibili le accuse di PC “così come risultanti dal complesso delle tre audizioni, pur considerate le iniziali reticenze e, in particolare, il cambio di versione sul primo episodio” poiché vi è “certezza di un racconto sincero, fornito da una giovane ragazza priva di movente nei confronti del patrigno, sicuramente provvista di sufficiente maturità per non formulare accuse a scopo strumentale o per fini risibili (…) e, al contrario, perfettamente consapevole della gravità delle accuse e profondamente sofferente per le conseguenze delle stesse per tutte le persone coinvolte” (sentenza consid. 33 pag. 51).
3.e. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la credibilità di PC è minata da numerose incongruenze nonché dalle bugie “conclamate (..) che sono state da lei proferite scientemente a danno dell’accusato” (ricorso pag. 16) non considerate – o non considerate nel loro giusto peso - dalla prima Corte.
Iniziando il suo lungo esposto su questo tema, il ricorrente rileva che la prima Corte ha concluso a torto per l’assenza in PC “di motivi plausibili per mentire” poiché ha omesso completamente di considerare nella sua valutazione la tesi difensiva secondo cui la ragazza ha mosso le sue accuse a RI 1 “per liberarsi di quest’ultimo e poter proseguire la relazione iniziata – durante la sua detenzione in _________ – con _________”. Ritenuta la personalità della ragazza – che presenta gravi problemi comportamentali (fra cui numerosi atti di vandalismo) e che coltiva relazioni insolite (rapporto sentimentale e sessuale con un cinquantenne) – la Corte non poteva, senza cadere nell’arbitrio, scartare “la tesi difensiva principale” non solo senza approfondirla ma addirittura “senza fornire nessuna motivazione specifica” (ricorso pag. 17).
Continuando, il ricorrente rileva come la stessa Corte di prime cure abbia ammesso che PC è in grado di mentire scientemente e in modo tale da convincere chi la ascolta (e, cioè, la stessa Corte e gli agenti della polizia “specificamente formati a valutare simili dichiarazioni”). Pertanto – prosegue il ricorrente – il fatto che _________ le abbiano creduto “non porta molto di più rispetto al convincimento raggiunto dalla Corte medesima” (ricorso pag. 17 e 18).
Meglio avrebbe fatto la Corte di prime cure – continua il ricorrente – a prendere in considerazione tutte le incongruenze del racconto della ragazza nonché le menzogne da lei raccontate. In particolare, la Corte avrebbe dovuto maggiormente esaminare il cambiamento di versione riguardo il primo presunto abuso e prendere atto che il cambiamento di versione non riguardava soltanto le modalità (vaginale o anale) poiché, in realtà, la ragazza nel primo racconto aveva “inventato una storia, precisando delle posizioni nel letto, delle modalità di approccio, il fatto che avesse perso la verginità”. Il cambiamento di versione – continua il ricorrente – “non si limita, come afferma la sentenza impugnata, al semplice cambiamento da vaginale ad anale ma implica che PC ha inventato e attribuito all’accusato un rapporto sessuale vaginale con conseguente perdita di verginità e lo ha raccontato alla polizia, inventando una cronistoria e infarcendolo di dettagli, presentandolo in modo del tutto credibile, tant’è che è stato inizialmente creduto sia dalla polizia che dalla Corte quando, ancora ignara che si trattasse di bugie, lo ha visionato in aula”. Il primo racconto della ragazza su questo primo presunto abuso è dettagliato sino a comprendere il particolare del tampone inserito a causa del sangue perso e delle riflessioni sul fatto che, fortunatamente, la madre le aveva già spiegato cosa sarebbe successo nel corso del primo rapporto sessuale: esso è, perciò, “una bugia qualificata perché infarcita volutamente di dettagli credibili ma inequivocabilmente falsi (avendo PC perso senza contesto la verginità con _________ diversi mesi dopo”). Il fatto che la ragazza si sia lasciata andare ad una simile recitazione “in un contesto formale come un interrogatorio di polizia dove era necessariamente consapevole del proprio obbligo di dire la verità è assolutamente inammissibile e ne mina alla radice la credibilità” (ricorso pag. 18). Limitandosi a menzionare il cambiamento “da vaginale ad anale” ed ignorando tutti i dettagli che la ragazza ha usato per infarcire il suo racconto, la prima Corte ha sbagliato in modo gravissimo “così come gravissimi sono gli effetti distorsivi sulla credibilità della presunta vittima”.
Inoltre – continua il ricorrente – la prima Corte “evacua in modo sommario e assolutamente incompleto quelle che chiama incongruenze che non attengono al tema della credibilità di PC” affermando che la presenza di situazioni illogiche o non spiegabili nelle dichiarazioni della vittima non tocca il giudizio sulla sua credibilità. In ciò la Corte sbaglia in modo grossolano nella misura in cui “è evidente che la credibilità delle dichiarazioni di una persona deve essere valutata anche in base alla coerenza e alla logica intrinseca di tali dichiarazioni, non potendosi dare per vere dichiarazioni illogiche o contraddittorie solo in base a un diploma di sincerità dato da _________, _________ o la Corte medesima in base a personalissime impressioni” (ricorso pag. 19).
Facendo riferimento al racconto della ragazza su quanto avvenuto a _________ – prosegue nel suo articolato esposto il ricorrente – la Corte avrebbe dovuto tener conto in modo diverso del fatto che è perlomeno “difficile comprendere per quale motivo PC abbia insistito per andare con il patrigno a _________ dopo essere stata – a suo dire – abusata a _________”.
Inoltre – continua il ricorrente – i primi giudici hanno totalmente omesso di considerare un’ulteriore incongruenza nel racconto di PC, e cioè il fatto che non si comprende per quale motivo il sabato successivo, se davvero fosse stata abusata il venerdì sera, non abbia cercato di rimanere con i nonni. Infine, nemmeno hanno considerato il fatto che, cercando di spiegare come mai abbia voluto seguire il patrigno a _________, PC abbia detto, contraddicendosi, che “lì, cioè il venerdì 30.11.2007, RI 1 non aveva ancora abusato di lei e che pensava che stanti le condizioni di _________ ciò non sarebbe più accaduto” quando – secondo le sue precedenti dichiarazioni – lei era stata, invece, appena tre settimane prima, abusata dall’uomo all’ospedale di _________ nelle note circostanze (ricorso pag. 6 e 21).
Proseguendo, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere valutato, nell’esame di credibilità, le numerose bugie dette da PC. Da un lato, le rimprovera di non avere considerato che ha sottaciuto agli inquirenti la sua relazione con _________. Ma, soprattutto, le rimprovera di non avere considerato che, nella sua terza audizione (quando già i suoi rapporti con _________ erano venuti alla luce), rispondendo alla domanda a sapere di chi pensasse di essere incinta quando nella seconda metà del 2007 andava dicendo ai compagni di scuola che sospettava una gravidanza, la ragazza ha ancora “scientemente mentito dicendo che all’epoca attribuiva tale ipotetica gravidanza all’accusato e ha rincarato la dose precisando che aveva pensato ciò perché lui abusava di lei senza preservativo”: infatti, “l’istruttoria – e, in particolare, l’audizione di _________ confermata in aula – ha permesso di appurare che ciò era impossibile poiché PC proferiva quelle dichiarazioni prima dell’incidente di _________ e quindi prima del primo presunto rapporto sessuale con l’imputato”. Questo episodio – continua il ricorrente – dimostra ancora una volta come la ragazza non abbia esitato a mentire scientemente a suo danno e questo non può che minarne la credibilità: pertanto, “non si comprende come la Corte giudicante possa avere tralasciato completamente tale menzogna conclamata nel proprio giudizio di credibilità” (ricorso pag. 22).
Inoltre – sempre secondo il ricorrente – la Corte ha sbagliato non considerando che il racconto di PC è sconfessato anche dalle prime dichiarazioni del fratello (fatte quando ancora questi non sapeva del contenuto esatto delle dichiarazioni della sorella) secondo cui egli non ha mai riposto la bicicletta vicino al davanzale della camera da letto (quando, invece, PC ha affermato che il primo rapporto con l’accusato è stato interrotto proprio dal rumore della bicicletta del fratello buttata contro il davanzale).
Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di non avere considerato un’ulteriore incongruenza nel racconto di PC che egli individua nella datazione del secondo rapporto sessuale poiché – sostiene - è inverosimile che un uomo attaccato alla famiglia (come RI 1 è stato riconosciuto essere) possa avere “l’impulso sessuale di approfittare della figliastra” dopo avere visto _________ – di cui si è occupato amorevolmente (cfr. dichiarazioni 2.1.2008 dello stesso ragazzo) – in un letto d’ospedale “con il braccio e la gamba tranciate” (ricorso pag. 6).
Parimenti, nel suo esame, la Corte avrebbe dovuto considerare il fatto che la ragazza si decise a parlare di questi presunti abusi proprio quando la madre le aveva detto di volere parlarle in merito alla sua vita sessuale a causa di alcune voci che _________ le aveva riportato (ricorso pag. 6) ed inoltre non avrebbe dovuto misconoscere che le modalità della rivelazione dei presunti abusi contrastano con la storia personale della ragazza (lei richiese un colloquio con il direttore proprio per riferirgli di questi presunti abusi quando, invece, lo stesso direttore ha detto che la ragazza non ha mai parlato spontaneamente dei propri problemi ma ha sempre richiesto “aiuto con i suoi atteggiamenti”).
Secondo il ricorrente, la Corte ha sbagliato non concludendo che la credibilità di PC “è minata dalle numerose e importanti incongruenze citate (..) e dalle bugie conclamate di cui è stato possibile stabilire che sono state da lei proferite scientemente a danno dell’accusato”. Sorprende – continua il ricorrente – “constatare che diverse delle incongruenze e bugie enumerate (e facilmente rilevabili dall’esame degli atti) non sono state neppure evocate nell’unico considerando consacrato alla credibilità di PC” (ricorso pag. 16). Nella valutazione della credibilità della ragazza – continua il ricorrente – la Corte ha svolto, a suo sfavore, considerazioni in parte illogiche e ha rifiutato esplicitamente o totalmente omesso di considerare importanti elementi attinenti alla credibilità. Questo modo di procedere – conclude su questo punto il ricorrente – è arbitrario: l’ampio margine di apprezzamento che viene concesso alla Corte non le permette di omettere elementi che, sia se presi a sé stanti che insieme, “hanno il peso di quelli che sono stati menzionati al dibattimento - e vengono ribaditi in questa sede – dalla difesa e che emergono chiaramente dagli atti” (ricorso pag. 23).
Pertanto – ha concluso il ricorrente – la Corte avrebbe dovuto concludere che non poteva fondarsi sulle dichiarazioni di PC (perché in parte false e in parte contraddittorie o inspiegabili) e, quindi, proscioglierlo da ogni accusa. Oppure – conclude il ricorrente andando oltre le sue formali richieste ricorsuali - nell’ipotesi in cui, pur considerando “tutti i fatti che ha omesso di considerare”, avesse concluso, in particolare in base all’analisi delle tracce sul lenzuolo, che vi è stato fra RI 1 e PC un rapporto sessuale, condannarlo per tale unico rapporto che non poteva essere altro che consensuale (ricorso pag. 26 e 27).
3.f. Il principio "in dubio pro reo", quale corollario della garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, riferito alla valutazione delle prove, implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo (DTF 129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). La massima non impone però che l'amministrazione delle prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili - non sono sufficienti: pertanto, la certezza assoluta non può essere pretesa. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi che sono atti a fondare il convincimento del tribunale quando, valutati globalmente, consentono di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (DTF non pubblicata del 12 febbraio 2003 [1P.333/2002] consid. 1.4, anche in Pra 2004 n. 51 pag. 253; DTF non pubblicata del 10.1.2002 [6P.93/2001] consid. 3c; DTF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999] consid. 3 d; DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.9.; DTF non pubblicata del 28 giugno 2004 [6P.72/2004] consid. 1.2; DTF non pubblicata del 7 maggio 2003 [6P.37/2003] consid. 2.2).
Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF129 I 8 consid. 2.1. pag. 9; 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a, e rispettivi rinvii).
Le difficoltà probatorie generalmente riscontrabili nell'ambito dei reati contro l'integrità sessuale possono spesso rendere decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506)
Secondo una prassi costante, l’esame dell’attendibilità delle dichiarazioni è innanzitutto compito e dovere del giudice (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.2.2; DTF 129 I 49) che deve procedere a tale analisi con estremo rigore sulla base di convincenti basi metodologiche (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.4.3.).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto del momento e dello stato d’animo in cui versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatore, di principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr STF 28.5.2001 in re A.B. e C. in cui l’angoscia e la sofferenza mostrata dalla vittima dopo i fatti è stata ritenuta un importante elemento indiziante e STF 17.1.2005 in re A. c. B. in cui il fatto di avere fatto diverse docce dopo i fatti è stato ritenuto “une attitude tipyque d’une victime qui se sent sale après des rapports sexuels forcés” e DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] in cui è stato ritenuto che la vergogna e il senso di colpa e di inadeguatezza sono sentimenti tipici delle persone abusate). Da considerare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti sono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.8.1.; anche DTF non pubblicata 12.8.2005 [1P.57/2005] consid. 3.7; DTF non pubblicata 28.12.2004 [1P.380/2004] consid. 4.2 e segg; ).
Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni limitate alla collocazione temporale di un episodio (l’ultimo) di abuso possono essere giustificate in virtù del lungo tempo trascorso dai fatti e, pertanto, non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima di abusi sessuali (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006] consid. 3.8.1.). Nemmeno tolgono credibilità ad una vittima delle contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelino essere aspetti minori o secondari e possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento dovuti ad una simile prova (DTF non pubblicata del 18.1.2002 [1P.719/2001], consid. 3.2.; cfr. anche DTF non pubblicata del 16.4.2009 [6B.23/2009] consid. 2.2.; DTF non pubblicata 28.12.2004 [1P.380/2004] consid. 5.2)
3.g. Il primo rimprovero mosso alla Corte dal ricorrente – e, cioè, di non avere considerato il fatto che la ragazza aveva interesse ad accusare falsamente RI 1 per potersene liberare e potere proseguire indisturbata la propria relazione con _________ - cade nel vuoto.
Se è vero, infatti, che la prima Corte non ha considerato – verificando se le dichiarazioni di PC fossero o meno disinteressate – la tesi proposta dal ricorrente, è anche vero che tale tesi appartiene più al campo del possibile che non a quello del probabile poiché non appare evidente il nesso fra l’allontanamento di RI 1 e la prosecuzione del rapporto della ragazza con _________, o meglio non vi sono elementi che indichino come la presenza di RI 1 costituisse un impedimento ad un’eventuale prosecuzione degli incontri fra la ragazza e l’_________.
Nemmeno, in questo contesto, appaiono rilevanti le censure ricorsuali relative al momento in cui tali dichiarazioni sono state emesse: non si comprende, in effetti, perché PC dovrebbe aver pensato – così come sembra ipotizzare il ricorrente – che la madre potesse accogliere più favorevolmente l’ipotesi di una figlia abusata dal marito (cui, peraltro, era molto attaccata) piuttosto che quella di una figlia che aveva una relazione con un cinquantenne.
Sul carattere disinteressato delle accuse a RI 1, dunque, le argomentazioni difensive non appaiono in nessun modo atte a modificare il giudizio della prima Corte che è stato reso, su questo punto, sulla scorta di numerose considerazioni del tutto sostenibili, quindi senza arbitrio.
Riguardo al secondo appunto mosso dal ricorrente alla Corte di prime cure attinente alla capacità di PC - accertata dalla stessa Corte di prime cure - “di mentire scientemente” e in modo credibile si osserva quanto segue.
Vero è che, nel suo esame delle dichiarazioni di PC, la Corte di prime cure ha considerato come elementi di credibilità sia l’impressione di sincerità e di sofferenza destata dal racconto della ragazza in _________ (sentenza pag. 47) sia la sensazione di totale sincerità suscitata dalla visione delle registrazioni delle sue audizioni visto, in particolare, come il suo racconto, “ancorché un po’ confuso” fosse “spontaneo, privo di enfasi o esagerazioni”.
A ragione il ricorrente sostiene che l’impressione di sincerità che PC riesce a suscitare con i suoi racconti perde molta della sua valenza di elemento di credibilità (valenza di per sé, invero, già per principio ridotta, in difetto di che si farebbe assurgere l’intimo convincimento del giudice a sufficiente accertamento dei fatti) nella misura in cui è accertato dalla stessa Corte di prime cure che PC quest’impressione riesce a destarla anche quando mente.
Altrettanto a ragione il ricorrente afferma che alcune dichiarazioni rese da PC agli inquirenti – in particolare, quelle (almeno le iniziali) sulla realtà dei suoi rapporti con _________ e quelle sul primo uomo con cui aveva avuto rapporti vaginali completi – si sono rivelate essere delle menzogne e altrettanto a ragione il ricorrente sostiene che, almeno una di queste bugie (quella su chi l’aveva deflorata), PC l’ha scientemente detta per proteggere _________ e, in ciò, non s’è fatto scrupolo di incolpare ingiustamente RI 1 (trascrizione 2. audizione pag. 29; trascrizione terza audizione pag. 4 e 5; VI _________ 2.10.2008 pag. 2).
Infine, ancora una volta a ragione il ricorrente ha sottolineato alcune incongruenze nelle dichiarazioni della ragazza. Fra queste, quella relativa alla sua paura di essere incinta nel periodo precedente alle vacanze di novembre 2007 e l’attribuzione a RI 1 della responsabilità di tale suo ipotetico stato, ciò che risulta inconciliabile con le altre sue dichiarazioni da cui emerge che il patrigno ebbe con lei dei rapporti vaginali soltanto nel periodo 4 novembre - 1. dicembre 2007 (trascrizione 3. audizione pag. 9; AI 21.12.2007, C.).
Pertanto, a ragione il ricorrente sostiene che non può, proprio in funzione di quanto sottolineato, essere emesso un giudizio di generale credibilità delle dichiarazioni di PC.
Tuttavia, queste considerazioni non aiutano il ricorrente nella misura in cui dall’accertamento secondo cui nelle dichiarazioni di PC si ritrovano - non soltanto confusioni tali per cui “è difficile, nel suo racconto, tenere separati e distinguere i differenti episodi narrati” (sentenza pag. 48 in alto) - ma cambiamenti di versione, bugie ed incongruenze, ancora non deriva che tutte le sue dichiarazioni non corrispondano a verità.
Pertanto, bene ha fatto la Corte di prime cure ad andare oltre il giudizio di generale credibilità erroneamente emesso (sentenza pag. 49) e a procedere ad una lettura differenziata delle dichiarazioni della ragazza (sentenza pag. 48) verificando, sulla base delle caratteristiche delle diverse dichiarazioni e degli eventuali riscontri esterni, a quali parti di esse attribuire credibilità.
3.g.1. In relazione all’episodio di _________, la Corte di prime cure ha preso atto del cambiamento di versione di PC (penetrazione anale invece che vaginale) spiegandolo con “la vergogna che essa ha (comprensibilmente) dichiarato di provare nel raccontare l’accaduto” (sentenza pag. 48).
Questa spiegazione trova il suo fondamento negli atti.
In effetti, del sentimento di “vergogna” rilevato dalla Corte, PC ha detto sin dall’inizio. Ne ha parlato all’educatrice cui aveva rivelato, nel corso del mese di gennaio 2008, la vera natura del rapporto avuto a _________. Ne ha parlato agli inquirenti (trascrizione 2. audizione pag. 6). Ne ha, poi, parlato in aula. Ma, soprattutto, la sua ritrosia a parlare di tale particolare emerge con evidenza dalla difficoltà che ha avuto nel trovare le parole con cui riferire quel particolare, evidentemente (e comprensibilmente) per lei delicato e fonte di grande imbarazzo:
“ (…) e lui però non è che ha avuto, non so come dire, ha avuto…non lo so, cioè non è che ha fatto come…ahé, aspetta…”
(trascrizione 2. audizione pag. 4)
Rilevata la fondatezza dell’accertamento della Corte sulle motivazioni che hanno spinto PC a mentire, nel corso della sua prima audizione, sulla reale natura della penetrazione subita a _________, occorre anche sottolineare come, per il resto, le due versioni della ragazza sull’episodio di _________ non siano totalmente contrastanti.
In effetti, anche nella seconda versione si ritrova il dettaglio – già riferito nella prima - del rumore della bicicletta appoggiata dal fratello vicino al balcone quale elemento che ha distolto l’uomo dai suoi maneggi:
“ Dopo però è arrivato mio fratello, quindi … praticamente ha appoggiato la bici sotto il balcone e l’ha sentito e allora si è alzato subito di colpo, no? E niente; e io sono stata così felice perché ho detto “grazie a Dio che è arrivato mio fratello, che così almeno non…non continuava, no?”
(trascrizione prima audizione, pag. 4)
“ E: (ndr: _________) che aveva appoggiato la bicicletta, avendo fatto il giro, lui ha sentito il rumore e subito ha smesso e poi niente…come se niente fosse”
(trascrizione seconda audizione, pag. 2)
Il fatto che questo dettaglio non abbia potuto essere accertato (poiché il fratello ha, una prima volta, negato e, poi, una seconda volta, ammesso) è - in un contesto in cui quel che conta ed è considerato indiziante è la permanenza nel tempo della dichiarazione - totalmente irrilevante.
Vero è che, come rilevato dal ricorrente, richiesta di dare dettagli su quel rapporto, nel corso della sua prima audizione, PC lo aveva fatto diventare il suo primo rapporto vaginale, dandone una descrizione corredata da dettagli che portavano anche sulle riflessioni da lei asseritamente fatte in quel frangente in relazione alla perdita di sangue cui lei pose rimedio con l’introduzione di un tampone assorbente e alle spiegazioni datele in precedenza dalla madre dimostrando, così, di sapere, in sostanza, mentire in modo credibile, costruendo intorno all’atto riferito una situazione avente l’apparenza di vita vissuta.
Se è vero che l’essere riuscita a dare agli inquirenti una descrizione credibile di qualcosa che, in realtà, non era avvenuto (o, perlomeno, non era avvenuto a _________, nell’agosto 2006 e con RI 1) getta un’ombra importante sulla credibilità generale della ragazza, è anche vero che a questo, in relazione all’episodio di _________, pongono rimedio – oltre le considerazioni sopraespresse sul perché la ragazza ha modificato, nel suo racconto, la realtà di quanto avvenuto – gli elementi che la Corte di prime cure ha trovato a conforto delle dichiarazioni di PC così come modificate nel gennaio 2008.
In particolare, sono indicative della veridicità di questo racconto il fatto che PC ha raccontato, in epoca non sospetta, ad un’amica che il patrigno “gliel’ha messo in culo” , il racconto all’educatrice del dolore da lei provato a seguito di tale penetrazione (“ cavoli se ho avuto male, per una settimana non sono riuscita quasi a sedermi”) e, insieme a questi, la collocazione temporale di tale episodio in un momento in cui, effettivamente, la ragazza era sola in casa con il patrigno (sentenza pag. 35 e 48).
A questi elementi si aggiunge – quale ulteriore indizio di credibilità – proprio la “vergogna” di PC nel raccontare della penetrazione anale che, nella sua seconda audizione, si concretizzava, come visto, nell’evidente difficoltà nel trovare le parole, in quel suo prendere tempo (“non so come dire, ha avuto…non lo so, cioè non è che ha fatto come…ahé, aspetta…”).
Di nessun rilievo la censura ricorsuale secondo cui non sarebbe possibile “penetrare all’improvviso l’ano di una persona non preparata, tesa e che non ha mai avuto rapporti di quel tipo” (ricorso pag. 21).
In effetti, se la tesi difensiva fosse corretta, non si spiegherebbe la realtà – drammatica – dei molti stupri anali (per dirla con il ricorrente, con penetrazione improvvisa di persone non preparate e tese) perpetrati nel mondo (cfr, per esempio, Merchant, Lau, Liu, Mayer, Becker, Adult sexual assault evaluations at Rhode Island emergency departments, 1995-2001 in J. Urban Health, 2009 Jan; 86(1):43-53.Epub 2008 Sep 17; Jones, Rossman, Wynn, Dunnuck, Schwartz, Comparative analysis of adult versus adolescent sexual assault: epidemiology and patterns of anogenital injury, in Acad Emerg Med 2003 Aug; 10 (8): 872-7; Kindermann, Carsten, Maassen, Ano-genital incurie in female victims of sexual assault, in Swiss Surg. 1996; (1): 10-3; Drocton, Sachs, Chu, Wheeler, Validation set correlates of anogenital injury after sexual assault, in Acad Emerg Med. 2008 Mar; 15(3): 231-8 in www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ).
Ciò detto, che in concreto la penetrazione sia stata difficoltosa – proprio perché improvvisa - lo si deduce dalla stessa dichiarazione della vittima che ha detto che lei perse del sangue ed ebbe, poi, per diversi giorni dei dolori.
Pertanto, l’accertamento della Corte secondo cui a _________, nell’agosto 2006, RI 1 ha penetrato analmente la figliastra (così come risulta dai consid. 30 e 39, pag. 42 e 60 della sentenza di prime cure), resiste alla censura d’arbitrio.
3.g.2. Nel corso della sua prima audizione, PC aveva, dapprima dichiarato, di non ricordare esattamente il numero di rapporti sessuali avuti col patrigno e di poter unicamente dire che la cosa era successa “quattro volte sicuro, ehm niente, quattro volte è andata” (trascrizione prima audizione, pag. 3). Richiesta, alla fine del racconto su quanto avvenuto a _________, di descrivere gli altri episodi, la ragazza ha detto, dapprima, di non ricordare esattamente (trascrizione prima audizione, pag. 13). Poi, dopo avere a lungo parlato dell’episodio di sabato 1. dicembre 2007 e avere precisato che RI 1 non aveva eiaculato dentro di lei, la ragazza ha evocato un rapporto avuto a _________:
“ (..) ricordo che quando ero a _________ (…) avevamo solo un letto, no? Matrimoniale e dormivamo io, mia mamma e RI 1 (…) io sono rimasta (ndr: sola) con lui,no? E alla fine niente, la sera…di nuovo… ha avuto …cioè nel senso ha cominciato ad accarezzarmi e poi dopo …anche lì ha cominciato …a avere..cioè nel senso… (…)
Cioè ha messo il pene nella vagina
I:ok
V. E..niente .. . Ah, dopo appunto quando ha avuto l’orgasmo, l’ha tirato fuori e..dopo…dopo è andato in gabinetto.
(…)
V: praticamente con la mano…
I:mmm,mmm
V: lo teneva su, cioè nel senso…
(…)
che lo sperma finiva nella mano”
(trascrizione prima audizione, pag. 17)
La spontaneità di questa dichiarazione – nata dal ricordo evocato dal pensiero delle eiaculazione fuori vagina dell’ultimo episodio – è un elemento importante nella valutazione della sua credibilità.
Insieme al suo contenuto, in particolare al dettaglio dello sperma che finiva sulla mano dell’uomo che “teneva su” il pene dopo “averlo tirato fuori”, la sua genesi (ricordo suscitato dalla rievocazione di una situazione simile) testimonia, in modo sufficiente, la credibilità della dichiarazione di PC su quanto successo a _________.
Il ricorrente sostiene che quanto detto, il 25 gennaio 2008, da PC (trascrizione pag. 7 e 8) all’interrogante che le chiedeva di spiegare come mai, la sera del 30 novembre 2007, lei avesse insistito per andare a casa con RI 1 dimostra che, in realtà, a _________ non è successo nulla, perché se davvero il 4 novembre RI 1 avesse avuto con lei l’asserito rapporto sessuale, a _________, nella camera messa a loro disposizione dall’ospedale dove il fratello già giaceva nelle condizioni di cui s’è detto a causa dell’incidente avvenuto il 1. ottobre 2007, PC non avrebbe potuto giustificare la sua decisione di seguire il patrigno dicendo di avere pensato che il pensiero dell’incidente capitato a _________ avrebbe dissuaso RI 1 dal tentare un approccio.
Questa tesi non è condivisibile.
Da un lato, poiché non considera che, in realtà, la giustificazione data da PC al suo desiderio di andare a _________ è molto più articolata di quanto ritenuto dal ricorrente. Se è vero che PC ha detto di avere pensato che la consapevolezza dell’incidente occorso a _________ avrebbe distolto RI 1 da desideri insani, è anche vero che lo ha fatto soltanto di transenna, nell’ambito di una risposta che, per i suoi 9/10, si concentrava su quel che lei voleva evitare andando a _________. Seguendo il patrigno, PC voleva evitare di rimanere con la nonna che “ha sempre da dire” che è “peggio di mia madre” che la obbliga a fare i lavori di casa, che non le permette né di uscire, né di fumare né di navigare in internet, con la nonna che, insomma, “è un incubo”, che “a me veramente pesa” e che “è una cosa incredibile stare con lei”:
“ E: si, perché comunque io ero abbastanza stufa di stare con la nonna perché veramente è una cosa incredibile stare con lei. Peggio di mia madre. Ehm… mi fa fare determinate cose, come pulire , lavare i piatti e cosî e questo a me non piace, quindi ho preferito andare a casa e ho detto almeno non devo fare queste cose. E, ehmm…dopo lui ha detto che doveva farsi la tinta per i capelli , allora mi fa, gli ho detto alla nonna, cioè io ho chiesto alla nonna: nonna posso andare a casa? E lei fa, ma no dai stai qui e dopo il RI 1 ha detto: no, viene a casa perché comunque devo farmi …no, non ha detto quello perché aveva vergogna, ha detto no, no vieni a casa così domani mattina la porto direttamente io al mercatino e poi partiamo alla sera. Ha detto okay, va bene. Qui, che son poi guanti della mamma, ha fatto ‘sti capelli, lui e … niente. Comunque, si, è vero, ho voluto andare a casa perché dalla nonna è un incubo. E’ per quello. A volte preferisco stare lì seduta che stare dalla nonna. E, appunto, ho detto che voglio andare a casa, però non ho immaginato ancora la scc…che potrebbe , che potesse ancora abusare di me, perché ho detto adesso che è successo questa cosa di mio fratello, così…pero visto che l’ha rifatto, sia il venerdì che il sabato, poi il sabato non avrei… il venerdì no…, il sabato non sono stata su dalla nonna, anche se volevo, non l’ho detto, neh, però dentro di me non potevo perché dovevamo partire subito la domenica mattina per andare là a _________ (…)Ehmm … appunto , proprio questa cosa della nonna che a me veramente pesa perché ogni volta che sono su ha sempre da dire, non posso uscire non posso fare niente, ho detto, almeno con RI 1 posso fumare, posso uscire, volendo e allora … era anche per quello che sono andata giù”
(trascrizione seconda audizione, pag. 7 e 8).
Con RI 1, PC aveva un rapporto tutto sommato buono.
Lei stessa ha dichiarato che lui era una brava persona e che lei gli voleva bene:
“ I: tu vuoi bene a questa persona (ndr: _________)?
V: si. Come anche volevo bene al RI 1, al _________ (ndr: _________) …okay (…)”
(trascrizione 2. audizione pag. 27)
“ Per il resto,… cioè bom lui è sempre stata una persona diciamo brava, no? Con me, con mio fratello, così”
(trascrizione prima audizione pag. 3)
Fra la prospettiva di rimanere con la nonna che “è un incubo” perché la tratta da ragazzina e “la fa lavorare” e quella di tornare a casa con il patrigno a cui, in fondo, vuole bene e che, “per il resto”, è una brava persona è perfettamente comprensibile che un’adolescente con un percorso di vita particolare come quello di PC scelga la seconda.
Giustamente, valutando la congruenza di queste dichiarazioni (o meglio, la credibilità del comportamento che esse descrivono e, così, la loro coerenza interna), la prima Corte ha sostenuto che esse vanno valutate anche alla luce della considerazione secondo cui PC “è in ogni caso una ragazza fuori dalla norma, sia per la situazione personale – senza padre, male accettata dalla madre ed istituzionalizzata da anni - che per i suoi comportamenti, sicuramente reattivi a tale situazione, come il fumo precocissimo, i vandalismi, le fughe dall’istituto, l’esperienza con la marijuana, la sessualità vissuta precocemente (ed incoscientemente) con uomini adulti” (sentenza pag. 50)
D’altro lato, la tesi ricorsuale non è condivisibile poiché non valuta la genesi della dichiarazione di PC. Non valuta, cioè, il fatto che tale affermazione è stata fatta in risposta ad una domanda dell’interrogante che chiedeva conto alla ragazza di un suo comportamento. Questa richiesta portava, in sé, una valutazione, se non negativa, di evidente inconciliabilità tra l’ipotesi di un rapporto sessuale avuto a _________ e il desiderio della ragazza di passare il fine settimana a _________, dove c’era anche RI 1. In realtà, gli atti dimostrano che i rapporti sessuali avuti con il patrigno non hanno mai spinto PC ad allontanarsi da RI 1. Non vi è traccia di richieste in tal senso fatte dopo l’agosto 2006. Nemmeno PC ha fatto richieste in tal senso quando è stata posta, dalla decisione della madre di rientrare in Ticino, davanti all’evidenza di dover rimanere sola con l’uomo a _________. Non vi è nemmeno traccia di richieste del genere formulate dopo il 4 novembre 2007.
Avvertita – a causa della richiesta di spiegazioni – la necessità di trovare un argomento con cui potesse sostenere che all’ipotesi di un rapporto sessuale lei aveva pensato ma che l’aveva scartata – quando invece, probabilmente, non era così – in modo da non dover assumere responsabilità in quanto accaduto, PC ha buttato là, in mezzo alle vere motivazioni che l’hanno spinta a non volere rimanere dalla nonna, quella che il ricorrente – sbagliando – invoca come prova della non credibilità della ragazza in merito ai fatti di _________.
Di nessuna consistenza è, invece, la censura ricorsuale secondo cui la dichiarazione di PC sul rapporto sessuale di _________ è inverosimile poiché non è pensabile che un uomo attaccato alla famiglia come RI 1 avesse pulsioni sessuali in un momento così drammatico. Affermando ciò, il ricorrente dimentica che la pulsione sessuale è una pulsione primaria che, in quanto tale può esprimersi nei contesti più disparati.
Su questo episodio, la Corte di prime cure ha concluso di non avere “motivo di disconoscere la credibilità di PC” aggiungendo che, “se è vero che essa ha narrato l’episodio solamente di sfuggita” la ragazza “ha raccontato il fatto in modo del tutto spontaneo e anche in questo caso va esclusa ogni volontà da parte sua di manipolazione o di accanirsi contro il patrigno”. Pertanto – ha concluso la prima Corte – “in assenza di altri accertamenti, l’esistenza di questo fatto va ammessa in base al solo raffronto delle credibilità dei racconti e segue quindi (posta la non credibilità del prevenuto) il destino della valutazione complessiva circa la credibilità di PC” (sentenza pag. 49).
In realtà, come visto sopra, le dichiarazioni della ragazza su questo punto sono sufficientemente ampie ed hanno le necessarie caratteristiche affinché venga loro data credibilità.
In queste condizioni, l’accertamento della Corte – in sé fondato su considerazioni errate poiché, come visto, un giudizio generale di credibilità non può essere emesso – resiste, nel suo risultato, alla censura di arbitrio.
3.g.3. L’accertamento della prima Corte riguardo il rapporto sessuale avvenuto a _________ il sabato 1. dicembre 2007 non presta il fianco a critica alcuna.
Prova sufficiente a stabilire che un rapporto sessuale fra PC e il patrigno è effettivamente avvenuto sul letto coniugale di _________ in quel fine settimana è il risultato delle analisi effettuate sul lenzuolo.
Tale risultato è stato correttamente discusso e valutato dalla prima Corte (sentenza consid. 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 34 pag. 25- 30, 51-53) cui, su questo punto, non può essere rimproverato arbitrio alcuno.
In particolare, la Corte ha, su questo punto, discusso e scartato con argomentazioni che già sono state definite sostenibili e, quindi, non arbitrarie (cfr. sopra, consid. 2f, 2g e 2h) l’ipotesi avanzata dalla difesa secondo cui PC ha avuto, su quel letto, un rapporto sessuale con un terzo uomo e non con RI 1.
Quanto alle modalità di tale rapporto, la Corte ha correttamente fondato il suo accertamento sulle dichiarazioni della ragazza che, su questo punto, sono sufficientemente lineari, coerenti e costanti da poter essere considerate credibili.
Su quanto successo a _________, PC ha detto:
“ E: (…) E alla fine l’ultima volta, che è successo due settimane fa, quando è ritornato in Ticino, eh… io sono andata a casa a _________ e praticamente mi ha…appunto a … mi ha di nuovo violentata…” (trascrizione prima audizione pag. 3)
“ V: (…) però l’ultima volta è stato due settimane fa, quando è arrivato in Ticino,mmm ero in sala, no ero sempre al computer (….)
Il giorno dopo dovevo andare di là a _________
I: Chi?
V: Io e il marito di mia madre (…) io mi sono sdraiata, ho acceso la televisione, ho cambiato un po’ i programmi, così, dopo un po’ arriva lui, si sdraia su quell’altro divano vicino a me ehm… e niente faccio: “vuoi cambiare programma?” mi fa: “no, no, tranquilla va bene (incomprensibile) tranquilla va bene”. E dopo, appunto, ha cominciato ad accarezzarmi e io mi sono spostata più in giù. Poi e… ha continuato ad accarezzarmi e alla fine io…no, lui , dopo un po’ fa: “dai andiamo là nella stanza della mamma” no? Qui sto già parlando di _________, no? “Andiamo là nella stanza di…della mamma che, così almeno per la schiena”, così mi ha detto, qualcosa del genere, che così era più comodo, no? Faccio: “ma no, bom, io sto qua, no, tranquillo” e gli faccio : “vai pure”. Mi fa: “no, dai vieni così parliamo un po’” bla bla bla così. E alla fine sono andata là anch’io, no? Ho spento la tele e così, e mi sono messa appunto sdraiata di nuovo. E lui ha cominciato subito ad accarezzarmi e dopo un po’ strusciava…sulla gamba no? E alla fine mi ha preso con forza e ha fatto di nuovo…diciamo sesso…cioè…la cosa che proprio non volevo e dopo un po’ lui, dopo un po’ faccio: “no”, ci ho pensato dentro di me non devo …cioè non posso farmi fare una cosa del genere. Dopo un po’ l’ho spinto via, faccio: “no, piantala” e lui mi ha preso tipo … “proprio a forza, no? Perché lui, comunque è più forte di me, quindi… (incomprensibile) di nuovo con forza e mi ha trascinata, cioè mi ha tirata per le gambe e poi … continuava. E io dopo un po’ mi sono incavolata di brutto, l’ho spinto via e faccio “adesso la devi piantare”. E lui dopo va al gabinetto e basta. Perché quando cominciava ad accarezzarmi, dopo un po’ lui mi ha tirato giù di colpo subito i pantaloni , non ho avuto neanche il tempo di alzarmi, cioè ho cercato di alzarmi ma lui mi ha trattenuto, no? E niente. E dopo è come se… sono andata in camera, lui…lui è andato in bagno, dopo è andato al computer. Poi dopo un po’ sono andata là anch’io. Faccio: “bom adesso vado a letto, no?” E lui mi fa “ah, vai già a letto?” Faccio: “ e si” e lui mi fa “ah, ok ciao ciao” E dopo sono andata a letto, ho guardato un po’ di tele nella mia camera e basta”
(trascrizione prima audizione, pag. 11 e 12)
“I: quando mi dici stru…strusciar…si è iniziato a strusciare, cosa vuol dire?
V: E nel senso che io, appunto, sdraiata e lui è venuto, ha messo la gamba da questa parte (indica il movimento) e ha cominciato a strusciarsi col…pene…e..niente, questo.
I: ok. E allora, se ho capito bene, quest’ultima volta… ti ha accarezzato ancora, poi si è strusciato, poi ti ha tirato giù i pantaloni di colpo…
V: poi ha tirato giù i suoi
I: mmm,mmm
V: E poi dopo
I: mmm,mmm
V: Mi ha (sorride) messo appunto il pene nella vagina.
I: Ok. E poi tu gli hai detto di no?
V: Si, non subitissimo, però quasi subito gli ho detto “piantala” e l’ho spinto via.
I:mmm, mmm
V: e dopo lui è ritornato e mi ha tirato con forza e…appunto… ha rimesso il pene nella vagina e dopo un po’ eh… l’ho respinto via e ho detto “piantala” e alla fine…
I: Ha smesso
V: si
I: E quando l’hai spinto via, come l’hai spinto via?
V: E praticamente ero sdraiata, e lui era , diciamo, sopra di me, no? E ho fatto così (mostra come l’ha fatto) e l’ho spinto via.”
(trascrizione prima audizione, pag. 12, 13)
“ I: Ma..volevo sapere… PC, per quale motivo tu eh… hai deciso di andare in camera quando lui ti ha detto di andare in camera? Eravate sul divano in salotto, giusto?
V: Si
I: E poi ti ha detto “dai vieni in camera, chiacchieriamo” dico bene?
V: (fa cenno di si con il capo)
I: Per quale motivo l’hai seguito?
V: Non so, perché comunque ero già lì, dico… (incomprensibile) divano, stare lì come … come una stupida da sola, non c’era neanche mia madre (incomprensibile) mio fratello e ho detto: “ ma si bom” …allora l’ho seguito
I: Ok. Lui in questi momenti ti diceva qualche cosa?
V: In questi momenti in che senso?
I: Quando eh.. ti prendeva con forza e…ehm… abusava di te, ti violentava, ti diceva qualche cosa?
V: Mm che io ricordi, no”
(trascrizione prima audizione, pag. 14 e 15)
Correttamente i primi giudici hanno sottolineato come il racconto di PC su questo episodio appaia credibile in ragione della sua semplicità e pacatezza (sentenza pag. 49).
A ciò va aggiunto che il fatto che PC ha spontaneamente detto di avere seguito il patrigno in camera senza esservi costretta, ma semplicemente per “non stare lì come … come una stupida da sola” è fortemente indicativa della sincerità del racconto che sarebbe stato ben diverso – o, in ogni caso, non avrebbe compreso quel dettaglio - se la ragazza avesse voluto accusare il patrigno di un fatto non avvenuto.
Analogamente, indicative della sincerità del racconto di PC in merito ai rapporti sessuali avuti con il patrigno sono le sue dichiarazioni riguardo il suo modo di porsi nei confronti dell’uomo durante i rapporti:
“ ha fatto sesso con me, che io non volevo, no? Quindi …però non ho avuto appunto il coraggio di dirlo”
(trascrizione prima audizione, pag. 6 in fine)
“ I: e come ha fatto a fare questa cosa?
V: E praticamente io ero lì tranquilla e lui co… cioè praticamente è come mi se mi sono lasciata fare, no? Però… per niente, cioè dentro di me io dicevo “no, non é.. è una cosa sbagliata, no? Però non ho mai avuto il coraggio di, appunto, dirglielo e fino a che, appunto l’altra volta, cioè due settimane fa ?” (trascrizione prima audizione, pag. 8)
“ I: E tu, PC come ti sei sentita quando succedevano queste cose?
V: Cioè all’inizio mi veniva anche da piangere, perché dico: “non posso crederci che una persona che consideravo mio padre, mio secondo padre, m’avesse, cioè…mi ha trattato così” cioè come se fossi, diciamo, una bambola ehm.. e niente … male mi sono sentita..e..però ..alla fine facevo finta di niente, no? E io non vorrei che lui pensa che..come se io sono d’accordo, no? Perché forse non ho avuto mai il coraggio di dirglielo, che io non sono d’accordo, magari lui pensa che sia così. Però comunque dovrebbe già capirlo , no? Visto che è maggiorenne e tutto, dovrebbe capirlo lui stesso” (trascrizione prima audizione, pag. 20)
Nel contesto di false accuse, non si ritrovano ammissioni riguardo l’essersi lasciate fare e, soprattutto, non si ritrovano riflessioni su come un proprio atteggiamento possa essere stato recepito dall’altra parte. Riflessioni di questo tipo – che portano in sé l’embrione di una colpevolizzazione personale per quanto accaduto – sono, al contrario, tipiche espressioni delle vittime di abusi (DTF non pubblicata del 30.3.2007 [6P.218/2006]).
Pertanto, l’accertamento secondo cui il sabato 1. dicembre 2007 RI 1 ebbe, sul letto coniugale di _________, un rapporto sessuale con la figliastra nei termini da lei descritti resiste alla censura di arbitrio.
La prima Corte ha accertato che RI 1 ebbe un rapporto sessuale con PC anche il venerdì 30 novembre 2007. Anche questo accertamento sfugge alla censura d’arbitrio nella misura in cui la ragazza, dopo averlo dichiarato nell’audizione del 14 dicembre 2007 (trascrizione prima audizione, pag. 15), lo ha confermato in quella del 23 aprile 2008 (trascrizione terza audizione, pag. 7). Pure senza arbitrio la Corte ha accertato che anche quella sera vi fu una penetrazione vaginale preceduta da masturbazione praticata dall’uomo sulla ragazza nella misura in cui PC, rispondendo all’interrogante che le chiedeva di descrivere il secondo e il terzo episodio, ha detto che anche quelle volte era successo un “un po’ la stessa cosa“ (trascrizione prima audizione, pag. 11) di quel che aveva appena descritto, e cioè masturbazione (cfr trascrizione prima audizione, pag. 8 e 9) e, poi, penetrazione vaginale con eiaculazione all’esterno della vagina.
Come visto, il ricorrente ravvisa un’incoerenza nel fatto che PC ha preferito, piuttosto che restare con la nonna, seguire il patrigno pur sapendo che ciò equivaleva a rimanere sola con lui. Come discusso al consid. 3g2 (pag. 33-35), questa circostanza non può, in realtà, essere considerata un’incongruenza: rapportata alla personalità della ragazza e alla sua storia, il fatto che lei abbia preferito seguire il patrigno piuttosto che rimanere con la nonna appare comprensibile. La relativa censura ricorsuale cade, pertanto, nel vuoto.
3.g.4. La Corte ha, infine, accertato che , in una delle prime due occasioni, cioè o a _________ o a _________, RI 1 ha “baciato o leccato la vagina” (recte: la vulva) di PC (sentenza pag. 54).
Tale accertamento poggia sulle seguenti dichiarazioni di PC:
“ I: Dunque, tu non hai mai messo la bocca, la tua bocca sul ... pene…
E: no
I: …e lui neanche sulla tua vagina.
E: lui si
I: lui si.
E: (fa cenno di si col capo) E.. è stato…appunto…non mi ricordo quando è stato, però mi ricordo appunto che ha fatto…cioè…io..comunque io com… cercavo di spostarmi, no? Andarmene, ma lui niente, no? Però si è trattato di due, due o tre second.
I: E lì cosa ha fatto quando ha fatto questa cosa qui?
E: E ha messo la lingua…nella vagina. Non so..e niente.” (trascrizione prima audizione pag. 18)
Senza arbitrio, la prima Corte ha considerato che la difficoltà di PC di collegare il fatto ad uno specifico episodio “significa che la cosa non è avvenuta nelle ultime due circostanze”. Altrettanto senza arbitrio, la Corte avrebbe potuto spingersi a collegare questo fatto all’episodio di _________ ritenuto che, in relazione a _________, la ragazza ha detto che, non appena le abbassò i pantaloni, l’uomo la penetrò analmente. La dinamica descritta dalla ragazza (considerato che, poi, l’arrivo del fratello costrinse l’uomo ad interrompere la penetrazione e lasciarla in pace) non lascia spazio all’esecuzione di un cunnilingus.
4. Il ricorrente ha contestato che i fatti accertati possano essere ritenuti costitutivi di coazione sessuale o di violenza carnale rilevando come la sua tesi coincida con quella sostenuta dal PP nell’atto d’accusa “modificato solo su insistenza del presidente della Corte” (ricorso pag. 28).
4.a. Relativamente a quanto accaduto a _________, la prima Corte ha, dapprima, osservato come PC, all’epoca poco più che dodicenne, vivesse una situazione delicata, in particolare a causa del difficile rapporto con la madre, dell’assenza di una figura paterna e del collocamento in istituto ed ha annotato come, in questo contesto, “l’arrivo in casa del RI 1, nuovo marito della madre, era stato visto dalla ragazza con speranza e aspettativa, visto come essa fosse desiderosa di una figura maschile di riferimento”. Ha, poi, ricordato come la speranza di PC fosse rivolta, però, “ad un soggetto particolare” ritenuto che RI 1 possiede “una presenza fisica non trascurabile, suscettibile di incutere timore ad una ragazza di 12 anni” e ritenuto che egli ha “un’immagine sinistra, o comunque connotata negativamente per essere finito in prigione per lunghi mesi”. I primi giudici hanno, poi, osservato come questo personaggio rimanesse, comunque, per la ragazza “un interlocutore fondamentale, con cui era tenuta ad avere un rapporto positivo” per poter avere, di riflesso, i favori della madre che a quell’uomo teneva molto.
Ciò detto – e rilevato come a RI 1 quelle dinamiche familiari erano sicuramente note – i primi giudici hanno concluso che il rapporto anale “pare caratterizzato anche dall’agire improvviso e imprevedibile del prevenuto, tale da non consentire, la prima volta, la reazione di PC per il combinato effetto sia di una serie di circostanze ambientali costituenti per lei notevole pressione psicologica, ma anche in conseguenza di un agire del prevenuto non privo di connotazioni concretamente coercitive forse non bene evidenziate dalla ragazza” (sentenza consid. 39 pag. 58 - 61).
Quanto al rapporto sessuale avvenuto a _________, la Corte lo ha qualificato di violenza carnale ai sensi dell’art. 190 CP poiché PC è “nuovamente, stata sorpresa dall’iniziativa del patrigno” così da ritenere “di non potersi difendere con successo, soverchiata fisicamente dall’uomo che, da poco uscito di prigione, pretendeva un rapporto sessuale mentre che suo fratello era degente in gravi condizioni nello stesso edificio”. Proprio per l’enormità della cosa – continuano i primi giudici - PC, “paradossalmente, poteva legittimamente pensare che non sarebbe stata creduta se avesse raccontato il fatto e RI 1 poteva perciò confidare che nulla sarebbe trapelato, non solo per l’inverosimiglianza dell’accusa formulata in simile frangente, ma anche per il senso di lealtà di PC che mai avrebbe voluto arrecare alla madre ulteriore dispiacere in quel momento”. In queste circostanze, secondo la Corte di prime cure, il prevenuto ha fatto uso di una “strukturelle Gewalt”, cioè della grande pressione psicologica derivante, oltre che dalla predetta situazione generale della ragazza, dal particolare smarrimento dovuto al gravissimo incidente del fratello di pochi giorni prima.
Così, senza che gli sia stato necessario ricorrere alla violenza fisica, RI 1 si è reso autore colpevole di una violenza carnale (sentenza consid. 40 pag. 62-63).
Per gli episodi di _________ del 30.11 e 1. 12.2007, la Corte ha, invece, sottolineato come la situazione fosse diversa poiché “in questi casi PC avrebbe potuto facilmente evitare di trovarsi nella pericolosa situazione di trascorrere la notte da sola con il patrigno (…). In questa situazione, in cui essa a meno di un mese dal precedente abuso si consegnava nelle mani del proprio abusatore, chiedendo di cambiare programma in modo da trascorrere la notte a _________ con lui, prima ancora di chiedersi cosa è passato per la testa di PC – cioè se essa è stata tanto stolta da non vedere il pericolo oppure, come indizia la spiegazione incongruente, vi è dell’altro rimasto inespresso – occorre chiedersi cosa può avere pensato l’accusato sentendo che la figliastra insisteva per dormire a _________ sola con lui”. Secondo i primi giudici, “un soggetto così primitivo ed egoista non può che avere dedotto il consenso e persino il desiderio della figliastra a che egli nella circostanza avesse nuovamente un rapporto sessuale con lei, ciò che puntualmente ha fatto. Analogo pensiero, a maggior ragione dopo il rapporto sessuale di venerdì, deve avere avuto l’accusato anche per il sabato sera, visto come PC nulla abbia tentato, per quanto risulta dagli atti, per non trascorrere sola con lui un’altra notte e che, come addirittura ella, dopo qualche carezza sul divano, lo abbia spontaneamente seguito in camera da letto per non “stare lì come una stupida da sola” non potendo a quel punto non sapere cosa sarebbe accaduto”.
Pur ritenendo che, in realtà, PC non volesse fare sesso con il patrigno, la Corte ha rilevato che “la prospettiva di reato deve essere analizzata tenendo conto anche del soggettivo punto di vista dell’accusato e in questo senso è chiaro che egli per i fatti di _________ può avere ipotizzato il tacito consenso della ragazza, ragione per cui nella sua intenzione manca la connotazione violenta degli atti sessuali commessi, ad eccezione di quando essa si è palesemente opposta il sabato sera, ed allora egli ha usato la forza, ciò che però esula dal tema delle pressioni psicologiche ed ambientali sin qui sviluppato e configura invece una violenza carnale commessa vincendo con la forza fisica la resistenza manifestata da PC (…) mentre che la prima parte del rapporto di sabato 1.12.2007, così come il rapporto sessuale del 30.11.2007 costituiscono atti sessuali ex art. 187 CP” (sentenza, consid. 42, pag. 63-66)
Infine, la Corte di prime cure ha ritenuto di poter qualificare come coazione anche il cunnilingus già solo per la collocazione di tale atto nell’ambito di uno dei due primi episodi (_________ o _________) comunque ritenuti di natura coercitiva e, poi, anche perché la descrizione di PC esprime comunque un tentativo di opposizione (“io mi spostavo”) da parte della ragazza “frustrato dalla persistenza dell’intento dell’autore che, stante appunto un percettibile tentativo di sottrarsi della ragazza, assurge a coercizione” (sentenza consid. 41 pag. 63)
4.b. Il ricorrente rileva, dapprima, come le considerazioni svolte dalla prima Corte sulla presenza fisica e la connotazione negativa di RI 1 discendano, le prime, da una lettura unilaterale del materiale probatorio e siano, le seconde, frutto di mere illazioni.
Infatti – prosegue il ricorrente - da un lato, PC “è una ragazza che per la sua età ha una statura e una corporatura molto sviluppate sicché la considerazione sulla presenza fisica dell’imputato va molto ridimensionata”. D’altro lato, non soltanto PC non ha mai detto di avere paura di RI 1 o di vederlo come una “persona sinistra” ma, al contrario, lo ha definito “una brava persona”. Pertanto – conclude il ricorrente su questo aspetto – è “falso e arbitrario sostenere che PC temesse RI 1 per la sua corporatura o per il fatto che era stato in prigione”. Poi, affermando come, in realtà, fosse la madre e non RI 1 il punto di riferimento della ragazza e rilevato che l’essere collocata in un istituto era, per lei, non un elemento di fragilità bensì di forza poiché ciò le permetteva di avere persone adulte di fiducia esterne all’ambiente familiare, il ricorrente conclude che la ragazza “non era oggetto di pressioni psicologiche tali da costringerla ad accettare la congiunzione carnale con l’accusato”.
Entrando nel dettaglio della connotazione giuridica dei diversi atti, il ricorrente rileva come, per _________, non si possa parlare di coazione poiché “l’uso dello sbigottimento e dell’astuzia non costituiscono coazione” e poiché non risulta che l’accusato abbia in qualche modo costretto la ragazza – che peraltro non ha opposto resistenza - a compiere l’atto sessuale.
Neppure è possibile qualificare di violenza carnale quanto la Corte ha accertato essere avvenuto a _________ e, poi, a _________ poiché “non si può affermare che l’accusato abbia creato lui in qualche modo la situazione evocata in sentenza o una qualsiasi situazione di coercizione” né si può dire che “vi sia stata né paura, timore di essere oggetto di violenza”.
Pertanto – conclude il ricorrente – gli atti accertati dalla Corte di prime cure possono, tutt’al più, essere qualificati di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP (ricorso pag. 28 – 31).
4.c. Ai sensi dell’art. 189 cpv. 1 CP si rende autore colpevole di coazione sessuale, ed è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria, chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere.
Per l’art. 190 cpv. 1 CP, si rende colpevole di violenza carnale, ed è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando su di lei pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere .
Presupposto comune dei reati di coazione sessuale e di violenza carnale – che proteggono il diritto alla libera determinazione in ambito sessuale (DTF 131 IV 169; DTF 124 IV 157; 122 IV 100; 119 IV 310) - è un atto coercitivo con cui l’autore induce la vittima a subire o a commettere (DTF 127 IV 203) un atto di natura sessuale: il comportamento represso consiste nell'uso della costrizione per indurre una persona, che non vuole, a compiere o a subire un atto sessuale (DTF 119 IV 311). Deve, inoltre, sussistere un rapporto di causalità tra l'uso di costrizione e l'atto sessuale: la vittima subisce o compie un atto sessuale a causa della costrizione imposta.
La vittima deve essere messa in una situazione in cui l'atto sessuale può essere compiuto andando oltre il suo rifiuto, ritenuto che é necessario che la sottomissione della vittima sia comprensibile, in ragione delle circostanze del caso concreto (DTF 122 IV 101).
Tra i mezzi coercitivi il legislatore ha annoverato, in un elenco non esaustivo, la minaccia, la violenza, l'esercizio di pressioni psicologiche e il rendere la vittima inetta a resistere in altro modo.
Per violenza va inteso il ricorso a una forza fisica più intensa di quella necessaria per il compimento di un atto nelle circostanze ordinarie della vita (DTF 87 IV 69), ritenuto tuttavia che non è necessario il ricorso a forme qualificate di violenza ed è, in particolare, sufficiente che l'autore trattenga la vittima grazie alla propria superiorità fisica (DTF 122 IV 100; Jenny/Schuhbart/Albrecht, Kommentar zum schw. Strafgesetzbuch, art. 189 n. 16).
Per minaccia bisogna intendere che l'autore, a parole o con il suo comportamento, induce la vittima a temere un serio pregiudizio per farla cedere (DTF 122 IV 100; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6. ed. p. 378; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 5. ed. p. 158 no 7).
Con l’introduzione della nozione di ”esercizio di pressioni psicologiche” quale atto di natura coercitiva, il legislatore ha voluto estendere il reato di coazione sessuale anche a quei casi in cui la vittima si trova in una situazione di impotenza creata dall’autore anche senza l’uso della forza fisica o della violenza (DTF 124 IV 154).
In particolare, l’inferiorità cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono - soprattutto nei bambini o negli adolescenti – generare una pressione psichica straordinaria e, quindi, una sottomissione paragonabile a quella ottenuta con la coazione fisica e, come questa, tale da renderli incapaci di opporsi ad atti sessuali non desiderati. La giurisprudenza del Tribunale federale definisce violenza strutturale questa forma di coazione di natura psichica esercitata dall’autore con la strumentalizzazione dei legami sociali (DTF non pubblicata del 23.4.2009 [6B.646/2008] consid. 3.1.; DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; DTF non pubblicata del 8.2.2007 [6P.161/2006] consid. 6.1; DTF non pubblicata del 10.8.2006 [6P.94/2006] consid. 9.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2005 [6P.111/2005], consid. 10.1; DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid. 7.1.; DTF 131 IV 107; DTF 128 IV 97, DTF 124 IV 154)
Non ogni atto sessuale commesso con un bambino/adolescente nell’ambito di un rapporto di dipendenza sociale o emotiva assurge a coazione sessuale o a violenza carnale.
Da un lato, il Tribunale federale ha precisato che quando, in ragione della sua età, il bambino non è capace di discernimento, l’art. 189 non entra in considerazione, dovendosi applicare piuttosto in concorso gli art. 187 e 191 CP (DTF non pubblicata del 11.6.2003 [6S.121/2003], consid. 1.1)
Se il bambino (o il fanciullo sotto i 16 anni) non è incapace di discernimento – ai sensi dell’art. 191 CP - e l’autore si limita ad approfittare di una preesistente situazione di dipendenza della vittima nei suoi confronti, è, invece, applicabile alla fattispecie penale l’infrazione di cui all’art. 193 CP (Philipp Maier, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401, Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Kommentar, art. 193, n. 4).
Il giudice deve, per contro, applicare l’art. 189 CP (o l’art. 190 CP se vi è penetrazione vaginale) se l’autore ha contribuito fattivamente - adottando dei comportamenti che eccedano il semplice approfittare di una situazione già presente e che per loro natura rappresentano una strumentalizzazione attiva dei legami sociali – a porre soggettivamente la vittima in una condizione che la rende incapace di opporsi alla richiesta di atti sessuali non desiderati (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006 consid. 7.1; DTF 128 IV 106).
La coazione di natura psichica deve essere il risultato di una situazione creata dall’autore. Non va, pertanto, confuso l’esercizio di una “violenza strutturale” con il semplice approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (DTF non pubblicata del 24.6.2005 [6P.63/2005] consid. 7.1).
L’autore deve creare concretamente e fattivamente una situazione di costrizione, strumentalizzando in modo attivo (“tatsituative Zwangssituazion”) ai propri fini i legami sociali (DTF non pubblicata dell’20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1.).
La nozione di violenza strutturale è stata, in questo senso, precisata dal Tribunale federale in DTF 131 IV 107 in risposta, anche, alle critiche della dottrina che riteneva contraria alla ratio legis l’automatica applicazione dell’art. 189 CP a qualsiasi atto sessuale compiuto da una persona legata alla vittima (in genere, bambino o adolescente) da rapporti affettivi o sociali, (jenny, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2000, in: ZBJV 139/2003 S. 375 f., Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2002, in: ZBJV 140/2004 S. 726 ff.; anche philipp maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad Art. 189 StGB N. 10, 20; anche günter stratenwerth/guido jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6. edizione, pag. 167 )
L’alta Corte ha, così, precisato che, per la realizzazione del reato di coazione sessuale (o di violenza carnale) tramite una pressione psichica, l’autore deve creare – utilizzando le relazioni sociali come mezzo di pressione (e non limitandosi ad approfittarne) – una situazione di coercizione per ottenere i favori sessuali da parte della vittima. Pertanto, le considerazioni secondo cui la subordinazione cognitiva e la dipendenza emotiva e sociale possono produrre una pressione psichica sviluppate nelle sue precedenti sentenze devono essere interpretate nel senso che può essere ammessa la coazione soltanto quando l’autore trasforma un particolare tipo di relazione sociale comportante una forma di dipendenza in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (DTF non pubblicata del 20.2.2007 [6P.200/2006] consid. 7.1; cfr. anche DTF 131 IV 107)
Il mezzo coercitivo, e per quanto qui di interesse, il tipo di strumentalizzazione del rapporto di dipendenza messo in atto dall’autore deve, come detto, essere atto – in considerazione delle particolari circostanze concrete - a creare nella vittima uno stato di coercizione psicologica di un’intensità tale da assurgere a mezzo coercitivo idoneo a limitare la libertà sessuale della vittima. In altre parole, la sottomissione della vittima deve essere comprensibile. Non ogni tipo di pressione e non ogni comportamento che conduca ad un atto sessuale non desiderato deve essere qualificato di coazione sessuale (DTF 131 IV 170 consid. 3.1. e riferimenti): l’effetto prodotto sulla vittima deve essere grave (DTF 128 IV 97; DTF 131 IV 107) e raggiungere l’intensità di un atto di violenza o di minaccia (DTF 128 IV 97 consid. 3a; DTF 131 IV 167, consid. 3.1. e riferimenti; DTF 126 IV 124).
Conformemente alla giurisprudenza del tribunale federale, la resistenza all’atto coercitivo creato dall’autore che si può pretendere dai bambini è evidentemente meno grande rispetto a quella che è richiesta ad un adulto (DTF 128 IV 97; 124 IV 154; 122 IV 97). In questo senso, la pressione psicologica esercitata su un bambino sotto forma di ingiunzione a tacere degli atti sessuali subito può, di regola (SJZ 92/1996, p. 115), essere sufficiente anche se a questa ingiunzione non fanno seguito delle minacce di conseguenze negative o promesse di vantaggi nella misura in cui il semplice ordine di mantenere il segreto costituisce un fattore traumatizzante classico degli abusi sessuali commessi a danno dei bambini (DTF 124 IV 154).
Soggettivamente, affinché il reato di coazione sessuale sia realizzato, è necessaria l’intenzione, anche soltanto nella forma del dolo eventuale. L’autore deve, quindi, sapere che la vittima non è consenziente o per lo meno accettarne l’eventualità e deve volere, o per lo meno accettare, che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo utilizzato (DTF non pubblicata del 11.6.2003 [6S.121/2003], consid. 1.1.).
4.d.1. Come visto sopra (consid. 4a), la Corte di prime cure ha ritenuto che, nell’episodio di _________, PC sia stata messa nell’impossibilità di reagire “per il combinato effetto sia di una serie di circostanze ambientali costituenti per lei notevole pressione psicologica, ma anche in conseguenza di un agire del prevenuto non privo di connotazioni concretamente coercitive forse non bene evidenziate dalla ragazza” ritenuto che la “notevole pressione psicologica” era dovuta – sempre a mente dei primi giudici - al fatto che il RI 1 era, da un lato, un’importante figura di riferimento per la ragazza (poiché, in sintesi, rappresentava il ponte fra questa e la madre) e, d’altro lato, rappresentava una figura inquietante e di cui avere paura (in ragione di una presenza fisica non trascurabile e del suo essere un ospite regolare di carceri più o meno patrie).
Bisogna convenire con il ricorrente che le considerazioni della prima Corte su RI 1 che incuteva paura alla ragazza sono contrarie alle risultanze istruttorie da cui emerge, come visto sopra, che PC aveva con lui un rapporto relativamente buono e che gli voleva bene (così come ne voleva ad _________ e a _________, cfr trascrizione seconda audizione, pag. 27) e che “per il resto” lo considerava “una persona diciamo brava, no? con me, con mio fratello, così” (trascrizione prima audizione pag. 3).
Il ricorrente contesta anche la conclusione dei primi giudici secondo cui RI 1 fosse un punto di riferimento fondamentale per PC. Quanto emerge dagli atti su questa questione non è univoco. Da un lato, la sporadicità della convivenza fra i due (sia a causa del collocamento in istituto della ragazza che dei periodi di carcerazione dell’uomo) sembra deporre contro la tesi sostenuta dalla prima Corte. D’altro lato, invece, l’affermazione di PC secondo cui lei “lo immaginava un po’ come un padre, no? che alla fine lo é.” (trascrizione prima audizione, pag. 4) sembra sostenere questa tesi.
Ciò detto, la questione può rimanere irrisolta nella misura in cui non emerge dalle dichiarazioni di PC che l’uomo abbia in qualche modo strumentalizzato, ai sensi di quanto indicato nel considerando precedente, il preteso (dalla Corte) e contestato (dal ricorrente) rapporto quasi filiale per ottenere che la ragazza si sottoponesse alle sue voglie.
Ciò precisato, la penetrazione anale si configura, in diritto, comunque come una coazione per i motivi che seguono.
Come visto al considerando precedente, l’art. 189 CP (così come l’art. 190 CP) si applica quando l’autore costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale (rispettivamente, una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale) segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere. Al riguardo non sono però richieste ogni volta azioni coercitive di particolare intensità, come la violenza fisica o la grave minaccia. Gli art. 189 e 190 CP proteggono, invero, anche quelle vittime che, a seguito dell’effetto sorpresa (“Uberraschungseffekt”), di spavento (“Erschrecken”), sbalordimento (”Verblüffung”) o a causa del trovarsi in una via senza uscita, non oppongono resistenza (DTF 128 IV 106 consid. 3a/aa pag. 111).
Dell’episodio di _________, la ragazza ha raccontato che, dopo alcune carezze, RI 1 la prese “proprio subito di colpo”, la girò, le tirò giù i pantaloni e, senza preavviso, senza nulla dire, la penetrò analmente (trascrizione seconda audizione, pag. 4 e 5).
Dunque, la penetrazione fu improvvisa, dopo che l’uomo la girò di forza e le abbassò i pantaloni.
Che RI 1 intendesse procedere ad una simile penetrazione non era, certo, desumibile dalle manipolazioni di natura sessuale sin lì messe in atto dall’uomo. Non lo sarebbe stata per nessuna donna. A maggior ragione, non lo poteva essere per PC, allora appena dodicenne e senza esperienze sessuali.
Né può essere preteso che dal fatto che PC – che “non aveva il coraggio di dirgli piantala” perché “era rimasta stupita, no di quello che ha fatto” (trascrizione prima audizione pag. 4) - non si fosse opposta alle carezze del patrigno, questi potesse desumere il consenso ad una improvvisa penetrazione anale.
Dalla dinamica descritta, è evidente che l’uomo ha messo in conto che la figliastra – appena dodicenne e senza esperienze sessuali – si sarebbe opposta alla penetrazione anale ed ha risolto il problema sfruttando l’elemento sorpresa, rendendo cioè la ragazza momentaneamente inetta a resistere. Penetrandola proditoriamente, senza preavviso, in silenzio egli ha profittato del fatto che la vittima, siccome era sdraiata, non poteva in alcun modo sfuggirgli. E’ evidente, in questa situazione, che l’uomo è riuscito a penetrare la giovane facendo esclusivamente leva sulla impossibilità della vittima di prevedere quello che lui aveva intenzione di fare e impedendole così di sottrarvisi; tanto è vero che - come essa ha puntualizzato – nei successivi episodi, ai suoi tentativi di penetrarla analmente, lei si era sempre opposta “girandosi con forza e tutto” (seconda audizione pag. 5).
In sintesi, dunque, RI 1 ha penetrato analmente la ragazza, sfruttando subdolamente la situazione da lui creata, ovvero contando sull’impossibilità della malcapitata vittima di prevedere quel che lui era fermamente intenzionato di farle, ben sapendo o, almeno, mettendo seriamente in conto che essa non era affatto consenziente, e in particolare, contando sul suo inevitabile smarrimento una volta penetrata proditoriamente. Cogliendola di sorpresa, il ricorrente ha impedito ad PC di sottrarsi alla penetrazione, sfruttando l’impossibilità della ragazza di prevedere quel che lui aveva intenzione di farle, ossia ponendola nella condizione di percepire la reale situazione e, quindi, di reagire di conseguenza, soltanto a fatto compiuto (cfr DTF 133 IV 49 per un caso di abuso sessuale commesso ai danni di una paziente aggredita sessualmente dal terapeuta mentre giaceva nuda sdraiata sul ventre).
Si è trattato, pertanto, per queste ragioni, di una chiara fattispecie di coazione sessuale.
4.d.2. Secondo la prima Corte, il rapporto sessuale che RI 1 ebbe con PC a _________ si configura come una violenza carnale, avendo l’uomo costretto la ragazza a subire quel che lui voleva facendo uso di una “strukturelle Gewalt”, cioè della grande pressione psicologica derivante, oltre che dalla predetta situazione generale della ragazza di cui già s’è detto (rapporto quasi parentale misto a sentimento di paura e inquietudine suscitato dall’uomo nella ragazza), dal particolare smarrimento dovuto al gravissimo incidente occorso al fratello pochi giorni prima.
Come visto ai considerandi precedenti, gli art. 189 e 190 CP si propongono di proteggere la libera determinazione in materia sessuale, reprimendo in maniera generale la costrizione mirante a indurre una persona a compiere o a subire un atto sessuale senza il suo consenso. Affinché vi sia costrizione in materia sessuale, è perciò necessario che la vittima non sia consenziente, che l’autore lo sappia o accetti un’eventualità del genere e che passi oltre impiegando un mezzo efficace ai sensi di quanto indicato in precedenza (DTF 122 IV 97 consid. 2b pag. 100 con riferimento a DTF 119 IV 309 consid. 7b).
Perché l’episodio di _________ – avvenuto quando la ragazza aveva 13 anni e 6 mesi e già intratteneva una relazione sessuale con _________, uomo di più di 50 anni (sentenza consid. 40 pag. 61) - possa essere qualificato come violenza carnale ai sensi dell’art. 190 CP fanno difetto due elementi importanti.
Dapprima, fa difetto – se non l’assenza di consenso di PC – la manifestazione di un suo rifiuto. Infatti, la ragazza ha, più volte, dichiarato di non avere mai, se non nell’ultimo episodio (quello del 1. dicembre), detto no a RI 1:
“ ha fatto sesso con me, che io non volevo, no? Quindi …però non ho avuto appunto il coraggio di dirlo”
(trascrizione prima audizione, pag. 6 in fine)
“ I: e come ha fatto a fare questa cosa?
V: E praticamente io ero lì tranquilla e lui co… cioè praticamente è come mi se mi sono lasciata fare, no? Però… per niente, cioè dentro di me io dicevo “no, non é.. è una cosa sbagliata, no? “ Però non ho mai avuto il coraggio di, appunto, dirglielo e fino a che, appunto l’altra volta, cioè due settimane fa?”
(trascrizione prima audizione, pag. 8)
“ I: E tu, PC come ti sei sentita quando succedevano queste cose?
V: Cioè all’inizio mi veniva anche da piangere, perché dico: “non posso crederci che una persona che consideravo mio padre, mio secondo padre, m’avesse, cioè…mi ha trattato così” cioè come se fossi, diciamo, una bambola ehm.. e niente … male mi sono sentita..e..però ..alla fine facevo finta di niente, no? E io non vorrei che lui pensa che..come se io sono d’accordo, no? Perché forse non ho avuto mai il coraggio di dirglielo, che io non sono d’accordo, magari lui pensa che sia così. Però comunque dovrebbe già capirlo , no? Visto che è maggiorenne e tutto, dovrebbe capirlo lui stesso” (trascrizione prima audizione, pag. 20)
In queste condizioni, visto che emerge in modo chiaro dalle sue dichiarazioni che la ragazza era “lì tranquilla”, “si lasciava fare” e “faceva finta di niente”, non può essere ammessa – nemmeno a titolo eventuale - la consapevolezza o la presa in considerazione da parte di RI 1 di un mancato consenso di PC. A maggior ragione se si considera che egli è dotato – come dall’accertamento, rimasto incontestato, dei giudici di prime cure – di “una mente gretta e primitiva” (sentenza consid. 42 pag. 64).
Inoltre, manca l’accertamento di un atto coercitivo da parte di RI 1.
PC non ne descrive nessuno. Secondo quel che risulta dalle dichiarazioni della ragazza, né prima né durante gli atti sessuali RI 1 diceva qualcosa (cfr. trascrizione prima audizione, pag. 15). Dopo tali atti, tutto continuava come se niente fosse (trascrizione prima audizione, in particolare pag. 11 e pag. 12), senza che RI 1 dicesse nulla alla ragazza, per esempio, su quel che doveva o meno fare o dire in relazione a quanto avveniva fra loro, su come doveva o meno interpretare quegli episodi oppure ancora su quel che sarebbe o non sarebbe successo se lei non gli avesse permesso di dare sfogo ai suoi istinti.
In queste condizioni, non può essere ammesso – come hanno fatto i primi giudici – che egli abbia fatto uso di una “strukturelle Gewalt” poiché non emerge in nessun modo dagli atti (né la sentenza di prime cure lo pretende) che RI 1 abbia in qualche modo strumentalizzato, cioè, abbia in qualche modo fatto uso - e non semplicemente profittato – di una pretesa dipendenza della ragazza, trasformandola in uno strumento di coercizione, per ottenere da lei un rapporto che egli sapeva (o doveva sapere) non voluto.
Né è possibile ammettere – come afferma la prima Corte – che PC sia “nuovamente stata sorpresa dall’iniziativa del patrigno e che essa abbia ritenuto di non potersi difendere con successo, soverchiata fisicamente dall’uomo che, appena uscito di prigione, pretendeva da lei un rapporto sessuale” (sentenza pag. 62). La dinamica descritta da PC prevedeva una masturbazione piuttosto intensa precedente la penetrazione vaginale (cfr, in particolare, per _________, trascrizione prima audizione pag. 17 e, più nel dettaglio e valido per tutti gli episodi, pag. 8 e 9): non si può, in queste condizioni, ammettere un effetto sorpresa ai sensi di quanto indicato al considerando 4.d.1..
Né si può – per quanto ritenuto al consid 4d1 - sostenere che PC sia stata in qualche modo spaventata dal patrigno ed abbia, per questo, ceduto alle sue voglie senza opporre resistenza, credendosi in una situazione senza uscita. Una simile ipotesi è contraria alle emergenze istruttorie. Non soltanto PC non ha mai detto di essere spaventata dal patrigno ma risulta dalle sue stesse dichiarazioni che lei – in ogni modo dopo novembre 2007 - ha saputo opporsi ad alcune richieste del patrigno senza che ciò abbia comportato per lei delle conseguenze negative. Inoltre – come visto sopra – PC voleva bene al patrigno e lo considerava una brava persona. Ed ancora una volta va sottolineato che, secondo quanto da lei stessa dichiarato, PC non ha mai detto di no al patrigno: il suo eventuale rifiuto non era manifestato né in modo verbale né in modo non verbale.
In queste condizioni, per il rapporto sessuale di _________ RI 1 deve essere considerato autore colpevole unicamente di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP.
4.d.3. Come visto sopra, per la prima Corte il rapporto sessuale di venerdì 30 novembre non può essere qualificato di violenza carnale poiché – in estrema sintesi - nella decisione di PC di passare il week-end a _________ a poche settimane dal rapporto sessuale di _________ RI 1 poteva legittimamente leggere “il consenso e persino il desiderio della figliastra a che egli nella circostanza avesse nuovamente un rapporto sessuale con lei”.
Questa motivazione non è accettabile.
Nel desiderio di PC di passare il fine settimana nell’appartamento di _________ – che, detto per inciso, è anche la casa di PC – RI 1, così come chiunque altro, poteva legittimamente leggere soltanto il desiderio della ragazza di passare alcuni giorni a casa propria.
Nulla di più. Andare oltre, leggere in tale desiderio altri desideri che con esso non hanno alcuna relazione né diretta né indiretta non è pensabile, neppure per menti primitive e grette.
In realtà, vale qui quanto discusso per il rapporto sessuale di _________.
Come quello, nemmeno il rapporto sessuale del 30 novembre 2007 può essere qualificato di violenza carnale poiché, così come risulta dalle sue dichiarazioni, PC, né prima né durante il rapporto sessuale non ha mai, in alcun modo, manifestato il suo rifiuto e poiché non risulta accertata alcuna strumentalizzazione, da parte di RI 1, di un preteso (da parte dei primi giudici) e contestato (da parte del ricorrente) rapporto di dipendenza affettiva.
Pari considerazioni valgono per la prima parte del rapporto sessuale del giorno successivo. Tale rapporto è, poi, diventato una violenza carnale quando RI 1, dopo essere stato scacciato nel modo descritto da PC, con la forza l’ha ripresa e l’ha penetrata nuovamente:
“ Dopo un po’ l’ho spinto via, faccio: “no, piantala” e lui mi ha preso tipo … “proprio a forza, no? Perché lui, comunque è più forte di me, quindi… (incomprensibile) di nuovo con forza e mi ha trascinata, cioè mi ha tirata per le gambe e poi … continuava. E io dopo un po’ mi sono incavolata di brutto, l’ho spinto via e faccio “adesso la devi piantare”. E lui dopo va al gabinetto e basta”
(trascrizione prima audizione, pag. 11 e 12)
“ V: Mi ha (sorride) messo appunto il pene nella vagina.
I: Ok. E poi tu gli hai detto di no?
V: Si, non subitissimo, però quasi subito gli ho detto “piantala” e l’ho spinto via.
I:mmm, mmm
V: e dopo lui è ritornato e mi ha tirato con forza e…appunto… ha rimesso il pene nella vagina e dopo un po’ eh… l’ho respinto via e ho detto “piantala” e alla fine…
I: Ha smesso
V: si
I: E quando l’hai spinto via, come l’hai spinto via?
V: E praticamente ero sdraiata, e lui era , diciamo, sopra di me, no? E ho fatto così (mostra come l’ha fatto) e l’ho spinto via.”
(trascrizione prima audizione, pag. 12, 13)
4.d.4. La prima Corte ha dichiarato RI 1 autore di coazione sessuale anche per l’episodio di cunnilingus ravvisando nella descrizione di PC un suo tentativo di opposizione (“io mi spostavo”) “frustrato dalla persistenza dell’intento dell’autore che, stante appunto un percettibile tentativo di sottrarsi della ragazza, assurge a coercizione” (sentenza consid. 41 pag. 63).
Per quanto indicato al consid. 3g4, nel contesto degli accertamenti della Corte di prime cure, tale atto sessuale non può essere collocato a _________. Esso va, dunque, collocato a _________, nell’ambito del rapporto sessuale descritto dalla ragazza.
Come rilevato sopra, nella descrizione fatta dalla ragazza del rapporto avvenuto a _________ non si ravvisano gli elementi costitutivi del reato di violenza carnale.
Neppure è possibile ravvisare in questo particolare atto un elemento coercitivo: stante la brevissima durata del cunnilingus - PC ha detto che è durato “due o tre secondi” (trascrizione prima audizione pag. 18) – è arduo vedere nello “spostarsi” della ragazza una manifestazione di rifiuto vanificata dalla persistenza dell’intento dell’autore. Semmai il contrario. Proprio la brevissima durata di tale pratica indica come RI 1 abbia interpretato “lo spostarsi” della ragazza come un suo rifiuto ed abbia, di conseguenza, desistito.
In queste condizioni, questo atto costituisce – insieme al rapporto vaginale completo in cui si inserisce come un preliminare alla stessa stregua delle masturbazioni – un atto sessuale con fanciulli ex art. 187 CP (cfr, per analogia, DTF 99 IV 73; 119 IV 309 consid. 7b p. 311; 122 IV 97 consid. 2a p. 99 ; STF non pubblicata del 10.2.2006 [6S.463/2005] consid. consid. 2 e rif. e consid. 3.2.; STF non pubblicata del 10.2.2006 [6S.463/2005] consid. 2 e riferimenti; STF non pubblicata del 10.10.2003 [6S.334/2003] consid. 3 e riferimenti secondo cui un concorso reale fra l'art. 189 CP e l’art. 190 CP è concepibile unicamente quando la congiunzione carnale e gli altri atti sessuali imposti siano indipendenti gli uni dall’altra, in specie quando siano stati commessi in momenti diversi o procedano da volontà delittuose distinte).
4.d.5. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, in parziale riforma della sentenza impugnata, RI 1 deve essere ritenuto autore colpevole di:
- coazione sessuale per avere, nell’agosto 2006, a _________, costretto la figliastra a subire una penetrazione anale;
- violenza carnale per avere, il 1. dicembre 2007, a _________ costretto la figliastra, a continuare la congiunzione carnale;
- ripetuti atti sessuali con fanciulli per gli episodi di _________, _________, e _________.
5. Il ricorrente ha, pure, contestato la commisurazione della pena effettuata dalla prima Corte.
5.a. Procedendo alla commisurazione della pena, la prima Corte ha sottolineato, dapprima, la pesante gravità oggettiva dei reati di cui RI 1 è stato ritenuto autore colpevole rilevando come l’episodio di coazione di _________ corrisponda, per intensità, ad una violenza carnale e come questi atti siano stati compiuti in danno di una fanciulla di 12 e, poi, 13 anni, “di cui gli era nota la particolare fragilità e abusando, ovviamente, anche del rapporto matrimoniale con la madre e del difficile rapporto madre e figlia”.
Poi i primi giudici hanno sottolineato come, dal profilo soggettivo, la colpa di RI 1 – quarantenne e padre di due figli – sia “enorme” e come questi abbia agito “con totale egoismo e disprezzo assoluto dei membri della famiglia che lo aveva accolto, quasi che le donne che la compongono fossero una sua proprietà di cui disporre a piacere”.
Infine, i primi giudici hanno rilevato come RI 1 – eccettuato il lungo carcere preventivo sofferto – non abbia attenuanti, presentando egli una vita anteriore “senza meriti”, caratterizzata soltanto dalla delinquenza e dai soggiorni in carcere e come egli non sia stato capace di trarre profitto dalle diverse condanne subite.
Pertanto, rilevato come RI 1 abbia “colpito ogni qualvolta ne ha avuto l’occasione” e considerato anche che egli “non si è dissociato dai reati commessi” la Corte ha ritenuto di infliggergli la pena detentiva di 6 anni, rinunciando ad una pena superiore soltanto per la considerazione che egli “in aggiunta a detta pena, dovrà scontare anche quella di 15 mesi di detenzione di cui alla sentenza 28 luglio 2006 della Corte delle assise correzionali” vista la revoca del beneficio della sospensione condizionale che gli era stata concessa (sentenza consid. 44 e 45 pag. 87 e 88).
5.b. Nel suo allegato il ricorrente chiede una riduzione della pena rilevando che, a suo favore, la Corte avrebbe quantomeno dovuto considerare, insieme al fatto che egli non ha precedenti né per reati contro la persona, in generale, né per reati di natura sessuale, che, sino all’arresto, egli si è amorevolmente occupato del figliastro ciò che denota – malgrado una vita non esemplare – un “temperamento e una generosità ben diverse” da quanto è stato ritenuto dalla Corte di primo grado (ricorso pag. 32).
5.c. Se è vero che la Corte di prime cure non ha considerato, nella valutazione della vita anteriore di RI 1, quanto di positivo emerge dal fatto che egli si è occupato, sino al suo arresto, del figliastro, è anche vero che una tale considerazione non avrebbe avuto un significativo effetto attenuante nel contesto dei gravi reati commessi e dell’intensità della colpa, per il resto, correttamente valutata.
Inoltre, questa Corte non comprende come si possa chiedere di considerare meritorio il non avere, nel proprio curriculum, precedenti condanne per reati sessuali ma soltanto una decina di condanne per furto.
Tuttavia, l’assoluzione dai reati di violenza carnale e di coazione sessuale in relazione a quanto commesso a _________ comporta, necessariamente, una riduzione della pena che, in considerazione dei criteri di cui all’art. 47 CP, viene determinata in 5 anni di pena detentiva.
Una riduzione maggiore non si giustifica poiché RI 1 deve rispondere, comunque, di reati denotanti un suo essere spregiudicato, incurante degli effetti devastanti che i suoi gesti – dettati dal più crasso egoismo – potevano avere sulla psiche e sullo sviluppo di una ragazzina nei cui confronti, invece, avrebbe dovuto nutrire preoccupazioni di protezione e cura.
Grave è – e non ha da essere particolarmente motivata - la sua colpa per quanto attiene la coazione sessuale di _________ commessa ai danni della figliastra allora appena dodicenne. Grave è, pure, la violenza carnale di _________ (anche se essa va inserita nel contesto di un rapporto sessuale che, sino ad un certo punto, non presentava caratteristiche coercitive). Di non lieve gravità sono, però, anche gli altri reati sessuali di cui RI 1 deve rispondere nella misura in cui, con essi, per puro egoismo, ha fatto vivere ad una ragazzina il sesso in una dimensione totalmente anaffettiva (i rapporti sessuali erano consumati in silenzio e dopo tutto tornava come prima) senza alcun pensiero per quanto di negativo una simile esperienza poteva comportare per il suo sviluppo psico-affettivo generale.
6. Nel suo allegato, il ricorrente ha pure censurato la revoca della condizionale sulla pena inflittagli il 28 luglio 2006 sostenendo che la prima Corte avrebbe dovuto irrogare una nuova pena unica, “fondando la pena irrogata nella sentenza con quella precedente in una unica nuova pena” (ricorso pag. 32)
La censura cade nel vuoto.
Infatti, il TF ha già avuto modo di stabilire che il giudice non può, de lege data, pronunciare una pena unica in applicazione analogica dell’art. 49 CP laddove la pena revocata e la nuova pena siano dello stesso genere, poiché, ai sensi dell’art. 46 cpv. 1, 2a frase, la facoltà concessa al giudice consiste nel pronunciare una pena unica che modifichi il genere della pena revocata (DTF 134 IV 241consid. 4.4).
7. Nel suo allegato il ricorrente ha, infine, postulato – in subordine, per il caso di mancato proscioglimento – un considerevole ridimensionamento dell’importo assegnato alla vittima a titolo di torto morale a causa del “ridimensionamento delle accuse che si impone alla luce del presente gravame”.
In ragione delle assoluzioni pronunciate, il risarcimento viene diminuito da fr. 20.000.- a fr. 17.000.-.
8. In applicazione dell’art. 9 CPP, le spese seguono la soccombenza: esse vanno, pertanto, accollate per i ¾ al ricorrente (soccombente in misura preponderante).
Alla parte civile, che ha presentato osservazioni ai ricorsi tramite un avvocato, il ricorrente verserà un'indennità di fr. 1’000.– per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile , il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, i suoi dispositivi no. 1., 3. e 5 sono così modificati:
1.1. RI 1 è autore colpevole di:
1.1.1. violenza carnale per avere, il 1. dicembre 2007, a _________, costretto la figliastra a continuare la congiunzione carnale
1.1.2. coazione sessuale per avere, nel corso del mese d’agosto 2006, costretto la figliastra a subire una penetrazione anale
1.1.3. ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra l’agosto 2006 e il 1. dicembre 2007, in 4 occasioni, compiuto atti sessuali con la figliastra, nata il 26 aprile 1964.
1.2. Di conseguenza, RI 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 5 anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
1.3. RI 1 è condannato a versare alla PC fr 17.000.- quale risarcimento del torto morale.
1.4. Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1500.-
b) spese complessive fr. 500.-
fr. 2'000.-
sono posti a carico del ricorrente in ragione di ¾ e per il resto a carico dello Stato.
Il ricorrente rifonderà alla parte civile fr. 1'000.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.