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Incarto n. (rinvio TF) |
Lugano 9 giugno 2009/lw
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In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, f.f. presidente, Epiney-Colombo e Walser |
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Segretario: |
Akbas, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 21 aprile 2007 da
vista la sentenza 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 3 novembre 2008 da questa Corte (inc. 17.2007.73),
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 settembre 2007, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autrice colpevole di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta falsità in documenti e l’ha condannata a una pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di fr. 170.–, per un totale di fr. 1 700.–, la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e a una multa di fr. 1 000.–, fissando a dieci giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. RI 1 è stata inoltre condannata al pagamento delle tasse e spese di giustizia.
In relazione alla ripetuta complicità in truffa, a RI 1 è stato rimproverato di avere, nel periodo compreso tra settembre 1997 e marzo 1998, nella sua qualità di medico assistente presso la clinica __________, facente capo al dr. med. __________, allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dr. med. __________ e le strutture a lui facenti capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi, consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie. L’astuzia dell’inganno è consistita nell’avere personalmente partecipato all’allestimento di documentazione medica, rispettivamente accettato l’allestimento di cardex infermieristici da parte di personale subalterno (per la paziente G.A. degenza D1516 e il paziente G.A. degenza D1546), documentazione questa attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite, poi utilizzata per ottenere la copertura assicurativa, la quale sarebbe servita da base per la fatturazione e in ogni caso sarebbe stata idonea a comprovare – anche a fronte di controlli – degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere allestito anche personalmente documentazione medica inveritiera su carta intestata e/o con timbro “Clinica __________” (paziente fittizia G.A. degenza D1516 , paziente fittizio G.A. degenza 14546).
Quanto al reato di ripetuta falsità in documenti, RI 1 è stata condannata per avere, in occasione delle malversazioni di cui al reato di complicità in truffa, formato in due occasioni documenti medici falsi – quali la richiesta di prolungo e il rapporto intermedio/finale malattia – attestanti contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, tali da comprovare, contrariamente al vero, la degenza dei citati pazienti nella struttura medica __________ e ottenere così la copertura assicurativa, nonché giustificare le relative fatture agli assicuratori sociali.
B. Con sentenza del 3 novembre 2008 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da RI 1 avverso la decisione pretorile. Pur confermando la condanna della ricorrente per titolo di ripetuta complicità in truffa e di ripetuta falsità in documenti, la CCRP ha ritenuto violato il principio della celerità e ha pertanto annullato la multa inflitta all’imputata.
C. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale. Ha lamentato in particolare la violazione degli art. 29 Cost., 6 CEDU, 146 e 251 CP e ha postulato il suo proscioglimento dall’accusa di truffa e di falsità in documenti.
Con sentenza del 9 aprile 2009 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi (sentenza 6B_1004/2008). In particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputata dal reato di falsità in documenti (art. 251 CP). Ciò ripristina la litispendenza del processo davanti a questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza.
Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277ter cpv. 2 vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami).
2. Nella misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili o respinto le censure di arbitrio volte dalla ricorrente all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice della Pretura penale, la sentenza del 3 novembre 2008 ha quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato da RI 1 su alcuni di questi punti al Tribunale federale essendo stati a sua volta dichiarati in gran parte inammissibili o infondati (sentenza 6B_1004/2008, consid. 2.2, 2.3, 2.4, 3.4.1). A tale riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione.
Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – inerente il reato principale di complicità in truffa (art. 25 e 146 CP; consid. 3.4.3). Nemmeno la pretesa violazione del principio della celerità può essere più discussa (consid. 5.2).
3. Per contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP ha violato il diritto federale. Applicabile era, per contro, il reato di falsità in certificato medico ai sensi dell’art. 318 CP, reato nel frattempo prescrittosi.
a) Premettendo di non essersi mai pronunciato sulla relazione esistente tra il reato di falso certificato medico (art. 318 CP) e quello di falsità in documenti (251 CP), l’Alta Corte federale ha passato in rassegna la dottrina e la giurisprudenza esistente in merito ai due articoli (consid. 4.3.2 e 4.3.3). Il Tribunale federale ha spiegato di avere in passato confermato la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP di medici che avevano rilasciato false ricette mediche (sentenza 6P.6/2007 del 4 maggio 2007 consid. 9) o falsi fogli di malattia (DTF 103 IV 178), senza tuttavia vagliare i casi alla luce dell’art. 318 CP. Il rapporto tra gli art. 251 e 318 CP non è stato esaminato neppure – ha precisato la Corte federale – nell’ambito della sentenza 6B_152/2007 relativa alla condanna di un medico per falso certificato medico (consid. 4.3.1).
Il Tribunale federale ha quindi ribadito che l’art. 318 CP costituisce una disposizione speciale e privilegiata rispetto all’art. 251 CP. Il falso certificato medico è una forma particolare di falsità in documenti, ma la pena comminata per questo reato speciale è più lieve. Il legislatore – ha sottolineato il Tribunale federale – ha così sottratto il falso certificato medico alla severità dell’art. 251 CP (consid. 4.3.2). Per effettuare il discrimine tra l’art. 251 e l’art. 318 CP occorre quindi fondarsi unicamente – ha sottolineato il Tribunale federale – sulla natura del documento inveritiero e sulla veste in cui l’autore dell’infrazione agisce. Qualora il documento sia un certificato medico e l’autore agisca in qualità di medico, dentista, veterinario o levatrice, solo l’art. 318 CP può trovare applicazione e il reato di falsità in documenti dell’art. 251 CP non può essere preso in considerazione neppure a titolo sussidiario.
b) Il Tribunale federale ha spiegato che nella fattispecie la ricorrente ha agito nella sua veste di medico e i documenti da lei sottoscritti avevano quale scopo quello di sollecitare una prestazione dalle casse malati ed erano quindi atti a ledere importanti e legittimi interessi di terzi. Gli scritti in questione contengono inoltre la diagnosi, la terapia attuata, l’indicazione di ulteriori trattamenti previsti o la durata della degenza e l’incapacità lavorativa del paziente. Trattasi pertanto – ha concluso l’Alta Corte federale – di certificati medici ai sensi dell'art. 318 CP. In simili circostanze, solo il reato di falso certificato medico poteva essere rimproverato a RI 1. La sua condanna per falsità in documenti giusta l’art. 251 CP ha violato così il diritto federale. La sentenza impugnata è quindi stata annullata e la causa rinviata alla CCRP per nuova decisione sulla pena, atteso che, come già evidenziato dalla stessa CCRP, il reato di cui all’art. 318 CP è prescritto.
4. Giusta l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP).
5. In concreto, si tratta solo di ricommisurare la pena sulla base della nuova situazione, ossia senza la condanna per falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP, tenendo presente, inoltre, che questa Corte già aveva annullato la pena pecuniaria poiché fu ravvisata una violazione del principio della celerità.
Ora, l’esigua pena residua a carico dell’imputata (10 aliquote giornaliere di fr. 170.– ciascuna) è già di per sé estremamente bassa, anzi, come è già stato indicato da questa Corte nel suo primo giudizio, è addirittura “mite, al limite dell’indulgenza”. Tuttavia, visto il giudizio federale e l’importanza del reato non più ascrivibile all’imputata, la pena deve comunque essere ridotta di 3 aliquote. Ulteriori sconti di pena non sono immaginabili, anche perché se non fosse prescritto il reato di falso certificato medico ai sensi dell’art. 318 CP, ad essa non sarebbero nemmeno condonate le 3 aliquote in parola.
Ne discende che RI 1 è condannata al solo pagamento di 7 aliquote giornaliere di fr. 170.– per un totale di fr. 1 190.– (pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni). Di conseguenza, il dispositivo n.1 della sentenza impugnata va riformato in tal senso.
6. Poiché la ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte delle numerose censure sollevate (prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti), gli oneri del giudizio odierno vanno posti a carico della ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art.. 9 cpv. 1 CPP e 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre alla ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Per quanto riguarda gli oneri di primo grado, va mantenuta la proporzione applicata in questa sede ossia due terzi a carico dell’accusata e un terzo a carico dello Stato. Per le ripetibili di prima sede, per contro, spetta – dandosene il caso – all’imputata inoltrare un’istanza ai sensi degli art. 317 segg. CPP alla Camera dei ricorsi penali.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la ricorrente è prosciolta dall’imputazione di falsità in documenti.
Di conseguenza, annullato il dispositivo di condanna n. 2/2.1 della sentenza impugnata, in riforma del suo dispositivo n. 1 la ricorrente è pertanto condannata alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 170.– (centosettanta), per un totale di fr. 1190.– (millecentonovanta). L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. In riforma del dispositivo di condanna n. 3 della sentenza impugnata, le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1 575.– sono poste a carico della ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato.
Per il rimante la sentenza impugnata è confermata.
3. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico della ricorrente in ragione di due terzi e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 500.– per ripetibili ridotte.
4. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.