Incarto n.
17.2009.25

Lugano

2 dicembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 11 maggio 2009 da

 

 

 RI 1

patrocinata dall'  PA 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 31 marzo 2009 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   La vicenda trae origine dall’incidente della circolazione avvenuto il 29 aprile 2008 in località __________. Verso le 16.50, RI 1 stava percorrendo la via __________ alla guida della vettura Audi targata , preceduta dall’automobile guidata da __________. Giunta in prossimità di una curva a 90° piegante a sinistra, RI 1 ha messo in atto una manovra di sorpasso del veicolo che la precedeva, venendosi a trovare sulla corsia di contromano in piena curva. In quell’istante, su tale corsia sopraggiungeva PC 1 a bordo del ciclomotore Piaggio targato  che andava a collidere con la parte frontale sinistra dell’autovettura di RI 1 e riportava diverse lesioni.  

 

                                  B.   Con decreto di accusa del 10 novembre 2008 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,la sera del 29 aprile 2008 nelle circostanze sopradescritte, effettuato una negligente e pericolosa manovra di sorpasso in curva con visuale limitata, collidendo quindi con il ciclomotore condotto da PC 1 che, per l’incidente, ha riportato le importanti lesioni di cui al certificato medico del 7 ottobre 2008 dell’__________.    

Ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.

Al decreto d’accusa RI 1 ha interposto opposizione in data 12 novembre 2008.

 

                                  C.   Statuendo sull’opposizione, con sentenza 31 marzo 2009 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa. In applicazione della pena, l’ha condannata ad una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna, per un totale di fr. 600.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di fr. 1'000 e al pagamento di tasse e spese, senza riconoscere il principio del risarcimento ma rinviando le parti al competente foro civile.

 

                                  D.   In data 1. aprile 2009, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del pretore. Nei motivi del gravame, presentato l’11 maggio 2009, la ricorrente chiede di essere prosciolta dal reato di grave infrazione alle norme della circolazione, con tasse e spese a carico dello Stato.

                                        

                                  E.   Con lettera 20 maggio 2009 il Procuratore pubblico ha postulato la reiezione del ricorso, osservando come la censurata sentenza sia “ineccepibile sia sul piano dell’accertamento dei fatti sia su quello dell’applicazione del diritto”.

 

                                  F.   Con osservazioni del 4 giugno 2009 la parte civile ha pure postulato la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178).

 

                                   2.   Secondo la ricorrente, non tutte le circostanze riportate nel decreto d’accusa e accertate dal giudice si sarebbero verificate nella fattispecie. In particolare il giudice di prime cure avrebbe arbitrariamente accertato che:

·         “il tratto di strada fosse bagnato”;

·         “vi fosse insufficiente visuale sulla curva successiva”;

·         “vi sia stata ostruzione di corsia in contromano a cagione di pericolo per il conducente sopraggiungente in senso inverso”;

·         “il ciclomotorista abbia dovuto prestarsi a brusca frenata” (ricorso, pag. 11).

 

                               2.1.   Per quel che concerne lo stato del manto stradale, dopo aver esaminato le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte, il primo giudice ha ritenuto che “la tesi più compatibile con le risultanze processuali” consiste nel considerare che “al momento dell’incidente il fondo stradale era bagnato” (sentenza, consid. 4, pag. 8) dopo un esame critico delle dichiarazioni di tutte le parti coinvolte. Dapprima, il primo giudice ha considerato che alla polizia RI 1 aveva dichiarato che “il tempo era brutto, pioveva, e il fondo stradale era bagnato”, che nel ricorso 18 agosto 2008 contro la decisione di revoca della licenza di condurre la ricorrente non aveva riferito nulla in proposito e che soltanto in occasione del dibattimento ha sostenuto che “ha iniziato a piovere nel momento dell’incidente o qualche minuto dopo, quando è arrivata l’auto della polizia” (sentenza, consid. 4, pag. 8). Poi, il pretore ha considerato che la parte civile ha dichiarato che “il manto stradale era bagnato; pioveva, non forte” e che “il tempo era brutto ed incominciava a piovere” (sentenza, pag. 5 e 8) e che pure la testimone __________ ha riferito che “il tempo era brutto e pioveva” (sentenza, consid. 4, pag. 8). Pertanto, tutto ben valutato, il pretore ha ritenuto accertato che, al momento dell’incidente, il fondo stradale era bagnato. 

 

                               2.2.   Secondo la ricorrente, l’accertamento del pretore secondo cui il manto stradale era bagnato dimostra l’approccio “arbitrario e prevenuto” di quest’ultimo visto che la stessa parte civile aveva riconosciuto che “iniziava a piovere”, e la ricorrente aveva dichiarato “che i tergicristalli non erano in funzione” (ricorso, pag. 5). Il giudice si è dunque – secondo la ricorrente – basato solo sull’affermazione della teste __________, violando così il principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 5).

 

                               2.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario indicare in modo preciso gli elementi che rendono manifestamente insostenibile la valutazione delle prove fatta dal primo giudice. In particolare, è necessario dimostrare che essa  si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. A questo proposito, è opportuno ricordare che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, se il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili  (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi (STF 19.04.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In assenza di prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente: ricordato che un indizio da solo non può bastare, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono essere sufficienti ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2).

Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove – cui, nel caso di specie, la ricorrente in sostanza si richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il principio non impone, cioè, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento e semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo. Tale principio è, perciò, disatteso soltanto quando il giudice penale (che, come visto, dispone di un ampio potere di apprezzamento) avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13.5.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19.04.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

 

 

                               2.4.   Nella fattispecie, contrariamente alla tesi ricorsuale, il pretore ha accertato che il manto stradale era bagnato dopo avere confrontato e valutato le dichiarazioni di tutte le parti coinvolte e valutato le altre emergenze istruttorie. In questo esame, egli ha ritenuto – in una valutazione che resisterebbe anche ad un pieno esame – che la parte civile e la testimone __________ hanno reso sulla questione dichiarazioni univoche e concordanti, coincidenti peraltro con quella fornita in un primo tempo dall’accusata stessa (che in seguito ha parzialmente modificato la sua versione) rilevando che quanto da loro dichiarato corrisponde a quanto constatato neI rapporto della polizia cantonale in cui si legge: “Stato strada: bagnata, fondo in asfalto; Meteo: pioggia” (doc. 1, pag. 1) e, infine, trova conforto nella documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia in cui sono ritratte alcune persone che si riparano sotto un ombrello. L’affermazione secondo cui i tergicristalli non erano in funzione, riferita nel ricorso (pag. 5), non trova invece riscontro negli atti. Alla luce delle risultanze probatorie, non si può dunque sostenere che il pretore abbia operato una valutazione arbitraria concludendo che il fondo stradale fosse bagnato al momento dell’incidente. Al contrario.

Ritenuta la portata del principio in dubio pro reo, dunque, su questo punto il ricorso non merita tutela.

           

                                   3.   La ricorrente lamenta un accertamento dei fatti arbitrario anche con riferimento alla visuale sulla curva in oggetto.

 

                               3.1.   Dopo avere preso atto che, al dibattimento, l’imputata ha sostenuto che la visuale era “buonissima” mentre il contrario – cioè, una mancanza di visibilità – risulta dal rapporto di polizia e dalla deposizione della teste __________ (sentenza, consid. 5, pag. 9), il primo giudice, sulla scorta della documentazione fotografica in atti, ha accertato che “ci troviamo (…) in prossimità di una curva a stretto raggio (meno di 90°) piegante a sinistra verso valle, aumentando sensibilmente di pendenza, subito seguita (a guisa di “S”) da una seconda curva piegante a destra, verso monte, a largo raggio ma con visuale completamente ostruita da un muro di sostegno e da una sovrastante scarpata”. Inoltre – ha continuato il pretore – dalla documentazione fotografica traspare chiaramente “l’assenza di visuale sulla seconda curva”: “per il conducente di un’autovettura che viene a trovarsi in fase di rientro dal sorpasso ma ancora interamente sulla corsia di contromano ed in piena curva non vi è assolutamente alcuna certezza di poter portare a compimento la manovra senza creare un rischio concreto di pericolo per l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore” così che la situazione rappresenta “perlomeno un rischio astratto accresciuto di pericolo” (sentenza, consid. 5, pag. 9).

Valutando inoltre le caratteristiche del luogo dell’incidente sulla scorta delle fotografie prodotte dalla difesa, dopo avere sottolineato che esse mostrano il luogo dell’incidente “nel periodo autunnale-invernale”, il giudice di prime cure ha rilevato in esse la presenza di un albero all’interno della prima curva che non impedisce a chi sale verso __________ di vedere i veicoli che sbucano in senso inverso dalla curva superiore, ma ha accertato che ciò non era il caso al momento dell’incidente, in quanto a fine aprile “la pianta in rassegna ha già messo le foglie”, come si deduce dalla foto aerea tratta da internet e ha pertanto concluso che, al momento in cui RI 1 è uscita in sorpasso, “la visuale sulla curva superiore le era impedita pure dalla presenza della pianta” (sentenza, consid. 6, pag. 9).

Il giudice di prime cure ha, poi, sottolineato che, ad ogni modo, anche se così non fosse, è “pacifico che l’automobilista che pone in atto una manovra di sorpasso nell’imminenza della curva non dispone di una visuale sufficiente”, “data la breve distanza che separa la prima dalla seconda curva e tenuto conto della presenza del muro di sostegno con la sovrastante scarpata” (sentenza, consid. 5, pag. 9). Iniziando prima il sorpasso, da un lato si dispone di una visuale leggermente maggiore ma comunque insufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra, ma dall’altro lato “si incorre in una violazione del precetto della circolazione a destra, segnatamente nel divieto di oltrepassare la linea di sicurezza, giacché la linea di sicurezza termina pochi metri prima della curva a sinistra ([…] vedi foto aerea prodotta dalla parte civile)”. Il pretore ha invece constatato “la presenza di una linea di guida (e non di sicurezza) su tutto il tratto della “S” formata dalle due curve” (sentenza, consid. 6, pag. 9).

 

                               3.2.   La ricorrente ritiene che il giudice sia caduto in arbitrio accertando che la vegetazione potesse ostruire la visuale in quanto la circostanza è priva di riscontri probatori. Le fotografie prodotte in sede dibattimentale infatti – continua l’esposto ricorsuale – sono state scattate dal marito della ricorrente pochi giorni prima del dibattimento, “fra fine inverno e i primi giorni di primavera”, dunque in un periodo dell’anno analogo a quello dell’incidente e non nel periodo autunnale/invernale così come ipotizzato dal giudice (ricorso, pag. 5). Al momento dell’incidente, la situazione era, dunque, identica a quella fotografata. D’altra parte – si legge ancora nel ricorso – l’immagine aerea prodotta dalla parte civile non dimostra che la visuale nel tratto di strada interessato era ostruita.

Inoltre, a mente della ricorrente, il giudice di prime cure ha inventato “di sana pianta” la presenza di una linea di sicurezza “prima della curva a sinistra” poiché, in realtà, “per l’intero tratto di strada (…) v’è solo una linea tratteggiata, di direzione” (ricorso, pag. 6). Accertando che la visuale era impedita e che sulla strada vi è una linea di sicurezza, il pretore – conclude la ricorrente su questo punto – ha fatto proprio l’infondato ragionamento dell’accusa, in piena violazione della presunzione di innocenza.                    

 

                               3.3.   Le critiche ricorsuali non bastano a dimostrare l’arbitrarietà dell’accertamento del primo giudice sull’assenza di visibilità nella misura in cui esso è fondato su un’analisi sostenibile del materiale probatorio in atti. Rilevata che la critica relativa alla datazione delle fotografie prodotte dalla ricorrente appare speciosa nella misura in cui il pretore ha operato una datazione (autunno/inverno) che non contrasta nella sostanza con quella offerta dalla ricorrente (pochi giorni prima del dibattimento che è stato celebrato il 31 marzo 2009), va osservato che, rispetto ad esse, le foto scattate dalla polizia cantonale subito dopo l’incidente (ovvero a fine aprile) illustrano una più significativa presenza di foglie sugli alberi (cfr. in particolare le prime due fotografie della documentazione fotografica allegata al Rapporto di polizia, da confrontare con le fotografie 6 e 5 [recte: 7] prodotte dalla difesa). Benché nelle fotografie scattate dalla polizia cantonale manchi un’immagine orientata nella stessa direzione delle fotografie 1 e 2 prodotte dalla difesa, non è arbitrario considerare che la pianta spoglia presente sul lato sinistro delle fotografie 1 e 2 prodotte dalla difesa (nel prato a valle, a sinistra della carreggiata), non fosse altrettanto spoglia al momento dell’incidente, così come non lo erano le piante site sull’altro lato della strada ritratte nelle immagini contenute nel rapporto di polizia. Anche l’immagine aerea prodotta dalla parte civile – pur da considerare con le dovute riserve in quanto riportante l’indicazione “data di acquisizione delle immagini: 2003 – corrobora l’accertamento del pretore, in quanto la pianta in questione appare molto rigogliosa.

Non è dunque arbitrario ritenere – come ha fatto il pretore - che tale pianta, situata proprio davanti alla curva, era, al momento dell’incidente, provvista di fogliame e nascondeva a chi sale verso __________ i veicoli che scendono sulla corsia opposta e che stanno affrontando la curva.

           

Per quel che concerne la constatazione del giudice secondo cui lungo il tratto di strada in questione vi è una linea continua (linea di sicurezza, art. 73 cpv. 1 OSStr, 6.01), va anzitutto rilevato che le nuove fotografie aeree prodotte da RI 1 quali allegati al ricorso non possono essere acquisite agli atti, poiché in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio: nuove prove non sono pertanto ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.).

Ciò detto, vero è che dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia e dalle fotografie prodotte al dibattimento dalla difesa non si evince in alcun modo la presenza di una linea di sicurezza, ma unicamente di una linea di direzione, discontinua (cfr. art. 73 cpv. 3 OSStr, 6.03). Anche il rapporto di constatazione della polizia indica che la segnaletica orizzontale è costituita da una linea di direzione. L’unico riscontro in senso contrario è costituito dalla fotografia aerea prodotta dalla parte civile, cui il pretore fa riferimento, che mostra una linea continua nel tratto di strada semirettilineo prima della curva a “S”. La contraddizione fra i documenti in questione è evidente. Considerato che l’immagine presentata dalla parte civile risale al 2003, essa non avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal pretore in presenza di altre risultanze più recenti di segno contrario, non potendo essere escluso un cambiamento nella segnaletica avvenuto nel frattempo o una mancanza di accuratezza del sito internet da cui è stata scaricata. L’accertamento di fatto in questione è pertanto senza dubbio arbitrario, in quanto errato e fondato unilateralmente sulla sola immagine aerea, ad esclusione di tutte le altre prove.

La sentenza, tuttavia, non é arbitraria nel risultato, in quanto il giudice ha considerato che sia mettendo in atto la manovra di sorpasso “nell’imminenza della curva” (ove ha considerato esistere solo una linea di direzione), sia mettendola in atto prima della curva a sinistra (ove in base all’immagine aerea termina la linea di sicurezza), la visuale non sarebbe in ogni caso stata sufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra (sentenza, consid. 6, pag. 10). In questo contesto, l’accertamento della presenza di una linea di sicurezza è del tutto marginale e assolutamente non determinante per il giudizio: decisive – e sufficienti a denotare assenza di arbitrio – essendo state le altre considerazioni suesposte. La manovra è, in effetti, stata giudicata pericolosa in funzione della mancanza di visuale.

Il ricorso va, dunque, anche su questo punto, respinto.

 

                                   4.   Continuando nel suo esposto, la ricorrente taccia d’arbitrio l’accertamento secondo cui è stata la sua ostruzione della corsia di contromano a causare il pericolo per il conducente che sopraggiungeva in senso inverso (ricorso, pag. 11).

 

                               4.1.   Il pretore, dopo avere accertato l’assenza di visibilità sulla seconda curva, ha rilevato che “per il conducente di un’autovettura che viene a trovarsi in fase di rientro dal sorpasso ma ancora interamente sulla corsia di contromano ed in piena curva non vi è assolutamente alcuna certezza di poter portare a compimento la manovra senza creare un rischio concreto di pericolo per l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore”. Secondo il primo giudice, “data la breve distanza che separa la prima dalla seconda curva e tenuto conto della presenza del muro di sostegno con la sovrastante scarpata, è pacifico che l’automobilista che pone in atto una manovra di sorpasso nell’imminenza della curva non dispone di una visuale sufficiente per garantirsi la fase del superamento del veicolo che lo precede e quella del pronto rientro sulla corsia di destra, senza creare un serio pericolo agli altri utenti della strada: il conducente sorpassato e soprattutto quelli che dovessero sopraggiungere in senso inverso” (sentenza, consid. 6, pag. 9). Anche iniziando prima il sorpasso, la visuale, pur maggiore, non è ad ogni modo “sufficiente a garantire la piena sicurezza della manovra” (sentenza, consid. 6, pag. 10). Pertanto, continuando il primo giudice ha ritenuto che la linea di guida presente sul tratto di strada a “S” “può giustificarsi unicamente con l’esigenza di consentire agli automezzi pesanti come bus e autocarri di oltrepassare la mezzaria nelle curve” (sentenza, consid. 6, pag. 10).

 

                               4.2.   Prendendo spunto da quest’ultima considerazione del giudice di prime cure, la ricorrente ha rilevato che sul tratto di strada a “S” gli automezzi pesanti – regolarmente e frequentemente in transito – invadono “completamente la corsia di contromano per superare la curva” e che la parte civile “sapeva, e ha concretamente riconosciuto sapere, che scendendo su quella curva poteva esserci un automezzo a velocità ridotta ad invasione della propria corsia, ciò che avrebbe dunque imposto la necessità di adeguare il proprio comportamento sulla strada di modo da mantenere pieno controllo del proprio automezzo in ragione di pericolo prevedibile” (ricorso, pag. 7). Pertanto – continua la ricorrente – a causare l’incidente è stata “la sola imperizia ed inesperienza” di PC 1 che all’epoca dei fatti era giovanissimo e “al beneficio della licenza di circolazione da soli cinque mesi (ricorso, pag. 7 e 8) e che prima dell’impatto con l’autovettura aveva già “perso il controllo del proprio mezzo, cadendo e lasciandolo scendere incontrollato” (ricorso, pag. 9 e 10).

Continuando nel suo esposto, la ricorrente sostiene che il tratto di strada “dalla curva a scendere sino alla curva piegante a sinistra per coloro che salgono (…) è tale per cui, salvo per gli automezzi pesanti, mai (…) la manovra può dirsi «d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso»”. A mente della ricorrente pertanto, nella misura in cui ad inizio manovra di sorpasso aveva verificato che nessuno stava sopraggiungendo da sopra, e nella misura in cui disponeva di “tutto il tempo e lo spazio, a velocità adeguata, di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli” (ricorso, pag. 8), arrestando la sua autovettura prima della fine della manovra di sorpasso, altro non ha fatto che minimizzare “i rischi di una situazione di pericolo già verificatasi, a lei non imputabile”, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure (ricorso, pag. 8 e 9).    

 

                               4.3.   Le considerazioni suesposte, nella misura in cui con esse la ricorrente ribadisce che la documentazione in atti dimostra che la situazione della strada era tale per cui la manovra di sorpasso “non può dirsi di impedimento ai veicoli che giungono in senso inverso”, si rivelano di mera natura appellatoria. Infatti, limitandosi ad affermare in modo apodittico che vi era “tutto il tempo e lo spazio” per effettuare la manovra in questione senza pericoli di sorta, la ricorrente non si confronta con le motivazioni che hanno spinto il pretore ad accertare, invece, che in tale tratto di strada non vi è né lo spazio né la visuale sufficiente per portare a termine una manovra di sorpasso senza rischiare di mettere in pericolo gli altri utenti della strada.

In questa misura, le argomentazioni ricorsuali sono irricevibili.

Altrettanto irricevibili sono le argomentazioni con cui, in un percorso suo, totalmente indipendente dall’impostazione sia del decreto d’accusa che della sentenza impugnata, la ricorrente tenta di dimostrare che a causare l’incidente non è stata la sua manovra ma l’imperizia della parte civile. Né il decreto d’accusa né la sentenza, infatti, le imputavano di avere causato l’infortunio (cfr. in particolare sentenza, consid. 8, pag. 10): le argomentazioni tese a dimostrare che non fu così lasciano, pertanto, il tempo che trovano e su di esse non è necessario determinarsi.

 

                                   5.   Infine, la ricorrente critica l’accertamento del pretore secondo cui la parte civile ha frenato bruscamente prima dell’incidente.

 

                               5.1.   Nella decisione impugnata il giudice di prime cure ha ricostruito gli eventi accertando che la parte civile, “vedendosi la propria corsia d’improvviso occupata interamente dalla vettura della convenuta, (…) ha frenato bruscamente per evitare l’urto con la suddetta autovettura, cadendo” (sentenza, consid. 7, pag. 10). Secondo il pretore, poco importa “se l’auto dell’accusata abbia investito il solo ciclomotore o anche il suo conducente, poiché ciò che conta è che la vettura in sorpasso ha obbligato la parte civile a frenare bruscamente, con le conseguenze note” (sentenza, consid. 7, pag. 10).   

 

                               5.2.   La ricorrente sostiene che non c’è alcun riscontro in atti che la parte civile abbia effettuato una “brusca frenata”. Il rapporto di polizia non contiene alcuna constatazione in tal senso: il relativo accertamento é, perciò – continua la ricorrente – “pura fantasia”, frutto di “un’idea preconcetta” del giudice di prime cure. Tale accertamento – continua la ricorrente – viola il principio in dubio pro reo poiché la parte civile ha dichiarato di aver frenato prima di cadere e finire contro l’automobile solo “in sede di sentenza” e non davanti alla polizia (ricorso, pag. 9 e 10).

I segni visibili sull’autovettura – sostiene la ricorrente – dimostrano che, al momento dell’urto, la parte civile aveva già perso il controllo del ciclomotore e che “non già PC 1, bensì unicamente il suo ciclomotore è andato a collidere con la parte frontale inferiore dell’autovettura” (ricorso, pag. 4). Le dichiarazioni della parte civile – sostiene ancora la ricorrente – sono infondate e incoerenti: pertanto, è arbitrario anche l’esame della credibilità delle tesi contrapposte operato dal pretore che ha dimostrato “prevenzione e pregiudizio” nel voler “far collimare le proprie considerazioni con l’idea preconcetta di colpevolezza della qui ricorrente” (ricorso, pag. 10). Contrariamente a quanto gli imponeva il principio in dubio pro reo – conclude la ricorrente su questo punto – il giudice di prime cure non le ha creduto quando ha riferito come “il ciclomotorista procedesse in piedi sui pedalini, comunque con andatura ondeggiante, traballante” (ricorso, pag. 9). 

 

 

                               5.3.   L’argomento ricorsuale ancora una volta cade nel vuoto poiché con il suo esposto la ricorrente non riesce a sostanziare il preteso arbitrio. L’accertamento contestato relativo alla frenata è fondato su un’interpretazione del tutto sostenibile del materiale probatorio. Sia durante l’inchiesta che al dibattimento, la parte civile ha dichiarato di essersi trovato improvvisamente l’auto davanti a sé. Per evitare l’urto frontale, al dibattimento ha precisato di essersi trovato nella necessità di frenare (“mi sono trovato improvvisamente l’auto davanti a me, ho frenato per evitare l’urto frontale e sono caduto”; cfr. verbale di dibattimento, pag. 3). L’accertamento pretorile non è certamente reso arbitrario dal fatto che il rapporto di polizia non fa cenno al rilevamento di segni di frenata sull’asfalto. Sulla base, poi, delle dichiarazioni della parte lesa (che ha riferito di essersi trovato “improvvisamente” il veicolo davanti a sé) ed anche di quelle della teste __________ (che ha riferito che tutto si è svolto velocemente) nemmeno l’avere considerato che la frenata é avvenuta bruscamente – ovvero in modo rapido ed inatteso (cfr. Dizionario Zingarelli 2009, Zanichelli e Grande Dizionario di Italiano 2002, Garzanti; che citano entrambi come esempio “una brusca frenata”) – può essere criticato dal profilo dell’arbitrio. Pertanto, nemmeno può essere preteso che il primo giudice abbia violato il principio in dubio pro reo.

 

Infine, infondata – e non solo dal profilo dell’arbitrio – è la censura rivolta al primo giudice per non avere creduto alla ricorrente quando, al dibattimento, ha affermato che PC 1 circolava in piedi sui pedalini del motorino, “con andatura ondeggiante, traballante” (ricorso, pag. 9). Anche volendo prescindere dai cambiamenti di versione della ricorrente e dal fatto che di questo particolare – in sé, teoricamente importante – ha riferito solo al dibattimento (senza farne cenno né durante l’interrogatorio di polizia né nel suo ricorso 18 agosto 2008 contro la decisione di revoca della licenza di condurre, cfr. in particolare sentenza, consid. E e G, pag. 4 e 5), la sua citata dichiarazione è smentita, non soltanto da quella della parte civile (che ha negato di aver circolato alzato sui pedalini), ma soprattutto da quella della teste __________, che ha dichiarato che PC 1 circolava normalmente sulla sua corsia (sentenza, pag. 8). Nessun arbitrio, quindi, è ravvisabile nell’accertamento del primo giudice secondo cui PC 1 “circolava regolarmente seduto sulla sella del suo ciclomotore” (sentenza, pag. 8). Anche su questo aspetto, il ricorso è votato all’insuccesso.

 

                                   6.  Nell’incipit del suo ricorso, al punto C, la ricorrente indica di lamentare, oltre all’arbitrio nell’accertamento dei fatti, un’errata applicazione del diritto. Tale censura è sostanziata al punto 11, nel quale si afferma che, in sintesi, il primo giudice ha applicato in modo errato il concetto di messa in pericolo astratta accresciuta ex art. 90 cifra 2 LCStr.  

 

                               6.1.   Dopo avere correttamente riassunto i principi di diritto e la giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha precisato che la questione della visuale al momento del sorpasso è elemento “di importanza fondamentale nella disamina delle responsabilità penali dell’accusata” ed ha accertato, senza arbitrio, che nelle circostanze concrete non c’era sufficiente visibilità (cfr. considerandi che precedono), concludendo che RI 1 non poteva avere nessuna certezza di riuscire a portare a compimento la manovra di sorpasso “senza creare un rischio concreto di pericolo per l’utente sopraggiungente in senso inverso dalla curva superiore” e che ad ogni modo la situazione era tale “da rappresentare perlomeno un rischio astratto accresciuto di pericolo” (sentenza, consid. 5, pag. 8 e 9).

In seguito, riassumendo, il pretore ha precisato che RI 1 ha violato per grave negligenza l’art. 35 cpv. 2 LCStr – norma fondamentale della circolazione stradale – commettendo in tal modo una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr ritenuto che ha intrapreso una manovra di sorpasso su un tratto di strada con fondo bagnato, in una curva a corto raggio (meno di 90°) in corrispondenza con un aumento di pendenza, senza sufficiente visuale sulla curva successiva, ostruendo la corsia di contromano e creando, così, un rischio di grave pericolo per il conducente del ciclomotore che viaggiava in senso inverso, obbligandolo ad una brusca frenata (sentenza, consid. 8 pag. 10 e 11).

 

                               6.2.   Dopo avere indicato che soltanto la messa in pericolo astratta accresciuta è giuridicamente rilevante, nel suo allegato la ricorrente sostiene che il primo giudice  ha confuso “l’esito dell’incidente con la disamina della tipicità dell’infrazione”, poiché “la realizzazione concreta di una lesione all’integrità fisica d’una vittima ancora non permette di concludere direttamente alla sussistenza di un pericolo imminente venutosi a creare in relazione di causa ed effetto con la manovra di sorpasso effettuata” (ricorso, pag. 11). Certo è che – continua la ricorrente – “se il giudice di prime cure, perfettamente cognito di quanto serva a provare la realizzazione della condizione di colpevolezza, non travisasse le condizioni meteorologiche, non reinventasse la configurazione dei luoghi, non confondesse linee di sicurezza inesistenti con le sole esistenti linee di direzione” e non avesse dimenticato che tutti (anche la parte civile) sanno che, in quel punto, è norma che gli automezzi pesanti invadano la corsia di contromano, “mai e poi mai avrebbe potuto concludere al fatto che la ricorrente, cosciente o meno, si sia assunta il rischio del pericolo astratto e accresciuto che, mediante la propria manovra di sorpasso”  (ricorso, pag. 12).

 

                               6.3.   Giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr chiunque cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo violando gravemente le norme della circolazione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico, con ciò intendendo sia il cagionare un serio pericolo per la sicurezza altrui, sia l’assumersi il rischio di tale pericolo. Non è dunque necessario – poiché ciò, in realtà, è solo legato al caso – che l’infrazione abbia provocato un incidente o che abbia messo concretamente in pericolo un terzo (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad. Art. 90 n. 4.6): viene punita, in effetti, sia la messa in pericolo concreta sia la messa in pericolo astratta, purché accresciuta (DTF 130 IV 32 consid. 5.1; 122 IV 173 consid. 2bb/aa pag. 175, 121 IV 230 consid. 2b/aa pag. 232).

 

Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’art. 35 cpv. 2 LCStr –che permette il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso – è una regola fondamentale della circolazione stradale la cui violazione può causare gravi incidenti ritenuto come il sorpasso debba essere considerato una delle manovre più pericolose (STF 15.6.2004 consid. 2, 6S.128/2004). Più volte, il TF ha avuto modo di stabilire che intraprendere una manovra di sorpasso in situazioni di scarsa visibilità (come, ad esempi, in curva) – laddove, per definizione, non vi sono le condizioni per garantire l’ossequio dei principi posti dall’art. 35 cpv. 2 LCStr – costituisce una violazione oggettivamente grave delle norme della circolazione stradale, di per sé atta a creare una messa in pericolo astratta accresciuta (129 IV 155 consid. 3.3; 121 IV 235 consid. 1c; 109 IV 134 consid. 2; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, ad art. 90 LCStrad n. 57-59).

 

La messa in pericolo ai sensi dell’art 90 cifra 2 LCStr è data quando la violazione grave della norma crea un pericolo per la vita o la salute di terzi.

La messa in pericolo è concreta se esiste, secondo l’andamento ordinario delle cose, una probabilità seria di realizzazione effettiva ed imminente del rischio di lesione alla vita o alla salute di almeno una persona (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26; Schwaibold, Basler Kommentar, ad. art. 237 CP n. 14; DTF 106 IV 121 consid. 3c; 106 IV 370 consid. 3a). Vi è ad esempio messa in pericolo concreta quando un altro utente stradale è costretto ad effettuare una brusca manovra di deviazione per evitare un urto (STF 20.02.2004, inc. 6S.486/2002, consid. 3.2.). Il passaggio da una messa in pericolo astratta ad una messa in pericolo concreta è spesso legato al caso, che pone o meno il terzo sul cammino dell’autore. Per esempio, in caso di sorpasso effettuato senza visibilità vi è messa in pericolo concreta se in quel momento sopraggiunge un altro veicolo che è costretto a frenare o a scansare l’ostacolo per evitare l’incidente, mentre vi è messa in pericolo astratta se il caso ha voluto che nessun veicolo circolasse in quel momento in senso inverso (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 26).

 

Ritenuto che l’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chi cagiona un “serio” pericolo, una messa in pericolo astratta può entrare in considerazione unicamente se è “accresciuta” (DTF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid 5.1; 123 IV 88 consid. 3a; 123 II 106 consid. 2a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 25).

La messa in pericolo astratta è data quando un certo comportamento, sulla base dell’esperienza della vita, è tale da creare un pericolo teorico. Ciò che distingue la messa in pericolo astratta semplice dalla messa in pericolo accresciuta è l’imminenza del pericolo: deve esistere un rischio molto elevato di realizzazione di una messa in pericolo concreta o di una lesione all’integrità fisica di un terzo. L’imminenza del pericolo non può essere definita in modo astratto in funzione della natura della norma violata, ma deve, al contrario, essere apprezzato l’insieme delle circostanze della fattispecie, fra le quali figurano ad esempio le condizioni meteorologiche, la densità del traffico, la configurazione dei luoghi, lo stato della carreggiata, la segnaletica del luogo e, più generalmente, le altre fonti di pericolo prevedibili (123 IV 88 consid. 3a; Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27). A titolo di esempio, un parcheggio in divieto di sosta può rappresentare una messa in pericolo astratta semplice in un vicolo residenziale ben illuminato, mentre costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta lungo una strada fortemente trafficata, all’uscita di una curva e in caso di pioggia (Jeanneret, op. cit., ad art. 90 LCStr, n. 27, e rif.).

 

Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza (art. 100 n. 1 LCStr), il suo comportamento deve evidenziare una crassa negligenza (STF 8.1.2008, inc. 6B_718/2007; DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii; Bussy/Rusconi, op. cit., ad. art. 90, n. 4.3. e 4.4).

 

                               6.4.   Contrariamente all’assunto ricorsuale, il giudice di prime cure non ha ritenuto RI 1 colpevole di aver creato una messa in pericolo astratta accresciuta per il fatto che la parte civile ha subito delle lesioni corporali a seguito della caduta. Come sottolineato in più punti nella sentenza impugnata, il pretore ha considerato invece che la manovra messa in atto dalla ricorrente creasse perlomeno un rischio astratto accresciuto di pericolo in ragione di ben altri elementi, in primis in ragione dell’assenza di visuale sul tratto di strada in questione. Come già più volte riferito, il pretore ha – senza arbitrio alcuno – considerato che il conducente che intraprende una manovra di sorpasso su quel tratto di strada non ha, proprio a causa di tale assenza di visuale, alcuna certezza di riuscire a portare a compimento la manovra sgomberando la corsia in contromano, senza creare un rischio concreto di pericolo per l’utente della strada che giunge dalla curva superiore. Il fatto che PC 1 abbia subito importanti lesioni a seguito dell’incidente occorsogli non è, per contro, stato preso in considerazione dal giudice di prime cure per valutare la pericolosità della manovra (cfr, in particolare, sentenza, consid. 8, pag. 10).

 

Con le altre surriportate argomentazioni – sviluppate peraltro in modo  discutibile nella misura in cui si imputa al primo giudice di avere “travisato”, “reinventato” e “confuso” elementi di fatto nella piena cognizione “di quanto serve a provare la realizzazione della condizione di colpevolezza” – la ricorrente, in realtà, non formula censure di diritto ma continua a criticare l’accertamento di circostanze di fatto su cui non occorre ritornare ritenuto che esso è già stato vagliato (cfr. considerandi precedenti) e ritenuto scevro da arbitrio.

 

                                   7.   La ricorrente solleva infine “per mera prudenza”, la questione della congruità della durata della sospensione condizionale della pena affermando che il giudice avrebbe dovuto ritenere il minimo legale, e questo sulla scorta delle sue stesse considerazioni, “la decisione dovendo avvenire caso per caso e non sulla scorta di prassi più o meno imposta da presidenti di autorità giudicanti” (ricorso pag. 11).

 

                               7.1.   Il primo giudice, valutando la colpa dell’accusata nell’ambito della commisurazione della pena, ha osservato che l’accusata è incensurata, che al dibattimento essa è apparsa molto provata “sia per l’incidente sia per la prospettiva dei potenziali effetti di una condanna penale per la sua persona” sottolineando come ella abbia dato di sé “un quadro positivo” rivelandosi “persona sensibile”, da subito “preoccupatasi per lo stato di salute della parte civile” cui ha più volte reso visita all’ospedale e che, ora, si vede confrontata con una condanna “dovuta ad un comportamento stradale del tutto episodico, senz’altro biasimevole ma che non denota comunque di un carattere riprovevole dell’autrice” (sentenza, consid. 9, pag. 11). Nulla si dice, in sentenza, né sulla sospensione condizionale della pena né sulla durata del periodo di prova.

 

                               7.2.   Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva da sei mesi a due anni se una pena da scontare non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

Nel quadro fissato dalla legge, la durata del periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto, in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato, così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF 14.04.2009, inc. 6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella misura del possibile che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).    

 

 

 

                               7.3.   Nel caso concreto, nel fissare il periodo di prova il giudice di prime cure si è scostato dal minimo legale di due anni.

Risulta, però, con evidenza dagli stessi suoi accertamenti riguardo il grado di colpa della condannata che non vi sono, in concreto, elementi che facciano ritenere un rischio di recidiva particolare che imponga o che permetta al giudice di scostarsi dal minimo previsto dalla legge. In effetti, come indicato al consid. 7.1., il pretore, oltre ad avere sottolineato come la ricorrente sia incensurata, ha dipinto di quest’ultima un quadro rassicurante rilevando come essa sia stata molto provata dall’accaduto ed abbia mostrato da subito sensibilità e preoccupazione per lo stato di salute della parte civile. Inoltre, dopo avere accertato che la condannata ha dimostrato di essere molto toccata dall’eventualità di subire una condanna penale – ciò che equivale all’accertamento secondo cui essa ha mostrato di essere pienamente consapevole della portata del suo comportamento  e delle sue conseguenze – il primo giudice ha concluso che il comportamento stradale della ricorrente è  “del tutto episodico” e, pur essendo “biasimevole”, non è comunque indicativo “di un carattere riprovevole dell’autrice” (sentenza, consid. 9, pag. 11.

Tutto queste considerazioni portano a concludere – forzatamente – che il primo giudice non ha accertato un rischio di recidiva particolare: non è, pertanto, giustificata l’imposizione di un periodo di prova superiore al minimo previsto dalla legge. Su questo punto il ricorso merita, perciò, accoglimento e  la durata del periodo di prova deve essere ridotta a due anni.

 

                                   8.   Gli oneri del ricorso sono posti per 1/5 a carico dello Stato e per 4/5 a carico della ricorrente, che rifonderà alla parte civile, assistita da un legale, un’indennità  di fr. 800.- a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1.1. della sentenza impugnata è riformato come segue:

 

                               1.1.   l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            800.-

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'000.-

 

sono posti per 1/5 a carico dello Stato e per i 4/5 a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- per ripetibili alla parte civile PC 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.