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Incarto n. |
Lugano 27 novembre 2009 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 15 maggio 2009 da
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RI 1 e domiciliato a
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 aprile 2009 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 26.3.2007, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici (per avere, il 12.11.2006, colpito PC 1 con diversi pugni e avergli procurato le lesioni menzionate in due certificati medici) e di danneggiamento (per avere, nelle stesse circostanze, rotto con un pugno il finestrino della porta anteriore sinistra della vettura di proprietà di PC 1) e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 2’700.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 90.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 300.-.
B. Statuendo sull’opposizione sollevata dal prevenuto, il pretore penale, dopo averlo prosciolto dall’imputazione di danneggiamento, ha ritenuto RI 1 autore colpevole di lesioni semplici per avere colpito e strattonato PC 1 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, sospesa condizionalmente per due anni e ad una multa di fr. 200.-.
C. Con ricorso 15 maggio 2009, RI 1 chiede, con l’annullamento della sentenza impugnata, la sua completa assoluzione.
D. Con scritto 17 giugno 2009 il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, chiede la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Il ricorrente esordisce lamentando un vizio essenziale di procedura.
Sostenendo che il primo giudice lo ha condannato per una fattispecie (per avere colpito e strattonato PC 1) diversa da quella contemplata dal DA che gli imputava di avere colpito il PC 1 con diversi pugni, il ricorrente lamenta una lesione del principio accusatorio con conseguente lesione dei suoi diritti, garantiti, non soltanto dal CPP, ma soprattutto dalla Costituzione.
Il ricorrente sottolinea come il decreto d’accusa – imputandogli di avere rotto il finestrino della vettura con un pugno e colpito il PC 1 con diversi pugni – abbia sposato la versione dei fatti di PC 1 che, il 12 gennaio 2007, sentito dalla polizia ha raccontato che, dopo averlo costretto ad arrestare la macchina, il RI 1, gli ruppe il finestrino della macchina e, poi, lo ha colpito con diversi pugni alla parte sinistra della testa e del collo fino a che lui, uscito dalla vettura, riuscì a bloccarlo.
Nonostante ciò – continua il ricorrente – il primo giudice lo ha condannato per avere ferito PC 1 spintonandolo e strattonandolo e, cioè, per una fattispecie diversa da quella considerata nel DA senza, prima, avergli concesso la facoltà di prendere posizione sulla nuova accusa che mai gli è stata prospettata.
2.1. La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di accusa – e, analogamente, il decreto di accusa – assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b pag. 353, 116 Ia 455 consid. cc pag. 458, 103 Ia 6 consid. 1b pag. 6; Hauser/ Schweri/ Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ediz., Basilea/ Ginevra/ Monaco 2005, pag. 223 s., n. 6 ss. e pag. 225 n. 8). Il principio accusatorio – come il principio dell'immutabilità che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio – è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21, 122 V 71 consid. 4a; nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP e segnatamente dall'art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa), ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 116 Ia 455 consid. Cc pag. 458).
L’art. 200 CPP (cui l’art. 208 CPP rinvia per quel che concerne il decreto d’accusa) definisce il necessario contenuto di un atto di accusa. Scopo della norma è quello di informare adeguatamente il prevenuto circa la natura e l’origine delle accuse rivoltegli, in modo che egli possa impostare una difesa efficace, senza insidie né sorprese (art. 6 § 3 CEDU; DTF 120 IV 357 consid. 3g; 116 Ia 458; Rep. 1986 pag.166 e seg. e rif.; Rep. 1998 pag. 372; DTF 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 7 consid. 1b; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 162 n. 6, pag. 164 n. 16; Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, pag. 648, n. 2970 e 2971). Siccome il prevenuto deve poter valutare dal profilo oggettivo e soggettivo le imputazioni a suo carico, l’atto d’accusa deve permettere di individuare gli elementi di fatto e di diritto che connotano l’illecito: dall’atto d’accusa devono evincersi le azioni o le omissioni punibili, come pure gli elementi costitutivi dell’infrazione (DTF 120 IV 353 cons. 2).
Se è vero che l’atto di accusa (o il decreto d’accusa) circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, è anche vero che l'identità tra l'atto di accusa e l'oggetto del giudizio non deve essere spinta all'eccesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; sentenza del Tribunale federale 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb) e il principio accusatorio è leso soltanto quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d p. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).
2.2. In concreto, risulta con evidenza dagli atti e dall’impostazione del DA, che il procuratore pubblico ha aderito – nel senso che ha ritenuto essere accertata – ed ha fatto propria la versione dei fatti resa da quest’ultimo alla polizia. Pertanto, è evidente che, con il DA in esame, egli ha imputato a RI 1 di avere, prima, rotto con un pugno il finestrino dell’autovettura e, poi, di avere colpito con diversi pugni PC 1 mentre egli si trovava seduto all’interno della vettura.
Condannando RI 1 per avere “colpito e strattonato” PC 1 dopo avere accertato, al consid. 6.3. che “ è certo che RI 1 e PC 1 sono venuti alle mani e che più che di pugni veri e propri è sicuro che i protagonisti in ogni caso si sono spintonati ed avvinghiati a vicenda e l’accusato ha colpito e strattonato la parte civile” (sentenza impugnata, consid. 6.3 pag. 8; cfr. pure, consid. 7 pag. 10), il primo giudice ha manifestamente leso il principio accusatorio – e, di conseguenza, una serie di diritti della difesa fra i quali, in particolare, il diritto di essere sentito – poiché ha condannato l’accusato per una fattispecie totalmente diversa da quella contemplata nel decreto d’accusa.
Come visto sopra e come risulta dagli atti, a RI 1 era imputato di avere colpito con diversi pugni PC 1 mentre questi era seduto nella sua vettura e dopo avere rotto nello stesso modo un finestrino dell’autovettura (ciò che parrebbe, peraltro, compatibile con il fatto che la parte civile presentava lesioni solo sulla parte sinistra del volto e del collo) mentre la sentenza impugnata condanna RI 1 per avere causato le note lesioni colpendo e strattonando PC 1 durante una colluttazione (il primo giudice parla di “venire alle mani”) in cui i due protagonisti si sono spintonati ed avvinghiati a vicenda.
In queste circostanze, ritenuto che l'imputato non ha avuto la possibilità di esprimersi sul decreto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato, ovvero sul nuovo complesso di fatti (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d pag. 22 ss. con rif., 116 Ia 455 consid. cc pag. 458; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19), il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.
Dovesse il nuovo giudice ritenere che i fatti si sono svolti in modo diverso da quanto descritto nel DA, egli dovrà prospettare all’imputato la nuova fattispecie ai sensi dell’art 250 CPP.
3. Visto l’esito del ricorso, gli oneri processuali vanno caricati allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000 a RI 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale per un nuovo giudizio.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 1'000.-- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.