Incarto n.
17.2009.29

Lugano

13 gennaio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 1° giugno 2009 da

 

 

 RI 1

           

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 aprile 2009 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   La vicenda trae origine da un’inchiesta penale aperta nei confronti di  P., accusato di aver esercitato la professione di operatore sanitario in modo illegale. Questi, in detenzione preventiva, ha domandato al proprio difensore di chiedere a RI 1, suo conoscente di lunga data, di asportare dalla sua abitazione di __________ un armadietto in ferro. Il 2 maggio 2007 RI 1 si è, dunque, recato al domicilio dell’amico e ha sottratto l’armadietto in questione, che conteneva documentazione probatoria e banconote di varie valute per un valore di ca. fr. 80'000.-, trasportandolo e custodendolo nel garage della sua abitazione a __________ .

 

                                  B.   Con decreto di accusa del 17 marzo 2008 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di atti di favoreggiamento nei confronti di P. per avere preso in consegna – trafugando dal domicilio di P. in __________  ed occultandolo presso la sua abitazione di __________  – un armadietto chiuso a chiave allo scopo di occultare mezzi di prova e denaro contante, rispettivamente di sottrarli al sequestro degli inquirenti, seguendo istruzioni telefoniche del difensore di P. e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 6'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tasse e spese.

 

                                  C.   Statuendo sull’opposizione presentata da RI 1, con sentenza 24 aprile 2009 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa ed ha condannato l’accusato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tasse e spese.

 

                                  D.   Lo stesso giorno, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del pretore. Nei motivi del gravame, presentato il 1° giugno 2009, il ricorrente sostiene che il pretore a torto non ha applicato l’art. 305 cpv. 2 CP e domanda di essere mandato esente da pena.

 

                                  E.   Con osservazioni 26 giugno 2009 il Procuratore pubblico ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando come il gravame sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

 

                                  F.   Al pubblico dibattimento, celebrato il 13 gennaio 2009, le parti hanno confermato le rispettive motivazioni e conclusioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

Se relativamente all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il potere d’esame della scrivente Corte é limitato all’arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP; DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami, DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371), riguardo le censure sull’applicazione del diritto ai fatti posti alla base della sentenza impugnata, la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce invece di libero esame (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP).

 

                                   2.   Prima di entrare nel merito del gravame occorre esaminare le censure sollevate dal procuratore pubblico in merito alla sua ricevibilità.

 

                               2.1.   Nel suo memoriale 26 giugno 2009 il procuratore pubblico sostiene che il ricorso in questione è irricevibile in quanto da un lato “non indica il titolo di cassazione invocato e non sviluppa una motivazione conforme alle esigenze minime poste dalla procedura” e dall’altro lato “invoca l’applicazione dell’attenuante specifica della cifra 2 dell’art. 303 [recte: 305] CP in relazione alla quale, sotto il profilo formale, il suo difensore non ha chiesto la posa di un quesito specifico, limitandosi ad invocarlo unicamente quale motivo di riduzione della pena” (osservazioni, pag. 2).

 

                               2.2.   Le censure del procuratore pubblico non possono essere condivise.

Per quel che concerne l’indicazione del motivo di cassazione, nel suo gravame il ricorrente sostiene in più punti e in maniera chiara l’esistenza di un errore di diritto commesso dal giudice di prime cure, e meglio un’applicazione errata dell’art. 305 CP (“Il presente ricorso verte sulla mancata applicazione da parte del pretore della norma di cui all’art. 305 cpv. 2 CP”, ricorso, pag. 2; “con questo ricorso non intendo contestare la condanna per favoreggiamento, bensì la mancata applicazione a mio favore dell’art. 305 cpv. 2 CP (…). Si tratta pertanto di un errore di diritto”, ricorso, pag. 3; “così agendo, il pretore ha commesso un errore di diritto che può essere esaminato da codesta alta corte”, ricorso, pag. 5). Pur non indicando espressamente l’art. 288 lett. a CPP, che sancisce il motivo di cassazione attinente l’errata applicazione del diritto sostanziale, il ricorrente (non patrocinato) definisce in modo preciso la sua censura. La motivazione della stessa non appare del resto carente, nella misura in cui il ricorso per cassazione non risulta fondato sull’arbitrio ma si concentra su una censura prettamente giuridica, al cui riguardo la Corte di cassazione e revisione penale fruisce di un potere di cognizione libero.

 

                               2.3.   Anche la censura riguardante la mancata posa di un quesito specifico relativo all’art. 305 cpv. 2 CP deve essere disattesa.

Prima di sospendere il dibattimento per ritirarsi in camera di consiglio, il Pretore ha posto i seguenti quesiti (verb. dib., pag. 13):

 

  1.   È RI 1 colpevole di favoreggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.   In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.   L’eventuale condanna deve essere posta a beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.   A chi vanno caricate le spese e le ripetibili?”

 

Corrisponde al vero che la richiesta di riduzione/esenzione dalla pena ex art. 305 cpv. 2 non figura espressamente nei quesiti posti dal giudice di prime cure. Tuttavia la norma in questione conferisce al giudice una facoltà in relazione alla commisurazione della pena da infliggere a seguito della condanna dell’accusato, ragion per cui il tema deve essere ritenuto compreso nel secondo quesito (“In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?”), che il pretore ha posto con una formulazione piuttosto ampia. L’applicazione di tale norma di legge deve pertanto essere considerata ricadere nel quesito vertente sulla commisurazione della pena e non può, di conseguenza, essere esclusa solo per l’assenza di un esplicito riferimento nei quesiti posti al dibattimento.

In conclusione, ritenuto che nemmeno questa censura del procuratore pubblico può trovare accoglimento, il gravame interposto da RI 1 deve essere considerato ricevibile.

 

                                   3.   Come anticipato, il ricorrente lamenta un’applicazione errata del diritto da parte del pretore, che, nel condannarlo per favoreggiamento, avrebbe a torto omesso di esaminare i presupposti dell’art. 305 cpv. 2 CP.

 

 

                               3.1.   Il pretore, verificando quale fosse l’intenzione dell’imputato, ha accertato che questi conosceva bene la situazione personale di P. con cui intratteneva “un legame di amicizia e confidenza” in una frequentazione ormai trentennale. Il primo giudice ha, poi, rilevato come i rapporti fra i due fossero “talmente intensi al punto che RI 1 si è definito come un suo «referente»:  P., che non conosceva bene la lingua italiana nonostante vivesse da tempo in Ticino, si rivolgeva a lui «quando riceveva degli scritti che non riusciva a comprendere»” (sentenza, pag. 10 consid. 12). L’accusato – ha, poi, accertato il primo giudice – conosceva nel dettaglio la storia della famiglia di P. (sapeva, per esempio, che i due coniugi avevano pattuito il regime della separazione dei beni e che tutti i beni immobili e mobili erano stati assegnati alla moglie, ragione per cui il marito aveva avviato un procedimento nei confronti del notaio che aveva rogato l’atto), conosceva bene le vicissitudini familiari di P. e sapeva dei suoi dissidi con moglie e figli così come sapeva della querela penale sporta da P. contro la moglie (sentenza, pag. 10 consid. 12).

RI 1 – ha, poi, ancora accertato il primo giudice – era inoltre “depositario di altra documentazione del P. relativa a vari aspetti che lo riguardavano e che gli era stata consegnata dall’avv. __________ ” ed era intervenuto quando si trattava di scegliere il patrocinatore di P. e, infine, era stato lui ad “accompagnare P. all’interrogatorio del 23 aprile 2007 presso il Ministero pubblico” (sentenza, pag. 10 consid. 12). L’accusato sapeva dell’esecuzione di fr. 3'000'000.- intrapresa nei confronti di P. da tale __________ , sapeva che a quel precetto P. non aveva interposto opposizione e conosceva le conseguenti vicissitudini giudiziarie affrontate da quest’ultimo (sentenza, pag. 10 consid. 12).

 

Nell’ambito della commisurazione della pena, il pretore, rilevando come “l’inchiesta condotta a carico del favoreggiato” fosse “importante per gli inquirenti” e come essa fosse “finalizzata a tutelare la salute della collettività”, ha considerato che, “intromettendosi abusivamente in queste dinamiche” RI 1, “ha rischiato di compromettere l’esito di un’istruttoria avviata a tutela di interessi giuridici importantissimi”. Precisando, poi, come RI 1 abbia, ancora al dibattimento, cercato di minimizzare l’accaduto con considerazioni quali “in fondo non ha ucciso nessuno”, il primo giudice ha ritenuto grave la colpa di RI 1 pur rilevando, a suo favore, che egli  ha agito “con un sentimento di amicizia e solidarietà” (sentenza, consid. 14 pag. 12).

Il primo giudice non si è chinato sulla questione di sapere se il legame di amicizia da lui accertato e, poi, indicato quale movente dell’agire di RI 1 potesse essere considerato una relazione così stretta da rendere scusabile la sua condotta ex art. 305 cpv. 2 CP. Della possibilità di applicare il secondo capoverso di tale norma, attenuando la pena o esentando da pena RI 1, non è fatto alcun cenno nella sentenza impugnata.

 

                               3.2.   Nel suo memoriale il ricorrente non contesta la condanna per favoreggiamento, ma sostiene che il giudice avrebbe dovuto mandarlo esente da pena applicando l’art. 305 cpv. 2 CP in considerazione del suo profondo e pluridecennale legame di amicizia con P..

Riprendendo vari stralci del considerando 12 della sentenza, il ricorrente sottolinea che l’esistenza del lungo rapporto d’amicizia e di confidenza è stata accertata dal pretore stesso (ricorso, pag. 4) e precisa che risulta dagli accertamenti pretorili come “l’amicizia con lui è un valore assoluto” e come egli abbia agito per “dovere morale verso una persona che ritenevo ingiustamente detenuta per reati non commessi; verso un amico che non ha fatto del male a nessuno, come son certo verrà dimostrato in un eventuale processo” (ricorso, pag. 5).

Secondo il ricorrente, il primo giudice doveva “valutare se nel caso fossero dati gli estremi dell’art. 305 cpv. 2 CP e in caso affermativo mandarmi esente da pena; in caso negativo motivare il perché tali estremi non sussistessero” (ricorso, pag. 5).

 

                               3.3.   Nelle sue osservazioni, il procuratore pubblico ha relativizzato la profondità del rapporto d’amicizia fra RI 1 e P. affermando che, se è vero che il loro rapporto dura da 30 anni, i due non si sono mai “frequentati in occasioni conviviali” (osservazioni, pag. 2). Pertanto – conclude il procuratore pubblico – ritenuta, poi, la gravità delle accuse mosse a P., il comportamento di RI 1, che era pienamente consapevole del carattere illecito del suo agire, non può essere ritenuto “umanamente comprensibile e scusabile sotto il profilo morale” così che  “le relazioni interpersonali tra RI 1 e P. hanno rilevanza unicamente nell’ambito della commisurazione della pena” (osservazioni, pag. 3). 

 

                               3.4.   Giusta l’art. 305 CP, chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1). È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli art. 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’art. 101 (cpv. 1 bis). Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena (cpv. 2).

Il secondo capoverso della norma non istituisce una causa legale di esclusione della colpevolezza, né l’ammissione dei suoi presupposti applicativi comporta necessariamente la liberazione da ogni pena: esso conferisce al giudice la facoltà di attenuare liberamente la pena o di rinunciare del tutto alla sua irrogazione nei casi in cui le relazioni tra l'autore e la persona favoreggiata siano cosi strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile o moralmente giustificato (DTF 106 IV 189, consid. 3; Delnon/Rüdi, Basler Kommentar, ad art. 305 n. 29; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 305 n. 17; Corboz, Les principales infractions, Tome II, ad art. 305 n. 46 e 48; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, ad art. 305 n. 2.3; Hauser/Rehberg, Grundriss Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, § 118 pag. 317; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer  Teil II, 4. ed, §54 n. 19; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, Vol. 9, ad art. 305 CP n. 38). Scopo del secondo capoverso della norma è di permettere al giudice di prendere in considerazione la forte diminuzione di colpa che può risultare dall’esistenza di uno stretto rapporto tra l’autore e la persona favoreggiata; non si tratta tuttavia di un fatto giustificativo ma solo di un motivo di esenzione – o di attenuazione – della pena (DTF 106 IV 189, consid. 3; 73 IV 241, consid. 2; Trechsel, op. cit., ad art. 305 n. 17; Corboz, op. cit., ad art. 305 n. 48; Hauser/Rehberg, op. cit., § 118 pag. 317; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 305 n. 9; Cassani, op. cit., ad art. 305 CP n. 40; Delnon/Rüdi ritengono, invece, più opportuno ammettere la possibilità di prosciogliere l’accusato, cfr. op. cit., ad art. 305 n. 29). 

La relazione che deve esistere fra l’autore e il favoreggiato perché sia data applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP non è definita dalla legge. Indicando che le relazioni tra l'autore e la persona favoreggiata devono essere così strette da far apparire il favoreggiamento come umanamente comprensibile o moralmente giustificato, la norma permette di prendere in considerazione ogni relazione affettiva seria e realmente vissuta: non soltanto i rapporti derivanti dal matrimonio, dalla parentela o dall’affinità, ma anche quelli che derivano da inclinazioni amorose o da amicizia (Corboz, op. cit., ad art. 305 n. 49; Delnon/Rüdi, op. cit., ad art. 305 n. 29; Hauser/Rehberg, op.cit., § 118 pag. 317) e quelli derivanti da legami di subordinazione o dipendenza, nella misura in cui fanno nascere delle relazioni di vicinanza affettiva (Favre/ Pellet/ Stoudmann, op. cit., ad art. 305 n. 2.1; Stratenwerth/ Wohlers, op. cit., ad art. 305 n. 9 Stratenwerth, op. cit., §54 n. 19; Cassani, op. cit., ad art. 305 CP n. 38). Il concetto di “relazioni strette” non coincide, dunque, con quello di “congiunti” ex art. 110 cpv. 1 CP, ma va interpretato in modo più ampio (Delnon/Rüdi, op. cit., ad art. 305 n. 29; Favre/ Pellet/Stoudmann, op. cit., ad art. 305 n. 2.1; Cassani, op. cit., ad art. 305 CP n. 38).

Secondo Corboz (op. cit., ad art. 305 n. 49), il semplice fatto che l’autore creda nell’innocenza del favoreggiato non basta a fondare una “relazione stretta” ai sensi della norma. Cassani (op. cit., ad art. 305 CP n. 7 e 39), invece, ritenuto lo scopo dell’art. 305 cpv. 2 CP e il carattere umanamente scusabile o moralmente giustificato dell’atto, sostiene la possibilità di applicare la disposizione in via analogica anche all’autore che sottrae al perseguimento penale o all’esecuzione di una pena o di una misura una persona della cui innocenza è convinto con motivi seri.

 

                               3.5.   Nella fattispecie, considerato l’accertamento dell’esistenza di un importante legame affettivo fra RI 1 e P., il primo giudice avrebbe dovuto verificare se le condizioni dell’art. 305 cpv. 2 CP per concedere l’esenzione della pena richiesta o, più semplicemente, per procedere ad una sua attenuazione fossero adempiute. Le argomentazioni del ricorrente a tale riguardo vanno, dunque, condivise: il giudice di prime cure, omettendo di prendere in considerazione tale articolo per stabilire la pena da infliggere a RI 1, ha dunque applicato in modo errato il diritto sostanziale. 

Ciò detto, si giustifica che l’applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP venga operata direttamente da questa Corte, senza rinvio all’autorità di prima istanza, in quanto le circostanze fattuali da sussumere sono già state accertate dettagliatamente (e in maniera vincolante) nella sentenza impugnata, anche se con riferimento all’intenzionalità di RI 1 di favorire l’amico e, dunque, di commettere il reato.

Come visto, in base agli accertamenti di fatto del primo giudice, il ricorrente e P. sono legati da un rapporto trentennale di amicizia, caratterizzato da una grande confidenza – al punto che RI 1 conosce in modo dettagliato e preciso la situazione personale, familiare e giudiziaria/esecutiva di P. – da molta solidarietà – RI 1 era il referente di P. e si prestava ad aiutarlo nelle più disparate situazioni e modalità – e da grande stima reciproca. Stanti questi vincolanti accertamenti, la tesi del procuratore secondo cui i due non avrebbero mai vissuto “momenti di convivialità” non basta ad escludere l’applicazione del cpv. 2 del citato disposto: le caratteristiche del rapporto fra i due così come accertate dal pretore – che ha, inoltre, rilevato “una particolare intensità di rapporto”  (cfr. sentenza, consid. 12, pag. 10) – bastano, infatti, a rendere in qualche modo comprensibile dal profilo umano che RI 1 abbia aderito alla richiesta fattagli dal patrocinatore dell’amico. E’, in sintesi, quell’abitudine alla solidarietà di RI 1 nei confronti di P. instauratasi in 30 anni di amicizia caratterizzata da grande confidenza che ha spinto l’accusato ad aderire alla richiesta del patrocinatore dell’amico. Ed è proprio l’inserimento del gesto in un percorso “di sostegno” iniziato anni prima che rende, in parte, umanamente comprensibile quanto fatto da RI 1.

Ciò ritenuto, va comunque considerato che quest’amicizia, per quanto intensa e prolungata nel tempo, non appare ancora tale da giustificare un’esenzione da pena nella misura in cui essa non ha quelle caratteristiche di affettività che rendono quasi imposto dal sentimento – e, quindi, umanamente giustificabile – il correre in soccorso dell’amico. Questa Corte ritiene, perciò, giustificata, in applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP, un’attenuazione della pena che si concretizza nell’annullamento della multa inflitta a RI 1 dal primo giudice.

 

                                   4.   Oltre all’annullamento della pena inflitta dal giudice di prime cure, nel suo gravame il ricorrente domanda anche l’annullamento della relativa iscrizione a casellario giudiziale. In calce al dispositivo, il pretore ha “comunicato” che la sentenza sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP” (pag. 14).

In proposito, si rileva dapprima come l’iscrizione a casellario giudiziale venga effettuata senza che sia necessario un ordine del giudice a riguardo: l’art. 366 CP dispone che sono registrate nel casellario giudiziale le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero ritenuto che il cpv. 2 lett. a di tale disposto precisa che vanno iscritte le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura.

L’indicazione dell’iscrizione a casellario della condanna fatta in concreto dal primo giudice altro non è che una “comunicazione”: non essendo parte del dispositivo, essa non può essere oggetto di impugnazione.

Il gravame su questo punto deve essere considerato inammissibile.

 

                                   5.   Vista la particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è annullato il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata.

                                         Per il rimanente, la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.