Incarto n.
17.2009.2

(rinvio TF)

 

 

Lugano

20 gennaio 2009/lw

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Pellegrini ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 giugno 2007 presentato da

 

 

RI 1

di __________ e __________ nato __________, attinente di __________, nato a __________ il 21 agosto 1957, domiciliato a __________, celibe, docente elementare in congedo

(  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emanata il 26 aprile 2007 dal giudice della Pretura penale nei suoi confronti;

 

 

 

vista la sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 con cui il Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 2 luglio 2007 da questa Corte (inc. 17.2007.31),

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.

                                         2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 3 agosto 2005 il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta coazione mancata, ripetuta ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni e disobbedienza a decisioni dell’autorità proponendone la condanna a venti giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.

 

                                         Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 26 aprile 2007 il giudice della Pretura penale ha sostanzialmente confermato le imputazioni e ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta coazione tentata, ripetuta ingiuria e disobbedienza a decisioni dell’autorità, condannandolo ad una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.– ciascuna per un totale di fr. 600.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché a una multa di fr. 600.– (fissando in sei giorni la pena detentiva in caso di mancato pagamento). Il giudice ha inoltre condannato RI 1 a rifondere alle parti civili PC 1 e PC 2, in solido, fr. 7 849.45 per spese di patrocinio, oltre che al pagamento delle tasse e spese giudiziarie. Per ulteriori pretese il giudice ha rinviato le parti civili al competente foro. Il giudice della Pretura penale ha inoltre preso formalmente atto della prescrizione del reato di abuso di impianti di telecomunicazione.

 

                                         Con sentenza del 2 luglio 2007 questa Corte ha respinto in quanto ammissibile il ricorso per cassazione presentato da RI 1 nei confronti della sentenza pretorile (inc. 17.2007.31).

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, sussidiariamente ricorso in materia costituzionale, postulando in via principale il suo proscioglimento da ogni accusa, subordinatamente l’annullamento della sentenza contestata.

 

                                         Con sentenza del 17 dicembre 2008 il Tribunale federale ha parzialmente accolto in quanto ammissibile il ricorso in materia penale presentato da RI 1, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nei sensi dei considerandi (sentenza 6B_477/2007). Ciò ripristina la litispendenza del processo davanti a questa Corte.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza.

                                        

                                         Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale, quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (art. 277ter cpv. 2 vPP). Benché gli articoli 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa è rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami).

 

                                   2.   Nella misura in cui questa Corte aveva dichiarato inammissibili le censure di arbitrio volte dal ricorrente all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice delle Pretura penale, la sentenza del 2 luglio 2007 ha quindi acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato da RI 1 su questi punti al Tribunale federale essendo stato a sua volta dichiarato in gran parte inammissibile (sentenza 6B_477/2007, consid. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 e 3.3) o infondato (consid. 4.5). A tale riguardo il sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione.

 

                                         Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna – in quanto tale – sia inerente il reato principale di coazione (art. 181 CP; consid. 4) sia quelle inerenti le fattispecie meno gravi di ingiuria (art. 177 CP; consid. 5) e disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP, consid. 6). Nemmeno la pretesa violazione della garanzia a un equo processo ai sensi dell’art. 6 CEDU nonché della lex mitior, può essere più discussa (consid. 7).

 

                                   3.   Per contro, l’Alta Corte ha ritenuto che la censura relativa al rifiuto di ordinare una perizia volta a determinare l’imputabilità del ricorrente non attiene alla violazione del diritto di essere sentito, bensì alla violazione del diritto penale. A ragione – ha proseguito il Tribunale Federale – il ricorrente, oltre ad avere invocato il diritto di essere sentito, si è prevalso in questo ambito della violazione dell’art. 20 CP. Infatti, stabilito come il referto della dr.ssa __________ non sia una perizia, il TF si è posto il quesito di sapere se il giudice fosse tenuto a ordinare una valutazione psichiatrica dell’accusato sulla base del diritto penale (consid. 3.4).

 

                                         a)  Riassunta la giurisprudenza relativa all’art. 20 CP (v. art. 13 vCP), in particolare in punto a sapere quando il giudice deve ordinare una perizia atta a definire l’imputabilità dell’autore (consid.  3.4.1), l’Alta Corte federale ha stabilito che nella fattispecie il giudice della Pretura penale non poteva “non nutrire dei dubbi sull’imputabilità del ricorrente”. Il comportamento dell’imputato lasciava infatti inferire la presenza di una patologia che si riflette in una mania di persecuzione (disturbo della personalità con tratti paranoici). Il primo giudice avrebbe dovuto quindi ordinare una perizia per accertare l’imputabilità dell’accusato, e non, come ha fatto, valutarla egli stesso sulla base degli atti in suo possesso, sentendo e interrogando personalmente l’imputato. In casi simili – ha spiegato l’Alta Corte – l’art. 20 CP impone al giudice di avvalersi di una perizia, non potendo procedere egli stesso a una valutazione per appianare i propri dubbi e determinare se e in che misura l’autore sia capace di valutare il carattere illecito dei suoi atti e di agire secondo tale valutazione (consid. 3.4.2).

 

                                   b)  Analizzando le censure sulla commisurazione della pena (art. 47 CP), il Tribunale federale ha ricordato la giurisprudenza relativa all’attenuazione della pena ex art. 19 CP (incapacità e scemata imputabilità) e 48 lett. c CP (in casu profonda prostrazione), ed ha analizzato la correlazione tra la scemata responsabilità e lo stato di profonda prostrazione evocando una sentenza non pubblicata del 7 giugno 1999 (6S.283/1999), dove l’Alta Corte si è pronunciata sulla relazione tra gli art. 11 e 113 vCP. In quel caso il TF ha statuito che solo una scemata imputabilità derivante da cause diverse da quelle considerate per ritenere la realizzazione dell’omicidio passionale poteva giustificare l’applicazione cumulativa degli art. 11 e 113 vCP. Altrimenti, il medesimo motivo di attenuazione della pena sarebbe stato preso in considerazione due volte. 

 

                                         La Corte federale ha per finire deciso che questa giurisprudenza può essere trasposta anche al caso qui in esame. Di conseguenza, se risulterà che il ricorrente ha agito in uno stato di scemata imputabilità da ricondurre alle medesime cause che hanno indotto il giudice di prima istanza a riconoscergli l’attenuante specifica dello stato di profonda prostrazione, la pena irrogatagli non potrà subire ulteriori riduzioni, come ritenuto da questa Corte. Per contro, se le cause sono diverse, il giudice dovrà ricommisurare la pena e ridurla in applicazione dell’art. 19 cpv. 2 CP (consid. 8).

 

                                         c)  Poiché non è stato ancora accertato sulla base di una perizia se, al momento di agire, il ricorrente era capace di valutare il carattere illecito dei fatti rimproveratigli e di agire secondo tale valutazione e – in caso negativo – per quali ragioni, il Tribunale federale ha per questo motivo parzialmente accolto il ricorso di RI 1, annullato la sentenza di primo grado e rinviato la causa all’istanza inferiore, la quale dovrà ordinare una perizia per determinare l'imputabilità di RI 1 ed eventualmente ricommisurare la pena.

 

                                   4.   Giusta l'art. 296 cpv. 1 CPP, in caso di accoglimento del ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio. In caso contrario rinvia la causa alla competente Corte del merito, composta di altri giudici e giurati, a meno che la cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della sentenza o che il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). Nella fattispecie questa Corte non può procedere essa medesima all’accertamento richiesto dal Tribunale federale. La causa va pertanto rinviata alla Pretura penale e affidata a un altro giudice per le incombenze ai sensi dei considerandi.

 

                                   5.   Poiché il ricorrente risulta vincente solo parzialmente (mancato allestimento di una perizia e conseguente violazione dell’art. 20 CP), gli oneri del giudizio odierno vanno posti a carico del ricorrente in ragione di ¾ e allo Stato in ragione di ¼ (art. 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato rifonderà inoltre al ricorrente fr. 500.– a titolo di ripetibili ridotte. Sugli oneri di primo grado il giudice della Pretura penale statuirà in esito alla nuova sentenza.

 

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso é parzialmente accolto.

 

                                         Annullati i dispositivi n. 1. e 2 della sentenza impugnata che lo concernono, gli atti vanno rinviati a un altro giudice della Pretura penale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

 

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

                                         a) tassa di giustizia               fr.   900.–

                                         b) spese complessive          fr.   100.–

                                                                                         fr. 1 000.–

                                         sono posti a carico dello Stato in ragione di ¼ e di ¾ a carico di RI 1, al quale lo Stato rifonderà inoltre fr. 500.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                     

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (Art. 100 cpv, 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’ art.115 LTF.