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Incarto n. |
Lugano 14 gennaio 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Epiney-Colombo e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 giugno 2009 da
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RI 1 e
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 aprile 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________ |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 30 aprile 2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
- ripetuta truffa, per avere, ad __________ ed in altre località, nel periodo dicembre 2005-agosto 2006, ingannato con astuzia __________ e i funzionari di sei partners commerciali della società, stipulando o facendo stipulare a nome di __________ dei contratti di leasing e di fornitura di servizi, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio e altrui;
- appropriazione indebita, per avere, a __________, nel periodo
agosto 2003-dicembre 2004, disposto illecitamente della vettura marca BMW 520i
Limousine, oggetto di un contratto di leasing da lui stipulato in data 22
agosto 2003 a nome della __________ (di cui era socio e gerente), con PC 1,
vettura, questa, da lui ritirata presso il garage __________ e, in seguito,
trasferita in __________, dove se ne sono perse completamente le tracce, e dove
egli ne ha disposto alienandola a terzi, lasciando nel contempo impagate le
rate mensili dovute contrattualmente e causando pertanto alla PC 1 un danno di
complessivi fr. 56'140,20.
Per quanto
attiene al reato di truffa, al condannato è stato, in particolare, rimproverato
di avere usato la __________ – società costituita e, poi, subito privata del
capitale azionario e che quindi RI 1 sapeva sprovvista ab initio di ogni
mezzo finanziario così da essere “una scatola vuota senza neanche un franco
in cassa” (sentenza impugnata consid. 7 pag 43) - per concludere dei negozi
giuridici con società di leasing e compagnie telefoniche nonché per ottenere
una carta PC 6 e l’apertura di un conto giallo, allo scopo di procurarsi beni e
servizi di cui usufruire illecitamente a scopi personali e/o di terzi. Così –
secondo il primo giudice - ben sapendo che né la società, né lui, né
eventualmente terzi beneficiari (quali il fantomatico __________) avrebbero mai
potuto (né voluto) far fronte agli impegni contrattualmente assunti a nome di __________,
RI 1 ha arrecato a questa (nel frattempo radiata d’ufficio dal Registro di
commercio) e ai suoi partners commerciali, un danno patrimoniale quantificabile
in complessivi fr. 133'187,30.
In applicazione della pena, il presidente della Corte d’assise ha condannato RI
1 alla pena detentiva di 14 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e lo ha, inoltre, condannato
al versamento di fr. 115'672, 90 (oltre interessi al 5% su fr. 56'142,20 dal
1.12.2003 e su fr. 59'530,70 dal 1.3.2006) alla PC PC 1 e di fr. 1'276,15 alla
PC PC 5, rinviando le PC al competente foro civile per le ulteriori loro
pretese.
B. Contro la decisone della Corte d’assise è insorto il condannato
con dichiarazione di ricorso 4 maggio 2009.
Nella motivazione scritta, presentata il 12 giugno 2009, RI 1 ha postulato l’annullamento della sentenza di prime cure e il rinvio degli atti al Tribunale penale
per nuovi accertamenti (in particolare, per l’esperimento di una perizia
calligrafica relativa alle firme apposte sui documenti di cui agli AI 28, 46,
67, 78, 83 e 87 e sui formulari d’iscrizione di __________ ai servizi di __________
relativi ai n. ) e nuovo giudizio.
C. Con scritto 22 giugno 2009, il Procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni e limitandosi a sottolineare come la pronuncia impugnata non presti il fianco a critiche, ha chiesto la reiezione del gravame.
D. La parte civile PC 1, con scritto
6 luglio 2009, ha chiesto la reiezione integrale del ricorso e la conferma
della sentenza di prime cure, in particolare per quanto riguarda la sua pretesa
risarcitoria.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17,
131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1
pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Per quanto attiene ai fatti RI 1, innanzitutto, censura
d’arbitrio l’accertamento della prima Corte secondo cui egli – e non tale __________
- era il “proprietario” della __________.
2.1.
La prima Corte, sulla scorta della
documentazione reperita presso la __________ (AI 23) nonché delle testimonianze
di __________ (figlia del defunto titolare della stessa), di __________
(segretaria della stessa) e di PC 7, ha accertato che il ricorrente era l’“unico
referente per la __________” e, in particolare, ha accertato come sia stato
RI 1 a telefonare alla __________ e a fissare un appuntamento con __________
per discutere della costituzione della società e come lo stesso ricorrente, in
quell’occasione, abbia lasciato il proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail
a lui riconducibile.
Inoltre, la Corte d’assise ha rilevato come RI 1, in data 6 dicembre 2005, abbia versato fr. 1'500.- alla __________ quale acconto per la costituzione
della __________ e che, lo stesso giorno, il ricorrente si è recato con __________
per versare i fr. 100’000.- che dovevano costituire il capitale azionario.
Sulla controversa figura di __________, la prima Corte ha osservato che il
ricorrente, pur sostenendo che questi era un suo intermediario commerciale, non
ha saputo, rispettivamente voluto, fornire alcuna indicazione sul suo conto
affinché si potesse procedere alla sua identificazione ed al suo
interrogatorio. Inoltre, ha accertato che né i testi PC 7, __________ hanno saputo
fornire indicazioni in punto all’identità del fantomatico personaggio né
indicazioni in tal senso risultano dagli altri atti istruttori.
Relativamente ai rapporti tra questo __________, la Corte d’assise ha rilevato che dagli atti “non risulta essere mai stato stipulato alcun
contratto di mandato fiduciario tra __________, tra il primo e __________
rispettivamente tra l’accusato e __________”.
Pertanto, pur rilevando che “in data 21 dicembre 2005 un non meglio
identificato __________ (…) avrebbe versato EUR 2'300.- a saldo della cessione
di azioni __________”, la prima Corte ha ritenuto che fosse RI 1 l’unico
interlocutore di __________. Del resto – ha concluso la Corte d’Assise - è stato lo stesso ricorrente a riferire in occasione del suo interrogatorio
del 26 aprile 2007 di “non aver mai messo in contatto __________ con il
fiduciario __________”, riconoscendo, così, di essere stato lui l’unico
interlocutore (sentenza, consid. 4.2 pag. 15-18 e consid. 4.13 pag. 29-31).
2.2. Il ricorrente sostiene che manca la prova che lui fosse il
“proprietario” della __________, sottolineando come la prima Corte abbia
accertato questo fatto sulla scorta della testimonianza resa da una persona - __________
– che, non soltanto era coinvolta nella costituzione irregolare della società,
ma che ha, peraltro, riferito solo di sue supposizioni.
RI 1 rimprovera, poi, alla prima Corte di non aver ritenuto, nonostante le deposizioni
della teste __________, che __________ lo aveva accompagnato negli uffici della
__________.
Il ricorrente sostiene, poi, che che la prima Corte ha sbagliato leggendo il verbale
d’interrogatorio del 26 aprile 2007 da cui non risulta affatto quanto ritenuto in
sentenza. Infine, il ricorrente sostiene di avere trovato, “nel frattempo”,
il contratto di cessione di azioni della __________ concluso tra __________
(prodotto con istanza di revisione 12 giugno 2009) e di avere, dunque, la prova
che “l’azionista della __________ non era lui” (ricorso, pag. 3-4).
2.3. Le argomentazioni ricorsuali – che, per la maggior parte, hanno carattere appellatorio – cadono nel vuoto.
Infatti, in realtà, la prima Corte non si è
nemmeno confrontata con la questione di sapere chi fosse l’effettivo
proprietario delle azioni della neo costituita __________ ma si è limitata ad
accertare, sulla scorta della documentazione reperita presso la __________ e
delle convergenti deposizioni delle testi __________ e PC 7 - come il ricorrente
abbia avuto un ruolo fondamentale nella sua costituzione. Ad ogni buon conto,
va precisato che la prima Corte non è certamente caduta in arbitrio accertando che
il fantomatico __________ non era (l’unico) azionista della __________, visto,
in particolare, l’atteggiamento contradditorio di RI 1 (che, da un lato, ha
chiamato in causa __________ e, dall’altro, ha rifiutato di fornire
qualsivoglia informazione che potesse contribuire alla sua identificazione) nonché
le sue deposizioni di cui al verbale d’interrogatorio del 26 aprile 2007 dal
quale palesemente risulta – contrariamente a quanto sostiene lo stesso
ricorrente – come “RI 1 precisa di non aver mai messo in contatto __________
con il fiduciario __________” (cfr. verbale n. 10, pag. 9).
Nemmeno la teste __________ – contrariamente a quanto lascia intendere RI 1 –
ha riferito che lo stesso ricorrente sarebbe stato accompagnato presso gli
uffici della __________. Essa ha, infatti, semplicemente rilevato che in
un’occasione RI 1 si era presentato presso la fiduciaria con un’altra persona
(cfr. verbale n. 16, pag. 2), ciò che evidentemente non significa che questa
persona fosse __________, né che (se lo fosse) egli abbia avuto un ruolo
esclusivo nella costituzione della società, tantomeno che RI 1 per questo possa
essere liberato dalle sue responsabilità penali.
Solo di transenna, infine, è il caso di osservare che al ricorrente, in questa
sede, non giova sostenere di aver trovato, dopo l’emanazione della sentenza
della prima Corte, un contratto di cessione di azioni della __________ concluso
tra __________, ritenuto che la Corte di cassazione è vincolata dagli
accertamenti di fatto del giudice di merito (art. 295 cpv. 1 CPP) e non può,
dunque, confrontarsi con nuove prove.
In esito, pertanto, nella misura in cui è ricevibile, la censura d’arbitrio
proposta – peraltro confusamente e, in parte, in modo appellatorio - dal
ricorrente deve essere respinta.
3. Il ricorrente rimprovera, poi, alla prima Corte di essere caduta in arbitrio accertando che egli “si è recato presso due autoconcessionarie per concludere altrettanti contratti di leasing” (ricorso, pag. 4 e seg.).
3.1. Relativamente alle autovetture BMW e Peugeot, la prima Corte ha ritenuto quale primo elemento indiziante che fu il ricorrente a trattarne in prima persona l’acquisto il fatto che l’utenza indicata dai rivenditori come recapito telefonico dell’acquirente “dalla sua attivazione del 4.1.2006 sino al 3.3.2006 era collegata ad antenne locali mentre che dal 5.3.2006 sino perlomeno al 28.4.2006 è stata operativa in roaming dalla __________, paese d’origine dell’accusato e non di __________ che, a dire di RI 1, era cittadino marocchino” (sentenza, consid. 4.11 pag. 28-29)
Inoltre, per quanto attiene al contratto di
leasing relativo alla BMW 523i Limousine fornita dal __________, la prima Corte
ha ritenuto quale ulteriore elemento indiziante a carico di RI 1 il fatto che
risulta dalla deposizione del teste __________ che“è sempre stato l’accusato
a trattare in prima persona l’acquisto in leasing di questa vettura (…) anche
se a lui si presentò sotto le mentite spoglie di __________ e fermo restando
come il 30.1.2006, giorno del ritiro del veicolo, vi era anche la PC 7” (sentenza, consid. 4.4. pag. 19).
Anche in relazione all’acquisto in leasing della Peugeot 607 Luxe Titane 3.0,
avvenuto il 18 febbraio 2006, la prima Corte ha raggiunto il convincimento che
fu RI 1 ad acquistarla unendo, all’indizio dell’utenza di cui s’è detto quanto
riferito dal teste __________ (venditore) e cioè che fu sempre l’accusato a
trattare in prima persona con il venditore al quale pure si presentò sotto le
mentite spoglie di __________. Rilevando come la Peugeot venne ritirata da un
“ignoto personaggio” - che “a dire di RI 1 e di PC 7 altri non è che __________,
ammesso e non concesso che questo sia effettivamente il suo nome”
(sentenza, consid. 4.6 pag. 22-23) - la Corte ha accertato che fu comunque RI 1 a “turlupinare (..) tutti i partner commerciali della Socafim” per giungere ad “impossessarsi
delle autovetture BMW 523i Limousine e Peugeot 607 Luxe Titane 3.0 facendole in
seguito sparire senza che venissero pagati altri canoni leasing” (sentenza,
consid. 9 pag. 43).
3.2. Sulla questione, il ricorrente sostiene che la Corte è caduta in
arbitrio non avendo egli “mai sottoscritto alcun documento” ma essendosi
limitato a chiedere ai rivenditori d’auto dei prospetti “che ha poi
consegnato alla signora PC 7” ritenuto che “chi cercava le auto era il
signor __________ titolare della __________” e che “probabilmente i venditori
__________ (…) hanno frainteso quanto egli ha detto loro” siccome egli non
parla perfettamente l’italiano (ricorso, pag. 4). Negando, poi, di essersi presentato
ai rivenditori sotto mentite spoglie, egli osserva che se questi l’avessero
chiamato con il nome di __________, la signora PC 7, che lo ha accompagnato
presso i garages e che ha firmato i contratti “lo avrebbe sentito e lo
avrebbe riferito” (ricorso, pag. 5).
Relativamente all’utenza 076 576 56 78, RI 1 sostiene che essa appartiene ad __________,
ritenuto che era lui il proprietario di fatto della __________. Al riguardo -
conclude il ricorrente - nonostante la sua versione, quella dei testi e quella
di PC 7 siano discordanti, la prima Corte “ha dato per scontata la versione
resa dai venditori dimenticando ancora una volta il principio in dubio pro reo”
(ricorso, pag. 4 e 5).
3.3. Ancora una volta, più che di un ricorso per cassazione fondato sul
divieto d’arbitrio, il gravame ha qui i contenuti di un appello visto che il
ricorrente argomenta liberamente come se adisse un’istanza con piena
cognizione.
RI 1 non spiega perché le conclusioni della prima Corte relative all’acquisto
in leasing delle vetture, fondate sulle deposizioni puntuali e circostanziate
dei testi __________ e sulla localizzazione dell’utenza telefonica
dell’acquirente sarebbero manifestamente insostenibili, in contrasto con gli
atti o lesive del principio in dubio pro reo.
Tanto meno il ricorrente ha saputo spiegare – confrontandosi con le
argomentazioni della prima Corte - perché questa sarebbe caduta in arbitrio
accertando, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali in atti e dei
tabulati __________ (cfr. AI 1) che egli era titolare dell’utenza .
Irrilevanti, al proposito, sono le considerazioni relative al fatto che fu PC 7 a firmare i contratti e che egli non firmò alcun documento presso i rivenditori d’auto: la sentenza impugnata non accerta al riguardo nulla di diverso.
Il richiamo al fatto che era __________ che “cercava le auto” poiché è quest’ultimo il “titolare” della __________ non giova al ricorrente: la questione della titolarità della SA non influisce in alcun modo sull’accertamento dei fatti, e cioè sull’accertamento di chi fu concretamente a trattare l’acquisto facendo consapevolmente uso di una società senza mezzi.
Su questo punto, pertanto, il ricorso è da dichiarare irricevibile.
4. Il ricorrente, infine, censura d’arbitrio l’accertamento della prima
Corte secondo cui sono a lui riconducibili le firme apposte sui contratti di
telefonia mobile, sul formulario di richiesta di una carta PC 6 nonché sul
foglio di recapito per la raccomandata contenente la PC 5.
4.1. Nello stabilire la
paternità di queste firme, la Corte d’assise ha accertato che le stesse sono “simili
se non identiche” a quelle apposte sulla fattura del __________ e su vari
documenti relativi ad un contratto di acquisto in leasing di una vettura
stipulato nel 2003 dalla __________ (società di cui il ricorrente era socio e
gerente). Per la firma sulla fattura la prima Corte ha osservato come “chi
se non lui (ndr.: RI 1) può averla apposta visto come solo lui ha
beneficiato della camera di questo albergo, fatto questo del resto mai
contestato”. Per le firme relative al contratto di leasing, la prima corte
ha rilevato come l’assoluta conferma che sia stato lui ad apporle scaturisce
dalla chiara testimonianza del venditore __________ secondo cui “l’auto è
stata presa in consegna dall’RI 1, previa sottoscrizione di tutta la relativa
documentazione (ivi compreso il contratto di leasing)”.
Sulla scorta di questi elementi, dunque, la prima Corte ha accertato che le
firme sui contratti di telefonia mobile, sul formulario di richiesta di una
carta PC 6 nonché sul foglio di recapito per la raccomandata contenente la PC 5
sono “state apposte da RI 1 e ciò indipendentemente dall’inconsistente suo
tentativo, nell’ultimo verbale dinanzi al PP, di sostenere di aver sempre avuto
un’altra sigla, del cui uso ed utilizzo però, in altri contesti e circostanze
oltre a quello del 30 ottobre 2007 (ndr.: il giorno della stesura del suo
ultimo verbale), non ha mai portato la benché minima prova” (sentenza,
consid. 7 pag. 37-40).
4.2. Nel suo allegato il ricorrente sostiene che la sua firma è quella “apposta
in calce ai verbali da lui firmati, sulla patente agli atti del processo, sui
documenti d’identità, su tutti i documenti bancari agli atti e davanti alla __________
durante il verbale d’interrogatorio 30 ottobre 2007” e non è quella riscontrata sui contratti di telefonia mobile, sul formulario di richiesta
di una carta PC 6 e sul foglio di recapito per la raccomandata contenente la PC
5, ritenuto oltretutto come detti documenti fossero riferiti alla __________,
società per la quale egli non aveva diritto di firma.
RI 1 continua il suo esposto rilevando come egli non possa aver sottoscritto
nel 2003 il contratto di leasing della __________ (e i relativi formulari),
poiché in quel periodo egli si trovava in Tunisia ed era stata la sua defunta moglie
ad occuparsi degli aspetti formali del contratto, per cui la deposizione del
teste __________, avvenuta ad anni di distanza, non corrisponde al vero. Su
quest’aspetto, egli rileva pure come non sia stata eseguita nessuna perizia
calligrafica e come suo figlio __________ (che si trovava con lui in __________)
non sia stato sentito come testimone.
Il ricorrente, infine, sostiene di non avere mai firmato la ricevuta dell’__________
e che, d’altronde, “una firma al centro di un foglio non avrebbe alcun
senso” (ricorso, pag. 5-6).
4.3. Per sostanziare la critica d’arbitrio il ricorrente avrebbe dovuto
utilizzare argomenti più incisivi della semplice constatazione per cui i
documenti in questione erano riferiti alla __________ (per cui egli non aveva
diritto di firma) o per cui su alcuni suoi documenti appare una sigla diversa.
La prima Corte ha, infatti, spiegato i motivi per cui ha ritenuto che le firme
apposte sulla fattura del __________ e su vari documenti relativi ad un
contratto di leasing stipulato nel 2003 dalla __________ siano a lui
riconducibili così come, di riflesso, anche quelle – identiche – apposte nei
contratti con i fornitori di servizi. Gli elementi portati dalla Corte di prime
cure a sostegno di tale sua conclusione – conclusione che appare, inoltre,
confortata dalla dichiarazione di stato civile e patrimoniale del ricorrente
(AI 32) in cui appare ancora una volta la sigla contestata - non possono essere
messi in discussione dalla vaga e del tutto soggettiva considerazione secondo
cui la firma sulla fattura dell’__________ è stata apposta al centro del foglio
e, dunque, ”non avrebbe alcun senso”. Nemmeno basta a sostanziarne
l’arbitrio l’affermazione secondo cui egli nel 2003 si trovava in __________ così
che sarebbe stata la sua defunta moglie ad occuparsi del contratto di leasing:
la prima Corte, infatti, ha fondato l’accertamento contestato su
un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio in atti, in particolare
sulla deposizione del teste __________ valutata insieme alla documentazione
agli atti relativa al contratto di leasing.
In queste condizioni, visto che gli accertamenti della prima Corte relativi
alla sigla apposta sui citati documenti sono fondati su una serie di elementi
convergenti valutati in modo sostenibile, non può essere preteso che essi siano
arbitrari: la richiesta di rinvio ad una nuova Corte per l’allestimento di una
perizia calligrafica e l’audizione del figlio __________ va, pertanto, respinta
e, anche su questo punto, quindi, il ricorso è votato all’insuccesso.
5. In diritto, RI 1 sostiene che i fatti accertati dalla prima Corte non configurano inganno astuto ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP.
5.1. La prima Corte, dopo avere illustrato i presupposti applicativi dell’art. 146 cpv. 1 CP, ha ritenuto che il fatto di “costituire una società consapevole sin dall’inizio della sua operatività che sarebbe stata priva di capitale sociale”, il fatto di “presentarsi ai venditori __________ sotto il falso nome di __________ per ulteriormente confondere e per così scaricare in futuro tutte le responsabilità su questo non meglio identificato personaggio e sulla PC 7” e il fatto di “sfruttare la buona fede, l’inesperienza negli affari e l’affetto di PC 7 per farle sottoscrivere i due contratti di leasing di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA con relativa assunzione di un importante debito” utilizzando la __________, “società economicamente vuota, per concludere contratti di cui al punto 1 dell’AA ben sapendo come non vi sarebbero mai stati né i soldi né tanto meno la volontà di rispettare gli impegni da lui stesso assunti” configura un chiaro inganno astuto a danno di PC 7, PC 1, PC 2, PC 5, PC 6, PC 8 e __________ e realizza, in diritto, l’ipotesi di truffa (sentenza, consid. 9, pag. 42-44).
5.2. Per quanto attiene ai capi di accusa di cui ai punti 1.3, 1.4,
1.5 e 1.6 dell’AA il ricorrente, nel suo gravame, rileva come non si possa
considerare - e ciò anche nella denegata ipotesi che egli abbia firmato i
documenti citati – che PC 5, PC 6, PC 8 e __________ siano state ingannate con
astuzia: trattandosi di “consolidate società commerciali con personale
qualificato ed abituate a trattare con partners commerciali giuridici” si
doveva da loro esigere “un minimo di prudenza” ritenuto che avrebbero
potuto verificare “molto facilmente se il loro interlocutore fosse il
ricorrente o altri, avesse il potere di firma per __________ oppure no”. A
detta del ricorrente “mancano pertanto gli elementi fattuali per poter
qualificare il reato ascritto al ricorrente come truffa”.
Infine, il ricorrente ha rimproverato la prima Corte di averlo ritenuto il solo
responsabile “di quanto accaduto, sebbene egli non fosse organo della
società mediante la quale è stata perpetrata la truffa, non avesse i mezzi
finanziari per poterla costituire, pagare gli acconti ai due rivenditori di
auto, non abbia ritirato le auto, non si sia impegnato contrattualmente con
nessuno di essi, ma soprattutto intorno alla vicenda abbiano orbitato altre
persone” (ricorso, pag. 6-8).
5.3. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza. Non è, però, necessario, perché ci sia truffa, che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e che abbia fatto ricorso a tutte le misure di prudenza possibili. Il punto, quindi, non è di sapere se la vittima ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata poiché l’astuzia è esclusa soltanto quando la vittima è corresponsabile del danno poiché non ha fatto uso delle misure di prudenza elementari imposte dalle circostanze (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26.10.2009 6B_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B_409/2007; STF 24 marzo 2006 6S.417/2005).
Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima – una banca – avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). Diversamente il TF ha deciso in un caso in cui la vittima, un disabile psichico, non poteva riconoscere una frode normalmente ravvisabile da terze persone (DTF 119 IV 210) e nel caso di un autore che aveva approfittato finanziariamente di connazionali inesperti, in stato di dipendenza, di subordinazione e di bisogno (DTF 120 IV 186).
In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza del TF, l’estremo dell’inganno astuto si risolve chiedendosi, non tanto se una persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare la frode, quanto dalle circostanze concrete che vanno esaminate caso per caso (CCRP 14.11.1996 in re M. consid. 10b; 22.11.1996 in re E.P, A.P., E.F. consid. 9a).
Va, qui, ancora rilevato che il TF ha avuto modo di precisare che con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non si è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo ritenuto come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come truffaldine” (STF 10.6.1999 in re L.S., consid. 5). Questo principio, dunque, va applicato dando prova di rigore e di prudenza ritenuto peraltro, ancora, che, di regola, l’attitudine sconsiderata della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore. Decisiva, al proposito, è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (sentenza 6S.168/2006 del 6 novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3; STF 25.10.2001 non pubblicata; STF 24.2.2000 in RVJ 2000, p. 310).
5.4. In concreto, con le sue argomentazioni il ricorrente dimostra di non avere compreso i motivi che hanno indotto la Corte di prime cure a ritenere dato l’inganno astuto.
Contrariamente a quel che sembra avere capito il
ricorrente, la prima Corte ha correttamente ritenuto che l’inganno ordito da RI
1 non consiste nell’essersi presentato ai partners commerciali in qualità di
rappresentante della __________ e nell’avere, in questa veste, firmato i
documenti che gli hanno permesso di usufruire – indebitamente – di diversi
servizi quanto, piuttosto, nell’avere sottaciuto ai contraenti che la società
era, in realtà, priva del capitale azionario fin dal giorno della sua
costituzione e, dunque, ab initio nell’impossibilità di far fronte ai suoi
impegni finanziari.
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nella disamina di
un’eventuale violazione del dovere di prudenza da parte delle società di
servizi, è irrilevante che gli operatori delle stesse, “usando un minimo di
prudenza, si sarebbero accorte che il contratto non poteva essere concluso”
poiché egli non poteva impegnare la società. Infatti, anche qualora gli operatori
di PC 6, della PC 5, di __________ e di PC 8, dopo una più attenta verifica
dell’identità del loro interlocutore, avessero preteso che fosse PC 7 a firmare i documenti (come del resto è avvenuto in occasione dell’acquisto in leasing delle due
autovetture di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’AA), gli stessi non avrebbero
comunque potuto evitare l’inganno, ritenuto che, anche in quel caso, avrebbero
concluso un contratto con una società del tutto priva di capitale e, dunque,
impossibilitata ab initio a far fronte al pagamento dei loro servizi.
In concreto, dunque, non potendosi evidentemente esigere che un fornitore di
servizi controlli la reale capacità finanziaria di tutte le società con cui
entra in rapporti commerciali - poiché ciò equivarrebbe a paralizzare il
normale andamento degli affari - non è ravvisabile a carico delle società
partners di __________ nessuna violazione di un obbligo di prudenza che avrebbe
permesso loro di evitare di cadere in errore (cfr, in particolare DTF135
IV 76 consid. 5.2, spéc. pag. 81; 118 IV 359 consid. 2 p. 361 e STF 17.12.2009 6B_852/2009
in cui il TF ha avuto modo di stabilire che colui che promette una prestazione
senza avere intenzione di eseguirla agisce astutamente poiché le intenzioni non
sono, di principio, verificabili e, pertanto, soltanto in casi eccezionali può
esservi una corresponsabilità della vittima tale da escludere l’astuzia).
Per contro, le argomentazioni con cui il ricorrente intende contestare la propria responsabilità nei fatti ritenuti dall’atto di accusa poiché egli non era “organo della società mediante la quale è stata perpetrata la truffa” non giovano al ricorrente per le ragioni indicate in precedenza. Si ricorda che è senza arbitrio che la prima Corte ha accertato che, a prescindere dal suo ruolo in seno alla società, è stato il ricorrente che ha escogitato un espediente per costituire la società anonima nonostante l’assenza di mezzi finanziari e che, poi, è stato lui che, sfruttandone l’affetto e l’inesperienza negli affari, ha indotto PC 7 prima ad assumere il ruolo di amministratrice della __________ e, poi, a firmare, in nome di questa, i contratti di leasing. Anche su questo punto, dunque, il suo ricorso deve essere respinto.
Nemmeno, infine, giova al ricorrente l’ennesimo tentativo di scaricare la colpa di quanto accaduto su non meglio definite “altre persone”. Solo di transenna è, infatti, il caso di ricordare che l’eventuale coinvolgimento nella vicenda di altri oscuri personaggi non libererebbe il ricorrente dalle sue responsabilità.
6. Per quanto riguarda il reato di appropriazione indebita relativo
alla vettura marca BMW 520i Limousine, RI 1 sostiene che egli “era certo che
la defunta moglie aveva pagato tutte le rate” e che “non poteva certo
sapere che invece ella non le aveva onorate”, sottintendendo di non aver
agito intenzionalmente (ricorso, pag. 6).
La tesi ricorsuale non manca di spregiudicatezza.
Risulta, infatti, chiaramente dagli atti come solo due rate di leasing siano state pagate (cfr. doc. TPC 19) e, ritenuto come il firmatario del contratto di leasing fosse lo stesso ricorrente e non la sua defunta moglie (cfr. AI 46) e come, dunque, a lui incombesse il compito di verificare lo stato del conto-leasing, non è certamente arbitrario concludere – così come ha fatto il primo giudice - che RI 1 era consapevole del fatto che l’auto non era ancora stata riscattata e che, dunque, alienandola si appropriava di una cosa altrui.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve
essere respinto.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che verserà fr. 800.- a PC 1 per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà a PC 1 fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.