Incarto n.
17.2009.33

Lugano

9 marzo 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 12 giugno 2009 da

 

 

 RI 1 e         

patrocinato dall'  PA 1                                         

 

 

contro la sentenza emanata il 6 maggio 2009 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

 

 

 

 RI 2 e          

rappr. dall'  DI 1 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 10 novembre 2008, il sostituto Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di diffamazione per avere inviato all’avv. PA 1 una lettera in cui accusava RI 1 di averlo più volte minacciato, sia verbalmente che fisicamente, con sputi ed angherie e di avere più volte tentato di investirlo con la sua automobile.

In applicazione della pena, il sostituto Procuratore pubblico ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 80 .- cadauna corrispondenti a complessivi CHF 1'200.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, e al pagamento di una multa di CHF 300.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

 

RI 2 ha interposto opposizione al decreto d’accusa.

 

                                  B.   Con sentenza 6 maggio 2009, il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dal reato di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa.

 

                                  C.   RI 1 ha introdotto l’ 8 maggio 2009 dichiarazione di ricorso contro la sentenza di primo grado alla Corte di cassazione e di revisione penale.

Nella motivazione scritta, presentata tempestivamente il 12 giugno 2009, l’insorgente si duole di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza dedotta in giudizio di cui, in via principale, chiede l’annullamento e la riforma con condanna del prevenuto alla pena proposta nel DA e al suo risarcimento con la somma di CHF 3'288,65. In via subordinata, chiede, con l’annullamento della sentenza di primo grado, il rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.

 

                                  D.   Con scritto 25 giugno 2009, il sostituto Procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito al ricorso, precisando però che il reato di diffamazione in questione è, a mente sua, del tutto liquido.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) ritenuto che arbitrario non significa  manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

                                   2.   Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere accertato in maniera arbitraria i fatti, in particolare che, quanto scritto da RI 2 nella lettera censurata, corrisponde a quanto effettivamente accaduto.

 

                               2.1.   Nella sua sentenza, il giudice di prime cure ha accertato, sulla scorta della documentazione agli atti (in particolare, delle lettere che le parti si sono scambiate), che tra il querelante - che gestisce __________ - ed il querelato - presidente del Carnevale benefico dello stesso comune oltre che di una locale sezione politica e che, per un certo periodo, organizzava cene ed incontri di natura politica nel citato EP - non scorre buon sangue da diverso tempo. Il primo giudice ha, al proposito, accertato che i dissidi sono inizialmente sorti proprio in relazione alla gestione della saletta del ristorante per poi estendersi anche a questioni riguardanti l’organizzazione del carnevale. Sempre secondo gli accertamenti del primo giudice (fondati sugli scritti 17 e 19 gennaio, 6 febbraio, 10 aprile e 22 giugno 2007), in quest’ambito, dopo che il comitato carnascialesco inviò al querelante la lettera 17 gennaio 2007 in cui, fra l’altro, si leggeva che il mittente era intenzionato a “non più foraggiare quel ristorante al sabato grasso con risotto e luganighe”, vi fu un serrato scambio di corrispondenza fra le parti  culminato con la lettera 22 giugno 2007 scritta da RI 2 ed oggetto della querela per diffamazione (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3).

In seguito, il primo giudice ha ritenuto che “da un punto di vista oggettivo, il tenore dello scritto di RI 2 non è particolarmente offensivo o irriverente” e che la lettera - inviata “a seguito delle continue (e non certo gentili) sollecitazioni del querelante” - si limitava “a descrivere determinati avvenimenti (…) messi in atto dal querelante” ed era stata inviata al patrocinatore del querelante quale sollecitazione ad un “incontro fra le parti tendente a chiarire in maniera definitiva le rispettive posizioni”. Già per questi motivi - ha concluso il primo giudice - “non può essere pronunciata una condanna” poiché il querelato si è limitato  ad esercitare “un suo legittimo diritto di difesa rendendo noti al patrocinatore della parte civile dettagli (per lui) importanti in merito alla vicenda e alle persone di cui il legale si stava occupando, in modo che potesse formarsi un’idea completa della situazione che coinvolgeva __________ e il comitato carnevale, RI 2 e RI 1”  (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).

Continuando, il primo giudice ha nuovamente sottolineato come lo scritto incriminato sia stato inviato al solo patrocinatore del querelato e che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, in questi casi “l’esistenza di un reato di diffamazione deve essere ammessa unicamente nel caso in cui l’autore abbia inutilmente trasceso, lanciando epiteti e commenti inutilmente offensivi ciò che nella fattispecie non è stato il caso, ritenuto che l’accusato si è limitato ad esporre i fatti”  (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). Concludendo, il primo giudice ha ritenuto che i presupposti della diffamazione non sono, in concreto, adempiuti nemmeno dal profilo soggettivo, ritenuto che la lettera in questione “è stata recapitata esclusivamente all’avvocato, non è stata redatta nell’intento di danneggiare la buona reputazione della parte civile bensì per illustrare le rispettive posizioni delle parti coinvolte” così che da esso “non può essere dedotto l’animus diffamandi che la legge richiede” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 5).

Ma - ha continuato il primo giudice - quand’anche i presupposti oggettivi e soggettivi della diffamazione fossero adempiuti, RI 2 andrebbe “posto al beneficio di quanto sancisce l’art. 173 cifra 2 CP che prevede la cosiddetta exceptio veritatis” e - si legge ancora nella sentenza impugnata - “sul fatto che RI 2 abbia asserito cose vere non può essere mossa obiezione alcuna” poiché dall’istruttoria dibattimentale è “chiaramente emerso che RI 1 ha, almeno una volta, verbalmente aggredito RI 2 sulla pubblica via e che lo ha fatto con cotale irruenza da spaventare anche quelli che hanno assistito alla scena”. Inoltre, il primo giudice - sempre sulla scorta dell’istruttoria dibattimentale - ha accertato che RI 1 ha avuto lo stesso atteggiamento anche con __________ che ha “riferito di avere dovuto anch’egli patire gli attacchi di RI 1 che “era solito urlare in piazza (v. verb. aud. __________ ) e intimorire con la sua auto le persone che erano sulla strada sterzando di colpo, obbligando la vittima a scansarsi e fermarsi” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 5 e 6). In queste condizioni - conclude il primo giudice - “l’accusato aveva certamente il diritto di esternare le considerazioni di cui sopra al legale del querelante, ritenuto in particolare che RI 1 aveva appena annunciato che quel legale era stato incaricato per procedere nella tutela dei suoi interessi “commerciali e privati, lesi con il vostro maligno , sgradevole e ignobile scritto del 17.1.2007 (lettera del 10 aprile 2007)” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6).

 

                               2.2.   Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il primo giudice ha sbagliato credendo a quanto riferito dall’imputato al dibattimento senza avere riscontri oggettivi a sostegno e nonostante la contraddittorietà fra le dichiarazioni rese in aula e quelle rese precedentemente.

          Inoltre, sempre secondo la tesi ricorsuale, il pretore è incorso nuovamente in errore laddove ha ritenuto esservi la prova che il querelato ha riferito cose vere poiché “non è assodato che il signor RI 1 abbia effettivamente aggredito verbalmente e fisicamente il signor RI 2 sulla pubblica via” ritenuto in particolare che la teste __________  “non è nemmeno stata in grado di dire se il signor RI 1, nell’episodio da lei citato, si riferisse effettivamente al signor RI 2 o ad altri” e che non si capisce come al ricorrente possa essere stato attribuito fare minaccioso, ritenuto come nel racconto della teste “i due erano a grande distanza uno dall’altro”. Inoltre - continua il ricorrente - la teste ha situato l’episodio “a qualche anno or sono, forse in inverno”: pertanto, il giudice è incorso in errore affermando che RI 2 ha inviato la lettera incriminata subito dopo essere stato minacciato. Inoltre - prosegue il ricorrente - vi è contraddizione fra le dichiarazioni di __________ e del teste __________ sentito dagli inquirenti il 25.10.2007 e, perciò, “non vi è chiarezza alcuna su quanto effettivamente accaduto e quando”  (ricorso pag. 7 e 8)

            Dopo avere sostenuto che, se effettivamente quanto scritto fosse avvenuto, “non ci si spiega” come mai RI 2 non lo abbia denunciato, il ricorrente sottolinea come, in ogni caso, non sia stato provato il fatto degli sputi né le altre “aggressioni fisiche, angherie” né i “millantati tentativi di investimento con l’automobile”. Infine, dopo avere osservato che il primo giudice ha sbagliato accertando che egli era solito intimorire le persone con la sua auto così come era solito urlare in piazza trattandosi di affermazioni fatte soltanto da __________ , il ricorrente conclude che la conclusione del primo giudice secondo cui è stata apportata la prova della verità è arbitraria.

 

                               2.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili  (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi  riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare  poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Il precet­to in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove – cui, nel caso di specie, il ricorrente in sostanza si richiama – il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate). Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può, comunque, poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a fondare il convincimento del giudice (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2).

 

                               2.4.   Il primo giudice ha considerato accertato che il querelante “ha almeno una volta verbalmente aggredito RI 2 sulla pubblica via e che lo ha fatto con cotale irruenza da spaventare anche quelli che hanno assistito alla scena”. Questo accertamento non può essere censurato nella misura in cui esso è stato fatto sulla scorta di un’interpretazione senz’altro sostenibile delle dichiarazioni rese al dibattimento dalla teste __________  che ha dichiarato di avere visto, in un’occasione, RI 1 che “arrivava a grande velocità” e, scorto il RI 2, “ha frenato di colpo, ha aperto la portiera” e “furioso, ha fatto due passi e si è messo a urlare con RI 2” tanto che - ha continuato la teste - “mio figlio si è spaventato” e lei è “rimasta scioccata per questa sclerata” (verb. dib. pag. 4).

Inoltre il pretore ha accertato che RI 1 “era solito urlare in piazza e intimorire con la sua auto le persone che erano sulla strada sterzando di colpo, obbligando la vittima a scansarsi e fermarsi” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6) sulla scorta - oltre che della deposizione della teste __________  - soprattutto di quelle del teste Varisco che ha riferito di essere stato, in due occasioni, spaventato da RI 1 e, in particolare, da un suo utilizzo “disinvolto” della vettura. Risulta, in effetti, dalle dichiarazioni di Varisco che, in un’occasione, mentre il teste circolava a bordo di uno scooter, il querelante, “giungendo in macchina verso di me, ha lievemente sterzato con un colpo di volante” così che lui “prese paura” e dovette scansarsi e fermarsi e che, in una seconda circostanza, RI 1 con la jeep “ha fatto il medesimo gioco” mentre il teste era sulle strisce pedonali. Quanto alle urla, il pretore ha fondato il suo accertamento sempre sulla testimonianza della teste __________  (che, come visto sopra, ha riferito di un RI 1 che urlava contro RI 2) e del teste Varisco che, dal canto suo, ha riferito di avere sentito, in un’occasione, RI 1 “urlare in riva al lago vicino alla posta” (verb. dib. pag. 5).

In questo contesto, le argomentazioni ricorsuali sono del tutto  insufficienti a sostanziare il preteso arbitrio. Da un lato, la censura relativa alla pretesa datazione nel tempo dell’episodio descritto dalla teste __________  è inconferente nella misura i cui gli accertamenti pretorili danno atto di più episodi. Nemmeno rilevante - dal profilo dell’arbitrio - è la pretesa discordanza fra la versione della __________  e quella di __________ (del resto, nulla agli atti impone di ritenere più fedefacente la versione dell’uomo - che, peraltro, appare piuttosto reticente - rispetto a quella della donna). Irrilevante - per la valutazione della sostenibilità dell’interpretazione della deposizione testimoniale - è, poi, il fatto che la signora __________  non abbia potuto dire se, nell’episodio cui lei aveva assistito, RI 1 si rivolgesse a RI 2 o ad altra persona: quel che conta è che nell’episodio descritto dalla teste, RI 2 era presente e RI 1, che giungeva a forte velocità, ha frenato di colpo, è sceso dalla vettura e - mentre “si vedeva che era furioso” - si è messo ad urlare così che la teste stessa e il figlio si spaventarono. Al proposito, va detto che la distanza indicata dalla teste non è - contrariamente all’assunto ricorsuale - certamente tale da impedire di vedere e valutare correttamente un atteggiamento quale quello descritto dalla teste.

Sulla scorta delle testimonianze assunte - da cui, senza arbitrio, egli ha dedotto che RI 1 in più occasioni ha urlato in piazza ed ha intimorito le persone con un uso disinvolto/sconsiderato della vettura - il pretore ha ritenuto di poter considerare accertato che RI 2, nella lettera indirizzata il 22.6.2007 all’avv. PA 1, ha detto il vero.

Nella misura in cui i comportamenti descritti da RI 2 nel verbale 16.10.2007 (che ha riferito di un RI 1 che con la sua vettura “sfiorava rasente la mia persona mentre percorrevo il marciapiede” senza mai salirvi ma rimanendo “rasente allo stesso e provocandomi sempre dei grandi spaventi”) possono essere descritti come tentativi di investimento (poiché come tali possono essere soggettivamente vissuti), ritenuto che quei comportamenti risultano essere compatibili con quelli descritti dai testi e considerato che è senza arbitrio che tali comportamenti sono stati ritenuti essere in qualche modo abituali per RI 1 e tenuto, infine, conto dell’aperta conflittualità dei rapporti fra le parti che emerge dalla documentazione in atti (ed anche dalla deposizione 25.10.2007 di __________  che ha riferito di un acceso scambio di opinioni fra i due avvenuto ad alta voce sulla pubblica via), è in un procedimento scevro da arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che RI 2 ha apportato la prova del carattere veritiero di quanto da lui scritto al patrocinatore del querelante.

E’, poi, opportuno qui precisare che, per la prova della verità, è irrilevante che RI 2 non abbia querelato RI 1 (DTF 132 IV 112 e seg. che cita Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed, ad art. 173 CO, N. 10: Riklin, Baslerkommentar, Strafgesetzbuch, ad art. 173 n. 12; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafgesetzbuch, BT, Berna 2003, §11, n. 309; Corboz, La diffamation, SJ 1992, pag. 629 e seg., n. 146 a pag. 657).

Osservato, infine, che - come pertinentemente precisato da RI 2 nelle sue osservazioni - dottrina e giurisprudenza richiedono che la prova della verità si riferisca agli elementi più importanti delle allegazioni contestate e che eventuali esagerazioni o coloriture non sono da perseguire (DTF 102 IV 176; Basler Kommentar, ad art. 173, nota 13) e che, pertanto, non può essere considerato rilevante - soprattutto nel particolare contesto “casereccio e sanguigno” delle relazioni fra le parti - il fatto che non vi sia agli atti alcuna prova diretta in relazione agli sputi (cfr., sulla questione, il verbale 16.10.2007 in cui RI 2 ha spiegato che “gli sputi non venivano indirizzati sulla mia persona ma fatti come gesto di spregio, tutte le volte che mi incontrava, espellendo in terra”), nulla può essere rimproverato alla conclusione del primo giudice secondo cui, quand’anche dovessero essere ritenuti dati, in concreto, i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 173 CP, RI 2 andrebbe assolto in applicazione della cifra 2 dello stesso disposto.

 

In queste condizioni, il ricorso può essere respinto senza che sia necessario entrare nel merito delle censure di diritto sollevate dal ricorrente.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e sono, pertanto, posti a carico del ricorrente che rifonderà a RI 2, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            800.-          

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'000.-

 

sono posti a carico del ricorrente che rifonderà a RI 2

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.