Incarto n.
17.2009.34

Lugano

30 luglio 2009/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Isotta, cancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 16 maggio 2008 da

 

 

 RI 1

 e          

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 maggio 2009 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 14 aprile 2009, il PP ha dichiarato RI 1 autore colpevole di furto d’uso e guida senza licenza per avere sottratto l’autovettura alla figlia e averla guidata nonostante il divieto di far uso, per tempo indeterminato, della patente di guida _______ su territorio svizzero, divieto emanato dalla competente autorità amministrativa il 26.4.2007.

 

                                  B.   Il decreto d’accusa è stato inviato al prevenuto per posta raccomandata lo stesso giorno. La posta ha avvisato il destinatario il 16 aprile ma la raccomandata è rimasta, non ritirata, in giacenza sino al termine del relativo periodo, e meglio sino al 24 aprile 2009, data in cui è stata rinviata al mittente.

 

                                  C.   Il 29 aprile 2009, il Ministero pubblico ha inviato il decreto d'accusa al prevenuto per posta semplice.

 

                                  D.   RI 1, per il tramite di un avvocato, ha interposto opposizione al decreto d'accusa con scritto 12 maggio 2009.

 

                                  E.   Con sentenza 25 maggio 2009, il giudice della Pretura penale ha constatato la tardività dell’opposizione e, quindi, la sua irricevibilità.

 

                                  F.   Con ricorso datato 16/18 maggio (recte: giugno) 2009 RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile, in particolare sostenendo che la sua opposizione doveva essere considerata tempestiva avendo egli reagito al decreto d'accusa “non appena gli fu possibile”, al rientro da un soggiorno all’estero (dal 16 al 30 aprile 2009) dovuto al decesso di un familiare.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 7 CCP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notifica avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante; in caso di assenza il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 120 CPC).

 

                                   2.   In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche DTF 123 II 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) delle legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali Servizi postali (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).

 

                                   3.   Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario il 14 aprile 2009 ed è stato rinviato al mittente dalla posta il 24 aprile 2009, decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse, a quel momento,  attendersi sviluppi dal procedimento penale a suo carico è pacifico: egli era stato sentito dalla polizia il 15 gennaio 2009 e lo stesso giorno gli era stato comunicato che gli atti dell’inchiesta sarebbero stati trasmessi al Ministero pubblico.

L'intimazione del decreto di accusa – prescindendo da quanto si dirà in seguito - sarebbe avvenuta perciò il settimo e ultimo giorno di giacenza, e meglio il 24 aprile 2009.

Introdotta il 12 maggio successivo, l'opposizione in esame risulterebbe perciò essere stata introdotta dopo più di 15 giorni (art. 208 cpv. 1 lett. e CP) dal momento in cui il decreto d'accusa andava considerato notificato.

 

                                   4.   Come risulta dall’elenco atti allestito dal Ministero pubblico il 13 maggio 2009 e dalla sentenza del giudice di prime cure, il Ministero pubblico ha ripetuto l'invio del decreto d'accusa al destinatario per posta semplice non appena il plico raccomandato gli è stato rinviato dall'ufficio postale.

All'intimazione per posta semplice (ricevuta al più presto il 30 aprile 2009) il destinatario ha poi reagito, come si è visto, con l'opposizione del 12 maggio 2009.

 

                                   5.   Il mancato ritiro di un plico raccomandato da parte del destinatario entro i sette giorni di giacenza alla posta non dà diritto a una seconda intimazione.

Questa equivarrebbe, infatti, in sostanza, ad una proroga del termine di ricorso (Donzallaz, op. cit., pag. 553 n. 1168).

Diversa sarebbe la situazione ove una seconda intimazione fosse prevista dalla legge (ciò che non è il caso nel Ticino) o se la prima notifica fosse risultata infruttuosa per motivi non imputabili al destinatario.

 

                                   6.   Nella sentenza di prime cure si legge che, in concreto, la seconda spedizione è stato un invio “per conoscenza”.

Tuttavia, agli atti non vi è nulla che provi che il Ministero pubblico abbia precisato al prevenuto che l’invio eseguito il 29 aprile 2009 era una semplice ulteriore spedizione per conoscenza.

Non è prova in tal senso il timbro apposto sulla busta (AI4) utilizzata per l’invio per raccomandata, poi ritornata al Ministero pubblico e rimasta agli atti dello stesso.

Quindi, nell’incarto non vi è prova alcuna che il decreto d'accusa spedito per posta semplice al prevenuto recasse la dicitura “copia per informazione”, “copia per conoscenza” o un'avvertenza analoga (v. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 555 n. 1172; cfr anche CCRP, sentenze del 26 novembre 2003 in re C., consid. 5 e del 4 settembre 2003 in re B., consid. 5), anzi, l’elenco atti allestito dal Ministero pubblico il 13 maggio 2009 attesta l’esecuzione di “un nuovo invio il 29.4.2009” per “posta B” (cfr. elenco atti menzionato, n. 4).

Ritenuto che la regola secondo cui una nuova notifica non comporta un nuovo termine di ricorso trova i suoi limiti nel principio dell'affidamento (Donzallaz, op. cit. n. 1170 pag. 554; DTF 115 Ia 20) e che, avesse inteso procedere al semplice invio di una copia per conoscenza, il Ministero pubblico avrebbe dovuto indicare le proprie intenzioni senza ambiguità (Donzallaz, op. cit., pag. 555 n. 1173 con riferimento a RDAF 1983 pag. 319; cfr CCRP 29.12.2004 in re D.O.), la questione merita un chiarimento istruttorio.

Considerato come questa Corte non possa procedere ad accertamenti autonomi nel senso che in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato l’oggetto del primo giudizio (CCRP 18.8.2004 in re G. consid 1; 6.5.2003 in re R. consid 2), la sentenza impugnata viene annullata e l’incarto rinviato ad un nuovo giudice che dovrà verificare se indicazioni analoghe a quella apposta sulla busta rimasta agli atti sono state date (in un modo o nell’altro) al destinatario con il secondo invio e, sulla scorta delle risultanze, decidere se la seconda spedizione doveva o meno essere interpretata come una nuova notifica (l'intimazione di un atto giudiziario è valida

anche per posta semplice, sempre che l'atto entri in possesso del destinatario).

 

                                   7.   Se ne conclude che il ricorso va accolto nel senso che, annullata la sentenza impugnata, gli atti vengono rinviati ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio.

                                         Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 2 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale perché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            500.-          

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.            700.-

 

sono posti a carico dello Stato.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

      

 

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.