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Incarto n. |
Lugano 24 novembre 2009 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 23 gennaio 2009 da
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RI 1 domiciliato a
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1, cittadino italiano residente a __________, esercita da 17 anni la professione di consulente aziendale.
Attivo anche sulla piazza finanziaria di __________ (dove, per un
paio di anni, ha avuto in locazione un ufficio presso il __________), RI 1 ha dichiarato di essere solito viaggiare, per motivi professionali e di praticità, con veicoli a
noleggio.
Così, in data 19 settembre 2006, egli ha stipulato con l’agenzia PC 1 un
contratto di noleggio di durata mensile avente per oggetto un autofurgone marca
Mercedes Benz Vito 111 CD.
Quale recapito per la fatturazione RI 1 ha indicato la __________, presso il __________.
B. Scaduto il periodo di locazione, su richiesta di RI 1, il contratto
è stato prorogato di un ulteriore mese, sino al 18 novembre 2006. Il pagamento
di questa mensilità ha subìto un ritardo dovuto alla mancata copertura della
carta di credito Visa intestata a RI 1.
In data 18 novembre 2006, il ricorrente ha poi richiesto un secondo rinnovo del
contratto. __________, responsabile dell’agenzia PC 1, nonostante la carta di
credito di RI 1 risultasse nuovamente scoperta, ha concesso “in via del tutto
eccezionale e contrariamente alla procedura in atto alla PC 1” il prolungamento del contratto fino al 18 dicembre 2006.
Alcuni giorni dopo, alla richiesta di addebito della PC 1, il servizio preposto
della Visa ha risposto che la carta di RI 1 doveva essere immediatamente
ritirata.
Il 18 dicembre 2006, il prevenuto non ha riconsegnato l’autofurgone.
C. __________ ha tentato ripetutamente di contattare RI 1, dapprima telefonicamente,
poi per posta elettronica, senza però riuscirci. Egli sostiene di avere,
altresì, spedito al prevenuto una lettera raccomandata con cui gli intimava di
procedere al versamento del saldo scoperto avvisandolo che, in caso contrario,
lo avrebbe denunciato.
In seguito RI 1 si è messo in contatto con la PC 1 tramite posta elettronica,
adducendo quali giustificazioni per il ritardo nel pagamento e per la mancata
riconsegna dell’autofurgone motivi famigliari e il blocco temporaneo della
carta di credito. Egli ha pure promesso a PC 1 che si sarebbe presentato, personalmente,
presso gli uffici della PC 1 per regolarizzare la sua situazione entro l’11
gennaio 2007. Ciò che però non è avvenuto.
D. In data 12 gennaio 2007, la PC 1 ha sporto denuncia contro la __________ e RI 1 per il reato di appropriazione indebita, indicando nel testo della
stessa che lo scoperto del prevenuto nei suoi confronti ammontava a fr.
4'456.25.
Il 21 febbraio 2007, il Procuratore pubblico ha ordinato l’arresto
dell’accusato. Quasi 15 mesi dopo, il 14 maggio 2008, RI 1 è stato fermato
dalla polizia presso un albergo di __________ e condotto in Ticino, dove è
rimasto in carcere dal 14 al 16 maggio 2008.
E. Il prevenuto, interrogato dalla polizia, ha affermato che il suo comportamento era dovuto a problemi finanziari subentrati a ottobre-novembre 2006 che gli avrebbero causato minori entrate per un valore di ca. fr. 200’000.- e che, dunque, gli avrebbero impedito di far fronte a diversi pagamenti, tra i quali quello per il noleggio dell’autofurgone.
“Un po’ per vergogna e un po’ per il fatto che
PC 1 non avrebbe più creduto alla mia parola – ha
riferito alla polizia RI 1 - non mi sono più fatto sentire, in attesa di
avere materialmente dei soldi.”
F. Con decreto d’accusa 16 maggio 2008, il Procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di appropriazione indebita, proponendo la sua
condanna alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni – di fr. 6'300.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da
fr. 70.-) e ad una multa di fr. 2'000.-. Il magistrato ha, inoltre, ordinato la
restituzione dell’autofurgone Mercedes Benz Vito 111 CD all’avente diritto PC 1.
Per il rimanente, egli ha rinviato le parti al foro civile.
Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
G. Dopo il dibattimento, con sentenza 25 novembre 2008, il giudice
della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha confermato l’imputazione
figurante nel decreto d’accusa. In applicazione della pena egli ha condannato RI
1 alla pena pecuniaria – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni – di fr. 3'600.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr.
120.-) e ad una multa di fr. 200.-.
H. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 28
novembre 2008.
RI 1, nella motivazione scritta presentata il 23 dicembre 2008, postula
l’annullamento della sentenza e il suo proscioglimento dall’imputazione di
appropriazione indebita.
Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 6 febbraio 2009, il Procuratore
pubblico chiede la reiezione del ricorso e la contestuale conferma della
sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295
cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o
finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento
serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I
173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove
a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia
consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per
essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non
solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid.
5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173
consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. RI 1 esordisce rimproverando al primo
giudice di avere arbitrariamente accertato la sua consapevolezza del fatto che
il contratto scadeva al più tardi il 10 gennaio 2007.
2.1. A mente del primo giudice la tesi del ricorrente relativa ad un rinnovo del contratto a tempo indeterminato è “priva di ogni sostegno”.
“Se un rinnovo è avvenuto – rileva il primo giudice – ciò può essere a ragione condotto sino
al massimo al 10 gennaio 2007. All’accusato era infatti ben chiaro che la PC 1
riteneva da lì in avanti scaduto il contratto e richiedeva, insistentemente,
finché non ha preso atto che i solleciti erano inutili, la restituzione del
veicolo e il pagamento dello scoperto” (sentenza, consid. 7 pag. 8).
Il giudice di prime cure ha fondato
l’accertamento sulla consapevolezza del prevenuto circa il venir meno del
contratto su diversi elementi. Innanzitutto, sui sette messaggi elettronici
inviati da PC 1 a RI 1 tra il 23 dicembre 2006 e il 23 aprile 2007, dai quali
risulta che lo stesso responsabile della PC 1, il 23 dicembre 2006, ricordava
al ricorrente che il contratto era scaduto il 18 dicembre e che il 19 gennaio
2007 scriveva ancora che “la scadenza per il ritorno ed il pagamento del
furgone era il 10 gennaio 2007” (ciò che – a detta del primo giudice –
avrebbe potuto indurre l’accusato a ritenere che sin lì il rapporto giuridico
fra le parti era ancora in vigore). Inoltre, sulla mail del 26 gennaio 2007 che
riportava l’indicazione del saldo scoperto ciò che, evidentemente, stava a
indicare che il contratto aveva preso termine.
Ma anche sul fatto che, in precedenza, era stato necessario un formale doppio
rinnovo, di mese in mese, del contratto originario, nonché sulle ammissioni
dello stesso RI 1 (contenute nei verbali di polizia) di avere saputo che il
contratto aveva validità mensile ma rinnovabile, rispettivamente che il
prolungamento fino al 18 dicembre 2006 era stato concesso della PC 1 in via del tutto eccezionale.
Da tutti questi elementi il giudice ha dedotto che
RI 1 sapeva perfettamente che il contratto di noleggio non era più in essere
dopo gennaio 2007 (sentenza, consid. 7 pag. 6-7).
2.2. RI 1 qualifica come arbitrario l’accertamento del primo giudice secondo cui egli sapeva che la PC 1 riteneva scaduto il contratto di noleggio (al più tardi) dal 10 gennaio 2007.
“Innanzitutto – osserva
il ricorrente – dal contenuto e dal tono delle mails è possibile riscontrare
come mai nessuno della PC 1 avesse comunicato esplicitamente a RI 1 della
denuncia penale per appropriazione indebita. (…). Quello che dalle mails
traspare non è la scadenza del contratto, semplicemente il signor PC 1 comunica
a più riprese che il furgone non era ancora stato restituito e non era ancora
stato pagato il canone. Fino al mail del 23 aprile 2007, quindi, il tono delle
comunicazioni è sempre stato amichevole con PC 1, il quale sembrava più che
altro intento a riscuotere il credito” (ricorso, pag. 6).
Il ricorrente rileva poi che, nel testo della
denuncia penale, non v’è traccia della raccomandata che PC 1 sostiene di
avergli inviato e nella quale gli sarebbe stato intimato di pagare e di
restituire il furgone, altrimenti sarebbe stato denunciato. Egli sostiene di
non aver mai ricevuto una tale comunicazione e che, anche qualora la stessa fosse
stata spedita, egli non avrebbe mai potuto leggerla in quanto il __________, in
data 21 gennaio 2007, ha disdetto il suo recapito postale (ricorso, pag. 6).
Il ricorrente censura come arbitrario anche l’accertamento del primo giudice
secondo cui un eventuale rinnovo del contratto poteva essere ammesso al massimo
fino al 10 gennaio 2007.
Da una lato, RI 1 sostiene che, se il furgone andava restituito il 10 gennaio
2007 (come risulta dal doc. C), non poteva esservi stata appropriazione
indebita già a far tempo dal 18 dicembre 2006, come ipotizzato nel decreto
d’accusa. D’altro lato, egli rimprovera al pretore di avere tralasciato di
considerare, nell’accertamento dei fatti, il doc. D, con il quale PC 1 comunica
il saldo del noleggio per il periodo 18 novembre 2006 - 22 gennaio 2007 e dal
quale, dunque, discenderebbe “che la scadenza del contratto non poteva più
essere considerata il 10 gennaio 2007, bensì il 22 gennaio 2007” (ricorso, pag 6-7).
Secondo il ricorrente, poi, il fatto che l’affidante intimi all’affidatario di
restituire il veicolo non significa che il contratto sia scaduto, potendo lo
stesso rinnovarsi tacitamente (ricorso, pag. 7).
2.3. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un dato di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).
2.4. Le argomentazioni che hanno portato il primo giudice a ritenere accertato
che RI 1 sapesse che il contratto scadeva il 10 gennaio 2007 e che, dunque, non
era stato concluso a tempo indeterminato, resistono alle censure d’arbitrio
proposte dal ricorrente.
A ben vedere, questi nemmeno si confronta compiutamente con le stesse,
limitandosi a sostenere che dalle mails non trasparirebbe la scadenza del
contratto ma un semplice richiamo alla restituzione del furgone e al pagamento
del credito.
Si tratta di una tesi ardita, al limite della
serietà e che, peraltro, oltre che con i principi basilari del diritto, contrasta
palesemente con il contenuto dei doc. B-G nei quali la PC 1 ha indicato a chiare lettere al qui ricorrente che il contratto era scaduto ed ha ribadito che il
furgone andava restituito (“…contratto scaduto il 18.12.2006…, la scadenza
per il ritorno ed il pagamento era il 10 gennaio 2007…, …noleggio dal
18.11.2006 al 22.1.2007, …mi sta mettendo in gravi difficoltà con la direzione
di ...”).
Per quanto concerne la raccomandata che PC 1 sostiene di aver spedito a RI 1 e
quest’ultimo di mai aver ricevuto, si osserva come il primo giudice non abbia
dedotto alcunché dalla stessa, fondandosi i suoi accertamenti sul fatto che il
ricorrente sapeva della scadenza del contratto su altri elementi.
D’altra parte, il fatto che RI 1 fosse a conoscenza o meno della denuncia
penale a suo carico nulla muta alla sostanza delle cose. La scadenza del
contratto e il contestuale obbligo di pagamento e di restituzione
dell’autofurgone erano evidenti e a tale realtà – che, peraltro, gli era
evidentemente già chiara – il ricorrente è stato richiamato in modo
sufficientemente chiaro dalle ripetute mails di PC 1. In un accertamento, dunque, non soltanto scevro da arbitrio ma resistente anche ad un libero
esame, il primo giudice ha considerato che RI 1, anche senza comminatorie di denuncia
penale, sapeva che il contratto era scaduto e che, perciò, avrebbe dovuto
riconsegnare l’autofurgone.
Circa i rinnovi del contratto di noleggio di cui ai doc. C e D si può anche
seguire il ricorrente, quando osserva che dal doc. D discenderebbe che la
scadenza del contratto doveva essere considerata il 22 gennaio e non il 10
gennaio 2007. Tuttavia non si comprende come un tale assunto gli possa giovare.
Anche ammettendo, infatti, che la PC 1 abbia concesso delle dilazioni al
termine di riconsegna, di certo tale circostanza non può aver indotto il
ricorrente a ritenere che il contratto fosse stato rinnovato tacitamente a
tempo indeterminato.
3. Il ricorrente, poi, in modo invero impreciso e terminologicamente improprio, ha rimproverato al primo giudice di aver erroneamente accertato che lui si è appropriato dell’autofurgone.
3.1. Sulla questione, il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti
per l’ammissione di un’appropriazione ai sensi dell’art. 138 CP, ha evidenziato
come “l’accusato ha chiaramente manifestato l’intenzione di privare
durevolmente il legittimo proprietario dell’autovettura e di attribuirsela per
un certo, lungo tempo, palesando così la volontà di non rispettare i diritti di
chi gli ha affidato il bene, circostanza che costituisce l’elemento
caratteristico dell’appropriazione indebita. “Nella fattispecie” – continua
il primo giudice – “RI 1 ha denotato un comportamento attivo nell’uso
dell’autofurgone come fosse proprio per circa 15 mesi, in spregio alle
pattuizioni e ai richiami di chi glielo aveva affidato, senza dare segnali di
sé per oltre un anno, fino a quando non è stato fermato. Invano si cercherebbe
nell’incarto un solo atto, un solo scritto, un solo indizio di un contatto da
parte di RI 1 con la parte civile, al di fuori dei due e-mails citati da PC 1:
nessuno in ogni caso da cui traspaia la volontà di restituire quanto da lui
affidato” (sentenza, consid. 8 pag. 8-9).
3.2. Su questo punto, il ricorrente rileva che commette appropriazione ai sensi dell’art 138 CP chi incorpora il bene al proprio patrimonio. Egli, per contro, “non ha mai venduto l’auto, ha sempre vissuto sapendo di essere debitore di PC 1, non ha mai quindi voluto incorporare il veicolo al suo patrimonio. Se avesse voluto incorporare tale bene al proprio patrimonio avrebbe dovuto per forza compiere atti idonei a nascondere il mezzo, le tracce della sua esistenza, essendo l’automobile un bene mobile registrato e dovendo egli passare spesso per la dogana, per lavoro. Egli non ha dunque violato alcun accordo relativo alla mera utilizzazione del veicolo, non ha solo pagato il canone di noleggio (ricorso, pag. 8).
A detta del ricorrente, poi, “un conto è essere consapevoli di non stare pagando ed un altro conto è non pagare con l’intenzione di volersi appropriare del bene. Non pagare il canone è questione di diritto civile, ma per attribuirsi un bene non basta non restituirlo”. Occorre piuttosto – continua il ricorrente - una condotta d’appropriazione (consumazione, alienazione o ritenzione la cui componente soggettiva deve essere provata tramite l’esistenza di un comportamento esteriore percepibile. Si ha ritenzione – continua RI 1 – quando pur avendo l’obbligo di restituire la cosa consegnata dal proprietario non la si restituisce al termine prestabilito. Una tale condotta omissiva deve, però, essere accompagnata anche da una condotta positiva. A detta di RI 1, il soggetto attivo deve, quindi, tenere una condotta omissiva e una condotta positiva, quale - ad esempio - l’esplicito rifiuto di restituire la cosa, il negare di avere ricevuto la cosa, il nascondere la cosa o il fuggire con la stessa, il riverniciarla per occultarla o il fatto di smontare l’auto per rivenderne i singoli pezzi (ricorso, pag. 9, 10 e 11).
Il ricorrente conclude, osservando come “nella fattispecie
accanto alla condotta omissiva, mancano i segni dell’esistenza di una
qualsivoglia condotta positiva”, in particolare non può essere considerato
tale il fatto di aver utilizzato il veicolo per 15 mesi (ricorso, pag. 11, 12 e
14).
3.3. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione
indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata.
L’appropriazione implica che l’autore vuole, da un lato, privare (enteignen)
durevolmente il legittimo proprietario della cosa e, dall’altro, che esso
intende incorporarla (zueignen), almeno temporaneamente, nel suo
patrimonio. Non si tratta qui di due azioni distinte, bensì di due aspetti di
un unico processo. La volontà di appropriarsi deve manifestarsi attraverso
elementi esteriori. L’autore, dunque, attraverso un comportamento esteriormente
riconoscibile, dovrà incorporare la cosa nel suo patrimonio per custodirla,
consumarla o alienarla, comportandosi come un proprietario (se ut dominum
gerere) senza tuttavia averne la qualità (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume I, Berna 2002, ad art. 138 n. 8, Niggli/Riedo, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, ad art 138 n. 97, DTF 118 IV 148, 151 e 121 IV 23, 25).
La privazione durevole (Enteignung) – ad eccezione di comportamenti
chiaramente concludenti quali la distruzione o la consumazione della cosa – non
può essere determinata oggettivamente, ma dipende dalla volontà dell’autore di
restituire la cosa al legittimo proprietario.
Determinante è l’assenza della volontà di restituzione manifestata
attraverso un comportamento esteriormente percettibile quale, ad esempio, l’utilizzo
prolungato del veicolo.
A questo proposito la giurisprudenza dei tribunali cantonali ha già avuto modo
di stabilire che rappresenta una privazione durevole del legittimo proprietario
l’utilizzo di un veicolo durante 12 giorni con corse per un totale di 2'000 km o un viaggio di 10 giorni attraverso tre nazioni, al quale solo l’arresto dell’autore ha
posto termine. Per contro non sussiste, di regola, privazione durevole nel caso
di un temporaneo utilizzo di breve durata, per quanto la sostanza e il valore
del veicolo non ne siano danneggiati. (cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art.
137 n. 26 e segg. con la giurisprudenza citata al n. 31; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6a edizione, Berna
2003, §13 n.13).
Dal fatto che l’autore sia disposto, prima o poi,
a restituire il veicolo, non discende, comunque, automaticamente, l’assenza
della sua volontà di privare durevolmente il legittimo proprietario. Piuttosto,
in questo ambito, è determinante il tipo di utilizzo del veicolo: se lo stesso
si configura come negazione dei diritti del proprietario, allora
l’appropriazione deve essere ammessa.
(cfr. Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 32 e seg.).
Anche la volontà dell’autore d’incorporare il veicolo nel proprio patrimonio (Zueignung)
deve, poi, manifestarsi attraverso dei comportamenti esteriormente percettibili
quali, ad esempio, la vendita dello stesso, la detenzione a tempo indeterminato
o il prolungato utilizzo per scopi propri (cfr. Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9. edizione, Zurigo 2008, pag. 99;
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 137 n. 39 e segg.).
3.4. In concreto, RI 1, nonostante sapesse che il contratto di noleggio
era valido solo fino (al più tardi) al 22 gennaio 2007, ha continuato ad utilizzare per i propri scopi l’autofurgone Mercedes Benz Vito fino al giorno
del suo arresto, avvenuto il 14 maggio 2008, per un intervallo di tempo,
dunque, di quasi 16 mesi. Durante questo lungo periodo, il ricorrente, per sua
stessa ammissione, ha sempre utilizzato il veicolo “anche in Svizzera
svariate volte” (ricorso, pag. 4).
Ora, è evidente – e sostenere il contrario rasenta la temerarietà - che
l’utilizzo dell’autofurgone Mercedes Benz Vito in dispregio degli accordi con
la PC 1, per un periodo di quasi 16 mesi, costituisce la manifestazione
esteriormente percettibile della volontà del ricorrente di privare durevolmente
l’agenzia di autonoleggio di un veicolo di sua proprietà.
Analogamente, tramite l’utilizzo prolungato dell’autofurgone, RI 1 ha manifestato la sua volontà di incorporare lo stesso nel suo patrimonio. Volontà, peraltro,
decisa e risoluta avendo il ripristino della situazione legale necessitato
l’intervento della polizia e l’arresto del ricorrente.
Nulla muta, poi, alla sostanza delle cose la circostanza che RI 1 fosse
consapevole di essere debitore della PC 1. Le modalità di utilizzo del furgone,
in particolare la durata dello stesso, si configurano come una totale e
prolungata negazione dei diritti dell’agenzia di autonoleggio a favore del
ricorrente che, per oltre un anno, ha di fatto beneficiato come un proprietario
di un veicolo che non gli apparteneva e sul quale non aveva nessun diritto.
Solo di transenna è il caso di osservare che
questa Corte – che pure ha riflettuto sulla questione – non comprende le
ragioni per cui l’utilizzo di un autofurgone per un periodo di quasi 16 mesi
non debba essere considerato come la “condotta positiva” necessaria,
secondo il ricorrente (ricorso, pag. 9, 11-12, 14), per ammettere
un’appropriazione (“occorre che la ritenzione della cosa sia accompagnata da
una condotta positiva o attiva”).
Rimane, dunque, fuor di discussione che il prolungato utilizzo dell’autofurgone
da parte di RI 1, per un periodo di quasi 16 mesi, rappresenta, da un lato, una
durevole espropriazione della PC 1 e, dall’altro, l’incorporazione dello stesso
nel suo patrimonio, configurando, dunque, un’appropriazione ai sensi dell’art.
138 cifra 1 CP.
Su questo punto, pertanto, il ricorso – che denota una certa spregiudicatezza -
non merita accoglimento.
4. Il ricorrente sostiene, poi, pur non motivando l’assunto e pur
non confrontandosi con le spiegazioni del primo giudice, di non avere agito con
l’intenzione di conseguire un indebito profitto.
4.1. Dal profilo soggettivo, l’autore di un’appropriazione indebita
deve agire con l’intenzione di procurare a sé o a un terzo un indebito
profitto. Profitto è sinonimo di arricchimento, ovvero di miglioramento della
propria situazione patrimoniale che può consistere in un aumento degli attivi,
in una diminuzione dei passivi, in una non diminuzione degli attivi o in un non
aumento dei passivi. Il profitto risiede di norma nel valore del bene ottenuto
o, ancora, nel suo valore d’alienazione o d’utilizzo. Esso può essere anche
solo provvisorio o temporaneo. L’intenzione di conseguire un indebito profitto non
sussiste, se l’autore crede d’appropriarsi di una cosa senza valore (errore sui
fatti). Di regola, il solo fatto di incorporare una cosa nel proprio patrimonio
o in quello di altri comporta l’arricchimento dell’autore dell’appropriazione
(DTF 114 IV 137).
Il profitto deve poi essere indebito. Indebito significa in contrasto con una o
più norme. Secondo la giurisprudenza, il profitto non è indebito, se l’autore
ha il diritto di conseguirlo o se crede di averne diritto a motivo di un errore
sui fatti (Donatsch, op. cit.,
pag. 85 e seg.; Corboz, op. cit.,
ad art. 138, pag. 226 e seg.)
4.2. Ora, nel caso in esame, già solo dal fatto che il ricorrente,
attraverso il suo prolungato utilizzo, ha incorporato l’autofurgone nel suo
patrimonio, appropriandosene, si può concludere che egli ha agito con
l’intenzione di conseguire un profitto. Come ha correttamente osservato il
primo giudice, RI 1 “per quel lungo periodo non ha dovuto assumersi i costi
di altro nolo, dei mezzi pubblici o, addirittura, dell’acquisto di un’altra
vettura” (sentenza, consid. 8 pag. 9), ciò che palesemente rappresenta un
miglioramento della sua situazione patrimoniale.
Che tale profitto sia stato conseguito indebitamente, ovvero in contrasto alle
norme, è pacifico, ritenuto come il contratto che autorizzava il ricorrente
all’utilizzo del veicolo è terminato (al più tardi) il 22 gennaio 2007.
Ne discende che RI 1, continuando ad utilizzare il veicolo affidatogli dopo la
scadenza del contratto di noleggio, ha agito con l’intenzione – realizzata - di
conseguire un illecito profitto.
Anche su questo punto, dunque, il suo ricorso deve essere respinto.
5. Il ricorrente assevera, poi, che il primo giudice non ha
considerato la sua volontà di provvedere al pagamento del debito con la PC 1
dopo che avrebbe potuto incassare, proprio il giorno dell’arresto, EUR
70'000.-.
5.1. A proposito si osserva che l’intenzione dell’autore di voler
conseguire un illecito profitto può far difetto, qualora questi abbia la
volontà e la facoltà di risarcire il legittimo proprietario del valore della
cosa (Ersatzbereitschaft). L’Ersatzbereitschaft deve sussistere
dal momento in cui l’autore è tenuto, giusta gli accordi con il fiduciante, a
restituire la cosa e presuppone che l’autore sia in grado di far fronte ai suoi
impegni con mezzi propri. Essa non è dunque ammessa qualora sussista unicamente
la possibilità che l’autore riesca a procurarsi i mezzi per risarcire il
proprietario da terzi, non debitori nei suoi confronti (cfr. Basler Kommentar,
op. cit., ad art. 138 n. 109 e segg.; Donatsch,
op. cit., pag. 114; DTF 91 IV 130, 135; 77 IV 13).
5.2. Nel caso in esame, l’assenza della possibilità di RI 1 di
risarcire la PC 1 risulta chiaramente dalle deposizioni rese alla polizia dallo
stesso ricorrente, secondo cui “a seguito delle mancate entrate, mi sono
trovato nell’impossibilità di saldare diverse spese, tra le quali il noleggio
dell’autofurgone” (cfr. AI 6, pag. 3 del verbale d’interrogatorio di RI 1).
Non occorre, dunque, soffermarsi sulla tesi – comunque poco credibile – secondo
cui il ricorrente, proprio il giorno dell’arresto, aveva la possibilità di
incassare una cospicua somma di denaro con cui avrebbe potuto far fronte ai
suoi impegni nei confronti della PC 1. Sia come sia egli, per sua stessa
ammissione, durante il lungo periodo in cui ha indebitamente fatto uso del
furgone, non era in grado di sostenerne i costi con mezzi propri, sicché la sua
intenzione di conseguire un illecito profitto, dal profilo dell’Ersatzbereitschaft,
non può essere messa in discussione.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto
6. Il ricorrente, infine, sostiene che il caso in esame non è
sussumibile a nessuna fattispecie astratta prevista dalla legge e che,
pertanto, il primo giudice avrebbe violato il principio nullum crimen, nulla
poena sine lege.
Se egli avesse sottratto il veicolo al fine di utilizzarlo – spiega il
ricorrente – si sarebbe potuto ipotizzare un furto d’uso, reato previsto
dall’art. 94 cifra 1 LCStr. Nel caso di specie, tuttavia, essendoci un contratto,
il presupposto oggettivo della sottrazione non sussiste. A detta del
ricorrente, più vicino al caso concreto sarebbe l’art. 94 cifra 2 LCStr,
secondo cui “chiunque per un viaggio cui evidentemente non è autorizzato,
usa un veicolo a motore affidatogli, è punito a querela di parte con la multa”.
“Tale articolo però” – osserva RI 1 – “si limita a contemplare
l’ipotesi di chi compie un viaggio evidentemente non autorizzato con un veicolo
a lui affidato. Nel caso di specie il ricorrente poteva compiere innumerevoli
viaggi forte del fatto che tra lui e la PC 1 era stato concluso un contratto di
noleggio” (ricorso, pag. 14).
La tesi del ricorrente – ardita oltre che confusa
- deve essere respinta. Come visto sopra, con quanto fatto RI 1 si è
pacificamente reso colpevole di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138
cpv. 1 CP.
Solo di transenna è il caso di osservare che l’art. 94 cifra 2 LCStr non
presuppone l’appropriazione da parte dell’autore del veicolo affidato, ma
unicamente la sua volontà di utilizzarlo per delle corse non autorizzate.
L’articolo trova dunque applicazione solo in quei casi in cui l’utilizzo del
veicolo, in particolare la durata dello stesso, non raggiunge un’intensità tale
da rappresentare la negazione dei diritti del legittimo proprietario, e non
configura, dunque, a differenza del caso di specie, un’appropriazione (cfr. Schultz, Die Strafbestimmungen des
Bundesgesetezes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, Bern 1964, pag.
252).
7. In esito, il ricorso di RI 1 deve essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'200.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'400.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.