Incarto n.
17.2009.43

Lugano

2 febbraio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 20 luglio 2009 da

 

 

  RI 1

           

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 giugno 2009 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 10 giugno 2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di:

-  infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, tra l’estate 2007 e il 20 aprile 2008, a __________ e in altre imprecisate località, agendo sia singolarmente che in correità con B., fatto preparativi per l’acquisto ad __________  di circa 250 gr di cocaina, detenuto 19,19 gr di cocaina (grado di purezza 37%), detenuto 98,32 gr di eroina (grado di purezza 36%) destinata alla vendita e, infine, venduto 200 gr di cocaina;

-  riciclaggio di denaro per avere, il 4 gennaio 2008, a __________ , in 3 occasioni, in correità con B., compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi fr. 13'290.30, somma che sapeva essere provento di un crimine;

-  guida in stato di inattitudine per avere, il 20 aprile 2008,  a __________ , condotto la vettura VW Golf targata __________  sotto l’influsso di cocaina;

-  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, da giugno 2007 al 20 aprile 2008, a __________ e in altre imprecisate località, consumato circa 100 gr di cocaina.

 

                                         In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato RI 1, avendo agito in stato di scemata imputabilità di grado medio, alla pena detentiva di 14 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Il primo giudice ha, infine, caricato le tasse e le spese di giustizia al condannato e al correo B. in solido, con ripartizione interna in ragione di metà ciascuno.

                                  B.   Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 15 giugno 2009.
RI 1, nella sua motivazione scritta presentata il 20 luglio 2009, postula la riduzione della pena detentiva a 8 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Egli chiede inoltre che le spese del giudizio di primo grado gli siano caricate solo in ragione del 25%.

                                  C.   Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 3 agosto 2009, il Procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Corte.

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

 

                                   2.   RI 1 esordisce censurando d’arbitrio l’accertamento del primo giudice secondo cui egli ha venduto almeno 200 gr di cocaina.

 

                               2.1.   Il primo giudice ha, dapprima, accertato come RI 1, dopo avere iniziato, all’incirca nel giugno 2007, a consumare cocaina, sia diventato, per finanziare i suoi consumi, “uno spacciatore da strada di cocaina” dedito anche al taglio della sostanza, “per aumentarne il quantitativo e, con esso, i propri  guadagni”. 

Il primo giudice ha, poi, rilevato come, nel primo interrogatorio (20 aprile 2008), RI 1 abbia ammesso di avere incassato, negli ultimi 6 mesi circa, 3’000 fr. al mese vendendo bolas a fr. 100.- l’una, come nel secondo interrogatorio (avvenuto il 13 maggio successivo), egli abbia precisato che le bolas contenevano 0.7/0.8 grammi di cocaina e che il loro prezzo – che non sempre riusciva ad incassare – variava da 80.- a 100.- fr. Quanto agli acquisti, il giudice ha ricordato come RI 1, il 23 aprile 2008, abbia dichiarato di avere ottenuto a credito da B. 200 gr di cocaina al prezzo di fr. 75.- al grammo  e come il 21 aprile precedente abbia dichiarato di averne acquistati altri 25 grammi a fr. 90.- il grammo  da C. e come RI 1 abbia anche dichiarato di avere pagato la cocaina soltanto con il provento delle vendite e di non avere mai investito, per i suoi acquisti di stupefacente, quanto percepito come rendita AI. Infine, quanto al denaro trovato al suo domicilio (fr. 7’249,70), il primo giudice ha ricordato come RI 1 abbia dichiarato che, a parte fr. 1’500.- (riconducibili ad una rendita AI ricevuta) e  300.- Euro (canone di sublocazione pagatogli da tale A.), si trattava di provento della vendita di stupefacente.  Infine, ha ricordato che, al dibattimento, RI 1 ha ritrattato tale sua dichiarazione affermando che il denaro era, invece, tutto di provenienza lecita ma che in tale ritrattazione egli non poteva essere seguito ritenuto come essa fosse “tardiva” e “interessata” e come non fosse credibile la tesi secondo cui l’imputato avesse prelevato quei soldi in banca quasi un mese prima e li avesse tenuti in casa poiché si tratta di un “comportamento incongruente per chi è titolare di un conto bancario” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 14 e 15). Rilevando, poi, come, sulla base di tali risultanze, il PP abbia imputato a RI 1 la vendita, ed in minima parte, l’offerta, di almeno 200 grammi di cocaina, e come, invece, RI 1 non abbia voluto riconoscere l’addebito ammettendo la vendita di soli 100 grammi, il primo giudice

ha annotato che  l’addebito “è ampiamente giustificato, dimostrato già solo da un semplice calcolo relativo ai proventi dello spaccio”. Egli ha, poi, spiegato tale sua conclusione nel seguente modo. Dapprima, visto che RI 1 ammette di avere pagato la cocaina soltanto con il denaro guadagnato con la vendita, “per pagare i 220 grammi di cocaina che ammette di avere acquistato”, cioè per pagare fr. 16’800.- (fr. 15’000.- a B. per 200 grammi, fr. 1’800.- a C. per 20 grammi) ,  egli deve avere venduto cocaina per almeno quell’importo. A questo quantitativo, occorre aggiungere – secondo il primo giudice – quello che ha fruttato i fr. 5’000.-  trovati a casa sua . “Si ha così – conclude il suo ragionamento il primo giudice – (oltretutto nella poco verosimile ipotesi che egli nulla abbia speso di quanto incassato con il suo traffico) che il provento delle vendite di cocaina è stato  almeno di complessivi fr. 21’800.-, ciò che equivale alla vendita di circa 250 bolas al prezzo medio di

fr. 90.-, e perciò a circa 200 grammi di cocaina, ritenendo un peso medio di 0.8 per bola” (sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 15 e 16).
Continuando, il primo giudice ha precisato di avere ritenuto credibile la dichiarazione di B. secondo cui egli ha procurato al ricorrente “ulteriori 320 gr di cocaina, acquistati da un non identificato spacciatore africano”: per tale dichiarazione – spiega il primo giudice – “il solo B. ha subito una sanzione, essendo la fattispecie statagli imputata (…), mentre che RI 1 non ha subito aggravio di sanzione, non essendogli gli acquisti a fine di rivendita stati imputati”  e, pertanto, essa è attendibile  andando “esclusa qualsiasi volontà persecutoria del B. – persona contrariamente al RI 1, bene attenta alla razionale gestione dei propri interessi, anche processuali – non potendosi neppure ammettere che il B. avrebbe accettato di accusare se stesso di fatto non vero pur di far punire anche il RI 1”. Sulla scorta di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto accertato che, nel periodo considerato, l’imputato ha avuto a sua disposizione almeno 650 gr di cocaina e, pertanto, ha concluso che  “è del tutto pacifico, alla luce di un dichiarato consumo di 0,5 gr al giorno, da lui quantificato in almeno 100 gr per l’intero periodo, che le sue vendite ammontano sicuramente ai 200 gr addebitatigli dal Procuratore pubblico” (sentenza, consid. 6 pag. 15-16).

                               2.2.   Nel suo ricorso, RI 1, sostenendo che “è pura follia”  ritenere che egli avesse una “disponibilità di addirittura 650 grammi”, sostiene che “la storia dei 320 gr non è assolutamente vera”, ritenuto, peraltro, che egli non avrebbe mai saputo dove trovare il denaro per pagare “il fantasma di pelle nera”. Afferma – in questa sede, per la prima volta – di avere usato, almeno in parte, per l’acquisto di stupefacente i soldi della rendita AI e di avere dichiarato il contrario agli inquirenti soltanto a causa dello stato confusionale in cui versava, ai farmaci impostigli dal medico del carcere nonché “all’incredibile trattamento ricevuto da certi secondini in carcere”. Ribadendo che i soldi ritrovati dagli inquirenti “sono di fatto tutti riconducibili alla rendita AI”,  precisa che i fr. 5'200.- prelevati il 26 marzo 2008 non sono stati utilizzati per i correnti pagamenti – contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice – giacché egli in, quel periodo, “non riusciva nemmeno più a lavarsi con continuità, figuriamoci a fare i pagamenti”.
RI 1 conclude affermando di aver “spacciato un massimo di 100 gr di cocaina” (ricorso, pag. 1-2).

 

                               2.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata ne è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.)

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7 maggio 2003, inc. 6P.37/2003 consid. 2.2).

 

                               2.4.   In questa sede – dove occorre dimostrare che il primo giudice ha  valutato in modo insostenibile  il materiale probatorio a sua disposizione senza ad esso nulla aggiungere – non giova al ricorrente ritrattare le deposizioni rilasciate al procuratore pubblico, affermando di non avere finanziato la cocaina ricevuta da B. e da C. con i proventi della vendita di altro stupefacente, ma attingendo alla sua rendita AI. Ammettere e considerare tale ritrattazione (ciò che ancora non significa ritenerla) equivarrebbe a mutare il materiale processuale,  ciò che, in cassazione, non è ammissibile.
Rilevato come, per il resto, l’allegato ricorsuale sia quasi interamente irricevibile poiché dimostra dimenticanza quasi totale del principio secondo cui, in un ricorso per cassazione, non basta contrapporre al giudizio impugnato la propria versione dei fatti, ma occorre spiegare perché il giudice, valutando gli atti istruttori, sia giunto ad un risultato, non soltanto sbagliato, ma manifestamente insostenibile, occorre, comunque, osservare che è senza arbitrio che il giudice ha accertato che RI 1 ha venduto almeno 200 grammi di cocaina. Vista l’ammissione di RI 1 (che qui va considerata come non ritrattata in forza di quanto sopra) di avere pagato i 220 grammi di cocaina che egli ha ammesso di avere avuto da B. e da C. con il solo provento della vendita di stupefacente e considerati i prezzi di acquisto da lui indicati e la cocaina acquistata si ha che, per finanziare gli acquisti di cui s’è detto, RI 1 ha dovuto – come considerato dal primo giudice in un procedimento non viziato da arbitrio – vendere cocaina per almeno fr. 16’800.-. Ciò che significa, visti i prezzi di vendita da lui indicati, che RI 1 ha dovuto vendere almeno 187 bolas di cocaina. A queste – poiché è senza arbitrio che il primo giudice non ha tenuto conto della ritrattazione in aula di RI 1 – vanno aggiunte le  55 bolas vendute per ricavare i fr. 5’000.- circa, cioè quella parte dei soldi ritrovati a casa di RI 1 e che,  secondo le sue prime dichiarazioni, non avevano origine lecita. Tenuto, poi, conto del contenuto delle bolas indicato da RI 1, si ha che è possibile ritenere senza arbitrio che questi ha venduto circa 200 grammi di cocaina.

Nonostante questi accertamenti – come visto, non arbitrari – fossero sufficienti a confermare l’imputazione di cui al punto 8.1. dell’AA, il giudice di prime cure ha voluto continuare e procedere a considerazioni relative ad un presunto maggiore quantitativo di cocaina (circa 650 grammi) che RI 1 avrebbe avuto a disposizione. Si tratta di considerazioni non necessarie – come visto – a supportare la condanna ed inutili nella misura in cui da esse il giudice non ha tratto alcuna conclusione  nell’ottica dell’applicazione dell’art. 250 CPP che si sarebbe imposta visto il grosso divario fra i quantitativi imputati e quelli apparentemente accertati:  si fosse ritenuto davvero accertato che B. ha fornito (venduto e procurato) a RI 1 almeno 520 grammi di cocaina, a questi, pur tenuto conto del suo consumo e pur dedotto il quantitativo ritrovato al domicilio, si sarebbe dovuto imputare la vendita di un quantitativo ben maggiore e a B. si sarebbe dovuto imputare, oltre che di avere procurato a RI 1 i 320 grammi di cui s’è detto (punto 3.2. AA), di avergli venduto i 200 grammi di cui RI 1 ha parlato.

Ciò non è avvenuto.

Si tratta, dunque, di considerazioni inutili nell’economia del giudizio e non solo (e, peraltro, in contrasto con l’affermazione fatta più oltre dal giudice, nel capitolo dedicato alla commisurazione della pena,  secondo cui RI 1 “ha sostanzialmente ammesso i fatti che lo riguardano” (cfr. sentenza, consid. 11, pag. 20).

Su di esse è, comunque, superfluo soffermarsi ritenuto che da esse, come visto, nulla è stato dedotto relativamente alle responsabilità penali di RI 1.

Concludendo, su questo punto il ricorso è votato all’insuccesso.

                                   3.   Il ricorrente pretende, poi, che gli atti preparatori relativi alla trasferta ad __________  per l’acquisto di 250 gr cocaina, non gli possano essere imputati poiché non è provato che il viaggio era davvero finalizzato a trattare un acquisto di stupefacente e, dall’altro, poiché i fatti accertati non bastano a integrare gli atti preparatori.

                               3.1.   Sulla questione, il primo giudice ha, dapprima, accertato che lo stesso imputato ha “raccontato di avere condotto il B. dapprima a __________ , dove i due hanno effettuato un cambio di valuta da franchi in 8'078.- Euro” – cambio provato dalle ricevute ritrovate al domicilio di RI 1 – e poi ad __________  riconoscendo “che lo scopo del viaggio era che lui prendeva accordi ed acquistava la cocaina che si faceva poi portare a __________ da corrieri”. Rilevato come con 8’000.- Euro “sia sicuramente possibile acquistare all’ingrosso almeno 250 grammi di cocaina”, il primo giudice ha concluso per la fondatezza dell’imputazione a RI 1 di correità in atti preparatori all’acquisto di cocaina relativamente a tale “trasferta ad __________ , via __________ , effettuata con la vettura nel frattempo acquistata dal RI 1”.

Determinandosi sulle giustificazioni dell’imputato secondo cui “egli non sarebbe stato altro che un tassista, come tale remunerato, e che pertanto nulla gli potrebbe essere addebitato dei traffici dell’amico visto che egli non avrebbe fisicamente trasportato cocaina con la propria vettura”, il giudice di prime cure, dopo avere rilevato che RI 1 stesso ha ammesso di essere consapevole che B. era un trafficante di stupefacenti e che il viaggio ad __________  era finalizzato all’acquisto di stupefacenti, ha concluso che “l’aiuto prestato mettendo a disposizione la propria vettura e se stesso per condurlo sino a __________  e ritorno e per effettuare il cambio di valuta teso a procurare il denaro necessario all’acquisto della droga è costitutivo di correità in atti preparatori al traffico di almeno 250 gr di cocaina” (sentenza, consid. 7 pag. 16-17).

 

                               3.2.   RI 1 rimprovera, dapprima, al primo giudice di avere sbagliato dando per scontato che lui e B. sono andati in __________ per acquistare 250 gr di cocaina rilevando che, invece, B., con il denaro, “potrebbe anche aver effettuato un pagamento per una fornitura a credito precedente oppure qualcosa d’altro”.
Egli ribadisce, infine, di “non aver trasportato dello stupefacente al ritorno stesso” (ricorso, pag. 2).

 

                               3.3.   Le argomentazioni ricorsuali, di chiaro (e quasi provocatorio) stampo appellatorio, non sono evidentemente ricevibili.

Ci si limita, qui, a ricordare al ricorrente che egli stesso ha ammesso di essere stato consapevole che la trasferta ad __________  era finalizzata all’acquisto di stupefacenti (cfr. verbale dibattimento, pag. 4 e verbale del 21 aprile 2008, all. RPG n. 21, pag. 2).

Il fatto – allegato dal ricorrente a sua discolpa – che in quel viaggio non è stato trasportato dello stupefacente, è manifestamente irrilevante: fosse stato il contrario, l’imputazione e la condanna non sarebbe stata per atti preparatori al traffico di stupefacenti ma per traffico (in senso lato) di stupefacenti.

Come correttamente rilevato dal primo giudice, l’ammissione secondo cui egli era consapevole che la trasferta ad __________  era finalizzata all’acquisto di stupefacenti (cfr. verbale dibattimento, pag. 4) e l’accertamento del preventivo cambio di denaro di cui s’è detto sopra  bastano per stabilire che RI 1, accompagnando B. ad __________  con lo scopo di “prendere accordi e trattare l’acquisto di cocaina” (cfr. DTF 106 IV 74 consid. 3 e 104 IV 40 consid.1), ha intenzionalmente commesso dei preparativi per l’acquisto di 250 g di cocaina. Costituisce, infatti, un atto preparatorio ed è punibile ai sensi dell’art. 19 cifra 1 cpv. 6 LStup, colui che, con le azioni, manifesta di stare preparando la commissione di uno dei reati di cui ai cpv. 1-5 dell’art. 19 cifra 1 LStup con azioni concrete, come lo spacciatore che raccoglie informazioni sulle possibili fonti di approvvigionamento o che stabilisce dei contatti con gli ambienti della droga (DTF 117 IV 309 consid. 1b, 106 IV 74 consid. 3 e 104 IV 40 consid.1; Fingerhuth/Tschurr, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, Zurigo 2002, ad art. 19 pag. 127).
Ne discende che RI 1, si è reso colpevole del reato di cui all’art. 19 cifra 1 cpv. 6 LStup.
Su questo punto, pertanto, il suo ricorso deve essere respinto.

                                   4.   RI 1 propone, inoltre, delle contestazioni relative al reato di riciclaggio di denaro.

                               4.1.   Relativamente a tale reato, il giudice di prime cure, dopo avere  accertato che il denaro era “sicuramente provento di reato, e meglio di traffico di stupefacenti, non avendo B. mai svolto alcuna attività lecita, ciò di cui RI 1 era ovviamente consapevole”, ha ritenuto che “il cambio del provento di reato con altra valuta è per definizione un tipico atto di riciclaggio”.  Dopo avere accertato che l’operazione di cambio  è avvenuta  in tre distinte fasi – “due presso l’ufficio di cambio __________  (una fatta da RI 1 e l’altra da B.) e una presso la __________ (fatta da RI 1 o da B.)” e dopo avere precisato che fu proprio RI 1  a suggerire  quel modus operandi “per eludere il controllo dell’avente diritto economico praticato sulle singole operazioni superiori a fr. 5’000.-” (sentenza impugnata consid. 7 pag. 17), il primo giudice ha concluso che “la malafede del RI 1 (ergo la consapevolezza di commettere reato)” è provata da quanto dichiarato da RI 1 stesso che ha precisato che la suddivisione dell’importo da cambiare in tranches inferiori a 5’000.- fr.  è stata decisa “per non dovere sottostare alle disposizioni contro il riciclaggio che impongono di allestire i relativi formulari” (sentenza, consid. 8 pag. 17-18).

                               4.2.   Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che non fu lui  ma B., a decidere di fare tre cambi  e precisa che quello che lui disse al proposito agli inquirenti “è solo una logica deduzione di quanto tutti sanno, e cioè che sopra i fr. 5’000.- bisogna fare il formulario” (ricorso pag. 3). Precisando, poi, che lui si limitò a cambiare fr. 4’998.- che B. gli diede, il ricorrente conclude che, se riciclaggio ci fu, per lui il reato si limita semmai a quella cifra.

Ma – continua – in realtà non c’è reato poiché, accertando che il denaro cambiato è sicuramente provento di reato, il primo giudice è caduto in arbitrio poiché non ha considerato che, oltre a spacciare droga, B. si prostituiva (ricorso, pag. 3).

                               4.3.   L’accertamento del primo giudice secondo cui il denaro era sicuramente provento di reato resiste alla censura d’arbitrio proposta dal ricorrente. Se è vero che B. ha dichiarato di essersi prostituito ad una donna conosciuta solo con il nome di Patrizia dal febbraio al giugno del 2007 e di avere percepito dai fr. 200.- ai fr. 700.- a notte (cfr. classatore relativo a B., AI 30, pag. 3), è anche vero che tali dichiarazioni, in particolare quelle relative ai proventi di tale attività  appaiono piuttosto fantasiose e poco credibili soprattutto se riferiti ad una sola cliente. In realtà, quel che emerge dagli atti è che, negli anni considerati, gli unici veri proventi di B. sono quelli derivanti da attività illecite, in particolare dal traffico di stupefacente che negli anni 2007 e 2008 ha raggiunto una certa importanza (620 gr tra cocaina ed eroina) e dal furto (fr. 32'000.- da lui sottratti ad un asilante africano).

In queste condizioni, è senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto che i fr. 13'290.30, da lui e RI 1 cambiati in euro, erano provento di reato.

Ciò detto,  non può essere negato che – così come sostiene il ricorrente – dagli atti non risulta che sia stato RI 1  a suggerire come procedere per il cambio per evitare l’applicazione delle disposizioni contro il riciclaggio di denaro. L’accertamento non può essere fondato sulle dichiarazioni di B. che ha negato di avere proceduto al cambio. Nemmeno l’accertamento può essere fondato sulle dichiarazioni Di RI 1 che ha semplicemente riferito che “evidentemente abbiamo fatto due cambi inferiori a fr. 5'000.- per non dover sottostare alle disposizioni contro il riciclaggio”, senza però fornire dettagli sulla questione di sapere chi – tra lui e B. – abbia avuto l’idea di suddividere l’importo da cambiare.
Ciò detto, la cosa si rivela del tutto ininfluente per il giudizio poiché è fuor di dubbio che gli altri accertamenti del primo giudice non sono arbitrari: la consapevolezza non soltanto dell’origine delittuosa del denaro ma anche dell’importo complessivo che lui e B.  hanno cambiato e della sua suddivisione in tranches inferiori ai 5’000.- fr. così da evitare di raggiungere il limite superato il quale scattano le verifiche, bastano – indipendentemente dall’accertamento di chi fu ad avere l’idea – per dichiarare RI 1 autore colpevole, in correità con B., di riciclaggio per l’intero importo.

In effetti, Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che l’azione delittuosa  repressa dall’art. 305bis cpv. 1 CP può consistere anche nei negli atti più semplici, quali le operazioni di cambio di denaro nella stessa valuta o in una valuta estera (DTF 122 IV 214 consid. 2c)  e, sempre secondo la giurisprudenza, è correo colui che in occasione della decisione, della pianificazione e dell’esecuzione di un reato collabora intenzionalmente in modo determinante con gli altri autori, così da risultare un “partecipante principale”. La correità presuppone, dunque, una “Mit-Tatherrschaft”, ovvero una padronanza collettiva dell’azione delittuosa, ritenuto che, se dal profilo soggettivo la correità presuppone l’intenzionalità ed una comune decisione di compiere il reato (“animus auctoris”), questa, può essere anche manifestata tramite atti concludenti e che il correo non deve aver necessariamente partecipato, già dall’inizio, alla decisione originale, essendo sufficiente che egli aderisca alla stessa anche solo in una fase successiva, fino al più tardi al compimento del reato (DTF 133 IV 76 consid. 2.7, 130 IV 58 consid. 9.2.1; 118 IV 397 consid. 2b; 108 IV 88 consid. I.2.a; Rehberg/Donatsch, Starfrecht I, 7a edizione, Zurigo 2001, pag. 140 e seg.; Forster, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, ad vor art. 24 CP n. 7 e segg.).

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso di RI 1 è respinto.

                                   5.   Il ricorrente contesta la commisurazione della pena.

 

                               5.1.   Commisurando la pena da infliggere a RI 1, il primo giudice ha, dapprima, ritenuto “la sicura gravità oggettiva dei reati” poiché il traffico di cui RI 1 si è reso responsabile  concerne “un quantitativo importante, pari ad un multiplo del minimo giurisprudenziale del caso grave sia per la cocaina che per l’eroina”. Grave è perciò – sempre secondo il primo giudice – la disponibilità a delinquere  “al riguardo di addirittura due tipi di droga pesante”.  La colpa di RI 1 è, poi – continua il primo giudice – grave anche perché egli “ha spacciato con intensità durante vari mesi”, senza alcuna intenzione di smettere ritenuto “che è stato fermato solo dal suo arresto”  e poiché ha agito “con notevole pericolosità e mancanza di scrupoli, sia per avere tagliato la cocaina che per essersi messo in (parziale) sodalizio con un trafficante su scala internazionale come il B. che per essersi prestato all’effettuazione di operazioni per importanti quantitativi unitari, nell’ordine delle centinaia di grammi”. Pertanto – conclude il presidente della Corte – ”siamo perciò ad un livello chiaramente più elevato rispetto a quello dello spacciatore da strada che vende e compra pochi grammi alla volta per finanziare il proprio consumo”. Il giudice ha, poi, continuato affermando come a spingere RI 1 a delinquere sia stato il desiderio di guadagnare “per supplire con lo squallido traffico al fallimento economico della propria caotica ed inconcludente attività paraprofessionale di patrono occulto di diseredati, tra cui in primo luogo sé stesso, ma anche di personaggi privi di scrupoli e dediti all’illegalità popolanti il sottobosco con il quale l’imputato si è da anni mescolato”.  Il fatto che RI 1 abbia agito per denaro è particolarmente grave poiché – precisa il primo giudice – egli poteva contare sulla rendita AI di fr. 2’612.- mensili “e su qualche centinaio di franchi supplementari (ed esentasse)  provento delle sue consulenze e quindi senza che egli fosse anche solo lontanamente in situazione di indigenza, potendo al contrario contare su un reddito sicuro corrispondente nell’entità a quello percepito da moltissime persone che svolgono lavori semplici, senza che queste – pur prive della formazione giuridica completa dell’accusato – si sognino anche solo lontanamente di mettersi a spacciare droga” . Più oltre, riassumendo questi concetti, il primo giudice ha precisato che il “traffico avviato e proseguito in grande stile dal prevenuto, avvocato oggi 47enne”  è da considerarsi “odioso ed esecrabile”  e che “biasimevole è la chiara mancanza di scrupoli con cui ha deciso di procedere nell’illegalità, quasi che tutto gli dovesse essere consentito in ragione delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita”.

A favore di RI 1, il primo giudice ha considerato che egli “ha sostanzialmente ammesso i fatti che lo riguardano” e ne ha rilevato l’incensuratezza che, però, ha ritenuto “almeno parzialmente controbilanciata dal biasimo che deve essere espresso nei confronti di chi, come lui, inizia a dedicarsi allo spaccio di droga alla soglia dei 45 anni, età teorica della piena maturità” (sentenza consid. 11 pag. 19 e 20).

Esaminando la richiesta della difesa di riconoscere a RI 1  una scemata imputabilità di grado medio-alto, il primo giudice ha, dapprima, rilevato come egli si sia dichiarato sano di mente e come, “la Corte, in assenza di riscontri certi, avrebbe potuto ritenere le affermazioni del RI 1 e rimarcare come egli fosse perfettamente consapevole della natura illecita dei propri atti, addirittura in misura qualificata vista la formazione legale” e come “sempre in assenza di migliori riscontri sulle implicazioni giuridiche delle turbe psichiche dell’imputato” avrebbe potuto ritenere data anche la capacità di conformarsi alla corretta percezione dell’illecito, in particolare “alla luce del movente razionale costituito dalla volontà di guadagnare denaro con lo spaccio”. Ciò precisato, il primo giudice ha deciso di risolvere la questione “in favore dell’accusato e non senza considerazioni d’ordine pietistico” ed ha stabilito “di accordare” una scemata imputabilità di grado medio per cui ha deciso di “concedere una riduzione del 40% sulla pena base” poiché ha ritenuto “insufficienti gli elementi di giudizio per concedere la riduzione massima del 50% ammissibile secondo giurisprudenza per il grado di comprovata ed effettiva scemata responsabilità” (sentenza impugnata consid. 11 pag. 20 e 21).

Tutto questo rilevato, il giudice di prime cure ha concluso che “la pena base si pone ad un livello assai elevato, superiore a 2 anni e mezzo di pena detentiva”. Effettuate su questa pena base “altre deduzioni minori per effetto della confessione, di una collaborazione solo parziale, dell’incensuratezza e del carcere preventivo sofferto, anche tenuto conto della scemata imputabilità la pena da irrogare non può scendere sotto i 14 mesi di pena detentiva” (sentenza, consid. 11 pag. 21).

 

 

                               5.2.   Contestando la commisurazione della pena, il ricorrente ne chiede la riduzione a 8 mesi. Egli sottolinea, in particolare, che la frase che il primo giudice ha interpretato come la sua ammissione di essersi dato allo spaccio per desiderio di guadagnare altro non è che “la stupenda opera letteraria di uno degli ispettori al quale quel giorno il sottoscritto non è riuscito a fare modificare la frase né aveva la forza per farlo” e conclude rilevando come “comunque, di fatto, non c’è stato alcun guadagno a parte quello in sostanza stupefacente per il consumo personale” (ricorso pag. 3 e 4). Sostiene, inoltre, che, a seguito della sua scemata imputabilità di grado medio, la sua pena doveva essere ridotta del 50%.

                               5.3.   Nella commisurazione della pena (art. 47 CP; art. 63 vCP) il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

                                         Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l’egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L’art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007– stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l’effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

                                         Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

 

Secondo l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo significa che nella sua motivazione il giudice deve motivare la sentenza in modo che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare il rispetto di tali criteri, siano essi a favore o a sfavore del condannato. Non gli incombe di diffondersi necessariamente su ogni fattore, né di indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione della pena. Deve permettere tuttavia di seguire il suo ragionamento. La motivazione deve quindi giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento del giudice, senza che questi sia tenuto ad esprimersi in cifre o in percentuali su ogni elemento che cita (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 2 ad art. 50 CP). Un mero elenco di elementi pro e contro l'imputato non è comunque sufficiente (sentenza del Tribunale federale 6S.390/2005 del 27 febbraio 2005, consid. 3). Anzi, più la pena è rigorosa, più la motivazione dev'essere completa, soprattutto qualora – pur mantenendosi nei limiti edittali – la sanzione appaia comples­sivamente molto severa. Ove la commisurazione della pena risulti conforme al diritto, in ogni modo, l'accoglimento di un ricorso per cassazione non si giustifica solo per far migliorare o integrare un singolo considerando della sentenza (DTF 127 IV 101 consid. 2c pag. 104 in fondo con riferimenti).

 

                               5.4.   Pur se l’art. 47 CP non impone al giudice di esprimere in cifre  o in percentuali l’importanza attribuita ad ogni singolo elemento di valutazione e pur se è sufficiente che la motivazione della sentenza consenta di capire in che modo gli elementi aggravanti o attenuanti sono stati apprezzati (DTF 127 IV 101 consid. 2c con richiami; CCRP 20.9.2006 in re N.), è evidente che, in concreto, la motivazione della sentenza quo alla pena pone dei problemi, in particolare laddove non definisce in modo preciso la pena base: in effetti, il primo giudice, impropriamente, definisce tale la pena – di cui, peraltro, si è limitato a dire che essa “si pone ad un livello assai elevato, superiore a 2 anni e mezzo” – prima delle deduzioni delle attenuanti generiche.

Ciò rilevato – nell’ottica di evitare un rinvio degli  atti al presidente della Corte delle assise correzionali affinché integri la motivazione della sentenza conformemente ai requisiti minimi del diritto federale (art. 296 cpv. 2 CPP) – questa Corte ritiene di poter porre rimedio alle imprecisioni del primo giudice determinando la pena “piena” da lui stabilita – cioè, la pena prima dell’applicazione della riduzione in ragione della scemata imputabilità – procedendo a ritroso. Ritenuto che il primo giudice ha precisato di avere applicato, per la scemata imputabilità, la riduzione del 40% e in assenza di altre attenuanti specifiche, si ha che deve essere ritenuto che la pena piena (o la pena base) da egli stabilita è di 24 mesi (o poco meno).

RI 1 deve rispondere di infrazione grave alla LFStup relativa ad un quantitativo complessivo relativamente importante di stupefacenti (200 gr di cocaina venduti, detenzione di altri 19 gr e preparativi per l’acquisto di altri 250 gr di cocaina nonché detenzione di 93 gr di eroina), di riciclaggio di denaro, di guida in stato di inattitudine nonché di contravvenzione alla LFStup.

Ciò ritenuto, nonostante il primo giudice abbia pesantemente enfatizzato a suo sfavore l’entità e la qualità delle infrazioni alla LFStup definendoli “un traffico avviato e proseguito in grande stile” quando “il grande stile” (se di stile si può parlare) è proprio tutt’altra cosa e nonostante, apprezzando la situazione personale di RI 1, egli abbia trascurato che, se è vero che l’imputato è un avvocato 47enne, è anche soprattutto vero che egli non ha mai trovato lavoro e che, dall’inizio degli anni novanta, vive una situazione di emarginazione sociale, personale e professionale (cfr, in particolare, AI 22 e incarto AI) ciò che va considerato ad attenuazione e non ad aggravamento della sua colpa, la pena stabilita (senza la deduzione del 40%) di 24 mesi non può dirsi frutto di un eccesso o di un abuso di apprezzamento. Su di essa, pertanto, questa Corte non può intervenire.

Quel che, invece, pone un serio problema è la considerazione da parte del primo giudice della scemata imputabilità riconosciuta a RI 1.

Come chiarito dalla giurisprudenza, una scemata imputabilità comporta una sicura riduzione di pena, ancorché non necessariamente lineare. Una scemata imputabilità di grado lieve, in altri termini, non implica per forza una riduzione di pena del 25%, né una scemata responsabilità di grado medio o grave implica ineluttabilmente una riduzione del 50 o del 75% (DTF 129 IV 22 consid. 6.2 pag. 35). Da ogni singola situazione bisogna trarre – secondo il Tribunale federale “conseguenze ragionevoli” (loc. cit.). Resta, però, il fatto che le proporzioni citate rimangono punti di riferimento e, perciò, in caso di scemata imputabilità grave un giudice non può – secondo il Tribunale federale – ridurre la pena del solo 50% senza alcuna motivazione, così come in caso di scemata imputabilità media non può limitarsi a ridurre la pena senza alcuna motivazione del 40% (cfr. CCRP 20.9.2006 in re N.).

Come visto, in concreto il primo giudice ha accertato che RI 1 presenta una scemata imputabilità di grado medio.

Una riduzione di pena inferiore al 50% richiederebbe pertanto una motivazione specifica, che legittimi “conseguenze ragionevoli”.

Una simile motivazione non si trova nella sentenza impugnata. Non basta al proposito l’indicazione – non minimamente sostanziata – secondo cui il primo giudice ha ritenuto “comunque insufficienti gli elementi di giudizio per concedere la riduzione massima del 50%”. Per poter essere considerata – ritenute, fra l’altro, le valutazioni medico-specialistiche agli atti – tale valutazione di insufficienza avrebbe dovuto procedere da un serio esame. Ciò che non é. O perlomeno, non traspare dalle motivazioni della sentenza.

Pertanto, la pena inflitta a RI 1 deve essere ridotta a 12 mesi.

 

                                   6.   Il ricorrente sostiene, inoltre, che il periodo di prova deve essere stabilito in due e non tre anni. Dopo avere dichiarato di trovarsi ancora “in un mare di difficoltà”, spiega di sentirsi molto meglio con il nuovo farmaco e di non avere più la necessità di delinquere perché “non ha più bisogno di approvvigionarsi di cocaina per i suoi bisogni”. Egli dichiara, inoltre, di essersi nel frattempo sposato (ricorso, pag. 4).

                               6.1.   Il primo giudice, dopo essersi detto non del tutto convinto che RI 1, anche a processo celebrato, sia pienamente consapevole della gravità dei suoi atti, considerato anche il perdurare delle sue difficoltà personali ed economiche nonché il suo stato psichico precario, ha determinato il periodo di prova in tre anni osservando come  “se non vi fosse stata la prospettiva di un matrimonio alle porte, che si spera potrà avere effetti benefici almeno sulla situazione di disagio sociale, il periodo di prova sarebbe stato fissato in almeno quattro anni” (sentenza, consid. 11-12 pag. 21).

                               6.2.   L’art. 44 cpv. 1 CP prevede che, se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

         Nel quadro fissato dalla legge, la durata del periodo di prova si determina in funzione delle circostanze del caso concreto, in particolare tenendo conto della personalità e del carattere del condannato, così come del rischio d'una sua recidiva. Più questo pericolo è importante, più lungo deve essere il periodo di prova e la pressione che esso esercita sul condannato affinché rinunci a commettere delle nuove infrazioni (STF 14.04.2009, inc. 6B_16/2009, consid. 2; DTF 95 IV 121 consid. 1): la durata del periodo di prova deve essere determinata in modo tale da garantire, nella misura del possibile, che non vi sia recidiva (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2a ed. 2006, § 5 n. 60; Schneider/Garré, Basler Kommentar, 2a ed. 2007, ad art. 44 CP n. 4 e rif.).
Nel determinare la durata del periodo di prova il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove la durata si ponga al di fuori del quadro edittale o il primo giudice ecceda palesemente il suo potere di apprezzamento (DTF 95 IV 121 consid. 1).

                               6.3.   In concreto, ritenuto quanto indicato dal primo giudice, la determinazione in tre anni del periodo di prova non può in questa sede venire censurata.

         Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso.

                                   7.   RI 1 contesta pure la ripartizione degli oneri processuali caricati, in solido, a lui e al correo B. in ragione di metà ciascuno (sentenza, consid. 14 pag. 22), rilevando come B. abbia ricevuto una pena più grave della sua e come le sue spese d’inchiesta siano state “ben maggiori”. A mente del ricorrente si giustifica, pertanto, “una ripartizione 25%-75% oppure 33%-66%”.
Egli infine, senza oltre specificare, contesta alcune spese d’inchiesta, perché derivanti da atti istruttori inutili e dei quali non gli è stata data comunicazione (ricorso, pag. 5).

                               7.1.   Giusta l’art. 9 cpv. 2 CPP i coautori ed i complici sono obbligati al pagamento delle spese nella misura stabilita dalla sentenza. Questa determina se e in quale misura i condannati ne rispondono solidalmente. Di principio la divisione dei costi avviene secondo una chiave di ripartizione in funzione dell’importanza e della gravità dei fatti imputati a ciascun condannato (Schmid, Strafprozessrecht, 3. edizione, Zurigo 1997, § 66 n. 1200, Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, § 141 n. 3101).

                               7.2.   Il ricorrente, sostenendo di meritare un carico di oneri processuali ridotto perché B. ha ricevuto una pena più grave della sua, argomenta a torto. Egli infatti trascura di considerare che l’importante differenza tra la sua pena detentiva (14 mesi) e quella del correo (26 mesi) non va ricondotta a una minore gravità dei fatti addebitatigli, ma unicamente all’effetto della sua scemata imputabilità, senza la quale la sua pena sarebbe stata addirittura superiore a quella inflitta al correo.
D’altra parte, anche esaminando i singoli reati a cui RI 1 rispettivamente B. sono stati condannati, emerge come gli addebiti non divergano in modo sostanziale: oltre alle infrazioni e alle contravvenzioni alla LStup, talune commesse in correità, a B. è stato imputato un furto di fr. 32'000.- e l’entrata e il soggiorno illegale in Svizzera, a RI 1 la guida in stato di inattitudine. È a torto, dunque, che il ricorrente pretende che le spese d’inchiesta causate da B. siano state “ben maggiori” rispetto alle sue, ritenuto oltretutto che il pilastro dell’inchiesta risulta essere la determinazione dei traffici di stupefacente in cui le responsabilità dei due condannati non divergono in misura tale da imporre una significativa ripartizione delle spese.
Irricevibile, infine, poiché formulata in modo vago e per nulla sostanziata, la censura relativa agli atti istruttori.
Anche su questo punto, pertanto, il ricorso è votato all’insuccesso.

                                   8.   Solo di transenna è, infine, il caso di rilevare che il ricorrente, con i suoi ripetuti rimproveri alla polizia giudiziaria, tesi ad evidenziare l’errata verbalizzazione delle sue deposizioni (cfr. ricorso, pag. 2), non fa altro che sollevare la violazione di vizi essenziali di procedura, dimenticando, tuttavia, che tali censure andavano sollevate “non appena possibile” (art. 288 lett. b CPP). Non avendole egli sollevate in precedenza, esse sono, in questa sede, irricevibili.

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la parziale soccombenza e sono posti, in ragione di 1/3 a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
La richiesta del ricorrente di essere ammesso al gratuito patrocinio “nella misura della tassa di giustizia” (ricorso, pag. 4) viene trasmessa, per competenza, al Giudice dell’istruzione e dell’arresto (art. 31 Lag).

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso RI 1 è parzialmente accolto e pertanto il considerando 4.2.1. della sentenza impugnata è modificato come segue:

 

  4.2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.”

 

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            500.-                      

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.            600.-

 

sono posti a carico del ricorrente in ragione di 1/3.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

   

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.