Incarto n.
17.2009.49

Lugano

24 novembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 14 settembre 2009 da

 

 

 RI 1

 e        

patrocinato dall'  PA 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 agosto 2008 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 14 luglio 2009, la PP ha dichiarato RI 1 autore colpevole di truffa ripetuta e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, di fr 3600.-, corrispondenti a 30 aliquote di fr 120.- cadauna, e alla multa di fr 500.-.

                                  B.   Il decreto d’accusa è stato inviato al prevenuto per posta raccomandata lo stesso giorno. La posta ha avvisato il destinatario il 15 luglio 2009 ma la raccomandata è rimasta, non ritirata, in giacenza sino al termine del relativo periodo, e meglio sino al 22 luglio 2009 e il 27 luglio successivo è stata rinviata al mittente.

 

                                  C.   Il 3 agosto 2009, il MP ha inviato il DA al prevenuto per posta semplice e per conoscenza.

 

                                  D.   Con scritto 8 agosto 2009, RI 1 ha chiesto la restituzione del termine per formulare opposizione al citato decreto d’accusa e, contestualmente, ha presentato opposizione.

 

                                  E.   Con sentenza 20 agosto 2009, il giudice della pretura penale ha respinto l’istanza di restituzione del termine ed ha dichiarato irricevibile l’opposizione.

 

                                  F.   Con ricorso datato 14 settembre 2009, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notifica avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui il destinatario dell’atto è domiciliato nel Cantone, la notifica avviene mediante consegna al destinatario, nel luogo in cui egli dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso a una persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (art. 120 CPC).

 

                                   2.   In DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34 il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che una decisione spedita per raccomandata si ritiene notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali il plico rimane depositato all'ufficio postale, sempre che il destinatario dovesse prevedere la notifica (cfr. anche DTF 123 III 492 consid. 1 pag. 493). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali Servizi postali (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Esso conserva, perciò, tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3).

 

                                   3.   Nella fattispecie, non è contestato che il plico contenente il decreto di accusa, in cui figuravano indicati i rimedi di diritto, è stato spedito per raccomandata dal Ministero pubblico al domicilio del destinatario il 14 luglio 2009 ed è stato rinviato al mittente dalla posta una volta decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Che l'accusato dovesse attendersi sviluppi nel procedimento penale a suo carico è pacifico, ritenuto che era aperto nei suoi confronti un procedimento penale nel cui ambito era stato sentito più volte ancora nel corso del 2009 e in cui egli era, pure, stato informato della trasmissione degli atti di inchiesta al Ministero pubblico e del suo diritto di chiedere di essere sentito dal procuratore pubblico come pure del fatto che, in virtù dell’art. 207a CPP, il Procuratore pubblico avrebbe potuto, senza ulteriori avvisi, formulare a suo carico un decreto di accusa (cfr. formulario dichiarazione art. 207-207a CPP, sottoscritto dal ricorrente) .

In queste condizioni, in applicazione dei principi ricordati sopra, forza è considerare che l'intimazione del decreto di accusa è avvenuta il settimo e ultimo giorno di giacenza della raccomandata, e meglio il 22 luglio 2009.

Introdotta l’8 agosto successivo, l'opposizione in esame è perciò tardiva, il termine di 15 giorni per impugnare il decreto di accusa (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP) essendo nel frattempo scaduto.

 

4.      Giusta l’art. 21 CPP, la restituzione per inosservanza di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.

 

5.      Il primo giudice ha respinto l’istanza di restituzione del termine poiché “la mancata tempestiva conoscenza del contenuto del decreto d’accusa è da imputare al prevenuto, il quale non ha formulato alcuna valida giustificazione a sua discolpa” (sentenza di primo grado, pag. 3).

Il ricorrente - affermando di avere preso conoscenza dell’invio del DA soltanto, quando, al rientro dalle vacanze, ha trovato l’avviso postale – sostiene che il primo giudice, decidendo della sua istanza di restituzione dei termini, non ha esaminato in alcun modo quanto da lui sostanzialmente addotto a sostegno di tale sua richiesta, e meglio il fatto che egli “ non ha ritirato la raccomandata con il DA in quanto era in vacanza, ciò che non è per nulla sorprendente nella seconda metà di luglio” (ricorso pag. 2). Andando oltre le difficoltà linguistiche, il pretore – continua il ricorrente – “doveva perlomeno esaminare la motivazione “vacanze” ed eventualmente dare modo all’accusato di rendere verosimile la sua assenza nel periodo a cavallo tra luglio e agosto”. Vi è pertanto una lesione del suo diritto di essere sentito, la giustificazione da lui addotta per la restituzione del termine “non essendo stata istruita né presa in esame” (ricorso pag. 3).

 

6.      La censura cade nel vuoto.

È evidente, nonostante la laconicità della motivazione pretorile, che, affermando che l’istante “non ha formulato alcuna valida giustificazione a sua discolpa”, il giudice di prime cure ha giudicato - correttamente nel merito – che un’assenza per vacanze non è atta a fondare un’istanza tendente alla restituzione di un termine.

Infatti, come visto sopra, il ricorrente era coinvolto in un procedimento penale nel cui ambito egli doveva attendersi l’invio di una decisione giudiziaria (sentenza TF non pubblicata del 20 gennaio 2009 [6B.31/2009], consid.1; DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa; 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Era, pertanto, sua responsabilità e suo dovere provvedere affinché un simile atto potesse venirgli notificato o, meglio, affinché egli potesse determinarsi nei confronti di un simile atto nei termini previsti dalla legge (sentenza TF non pubblicata del 2 aprile 2007 [1B_46/2007], consid.2.4.; DTF 123 III 492 consid. 1; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a).

Non avendolo fatto – per esempio, non avendo annunciato al MP la sua assenza o non avendo previsto un fermo posta – egli deve essere considerato responsabile dell’inosservanza del termine che, pertanto, non può essergli restituito.

 

Ciò ritenuto, cade nel vuoto anche la censura relativa alla lesione del proprio diritto di difendersi efficacemente in un equo processo.

Né hanno miglior sorte le considerazioni (che sono espresse, peraltro, soltanto in modo discorsivo e senza che da esse venga dedotto alcunché di concreto) relative alla necessità di imporgli un difensore “già prima dell’emanazione del DA” (ricorso pag. 2) che si rivelano manifestamente infondate, lo scritto 8 agosto 2009 mostrando un ricorrente che, al di là delle difficoltà linguistiche, è in grado di difendersi da solo in quello che, tutto sommato, risulta ancora essere un procedimento relativo ad un caso di modesta rilevanza (cfr. CRP 07.05.2003 in re S.; DTF 128 I 225, consid. 2.5.2.; 126 I 194, consid. 3a; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a e rinvii).

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

      a) tassa di giustizia                    fr.           300.–

      b) spese                                      fr.           200.–

                                                           fr.           500.–

 

      sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

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