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Incarto n. |
Lugano 7 gennaio 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 ottobre 2009 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 ottobre 2009 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 17 agosto 2009, la sostPP ha dichiarato RI 1 autore colpevole di diffamazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, di fr. 210.-, corrispondenti a 7 aliquote di fr. 30.- cadauna, e alla multa di fr. 100.-.
B. Il decreto d’accusa è stato inviato alla prevenuta per posta raccomandata lo stesso giorno. La posta ha avvisato la destinataria il 18 agosto 2009 ma la raccomandata è rimasta, non ritirata, in giacenza sino al termine del relativo periodo e il 9 settembre successivo è stata rinviata al mittente.
C. Il 9 settembre 2009, il MP ha inviato il DA alla prevenuta per posta semplice e per conoscenza.
D. Con scritto datato 17 settembre 2009 ma consegnato alla posta il giorno successivo, RI 1 ha formulato la propria opposizione al citato decreto d’accusa.
E. Con sentenza 5 ottobre 2009, il giudice della pretura penale ha ritenuto intempestiva l’opposizione e l’ha, quindi, dichiarata irricevibile.
F. Con ricorso 9 ottobre 2009, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile.
G. La sostPP, con scritto 17 novembre 2009, ha dichiarato di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 275).
2. Nel suo allegato, la ricorrente contesta l’accertamento pretorile riguardo i fatti che l’hanno portata a ritenere come notificato il decreto d’accusa, affermando di non avere mai ricevuto l’avviso di ritiro della raccomandata.
2.1. Il primo giudice, statuendo sull’opposizione presentata il 17/18 settembre 2009, ha accertato quanto segue:
- il decreto di accusa era stato spedito con invio raccomandato alla prevenuta in data 17 agosto 2009,
- il 28 agosto 2008 l’ufficio postale di __________ aveva ritornato al mittente la raccomandata poiché, malgrado l’avviso del 18 agosto 2009, non era stata ritirata.
Sulla base di questi accertamenti, senza indire alcun dibattimento, il giudice di prime cure ha considerato che il termine aveva cominciato a decorrere il 28 agosto 2008 ed era scaduto il 12 settembre 2009.
2.2. Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui questi dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC).
Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene messo un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Il termine di giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1997 è stato invero abrogato con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre 1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione gennaio 2004, cifra 2.3.7 lett. b). Conserva perciò tutti i suoi effetti (DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; CCRP, sentenza del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza 29 dicembre 2004 in re A.D.O. consid. 3).
Un atto giudiziario intimato mediante invio raccomandato vale, pertanto, come notificato quando entra nella sfera d'influenza di una parte ad un procedimento giudiziario. Non è, per contro, necessario che quest'ultima lo prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. sentenza non pubblicata del TF del 3 luglio 2001 [2A.271/2001]; DTF 122 I 143 consid. 1).
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche.
2.3. Nel suo ricorso, la ricorrente – per la prima volta rappresentata da un avvocato - sostiene di non avere mai ricevuto nessun avviso di raccomandata e di avere prontamente dichiarato la propria opposizione non appena “per la prima volta è venuta a conoscenza del DA” e meglio quando il decreto d’accusa è giunto al suo domicilio, nella sua cassetta per le lettere dopo che il MP glielo aveva inviato per posta semplice.
Ma non solo. Nemmeno l’avviso di raccomandata relativo alla sentenza con cui il giudice della pretura penale ha dichiarato tardiva la sua opposizione – continua la ricorrente - è stato messo nella sua bucalettere tanto che l’esistenza di tale sentenza è stata scoperta soltanto dal suo patrocinatore quando, il 5 ottobre 2009 – giorno in cui ha ricevuto il mandato – ha chiesto di visionare gli atti dell’incarto: “non vi fosse stata la possibilità di visionare l’incarto depositato presso la pretura penale, insomma, anche la decisione oggetto del presente ricorso sarebbe cresciuta in giudicato senz’altre formalità, ciò che, per finire, almeno in questo secondo caso, non è fortunatamente avvenuto” (ricorso pag. 3).
Continuando, la ricorrente osserva come, in via __________ dove lei abita, risiedono, oltre a lei, altri tre __________, e meglio la querelante __________ (sua cognata), __________ (suo fratello e marito della querelante) e __________ (sua nipote e figlia della querelante). Non avendo lei ricevuto nessun avviso di raccomandata, la ricorrente sostiene come sia ragionevole ritenere che “il postino (..) abbia confuso le cassette della posta dei protagonisti” ed aggiunge che non è raro che la posta indirizzata al fratello, alla cognata o alla nipote venga messa nella sua cassetta delle lettere. Che, poi, i parenti non le abbiano trasmesso nulla – conclude la ricorrente su questo punto – è certamente dovuto al fatto che la vicenda alla base del procedimento penale coinvolge anche loro, in particolare la cognata quale querelante: “qualora l’avviso fosse pervenuto nella loro cassetta della posta, non avevano certamente interesse ad avvisare la querelata” (ricorso pag. 4) .
2.4. Ritenuto che le circostanze indicate nel ricorso rendono plausibile l’ipotesi di una mancata consegna alla ricorrente dell’avviso di raccomandata e considerato che l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche, occorre concludere che, in concreto, non è stata apportata la prova che l’avviso di raccomandata relativo al DA è stato messo nella bucalettere della ricorrente. Manca, quindi, la prova che il DA, per il tramite dell’avviso di raccomandata, è entrato nella sfera d’influenza del suo destinatario: in queste condizioni, non è possibile ritenere che esso sia stato intimato alla scadenza del termine di giacenza della raccomandata. Esso va, perciò, considerato intimato soltanto al momento in cui la ricorrente ha ricevuto la copia del decreto che il MP le ha inviato per posta semplice, quindi al più presto il 10 settembre 2009.
L’opposizione presentata il 18 settembre 2009 va, dunque, considerata tempestiva.
Pertanto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.
3. Gli oneri del giudizio odierno vanno posti a carico dello Stato che rifonderà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà alla ricorrente
fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.