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Incarto n. |
Lugano 13 aprile 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 28 ottobre 2009 da
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RI 1 e
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In data 25 aprile 2008 è apparso sul periodico “__________ ” un articolo intitolato “Il licenziamento è in tavola” a firma di RI 1. Nell’articolo veniva riferito di due esercizi pubblici (bar e ristorante) ubicati all’interno della sede della Televisione svizzera a __________ , la cui gestione da fine estate 2007 era stata affidata alla PC 1.
L’articolo descriveva le ripercussioni negative sul personale impiegato derivanti dal cambio di gestione: veniva segnalato l’alto numero di dipendenti sostituiti nell’arco di alcuni mesi di attività, la scarsa considerazione dei dipendenti da parte della nuova società gerente nonché le pressioni psicologiche esercitate da quest’ultima nei loro confronti.
Nell’articolo veniva, in particolare, riferito quanto segue:
“ 24 dipendenti sostituiti nell’arco di 9 mesi di attività. Probabilmente è un record quello stabilito dalla nuova gerenza del ristorante e del bar interno alla sede della Televisione della Svizzera italiana (TSI) a __________ . Di certo è indice di un problema, grave, di gestione del personale. Un tale avvicendamento di personale sarebbe già difficilmente comprensibile se si trattasse dell’ente televisivo che conta circa un migliaio e mezzo di dipendenti. Ma nel caso di un bar e un ristorante che impiega complessivamente una decina di persone, gerenti compresi, diventa incredibile. E se ad andarci di mezzo sono persone che soffrono, la situazione diventa insopportabile.”
“ Più il tempo passa, più gli impiegati si sentono sotto pressione psicologica da parte dei nuovi gerenti. Una pressione che cresce giorno per giorno fino a diventare insopportabile. Uno di loro si ammala, cadendo in uno stato di depressione importante, attestato dal medico curante. Il suo stato di salute peggiora col passare del tempo “grazie” anche ad una lettera di licenziamento consegnatagli mentre era in malattia e ad un salario che non arriva da mesi.”
“ Le denunce raccolte dal sindacato __________ sono numerose: mancata consegna delle buste paga, piani di lavoro dei collaboratori inesistenti, mobbing, salari non versati a dipendenti in malattia per mesi, licenziamenti del personale quando è in infortunio o malattia, copertura assicurativa per infortuni e malattia assente, obbligo di consumazione dei pasti dedotti che siano consumati o no”.
In data 2 maggio 2009, la PC 1 e la sua amministratrice unica PC 2 hanno sporto querela e denuncia penale con costituzione di parte civile nei confronti di RI 1, di __________ (funzionario sindacale __________ che aveva seguito la vertenza ed era intervistato nell’articolo) e di __________ (redattore responsabile del periodico) per titolo di diffamazione, calunnia, mancata opposizione ad una pubblicazione punibile e eventualmente denuncia mendace.
B. Con due decreti del 29 gennaio 2009 il sostituto procuratore pubblico ha pronunciato il non luogo a procedere nei confronti di __________ e di __________ .
Con decreto di accusa di pari data ha, invece, riconosciuto RI 1 autore colpevole di diffamazione, per avere, mediante la pubblicazione di un articolo sul periodico “__________ ”, reso sospetta la società PC 1 e la sua amministratrice unica PC 2 di condotta disonorevole, nocendo così alla loro reputazione. In particolare - secondo il sostituto procuratore pubblico - RI 1 ha reso sospette le parti civili di non avere stipulato coperture assicurative per infortuni e malattia in favore dei loro dipendenti, commettendo così un reato penale.
Il sostituto procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'100.-, sospesa condizionalmente, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese.
C. Statuendo sull’opposizione interposta da RI 1 l’11 febbraio 2009, in data 11 settembre 2009 il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa, dichiarando il giornalista autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa.
In applicazione della pena, il giornalista è stato condannato alla pena pecuniaria di otto aliquote giornaliere di fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 880.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, oltre alla multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia. Per le ulteriori pretese ha rinviato le parti al foro civile.
D. In data 15 settembre 2009 RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 28 ottobre seguente, il ricorrente non contesta l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza ma sostiene che il giudice della pretura penale abbia applicato in modo errato l’art. 173 CP. Egli chiede, di conseguenza, il suo proscioglimento dal reato di diffamazione.
E. Con scritto 10 novembre 2009, il sostituto procuratore pubblico ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della pronuncia del primo giudice.
Le parti civili PC 1 e PC 2 non hanno, per contro, formulato osservazioni al gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), mentre nell’esame dell’applicazione del diritto la Corte di cassazione e di revisione penale fruisce di libero esame (art. 288 lett. a CPP).
2. Censurata nel caso concreto è unicamente l’applicazione dell’art. 173 CP da parte del giudice della pretura penale.
2.1. Il primo giudice ha considerato il ricorrente colpevole di diffamazione per aver travalicato i limiti del suo diritto di cronaca: “scrivere su un periodico diffuso in tutto il Cantone Ticino che un preciso esercente non provvede al pagamento degli oneri assicurativi obbligatori costituisce senz’altro una violazione della normativa valida a tutela dell’onore” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7). Nell’articolo incriminato - ha continuato il primo giudice - la parte civile è presentata come “un datore di lavoro spregiudicato, che priva i propri dipendenti dei loro legittimi diritti in caso d’incapacità lavorativa (malattia e infortunio) e che sottrae agli stessi del denaro dedotto dal salario e destinato al pagamento delle coperture assicurative, commettendo così il reato penale d’appropriazione indebita” ex art. 138 CP, siccome gli importi di trattenuta di salario sono considerati beni affidati al datore di lavoro (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 5). Di conseguenza, in esito a queste considerazioni, il primo giudice ha ritenuto lesive dell’onore della parte civile le affermazioni di RI 1.
Ma non solo. Il giudice di prime cure ha ritenuto che il testo pubblicato contiene “ulteriori affermazioni gravi, tali da far nascere la sensazione che le parti civili sfruttano in maniera disumana la manodopera impiegata, licenziando persone in malattia, mettendo in atto pressioni intollerabili (mobbing) e privandole dei più fondamentali diritti garantiti dalla legge e dal contratto collettivo e imponendo loro il costo dei pasti, siano essi consumati o meno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Pertanto - ha proseguito il primo giudice - le affermazioni del giornalista sono da ritenere offensive nel loro complesso, “indipendentemente dal fatto che l’agire dell’imputato alle parti civili abbia anche valenza penale” poiché “non sono pochi coloro che sono in grado di dedurre che non pagare gli oneri assicurativi, non allestire i piani di lavoro, non consegnare le buste paga, licenziare il personale in malattia costituisce un comportamento non solo scorretto ma anche disonesto” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 6).
Inoltre - ha concluso il pretore - l’accostamento all’articolo di un’intervista ad un dirigente della TSI “al quale era stato fatto presente quanto riportato nell’articolo incriminato” contribuisce a creare un accresciuto “effetto mediatico” della questione, facendo apparire la problematica come “vera e ufficializzata” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 6-7).
2.2. Le conclusioni cui giunge il primo giudice in applicazione dell’art. 173 CP sono contestate dal ricorrente, secondo il quale non sussiste alcuna lesione dell’onore delle parti civili.
Il ricorrente ritiene, infatti, errato considerare - come nel decreto d’accusa e nella sentenza impugnata - che l’assenza di copertura assicurativa per infortunio e malattia in favore dei propri dipendenti costituisca un reato penale: un simile comportamento è tutt’al più costitutivo di una violazione del contratto collettivo di lavoro e comporta semmai conseguenze civili o amministrative, non penali (ricorso, pag. 5 e 7). Del resto - continua il resistente - nell’articolo non si fa minimamente cenno ad eventuali detrazioni per oneri assicurativi dalla busta paga né si riferisce “che la parte civile non ha stipulato le necessarie assicurazioni e malgrado ciò ha dedotto le quote relative ai premi dalla busta paga dei dipendenti” e soltanto in quest’ipotesi - di cui non vi è cenno nell’articolo - sarebbe data un’eventuale appropriazione indebita (ricorso, pag. 7). Secondo il ricorrente, da un articolo di giornale in cui si riferisce che una società non ha stipulato la copertura assicurativa per infortuni e malattia per i suoi dipendenti il lettore medio non può dedurre che il datore di lavoro abbia commesso un reato penale, considerato che anzitutto “non si tratta di per sé di un reato penale”, e secondariamente “non disponendo dell’informazione riguardo alle deduzioni delle quote relative ai premi dallo stipendio dei dipendenti, il lettore non è in grado di collegare mentalmente i due fatti e quindi pensare ad eventuali sottrazioni indebite” (ricorso, pag. 7).
RI 1 considera, inoltre, errato ritenere lesive dell’onore le altre affermazioni del giornalista, prese nel loro complesso. A tale scopo fa riferimento al decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di __________ , nel quale il procuratore pubblico afferma che “l’articolo si limita, eccettuato per un passaggio di cui si dirà nel prosieguo, a descrivere comportamenti che dal profilo oggettivo non sono tali da nuocere alla reputazione dei denuncianti e ciò tanto più se si considera che in ambito socio-professionale la protezione penale risulta essere ristretta” e che “unicamente l’indicazione secondo cui la PC 1 non avrebbe stipulato coperture assicurative per infortuni e malattia costituisce una lesione dell’onore penalmente protetto ai sensi dei principi qui sopra evocati e ciò in ragione del fatto che è tale da rendere sospetta la società - e di riflesso chi l’amministra - di commettere una infrazione sanzionata penalmente” (ricorso, pag. 5). Questa valutazione si trova, secondo il giornalista, “in netto contrasto” con le conclusioni della sentenza impugnata, nella quale si rileva che le affermazioni contenute nell’articolo sono lesive dell’onore nel loro complesso, indipendentemente dal fatto che la parte civile abbia commesso o meno un reato penale in relazione alla copertura assicurativa (ricorso, pag. 5 e pag. 8). Il ricorrente è dell’avviso che le affermazioni contenute nell’articolo si riferiscano unicamente alla reputazione professionale della società, avendole rimproverato solo “delle mancanze relative all’attività professionale, in particolare inerenti alla gestione del personale”: per lui devono, dunque, valere le stesse considerazioni per cui è stato emanato un non luogo a procedere nei confronti di __________ (ricorso, pag. 8).
2.3. Giusta l’art. 173 cifra 1 CP, è punito per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. L’art. 176 CP parifica alla diffamazione verbale la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
La determinazione del contenuto di un’espressione o di una dichiarazione è una questione di fatto. Per contro, determinare il senso di un’affermazione e sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è una questione di diritto, come tale esaminabile nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.3; STF 10 giugno 1996, inc. 6S.234/1996, consid. 2a; sentenza CCRP 8 febbraio 2002, inc. 17.2001.25, consid. 4).
Gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. In altre parole, l’onore protetto è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 132 IV 112, consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a; Riklin, Basler Kommentar, StGB II, edizione 2007, ad art. 173 segg. CP n. 5 segg.). L’art. 173 CP tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo - ossia pregiudizio alla considerazione sociale - per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, ad art. 173 CP n. 2-8 con numerosi richiami di giurisprudenza). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c; STF 22 febbraio 2008, inc. 6B_600/2007; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 354). Anche una persona giuridica in quanto tale può essere vittima di un reato contro l'onore (DTF 126 IV 266, consid. 2a; 114 IV 15, consid. 2a; Riklin, op. cit., n. 29 ss. ad art. 173 ss. CP; Rehberg/ Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 9. ed. Zurigo 2008, p. 320-321; Corboz, op. cit., n. 20 ss. e 26 ss. ad art. 173 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 173 ss. CP, n. 13, 15 e 16).
La tutela dell'onore è, quindi, meno ampia nei casi in cui l'offesa verte su mere qualità socio-professionali o su comportamenti messi in atto in tale ambito. Chi mette in dubbio la preparazione altrui in un determinato campo, la capacità politica, la disposizione artistica o l'abilità sportiva commette diffamazione solo se, oltre a ledere la reputazione del soggetto o la fiducia del soggetto in sé stesso, fa apparire quest'ultimo come una persona spregevole (Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 356). Riguardo alle qualità socio-professionali di una persona, non è sufficiente negarle delle qualità, imputargli dei difetti, o abbassarla per rapporto a dei concorrenti. E’, invece, data una lesione all’onore quando si evoca un’infrazione penale o un comportamento chiaramente disapprovato dalle concezioni morali generalmente ammesse (Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 6 e 11; Riklin, op. cit., ad art. 173 segg. CP, n. 18). Il Tribunale federale ha, per esempio, già avuto modo di stabilire che l’accusa di essere uno speculatore o di aver venduto dei prodotti all’ente pubblico ad un prezzo esagerato concerne solo la reputazione professionale e non integra, pertanto, gli estremi della diffamazione (DTF 105 IV 113 consid. 3; 103 IV 159 consid. 3).
Perché vi sia diffamazione, occorre un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27 consid. 2c). Se l’allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l’hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.3.; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a; STF 11 agosto 2008, inc. 6B_356/2008, consid. 4.1; Rep. 1995, pag. 9; Riklin, op. cit., ad art. 173 segg. CP n. 23 segg.; Corboz, op. cit., ad art. 173 CP n. 42). Trattandosi di uno scritto, l’allegazione deve essere analizzata non solo in funzione delle espressioni utilizzate, prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che emerge dal testo nel suo insieme. Le espressioni non devono, dunque, essere valutate asetticamente, ma in funzione del contesto comunicativo in cui esse si inseriscono (DTF 128 IV 53, consid. 1e; 124 IV 162 consid. 3b/bb; 117 IV 27 consid. 2c).
L’autore del reato deve incolpare, rendere sospetto oppure divulgare una tale incolpazione o un tale sospetto (art. 173 cifra 1 CP). Non occorre, dunque, che il fatto riprovevole sia direttamente imputato al terzo ma é sufficiente che il terzo sia reso sospetto di tale fatto, oppure che il sospetto sia affermato o propagato: l’autore non può giustificarsi emettendo delle riserve o citando la propria fonte (DTF 118 IV 160 consid. 4a; 82 IV 79 consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 173 CP n. 38).
Secondo la giurisprudenza, il giornalista non beneficia di alcun privilegio in caso di lesione dell'onore perpetrata per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.). Il giudice può tenere conto delle particolari condizioni di lavoro dei giornalisti, segnatamente dei ritmi di lavoro serrati con i quali essi sono sovente chiamati ad operare, nonché della loro missione specifica soltanto nelle questioni in cui la legge gli concede latitudine di apprezzamento (come, nell’ambito dell’art. 173 cifra 3 CP, relativamente all’interesse pubblico alla divulgazione, al motivo sufficiente e al dovere di verifica delle informazioni). Invece, l'interpretazione in quanto tale degli elementi costitutivi dell'infrazione di cui all'art. 173 CP deve essere la stessa per tutti, a prescindere dal fatto che l’accusato abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.2.; 117 IV 27 consid. 2c; 104 IV 11 consid. 1c).
2.4. Nel suo gravame il ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna diffamazione ai danni delle parti civili.
2.4.1. RI 1 ritiene di non avere affatto imputato alle parti civili la commissione di un reato penale, in primo luogo perché la mancata stipulazione di una copertura assicurativa per infortunio e malattia in favore dei dipendenti non costituisce, di per sé, un reato penale.
Se ciò è vero per la stipulazione di una copertura assicurativa non obbligatoria contro le conseguenze economiche d’un impedimento al lavoro, la tesi deve invece essere smentita per quel che riguarda l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. L’art. 112 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) prevede, infatti, in particolare, che chiunque si sottrae in tutto o in parte all’obbligo assicurativo, mediante indicazioni false o incomplete oppure altrimenti, è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa, per quanto non si tratti di un crimine o di un delitto punibile con una pena più grave secondo il Codice penale svizzero. Come è noto, tale legge prevede che sono obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti occupati in Svizzera (art. 1a cpv. 1 LAINF).
Indipendentemente dalla questione della trattenuta dei relativi contributi dal salario del dipendente e del loro riversamento all’assicuratore sociale - questione cui l’articolo non fa cenno - e dunque, a prescindere dall’eventuale accusa di appropriazione indebita, si deve concludere, alla luce dell’art. 112 LAINF, che accusare un datore di lavoro di non avere stipulato una copertura assicurativa per infortuni per i propri dipendenti equivale a renderlo sospetto di un comportamento penalmente rilevante ai sensi della normativa propria alle assicurazioni sociali, ciò che evidentemente rappresenta una lesione dell’onore. Pur fondata su motivazioni che non sono corrette, la conclusione cui giunge il primo giudice deve essere mantenuta.
2.4.2. Per quel che concerne le ulteriori affermazioni contenute nell’articolo, giudicate “gravi” dal primo giudice, va osservato quanto segue. Nella sentenza impugnata esse sono state esaminate unicamente in applicazione della giurisprudenza che impone di esaminare le frasi incriminate di un articolo non solo alla luce delle espressioni utilizzate, considerate separatamente, ma pure secondo il senso generale che discende dall'intero testo scritto nel suo insieme (cfr. STF 21 agosto 2007, inc. 6S.58/2007 e 6S.59/2007, consid. 5.4.; DTF 124 IV 167 consid. 3b/bb). Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che “si deve a maggior ragione giungere a questa conclusione se si analizza l’intero testo pubblicato, il quale, in altri passaggi, si dilunga in una numerosa serie di ulteriori affermazioni gravi, tali da far nascere la sensazione che le parti civili sfruttano in maniera disumana la manodopera impiegata, licenziando persone in malattia, mettendo in atto pressioni intollerabili (mobbing) e privandole dei più fondamentali diritti garantiti dalla legge e dal contratto collettivo e imponendo loro il costo dei pasti, siano essi consumati o meno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Sia esaminata separatamente, sia interpretata alla luce della altre affermazioni contenute nell’articolo, l’accusa di mancata copertura assicurativa per infortunio va senz’altro considerata lesiva dell’onore delle parti civili. E ciò a prescindere dal fatto che altre affermazioni contenute nell’articolo possano o meno essere a loro volta considerate, in sé, costitutive di una lesione all’onore. Anche da questo profilo, l’analisi del primo giudice resiste dunque alle critiche.
2.4.3. A titolo abbondanziale, si rileva che non può essere condivisa la tesi del giornalista secondo cui le ulteriori affermazioni contenute nell’articolo non sono lesive dell’onore in quanto riferite unicamente alla reputazione professionale delle parti civili. Se è vero che, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale, la tutela dell'onore in tale ambito è meno ampia, ciò ancora non significa che non vi sia, in questo ambito, tutela alcuna; a questo riguardo, si rinvia ad una recente sentenza resa da questa Corte in relazione all’accusa di mobbing (cfr. sentenza CCRP 21 ottobre 2009, inc. 17.2008.73, consid. 9).
In via ancor più abbondanziale, si osserva che non può essere oggetto di censura l’esistenza di una contraddizione fra quanto stabilito nel decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di __________ e quanto concluso dal giudice di prime cure. Nell’applicazione del diritto il giudice penale fruisce infatti di piena cognizione, nel rispetto dei limiti imposti dal principio accusatorio, e non può certo essere vincolato dalle considerazioni giuridiche espresse dall’autorità inquirente, peraltro in un decreto di non luogo a procedere (sprovvisto di forza di cosa giudicata, contrariamente al decreto di abbandono, cfr. art. 184-187, 220 CPP e sentenza CCRP 22 novembre 2004, inc. 17.2004.56, consid. 1) emanato nei confronti di un altro denunciato.
Il fatto che il sostituto procuratore pubblico, nel pronunciare il non luogo a procedere nei confronti di __________ , abbia considerato che solo l’affermazione relativa alla mancata copertura assicurativa poteva essere considerata lesiva dell’onore, e non le ulteriori affermazioni contenute nell’articolo, non vincola dunque il giudice penale nel giudicare RI 1. Ciò che per contro vincola l’autorità giudicante è il rispetto del principio accusatorio: il decreto di accusa (come l’atto d’accusa) circoscrive da un lato l'oggetto del processo e del giudizio, e dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ediz., p. 162 n. 6 ss. e p. 165 n. 16).
Nel caso concreto, nel decreto di accusa nei confronti di RI 1 il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto il giornalista colpevole di diffamazione per aver reso sospette le parti civili di condotta disonorevole, nocendo alla loro reputazione, “in particolare per avere reso sospetta la predetta società e l’amministratrice unica di non aver stipulato coperture assicurative per infortuni e malattia in favore dei propri dipendenti commettendo così un reato penale” (cfr. DA 29 gennaio 2009). E’ dunque in virtù del principio accusatorio - e non per un obbligo di conformarsi alle considerazioni espresse dal sostituto procuratore pubblico in un decreto di non luogo a procedere concernente un altro denunciato - che il giudice di prime cure non avrebbe in ogni caso potuto condannare RI 1 per diffamazione per le altre affermazioni contenute nell’articolo.
3. Il ricorrente rimprovera, inoltre, al primo giudice di non aver considerato riuscita la prova liberatoria della buona fede.
3.1. Oltre ad avere considerato grave l’agire del giornalista poiché “il testo da lui redatto si è in seguito rivelato non corrispondere a verità” (è infatti emerso che gli oneri sociali erano regolarmente corrisposti dalla società, cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 5), il giudice di prime cure ha ritenuto che “indipendentemente dal fatto che, come dichiarato, l’accusato si è limitato a riportare quanto riferitogli da __________ , a RI 1 non può assolutamente essere riconosciuto il beneficio della «buona fede», né di ulteriori circostanze d’impunità legate alla libertà di stampa e d’informazione” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Al proposito, il primo giudice ha, in particolare, considerato che il giornalista non ha effettuato le necessarie verifiche ed ha pubblicato l’articolo senza avere la certezza che le informazioni riportate fossero fondate: l’articolo è stato scritto “sulla base di semplici sospetti” e “in assenza di una qualsivoglia prova concreta attestante la mancata copertura assicurativa”, senza contattare la parte civile e fondandosi solo su affermazioni di due ex collaboratori, che “non hanno neppure avvalorato la tesi sostenuta” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6).
3.2. Nel suo ricorso RI 1 ricorda che alla base del non luogo a procedere nei confronti di __________ vi è il fatto che quest’ultimo, nell’ambito dell’inchiesta, ha riferito di “non aver illustrato la situazione relativa alle coperture assicurative nei termini poi utilizzati dall’autore dell’articolo” (ricorso, pag. 4). Tali affermazioni sono, tuttavia, state ritrattate dallo stesso sindacalista, sia mediante una dichiarazione scritta datata 10 marzo 2009 (“non si tratta dunque di un’errata interpretazione di RI 1, ma di una serie di dubbi emersi dai colloqui avuti con gli stessi lavoratori, i quali hanno chiesto al sindacato di intervenire in ragione del fatto che da mesi non percepivano indennità”), sia nel corso della sua audizione come teste al dibattimento. Questo dimostra - secondo RI 1 - la sua buona fede nel proferire le affermazioni contenute nell’articolo incriminato (ricorso, pag. 4).
3.3. Giusta l’art. 173 cifra 2 CP, il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. La valutazione della buona fede comporta un apprezzamento, da parte del giudice del merito, su quanto poteva o doveva sapere l'accusato al momento in cui ha proferito l'affermazione incriminata ritenuto che mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti posteriormente non entrano in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b; 107 IV 35 consid. 5a; 102 IV 182 consid. 1c). Incombe all'accusato spiegare e provare gli elementi di cui egli disponeva in quel momento (questione di fatto). Il giudice deve poi stabilire, con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Questo apprezzamento può, a sua volta, essere vagliato con pieno potere cognitivo dall'autorità di cassazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; sentenza CCRP 13 aprile 1999 in re B., consid. 2).
Il successo della prova liberatoria presuppone che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue allegazioni e per convincersi della loro esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 207 consid. 3; 105 IV 118 consid. 2a; 104 IV 16 consid. b).
Il contenuto e l’estensione del dovere di verifica è valutato esaminando i motivi per cui l’accusato si è espresso in modo diffamatorio: se questi motivi sono inconsistenti, le esigenze di verifica sono più severe. Per contro, queste esigenze sono minori se l’accusato ha un interesse degno di protezione come, ad esempio, nel caso di colui che indirizza all’autorità penale una lamentela o una denuncia o che si esprime in qualità di parte in una procedura giudiziaria (DTF 116 IV 208 consid. b). Cautela particolare si impone in ogni caso da parte di chi divulga le proprie asserzioni in un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 124 IV 151 consid. 3b; 116 IV 208 consid. 3b; 105 IV 118 consid. 2a). In questi casi, l'accusato non può confidare ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 331; sentenza CCRP 16 agosto 2000, inc. 17.2000.1, consid. 4; sentenza CCRP 10 febbraio 2000, inc. 17.1999.59, consid. 2). Il fatto che sia difficile per l’accusato verificare un’informazione o ottenere delle prove non è circostanza da diminuire il suo dovere di prudenza: se non sussistono basi sufficienti su cui fondare un’affermazione o un sospetto, ci si deve astenere da qualsiasi esternazione (DTF 105 IV 114 consid. 2b; 92 IV 98 consid. 4; Corboz, op. cit., ad art. 173 CPS n. 86).
3.4. Nel suo gravame, il giornalista sostiene che la sua buona fede deve essere riconosciuta in quanto l’articolo è stato scritto sulle base delle dichiarazioni di __________ , così come ammesso da quest’ultimo nella dichiarazione 10 marzo 2009 e in sede di dibattimento.
Con questa tesi, il ricorrente dimostra di non avere compreso la motivazione del primo giudice, che non gli ha negato il beneficio della prova liberatoria fondandosi sulle prime dichiarazioni di __________ , in seguito ritrattate, ma perché ha ritenuto - giustamente - che egli ha omesso di esperire le verifiche che ci si poteva attendere da lui per appurare, prima della pubblicazione dell’articolo, l’esattezza delle informazioni ricevute.
Come visto, la giurisprudenza ha chiaramente stabilito che, in particolare quando il messaggio venga diffuso a mezzo stampa - e dunque ad un'ampia cerchia di persone - l’autore deve imporsi particolare prudenza, non potendo confidare ciecamente nelle dichiarazioni di un terzo ma mettendo in atto delle verifiche per appurare l’esattezza dell’informazione ricevuta. Nel caso concreto, le dichiarazioni di __________ non sono state oggetto di particolare controllo. L’unica verifica messa in atto dal giornalista è consistita nell’incontro con due ex dipendenti dell’esercizio pubblico, i quali tuttavia - in base agli accertamenti del primo giudice - non hanno nemmeno avvalorato la tesi del giornalista, limitandosi “a dire di avere avuto dei «sospetti» (__________ ) o di avere semplicemente «fatto fatica ad ottenere il formulario assicurativo dopo l’infortunio» (________ )” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6). Nonostante ciò e senza nemmeno tentare di prendere contatto con la società datrice di lavoro (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 6), il giornalista ha affermato, con certezza, che PC 1 non aveva una copertura assicurativa infortuni e malattia per i dipendenti ed ha divulgato tale informazione a un’ampia cerchia di persone attraverso un articolo pubblicato dal settimanale “__________ ”.
Alla luce di questi accertamenti di fatto, vincolanti per l’autorità di cassazione, non si può sostenere che RI 1 abbia esperito con coscienza e spirito critico le necessarie verifiche - cioè, quelle che ci si deve attendere da un giornalista coscienzioso - per stabilire la correttezza delle informazioni che si apprestava a divulgare.
La pronuncia del primo giudice che ha accertato il fallimento della prova della buona fede deve, dunque, essere confermata.
4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e di conseguenza, devono essere posti a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.