|
segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 27 ottobre 2009 da
|
|
RI 1 e
|
|||
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 5 febbraio 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
- truffa, per avere ingannato con astuzia i dipendenti della PC 1, firmando con la stessa, in data 4 gennaio 2008, dopo aver inoltrato un avviso di sinistro relativo al furto a __________ della sua Mercedes-Benz E 280 (), un accordo d’indennizzo della vettura per un importo di fr. 61'540.-, sottacendo che in data 24 novembre 2007 egli era stato informato dalla questura di __________ del suo ritrovamento e ottenendo così un indebito profitto di fr. 61'540.-, ritenuto altresì che, secondo le disposizioni del contratto d’assicurazione, nel caso in cui avesse informato l’PC 1 del ritrovamento, essendo trascorsi meno di 30 giorni dall’evento, egli non avrebbe avuto diritto al risarcimento per il valore complessivo della vettura, bensì unicamente al risarcimento per i danni subiti;
- vie di fatto, per avere, a __________, in data 10 marzo 2008, commesso vie di fatto nei confronti di PC 2, sferrandogli due pugni, uno al viso e l’altro in pancia, e cagionandogli le conseguenze fisiche descritte nel certificato medico, agli atti, del 10 marzo 2008 dell’__________.
In applicazione della pena, il procuratore
pubblico ne ha proposto la condanna, avendo egli agito in stato di scemata
responsabilità, alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo
di prova 2 anni - di fr. 6'300.- (corrispondente a 90 aliquote di fr. 70.-) e
alla multa di fr. 500.-.
Il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza 28 settembre 2009, il giudice
della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha confermato le
imputazioni contenute nel decreto d’accusa.
Mandatolo esente da pena, in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, per il reato
di vie di fatto, egli ha inflitto a RI 1 la pena pecuniaria di 70 aliquote
giornaliere di fr. 70.- cadauna (per un totale di fr. 4’900.-) - sanzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - e una multa di
fr. 500.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva
di 8 giorni.
C. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 29
settembre 2009.
Nella motivazione scritta, presentata il 27 ottobre 2009, egli chiede
l’annullamento della sentenza pretorile ed il suo proscioglimento dalle accuse
di truffa e vie di fatto.
D. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 10 novembre
2009, il sostituto procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso e la
contestuale conferma del giudizio impugnato.
Analoga richiesta formula la parte civile PC 2 con scritto 10 novembre 2009,
osservando che il ricorso di RI 1 è “chiaramente infondato e addirittura
arbitrario”.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2. RI 1 sostiene, innanzitutto, che il primo giudice è caduto in arbitrio
accertando, sulla base di una prova che non avrebbe potuto essere utilizzata
poiché ottenuta in violazione del suo diritto di essere sentito, che egli ha
colpito PC 2 con dei pugni. Secondo la tesi ricorsuale, il primo giudice ha
violato il diritto di essere sentito del ricorrente rifiutando di sentire al
dibattimento la teste __________, cioè rifiutando di sentire l’ ”unica dei
cinque testimoni sentiti (__________ e RI 1) ad avere riferito di avere visto
il ricorrente colpire il PC 2 con dei pugni” (ricorso pag 2).
Il ricorrente sottolinea come la sua condanna per tale reato si fondi
unicamente sulle dichiarazioni della teste __________ ritenuto che il
certificato medico 10 marzo 2008 della dr.ssa __________ dell’__________ “non
indica nulla in proposito, anzi indica l’esatto contrario, ossia che non
esistono lesioni post-traumatiche sul PC 2” e che gli altri quattro testimoni hanno riferito unicamente di una lite verbale.
In queste condizioni, ritenuta l’inutilizzabilità della deposizione resa dalla teste __________ in sede pre-dibattimentale, la sua condanna per vie di fatto deve essere annullata.
2.1. Dagli atti risulta che, il 25 marzo 2009, il patrocinatore di RI 1 aveva chiesto che al dibattimento venissero assunte alcune prove. Fra queste, aveva chiesto l’audizione in qualità di testi di __________.
Il giudice di prime cure, con ordinanza 30 luglio 2009, ha, fra l’altro, respinto l’assunzione di tali testimonianze, osservando che i testi “sono
già stati sentiti dalla polizia cantonale di __________”.
2.2. Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., assicura - tra l'altro - la facoltà di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF non pubblicata 1. maggio 2009 [4A.153/2009], consid. 4.1. e riferimenti; DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007] consid. 5.1.; DTF non pubblicata del 13 aprile 2005 [2P.20/2005] consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241 consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni), e di interrogare i testi a carico e a discarico (DTF non pubblicata 5 marzo 2009 [6B.992/2008], consid. 1.1.1. in fine; DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami).
In quest’ottica, il diritto di essere sentito consacra le stesse garanzie processuali dell'art. 6 n. 3 lett. d CEDU e la sua inosservanza comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).
Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate, tutte, hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii). Le dichiarazioni dei testi possono di regola essere utilizzate a danno dell'accusato solo dopo un confronto. In questa misura, il diritto di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto (DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
L’esercizio del contraddittorio - nella misura in cui ne viene fatta richiesta (come è avvenuto in concreto con la richiesta 25 marzo 2009) - va, di regola, sempre garantito.
Tuttavia, nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (sentenza del TF non pubblicata del 23 maggio 2008 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire
che se, per principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove
offerte, l'autorità può procedere ad un apprezzamento
anticipato di tali prove e rifiutarle nella misura in cui le ritenga
irrilevanti (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1., DTF
124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a,
120 Ib 224 consid. 2 b). Per questa
valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento,
censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata
23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1, DTF 131 I
153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a). Entro tali limiti, l'apprezzamento anticipato delle prove non viola
la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler
in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota
367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti).
2.3. Ritenuto come la pretesa violazione del diritto di essere sentito
riferita alla valutazione delle prove, coincide con una censura d’arbitrio e
considerato che una sentenza per essere annullata deve essere arbitraria non
solo nella motivazione ma anche nel suo risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128
I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211), è necessario, in
concreto, stabilire se le dichiarazioni rese dalla teste __________ abbiano
influito sulla decisione del primo giudice (sentenza del TF non
pubblicata del 1. maggio 2009 4A.153/2009, consid. 4.1; sentenza del TF non
pubblicata del 13 aprile 2005 2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti).
Se ciò fosse, la sentenza sarebbe viziata da una violazione
del diritto di essere sentito e andrebbe annullata, senza riguardo al merito,
nella misura in cui l’imputato non avrebbe beneficiato del diritto di partecipare all’assunzione delle prove (in particolare di interrogare i testi a carico e a discarico) e di esprimersi sulle relative risultanze.
2.4. Ora, il primo giudice, nella sua sentenza, pur facendo riferimento
al certificato medico 10 marzo 2008 della dr.ssa __________ (sentenza, consid.
1 pag. 3) e alle deposizioni dei testi sentiti dalla polizia e durante il
dibattimento (consid. 3, pag. 4-5), non ha spiegato con precisione quali
elementi lo abbiano portato a ritenere che “il litigio è continuato poco più
a monte, vicino ad una ringhiera, dove PC 2 è stato colpito dall’accusato” (sentenza,
consid. 3 pag. 4) e ad ammettere, pertanto, l’esistenza di vie di fatto ai
sensi dell’art. 126 CPS (cfr. sentenza, consid. 4 pag. 5 dove il pretore ha
rilevato che “fra i due vi è stato scambio di pugni” e che “si è
trattato di una lite più estesa, iniziata con reciproche ingiurie e terminata
con vie di fatto”).
Ad ogni buon conto, si osserva che il primo giudice non può aver fondato la sua
conclusione esclusivamente sul certificato medico 10 marzo 2008 dal quale
risulta semplicemente che “alla visita medica in data odierna non si
evidenziano lesioni post-traumatiche macroscopiche” e che “è presente
una dolenzia alla palpazione della regione tempro-mandibolare di sinistra”
senza però fornire indicazioni sull’origine di questi dolori.
Per quanto attiene ai testi, il primo giudice ha rilevato che __________ ha
dichiarato “che la lite è iniziata quando l’accusato era alla guida ed è poi
continuata in seguito, quando l’RI 1 ha sferrato al PC 2 due pugni” (sentenza,
consid. 3 pag. 5).
Non risulta, per contro, dalla sentenza impugnata, che il pretore abbia evinto
dalle altre testimonianze elementi a sostegno dell’esistenza di vie di fatto.
Egli ha, infatti, rilevato che il teste __________ ha unicamente riferito di
aver sentito delle persone gridare e, dopo essersi avvicinato al luogo della
contestazione, di aver visto due persone che stavano discutendo, ma che lo
stesso non si ricordava “se la parte civile sia stata colpita dall’RI 1”. Anche la teste __________ - riferisce il pretore - “non ha visto pugni, ma solo un litigio
verbale”. Quanto alla teste __________, madre dell’accusato, il giudice ha
osservato come essa abbia dichiarato che “il figlio ha messo il braccio
davanti al corpo e attorno alla spalla (ndr. di PC 2) per farlo smettere”,
gesto che di per sé non configura il reato di vie di fatto. Per quanto concerne
il teste __________, infine, il pretore ha semplicemente rilevato che lo stesso
“ha visto solo la seconda parte del litigio”, senza alcunché dedurre
dalle sue dichiarazioni (sentenza, consid. 3 pag. 4-5).
In queste condizioni, si deve concludere che il primo giudice, nell’accertare
che RI 1 ha sferrato dei pugni alla parte civile, si è essenzialmente fondato
sulle dichiarazioni rese alla polizia dalla teste __________ che è stata la
sola a riferire di avere visto RI 1 picchiare PC 2.
Pertanto, fondato unicamente su una prova alla cui assunzione l’accusato non ha
potuto partecipare - nonostante la sua richiesta in tal senso - il giudizio va
annullato senza ulteriore esame.
Gli atti vanno, perciò, rinviati ad un nuovo
giudice della Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio in
relazione all’imputazione di vie di fatto.
3. Per quanto attiene al reato di truffa, RI 1 sostiene,
innanzitutto, che il primo giudice ha arbitrariamente accertato che la vettura
non era stata rubata, ma semplicemente spostata (ricorso, pag. 3-4).
A detta del ricorrente, la pubblica accusa non è stata in grado “di provare
che il furto non c’era stato e che si era trattato di una messa in scena per
ingannare la polizia e l’assicurazione” e il giudice, accertando il furto
simulato, “è andato ben oltre i fatti indicati nell’atto d’accusa” visto
che non gli è stato imputato il reato di denuncia mendace (ricorso, pag. 3).
Così argomentando, il ricorrente solleva, da una parte, una censura giusta
l’art. 288 lett. c CPP e, dall’altra, la violazione da parte del primo giudice,
del principio accusatorio.
3.1. Il processo penale moderno è basato sul principio accusatorio. Esso
può pertanto essere celebrato soltanto se un'autorità distinta da quella
giudicante ha dapprima raccolto, nell'ambito di una procedura preliminare, gli
elementi di fatto e le prove rilevanti e ha in seguito sottoposto al giudizio
di un giudice i reati contestati all'imputato in un atto d'accusa. L'atto
(rispettivamente il decreto) di accusa assolve dunque una doppia funzione: da
un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro
garantisce i diritti della difesa (Sentenza del Tribunale federale del 27
aprile 2009 6B_231/2008 consid. 3.1; DTF 133 IV 235 consid. 6.2 pag. 244; 126 I
19 consid. 2a pag. 21 e rinvii).
Il principio accusatorio - come il principio dell’immutabilità che tutela
l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio - è disciplinato dal
diritto cantonale (DTF 122 V 71 consid. 4a), nel Cantone Ticino dagli art. 198
e segg. CPP e, segnatamente, dall’art. 200 CPP per quanto riguarda il contenuto
dell’atto e del decreto d’accusa.
In quanto espressione del diritto di essere sentito, contemplato dall'art. 29
cpv. 2 Cost., il principio accusatorio può essere tuttavia anche dedotto dagli
art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU. Questo principio implica che il prevenuto
sappia esattamente quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure
rischia di essere condannato, dimodoché possa adeguatamente far valere le sue
ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag.
21). Il principio accusatorio non impedisce all'autorità giudiziaria di
scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto
d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF
126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è leso quando il giudice si fonda su
una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che
l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa
adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 I 19 consid.
2c). Se l'accusato è condannato per un'infrazione diversa da quella indicata
nell'atto d'accusa, occorre esaminare se egli poteva, tenuto conto delle
circostanze del caso concreto, prevedere questa nuova qualificazione giuridica
dei fatti, in caso affermativo non sussiste alcuna violazione dei diritti della
difesa (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24).
3.2. Ora, dalla sentenza impugnata risulta effettivamente che il primo
giudice ha osservato come “l’auto in questione non è stata rubata, ma è
stata semplicemente spostata. Essa è stata infatti ritrovata dalla Polizia
italiana la notte del 18 novembre 2007 dalla parte opposta della città (…)
intatta, priva di danni e regolarmente chiusa a chiave. Il veicolo, come detto
munito d’antifurto, non presentava segni di scasso, né forzature alle
serrature, al bloccasterzo o al blocco leva del cambio automatico”
(sentenza, consid. 5.5 pag. 6).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tuttavia, il pretore non ha
dedotto da questa circostanza che egli ha presentato una falsa denuncia per
furto. Tantomeno il primo giudice ha fondato l’ammissione dell’inganno astuto
sull’esistenza di una falsa denuncia, ritenuto come egli abbia, invece, ben
spiegato che l’inganno astuto si concretizza nella mancata informazione agli
inquirenti e della compagnia di assicurazione PC 1 del ritrovamento
dell’autovettura (sentenza, consid. 6 pag 7), ovvero a quelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa.
Nella misura in cui, dunque, il primo giudice, accertando “che l’auto non
era stata rubata, ma semplicemente spostata”, non ha inteso fondare
l’esistenza dell’inganno astuto su una fattispecie diversa da quella figurante
nel decreto d’accusa, ma semplicemente mettere in evidenza alcune incongruenze
relative alla scomparsa dell’autovettura, il suo giudizio non è viziato da una
violazione del principio accusatorio.
Ciò posto, ritenuto che l’accertamento censurato dal ricorrente non è stato in
definitiva utilizzato dal primo giudice per il suo giudizio, non si giustifica,
in concreto, di esaminarlo dal profilo dell’arbitrarietà.
Su questo punto, pertanto, il ricorso di RI 1 deve essere disatteso.
4. Il ricorrente solleva, poi, un'altra censura giusta l’art. 288
lett. c CPP, sostenendo che il pretore ha arbitrariamente accertato che egli
era stato informato dalla __________ del ritrovamento della sua vettura.
4.1. Per l’accertamento secondo cui del ritrovamento “l’accusato è
stato informato il 24 novembre 2007 alle 12:15 dalla Questura di __________ sul
suo numero di telefono cellulare” (sentenza, consid. 5.6 pag. 6), il primo
giudice ha dapprima ritenuto lo scritto del commissario capo della polizia di
Stato italiana, dott. __________ (AI 10), dal quale risulta che il sovr.te __________,
preso atto del ritrovamento dell’autovettura, ha subito contattato l’accusato
sul numero di cellulare indicato nella denuncia “per invitarlo a portarsi
presso questi uffici per ritirare il veicolo” e che RI 1 ha reagito alla chiamata riferendo che si sarebbe recato il più presto possibile a __________, ciò
che però non è mai avvenuto. Dallo stesso scritto emerge anche che “a nulla
sono valsi gli ulteriori tentativi di contatto messi in atto dalla questura di __________
: in seguito l’accusato non rispondeva più e, dopo, qualche squillo, si
attivava la segreteria telefonica, sulla quale la polizia lasciava comunque un
messaggio. In data 28 dicembre 2007 il sig. RI 1 è stato chiamato anche dal
personale dell’autoparco __________, ovvero dal luogo in cui era stata
depositata l’autovettura; anche in questo caso non ha risposto e anche in
questo caso è stato lasciato un messaggio sulla segreteria” (sentenza,
consid. 7 pag. 7). A sostegno del suo accertamento, il pretore ha, poi,
chiamato la conferma di tale dichiarazione fatta dal Sov.te __________che -
rispondendo ad una richiesta formulata dal primo giudice prima del dibattimento
- “ha ribadito per iscritto di aver contattato l’accusato più volte sul suo
cellulare e che a questa sollecitazione qualcuno aveva risposto dichiarandosi
disposto di ritirare il suo veicolo al più presto”. A proposito il primo
giudice ha rilevato che “nessuno se non l’accusato avrebbe potuto reagire
così come appena descritto. Infatti qualora il cellulare dell’accusato fosse
stato in mano di terzi, questi ultimi non si sarebbero di certo dichiarati
pronti a ritirare il veicolo, ma avrebbero passato l’informazione
all’interessato”. Quale ulteriore elemento a sostegno dell’accertamento per
cui RI 1 era stato informato del ritrovamento della sua vettura, il pretore ha
ritenuto la fotocopia della controcopertina dell’incarto della Polizia italiana,
annessa allo scritto di __________, sulla quale sono state annotate le date dei
tentativi telefonici messi in atto per contattare il prevenuto con, in
particolare, l’indicazione che il 24 novembre 2007 alle ore 12.15 lo stesso era
stato avvisato.
Il primo giudice ha, poi, sottolineato come la difesa non abbia formalmente
contestato queste risultanze istruttorie “così che le stesse possono oggi
essere considerate come assodate” (sentenza, consid. 8 pag. 8).
Continuando nel suo ragionamento, il pretore ha spiegato che “se da un lato
appaiono assolutamente attendibili le attestazioni ufficialmente documentate
dalla Polizia di Stato, non sono per nulla verosimili quelle effettuate
dall’accusato”, il quale già altre volte ha avuto modo di fare all’autorità
affermazioni non conformi alla realtà (sentenza, consid. 9 pag. 8-9). A titolo
d’esempio - continua il primo giudice - basta rinviare alla segnalazioni di
furto effettuata alla polizia cantonale di __________ in cui, contrariamente
alla realtà, il ricorrente ha dichiarato di svolgere l’attività di
medico/neurologo e di aver conseguito la laurea in medicina nel 1997, quando,
in realtà, egli non ha mai terminato gli studi superiori, è inabile al lavoro e
percepisce l’invalidità. Sempre a sostegno dell’inattendibilità delle
dichiarazioni dell’accusato, il primo giudice ha rilevato che egli ha mentito
anche sulla sua situazione finanziaria affermando di non avere problemi
finanziari, nonostante a suo carico vi siano esecuzioni per ca. fr 274'000.- e
nonostante egli percepisca dall’AI una prestazione complementare, di regola
riservata alle persone meno abbienti (sentenza, consid. 9.1 e 9.2 pag. 9).
L’inattendibilità di RI 1 - ha rilevato ancora il primo giudice - “è stata
per di più appurata dal perito-psichiatra dr. __________ che, incaricato dal
Ministero pubblico di descrivere la sua personalità, ha riferito, nel suo
referto 25 agosto 2008, di una notevole capacità nel raccontare menzogne, oltre
che di una sua maniera di porsi ai terzi con “calma e abilità manipolativa
nello spiegare le proprie azioni” (sentenza, consid. 9.3 pag. 9).
A detta del primo giudice, infine, l’inattendibilità di RI 1 è emersa anche in
occasione del dibattimento, durante il quale egli si è profilato come una
persona con una memoria ferrea quando ha descritto i fatti che a lui
interessavano e con una totale amnesia in relazione, invece, alle circostanze
che egli veniva chiamato a chiarire (sentenza, consid. 9.4 e 9.5 pag. 9-10).
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui riportate, il primo giudice ha
concluso che “non si può far fede a quanto dichiarato dall’accusato” (sentenza,
consid. 9.5 pag. 10).
4.2. RI 1, nel suo gravame, sostiene che non esiste la prova che il sovr.te __________ , il 24 novembre 2007, lo abbia effettivamente avvisato del ritrovamento della vettura.
“ __________ ” - spiega il ricorrente - “non è stato sentito come teste, sotto
giuramento, e gli inquirenti non hanno eseguito alcun controllo sul tabulato
telefonico del cellulare del ricorrente”.
A mente di RI 1 - dunque - “la sola dichiarazione scritta di __________ ,
peraltro nemmeno esistente quando è stato emanato il decreto d’accusa, e che è
stata sollecitata d’ufficio dal giudice nell’imminenza del dibattimento, non è
una prova sufficiente”, ritenuto oltretutto che egli non ha mai ricevuto
alcuna comunicazione scritta, né per e-mail, né per lettera, del ritrovamento
della vettura, benché “il suo indirizzo di posta elettronica e postale fosse
noto alla polizia italiana”.
“Il giudice” - conclude RI 1 - “avrebbe dovuto, in queste
circostanze, applicare il principio in dubio pro reo, invece di cercare nel
profilo personale dell’accusato, malato e invalido per motivi psichici, la
prova della sua inattendibilità” (ricorso, pag. 4).
4.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il
proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico,
obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare
poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi
valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il
ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del
convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 7.05.2003
6P.37/2003 consid. 2.2).
Il precetto in dubio pro reo è un corollario della
presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il
riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove,
il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non
può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto
non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento.
Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre
possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF
non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a
pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto
questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del
divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
4.4. In applicazione dei principi surricordati, è irrilevante il fatto che __________ non sia stato sentito formalmente come teste. Il primo giudice ha, infatti, fondato il proprio accertamento su una serie di elementi, esaminati in modo critico e valutati globalmente e in modo coerente.
In effetti, il primo giudice ha, dapprima,
valutato in modo sostenibile il rapporto 30 novembre 2009 degli inquirenti
italiani (e meglio, del dott. __________ , commissario capo), il cui valore indiziante
è stato correttamente valutato in funzione del suo carattere circostanziato e
preciso e del fatto che le dichiarazioni in esso contenute erano corroborate
dalle annotazioni scritte sulla copertina dell’incarto della polizia milanese
che indicano minuziosamente la data e l’ora dei vari tentativi fatti per
contattare il ricorrente e da cui, poi, risulta come il 24 novembre 2007, alle
ore 12.15, RI 1 sia stato raggiunto telefonicamente ed informato del
ritrovamento della vettura. Poi, il primo giudice ha - in un procedimento
scevro da arbitrio - rilevato come il citato rapporto sia stato, in risposta ad
una sua richiesta, confermato dal sovrintendente __________ (sottoposto di __________
, che si era occupato concretamente della questione) con scritto 30 giugno 2006 in cui questi ribadiva che “in data 24 novembre 2007 alle ore 12:15 contattava sull’utenza
telefonica (…) RI 1 (…) comunicando alla persona il rinvenimento della sua
vettura e le modalità del recupero della stessa” e che “la persona in merito
riferiva che al più presto si sarebbe portata presso questi Uffici per il
recupero del mezzo” . E, sempre in una valutazione esente da arbitrio, il
primo giudice ha rilevato che “nessuno se non l’accusato avrebbe potuto
reagire così come descritto da __________ , eventuali terzi non si sarebbero
dichiarati pronti a ritirare il veicolo”. Infine, il primo giudice ha
corroborato il suo accertamento con il giudizio di inattendibilità delle
dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, accertata sulla base di una serie di
elementi concordanti valutati in modo coerente e con cui il ricorrente, nel suo
gravame, nemmeno si è confrontato.
Ciò posto, al ricorrente non giova appellarsi alla violazione del principio in
dubio pro reo. A prescindere dai controlli dei tabulati del suo cellulare e
dal fatto che egli non ha mai ricevuto dalla polizia di stato italiana delle
comunicazioni scritte, è infatti sulla scorta di una valutazione sostenibile
delle prove che il primo giudice - escludendo ogni ragionevole dubbio - si è
dichiarato convinto del fatto che RI 1 era stato informato del ritrovamento
della sua auto.
Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso.
5. Il ricorrente solleva, infine, una censura giusta l’art. 288 lett. a
CPP, sostenendo che, “a prescindere dalla telefonata del 24 novembre 2007
del sovr.te __________ ”, non esiste l’elemento oggettivo dell’inganno
astuto.
5.1. Il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi del
reato di cui all’art. 146 CP, ha osservato che, in concreto, l’agire del
ricorrente - ovvero il mantenimento da parte sua della denuncia di polizia 14
novembre 2007 e la mancata informazione dell’assicurazione PC 1 a seguito del ritrovamento dell’autovettura - “è sicuramente da considerare come un comportamento
astuto, siccome così facendo, l’accusato ha posto l’assicurazione di fronte a
una situazione che, di principio, salvo casi eccezionali, conduce al
risarcimento”. Secondo la polizza, infatti - ha spiegato il pretore - “in
caso di ritrovamento entro 30 giorni dal furto, il risarcimento si sarebbe
limitato alla copertura delle spese relative ai danni subiti dall’auto e non al
risarcimento del valore complessivo del veicolo”.
Secondo il primo giudice, è proprio per evitare questa conseguenza che RI 1 ha deciso di non informare l’PC 1 del rinvenimento della sua vettura, così che il 4 gennaio 2008
egli ha potuto concludere con la stessa compagnia di assicurazione l’accordo
d’indennizzo (sentenza, consid. 6 pag. 7).
5.2. Assevera il ricorrente che, in concreto, non è dato inganno astuto,
ritenuto che la polizia cantonale e l’assicurazione PC 1 “non hanno fatto
alcunché”, nonostante fossero entrambe in misura di verificare facilmente -
con una semplice telefonata alla Questura di Polizia di __________ - se il veicolo
fosse stato ritrovato e nonostante egli non abbia in nessun modo ostacolato
tali verifiche. In particolare - continua RI 1 - “l’assicurazione, prima di
pagare, avrebbe dovuto accertarsi se l’auto fosse stata ritrovata. Si tratta di
una sua incombenza contrattuale. Dal momento che c’è stato furto spetta difatti
all’assicurazione, se lo vuole, limitare il risarcimento facendo valere la
clausola dell’avvenuto ritrovamento della vettura entro il termine di 30
giorni”. A detta di RI 1, dunque, “se l’assicurazione si disinteressa e
paga, senza nessuna verifica, non si può dire che sia stata ingannata con
astuzia dall’assicurato” (ricorso, pag. 4).
5.3.a) Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio
proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto
di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF
128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197
consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia
false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non
ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla
controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare
in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3
pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
Anche il silenzio su un fatto determinante può realizzare un inganno astuto,
purché vi sia per l’autore un obbligo di informare (Aufklärungspflicht) dettato
dalla legge, da un contratto o dal principio della buona fede (cfr.
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6a edizione, Berna 2003, §15 n.
19 e segg.; Donatsch, Strafrecht III Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione,
Zurigo 2008, pag. 204 e segg.; DTF 86 IV 205; 87 IV 12 consid. 2).
Il principio della buona fede contrattuale, in particolare, impone alle parti
che instaurano un rapporto d’affari o una duratura collaborazione di tenersi
vicendevolmente informati su quelle circostanze che possono influire sui punti
essenziali del contratto (cfr. Ardinay, Der Betrug nach dem schweizerischen
Strafgesetzbuch, in: RPS 1970, pag. 235).
Esiste un tale obbligo, ad esempio, quando l’autore, anche involontariamente,
sia all’origine dell’errore che potrebbe determinare il suo contraente agli
atti pregiudizievoli del proprio patrimonio e, dopo essersene accorto, gli sia
ancora possibile scongiurarlo prima che il danno intervenga (DTF 110 IV 20
consid. 4; Donatsch, op. cit., pag. 205; Stratenwerth, op. cit., §15 n. 23).
La portata dell’obbligo d’informazione dipende anche dal grado di fiducia che,
a seconda della natura del contratto, il contraente ripone nell’autore (cfr.
Ardinay, Der Betrug nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch, in: RPS 1970,
pag. 235).
b) L'astuzia non è data quando la vittima avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo d’attenzione (STF 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2 6B_409/2007; STF 24 marzo 2006, consid. 1 e 2 6S.417/2005; DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a, 126 IV 165 consid. 2a con rinvii). Va però precisato che il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore, non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid 3a).
5.4. In concreto, non ha da essere dimostrato che RI 1 era tenuto ad informare l’assicurazione dell’avvenuto ritrovamento della vettura: egli vi era tenuto non soltanto in forza del principio della buona fede contrattuale (vedi sopra) ma anche in forza dell’art. 40 LCA secondo cui l’assicurato deve dichiarare i fatti che escludono o limitano l’obbligo dell’assicuratore.
Pertanto, il suo silenzio è costitutivo di inganno astuto.
Non è condivisibile la tesi ricorsuale secondo cui all’assicurazione è imputabile la violazione di un obbligo elementare di prudenza: il TF ha, infatti, già avuto modo di precisare che, in situazioni di questo tipo, per l’assicuratore è molto difficile stabilire la fondatezza dell’avviso di sinistro dell’assicurato (DTF 128 IV 22 consid. 3c; STF 13 dicembre 2008 6B_705/2008 consid. 2.4.1;). E’, del resto, evidente la difficoltà per un assicuratore di verificare sistematicamente, prima di versare un indennizzo richiesto da un assicurato, se il furto denunciato alla polizia sia realmente avvenuto o se gli oggetti denunciati come rubati alla polizia siano, poi, stati ritrovati.
Anche su questo punto, dunque, il gravame è
votato all’insuccesso.
6. Il ricorrente, infine, senza tuttavia
minimamente sostanziare l’assunto, sostiene che “non esiste l’elemento
soggettivo dell’arricchimento indebito” (ricorso, pag. 4).
6.1. Dal profilo soggettivo il reato di truffa presuppone, oltre all’intenzionalità
riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato, l’intenzione di procacciare
a sé o ad altri un indebito profitto.
Profitto è sinonimo di arricchimento, ovvero di miglioramento della propria
situazione patrimoniale che può consistere in un aumento degli attivi, in una
diminuzione dei passivi, in una non diminuzione degli attivi o in un non
aumento dei passivi. Il profitto risiede di norma nel valore del bene ottenuto
o, ancora, nel suo valore d’alienazione o d’utilizzo (Donatsch, op. cit., pag.
217 con rinvio a pag. 85 e segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse,
Volume I, Berna 2002, ad art. 146 n. 40 e segg. con rinvio ad art. 138 n. 10 e
segg.; DTF 121 IV 107 consid. 2c). Esso può essere anche solo provvisorio o
temporaneo (DTF 118 IV 29 consid 3a).
Il profitto deve poi essere indebito. Indebito significa in contrasto con una o
più norme. Secondo la giurisprudenza, il profitto non è indebito, se l’autore
ha il diritto di conseguirlo o se crede di averne diritto a motivo di un errore
sui fatti (Corboz, op cit., ad art. 138 n. 15; Donatsch, op. cit., pag. 86).
6.2. Anche volendo prescindere dalla sua irricevibilità per totale assenza di motivazione, la censura andrebbe respinta per temerarietà.
E’ evidente, in effetti, che l’indebito profitto era, in concreto, l’indennizzo ricevuto ritenuto che ad esso RI 1 non aveva diritto visto che la vettura era stata ritrovata entro trenta giorni dall’evento assicurato (secondo il contratto d’assicurazione, in caso di rinvenimento dell’auto entro trenta giorni dal furto, l’assicurazione è tenuta ad indennizzare soltanto gli eventuali danni subiti dalla vettura, cfr. doc. I scritto 19 settembre 2008 di PC 1 a RI 1) e ritenuto che egli ha saputo di questo ritrovamento prima del versamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Con evidenza, dunque, RI 1, sottacendo ad PC 1 il
rinvenimento della sua Mercedes-Benz E 280, ha agito con l’intenzione di procacciarsi un indebito profitto.
Anche su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
7. Concludendo, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la condanna per vie di fatto, gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio. Ritenuta la conferma della condanna per truffa, il nuovo giudice dovrà, pure, emanare un nuovo giudizio sulla pena.
8. Gli oneri del ricorso sono posti per 1/2 a carico di RI 1 e per 1/2
a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP)
che rifonderà al ricorrente fr. 500.- per ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6
CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, fatta eccezione per la condanna per truffa che è confermata, la
sentenza impugnata è annullata e gli atti sono trasmessi ad un nuovo giudice
per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per 1/2 a carico di RI 1 e per 1/2 a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 500.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.