Incarto n.
17.2009.59

Lugano

9 giugno 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 27 ottobre 2009 da

 

 

RI 1

 

patrocinata dall' PA 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 16 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa 17 marzo 2008, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di istigazione a favoreggiamento per avere, il 2 maggio 2007, istigato __________ a commettere atti di favoreggiamento in favore di __________, oggetto di un’inchiesta penale avviata sull’ipotesi di truffa e lesioni semplici in relazione all’esercizio abusivo della professione di operatore sanitario.

In particolare, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, nella sua qualità di difensore di __________ e su richiesta di quest’ultimo (all’epoca, in stato di detenzione preventiva), intenzionalmente determinato ____________________ ad occultare mezzi di prova e denaro contante per sottrarli al sequestro degli inquirenti. E meglio, l’avvocatessa è stata considerata colpevole di istigazione a favoreggiamento per avere detto a __________ di prendere in consegna, trafugandolo dal domicilio di __________ ed occultandolo presso la sua abitazione di __________, un armadietto chiuso a chiave, contenente documentazione probatoria e banconote in varie valute per un valore di fr. 80'000.-, nonché di avere dato istruzioni alla moglie di __________ di consegnare il predetto armadietto a __________, affinché lo trafugasse, occultandolo al proprio domicilio.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna dell’avv. RI 1 alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere da fr. 350.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 24'500.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di tasse e spese.

 

                                  B.   Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusata il 25 marzo 2008, con sentenza 16 settembre 2009, il giudice della Pretura penale ha confermato il capo d’imputazione contenuto nel decreto d’accusa ed ha condannato RI 1 ad una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 350.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di tasse e spese.

 

                                  C.   I fatti rilevanti per il giudizio sono, in estrema sintesi, i seguenti.

 

                                   1.   Il 23 aprile 2007 __________, assistito dall’avv. RI 1, fu sentito per la prima volta dal procuratore pubblico quale indiziato in relazione ad “ipotesi di reato quali la truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) in relazione all’esercizio abusivo della professione di medico” (AI2, verbale PP 23.4.2007).

Immediatamente dopo l’interrogatorio, il procuratore pubblico ordinò la perquisizione dell’abitazione di __________ e “di ogni altro vano e spazio a sua disposizione” nonché il “sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato” (AI4).

La perquisizione venne effettuata – alla presenza dell’indagato e del suo patrocinatore – dal procuratore pubblico e da due ispettori di  polizia coadiuvati dal Farmacista cantonale e da due rappresentanti del Dipartimento della sanità e socialità.

Venne redatto un verbale di perquisizione e sequestro (allegato al rapporto d’esecuzione, AI5) in cui si legge che “la perquisizione ha dato esito positivo e tutto il materiale sequestrato è stato menzionato nel verbale di perquisizione e sequestro controfirmato da tutti i presenti”. Nello stesso verbale si legge ancora che “al termine della perquisizione, i locali adibiti a studio medico, situati al piano terreno dell’abitazione di __________ , sono stati chiusi a chiave e alle porte d’entrata sono stati apposti i sigilli” (AI5).

Così come risulta da tale verbale, vennero sequestrati oggetti e documentazione trovati nello “studio nell’abitazione (piano rialzato) balcone chiuso”, nello “studio medico (piano terreno)”, nell’“appartamento P.T. (separato dal resto e chiuso a chiave)”, nel corridoio e nella “camera da letto appartamento personale” (verbale perquisizione e sequestro menzionato).

Dopo un ulteriore interrogatorio (AI 3), quello stesso giorno __________ venne arrestato.

 

                                   2.   Con lettera 26 aprile 2007 (AI9), il procuratore pubblico comunicò all’avv. RI 1 che il lunedì 30 aprile 2007 avrebbe proceduto a “perquisire la documentazione posta sotto sequestro a __________” (AI9).

 

                                   3.   Il 27 aprile 2007 l’avv. RI 1 ebbe un primo colloquio libero con il suo patrocinato: con lui discusse alcuni aspetti pratici della sua carcerazione.

 

                                   4.   Il 30 aprile 2007 – alla presenza di __________, dell’avv. RI 1, della moglie dell’accusato e del di lei fratello – il PP e due agenti di polizia, coadiuvati ancora da due rappresentanti del DSS, procedettero alla prevista seconda perquisizione del “locale PT adibito a studio” (su cui erano stati apposti i sigilli al termine della perquisizione del 23 aprile precedente) (AI11 e AI5).

Al termine della perquisizione, venne redatto un verbale di sequestro. In esso si legge, in particolare, che “il locale PT adibito a studio viene nuovamente sigillato. Tutto quanto si trova all’interno permane sotto sequestro” (AI11 foglio n. 3).

 

                                   5.   Il 30 aprile 2007, l’avv. RI 1 ha potuto conferire brevemente con il cliente, prima che questi venisse riaccompagnato in carcere. Durante quel breve colloquio, __________ le chiese – “farfugliando” e “con poche parole” (sentenza impugnata, consid. 4.8, pag. 8) – di nascondere un armadietto in ferro che si trovava nella camera da letto dell’appartamento.

Va, qui, precisato che l’armadietto era stato visto dagli inquirenti durante la perquisizione del 23 aprile 2007. Esso era stato aperto e il suo contenuto era stato esaminato (cfr., in particolare, AI20 pag. 7). Soltanto parte del suo contenuto era stato sequestrato (AI9). Alla fine della perquisizione, l’armadietto era stato lasciato là dove era stato trovato senza alcuna restrizione (in particolare, su di esso non sono stati posti i sigilli) e la sua chiave era stata riposta dagli inquirenti nel nascondiglio dove si trovava prima della perquisizione (nell’intercapedine alta di un armadio in legno nella stessa camera).

 

                                   6.   L’avv. RI 1 riferì quanto dettole dal cliente alla moglie e al fratello di __________ che spostarono l’armadietto dalla camera da letto di __________ in un’altra camera dell’appartamento.

Nulla è stato imputato all’avv. RI 1 per questo episodio.

 

                                   7.   Il giorno seguente – si era al 1° maggio 2007 – l’avv. RI 1 si recò in carcere per incontrare nuovamente il suo assistito.

Il mattino seguente, l’avvocato telefonò a __________, amico di __________, chiedendogli di spostare l’armadietto di cui s’è detto dall’appartamento di __________ al suo domicilio a __________, ciò che questi fece quel mattino stesso.

In data 9 maggio 2007, l’armadio venne sequestrato dagli inquirenti nel garage di __________.

Al suo interno, oltre a documentazione varia sia di tipo personale che professionale (contratti, polizze assicurative, tessere bancarie, carte di credito, documenti e permessi riferiti a soggiorni e lavori svolti da __________) e a vari oggetti, venne ritrovato il corrispettivo di fr. 80'000.- in diverse valute (cfr. AI19).

 

                                  D.   In data 17 settembre 2009 RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 27 ottobre 2009, la ricorrente censura il giudizio impugnato per applicazione errata del diritto federale e per accertamento arbitrario dei fatti.

 

                                  E.   Con osservazioni 26 novembre 2009, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del ricorso, sostenendo come il gravame sia irricevibile e, in ogni caso, infondato.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149, consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 173 consid. 3.1).

 

                                   2.   Fra le altre censure proposte, la ricorrente lamenta un’errata applicazione del diritto materiale ai fatti accertati sostenendo che, non essendo stato l’armadietto posto sotto sequestro dopo la perquisizione, il suo successivo spostamento non realizza i presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 305 CP.

 

                               2.1.   Sulla questione, il primo giudice, dopo avere ricordato alcuni presupposti applicativi del disposto in questione ed avere ripercorso l’iter dell’inchiesta condotta dal procuratore pubblico, ha considerato che dal mancato sequestro dell’armadietto non si poteva dedurre “che lo stesso non fosse d’interesse per l’istruttoria” a maggior ragione visto che “non è compito dell’avvocato difensore stabilire, a pochi giorni dall’arresto del proprio cliente, quali oggetti siano importanti per l’inchiesta e quali no” (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 12).

 

                               2.2.   Rilevato che la norma direttrice dell’art. 305 CP si riconduce al bene giuridico dell’amministrazione della giustizia, la ricorrente ha osservato che l’intralcio e l’impedimento all’amministrazione della giustizia “deve essere esaminato ed accertato per rapporto ad una situazione processuale” e che, pertanto, nel suo caso, il rimprovero “va esaminato nell’ambito della perquisizione domiciliare cui non ha fatto seguito alcun sequestro penale” (ricorso pag. 7 e 8) .

Quindi la ricorrente ha sottolineato che, quando una perquisizione domiciliare permette di rinvenire delle prove, ad essa segue, “in via logica e cronologica”, il sequestro penale. Precisato che, “nell’ambito di un’attività investigativa, a dipendenza di una perquisizione, l’autorità penale seleziona, fa l’inventario e mette sotto sequestro ciò che interessa” e che “se il lavoro di perquisizione non è ultimato, si procede attraverso sequestri provvisori (dunque, una messa sotto sigillo”) così da poter esaminare in un secondo tempo le carte e poi decidere della loro destinazione, la ricorrente ha rilevato che, in concreto, al termine delle due perquisizioni effettuate sono stati redatti due inventari degli oggetti sequestrati (di data 23 e 30 aprile 2007) e che in essi non figurava l’armadietto in questione, che nemmeno era stato posto sotto sigillo (ricorso pag. 7 e 8).

Ma non solo.

Al termine, della perquisizione – ha continuato la ricorrente – l’autorità penale ha ridato le chiavi dell’armadietto: “questa evoluzione processuale ha portato ad attestare la libera disponibilità in ordine all’armadietto da parte dell’avente diritto” (ricorso pag. 10).

Pertanto – si legge ancora nel ricorso – “nella misura in cui chi perquisisce non pone sotto sequestro e nemmeno blocca provvisoriamente (attraverso sigillo) quanto perquisito, non possiamo in alcun modo, già sul piano fenomenologico e della condotta tipica, parlare di elusione delle indagini e, in via speculare, di condotta tipica di favoreggiamento o di aiuto a favore dell’accusato” ritenuto, peraltro, che “il mancato sequestro è attestazione di disinteresse o indifferenza per rapporto alle carte lasciate nella libera disponibilità dell’accusato” (ricorso pag. 10).

Al momento in cui è avvenuto l’atto incriminato – ha rilevato ancora la ricorrente – “l’investigazione era già stata posta in essere” (ricorso, punti 19-24, pag. 8-9) e una perquisizione non può avvenire “in modo continuativo, ripetitivo ed indiscriminato” ritenuto, in particolare, che, quando è stata compiuta una perquisizione e non è stato disposto un sequestro, il rispetto del principio della proporzionalità impone che una seconda perquisizione sia “mirata e calibrata alla luce di fatti nel frattempo emersi concretamente nell’indagine” (ricorso, punti 30-31, pag. 11) ed é processualmente irrituale e privo di senso ritenere che una perquisizione possa essere “fatta e rifatta” in ogni tempo (ricorso, punto 31, pag. 11-12).   

 

                               2.3.   L’art. 24 cpv. 1 CP definisce istigatore colui che intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. L’istigazione consiste nel suscitare in una persona o in una cerchia di persone definite la decisione di compiere un atto determinato. L’istigazione implica un influsso di natura psichica o intellettuale volto alla formazione dell’altrui volontà, ritenuto che qualsiasi comportamento idoneo a provocare la determinazione ad agire – un invito, una proposta, una suggestione, eventualmente anche una semplice richiesta – può costituire mezzo d’istigazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a e rif.).

Essendo l’istigazione una forma di partecipazione ad un determinato reato, gli elementi costitutivi oggettivi coincidono con quelli del crimine o delitto provocato: per sapere se vi è stata istigazione al reato di favoreggiamento, occorre dunque riferirsi agli elementi di tale infrazione.

 

                                  a)   Giusta l’art. 305 CP – che protegge l’amministrazione della giustizia penale – chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59–61, 63 e 64 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1).

È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale estero o all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli art. 59–61, 63 o 64 CP una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’art. 101 CP (cpv. 1bis).

Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena (cpv. 2).

 

La nozione di “sottrazione ad atti di procedimento penale” presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP é un reato di evento e non di sola messa in pericolo (DTF 117 IV 467 consid. 3; STF 24 luglio 2009, inc. 6B_471/2009, consid. 2.1; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Vol. II, n. 22 ad art. 305 CP; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, n. 10 ad art. 305 CP).

Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1). Entrano, poi, in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la persona ricercata e latitante (STF 24 luglio 2009, inc. 6B_471/2009, consid. 2.1; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007, consid. 8.1.; Cassani, op. cit., n. 15 ad art. 305 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/S.Gallo 2008, n. 7-9 ad art. 305 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 28 ad art. 305 CP).

Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione, deve essere dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento dell’autore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 305 CP; Cassani, op. cit., n. 13-14 ad art. 305 CP). E’, infatti, necessario che l’autore con il suo comportamento causi – anche solo temporaneamente – un aggravio delle indagini o del perseguimento della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., § 98, pag. 382). Un semplice atto di assistenza, che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera insignificante non è dunque sufficiente (STF 24 luglio 2009, inc. 6B_471/2009, consid. 2.1).

Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non sia ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai aperto (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 305 CP e rinvii; Cassani, op. cit., n. 10 ad art. 305 CP; CCRP del 15 dicembre 2005, inc. 17.2003.49, consid. 5a).

 

                                  b)   Secondo giurisprudenza e dottrina, gli atti del patrocinatore di una persona accusata di avere commesso un reato non possono costituire favoreggiamento nella misura in cui l’avvocato si limita ad assolvere il proprio mandato nel rispetto dei propri doveri deontologici o a consigliare al cliente di esercitare i propri diritti (diritto di tacere, diritto di non testimoniare, diritto di utilizzare i mezzi di ricorso disponibili, eccetera) (STF del 5 giugno 1996, inc. 6S.152/1996, consid. 2b, in: Pladöyer 4/1996 pag. 63-64; Cassani, op. cit., n. 28 ad art. 305 CP). In questi casi, infatti, il patrocinatore – pur cercando di sottrarre il cliente ad una condanna – non fa che esercitare la sua professione in conformità con i diritti riconosciuti alla difesa (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 305 CP). Può sussistere un reato di favoreggiamento unicamente quando l’avvocato si distanzia dalla sua missione, per esempio ostacolando il regolare processo di assunzione delle prove (facendo sparire/asportando dei mezzi di prova) o ostacolando l’espletamento di misure che assicurino i mezzi di prova oppure incitando a false deposizioni oppure, ancora, nascondendo una persona ricercata (Corboz, op. cit., n. 31 ad art. 305 CP e rinvii; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 98, pag. 382). Vi è, quindi, favoreggiamento nell’ambito di una difesa penale laddove vengano utilizzati mezzi processualmente inammissibili (Delnon/Rüdy, op. cit., n. 9 ad art. 305 CP). Si rende, ad esempio, colpevole di favoreggiamento il patrocinatore che conserva nel suo studio dei documenti a carico del cliente per evitare che vengano scoperti nel corso di una perquisizione domiciliare (STF del 5 giugno 1996, inc. 6S.152/1996, consid. 2b, in: Pladöyer 4/1996 pag. 63-64). 

 

                                  c)   Il capitolo VI del codice di procedura penale ticinese (art. 157-165 CPP) è consacrato alla perquisizione e al sequestro. 

Giusta l’art. 161 CPP, il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1). In particolare il magistrato deve sequestrare gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o l’accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo (cpv. 2 lett. a) e gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 69-72 CPS (cpv. 2 lett. b).

La norma impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato (sentenza CRP del 15 dicembre 2004, inc. 60.2004.197, consid. 1). Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti e i documenti necessari per l’istruzione formale, per le decisioni del magistrato inquirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP. In particolare, il sequestro probatorio serve all'acquisizione di mezzi di prova, cioè di tutte quelle cose che direttamente o indirettamente possono portare la prova della fattispecie o chiarire le circostanze (sentenza CRP del 15 dicembre 2004, inc. 60.2004.197, consid. 1). E' sufficiente, perché vi possa essere sequestro, che vi sia una certa probabilità che l'oggetto sia direttamente o indirettamente connesso con la fattispecie penale (sentenza CRP del 15 dicembre 2004, inc. 60.2004.197, consid. 1; R. Hauser / E. Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 2; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2546).

Frequentemente il sequestro viene preceduto da una perquisizione (Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed. Zurigo 1997, § 45 n. 740), di cui è spesso lo scopo e la conseguenza, ma non necessariamente, in quanto i mezzi di prova possono anche essere consegnati volontariamente dai loro detentori. Quindi, seppur ciò avvenga più raramente, è ipotizzabile un ordine di sequestro senza preventiva perquisizione, in particolare nei casi in cui l’oggetto del provvedimento sia stato identificato e localizzato con precisione (Rep. 1997 n. 102, pag. 299; Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, n. 1636).

 

                               2.4.   La tesi della ricorrente secondo cui l’impedimento alle indagini deve essere esaminato con riferimento al momento processuale per cui, essendo già stato l’armadietto in questione perquisito il 23 aprile 2008 senza un susseguente suo sequestro (o, almeno, una sua messa sotto sigilli), il suo occultamento non può più, già dal profilo oggettivo, essere costitutivo di favoreggiamento – pur se suggestiva e tentatrice – non può essere condivisa.

Se è vero che il comportamento dell’autorità inquirente (che dopo aver proceduto ad un esame dell’armadietto e della documentazione in esso contenuta non ha ritenuto di doverlo porre sotto sequestro) desta perplessità, va riconosciuto che il CPP non pone limiti temporali al momento in cui un sequestro deve intervenire durante il procedimento d’istruzione. L’art. 161 CPP, che impone al procuratore pubblico di sequestrare tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova, non prevede la decadenza della possibilità di sequestrare se questo provvedimento non viene effettuato immediatamente dopo la perquisizione e, pertanto, il mancato sequestro di oggetti nel corso o subito dopo una perquisizione non comporta alcuna conseguenza processuale. Se appare logico – e doveroso per gli inquirenti – che nel caso in cui vengano reperiti mezzi di prova potenzialmente rilevanti nel corso di una perquisizione, essi facciano immediatamente l’oggetto di una misura di sequestro, non è né escluso né vietato dal CPP che un provvedimento di sequestro venga messo in atto

in un secondo tempo (per esempio, nel caso in cui gli inquirenti si rendano conto soltanto in un secondo tempo del valore probatorio di un documento già visto ed esaminato o nel caso in cui esso assuma rilevanza a dipendenza di nuove emergenze istruttorie). Non trova, pertanto, riscontro la tesi difensiva secondo cui “un armadietto perquisito e non sequestrato” si trova, già solo per questo e dal profilo oggettivo, “sostanzialmente al di fuori dell’area normativa del reato di favoreggiamento”.

Da questo punto di vista, pertanto, il fatto che l’armadietto in questione sia stato perquisito e che, dopo tale perquisizione, esso non sia stato fatto oggetto di un sequestro né sia stato posto sotto sigillo, non basta ad escludere, dal profilo oggettivo, che il suo successivo spostamento sia rilevante dal profilo dell’applicazione dell’art. 305 CP.

Nemmeno basta a sostenerne la tesi, l’argomento sviluppato dalla ricorrente in relazione alla STF 5 giugno 1996 6S.152/1996 (pubblicata a pag. 63 della rivista Plädoyer 4/1996) ritenuto che – così come il primo giudice intendeva – il luogo ove le autorità “kaum Anlass zur Suche haben” è quello in cui l’autore del favoreggiamento nasconde le prove, non quello in cui le prove si trovavano in origine (cfr. consid. 2c della sentenza citata).

Nel caso concreto, il fatto che inizialmente – ovvero prima del suo spostamento – l’armadietto fosse accessibile tanto che “l’accesso si è concretizzato attraverso un atto processuale di perquisizione” non è rilevante nella misura in cui il suo spostamento presso il garage di __________ lo ha, successivamente, reso – almeno momentaneamente – indisponibile e ne ha (almeno teoricamente) ostacolato il reperimento da parte degli inquirenti al momento in cui essi hanno voluto mettere in atto il sequestro. 

Senza pertinenza è, dal profilo oggettivo, il fatto che l’oggetto fosse “nella libera disponibilità del favoreggiato”: la legge non prevede infatti il contrario per la realizzazione degli elementi costitutivi del reato.

Quanto alla tesi ricorsuale – sviluppata in relazione al denaro trovato nell’armadietto – secondo cui il reato di favoreggiamento non è prospettabile per valori patrimoniali, trattandosi semmai di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CP (ricorso, punti 60-61, pag. 23), si osserva che fra il reato di favoreggiamento ex art. 305 CP (favoreggiamento “personale”) e il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP (favoreggiamento “materiale”) esiste un concorso perfetto. Sebbene il bene giuridicamente protetto dalle norme sia lo stesso (ovvero l’amministrazione della giustizia), lo scopo dell’autore del reato e l’atto ostacolato sono diversi nelle due norme: infatti, in un caso l’autore vuole ostacolare l’azione penale contro una persona e nell’altro vuole, invece, ostacolare la confisca del denaro (Graber, Geldwäscherei, Berna 1990, pag. 178; SJZ 89 (1993) n. 13, pag. 232; Cassani, op. cit., ad art. 305bis n. 64; Corboz, op. cit., ad art. 305 n. 54 e ad art. 305bis n. 61; Stratenwerth, op. cit., § 54 n. 42). I due reati possono pertanto coesistere e il favoreggiamento ex art. 305 CP non è escluso per il semplice fatto che l’oggetto nascosto sia del denaro (per un caso di applicazione, cfr. STF dell'11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007, consid. 8.3).

Nemmeno, in concreto, il reato di favoreggiamento può dirsi escluso dal profilo oggettivo per la pretesa assoluta irrilevanza per l’inchiesta della documentazione contenuta nell’armadietto ritenuto che sul contrario accertamento del primo giudice (sentenza impugnata, consid. 10.2, pag. 15) la ricorrente ha espresso critiche che sono da dichiarare irricevibili in quanto immotivate.

Su questo punto, dunque, il ricorso deve essere respinto.

 

                                   3.   La ricorrente censura, poi, d’arbitrio l’accertamento riguardo l’oggetto del colloquio che lei ebbe con il proprio patrocinato in carcere durante la visita del 1° maggio 2007.

 

                               3.1.   Dopo avere ricordato quanto successo il 30 aprile precedente (consid. 7 della sentenza impugnata), il primo giudice ha accertato che il patrocinatore di __________ si è recato in carcere già il giorno successivo – quindi in giorno festivo – rilevando come “questa premura costituisca un evidente indizio a sostegno del fatto che la stessa abbia fondamentalmente subito voluto informare il cliente di non essere riuscita a trasportare l’armadietto fuori dall’abitazione, così come da lui richiesto il giorno prima” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 11). Poi, il primo giudice ha proseguito nel suo esposto osservando che “questo sospetto rasenta la certezza se si considera (…) che, con altrettanta celerità, il mattino del 2 maggio 2007, prima delle 10.00, l’avv. RI 1, per organizzare il trasporto del mobiletto in questione, ha telefonato a __________, l’unica persona che, per amicizia, sarebbe stata in grado d’esaudire una richiesta di questo tipo” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 11).

 

                               3.2.   La ricorrente sostiene che, in questo accertamento, il primo giudice ha violato il principio in dubio pro reo non considerando le dichiarazioni concordi sue e di __________ secondo cui, durante il colloquio del 1. maggio 2007, il detenuto precisò al suo avvocato che “nell’armadietto vi era documentazione personale che non doveva essere vista dalla moglie e che temeva che la moglie potesse avere accesso alle chiavi” (verb. RI 1 1.6.2007 pag. 2 e 3). “Questo passaggio essenziale“ – precisa la ricorrente – “è stato completamente trascurato dal giudice penale proprio perché quest’ultimo è stato fuorviato dalle considerazioni/conclusioni in ordine a quanto accaduto il 30 aprile 2007” ed ha completamente dimenticato che __________ “viveva male lo stato di detenzione e contestava apertamente l’arresto” tanto che in quei giorni il suo patrocinatore aveva presentato alla CRP reclamo contro l’ordine di arresto.

Su questo punto non si comprende – prosegue la ricorrente – come mai il giudice penale abbia creduto alle sue dichiarazioni circa l’oggetto del colloquio avvenuto in carcere il 27 aprile e il contenuto del breve scambio di parole a __________ durante la seconda perquisizione e poi, improvvisamente e senza alcuna motivazione, abbia cambiato rotta e l’abbia ritenuta inattendibile quando ha riferito del colloquio del 1. maggio 2007 (ricorso pag. 13 e 14).

 

                               3.3.   Sullo scopo della visita in carcere del 1. maggio 2007, nulla è stato chiesto all’imputata esplicitamente né dagli inquirenti né dal primo giudice che ha ritenuto di poter dedurre dalla premura dimostrata che l’avv. RI 1 aveva deciso di far vista al detenuto esclusivamente per comunicargli di non essere riuscita a nascondere l’armadietto.

L’accertamento è arbitrario.

Se la premura dimostrata può essere considerata, in sé, un indizio, esso non può certamente dirsi univoco. In effetti, la premura dimostrata potrebbe, con pari (se non superiore) dignità, essere vista anche come indiziante una diligenza del patrocinatore nel trattare con il proprio patrocinato la questione della detenzione preventiva, in particolare quella del reclamo presentato in quei giorni contro l’ordine di arresto o come una generica sollecitudine dell’avvocato verso il cliente confrontato per la prima volta con una situazione di estremo disagio quale una carcerazione preventiva.

L’univocità dell’indizio non aumenta neppure se si tiene conto del fatto che l’avv. RI 1 ha chiamato __________ il giorno successivo al colloquio nella misura in cui la premura lì dimostrata è parimenti compatibile con la tesi dell’accusata, e cioè con la necessità di spostare al più presto l’armadietto dall’appartamento in cui la moglie continuava a vivere per evitare che questa ne reperisse la chiave (il cui nascondiglio non conosceva, cfr. AI13 pag. 2 e dichiarazioni della moglie di __________ in AI24 pag. 5) e riuscisse così ad aprirlo e a venire in possesso di materiale della cui esistenza essa andava – secondo le intenzioni di __________ – tenuta all’oscuro.

Riguardo a quanto si dissero avvocato e cliente durante il colloquio, agli atti vi è la dichiarazione dell’imputata che, al riguardo, ha detto quanto segue:

 

 

  in quell’occasione egli mi ha detto che nell’armadietto vi era documentazione personale che non doveva essere vista dalla moglie e che temeva che la moglie potesse avere accesso alle chiavi. Mi ha detto che la moglie non conosceva l’esatta ubicazione delle chiavi.  Mi ha chiesto di contattare __________ e di chiedergli di portar via l’armadietto” (AI 24, verbale 1.6.2007 pag. 2 e 3)

 

Queste dichiarazioni sono state confermate da __________ (AI 24 pag. 3).

Dagli atti emerge, poi, che:

-          la moglie di __________ non conosceva l’ubicazione della chiave dell’armadietto;

-          che la chiave in questione, dopo la perquisizione dell’armadietto, era stata riposta dall’ispettore __________ nel suo nascondiglio (e, cioè, era stata appoggiata sull’intercapedine interna dell’armadio grande della camera da letto in cui dormiva solo __________);

-          che la moglie, dopo l’arresto del marito, aveva a lungo ma inutilmente cercato la chiave e che fra i due coniugi è eufemistico dire che non correva buon sangue (AI13 pag. 2; AI24 pag. 5);

-          che l’avv. RI 1 non sapeva cosa contenesse l’armadietto.

In queste condizioni, ritenuto che gli elementi accertati e la versione dei due possono essere visti e composti in un insieme coerente, è arbitrario andare oltre le dichiarazioni citate per concludere, come ha fatto il primo giudice, senza alcun elemento oggettivo a sostegno, che, invece, avvocato e cliente discussero esplicitamente di come sottrarre l’armadietto agli inquirenti.

 

                                   4.   Contestato siccome arbitrario è, pure, l’accertamento dell’aspetto soggettivo.

 

                               4.1.   Sulla questione, il primo giudice ha, dapprima, considerato “evidente” che l’avv. RI 1 “pur sapendo che in quel mobile qualcuno ci aveva già messo le mani, nella sua qualità di giurista (ma anche di persona, viste le modalità della richiesta e lo scetticismo di tutti i presenti il 30 aprile e il 2 maggio 2007), non poteva di certo concludere che lo stesso era stato lasciato nella libera disposizione di __________” (sentenza impugnata, consid. 9.3, pag. 12 e 13). Poi, ha osservato che – nell’ipotesi da lei sostenuta, e cioè nell’ipotesi di una sua buona fede – non si comprende come mai l’avv. RI 1 non abbia chiesto agli inquirenti il permesso di portar via l’armadietto osservando come “un incontestabile dovere di cautela e prudenza, tenuto conto della particolarità del caso e del fatto che l’armadietto era chiuso, le avrebbe perlomeno imposto di chiedere il permesso al magistrato” (sentenza impugnata, consid. 9.4, pag. 13).

Il primo giudice ha, poi, osservato come l’avv. RI 1 dovesse sapere che il contenuto dell’armadietto poteva essere rilevante per le indagini, ritenuto come dal suo mancato sequestro non poteva essere dedotto nulla di rilevante visto che, il 30 aprile 2007, “gli inquirenti si erano infatti essenzialmente concentrati sui locali del pianterreno in cui __________ svolgeva la sua attività lucrativa (sentenza impugnata, consid. 7.4, pag. 11) e perché non spetta al difensore stabilire, “a pochi giorni dall’arresto del proprio cliente, quali oggetti siano importanti per l’inchiesta e quali no” (sentenza impugnata, consid. 9.1, pag. 12).

Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto che non era credibile la versione secondo cui “il mobiletto conteneva unicamente documentazione personale e riservata che il __________ voleva nascondere alla moglie” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14) poiché non vi era “nessun motivo plausibile per il quale quel mobile dovesse essere asportato quel giorno e da quel luogo per tale ragione, considerato che giaceva lì da tempo immemorabile e la moglie di __________ avrebbe potuto in ogni tempo accedervi, approfittando ad esempio delle numerose e prolungate assenze all’estero da parte del marito”: visto che i rapporti fra i coniugi erano irrimediabilmente compromessi, se avesse voluto danneggiare il marito, la moglie avrebbe potuto da tempo aprire l’armadietto ed ispezionarne il contenuto (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14 e 15). Inoltre – ha rilevato il primo giudice – la giustificazione è “incomprensibile anche per il fatto che __________ era stata messa al corrente dell’operazione proprio dall’avv. RI 1 (…) ed ha per di più assistito e collaborato al trasporto del mobiletto” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14).

Su queste considerazioni, il primo giudice ha concluso che l’imputata ha agito “con dolo” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15) – in realtà, dolo eventuale – ritenuto che “poteva e doveva intuire che quell’armadietto fosse importante e da lì non avrebbe dovuto farlo spostare poiché si tratta del resto di un avvocato che, pur non vantando una pluriennale esperienza, non può nemmeno essere considerata come un’alunna al primo anno giudiziario” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 15).

 

                               4.2.   Le conclusioni del primo giudice in relazione alla consapevolezza dell’avv. RI 1 sono censurate sia dal profilo dell’arbitrio, sia dal profilo della qualifica giuridica di dolo eventuale.

Sulla questione, la ricorrente ha, dapprima, affermato che “non può essere trascurato lo scenario che è stato delineato poiché l’avvenuta perquisizione e il mancato sequestro sono elementi incontrovertibili” di cui lei era a conoscenza nel momento considerato dall’imputazione penale e che, pertanto, “anche in forza delle regole di esperienza tanto care al giudice penale” non le può certamente essere rimproverato di avere creduto che il contenuto dell’armadietto non fosse di alcun interesse per gli inquirenti (ricorso, punto 48, pag. 18).

Sottolineando come il tema centrale non sia quello di verificare se lei ha agito in modo ineccepibile dal profilo deontologico ma, invece, sia quello di tracciare “una corretta linea di demarcazione tra dolo eventuale e negligenza cosciente”, la ricorrente rileva come “lo stesso giudice penale tinga la sua motivazione di elementi che, specificatamente, attingono alla situazione dolosa e non colposa” (ricorso, punto 49, pag. 18).

Contestando le considerazioni del pretore circa la non credibilità – o meglio, la non plausibilità per l’avvocato RI 1 – di quanto detto da __________ durante il colloquio del 1. maggio 2007, la ricorrente sottolinea come ancora una volta il primo giudice non si sia confrontato con le emergenze dell’incarto che per lei costituivano, al momento in cui ha chiesto a __________ di spostare l’armadietto, degli importanti fattori di plausibilità del racconto di __________. In queste condizioni – conclude la ricorrente – lei poteva confidare sia sul fatto che l’armadietto non contenesse nulla di rilevante per l’inchiesta ma solo documentazione personale che __________ voleva impedire giungesse nelle mani della moglie.

Pertanto, tutt’al più il suo comportamento può essere qualificato di negligente ma non di intenzionale, anche in applicazione del principio in dubio pro reo (ricorso, punti 52-55, pag. 19-20).

 

                               4.3.   Dal profilo soggettivo, l’istigazione presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo eventuale: occorre, quindi, che l’istigatore abbia saputo e voluto, o perlomeno previsto ed accettato, che il suo intervento era idoneo a determinare l’istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11, consid. 2a e rif.; Forster, Basler Kommentar, Vol. I, n. 3 ad art. 24 CP). Un’istigazione commessa per negligenza non è punibile, anche se ha di fatto determinato l’autore principale a commettere intenzionalmente il reato (cfr. DTF 105 IV 330, consid. 1; Forster, op. cit., n. 8 ad art. 24 CP).

 

                                  a)   Anche il reato di favoreggiamento presuppone il dolo, almeno eventuale (DTF 103 IV 98 consid. 2; CCRP del 15 dicembre 2005, inc. 17.2003.49, consid. 5a; CCRP del 10 febbraio 2004, inc. 17.2002.48, consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 40 ad art. 305 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 15 pag. 307; Cassani, op. cit., n. 31 ad art. 305 CP; Delnon/Rüdi, op. cit., n. 27 ad art. 305 CP).

Il movente è indifferente. Non è neppure necessario che l’autore conosca precisamente l’infrazione commessa o l’autore, né che abbia agito allo scopo di ostacolare o ritardare l’azione dell’autorità (contra: Donatsch/Wohlers, op. cit., § 98, pag. 385) (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 305 CP; Cassani, op. cit., n. 32 ad art. 305 CP; Stratenwerth, op. cit., n. 15-16 pag. 307-308). L’autore deve per contro sapere (o accettare l’eventualità) che una persona sia esposta ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una misura e deve adottare volontariamente un comportamento che sa essere di natura a sottrarre la persona, almeno temporaneamente, all’azione dell’autorità: l’autore deve volere (o accettare l’idea) che il suo comportamento sottrarrà temporaneamente all’azione della giustizia penale una persona esposta ad un procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una misura (DTF 114 IV 36, consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 305 CP).

 

                                  b)   Per costante giurisprudenza, quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; 110 IV 20 consid. 2; 74 consid. 1c con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP; per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario indicare in modo preciso gli elementi che rendono manifestamente insostenibile la valutazione delle prove fatta dal primo giudice. In particolare, è necessario dimostrare che essa si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. A questo proposito, è opportuno ricordare che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, se il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2). In assenza di prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente: ricordato che un indizio da solo non può bastare, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono essere sufficienti ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima. Il principio non impone, cioè, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento e semplici dubbi astratti e teorici – sempre possibili – non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo. Il principio è, perciò, disatteso soltanto quando il giudice penale (che, come visto, dispone di un ampio potere di apprezzamento) avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

 

                                  c)   Dolo eventuale sussiste quando un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomoda e agisce ugualmente, augurandosi tutt'al più che l'evento o il risultato non si verifichi (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi si accomoda di un evento, anche se non lo approva e non lo ricerca, lo accetta: pertanto, lo vuole ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 CP (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). Basta – perché il dolo eventuale possa essere ammesso – che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l’agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato. Infatti, vi è dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, per il caso, se ne accomoda e v’è, invece, negligenza – e non dolo – quando l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell’autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata).

La nozione di dolo eventuale è giuridica (art. 18 CP). Tuttavia, ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, ne discende che, in quest’ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).

Come visto sopra, in mancanza di confessioni, il giudice può dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Riguardo il grado di probabilità che l’evento si realizzi, il Tribunale federale ha stabilito che tale probabilità deve poter essere definita, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita, di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; STF del 29 gennaio 2008, inc. 6B_519/2007, consid. 3.1 e rif.). Quanto più grande è la violazione e quanto più grande appare il rischio del realizzarsi dell’evento, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 con rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii). La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; STF del 9 aprile 2009, inc. 6B_1004/2008, consid. 3.1).

Va, qui, rilevato che, per la dottrina, ritenute le difficoltà probatorie, nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa il principio in dubio pro reo deve essere applicato con speciale rigore (Jenny, Basler Kommentar, I, Basilea 2007, ad art. 12 CP, n. 48 e 56),

 

                               4.4.   Nell’accertamento del dolo della ricorrente – che, lo ricordiamo, non sapeva cosa l’armadietto contenesse – assume particolare rilevanza l’accertamento del contenuto del colloquio intercorso fra lei ed il suo cliente durante la visita in carcere del 1. maggio 2007.

Come visto sopra, l’accertamento del primo giudice – peraltro non chiarissimo – secondo cui quella visita in carcere fu finalizzata a delineare la sottrazione dell’armadietto agli inquirenti è arbitraria.

Sulla questione, rimane, dunque, soltanto quanto emerge dalle dichiarazioni concordi della qui ricorrente e di __________ secondo cui – come visto sopra – in quell’occasione il cliente chiese all’avvocato di far portare via dall’appartamento coniugale l’armadietto per evitare che il suo contenuto cadesse nelle mani della moglie.

Come evidenziato nel ricorso, quel che qui conta non è tanto la credibilità attuale del racconto di __________ quanto la sua plausibilità per la ricorrente sulla base di quel che lei, a quel momento, sapeva della situazione.

Questa plausibilità non va valutata in funzione di considerazioni di natura deontologica o sulla scorta di considerazioni su quanto avrebbe fatto una persona mediamente prudente, ma unicamente in base ai fatti accertati.

Questi si riassumono sinteticamente come segue:

-          fra i coniugi __________ vi era una situazione estremamente conflittuale;

-          questa situazione di conflitto era già sfociata in procedimenti giudiziari avviati da un coniuge nei confronti dell’altro nell’ambito dei quali __________ era patrocinato dall’avv. RI 1;

-          l’armadietto era posto nella camera da letto occupata solo da __________;

-          la chiave dell’armadietto era nascosta in un luogo non conosciuto dalla moglie di __________;

-          l’armadietto era stato visto ed aperto durante la perquisizione del 23 aprile 2007;

-          il suo contenuto era stato visionato dagli inquirenti;

-          una parte del suo contenuto era stata sequestrata;

-          l’armadietto era stato richiuso ad opera degli inquirenti e la chiave era stata da loro riposta nel suo abituale nascondiglio.

Sulla base di queste circostanze – a lei evidentemente note – la ricorrente ben poteva ritenere plausibile il racconto di __________.

Da un lato, la versione secondo cui le carte ancora contenute nell’armadietto erano solo di natura personale era confermata dal fatto che gli inquirenti avevano esaminato il contenuto dell’armadietto e, dopo avere asportato e sequestrato alcuni documenti, non ne hanno disposto il sequestro attestando con ciò l’indifferenza, per il procedimento penale, del materiale in esso contenuto e non sequestrato.

Su quest’ultimo aspetto, è irrilevante il fatto che, come visto al consid. 2.4, il CPP non impedisca di procedere, in un secondo tempo, al sequestro di un oggetto già noto agli inquirenti. In effetti, visto che il contenuto dell’armadietto era già stato visionato durante la perquisizione del 23 aprile 2007, pretendere che la ricorrente dovesse ipotizzare che, nonostante il suo mancato sequestro, l’armadietto o il suo contenuto potevano essere ancora rilevanti per l’inchiesta significa pretendere che essa dovesse forzatamente contare sull’incompetenza o sulla distrazione o sulla negligenza degli inquirenti, dei due rappresentanti del DSS e del Farmacista cantonale che li hanno coadiuvati nella messa in opera di tale misura istruttoria.

Sbagliate, irrilevanti ed arbitrarie sono, poi, le considerazioni del primo giudice secondo cui l’Ufficio del medico cantonale ha effettuato i propri controlli unicamente per verificare il rispetto di norme igienico-sanitaria. Non può, infatti, essere ragionevolmente preteso che la ricorrente pensasse che a ciò fosse finalizzata la presenza dei rappresentanti del DSS, ritenuto in particolare che questi – che hanno, peraltro, partecipato all’interrogatorio di __________, cfr. ad es. verbale di interrogatorio di __________ del 23 aprile 2007 – sono, in realtà, intervenuti a fianco degli inquirenti quale loro supporto “specialistico” nell’ambito di una perquisizione domiciliare decisa nel contesto di un’inchiesta ad evidente natura penale, per cui l’esame dell’armadietto da parte della dottoressa __________ nell’ambito della perquisizione non ha valenza diversa dall’esame condotto dal procuratore pubblico stesso o da un agente di polizia. Così come rilevato dalla ricorrente, non è possibile in concreto – senza cadere in arbitrio – creare un “doppio binario” (amministrativo e penale) ritenuto, peraltro, che la rappresentante del DSS ha esaminato il contenuto dell’armadietto insieme ad un ispettore di polizia (“Nel frattempo l’ispettore apre i diversi cassetti della stanza e nella cassettiera contenente mappette appese con documentazione bancaria ed esattoriale, posta tra il cassettone e l’armadio, sono rinvenuti dalla sottoscritta biglietti d’aereo dei recenti viaggi fatti dal signor __________ e del denaro contante: diverse banconote da Fr. 1'000.- e altre banconote di divise straniere (non vengono contati). I biglietti aereo sono sequestrati, mentre le banconote sono lasciate nella cassettiera. Non si rileva, né preleva null’altro dalla stanza.”, cfr. doc. AI 20, rapporto 16 maggio 2007, pag. 7) e che tale suo esame ha, poi, avuto quale esito il sequestro ai sensi dell’art. 161 CPP di parte della documentazione in esso contenuta. Le considerazioni del primo giudice in proposito sono pertanto arbitrarie. 

D’altro lato, la necessità di sottrarre tali documenti alla moglie del cliente era resa plausibile dall’esistenza delle vertenze di natura civile che opponevano i due coniugi mentre la necessità di spostare l’armadietto “proprio in quel momento” era data dal fatto che, se sino a quel momento, la moglie non sapeva del nascondiglio della chiave, la forzata assenza di __________  dall’appartamento le avrebbe permesso di cercare senza problemi il nascondiglio (ciò che, del resto, essa ha fatto, pur se senza successo).

Queste circostanze di fatto costituivano dei criteri sulla cui base la ricorrente era legittimata a ritenere plausibile il racconto di __________ .

La diversa conclusione del primo giudice è arbitraria nella misura in cui egli ha del tutto disatteso le emergenze istruttorie per fondarsi su considerazioni meramente e arbitrariamente soggettive. Prima fra tutte, quella secondo cui non vi sarebbe nessun elemento plausibile per giustificare, in quel momento, lo spostamento del mobiletto visto che esso “giaceva lì da tempo immemorabile e la moglie di __________ avrebbe potuto in ogni tempo accedervi approfittando delle numerose e prolungate assenze all’estero del marito” e secondo cui se avesse voluto nuocere al marito, la moglie avrebbe da tempo potuto aprire ed ispezionare l’armadietto (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 14 e 15). Agli atti – infatti – non solo non vi è nulla in relazione a tali pretese prolungate assenze ma il primo giudice neppure ha considerato il fatto che la camera in cui era posto l’armadietto era occupata dal solo __________ e né ha considerato il fatto che non vi sono accertamenti riguardo la sorte della porta della camera (veniva lasciata aperta o veniva chiusa?) durante tali pretese assenze né, soprattutto, vi sono accertamenti sulla sorte della chiave dell’armadietto durante tali pretese assenze (__________la portava con sé?). Inoltre, nelle sue valutazioni il primo giudice neppure ha considerato che la chiave dell’armadietto era nascosta in un luogo sconosciuto alla moglie e tanto poco accessibile da non essere stato scoperto nonostante le ricerche che la stessa moglie ha ammesso di avere fatto (AI24 pag. 5 e 6).

Non conferente è, poi, l’appunto del primo giudice riguardo la partecipazione della moglie al trasferimento dell’armadietto: in realtà, la donna si è limitata ad aprire la porta a __________ e a lasciare che questi prendesse l’armadietto e lo spostamento del mobiletto non ha comportato lo svelamento alla moglie del nascondiglio della chiave né l’apertura dell’armadietto.

In queste condizioni, è arbitrario accertare che l’avv. RI 1 ha preso in considerazione il fatto che l’armadietto contenesse materiale rilevante per l’inchiesta penale e, ciò nonostante, ha spinto __________ a spostarlo e a nasconderlo per sottrarlo agli inquirenti.

Su questo punto, dunque, il ricorso va accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata va annullata e l’avv. RI 1 va prosciolta dall’imputazione di istigazione a favoreggiamento.

 

                                   5.   Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato che rifonderà alla ricorrente fr. 1’500.- per ripetibili (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolta dall’imputazione di istigazione a favoreggiamento.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.-          

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'200.-

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà alla ricorrente

fr. 1’500.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.