Incarto n.
17.2009.5

Lugano,

8 giugno 2009/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, giudice presidente,

G. A. Bernasconi ed Ermotti

 

segretario:

Akbas, vicecancelliere

 

 

visto il ricorso per cassazione del 21 dicembre 2006 (inc. 17.2006.64) presentato dal

 

 

  RI 1

 e    domiciliato a   e notaio

(patrocinato dagli avvocati  PA 2,

e  PA 1 )

 

 

contro la sentenza emanata il 3 novembre 2006 dalla Corte delle assise criminali nei confronti suoi e di

 

 

 

 

 

                                         RI 2

                                          nato a  il 13 marzo 1962, attinente di , domiciliato a , coniugato, funzionario di banca

                                         (patrocinato dagli avvocati PA 2),                      

 

statuendo ora sulla domanda di ricusazione introdotta dal ricorrente il 15 gennaio 2009 nei confronti dei giudici __________

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di ricusazione;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 3 novembre 2006 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore colpevole, unitamente a RI 2, di amministrazione infedele qualificata per avere, tra il marzo e il settembre del 2001, ripetutamente e intenzionalmente violato i suoi doveri di vicepresidente del consiglio di amministrazione della __________ e di membro della commissione ristretta del consiglio di amministrazione medesimo, eseguendo su tre conti da lui gestiti numerose operazioni finanziarie ad alto rischio (investimenti in prodotti derivati) senza sufficiente copertura e causando alla banca un danno di fr. 13 826 560.–. In applicazione della pena, aggiuntiva a una condanna a cinque giorni di detenzione pronun­ciata il 7 maggio 2004 del Giudice istruttore della __________ per infrazione alle norme della circolazione, RI 1 si è visto infliggere due anni di reclusione, computato il carcere proventivo sofferto.

 

                                  B.   Contro la sentenza di assise RI 1 ha presentato il 6 novembre 2006 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione del ricorso, depositata il 21 dicembre 2006, egli solleva due eccezioni preliminari, si duole di arbitrio nell'accertamento dei fatti, censura l'applicazione del diritto e critica la commisurazione della pena, chiedendo di dichiarare nulla la sentenza impugnata, subordinatamente di annullarla e di rinviare gli atti a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio. In via di ulteriore subordine egli postula la propria assoluzione o, in via ancor più subordinata, una riduzione della pena irrogatagli, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Con osservazioni del 22 gennaio 2007 il Procuratore pubblico conclude per la reiezione del ricorso. Identica proposta formula nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2007 la __________, costituitasi parte civile.

 

                                  C.   Il 26 novembre 2008 la presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha indetto il pubblico dibattimento, sollecitato dal ricorrente, per mercoledì 21 gennaio 2009 e il 3 dicembre 2008 lo ha rinviato a martedì 27 gennaio 2009. Essa ha poi comunicato ai difensori, l'8 gennaio 2009, che nella composizione della Corte il giudice G 4 sarebbe stato sostituito dal giudice G 3, che il verbale del dibattimento tenutosi dinanzi alle Assise criminali non risultava ancora acquisito all'incarto e che un giudice della Corte di cassazione e di revisione penale aveva – come di consueto – redatto un rapporto sul caso all'attenzione dei due colleghi. Il 13 gennaio 2009 essa ha avvertito la difesa, infine, che il verbale del dibattimento tenutosi davanti alle Assise criminali era stato versato agli atti.

 

                                  D.   Due giorni dopo, il 15 gennaio 2009, RI 1 ha ricusato tutti e tre i membri della Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo preliminarmente di poter consultare il rapporto elaborato dal giudice relatore, di essere autorizzato a completare in seguito a ciò la domanda di ricusazione e di rinviare il pubblico dibattimento a una data da stabilire. Il 20 gennaio 2009 la presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha trasmesso la domanda di ricusazione, per competenza, al presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d'appello e l'indomani ha annullato la citazione al dibattimento del 27 gennaio 2009.

 

                                  E.   Il presidente della Sezione di diritto civile ha definito il 27 gennaio 2009 la composizione della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire sulla domanda di ricusazione, dandone comunicazione alle parti e ai giudici ricusati. Il 9 febbraio 2009 egli ha poi invitato questi ultimi a formulare eventuali osservazioni. Il giudice G 3 ha scritto il 12 febbraio 2009 di non ravvisare in sé i presupposti per una ricusa, ma di rinunciare a osservazioni e di rimettersi al prudente giudizio della Corte. Nel suo memoriale del 16 febbraio 2009 la giudice G 1 contesta gli estremi di una ricusazione, ma dichiara di rimettersi anch'essa alla decisione della Corte. In una lettera di quel medesimo giorno il giudice G 2 dichiara a sua volta di rinunciare a osservazioni, ma di non ammettere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti. La data della deliberazione sull'istanza di ricusa, fissata per l'8 giugno 2009, è stata comunicata alle parti.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Ogni giudice può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP). La domanda dev'essere presentata, trattandosi di magistrati delle Corti giudicanti, entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP). Essa va inoltrata per scritto al collegio cui appartiene il magistrato (art. 44 cpv. 1 CPP). Il giudizio del collegio, che si completa a norma della legge sull'organiz­za­zione giudiziaria, è definitivo, riservata l'ipotesi – che non riguarda la Corte di cassazione e di revisione penale – di cui all'art. 288 lett. b (art. 45 CPP). In mancanza di uno o più giudici la Corte di cassazione e di revisione penale si completa così, a cura del presidente, con altri membri della Sezione di diritto civile (art. 45 cpv. 1 LOG). In mancanza di tutti i membri, la Corte è costituita – come nella fattispecie – ad opera del presidente della Sezione stessa (art. 45 cpv. 2 LOG).

 

                                   2.   Il ricusante chiede anzitutto di poter consultare il rapporto elaborato dal giudice relatore nella causa di merito e di essere autorizzato a completare in seguito la domanda di ricusazione. La richiesta è irricevibile già per il fatto che i giudici della ricusazione non possono obbligare i giudici del merito ad alcunché, tanto meno a esibire atti interni. Possono solo deciderne l'astensione ove sussista ragionevole motivo per dubitare della loro imparzialità oppure – evenienza che neppure il ricusante prospetta in concreto – ove quei giudici omettano di escludersi d'ufficio (i casi di esclusione sono enumerati all'art. 40 CPP). Quanto alla richiesta di rinviare il pubblico dibattimento a una data da stabilire, essa è già stata accolta dalla presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che il 21 gennaio 2009 ha annullato la relativa convocazione.

 

                                   3.   Ragionevoli motivi per dubitare che la giudice G 1 sia imparziale nel procedimento si riconducono, secondo il ricusante, alla prassi adottata dal Tribunale penale cantonale, di cui la giudice era vicepresidente nel periodo in cui egli è stato processato davanti alle Assise criminali. A parere del ricusante il Tribunale penale cantonale soleva, per lo meno allora, confezionare il verbale del dibattimento (art. 255 seg. CPP) a posteriori, dopo l'emanazione della senten­za. Egli rileva di aver fatto valere tale vizio nel ricorso per cassazione del 21 dicembre 2006 (da pag. 10 a 19) e ricorda che, venuto a conoscenza di ciò, il Procuratore pubblico aveva aperto un procedimento penale contro

                                         ignoti per falsità in documenti, salvo abbandonarlo il 12 gennaio 2007. Contro l'abbandono egli era insorto alla Camera dei ricorsi penali, che tuttavia aveva respinto la promozione dell'accusa con sentenza del 17 settembre 2007 (inc. 60.2007.96). Se non che, nelle sue osservazioni del 16 aprile 2007 alla Camera dei ricorsi penali la presidente del Tribunale penale cantonale aveva difeso la corretta stesura del verbale. Dovendo ora pronunciarsi su quella stessa doglianza come presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, la giudice G 1, a quei tempi vicepresidente del Tribunale penale cantonale, non offrirebbe sufficienti garanzie di imparzialità e indipendenza.

 

                                   4.   Il ricorso per cassazione di RI 1 è stato introdotto il 21 dicembre 2006. La giudice G 1 è entrata a far parte della Corte di cassazione e di revisione penale, divenendone presidente, il 1° agosto 2008. La nuova composizione del collegio è stata annunciata e pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 60/2008 del 25 luglio 2008, pag. 5686. Alla fine di luglio del 2008 RI 1 è venuto a sapere così che il suo ricorso per cassazione sarebbe stato giudicato – anche – dalla neopresidente G 1, la composizione dei tribunali pubblicata sul Foglio ufficiale essendo un fatto notorio per un avvocato (sentenza del Tribunale federale 5P.323/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 3.3 con rinvio a DTF 117 Ia 323 consid. 1c). Nondimeno, egli ha aspettato fino al 15 gennaio 2009 per presentare la domanda di ricusa. Ciò non è ammissibile. Non è consentito dall'art. 46 cpv. 1 CPP, che impone di agire entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (sopra, consid. 1), e non è conforme nemmeno al precetto della buona fede processuale, che in circostanze del genere prescrive di attivarsi senza indugio (sentenza del Tribunale federale appena citata, con rinvio). Che la pretesa irregolarità nella stesura del verbale sia stata esaminata nel frattempo dalla Camera dei ricorsi penali nulla muta e non giustificava dilazioni del ricusante, il giudizio della Camera risalendo – come detto – al 17 settembre 2007. Ne segue che, manifestamente tardiva, l'istanza fondata sul titolo di ricusa testé descritto non merita protezione.

 

                                   5.   Secondo il ricusante sussistono, comunque sia, ragionevoli motivi per dubitare che i tre giudici della Corte di cassazione e di revisione siano imparziali, ove si consideri che uno di loro – gli atti non precisano quale – ha preparato un rapporto all'attenzione degli altri due, come la presidente della Corte ha confermato nella sua lettera ai difensori dell'8 gennaio 2009 (sopra, lett. C).

                                         Avendo la possibilità di leggere quel rapporto prima del dibattimento, i due magistrati che affiancano il relatore più non garantiscono l'indipenden­za di giudizio che loro si richiede e rischiano di cadere nella prevenzione. Si fosse anche di altro avviso, egli soggiunge, il rapporto del giudice delegato costituirebbe parte dell'inserto processuale e andrebbe reso disponibile alla difesa.

 

                                   6.   Sul cosiddetto sistema del giudice relatore, ampiamente consolidato in Svizzera, il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi in una sentenza recente, spiegando che l'opinione provvisoria espressa dal relatore nel rapporto da lui redatto su un deter­minato caso – si trattava anche in quella circostanza di un procedimento penale – non pregiudica l'imparzialità del relatore stesso, a meno ch'egli comunichi di propria iniziativa a uno dei difensori, prima del dibattimento, il contenuto del rapporto (DTF 134 I 238). Contrariamente alla tesi del ricusante, perciò, il solo fatto che in concreto un giudice della Corte di cassazione e di revisione penale abbia trasmesso ai colleghi un rapporto elaborato sulla base degli atti in vista del pubblico dibattimento ancora non significa che lui medesimo o i colleghi non possano più considerarsi imparziali, neutri e non pre­venuti, come gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU garantiscono. La stesura di un rapporto preliminare costituisce una mera tappa intermedia nel processo di cognizione ed esprime solo l'apprezzamento provvisorio del relatore. A quale risultato giungerà il tribunale dopo la celebrazione del dibattimento e, soprattutto, dopo la deliberazione non si può sapere. Diverso è il caso in cui un relatore induca a credere, con il suo comportamento, di essersi già formato un convinci­mento definitivo e di non essere più disposto a considerare altri punti di vista. Tale è stato giudicato il contegno del relatore nella fattispecie vagliata dal Tribunale federale. Nulla di simile denota il caso in esame.

 

                                   7.   Si aggiunga che l'affermazione del ricusante, stando al quale la stesura di un rapporto da parte di un giudice su un determinato caso sarebbe lecita solo qualora gli altri giudici non potessero prendere conoscenza del rapporto prima del dibattimento, non è praticabile né sostenibile. Una restrizione del genere impedirebbe ogni scambio preliminare di idee tra membri del tribunale, giacché un relatore sarebbe autorizzato a illustrare il proprio

                                         orientamento solo in sede di deliberazione. Ne risulterebbe minata la dialettica del ragionamento, confinata entro gli angusti limiti della deliberazione (che non può essere interrotta o scaglionata a piacimento), ma soprattutto ne soffrirebbe la dinamica della riflessione, poiché l'indirizzo del relatore andrebbe apprezzato seduta stante, senza la possibilità di maturare l'evolvere della giurisprudenza.

 

                                   8.   Né il ricusante può essere seguito quando asserisce che, in ogni modo, il rapporto del relatore andrebbe acquisito agli atti e messo a disposizione della difesa. Come si è accennato, il rapporto del relatore non è un atto di causa. È una valutazione interlocutoria del carteggio processuale, eseguita per di più da un unico giudice. Sentiti i legali del ricorrente, il Procuratore pubblico e, dandosi il caso, il ricorrente in persona, il relatore potrà ancora – su uno o più punti – cambiare intendimento. Nel corso della deliberazione, poi, potrà anche prevalere una diversa corrente di pensiero. Compito della difesa al dibattimento è quello di sostenere le ragioni del ricorrente, non di confrontarsi con il rapporto del relatore, entrando in una sorta di contraddittorio con lui. Per tacere del fatto che gli altri magistrati del collegio potrebbero anche prediligere tutt'altro indirizzo giuridico, sicché quell'operazione riuscirebbe infruttuosa. Si ricordi del resto che nemmeno davanti al Tribunale federale, ove il sistema del giudice relatore” è invalso presso tutte le Corti, il rapporto del relatore entra a far parte degli atti di causa suscettibili di essere consultati prima della deliberazione (o della circolazione). Anche sotto questo profilo la rivendicazione del ricusante è destinata pertanto all'insuccesso.

 

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai giudici ricusati (art. 9 cpv. 6 CPP), che sono stati invitati a determinarsi sull'istanza del ricorrente nel­l'eser­cizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–                          

                                         b) spese                         fr. 100.–

                                                                                fr. 600.–                          

sono posti a carico del ricusante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il giudice presidente                                   Il segretario

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta gior­ni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.