|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 26 aprile 2011/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |
|
segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati il 2 novembre 2009 e il 24 novembre 2009 da
|
|
RI 1
|
|||
|
|
contro le sentenze emanate nei suoi confronti il 22 settembre 2009 e il 14 ottobre 2009 dal giudice della Pretura penale |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 11 febbraio 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di violazione di domicilio, per essersi indebitamente introdotto, in data 4 ottobre 2002, a __________, nella casa di sua proprietà, lecitamente occupata da __________, contro la volontà dell’avente diritto, in particolare sostituendo i cilindri delle porte ed organizzando servizi di sicurezza attorno all’abitazione affinché PC 1 non potesse più accedervi.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 2’160.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 32’400.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova due anni, oltre che alla multa di fr. 2’500.- ed al pagamento di tasse e spese, rinviando la parte civile al competente foro per il giudizio sulle sue pretese.
B. Avendo il prevenuto sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa, il presidente della Pretura penale, con citazione intimata il 30 giugno 2009 per raccomandata all’accusato (che non l’ha ritirata) ed al suo patrocinatore di allora (avv. PAT 4), ha indetto il dibattimento per il 15 settembre 2009, rinviandolo, il 4 agosto 2009, sempre con scritto raccomandato intimato sia all’accusato (che, di nuovo, non ha ritirato l’invio) che al suo patrocinatore di quel tempo (avv. PAT 3), al 22 settembre 2009 alle ore 9.00, invitando le parti a riservare anche il giorno successivo.
C. Con scritto 27 agosto 2009, lo studio dell’avv. PAT 3 ha comunicato alla Pretura penale di non più rappresentare l’imputato.
D. In data 21 settembre 2009, alle ore 15.54, alla vigilia del dibattimento, l’avv. PA 1 ha comunicato per fax alla Pretura penale di avere assunto, unitamente alla collega avv. PA 2, il patrocinio dell’accusato, senza peraltro allegare una procura in originale. Adducendo di non disporre di tutti gli atti, il nuovo patrocinatore ha chiesto un rinvio del dibattimento al fine di preparare convenientemente la difesa.
Il presidente della Pretura penale non ha formalmente reagito alla suddetta comunicazione.
E. Il 22 settembre 2009, alle ore 8.59, immediatamente prima dell’inizio del dibattimento, l’avv. PA 2, sorella del presidente della Pretura penale, ha confermato, via fax, “quanto discusso telefonicamente” e meglio che RI 1 le avrebbe revocato il mandato di patrocinio non appena atterrato dal volo __________ su cui si trovava in quell’istante. In attesa di una conferma scritta in tal senso da parte del cliente, ella ha chiesto un rinvio di qualche ora del dibattimento (“le chiedo pertanto di voler aggiornare il processo ad altra ora”).
F. Alle ore 9.00 si sono presentati entrambi i nuovi patrocinatori di RI 1, il quale era assente.
Preso atto delle comunicazioni della nuova difesa e vista la situazione d’incertezza in merito alla sua composizione, prima ancora di aprire il dibattimento, il presidente della Pretura penale ne ha posticipato l’inizio alle ore 14.00, comunicando che lo stesso sarebbe stato presieduto dal giudice __________. Dopo aver concesso ai nuovi patrocinatori di esaminare gli atti del procedimento, egli ha loro trasmesso il “verbale del dibattimento” con fax delle ore 11.28.
G. Il medesimo giorno, alle ore 13.39, sempre via fax, l’avv. PA 1 ha eccepito la nullità del “verbale del dibattimento”, così come della nuova citazione per le ore 14.00 in esso contenuta, adducendo che il presidente della Pretura penale avrebbe dovuto escludersi, conformemente all’art. 41 CPP, già il giorno precedente e non avrebbe, pertanto, potuto procedere ad una nuova citazione per il pomeriggio. In assenza di una citazione valida, egli ha chiesto che il dibattimento fosse fissato non prima del 28 settembre 2009. Egli ha, altresì, sollevato dubbi circa la conformità all’art. 42 CPP della procedura adottata per la designazione del nuovo pretore.
H. Il pomeriggio del 22 settembre 2009, il giudice __________, dopo aver dichiarato valida la procedura adottata fino a quel momento dal presidente della Pretura penale (segnatamente la citazione effettuata per il pomeriggio e la designazione di un nuovo giudice) e dopo avere respinto la richiesta di rinvio formulata dall’avv. PA 1, ha aperto il dibattimento alle ore 14.30 alla presenza unicamente dei patrocinatori della parte civile, ritenuta l’assenza dell’imputato e della difesa, la quale non aveva dato seguito alla nuova citazione per le ore 14.00.
In esito al dibattimento, svoltosi nelle forme contumaciali, con sentenza 22 settembre 2009, il giudice della Pretura penale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di violazione di domicilio per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa, condannandolo alla pena proposta nel decreto d’accusa.
I. Con dichiarazione di ricorso 24/28 settembre 2009 il condannato, tramite l’avv. PA 1, è insorto avverso la sentenza contumaciale.
Nella sua motivazione scritta, presentata il 2/3 novembre 2009, il ricorrente chiede di dichiarare nullo il giudizio contumaciale, in quanto il dibattimento del pomeriggio del 22 settembre 2009 è avvenuto in difetto di una regolare citazione, e meglio sulla base di una citazione nulla poiché emanata dal presidente della Pretura penale, nonostante a carico dello stesso sussistesse un motivo di esclusione.
L. Con osservazioni 2/3 dicembre 2009, il procuratore pubblico postula la reiezione del ricorso.
Con osservazioni di medesima data, la parte civile chiede, in via principale, che il ricorso sia dichiarato irricevibile. Subordinatamente, chiede che esso venga respinto.
M. Nel frattempo, l’avv. PA 1, con istanza di ricusa e ricorso 28/30 settembre 2009, ha contestato anche dinanzi alla CRP, da un lato, la mancata esclusione del presidente della Pretura penale e la mancata notifica dell’esclusione alla CRP e, dall’altro, la validità della decisione di rinvio dell’inizio del dibattimento, della nuova citazione per le ore 14.00, della nomina del nuovo giudice e, di conseguenza, della sentenza contumaciale.
N. In data 1./2 ottobre 2009, il condannato personalmente ha presentato istanza per un nuovo giudizio ai sensi dell’art. 277 cpv. 3 CPP.
Con scritto 5/6 ottobre 2009, l’avv. PA 1 ha precisato che la richiesta di rifacimento del processo presentata da RI 1 era subordinata all’esito del ricorso inoltrato il 28 settembre 2009 alla CRP ritenuto come, in caso di accoglimento dello stesso, il giudizio contumaciale sarebbe stato da considerare nullo. Ha, pertanto, chiesto che il nuovo dibattimento fosse fissato dopo evasione del gravame da parte della CRP.
O. Con scritto 5/6 ottobre 2009, la Pretura penale ha notificato all’avv. PA 1 la citazione per il nuovo dibattimento, fissato il 14 ottobre 2009.
In data 9/12 ottobre 2009, la difesa ha nuovamente chiesto un rinvio del dibattimento in attesa della decisione della CRP, come pure in attesa dell’evasione del ricorso per cassazione pendente avanti a questa Corte e ciò al fine di evitare un diniego di giustizia oltre che per ragioni di economia processuale.
Il giudice ha respinto l’istanza.
In esito al nuovo dibattimento, tenutosi alla presenza di RI 1, durante il quale è stata respinta una nuova richiesta della difesa di sospendere il procedimento in attesa delle decisioni della CRP e della CCRP, con sentenza 14 ottobre 2009, il giudice ha confermato la condanna di RI 1 per violazione di domicilio e la pena inflittagli con la sentenza contumaciale.
P. Con dichiarazione di ricorso 16/19 ottobre 2009, il condannato è insorto anche contro tale decisione.
Nei motivi scritti del gravame, presentati il 24/25 novembre 2009, il ricorrente censura i giudizi sulle eccezioni processuali e di merito sollevate dalla difesa durante il dibattimento. Postulando l’annullamento della sentenza impugnata, egli sostiene che il pretore è incorso in vizi procedurali, in arbitrio nell’accertamento delle prove e dei fatti e in un’errata applicazione del diritto.
Q. Con osservazioni 11/14 dicembre 2009, il procuratore pubblico chiede che il ricorso sia respinto.
Con osservazioni 28/29 dicembre 2009, anche la parte civile ha chiesto la reiezione del ricorso.
R. Si rileva che, con sentenza 26 agosto 2010 (inc. 60.2009.363), la CRP ha dichiarato l’istanza di ricusa 28/30 settembre 2009 (punto M) irricevibile in quanto tardiva, ritenuto che la difesa era a conoscenza del motivo di ricusa (ovvero la mancata esclusione da parte del presidente della Pretura penale) al più tardi già dal 22 settembre 2009. Ha precisato che determinante per la ricusa è la mancata esclusione in quanto tale, non la mancata notifica della stessa alla CRP.
La CRP ha, poi, valutato i provvedimenti adottati dal presidente della Pretura penale alla luce dell’art. 284 cpv. 1 lett. c CPP e li ha confermati in toto, respingendo, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso.
Contro la pronuncia della CRP il ricorrente ha inoltrato ricorso al Tribunale federale, il quale ha sospeso la procedura fino all’emanazione del giudizio di questa Corte.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura (purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile) (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c). Si tratta pertanto di un rimedio di mero diritto (in merito al quale la CCRP ha pieno potere d’esame), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Secondo costante giurisprudenza, contro una sentenza pronunciata in contumacia, il ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di contumacia, ovvero alla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (CCRP 30.6.2010, inc. 17.2010.23; CCRP 12.10.2010, inc. 17.2010.36; CCRP 2.12.2009, inc. 17.2009.54; CCRP 5.3.2008, inc. 17.2008.14; CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194; DTF 122 I 36 consid. 2, 121 IV 340 consid. 1a).
I. Sul ricorso contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009
2. Nel suo gravame 2/3 novembre 2009 diretto contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009, RI 1 impugna, anzitutto, la declaratoria di contumacia lamentando l’assenza di una valida citazione per il dibattimento fissato per le ore 14.00. A suo dire, la citazione effettuata alle ore 9.00 del mattino dal presidente della Pretura penale è da considerare nulla e non avvenuta in quanto il magistrato avrebbe dovuto escludersi non appena preso atto della presenza, nel collegio difensivo, della sorella (ricorso, consid. 23-34, pag. 5-7). Sostiene, poi, il ricorrente che la citazione in questione, così come quella spiccata il 4 agosto 2009 per la mattina del 22 settembre 2009, non gli sono mai state intimate personalmente (ricorso, consid. 40, pag. 9). Egli ritiene, inoltre, di non avere potuto beneficiare di una difesa effettiva poiché neppure i suoi legali sono stati validamente citati per il dibattimento del pomeriggio (ricorso, consid. 41, pag. 9).
Il ricorrente sostiene, poi, che, sempre a fronte dell’obbligo di esclusione che gli incombeva, sono nulle anche le altre decisioni adottate dal presidente della Pretura penale e meglio il rinvio del dibattimento e la designazione del nuovo giudice che lo avrebbe presieduto (ricorso, consid. 33-34, pag. 7). Aggiunge il ricorrente che, essendo le richieste di rinvio presentate dalla difesa fondate su motivi di opportunità e di merito (non su motivi organizzativi), la decisione di rinvio avrebbe dovuto essere presa dopo l’apertura del dibattimento, da un giudice validamente designato, ciò che non è stato in concreto (ricorso, consid. 35-39, pag. 7-9). A dire del ricorrente, avendo il presidente della Pretura penale preso la sua decisione di rinvio senza neppure formalmente aprire il dibattimento indetto per le ore 9.00, la difesa non ha potuto nulla eccepire in quella sede (ricorso, consid. 43, pag. 10). In esito al suo gravame RI 1 chiede, pertanto, di dichiarare nullo il giudizio contumaciale 22 settembre 2009 nonché tutte le altre decisioni (rinvio al pomeriggio e designazione di un nuovo giudice) adottate dal presidente della Pretura penale posteriormente alle ore 15.54 del 21 settembre 2009, ossia dopo essere venuto a conoscenza del motivo di esclusione (ricorso, pag. 11).
2.1. Come visto al considerando 1, in applicazione dell’art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere proposto per vizi essenziali di procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile. Il collegio difensivo, presentatosi in Pretura penale alle 9.00 di mattina, ora fissata per il dibattimento mediante la citazione staccata il 4 agosto 2009, ha saputo dal presidente della Pretura penale che, data l’incertezza in merito ad un possibile motivo giustificante la sua esclusione e viste le richieste di rinvio formulate dalla difesa, il dibattimento veniva rinviato ed aggiornato alle ore 14.00 e che sarebbe stato celebrato da altro giudice. A tale comunicazione la difesa non ha reagito. Solo dopo la ricezione del fax delle ore 11.28 con il quale la Pretura penale ha trasmesso copia del “verbale del dibattimento” del mattino, l’avv. PA 1, con fax delle ore 13.39, ha eccepito la nullità dello stesso e della citazione in esso contenuta. In tali circostanze si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte civile nelle osservazioni 2 dicembre 2009, il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità della citazione per il pomeriggio non appena possibile. La censura è, pertanto, ricevibile in ordine e va esaminata nel merito.
2.2. La censura ricorsuale deve essere respinta sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla CRP nella sua sentenza 26 agosto 2010, che questa Corte non può che condividere e fare proprie. Così come precisato dalla CRP, il posticipo dell’inizio del dibattimento per il pomeriggio del 22 settembre 2009 non costituiva “un nuovo e diverso aggiornamento” rispetto a quello conseguente alla citazione del 4 agosto precedente, ma era soltanto “una semplice posticipazione (di qualche ora) dell’inizio del dibattimento”.
Tale posticipo era, come spiegato dalla CRP, una semplice decisione organizzativa anteriore al pubblico dibattimento (non un rinvio, né una decisione di direzione del dibattimento ai sensi dell’art. 232 CPP, visto che lo stesso non era neppure stato aperto), peraltro “lecita, logica ed opportuna” che faceva seguito alle richieste formulate (con i fax delle 15.54 del 21 settembre 2009 e delle 8.59 del giorno successivo) proprio dalla difesa (CRP 26.8.2010, consid. 4.2 pag. 10 e consid. 4.12, pag. 12).
Dunque, il dibattimento - cui l’imputato non ha partecipato - è stato aggiornato con la citazione spiccata il 4 agosto 2009.
Nulla è stato eccepito riguardo la validità di tale citazione: essendo stata spiccata dal presidente della Pretura penale in un momento in cui il ricorrente era patrocinato da altri avvocati, essa è manifestamente valida (cfr. CRP 26.8.2010, consid. 4.1, pag. 10).
La censura riguardante la notifica di tale citazione è da respingere: risulta, in effetti, dagli atti che la citazione è stata inviata al ricorrente con invio raccomandato. Irrilevante è che egli non l’abbia ritirata: in forza del noto principio, in questi casi, l’invio è reputato correttamente notificato alla scadenza del settimo giorno di giacenza (art. 7 CCP; art. 120 e 124 cpv. 1 CPC (Ti); DTF 127 I 31 consid. aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1 pag. 493).
La censura relativa ad una pretesa mancata corretta notifica della decisione di posticipo dell’inizio del dibattimento è, invece, temeraria. La decisione di posticipo dell’inizio del dibattimento - che, lo si ricorda, non costituisce nuova citazione - è stata adottata nel corso dell’udienza (precedente l’apertura del dibattimento) cui il collegio difensivo ha partecipato. La decisione relativa a tale posticipo non necessitava, quindi, più di alcuna ulteriore notifica.
Infondata è, infine, anche la censura relativa alla pretesa mancata citazione di RI 1 per le 14.00 del 22 settembre 2009. Come visto sopra, il posticipo al pomeriggio dell’inizio del dibattimento non era una nuova citazione. L’unica citazione che doveva essere notificata a RI 1 secondo le disposizioni del CPP era quella del 4 agosto 2009. Tale notifica è stata, come visto, correttamente effettuata.
Ne discende che RI 1 è stato validamente citato per il dibattimento del 22 settembre 2009. Non avendovi egli partecipato senza alcuna giustificazione, la decisione di procedere nelle forme contumaciali non presta il fianco a critica alcuna.
2.3. Da respingere è, poi, la censura secondo cui la sentenza contumaciale è nulla poiché pronunciata da un giudice designato dal presidente della Pretura penale che era escluso ex art. 40 lett. d CPP e, quindi, designato con decisione nulla.
La censura è da respingere già soltanto per il fatto che non si è trattato di una designazione, ma di una semplice informazione alle parti del nominativo del nuovo giudice: l’art. 39 LOG non dà al presidente della Pretura penale la competenza di attribuire gli incarti a questo o quel giudice ma, semplicemente, gli attribuisce la competenza di stabilire, sentiti i membri, i criteri di ripartizione dei procedimenti (art. 39 cpv. 2 LOG).
Per il resto, si richiama quanto deciso al proposito dalla CRP nella più volte citata sentenza (CRP cit., consid. 5 e, soprattutto, consid. 6, pag. 12-14)
Il ricorso è, pertanto da respingere anche su questo punto.
3. Gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
II. Sul ricorso contro la sentenza 14 ottobre 2009
4. Preliminarmente si osserva che, nel suo ricorso 24/25 novembre 2009, RI 1 ripropone anzitutto le argomentazioni, già contenute nel suo precedente ricorso, tendenti a sostanziare la nullità della sentenza contumaciale (ricorso, consid. 24-30, pag. 5-15). Ritenuto come siano già state debitamente vagliate (e respinte) al considerando 2 del presente giudizio e considerato come siano dirette contro la sentenza contumaciale, tali censure devono qui - ovvero nell’ambito di un ricorso contro la sentenza del 14 ottobre 2009 - essere dichiarate irricevibili.
Ciò posto, deve essere dichiarata irricevibile anche l’ulteriore - e, peraltro, ardita - censura ricorsuale, con la quale RI 1 sostiene che, essendo la pronuncia del 14 ottobre 2009 “consequenziale di una sentenza contumaciale (…) nulla a tutti gli effetti, la stessa deve anch’essa essere ritenuta nulla” (ricorso, consid. 32, pag. 15).
5. Continuando nel suo esposto, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di prime cure, condannandolo per violazione di domicilio, ha violato il diritto sostanziale. Precisa il ricorrente che il pretore ha sbagliato a considerare che PC 1 fosse legittimato a sporgere querela.
5.1.a) L'art. 30 cpv. 1 CP prescrive che, se un reato è punibile solo a querela di parte - come è il caso per la violazione di domicilio (art. 186 CP) - chiunque ne è stato leso può chiedere che l'autore sia punito. La querela penale è una dichiarazione di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità competente il promovimento dell'azione penale (STF 6S.110/2005 del 1. settembre 2005 consid. 2.2; DTF 128 IV 81 consid. 2a; 115 IV 2 consid. 2a; 108 Ia 99 consid. 2; 106 IV 244 consid. 1 e rif.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.2 ad art. 30). In quanto condizione dell’azione penale (e non di punibilità dell’atto, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, cfr. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, 3 ed., §8 n. 29) la validità di tale atto deve essere esaminata d'ufficio (STF 6S.439/2003 dell’11 agosto 2004, consid. 6; sentenza CCRP 18 febbraio 2000, inc. 17.1999.61, consid. 4; Riedo in: Basler Kommentar, ad art. 30 n. 67 e rif.). Secondo la dottrina, alla luce della natura procedurale dell’istituto, l’assenza di querela o la sua non validità non conducono ad un proscioglimento, bensì unicamente ad un abbandono del procedimento (Stoll in: Commentaire romand, Basilea 2009, n. 5 ad art. 30 CP; Riedo in: Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 71 ad art. 30 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 11 ad vor art. 30 CP). Tuttavia, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire in materia di prescrizione, la procedura penale ticinese permette al giudice unicamente di condannare o di assolvere, la possibilità di stralciare dai ruoli il procedimento non essendo invece prevista dalla legge (STF 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002 consid. 3.4). Così come in materia di prescrizione, anche in caso di assenza di legittimazione a sporgere querela, alla luce delle limitazioni poste dalla procedura penale ticinese che permette al giudice unicamente di condannare o assolvere, si impone, dunque, di pronunciare il proscioglimento dell’imputato. Del resto, per quanto nella maggior parte dei Cantoni la conseguenza dell’assenza di legittimazione del querelante sia l’abbandono del procedimento, il TF lascia sussistere anche la soluzione che prevede, in difetto di valida querela, il proscioglimento dell’imputato, considerando la distinzione di portata meramente terminologica (DTF 80 IV 1 consid. 2 pag. 5; 72 IV 47).
Lesa - e, quindi, legittimata a presentare querela - è la persona detentrice del bene giuridico direttamente toccato dal reato (Favre/ Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.4 ad art. 30).
b) Secondo l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Bene protetto è la libertà di domicilio (Hausrecht), che comprende la facoltà di vivere in luoghi determinati indisturbatamente e di manifestarvi liberamente la propria volontà (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP).
Ne discende che l’avente diritto non é necessariamente il proprietario (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 186 CP): può esserlo l’inquilino, il sublocatario, l’affittuario, ecc. (DTF 121 IV 31 consid. 3 pag. 33). A questo proposito, il TF ha avuto modo di precisare che, concludendo un contratto di locazione, il locatore rinuncia alla sua libertà di domicilio sul bene oggetto del contratto di modo che, per la durata del contratto, soltanto l’inquilino possiede la qualità di avente diritto ai sensi dell’art. 186 CP (DTF 87 IV 120 consid. 1; 83 IV 154 consid. 1).
Il TF ha, poi, precisato che, fintantoché ha la disponibilità effettiva dei locali occupati, l’inquilino (così come l’affittuario) rimane il solo titolare della libertà di domicilio anche se, in virtù di una valida disdetta, è venuto meno il rapporto contrattuale tra lui e il proprietario (DTF 112 IV 31 consid. 3a pag. 33; STF 6B_818/2009 del 18 marzo 2010; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP; Favre/ Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, n. 1.1 ad art. 186; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 2719, pag. 812). In altri termini, alla fine del contratto, il proprietario dell’immobile non torna automaticamente ad essere titolare del diritto di domicilio: l’inquilino (rispettivamente l’affittuario) che non restituisce la cosa locata alla fine del contratto non si rende, quindi, per questo colpevole di violazione di domicilio e rimane avente diritto ai sensi dell’art. 186 CP (DTF 112 IV 31 consid. 3a pag. 33; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 186 CP). Quest’estensione temporale del diritto di domicilio è stata motivata dal TF con il principio della sussidiarietà del diritto penale, ritenuto come i diritti del proprietario della cosa locata siano sufficientemente tutelati dalla procedura civile che offre al locatore la possibilità di ritornare in tempi brevi in possesso della cosa locata con procedure appositamente definite, in particolare le procedure di sfratto ed esecutive (DTF 112 IV 31 consid. 3b pag. 33-34).
In una sentenza successiva, il Tribunale federale ha ancora precisato che il bene giuridico protetto dall’art. 186 CP non è il possesso e ha, quindi, condannato per violazione di domicilio gli occupanti abusivi di un immobile (squatters).
Rilevato come l’occupazione degli squatters non si fondasse su di un precedente rapporto contrattuale - e meglio, non si fondasse né su un contratto di locazione né su un comodato - e preso atto che, di conseguenza, per riprendersi l’immobile il proprietario non poteva far ricorso a procedure civili specialmente predisposte e che gli rimaneva unicamente la via ordinaria dell’art. 641 CC (eventualmente, dell’art. 927 CC), l’Alta Corte federale ha stabilito che, in un caso del genere, non v’è spazio per l’applicazione del principio della sussidiarietà di modo che il proprietario deve poter beneficiare anche della protezione offerta dal diritto penale. Applicare in casi simili il principio della sussidiarietà - ha spiegato il TF - “impliquerait soit que l’on renonce à poursuivre le larcin en renvoyant la victime à agir dans le cadre des art. 641, 925 et 927 CC ou, de manière plus générale, à considérer que les art. 41 ss CO rendent inutiles les dispositions du code pénal protégeant les particuliers contre certains actes illecites” (DTF 118 IV 167, consid. 3b).
5.2. Nel caso in esame occorre stabilire chi era, al 4 ottobre 2002, l’avente diritto sull’abitazione di __________.
a) Il primo giudice ha accertato che PC 1 ha abitato la casa “dal 1984 ininterrottamente, assumendosi direttamente l’integralità degli oneri ipotecari” così come le “spese di rifornimento della nafta” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 13).
L’accertamento è contestato dal ricorrente che sostiene che, poco prima che lui si introducesse in casa, PC 1 aveva lasciato i luoghi per trasferirsi ad __________. Richiamando gli atti, il ricorrente adduce che PC 1 da anni ormai non pagava più gli interessi ipotecari.
Risulta dagli atti che PC 1 ha occupato la casa con il consenso del proprietario almeno sino al 1998 quando gli è stata notificata una prima disdetta. A questa ne hanno fatto seguito altre (dovute alla concessione di alcune proroghe) sino a che l’11 aprile 2000 RI 1 ha presentato istanza di sfratto.
L’istanza è stata accolta dal pretore la cui sentenza è, però, stata annullata dalla IICCA con pronuncia 23 ottobre 2000.
PC 1 ha, così, continuato ad occupare __________.
Non è necessario, per le ragioni che verranno indicate in seguito, verificare se è o meno arbitrario l’accertamento secondo cui PC 1 abitava ancora la casa di __________ nel momento considerato dal decreto d’accusa.
b) PC 1 non era proprietario di __________. Proprietario dell’immobile è RI 1, così come risulta dalla sua iscrizione a RF (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 12).
Nella sua querela, PC 1 ha sostenuto che RI 1 ha acquistato __________ per suo conto, ribadendo, così, quanto detto nell’ambito della procedura di sfratto in cui ha affermato che fra lui e RI 1 vi era “un particolare rapporto di fiducia in base al quale la casa è solo formalmente di proprietà dell’istante (n.d.r: RI 1), così come risulta a RF, mentre economicamente fa parte del patrimonio di PC 1 che al momento dell’acquisto non aveva potuto comparire come parte del contratto, ostandovi le limitazioni di legge nei confronti dei cittadini stranieri” (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 3, pag. 2).
La tesi sostenuta da PC 1 è contestata da RI 1 (cfr., in particolare, sua audizione rogatoriale 25.2.2003, pag. 1) e non ha, almeno per quanto risulta dagli atti, trovato un chiaro sostegno probatorio, tanto che la stessa IICCA, dopo avere preso atto delle argomentazioni di PC 1, si è limitata a riferire di “indizi non irrilevanti” relativamente ad una “situazione economica complessa fra cliente e consulente” (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 6, pag. 4).
Comunque sia, quand’anche si dovesse dare per accertata la tesi di PC 1, la questione della proprietà dell’immobile non potrebbe, per evidenti motivi, essere risolta diversamente da quanto indicato sopra.
Volendo, poi, fare astrazione dalle problematiche derivanti dal diritto pubblico - e, quindi, dall’illiceità di un eventuale contratto soggiacente ad una simile operazione - e volendo semplicemente considerare accertato (per ipotesi di lavoro) che l’acquisto della casa è stato finanziato da PC 1, la cosa ancora non basterebbe a fare di lui l’avente diritto ai sensi dell’art. 186 CP.
Infatti, il diritto di usare un immobile spetta, in forza dell’art. 641 CC, al proprietario - cioè alla persona iscritta come tale a RF - e non a colui che, per ipotesi, ha fornito i soldi con cui è stato pagato il prezzo d’acquisto dell’immobile.
c) PC 1 non era neppure titolare né di un diritto reale limitato né di altro diritto derivante da un rapporto di diritto pubblico sulla casa di __________.
d) Parimenti, dalla sentenza impugnata si evince che PC 1 non poteva vantare sulla casa né un diritto derivantegli da un contratto di locazione né un diritto derivantegli da un comodato. Infatti, il primo giudice ha richiamato la sentenza 23 ottobre 2000 - cresciuta in giudicato - con cui la II Camera civile del TA ha stabilito che tra le parti non era in essere né un contratto di locazione né un comodato (sentenza IICCA 23.10.2000, consid. 6 e 7) e ha, pertanto, annullato la sentenza pretorile che aveva accolto l’istanza di sfratto presentata da RI 1 nei confronti di PC 1.
e) Questa Corte non vede da quale altro valido contratto PC 1 possa derivare un diritto personale ad abitare la casa di __________.
f) Visto l’accertamento secondo cui il tribunale competente ha stabilito l’inesistenza fra le parti di un contratto di locazione o di comodato, forza è constatare che la presente fattispecie - certamente anomala - si apparenta, non a quelle giudicate in DTF 112 IV 31 e STF 6B_818/2009 del 18 marzo 2010, ma a quella giudicata in DTF 118 IV 167.
Infatti, si è qui confrontati con una fattispecie che vede il proprietario di un immobile che non può adire le speciali procedure civili per costringere colui che occupa senza diritto il suo immobile a liberare gli spazi. E questo a motivo del fatto che è stato stabilito dalla competente autorità che fra le parti non è mai venuto in essere né un contratto di locazione né un contratto di comodato.
E’ questa una situazione totalmente sovrapponibile a quella del proprietario di un immobile occupato da squatters, cioè è una situazione in cui al proprietario rimane soltanto la via dell’azione in rivendicazione ex art. 641 CC. In questa situazione, come visto, il TF ha stabilito che non può trovare applicazione il principio della sussidiarietà del diritto penale e, pertanto, l’avente diritto non può essere determinato sulla scorta di quanto stabilito in DTF 112 IV 31 (dove, appunto, la determinazione dell’avente diritto era conseguente all’applicazione di questo principio).
Ad identica conclusione si giungerebbe anche se si dovesse ammettere che PC 1 ha occupato l’immobile in forza di un altro (innominato) e valido contratto (di cui questa Corte, come detto, non vede gli estremi). In questa (denegata) ipotesi, si dovrebbe, per evidenti motivi, considerare che il contratto è stato rescisso in ogni caso al più tardi il 29 marzo 2000, momento per il quale RI 1 ha notificato la disdetta (sentenza IICCA cit, consid. 2, pag. 2). In assenza di prove sulla conclusione di accordi particolari (per esempio, accordi condizionanti la rescissione del contratto a termini definiti o altro), la chiara volontà manifestata dal legittimo proprietario di non più permettere a PC 1 l’utilizzo della casa non può che essere considerata come una corretta e valida rescissione del contratto sulla cui scorta questi occupava la casa. Ritenuto come, per definizione, a RI 1 sarebbe, comunque, preclusa la possibilità di recuperare l’immobile per il tramite della procedura di sfratto, a lui rimarrebbe - come gli rimane - soltanto l’azione in rivendicazione (o tutt’al più, quella dell’art. 97 CO) ciò che esclude - così come ha stabilito il TF - l’applicazione del principio della sussidiarietà del diritto penale.
Ne consegue che, considerando il dominio effettivo sull’abitazione sufficiente per conferire il diritto di domicilio alla parte civile, il pretore ha violato il diritto federale.
Di conseguenza, non essendo titolare del diritto di domicilio su __________, PC 1 non era legittimato a sporgere querela.
Pertanto, in assenza di una valida querela, va accertato l’abbandono del procedimento penale avviato nei confronti di RI 1 per titolo di violazione di domicilio.
Il ricorso va, perciò, accolto ai sensi dei considerandi senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre censure proposte dal ricorrente.
In esito a quanto sin qui esposto e visto quanto sopra indicato sui limiti decisionali posti dal CPP ticinese, la sentenza impugnata va annullata e il ricorrente va prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio.
6. Gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili di prima e seconda sede (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Sul ricorso contro la sentenza contumaciale 22 settembre 2009
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico del ricorrente che rifonderà a PC 1 fr. 600.- per ripetibili.
II. Sul ricorso contro la sentenza 14 ottobre 2009
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili di prima e seconda sede.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.