|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 20 luglio 2010
|
In nome |
|
||
|
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
|
segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 novembre 2009 presentato da
RI 1
patrocinato dall’PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 settembre 2009 dal giudice della Pretura penale;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev’essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 18 febbraio 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
- infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere, a __________, il 22 marzo 2006, senza diritto, portato e detenuto sulla sua persona un coltello a farfalla, azionabile con una sola mano;
- guida in stato di inattitudine per avere, il 22 marzo 2006, a Locarno, condotto il suo motoveicolo Aprilia RS 125, targato, in stato di inattitudine, avendo sniffato la sera del 19 marzo 2006, in compagnia di un’amica, un imprecisato quantitativo di cocaina e di eroina;
- contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, il 19 marzo 2006 a __________, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina e di cocaina, messogli a disposizione gratuitamente da una sua vicina di casa ora latitante;
- contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico per avere, in data 2 maggio 2006, sulla linea __________, in zona __________, viaggiato senza essere in possesso di un valido titolo di trasporto, ottenendo così fraudolentemente delle prestazioni di trasporto ai danni delle PC 1.
In applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di 13 (tredici) giorni, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, come pure la condanna a una multa di fr. 500.- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CP). Lo ha inoltre condannato a versare alla parte civile PC 1, l’importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento.
Al decreto di accusa RI 1 ha sollevato opposizione.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 25 settembre 2009 il giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni e di guida in stato di inattitudine. Proscioltolo dalle rimanenti due imputazioni (contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e contravvenzione alla legge federale sul trasporto pubblico) per intervenuta prescrizione della rispettiva azione penale, egli lo ha condannato alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 10.00 (dieci), sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e a una multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostituiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
C. Contro la citata sentenza RI 1 ha inoltrato il 28 settembre 2009 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi scritti del gravame, presentati il 9 novembre successivo, egli ha chiesto il proscioglimento dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, con conseguente ricommisurazione della pena per il reato di infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni (non oggetto di impugnazione).
D. Il 13 novembre 2009 il procuratore pubblico, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggetto, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 177 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev’essere arbitraria pure nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 21 pag. 219, 129 I 8 consid., 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Il ricorrente impugna la condanna per guida in stato di inattitudine, ritenendola conseguente ad un arbitrario accertamento dei fatti e ad una arbitraria valutazione delle prove e, per finire, ad una violazione del diritto federale.
2.1. Stando alla sentenza impugnata, il 22 marzo 2006 l’accusato è stato arrestato ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 3 aprile 2006 a seguito di un episodio di rilevanza penale di cui si è reso protagonista presso il negozio Ecoprinter di Locarno dove, minacciando con un coltello l’impiegata, si sarebbe fatto consegnare la somma di fr. 130.- per poi allontanarsi in sella alla sua motocicletta (sentenza, pag. 4 e 5; cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 6 aprile 2006, act. 12, segnatamente il rapporto di arresto, annesso 1). Riferendosi all’uso della motocicletta (sentenza, pag. 6, consid. 4.1), il primo giudice ha quindi ricordato che, in merito al consumo di sostanze stupefacenti, lo stesso accusato ha dapprima dichiarato che “l’ultimo consumo di eroina (per via nasale) risale a circa due settimane orsono” (verbale di interrogatorio del 22 marzo 2006, pag. 3; act. 12/4) per poi, in un secondo tempo, ammettere “che la domenica sera antecedente il mio arresto (19.03.2006) ho consumato con una prostituta che abitava nell’appartamento no. 2 (appartamento a fianco del mio) della cocaina e eroina. Entrambe le sostanze sono state sniffate” (verbale di interrogatorio del 3 aprile 2006, pag. 2; act. 12/12). Durante il dibattimento - ha proseguito il giudice - l’accusato ha inoltre riferito che “circa 3 giorni prima del 22 marzo 2006 avevo consumato cocaina ed eroina offertami da un signora che aveva organizzato una festa prima di partire per un viaggio” (verbale del dibattimento, pag. 3).
2.2. Premesso che la difesa non si è formalmente opposta all’utilizzo delle risultanze predibattimentali e, quindi, nemmeno a quanto dichiarato dall’accusato al procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale ha, anzitutto, richiamato l’art. 91 cpv. 2 LCstr secondo cui chi, per motivi non dovuti a ebrietà è inabile alla guida e conduce un veicolo a motore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Egli ha, quindi, soggiunto che l’art. 2 cpv. 2 ONC stabilisce che un conducente è considerato inabile alla guida se nel suo sangue è provata la presenza di determinate sostanze fra le quali l’eroina e la cocaina e che l’art. 2 cpv. 2bis ONC - entrato in vigore il 1° gennaio 2005 - affida la competenza di stabilire le condizioni per ritenere provata la presenza nel sangue di questa sostanze proibite all’USTRA (Ufficio federale delle strade) che vi ha provveduto, emanando il 22 maggio 2008, un’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1) che, all’art. 34, stabilisce i valori limite per i quali e al di sopra dei quali la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti è provata; ossia per la morfina libera e la cocaina: 15 µg/L, per il THC: 1,5 µg/L (sentenza, pag. 7 consid. 4.1).
Nella fattispecie - ha dipoi rilevato il primo giudice - l’analisi tossicologica eseguita dal Laboratorio Bioanalitico SA di Savosa ha permesso di stabilire che nel sangue del prevenuto vi era una concentrazione di cocaina di 7186 ng/ml, mentre che la quantità di oppiacei era di 20'000 ng/ml (act. 12/17), ricordato che 1 ng corrisponde a 10 -3 µg (sentenza, pag. 7). Ritenuto che, a dispetto di quanto dichiarato dallo stesso accusato, dalle analisi di laboratorio non sono invece emerse tracce di eroina, visti i citati parametri - ha concluso il giudice - deve essere ammessa l’inabilità alla guida per la presenza di cocaina (oltre 71 µg/L) ed oppiacei (20 µg/L) nel sangue (sentenza, pag. 7). Del resto - ha puntualizzato lo stesso giudice - l’incapacità alla guida deve inoltre essere dedotta dall’insolito atteggiamento dell’accusato il giorno dei fatti e dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida (sentenza, pag. 7).
3. Il ricorrente dissente dall’impugnato giudizio rilevando, anzitutto, che nell’accertare l’inattitudine alla guida il giudice della Pretura penale è incorso in una svista nella misura in cui ha attribuito ai risultati dell’esame tossicologico delle urine (allegato 17 al rapporto di polizia del 6 aprile 2006) un valore o peso determinante. Infatti - obietta il ricorrente ricordando di avere sottolineato il problema al dibattimento - il primo giudice ha attribuito ai dati tossicologici dell’esame delle urine la valenza della prova del sangue, prova che tuttavia non sussiste agli atti. Certo - continua - da alcuni rapporti sembrerebbe che il ricorrente sia stato sottoposto anche ad un esame tossicologico, per stupefacenti, del sangue (act. 12/14, pag. 3), ma alla fine negli atti di polizia non si ritrova alcun risultato scientifico specifico e il solo esame del sangue di cui vi è un riscontro è quello che riguarda l’alcolemia (act. 12/14, pag. 2 e act. 12/16). Non è, dunque, dato sapere a quale esame del sangue faccia riferimento il giudice quando dà per accertata la presenza di stupefacenti nell’organismo del prevenuto. Gli unici risultati relativi agli esami tossicologici agli atti sono, dunque, quelli relativi all’alcolemia nel sangue (act. 12/16), il cui risultato è pero stato negativo e quello, su cui si è fondato il Pretore, relativo al campione di urine (act.12/17). Sennonché, assevera il ricorrente, secondo l’art. 2 ONC, in particolare il capoverso 2, è considerato inabile alla guida il conducente nel cui sangue è provata la presenza di stupefacenti. L’accertamento di sostanze stupefacenti nelle urine non è dunque, sempre secondo il ricorrente, un dato adeguato o sufficiente ai fini di concludere per un’inattitudine alla guida.
4. Il ricorso si rivela fondato nella misura in cui il ricorrente fa carico al giudice di essere incorso in una svista nel ritenere che nel sangue dell’accusato vi era una concentrazione di sostanze stupefacenti (cocaina ed oppiacei) tale da averlo reso inabile alla guida. Giacché, come rilevato nel gravame, il sangue prelevato in occasione del fermo del soggetto - e destinato sia alla determinazione dell’alcolemia (prelievo avvenuto alle ore 13.35), sia alla determinazione del consumo di sostanze stupefacenti (prelievo avvenuto alle ore 13.45), in quest’ultimo caso unitamente alla urine (prelievo avvenuto alle ore 13.45), così come richiesto dall’art. 140 vOAC (cfr. rapporto di constatazione per sospetta guida in stato di inattitudine del 22 marzo 2006, act. 12/14 punti 7, 9 e 10 e act. 12/15) - è servito soltanto per la determinazione della quantità di alcol sorbita dal prevenuto (act. 12/16). Per l’esame tossicologico (presenza di sostanze stupefacenti), il laboratorio Bionalitico SA si è invece fondato (solo) sulle urine prelevate, per l’appunto, in occasione del fermo del 22 marzo 2006, come attestato nella relativa relazione del 24 marzo 2006 (act. 12/17). Relazione verosimilmente stilata a seguito della richiesta in tal senso della polizia scientifica del 23 marzo 2006, alla quale la polizia cantonale aveva sollecitato un esame tossicologico delle urine prelevate, per l’appunto, alle ore 13.45 a seguito dei sospetti maturati sul possibile consumo di droga da parte dell’accusato (act. 12/15). Di un’analisi del sangue in funzione dello stesso esame tossicologico - sangue prelevato, come visto, proprio anche in funzione di tale accertamento - non vi è però, come rilevato, traccia alcuna, verosimilmente perché le provette non erano state inviate al Laboratorio Bioanalitico SA, come avvenuto per il test per l’alcolemia, ma al Laboratorio molecolare a Lugano (act. 12/14 punto 10). L’accertamento del primo giudice, secondo cui nel sangue del prevenuto sarebbero state riscontrate sostanze stupefacenti in misura tale da avere reso il soggetto inabile alla guida è perciò arbitrario. E siccome, lo si ripete, lo stesso giudice ha fondato il giudizio di colpevolezza per quanto riguarda l’imputazione di guida in stato di inattitudine proprio su questo specifico accertamento dipartendosi da quanto prescritto al riguardo dall’art. 34 OOCCS-USTRA - sulla cui applicazione le parti concordano, benché la normativa sia entrata in vigore dopo i fatti (avvenuti nel corso del mese di marzo del 2006) all’origine del procedimento penale, ovvero il 1° ottobre 2008 - la conseguente condanna per guida in stato di inattitudine dovuto al consumo di stupefacenti non può che cadere. Il prevenuto, non lo si dimentichi, ha acconsentito al prelievo del sangue anche per stabilire il consumo di sostanze stupefacenti, oltre che di medicamenti (act. 12/14 punti 9 e 10), con le conseguenze, in senso positivo o negativo, che una prova del genere comporta in prospettiva dell’applicazione dell’art. 91 LCStr. Già si è però visto che nonostante ciò il Laboratorio Bioanalitico SA ha esaminato solo le urine dell’indagato per l’esame tossicologico, vanificando in questo modo una prova prevista dal diritto federale (alla quale questi si era sottoposto (prelievo del sangue). Del resto, nelle sue osservazioni al ricorso, il Procuratore pubblico non pretende il contrario, ossia non sostiene che l’esame delle urine ha comunque validamente supplito a quello del sangue.
E’ vero che il Pretore ha dipoi aggiunto che l’incapacità alla guida del prevenuto è deducibile anche dall’insolito atteggiamento del soggetto il giorno dei fatti e dal fatto che, probabilmente a causa del suo debole stato psichico, non era perfettamente in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. In cosa sarebbe consistito l’insolito atteggiamento di cui l’accusato avrebbe dato prova nella specifica fattispecie e, in particolare, perché un’attitudine del genere basterebbe per dichiarare il prevenuto colpevole del reato di cui all’art. 91 cpv. 2 LCStr, il primo giudice tuttavia non spiega. In assenza di accertamenti più compiuti, non è neppure di sussidio il riferimento del Pretore alla circostanza che, “probabilmente” (cosa significa?) a causa del suo debole stato psichico (in che cosa sarebbe esso consistito?), lo stesso prevenuto non sarebbe stato in grado di assumere comportamenti razionali alla guida. Di nuovo la sentenza impugnata non resiste perciò alla censura di arbitrio sollevata nel rimedio, ove si consideri del resto che nemmeno dal “Test di attenzione” di cui al punto 12 del Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali annesso all’act. 12/14 sono emersi elementi suscettibili di confermare la negativa impressione del primo giudice al riguardo (cfr. anche il punto 11 che precede e i punti 13, 14. 15, 16, 17 e 18 che seguono).
5. Dato quanto precede non può che discendere l’accoglimento del gravame, nel senso che il ricorrente va prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine, con conseguente rinvio degli atti a una nuovo giudice della Pretura penale per commisurare la pena in relazione alla condanna (incontestata) di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 cpv. 1 LArm) e per la fissazione degli oneri processuali di prima sede. Quanto agli oneri processuali relativi al presente giudizio, essi vanno caricati allo Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di guida in stato di inattitudine. Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza impugnata, gli atti sono trasmessi ad un altro giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e per la determinazione degli oneri processuali di prima sede.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.