|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 27 luglio 2010 |
In nome |
|
||
|
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
|
segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata il 25 novembre 2009 da
|
|
RI 1
|
|||
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 novembre 1992 dalla Corte delle assise criminali |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 10 aprile 1992 la Corte delle assise criminali di __________ ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
- ripetuta e continuata truffa, consumata e tentata, commessa nella sua qualità di direttore della filiale Banca __________, nel periodo dal maggio all’ottobre 1989, per avere, al fine di procacciare a sé e a A. dei profitti, ingannato con astuzia i responsabili (o alcuni di essi) del Comitato di Direzione nonché i membri del Consiglio di amministrazione della banca inoltrando agli stessi appositi formulari per la richiesta di crediti da lui stesso compilati, con indicazioni false e inveritiere, inducendo con ciò rispettivamente tentando di indurre la Banca __________ ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio, segnatamente all’erogazione a A. e a società anonime a lui facenti capo, nell’ambito delle operazioni denominate __________, di un finanziamento complessivo di fr. 13'700'000.- causando un danno di almeno fr. 5'000'000.- (consid. 1.1);
- ripetuta e continuata amministrazione infedele, siccome commessa per fine di lucro, per avere, nel periodo dal 18 ottobre 1989 al 31 gennaio 1990, a __________, agendo nella sua qualità di direttore della filiale __________ ed essendo obbligato per legge e per contratto a curarne il patrimonio, ripetutamente danneggiato la stessa compilando le richieste di credito per delle operazioni immobiliari in modo incompleto ed autorizzando A. a prelevare i fondi relativi ai finanziamenti richiesti prima dell’autorizzazione da parte del Consiglio d’amministrazione della banca, peraltro mai avvenuta, sapendo che parte dei finanziamenti non erano destinati al pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile, bensì a scopi estranei all’operazione immobiliare, ricevendo quale compenso da A. un importo di fr. 800'000.- e cagionando un danno alla banca di non meno di fr. 28'000'000.- e segnatamente nelle operazioni denominate __________ (consid. 1.2);
- conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, commessa in correità con terzi a __________, il 26 rispettivamente il 28 settembre 1990, per avere, quale promotore e fondatore della __________, agendo attraverso il futuro amministratore unico della società nonché attraverso un organo di una fiduciaria terza, indotto con inganno il notaio ad attestare, contrariamente al vero, nel suo rogito n. 1416, che il capitale della costituenda società, interamente sottoscritto, ammontava a fr. 100'000.- sottacendogli che detto capitale veniva invece solo fittiziamente liberato, i fondatori-promotori avendo preventivamente convenuto di rientrarne immediatamente in possesso, come in effetti ne rientrarono il 3 ottobre 1990 (consid. 1.3).
La Corte delle assise criminali ha ritenuto il
coimputato B. colpevole di ripetuta e continuata bancarotta fraudolenta, di
ripetuta appropriazione indebita e di conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione.
In applicazione della pena RI 1 è stato condannato a quattro anni e sei mesi di
reclusione, al pagamento di una multa di fr. 100'000.- nonché al versamento
alla parte civile Banca __________ di fr. 2'000'000.- quale risarcimento danni.
La Corte ha, altresì, ordinato la confisca di determinati beni sequestrati e
la loro assegnazione alle parti lese.
B. Con decisione 10 novembre 1992 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto il ricorso interposto da RI 1 contro la sentenza di prime
cure.
Infine, con decreto 30 dicembre 1992, il Tribunale federale ha stralciato dai
ruoli il ricorso presentato da RI 1 contro il giudizio della CCRP, ritenuto che
lo stesso non era stato motivato nel termine stabilito dalla legge.
C. Con istanza di revisione 25 novembre 2009 RI 1 chiede l’annullamento
delle sentenze della Corte delle assise criminali di __________ e della Corte
di cassazione e revisione penale, concludendo che il processo abbia a rifarsi.
Egli, in particolare, sostiene di avere rintracciato dei documenti – in parte
nuovi e in parte già agli atti, ma non valutati dalla Corte giudicante – che
contrastano in modo “assolutamente evidente” con le conclusioni dei
giudici di prima e di seconda istanza.
D. Con osservazioni 19 gennaio 2010 il procuratore pubblico chiede la
reiezione integrale dell’istanza di revisione.
E. Con scritto 29 gennaio 2010 A. comunica che non intende prendere posizione sulla domanda di revisione, confidando comunque nel fatto che
l’autorità penale tenga debitamente conto a suo favore di un eventuale esito
favorevole della stessa.
Con osservazioni di data 10 febbraio 2010 l’__________ (che nel 1998 ha ripreso gli attivi e i passivi della __________ dopo che quest’ultima, nel 1994, li aveva a
sua volta ripresi dalla Banca __________) e la Massa fallimentare A. chiedono la reiezione dell’istanza.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l'art. 299 lett. b CPP la revisione del processo ha luogo, in
caso di condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra,
inconciliabile con essa.
Con il termine di “sentenza” va intesa ogni decisione presa da un’autorità
cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in
applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale,
Locarno 1999, ad art. 299 CPP pag. 473).
L'art. 299 lett. b CPP trova applicazione nei casi in cui due sentenze inerenti
a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in
contrasto fra loro sull'accertamento dei fatti che la sola contraddizione basta
– già di per sé – a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce
(Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3538 con numerosi
rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell'art.
385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la revisione non occorre in simile
ipotesi un preventivo apprezzamento circa la rilevanza di fatti o mezzi di
prova nuovi: basta l'incompatibilità evidente delle due sentenze successive,
sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n.
3539-3541 con richiami).
Si aggiunga che l'abrogato art. 243 n. 2 vCPP contemplava testualmente la
stessa disposizione. Già la giurisprudenza correlata a tale norma riteneva data
l'inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato
quando i due giudizi denotavano palese contrapposizione tra i fatti accertati
nell'uno e nell'altro (CCRP, sentenza dell'8 ottobre 1979 in re R., consid. 2). Si precisa, qui, che il rimedio straordinario della revisione è destinato
a correggere errori di fatto, non di diritto (Piquerez, op. cit., pag. 752 n.
3503). Inoltre, secondo la menzionata giurisprudenza, doveva trattarsi degli
stessi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi
diversi, non sono idonei, per ciò soltanto, a confortare un giudizio di
inconciliabilità (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).
2. L'art. 299 lett. c CPP prevede, poi, la revisione, in caso di
condanna, quando esistono fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti
al giudice penale nel primo processo (revisio propter nova). Tale norma ha
la stessa portata dell'art. 385 CP e adempie dunque i requisiti minimi posti
dal diritto federale in materia di revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con
rinvii riferito all'art. 243 n. 3 vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di
prova invocati devono essere nuovi e rilevanti, fermo restando che semplici
opinioni, valutazioni o considerazioni giuridiche non sono né fatti né mezzi di
prova e non permettono, pertanto, di sostanziare una revisione
(Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 19).
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della
sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (DTF 122 IV 66
consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a;
Piquerez, op. cit., pag. 756 n. 3524). Un fatto o un mezzo di prova non è
nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato
correttamente la portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; Piquerez, op. cit., pag.
756 n. 3525 e seg.). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o
dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono
rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla
duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe
deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e
non sull'arbitrio. Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti
rimasto sconosciuto al giudice possa fondare una revisione occorre, in
particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da
non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio
impugnato se ne avesse preso conoscenza, ritenuto, comunque, che nel dubbio
occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli
atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF
122 IV 6 consid. 2b).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di
inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far
presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più
favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami, STF del 6
agosto 2009 6B_242/2009 consid. 2; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 102 n. 24). Qualora siano
addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116 IV
353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, ad art. 385 n. 95).
3. Preliminarmente si osserva che, nel suo esposto, RI 1 si appella
sostanzialmente al motivo di revisione di cui all’art. 385 CP (art. 299 lett. c
CPP) producendo a fondamento della propria istanza 77 documenti a suo dire non
facenti parte degli atti del processo o comunque rimasti sconosciuti ai primi
giudici e contestando sulla scorta degli stessi le varie condanne contenute nel
dispositivo della sentenza d’assise (istanza, pto. B.1.1).
Solo al pto. B.12 dell’istanza, RI 1 solleva l’esistenza di una decisione di
abbandono – che ritiene inconciliabile con la sua condanna per il reato di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione – appellandosi pertanto al
motivo di cassazione di cui all’art. 299 lett. b CPP (cfr. consid. 16).
4. Nel capitolo “Annotazioni preliminari” RI 1 si diffonde in una serie
di considerazioni di ordine generale con le quali egli, sulla scorta di vari
documenti, contesta alcuni accertamenti operati dalla Corte delle assise
criminali (istanza, pto. B.1).
4.1. L’istante
rileva, innanzitutto, che dal rapporto di revisione in atti denominato “__________”,
emerge che la Banca __________ ha scaricato su di lui le responsabilità per il
“buco” causato da A., malgrado esse sarebbero in verità da ricercare in seno
alla Direzione generale dello stesso istituto di credito.
RI 1 osserva anche che dalle annotazioni dei membri della Direzione
generale chiamati ad esprimersi sul suddetto rapporto (doc. 4) risulta come gli
stessi non abbiano espresso nessuna critica al suo operato, ciò che – a detta
dell’istante – appare particolarmente strano, ritenuto come pochi mesi dopo gli
è stata attribuita la colpa della voragine causata da A. e dalle sue società
(istanza, pto. B.1.2).
L’istante sostiene, poi, che i doc. 12, 21, 38 e 41 prodotti con l’istanza smentiscono
l’accertamento secondo cui egli non avrebbe informato la Direzione generale e il Consiglio d’amministrazione della banca del fatto che le società
indicate nell’atto d’accusa appartenevano a A. (istanza, pto. B.1.3).
A mente dell’istante, inoltre, le dichiarazioni dei membri della Direzione
generale della Banca __________ – riprese nella sentenza d’assise – per cui
egli non avrebbe rispettato il regolamento e la prassi applicata dalla banca in
ambito di concessione di crediti contrastano con quanto emerge dalle due liste
di sorpasso al 30 novembre 1989 (doc. 5) e al 31 dicembre 1989 (doc. 6). Da
tali documenti – spiega l’istante – in particolare dalla mancanza di
annotazioni alla posizione “Massnahmen” e dalle firme in calce, risulta infatti
che la Direzione aveva ratificato le operazioni senza rimproverare nulla ad RI
1 e senza fornirgli indicazioni su come effettuare tali richieste (istanza,
pto. B.1.4).
Sempre nel suo capitolo introduttivo, l’istante sostiene, infine, che il
rimprovero mossogli dalla Corte delle assise di non avere annotato le
comunicazioni telefoniche con la Direzione generale della banca è contraddetto
dai doc. 7 e 8 prodotti con l’istanza che riportano tali annotazioni e che
confermano che la gran parte delle comunicazioni e degli ordini della Direzione
avvenivano per telefono e non per iscritto come previsto dal regolamento.
Ritenuta la prassi che si era instaurata – conclude RI 1 – non si può desumere un
suo comportamento illecito dal fatto che gli ordini avvenivano per telefono
(pto. B.1.5).
4.2. Per quanto concerne, innanzitutto, il rapporto di revisione denominato
“__________” si osserva che il documento – come peraltro puntualmente rilevato
dal procuratore pubblico (osservazioni, pag. 2) – era noto alla Corte delle
assise criminali che lo ha in sentenza più volte citato (cfr. ad esempio sentenza
d’assise, consid. 3.1 pag. 80, consid. 3.1.3 pag. 85, consid. 3.1.4.3 pag. 97,
consid. 3.1.5 pag. 98, consid. 3.3 pag. 105). Esso, pertanto, non può essere
considerato un mezzo di prova “nuovo” e non rappresenta, perciò, un valido
motivo di revisione ai sensi dell’art. 385 CP e dell’art. 299 lett. c CPP.
Quanto agli altri documenti menzionati da RI 1 nel suo capitolo introduttivo,
si rileva che, quand’anche non fossero già stati presi in considerazione dalla
Corte delle assise o dalla CCRP, essi son ben lungi dall’adempiere il
presupposto della rilevanza e dall’inficiare, dunque, gli accertamenti alla
base del giudizio impugnato.
Le annotazioni sul doc. 4 – che, peraltro, si appalesa come un estratto di un
rapporto più ampio qui non integralmente prodotto – non sono certamente
suscettibili di provare che l’operato di RI 1 è stato esente da responsabilità
penali, ritenuto come le stesse, per sua ammissione (cfr. istanza, pto. B.1.2
pag. 4-5), sono state formulate dalla Direzione generale prima che l’inchiesta
penale facesse emergere i particolari sul suo operato e in un momento, dunque,
in cui il suo operato non era ancora interamente noto.
In merito ai doc. 12, 21, 38 e 41, poi, questa Corte non comprende come possa
giovare all’istante dimostrare l’inconsistenza del rimprovero secondo cui egli
non avrebbe informato la Direzione che le società indicate nell’atto d’accusa
appartenevano a A., ritenuto come la sua condanna per truffa ed amministrazione
infedele non si fonda su tale assunto, ma su altri elementi sottaciuti agli
organi della banca (il fatto che le conferme di consolidamento da parte delle
assicurazioni non erano presenti, il fatto che il deposito fiduciario di fr.
10'000'000.- non apparteneva a A. e non poteva dunque essere considerato una
garanzia o un pegno, la circostanza per cui le cartelle ipotecarie a garanzia
dei crediti non erano ancora state rogate o non avevano il valore indicato;
l’esistenza di ipoteche legali in primo rango, il reale valore dei prezzi
d’acquisto degli immobili, cfr. sentenza d’assise, consid. 3.1.4 e consid. 3.3).
Nemmeno le
liste di sorpasso di cui ai doc. 5 e 6 permettono di sostanziare i presupposti
necessari alla revisione del giudizio impugnato. Come ben evidenziato da
procuratore pubblico (osservazioni, pag. 2), infatti, tali documenti si
riferiscono temporalmente ai fatti che configurano il reato di amministrazione
infedele e, in particolare, a finanziamenti per i quali RI 1 aveva fornito
informazioni che lasciavano presagire la conformità degli stessi con la
politica di credito della Banca __________ (sentenza d’assise, consid. 3.3 pag.
105). Se l’istituto di credito non ha rimproverato nulla ad RI 1 – ciò che
l’istante sostiene risultare dai suddetti documenti – è semplicemente perché
questi gli aveva dato informazioni tranquillizzanti, come del resto risulta
anche dal doc. 5 che riporta l’annotazione secondo cui “die Sicherheiten sind
gemäss RI 1 vorhanden”.
Per quanto attiene, infine, ai doc. 7 e 8, si osserva come l’accertamento della
Corte delle assise per cui la Direzione della Banca __________ non ha mai
concesso ad RI 1 autorizzazioni telefoniche per i finanziamenti si fonda sulle
convergenti deposizioni dei testi __________nonché della segretaria dello stesso istante, __________, (cfr. sentenza d’assise, consid.
3.1.3 pag. 87-88, consid. 3.3.1 pag. 106-107, consid. 3.3.2 pag. 108, consid.
3.3.4 pag. 110) e non può dunque essere inficiato dai due documenti prodotti
con l’istanza, la cui connessione con le operazioni per cui RI 1 è stato
condannato non è stata esplicitata dall’istante, e che appaiono pure in sé poco
significativi a motivo della vaghezza delle annotazioni in essi contenute così
che, quand’anche si volesse prescindere da quanto appena detto, essi non
possono essere considerati tali da imporre ad una Corte un diverso accertamento
sulla questione qui evocata.
5. Continuando nel suo esposto, RI 1 sostiene che gli accertamenti alla
base del dispositivo n. 1.1.3 della sentenza d’assise, relativi al reato di
truffa nell’ambito dei crediti erogati dalla Banca __________ in favore della __________,
sono integralmente smentiti dai doc. 9-23 (istanza, pto. B.2).
5.1. Al proposito, la Corte delle assise ha accertato che RI 1, il 12
ottobre 1989, presentò alla Direzione centrale della banca una proposta di
credito ipotecario di fr. 3'000'000.- per l’acquisto della proprietà __________
e per un credito di costruzione di fr. 7'000'000.-. La prima Corte ha rilevato
che i verbali di credito inviati a __________ da RI 1 erano incompleti e nulla
potevano riferire di importante per l’autorizzazione. In particolare – spiegano
i primi giudici – la Direzione ignorava l’ipoteca legale di fr. 1'000'000.- già
esistente in primo rango come pure l’inesistenza della garanzia delle cartelle
ipotecarie che neppure esistevano nella forma delle conferme notarili in vista
di una loro futura emissione e neppure c’erano conferme di consolidamento della
compagnia d’assicurazione __________.
La prima Corte ha così concluso che fu sulla base di queste errate informazioni
fornite da RI 1 che la Direzione generale preavvisò favorevolmente i crediti in
data 12 ottobre 1989 in vista del successivo Consiglio d’amministrazione (cfr.
sentenza d’assise, consid. 3.1.4.3 pag. 96-97; sentenza CCRP inc. 47-51/92,
consid. 7c pag. 31-33).
5.2. L’istante sostiene, innanzitutto, che i documenti da lui prodotti
smentiscono la conclusione della Corte delle assise per cui “la sede
principale di __________ ignorava l’ipoteca legale di fr. 1'000'000.- già
esistente in primo rango”. Su questo aspetto RI 1 rileva, in particolare,
che dalle due lettere di concessione di credito in favore della __________ (doc.
9 e 10 prodotti con l’istanza), inviate in copia alla Direzione generale,
risulta chiaramente che la stessa era al corrente dell’esistenza dell’ipoteca
legale.
L’esistenza della precedenza di 1'000'000.- fr. – continua l’istante – è,
altresì, confermata dalle note della __________ (doc. 11 prodotto con l’istanza)
da cui si deduce pure l’esistenza di cartelle in secondo e terzo rango emesse
dal notaio.
A detta di RI 1, poi, anche dallo specchietto riassuntivo dei crediti erogati a
A. ed alle sue società, redatto presso la Direzione centrale della Banca __________ in data 20 dicembre 1989 (doc. 13 prodotto con l’istanza), emerge
chiaramente, per quanto riguarda la __________, come l’ipoteca legale di fr.
1'000'000.- fosse menzionata e, dunque, conosciuta ai vertici della banca,
ritenuto oltretutto che il documento è stato vistato dal direttore.
In queste condizioni – spiega l’istante – risulta molto difficile “capire
come la sentenza di condanna possa affermare che la Direzione di __________ ignorasse tutto della __________”. D’altra parte – conclude –
nemmeno si può considerare che la Direzione di __________ fosse venuta a
conoscenza dell’esistenza dell’ipoteca legale dopo l’erogazione del credito,
visto che altrimenti avrebbe reagito bloccando l’operazione e non certo
ratificando il suo operato come ha sempre fatto (istanza, pto. B.2.3).
Più oltre nell’istanza, ma sempre con riferimento agli accertamenti della prima
corte in merito all’esistenza dell’ipoteca in primo rango, l’istante osserva ancora
come pure dalla lista di sorpasso del 31 dicembre 1989 (doc. 22 prodotto con
l’istanza) – che menziona una cauzione di 1'000'000.- fr. – risulta che la sede
centrale sapeva perfettamente dell’esistenza della precedenza (istanza, pto.
B.2.6 pag. 9).
5.3. Anche volendo prescindere dal fatto che, difettando indicazioni in questo senso su di essi, nulla prova che gli scritti di cui ai doc. 9 e 10 – indirizzati alla __________ e non alla sede centrale della banca – siano stati inviati in copia alla Direzione generale della Banca __________, quel che qui conta è che essi, contenuti nella perizia giudiziaria “Gruppo A.” in atti (cfr. AI 52 G-Banche 23), sono stati esaminati dalla Corte delle assise (cfr. sentenza d’assise, consid. 3.1.4.3 pag. 96-97) e non possono, dunque, essere ritenuti documenti nuovi.
Per quanto
attiene poi al doc. 11, si osserva che lo stesso si rivela vago e privo di
significatività, nella misura in cui l’istante ha omesso di specificarne il
contesto, la provenienza e la funzione. Oltretutto la nota manoscritta a cui si
appella l’istante reca la data del 16 gennaio 1990 ciò che non permette di
trarre conclusioni in punto alla consapevolezza da parte della Direzione della
presenza dell’ipoteca legale al momento della concessione del credito che
risale ad ottobre del 1989.
Anche la tabella riassuntiva di cui al doc. 13 e la lista di sorpasso di cui al
doc. 22 si dimostrano prive di rilevanza ai fini della revisione del giudizio.
Il bollo presente sulla prima, infatti, risale al 20 dicembre 1989, mentre la
seconda risale addirittura al 31 dicembre 1990. Inoltre, contrariamente a
quanto sostenuto da RI 1, gli organi della Banca __________ non hanno
continuato a ratificare il suo operato, ritenuto come i finanziamenti da lui
concessi a A. dopo il 18 ottobre 1989 non vennero più autorizzati (sentenza
d’assise, consid. 3.1 pag. 80).
Ne discende che i documenti prodotti dall’istante non consentono di concludere
che la Direzione generale, al momento dell’autorizzazione del credito, fosse a
conoscenza dell’esistenza della precedenza di fr. 1'000'000.-.
5.4. RI 1 assevera, poi, che dal summenzionato doc. 13 nonché dallo
specchietto dei crediti erogati a A. (doc. 14) ben si comprende come la Direzione di __________ era in “cronico ritardo” nell’evadere le richieste di __________.
Tanto che – osserva l’istante con riferimento ai verbali di credito e alla
lista di sorpasso di cui ai doc. 15, 16 e 17 – tra la richiesta di credito e
l’approvazione formale dello stesso passava regolarmente quasi un anno, ciò che
– rileva – spiega il motivo per cui si era instaurata la prassi delle
autorizzazioni telefoniche.
A mente di RI 1, pertanto, le mancate approvazioni dei crediti da parte della
Direzione centrale erano dovute a ritardi della sede centrale e non al fatto
che le sue operazioni fossero sospette (istanza, pto. B.2.4).
5.5. Questa Corte non comprende il motivo per cui l’istante sostiene che
le mancate approvazioni dei crediti da parte della Direzione generale non sarebbe
da ricondurre al suo operato, ritenuto che, in realtà, la sentenza d’assise
accerta che gli organi della banca hanno ratificato, in data 18 ottobre 1989, i
finanziamenti a favore della __________ (cfr. sentenza d’assise, consid. 3.1.5,
pag. 98 e dispositivo 1.1.3) e che, l’assunto, dunque, è del tutto ininfluente
ai fini della sua condanna.
5.6. Continuando nel suo esposto, l’istante contesta l’accertamento della
Corte delle assise per cui la Direzione generale ignorava che le cartelle
ipotecarie di primo e secondo rango, per un importo totale di fr. 3'000'000.-, “neppure
esistevano nella forma delle conferme notarili”. A tal proposito, egli
produce un formulario di data 23 ottobre 1989 (doc. 18). A detta dell’istante il
documento – e meglio il post-it applicato sullo stesso con note riconducibili
alla sua ex segretaria – attesta ciò che egli ha sempre affermato, ovvero che
già il 24 ottobre 1989 le cartelle ipotecarie venivano inviate alla sede di __________.
Anche l’estratto conto di cui al doc. 19 e le valutazioni di deposito di cui al
doc. 20 – continua – confermano che le cartelle ipotecarie erano in possesso
della Direzione.
Su questo aspetto l’istante rileva ancora che la sentenza della Corte delle
assise è contraddittoria, nella misura in cui, alla pag. 60, la stessa afferma
che il mutuo ipotecario di fr. 3'000'000.- concesso alla __________ era “garantito
da cartelle ipotecarie di medesimo importo (…) dopo precedenza di fr.
1'000'000.-”, mentre che a pag. 96-97 attesta che “la sede di __________
ignorava l’ipoteca legale di fr. 1'000'000.- già esistente in primo rango come
pure l’inesistenza della garanzia delle cartelle ipotecarie, che neppure
esistevano nella forma delle conferme notarili in vista della futura emissione
delle stesse” (istanza, pto. B.2.5).
5.7. Contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il doc. 18 non è
suscettibile d’inficiare l’accertamento della Corte delle assise per cui le
cartelle ipotecarie indicate sul verbale di credito del 20 ottobre 1989, in realtà, non esistevano.
Innanzitutto – come correttamente rilevato dal procuratore pubblico
(osservazioni, pag. 3) – si osserva che RI 1 ha omesso di considerare che l’imputazione riferita ai finanziamenti erogati alla __________ non si riferisce solo
al credito di fr. 3'000'000.- concesso alla società per l’acquisto della
proprietà __________, ma anche ad un credito di costruzione di fr. 7'000'000.-
che pure doveva essere garantito da una cartella ipotecaria di pari importo, in
realtà non emessa (cfr. sentenza, consid. 3.1.4.3 pag. 96 e doc. 10 prodotto
dall’istante).
A fronte, poi, della circostanza evidenziata dalla prima Corte secondo cui le
cartelle ipotecarie “neppure esistevano nella forma delle conferme notarili
in vista della futura emissione delle stesse” (cfr. sentenza, consid.
3.1.4.3 pag. 96-97) non giova al ricorrente produrre la fotocopia di un
formulario (difficilmente leggibile) e vistato con una sigla incomprensibile
(secondo l’istante, sigla dell’allora sua segretaria) per dimostrare
l’esistenza delle cartelle ipotecarie e il loro invio alla sede di __________.
Tantomeno
inficiano l’accertamento della Corte delle assise – nel senso che ne
imporrebbero la revisione – i doc. 19 e 20 che si riferiscono alla situazione
di fatto nel giugno del 1990 e che nulla dunque possono riferire in merito alla
effettiva esistenza delle cartelle ipotecarie al momento della concessione del
credito risalente ad ottobre del 1989.
Il ricorrente, infine, evidenziando asserite contraddizioni riscontrate nella
sentenza impugnata, perde di vista i limiti della revisione ai sensi dell’art.
385 CP e dell’art. 299 lit. c CPP. Tale rimedio giuridico straordinario,
infatti, non permette di diffondersi in considerazioni relative all’arbitrario
accertamento dei fatti operato dalla prima corte sulla scorta degli atti, ma
unicamente di evidenziare documenti nuovi e suscettibili di far presagire un
giudizio più favorevole al condannato.
Solo di transenna è, dunque, il caso di osservare che la contraddizione comunque
non esiste, se solo si considera che a pag. 60 della sua sentenza la prima
Corte ha descritto ciò che indicava il verbale di credito – inveritiero –
inviato da RI 1 alla Direzione, ovvero la presenza delle due cartelle
ipotecarie, mentre che a pag. 96-97 essa ha rilevato come le stesse, in realtà,
non esistevano.
5.8. Sempre nel suo capitolo dedicato ai finanziamenti erogati a favore
della __________, RI 1 sostiene che l’accertamento della Corte delle assise
secondo cui egli ha sottaciuto informazioni alla Direzione contrasta con i doc.
21 e 23 prodotti con l’istanza dai quale emerge come egli, il 30 novembre e il
20 dicembre 1989, abbia sollecitato la ratifica formale e scritta da parte
della Direzione generale e del Consiglio d’amministrazione del credito di fr.
3'000'000.- a favore della suddetta società, ciò che – osserva – costituisce un
comportamento perlomeno singolare da parte di una persona che, come sostenuto
dalla Corte delle assise, nascondeva dati essenziali al suo datore di lavoro.
RI 1 rileva, infine, che la circostanza per cui la posizione __________ era
perfettamente conosciuta a __________, risulta anche dal rapporto
sull’esposizione del Gruppo A. (doc. 43) nonché dal rapporto __________ (istanza,
pto. B.2.6 e B.2.7).
5.9. Ancora una volta i documenti prodotti dall’istante non permettono di
invalidare le conclusioni contenute nella sentenza d’assise e confermate dalla
CCRP.
In particolare questa Corte non comprende come possano giovargli i doc. 21 e
23, considerato come il fatto che egli abbia più volte richiesto la ratifica
formale dei crediti erogati a favore della __________ non contrasta con
l’accertamento della Corte delle assise per cui egli ha fornito alla Direzione
generale della banca informazioni errate ed incomplete.
È del tutto inconferente, infine, l’osservazione di RI 1 secondo cui
emergerebbe dal rapporto sull’esposizione del Gruppo A. nonché dal rapporto __________
che la posizione __________ era perfettamente conosciuta alla Direzione
generale. Al di là del fatto che il rapporto __________ (cfr. consid. 4.2) e il
doc. 43 (citato nella sentenza d’assise quale doc. 27 prodotto dalla Difesa, cfr.
consid. 3.4 pag. 113) non sono documenti nuovi, si osserva, infatti, come sia
comunque pacifico che gli organi della banca conoscevano la posizione __________,
ovvero il credito erogato a suo favore. Essi ignoravano, invece, che i verbali
di credito presentati da RI 1 contenevano informazioni errate ed incomplete
(cfr. consid. 5.1).
5.10. Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto asserito da RI
1, i doc. 9-23 non permettono di inficiare gli accertamenti della Corte delle
assise secondo cui egli ha inoltrato agli organi della Banca __________
richieste di credito in favore della __________ con indicazioni incomplete ed
errate, sottacendo in particolare l’esistenza di un’ipoteca legale di Fr.
1'000'000.- in primo rango e l’inesistenza delle cartelle ipotecarie in secondo
e terzo rango.
A titolo abbondanziale si osserva, comunque, che la prima Corte ha fondato il
proprio convincimento anche sul fatto che alla direzione centrale di __________
è stato sottaciuto un altro elemento determinante, ovvero l’inesistenza della
conferma di consolidamento della compagnia d’assicurazione __________ (cfr.
consid. 5.1), elemento questo nemmeno contestato dall’istante.
6. Nel capitolo “__________” (istanza, pag. 10-13), RI 1 contesta poi
gli accertamenti alla base dei dispositivi n. 1.1.1, 1.2.5 e 1.2.6 della
sentenza d’assise, relativi ai crediti erogati dalla Banca __________ a A. nell’ambito
delle suddette operazioni.
6.1. L’istante sostiene, innanzitutto, che l’accertamento della Corte
delle assise secondo cui egli, nell’ambito delle suddette operazioni, ha
indotto la Direzione e il Consiglio d’amministrazione della banca a credere,
contrariamente al vero, che A. disponesse di un deposito fiduciario di fr.
10'000'000.- a garanzia dei propri debiti contrasta con il verbale di credito
del 18 agosto 1989 (doc. 25) che indica l’esistenza del deposito fiduciario e
dal quale risulta dunque che la Direzione era a conoscenza dello stesso. A
detta dell’istante, poi, che l’importo era effettivamente disponibile presso la
banca è confermato pure dall’ordine di bonifico del 26 luglio 1989 di cui ai
doc. 26 e 27. RI 1 osserva, inoltre, che dai verbali di credito da lui inviati
alla Direzione centrale (doc. 28 e 29) – che non indicano l’esistenza del
deposito fiduciario – e dalle risposte della Direzione (doc. 30 e 31) – che per
contro lo menzionano – emerge come fu la sede di __________, e non lui, ad
inserire il deposito fiduciario quale garanzia interna (istanza, pto. B.3.2).
Va, qui, prima di tutto rilevato che i doc. 25, 30 e 31 sono allegati alla
perizia giudiziaria “Gruppo A.” in atti (AI 52 G – Banche 20, 21, 24), più volte citata nella sentenza d’assise (cfr. ad esempio consid. 3.1.4
pag. 91, consid. 3.1.4.1 pag. 93, consid. 3.1.4.2 pag. 95) e dunque nota alla
prima corte. Ne discende che gli stessi non possono rappresentare un valido
motivo di revisione ai sensi dell’ dell’art. 385 CP e dell’art. 299 lett. c
CPP.
Ad ogni buon conto l’istante, affermando che i documenti da lui prodotti
dimostrano come la Direzione generale sapesse del deposito fiduciario e che
l’importo era effettivamente disponibile presso la banca, non inficia
l’accertamento della Corte delle assise per cui la stessa Direzione, al
contrario dell’istante, ignorava che l’importo del deposito fiduciario non era
in realtà proprietà di A., ma della Banca __________, alla quale doveva essere
restituito entro il 31 dicembre 1989, e che, dunque, non poteva essere
considerato una sua garanzia presso la banca (cfr. sentenza d’assise, consid.
3.1.4 pag. 90-92, sentenza CCRP inc. 47-51/92, consid. 6g pag. 24).
6.2. Per quanto attiene all’investimento denominato “__________”, RI 1 assevera,
sulla scorta dei doc. 30-35 prodotti con l’istanza, che l’operazione fu
perfettamente regolare (istanza, pto. B.3.3).
Sennonché su questo punto l’istanza di revisione si rivela d’acchito
inammissibile, nella misura in cui l’investimento in questione non è nemmeno
menzionato nel dispositivo della sentenza d’assise e non costituisce oggetto di
condanna.
6.3. Passando all’esame dei crediti erogati dalla Banca __________ a A. nell’ambito
dell’operazione denominata “__________”, l’istante sostiene che i summenzionati
doc. 28, 29 e 31 – vistati dal condirettore e dal responsabile del segretariato
crediti di __________ – attestano come egli fosse autorizzato ad effettuare i
pagamenti in favore della Immobiliare __________.
Egli rileva, poi, che da uno scritto inviato dalla Banca __________ all’allora
giudice istruttore (doc. 36) – che aveva chiesto chiarimenti in merito alla
suddetta operazione – risulta come la stessa banca abbia negato che esistesse
una conferma di credito, affermando che il conto era tenuto su base creditrice,
ciò che, a detta di RI 1, dimostra come la banca ha fornito informazioni errate
al fine di scaricare su di lui le responsabilità.
Inoltre, per quanto attiene alle cartelle ipotecarie a garanzia dei crediti
erogati a favore della società immobiliare – cartelle che la Corte delle assise ha accertato non ancora esistenti all’epoca dei finanziamenti (cfr.
sentenza d’assise, consid. 3.1.4.1 pag. 93-94) – RI 1 sostiene che le note
della __________ (doc. 11) indicano come le stesse erano invece regolarmente
depositate (istanza, pto. B.3.4).
I documenti prodotti dall’istante, ancora una volta, non sono suscettibili di
scuotere la sentenza d’assise.
Che i doc. 28, 29 e 31 attestino l’autorizzazione di RI 1 ad erogare i crediti
è infatti assunto del tutto irrilevante, nella misura in cui la condanna
dell’istante non si fonda sulla mancanza dell’autorizzazione da parte degli
organi della banca, ma sull’accertamento per cui egli ha presentato agli stessi
dei verbali di credito con informazioni incomplete ed inveritiere (cfr.
sentenza d’assise, consid. 3.1.4.1 pag. 93, sentenza CCRP consid. 7a pag. 26).
Lo scritto della Banca __________ di cui al doc. 36, poi, si rileva totalmente
privo di significatività, ritenuto come l’istante ne ha prodotto la sola prima
pagina, sicché risulta impossibile capire a chi siano effettivamente
riconducibili le informazioni in esso contenute.
Quanto al doc. 11 si rinvia alle considerazioni di cui al consid. 5.3. Del
resto anche l’annotazione relativa alla __________ cui allude l’istante risale
al 9 febbraio del 1990 e non permette, dunque, di trarre conclusioni in merito
all’esistenza delle cartelle ipotecarie all’epoca della concessione del credito
nell’ottobre del 1989.
6.4. Per quanto attiene alle operazioni “__________” e “__________”
l’istante, fondandosi sui doc. 31, 37, 38 nonché sul rapporto __________,
sostiene che gli organi della banca avevano approvato i relativi crediti e che
le cartelle ipotecarie a garanzia degli stessi erano presenti presso Banca __________.
Ora, aldilà della scarna motivazione proposta dall’istante che palesemente non
dimostra la rilevanza dei documenti prodotti, si osserva che il rapporto __________
e il doc. 31 (dei quali già si è detto al consid. 6.1) erano noti alla Corte
delle assise e non rappresentano, pertanto, documenti nuovi atti a sostanziare
una revisione.
Quanto ai doc. 37 e 38, peraltro presenti nell’AI 52 G-Banche 22 e dunque pure
non nuovi, si osserva che gli stessi risalgono al 6 e al 9 ottobre 1989, cioè
ad un momento in cui RI 1 già aveva proceduto ad erogare i crediti relativi
all’operazione “__________” (cfr. sentenza d’assise consid. 3.1.4.4 pag. 98
secondo cui RI 1 erogò il credito il 5 ottobre 1989 senza attendere nessun
preavviso e nessuna autorizzazione).
7. Continuando nel suo esposto e concentrandosi sugli accertamenti
della Corte delle assise relativi al reato d’amministrazione infedele aggravata
(sentenza d’assise, consid. 3.3 e dispositivo 1.2), RI 1 contesta, poi, le
conclusioni della corte relative all’operazione “__________” (istanza, B.4).
7.1. Secondo la sentenza d’assise RI 1 trasmise a __________ il verbale
di credito (ancora una volta assolutamente insufficiente ed incompleto)
destinato all’acquisto di beni immobili situati in __________. Egli, ritenendo
scontata l’approvazione del finanziamento richiesto con l’accettazione del
consolidamento da parte dell’assicurazione __________ in realtà inesistente,
confermò un credito in conto corrente di fr. 7'160'000.- nonché l’emissione di
una garanzia di pagamento di fr. 3'000'000.- a favore del venditore. Sempre
secondo la Corte delle assise, l’affermazione di RI 1 di aver ad un certo
momento ricevuto l’autorizzazione telefonica dal direttore di procedere in
questo modo non ha trovato conferma nelle tavole processuali. La sentenza ha
accertato altresì che RI 1 ricevette da A. dopo la concessione del
finanziamento un compenso di fr. 200'000.-, circostanza riconosciuta dallo
stesso interessato (sentenza d’assise, consid. 3.3.1 pag. 106-107; sentenza
CCRP inc. 47-51/92, consid. 6f pag. 37).
7.2. L’istante sostiene che dallo scritto della __________ di cui al doc.
41 risulta, contrariamente a quanto rimproveratogli nella sentenza d’assise,
come egli si era premunito di chiedere alla stessa compagnia d’assicurazione il
consolidamento del credito.
Inoltre, a detta dell’istante, la lista di sorpasso di cui al doc. 42 – che
riporta le annotazioni manoscritte del direttore – nonché il verbale di credito
di cui al doc. 39 e l’estratto conto di cui al doc. 40 indicano che egli aveva
compiutamente informato la Direzione di __________ del credito a favore della __________
(istanza, pto. B.4.2).
Nemmeno in questo caso i documenti prodotti dall’istante sono suscettibili
d’inficiare quanto accertato dalla Corte delle assise.
Il doc. 41, infatti, dimostra unicamente che RI 1 aveva preso contatti con la __________
per il consolidamento del credito, ma non che lo stesso fosse stato
effettivamente confermato.
Quanto ai doc. 39, 40 e 42, gli stessi risultano poco significativi, ritenuto
che il fatto che la Direzione centrale sapesse della posizione “__________”
ancora non significa che la stessa fosse informata anche dell’inesistenza delle
garanzie.
7.3. Solo di transenna si osserva, poi, che il rapporto sull’esposizione
del Gruppo A. (doc. 43) – dal quale, a detta di RI 1, risulta come la posizione
“__________” fosse perfettamente conosciuta a __________ (istanza, pto. B.4.3)
– non merita di essere esaminato oltre, ritenuto come lo stesso non è un
documento nuovo (cfr. consid. 5.9).
Lo stesso vale, come visto, per il rapporto della __________, pure invocato
dall’istante.
8. Nel capitolo denominato “__________”, l’istante contesta quanto
accertato dalla Corte delle assise in relazione ai finanziamenti erogati alla
suddetta società (istanza, pto. B.5)
8.1. Con riferimento a tale operazione, la prima Corte ha accertato che,
anche in questo caso, il verbale di credito trasmesso in data 14 dicembre 1989
da RI 1 al segretariato crediti di __________ era ampiamente incompleto ed insufficiente
oltre che inveritiero nella sua descrizione relativa al prezzo d’acquisto e
alle garanzie esistenti. Essa ha poi accertato che RI 1 erogò un finanziamento
totale di fr. 22'700'000.- senza autorizzazione alcuna e malgrado sapesse che
parte dei finanziamenti erano destinati a scopi estranei all’operazione
immobiliare e che, così come ammesso dallo stesso istante, al momento della
richiesta di finanziamento e soprattutto nell’atto di erogazione del credito
non vi erano garanzie, segnatamente non c’erano le cartelle ipotecarie e il 20%
di mezzi propri richiesto (cfr. sentenza d’assise, consid. 2.1.3 pag. 51,
consid. 3.3.2 pag. 107-109, consid. 3.4 pag. 112).
Su quest’ultimo aspetto, la CCRP ha avuto modo di precisare che al momento del
pagamento del credito non erano ancora state consegnate le azioni __________ –
a garanzia del 20% dell’operazione – che A. aveva promesso. La CCRP ha altresì rilevato che le azioni, per stessa ammissione di RI 1, vennero consegnate
solo molto tempo dopo (sentenza CCRP consid. 7g pag. 39-40).
8.2. In relazione all’operazione __________ l’istante sostiene che
l’accertamento della prima Corte secondo cui lui avrebbe indicato un prezzo non
veritiero per quanto riguarda l’acquisto dell’immobile __________ contrasta con
le indicazioni contenute nei doc. 44, 45 e 46 dalle quali risulta un valore
dell’immobile di ca. fr. 19'500'000.-. A mente dell’istante, dunque, egli ben
poteva ritenere che il prezzo di fr. 19,5 Mio, corrispondente al prestito
erogato a A., fosse congruo (istanza, pto B.5.1)
RI 1 invoca, poi, i doc. 47-51 e 54 prodotti con l’istanza, dai quali –
sostiene – risulta come l’operazione in questione fosse passata al vaglio della
Direzione di __________ e come i relativi finanziamenti siano stati erogati il
14 dicembre 1989.
Addirittura egli osserva come il doc. 13 indichi che tali finanziamenti erano
stati approvati da __________ per iscritto.
Per quanto attiene, poi, alle cartelle ipotecarie, egli produce uno scritto
dell’avv. __________ (doc. 52) che – sostiene – dimostra come le stesse siano
state consegnate alla Banca __________ quale finanziatrice.
Anche per quanto concerne la garanzia costituita dal 20% di mezzi propri,
l’istante rileva che tale quota era in realtà presente sottoforma di azioni
della __________, azioni alle quali – conclude RI 1 – la perizia di cui al doc.
53 attribuiva un valore di ca. fr. 5'000'000.- (istanza, pto. B.5.2).
8.3. L’argomentazione secondo cui l’istante poteva legittimamente
ritenere che, conformemente al contenuto dei doc. 44, 45 e 46, il valore
dell’immobile __________ fosse di fr. 19'500'000.- non è pertinente, nella
misura in cui la sentenza di cui è postulata la revisione ha accertato che RI 1 ha erogato a A. fr. 22'700'000.- e che egli, dunque, ben sapeva che parte del finanziamento era
destinato a scopi estranei all’operazione immobiliare.
A prescindere, poi, dal fatto che i doc. 47, 48 e 54 non sono nuovi (ma
contenuti nell’AI 52 G-Banche 26 citato al consid. 3.3.2 pag. 107-108 della
sentenza d’assise), questa Corte nemmeno comprende come gli stessi possano
scuotere la sentenza impugnata, ritenuto che il fatto che le operazioni fossero
passate al vaglio della Direzione ancora non significa che quest’ultima fosse
compiutamente informata della mancanza di garanzie e soprattutto che essa abbia
dato la sua autorizzazione.
D’altra parte, l’autorizzazione non è deducibile nemmeno dal doc. 13, se solo
si considera che la nota a cui fa riferimento RI 1 – che appare peraltro
aggiunta in una fase successiva – è poco attendibile nella misura in cui reca
la data dell’8 dicembre 1989 e risalirebbe, pertanto, ad un momento precedente
l’invio del verbale di credito di RI 1, avvenuto il 14 dicembre 1989.
Per quanto attiene all’esistenza delle cartelle ipotecarie, si osserva che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, il doc. 52 non dimostra che le
stesse sono state consegnate alla Banca __________ quale finanziatrice.
Piuttosto lo scritto indica che “le cartelle ipotecarie ancora non
esistevano, né erano stati firmati atti che ne assicurassero l’emissione”
(doc. 52, pag. 4) a conferma di quanto sostenuto nella sentenza d’assise e
della CCRP.
Riguardo la garanzia costituita dal 20% di mezzi propri, RI 1 dimentica infine
che, come rilevato dalla CCRP, egli stesso ha ammesso che le azioni __________,
al momento dell’erogazione del credito, non erano ancora state consegnate (cfr.
consid. 8.1), assunto questo che evidentemente non può essere smentito dalla
perizia del __________, dalla quale – peraltro – nulla si evince in merito alla
trasmissione delle suddette azioni alla Banca __________.
Da quanto precede discende che, nemmeno in relazione all’operazione “__________”,
i documenti prodotti da RI 1 sono atti a sostanziare il buon fondamento
dell’istanza di revisione.
9. Continuando nel suo esposto l’istante contesta gli accertamenti
della Corte delle assise in relazione ai finanziamenti erogati a favore della __________
(sentenza d’assise, consid. 3.3.3 e dispositivo 1.2.3.).
Questa Corte può, tuttavia, esimersi dall’esaminare la rilevanza dei doc. 55,
56, 57 e 58 prodotti da RI 1 (istanza, pto. B.6) nella misura in cui gli stessi
non possono essere considerati nuovi ritenuto che sono contenuti nell’AI 52
G-Banche 27, cui la Corte delle assise ha fatto esplicito riferimento (cfr.
sentenza d’assise consid. 3.3.3 dove si cita l’AI 52 pag. 57 che rinvia
all’allegato G-Banche 27).
10. Nel capitolo denominato “__________” RI 1 contesta pure gli
accertamenti posti a fondamento del dispositivo n. 1.2.4 della sentenza
d’assise (istanza, pto. B.7).
10.1. La Corte delle assise ha accertato che RI 1, in data 28 dicembre 1989, nell’ambito dell’operazione __________, trasmise un verbale di credito
per fr. 9'000'000.- incompleto e lacunoso, comunque contenente informazioni
inveritiere circa la presenza delle cartelle ipotecarie di un valore di fr.
16'700'000.-. La Corte delle assise ha, altresì, accertato che in realtà le
cartelle depositate presso la sede di __________ avevano un valore di fr.
555'000.- (ciò che non garantiva il credito in rassegna), che lo stesso RI 1 ha ammesso di avere corrisposto il finanziamento sul conto privato di A. senza che vi fossero
garanzie sufficienti e che, anche in questo caso, la Direzione di __________ non aveva concesso nessuna autorizzazione al finanziamento (sentenza
d’assise, consid. 3.3.4 pag. 110-111; sentenza CCRP consid. 7i pag. 41-42).
10.2. RI 1 sostiene, dapprima, che l’estratto di deposito al 31 dicembre 1989
(doc. 59) smentisce l’accertamento secondo cui le cartelle ipotecarie avevano
un valore di soli fr. 555'000.- (istanza, pto. B.7.2).
A detta dell’istante, poi, le liste di sorpasso di cui ai doc. 61, 62 e la
conferma di concessione del credito di cui al doc. 63 indicano per l’ennesima
volta che la Direzione generale di __________ era perfettamente al corrente dei
crediti erogati a A. (istanza, pto. B.7.2. e B.7.3).
10.3. L’istante, ancora una volta, argomenta a torto.
Il doc. 59, infatti, riporta semplicemente il valore nominale delle cartelle
ipotecarie depositate presso la sede di __________, senza nulla riferire in
merito al reale valore delle stesse che – come accertato dalla Corte delle
assise e confermato dalla CCRP – si attestava a fr. 555'000.-, ovvero ad un
importo ampiamente insufficiente per rapporto alla consistenza dei
finanziamenti erogati a A.. D’altra parte, la Corte d’assise ha spiegato come lo stesso RI 1 abbia ammesso di avere erogato a A. il credito di fr. 8,8 Mio senza
che vi fossero garanzie sufficienti (cfr. consid. 10.1).
Per quanto attiene all’asserita
consapevolezza della Direzione generale in punto al credito erogato a A., si
osserva che – anche volendo prescindere dal fatto che il doc. 63, contenuto
nell’AI 52 (pag. 61 con rinvio al G-Banche 28) citato dal primo giudice (cfr.
sentenza d’assise, consid. 3.3.3. pag. 111) non è nuovo – l’assunto non può
giovare al ricorrente nella misura in cui esso non è suscettibile d’invalidare
gli accertamenti della Corte del merito per cui le informazioni fornite da RI 1
alla Direzione erano lacunose ed inveritiere e per cui la stessa Direzione mai
autorizzò l’erogazione del credito alla __________.
11. Nel capitolo denominato “__________” l’istante produce, dapprima, i
doc. 62, 64, 65 e 66, dai quali, sostiene, emerge come __________ abbia
ratificato l’erogazione di un credito di AUD 5'000'000.- a A. e come, dunque,
egli, in quell’ambito, si sia comportato in maniera del tutto corretta e
professionale (istanza, pto. B.8.1).
Rilevato che gli AUD 5'000'000.- a cui fa riferimento l’istante sono parte
integrante del credito erogato a A. nell’ambito dell’operazione “__________”
(cfr. AI 46, perizia giudiziaria Gruppo A., capitolo __________, pag. 15 e
seg.), si osserva che nemmeno i summenzionati documenti sono atti ad inficiare
gli accertamenti operati in merito dalla Corte delle assise (cfr. consid.
10.1). In particolare le due lettere inviate all’attenzione della __________ (doc.
65 e 66) sono delle semplici richieste di garanzie che nulla dicono
sull’effettiva esistenza delle stesse. Quanto alla lista di sorpasso di cui al doc.
62, dalla stessa, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non risulta
che __________ ratificò l’erogazione di AUD 5'000'000.- (fr. 5'766'000.-) a
favore di A., ma semplicemente che la richiesta di credito ancora si trovava a __________
per “la concessione” (peraltro, mai verificatasi).
12. Sempre nel capitolo “__________” e tornando all’esame del reato di
truffa, RI 1 contesta gli accertamenti posti a fondamento del dispositivo n.
1.1.2 della sentenza d’assise relativi ai finanziamenti erogati a A. per affari
che egli avrebbe dovuto intraprendere in __________.
12.1. Al proposito, la Corte delle assise ha rilevato che RI 1, in data 11 agosto 1989, ha presentato una richiesta preventiva di credito per fr. 25'000'000.- a
favore di A.. Tale richiesta venne successivamente completata dal segretariato
crediti di __________ sulla base di informazioni inveritiere fornite da RI 1.
Si trattava, in particolare, del deposito fiduciario di 10 mio. quale garanzia,
in realtà inesistente, dell’indicazione di una copertura del credito richiesto
da parte di una primaria assicurazione elvetica, pure inesistente, e
dell’affermazione che trattavasi di un finanziamento privo di rischi. Inoltre, la Corte del merito ha accertato che nel relativo verbale di credito era indicato che A. era una
persona abile nella conduzione dei propri affari e competente nel settore
immobiliare, mentre in realtà non disponeva di mezzi propri (sentenza d’assise,
consid. 3.1.4.2 pag. 95-96; sentenza CCRP consid. 7b pag. 29-30).
12.2. Nel suo gravame RI 1 sostiene che se lui ha presentato A. alla Banca
__________ come abile uomo d’affari è semplicemente perché così gli era stato
dipinto da chi già intratteneva rapporti d’affari con lui, come – rileva – si
evince dalla dichiarazione 5 luglio 1988 della banca __________ (doc. 67).
A sostegno della sua tesi, l’istante produce lo scritto 16 agosto 1991
dell’allora giudice istruttore con il quale lo stesso magistrato chiedeva alla
procuratrice pubblica l’acquisizione delle lettere di presentazione di A.
rilasciate da altre banche (doc. 68). A detta dell’istante, tale richiesta, per
motivi non noti, fu ignorata dalla procuratrice pubblica (istanza, pto. B.8.1).
RI 1 osserva ancora che dal verbale di cui al doc. 69 risulta che il Consiglio
d’amministrazione della banca __________ ratificò il credito di fr.
25'000'000.- per le operazioni in __________ già il 22 agosto 1989. A detta dell’istante, inoltre, la lettera di concessione del credito (doc. 70) e il già citato
doc. 62 indicano che la sede di __________ aveva provveduto a comunicare a __________
i parametri di erogazione del credito (istanza, pto. B.8.2).
12.3. In relazione all’operazione Australia si osserva che la
dichiarazione di cui al doc. 67 non permette certo di invalidare l’accertamento
della Corte delle assise, confermato dalla CCRP, secondo cui RI 1 sapeva che A.
non disponeva di mezzi propri, ritenuto come il direttore di una filiale di una
banca non può certo fondarsi sulle dichiarazioni di un altro istituto di
credito per convincersi dell’affidabilità di un cliente.
Questa Corte non comprende, poi, per quale motivo l’istante abbia prodotto il
doc. 68. Lo stesso prova unicamente che l’allora giudice istruttore aveva
chiesto all’allora procuratrice pubblica l’acquisizione di altre lettere di
presentazione di A., senza però nulla riferire in merito all’effettiva
esistenza e al contenuto delle stesse.
Per quanto attiene ai doc. 62, 69 e 70 ci si ripete osservando che gli stessi
provano al massimo che i crediti erogati nell’ambito dell’operazione __________
erano noti alla Direzione generale. I documenti, per contro, non sono
assolutamente suscettibili d’inficiare gli accertamenti effettuati dalla Corte
delle assise e confermati dalla CCRP, secondo cui le garanzie presentate erano
inesistenti o comunque largamente insufficienti e per cui le informazioni
fornite da RI 1 alla Direzione di __________ erano inveritiere (cfr. consid.
12.1).
13. Nel capitolo denominato “A. personale” l’istante, in modo invero
disordinato, propone una serie di considerazioni volte a sostenere la sua tesi
per cui la Direzione della Banca __________ ha avallato i crediti erogati a A.
e alle sue società
con piena cognizione di causa (istanza, pto. B.9).
13.1. A tal fine RI 1 produce la conferma di cessione di credito di cui al
doc. 71 e il verbale di credito di cui al doc. 72 dai quali – sostiene – emerge
che la Direzione generale ed il Consiglio d’amministrazione, già prima della
ratifica dei crediti avvenuta il 18 ottobre 1989, erano al corrente del credito
di fr. 25'000'000.- erogato a favore di A..
Produce, altresì, un altro verbale di credito (doc. 73) che – a suo parere –
prova che gli organi della banca sapevano quando le garanzie erano a
disposizione o venivano ordinate, come da lui sempre sostenuto (istanza, pto.
B.9.1 e B.9.2).
Sennonché il doc. 71, in sé, nulla prova e i doc. 72 e 73 – presenti nell’AI 52
G-Banche 21 citato nella sentenza d’assise (cfr. consid. 3.1.4.2 pag. 95) –
erano noti alla Corte delle assise e non rappresentano, pertanto, documenti
nuovi atti a sostanziare una revisione.
13.2. L’istante produce inoltre il doc. 74 – che egli già aveva prodotto
quale doc. 37 – sostenendo come dallo stesso risulti che la Direzione generale sapeva esattamente quello che succedeva a __________.
Egli, infine, sostiene che il certificato di prelievo di cui al doc. 75 –
relativo ad un importo di fr. 8'800'000.- prelevato da A. – non porta la sua
sigla, ciò che, a suo dire, la Corte delle assise avrebbe ignorato (istanza,
pto. B.9.3 e B.9.4).
Dell’inconsistenza del doc. 74 (ovvero del doc. 37) già si è detto al consid.
6.4 al quale si rinvia.
Come puntualmente osservato dal procuratore pubblico (osservazioni, pag. 6), si
rileva, poi, che il doc. 75 rappresenta semplicemente il giustificativo di un
prelievo da un conto intestato alla __________, società facente capo a A..
Ciò che fonda il reato di cui al dispositivo n. 1.2.4 non è però il fatto che A.
abbia potuto prelevare dal conto indicato nel doc. 75 l’importo summenzionato,
quanto piuttosto la circostanza per cui l’importo è stato erogato dall’istante
sul conto della __________ senza che vi fossero le garanzie sufficienti (cfr.
sentenza d’assise, consid. 3.3.4 pag. 110).
Ne discende che nemmeno il doc. 75 è rilevante ai sensi dell’art. 385 CP e
dell’art. 299 lett. c CPP.
14. Proseguendo nel suo esposto, nel capitolo “__________”, RI 1
ripropone il doc. 43 che esamina il rischio globale per il Gruppo A. sulla base
dell’art. 21 dell’Ordinanza sulle banche, il cosiddetto __________. A detta
dell’istante, da questo documento – e meglio dall’indicazione manoscritta in
esso riportata – emerge come la Direzione generale non solo conosceva e
ratificava l’operato della sede di __________, ma anche che tale operato era
stato sottoposto al Consiglio d’amministrazione al più tardi il 7 dicembre 1989
(istanza, pto. B.10).
Ora, a prescindere dal fatto che il doc. 43 già era noto alla Corte delle
assise (cfr. consid. 7.3), anche se in una versione che non riporta la nota
manoscritta cui fa riferimento l’istante, si osserva che lo stesso documento
non è atto ad invalidare gli accertamenti posti dalla Corte delle assise a
fondamento della condanna di RI 1.
Il doc. 43, infatti, consiste semplicemente in una lista dei crediti erogati a
favore di A. e delle sue società. Esso, per contro, nulla dice in merito alle
modalità con cui sono avvenute le richieste di credito e le relative
erogazioni.
15. Nel capitolo denominato “__________” l’istante sostiene ancora che la Corte delle assise ha omesso di considerare che il Consiglio d’amministrazione della Banca __________
stava per concedere a A. un credito globale di fr. 55'000'000.- che inglobava
tutti i finanziamenti erogati a lui personalmente ed alle società a lui facenti
capo, il cosiddetto “__________”. A mente dell’istante, ciò non poteva che
significare che il Consiglio d’amministrazione fosse al corrente di tutti i
crediti erogati a A. e che intendeva ratificarli (istanza, pto. B.11).
A sostegno di questa tesi, l’istante produce il già citato doc. 68 con cui
l’allora giudice istruttore chiedeva alla procuratrice pubblica l’acquisizione
del protocollo di credito del dicembre 1989 per fr. 55'000'000.- (doc. 68 pag.
2).
Sennonché il doc. 68 rappresenta una semplice richiesta di acquisizione di
documenti che nulla dice sull’esistenza e sulla rilevanza degli stessi e che,
dunque, non è assolutamente suscettibile di scuotere il giudizio impugnato.
16. Nel capitolo denominato “__________”, infine, l’istante contesta la
sua condanna per il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
(sentenza d’assise, consid. 4.1 pag. 117-119 e dispositivo 1.3).
16.1. In particolare l’istante sostiene di essere l’unica persona
condannata per il summenzionato reato e che gli atri soci coinvolti nella
costituzione della __________ – pure indagati all’epoca dei fatti – non hanno
più avuto notizie del procedimento penale a loro carico. A detta dell’istante,
il fatto che la procuratrice pubblica di allora lasciò cadere in prescrizione
il procedimento a carico dei coimputati equivale ad una decisione di abbandono
inconciliabile con la sua condanna ai sensi dell’art. 299 lett. b CPP (istanza,
pto. B.12).
16.2. In allegato alle sue osservazioni sull’istanza di revisione, il
procuratore pubblico ha prodotto un decreto d’abbandono interno con annessa
nota dell’allora procuratore pubblico. Dallo stesso si evince che il
procedimento a carico degli altri indagati è stato abbandonato il 28 gennaio
1998 per motivi di opportunità, segnatamente in considerazione del lungo tempo
trascorso e della relativa gravità del reato.
Al riguardo, nelle sue osservazioni, il procuratore pubblico ha rilevato che
nel 1998 il ministero pubblico versava in gravi difficoltà a causa di un
notevole accumulo di incarti e che l’abbattimento dei ritardi si realizzò anche
ricorrendo a decisioni sommarie e discutibili dal profilo strettamente
giuridico come quella in esame (osservazioni, pag. 7 e allegati).
16.3. Il decreto d’abbandono 28 gennaio 1998 non può essere considerato
una decisione inconciliabile con la condanna di RI 1 di cui al dispositivo n.
1.3 della sentenza d’assise. Come rilevato dal procuratore pubblico, infatti,
l’abbandono non è stato motivato con l’assenza dei presupposti fattuali del
reato di cui all’art. 253 CP, ma semplicemente da ragioni di opportunità.
Ritenuto, dunque, come non si possa in concreto ritenere che nei due giudizi vi
siano accertamenti degli stessi fatti fra loro in palese contrapposizione, anche
su questo punto l’istanza di revisione deve essere disattesa.
17. Al pto B.13 del suo gravame RI 1 chiede l’assunzione di alcune
prove. In particolare, egli chiede di acquisire dalla __________ i protocolli
di credito (“Kreditanträge”) della sede centrale della Banca __________, la cui
esistenza – a detta dell’istante – è dimostrata dalla domanda d’informazioni 22
maggio 1990 della __________ al direttore (doc. 77). L’istante rileva che gli
scritti possono dimostrare che egli ha sempre compiutamente informato la Direzione generale ed ha erogato i crediti a A. solo dopo aver ottenuto l’accordo di __________
(istanza, pto. B.13.1).
Egli chiede, poi, di sentire i testimoni menzionati nella lista di cui al doc.
79, rilevando che l’audizione degli stessi era già stata richiesta all’epoca
del processo, ma che alla richiesta “per vari motivi” mai venne dato seguito
(istanza, pto. B.13.2).
Per i motivi esposti nei
considerandi precedenti la revisione risulta destinata all’insuccesso, onde
l’inutilità di procedere ad ulteriori atti istruttori.
D’altra parte i “Kreditanträge” cui fa riferimento il doc. 77 non possono che
consistere nei “verbali di credito” allestiti da RI 1 all’attenzione della
Direzione e presenti in gran numero negli atti (cfr. ad esempio l’AI 52),
ritenuto che la procedura per ottenere un finanziamento, illustrata al consid.
3.1.3 pag. 84-85 della sentenza d’assise, non prevede l’allestimento di altri
documenti da parte dell’organo preposto all’autorizzazione del credito.
Da tali documenti, come visto, non è assolutamente possibile dedurre che
l’istante ha sempre compiutamente informato la Direzione, ritenuto come la Corte delle assise ha avuto modo di accertare che gli stessi
contenevano indicazioni incomplete ed inveritiere.
Quanto ai testimoni elencati al doc. 79 si rileva che, per ammissione dello
stesso RI 1, la loro audizione fu richiesta già all’epoca del processo di prima
istanza e rifiutata “per vari motivi”. Ne discende che la rilevanza delle loro
testimonianze fu valutata dalla Corte delle assise e che, pertanto, le loro
audizioni non possono essere considerate nuovi mezzi di prova ai sensi
dell’art. 385 CP e dell’art. 299 lett. c CPP.
In ogni caso si osserva che i fatti che, a detta dell’istante, i testimoni
potrebbero riferire concernono elementi marginali o comunque già sconfessati
dagli atti (gli ottimi rapporti che esistevano tra RI 1 e la Direzione centrale, l’esistenza della prassi delle conferme telefoniche, l’avvenuta
approvazione dei crediti da parte della Direzione, cfr. doc. 79) e che,
pertanto, non permettono di invalidare gli accertamenti operati della Corte
delle assise e confermati dalla CCRP.
18. Nel suo capitolo conclusivo, infine, l’istante produce una
dichiarazione di una persona che seguì il processo dinanzi le assise criminali
di __________ a riprova del modo in cui si svolse il dibattimento e degli
asseriti ambigui atteggiamenti dell’allora procuratrice pubblica e del perito
giudiziario (doc. 80).
Egli chiede, poi, ancora l’assunzione di un decreto di non luogo a procedere
emanato nel maggio 1990 dall’allora procuratore pubblico che – spiega l’istante
– aprì all’epoca un’inchiesta sugli stessi fatti oggetto della sentenza
impugnata.
Infine l’istante produce un rapporto, da lui stesso allestito su richiesta
della Direzione generale e ad essa consegnato in data 8 maggio 1990 (doc. 81),
dal quale – osserva – si evince come egli chiese per tutte le operazioni
riguardanti A. e le sue società l’autorizzazione di __________. A detta di RI 1
le sue dichiarazioni non sono mai state contraddette dalla Direzione, la quale
– spiega – se avesse ritenuto che non fossero veritiere, si sarebbe tutelata
contestandole (istanza, pto. B.14).
Ora, già solo per il motivo che il doc. 80 contiene una semplice opinione
di una persona che seguì il processo a carico di RI 1, lo stesso non può essere
considerato un mezzo di prova (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., 6a edizione,
Basilea 2005, § 102 n. 19) e non è, pertanto, atto a sostanziare una revisione.
Nemmeno il doc. 81 è atto ad intaccare il giudizio della Corte delle
assise. Le annotazioni di RI 1 in esso contenute, infatti, per ammissione dello
stesso istante, risalgono ad un periodo precedente l’inchiesta penale, quando
ancora i particolari sul suo operato non erano noti e quando, dunque, la Direzione della Banca __________ ancora non sapeva di quanto effettivamente successo.
Per quanto concerne, infine, il decreto di non luogo a procedere asseritamente
emanato dall’ex procuratore pubblico __________ si osserva che, anche in
questo caso, non si giustifica di procedere ad ulteriori atti istruttori. Anche
prescindendo, infatti, dall’osservazione del procuratore pubblico, secondo cui
il decreto in questione nemmeno esiste (osservazioni, pag. 8), lo stesso si
rivelerebbe in ogni caso poco significativo, ritenuto che sarebbe comunque
stato emesso prima che i fatti alla base della condanna di RI 1 potessero
essere debitamente accertati.
Da quanto precede discende che l’istanza di
revisione deve essere disattesa, siccome manifestamente infondata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’istante
(art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 2'000.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.