Incarto n.
17.2009.66

Lugano

15 dicembre 2009

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 26 novembre 2009 da

 

 

 RI 1

        

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 4 novembre 2009 dal giudice della Pretura penale

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 4 marzo 2009, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ingiuria per avere, il 25 luglio 2008, a __________, tacciato PC 1 di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon taglian da merda” e ne ha proposto la condanna a 20 aliquote pecuniarie di fr. 30.- cadauna, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 20 giorni.

 

                                  B.   Statuendo dopo l’opposizione presentata dal prevenuto, con sentenza 4 novembre 2009, il giudice della pretura penale lo ha ritenuto autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel DA  infliggendogli la pena proposta dal procuratore pubblico.

 

                                  C.   Motivando con allegato 26.11.2009 la dichiarazione di ricorso presentata il 4 novembre precedente, RI 1 chiede di essere prosciolto  sostenendo, con il rinvio ad un articolo apparso sulla stampa, di avere apostrofato PC 1 soltanto di “taglian”.

 

                                  D.   Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione per osservazioni.

 

 

Considerato

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).

Va, a questo proposito, precisato che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).

 

                                   2.   Il ricorrente contesta l’accertamento del primo giudice secondo cui egli ha tacciato la parte civile di “lozzon d’un badola, farabutto, lozzon taglian da merda”.

Le censure ricorsuali cadono, però, nel vuoto nella misura in cui il giudice di prime cure ha accertato quanto sopra sulla scorta delle dichiarazioni dei testi __________ che hanno, nella loro sostanza, confermato quelle della parte civile.

Nessun arbitrio può dunque, essere rimproverato al primo giudice che ha accertato i fatti attraverso una valutazione più che sostenibile delle risultanze istruttorie.

Ritenuto, poi, che non è ravvisabile arbitrio alcuno nemmeno nell’accertamento secondo cui, con tali epiteti, RI 1 voleva consapevolmente offendere la parte civile, il ricorso deve essere respinto.

 

                                   3.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) e sono, perciò, posti a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            200.-          

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.            300.-

 

sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

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