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Incarto n. |
Lugano 15 marzo 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
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RI 1 e
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contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2009 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 1 e RI 2 |
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1. PC 1 2. PC 2
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 13 ottobre 2009, la Corte delle assise criminali ha ritenuto:
a. RI 2 autore colpevole di:
- tentato omicidio intenzionale, per avere, la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2007, con la complicità di RI 1, tentato di uccidere PC 1;
- tentata istigazione a lesioni semplici, per avere, nella seconda metà del 2008, a __________, in correità con RI 1, tentato di determinare altri a ferire PC 1;
- istigazione a rapina, per avere, nella seconda metà del 2008, in correità con RI 1, determinato, per il tramite di __________ a commettere una rapina ai danni di PC 1;
- contravvenzione alla legge federale sulle armi, per avere, nel novembre-dicembre 2008, nel contesto della vendita di una pistola cal. 22 marca Jennings J-22, omesso di allestire il necessario contratto scritto;
b. RI 1 autore colpevole di:
- complicità in tentato omicidio intenzionale, per avere, la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2007, aiutato RI 2 nel tentativo di uccidere PC 1;
- tentata istigazione a lesioni semplici, per avere, nella seconda metà del 2008, a __________, in correità con RI 2, tentato di determinare altri a ferire in modo grave PC 1;
- istigazione a rapina, per avere, nella seconda metà del 2008, in correità con RI 2, determinato, per il tramite di __________ a commettere una rapina ai danni di PC 1;
- infrazione alla legge federale sulle armi, per avere, nel dicembre 2008, portato una pistola cal. 22 marca Jennings J-22, sprovvisto del necessario permesso;
- contravvenzione alla legge federale sulle armi, per avere, nel novembre-dicembre 2008, acquistato da RI 2 una pistola cal. 22 marca Jennings J-22, omettendo di allestire il necessario contratto scritto.
Per tali reati, la Corte ha condannato:
a. RI 2 - cui ha riconosciuto di avere spontaneamente desistito dal tentativo di omicidio intenzionale - alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto e
b. RI 1 alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, da considerarsi pena unica, comprensiva di quella inflittagli il 1. dicembre 2008 dal Ministero pubblico ticinese.
B. I fatti alla base delle sentenza sono, in sintesi, i seguenti.
1. RI 2, PC 1 e __________ sono titolari della __________, nell’ambito della quale svolgono l’attività di taxisti.
2. Nella notte del 1. dicembre 2008, al campo di calcio di __________ dove si era recato per una corsa chiesta da un cliente che diceva di avere avuto un guasto alla propria vettura, PC 1 è stato vittima di una rapina ad opera del presunto cliente che gli inquirenti hanno, poi, identificato in __________. Questi, arrestato, ha subito ammesso di essere l’autore della rapina per poi, precisare, che la rapina gli era stata commissionata da __________ e che l’incarico prevedeva, pure, che egli facesse del male a PC 1 “segnatamente fratturandogli un braccio o una gamba in modo che questi non potesse più lavorare per almeno un mese, ciò che egli non avrebbe però fatto, non avendo avuto al momento del dunque il coraggio di colpire la propria vittima con il martello”” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 15). __________ ha ammesso i fatti precisando, però, di essere stato un semplice tramite e che il vero mandante era, in realtà, RI 1 che, a sua volta, ha ammesso precisando di essersi attivato a cercare qualcuno che picchiasse PC 1 su richiesta di RI 2. Sull’episodio, la catena si è fermata con l’ammissione di RI 2.
3. Nel contesto dell’inchiesta relativa alla rapina subita da PC 1, RI 1 ha raccontato agli inquirenti che, in precedenza, RI 2 - che ha subito confermato le parole dell’amico - aveva maturato l’idea di uccidere PC 1 “con il quale non andava assolutamente d’accordo” precisando che l’amico gli parlò molte volte del progetto che andava elaborando nella cui esecuzione gli chiese di aiutarlo. Il piano prevedeva di portare PC 1 su una montagna, in un luogo dove ci fosse un dirupo, colpirlo in testa con un mazzotto e, poi, gettarlo nel dirupo (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 20, 21 e 22). All’uopo, i due effettuarono dei sopralluoghi trovando almeno tre luoghi adatti: uno a __________ - dove localizzarono “un dirupo che poteva prestarsi all’intenzione di far sparire PC 1”- l’altro a __________ , in __________ - “dove c’è una diga e il cui luogo di scarico poteva anche andare bene” - sulla strada che da __________ porta ai monti __________ - “dove, a circa metà strada, abbiamo trovato un ponticello sopra un dirupo che pure si prestava” - e, infine, un luogo non meglio definito, dopo __________ -“dove scorre un fiume e anche quel posto poteva prestarsi per quanto del caso” (dichiarazioni rese da RI 2 il 2 febbraio 2009, riportate nella sentenza impugnata, consid. 8, pag. 21 e 22).
La prima Corte ha, poi, accertato che RI 2 ha a più riprese tentato di mettere in atto il suo piano, dovendo però desistere “per il motivo che RI 1, pur avendo accettato di aiutarlo, non si era presentato al momento stabilito” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 25 e 26).
Così fu solo nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2007 che i due accusati “passarono dalla fase progettuale a quella operativa”, ritenuto che era stato deciso che l’uccisione avrebbe dovuto avvenire a __________ , in __________ . Da una cabina telefonica di __________ , RI 2, spacciandosi per un cliente, chiamò la __________ chiedendo un taxi per __________ mentre RI 1, che lo aveva accompagnato lì con la sua autovettura, si appostò nelle vicinanze con l’intenzione di seguire il taxi. Poco dopo, arrivò PC 1 alla guida del taxi e RI 2 (che si era coperto il volto con un berretto e una sciarpa e si era tolto la dentiera per modificare aspetto e voce), salì a bordo. Nella tasca del giubbotto aveva il mazzotto che doveva servire a colpire. Il taxi prese la strada cantonale. RI 1 gli tenne dietro sino a __________ dove venne bloccato da un semaforo passato al rosso. La corsa verso __________ del taxi venne, però, interrotta dal blocco della strada che porta in __________ . Secondo gli accertamenti della prima Corte, RI 2, vista l’impossibilità di raggiungere __________ , chiese a PC 1 di proseguire verso __________ e, poi, verso altre destinazioni, “su e giù per la __________ ” con l’intenzione di cercare un altro posto che avesse le caratteristiche necessarie per mettere in atto il suo piano. Non ne fece, però nulla e, infine, RI 2 chiese al taxista di riportarlo a __________ . Dal canto suo, RI 1, giunto solitario dopo poco all’imbocco della __________ , trovata bloccata la strada, fece, pure, rientro a __________ (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 26-30 e consid. 16.1 pag. 33).
4. La prima Corte ha accertato che - nonostante avesse detto (mentendo) a RI 1 di volere uccidere il collega, da un lato, poiché questi non gli restituiva 120.000.- fr. che lui gli aveva prestato (mostrandogli, tra l’altro, uno “scritto apocrifo a sostegno del proprio dire”) e, d’altro lato, perché voleva diventare “il maggior responsabile della __________ ” - RI 2, in realtà, voleva uccidere PC 1 per “non dovere più lavorare” con lui (sentenza impugnata consid. 9 pag. 22 - 24).
Dopo avere sottolineato come RI 2 non abbia “saputo esporre granché” sui “motivi del rancore” che egli provava per PC 1, la prima Corte ha citato il seguente stralcio delle deposizioni rese dall’imputato il 29 gennaio 2009:
" PC 1 nei miei confronti si è sempre comportato male (…) Durante questi anni, siccome sono di carattere debole, mi sono sempre assoggettato ai suoi voleri. Per esempio, quando si trattava di andare in vacanza lui sceglieva sempre le date che gli facevano comodo, anche se sapeva che magari in quel periodo volevo andare io in ferie (…). Inoltre, ci sono stati dei piccoli screzi per i turni di lavoro, per la programmazione del servizio e altre discussioni. In sostanza, mi sentivo messo da parte tanto che quando entravo in servizio e che c’era il PC 1 mi sentivo angosciato e pieno di dubbi sulla mia capacità di lavorare. PC 1, inoltre, specialmente negli ultimi tempi, voleva che le cose andassero sempre come voleva lui. Per fare un altro esempio, per dire come lui si comporta nei miei confronti mi riallaccio a quando ultimamente ho dovuto partire urgentemente in Italia poiché mio padre stava male. Della mia partenza avevo informato il socio __________ alle sei del mattino. Mi trovavo già in Italia quando il PC 1 mi ha telefonato rimproverandomi perché non lo avevo avvisato della mia partenza (…) Era molto seccato tant’è che mi ha attaccato il telefono e la cosa mi ha fatto molto male. Questo fatto comunque è avvenuto dopo la rapina. L’ho solo riferito affinché ci si renda conto del mio stato d’animo nei suoi confronti. Con il passare degli anni, quindi, le mie angosce aumentavano e non ne potevo più. E’ successo anche di piangere di questa situazione” (sentenza impugnata consid. 9 pag. 22).
Dopo avere citato questa deposizione, la prima Corte ne ha citata un’altra, resa davanti al PP il 3 febbraio 2009, in cui RI 2 ha nuovamente dichiarato che PC 1 “voleva sempre comandare”, che “non c’era mezzo di trovare un accordo e di fargli capire un’opinione diversa dalla sua” e che “mai una volta che mi dava ragione su qualche cosa” precisando che lui “di questa situazione soffriva e si sentiva male” (sentenza impugnata consid. 9 pag. 22).
In seguito, rilevato come “le altre persone interpellate sul tema - primo di tutti lo stesso PC 1 - non avessero riferito di particolari dissapori fra i due”, la prima Corte ha precisato che, sul movente, “si è tentato di ottenere migliore risposta in un ultimo apposito verbale di polizia” senza però riuscirvi, visto come RI 2 abbia ribadito che il solo movente era che PC 1 “sovente si atteggiava da supercapo”, che “voleva sempre comandare lui” e che per lui “tutto quello che dicevo o facevo io era sempre sbagliato” (sentenza impugnata consid. 9 pag. 22).
5. E’ sulla scorta di questi accertamenti che la prima Corte ha ritenuto RI 2, in particolare, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale e RI 1 autore colpevole di complicità in tentato omicidio.
C. Il PP ha inoltrato tempestivo ricorso contro la citata sentenza. Invocando un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti accertati, egli chiede che, annullati i dispositivi 1.1, 4.1, 2.1 e 4.2.1., RI 2 e RI 1 vengano riconosciuti autori colpevoli di tentato assassinio, rispettivamente di complicità in tentato assassinio e vengano condannati alle pene detentive di 6 anni, rispettivamente di 4 anni.
In via subordinata, il PP ha chiesto che, riformati nel senso sopraindicato i dispositivi 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata, gli atti vengano trasmessi ad un nuovo giudice per un nuovo giudizio sulla pena.
D. Con osservazioni 4 gennaio 2010, RI 2 ha postulato la reiezione del ricorso interposto dal procuratore pubblico. Altrettanto ha fatto RI 1, con osservazioni di ugual data.
E. RI 1 ha, con ricorso 3 dicembre 2008, pure, impugnato la sentenza. Invocando un’errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti, egli chiede, in via principale, il suo proscioglimento dall’accusa di complicità in tentato omicidio con conseguente riduzione della pena detentiva che non dovrà superare i 2 anni. Egli chiede, inoltre, il dissequestro della pistola Beretta cal. 9mm. In via subordinata, egli chiede che venga riconosciuto che egli ha desistito dalla complicità in tentato omicidio e che, pertanto, la pena gli venga adeguatamente ridotta.
F. Il PP, con scritto 22 dicembre 2009, senza formulare particolari osservazioni, ha postulato la reiezione del ricorso presentato da RI 1.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 134 IV 194; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Sulle questioni di diritto (lett. a e lett. b), invece, la CCRP ha libero esame.
I. sul ricorso di RI 1
2. Nel suo ricorso, RI 1 ha sostenuto che la prima Corte ha applicato in modo errato il diritto federale ai fatti ritenendolo complice di RI 2.
2.1. Sull’elaborazione del piano e sulla sua messa in esecuzione (soltanto iniziata) e, quindi, anche sul ruolo avuto da RI 1, la prima Corte non ha speso, di suo, molte parole. Dopo avere citato testualmente le dichiarazioni dei due coimputati e della vittima (cfr. sentenza impugnata, consid. 8 e 12) ed avere osservato che le dichiarazioni di RI 1 e RI 2 si confermano fra loro (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 21e consid. 12 pag. 27), la prima Corte ha concluso che “risulta sostanzialmente confermata l’esposizione dei fatti rilevanti di cui all’atto di accusa” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 30).
Proseguendo, dopo avere ritenuto, esaminando i fatti in relazione a RI 2, che questi fosse autore colpevole di omicidio e non di assassinio, i primi giudici si sono limitati ad osservare che, ritenuta tale qualifica, risulta “necessariamente che lo RI 1, accusato di sola complicità, si è adoperato per aiutare un omicida e non un assassino” (sentenza impugnata, consid. 14 pag. 32).
Quindi, esprimendosi su una tesi difensiva (non più presentata in sede di ricorso), la prima Corte ha ritenuto che “RI 1, seguendo con la propria auto il taxi del PC 1 con a bordo il RI 2 intenzionato ad ucciderlo, ha a sua volta iniziato a compiere la sua parte di reato ed ha, perciò, anch’egli commesso il tentativo” (sentenza impugnata, consid. 15 pag. 32).
2.2. Nel suo allegato, RI 1 sostiene che il modo di procedere della Corte nei suoi confronti è “assolutamente inaccettabile, in urto con il sentimento di giustizia ed equità” poiché “l’accusa di complicità in omicidio andava verificata alla luce della fattispecie e motivata”. Cosa che non è stata fatta. Entrando nel merito, e dopo avere ricordato che è stato RI 2 a maturare l’idea di uccidere, il ricorrente sostiene di non avere mai avuto la volontà di associarsi ad un omicidio ma di essere stato manipolato da RI 2. “Senza il rancore che RI 2 nutriva nei confronti di PC 1 - continua il ricorrente - della sua ostinazione e della sua continua insistenza” egli “non avrebbe commesso i fatti di cui si è, poi, purtroppo, reso colpevole” (ricorso pag. 5). Soltanto perché è stato “sopraffatto dall’insistenza di RI 2”, egli , dopo averne ascoltato i piani, lo ha accompagnato nei sopralluoghi ma sempre essendo “assolutamente contrario” e sempre ritenendo che “una cosa simile non potesse accadere”. Quindi, il ricorrente continua ammettendo di avere “iniziato l’esecuzione del piano” ma precisa di essere “stato convinto che non sarebbe riuscito ad eseguirlo fino in fondo, che avrebbe trovato una scusa e che in un modo o nell’altro avrebbe fermato RI 2”. Ribadendo di non avere “mai preso in considerazione la possibilità che RI 2 uccidesse realmente PC 1”, RI 1 dichiara di essere stato debole non riuscendo “ad opporsi in modo determinato” alle richieste dell’amico ma di avere sempre saputo “che non avrebbe mai oltrepassato un confine ben determinato, ossia la messa in pericolo concreta della vita di PC 1”. Quindi, dopo avere precisato che “se un anno dopo RI 1 e RI 2 si sono limitati ad un’azione punitiva” è proprio grazie al fatto che lui ha “dissuaso RI 2 dal progetto omicida”, il ricorrente rileva che, essendo stato lui a “scegliere la via della verità” confessando il progetto quando nessuno sapeva nulla, egli “deve essere creduto anche in queste sue dichiarazioni”. Infine - conclude il ricorrente - prima di condannarlo per complicità in omicidio, i giudici di prime cure avrebbero dovuto considerare il fatto che diverse volte egli non si è presentato agli appuntamenti fissati da RI 2 per mettere in atto il piano (ricorso pag. 5 e 6).
2.3. Ai sensi dell’art. 25 CP, è complice colui che ha aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.
Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l’atto di favoreggiamento, ritenuto che non è necessario che l’assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma che è sufficiente che essa l’abbia favorita. L’assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1. pag. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a, pag. 119/120; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 9.10.2003, 6S.307/2003).
Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1., pag. 16). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire ad un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell’attività delittuosa dell’autore, che deve aver preso la decisione di compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51/52; DTF 121 IV 109 cons. 3a pag. 119/120). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1.).
2.4. Si evince da quanto riportato al considerando 2.2. che, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente in relazione ai motivi di cassazione invocati, le sue censure si riferiscono essenzialmente all’aspetto soggettivo.
Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9.4.2009 6B_1004/2008).
In concreto, se è vero che, in relazione alla posizione del qui ricorrente, la motivazione della prima Corte è, come rilevato nel ricorso, piuttosto scarna, è anche vero che la sua intenzione di assecondare la volontà di RI 2 - cioè dell'autore principale - e, perciò, di aiutarlo nella realizzazione del suo intento risulta con evidenza dai fatti.
RI 1 ha ammesso di avere, dopo che l’amico gli parlò del suo progetto di uccidere PC 1, partecipato con RI 2 ai sopralluoghi per trovare il luogo adatto (non solo ad uccidere ma anche a far sparire il corpo della vittima). In questi sopralluoghi – o almeno in uno di essi – egli ebbe, poi, un ruolo attivo (e determinante) visto che uno di questi venne effettuato con la sua macchina. Egli ha, poi, anche ammesso di essere stato a perfetta conoscenza del piano elaborato da RI 2 tanto che lo ha descritto come segue agli inquirenti:
" l’idea era di far salire il PC 1 in __________ verso __________ dove poi in un luogo appartato gli avrebbe dato un colpo di mazzotto in testa e che in seguito si sarebbe dovuto buttare il corpo in una scarpata. Lui avrebbe poi ricondotto l’automobile verso __________ dove l’avrebbe abbandonata, gettando il cartello del taxi nel fiume. Io avrei poi dovuto riaccompagnarlo a casa con il mio veicolo. Sempre secondo l’idea di __________ , io in precedenza avrei anche dovuto aiutarlo a liberarsi del corpo del PC 1, ossia aiutarlo a gettare lo stesso nella scarpata.”
(dichiarazioni di RI 1 riportate al consid. 12 pag. 26 della sentenza impugnata, confermate da quelle di RI 2 citate al consid. 12 pag. 28 della stessa sentenza).
Risulta, poi, accertato che, sulla base del piano appena descritto, la notte tra il 27 e il 28 ottobre 2008, RI 1 - che, invitato dall’amico a procurarsi dei guanti, ha verificato di averne un paio nel bagagliaio - ha accompagnato con la sua vettura RI 2 alla cabina telefonica da cui questi doveva chiamare PC 1 e, poi, sempre in base al piano, si è appostato in attesa nelle vicinanze per mettersi subito alle calcagna del taxi che, caricato il compare, si era avviato verso la meta stabilita.
Ricordato che il dolo, quale fatto interiore, può essere accertato in base ad elementi esteriori (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4), è palese negli atti da lui compiuti la volontà di RI 1 di supportare l’amico nell’esecuzione del suo piano.
A nulla, in questo contesto e in queste condizioni, serve il suo appellarsi alla sua convinzione che “non sarebbe andato fino in fondo”. Al di là di eventuali sue riserve interiori, quel che conta è che egli, consapevole di quel che RI 2 voleva fare, ha concretamente fatto - in ogni caso sino alla scoperta della strada sbarrata - quello che il piano - alla cui elaborazione egli ha pure partecipato, in particolare accompagnando l’amico nei sopralluoghi - prevedeva.
Così facendo, egli, in piena coscienza e volontà, si è reso complice di RI 2.
Su questo punto, quindi, il ricorso va, perciò, respinto.
Della questione a sapere se RI 1 si è reso complice di un tentato omicidio (come ritenuto dalla prima Corte) o di un tentato assassinio (come sostiene il procuratore pubblico nel suo ricorso) verrà discusso in seguito.
3. Nel suo ricorso, in via subordinata, per il caso in cui la sua richiesta di proscioglimento non fosse accolta, RI 1 ha sostenuto che la prima Corte ha sbagliato non riconoscendogli di avere spontaneamente desistito.
3.1. Sulla questione, la prima Corte ha accertato, sulla scorta delle deposizioni da lui rese il 30 gennaio 2009, che RI 1 ha rinunciato a proseguire nel reato “per il motivo di avere trovato la strada chiusa all’imbocco della __________ e/o per avere perso di vista la vettura del PC 1 allorché ha trovato rosso il semaforo che regola l’attraversamento di __________ in direzione di __________ ” . Pertanto - ha concluso - “se ne deve ritenere che RI 1, ancorché a suo dire riluttante, non ha desistito sua sponte dal tentativo ma in conseguenza di circostanze esterne, alle quali è peraltro stato contento di adagiarsi” (sentenza impugnata, consid. 16.2. pag. 34).
3.2. Nel suo ricorso, dopo avere ribadito che non era sua intenzione andare “fino in fondo al piano”, RI 1 ha precisato di essere stato, quella sera, “alla ricerca di una scusa per tirarsi indietro” e - ha continuato - “così come dichiarato nel corso del dibattimento e durante il suo interrogatorio davanti al procuratore pubblico,se non ci fosse stata la strada sbarrata, avrebbe comunque trovato qualcos’altro per non agire”. Infatti - prosegue - “se non avesse voluto desistere, avrebbe potuto continuare verso gli altri luoghi dove aveva precedentemente eseguito dei sopralluoghi con RI 2 per vedere se riusciva ancora ad individuare la vettura di PC 1”. In realtà, di fronte allo sbarramento della strada per la __________ , “gli si presentavano due vie: quella di superare l’ostacolo proseguendo alla ricerca del taxi di PC 1 che doveva essere ancora nelle vicinanze o quella di rientrare a ________ ”. Ritenuto che ha scelto la seconda via, si deve concludere che egli ha desistito spontaneamente. La Corte di prima istanza - conclude il ricorrente sull’argomento - “avrebbe dovuto approfondire l’aspetto soggettivo della desistenza di RI 1: essendosi limitata all’elemento oggettivo della strada sbarrata, la sua decisione non può che essere considerata arbitraria”.
3.3. Giusta l'art. 23 cpv. 1 CP, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione.
L’art. 23 cpv. 1 CP trova applicazione nei casi in cui l’autore, dopo averne iniziato la commissione, decida, nonostante ritenga di potere ancora portare a termine l’esecuzione del reato, di abbandonare il suo proposito criminale (Pozo, Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 3; Trechsel et al., Praxiskommentar, 2008, ad art. 23 CP, n. 3 e riferimenti; Stratenwerth/Wohlers, Handkommentar, 2007, ad art 23 CP, n. 2). L’abbandono dell’attività illecita deve essere il fattore decisivo per la mancata consumazione, rispettivamente per la mancata realizzazione del reato (Pozo, Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n. 5) e deve essere spontaneo.
Per giudicare della spontaneità della desistenza è determinante sapere se, al momento dell’abbandono, l’autore, soggettivamente, aveva ancora, in pratica, la scelta tra continuare e rinunciare al suo piano (Favre, Pellet e Stoudmann, Code pénal annoté, 3° ed, ad 23, n. 1.2. e riferimenti; Trechsel et al., Praxiskommentar, 2008. ad art. 23 CP, n. 3 e riferimenti)
La decisione di interrompere l’agire illecito deve scaturire dalla sola volontà dell’autore che deve risultare scevra da pressioni o condizionamenti esterni.
A questo proposito, va detto che il TF ha già avuto modo di precisare che vi è desistenza spontanea anche quando l’autore rinuncia a portare a termine il suo disegno dopo avere chiesto un consiglio a terzi (DTF 115 IV 121).
Non vi è desistenza ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP se l’autore non porta a termine la commissione del reato, per esempio, a causa di minacce di un danno serio (DTF 115 IV 121; 108 IV 104), di urla o di una forte opposizione della vittima, oppure a causa dalla presenza inattesa di una terza persona (Pozo, Commentaire Romand, CP I, 2009, ad art. 23 n.6) oppure ancora a causa della presa di coscienza dell’impossibilità di portare a termine il piano con i mezzi a sua disposizione o della necessità di ricominciare ed aggiornarne l’esecuzione (Pozo, op. cit , ad art 23 CP n. 7): in questi come in altri casi similari, la decisione di interrompere l’esecuzione del reato procede da circostanze esterne. Secondo alcuni autori, c’è desistenza anche quando l’autore interrompe la consumazione del reato nei confronti di una prima vittima (per esempio, per compassione) riservandosi di cercarne un’altra, ritenuto come ogni successiva aggressione non debba essere considerata una continuazione del precedente tentativo ma una nuova fattispecie a sé stante (Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti).
Lo stesso deve valere quando la nuova aggressione sia rivolta verso la stessa vittima (Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art. 23 CP, n. 7 e riferimenti; di opinione contraria Trechsel/Noll, AT, 186 secondo cui l’autore non desiste ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CP quando mantiene l’intenzione di provare un’altra volta in circostanze diverse).
3.4. La tesi ricorsuale non può essere seguita. Il piano alla cui esecuzione RI 1 stava dando man forte prevedeva di uccidere PC 1 e di farne sparire il corpo in una scarpata rinvenuta in un luogo appartato presso __________ in __________ . Non risulta che RI 2 abbia prospettato a RI 1 un piano alternativo su cui ripiegare in caso di impossibilità di portare a termine il piano originario. Pertanto, ritenuto che la volontà di RI 1 si esauriva nell’assecondamento di quella di RI 2 e che, per quanto ne sapeva, questa riguardava - in ogni caso per quella sera - soltanto __________ , è evidente che egli non ha desistito spontaneamente dall’aiutare l’amico così come convenuto ma che a tale rinuncia egli è stato obbligato dalla chiusura della strada che porta in __________ e, cioè, da un evento esterno.
In queste condizioni, l’art. 23 CP non può trovare applicazione.
A nulla serve sostenere che, se non avesse trovato la strada sbarrata, “avrebbe comunque trovato qualcos’altro per non agire” ritenuto che i fatti accertati (ed ammessi) indicano come - al di là di pretese riserve interiori - egli, sino a quel momento, ha fatto tutto quel che il piano prevedeva che lui facesse.
Infine, la circostanza secondo cui egli è stato ben felice di accomodarsi alle circostanze esterne (sentenza impugnata, consid. 16.2. pag. 34) non ha rilevanza sull’accertamento della desistenza ma va considerata - ritenuto che essa è stata accertata dalla prima Corte - nella commisurazione della pena.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso va respinto.
4. Infine, il ricorrente contesta la confisca della sua pistola Beretta cal. 9mm, no serie : precisato di avere legalmente acquistato la pistola, egli ha sostenuto che essa non può essere oggetto di confisca non essendo né strumento né corpo di reato (ricorso pag. 9).
4.1. Sulla questione, la prima Corte, dopo avere rilevato che la pistola non è né un corpo né uno strumento di reato, ha ritenuto di doverne, comunque, ordinare la confisca trattandosi di “oggetto pericoloso ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CP, da non lasciare nelle mani di un soggetto condannato per la partecipazione ad un tentativo di omicidio intenzionale” (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41).
4.2. Giusta l’art. 69 CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
Ritenuto che la stessa prima Corte ha accertato che la pistola in questione non è né un corpo né uno strumento di reato, non è evidentemente dato il primo presupposto per l’applicazione dell’art. 69 CP.
Su questo punto, il ricorso deve essere, perciò, accolto: il dispositivo 7. della sentenza impugnata va, di conseguenza, riformato nel senso che è ordinato il dissequestro della pistola.
Essa potrà, tuttavia, essere restituita a RI 1 soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente - cui viene intimata una copia di questa sentenza in applicazione dell’art 8 della Legge cantonale d’applicazione della LF sulle armi - che dovrà valutare se procedere al sequestro dell’arma in applicazione degli art. 31 cpv. 1 lett. b e 8 cpv. 2 lett. d della LF sulle armi, gli accessori e le munizioni secondo cui le armi vanno sequestrate alle persone che non potrebbero ottenere un permesso per il loro acquisto in ragione, segnatamente, di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso (art. 8 Legge cantonale di applicazione della LFarmi e relativo regolamento; n. 11.1.2.4 e 11.1.2.4.1).
II. sul ricorso del PP
5. Il procuratore pubblico, nel suo ricorso, sostiene che la prima Corte, concludendo che si è trattato di tentato omicidio e non tentato assassinio, ha applicato erroneamente il diritto federale ai fatti.
5.1. Procedendo alla qualifica giuridica dei fatti accertati, la prima Corte ha, dapprima, rilevato come RI 2 abbia agito con premeditazione e spinto da un movente “sicuramente egoistico quale l’eliminazione del PC 1 per risolvere i suoi problemi di convivenza in azienda con il socio” per poi aggiungere che, tuttavia, “pur se egoistico, siffatto movente non è però sembrato perverso o quantomeno sintomatico di una totale freddezza d’animo”. E questo perché - ha spiegato la prima Corte - RI 2, “pur se animato da una somma di circostanze oggettivamente non rilevanti, ha accumulato nel corso degli anni delle importanti frustrazioni nei confronti del PC 1 per le presunte angherie che egli ha comunque soggettivamente inteso come importanti, accumulando notevole risentimento, sino a desiderare la morte del socio”. Queste considerazioni hanno spinto la prima Corte a ritenere determinante per la qualifica giuridica non “l’oggettiva futilità dei moventi (o dei torti subiti) ma la considerazione della soggettiva importanza attribuita loro dal rancoroso RI 2”. Rilevato, poi, come “visto in questo modo, il movente, seppure egoistico, appare per certi versi più affine al reato passionale che non al vuoto interiore dell’assassino” e come “nemmeno le modalità previste dal RI 2 appaiono particolarmente perverse”, la prima Corte ha concluso per la non realizzazione della forma qualificata del reato ispirandosi alla DTF 118 IV 122, osservando come, a suo parere, l’applicazione dei principi di tale sentenza non necessiti “dell’oggettività dei motivi imputabili al PC 1” nella misura in cui RI 2 “li percepisce soggettivamente come rilevanti”. Ma soprattutto - ha chiosato la prima Corte - la decisione di derubricare in omicidio intenzionale il reato è fondata sulla considerazione secondo cui “la colpa del RI 2, per grave che sia, da qualunque parte la si guardi non appare in alcun modo distinguibile, né tantomeno nettamente distinguibile siccome peggiore, da quella comunque grave di un omicida intenzionale” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 30 - 32).
5.2. Dopo avere ricordato come per i primi giudici determinante ai fini della qualifica giuridica non è stata l’oggettiva inconsistenza dei motivi di RI 2 ma il suo sentire soggettivo, il procuratore pubblico sostiene che tale modo di vedere non può essere condiviso poiché “chiunque potrebbe invocare motivi soggettivamente validi” essendo “fuori discussione che ogni omicida è mosso a questo fatale passo da motivi per lui (soggettivamente) importanti e primari: il killer di professione perché così fa vivere sé stesso e la propria prole; il padre o marito della donna che rifiuta il matrimonio perché in quel modo pensa di salvare l’onore proprio e della famiglia; colui che elimina un testimone scomodo per salvarsi dal carcere e conservare l’agognata libertà o, magari, evitare un processo infangante, ecc” (ricorso pag. 3). Evidentemente - continua il procuratore - l’opinione della prima Corte è sbagliata poiché, secondo la ratio legis, “il movente o lo scopo perseguito devono essere in qualche modo “spiegabili” agli occhi di un terzo” ed è questo che si legge nella DTF 118 citata dalla prima Corte nella misura in cui il TF ha ritenuto - sulla scorta degli accertamenti di fatto delle corti inferiori - che, in quel caso, l’autore aveva agito “in conseguenza di una sofferenza oggettiva generata da una somma di gravi umiliazioni inflittegli dalla vittima” il cui comportamento era “oggettivamente criticabile” così che, in quella fattispecie, non si poteva affermare che l’autore se la fosse “presa con una persona che non l’aveva fatta soffrire”. Il caso di RI 2 - prosegue il procuratore - “è l’esatto opposto” poiché PC 1 “non gli aveva fatto nulla e nulla aveva di cui rimproverarsi” tanto che la stessa prima Corte “ha constatato la sostanziale irrilevanza delle circostanze che hanno animato RI 2”. In realtà - osserva il ricorrente - RI 2 ha “semplicemente pensato di togliersi il fastidio, eliminando alla radice il problema, poco importa quanta responsabilità davvero avesse il socio per il suo disagio”. Pertanto, agendo per tali motivi, l’imputato ha dimostrato di non tenere in alcun conto la vita altrui ed è proprio in questo che “si distingue - per gravità - la colpa dell’accusato da quella di un comune omicida ai sensi dell’art. 111 CP”. Il procuratore pubblico continua, poi, rilevando come RI 2 abbia accuratamente pianificato l’uccisione, “con tanto di (ripetuti) sopralluoghi, reclutamento di complici, mascheramenti, organizzazione dei tempi e reperimento degli attrezzi”. Se è vero - conclude il ricorrente - che “la (per fortuna) mancata realizzazione del reato e la successiva spontanea confessione dei due autori pone gli accadimenti sotto una luce meno pesante”, è anche vero che questo non attiene alla qualifica giuridica ma va considerato nella commisurazione della pena (ricorso pag. 4).
5.3. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.
Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).
L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a pag. 13; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 3-23 ad art. 112 CP). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a, 115 IV 8 consid. 1b).
Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17 maggio 2007, consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, pag. 27 n. 19).
Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 1b, 115 IV 187 consid. 2 e 3), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.943/2009], consid. 3.3.; DTF non pubblicata del 2.6.2006 [6S.145/2006], consid. 2.2.; DTF non pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005], consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth,Kommentar, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 278; 77 IV 64; 70 IV 8).
Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostri crudeltà o sadismo (v. anche Corboz, op. cit., n. 13-17 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; sentenza del Tribunale federale 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 8b). Va, qui annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Strafrecht, BT I., § 1 n. 20 pag. 28).
Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17 sentenza del Tribunale federale 6P.252/2006 del 1. febbraio 2007, consid. 9.1).
La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.
Come detto, quanto distingue l'assassinio (art. 112 CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d'agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 15.1.2001 6P.96/2001 e 6S.413/2001 e STF 16.2.2006 6S.435/2005 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).
Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi dunque in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., n. 3 segg. ad art. 112 CP con numerosi riferimenti; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB I, edizione 2007, n. 7 segg. ad art. 112 con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco sussidiano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b 127).
Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una oggettivamente grave situazione di conflitto oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150, consid. 2; 106 IV 342, consid, 4; 118 IV 122; 127 IV 10; ; DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005 [6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004], consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid. 5.2.; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; C. Schwarzenegger, BKII, 2° Auflage, n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, III, 9°ed, pag. 11).
La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).
In questo senso, è ammissibile l’errore sui fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato per altre persone.
Non è, per contro, ammissibile un errore sui fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di interesse, poco importa, che l’autore, in presenza di un movente particolarmente odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2.)
Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, BKII, 2. ed., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti; Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 112, n. 25). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, BKII, 2. ed., n. 25, ad art. 112).
5.4. In concreto, come visto al consid. 5.1., i primi giudici hanno accertato che RI 2 ha agito, non soltanto con premeditazione, ma soprattutto mosso da un movente “sicuramente egoistico quale l’eliminazione del PC 1 per risolvere i suoi problemi di convivenza in azienda con il socio”. A proposito di tali “problemi di convivenza”, la stessa prima Corte aveva, in precedenza, accertato che nessuna delle persone interpellate sul tema aveva riferito di particolari dissapori fra i due (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 23), tanto che ha ritenuto soltanto “presunte” (sentenza impugnata, consid. 14 pag. 30) le in sé già banali mancanze rimproverate alla vittima (descritte al punto B.4. di questa sentenza).
Da questi accertamenti, si ha che RI 2 ha deciso di eliminare il collega, pianificandone con cura l’uccisione e avviando l’esecuzione del piano elaborato in mesi di discussione con l’amico e ripetuti sopralluoghi, semplicemente perché egli si riteneva da questi non sufficientemente considerato.
Gli stessi primi giudici hanno valutato come particolarmente futile il movente di RI 2. Di questo movente essi hanno rilevato “l’oggettiva pochezza” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 24), precisando come RI 2 abbia agito “animato da una somma di circostanze oggettivamente non rilevanti “(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 30).
In queste circostanze, la conseguenza giuridica è obbligata.
E’ evidente, infatti, che non è possibile ritenere che l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione dei valori morali generalmente ammessi nel nostro contesto sociale, in qualche modo umanamente comprensibile. Al contrario. Decidere di sopprimere un uomo - pianificando l’esecuzione del reato nei modi e tempi indicati e iniziando l’esecuzione del piano - per le inconsistenti ragioni accertate dai primi giudici evidenzia una totale noncuranza del valore della vita altrui che è costitutiva della particolare mancanza di scrupoli che è tipica dell’assassino così come definito dall’art. 112 CP. Decidendo e agendo così come accertato, cioè agendo per liberarsi di un collega cui non ha saputo rimproverare nulla di concreto, semplicemente per liberarsi di una persona che “non gli dava mai ragione”, RI 2 ha dimostrato di essere pronto a sacrificare un essere umano che non gli aveva fatto nulla - perché questo è quanto risulta oggettivamente - pur di soddisfare il proprio interesse egoistico ad “essere maggiormente considerato” ed ha, così, dato prova di una completa mancanza di scrupoli e di una grande freddezza affettiva (DTF 118 IV 126, 115 IV 14) poiché, dal profilo oggettivo, egli ha deciso di uccidere, ha pianificato in modo accurato e a lungo l’uccisione ed ha iniziato l’esecuzione del piano concepito per nulla. Infatti, si uccide per nulla - cioè, senza nessun motivo - quando si uccide spinti “da una somma di circostanze oggettivamente non rilevanti “(sentenza impugnata, consid. 14 pag. 30).
Non va, in questo contesto, poi dimenticato che il reato è stato pianificato a lungo - per diversi mesi - con numerosi colloqui e diversi sopralluoghi alla ricerca del luogo adatto. Neppure va dimenticato - poiché rilevante - il fatto che, come accertato dalla prima Corte RI 2, prima di quella notte, ha più volte “tentato di avviare la messa in pratica del proprio disegno” e vi ha rinunciato soltanto perché RI 1, “pur avendo accettato di aiutarlo, non si era presentato al momento stabilito” (sentenza impugnata, consid. 11 pag. 25). La lunga permanenza della volontà delinquenziale - volta, come visto, ad eliminare un uomo senza che all’origine dell’intento vi fossero ragioni in qualche modo oggettivamente serie - i diversi tentativi di metterla in atto (di cui si parla al consid. 11 della sentenza impugnata) andati a vuoto soltanto per la latitanza di RI 1 e il fatto che, la notte fatidica, RI 2 non abbia desistito subito dopo aver trovato la strada sbarrata ma abbia cercato un altro luogo in cui portare a compimento il piano dimostra come non si possa parlare di uno sbandamento momentaneo ma come, al contrario, la particolare mancanza di scrupoli debba essere considerata, dal profilo oggettivo, come un carattere costante della sua personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a, 115 IV 8 consid. 1b).
La prima Corte ha sbagliato ritenendo che, data la totale inconsistenza oggettiva del movente, determinante fosse il vissuto soggettivo dell’autore. Come visto al considerando precedente, quel che conta è l’oggettività. Secondo dottrina e giurisprudenza, infatti, accertata dal profilo oggettivo la futilità delle ragioni che lo hanno spinto all’atto, è irrilevante, per la qualifica giuridica del gesto, che l’autore abbia soggettivamente percepito gli eventi in modo diverso. Quel che sola conta (così come emerge, fra l’altro, anche dalla DTF 118 IV 122 citata dalla prima Corte) è la valutazione oggettiva - fondata su criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti - del movente (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3; cfr. anche STF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2).
Il vissuto soggettivo non ha alcuna influenza sulla qualifica del reato. Esso va, semmai, considerato nella commisurazione della pena (Schwarzenegger, BKII, 2. ed., n. 24 e 25, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti; Trechsel, Kurzkommentar, ad art. 112 , n. 25).
Su questo punto, il ricorso del procuratore pubblico va, pertanto, accolto: la qualifica corretta dei fatti di cui RI 2 deve rispondere è di tentato assassinio e non di tentato omicidio.
5.5. In regola generale, colui che aiuta l’autore principale nella commissione di un reato (ai sensi di quanto ricordato al consid. 2.3.) viene condannato per complicità nel reato di cui l’autore principale è riconosciuto autore colpevole. Tuttavia, nel caso di un contributo causale prestato dal complice per la realizzazione di un reato trasformato dall’autore principale in un reato più grave (ad esempio nel caso di un contributo apportato per la realizzazione di un furto con scasso che, nel corso della sua realizzazione, si trasforma in una rapina), il complice non risponderà di complicità in rapina, nella misura in cui non intendeva, con il suo apporto, prestare un contributo per un siffatto reato (DTF 71 IV 120; Trechsel et al., Praxiskommentar, ad art. 25 CP, N. 13 con rimando ad art. 24 CP N.28). Per converso, in caso di commissione da parte dell’autore principale di un reato più lieve rispetto a quello pianificato con il complice, quest’ultimo risponderà solo di complicità per il reato concretamente realizzato dall’autore ritenuto come la tentata complicità non sia punibile (Stratenwerth, AT I, 3a ed.; §13, N122).
Giusta l’art. 27 CP, si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono. Tra le circostanze personali speciali il cui effetto è di aumentare la pena, vi è, segnatamente, la particolare mancanza di scrupoli di cui all’art. 112 CP (DTF 120 IV 265 consid. 3; STF 16.2.2005, 6S.424/2004; STF 6.10.2003, 6S.307/2003S; Disch, op. cit. pag. 338-339; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 27, N. 2).
5.6. Per la questione a sapere se RI 1 deve essere ritenuto autore colpevole di complicità in assassinio è rilevante, dapprima, in applicazione dei criteri definiti al consid. 2.3, considerare che, per quel che lui sapeva, RI 2 intendeva uccidere PC 1 “per prendere in mano tutta la società __________ ” (cfr. dichiarazioni di RI 1 riportate al consid. 8 pag. 20 della sentenza impugnata) e per vendicarsi poiché questi non gli restituiva una somma che RI 2 sosteneva (mentendo) di avergli prestato (cfr. dichiarazioni di RI 2 riportate al consid. 9 pag. 24 della sentenza impugnata e osservazioni al ricorso del PP pag. 3).
Quindi, egli era ben cosciente di stare supportando l’amico in un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo, da un lato, perché questi non restituiva il dovuto a RI 2 - quindi, per vendetta in relazione ad una banale questione di soldi - e, d’altro lato, per permettere all’amico di acquisire una posizione dominante nella società eliminando una persona scomoda che, appunto, lo intralciava nei suoi desideri di predominio sulle questioni societarie. Quindi, in entrambi i casi, RI 1 sapeva di stare aiutando l’amico in un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo per un movente spregevole, denotante di per sé una grave mancanza di scrupoli (cfr., per analogia, DTF 106 IV 342-349; 101 IV 27; 77 IV 64; 70 IV 8).
Inoltre, rilevante è che RI 1 ha concretamente partecipato all’elaborazione e alla parziale messa in esecuzione di un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo che a lui nulla aveva fatto: da quanto risulta, in effetti, RI 1 non aveva alcunché da rimproverare a PC 1 con cui non risulta avesse mai avuto dissidi (cfr. in particolare verb. 27.1.2008 pag. 1, in cui RI 1, dopo avere dichiarato che i suoi rapporti con PC 1 erano “freddi”, ha precisato di non avere comunque mai litigato con lui).
Ancora rilevante per la qualifica giuridica è, poi, il fatto che RI 1 (al di là delle sue pretese dissociazioni interiori dal piano omicida) ha, per un lungo periodo, sostenuto l’amico - anche soltanto ascoltandolo nei lunghi e numerosi colloqui sul tema di cui lui stesso ha parlato ed accompagnandolo nei sopralluoghi alla ricerca del posto adatto - nell’elaborazione del piano criminale e che ancora dopo questi lunghi mesi - quindi dopo un lungo lasso di tempo in cui avrebbe potuto riflettere e decidere di comportarsi in modo diverso - nella notte fatidica, ha di fatto (sempre al di là delle pretese riserve interiori che rimangono mere affermazioni) iniziato e portato avanti l’esecuzione del piano sino al momento in cui essa si è rivelata impossibile a causa del blocco della strada.
Ancora rilevante è il fatto che RI 1 ha accettato di partecipare ed ha iniziato l’esecuzione di un piano che prevedeva che lui aiutasse RI 2 a sbarazzarsi del cadavere, buttando PC 1 in un burrone dopo che l’amico gli avesse dato “un colpo di mazzotto in testa” (cfr. dichiarazioni di RI 1 citate al consid. 2.4. di questa sentenza). Rilevante è, cioè, che egli ha accettato di partecipare ed ha iniziato l’esecuzione di un piano che prevedeva un suo intervento attivo in un’operazione particolarmente odiosa e richiedente un notevole sangue freddo (prendere un uomo appena colpito e gettarlo in un burrone in un luogo discosto, cioè in un luogo dove si sa che il corpo non potrà essere facilmente ritrovato).
Infine, rilevante in questo ambito, è che - nonostante le pretese riserve interiori - i fatti dimostrano che RI 1 ha preferito conservare l’amicizia di RI 2 piuttosto che salvare una vita umana nel senso che, pur di assecondarlo e conservarne l’amicizia, egli si è prestato ad assistere l’autore principale in un piano che prevedeva l’uccisione di un uomo.
Tutto questo denota, anche in lui, quella particolare assenza di scrupoli richiesta per l’applicazione dell’art. 112 CP. In effetti, emerge dall’insieme delle circostanze appena elencate che RI 1 - accettando di aiutare RI 2 nel suo piano - ha dato prova di quel grande disprezzo per la vita umana che distingue l’assassino dall’omicida. Quest’ultimo uccide per motivi più o meno comprensibili, generalmente in una situazione di grave conflitto. L’altro, invece, uccide - o aiuta ad uccidere - per soddisfare dei bisogni egoistici anche persone che nulla gli hanno fatto dando così prova di grande freddezza emotiva.
Pertanto, RI 1 va dichiarato autore colpevole di complicità in tentato assassinio (cfr. STF 16.2.2005, 6S424/2004, in cui è stato ritenuto complice in assassinio un autore che aveva agito per conservare l’amicizia dell’autore principale che agiva nei confronti di una vittima che a lui nulla aveva fatto; idem in STF 9.10.2003, 6S.307/2003).
Il fatto che RI 1 si limitava a seguire a ruota l’amico perché non gli sapeva dire di no, non ha rilevanza sulla qualifica giuridica di quel che lui ha fatto. In effetti, così come il TF ha già avuto modo di precisare, particolari fragilità di carattere non escludono la qualifica d’assassinio ma vanno - semmai e se accertate - considerate nella valutazione della colpa e, pertanto, nella commisurazione della pena (STF 16.2.2005, 6S424/2004, consid. 1.3.1 in cui ha stabilito, in un caso analogo, che il carattere malleabile del compartecipe - che aveva agito su richiesta dell’amico/autore principale - non è rilevante per la qualifica del suo agire).
Nemmeno è rilevante per la qualifica giuridica il fatto che - secondo le sue dichiarazioni - fu lui, in seguito, a persuadere RI 2 ad abbandonare il suo proposito omicida così che quest’ultimo ripiegò su un piano (alla cui esecuzione RI 1 partecipò, cfr. sua condanna per istigazione a rapina e tentata istigazione a lesioni semplici) che prevedeva, non più di uccidere, ma di assoldare un uomo perché picchiasse PC 1 “in modo tale che non fosse più in grado di lavorare” (RI 1, 30.1.2009 pag. 5 citato nel consid. 6 della sentenza impugnata) o in modo da rompergli un braccio o una gamba (dichiarazioni degli intermediari e dell’esecutore citati a pag. 17 della sentenza). Anche questa circostanza potrà - se accertata - essere considerata nella commisurazione della pena.
Inapplicabile è, infine, il principio stabilito dalla DTF 120 IV 113 e invocato da RI 1 nelle sue osservazioni: in concreto, infatti, la particolare assenza di scrupoli non è data per le modalità d’esecuzione (cfr., al proposito, Disch, op. cit. pag. 337-338).
Pertanto, in accoglimento del ricorso del PP, anche RI 1 va dichiarato autore colpevole di complicità in assassinio.
6. Il procuratore pubblico ha pure contestato la sentenza di prime cure laddove essa ammette che RI 2 desistette spontaneamente dal portare a termine il suo piano.
6.1. Esaminando la questione, la prima Corte ha, dapprima, accertato che quella notte la strada per la valle __________ - dove, secondo il piano originario degli autori, doveva consumarsi l’uccisione - era sbarrata. Tuttavia - continua la prima Corte -RI 2 non ha per questo rinunciato all’idea di uccidere PC 1 ma ha “protratto la corsa in taxi per oltre un’ora, continuando a fornire all’autista nuove destinazioni su e giù per la __________ ” nell’intento di trovare “un posto adatto per comunque uccidere il PC 1”. Pertanto - ha ritenuto la prima Corte - “l’impedimento esterno costituito dalla strada chiusa non ha fatto desistere il RI 2 dal proprio intento” né questi è stato “scoraggiato per il motivo che aveva perso il contatto con il complice” ma ha, invece, continuato nel proprio tentativo rinunciandovi, infine, nonostante “si debba ammettere che di luoghi adatti in un’ora di viaggio notturno per la __________ se ne siano presentati parecchi, come ad esempio al più tardi a __________ , già in Ticino, allorché RI 2 è sceso dal taxi per soddisfare un bisogno fisiologico”. Perciò - conclude la prima Corte sull’argomento - se egli non ha portato a compimento il suo progetto criminoso, questo “non è riconducibile al fatto che la strada per __________ era chiusa, ma alla volontà del RI 2 medesimo di soprassedere benché vi fosse stata, ed egli l’avesse cercata, la possibilità di agire altrimenti” (sentenza impugnata, consid. 16.1, pag. 33).
6.2. Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte ha trascurato di considerare che “in realtà, RI 2 ha (dovuto) rinunciare al suo progetto originale - per il quale aveva eseguito i diversi sopralluoghi, pianificato lo spostamento, organizzato la ripartizione dei ruoli con il complice, ecc. - che prevedeva di uccidere PC 1 a __________ , in __________ , facendosi poi aiutare da RI 1 per eliminare il cadavere”. Pertanto - continua il ricorrente - RI 2 ha dovuto rinunciare a mettere in esecuzione il suo piano, da un lato, perché la strada per la __________ , quella notte, risultava chiusa al traffico e, d’altro lato, perché aveva perso di vista il complice che doveva seguirlo con il proprio veicolo. Ne consegue che la rinuncia non fu spontanea, bensì condizionata da fattori esterni. Accantonato il progetto iniziale - prosegue il procuratore pubblico - RI 2 “si è ancora fatto scorazzare per la valle __________ ed in seguito portare fino a __________ senza avere del tutto rinunciato ai suoi propositi”. Tuttavia - per il resistente - si è trattato “di un progetto alternativo, di un progetto altro rispetto a quello concordato e discusso con RI 1”. Ed è soltanto per questo nuovo progetto che - per il procuratore - “si può eventualmente parlare di desistenza” (ricorso pag. 4 e 5).
6.3. Richiamati i presupposti applicativi dell’art. 23 CP indicati al consid. 5.3., va qui soltanto ricordato che, secondo alcuni autori, in caso di tentativi ripetuti, decisiva è l’esistenza di uno stretto legame tra le diverse azioni, ritenuto che va accertato se - a causa, segnatamente, di uno stretto legame spazio-temporale - le diverse azioni devono essere considerate come fasi parziali di una stessa fattispecie (Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art. 23 CP, n. 7).
6.4. In concreto, la questione a sapere se le indicazioni dottrinali ricordate al considerando precedente debbano essere seguite può essere lasciata indecisa. Infatti, il nuovo (pur se embrionale) piano elaborato da RI 2 dopo che trovò la strada sbarrata è totalmente diverso dal primo e con esso non ha più alcuna connessione. Da un lato, per il luogo d’esecuzione. Il primo, cioè il piano la cui esecuzione è stata interrotta dallo sbarramento della strada, prevedeva di colpire PC 1 in un luogo non soltanto discosto ma vicino ad un dirupo in cui potesse essere fatto sparire il corpo della vittima (per questo, era stato scelta la destinazione in __________ , cfr., peraltro, documentazione fotografica in atti). Invece il secondo piano - secondo gli accertamenti della prima Corte che, pur se vaghi e dal sapore di supposizioni, sono rimasti incontestati e, quindi, sono vincolanti per questa Corte - prevedeva che RI 2 colpisse PC 1 in un luogo semplicemente appartato. Nel nuovo piano, dunque, RI 2 aveva del tutto abbandonato la parte relativa al far sparire il cadavere, tanto è vero che la prima Corte ha precisato che uno dei luoghi adatti rinvenuti da RI 2 era a __________ - comune dove non si vedono né dirupi né burroni - in un luogo appartato in cui egli fece fermare il taxi e scese per soddisfare un bisogno corporeo. Ma non solo. Il nuovo piano prevedeva la totale rinuncia all’aiuto del complice. Quindi, rispetto al primo, il nuovo piano non prevedeva più - non solo la sparizione del cadavere (a cui RI 1 avrebbe dovuto partecipare attivamente) - ma nemmeno prevedeva più di portare la vettura di PC 1 lontano dal luogo d’esecuzione e di abbandonarla in un luogo discreto dopo averle tolto il contrassegno “taxi” né prevedeva più il rientro di RI 2 a __________ sulla vettura del complice. Pertanto, del piano originale il nuovo piano conservava soltanto la parte secondo cui PC 1 doveva essere colpito e ucciso. Null’altro. Nella sua embrionalità, il nuovo piano era, dunque, qualcosa di totalmente diverso da quello la cui esecuzione era stata interrotta dallo sbarramento di cui s’è più volte detto. In queste condizioni, dunque, non può certamente essere preteso che fra il primo e il secondo piano vi fosse una tale connessione da renderli - in ogni caso, nel contesto della valutazione dell’art. 23 CP - due fasi parziali di una sola “Einheit” (cfr. Jenny, Basler Kommentar, 2a ed., ad art. 23 CP, n.7). Il secondo piano era, in realtà, come ritenuto dal procuratore resistente, un nuovo piano (“progetto altro”) e non un semplice adattamento del primo alle mutate circostanze. Il fatto che esso sia stato elaborato (si fa per dire) immediatamente dopo che a RI 2 fu evidente l’impossibilità di portare a termine il primo piano non è, viste queste macroscopiche divergenze, determinante.
Pertanto, in concreto, se di desistenza si può parlare, essa va vista soltanto in relazione ad un eventuale tentativo di mettere in atto il secondo (embrionale) piano. Ritenuto che tale (eventuale) secondo tentativo non è stato imputato, la questione non ha alcuna rilevanza nel giudizio.
Per contro, non vi è desistenza in relazione al tentativo di uccidere PC 1 secondo il piano elaborato nei lunghi mesi di preparativi - unico tentativo indicato dall’AA - ritenuto che la sua esecuzione - iniziata ai sensi dell’art. 22 CP - è stata interrotta da una circostanza esterna. Il riconoscimento della prima Corte secondo cui RI 2 ha spontaneamente desistito e, quindi, il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 23 CP è contrario al diritto federale.
Il ricorso del PP è, pertanto, da accogliere anche su questo punto.
III. Rinvio degli atti
7. In esito a quanto sopra, gli atti vanno rinviati ad una nuova Corte delle assise criminali per un nuovo giudizio sulla pena. Nel commisurare le singole pene, la nuova Corte terrà conto della nuova qualifica dei rispettivi reati e non potrà ammettere – a differenza del giudizio impugnato (cfr. dispositivo n. 4.1.) – una desistenza spontanea di RI 2.
IV. Sulle spese e le ripetibili
8. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
- ricorso del procuratore pubblico
In esito all’attuale sentenza, gli oneri del ricorso vanno posti a carico dello Stato.
- ricorso di RI 1
Gli oneri processuali sono a carico di RI 1 per i 9/10 e per 1/10 a carico dello Stato che rifonderà a RI 1 fr. 100.- per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. ricorso di RI 1
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il dispositivo n. 7 è parzialmente annullato e riformato nel senso che è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione della pistola Beretta cal. 9mm, no serie E 423872 che potrà essere riconsegnata a RI 1 soltanto previa autorizzazione dell’autorità competente per l’applicazione della LFarmi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di RI 1 nella misura di 9/10 e per 1/10 a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 100.- per ripetibili ridotte.
II. ricorso del procuratore pubblico
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
- i dispositivi n. 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata sono annullati e riformati nel senso che:
a) RI 2 è dichiarato autore colpevole di assassinio tentato, per avere, la notte del 27 e 28 ottobre 2007, ad __________ , __________ e __________ , con la complicità di RI 1, tentato di uccidere PC 1;
b) RI 1 è dichiarato autore colpevole di complicità in tentato assassinio per avere, la notte del 27 e 28 ottobre 2007, ad __________ , __________ e __________ , aiutato RI 2 nel tentativo di uccidere PC 1;
- i dispositivi 4.1. e 4.2.1. sono annullati e gli atti rinviati ad una nuova Corte per un nuovo giudizio sulla pena.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
III. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.