Incarto n.
17.2009.71

Lugano

9 giugno 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretaria:

Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 7 dicembre 2009 da

 

 

RI 1

 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 novembre 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Con decreto n. 5101 del 16 febbraio 2007, cresciuto in giudicato, l’Ufficio giuridico della circolazione ha emesso una multa di fr. 40.- a carico di RI 1. Falliti tutti i tentavi di incassare la multa, con decreto 18 novembre 2009 il GIAP ha commutato tale multa in un giorno di  detenzione.

 

                                   2.   Contro la predetta decisione è insorto RI 1, asserendo di non aver mai ricevuto lo scritto del 4 agosto 2009 con il quale il GIAP gli ha impartito un termine per presentare osservazioni o per decidersi in merito ad un eventuale lavoro di utilità pubblica.

 

                                   3.   Con osservazioni 22 dicembre 2009, il GIAP chiede la reiezione del gravame rilevando come esso sia arbitrario ritenuto che in data 14 settembre 2009 era stata concessa a RI 1, su sua richiesta telefonica di pari data, una proroga del termine per osservazioni sino al 30 settembre 2009.

 

                                   4.   Giusta il nuovo art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, in vigore dal 1° gennaio 2007, la Corte di cassazione e revisione penale è competente per i ricorsi contro le decisione del GIAP nei casi dell’art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k CPP. In particolare, è competente  a verificare le decisioni del GIAP nella misura in cui questi esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP). La commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 CP su rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP) rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l’art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come tale, di principio, può essere oggetto di ricorso alla CCRP.

La competenza della CCRP per i ricorsi contro le decisioni di commutazione della multa era già stata confermata dal Tribunale federale prima dell’entrata in vigore dei disposti del CPP concernenti l’allora nuova figura del GIAP (art. 339 segg. CPP). L’Alta Corte aveva allora avuto modo di osservare che la competenza della CCRP a statuire sui ricorsi contro decisioni di commutazione di multa si giustificava ritenuto la valenza di sentenza e gli effetti materiali delle stesse, nonché la migliore tutela giuridica del ricorrente, vista la grave restrizione della libertà personale ch'essa comporta (STF del 2 ottobre 2006, inc. 1P.348/2004).

 

                                   5.   Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2).

Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui questi dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC).

L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55, consid. 2.2). 

 

                                   6.   Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta con il ricorso non emergono prove in relazione alla notifica della lettera 4 agosto 2009 del GIAP, che non risulta essere avvenuta con invio raccomandato, né della successiva concessione di una proroga del termine per formulare osservazioni, concessa in base ad una telefonata che il ricorrente nega di aver compiuto.

A fronte delle contestazioni del ricorrente e in considerazione dell’onere probatorio che incombe all’autorità – le affermazioni del GIAP in questa sede non essendo sufficienti a comprovare l’accaduto – il ricorso di RI 1 deve trovare accoglimento. Si giustifica pertanto di annullare il decreto 18 novembre 2009 e rinviare gli atti al GIAP affinché provveda ad una regolare notifica a mezzo raccomandata del termine per pronunciarsi sull’istanza 7 aprile 2009 dell’Ufficio esazione e condoni, previa analisi dell’eventuale intervento della prescrizione della pena.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili al ricorrente, di formazione giuridica, che ha formulato brevi osservazioni.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il decreto di commutazione della multa in pena detentiva del 18 novembre 2009 è annullato e gli atti sono rinviati al GIAP affinché proceda ad un nuovo giudizio così come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            100.-          

b) spese complessive               fr.              10.-

                                                     fr.            110.-

 

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.