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Incarto n. |
Lugano 18 giugno 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 2 aprile 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 11 febbraio 2010, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di:
- omicidio intenzionale, per avere, la sera del 24 aprile 2009, a __________, con un coltello con lama di 8.3 cm, colpito 9 volte PC 1, causandone la morte;
- infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, dal 2008 sino al 25 aprile 2009, a __________ e altre imprecisate località, in parte in correità con terzi,
venduto complessivi 129 grammi di eroina
ceduto a terzi complessivi 80/82,5 grammi di eroina
ceduto gratuitamente 3/3,5 grammi di cocaina
detenuto 50/55 grammi di eroina destinata alla vendita
venduto un flacone di metadone;
- ripetuta infrazione alla LF sulle armi e munizioni, per avere, nel corso del 2008 e sino al 25 aprile 2009, tra __________ e altre imprecisate località, portato su di sé un manganello telescopico ed un tirapugni;
- coazione, per avere, il 14 aprile 2009, a __________, usando violenza e minaccia, costretto PC 2 a redigere e sottoscrivere un riconoscimento di debito per la somma di fr. 800.-;
- lesioni semplici, per avere, il 14/15 aprile 2009, a __________, colpito con un pugno e con calci, nonché ferito con un coltello PC 2, cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico agli atti;
- vie di fatto, per avere, il 16 aprile 2009, a __________, commesso vie di fatto nei confronti di PC 2;
- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, dal 2008 al 25 aprile 2009, a __________ e in altre imprecisate località, consumato almeno 50 grammi di eroina, 3 o 4 bolas di cocaina, 6/7 pastiglie di Valium, nonché un quantitativo minimo di hashish e marijuana e detenuto una pastiglia di Valium destinata al proprio consumo.
Riconosciuto che, per l’omicidio, RI 1 ha agito in stato di lieve scemata responsabilità, la Corte delle assise criminali lo ha condannato - trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflitte il 19 agosto 2008 e il 4 febbraio 2009 dal MP del Canton Ticino - alla pena detentiva di 11 anni.
B. Il 12 febbraio 2010, RI 1 ha presentato dichiarazione di ricorso contro la citata sentenza che ha motivato con memoriale 2 aprile 2010. Sostenendo un’errata applicazione degli art. 47 e 49 CP, e meglio giudicando la pena inflittagli arbitrariamente severa, lesiva del principio di proporzionalità ed urtante sotto il profilo della parità di trattamento, RI 1 ne chiede una riduzione “secondo il giudizio” della scrivente Corte (ricorso pag. 3 e 4) ritenuto che, comunque, non gli dovrà essere inflitta una pena superiore agli 8 anni (ricorso pag. 19).
C. Con osservazioni 3 maggio 2010, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 4-5; 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto - per quanto preferibile essa appaia - ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1, pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1, pag. 9; 173 consid. 3.1, pag. 178).
2. Contestata nel gravame è unicamente la commisurazione della pena.
2.1. Procedendo alla valutazione della colpa di RI 1, la prima Corte ha, dapprima, considerato la gravità oggettiva dei reati di cui egli deve rispondere, soffermandosi in particolare sull’omicidio e rilevando, al proposito, che ad evidenziare tale aspetto basta “il tragico riscontro del fatto che egli ha intenzionalmente tolto la vita ad un giovane, padre di due bambini piccoli, a seguito di un futile alterco” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 50).
Dal profilo soggettivo, i primi giudici hanno sottolineato “la non facile infanzia dell’accusato, privato del padre naturale, con un difficile rapporto con il sostituto” annotando, però, come simili situazioni - vissute da molti - non possono essere considerate al pari di “tragedie che marchiano a fuoco le esistenze” ritenuto, inoltre, come RI 1 - “che ha avuto quantomeno l’affetto della madre e di una sorella” e a cui nulla di essenziale è mancato nemmeno dal profilo delle possibilità di istruzione - aveva la possibilità di fare scelte diverse da quelle che ha fatto a partire dall’adolescenza “allorché si è avviato lungo un percorso di criminalità che non ha più abbandonato” e a causa del quale si è ritrovato a 31 anni con alle spalle più di 7 anni trascorsi in carcere (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 51).
Dopo avere sottolineato come, perciò, RI 1 non possa assolutamente essere “considerato come una vittima della società o il frutto di qualche situazione di degrado sociale” ed avere ribadito che egli non ha fatto “alcuno sforzo per contrastare la natura antisociale della sua attitudine, ma l’ha anzi coltivata, reiterando in comportamenti del tutto sprezzanti nei confronti del prossimo, coltivando un’inquietante vena di violenza con il possesso e il porto di armi e l’esercizio di prepotenza e sopraffazione”, la prima Corte ha spiegato che l’abuso di stupefacenti - “innegabile e ormai invalso” - può spiegare la sua estromissione dal mondo del lavoro ma non “lo spaccio come professione per procurarsi il denaro occorrente per ogni sua necessità” né tantomeno tale abuso può spiegare “l’attitudine aggressiva, il fatto di girare armati, la prevaricazione, la facilità con cui l’accusato passava all’atto violento, tutti comportamenti atipici per il consumatore di eroina che risponde alla sofferenza esistenziale con mitezza, cercando torpore nella sostanza” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 51 e 52).
Dopo questo lungo incipit, la prima Corte ha rilevato che il dott. __________, perito giudiziario, ha posto la diagnosi di serio disturbo di personalità con elementi paranoidi, narcisistici ed antisociali e - dopo avere osservato che, al di là delle catalogazioni di natura scientifica, “la concreta realtà è che RI 1 è cattivo, violento e pericoloso” ciò che “non è motivo per ridurre la pena” - ha concluso di dovere aderire “senza riserve all’opinione del perito che ha ritenuto per l’accusato una situazione di lieve scemata imputabilità al momento dell’omicidio intenzionale, giudizio senza dubbio condivisibile a fronte di un tasso alcolico elevato ma ancora relativamente lontano da quello necessario per l’ammissione per quel solo motivo di una lieve scemata imputabilità, dell’assunzione di sostanze psicoattive di per sé non inducenti aggressività e del predetto disturbo di personalità, il quale in definitiva è semplicemente l’espressione di quel che l’accusato è senza che questo appaia particolarmente scriminante” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 53). Dopo avere rilevato che la lieve scemata responsabilità è “l’unica vera circostanza di attenuazione della colpa dell’imputato” poiché egli non ha collaborato con gli inquirenti né ha mostrato una vera assunzione di responsabilità “per un omicidio intenzionale che anche in aula ha cercato di far passare come una sorta di incidente”, la prima Corte ha ritenuto che la sua colpa è qualificata “dal fatto di essere un pluripregiudicato, recidivo e a tutt’oggi irriducibile” e dal fatto che egli “ha costantemente agito con sprezzo per il prossimo, totale egoismo e assenza di scrupoli” precisando che egli ha mostrato tale natura anche nell’uccisione di PC 1 visto che egli “ha prontamente accettato uno scontro fisico al quale aveva ogni opportunità di sottrarsi”, che egli “non si è fatto problemi nell’impugnare il coltello contro chi lo affrontava a mani nude e nel farne ripetutamente uso contro un ragazzo visibilmente ubriaco, sempre mirando parti vitali del corpo” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54 e 55).
Proseguendo, la prima Corte ha ricordato che RI 1 “non aveva la diretta intenzione di uccidere” e che “il fatto che la sottile e relativamente corta lama, nemmeno penetrata per intero, si sia incuneata tra due costole ed abbia raggiunto il cuore è in parte connotata di fatalità”. Tuttavia - ha precisato la prima Corte - “fatalità non significa casualità” poiché il tragico epilogo di cui RI 1 deve rispondere è “l’assurda e evitabile ma non del tutto inaspettata fine di un percorso di violenza spicciola” e poiché l’accusato deve rispondere “di un dolo che è eventuale ma che lo è con la chiara intensità di almeno 5 colpi di coltello al collo e uno, mortale, al costato” (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54).
Precisato che per il concorso con gli altri reati di cui deve rispondere ha ritenuto di dover aggravare la pena detentiva di “almeno un anno”, la prima Corte - “che non ha voluto essere indulgente con il prevenuto” - posta una pena detentiva di base complessiva di 15 anni, ha inflitto a RI 1, dopo il computo delle circostanze attenuanti, la pena detentiva di 11 anni (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54 e 55).
2.2. Nel suo memoriale, il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere commisurato la pena in funzione di un dolo eventuale “di notevole estensione, non troppo lontano da un dolo diretto” (sentenza impugnata, pag. 50) nonostante avesse accertato che lui non aveva alcun motivo per desiderare la morte della vittima (sentenza impugnata, pag. 49), nonostante il coltello usato non apparisse, per le dimensioni della lama, “a prima vista, come uno strumento necessariamente letale” (sentenza impugnata, pag. 49-50) e nonostante la lama non sia penetrata per intero ma “solo per 6-7.5 cm ed essa si sia infilata tra le costole anche per il motivo della sua esiguità, motivo per cui in ultima analisi l’esito mortale appare anche connotato da una parte di tragica fatalità” (sentenza impugnata, pag. 50). Secondo il ricorrente, dati tali accertamenti, concludere che si è in presenza di un dolo eventuale al limite del dolo diretto “è inconciliabile con il margine di apprezzamento di una Corte e pure con l’opinabilità di una convinzione” (ricorso pag. 15).
Né - continua il ricorrente - si può ragionevolmente sostenere che il suo dolo eventuale raggiunge una particolare intensità in funzione del numero dei colpi inferti poiché i colpi precedenti quello letale possono essere letti soltanto come un gesto “di intimidazione o di malintesa difesa di sé stesso” così come la Corte ha ipotizzato a pag. 49 della sua sentenza ma ha poi “arbitrariamente parificato” all’ipotesi di colpi inferti per fare male, in una situazione in cui la morte della vittima deve comunque essere presa in considerazione (ricorso pag. 15). Inoltre - continua il ricorrente - la stessa prima Corte ha correttamente accertato che non si può ritenere che il colpo inferto al costato fosse “volto a (deliberatamente) uccidere” (sentenza pag. 49).
Continuando, il ricorrente sostiene come le tracce di sangue rilevate dagli inquirenti dimostrino che egli “ha ferito mortalmente la vittima al termine di uno scontro fisico nel quale PC 1 perseverava e RI 1 muoveva il coltello a mo’ di difesa”. Ammesso il suo dolo eventuale, il ricorrente sostiene che, in queste condizioni, affermare che tale dolo sfiori il dolo diretto “è arbitrario, e non solo opinabile o criticabile” (ricorso pag. 16 e 17). Ritenuto che questa “arbitrarietà ha direttamente influenzato la commisurazione della pena” - conclude su questo punto il ricorrente - essa deve essere, già solo per questo motivo, riconsiderata (ricorso pag. 18).
2.3. Nella commisurazione della pena (art. 47 CP) il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale - ove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto di denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; 123 IV 107 consid. 1).
L’art. 111 CP punisce chi intenzionalmente uccide una persona con una pena detentiva - la cui durata massima é, in forza dell’art. 40 CP, di 20 anni - non inferiore a 5 anni.
L’art. 19 LStup punisce l’infrazione aggravata con una pena detentiva non inferiore ad un anno.
L’art. 123 CP punisce l’autore colpevole di lesioni semplici con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria mentre per l’art. 126 CP colui che si rende colpevole di vie di fatto è punito, a querela di parte, con la multa.
Infine, l’art. 181 CP punisce l’autore colpevole di coazione con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dandosi concorso di reati, in forza dell’art. 49 CP, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non oltre la metà della pena massima comminata.
Ai sensi dell’art. 47 CP - che, come già l'art. 63 vCP, non elenca in modo esaustivo gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF 11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1) - il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e vi ha aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo rimanere comunque proporzionata alla colpa (STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: si tratta del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Dal profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare l’applicazione di un'attenuante specifica (FF 1999 1745; STF 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
2.4. Le argomentazioni ricorsuali cadono nel vuoto nella misura in cui la prima Corte ha effettivamente considerato, nel valutare la colpa del ricorrente e, quindi, nel commisurare la pena da infliggergli, che egli ha agito con dolo eventuale e nella misura in cui, come vedremo, ha operato - pur senza dirlo esplicitamente - le attenuazioni imposte da tale accertamento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 89 ad art. 47 CP che richiama la STF non pubblicata del 3 novembre 1995, inc. 6S.676/1994 con cui il TF ha rinviato una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale e non diretto).
In effetti, al di là delle considerazioni (registrate al consid. 44, pag. 49 e 50, della sentenza impugnata) sull’intensità del dolo eventuale in cui a volte ha smarrito la via della linearità, la prima Corte, dopo avere accertato che RI 1 ha agito con dolo eventuale, ha valutato l’influsso di tale forma di intenzionalità sulla colpa rilevando semplicemente che tale dolo eventuale si è concretizzato in almeno 5 colpi di coltello inferti al collo ed uno, mortale, al costato (sentenza impugnata, consid. 47, pag. 54) - ed in ciò nulla può esserle rimproverato ritenuto che altro non ha fatto se non registrare quanto effettivamente accaduto - senza più addentrarsi in comparazioni poco fruttuose ritenuto che dell’una o dell’altra forma di dolo si tratta, ma annotando, coerentemente con quanto accertato, che RI 1 non aveva “diretta intenzione di uccidere” tanto da specificare - pur se utilizzando un termine poco felice poiché atto a creare equivoci - che il concreto esito mortale era parzialmente connotato di quella “fatalità” (meglio sarebbe stato parlare di un margine di incertezza) in qualche modo sempre in parte insita nel dolo eventuale che si realizza, appunto nei casi in cui un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomoda e agisce ugualmente, augurandosi tutt’al più che l’evento o il risultato non si produca (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253).
Il dolo eventuale come generico fattore attenuante della colpa - applicabile solo alla pena per l’omicidio - è stato concretamente considerato dalla prima Corte che, dopo avere stabilito quale pena base per il solo omicidio 14 anni (15 anni meno i 12 mesi correttamente stabiliti quale aggravante per effetto del concorso di reati), ha operato su tale pena base una deduzione proporzionata al grado (lieve) di scemata imputabilità accertato (attorno al 25%; cfr., sulla questione, DTF 134 IV 132) ottenendo una pena aggirantesi sugli 11 anni che ha, poi, ulteriormente ridotto a circa 10 anni in considerazione del dolo non diretto (la deduzione per dolo eventuale, anche se implicita, è evidente ritenuto che è stata esclusa l’esistenza di altre circostanze attenuanti influenti sulla pena). Questa pena di 10 anni per il solo omicidio è, poi, correttamente stata aggravata, per effetto del concorso di reati (art. 49 CP), dei già citati 12 mesi.
Pertanto, riguardo la presa in considerazione del dolo eventuale nella commisurazione della pena, il ricorso deve essere disatteso.
2.5. Il ricorrente sostiene, poi, che la prima Corte è caduta in arbitrio non ammettendo, nella commisurazione della pena, una sua particolare sensibilità alla pena sulla scorta della considerazione secondo cui il fatto di essere padre di una figlia di 11 anni non l’ha mai trattenuto dal delinquere. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe, invece, dovuto considerare che egli non si è mai trovato prima “nella prospettiva di trascorrere molti anni senza vedere la crescita della propria figlia” che, alla sua liberazione, sarà ormai divenuta maggiorenne. Inoltre, la prima Corte avrebbe dovuto considerare che egli si è trovato per la prima volta davanti ad una Corte delle assise criminali, “con conseguente pubblicità del proprio nominativo e delle proprie generalità, ed evidenti ripercussioni nel proprio rapporto con la figlia” (ricorso pag. 18).
2.6. Secondo dottrina e giurisprudenza, nella commisurazione della pena il giudice non deve trascurare la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF 15 febbraio 2006, inc. 6P.152/2005, consid. 8.1 e 26 ottobre 2005, inc. 6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Wiprächtiger, op. cit., ad art. 47, n. 117; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).
Tuttavia, la sensibilità personale alla pena può entrare in considerazione quale circostanza attenuante nell’ambito dell’art. 47 CP soltanto quando la situazione personale invocata (stato di salute, età, situazione familiare,…) si scosta in modo particolare dalla comune esperienza e rende, perciò, la pena comprensibilmente e sensibilmente più dura da sopportare per
il condannato che per altri (STF 26 ottobre 2005, inc. 6S.163/2005, consid. 2.1; 26 marzo 1996, inc. 6S.703/1995;
13 marzo 1996, inc. 6S.750/1995; 28 gennaio 2002, inc. 6S.144/2001; Wiprächtiger, op. cit., ad art. 47 n. 118; Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; Stratenwerth, op. cit., § 7 n. 53 seg.).
Ciò non è evidentemente il caso in concreto. Il ricorrente ha una figlia undicenne che vive in Ticino e che potrà regolarmente vedere secondo quanto stabilito dal regolamento carcerario e dalla competente autorità sull’esecuzione della pena. In queste circostanze, la sua situazione familiare non lo pone in una situazione particolarmente più gravosa di quella di un qualsiasi altro detenuto con famiglia e non può, quindi, essere ammessa una sua particolare sensibilità alla pena in forza dei suoi legami familiari.
2.7. Concludendo il suo esposto, il ricorrente sostiene che la pena base di 15 anni determinata dalla Corte avrebbe dovuto essere ridotta in funzione del suo dolo soltanto eventuale sino “alla soglia superiore degli 11 anni” e, poi, ancora “compressa verso il basso” in funzione della scemata imputabilità “facendola scendere sotto i 10 anni, per attestarsi attorno agli 8 anni e 6 mesi /9 anni” e, poi, ancora ridotta, in funzione della sua sensibilità alla pena, sino a 8 anni.
Osservato come la scemata imputabilità (cfr. AI72, ad 2.1.) e il dolo solo eventuale costituiscano delle circostanze attenuanti soltanto limitatamente alla colpa del ricorrente in relazione all’omicidio e precisato come, quindi, esse vadano applicate soltanto alla pena base stabilita per tale reato (dunque, alla pena detentiva di 14 anni), si rileva come nulla possa essere rimproverato alla prima Corte riguardo l’applicazione delle circostanze attenuanti considerate. Da un lato, infatti, come visto sopra, ben si può considerare che la riduzione della pena operata in funzione della lieve scemata imputabilità riconosciuta al condannato si attesti intorno al 25% e sia, così, del tutto proporzionata al grado di diminuzione dell'imputabilità ai sensi di quanto stabilito dal TF (DTF 134 IV 132). D’altro lato, ritenuto il limitato potere d’esame di questa Corte in materia di commisurazione della pena - che può intervenire soltanto quando il primo giudice abbia fatto un uso e insostenibile del margine di manovra che la legge gli accorda, commettendo in questo modo una violazione del diritto federale (DTF 127 IV 101 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a; Corboz, La motivation de la peine, ZBJV 131/1995 pag. 14 e seg., in part. pag. 18) - nulla può essere rimproverato alla prima Corte nemmeno in relazione alla riduzione operata in funzione dell’assenza di un dolo diretto (cfr. Wiprächtiger, op. cit., ad art. 47 n. 89).
Pertanto, anche su questo punto, il ricorso va respinto.
2.8. Le censure secondo cui la pena sarebbe lesiva del principio di proporzionalità ed urtante sotto il profilo della parità di trattamento - avanzate dal ricorrente a pag. 3 del suo memoriale - sono rimaste del tutto immotivate: esse sono, pertanto, irricevibili.
3. In considerazione dell’esito del ricorso, gli oneri processuali sono a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.