Incarto n.
17.2010.16

Lugano

30 settembre 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di cassazione e di revisione penale                                 del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Roggero-Will, presidente,

Lardelli e Pellegrini

 

segretario:

Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato con memoriale 12 aprile 2010 da

 

 

RI 1

 

 

on memoriale del suo patrocinatore 30 giugno 2010

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 23 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

-  coazione sessuale e violenza carnale per avere, il 24 giugno 2009, a __________, presso l’abitazione della di lui sorella sita al 5° piano dello stabile in __________, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto la minore PC (08.09.1997) a subire contro la sua volontà atti sessuali e la congiunzione carnale;

-  atti sessuali con fanciulli per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo, compiuto su PC, minore di anni sedici, atti sessuali.

In applicazione della pena, RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

                                  B.   In sintesi, i fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono i seguenti:

a.      Il 24 giugno 2009, in fine pomeriggio, PC, nata l’8 settembre 1997, stava giocando con la sorellina PC1 ed un’amichetta nel giardino del palazzo dove esse abitano. Ad un certo punto, giunse sul luogo RI 1 che le due sorelline conoscevano di vista poiché frequentava l’appartamento sito al 5° piano dello stabile, occupato dalla di lui sorella con i suoi due figli. L’uomo invitò PC a salire con lui nell’appartamento della sorella con il pretesto di darle il suo numero di cellulare da rimettere al padre.
RI 1, PC e PC1 – che, nonostante, la richiesta del prevenuto, non aveva accettato di separarsi dalla sorella – raggiunsero così il 5° piano del palazzo.

b.     Giunti nell’appartamento – che era deserto – l’uomo, con un nuovo pretesto, fece in modo che PC entrasse nella camera dei nipoti. Lì, egli afferrò la ragazzina, le tappò la bocca ed il naso impedendole di gridare, chiuse la porta della camera a chiave in modo da impedire l’accesso a PC1, stese la bambina su un letto, le abbassò i pantaloncini, si abbassò i suoi e tentò di inserire il proprio pene nella sua vagina. Dovette, però, desistere dal suo intento poiché PC1, rimasta sola nell’atrio, piangeva e gridava.

 

c.      Dopo essersi rivestito e avere fatto rivestire PC, RI 1 le disse di dire alla sorella che doveva andare in bagno. La ragazzina obbedì. Dopo aver offerto a PC1, per calmarla, alcune albicocche ed una bambola e, dopo averla invitata a sedere in salotto, RI 1 raggiunse PC in bagno. La fece stendere per terra con il capo contro il water e, dopo averla denudata ed essersi pure spogliato, iniziò le manovre per introdurre il suo pene nella vagina della piccola. Raggiunto l’imene, RI 1 non spinse oltre, tolse il pene dalla vagina ed eiaculò all’esterno.

 

                                  d.   In sintesi, dunque, la prima Corte ha accertato che, la sera del 24 giugno 2009, PC “è stata penetrata da RI 1 fino all’altezza dell’imene” e che gli atti sessuali e la congiunzione carnale sono stati “consumati con la violenza e le minacce” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 23), in particolare con la forza fisica e la continua minaccia “di uccidere lei e la sorellina se si fosse opposta” (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 17, consid. 4 pag. 20).

 

                                  C.   Il difensore di RI 1, dopo aver introdotto, in data 26 febbraio 2010, una dichiarazione di ricorso contro la sentenza delle assise criminali, ha comunicato al suo assistito, con scritto 7 aprile 2010, di rinunciare al mandato di patrocinio.

                                  D.   In considerazione del poco tempo che gli rimaneva per trovare un nuovo avvocato, in data 15 aprile 2010, RI 1 ha presentato personalmente e tempestivamente la motivazione scritta del ricorso, chiedendo nel contempo, qualora il suo allegato non adempisse ai requisiti legali, che gli fosse concesso un termine di grazia per la presentazione/integrazione del gravame da parte di un avvocato.

                                  E.   Con decisione 19 maggio 2010, la Presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ha assegnato al condannato un termine di 10 giorni per comunicare alla Corte il nome di un nuovo patrocinatore, al quale sarebbe poi stato assegnato un ulteriore termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta del ricorso.

                                  F.   In data 30 giugno 2010, il patrocinatore scelto da RI 1 ha presentato la motivazione scritta del gravame in cui chiede l’annullamento del dispositivo di condanna del ricorrente per il reato di violazione carnale e la conseguente riduzione della pena.

                                  G.   Con osservazioni 21 luglio 2010 il procuratore pubblico postula la reiezione del gravame e la conferma integrale dell’impugnato giudizio.
Con osservazioni 16 luglio 2010 anche la parte civile chiede che il ricorso, per quanto ricevibile, venga respinto.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2.  Preliminarmente si osserva che, nel suo gravame 30 giugno 2010, il patrocinatore di RI 1 ha premesso che il memoriale presentato dal condannato stesso “è da considerarsi parte integrante del presente ricorso” (ricorso, pag. 3).
Il presente giudizio, pertanto, si determinerà sia sulle censure proposte dal patrocinatore del ricorrente sia su quelle contenute nella motivazione scritta presentata personalmente da RI 1 il 12 aprile 2010, cui peraltro l’art. 58 CPP conferisce facoltà di direttamente fare uso dei rimedi di diritto.

3.  Nel suo gravame, il patrocinatore del ricorrente lamenta l’esistenza di alcuni vizi di procedura sostenendo, dapprima, che la vittima è stata sentita dagli inquirenti un’unica volta in assenza del difensore nonostante lo stesso abbia chiesto esplicitamente, come indicato nell’AI 30, di presenziare all’interrogatorio (ricorso, pag. 6).
Ritenuto che giusta l’art. 288 lett. b CPP le critiche che riguardano vizi di procedura vanno mosse “non appena possibile” e considerato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non risulta che egli abbia mai eccepito l’asserita irregolarità (nemmeno nel citato AI 30), la censura ricorsuale si rivela d’acchito inammissibile.
Pure inammissibile, siccome non avanzata tempestivamente, è la censura del patrocinatore secondo cui la perizia sul DNA e sulle tracce di sperma è stata effettuata in “assenza di rapporti o di protocolli sui prelievi effettuati sulla vittima e sul ricorrente” (ricorso, pag. 8).

 

4.  Il patrocinatore del ricorrente sostiene, poi, che la Corte di prime cure ha accertato in modo arbitrario che vi è stata congiunzione carnale tra RI 1 e la sua vittima.

                               4.1.   Relativamente a quanto accaduto nel bagno dell’appartamento, la prima Corte ha dapprima rilevato che PC – interrogata dalla polizia subito dopo i fatti – ha riferito che RI 1, dopo averla raggiunta in quel locale, “la fece stendere per terra con il capo contro il water, di nuovo la denudò e si denudò e prese a spingere il suo pene in direzione della vagina. Man mano che esso entrava, PC gli diceva “mi fai male”, al che egli replicò che non era vero, “dici le bugie”. Sta di fatto che, come raggiunse l’imene, egli non spinse oltre, tolse il pene dalla vagina ed eiaculò all’esterno, dopo essersi aiutato con la masturbazione (sentenza, consid. 3 pag. 16-17).
La Corte di prime cure ha, poi, rilevato che i fatti sono stati infine ammessi anche dall’accusato che ha in particolare dichiarato di “aver avuto un momento di debolezza”, “un raptus” che lo indusse a allargare le grandi labbra della vagina con le due mani o per meglio dire con i due pollici per vedere l’interno della vagina. Poi lasciò con le mani le labbra della vagina e riappoggiò la punta del pene sulla vagina e spinse verso l’interno. PC gli disse che le stava facendo male. Egli le rispose di non dire bugie e per un po’ spinse oltre. Poi, però, estrasse il pene, si masturbò per alcuni secondi ed eiaculò sul pavimento” (sentenza, consid. 4, pag. 19).
Quindi, sulla scorta delle risultanze della perizia eseguita dall’Istituto di medicina legale __________ ai fini della determinazione del DNA, i primi giudici hanno, in particolare, accertato che i prelievi effettuati dalla dott. __________sulle parti intime della bimba hanno consentito di stabilire la presenza di DNA dell’accusato sia sulla vulva che sull’imene, ciò che – a detta della prima Corte – veste “aldilà di ogni ragionevole dubbio le dichiarazioni rese da PC la sera del 24 giugno 2009, ovvero confermano che essa è stata penetrata da RI 1 fino all’altezza dell’imene” (sentenza, consid. 5 pag. 22-23).

                               4.2.   Nel gravame viene sostenuto che la prima Corte, nell’accertare l’avvenuta congiunzione carnale, si è fondata su elementi probatori non chiari quali la testimonianza della vittima e l’ammissione di RI 1, ha omesso di considerare il protocollo in caso di violenza allegato al rapporto di polizia 25 giugno 2009 e non ha valutato in modo oggettivo la perizia dell’__________ (ricorso, pag. 5).
Per quanto attiene, dapprima, al protocollo in caso di violenza stilato dalla dott. __________, il ricorrente sottolinea come dallo stesso si evinca in maniera incontestabile che l’imene non è stato né rotto né presenta lacerazioni e che la vagina non è esaminabile perché, verosimilmente, occultata dall’imene. Pertanto – continua il ricorrente – esso non “non rappresenta un riscontro oggettivo” a sostegno della tesi accusatoria fatta propria dalla prima Corte. Tantomeno – prosegue il resistente – si può fondare l’accertamento di una penetrazione sul complemento di cui all’AI 69 (recte 68), nel quale – spiega – la dott. __________ha dichiarato che l’introduzione del pene nella parte vestibolare della vulva per 1 cm ca. è solo “possibile”. Una tale affermazione – continua – non rappresenta certamente né una prova né un riscontro oggettivo in quanto manifestamente al beneficio del dubbio e sottoposta ad una condizione – la presenza di liquido seminale sull’imene – che in concreto non è stata riscontrata minimamente (ricorso, pag. 5).
Il ricorrente sostiene, poi, che nemmeno la testimonianza della vittima è atta a supportare l’accertamento dell’avvenuta congiunzione carnale, ritenuto come la bambina non ha utilizzato i termini “stupro” e “vagina” in maniera tecnica e precisa. La vittima – spiega il patrocinatore – non ha, infatti, avuto un’istruzione specifica in materia sessuale né in anatomia e le sue conoscenze in questo ambito provengono dalla televisione e da qualche spiegazione della sorella e sono, in ogni caso, manifestamente incomplete e superficiali ritenuto oltretutto “che, per cultura ed educazione, nella famiglia della vittima, il tema sessuale era bandito”. Pertanto – prosegue il ricorrente sulla questione degli accertamenti - considerato che la bambina “non sa né le è stato spiegato con precisione da dove comincia e cos’è effettivamente il condotto vaginale”, la sua narrazione deve essere interpretata in maniera prudente senza che dalla stessa, in assenza di altri riscontri oggettivi, sia possibile dedurre l’avvenuta penetrazione. Oltretutto – continua – la penetrazione nel condotto vaginale è da escludere poiché materialmente impossibile vista l’occlusione dell’imene. Inoltre il patrocinatore di RI 1 rileva che alla bambina non è stato chiesto dove sentiva dolore al momento dell’atto e che, in ogni caso, il male poteva anche essere ricondotto alla pressione fatta dal membro di RI 1 su qualsiasi altra parte dell’organo genitale della vittima quali le grandi labbra o il clitoride (ricorso, pag. 6-7).
Passando all’esame di quanto dichiarato dal suo assistito, il patrocinatore sostiene che la prima Corte ha ritenuto in modo arbitrario che lo stesso avrebbe ammesso la penetrazione vaginale e, quindi, la congiunzione carnale (ricorso, pag. 7). A questo proposito, nel suo memoriale personale, lo stesso RI 1 rileva che egli, in occasione dell’interrogatorio del 20 agosto 2009, ha dichiarato di essere entrato solo nelle piccole labbra della vittima per cui non era possibile che egli avesse raggiunto l’imene, ritenuto oltretutto che lo stesso non presentava nessuna lesione. RI 1 osserva, poi, che, in base alle informazioni da lui assunte, la penetrazione presuppone l’introduzione del pene nel canale vaginale e che, pertanto, iniziando lo stesso solo dopo le piccole labbra e l’imene, non si può ritenere che egli abbia penetrato la bambina (memoriale RI 1, pag. 4-5).
Per quanto attiene, infine, alla perizia dell’__________ il patrocinatore di RI 1 rileva che dalla stessa emerge come non siano state rinvenute tracce di sperma né sulla vulva né sull’imene della vittima. A detta dello stesso difensore, poi, la presenza di DNA del suo assistito sulla vulva e, con meno sicurezza, sull’imene della bimba non dimostra assolutamente nulla, se solo si considera che, come riferito dalla stessa vittima, essa si è lavata ed asciugata posteriormente i fatti. Che il DNA riscontrato non derivi dal pene di RI 1, ma da altre parti del suo corpo e che sia giunto sugli organi genitali della bambina durante le palpazioni o durante il lavaggio ed asciugatura degli stessi – spiega – è un ipotesi che appare “ben più sostenibile”, sicché il referto non può essere considerato elemento probatorio (ricorso, pag. 8).

                               4.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, dunque, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

         Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

                               4.4.  Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’accertamento della Corte delle assise criminali secondo cui la piccola PC “è stata penetrata da RI 1 fino all’altezza dell’imene” (sentenza, consid. 5 pag. 22-23) non si fonda su elementi poco chiari o non valutati in modo oggettivo. 

Si osserva, innanzitutto, che la piena affidabilità delle dichiarazioni rilasciate da PC alla polizia risulta già solo dalle ammissioni dello stesso RI 1 il quale, seppur dopo otto verbali e a quasi due mesi dai fatti, ha infine confermato il racconto della bimba, ammettendo di avere “riappoggiato la punta del pene sulla vagina” e di avere “spinto il pene leggermente per due o tre volte” e precisando che ”la terza o la quarta volta, ho spinto un po’ troppo e il pene è entrato un po’, forse per mezzo centimetro/ 1 centimetro” e che “ho spinto di più e il pene è entrato nella vagina un po’ di più della metà della testa del pene” (verbale RI 1 20 agosto 2010, pag. 4). E’, pertanto, in modo non solo sostenibile, ma assolutamente corretto che la prima Corte ha accertato – così come del resto ammesso dal ricorrente – che egli “è entrato in vagina quel mezzo centimetro/ 1 centimetro” o “un po’ di più della metà della teste del pene”.

Questa Corte non comprende, poi, le ragioni per cui – così come sostenuto dal ricorrente - la perizia dell’__________non possa essere considerata un elemento probatorio. La presenza di tracce del suo DNA sulla vulva e sull’imene della bambina è di tutta evidenza un riscontro che, con rigore scientifico, conforta le convergenti deposizioni di RI 1 e della piccola PC e su cui, dunque, a ragione la prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui RI 1 ha inserito il suo pene sino a raggiungere l’imene della piccola PC.  

D’altra parte il ricorrente, rilevando che il DNA riscontrato sull’imene della bambina “non dimostra nulla” visto che potrebbe essere ricondotto alle palpazioni o al lavaggio ed asciugatura delle stesse, si diffonde in argomentazioni di stampo appellatorio inammissibili in questa sede. Argomentazioni, peraltro, poco serie e al limite del temerario, se solo si considera che le ipotesi avanzate da RI 1, ovvero che egli avrebbe palpato la vulva o l’imene della bambina e che l’avrebbe lavata nelle zone intime, non trovano nessun riscontro negli atti (in particolare, risulta dalle sue stesse dichiarazioni che il ricorrente ha toccato unicamente le grandi labbra della vagina e che ha ordinato a PC di lavarsi – da sola – nella vasca da bagno, cfr. verbale RI 1 20 agosto 2009, pag. 4 e 6).
Del tutto inconferenti, infine, le argomentazioni del ricorrente tendenti a sostenere che il protocollo in caso di violenza stilato dalla dott.
__________e il suo complemento di cui all’AI 68 non rappresentano riscontri oggettivi. Come visto, infatti, la prima Corte non ha fondato l’accertamento dell’avvenuta congiunzione carnale su questi documenti – dai quali peraltro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non risulta che la presenza di liquido seminale è una condizione per ammettere la penetrazione – ma sulle convergenti deposizioni di PC e RI 1, nonché sui riscontri delle analisi del DNA.
Da quanto precede discende che a ragione – e non solo senza arbitrio – la prima Corte ha accertato che RI 1 ha introdotto il suo pene sino a raggiungere l’imene della piccola.

Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso.

 

                                   5.   Il ricorrente contesta, poi, che i fatti così come accertati dalla prima Corte possano essere qualificati di violenza carnale rilevando come, in concreto, non vi sia stata congiunzione carnale ai sensi dell’art 190 CP visto che il pene non è entrato nel condotto vaginale.

 

                               5.1.   Giusta l’art. 190 CP è autore colpevole di violenza carnale, ed è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, colui che costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere.

Per “congiunzione carnale” ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 CP s’intende la congiunzione dell’organo genitale maschile e di quello femminile. Già molti anni fa, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che è irrilevante sapere fino a che punto l’organo maschile sia stato introdotto in quello femminile o se lo sperma dell’autore sia stato immesso nella vagina (DTF 99 IV 151 consid. 1), bastando, per la consumazione del reato di cui all’art 190 CP che il pene abbia raggiunto il vestibolo vaginale (Scheidenvorhof), ovvero la regione della vulva situata tra le piccole labbra (DTF 77 IV 169 consid. 2; Würgler, Unzucht mit Kindern nach art. 191 StGB, Zurigo 1976, pag. 55 e segg. in part. pag. 58; Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 190 n. 9; Dontasch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 484). Ancora in sentenze più recenti, il TF ha confermato che basta un’introduzione parziale del pene per ritenere avvenuta la congiunzione carnale ai sensi dell’art. 190 CP (STF 23.3.2007 6P.197/2006; DTF 123 IV 53; 107 IV 178):

 

Ritenuto che la fossa del vestibolo vaginale è lo spazio compreso tra le piccole labbra e presenta, dall’esterno all’interno, il clitoride, l’orifizio uretrale e l’orifizio vaginale - ristretto, quest’ultimo, dall’imene - e rilevato, peraltro, come l’imene sia una membrana elastica che non necessariamente si lacera alle prime spinte, in concreto è del tutto conforme al diritto federale ritenere che vi è stata un’introduzione del pene nel vestibolo vaginale e, quindi, un’introduzione parziale del pene in vagina e, pertanto, concludere che vi è stata congiunzione carnale ai sensi dell’art 190 CP.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve essere respinto.

 

                                   6.   Il ricorrente contesta anche la commisurazione della pena operata dalla prima Corte.

6.1.   Dopo avere ricordato i principi applicabili alla commisurazione della pena, la Corte delle assise criminali ha rilevato che la colpa di RI 1 è di una “gravità inaudita sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo” (sentenza, consid. 9 pag. 27).
La Corte ha, in primo luogo, sottolineato “l’abbietto proposito” e “il basso ed egoistico movente” del ricorrente, rimarcando come sia “oltremodo esecrabile” il fatto che egli “abbia scelto di soddisfare la sua libidine usando una bambina undicenne, prepubere e innocente, una fanciulla fiduciosa che egli ha attirato nell’appartamento e poi in camera con dei sotterfugi (…) determinato a ritrovarsi solo con lei per abusarne sessualmente” (sentenza, consid. 9 pag. 27).
La Corte ha, poi, passato in rassegna le modalità d’esecuzione del reato, evidenziando come RI 1, “risoluto a prendersi il suo piacere”, dopo aver imprigionato PC nella camera e chiuso fuori PC1, “non ha esitato un sol secondo nell’afferrare PC, tappandole bocca e naso, pesantemente minacciandola, stendendola sul letto, denudandola e denudandosi, così da potersi ancor più eccitare strusciando il suo pene a nudo tra le gambe di lei. Ha agito alla stregua di un bruto, incurante del terrorpanico che il suo violento agire e le sue minacciose parole avevano ingenerato nella povera bambina”. La Corte di prime cure ha, altresì, rilevato come anche nel bagno il ricorrente ha dimostrato “cinica insensibilità e sfrontata prepotenza” facendo stendere PC sul pavimento col capo ai piedi del water e penetrandola “sordo e incurante del dolore fisico che le procurava”. Soddisfatte le sue voglie – ha continuato la Corte – “dimostrando ancora una volta totale padronanza di sé e piena consapevolezza di quello che aveva fatto, ripeteva alla bimba le pesanti minacce di morte per indurla a mantenere il segreto su ciò che le aveva fatto”. La prima Corte ha ancora evidenziato che “la freddezza e la tenacia” dimostrate da RI 1 sono state confermate anche nel seguito “quando, per quasi due mesi, ha tenuto testa agli inquirenti, financo negando che PC fosse entrata nell’appartamento della sorella” e avendo addirittura l’audacia di sostenere davanti al GIAR che PC era una bugiarda (sentenza, consid. 9 pag. 28-29).
Passando all’esame della situazione personale del prevenuto, la prima Corte ha evidenziato come RI 1 aveva “sì sofferto in gioventù a causa delle torture subite in __________, ma ha anche ritenuto che egli “da quella situazione, dopo l’arrivo in Svizzera nel 2001 e dopo aver quivi trascorso ben otto anni (non solo e sradicato, bensì vicino alle sorelle, al fratello, ai nipoti) si era ormai affrancato”. Quanto alla circostanza secondo cui egli durante la sua permanenza nel nostro Paese non abbia mai lavorato vivendo di pubblici sussidi, la Corte ha rilevato come la stessa, se da un lato dimostrava le sue ottime capacità nel districarsi a livello burocratico, era dall’altro “fonte di perplessità circa la sua, più volte conclamata al dibattimento, capacità di cambiare, di lavorare per tutta la restante vita per indennizzare la vittima ed ottenere il suo perdono” (sentenza, consid. 9 pag. 29).
Ciò posto, la prima Corte ha osservato che, nel quantificare la pena, essa ha tenuto conto anche degli elementi a favore del condannato, in particolare della sua incensuratezza e della sua – seppur tardiva – confessione. Anche il carcere preventivo sofferto dal ricorrente, la sua situazione personale e famigliare e gli atti di “sincero pentimento” costituiti dalla sua ammissione di colpa e dalla parziale cessione del suo peculio alla vittima, sono stati ritenuti dalla prima Corte che ha altresì considerato il fatto che RI 1 “al di fuori di quelle con parenti e connazionali” non pare aver costruito in Svizzera relazioni significative così come il fatto che per il ricorrente, espiata la pena, vi saranno verosimilmente conseguenze di ordine amministrativo (sentenza, consid. 9 pag. 29-30).
Ritenuto quanto precede, la Corte delle assise criminali ha concluso che la pena detentiva di 6 anni “appare, in definitiva, equa e adeguata per rapporto all’estrema gravità della colpa, ma anche alla luce della più generale descritta condizione del condannato” (sentenza, consid. 9 pag. 30).

                               6.2.   Nel suo gravame il patrocinatore di RI 1 sostiene, innanzitutto, come la prima Corte abbia sottovalutato il fatto che lo stesso ricorrente ha “desistito praticamente immediatamente dal suo agire non appena la vittima ha dato segno di sofferenza” (ricorso, pag. 9). La censura è stata proposta anche dallo stesso ricorrente nel suo memoriale personale. RI 1, in particolare, assevera che la Corte di prime cure, ritenendo che egli ha continuato a spingere oltre per un po’ anche se la vittima diceva “fa male” e che solo, alla fine, poco prima di eiaculare ha estratto il pene, ha travisato quanto da lui affermato nel verbale 20 agosto 2008, ovvero che “quando PC mi ha detto che le stavo facendo male (...) la mia testa è tornata al suo posto. Subito ho tolto il pene...” (memoriale RI 1, pag. 6-8).
Il patrocinatore rileva, poi, come la prima Corte abbia anche sottovalutato l’incensuratezza del ricorrente e il fatto che egli, precedentemente al suo arrivo in Svizzera, è stato torturato dall’autorità turca (ricorso, pag. 9). RI 1, nel suo memoriale, ha avuto modo di precisare che, se egli, dopo aver subito le torture, non si fosse “chiuso in se stesso”, non avesse deciso di “stare lontano da tutti” e si fosse, invece, sottoposto alle cure di uno psicologo, il reato non si sarebbe verificato (memoriale RI 1, pag. 11-12).
Relativamente alla circostanza secondo cui egli, in Svizzera, non ha mai lavorato, RI 1 ha rilevato di essersi comunque sempre impegnato nella ricerca di un’occupazione e di avere allestito centinaia di richieste di lavoro (memoriale RI 1, pag. 10).
Il patrocinatore di RI 1, infine, sostiene che la prima Corte ha sottovalutato anche il fatto che egli, posteriormente al suo arrivo in Svizzera, ha potuto beneficiare del permesso C, permesso che – spiega – viene rilasciato “se tutte le condizioni di legge e segnatamente quelle dell’integrazione sono date” (ricorso, pag. 9). Lo stesso ricorrente, nel suo memoriale, sostiene che i primi giudici non hanno preso in considerazione la decisione dell’ufficio dei permessi e dell’immigrazione, nella quale venivano riconosciuti i suoi sforzi d’integrazione nel mondo civile e lavorativo (memoriale RI 1, pag. 10).

                               6.3.   Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).

Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)

Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene – così come la CCRP – solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).

 

                               6.4.   Nella fattispecie, le censure del ricorrente si rivelano destinate all’insuccesso.

Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva della durata di sei anni inflitta al ricorrente – che deve rispondere di violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli – si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che già solo il reato di violenza carnale è punito con una pena detentiva minima di un anno e massima di 10 anni (art. 190 cpv. 1 CP).

                                         Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la prima Corte non ha tenuto conto del fatto che RI 1 ha desistito non appena PC gli ha detto di avere male, si osserva che la lettura dei fatti proposta da ricorrente non è quella accertata senza arbitrio dalla prima Corte sulla scorta del materiale istruttorio: in effetti, al consid. e, pag. 17, della sentenza impugnata si legge che: “man mano che esso (ndr: il pene) entrava, PC gli diceva: “mi fai mal” al che egli replicò che non era vero, “dici le bugie” . Si osserva, peraltro, qui che lo stesso ricorrente aveva ammesso questa circostanza nel verbale 20 agosto 2008 quando ha dichiarato che “ho spinto di più ed il pene è entrato nella vagina un po’ più della metà della testa del pene. In quel momento quando ho spinto un po’ di più, PC mi ha detto “mi fai male”, io le ho detto di non dire bugie perché pensavo che ero entrato solo nelle piccole labbra per cui non era possibile che avevo già raggiunto l’imene e quindi non era possibile che le stavo facendo male” (AI 36, pag. 4). Solo in un secondo momento RI 1 ha aggiunto che “quando PC mi ha detto che le stavo facendo male, ho avuto paura perché ho capito che le stavo facendo male, stavo facendo una cosa grave, stavo commettendo un peccato molto grave ed un reato. Lì ho realizzato quello che stavo facendo. La mia testa è tornata al suo posto. Subito ho tolto il pene…” (AI 36, pag. 4). A fronte di tali dichiarazioni, dalle quali emerge chiaramente come la prima reazione del ricorrente ai lamenti della sua piccola vittima è stata quella di tacciarla di bugiarda “perché non era possibile che le stavo facendo male”, è sicuramente a ragione che la prima Corte nel valutare le modalità di esecuzione del reato, non ha ritenuto che il ricorrente, dopo che PC gli aveva detto di provare dolore, ha desistito immediatamente dal suo agire, ma che egli per un po’ spinse oltre “sordo e incurante del male che le procurava”.
Al ricorrente non giova, poi, sostenere che la Corte di prime cure, nel commisurare la pena, ha sottovalutato la sua incensuratezza e il fatto che egli sia stato torturato dalle autorità turche. Per quanto attiene alla prima critica, rilevato come, comunque, la prima Corte ha esplicitamente menzionato, quale circostanza a favore del condannato, la sua incensuratezza, occorre considerare che il ricorrente non spende una parola per cercare di dare consistenza alla sua pretesa (in particolare non spiega perché la circostanza avrebbe dovuto avere un valore attenuate maggiore di quello attribuitogli dai primi giudici) e, pertanto, la sua pretesa rimane allo stadio apodittico e non raggiunge la soglia della ricevibilità.
In relazione alle torture patite si osserva che il ricorrente, sostenendo, in sostanza, che le stesse sono la causa di quanto da lui commesso, si diparte da una versione diversa da quella ritenuta dai primi giudici, ciò che in un ricorso per cassazione è inammissibile. Ad ogni buon conto la Corte di prime cure ha spiegato di aver ritenuto quale attenuante anche la situazione personale del ricorrente. Il suo travagliato trascorso in Turchia e la sua condizione di asilante sono pertanto stati debitamente valutati nella commisurazione della pena inflittagli.
Per quanto attiene, poi, agli asseriti sforzi di RI 1 tesi all’ottenimento di un posto di lavoro, si osserva che dagli atti emerge, piuttosto, come il ricorrente, nelle ricerca di un posto di lavoro, non si sia distinto per serietà ed efficacia. Emblematica in questo senso la deposizione dell’operatrice del’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento __________che ha precisato che dall’incarto del ricorrente risulta che lo stesso “più volte non si è presentato alle citazioni o convocazioni, sia con noi che con i possibili datori di lavoro. A volte non ha dato giustificazioni, a volte ha detto che aveva altri appuntamenti e ha anche detto di non poter presenziare poiché doveva partire per l’estero” (cfr. verbale di __________3 luglio 2009, pag. 7; cfr. anche la corrispondenza tra l’__________ e RI 1, all. 3, e tra l’__________, RI 1 e datori di lavoro, all. 5, contenuti nel classatore “Rapporto d’inchiesta della polizia giudiziaria”). In queste circostanze è dunque sicuramente a ragione – e non abusando del proprio potere d’apprezzamento – che la prima Corte ha ritenuto che l’atteggiamento di RI 1 desta perplessità circa la sua effettiva capacita di “lavorare per tutta la restante vita per indennizzare la vittima”.
Questa Corte, infine, non comprende il motivo per cui il ricorrente sostiene che, come risulta dall’ottenimento del permesso C, egli si sarebbe viepiù integrato in Svizzera. Anche prescindendo dal fatto che l’avvenuta integrazione non è un presupposto per l’ottenimento del permesso C (cfr. incarto della sezione dei permessi e dell’immigrazione, decisione 16 aprile 2008), si osserva, infatti, che la prima Corte ha considerato la “limitatezza di relazioni” di RI 1 una circostanza attenuante (cfr. sentenza, consid. 9 pag. 30).
Ne discende che anche su questo punto il ricorso, per quanto ammissibile, deve essere disatteso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'500.-

b) spese complessive               fr.            200.-

                                                     fr.         1'700.-

 

sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

      

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.