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Incarto n. |
Lugano 30 settembre 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato con memoriale 12 aprile 2010 da
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RI 1
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on memoriale del suo patrocinatore 30 giugno 2010
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 23 febbraio 2010 la Corte delle assise criminali ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di:
- coazione sessuale e violenza carnale per avere, il 24
giugno 2009, a __________, presso l’abitazione della di lui sorella sita al 5°
piano dello stabile in __________, usando violenza, minaccia e pressioni
psicologiche tali da renderla inetta a resistere, costretto la minore PC (08.09.1997)
a subire contro la sua volontà atti sessuali e la congiunzione carnale;
- atti sessuali con fanciulli per avere, nelle surriferite
circostanze di tempo e di luogo, compiuto su PC, minore di anni sedici, atti
sessuali.
In applicazione
della pena, RI 1 è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni da dedursi il
carcere preventivo sofferto e al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese processuali.
B. In sintesi, i fatti posti alla base del giudizio della Corte delle
assise criminali sono i seguenti:
a.
Il 24 giugno 2009, in fine pomeriggio, PC, nata l’8 settembre 1997, stava giocando con la sorellina PC1 ed un’amichetta
nel giardino del palazzo dove esse abitano. Ad un certo punto, giunse sul luogo
RI 1 che le due sorelline conoscevano di vista poiché frequentava
l’appartamento sito al 5° piano dello stabile, occupato dalla di lui sorella
con i suoi due figli. L’uomo invitò PC a salire con lui nell’appartamento della
sorella con il pretesto di darle il suo numero di cellulare da rimettere al
padre.
RI 1, PC e PC1 – che, nonostante, la richiesta del prevenuto, non aveva
accettato di separarsi dalla sorella – raggiunsero così il 5° piano del
palazzo.
b. Giunti nell’appartamento – che era deserto – l’uomo, con un nuovo pretesto, fece in modo che PC entrasse nella camera dei nipoti. Lì, egli afferrò la ragazzina, le tappò la bocca ed il naso impedendole di gridare, chiuse la porta della camera a chiave in modo da impedire l’accesso a PC1, stese la bambina su un letto, le abbassò i pantaloncini, si abbassò i suoi e tentò di inserire il proprio pene nella sua vagina. Dovette, però, desistere dal suo intento poiché PC1, rimasta sola nell’atrio, piangeva e gridava.
c. Dopo essersi rivestito e avere fatto rivestire PC, RI 1 le disse di dire alla sorella che doveva andare in bagno. La ragazzina obbedì. Dopo aver offerto a PC1, per calmarla, alcune albicocche ed una bambola e, dopo averla invitata a sedere in salotto, RI 1 raggiunse PC in bagno. La fece stendere per terra con il capo contro il water e, dopo averla denudata ed essersi pure spogliato, iniziò le manovre per introdurre il suo pene nella vagina della piccola. Raggiunto l’imene, RI 1 non spinse oltre, tolse il pene dalla vagina ed eiaculò all’esterno.
d. In sintesi, dunque, la prima Corte ha accertato che, la sera del 24 giugno 2009, PC “è stata penetrata da RI 1 fino all’altezza dell’imene” e che gli atti sessuali e la congiunzione carnale sono stati “consumati con la violenza e le minacce” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 23), in particolare con la forza fisica e la continua minaccia “di uccidere lei e la sorellina se si fosse opposta” (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 17, consid. 4 pag. 20).
C. Il difensore di RI 1, dopo aver introdotto, in data 26 febbraio
2010, una dichiarazione di ricorso contro la sentenza delle assise criminali,
ha comunicato al suo assistito, con scritto 7 aprile 2010, di rinunciare al
mandato di patrocinio.
D. In considerazione del poco tempo che gli rimaneva per trovare un
nuovo avvocato, in data 15 aprile 2010, RI 1 ha presentato personalmente e tempestivamente la motivazione scritta del ricorso, chiedendo nel contempo, qualora il
suo allegato non adempisse ai requisiti legali, che gli fosse concesso un
termine di grazia per la presentazione/integrazione del gravame da parte di un
avvocato.
E. Con decisione 19 maggio 2010, la Presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale ha assegnato al condannato un termine di 10
giorni per comunicare alla Corte il nome di un nuovo patrocinatore, al quale
sarebbe poi stato assegnato un ulteriore termine di 20 giorni per la
presentazione della motivazione scritta del ricorso.
F. In data 30 giugno 2010, il patrocinatore scelto da RI 1 ha presentato la motivazione scritta del gravame in cui chiede l’annullamento del dispositivo di
condanna del ricorrente per il reato di violazione carnale e la conseguente
riduzione della pena.
G. Con osservazioni 21 luglio 2010 il procuratore pubblico postula la
reiezione del gravame e la conferma integrale dell’impugnato giudizio.
Con osservazioni 16 luglio 2010 anche la parte civile chiede che il ricorso,
per quanto ricevibile, venga respinto.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a
e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente
per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), ritenuto inoltre che
arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153
consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag.
17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2. Preliminarmente si osserva che, nel suo gravame 30 giugno 2010, il
patrocinatore di RI 1 ha premesso che il memoriale presentato dal condannato
stesso “è da considerarsi parte integrante del presente ricorso”
(ricorso, pag. 3).
Il presente giudizio, pertanto, si determinerà sia sulle censure proposte dal
patrocinatore del ricorrente sia su quelle contenute nella motivazione scritta
presentata personalmente da RI 1 il 12 aprile 2010, cui peraltro l’art. 58 CPP
conferisce facoltà di direttamente fare uso dei rimedi di diritto.
3. Nel suo gravame, il patrocinatore del ricorrente lamenta l’esistenza
di alcuni vizi di procedura sostenendo, dapprima, che la vittima è stata
sentita dagli inquirenti un’unica volta in assenza del difensore nonostante lo
stesso abbia chiesto esplicitamente, come indicato nell’AI 30, di presenziare
all’interrogatorio (ricorso, pag. 6).
Ritenuto che giusta l’art. 288 lett. b CPP le critiche che riguardano vizi di
procedura vanno mosse “non appena possibile” e considerato che,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non risulta che egli abbia mai
eccepito l’asserita irregolarità (nemmeno nel citato AI 30), la censura
ricorsuale si rivela d’acchito inammissibile.
Pure inammissibile, siccome non avanzata tempestivamente, è la censura del
patrocinatore secondo cui la perizia sul DNA e sulle tracce di sperma è stata
effettuata in “assenza di rapporti o di protocolli sui prelievi effettuati
sulla vittima e sul ricorrente” (ricorso, pag. 8).
4. Il patrocinatore del ricorrente sostiene, poi, che la Corte di prime
cure ha accertato in modo arbitrario che vi è stata congiunzione carnale tra RI
1 e la sua vittima.
4.1. Relativamente a quanto accaduto nel bagno dell’appartamento, la
prima Corte ha dapprima rilevato che PC – interrogata dalla polizia subito dopo
i fatti – ha riferito che RI 1, dopo averla raggiunta in quel locale, “la
fece stendere per terra con il capo contro il water, di nuovo la denudò e si
denudò e prese a spingere il suo pene in direzione della vagina. Man mano che
esso entrava, PC gli diceva “mi fai male”, al che egli replicò che non era
vero, “dici le bugie”. Sta di fatto che, come raggiunse l’imene, egli non
spinse oltre, tolse il pene dalla vagina ed eiaculò all’esterno, dopo essersi
aiutato con la masturbazione (sentenza, consid. 3 pag. 16-17).
La Corte di prime cure ha, poi, rilevato che i fatti sono stati infine ammessi
anche dall’accusato che ha in particolare dichiarato di “aver avuto un
momento di debolezza”, “un raptus” che lo indusse a allargare le grandi labbra
della vagina con le due mani o per meglio dire con i due pollici per vedere
l’interno della vagina. Poi lasciò con le mani le labbra della vagina e
riappoggiò la punta del pene sulla vagina e spinse verso l’interno. PC gli
disse che le stava facendo male. Egli le rispose di non dire bugie e per un po’
spinse oltre. Poi, però, estrasse il pene, si masturbò per alcuni secondi ed
eiaculò sul pavimento” (sentenza, consid. 4, pag. 19).
Quindi, sulla scorta delle risultanze della perizia eseguita dall’Istituto di
medicina legale __________ ai fini della determinazione del DNA, i primi
giudici hanno, in particolare, accertato che i prelievi effettuati dalla dott. __________sulle
parti intime della bimba hanno consentito di stabilire la presenza di DNA
dell’accusato sia sulla vulva che sull’imene, ciò che – a detta della prima
Corte – veste “aldilà di ogni ragionevole dubbio le dichiarazioni rese da PC
la sera del 24 giugno 2009, ovvero confermano che essa è stata penetrata da RI
1 fino all’altezza dell’imene” (sentenza, consid. 5 pag. 22-23).
4.2. Nel gravame viene sostenuto che la prima Corte, nell’accertare
l’avvenuta congiunzione carnale, si è fondata su elementi probatori non chiari
quali la testimonianza della vittima e l’ammissione di RI 1, ha omesso di considerare il protocollo in caso di violenza allegato al rapporto di polizia 25
giugno 2009 e non ha valutato in modo oggettivo la perizia dell’__________ (ricorso,
pag. 5).
Per quanto attiene, dapprima, al protocollo in caso di violenza stilato dalla
dott. __________, il ricorrente sottolinea come dallo stesso si evinca in
maniera incontestabile che l’imene non è stato né rotto né presenta lacerazioni
e che la vagina non è esaminabile perché, verosimilmente, occultata dall’imene.
Pertanto – continua il ricorrente – esso non “non rappresenta un riscontro
oggettivo” a sostegno della tesi accusatoria fatta propria dalla prima
Corte. Tantomeno – prosegue il resistente – si può fondare l’accertamento di
una penetrazione sul complemento di cui all’AI 69 (recte 68), nel quale –
spiega – la dott. __________ha dichiarato che l’introduzione del pene nella
parte vestibolare della vulva per 1 cm ca. è solo “possibile”. Una tale
affermazione – continua – non rappresenta certamente né una prova né un
riscontro oggettivo in quanto manifestamente al beneficio del dubbio e
sottoposta ad una condizione – la presenza di liquido seminale sull’imene – che
in concreto non è stata riscontrata minimamente (ricorso, pag. 5).
Il ricorrente sostiene, poi, che nemmeno la testimonianza della vittima è atta
a supportare l’accertamento dell’avvenuta congiunzione carnale, ritenuto come
la bambina non ha utilizzato i termini “stupro” e “vagina” in maniera tecnica e
precisa. La vittima – spiega il patrocinatore – non ha, infatti, avuto
un’istruzione specifica in materia sessuale né in anatomia e le sue conoscenze
in questo ambito provengono dalla televisione e da qualche spiegazione della
sorella e sono, in ogni caso, manifestamente incomplete e superficiali ritenuto
oltretutto “che, per cultura ed educazione, nella famiglia della vittima, il
tema sessuale era bandito”. Pertanto – prosegue il ricorrente sulla
questione degli accertamenti - considerato che la bambina “non sa né le è
stato spiegato con precisione da dove comincia e cos’è effettivamente il
condotto vaginale”, la sua narrazione deve essere interpretata in maniera
prudente senza che dalla stessa, in assenza di altri riscontri oggettivi, sia
possibile dedurre l’avvenuta penetrazione. Oltretutto – continua – la
penetrazione nel condotto vaginale è da escludere poiché materialmente
impossibile vista l’occlusione dell’imene. Inoltre il patrocinatore di RI 1
rileva che alla bambina non è stato chiesto dove sentiva dolore al momento
dell’atto e che, in ogni caso, il male poteva anche essere ricondotto alla
pressione fatta dal membro di RI 1 su qualsiasi altra parte dell’organo
genitale della vittima quali le grandi labbra o il clitoride (ricorso, pag.
6-7).
Passando all’esame di quanto dichiarato dal suo assistito, il patrocinatore
sostiene che la prima Corte ha ritenuto in modo arbitrario che lo stesso
avrebbe ammesso la penetrazione vaginale e, quindi, la congiunzione carnale
(ricorso, pag. 7). A questo proposito, nel suo memoriale personale, lo stesso RI
1 rileva che egli, in occasione dell’interrogatorio del 20 agosto 2009, ha dichiarato di essere entrato solo nelle piccole labbra della vittima per cui non era
possibile che egli avesse raggiunto l’imene, ritenuto oltretutto che lo stesso
non presentava nessuna lesione. RI 1 osserva, poi, che, in base alle
informazioni da lui assunte, la penetrazione presuppone l’introduzione del pene
nel canale vaginale e che, pertanto, iniziando lo stesso solo dopo le piccole
labbra e l’imene, non si può ritenere che egli abbia penetrato la bambina
(memoriale RI 1, pag. 4-5).
Per quanto attiene, infine, alla perizia dell’__________ il patrocinatore di RI
1 rileva che dalla stessa emerge come non siano state rinvenute tracce di
sperma né sulla vulva né sull’imene della vittima. A detta dello stesso
difensore, poi, la presenza di DNA del suo assistito sulla vulva e, con meno
sicurezza, sull’imene della bimba non dimostra assolutamente nulla, se solo si
considera che, come riferito dalla stessa vittima, essa si è lavata ed
asciugata posteriormente i fatti. Che il DNA riscontrato non derivi dal pene di
RI 1, ma da altre parti del suo corpo e che sia giunto sugli organi genitali
della bambina durante le palpazioni o durante il lavaggio ed asciugatura degli
stessi – spiega – è un ipotesi che appare “ben più sostenibile”, sicché
il referto non può essere considerato elemento probatorio (ricorso, pag. 8).
4.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, dunque, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la
giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria
anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I
149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid.
2.1, 173 consid. 3.1).
4.4. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’accertamento della Corte delle assise criminali secondo cui la piccola PC “è stata penetrata da RI 1 fino all’altezza dell’imene” (sentenza, consid. 5 pag. 22-23) non si fonda su elementi poco chiari o non valutati in modo oggettivo.
Si osserva, innanzitutto, che la piena affidabilità delle dichiarazioni rilasciate da PC alla polizia risulta già solo dalle ammissioni dello stesso RI 1 il quale, seppur dopo otto verbali e a quasi due mesi dai fatti, ha infine confermato il racconto della bimba, ammettendo di avere “riappoggiato la punta del pene sulla vagina” e di avere “spinto il pene leggermente per due o tre volte” e precisando che ”la terza o la quarta volta, ho spinto un po’ troppo e il pene è entrato un po’, forse per mezzo centimetro/ 1 centimetro” e che “ho spinto di più e il pene è entrato nella vagina un po’ di più della metà della testa del pene” (verbale RI 1 20 agosto 2010, pag. 4). E’, pertanto, in modo non solo sostenibile, ma assolutamente corretto che la prima Corte ha accertato – così come del resto ammesso dal ricorrente – che egli “è entrato in vagina quel mezzo centimetro/ 1 centimetro” o “un po’ di più della metà della teste del pene”.
Questa Corte non comprende, poi, le ragioni per cui – così come sostenuto dal ricorrente - la perizia dell’__________non possa essere considerata un elemento probatorio. La presenza di tracce del suo DNA sulla vulva e sull’imene della bambina è di tutta evidenza un riscontro che, con rigore scientifico, conforta le convergenti deposizioni di RI 1 e della piccola PC e su cui, dunque, a ragione la prima Corte ha fondato l’accertamento secondo cui RI 1 ha inserito il suo pene sino a raggiungere l’imene della piccola PC.
D’altra parte il ricorrente, rilevando che il DNA
riscontrato sull’imene della bambina “non dimostra nulla” visto che
potrebbe essere ricondotto alle palpazioni o al lavaggio ed asciugatura delle
stesse, si diffonde in argomentazioni di stampo appellatorio inammissibili in
questa sede. Argomentazioni, peraltro, poco serie e al limite del temerario, se
solo si considera che le ipotesi avanzate da RI 1, ovvero che egli avrebbe
palpato la vulva o l’imene della bambina e che l’avrebbe lavata nelle zone
intime, non trovano nessun riscontro negli atti (in particolare, risulta dalle
sue stesse dichiarazioni che il ricorrente ha toccato unicamente le grandi
labbra della vagina e che ha ordinato a PC di lavarsi – da sola – nella vasca
da bagno, cfr. verbale RI 1 20 agosto 2009, pag. 4 e 6).
Del tutto inconferenti, infine, le argomentazioni del ricorrente tendenti a
sostenere che il protocollo in caso di violenza stilato dalla dott. __________e il suo complemento di cui all’AI
68 non rappresentano riscontri oggettivi. Come visto, infatti, la prima Corte
non ha fondato l’accertamento dell’avvenuta congiunzione carnale su questi
documenti – dai quali peraltro, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente,
non risulta che la presenza di liquido seminale è una condizione per ammettere
la penetrazione – ma sulle convergenti deposizioni di PC e RI 1, nonché sui
riscontri delle analisi del DNA.
Da quanto precede discende che a ragione – e non solo senza arbitrio – la prima
Corte ha accertato che RI 1 ha introdotto il suo pene sino a raggiungere
l’imene della piccola.
Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso.
5. Il ricorrente contesta, poi, che i fatti così come accertati dalla prima Corte possano essere qualificati di violenza carnale rilevando come, in concreto, non vi sia stata congiunzione carnale ai sensi dell’art 190 CP visto che il pene non è entrato nel condotto vaginale.
5.1. Giusta l’art. 190 CP è autore colpevole di violenza carnale, ed è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, colui che costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere.
Per “congiunzione carnale” ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 CP s’intende la congiunzione dell’organo genitale maschile e di quello femminile. Già molti anni fa, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che è irrilevante sapere fino a che punto l’organo maschile sia stato introdotto in quello femminile o se lo sperma dell’autore sia stato immesso nella vagina (DTF 99 IV 151 consid. 1), bastando, per la consumazione del reato di cui all’art 190 CP che il pene abbia raggiunto il vestibolo vaginale (Scheidenvorhof), ovvero la regione della vulva situata tra le piccole labbra (DTF 77 IV 169 consid. 2; Würgler, Unzucht mit Kindern nach art. 191 StGB, Zurigo 1976, pag. 55 e segg. in part. pag. 58; Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 190 n. 9; Dontasch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 484). Ancora in sentenze più recenti, il TF ha confermato che basta un’introduzione parziale del pene per ritenere avvenuta la congiunzione carnale ai sensi dell’art. 190 CP (STF 23.3.2007 6P.197/2006; DTF 123 IV 53; 107 IV 178):
Ritenuto che la fossa del vestibolo vaginale è lo spazio compreso tra le piccole labbra e presenta, dall’esterno all’interno, il clitoride, l’orifizio uretrale e l’orifizio vaginale - ristretto, quest’ultimo, dall’imene - e rilevato, peraltro, come l’imene sia una membrana elastica che non necessariamente si lacera alle prime spinte, in concreto è del tutto conforme al diritto federale ritenere che vi è stata un’introduzione del pene nel vestibolo vaginale e, quindi, un’introduzione parziale del pene in vagina e, pertanto, concludere che vi è stata congiunzione carnale ai sensi dell’art 190 CP.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve essere respinto.
6. Il ricorrente contesta anche la commisurazione della pena operata
dalla prima Corte.
6.1. Dopo avere ricordato i principi
applicabili alla commisurazione della pena, la Corte delle assise criminali ha
rilevato che la colpa di RI 1 è di una “gravità inaudita sia dal profilo
oggettivo che da quello soggettivo” (sentenza, consid. 9 pag. 27).
La Corte ha, in primo luogo, sottolineato “l’abbietto proposito” e “il
basso ed egoistico movente” del ricorrente, rimarcando come sia “oltremodo
esecrabile” il fatto che egli “abbia scelto di soddisfare la sua
libidine usando una bambina undicenne, prepubere e innocente, una fanciulla
fiduciosa che egli ha attirato nell’appartamento e poi in camera con dei sotterfugi
(…) determinato a ritrovarsi solo con lei per abusarne sessualmente”
(sentenza, consid. 9 pag. 27).
La Corte ha, poi, passato in rassegna le modalità d’esecuzione del reato,
evidenziando come RI 1, “risoluto a prendersi il suo piacere”, dopo aver
imprigionato PC nella camera e chiuso fuori PC1, “non ha esitato un sol
secondo nell’afferrare PC, tappandole bocca e naso, pesantemente minacciandola,
stendendola sul letto, denudandola e denudandosi, così da potersi ancor più
eccitare strusciando il suo pene a nudo tra le gambe di lei. Ha agito alla
stregua di un bruto, incurante del terrorpanico che il suo violento agire e le
sue minacciose parole avevano ingenerato nella povera bambina”. La Corte di
prime cure ha, altresì, rilevato come anche nel bagno il ricorrente ha
dimostrato “cinica insensibilità e sfrontata prepotenza” facendo
stendere PC sul pavimento col capo ai piedi del water e penetrandola “sordo
e incurante del dolore fisico che le procurava”. Soddisfatte le sue voglie
– ha continuato la Corte – “dimostrando ancora una volta totale padronanza
di sé e piena consapevolezza di quello che aveva fatto, ripeteva alla bimba le
pesanti minacce di morte per indurla a mantenere il segreto su ciò che le aveva
fatto”. La prima Corte ha ancora evidenziato che “la freddezza e la
tenacia” dimostrate da RI 1 sono state confermate anche nel seguito “quando,
per quasi due mesi, ha tenuto testa agli inquirenti, financo negando che PC
fosse entrata nell’appartamento della sorella” e avendo addirittura
l’audacia di sostenere davanti al GIAR che PC era una bugiarda (sentenza,
consid. 9 pag. 28-29).
Passando all’esame della situazione personale del prevenuto, la prima Corte ha
evidenziato come RI 1 aveva “sì sofferto in gioventù a causa delle torture
subite in __________”, ma ha anche ritenuto che egli “da quella
situazione, dopo l’arrivo in Svizzera nel 2001 e dopo aver quivi trascorso ben
otto anni (non solo e sradicato, bensì vicino alle sorelle, al fratello, ai
nipoti) si era ormai affrancato”. Quanto alla circostanza secondo cui egli
durante la sua permanenza nel nostro Paese non abbia mai lavorato vivendo di
pubblici sussidi, la Corte ha rilevato come la stessa, se da un lato dimostrava
le sue ottime capacità nel districarsi a livello burocratico, era dall’altro
“fonte di perplessità circa la sua, più volte conclamata al dibattimento,
capacità di cambiare, di lavorare per tutta la restante vita per indennizzare
la vittima ed ottenere il suo perdono” (sentenza, consid. 9 pag. 29).
Ciò posto, la prima Corte ha osservato che, nel quantificare la pena, essa ha
tenuto conto anche degli elementi a favore del condannato, in particolare della
sua incensuratezza e della sua – seppur tardiva – confessione. Anche il carcere
preventivo sofferto dal ricorrente, la sua situazione personale e famigliare e
gli atti di “sincero pentimento” costituiti dalla sua ammissione di colpa e
dalla parziale cessione del suo peculio alla vittima, sono stati ritenuti dalla
prima Corte che ha altresì considerato il fatto che RI 1 “al di fuori di quelle
con parenti e connazionali” non pare aver costruito in Svizzera relazioni
significative così come il fatto che per il ricorrente, espiata la pena, vi
saranno verosimilmente conseguenze di ordine amministrativo (sentenza, consid.
9 pag. 29-30).
Ritenuto quanto precede, la Corte delle assise criminali ha concluso che la
pena detentiva di 6 anni “appare, in definitiva, equa e adeguata per
rapporto all’estrema gravità della colpa, ma anche alla luce della più generale
descritta condizione del condannato” (sentenza, consid. 9 pag. 30).
6.2. Nel suo gravame il patrocinatore di RI 1 sostiene, innanzitutto,
come la prima Corte abbia sottovalutato il fatto che lo stesso ricorrente ha “desistito
praticamente immediatamente dal suo agire non appena la vittima ha dato segno
di sofferenza” (ricorso, pag. 9). La censura è stata proposta anche dallo
stesso ricorrente nel suo memoriale personale. RI 1, in particolare, assevera che la Corte di prime cure, ritenendo che egli ha continuato a spingere
oltre per un po’ anche se la vittima diceva “fa male” e che solo,
alla fine, poco prima di eiaculare ha estratto il pene, ha travisato quanto da
lui affermato nel verbale 20 agosto 2008, ovvero che “quando PC mi ha detto
che le stavo facendo male (...) la mia testa è tornata al suo posto. Subito ho
tolto il pene...” (memoriale RI 1, pag. 6-8).
Il patrocinatore rileva, poi, come la prima Corte abbia anche sottovalutato
l’incensuratezza del ricorrente e il fatto che egli, precedentemente al suo
arrivo in Svizzera, è stato torturato dall’autorità turca (ricorso, pag. 9). RI
1, nel suo memoriale, ha avuto modo di precisare che, se egli, dopo aver subito
le torture, non si fosse “chiuso in se stesso”, non avesse deciso di “stare
lontano da tutti” e si fosse, invece, sottoposto alle cure di uno
psicologo, il reato non si sarebbe verificato (memoriale RI 1, pag. 11-12).
Relativamente alla circostanza secondo cui egli, in Svizzera, non ha mai
lavorato, RI 1 ha rilevato di essersi comunque sempre impegnato nella ricerca
di un’occupazione e di avere allestito centinaia di richieste di lavoro
(memoriale RI 1, pag. 10).
Il patrocinatore di RI 1, infine, sostiene che la prima Corte ha sottovalutato
anche il fatto che egli, posteriormente al suo arrivo in Svizzera, ha potuto
beneficiare del permesso C, permesso che – spiega – viene rilasciato “se
tutte le condizioni di legge e segnatamente quelle dell’integrazione sono date”
(ricorso, pag. 9). Lo stesso ricorrente, nel suo memoriale, sostiene che i
primi giudici non hanno preso in considerazione la decisione dell’ufficio dei
permessi e dell’immigrazione, nella quale venivano riconosciuti i suoi sforzi
d’integrazione nel mondo civile e lavorativo (memoriale RI 1, pag. 10).
6.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene – così come la CCRP – solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).
6.4. Nella fattispecie, le censure del ricorrente si rivelano destinate all’insuccesso.
Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva della durata di sei anni inflitta al ricorrente – che deve rispondere di violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli – si situa ampiamente nel quadro edittale applicabile, ritenuto che già solo il reato di violenza carnale è punito con una pena detentiva minima di un anno e massima di 10 anni (art. 190 cpv. 1 CP).
Per
quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la prima Corte non ha tenuto
conto del fatto che RI 1 ha desistito non appena PC gli ha detto di avere male,
si osserva che la lettura dei fatti proposta da ricorrente non è quella
accertata senza arbitrio dalla prima Corte sulla scorta del materiale
istruttorio: in effetti, al consid. e, pag. 17, della sentenza impugnata si
legge che: “man mano che esso (ndr: il pene) entrava, PC gli diceva: “mi fai
mal” al che egli replicò che non era vero, “dici le bugie” . Si osserva,
peraltro, qui che lo stesso ricorrente aveva ammesso questa circostanza nel
verbale 20 agosto 2008 quando ha dichiarato che “ho spinto di più ed il pene
è entrato nella vagina un po’ più della metà della testa del pene. In quel
momento quando ho spinto un po’ di più, PC mi ha detto “mi fai male”, io le ho
detto di non dire bugie perché pensavo che ero entrato solo nelle piccole
labbra per cui non era possibile che avevo già raggiunto l’imene e quindi non
era possibile che le stavo facendo male” (AI 36, pag. 4). Solo in un
secondo momento RI 1 ha aggiunto che “quando PC mi ha detto che le stavo
facendo male, ho avuto paura perché ho capito che le stavo facendo male, stavo
facendo una cosa grave, stavo commettendo un peccato molto grave ed un reato.
Lì ho realizzato quello che stavo facendo. La mia testa è tornata al suo posto.
Subito ho tolto il pene…” (AI 36, pag. 4). A fronte di tali dichiarazioni,
dalle quali emerge chiaramente come la prima reazione del ricorrente ai lamenti
della sua piccola vittima è stata quella di tacciarla di bugiarda “perché
non era possibile che le stavo facendo male”, è sicuramente a ragione che
la prima Corte nel valutare le modalità di esecuzione del reato, non ha
ritenuto che il ricorrente, dopo che PC gli aveva detto di provare dolore, ha
desistito immediatamente dal suo agire, ma che egli per un po’ spinse oltre “sordo
e incurante del male che le procurava”.
Al ricorrente non giova, poi, sostenere che la Corte di prime cure, nel
commisurare la pena, ha sottovalutato la sua incensuratezza e il fatto che egli
sia stato torturato dalle autorità turche. Per quanto attiene alla prima
critica, rilevato come, comunque, la prima Corte ha esplicitamente menzionato,
quale circostanza a favore del condannato, la sua incensuratezza, occorre
considerare che il ricorrente non spende una parola per cercare di dare
consistenza alla sua pretesa (in particolare non spiega perché la circostanza
avrebbe dovuto avere un valore attenuate maggiore di quello attribuitogli dai
primi giudici) e, pertanto, la sua pretesa rimane allo stadio apodittico e non
raggiunge la soglia della ricevibilità.
In relazione alle torture patite si osserva che il ricorrente, sostenendo, in
sostanza, che le stesse sono la causa di quanto da lui commesso, si diparte da
una versione diversa da quella ritenuta dai primi giudici, ciò che in un
ricorso per cassazione è inammissibile. Ad ogni buon conto la Corte di prime
cure ha spiegato di aver ritenuto quale attenuante anche la situazione
personale del ricorrente. Il suo travagliato trascorso in Turchia e la sua
condizione di asilante sono pertanto stati debitamente valutati nella
commisurazione della pena inflittagli.
Per quanto attiene, poi, agli asseriti sforzi di RI 1 tesi all’ottenimento di
un posto di lavoro, si osserva che dagli atti emerge, piuttosto, come il
ricorrente, nelle ricerca di un posto di lavoro, non si sia distinto per serietà
ed efficacia. Emblematica in questo senso la deposizione dell’operatrice
del’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento __________che ha precisato
che dall’incarto del ricorrente risulta che lo stesso “più volte non si è
presentato alle citazioni o convocazioni, sia con noi che con i possibili
datori di lavoro. A volte non ha dato giustificazioni, a volte ha detto che
aveva altri appuntamenti e ha anche detto di non poter presenziare poiché
doveva partire per l’estero” (cfr. verbale di __________3 luglio 2009, pag.
7; cfr. anche la corrispondenza tra l’__________ e RI 1, all. 3, e tra l’__________,
RI 1 e datori di lavoro, all. 5, contenuti nel classatore “Rapporto d’inchiesta
della polizia giudiziaria”). In queste circostanze è dunque sicuramente a ragione
– e non abusando del proprio potere d’apprezzamento – che la prima Corte ha
ritenuto che l’atteggiamento di RI 1 desta perplessità circa la sua effettiva
capacita di “lavorare per tutta la restante vita per indennizzare la
vittima”.
Questa Corte, infine, non comprende il motivo per cui il ricorrente sostiene
che, come risulta dall’ottenimento del permesso C, egli si sarebbe viepiù
integrato in Svizzera. Anche prescindendo dal fatto che l’avvenuta integrazione
non è un presupposto per l’ottenimento del permesso C (cfr. incarto della
sezione dei permessi e dell’immigrazione, decisione 16 aprile 2008), si
osserva, infatti, che la prima Corte ha considerato la “limitatezza di
relazioni” di RI 1 una circostanza attenuante (cfr. sentenza, consid. 9
pag. 30).
Ne discende che anche su questo punto il ricorso, per quanto ammissibile, deve
essere disatteso.
7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'500.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'700.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.