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segretaria: |
Federica Dell’Oro, vicecancelliera |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 25 maggio 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 31 marzo 2010 dalla Corte delle assise criminali |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 31 marzo 2010, la Corte delle assise criminali ha ritenuto RI 1 (nato il 10 febbraio 1964) autore colpevole di:
1. ripetuti atti sessuali con fanciulli consumati e tentati per avere:
- nel periodo 2008/inizio febbraio 2009, nella camera da letto della cugina (nata il 17.2.1993), in un numero imprecisato di volte, compiuto e tentato di compiere atti sessuali con lei, e meglio:
1.1. a partire dal 2008 e fino al mese di febbraio 2009, dopo averle massaggiato la schiena, l’addome e i piedi, a suo dire con l’intento di rilassarla e farla addormentare, ripetutamente tentato di palpeggiarle i seni, senza riuscirci perché la ragazza glielo impediva spostandosi;
1.2. la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le ore 00.18 e quindi per almeno 23 minuti, mentre dormiva e non si accorgeva di nulla, l’accusato la spogliava, le toccava e palpeggiava i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina, palpandogliela, compiendo anche altri atti sessuali su di lei, come attestato dalle 9 fotografie da lui effettuate utilizzando il suo cellulare marca HTC Touch;
- nel periodo settembre 2006-28 dicembre 2006, in un numero imprecisato di occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete con lei, per posta elettronica ma soprattutto in tempo reale via Messenger - utilizzando l’indirizzo __________ e la falsa identità di __________ - dopo essere riuscito a carpire la sua totale fiducia e condiscendenza, segnatamente con parole, complimenti, lusinghe, espressioni d’amore, ma anche con l’invio di false fotografie e il recapito di un mazzo di rose, indotto e tentato di indurre (nata il 30.5.1991) a compiere atti sessuali su sé stessa, nonché coinvolto e tentato di coinvolgerla in atti sessuali, e meglio:
1.3. sin dalle prime conversazioni iniziate a settembre 2006, sollecitato la ragazza con ripetute considerazioni sul suo corpo e poi in quelle successive, in un crescendo di provocazioni, fatto espliciti riferimenti agli organi sessuali femminili ed ai suoi desideri e alle sue fantasie sessuali, in particolare dicendole di volerla abbracciare e baciare su tutto il corpo, accarezzarle i seni, leccarle la vulva, il clitoride e penetrarla con le dita, per farle provare piacere sessuale, proponendole pure rapporti sessuali vaginali e anali, orgasmi multipli e piacere “fino allo spasimo”, riuscendo in questo modo e in più occasioni ad eccitarla;
1.4. descrivendole nei dettagli le proprie reazioni fisiche, dicendole di provare piacere sessuale, di eccitarsi, di avere continue erezioni e di essersi pure masturbato;
1.5. chiedendole ripetutamente e con insistenza di inviargli sue fotografie e/o filmini oppure di collegare la webcam, così da poterla vedere ed ammirare, riuscendo così a ottenere, in più occasioni, delle fotografie sexy dove era ritratta vestita, parzialmente vestita, in biancheria intima o nuda, spiegandole che la visione di queste immagini gli procurava piacere sessuale;
1.6. convincendola così a compiere anche atti sessuali su se stessa, cosa che lei fece almeno in un’occasione toccandosi e palpeggiandosi i seni e la vulva con le mani, inviandogli poi come da lui richiesto anche le fotografie di questi atti;
1.7. inducendola, in particolare durante la conversazione in rete del 22 ottobre 2006, seguendo sue precise istruzioni, ad accarezzarsi il corpo, i seni, i capezzoli e la vulva, nonché a masturbarsi, chiedendole anche in questo caso di fotografarsi con le dita nella vagina e di inviargli queste immagini o almeno quella della “patatina tutta bagnata”, fotografie che la ragazza si rifiutò di fare;
2. atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le 00.18 e quindi per almeno 23 minuti, mentre la ragazza dormiva e non si accorgeva di nulla, conoscendone e sfruttandone lo stato, spogliato e toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina, palpandogliela, compiendo anche altri atti sessuali su di lei, come attestato dalle 9 fotografie da lui effettuate utilizzando il suo cellulare marca HTC Touch;
3. somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute per avere, a __________, in date imprecisate nel corso dell’anno 2008 e fino all’inizio di febbraio 2009, in un numero imprecisato di occasioni, somministrato e messo a disposizione per il consumo a sua cugina (minore di 16 anni) un numero imprecisato di pastiglie di Dalmadorm, in quantità pericolose per la salute;
4. violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini per avere, a __________, in date imprecisate nel corso dell’estate 2006, mediante il suo telefono cellulare, fotografato almeno 6 volte sotto la gonna . (nata il 20.4.1994);
5. rappresentazione di atti di cruda violenza per avere, a __________ e in altre località, nel periodo 6 agosto 2003 - 14 gennaio 2009, salvato e posseduto su diversi supporti informatici almeno 46 registrazioni sonore e visive di immagini di cruda violenza verso uomini, donne, bambini e animali, in particolare uccisioni, decapitazioni e torture, registrazioni che si era procurato per via elettronica o in altro modo;
6. ripetuta pornografia per avere, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo inizio anno 2003 - 27 ottobre 2008, in un numero imprecisato di occasioni, inserendo in particolare i termini di ricerca “pedo, phtc, lolita, zoofilia e snuff”, ripetutamente scaricato (down-load) da internet, con il programma peer to peer, almeno 30.000 files proibiti (almeno 28.000 immagini e almeno 2.000 filmati), vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani e atti violenti, archiviandoli in seguito su supporti informatici di vario tipo (in particolare, CD, DVD e HD).
Per questi reati, la Corte di primo grado ha condannato RI 1 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve - alla pena detentiva di 5 anni (a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP).
A questa pena ha associato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione della pena.
RI 1 è stato, inoltre, condannato a versare alla parte civile un’indennità di fr. 40.000.- a titolo di riparazione morale e di fr. 3.000.- a titolo di ripetibili parziali, mentre per le spese future, stabilito il principio del loro risarcimento, la Corte di prime cure ha rinviato la parte civile al foro civile.
B. Contro detta pronuncia, RI 1 ha interposto ricorso per cassazione. Sostenendo un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 47 CP, e un arbitrario accertamento dei fatti, egli chiede di essere condannato alla pena detentiva di 3 anni.
C. Con scritto 1 giugno 2010, senza svolgere particolari osservazioni, il procuratore pubblico dichiara di rimettersi al giudizio di questa Corte pur chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la prima Corte non ha correttamente applicato tutti i criteri stabiliti dall’art. 47 CP e lo ha, così, condannato ad una pena eccessivamente severa.
2.1. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1).
2.2. Per la commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato una serie di elementi che ha elencato al consid. IX. della sentenza impugnata e sulla cui scorta ha concluso che la colpa di RI 1 è “molto grave” (consid. IX.2, pag. 108) o che essa è “di una gravità inaudita” (consid. IX.5, pag. 110).
a) gravità dei reati e concorso di reati
Iniziando la loro disamina, i primi giudici hanno osservato che “già dal punto di vista oggettivo il reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere è di per sé ignobile poiché espressione di un totale disprezzo dell’autore per la vittima alla quale non riconosce dignità di persona” ed hanno aggiunto che si tratta di un reato “gravissimo” poiché è proprio la “consapevolezza di essere stati degradati da persona ad oggetto” a procurare alla vittima “grandi sofferenze e difficoltà a vivere in modo equilibrato i rapporti umani e sociali” ed hanno concluso, poi, che il comportamento dell’autore “è ancor più ignobile” quando la vittima non ha ancora raggiunto i 16 anni (sentenza impugnata, consid. IX.2., pag. 108). In seguito, la prima Corte ha considerato che la colpa di RI 1 è ancora più pesante poiché egli, agendo per puro egoismo e senza scrupolo alcuno, “se l’è presa con una ragazza (__________) particolarmente debole e vulnerabile, di cui conosceva le difficoltà familiari e quotidiane e che in lui riponeva grande fiducia” al punto da considerarlo, “se non proprio un padre, almeno l’adulto maschile di riferimento” (sentenza impugnata, consid. IX.3., pag. 108-109). Passando, quindi, ad esaminare quanto commesso da RI 1 ai danni di __________, la prima Corte ha sottolineato come il condannato abbia agito con l’inganno per convincere la ragazza ad accettare le sue proposte e come egli non si sia fatto alcuno scrupolo, una volta scoperto che la ragazza si era innamorata di un altro, a colpevolizzarla millantando un suicidio dell’amante virtuale così da potersi presentare a lei “come lo zio del diciassettenne morto d’amore per lei, raccontandole del funerale e dell’amore che questi nutriva per lei, fino ad offrirsi come confidente per poi chiederle di incontrarla, non senza ricordarle che lui aveva visto le foto, suscitando il comprensibile imbarazzo della giovane e la sua preoccupazione che potessero essere viste da altre persone” (sentenza impugnata, consid. IX.4., pag. 109). La prima Corte ha, poi, sottolineato come RI 1 abbia agito ancora una volta con l’inganno anche in relazione ai fatti costitutivi del reato di pornografia, “sfruttando la linea di un terzo del tutto ignaro, che lui stesso gli aveva installato, tanto che questi si è poi visto piombare, di mattina presto, gli inquirenti in casa con un’accusa infamante, a cui era del tutto estraneo” (sentenza impugnata, consid. IX.4, pag. 109).
Continuando nella valutazione della colpa di RI 1, i primi giudici hanno sottolineato che il concorso di reati di cui egli si è reso autore colpevole non può essere banalizzato e che, inoltre, non può essere sottaciuto che “l’impressionante quantità di materiale pedopornografico scaricato e conservato, più di ogni altra considerazione, spiega l’interesse sessuale dell’imputato per i bambini”. Proseguendo sull’argomento, i primi giudici hanno sottolineato come il reato di pornografia non vada “bagatellizzato poiché all’origine delle immagini raccolte ci sono sempre dei crimini contro l’integrità sessuale dei bambini”. Infine, in relazione agli elementi qualificanti la sua colpa, i primi giudici hanno osservato che RI 1 “ha leso più beni protetti” e meglio, la sfera sessuale, lo sviluppo sessuale delle giovani, la salute e l’integrità fisica di __________ con la somministrazione “di sonniferi fino al doppio della dose prescritta per gli adulti e per almeno una decina di volte”, la sfera intima e privata “con comportamenti che hanno suscitato disgusto, come la presa e la conservazione di immagini intime ai danni di una ragazzina seduta tranquillamente, con le sue coetanee, al bar del tennis” (sentenza impugnata, consid. IX.5., pag. 109 - 110). Infine, la prima Corte ha osservato che, approfittando del sonno profondo di __________ per abusare sessualmente di lei, RI 1 ha messo in atto “comportamenti tanto subdoli che non hanno da essere ulteriormente commentati, bastando la descrizione oggettiva degli stessi per affermare che la colpa dell’autore è di una gravità inaudita” (sentenza impugnata, consid. IX.5., pag. 110).
b) comportamento processuale e assunzione di responsabilità
Passando all’esame delle potenziali circostanze attenuanti, la prima Corte ha, dapprima, precisato che dal comportamento processuale di RI 1 non può essere dedotto alcunché di positivo: precisando di non averlo punito più severamente a tale motivo, la Corte delle assise ha rilevato che RI 1 “non si è mai assunto la responsabilità dei suoi atti”, che “sin dai primi albori dell’inchiesta penale ha tentato di trafugare le prove” e che, in seguito “ha reso versioni del tutto inveritiere, attribuendo le foto di __________ ad una prostituta di __________ o dicendo che non tutte le foto le avrebbe scattate lui e ancora portando avanti l’interminabile querelle sulla durata della sua permanenza in camera la notte sul 19 dicembre 2008” (sentenza impugnata, consid. IX.6., pag. 110). Sulla questione della collaborazione di RI 1, la prima Corte ha ancora sottolineato che le dichiarazioni da lui rese in aula - e meglio, quelle con cui ha dato atto che la versione di __________ era quella vera - sono state “dichiarazioni del tutto opportunistiche”, rese perché egli era perfettamente cosciente “del fatto che, su quanto effettivamente accaduto, nemmeno la ragazza ha potuto riferire in quanto dormiva, tanto che a tutt’oggi non ha spiegato cosa ha realmente fatto in quei 23 minuti, nonostante gli sia stato spiegato quanto fosse importante per la vittima saperlo”. Pertanto - ha continuato sulla questione la prima Corte - “le ultime dichiarazioni di rincrescimento per avere guastato il suo rapporto con __________ altro non sono che un patetico tentativo di imbonirsi la Corte e mal celano il rammarico per il fatto che, a causa di questo procedimento, il suo rapporto con la ragazza si è guastato e non potrà più approfittarne in futuro” (sentenza impugnata, consid. IX.6., pag. 111).
Proseguendo, la prima Corte ha ancora voluto sottolineare che, oltre ad avere dimostrato “egoismo e totale assenza di sensibilità per le sofferenze delle vittime”, RI 1 “non ha mai fatto una dichiarazione spontanea di assunzione di responsabilità” annotando che “quando ha ammesso alcuni fatti, ha cercato di sminuire la sua colpa” e che “tutte le sue ammissioni sono avvenute solo una volta che è stato messo al corrente dagli inquirenti del contenuto delle prove raccolte” (sentenza impugnata, consid. IX.6., pag. 111).
Inoltre, i primi giudici hanno ritenuto che il carcere preventivo sofferto (oltre un anno) “non lo ha spostato di un centimetro nell’elaborazione delle sue colpe” visto che egli continua ancora oggi a “sostenere di non sapere perché ha fatto quello che ha fatto, di non essere ancora giunto a capire se in lui vi è un interesse sessuale per i bambini” (sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 111 e 112). Ribadendo che RI 1, non solo non ha collaborato con gli inquirenti, ma “ha pure dimostrato di non avere affatto elaborato, checché ne dica la psichiatra che lo ha in cura in carcere, i reati commessi”, i primi giudici hanno, sì, rilevato che egli “ha accettato di sottoporsi ad un trattamento già in corso di espiazione”, ma hanno sottolineato che lo stesso perito giudiziario che ha consigliato la misura ha precisato che “la strada verso la risocializzazione è ancora molto lunga” ed hanno ricordato che, “anche in passato, una volta liberato, ha interrotto motu proprio il trattamento cui doveva sottoporsi” (sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 112). Sulla questione, i primi giudici hanno, così concluso che “nulla è cambiato dalle considerazioni espresse dal tribunale __________ e dal GIAP nella sentenza 7 febbraio 2007, nel senso che non vi è stata alcuna concreta elaborazione dei reati commessi” e che “dall’esecuzione della pena, anche in regime chiuso, in realtà RI 1 non si lascia impressionare” (sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 112).
c) storia personale
Al riguardo, la prima Corte ha ricordato che RI 1 non è incensurato ed ha precisato che le precedenti condanne espiate “non hanno sortito alcun effetto risocializzatore” visto che egli “ha continuato a vivere nel precariato, nel disordine ed a commettere atti illeciti” senza impegnarsi per trovare un lavoro e senza cercare, nonostante l’aiuto di una curatela, di mettere ordine nella sua vita. La prima Corte ha, poi, rilevato che, se la storia di RI 1 ha conosciuto “qualche disavventura” riferendosi, in particolare, al divorzio, “la sua reazione è stata quella di una persona totalmente deresponsabilizzata, nella misura in cui non si è più interessato dei figli e non ha più provveduto al loro sostentamento”. Inoltre, ha sottolineato che neppure sul piano professionale RI 1 ha mostrato un qualsivoglia impegno, tanto che “oggi un suo reinserimento appare possibile solo in ambito non profit” (sentenza impugnata, consid. IX.9., pag. 113).
d) scemata imputabilità e determinazione della pena
La prima Corte ha rilevato come, sulla scorta della perizia psichiatrica allestita, “accusa e difesa concordino nel riconoscere a RI 1 una scemata imputabilità lieve, situandone il grado attorno ad un quarto”.
Pertanto, precisato come per i reati commessi in tale stato - e meglio, per i reati commessi ai danni di __________ e __________ (cfr. sentenza impugnata, consid. IX.8., pag. 112) - si giustificherebbe una “pena detentiva piena di almeno 5 anni”, i primi giudici l’hanno ridotta del 25% ed al “risultato è stata aggiunta la pena per il concorso con i reati per i quali la responsabilità di RI 1 è stata piena” così che, dopo il computo della pena inflittagli con DA 25.4.2005 (che era stata posta al beneficio della sospensione condizionale), gli ha inflitto, quale pena unica ai sensi degli art. 46 e 49 CP, la pena detentiva complessiva di 5 anni (sentenza impugnata, consid. IX.9., pag. 113; cfr., pure, IX.8 pag. 112).
2.3. Alla fine del suo allegato ricorsuale - ma la censura viene trattata prima delle altre per ragioni strutturali - il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere violato il principio della parità di trattamento. Pur dichiarandosi consapevole che, nell’ambito della commisurazione della pena, tale principio assume rilievo soltanto in casi eccezionali, il ricorrente sostiene che la pena di 5 anni per i reati commessi in stato di scemata imputabilità (cioè, quelli ai danni di e ) appare manifestamente sproporzionata per rapporto ad una serie di altre pene - che enumera - erogate dalle nostre Corti ad autori colpevoli di reati sessuali perpetrati a danno di minori.
Egli sottolinea - al proposito - che il confronto fra la pena ritenuta dalla prima Corte dovuta ai reati da lui commessi in stato di scemata imputabilità e quella inflitta negli altri casi va fatto tenendo conto che “comunque per __________ non v’è stato nessun contatto fisico, come meglio precisato in sentenza” e che per __________ “si è trattato di un unico episodio il 18/19 dicembre 2008 e di tentati toccamenti ai seni” (ricorso pag. 13).
2.4. Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece, essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; STF 15.11.2010, inc. 6B_716/2010). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6 345/2005, consid. 1.1.; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010).
Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).
2.5. L’analisi della censura riguardante la violazione del principio della parità di trattamento presuppone - poiché il dispositivo delle sentenza impugnata non è preciso al riguardo, in particolare non lo è in relazione agli atti sessuali ritenuti commessi ai danni di
- che venga, dapprima, chiarito quali sono gli atti sessuali commessi in stato di scemata imputabilità da RI 1 per cui la prima Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva “piena” di almeno 5 anni (sentenza impugnata, consid. IX.9, pag. 113).
a) atti sessuali ai danni di (30.5.1991)
RI 1 è stato, dapprima, ritenuto autore colpevole di atti sessuali con fanciulli (consumati e tentati) per avere, in un numero imprecisato di conversazioni in rete (per posta elettronica ma soprattutto in Messenger) tenutesi nel periodo che va dal settembre al 28 dicembre 2006, indotto e tentato di indurre a compiere atti sessuali su se stessa nonché per averla coinvolta o tentato di coinvolgerla in atti sessuali.
Riassumendo gli accertamenti della prima Corte, RI 1, spacciandosi per un diciassettenne di bell’aspetto, ha avviato con la quindicenne una relazione virtuale in cui - dopo un primo periodo di “conversazioni, per così dire, del tutto convenienti” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI.1. pag. 41) - a dialoghi di tipo romantico-affettivo (con contenuti tipici delle relazioni adolescenziali) si sono mescolate conversazioni di valenza esplicitamente sessuale miranti all’eccitamento sessuale finalizzato all’esecuzione di atti di autoerotismo (si rinvia, per i dettagli, al consid. VI, pag. 41 - 76 della sentenza impugnata).
Secondo il dispositivo della sentenza impugnata, le conversazioni incriminate si sono svolte sull’arco di circa 4 mesi.
Va, però, precisato che le conversazioni fra i due - iniziate in una data imprecisata del settembre 2006 - vennero forzatamente interrotte il 26 ottobre 2006 quando RI 1 entrò in carcere (per l’espiazione di condanne precedenti). Da tale data e sino a fine dicembre 2006, i contatti fra i due si limitarono alle e-mail riprodotte a pag. 67 e 68 della sentenza impugnata: in esse, dapprima l’uomo - che spiegava la sua latitanza con una sua ospedalizzazione dovuta ad un infortunio - continua a dichiarare il suo amore per la ragazza e, poi, il 13 dicembre 2006, saputo che lei si era innamorata di un altro, le scrive di “non avere più una vita poiché lei era la sua vita” per infine, il 28 dicembre (passato in regime di carcere aperto), preannunciarle il suo suicidio (via e-mail:“Mi dispiace non riesco a stare senza la mia anima. La mia anima se ne è andata con te. Perdonami”).
A partire dal 30 dicembre 2006, RI 1 ha avviato con la ragazza un nuovo carteggio virtuale in Messenger. Questa volta, però, egli non ha usato il suo vero nome ma si è spacciato per lo zio dell’immaginario innamorato suicida. Questo “carteggio” - durato sino all’estate del 2007 - non ha avuto né l’intensità (per numero di conversazioni) né la natura sentimental/sessuale del rapporto virtuale precedente.
Come accertato dai primi giudici, RI 1 non ha mai incontrato che ha saputo di essere stata ingannata sull’identità del suo interlocutore soltanto dagli inquirenti.
Per contro, sempre come accertato dai primi giudici, RI 1 ha saputo che la sua interlocutrice aveva 15 anni “al più tardi il 5 (recte: 4) ottobre 2006”, giorno in cui la ragazza glielo scrisse (sentenza impugnata, consid. VI.3.a, pag. 44; consid. VI.6. pag. 75).
Va detto - poiché è rilevante ai fini della valutazione del danno causato - che, sempre secondo gli accertamenti della prima Corte, la ragazza, prima di questo rapporto virtuale, aveva già avuto esperienze sessuali con coetanei e che, nella vicenda che qui interessa, ha avuto “una partecipazione attiva nelle conversazioni di tipo erotico” (sentenza impugnata, consid. IX.4, pag. 109) arrivando - poiché “convinta di parlare con un diciassettenne di bell’aspetto” - a “rilanciare” e, in ogni caso, a “mostrare curiosità” (sentenza impugnata, consid. VI.3, pag. 43).
La prima Corte non ha accertato quante volte i due ebbero conversazioni di tipo “erotico”, in questi mesi. Al proposito va comunque precisato che l’indicazione temporale “nel periodo settembre 2006-dicembre 2006” di cui al dispositivo 1.1.2 della sentenza impugnata induce in errore: in effetti, per accertare la durata del reato (importante per la valutazione della colpa), da tale periodo vanno, in ogni caso, tolti i primi tempi in cui i due ebbero “conversazioni, per così dire, del tutto convenienti” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI.1. pag. 41) e quelli successivi al 26 ottobre 2006, cioè al giorno dell’entrata in carcere di RI 1 che passò al regime di carcere aperto il 18 dicembre 2006, quando già la ragazza gli aveva comunicato di averlo lasciato per un altro.
Il dispositivo 1.1.2. della sentenza impugnata parla, poi, di un “numero imprecisato di occasioni”. Nei considerandi, dopo avere rilevato che RI 1 ha detto di avere avuto “una decina di contatti con __________”, i primi giudici hanno parlato di “una sequela interminabile di conversazioni via mail” precisando come agli atti vi siano “paginate e paginate di registrazioni” e rinviando, per quando riguarda le conversazioni non riprodotte in sentenza, “al testo stesso del materiale rinvenuto dalla polizia e raccolto nel classeur 3” (sentenza impugnata, consid. VI.3 pag. 43).
In sentenza, sono state riprodotte 13 conversazioni via internet a contenuto sessuale intercorse dal 4 ottobre sino al 22 ottobre 2006 (dagli atti emerge che in questo stesso lasso temporale hanno avuto luogo fra i due altre conversazioni in Messenger, ma senza particolare contenuto erotico). Oltre a queste, negli atti vi è il testo di altre conversazioni in Messenger avvenute nelle seguenti date:
- il 23 ottobre dalle 20.13 alle 21.42 (che non ebbe un contenuto erotico),
- il 24 (dalle 10.27 sino alle 10.45, poi dalle 12.24 sino alle 13.04, poi ancora dalle 14.52 sino alle 15.04, e, infine, dalle 20.26 sino alle 21.56) e
- il 25 (dalle 11.33 alle 11.37, poi dalle 14.55 alle 14.57; poi dalle 18.04 alle 19.15, poi ancora dalle 19.42 alle 20.04 e infine, dopo un paio di abboccamenti puntuali -“amore dimmi quando torni”, “arrivo due min” - una conversazione iniziata alle 20.27 e terminata alle 22.04).
Di tutte queste, solo la conversazione avvenuta il 24.10.2006 nella fascia oraria che va dalle 20.26 alle 21.56 ha avuto un contenuto erotico. Le altre sono, in sostanza, una ripetizione di frasi tenere e di insulsaggini diverse.
Secondo quanto risulta dall’atto istruttorio cui la prima Corte ha rinviato, dopo la conversazione del 25.10.2006 terminata alle 22.04 vi è in Messenger un lungo silenzio, rotto soltanto dopo più di due mesi, alle 21.45 del 28.12.2006, dal messaggio d’addio inviato da RI 1/__________ diciassettenne (“addio amore mio, me ne vado, è stato bello averti conosciuta, ma ora mi manchi troppo. nn posso + colmare il vuoto che mi hai lasciato. Sei veramente unica, ti AMO e continuerò a farlo anche se nn sarò + qui”). Questo messaggio - secondo quanto risulta dall’atto istruttorio - è rimasto senza risposta.
Si, può, dunque, tradurre l’espressione “nel periodo che va dal settembre al 28 dicembre 2006, in un numero imprecisato di occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete con lei (per posta elettronica ma soprattutto in Messenger)” utilizzata dai primi giudici nel dispositivo 1.1.2 in quella più precisa “nel periodo dal 4 al 24 ottobre 2006, in 14 occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete …”.
b) atti sessuali ai danni di (17.2.1993)
a.a.
Ai danni di , RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di tentati atti sessuali con fanciulli per avere, nel periodo che va dal 2008 sino al febbraio 2009, mentre le praticava dei massaggi “rilassanti” su schiena, addome e piedi, ripetutamente tentato d palpeggiare i seni della ragazza, senza mai riuscirvi poiché questa si spostava.
La prima Corte non ha quantificato (nemmeno approssimativamente) il numero dei tentati toccamenti del seno.
Al riguardo, nel considerando VII.4.e. pag. 98 della sentenza impugnata viene citata la dichiarazione resa il 5.3.2009 da in cui, fra l’altro, dopo avere detto che, quando guardavano insieme la televisione, RI 1 le “massaggiava la schiena, la pancia e i piedi”, la ragazza ha dichiarato di ricordare che, in quei frangenti, “ogni tanto, si avvicinava troppo con le sue mani al mio seno ed io mi giravo a pancia in giù perché non mi piaceva” ( 5.3.2009 in sentenza impugnata). Al successivo considerando VIII.3.c., dopo avere precisato che RI 1 non ha negato i massaggi ricordati dalla ragazza pur precisando di non avere avuto, in quei momenti, alcuna intenzione sessuale, i primi giudici hanno dichiarato di non credere all’accusato rilevando come sia “del tutto fuori luogo che, per rilassare una persona, si vada fino a lambirne i seni e, ove ciò capitasse casualmente, non può avvenire così spesso come raccontato dalla ragazza” (ibidem, pag. 104).
Null’altro.
Al di là, dunque, dell’ “ogni tanto” detto dalla ragazza - trasformato dalla Corte in “così spesso come raccontato dalla ragazza” - non vi sono altri accertamenti sul numero dei gesti compiuti da RI 1 e considerati atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP dalla prima Corte.
Non resta, dunque, che considerare che la prima Corte - che ha ritenuto credibile la ragazza e sulle sue dichiarazioni ha fondato i suoi accertamenti - si è limitata ad accertare che, nel periodo compreso fra il 2008 e il febbraio 2009, RI 1 ha, ogni tanto, tentato di toccare i seni di
a.b.
Sempre ai danni di , RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di atti sessuali con persona inetta a resistere - in concorso con il reato di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP - per avere, la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le ore 00.18, sfruttando il fatto che la ragazza dormiva e non si accorgeva di nulla, “spogliato e toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina, palpandogliela, compiendo anche altri atti sessuali su di lei, come attestato dalle nove fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare” (sentenza impugnata, dispositivi 1.2. pag. 119 e 1.1.1.2. pag. 116).
Si tratta di un dispositivo poco chiaro, ritenuto che in esso, dopo una prima parte in cui vengono precisati gli atti compiuti, la prima Corte ha aggiunto l’espressione “compiendo anche altri atti sessuali (sott. del red.) su di lei, come attestato dalle nove fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare”. Quest’espressione sembra indicare che la prima Corte ha accertato che RI 1 ha commesso altri atti sessuali, oltre a quelli sin lì elencati (cioè, oltre ai toccamenti di seni e vulva, all’allargamento con le dita delle grandi labbra e alle palpazioni della vagina).
Al considerando VII.4., la prima Corte ha accertato che, la notte tra il 18 e il 19 dicembre 2008, approfittando del sonno profondo della ragazza (indotto dal sonnifero), RI 1 le ha scattato (con il cellulare) le 9 foto ritrovate nel suo PC e che la prima Corte ha così descritto:
“- la n. 1 e la n. 2 ritraggono __________ nuda, a gambe aperte, con la vagina nuda in primo piano e i seni nudi sullo sfondo in alto, la maglietta risultando alzata fin sopra il petto;
- la n. 3 ritrae in primo piano la vagina di __________ con le mani dell’imputato che le allargano le labbra;
- la n. 4 è, invece, il primo piano della mano destra del RI 1 mentre allarga le labbra della vagina di __________;
- la n. 5 rappresenta verosimilmente un braccio con sottofondo una parte del corpo di __________;
- la n. 6 è di pessima qualità e la Corte non ha potuto dire con certezza cosa ritragga, anche se potrebbe raffigurare il braccio dell’uomo e, sotto, il suo pene non in erezione;
- la n. 7 ritrae le natiche della ragazza (l’accusato al PP ha riferito “un culo”);
- la n. 8 rafigura le gambe di __________;
- la n. 9 è troppo sfuocata per poterle attribuire un significato certo”
(sentenza impugnata, consid. VII.4.c., pag. 93 e 94).
Forza è constatare che queste fotografie non ritraggono “altri” atti sessuali rispetto a quelli già elencati dettagliatamente ai dispositivi 1.2. e 1.1.1.2. della sentenza impugnata.
Anzi, i “palpeggiamenti” di seni, vulva e vagina (?) di cui ai citati dispositivi non sono documentati da tali foto ma sono stati accertati sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RI 1 che, nell’interrogatorio del 6.3.2009, “preso atto del fatto che erano state ritratte pure due dita sulla vagina nuda della ragazza, ha ammesso di averla pure toccata” e, poi, ha detto che “con le dita della mano ho leggermente allargato le labbra della vagina di __________ e poi con la mano chiusa gliel’ho accarezzata. ADR che non so indicare per quanto tempo ho accarezzato la vagina a __________ ma il tutto è durato qualche minuto, al massimo 5” (MP RI 1, 6.3.2009 citato al consid. VII.4.b.,pag.93 della sentenza impugnata).
Dai considerandi della sentenza sembra trasparire che la prima Corte sospetti che RI 1 abbia fatto di più. Infatti, per esempio al consid. VIII.3.e. pag. 105 della sentenza impugnata, la Corte ha voluto indicare che non è dato sapere “cosa ha fatto, al di là di quanto certamente documentato, in quei ventitré minuti” visto che RI 1 si è “limitato a dire di essersi allacciato una scarpa, di essere stato disturbato dal cane che voleva giocare, oltre naturalmente ad avere scattato quelle foto e ad avere toccato la ragazza nelle sue parti intime” (cfr., pure, consid. IX.6 pag. 110 e 111, in cui la Corte rimprovera al condannato di non avere “a tutt’oggi spiegato cosa ha realmente fatto in quei 23 minuti, nonostante gli sia stato spiegato quanto fosse importante per la vittima saperlo”) .
Tuttavia, al di là di queste annotazioni, forza è constatare che - al di là del tempo trascorso tra la prima e l’ultima foto - la Corte non ha ravvisato elementi che possano in qualche modo sostanziare la tesi secondo cui RI 1 abbia fatto di più di quanto indicato nel dettaglio nei dispositivi 1.2. e 1.1.1.2. della sentenza impugnata. Ne risulta, che, in essi, l’espressione “compiendo anche altri atti sessuali” non ha significato alcuno (poiché non può averne ritenuto che il sospetto non ha rango di prova). Da ciò deriva che, concretamente, in relazione a quanto fatto la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le ore 00.18, RI 1 è stato condannato per avere “spogliato e toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina, palpandogliela” (dispositivi 1.2. pag. 119 e 1.1.1.2. pag. 116 della sentenza impugnata, qui epurati, per le necessità del giudizio, dall’espressione “compiendo anche altri atti sessuali come attestato dalle nove fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare”).
2.6. A sostegno della tesi secondo cui vi è stata violazione del principio della parità di trattamento, il ricorrente invoca quattro sentenze emanate dalle Corti ticinesi.
a) La prima è la sentenza emanata in re il 5 settembre 2003 dalla Corte delle assise criminali che è stata confermata con sentenza 21 maggio 2004 dalla scrivente Corte la cui sentenza é, poi, stata a sua volta confermata, il 28 dicembre 2004, dal Tribunale federale. Nel caso concreto, (zio della vittima) era stato ritenuto autore colpevole di:
- ripetuti atti sessuali con fanciulli in concorso con ripetuta coazione e ripetuta violenza carnale per avere, nel periodo agosto 2000-novembre 2001, ripetutamente costretto la nipote (26.2.1988) a subire e a praticargli in più occasioni sesso orale, a masturbarlo in più occasioni, a subire palpeggiamenti in diverse parti del corpo e a subire, in più occasioni, la congiunzione carnale;
- ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup e di ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (marijuana e alcool).
Per questi reati è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione.
b) La seconda sentenza citata è stata emanata dalla Corte delle assise correzionali di _______ l’11 gennaio 2007 nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di:
- tentata violenza carnale a danno di (figlia della moglie, quindicenne all’epoca dei fatti), desistendo spontaneamente dal consumare il reato iniziato;
- coazione sessuale per essersi, agli inizi del mese di novembre 2003, sfregato contro il corpo di fino al raggiungimento dell’orgasmo;
- ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, in aggiunta a quanto sopra, nel periodo dal giugno 2003 sino al 18.12.2003, palpeggiato il seno, la vagina e le natiche di , essersi fatto toccare il pene, mostrato il pene in erezione a e averla abbracciata mimando l’atto sessuale;
- ripetute ingiurie per avere, nel periodo dal maggio/giugno 2003 al 18 dicembre 2003, dato della “porca”, della “puttana” e della “drogata” a .
Per questi reati, (processato a più di 3 anni dai fatti) è stato condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi (la pubblica accusa aveva chiesto 3 anni).
c) La terza sentenza citata dal ricorrente è stata emanata il 24 marzo 2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di che é stato riconosciuto autore colpevole di:
- coazione sessuale ripetuta in concorso con atti sessuali con fanciulli ripetuti per avere, nel periodo da febbraio 2000 a febbraio 2003, in almeno 10/13 occasioni, accarezzato e masturbato la figlia (17.12.1986), avuto con lei dei rapporti orali, tentato di introdurre il dito nella vagina riuscendovi solo parzialmente, spinto la figlia a toccargli il pene e strofinato il suo pene in erezione (ma non denudato se non una volta nel periodo dal dicembre 2002 al febbraio 2003) senza mai giungere all’eiaculazione.
- pure processato a più di tre anni dai fatti - è stato riconosciuto avere parzialmente agito in stato di scemata responsabilità ed è stato condannato alla pena di 2 anni di detenzione (la pubblica accusa aveva chiesto 2 anni e 4 mesi).
d) La quarta sentenza citata dal ricorrente è stata emanata il 4 maggio 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di:
- ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, tra il 10 marzo 2001 e il febbraio 2007, approfittando del fatto che le vittime dormivano, in 6 occasioni, compiuto con i minorenni (7.5.1992), (16.1.1991), (10.4.1995), (5.10.1995) atti sessuali (preso il pene del bambino tra le proprie dita, massaggiatolo e masturbatolo fino a provocarne l’erezione e quindi fotografato; massaggiato il pene del bambino sino ad erezione e quindi fotografato e, dopo essersi masturbato a sua volta, appoggiato il proprio pene alla bocca del bambino e fotografato la scena; preso il pene del figlio e masturbatolo sino ad erezione e, poi, fotografato; abbassato i pantaloni del pigiama e le mutande, preso in mano il pene del bambino e masturbatolo sino ad erezione e quindi scattato delle foto; infilato una mano nelle mutande del bambino e, preso il suo pene tra le mani, masturbatolo);
- ripetuta violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini in parte tentata per avere, dall’estate 2006 al febbraio 2007, ripetutamente osservato o fissato e/o tentato di fissare su un supporto di immagini, oltre al pene dei minori di cui sopra, osservato e registrato, tramite una telecamera elettronica nascosta nel locale bagno della propria abitazione e di un appartamento di vacanza collegata ad un apparecchio TV i minori , e denudati;
- pornografia per avere, tra il 2000 e il 2 maggio 2007, scaricato e salvato su diversi supporti almeno 400 filmati e 20.000 immagini pedopornografiche.
Per questi reati, è stato condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.
2.7. Come visto sopra, la prima Corte ha determinato la pena da infliggere al ricorrente partendo dai reati commessi ai danni di e affermando che, fossero stati commessi in stato di piena imputabilità, per essi si giustificherebbe una “pena detentiva piena di almeno 5 anni” (sentenza impugnata, consid. IX.9., pag. 113).
Ciò significa che la prima Corte ha considerato adeguata la pena detentiva di 5 anni per i ripetuti (ma non quantificati) tentati toccamenti del seno (dispositivo 1.1.1.) e per avere, la notte tra il 18 e il 19 dicembre 2008, “spogliato e toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina, palpandogliela” (dispositivi 1.2. e 1.1.2.) - reati commessi a danno di (all’epoca quindicenne) - e per l’induzione (a volte tentata) e il coinvolgimento (a volte tentato), durante 13 conversazioni via Messenger, di (all’epoca, pure quindicenne) in atti sessuali (di natura automasturbatoria).
2.8.a) Rispetto alla prima sentenza citata dal ricorrente per cui all’autore è stata inflitta una pena di 6 anni, colpisce, dal profilo oggettivo, la differente natura degli atti sessuali - toccamenti del seno, in parte tentati, toccamento vulva e vagina e induzione ad atti di masturbazione quelli commessi da RI 1 rispetto ai rapporti sessuali completi, coiti orali e masturbazioni per cui è stato condannato - e il numero di molto inferiore di atti sessuali commessi da RI 1 rispetto a quelli compiuti da che ha delinquito sull’arco di 15 mesi e (così come indicato dalla Corte che l’ha giudicato; cfr. sentenza cit., consid. 25, pag. 85) “per un numero imprecisato ma che certamente importante (un calcolo approssimativo e favorevole all’imputato vuole che ci siano stati due abusi al mese per più di 12 mesi)”. Né si può dire che la vicenda che ha visto protagonista RI 1 abbia risvolti soggettivi talmente gravi (e, comunque, più gravi di quelli presentati dalla vicenda giudicata con la sentenza citata) da giustificare - pur in presenza di atti sessuali di gravità oggettiva di gran lunga inferiore - una pena di appena un anno inferiore. In effetti, - in favore del quale è stata riconosciuta soltanto l’incensuratezza e una particolare povertà culturale e morale - ha fatto quel che ha fatto ai danni della nipote di 12 anni “di cui conosceva l’estrema fragilità affettiva” ed ha agito “dopo avere guadagnato la confidenza e l’affetto di I. con una vera e propria strategia di avvicinamento (…omissis…) ha costretto la sua vittima a sottostare alle sue turpi voglie con la violenza, con la minaccia e l’intimidazione e con il cinico sfruttamento dello stato di torpore indotto dalla sostanza stupefacente che egli stesso la aiutava e spingeva ad assumere” (cfr. sentenza cit., consid. 25, pag. 86 e 87).
b) Anche rispetto alla seconda sentenza citata dal ricorrente - per cui all’autore è stata inflitta una pena di 2 anni e 6 mesi - colpisce la natura oggettivamente meno grave degli atti sessuali commessi da RI 1 senza che si possano intuire (la sentenza citata non è motivata) circostanze - oltre al tempo trascorso tra i fatti e il giudizio - che, dal profilo soggettivo, diminuiscano la colpa dell’autore (la vittima era la figlia quindicenne della di lui moglie e l’autore aveva sfruttato, per imporsi, la superiorità fisica e quella psicologica derivantegli dal suo ruolo di patrigno tradendo, così come accertato in relazione a per RI 1 dalla prima Corte, la fiducia, che la vittima aveva riposto in lui).
c) Uguale riflessione si imporrebbe anche in relazione alla terza sentenza citata. Tuttavia, è evidente che in quel caso (i cui contorni non sono ricostruibili visto che questa sentenza non è motivata) circostanze attenuanti di peso, insieme al fatto che l’autore ha agito parzialmente in stato di scemata responsabilità, devono avere contribuito in modo determinante alla commisurazione della pena. Pertanto, tale sentenza non può essere considerata nell’ambito della valutazione di un’eventuale disparità di trattamento.
d) Torna ad essere in questo ambito significativa, invece, la quarta sentenza citata dal ricorrente. In una vicenda che presenta, dal profilo oggettivo, parecchie similitudini con quella di RI 1 - natura e numero relativamente ridotto degli atti sessuali commessi (oltre all’analogia relativa ai reati ex art. 179quater e 197 CP di cui si dirà dopo) - ma che va da questa differenziata poiché, in quel caso, l’autore aveva agito sull’arco di circa 7 anni e a danno di 4 bambini di età compresa fra i 9 e gli 11 anni ciò che rende, dal profilo oggettivo, la sua colpa più grave rispetto a quella di RI 1 che ha agito su un arco di tempo ben più limitato e a danno di due quindicenni, l’autore è stato condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi. Va rilevato che, anche dal profilo soggettivo, la vicenda di presenta similitudini con quella di RI 1 avendo la Corte delle assise correzionali accertato che aveva “delinquito in età matura, a partire circa dai 40 anni e pertanto con piena consapevolezza” e che “palese é l’enormità della colpa dell’accusato che non si fa scrupolo di delinquere nemmeno in danno di quelli che dovrebbero essere gli affetti più cari, come il proprio figlio e la donna che egli afferma di amare” e che aveva, per delinquere, anche “sfruttato il rapporto di fiducia e di amicizia esistente con i genitori dei bambini i quali gli avevano affidato i loro figli” (Assise correzionali, 4.5.2010 in re ).
2.9. Oltre alle sentenze citate dal ricorrente, a questa Corte ne sono note - per esperienza diretta o indiretta - altre, emanate dalle nostre Corti d’assise e che vanno considerate nell’esame della censura di violazione del principio della parità di trattamento. Si tratta delle seguenti pronunce:
a. con sentenza 12 ottobre 2000 della Corte delle assise criminali - parzialmente riformata da questa Corte con pronuncia 3 aprile 2001- è stato ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, nel periodo tra la primavera 1998 e il marzo 1999, sodomizzato in tre occasioni il figlio (8.4.1989) ed avere commesso, a danno della figlia (17.6.1995), sodomia in almeno un’occasione e in 2 occasioni atti sessuali. è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione. Adita con ricorso per cassazione, con sentenza 3.4.2001, questa Corte ha assolto dall’imputazione di sodomia a danno della figlia, precisando, invece, come, anche in quell’occasione, si trattò di atti sessuali (“forte pressione del pene sull’orifizio anale della bambina, senza penetrazione”, cfr. sentenza 3.4.2001 di questa Corte, consid. 15.d., pag. 11) ed ha ridotto la pena inflitta a 7 anni di reclusione.
b. sentenza 22.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ che ha riconosciuto autore colpevole di:
- ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, in concorso con atti sessuali con fanciulli, per avere, tra la primavera 2002 e l’8 giugno 2003, in un numero imprecisato di occasioni ma almeno 25 volte, costretto l’abbiatico (17.10.1995) a subire diversi atti sessuali (palpeggiamenti sui genitali e sulle natiche, masturbazioni ripetute, fellatio, toccamenti dell’orifizio anale, introduzione del dito nell’orifizio anale) e a praticargli atti sessuali (masturbazione)
- atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, nel corso dell’estate 2002, palpeggiato ripetutamente i genitali e, in un paio d’occasioni, compiuto atti masturbatori ai danni dell’abbiatico (6.12.1992).
, cui è stato riconosciuto di avere agito in stato di lieve scemata responsabilità, è stato condannato alla pena di tre anni di detenzione.
c. sentenza 12.9.2007 con cui è stato riconosciuto autore colpevole di:
- ripetuti atti sessuali con fanciulli in concorso con ripetuti atti sessuali con persone inette a resistere per avere, tra la fine del 2004 e la metà di gennaio 2007, ripetutamente toccato gli organi genitali, infilando nella vagina anche dita e lingua della figliastra (1993) sfruttandone lo stato di inettitudine dovuto al sonno e/o al dormiveglia
- violenza carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, sfruttandone l’incapacità a resistere dovuta alla sorpresa, costretto la figliastra a subire la congiunzione carnale.
è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni.
d. sentenza emanata il 16.7.2008 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di , che è stato dichiarato autore colpevole di:
- ripetuti atti sessuali con fanciulli, consumati, per avere, nel periodo fine 2005-8.8.2006, commesso con e/o fatto subire a (8.8.1990), i seguenti atti sessuali: essersi masturbato di fronte a lei, l’essersi fatto masturbare in almeno un’occasione, avere ripetutamente toccato le parti intime della ragazza,
- ripetuta violenza carnale consumata e tentata in concorso con atti sessuali con fanciulli consumati e tentati per avere tentato, in almeno un’occasione, di congiungersi carnalmente con e per essersi congiunto con lei in un’occasione;
- ripetuta coazione sessuale in concorso con atti sessuali con fanciulli per averla costretta a subire in un’occasione un rapporto anale e per averla costretta a praticargli almeno 4 fellatio;
- coazione per avere costretto, una sera, la ragazza a rimanere nel suo appartamento e a bere del wisky sino a farla vomitare;
- ripetuta pornografia per avere mostrato a in un’occasione una videocassetta con immagini pornografiche ed in un’altra occasione una videocassetta con rappresentazione di atti sessuali con escrementi umani;
- ripetuta infrazione alla LFStup per avere, in più occasioni, ceduto a un minimo quantitativo di cocaina, un minimo quantitativo di hashish, almeno 100 gr di marijuana e procurato a due amici 10 gr di marijuana;
- somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute per avere offerto a i citati stupefacenti e per averle somministrato, rispettivamente messo a disposizione, bevande alcoliche in un quantitativo tale da renderla “allegra” almeno una volta alla settimana;
- vie di fatto per averla ripetutamente, sull’arco di almeno un anno e 7 mesi, colpita con sberle e calci;
- contravvenzione alla LFStup per avere consumato un imprecisato quantitativo di marijuana (almeno 200 gr), hashish (almeno 20 gr) e un minimo quantitativo di cocaina.
Per questi reati, - cui è stato riconosciuto di avere agito in stato di lieve scemata imputabilità - è stato condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi.
Il ricorso presentato da contro la citata sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con pronuncia 22.9.2008.
e. sentenza emanata il 28.1.2009 dalla Corte delle assise criminale nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di violenza carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, il 7 giugno 2008, dopo averla resa inetta a resistere con uno spinello di marijuana, costretto (nata il 26 aprile 1994) a subire la congiunzione carnale.
, autore colpevole anche di infrazione (per avere messo a disposizione di la marijuana) e di contravvenzione (per avere fumato) alla LStup è stato condannato a 3 anni e 10 mesi.
La sentenza è stata cassata da questa Corte che, con giudizio 4 maggio 2009, ha assolto dall’imputazione di violenza carnale.
f. sentenza 24 febbraio 2009 della Corte delle assise criminali con cui è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra l’agosto 2006 e il 1.dicembre 2007, costretto la figliastra (nata il 26.4.1994), a subire in due occasioni la congiunzione carnale e a subire una penetrazione anale e un bacio sulla vulva.
Per questi reati, è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni.
Adita con ricorso per cassazione, questa Corte ha prosciolto dall’accusa di violenza carnale per un episodio e, in considerazione di quest’assoluzione, ha ridotto a 5 anni la pena detentiva pronunciata a carico di
g. sentenza emanata il 14.9.2009 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di che è stato dichiarato autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere avuto, nel periodo maggio 2006 - 24 agosto 2008, in circa 18-23 occasioni, rapporti sessuali dei più vari (masturbazioni, congiunzioni carnali e sesso orale) con la figlia (12.6.1993) della moglie. è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni.
h. sentenza 23 febbraio 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha dichiarato autore colpevole di coazione sessuale e violenza carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, il 24 giugno 2009, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche costretto (08.09.1997) a subire contro la sua volontà atti sessuali (e meglio, per avere appoggiato e sfregato il proprio pene sulla vulva) e, poi, in un secondo momento, costretto la bambina a subire la congiunzione carnale.
C. è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni.
2.10.a) Riguardo la prima sentenza citata al considerando precedente, non si può non rilevare l’estrema gravità degli atti compiuti da sui figli piccoli se non piccolissimi (il bambino aveva circa 9 anni, la figlia ne aveva 3). Ad - la cui colpa è stata definita gravissima e che, giusta gli accertamenti della Corte, non ha dimostrato pentimento alcuno ma, anzi, “ha tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità asserendo che i figli raccontavano il falso” e che ha avuto, quali circostanze attenuanti, soltanto l’incensuratezza, una non facile vita anteriore e un’anomalia di carattere (che “pur non giustificando l’applicazione dell’art. 11 CP, ha avuto un certo influsso sui freni inibitori”, cfr. sentenza 12.10.2000, consid. 8., pag. 30) - sono stati inflitti 7 anni di reclusione (7 anni e 6 mesi dalla prima Corte, ridotti in sede di cassazione a causa della caduta di un reato). Cioè, una pena di soli 2 anni superiore a quella che la prima Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di RI 1 per i reati - di gravità oggettiva ben inferiore - di cui s’è detto.
b) Anche i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole con la seconda sentenza citata al considerando precedente sono estremamente più gravi di quelli di cui RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole. Lo sono per natura, intensità, numero e età delle vittime (bambini piccoli se non piccolissimi). La colpa di era, pure, estremamente grave dal profilo soggettivo avendo egli scelto come vittime i propri nipotini, quindi dei bambini per cui egli era un punto di riferimento affettivo ed educativo importante e avendo egli, con quanto fatto, pure tradito la fiducia dei figli che gli affidavano i piccoli. Va, comunque, detto che ha, invece, beneficiato di circostanze attenuanti non riconosciute a RI 1: in particolare, gli sono stati riconosciuti un buon comportamento dopo i fatti, la collaborazione prestata agli inquirenti e una particolare sensibilità alla pena in forza dell’età avanzata. Tenuto conto della riduzione per la scemata responsabilità, si ha che, per i reati commessi, è stato punito con una pena piena di circa 4 anni.
c) Con la terza sentenza citata al considerando precedente, a è stata inflitta la stessa pena che la prima Corte ha, nel caso che ci occupa, ritenuto adeguata alla colpa di RI 1 per i reati commessi ai danni delle due ragazze.
Ancora una volta colpisce il fatto che è stato condannato per reati oggettivamente più gravi di quelli di cui deve rispondere RI 1. Egli, infatti, ha agito ai danni delle figliastra, iniziando quando la piccola era appena undicenne e le ha fatto subire, in un numero imprecisato di occasioni ma su un arco di tempo molto più lungo (tra la fine del 2004 sino a metà gennaio 2007), diversi atti di genere masturbatorio (“toccamenti, inserimento dita e uso lingua”, sentenza cit., consid. 31, pag. 28) e, in un’occasione, le ha imposto la congiunzione carnale. Né si può dire che avesse, dal profilo soggettivo, una colpa meno grave rispetto a RI 1. Infatti, la Corte aveva rilevato come la colpa fosse grave anche perché “ha fatto quel che ha fatto nonostante fosse pienamente cosciente di avere assunto, agli occhi della ragazza, un ruolo quasi genitoriale e, comunque, di essere diventato per lei un punto di riferimento importante dal profilo affettivo” e anche perché egli aveva agito “per desiderio di vendetta nei confronti della moglie cui non riusciva a far accettare la sua scala di valori” (sentenza cit., consid. 39, pag. 36 e 37). Nemmeno si può, dire, che abbia avuto un comportamento processuale migliore di quello tenuto da RI 1. Anzi, nella sentenza citata si legge che ha tentato di mistificare i fatti, attribuendone “la genesi ad un comportamento equivoco della ragazza, cercando di far credere che sarebbe stata lei a sollecitare le sue attenzioni perché infatuata di lui in un momento in cui la sua curiosità per il sesso si stava svegliando” (sentenza cit., consid. 39, pag. 37). Neppure si può dire che egli avesse attenuanti significativamente più importanti rispetto a RI 1: in effetti, oltre all’incensuratezza, è stato per lui considerato soltanto che egli “aveva alle spalle una vita di onesto lavoro ed un’infanzia e una giovinezza” vissute in povertà (sentenza cit., consid. 39, pag.38).
d) Riguardo la quarta sentenza citata, occorre rilevare che è stato condannato per atti sessuali (commessi ai danni di una quindicenne) di natura estremamente grave: si trattava, oltre che di una violenza carnale tentata e di un’altra consumata, di 5 coazioni sessuali di gravità non inferiore alla violenza carnale (imposizione di 4 fellatio e di una penetrazione anale) che si aggiungevano ad altri atti sessuali non imposti con la forza (essersi masturbato di fronte a lei, l’essersi fatto masturbare in almeno un’occasione, avere ripetutamente toccato le parti intime della ragazza). A questi vanno, poi, aggiunti - commessi sempre ai danni di - il reato di pornografia, di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose, di infrazione alla LStup, di coazione “esercitata con una violenza e una pervicacia che, per fortuna, raramente si vedono nei nostri tribunali” e di vie di fatto ripetute “che assumono gravità oggettiva a causa della loro sistematicità e ripetitività e totale arbitrarietà” (cfr. sentenza 16.7.2008 della Corte delle assise criminali, consid. 48, pag. 110). Per questi reati, a sono stati inflitti 6 anni e 6 mesi che diventano, tenuto conto della diminuzione legata alla riconosciuta scemata imputabilità, una pena “piena” aggirantesi fra gli 8 e i 9 anni (cfr. sentenza 16.7.2008 della Corte delle assise criminali, consid. 48, pag. 113). Si tratta di una pena evidentemente più pesante di quella inflitta a RI 1 che tuttavia deve rispondere di reati estremamente meno pesanti, in particolare per numero e natura. La minor gravità dei reati di cui RI 1 deve rispondere emerge, poi, con evidenza dalla lettura del considerando 48 della sentenza 16.7.2008 della Corte delle assise criminali in cui si legge di reati commessi (da ) con particolare brutalità, violenza e intento di totale prevaricazione dell’autore sulla vittima, definita come una “ragazzina emotivamente vulnerabile” che in lui “vedeva il surrogato del padre che le mancava” e di cui ha coscientemente sfruttato la fragilità.
e) Al di là della sua cassazione, la sentenza 28.1.2009 può comunque servire da indicatore delle pene che le nostre Corti infliggono in caso di reati sessuali a danno di fanciulli. In questo senso, colpisce ancora una volta il fatto che, per un atto sessuale di natura oggettivamente più grave di quelli commessi da RI 1 ai danni di , è stata pronunciata una pena di molto inferiore. La colpa di è stata definita dalla Corte che l’ha giudicato come “grave” e “particolarmente riprovevole” in particolare poiché “per compiere la violenza ha sfruttato biecamente l’effetto della droga procurata e somministrata alla ragazza alla quale ha avuto subdolamente cura di far ingerire la maggior parte dello stupefacente” e poiché ha agito “privo di scrupolo alcuno nei confronti dell’evidente inesperienza di vita della fanciulla della quale ha anzi profittato”. Nemmeno può essere considerato che la pena è stata influenzata da particolari elementi di attenuazione, non realizzati per RI 1. In effetti, a favore di , la Corte che l’ha giudicato ha considerato unicamente l’incensuratezza e l’età - “di poco meno di 19 anni (ammesso che egli possa essere creduto su questo punto , vista l’assenza di documenti e l’apparenza di un’età maggiore)” - mentre ha sottolineato che “nulla in suo favore può essere dedotto dal comportamento pre-processuale o da quello processuale avendo egli (nell’esercizio di un legittimo diritto) negato strenuamente la perpetrazione della violenza carnale” visto che “siffatta attitudine dimostra come egli non si sia in alcun modo ravveduto” (sentenza cit., consid. 25 pag. 26).
f) Al di là dell’esito della procedura di ricorso, anche la sentenza 24 febbraio 2009 può servire per l’analisi della censura di violazione del principio della parità di trattamento. Con essa, è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni - cioè, ad una pena di un solo anno superiore a quella ritenuta adeguata per i reati commessi ai danni di - per avere commesso due violenze carnali e due coazioni sessuali (di cui, una si concretizza in una penetrazione anale, cioè in un atto equiparabile per gravità oggettiva alla violenza carnale). Si tratta manifestamente di atti sessuali di natura sensibilmente più grave di quelli per cui la Corte di prime cure ha ritenuto adeguata la pena detentiva di 5 anni. Oltre che per la natura - o l’intensità - degli atti sessuali di cui doveva rispondere e per il loro numero, la colpa di è stata giudicata “enorme” sia perché ha agito ai danni della figliastra di 12/13 anni, cioè di una “giovane di cui gli era nota la fragilità”, sia perché egli ha agito “con totale egoismo e disprezzo assoluto dei membri della famiglia che lo aveva accolto”. In aggiunta, è importante sottolineare che non ha beneficiato di particolari attenuanti. Al contrario, la Corte che lo ha giudicato ne ha stigmatizzato la “vita anteriore senza meriti”, il passato e il presente di piccolo delinquente con le relative precedenti condanne (per furti) e il fatto che “egli non si è dissociato dai reati commessi” (sentenza cit., consid. 44, pag. 67 e 68).
g) Quanto alla settima sentenza citata al considerando precedente, ancora una volta si ha una pena di gran lunga inferiore (3 anni) rispetto a quella ritenuta adeguata nel caso che qui ci occupa nonostante dovesse rispondere di atti sessuali di natura ben più grave (masturbazioni, congiunzioni carnali e sesso orale) di quelli commessi da RI 1. Va, tuttavia, qui precisato che è stato condannato soltanto in forza dell’art. 187 CP (mentre RI 1 risponde, per quanto fatto la notte tra il 18 e il 19 dicembre 2008, anche per atti sessuali con persona inetta a resistere). D’altro lato, però, va anche detto che rispondeva di un numero di atti sessuali ben maggiore (commessi in circa 18-23 occasioni) rispetto a quelli di cui deve rispondere RI 1. Non può, poi, essere dimenticato che, se dal profilo soggettivo, la colpa di è stata mitigata dalla presenza di alcune importanti circostanze attenuanti - l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo sofferto, la sostanziale confessione, il suo passato di buon lavoratore e il fatto che egli ha continuato ad aiutare economicamente la moglie anche dopo l’arresto (sentenza 14.9.2009, consid. 8, pag. 39 e 40) - la sua colpa è stata, comunque, definita “particolarmente grave” poiché egli ha agito a danno di una ragazzina nei cui confronti egli aveva de facto assunto responsabilità di natura genitoriale ed ha, così, tradito le aspettative che aveva fatto nascere, non solo nella sua vittima, ma anche nella moglie (sentenza 14.9.2009, consid. 8, pag. 39).
h) Anche ,giudicato dalla Corte delle assise criminali con sentenza 23 febbraio 2010, doveva rispondere di atti sessuali di gravità maggiore rispetto a quelli commessi da RI 1: si trattava di una coazione sessuale - che si è concretizzata in un atto che, secondo il TF, si apparenta fortemente con la penetrazione (DTF 123 IV 49 seg; 107 IV 178 e seg) - e di una violenza carnale fatti subire con violenza, minaccia e pressione psicologica ad una bambina dodicenne. La Corte che ha giudicato ha considerato che la sua colpa era “di una gravità inaudita” ritenuto che egli ha scelto per “soddisfare la sua libidine” una “bambina undicenne, prepubere e innocente, una fanciulla fiduciosa che egli ha attirato nell’appartamento e poi in camera con dei sotterfugi” e con cui ha “agito alla stregua di un bruto, incurante del terrorpanico che il suo violento agire e le sue minacciose parole avevano ingenerato nella povera bambina” e ritenuto che, dopo essere stato “obbligato dal pianto e dagli strilli di ad interrompere il suo osceno struscio, ancora non ha preso in considerazione la possibilità di finirla lì” ma “lucido e determinato”, ha subito individuato il luogo e i modi “più adatti per arrivare infine a dar sfogo alla sua libidine” , ciò che ha fatto dimostrando “cinica insensibilità e sfrontata prepotenza (…) sordo e incurante del dolore fisico che le procurava” e ritenuto, infine, che, dopo avere finito, ha dimostrato “totale padronanza di sé e piena consapevolezza di quel che aveva fatto” ripetendo alla bambina “le pesanti minacce di morte per indurla a mantenere il segreto” (sent. cit., consid. 9., pag. 27 e 28). ha potuto beneficiare di poche circostanze attenuanti (non molte di più di quelle riconosciute a RI 1 o, comunque, di non grande significatività). La Corte che l’ha giudicato, infatti, dopo avere sottolineato che egli, in Svizzera, non ha mai lavorato nonostante avesse dimostrato di sapersi muovere bene a livello burocratico, gli ha riconosciuto, infatti, soltanto l’incensuratezza, il fatto che “seppur tardivamente, ha confessato”, la cessione alla vittima di parte del suo peculio e, infine, il fatto che egli, in Svizzera, non ha saputo costruire “relazioni qualche po’ significative (…) (anche femminili)” (sent. cit., consid. 9., pag. 29 e 30).
3. Emerge con evidenza dalle sentenze citate ai considerandi precedenti che, nei casi di reati sessuali a danno di fanciulli, pene della durata dai 4, 5, 6 anni in su sono inflitte dalle nostre Corti ad autori che devono rispondere di atti sessuali ben più gravi per natura (o intensità che dir si voglia), per numero o per età della vittima (o delle vittime) di quelli commessi da RI 1 a danno di e . D’altra parte, emerge anche dall’analisi delle motivazioni che hanno portato le diverse Corti giudicanti ad infliggere le pene citate che il caso che ora ci occupa non presenta, dal profilo soggettivo, elementi talmente più gravi di quelli evidenziati nelle sentenze citate che possano giustificare, a fronte di atti oggettivamente meno gravi, un trattamento sensibilmente più severo.
Pur tenuto conto, in base ai principi ricordati al consid. 2.4, che i paragoni con altri casi si rivelano, di principio, infruttuosi, considerati i numerosi fattori che intervengono nella commisurazione della pena e che disparità in materia di commisurazione della pena sono inevitabili, nella misura in cui esse sono riconducibili al principio dell'individualizzazione delle pene, in concreto, ritenuto quanto sin qui sottolineato sia sugli aspetti oggettivi che su quelli soggettivi, non si può non concludere che la pena di 5 anni che la prima Corte ha ritenuto adeguata in relazione ai reati commessi ai danni di e è eccessivamente severa. Ritenuto come molte delle sentenze citate siano recenti, questa conclusione è obbligata anche tenendo conto del mutamento della percezione della gravità dei reati sessuali a danno di fanciulli giustamente maturata nella società e, di riflesso, nelle nostre Corti. Del resto, lo si ribadisce, RI 1 - oltre a dover rispondere di atti sessuali che, se non vanno banalizzati, non possono essere definiti di particolare gravità oggettiva - ha agito a danno di ragazze quindicenni, ciò che va preso in considerazione per la valutazione della colpa, in particolare in relazione ai reati commessi a danno di .
In queste condizioni, tenuto conto di tutte le circostanze, commisurare in 5 anni la pena per i reati commessi ai danni di e , non soltanto costituisce un abuso del potere di apprezzamento in quanto le circostanze determinanti sono state valutate con eccessiva severità, ma pure da luogo ad una disparità flagrante e, in quanto tale, è ancora una volta frutto di un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte di prime cure.
4. Dopo avere riassunto le argomentazioni della Corte d’assise, il ricorrente sostiene che i primi giudici non hanno considerato “nella giusta misura il lungo trattamento ambulatoriale già in essere al quale egli si è sottoposto ininterrottamente e volontariamente prima del processo ed il consenso al trattamento ambulatoriale ribadito anche in aula” (ricorso pag. 7). Questa sua “costanza e collaborazione con lo psichiatra” - continua il ricorrente - sono una novità rispetto al passato e smentiscono, così, l’argomentazione della Corte d’assise secondo cui nulla è cambiato dalla precedente condanna. Inoltre, egli sottolinea che, se è vero che egli “non ha ancora compreso appieno i motivi che lo hanno spinto a delinquere”, è anche e soprattutto vero che lo psichiatra che lo segue da un anno - dopo avere attestato la regolarità della cura e la sua collaborazione - ha riferito che egli sta tentando di elaborare dal punto di vista psicologico ed etico i reati commessi ed è “consapevole dei danni creati alle vittime e ne è pentito sinceramente”. Inoltre - continua il ricorrente - nel ritenere quale elemento a suo carico il fatto che in passato egli ha interrotto un trattamento, la Corte di assise ha omesso di confrontarsi con i motivi che l’hanno indotto a tale interruzione e che risultano dalla perizia psichiatrica giudiziaria. In particolare - spiega - la prima Corte ha omesso di considerare che egli ha smesso il trattamento con l’allora psichiatra del carcere poiché “con lei non riusciva a costruire niente, gli dava le pastiglie e basta” (ricorso pag. 8 e 9).
Egli sostiene, poi, che la sua rinuncia all’audizione in aula della vittima - che era stata ipotizzata viste le contestazioni dell’atto d’accusa per tutto quanto estraneo al 18/19 dicembre 2008 - avrebbe dovuto essere interpretata a suo favore, trattandosi di una, seppur iniziale, assunzione di responsabilità e pentimento ed avendo egli, così agito, per evitare ulteriori sofferenze alla vittima. Ritenendo strumentale tale sua rinuncia - continua il ricorrente - la prima Corte ha dimenticato che la sua rinuncia all’audizione della ragazza e la sua ammissione secondo cui i fatti si sono svolti così come alle dichiarazioni di lei era da riferire, non certamente a quanto successo quella notte di dicembre, ma piuttosto agli altri fatti (i tentativi di toccamenti ai seni, sedute di ipnosi, giochi vari e altri atti sessuali) raccontati dalla ragazza, ritenuti nell’AA e da lui, sin lì, contestati. Pertanto - conclude l’imputato - è arbitrariamente che la prima Corte ha concluso che “l’ammissione della versione della vittima è strumentale poiché la stessa non ricorda” (ricorso pag. 10 e 11).
Inoltre - continua il ricorrente - i primi giudici hanno violato la presunzione d’innocenza dando per accertati fatti per cui non v’è alcuna prova quando gli hanno imputato di non avere, nonostante le pressanti richieste della ragazza che voleva sapere cos’era successo la notte del dicembre 2008, “spiegato cosa realmente ha fatto, oltre a quanto non era documentato dalle immagini” (ricorso pag. 11 che cita il consid. IX.6 pag. 111 della sentenza impugnata). Infatti - continua il ricorrente - non soltanto egli contesta che, quella notte, siano avvenuti altri fatti rispetto a quelli documentati dalle fotografie, ma la stessa “sentenza non lo condanna per altri fatti rispetto a quelli da lui ammessi per il 18/19 dicembre 2008 e riguardanti le fotografie scattate” (ricorso pag. 11).
Infine, il ricorrente rimprovera alla Corte - pur annotando che si tratta di un elemento di minor importanza rispetto a quelli sin lì sollevati - di non avere considerato che, comunque, egli ha “quantomeno cercato di ovviare alla sua vita disordinata, accettando di sottoporsi ad una curatela volontaria (cfr. perizia psichiatrica EA 148, pag. 4), tutt’ora in essere” e non ha considerato la difficile sua vita passata che, al di là delle sue responsabilità che egli non nega, è comunque caratterizzata da eventi negativi (poche dimore fisse, divorzio problematico, nessuna relazione con i figli che hanno, peraltro, cambiato cognome, perdita del lavoro,..).
4.1. E’ certamente vero che la prima Corte ha avuto uno sguardo particolarmente severo anche valutando l’atteggiamento di RI 1 nei confronti della terapia intrapresa nel senso che, invece di sottolineare gli aspetti positivi che comunque emergono dalle valutazioni della psichiatra, si è limitata ad evidenziare le difficoltà del percorso terapeutico, rilevando che esso è solo all’inizio. Altrettanto vero è che la prima Corte non si è confrontata con i motivi che hanno indotto RI 1 ad interrompere il trattamento iniziato in carcere nel 2007. E’ anche vero che la prima Corte non ha considerato che sia la carcerazione che il trattamento allora instaurato erano dovuti a motivi diversi da quelli attuali (RI 1 non ha precedenti per reati sessuali) e, dunque, non ha considerato che quel che è successo in quel caso non necessariamente è indicativo di un analogo comportamento futuro in situazioni diverse. In questo senso, la prima Corte avrebbe dovuto considerare almeno quanto di oggettivo emerge dall’allegato al doc. TPC 9 (redatto dalla dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia), e meglio che RI 1, dal mese di marzo 2009, si sottopone volontariamente a sedute settimanali di psicoterapia e che, in tali sedute, egli è “sempre collaborante ed interessato”.
Ma, soprattutto, è a ragione che il ricorrente rimprovera alla prima Corte una violazione del principio della presunzione d’innocenza quando, a fronte degli accertamenti di cui s’è detto al consid. 2.5.b, gli rimprovera di non avere detto tutto quanto successo quella notte. Nulla più dei gesti surriportati è stato accertato per quanto riguarda quella notte. Rimproverargli di non avere confessato di più significa dare per accertato fatti che, nella realtà processuale - che è quella che qui conta - non sono avvenuti.
Questa considerazione non può, dunque - senza cadere in arbitrio - essere chiamata a motivare l’accertamento di un mancato pentimento di RI 1.
Sulla questione dell’atteggiamento di RI 1 in relazione ai reati commessi rimangono, dunque - insieme ai tentativi di sminuire le sue responsabilità fatti durante l’inchiesta (attribuendo i suoi gesti a raptus, ecc…; cfr. sentenza impugnata, consid. Ix.6., pag. 111) che non possono non essere considerati elementi di preoccupazione - le parole pronunciate dal condannato al dibattimento che, certamente, da sole non bastano a sostanziare un pentimento, le sue ammissioni, il suo sottoporsi a terapia (che è già qualcosa in più) e le dichiarazioni del suo psichiatra secondo cui egli “è consapevole dei danni creati alla vittima e ne è pentito sinceramente”.
Certamente, il valore di questi elementi non va enfatizzato ma non può nemmeno - senza cadere in un apprezzamento unilaterale del materiale probatorio - essere totalmente trascurato.
5. In esito alle considerazioni suesposte, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e tenuto conto della prassi disegnata dalle nostre Corti con le sentenze suelencate, questa Corte, percorrendo, comunque, la strada della severità imboccata dalla Corte di prime cure, ritiene adeguata alla colpa di RI 1 in relazione ai reati commessi ai danni di e la pena detentiva piena di 3 anni che deve essere ridotta, in applicazione dei principi ricordati dai primi giudici per tener conto della scemata responsabilità, a 27 mesi. Ad essi vanno aggiunti i 15 mesi con cui la prima Corte ha - correttamente - ritenuto di dovere aggravare la pena per il concorso con i reati “per i quali la responsabilità di RI 1 è stata ritenuta piena” e per il computo della pena inflittagli con DA 25 aprile 2005 che era stata posta al beneficio della sospensione condizionale così da giungere ad una pena unica ai sensi degli art. 46 e 49 CP di 3 anni e 6 mesi.
6. Sulle spese e sulle ripetibili
In esito all'attuale sentenza, si giustifica di caricare interamente gli oneri processuali allo Stato che rifonderà al ricorrente
fr. 1’000.- per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo 3. della sentenza impugnata è riformato nei seguenti termini:
“ 3. Di conseguenza, richiamato il DA 25.4.2005 del MP di __________ ed avendo agito in stato di scemata imputabilità, RI 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2 CP”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente
fr. 1’000.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.