|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 30 giugno 2010 |
In nome |
|
||
|
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
|
segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati il 7 maggio e 3 giugno 2010 da
|
|
RI 1
|
|||
|
|
contro le sentenze emanate nei suoi confronti il 19 aprile 2010 e il 20 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato
in fatto e in diritto:
1. La vicenda trae origine dal decreto d’accusa 19 maggio 2008, col quale il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità per non avere accompagnato, in tre occasioni, il figlio agli incontri finalizzati all’esercizio del diritto di visita del padre, disattendendo così l’ordine impartitole il 14 maggio 2007 con comminatoria dell’art. 292 CP dall’Autorità di vigilanza sulle tutele, e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 500.-.
2. Statuendo sull’opposizione interposta da RI 1, e constatato che la prevenuta non era comparsa al dibattimento nonostante fosse stata regolarmente citata “a mezzo raccomandata del 27 agosto 2008”, con sentenza 7 ottobre 2008 il giudice della Pretura penale ha proceduto nelle forme contumaciali ed ha confermato il decreto d’accusa.
3. Con scritto pervenuto alla Pretura penale il 27 ottobre 2008 RI 1 ha rimproverato al giudice di prime cure di non avere preso in considerazione le ragioni per cui non aveva presenziato al dibattimento, postulandone in sostanza il rifacimento. A seguito di tale scritto, il giudice della Pretura penale ha indetto un nuovo dibattimento per il 19 novembre 2008. A tale dibattimento RI 1 non ha presenziato. Il giudice ha ritenuto ingiustificata la sua assenza, rilevando come la prevenuta fosse stata regolarmente citata e, con sentenza 19 novembre 2008, ha dichiarato definitivamente valida la sentenza contumaciale di condanna del 7 ottobre 2008.
4. Con tempestivo ricorso a questa Corte, RI 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza, osservando di non avere potuto partecipare al dibattimento poiché la relativa citazione le era stata notificata solo in data 5 dicembre 2008, dopo lo svolgimento dello stesso.
Condividendo le motivazioni della ricorrente, con pronuncia 16 settembre 2009 questa Corte ha annullato la sentenza, ritornando gli atti alla Pretura penale per indire un nuovo dibattimento e procedere ad un nuovo giudizio.
5. Dando seguito alla decisione di questa Corte, il giudice della Pretura penale ha citato un nuovo dibattimento per il 19 aprile 2010.
RI 1, con lettera datata 15 marzo 2010, ha esposto le sue ragioni in relazione al reato imputatole e, quindi, con scritto 15 aprile 2010, ha informato il primo giudice di non poter presenziare al dibattimento, ribadendo nel merito di avere sempre ottemperato ai suoi doveri.
Prendendo atto dell’assenza dell’accusata al dibattimento, con sentenza 19 aprile 2010 il giudice della Pretura penale ha dichiarato definitivamente valida la sentenza contumaciale del 7 ottobre 2008. In calce alla decisione, la condannata è stata avvertita “del diritto di presentare contro la dichiarazione di contumacia, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento”.
6. Con scritto datato 7 maggio 2010, ricevuto dal Ministero pubblico a __________ in data 12 maggio 2010, RI 1 ha presentato ricorso contro la sentenza 19 aprile 2010 del giudice della Pretura penale, contestando il termine per interporre ricorso (5 giorni dal dibattimento) e il fatto che il primo giudice si sia limitato a confermare una precedente sentenza – a suo dire priva di valore giuridico, in quanto annullata dall’autorità di cassazione – senza esprimere un nuovo giudizio.
Con decisione 20 maggio 2010 il giudice della Pretura penale, cui l’atto è stato trasmesso per competenza, l’ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo. La decisione in questione conteneva la seguente avvertenza: “contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese”.
7. Con scritto di data 3 giugno 2010 alla Corte di cassazione e di revisione penale, RI 1 ha interposto ricorso contro la “sentenza del Giudice della Pretura penale del 19.04.2010, riconfermata dallo stesso in data 20.05.2010 (ritirata dalla sottoscritta in data 24.05.2010)”. Nel suo atto la ricorrente riprende le argomentazioni già sviluppate nei suoi precedenti scritti, contestando il termine di ricorso di cinque giorni dal dibattimento, ribadendo di avere tempestivamente impugnato la pronuncia pretorile e di avere sempre ottemperato ai suoi doveri e chiede, di conseguenza, l’annullamento della sentenza o il rifacimento di un nuovo dibattimento.
Il ricorso non ha fatto oggetto di intimazione.
8. Ai sensi dell’art. 276 cpv 1 CPP, conclusa la discussione, il giudice emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente nei dispositivi con l'esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte civile e al Procuratore pubblico.
Il giudice avverte, altresì, le parti del diritto di presentare – per il suo tramite – dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere, pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Alla dichiarazione di ricorso deve far seguito la motivazione scritta entro venti giorni dalla notifica della sentenza (art. 298 cpv. 1 e 4, cui rinvia l'art. 278 cpv. 2 CPP).
Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ammissibilità di un ricorso per cassazione contro sentenze pretorili è subordinata alla previa dichiarazione di ricorso dell'interessato, che la norma summenzionata impone sia presentata entro cinque giorni da quello in cui il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione. Ciò vale per tutte le parti, compreso il procuratore pubblico, indipendentemente dalla loro presenza o assenza al dibattimento (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2 e 3 con richiami; sentenza del 15 novembre 2006 inc. 17.2006.54, consid. 2).
9. Nella fattispecie non risulta che RI 1 abbia presentato una dichiarazione di ricorso entro il termine di cinque giorni dal 19 aprile 2010, giorno in cui ha avuto luogo il dibattimento presso la Pretura penale. In assenza di tale presupposto, si rivelano di primo acchito inammissibili sia il ricorso 7 maggio 2010, sia il ricorso 3 giugno 2010 (nella misura in cui contesta la sentenza del 19 aprile 2010).
10. Nei suoi scritti 7 maggio 2010 e 3 giugno 2010 la ricorrente si duole del fatto che le siano “stati concessi solo 5 giorni per interporre ricorso dalla data del dibattimento”. Sostiene di aver rispettato i termini di impugnativa avendo ritirato la sentenza il 5 maggio 2010, presentando ricorso soli due giorni dopo.
Come ricordato, il termine in questione – entro il quale la parte deve unicamente esprimere la propria volontà di ricorrere e non presentare un memoriale motivato – è fissato dalla legge e deve essere ottemperato a prescindere dal fatto che la parte fosse assente al momento della lettura del dispositivo: l’assenza della parte al dibattimento non le conferisce, infatti, il diritto di formulare dichiarazione di ricorso a partire dalla ricezione della sentenza per via postale.
Nella fattispecie la ricorrente ha ricevuto con oltre un mese di preavviso la comunicazione della fissazione di un nuovo dibattimento e ha preannunciato di non potervi partecipare, senza peraltro giustificare la sua assenza né chiedere un aggiornamento dell’udienza. RI 1 era dunque a conoscenza del giorno e dell’ora in cui il dibattimento avrebbe avuto luogo e doveva sapere che, anche in caso di sua assenza, il processo si sarebbe tenuto e che il giudice della Pretura penale avrebbe statuito. Spettava, dunque, a lei interessarsi con solerzia, almeno telefonicamente, circa l'esito del processo.
Parimenti infruttuoso si rivela il richiamo all’accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41), che non conferisce alla ricorrente particolari diritti nel caso specifico.
Le contestazioni concernenti l’inizio della decorrenza del termine di ricorso e la brevità del termine stesso sono, pertanto, prive di consistenza.
11. A prescindere dalla questione dell’assenza della previa dichiarazione di ricorso, vi è da rilevare che le censure della ricorrente sarebbero ad ogni modo da respingere: contro una sentenza pronunciata in contumacia, il ricorso per cassazione è infatti ammissibile limitatamente alla declaratoria di contumacia, ovvero alla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell’accusato, mentre non è dato ricorso per cassazione contro la sentenza come tale (CCRP 2.12.2009, inc. 17.2009.54; CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14; CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194; DTF 122 I 36 consid. 2 pag. 37, 121 IV 340 consid. 1a pag. 341).
Salvo per quel che concerne le contestazioni relative al termine per presentare la dichiarazione di ricorso, già vagliate, gli esposti ricorsuali del 7 maggio 2010 e del 3 giugno 2010 sono diretti contro la condanna per disobbedienza a decisioni dell’autorità, di cui la ricorrente contesta la realizzazione dei presupposti. La ricorrente non spende una parola sulla declaratoria di contumacia; non afferma infatti che il giudice abbia deciso a torto di procedere nonostante la sua assenza, né contesta la regolarità della sua citazione al dibattimento (avvenuta, come visto, con oltre un mese di preavviso).
Per queste ragioni, indipendentemente dall’assenza di una tempestiva e previa dichiarazione di ricorso, i gravami della ricorrente sono da ritenere inammissibili.
12. Si osserva in conclusione che la decisione 20 maggio 2010 del giudice della Pretura penale deve essere considerata processualmente irrita. Il primo giudice ha considerato a torto che la lettera del 7 maggio 2010 fosse una semplice dichiarazione di ricorso (cfr. dispositivo della decisione in questione), considerandola intempestiva. In realtà, tale scritto non si limita ad esprimere la volontà di impugnare la sentenza, ma contiene per contro un’argomentazione e delle conclusioni nel merito.
Lo scritto in questione avrebbe dovuto dunque essere considerato come motivazione scritta del ricorso ed essere trasmesso per competenza a questa Corte. Nella fattispecie l’esito in sostanza non cambia, nella misura in cui la Corte di cassazione e di revisione penale ha confermato l’irricevibilità di tale ricorso, in assenza di una dichiarazione di ricorso previa e tempestiva (cfr. considerandi 9-10).
13. Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e sono di conseguenza posti a carico della ricorrente per quel che concerne il ricorso 7 maggio 2010. Nessun onere può per contro esserle accollato in relazione al ricorso 3 giugno 2010, conseguente alla decisione irrita 20 maggio 2010 del primo giudice.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.-
b) spese complessive fr. 20.-
fr. 70.-
sono posti a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.