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Incarto n. |
Locarno 28 febbraio 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |
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segretaria: |
Federica Dell’Oro, vicecancelliera |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 18 giugno 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata il 28 aprile 2010 dal giudice della Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e nei confronti di IMPU_1 |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 5 giugno 2008, la Corte delle assise criminali ha condannato RI 1 per ripetuta appropriazione indebita, in parte aggravata, commessa nel periodo 20.2.1998-4.7.2001, per un importo complessivo di fr. 37'083'656.89 (di cui fr. 1'269'135.90 nella sua funzione di tutore e fr. 35'814'520.99 in quella di procuratore) ai danni di PC 1 (dispositivo 1.1.), oltre che per falsità in documenti per avere, in qualità di tutore, omesso di iscrivere e di far iscrivere nell’inventario iniziale ex art. 398 CC beni di pertinenza di PC 1 per un ammontare di circa fr. 20'000'000.- (dispositivo 1.2.).
In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato RI 1 alla pena detentiva di 3 anni e, computato il carcere preventivo sofferto, ha sospeso condizionalmente la pena privativa della libertà inflitta in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 3 anni.
La Corte ha, infine, ammesso il principio del risarcimento del danno alla parte civile e l’ha rinviata al foro civile competente per far valere le sue pretese, riconoscendole, nel contempo, un risarcimento parziale equivalente ai valori e beni patrimoniali posti sotto sequestro, tutti di pertinenza di RI 1 (intestati a lui e alla di lui moglie), che gli sono stati assegnati previa confisca e deduzione della tassa di giustizia e delle spese.
B. Sempre con sentenza del 5 giugno 2008, la Corte delle assise criminali ha condannato IMPU_1 per complicità in ripetuta appropriazione indebita (dispositivo 3.1.), per l’aiuto prestato a RI 1, nel periodo maggio-giugno 2001, in relazione al trasferimento di fondi dal conto __________ di pertinenza di PC 1 ai conti __________ e __________ di esclusiva pertinenza di RI 1 e per complicità in falsità in documenti per l’aiuto prestato a RI 1 nell’allestimento dell’inventario di PC 1 (dispositivo 3.2.).
In applicazione della pena, la Corte di assise ha condannato IMPU_1 alla pena pecuniaria di fr. 84’000.- corrispondenti a 240 aliquote giornaliere di fr. 350.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
C. Con sentenza 29 dicembre 2008, questa Corte ha parzialmente accolto i ricorsi per cassazione inoltrati da RI 1 e da IMPU_1 avverso la sentenza di primo grado.
a) Per quanto riguarda il ricorso di RI 1, questa Corte ha accolto parzialmente le censure del ricorrente e, di conseguenza, ha:
- annullato il dispositivo 1.1. della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per appropriazione indebita per le operazioni di addebito dei conti __________ e __________ e conseguente accredito dei valori patrimoniali sul conto __________;
- annullato integralmente i dispositivi 5.1 e 6.1. della sentenza
impugnata riguardanti la pena;
- rinviato gli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.
b) La scrivente Corte ha, poi, accolto parzialmente anche le censure formulate da IMPU_1 nel suo allegato ricorsuale ed ha, di conseguenza:
- annullato integralmente il dispositivo 3.2. della sentenza impugnata con conseguente proscioglimento del ricorrente dall’accusa di complicità in falsità in documenti;
- annullato il dispositivo 3.1. della sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di complicità in appropriazione indebita per le operazioni di addebito dei conti __________ e __________ con successivo accredito dei beni sul conto __________;
- annullato integralmente i dispositivi 5.2., 6.2. e 8. della sentenza impugnata riguardanti la pena e le spese;
- rinviato gli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.
c)Ai sensi della sentenza 29.12.2008 della CCRP, la Corte del rinvio, per porre rimedio alla disattenzione dell’art. 250 CPP da parte dei primi giudici, doveva:
- riservata una sua diversa valutazione degli elementi di fatto ritenuti costitutivi di reato dai primi giudici e riservata, altresì, la questione della prescrizione delle rispettive azioni penali, prospettare a RI 1, i reati di estorsione e di coazione;
- prospettare a RI 1 e a IMPU_1 i reati rispettivamente di truffa (subordinatamente di appropriazione indebita) e di complicità in truffa (in subordine di appropriazione indebita) per l’operazione di addebito del conto __________ completata, se del caso, con l’operazione di addebito del conto __________ e successivo trasferimento sul conto __________.
Rispettate, quindi, le formalità previste dell’art. 250 CPP - formalità che erano state disattese nel primo giudizio - la Corte del rinvio avrebbe, poi, dovuto procedere ad un nuovo giudizio sulle ipotesi di reato prospettate e procedere ad una nuova commisurazione della pena per entrambi gli imputati (cfr. CCRP inc. n. 17.2008.51-52, consid. 1.d., 2.c. e 10.2.).
D. Statuendo sul rinvio della CCRP e sul nuovo atto di accusa 68/2009 del 23 giugno 2009 (formulato dopo il rinvio degli atti al MP a seguito dell’opposizione presentata da entrambi gli imputati ex art. 250 cpv. 4 CPP) che contemplava, unicamente a carico di RI 1, le accuse di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, per l’operazione di addebito del conto __________ completata con la successiva operazione di addebito del conto __________ e di tentata e consumata estorsione ai danni di PC 1 della somma rispettivamente di fr. 1'500’000 e di fr. 1'150'000.--:
- ha condannato RI 1 per titolo di truffa per avere indotto PC 1 il 28 maggio 2001 a firmare l’ordine di estinguere la sua relazione __________ e di trapassare gli averi in conto alla relazione __________;
- ha prosciolto RI 1 dall’accusa di truffa per il successivo trasferimento degli averi patrimoniali dal conto __________ al conto __________, dall’accusa di appropriazione indebita per l’addebito del conto __________ e per il successivo trasferimento degli averi patrimoniali dal conto __________ al conto __________ e dall’accusa di tentata e consumata estorsione.
La Corte del rinvio, in applicazione della pena, tenuto conto anche dei reati per i quali RI 1 è stato ritenuto autore colpevole con la sentenza 5.6.2008 della Corte delle Assise criminali - e meglio dei reati di ripetuta appropriazione indebita, in parte aggravata e di falsità in documenti - ha condannato il qui ricorrente alla pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi.
La pena è stata sospesa condizionalmente in ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di 2 (due) anni.
E. La Corte del rinvio ha, poi, prosciolto IMPU_1 dall’accusa di complicità in truffa (rispettivamente in appropriazione indebita) per l’operazione di addebito del conto __________ e per il successivo trasferimento del patrimonio di PC 1 dal conto __________ al conto __________.
Tenuto conto anche del proscioglimento dall’accusa di complicità in falsità in documenti deciso dalla CCRP con sentenza 29 dicembre 2008, la Corte del rinvio ha, infine, condannato IMPU_1 alla pena pecuniaria di fr. 42'000.-, corrispondenti a 120 aliquote giornaliere di fr. 350.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
F. RI 1 è insorto contro la predetta sentenza con dichiarazione di ricorso di data 29 aprile 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 18 giugno 2010, il condannato ha chiesto, in via principale, l’annullamento dei dispositivi 1., 5.1.1., 5.1.2., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 9. e 10 della sentenza impugnata e la loro riforma con conseguente suo proscioglimento dall’accusa di truffa, rispettivamente con l’abbandono del relativo procedimento penale e con il rinvio al foro civile di PC 1.
In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza.
In entrambi i casi, egli ha chiesto che le spese vengano poste a carico dello Stato.
G. IMPU_1 non ha presentato ricorso ma ha postulato, con osservazioni 13 luglio 2010, l’RI 1.
H. Il procuratore generale, con osservazioni 19 luglio 2010, ha
postulato la reiezione del ricorso.
Analoga richiesta ha presentato la parte civile nelle osservazioni 21 luglio 2010.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP - applicabile in forza del rinvio di cui all’art. 453 cpv. 1 CPP fed. - il ricorso per cassazione può essere presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura purché il ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP), mentre nell’esame dell’applicazione del diritto questa Corte (art. 453 cpv. 1 CPP fed.) fruisce di libero esame (art. 288 lett. a CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3, pag. 371).
2.Il ricorrente esordisce dolendosi di un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP, sostenendo che la Corte del rinvio si è pronunciata su questioni attinenti alle pretese di parte civile, alle confische, alle assegnazioni ed ai sequestri conservativi su cui la prima Corte si era già pronunciata con sentenza 5 giugno 2008 e che non erano oggetto del rinvio deciso dalla scrivente Corte.
a) La Corte delle assise criminali, con sentenza 5 giugno 2008, pronunciandosi sulle pretese della parte civile, ha ammesso “il principio del risarcimento del danno alla parte civile PC 1” rinviandola al foro civile per la sua quantificazione ma riconoscendole, nondimeno, ”un risarcimento parziale equivalente ai valori sotto sequestro che, dedotte la tassa di giustizia e le spese, le sono stati assegnati” (cfr. dispositivo 7).
La prima Corte ha, poi, ordinato, al dispositivo 9 della sentenza, la confisca e, previa deduzione dei costi processuali a carico dei condannati, l’assegnazione alla parte civile PC 1, dei seguenti beni patrimoniali:
- saldo della relazione __________ intestata ad __________ presso __________ (dispositivo 9.1.);
- saldo della relazione __________ intestata ad RI 1 presso __________ (dispositivo 9.2.);
- saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile ad RI 1 presso __________ (dispositivo 9.3.);
- saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile ad RI 1 presso (dispositivo 9.4.);
- saldo della relazione __________ intestata a __________ presso __________ (dispositivo 9.5.);
- conto no. 1 intestato a Ministero Pubblico del Canton Ticino, rubrica incarto __________ (provento vendita autovetture RI 1) presso __________ (dispositivo 9.6);
- saldo della relazione __________ intestata ad RI 1 presso Banca (dispositivo 9.7);
- particella no., catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di __________ (dispositivo 9.8.) e
- particella no., catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di __________ (dispositivo 9.9).
b) Con sentenza 29.12.2008, la CCRP ha, in sintesi, accertato:
- il mancato rispetto da parte dei primi giudici dell’art. 250 CPP in relazione ad un’ipotizzata e ritenuta estorsione e coazione (CCRP, 29.12.2008, consid.1) e in relazione all’imputazione di appropriazione indebita relativa all’operazione sul conto __________ (CCRP, 29.12.2008, consid. 2, 2a e 2b) e
- l’errata qualifica giuridica di un fatto addebitato a RI 1 (CCRP, 29.12.2008, consid. 2c).
Di conseguenza, essa ha rinviato gli atti ad una nuova Corte affinché venisse posto rimedio alla violazione procedurale accertata in relazione all’operazione sul conto __________ e affinché venissero prospettato a RI 1 - ma soltanto qualora la nuova Corte ne avesse ritenuto dati i presupposti (“riservata una sua diversa valutazione degli elementi di fatto ritenuti costitutivi di reato dai primi giudici”, cfr. CCRP 29.12.2008, consid. 1.d., pag. 17,) - i reati di estorsione e coazione (che la prima Corte aveva ritenuto in dispregio di quanto disposto dall’art. 250 CPP).
Questa Corte - che ha confermato il giudizio di colpevolezza relativamente a tutte le altre ipotesi contenute al punto 1.1. del dispositivo della sentenza impugnata (annullata, per problemi procedurali e per errata qualifica giuridica, era soltanto la condanna relativa all’ addebito dei conti __________ e __________ e conseguente accredito dei valori patrimoniali sul conto __________)
- non ha né annullato né riformato né il dispositivo 7, né il dispositivo 9 della sentenza impugnata ed ha circoscritto, come detto, l’oggetto del giudizio del rinvio (in particolare per quel che riguarda RI 1):
- alla (eventuale) prospettazione delle imputazioni di coazione e di estorsione
- alla prospettazione del reato di truffa per l’addebito del conto __________ e, se del caso, per i noti successivi trasferimenti del patrimonio PC 1,
- ad un nuovo giudizio sulla fattispecie e, infine,
- alla ricommisurazione della pena.
c)La Corte del rinvio, in esito all’istruttoria dibattimentale, dopo avere posto a giudizio i quesiti per i quali era stata chiamata a statuire da questa Corte, ha altresì posto a giudizio anche un quesito - il n. 5 - riguardante l’eventuale accoglimento delle pretese della PC 1 e il quesito n. 6 - malgrado l’opposizione del patrono di RI 1 - riguardante l’eventuale confisca, rispettivamente sequestro conservativo, di quanto in sequestro, ovvero dei saldi dei conti e delle particelle, già oggetto di giudizio al dispositivo 9 della sentenza 5 giugno 2008 della prima Corte.
Al considerando 8 della sentenza qui impugnata, la Corte del rinvio ha motivato questa sua decisione precisando che essa si è interrogata sulla portata del silenzio della sentenza di rinvio della CCRP in merito al dispositivo 9. della sentenza di primo grado riguardante la confisca di beni sequestrati a RI 1 (e a terzi) e assegnati alla PC 1.
La constatazione del suo mancato annullamento da parte della CCRP, ha portato la Corte a considerare questo dispositivo “apparentemente” invariato. Sennonché, a fronte, da un lato, del rifiuto del patrono di RI 1 di ritenere il dispositivo 9. della sentenza di primo grado come cresciuto in giudicato - rifiuto manifestato costantemente nel rifiuto di aderire alle ripetute richieste del patrocinatore della PC di ottenere l’assegnazione dei beni confiscati - e considerata, dall’altro lato, l’opposizione formulata al dibattimento dal qui ricorrente alla posa del quesito nr. 6. relativo alla questione della confisca, rispettivamente del sequestro conservativo dei beni in sequestro, la Corte del rinvio, nel dubbio, ha ritenuto che motivi di opportunità e di economia processuale imponessero di porre, comunque, il quesito con la precisazione che “se le superiori Corti, adite in futuro da RI 1, dovessero ritenere valido il dispositivo 9. della sentenza 05.06.2008, i dispositivi 8., 9. e 10. del presente giudizio s’avvereranno essere superflui e di nessun valore. Se invece il dispositivo 9. della sentenza 05.06.2008 dovesse in futuro non risultare valido o non essere in tutto o in parte confermato, la questione dei beni in sequestro non dovrà più essere rimandata ad una Corte di assise, essendo stata riaffrontata in questa sede” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 31).
La Corte del rinvio ha, quindi, condannato RI 1, anche, a versare alla PC 1, a titolo di risarcimento parziale, l’importo di fr. 3’765’245.- rinviando la PC al foro civile per ogni eventuale maggior danno (dispositivo 5.1.2. della sentenza impugnata) ed ha ordinato, “deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali” la confisca, con assegnazione alla PC 1, a decurtazione del risarcimento parziale riconosciutogli al dispositivo 5.1.2. che precede,
- del saldo della relazione __________ intestata a __________ presso __________ (dispositivo 8.1.);
- del saldo della relazione __________ intestata a RI 1 presso __________ (dispositivo 8.2.);
- del saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile a RI 1 presso __________ (dispositivo 8.3.);
- del saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile a RI 1 presso __________ (dispositivo 8.4.);
- del saldo della relazione __________ intestata a __________ presso __________ (dispositivo 8.5.);
- del saldo del conto no. intestato a Ministero Pubblico del Canton Ticino, rubrica incarto __________ (provento vendita autovetture RI 1) presso __________ (dispositivo 8.6.);
- della particella no. 5507, catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di __________;
- della particella no., catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di __________ (dispositivo 8.7.)
La Corte del rinvio ha, poi, deciso, a garanzia delle pretese __________, il mantenimento del sequestro conservativo sul saldo attivo della relazione __________ presso Banca , intestata a RI 1 (dispositivo 9 della sentenza impugnata) ed ha ordinato, al dispositivo 10 della sentenza impugnata, anche la confisca e la distruzione delle armi vietate ancora in sequestro (cfr. lettera 11.11.2005 del Ministero pubblico).
d) Il ricorrente ravvede in siffatto giudizio, in primo luogo, una violazione dell’art. 296 cpv. 2 CPP, poi della giurisprudenza relativa all’art. 93 LTG e, infine, del principio ne bis in idem. Egli sostiene che tutti i dispositivi della sentenza del 5 giugno 2008 della Corte delle Assise criminali non annullati dalla CCRP con sentenza 29 dicembre 2008 restano invariati fino ad eventuale annullamento e/o riforma da parte del Tribunale federale. Tra questi dispositivi figurano anche i dispositivi 7. e 9. dell’originaria sentenza 5 giugno 2008 della Corte delle Assise criminali, ovvero quelli relativi alle pretese di parte civile, alle confische ed agli assegnamenti delle stesse ed ai sequestri conservativi. A suo giudizio, quindi, la Corte di Assise è andata oltre il compito che le era stato assegnato e, di conseguenza, chiede che i dispositivi 5.1.2., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 9. e 10 della sentenza impugnata vengano annullati.
e) La censura merita accoglimento.
Secondo l’art. 296 CPP, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso contrario, rinvia la causa alla competente autorità del merito. In quest’ultimo caso, l’autorità chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione che delimita in modo vincolante per la Corte del rinvio l’oggetto del processo (DTF 102 IV 62; 121 IV 109 consid. 7 pag. 128 secondo cui i punti che non sono stati toccati dalla sentenza di cassazione rimangono acquisiti , cfr. anche sentenza CCRP del 10 giugno 2009, inc. __________ consid. 1, sentenza CCRP del 19 aprile 2010, inc. 17.2010.8 consid. 1, sentenza CCRP del 25 maggio 2010, inc. 17.2009.51 consid. 2; cfr. per analogia la procedura valida per il Tribunale federale: mutatis mutandis, art. 273ter vPP che mantiene la validità anche sotto l’egida della nuova LTF; messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche, sentenza CCRP del 25 maggio 2010, inc. 17. 2009.51, consid. 1.2 con riferimento a, sentenza CCRP del 19 aprile 2010, inc. 17.2010.8 consid. 1; G. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, N. 1375).
La sentenza della CCRP che annulla quella emanata dalla Corte di merito e rinvia gli atti per un nuovo giudizio ad una nuova Corte non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 296 segg. CPP). In quanto decisione di rinvio, essa concerne infatti solo una fase del procedimento nei confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a quella destinata a concluderlo (STF del 28 marzo 2001, inc. 1P.598/2000, consid. 2a; DTF 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 251 consid. 1a e rinvii; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 344).
Di conseguenza, in caso di parziale accoglimento del ricorso per cassazione con rinvio degli atti ad una nuova Corte, la Corte del rinvio deve rimanere nei limiti definiti dalle indicazioni della Cassazione e pronunciarsi unicamente sui dispositivi di sentenza che sono stati annullati, rimanendo gli altri dispositivi invariati sino ad una loro eventuale mancata conferma da parte del TF.
Infatti, così come sostenuto a ragione dal ricorrente, contro la sentenza di primo grado riformata dalla CCRP e completata con gli accertamenti richiesti alla Corte del rinvio, previo esaurimento delle vie di ricorso anche per il giudizio di merito sul rinvio, l’imputato può ancora adire il Tribunale federale e far valere tutte quelle eccezioni che, conformemente alla costante giurisprudenza dell’Alta Corte, non ha potuto far valere in precedenza causa il mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali in ragione del giudizio di rinvio (cfr., per tutte, STF del 18 agosto 2009, inc. 6B_510/2009).
Pertanto, è a ragione che il ricorrente ha sostenuto che i dispositivi non toccati dal giudizio di rinvio non erano cresciuti in giudicato ed è altrettanto a ragione che egli si è opposto alla posa dei quesiti riguardanti temi già decisi dalla prima Corte che aveva giudicato e che non erano stati annullati da questa Corte (o perché avevano resistito all’esame o perché non impugnati).
In conclusione, i giudici del rinvio - pronunciandosi sulle pretese di PC, sulle confische, sui sequestri conservativi e sulle relative assegnazioni - sono andati oltre il loro potere di esame circoscritto, come detto, dal giudizio di rinvio della CCRP del 29 dicembre 2008.
La censura merita, pertanto, accoglimento.
Di conseguenza, devono essere annullati i dispositivi 5.1.2., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 9. e 10 della sentenza impugnata.
f) Visto quanto sopra, appare superfluo esaminare le ulteriori censure di violazione del diritto di essere sentito, di violazione del principio della proibizione della reformatio in peius e, più in generale, della violazione degli art. 9, 29 e 32 Cost fed. (cfr. pag. 4 del ricorso).
3.Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente ravvede un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP nel mancato abbandono del procedimento per titolo di truffa, rispettivamente nella mancata esenzione di pena a fronte dell’accertata violazione del principio della celerità da parte della Corte del rinvio.
Trattasi, invero, così come formulata, di una censura di diritto che come tale verrà esaminata nell’ambito delle ulteriori censure proposte riguardanti la commisurazione della pena.
4. In diritto, RI 1 sostiene che i fatti accertati dalla Corte del rinvio non configurano inganno astuto ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP.
a)Chiamata ad esaminare l’imputazione di truffa mossa a RI 1 con l’atto di accusa 68/2009 del 23 giugno 2009, la Corte del rinvio ha accertato, per quanto qui di interesse, che nella primavera del 2001 RI 1 chiese ai funzionari di Banca IMPU_1 e __________ se fosse possibile trasferire valori per ca. fr. 15'000’000.- dal conto __________ di PC 1 - conto che, all’epoca, aveva in deposito titoli per oltre 20 milioni di franchi, mentre che la liquidità in conto corrente si è rivelata ammontare a 130'598.- fr. circa - sul conto __________, relazione di pertinenza di RI 1.
Sempre secondo gli accertamenti della Corte del rinvio, __________ sconsigliò a RI 1 di operare un trasferimento parziale dei titoli depositati sul conto __________ poiché, in termini di risistemazione dell’assetto del portafoglio, l’addebito avrebbe generato non poche difficoltà di gestione all’interno della banca. Fu così che RI 1 “chiese ai funzionari di Banca il trasferimento "in blocco" degli averi in conto” __________ sul conto __________. L’esecuzione del trasferimento, così come fu spiegato (su indicazioni di __________) da IMPU_1 a RI 1, necessitava del consenso di PC 1 poiché le facoltà da quest’ultimo conferite a RI 1 con procura 10.01.2000 non prevedevano che il procuratore potesse estinguere il conto del suo mandante.
La Corte del rinvio ha, poi, accertato che, presso il domicilio di __________, RI 1 sottopose a PC 1, per la firma, l’ordine di trasferimento del patrimonio __________, formulato in termini generici ed allestito materialmente da IMPU_1 (cfr. doc. dib. 2.4.).
Gli accertamenti della Corte del rinvio circa le spiegazioni date da RI 1 a PC 1 in quell’occasione sono le seguenti:
“In aula RI 1 ha confermato le dichiarazioni rese al riguardo sin dai suoi primi verbali (a partire da quello reso in polizia il 03.11.2001), dando atto che, quando lo sottopose a PC 1 per la firma, gli accennò genericamente al fatto che si trattava solo di spostare soldi da un conto all'altro, non spiegandogli per niente che in realtà l'ordine riguardava il trasferimento di titoli per oltre 20 milioni di franchi da un conto intestato a PC 1 a un conto intestato a lui (RI 1), e inoltre sottacendogli l'intenzione sua (di RI 1) di appropriarsi di detti beni. In aula RI 1 ha confermato che l'ordine indicava solo gli acronimi "__________" e "__________", e non anche i nomi dei rispettivi titolari. Era ben vero che nel gennaio 2000 IMPU_1 aveva, tra l'altro, spiegato a PC 1 che sul conto "__________" a lui (PC 1) era stata conferita procura, nondimeno RI 1 ha dato atto che era possibile che, a distanza di quasi un anno e mezzo, PC 1 nemmeno più ricordasse che "__________" era una relazione a lui (RI 1) intestata. L'ordine neppure indicava l'importo da trasferire, per cui, stante che PC 1 non gli chiese spiegazioni al riguardo, RI 1 pensò che il ragazzo non capì "cosa sarebbe successo con la sua firma". Di più, anche in aula, RI 1 ha ammesso di aver avuto, in quella primavera del 2001, l'intenzione di appropriarsi dei fondi "neri" di proprietà del giovane (profittando del fatto che tra il 1998 e il 2001 il patrimonio di PC 1 aveva beneficiato di un considerevolissimo incremento), col che è ben evidente che per ottenerne la firma era d'obbligo spiegargli il meno possibile, o addirittura, come di fatto avvenne, non spiegargli nulla. RI 1 ha ricordato che PC 1 appose sull'ordine la firma per intero, nemmeno avendo capito che invece doveva firmare usando solo l'acronimo, seguito dal numero di conto. Come RI 1 si accorse dell'errore lo segnalò al giovane che appose quindi la firma in modo corretto” (sentenza impugnata consid. 1. pag. 18 e 19).
Raccolta la firma del ragazzo, RI 1 - sempre secondo quando accertato dalla Corte del rinvio - si recò in banca la mattina del 29.05.2001 e consegnò a IMPU_1 l'ordine firmato. IMPU_1 lo timbrò, vi appose la data e l’ora (29.05.2001, ore 7:54) dell’apposizione del timbro e lo trasmise ai funzionari di Banca , succursale di __________, i quali eseguirono il trapasso dei titoli da "__________" a "__________" il giorno successivo, ovvero il 30.05.2001.
IMPU_1 si occupò anche di mandare l’ordine di chiusura delle rubriche in conto corrente nelle singole valute.
La Corte del rinvio ha accertato che il conto __________ venne estinto solo il 28.6.2001 a causa di ritardi interni nella chiusura delle rubriche (sentenza impugnata, consid. 1., pag. 19).
Per quanto riguarda la consapevolezza di PC 1 quo al trasferimento di fondi da lui sottoscritto, la Corte del rinvio ha accertato che PC 1 aveva “firmato il documento di data 28.05.2001 su richiesta di RI 1, credendo che si trattasse di "mettere al sicuro i suoi soldi o qualcosa del genere" e che “non capì che con la sua firma ordinava di trasferire a un conto di RI 1 suoi titoli per ingente importo”.
Sempre secondo gli accertamenti della Corte del rinvio, PC 1 non ritenne di dover approfondire le ragioni della necessità della sua firma sul documento, ovvero non pensò né “di telefonare in banca a IMPU_1 per farsi spiegare di cosa si trattasse” né di chiedere spiegazioni a RI 1 "perché si fidava di lui" (cfr. verbale del dibattimento, pag. 8 e 9; sentenza impugnata, consid. 1, pag. 19).
La Corte del rinvio ha, quindi, chiarito che PC 1 “firmando l'ordine datato 28.05.2001, non ha inteso né affidare i suoi averi a RI 1 perché li conservasse su un conto a lui intestato, né tantomeno trasferirglieli in proprietà” ma che, in realtà, il ragazzo “ha sottoscritto l'ordine senza sapere in che cosa consisteva veramente l'operazione, convinto - come ebbe a confermargli RI 1 - che si trattava di "spostare soldi da un conto all'altro all'interno della banca", "per metterli al sicuro". La presidente della Corte delle assise correzionali ha, ancora, precisato che PC 1 non capì “perché RI 1 si è guardato bene dal dirglielo - che invece con la sua firma trasferiva a RI 1 la proprietà dei suoi beni.” E non capì perché “giovane e inesperto, digiuno di cose bancarie, abituato a vedere in RI 1 colui che, dopo la morte della madre, si occupava dei suoi beni prima come suo tutore poi come suo procuratore, PC 1 conservava, in quel maggio 2001, aldilà dell'accresciuta conflittualità del loro rapporto, piena fiducia in RI 1.” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 21).
Di questo rapporto di fiducia - ha precisato ancora la presidente - RI 1 era pienamente consapevole. Egli sapeva, infatti, “che, per le questioni finanziarie, il ragazzo si rimetteva completamente a lui, che non avrebbe richiesto informazioni supplementari oltre a quelle, sparute, che egli gli dava, per cui, totalmente ignaro del disegno - da lui sottaciutogli - di appropriarsi dei suoi averi, sapeva che PC 1 avrebbe dato il consenso che gli chiedeva.” (sentenza impugnata, consid 2, pag. 21)
Ritenuti questi accertamenti di fatto, la Corte del rinvio ha confermato l’imputazione di truffa per l’addebito del conto __________ (prosciogliendo l’imputato dalle ulteriori imputazioni relative anche ai successivi trasferimenti degli averi dal conto conto __________ a __________ in quanto “straflose Nachtat”) concludendo che RI 1, agendo con dolo diretto, “ha ottenuto con inganno astuto la firma dell'ex-pupillo sul documento 28.05.2001, firma che è venuta a costituirsi quale atto di disposizione pregiudizievole al suo patrimonio ai sensi dell'art. 146 CP”. La Corte del rinvio ha, inoltre, precisato che:
“la truffa si è consumata il 28.05.2001. Il danno si è materializzato il 30.05.2001, quando i titoli sono stati trasferiti dai funzionari di Banca __________ dal conto "__________" intestato a PC 1 al conto "__________" intestato a RI 1 (la liquidità è stata trasferita - come già cennato - il 05.06.2001 e ancora nel seguito, ma questa parte di danno è di consistenza invero marginale rispetto al danno causato dal trapasso dei titoli, per cui viene qui trascurata). Il reato, consumato il 28.05.2001, è "terminato" ("beendet") con il conseguimento da parte di RI 1 dell'indebito profitto (i titoli) il 30.05.2001” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 21-22).
b) Il ricorrente contesta che l’inganno perpetrato da RI 1 ai danni di PC 1 sia astuto. A questo proposito, nel suo gravame, egli rileva come nel maggio 2001 il ragazzo intrattenesse rapporti conflittuali con RI 1 e, pertanto, proprio in considerazione del deterioramento del loro rapporto, PC 1 “avrebbe dovuto porre una qualche domanda supplementare al ricorrente, rispettivamente contattare telefonicamente il funzionario IMPU_1, che ben conosceva”. Sempre secondo la tesi ricorsuale “il giovane avrebbe potuto e dovuto nel caso concreto verificare con IMPU_1 la spiegazione fornitagli da RI 1 ” (ricorso pag. 7).
c) Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).
L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza. Non è, però, necessario, perché ci sia truffa, che la vittima abbia dato prova della più grande diligenza e che abbia fatto ricorso a tutte le misure di prudenza possibili. Il punto, quindi, non è di sapere se la vittima ha fatto tutto ciò che poteva per evitare di essere ingannata poiché l’astuzia è esclusa soltanto quando la vittima è corresponsabile del danno poiché non ha fatto uso delle misure di prudenza elementari imposte dalle circostanze (DTF 133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF del 26 ottobre 2009, inc. 6B_558/2009; STF del 9 ottobre 2007, inc. 6B_409/2007; STF del 24 marzo 2006, inc. 6S.417/2005).
Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una banca - avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). Diversamente il TF ha deciso in un caso in cui la vittima, un disabile psichico, non poteva riconoscere una frode normalmente ravvisabile da terze persone (DTF 119 IV 210) e nel caso di un autore che aveva approfittato finanziariamente di connazionali inesperti, in stato di dipendenza, di subordinazione e di bisogno (DTF 120 IV 186).
In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza del TF, il presupposto dell’inganno astuto si determina chiedendosi, non tanto se una persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare la frode, quanto dalle circostanze concrete che vanno esaminate caso per caso (sentenza CCRP del 14 novembre 1996 in re M. consid. 10b; del 22 novembre 1996 in re E.P, A.P., E.F. consid. 9a).
Va, qui, ancora rilevato che il TF ha avuto modo di precisare che con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non si è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li prosciolga in base ad una sempre esistente possibilità astratta di verifica o controllo ritenuto come diversamente si correrebbe il rischio “... da un canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi autori come truffaldine” (STF del 10 giugno 1999 in re __________., consid. 5). Questo principio, dunque, va applicato dando prova di rigore e di prudenza ritenuto peraltro, ancora, che, di regola, l’attitudine sconsiderata della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di inferiorità rispetto all’autore. Decisiva, al proposito, è la situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (STF del 6 novembre 2006, inc. 6S.168/2006, consid. 1.1, 1.2, 1.3; STF del 25 ottobre 2001 non pubblicata; STF del 24 febbraio 2000 in RVJ 2000, p. 310). Giova inoltre ricordare come secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione, possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami). Nel caso in cui all'autore tocchi di consigliare la vittima, non si può pretendere che questa non si fidi di chi deve tutelarla. Anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare, quindi, un clima di reciproca fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 21 ad art. 146 CP; cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37).
d) In concreto, a torto, il ricorrente sostiene che non vi è inganno astuto poiché la vittima avrebbe dovuto, in considerazione del deterioramento dei loro rapporti, effettuare dei controlli per verificare le ragioni della richiesta di sottoscrizione dell’ordine di trasferimento datato 28.5.2001.
I conflitti esistenti tra vittima e ricorrente riguardavano unicamente i loro rapporti personali. Per contro, così come accertato dalla Corte del rinvio, riguardo la gestione del suo patrimonio PC 1 si è sempre totalmente affidato a RI 1 proprio perché egli era, all’epoca, “giovane e inesperto, digiuno di cose bancarie, abituato a vedere in RI 1 colui che, dopo la morte della madre, si occupava dei suoi beni prima come suo tutore poi come suo procuratore, PC 1 conservava, in quel maggio 2001, aldilà dell'accresciuta conflittualità del loro rapporto, piena fiducia in RI 1” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 21).
Risulta, infatti, che - prima che il ricorrente si rendesse irreperibile - PC 1 non ha mai né messo in discussione la gestione di RI 1 né incontrato i funzionari di banca per controllarne l’operato.
Ritenuto, quindi, il particolare rapporto che legava le due parti che, in ogni caso per quanto riguarda la gestione patrimoniale, poneva PC 1 in una posizione di dipendenza rispetto a RI 1, é con una corretta applicazione dei principi sviluppati sull’art. 146 cpv. 1 CP che i giudici del rinvio hanno concluso che non poteva essere preteso che, nel maggio 2001, PC 1 procedesse ad un controllo delle ragioni del trasferimento di fondi per il quale RI 1 gli chiese di apporre la firma e che, quindi, l’inganno messo in atto da RI 1 nei suoi confronti era astuto ai sensi della disposizione citata.
La censura va, pertanto, respinta.
5. Sempre con riferimento all’imputazione di truffa confermata dai giudici del rinvio, il ricorrente eccepisce d’arbitrio l’accertamento secondo cui RI 1 e PC 1 non vivevano in comunione domestica poiché - sostiene l’insorgente - tale conclusione poggia, esclusivamente su di un generico richiamo da parte dei giudici del rinvio alle relative considerazioni espresse dalla CCRP nella sentenza 29.12.2008, considerazioni queste ultime che il ricorrente eccepisce di arbitrio poiché esorbitanti dal potere di esame della CCRP e, in ogni caso, in contrasto con l’intero materiale probatorio. Nel formulare tale censura, il ricorrente anticipa che le censure avverso la sentenza della 29.12.2008 CCRP saranno da lui fatte valere nelle appropriate sedi.
Sempre a questo proposito, egli si lamenta, altresì, di una conseguente errata applicazione dei combinati disposti degli art. 110 cpv. 2 CP e 146 cpv. 3 CP, rimproverando alla Corte di rinvio di avere concluso che l’apertura di un procedimento penale a carico del ricorrente non è subordinata a querela (ex art. 30 CP).
a)Nella sentenza impugnata, i giudici del rinvio hanno fatto proprie le considerazioni che la Corte di cassazione ha reso, con sentenza 29.12.2008 (cfr. pag. 23 a pag. 26) respingendo le eccezioni di tardività della querela proposte dal qui ricorrente.
b) Sulla questione della tardività della querela questa Corte si è già espressa al considerando 3 della sentenza 29.12.2008 (pag. 21- 27).
La
relativa censura è, pertanto, qui irricevibile. Se del
caso, essa potrà essere proposta al Tribunale federale dopo l’emanazione del
presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF).
6.1. Il ricorrente sostiene, poi, che i giudici del rinvio hanno violato l’art. 47 CP riducendo di soli 4 mesi la pena che gli era stata inizialmente inflitta.
a) Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 del citato articolo precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come nel vecchio diritto, dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale ed ha aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Va, tuttavia, precisato che questo criterio di prevenzione speciale permette di effettuare unicamente correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti). Codificando la giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. In relazione ai criteri del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità dell'offesa, il TF ha precisato che si tratta degli elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione di "risultato dell'attività illecita" rispettivamente "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B.370/2007). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest'ultimo caso alla libertà dell'autore di decidere a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (STF del 12 marzo 2008, inc. 6B.370/2007 che cita il FF 1999 1745).
b) Procedendo alla ricommisurazione della pena, la presidente della Corte delle assise correzionali ha, dapprima, precisato che la pena detentiva di tre anni inflitta a RI 1 con il primo giudizio (e meglio, con la sentenza della Assise criminali del 5.6.2008) doveva essere ridotta per tener conto del suo proscioglimento dal reato di estorsione tentata e/o consumata vista l’incidenza che i fatti riguardanti tale imputazione avevano avuto sulla commisurazione della pena di primo grado.
La presidente della Corte delle assise correzionali ha, poi, annotato che una riduzione della pena in forza della mutata qualifica giuridica del comportamento messo in atto da RI 1 per appropriarsi di titoli per oltre 20 milioni di franchi in danno di PC 1 (truffa in luogo di appropriazione indebita) non era obbligatoria visto che le comminatorie di pena per i due reati sono identiche. Ciò precisato, essa ha ritenuto di dover ridurre la pena originariamente inflitta in forza dell’assoluzione relativa al passaggio dei titoli dal conto "__________" al conto "__________" (considerati “straflose Nachtat”).
La Corte ha, poi, ancora annotato che dal giudizio dalla Corte delle assise criminali erano trascorsi ulteriori 22 mesi ed ha, perciò, ritenuto “opportuno tener conto di un’ulteriore violazione del principio di celerità e del viepiù lungo tempo trascorso dai fatti”. Questo non senza precisare che “tali attenuanti avevano già avuto un effetto rilevante nella commisurazione della pena operata dalla prima Corte d'assise”.
Quindi, ricordato che a favore di RI 1 andavano anche considerate la sua sostanziale incensuratezza, la confessione, l'attuale sua condizione personale, familiare e sociale, in particolare quella economica particolarmente difficile e rammentato che i reati da sanzionare, in concorso tra loro, erano quelli di appropriazione indebita ripetuta, in parte aggravata, truffa e falsità in documenti, la presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto “equa ed adeguata, per nulla severa rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva della colpa, già diffusamente descritta nella sentenza 05.06.2008”, la pena detentiva di 2 (due) anni e 8 (otto) mesi.
In considerazione, poi, della prognosi favorevole, la presidente della Corte ha parzialmente - per il periodo massimo consentito di due anni - sospeso condizionalmente la pena inflitta ed ha fissato in due anni il relativo periodo di prova (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 29 e 30).
c) Nel suo allegato, il ricorrente si è limitato a sostenere che uno “sconto” di pena di 4 mesi rispetto alla pena inflittagli nel giugno 2008 dalla Corte delle Assise criminali “è insostenibile” e che la pena andava contenuta in modo da potere essere interamente sospesa condizionalmente.
Egli argomenta tale censura rimproverando alla Corte delle assise correzionali di non avere dato il “giusto peso”, innanzitutto, al fatto che “il reato di estorsione, che era stato preso in considerazione nell’ambito della commisurazione della pena da parte delle Assise criminali, e che prevede una pena detentiva sino a 5 anni, è definitivamente caduto” (ricorso pag. 8). Poi - egli continua - la Corte del rinvio non ha dato il giusto peso al fatto che “per il passaggio “__________”-“__________” RI 1 è stato prosciolto” così come non ha dato il giusto peso al fatto che “il patrimonio PC 1, nonostante le “scremature” degli interessi operate dal signor RI 1 è per finire aumentato di ben fr. 10'000'000.-“ (ricorso pag. 8).
L’insorgente sostiene, altresì, che la Corte del rinvio non ha sufficientemente considerato a suo favore il fatto che “tutte le accuse antecedenti alla maggiore età di PC 1 (falsità in documenti e ripetuta appropriazione indebita aggravata) e quelle antecedenti al pubblico dibattimento del 28 aprile 2010 (ripetuta appropriazione indebita) risalgono a più di 10 anni fa” e che, “pertanto, per le stesse occorreva applicare correttamente, oltre alla clamorosa violazione del principio della celerità, anche l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP” (cfr. ricorso pag. 9).
d) Le censure proposte contro la commisurazione della pena cadono nel vuoto.
Dapprima, il ricorrente non motiva in modo adeguato la censura relativa all’influsso sulla pena dell’assoluzione relativa all’imputazione di estorsione. Ricordato che nella commisurazione della pena, il giudice di merito fruisce di ampia autonomia e che questa Corte (art. 453 cpv. 1 CPP fed.) - così come il Tribunale federale - interviene soltanto quando la sanzione si pone al di fuori del quadro editale, si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP o disattende elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma - ciò che non è il caso in concreto - oppure ancora quando essa appare esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19), non occorre argomentare oltre per spiegare che indicare genericamente che la prima Corte non ha dato il “giusto peso” alla caduta di un reato non è sufficiente a spiegare perché i primi giudici avrebbero abusato, al riguardo, del loro potere di apprezzamento. Insufficientemente motivata, la censura deve essere dichiarata irricevibile.
Identica sorte - e per gli stessi motivi - deve avere la censura relativa al “non giusto peso” dato dalla Corte del rinvio al proscioglimento relativo al passaggio dal conto __________ al conto __________. Al proposito, si rileva, comunque, che, se è giusto considerare tale assoluzione, è anche e soprattutto giusto non enfatizzare la portata attenuante di tale elemento nella misura in cui la sostanza del reato di cui RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole rimane: al di là delle considerazioni - doverose - di natura tecnica, la sostanza delle cose è che, sia nel primo che nel secondo giudizio, RI 1 è stato, per questo punto, condannato per avere “indebitamente sottratto” a PC 1 titoli per oltre 20.000.000.- fr . Che dalla condanna siano stati tolti degli atti considerati “straflose Nachtat” non modifica significativamente la colpa del condannato che, pertanto, non può, a tale titolo, pretendere significativi sconti di pena.
Infine, l’insorgente non spiega nemmeno - e, perciò, una volta ancora la relativa censura è irricevibile - perché la Corte del rinvio avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo, in ogni caso a suo favore, il tempo trascorso - non dai fatti perché la circostanza era stata ampiamente considerata dalla prima Corte che l’aveva giudicato nel 2008 (sentenza 5.6.2008, consid. XIV 5.3., pag. 169) - ma dal primo giudizio.
Pertanto, tutte queste censure sono irricevibili.
Va, invece, respinta la censura relativa alla mancata considerazione, a favore del ricorrente, del fatto che, negli anni in cui egli ha delinquito, il patrimonio di PC 1 ha comunque subito un aumento considerevole. In effetti, la circostanza evocata dal ricorrente - della cui valenza attenuante, peraltro, questa Corte dubita - è già stata considerata dalla Corte delle assise criminali che ha precisato di avere tenuto conto “quale attenuante generica” del fatto che RI 1 ha “malversato solo a danno degli utili dei capitali investiti, senza intaccare la sostanza e meglio il capitale di partenza che, nonostante le operazioni indebite qui ritenute, è comunque cresciuto grazie agli utili derivati dagli investimenti” (sentenza 5.6.2008, consid. XIV.2., pag. 163). Ritenuto come la presidente della Corte delle assise correzionali non abbia proceduto ad un’autonoma commisurazione della pena ma abbia ricommisurato - in favore di RI 1 - la pena stabilita dalla Corte delle assise criminali, la circostanza ha, contrariamente alla tesi ricorsuale, influenzato a suo favore anche la pena inflittagli con la sentenza qui impugnata.
6.2. Infine, a torto, il ricorrente ha rimproverato alla Corte del rinvio la mancata applicazione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.
L’art. 48 lett e CP consente al giudice di attenuare la pena se la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò che si realizza per esempio quando sono trascorsi, dal momento in cui egli tiene buona condotta, i due terzi del periodo di prescrizione dell’azione penale soprattutto quando essa si prescrive in quindici anni, (STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4).
In concreto, RI 1 ha delinquito dal 1998 al giugno 2001. Il giudizio qui contestato è stato pronunciato il 28 aprile 2010, ovvero circa 9 anni dopo il termine dell’attività delittuosa. L’azione penale per i reati di truffa e di appropriazione indebita si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP): pertanto, al momento dell’emanazione della sentenza qui impugnata i 2/3 del termine di prescrizione non erano ancora trascorsi (né lo sono al momento del presente giudizio).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, la Corte del rinvio non ha violato il diritto sostanziale non applicando l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.
Va, qui, comunque rilevato che RI 1 - come, peraltro, è già stato sottolineato dalla presidente della Corte delle assise correzionali (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 29) - ha, già in prima sede, concretamente beneficiato di un’importante riduzione della pena proprio in considerazione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso, che è stata riconosciuta nonostante non ne fossero dati i presupposti (cfr. consid. 5.3. e dispositivo n. 5 della sentenza delle Assise criminali del 5 giugno 2008).
Altrettanto è per la violazione del principio di celerità: in effetti, si legge nella sentenza resa il 5 giugno 2008 che la Corte delle assise criminali ha “constatato un’importante violazione del principio di celerità, in particolare nel tempo trascorso dall’apertura del procedimento all’emissione dell’atto di accusa” rilevando come dagli elenchi atti emergesse “in particolare che negli anni 2004 e 2007 l’attività dell’autorità inquirente è stata manifestamente insufficiente” e che “agli inizi la procedura non è stata svolta con la necessaria speditezza” e che, in simili casi, la giurisprudenza federale impone di operare importanti sconti di pena (sentenza impugnata, consid. XIV.5.2., pag. 168-169; dispositivo 5 pag. 176).
La constatazione secondo cui, nel corso del primo giudizio cui RI 1 è stato sottoposto, sono state riconosciute a suo beneficio sia la violazione del principio di celerità che l’attenuante specifica del lugo tempo trascorso rende sostanzialmente prive d’oggetto le censure ricorsuali e spiegano il motivo per cui - a punizione di reati patrimoniali ripetuti su un lungo arco temporale, commessi ai danni di persona da lui concretamente dipendente e per importi plurimilionari - RI 1 si è visto infliggere una pena oggettivamente mite.
La censura deve, pertanto, essere respinta.
6.3. Il ricorrente lamenta infine, seppur “abbondanzialmente e con le dovute riserve”, una disparità di trattamento nell’ambito della commisurazione della pena ponendo a confronto “la sentenza pronunciata il 27 gennaio 2010 dalle Assise criminali (72.2008.160) con la quale due personaggi, di cui uno pregiudicato, sono stati condannati ad una pena detentiva di 2 anni sospesi condizionalmente per avere commesso tra il 1994 e il dicembre 2001 i seguenti reati: truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti, ottenendo un illecito profitto superiore a fr. 15'000'000.- in parte a danno di piccoli risparmiatori, mai rimborsati” (cfr. ricorso pag. 9).
a) Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi é, invece, infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6S.345/2005, consid. 1.1.; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c).
Ne segue che in materia di parità di trattamento questa Corte (art. 453 cpv. 1 CPP fed.) interviene solo - come il Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7)
b) Indicando nel suo esposto che uno sconto di pena di 4 mesi è “insostenibile” e che la pena andava “contenuta in modo da poter essere sospesa”, semplicemente evocando l’esempio della sentenza sopra citata, il ricorrente, non solo non argomenta la sua tesi, ma dà anche dimostrazione di misconoscere il potere cognitivo di questa Corte che, anche in tema di parità di trattamento, nell’ambito di un ricorso per cassazione è limitato ad eventuali eccessi o abusi del potere di apprezzamento del primo giudice e a disparità flagranti, ciò che egli nemmeno pretende sia avvenuto.
Motivato come un atto di appello, il ricorso su questo punto si rivela irricevibile.
6.4. Sempre nell’ambito della commisurazione della pena, così come anticipato in ingresso, il ricorrente si lamenta di una violazione dell’art. 29 Cost. fed., ravvisata nel mancato abbandono, da parte dei giudici del rinvio, del procedimento per truffa, rispettivamente nella mancata decisione di mandarlo esente da pena vista l’accertata - già in primissima sede e nuovamente confermata nella sentenza qui impugnata - violazione del principio di celerità.
a) La violazione del principio di celerità, nel caso concreto è stata dapprima accertata dalla Corte delle assise criminali di __________ con sentenza 5 giugno 2008. Come visto sopra, i primi giudici hanno, infatti, constatato “un'importante violazione del principio di celerità in particolare nel tempo trascorso dall'apertura del procedimento all'emissione dell'atto di accusa” tale da ritenere doveroso “richiamare in modo fermo e risoluto l'intero Ministero Pubblico ai propri doveri di celerità, poiché casi del genere, così delicati, devono poter giungere in aula in tempi molto più brevi, nel giro di tre anni al massimo” (sentenza 5.6.2008, consid. 5.2., pag. 168).
I primi giudici, infatti, pur ammettendo che “tempi morti sono quasi inevitabili” hanno ritenuto che “oltre sei anni sono un periodo manifestamente eccessivo pur tenendo conto della complessità del dossier” e che “nella fattispecie, scorrendo gli elenchi atti, emerge in particolare che negli anni 2004 e 2007 l'attività dell'autorità inquirente è stata manifestamente insufficiente così come agli inizi la procedura non è stata svolta con la necessaria speditezza tanto che la difesa di RI 1 ha potuto presentare una domanda di libertà provvisoria accolta dallo stesso Magistrato” (sentenza 5.6.2008, consid. 5.2., pag. 168).
Un richiamo all’evasione delle inchieste con maggior celerità, quello dei primi giudici, che è stato completato con l’inevitabile constatazione che “in caso contrario il giudice è costretto ad operare importanti sconti di pena poiché l'imputato, vivendo nell'incertezza, che è spesso foriera di riprovevolezza sociale, è sottoposto ad ulteriori sofferenze e stress insiti nell'attesa stessa del giudizio” (sentenza 5.6.2008, consid. 5.2., pag. 169).
b) Anche la Corte del rinvio, come detto in precedenza, ha accertato “un’ulteriore violazione del principio della celerità”, in considerazione del fatto che “rispetto al primo giudizio 5.6.2008, sono trascorsi ulteriori 22 mesi e più di 14 mesi dall’intimazione, avvenuta il 2.2.2009, della sentenza del 29.12.2008 della CCRP” e ne ha tenuto conto quale fattore di riduzione della pena. L’incidenza della riduzione della pena è stata comunque limitata poiché, così come rilevato dai giudici del rinvio, questa attenuante unita a quella del lungo tempo trascorso aveva già “avuto un effetto rilevante nella commisurazione della pena operata dalla prima Corte d’assise” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 28-29).
c) Il principio della celerità - sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II (RS. 0.103.2) - impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1, 124 I 139 consid. 2a). La violazione di questo principio è nozione diversa dalla circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato di cui all'art. 48 lett. e CP che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l’accusato abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55; Wiprächtiger, in: Basler Kommentar, StGB I, edizione 2007, n. 31 ad art. 64 CP). Di nessuna rilevanza per l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità delle autorità: vi può essere violazione di questo principio anche se alle autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.). La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va decisa in base a un apprezzamento globale (DTF 124 I 139 consid. 2a e c) in cui va tenuto conto, in particolare, della complessità del procedimento, del comportamento dell’interessato e delle autorità penali (v. ad esempio le sentenze della CEDU nelle seguenti cause: Gelli contro Italia del 6 settembre 1999 e Le donne contro Italia del 12 maggio 1999, apparse in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo 1/2000, pag. 354 e segg. N. 40, 3/1999, pag. 859 e segg, n. 21). Più concretamente, sono stati giudicati inaccettabili e costitutivi, quindi, di una violazione del principio di celerità un'inattività di 13/14 mesi in fase istruttoria, un periodo di 4 anni per statuire su un ricorso contro un atto di accusa, un periodo di 10/11 mesi per trasmettere un incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di 3 anni tra l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza e, infine, un periodo di 4 anni intercorso tra la promozione dell'accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF del 8 giugno 2006, inc. 6S.37/2006, consid. 2.1.2.; DTF 124 I 139 consid. 2c pag. 144, 119 IV 107 consid. 1c pag. 110). Siccome i ritardi nella procedura penale non possono più venire sanati, il Tribunale federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena. La violazione di questo principio comporta una riduzione della pena o, nei casi più gravi, la rinuncia a una pena o ancora - quale ultima ratio nei casi estremi - l’abbandono del procedimento (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55, 124 I 139 consid. 2a, 117 IV 124 consid. 4d; STF dell’8 giugno 2006, inc. 6S.37/2006, consid. 2.1.2; STF del 22 aprile 2004, inc. 6S.98/2003). I criteri di giudizio determinanti per la decisione di abbandonare il procedimento penale in ragione di una grave violazione del principio della celerità sono, così come indicato dal Tribunale federale, da un lato, l’entità del torto causato all’imputato dal ritardo di cui ha sofferto la procedura aperta a suo carico e, dall’altro, la gravità delle imputazioni per le quali deve rispondere, l’entità della pena che sarebbe stata normalmente pronunciata e, non da ultimo, gli interessi della parte lesa di poter ottenere una condanna dell’imputato al fine di ottenere il risarcimento del danno patito (DTF 117 IV 124; JDT 1993 IV 190).
d) Il ricorrente non spiega, al di là di un generico accenno al tempo trascorso dall’apertura del procedimento penale, per quale motivo, la Corte del rinvio avrebbe dovuto abbandonare il procedimento penale per titolo di truffa rispettivamente esentarlo da ogni pena e, pertanto, non sostanzia la sua censura di errata applicazione del diritto.
e) A titolo abbondanziale, si osserva, comunque, quanto segue.
In virtù del libero esame cui fruisce questa Corte (art. 453 cpv. 1 CPP fed.) nell’ambito del controllo dell’applicazione del diritto federale, dopo avere soppesato tutte le considerazioni della prima Corte e della Corte del rinvio quo alla gravità della violazione del principio della celerità, questa Corte non ravvede, nella fattispecie in esame, quell’eccezionalità che, se data, giustificherebbe, ai sensi della sopraccitata giurisprudenza federale, l’esenzione della pena o l’abbandono del procedimento per titolo di truffa.
Infatti, quand’anche l’imputato, così come accertato dai primi giudici, abbia vissuto in questi anni in un’ “incertezza spesso foriera di riprovevolezza sociale” e sia stato sottoposto a non meglio specificate “sofferenze e stress insiti nell’attesa stessa del giudizio”, il ritardo in funzione del tempo trascorso dall’apertura del procedimento - tempo che, peraltro, ancora oggi non gli varrebbe nemmeno il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso (cfr. consid. 6.2) - è, senz’altro importante, ma non ancora tale da rendere priva di senso la pronuncia di sanzione.
Diverso sarebbe stato il discorso se la Corte del rinvio si fosse trovata a giudicare di RI 1 a pochi giorni dalla prescrizione dei reati che gli sono stati ascritti.
Inoltre, per ciò che è di un eventuale abbandono del procedimento per titolo di truffa, se è vero che la PC ha potuto recuperare la somma fatta transitare da RI 1 sul conto __________ e poi __________ grazie ad un blocco interno operato dalla banca stessa e, quindi, il suo diritto al risarcimento del danno patito non verrebbe compromesso da un abbandono della specifica imputazione, non può non essere tenuta in debita considerazione l’altrettanto pacifica circostanza secondo cui, ancora una volta, RI 1 è autore di diversi reati, particolarmente gravi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo e che l’imputazione di cui il ricorrente chiede l’abbandono rappresenta senz’altro la più grave di quelle che gli sono state ascritte, in considerazione dell’importo sottratto e delle modalità truffaldine di esecuzione.
Inoltre la pena detentiva che gli sarebbe stata inflitta in caso di una celere inchiesta sarebbe stata di gran lunga più severa rispetto a quella di tre anni inflittagli con sentenza di primo grado. A questo proposito i primi giudici infatti avevano stabilito che, “fatta eccezione delle attenuanti di cui si dirà” in seguito (ndr: violazione del principio della celerità e attenuante specifica del lungo tempo trascorso) “RI 1 andrebbe condannato ad una pena detentiva minima di 6 anni” (sentenza 5.6.2008, consid. 3, pag. 165).
Ora, nello specifico, tenuto conto di tutti gli elementi sopra elencati, il procedimento penale a carico di RI 1 non ha subito ritardi a tal punto gravi da configurare una situazione di ultima ratio in cui possa essere ritenuto giustificato l’abbandono di nessuna delle imputazioni a suo carico e tanto meno quella di truffa.
Il giudizio della presidente della Corte delle assise correzionali di considerare la violazione del principio della celerità quale elemento di riduzione della pena e non di esenzione della stessa o di abbandono del procedimento penale per titolo di truffa resiste, quindi, alla censura di violazione dell’art. 29 cpv. 1 Cost. fed.
Su questo punto, il ricorso deve essere respinto.
7.Da quanto precede, discende che il ricorso di RI 1, nella misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto nel senso che della sentenza impugnata sono annullati i dispositivi 5.1.2., 8., 9., e 10.
Sulle spese e le ripetibili
8. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza: essi vanno, perciò, posti a carico del ricorrente nella misura di 3/4 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili ridotte (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
RI 1 rifonderà alla parte civile - che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato - fr. 400.- per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che della sentenza impugnata sono annullati i dispositivi 5.1.2., 8., 9. e 10.
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente nella misura di 3/4 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili.
Il ricorrente rifonderà alla parte civile fr. 400.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.