|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Lugano 15 dicembre 2010 |
In nome |
|
||
|
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
|
segretario: |
Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sulla domanda di revisione presentata l’8 luglio 2010 da
|
|
RI 1 e domiciliato a
|
|||
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 28 gennaio 2010 dal giudice della Pretura penale |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 6 aprile 2009 il procuratore pubblico ha
dichiarato RI 1, autista professionale di taxi, autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr per
avere, a __________, il 21 gennaio 2009, circolato con la vettura Mercedes
targata TI (adibita a taxi) alla velocità (accertata dalla polizia mediante
apparecchio radar) di 115 km/h (dedotto il margine di tolleranza), malgrado il
vigente limite di 80 km/h.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di fr. 450.-
(corrispondente a 15 aliquote di fr. 30.- ciascuna), alla multa di fr. 700.- e
al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 200.-.
Contro il decreto d’accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo
il dibattimento (durante il quale è stato precisato all’accusato che la sua
imputazione non era fondata sulla velocità accertata mediante apparecchio
radar, bensì mediante lettura dei dischi dell’odocronografo), con sentenza 28
gennaio 2010, il giudice della Pretura penale – statuendo sull’opposizione – ha
dichiarato RI 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione
giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr per avere, nelle condizioni di luogo e di tempo
indicate nel decreto d’accusa, circolato con la vettura Mercedes targata TI
alla velocità di 109 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo con cui era munita la
sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 km/h.
In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha condannato il
prevenuto alla multa di fr. 1'200.- (da sostituirsi in caso di mancato
pagamento con una pena detentiva di 15 giorni) nonché al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 440.-.
La sentenza è passata, incontestata, in giudicato.
C. Con istanza 8 luglio 2010 RI 1 chiede la revisione della sentenza
pretorile e il rinvio dell’incarto alla Pretura penale per un nuovo giudizio,
invocando, a fondamento della propria richiesta, il motivo di revisione di cui
all’art. 299 lett. c CPP.
D. Con scritto 20 agosto 2010 il procuratore pubblico chiede la
reiezione dell’istanza di revisione, rilevando come l’invocato fatto nuovo
(che, a detta del magistrato, consisterebbe nell’assenza di un riscontro
specialistico di lettura del disco dell’odocronografo) era già perfettamente
noto al giudice della Pretura penale.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 299 lett. c CPP prevede la revisione, in caso di condanna,
quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice
penale nel primo processo. Tale norma ha la stessa portata dell'art. 385 CP e
adempie dunque i requisiti minimi posti dal diritto federale in materia di
revisione (Rep. 1989 pag. 265 consid. 1 con rinvii riferito all'art. 243 n. 3
vCPP). Ciò significa che i fatti o i mezzi di prova invocati devono essere
nuovi e rilevanti.
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando non era noto al giudice al momento
della sentenza, ossia quando non gli era stato sottoposto (DTF 122 IV 66
consid. 2a, 120 IV 246 consid. 2a, 117 IV 40 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 3a;
Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 756 n. 3524). Un fatto o un mezzo di prova non è, invece,
nuovo quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la
portata (DTF 122 IV 66 consid. 2b; Piquerez, op. cit., pag. 756 n. 3525 e seg.).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando
siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza
in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio
sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n.
24)
2. A fondamento della propria istanza
di revisione, RI 1 produce una dichiarazione di data 29 gennaio 2010 della __________
dalla quale – secondo lo stesso istante - emergerebbe che l’odocronografo
installato sulla sua vettura è difettoso e che, pertanto, i dati relativi alla
velocità e alla distanza rilevabili dall’apparecchio risultano maggiorati del
32% (cfr. doc. A prodotto con l’istanza). A detta dell’istante, ciò significa
che la velocità da lui raggiunta la sera del 21 gennaio 2009 non è quella
rilevata dal primo giudice sulla scorta della lettura del disco odocronografo
ma si attesta, in realtà, a soli 81 km/h. Dedotto il margine di tolleranza - continua RI 1 - si arriva ad una velocità massima di 71 km/h, ovvero ad una velocità inferiore al vigente limite di 80 km/h e, pertanto, non sanzionabile (istanza, pag. 2).
3. La dichiarazione della __________ non può essere considerata
rilevante già solo per il fatto che essa è stata rilasciata il 29 gennaio 2010
- ovvero ad oltre un anno dai fatti in narrativa - e non fornisce alcun
elemento da cui si possa dedurre che il difetto all’odocronografo fosse già
presente il 21 gennaio 2009 e abbia, già allora, determinato la registrazione di
una velocità superiore a quella reale.
Ma, soprattutto, la non rilevanza del doc. A deriva da un altro elemento, e
meglio dalla circostanza per cui dagli atti dell’incarto risulta che la vettura
utilizzata dall’istante il giorno dell’infrazione era la Mercedes Benz E200 K targata TI (cfr. oltre al DA indicato in ingresso, il rapporto di
segnalazione AI 1, pag. 1) mentre la vettura sottoposta al controllo della __________
è indicata come “Mercedes Benz TI”. RI 1, con l’istanza, non ha nemmeno
tentato di fornire una spiegazione in merito alla mancata corrispondenza tra il
numero di targa della vettura da lui utilizzata il giorno dell’infrazione e
quello indicato nella dichiarazione prodotta con l’istanza, ciò che non può che
far sorgere più di un dubbio in merito all’autoveicolo (e all’odocronografo)
effettivamente esaminato dalla __________.
In queste condizioni il doc. A non è assolutamente suscettibile di scuotere la
sentenza del giudice della Pretura penale e far presagire un giudizio più
favorevole al condannato.
4. Visto quanto precede, l’istanza di revisione deve essere respinta senza che sia necessario procedere agli ulteriori atti istruttori richiesti dall’istante (istanza, pag. 3).
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico
dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 500.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.