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Incarto n. |
Lugano 23 novembre 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 luglio 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 14 settembre 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1, tassametrista, autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 14 febbraio 2009 a __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Citroën TI alla velocità di 110 Km/h, dedotto il margine di tolleranza, accertata dalla polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 70.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 1'750.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tasse e spese.
B. Con sentenza 10 giugno 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione presentata da RI 1, ha confermato il decreto d’accusa, condannandolo per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione, rettificando tuttavia la fattispecie rimproverata nel senso che il superamento della velocità non era stato accertato mediante apparecchio radar bensì grazie al disco odocronografo sulla vettura.
In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese.
C. In data 11/14 giugno 2010, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il 9/12 luglio seguente, il ricorrente censura gli accertamenti del giudice di prime cure relativi all’entità del superamento di velocità determinante e al luogo esatto in cui tale superamento è avvenuto e ritiene sproporzionata alla sua colpa la sanzione comminata.
Egli postula, in via principale, l’annullamento della pronuncia e il rinvio degli atti al Ministero pubblico per l’esecuzione di una perizia tecnica sul disco odocronografo e un sopralluogo in contradditorio per stabilire la distanza fra il punto di fermo da parte della polizia e il cartello di inizio località a __________. In via subordinata, RI 1 chiede il suo proscioglimento dal reato contemplato all’art. 90 cpv. 2 LCStr. e la trasmissione dell’incarto alla Sezione della circolazione per l’emanazione di una multa ex art. 90 cpv. 1 LCStr. In via ancora più subordinata, egli postula una diminuzione della pena inflitta e la riduzione a due anni del periodo di prova relativo alla sospensione condizionale della pena.
D. Con scritto 23/26 luglio 2010, il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del gravame, affermando come la sentenza impugnata sia ineccepibile sotto ogni aspetto e come le argomentazioni ricorsuali siano prettamente appellatorie.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
2. In primo luogo il ricorrente censura l’accertamento del primo giudice, secondo cui il punto del fermo disterebbe 500 metri dal cartello di inizio località.
2.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che, in data 14 febbraio 2010, alle ore 5.40 di mattina, RI 1 è stato fermato dalla polizia comunale di __________ sulla strada cantonale in territorio di __________, mentre alla guida della sua vettura adibita a taxi trasportava quattro passeggeri nella citata località dopo il carnevale di __________ (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4). Il giudice della pretura penale ha accertato che il fermo è stato effettuato “circa 500 metri dopo il cartello indicante l’inizio della località di __________, limite di velocità generale 50 Km/h”, poiché così concordemente riferito dai due agenti della polizia intervenuti quella notte, sentiti come testimoni al dibattimento (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11).
Nonostante la difesa abbia lamentato di non essere stata coinvolta in tale accertamento, operato dai due agenti di polizia comunale solo dopo aver ricevuto la citazione in Pretura, il giudice di prime cure ha ritenuto che tali misurazioni - “oggettive, non soggettive” e “tra due punti geografici fissi” - non hanno comportato alcun pregiudizio per l’accusato (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 12).
2.2. Il ricorrente sostiene che tale accertamento è sbagliato e che, in realtà, il fermo è avvenuto “poco dopo l’inizio dell’abitato di __________”, e meglio a circa 100 metri dal relativo cartello (ricorso, pag. 7).
I due agenti - sostiene - hanno verificato tale distanza con modalità che violano i diritti della difesa: infatti, essi l’hanno fatto “posteriormente alla convocazione in Pretura penale, al di fuori dell’inchiesta formale e in assenza dell’accusato e del rappresentante della difesa” (ricorso, pag. 7). Al proposito, il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che non vi è agli atti alcuna documentazione che attesti “in quale modo sia stato effettuato il rilevamento e la misurazione della distanza”. In particolare - precisa - non vi è agli atti alcuna cartina topografica “che permetta di garantire con certezza che la distanza effettiva fra il luogo del fermo e il cartello di inizio località sia di 500 ml”: l’accertamento in questione è quindi arbitrario, in quanto agli atti non vi sono misurazioni oggettive e verificabili a riguardo (ricorso, pag. 8).
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’, infatti, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Per essere annullata, una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.4. Va, in primo luogo, osservato che il giudice di prime cure sbaglia nel definire “oggettiva” (siccome “tra due punti geografici fissi”) la misurazione delle distanze operata dagli agenti.
Diversamente dalle rilevazioni concernenti il punto di situazione del cartello di fine località-__________ e quello segnalante l’inizio località-__________, le misurazioni effettuate a partire dal punto in cui è stato fermato RI 1 hanno, invece, una componente soggettiva nella misura in cui il tale luogo è stato determinato dagli agenti sulla base dei loro ricordi di quanto accaduto alcuni mesi prima, in assenza di altre rilevazioni.
Ciò detto, le censure del ricorrente riguardanti tali misurazioni cadono, comunque, nel vuoto. Non vi è, infatti, alcun arbitrio da parte del primo giudice nell’accertare che fra il luogo del fermo e il cartello di inizio località di __________ intercorre una distanza di circa 500 metri.
Nella misura in cui tale distanza è stata accertata sulla base delle dichiarazioni concordanti dei due agenti che hanno proceduto al blocco del tassista, __________ e __________, convocati al dibattimento come testimoni e ritenuti credibili, e nella misura in cui non risultano dagli atti elementi di segno contrario - in particolare RI 1 non ha fornito una diversa versione dei fatti, sostenendo solo nel gravame che il fermo è avvenuto a soli 100 metri dal cartello - l’accertamento pretorile non può essere considerato viziato da arbitrio.
L’audizione di agenti di polizia in qualità di testimoni in relazione a circostanze di fatto che hanno personalmente constatato non pone del resto problemi nemmeno dal profilo delle garanzie procedurali della difesa.
Nel caso concreto non si può rimproverare ai due agenti di essersi recati, una volta ricevuta la convocazione in pretura, sui luoghi in questione e di aver effettuato, in previsione delle domande del giudice, delle misurazioni per poter riferire in modo più preciso di quanto avrebbe altrimenti potuto fare. Che ciò non sia avvenuto al momento del fermo ma solo in un secondo tempo (dopo la convocazione in Pretura) e che la misurazione della distanza sia stata effettuata senza la partecipazione dell’imputato è irrilevante. L’elemento di prova del fatto in questione - la testimonianza - è stato esperito in contradditorio, ovvero al dibattimento, in presenza dell’accusato, salvaguardando pienamente i diritti della difesa che era, ad esempio, libera di porre domande più circostanziate ai testimoni sentiti in relazione al punto del fermo, rispettivamente di produrre mappe topografiche o quant’altro indicanti il luogo dove, a suo parere, sarebbe in realtà avvenuto il fermo. Se è vero che l’autorità inquirente avrebbe potuto chiedere da subito ai due un breve rapporto in relazione all’accaduto, il procedimento seguito nella fattispecie non appare essere in contrasto con le norme processuali vigenti, né appare lesivo dei diritti della difesa.
In relazione a tale aspetto il ricorso si rivela, pertanto, infondato.
3. Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento pretorile riguardante l’entità del superamento di velocità determinante.
3.1. Il giudice della pretura penale ha accertato che sul tratto di strada dove RI 1 è stato fermato il limite di velocità è di 50 Km/h e, sulla scorta dei dati del disco odocronografo, che l’autovettura procedeva a 110 Km/h (125 Km/h indicati dal disco, meno 4/5 Km/h per un’imperfezione della rilevazione, meno ulteriori 10 Km/h di margine di tolleranza), con un superamento di 60 Km/h del limite consentito (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4). Al proposito, il primo giudice ha spiegato che, come spiegato al dibattimento dall’agente __________, risulta chiaramente dal segno a penna fatto sul disco odocronografo al momento del fermo, che “pochi istanti prima del fermo (indicato sullo stesso con un segno blu) il grafico che registra la velocità crolla bruscamente, da poco sopra la linea corrispondente ai 125 Km/h fino a 0 Km/h. In seguito sul disco per diversi minuti non vi è alcuna traccia, la quale riprende poi per alcuni minuti attorno alle ore 06.00” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11).
3.2. Il ricorrente critica, anzitutto, la prassi della polizia di esaminare con una lettura puramente visiva i dischi odocronografi, “benché la lettura strumentale degli stessi (più precisa) sia possibile mediante apparecchi in possesso delle ditte di produzione” (ricorso, pag. 5) e sostiene che, operando un mero controllo visivo, “non di rado (…) la polizia erra nella lettura corretta dei dati”. Al riguardo, cita un precedente caso trattato dal patrocinatore del ricorrente, dove l’errore era emerso grazie ad una perizia tecnica effettuata dalla polizia scientifica (ricorso, pag. 5).
RI 1 sostiene, dunque, che anche nel caso concreto vi é stato un errore di lettura del disco, prima da parte degli inquirenti e poi da parte del giudice della pretura penale (ricorso, pag. 5-6). Il ricorrente, che con una fotocopiatrice ha effettuato un ingrandimento dei picchi di velocità determinanti, ritiene che “non corrisponde al vero che il picco di 125 Km/h sia l’ultimo rilevato e che dai 125 Km/h la velocità crolla a 0 Km/h” (ricorso, pag. 6). Vi è infatti - continua il ricorrente - “un ultimo picco di velocità dopo quello di 125 Km/h: la velocità cala inizialmente da 125 Km/h a circa 85 Km/h, per poi risalire a 98 Km/h e scendere infine a 0 Km/h”: in assenza di opportune rilevazioni da parte della polizia scientifica, è “impossibile stabilire a che distanza dall’arresto del veicolo sia avvenuto il picco di 98 Km/h, e soprattutto quello di 125 Km/h” (ricorso, pag. 6).
E’ impensabile - continua il ricorrente - che egli abbia accelerato “da 85 Km/h a 98 Km/h all’interno del comune di __________ quando si era già accorto della pattuglia di polizia dietro di lui” ed è, perciò, evidente che la variazione di velocità é avvenuta in precedenza e che RI 1 ha scalato di una marcia e rallentato la corsa ad inizio località (ricorso, pag. 6). Secondo RI 1, “costituisce arbitrio nell’accertamento dei fatti ritenere che l’ultimo picco di velocità rilevato dal disco odocronografo sia stato quello di 125 Km/h e, di riflesso, che il ricorrente procedeva a tale velocità all’interno dell’abitato di __________” (ricorso, pag. 6-7). E’ ben più verosimile - continua - che egli procedesse a 125 Km/h nel tratto limitato a 80 Km/h fra l’abitato di __________ e quello di __________ e che abbia ridotto poi la sua velocità a 85 Km/h per, infine, riaccelerare a 98 Km/h prima dell’abitato di __________ (ricorso, pag. 7).
3.3. Va, anzitutto, osservato che la documentazione prodotta dal ricorrente unitamente al suo gravame - in particolare il “rapporto di accertamento tecnico” di cui al doc. 2 - non può essere acquisita agli atti poiché in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio: nuove prove non sono pertanto ricevibili (Rep. 1973, pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.; da ultimo, sentenza CCRP del 2 dicembre 2009, inc. 17.2009.25, consid. 3.3). Le considerazioni del ricorrente relative al contenuto di questo nuovo documento sono, pertanto, irricevibili.
3.4. Deve, invece, essere accolta la critica del ricorrente secondo cui è arbitrario dedurre, da un esame puramente visivo del disco, che egli sul tratto di strada fra l’inizio del limite di 50 Km/h a __________ e il punto di arresto del veicolo viaggiava a 110 km/h.
Anzitutto va rilevato che nel caso in esame non vi sono altre emergenze, oltre al disco odocronografo, che provino la velocità tenuta dal ricorrente. Sentito dalla polizia cantonale, l’accusato non ha negato di aver circolato ad una velocità oltrepassante i limiti (che conosceva) ma non ha precisato di quanto, limitandosi ad accettare le risultanze del rilevamento tecnico (“Non si scappa. Quello che è scritto sul disco corrisponde a verità”; verbale di interrogatorio 14 febbraio 2009, pag. 2) e prendendo atto della velocità contestatagli dall’agente sulla base della lettura del disco (“Prendo atto che mi viene contestata la velocità di km/h 110”; verbale di interrogatorio 14 febbraio 2009, pag. 2).
Modificando tale sua versione, al dibattimento, egli ha, poi, contestato di avere circolato a velocità eccessiva pretendendo di avere rispettato i limiti di velocità (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).
Nemmeno i due poliziotti che lo hanno seguito hanno saputo dare indicazioni precise sulla velocità a cui viaggiava: essi si sono, infatti, limitati a genericamente affermare che il ricorrente viaggiava a velocità eccessiva e a sostenere di essere riusciti a fermarlo solo in territorio di __________, senza però nemmeno riferire a quale velocità loro stessi procedevano durante l’inseguimento (“abbiamo visto un’auto scura con le insegne taxi uscire da __________ e immettersi su __________ in direzione Nord a velocità inadeguata”; “giunti alla fine della zona abitata abbiamo constatato che il veicolo aveva preso ancora più distanza nei nostri confronti”; verbale di audizione 10 giugno 2010, pag. 1).
Sulla base di un esame puramente visivo del disco (o meglio, delle sue fotocopie ingrandite presenti nell’incarto) si può notare che la linea della velocità non crolla verticalmente e linearmente dall’ultimo picco di circa 125 Km/h sino all’arresto del veicolo, come ha constatato il primo giudice, ma che vi è nel mezzo un’ulteriore accelerazione e quindi una decelerazione fino all’arresto del veicolo. Per un breve tratto, fra i solchi tratteggiati che delimitano gli 80 e i 100 Km/h, la linea tracciata dall’ago di rilevazione si fa infatti più spessa, “doppia”, indicando un ulteriore picco dopo quello di 125 Km/h.
Il primo giudice ha, per contro, accertato - ciò che contrasta con le risultanze in atti - che la linea piomba bruscamente fino all’arresto del veicolo e da ciò ha, dunque, erroneamente accertato che, negli ultimi momenti prima di essere fermato dalla polizia, il tassista circolava ancora al massimo della velocità segnalata sul disco, decelerando solo a seguito dell’intervento della polizia.
La circostanza avrebbe potuto essere irrilevante se RI 1 fosse stato fermato dopo aver percorso un lungo tratto di strada in cui la velocità consentita era di 50 Km/h potendo, in questa ipotesi, dedurre che anche il penultimo picco registrato dal disco (di 125 Km/h) sia avvenuto in un punto in cui la velocità massima autorizzata era di 50 Km/h.
Invece, RI 1 ha percorso solo 500 metri su un tratto di strada in cui la velocità consentita era limitata a 50 Km/h, in quanto è stato accertato che egli si è fermato 500 metri dopo il cartello di inizio località mentre in precedenza - e per più di 2 Km - ha viaggiato su un tratto di strada in cui la velocità consentita era di 80 Km/h.
In queste condizioni, procedendo ad una lettura puramente visiva del disco e senza l’ausilio di un’analisi tecnica che metta in relazione il percorso effettivo seguito dall’imputato con il grafico della velocità e il grafico della distanza percorsa dal veicolo, non è, quindi, possibile stabilire se effettivamente il picco di velocità di 125 Km/h sia stato toccato da RI 1 all’interno della località di __________ o se, piuttosto, in tale tratto di strada egli viaggiava fra gli 80 e i 100 Km/h (ancora da dedursi i limiti di tolleranza), avendo invece raggiunto tale picco sul tratto di strada precedente (tra la fine della località di __________ e __________, dove il limite di velocità era più alto).
In un caso come quello in esame, dunque, la velocità di percorrenza di RI 1 nel tratto limitato a 50 Km/h poteva essere determinata unicamente sulla base di un’analisi peritale - da demandare alla polizia scientifica o ad un perito esterno - che mettesse in relazione le varie rilevazioni del disco, ovvero il grafico della velocità (linea principale sul disco), il grafico della distanza percorsa dal veicolo (linea a zig-zag vicino alla parte centrale del disco) con il percorso effettivo seguito dall’imputato, e che tenesse in considerazione l’imprecisione della rilevazione (che segnala un’andatura del veicolo a 4/5 Km/h anche nei momenti in cui esso era fermo).
Alla luce di quanto sopra e in assenza di un’accurata analisi del disco in questione, è arbitrario considerare provato che, nel tratto di strada con limite generale di 50 Km/h, RI 1 circolava alla velocità di 110 Km/h.
La sentenza impugnata va pertanto annullata e gli atti ritornati al giudice della pretura penale affinché disponga i necessari complementi probatori alfine di determinare la velocità.
3.5. Le conclusioni della sentenza impugnata non possono essere sanate nemmeno considerando, come fatto dal primo giudice in via abbondanziale, che “quand’anche la punta massima di velocità fosse stata raggiunta nel tratto in cui vige il limite di 80 Km/h, in virtù della consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h all’esterno delle località sarebbe qualificabile come grave violazione delle norme della circolazione” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 14).
Se il principio giuridico riferito è senz’altro corretto (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1), va anzitutto osservato che il decreto d’accusa imputa a RI 1 il superamento del limite di 50 Km/h a __________, non altri superamenti di velocità accaduti in precedenza su altri tratti di strada, oggetto di altre limitazioni. In assenza di un’adeguata prospettazione di tale alternativa, il rispetto del principio accusatorio impedisce la condanna dell’imputato per questa condotta, senza che il giudice abbia messo in atto la procedura di cui all’art. 250 CPP.
E anche in questa eventualità, va ancora osservato che - pur trattandosi di due infrazioni gravi alle norme della circolazione - la colpa del conducente che supera di 60 Km/h il limite vigente all’interno di una località (circolando a 110 Km/h sul limite di 50 Km/h) è senza dubbio più pesante della colpa di chi supera il limite fuori località di 30 Km/h (circolando a 110 Km/h sul limite di 80 Km/h).
Pertanto, anche qualora l’eventualità evocata dal primo giudice in via abbondanziale potesse essere condivisa e fosse stata ossequiata la procedura di cui all’art 250 CPP, gli atti andrebbero in ogni caso rinviati in prima sede per la ricommisurazione della pena inflitta.
4. In esito all’attuale sentenza e in base al principio della soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l’art. 39 lett. d LTG
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale affinché proceda così come indicato nei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente
fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.