Incarto n.
17.2010.33-35

Locarno

4 maggio 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati

 

 

- il 2 luglio 2010 da

  RI 1, 

 

- l’8 luglio 2010 da

   PI 5,

   rappr. dall’avv. PA 3

 

- il 14 luglio 2010

   PI 2,

   rappr. dall’avv. PA 2

 

 

contro la sentenza emanata il 28 maggio 2010 dalla Pretura penale nei confronti di PI 4, PI 5, PI 3 , PI 2 e PI 1

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Statuendo sulle opposizioni presentate da PI 4, PI 5, PI 3,  PI 2 ed  PI 1 contro i rispettivi decreti d’accusa di data 13 luglio 2009 nonché dalla parte civile PC contro il decreto d’accusa a carico di PI 5, il giudice della Pretura penale - con sentenza 28 maggio 2010 - ha ritenuto PI 5,  PI 2 ed  PI 1 autori colpevoli di:

-  violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza per avere, a __________, il 19 giugno 2006, agendo quale responsabile dell’impresa di costruzioni M (PI 5), rispettivamente della O (PI 2), coinvolte nei lavori di edificazione del cantiere “__________”, rispettivamente quale direttore del cantiere “__________” (PI 1), omettendo di (far) adottare le necessarie misure di sicurezza, trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte e messo così in pericolo la vita e l’integrità di PC, operaio della M;

-  lesioni colpose gravi per avere, nelle circostanze di cui sopra, omettendo di (far) predisporre le necessarie misure di sicurezza, cagionato per negligenza a PC gravi lesioni personali.

 

In applicazione della pena egli ha, pertanto, condannato:

-  PI 5 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 14'500.- (corrispondente a 50 aliquote giornaliere di fr. 290.-), alla multa di fr. 2’000.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'550.-;

-  PI 2 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 6’000.- (corrispondente a 50 aliquote giornaliere di fr. 120.-), alla multa di fr. 2’000.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'550.-;

-  PI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 5’500.- (corrispondente a 50 aliquote giornaliere di fr. 110.-), alla multa di fr. 2’000.- nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'550.-.

Col medesimo giudizio, il giudice della Pretura penale, dopo avere rilevato l’assenza del presupposto soggettivo dei reati, ha prosciolto PI 4, PI 5 e PI 3 dalle accuse di:

-  tentata frode fiscale in violazione della Legge tributaria cantonale per avere, in correità tra loro, a __________ed in altre località, nel periodo 2003-2005, prodotto (PI 5 e PI 4) all’autorità fiscale competente, unitamente alla dichiarazione fiscale della ditta Impresa di costruzioni M, concernente l’esercizio 2003, rispettivamente allestito (PI 3) un bilancio e conto economico falsi in quanto attestanti un minor ricavo di fr. 180'000.- ed un credito correntista di fr. 880'000.- anziché di fr. 700’000.-, nonché per avere prodotto, rispettivamente allestito, all’autorità fiscale competente documenti contabili (schede contabili) attestanti contrariamente al vero due versamenti correntisti di fr. 80'000.- in data 23 ottobre 2003 e di fr. 100'000.- in data 24 dicembre 2003, mentre in realtà tali somme erano state consegnate a PI 5 dal cliente A.P. facendo capo a fondi non dichiarati a titolo di acconto per i lavori di costruzione della sua casa di abitazione con l’intenzione, oltre che di celare il versamento “in nero” effettuato dal cliente, di sottrarre all’imposizione fiscale del Cantone Ticino l’importo così percepito e tentando in tal modo di conseguire un risparmio complessivo per imposte comunali e cantonali relative al citato periodo di fr. 30'779,99 (IC fr. 16'200 e ICOM fr. 14'579.99);

-  tentata truffa fiscale in violazione della Legge federale sull’imposta federale diretta per avere, in correità tra loro, nelle suindicate condizioni di luogo e di tempo, prodotto (PI 5 e PI 4) all’autorità fiscale competente, rispettivamente allestito (PI 3), la documentazione contabile summenzionata con l’intenzione, oltre che di celare il versamento “in nero” effettuato da A.P., di sottrarre all’imposizione fiscale federale diretta l’importo così percepito dal cliente, tentando in tal modo di conseguire un risparmio di fr. 15'299,99;

-  falsità in documenti per avere, in correità tra loro, a __________ ed in altre località nel dicembre 2004, allo scopo di celare il versamento rispettivamente l’incasso di fondi non dichiarati, di evitare contraddizioni con le registrazioni contabili e di perfezionare l’inganno di cui sopra, allestito, ovvero fatto allestire, una fattura datata 17 dicembre 2004 destinata al cliente A.P. attestante contrariamente al vero un costo totale delle opere eseguite di fr. 490'000.- di cui fr. 470'000.- già versati, mentre in realtà il costo delle opere era stato superiore così come quanto versato dal cliente A.P., avendo già versato nel dicembre 2003 ulteriori fr. 180'000.- facendo capo a fondi non dichiarati per i quali non è stata emessa alcuna fattura, facendo altresì uso di tale fattura, inviandola al cliente ed inserendola nella contabilità dell’anno 2003 dell’Impresa di costruzione M nonché allestito, ovvero fatto allestire, di conseguenza, una falsa ovvero incompleta contabilità dell’anno 2003, omettendo di inserire il ricavo di fr. 180'000.- nel conto economico ed aumentando ingiustificatamente di pari importo il credito correntista, producendo altresì detti documenti all’autorità fiscale ovvero sapendo che sarebbero stati prodotti a quest’ultima.

A causa dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale, il giudice della Pretura penale ha, inoltre, prosciolto PI 4 e PI 5 dall’accusa di inosservanza delle norme legali sulla contabilità.

                                  B.   I fatti posti alla base del giudizio del giudice della Pretura penale sono, in sintesi, i seguenti:

 

 

                                    I.   Incidente sul cantiere “__________ ”

                                   a.   Nel corso del 2006, sul cantiere denominato “__________”, situato sulla part. n. __________ del Comune di __________ di proprietà di R, erano in corso dei lavori edili che prevedevano, da un lato, la ristrutturazione e la sopraelevazione dello stabile presente sul sedime e, dall’altro, lo smantellamento di un capannone con struttura metallica annesso allo stesso fabbricato.

La progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate da R all’architetto  PI 1. Quest’ultimo aveva inizialmente appaltato l’opera completa all’impresa B che aveva poi, a sua volta, subappaltato la demolizione del capannone alla O. A seguito di divergenze di carattere tecnico tra l’arch. PI 1 e l’impresa B, quest’ultima aveva poi rescisso il contratto d’appalto ed era stata sostituita dalla M. Dal canto suo, la O era stata incaricata da R di proseguire i lavori che aveva iniziato (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 19).

 

                                  b.   PI 5, attivo nel settore edile da una trentina d’anni, è contitolare dell’impresa di costruzioni M. Oltre ad essere membro del CdA della SA, egli è direttore tecnico con diritto di firma a due. Così come accertato dal primo giudice, egli era il responsabile del cantiere “__________ ” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 44).

PI 2 è amministratore unico della O (società fallita a far tempo dal 2.4.2009).

 

                                   c.   Al momento dell’infortunio, attive sul cantiere erano due imprese di costruzione: la M che si occupava dei lavori di costruzione del nuovo stabile e la O che si occupava dei lavori di demolizione del capannone. Le zone d’intervento delle due ditte erano contigue e comunicanti senza che fra di esse vi fosse alcuna separazione: così come accertato dal primo giudice, “sia lo stabile vecchio che quello progettato costituivano un unico complesso, per cui il cantiere era un tutt’uno e le zone d’intervento delle due ditte principali erano contigue, comunicanti, senza che vi fosse una separazione fisica o spaziale tra di esse” (sentenza impugnata, consid. 4 pag. 19).

 

                                  d.   La demolizione del capannone prevedeva, in particolare, la rimozione delle lastre di eternit della copertura, il loro carico sui camion della O tramite la gru della M e, poi, il loro trasporto in discarica.

In seguito, avrebbero dovuto essere smontati i pannelli di isolazione in lana di roccia che erano posizionati sotto le lastre in eternit. Quest’operazione avrebbe dovuto venire effettuata dal basso, visto che il soffitto ribassato interno era già stato rimosso (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20).

 

                                   e.   Il 19 giugno 2006, gli operai della O hanno iniziato a togliere dalla tettoia le lastre di eternit lasciando, così, scoperto il sottostante strato isolante in lana di roccia.

Per poter asportare le lastre, gli operai - cui non era stata data alcuna istruzione - avevano posato, tra gli elementi dello scheletro metallico del capannone, delle assi su cui transitare, rispettivamente posare le palette su cui doveva essere ammucchiato il materiale asportato. Le palette piene venivano spostate dal tetto al camion (che le doveva trasportare alla discarica) tramite la gru che la M aveva posato sul cantiere.

La gru doveva essere azionata (con un radiocomando) dagli operai della M poiché nessun dipendente della O era istruito per tale funzione (audizione M. PI 2 e PC, in sentenza impugnata, consid. 6 pag. 22).

 

                                    f.   Così come accertato dal pretore, “l’operazione non era scevra da pericoli” tanto che, subito all’inizio, un operaio della O, a seguito di una disattenzione, “ha messo un piede in fallo ed è precipitato attraverso il tetto” rimanendo, fortunatamente, illeso grazie alla “fortuita presenza” di alcuni cavi che ne hanno rallentato la caduta.

Dell’incidente venne prontamente informato PI 2.

PI 5 e PI 1, invece, ne vennero informati soltanto dopo la caduta di PC (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20 e 21).

 

                                  g.   A fine pomeriggio, i lavori di sgombero erano quasi terminati. Concluso lo smontaggio delle lastre di eternit, rimanevano da fare soltanto “un paio di tiri di gru per sgomberare completamente la tettoia dalle palette” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 26).

Così come accertato dal primo giudice, il primo tiro di gru è stato effettuato dall’operaio D  che ha, però, avuto dei problemi nel manovrare la gru che non rispondeva perfettamente ai comandi. Perciò, “per evitare problemi”, dopo avere depositato al suolo il materiale, D  ha fatto risalire il gancio “fino in cima al braccio della gru” e lì lo ha bloccato. A quel punto, è intervenuto PC che, inserito un nuovo accumulatore nel radiocomando, ha tentato di far scendere il gancio. Una volta il gancio arrivato all’altezza del manovratore, il braccio della gru divenne incontrollabile e cominciò a muoversi disordinatamente. PC, “per meglio vedere cosa stava accadendo e poter riprendere il comando del mezzo meccanico, preso dal panico, uscì sulla tettoia in demolizione, passando sulle assi da ponte”. Essendo, però, “concentrato più su quanto stava facendo la gru che su dove stava camminando”, PC, messo “un piede in fallo”, si ritrovò “fuori dalla passerella” e precipitò “all’interno dell’edificio con un volo di ca m 3,80 (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 26).

A seguito della caduta, PC ha riportato lesioni permanenti ed è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 100%.

 

                                  h.   Sulle questioni di fatto determinanti per il giudizio, il pretore ha accertato quanto segue:

      - la tettoia non era portante: non lo era quando c’era ancora la copertura con le lastre di eternit e tantomeno lo era quando vi erano soltanto i pannelli isolanti (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20);

      -  la tettoia del capannone in demolizione era contigua alla soletta in cemento armato dell’edificio che la M stava costruendo: fra le due superfici vi era un piccolo dislivello ma il passaggio dall’una all’altra poteva avvenire senza necessità di ricorrere a scale;

      -  il giorno in cui è avvenuto l’infortunio non vi era, fra le due superfici, alcuna separazione fisica: già dal mattino presto, non vi era nessun parapetto e il passaggio dalla soletta in cemento armato alla superficie non portante non era intralciato da alcun ostacolo fisico (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);

      - verosimilmente, durante i lavori di ristrutturazione effettuati dall’impresa di costruzione, erano state posate delle transenne tra le due superfici ma queste erano, poi, state asportate “da qualcuno” che non si è potuto identificare “sicuramente prima del giorno dell’incidente” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);

      -  sulla soletta in cemento armato non era stato collocato alcun cartello segnalante i rischi che avrebbe comportato il camminare sulla tettoia in eternit (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);

      -  sullo scheletro in metallo del tetto del capannone sono state posate delle assi non atte a formare delle passerelle poiché troppo strette e poiché mobili, cioè non fissate né tra loro né alla struttura dello stabile (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

      -  non era stata prevista nessuna particolare misura di sicurezza per chi doveva lavorare sulla tettoia: in particolare non erano state previste né imbragature né funi con cui gli operai avrebbero potuto assicurarsi (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

      -  nessuno degli operai presenti sul cantiere aveva una preparazione in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

      -  i dirigenti della M non avevano mai vietato di usare la gru agli operai che non avevano la necessaria formazione, pur sapendo che il mezzo meccanico veniva impiegato anche da quei dipendenti, come la parte civile, che non adempivano i requisiti posti dall’Ordinanza sulle gru (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 26 e consid. 23 pag. 41);

      -  la manutenzione del radiocomando della gru era palesemente insufficiente (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

      -  nessun accorgimento protettivo (se non l’approssimativa posa delle assi da ponte) era stato adottato nemmeno dopo la caduta di un altro operaio avvenuta lo stesso giorno, di prima mattina (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

 

                                   II.   Reati fiscali e falsità in documenti

                                   a.   In data 29 dicembre 2003, i coniugi P hanno sottoscritto con la M un contratto d’appalto per l’edificazione di una casa sulla part. n. __________del Comune di __________al prezzo forfettario di fr. 470'000.-.
Lo stesso giorno, P ha consegnato a PI 5, direttore dell’impresa edile nonché membro del consiglio di amministrazione della SA, fr. 180'000.- in contanti, a valere quale prima tranche del prezzo convenuto. Secondo quanto accertato dal pretore, PI 5 sapeva che i soldi che gli erano stati consegnati erano soldi in nero (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).

 

                                  b.   Sempre il 29 dicembre 2003, P e PI 5 hanno dato in deposito all’avv. __________una busta contenente la ricevuta della consegna dei soldi neri sottoscrivendo un documento nel quale veniva attestato che il legale aveva da loro ricevuto in deposito “una busta contenente un documento, da tenere a disposizione dei depositanti congiuntamente”.

Nel documento sottoscritto veniva, tra l’altro, precisato che “in caso di loro decesso sono autorizzati a rappresentare i depositanti ai sensi dell’art. 35 CO: per PI 5 il signor PI 4; per P, la moglie o in caso di sua mancanza il signor P, 23 giugno 1947”.

 

                                   c.   Alcuni giorni prima, PI 5 aveva effettuato due versamenti sul conto della M presso il __________per complessivi fr. 180'000.- (più precisamente fr. 80'000.- il 23 dicembre e fr. 100'000.- il 24 dicembre 2003).
Le ricevute relative ai due versamenti sono state lasciate da PI 5 sulla scrivania del contabile della M, PI 3, senza che i due avessero modo di discuterne (sentenza impugnata, consid. 31 pag. 50). In particolare, il primo giudice ha accertato che PI 5 “si è limitato a lasciare le due ricevute della banca al signor PI 3, senza discutere o dare disposizioni in alcun modo delle stesse e del loro destino” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).

 

                                  d.   Al di là delle divergenze di data, risulta incontestato che quanto versato da PI 5 sul conto della M sono i fr. 180.000.- versatigli dal cliente P (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 61; ricorso del procuratore pubblico, pag. 7 in fine).

 

                                   e.   Ad inizio 2004, PI 3, credendo che i due versamenti fossero stati effettuati da azionisti della società al fine di garantire la necessaria liquidità per le paghe dei dipendenti, ha proceduto alla loro registrazione contabile sotto la voce “correntista” del bilancio 2003 della M (sentenza impugnata, consid. 31 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).

 

                                    f.   Il 17 dicembre 2004, la M ha emesso la nota finale ai coniugi P per un importo complessivo di fr. 490'000.- ed un saldo finale di fr. 20'000.- che teneva conto di acconti già versati per fr. 470'000.-. Tale fattura non corrispondeva al reale costo delle opere, non contemplando - su richiesta espressa del cliente - opere il cui valore corrispondeva ai fr. 180'000.- versati in contanti da P a PI 5 nel dicembre 2003.

 

                                  g.   Sulla scorta della contabilità che, come visto, non rifletteva la realtà in relazione all’accredito di quei fr. 180'000.-, il bilancio 2003 è stato allestito/chiuso da PI 4 - titolare della fiduciaria __________che si occupava, in particolare, della chiusura dei bilanci della M e che era, pure, presidente del consiglio d’amministrazione della M - e sottoscritto da PI 5 il 10 gennaio 2005.

Al proposito, il primo giudice ha accertato che non vi sono elementi che permettano di concludere che PI 5 - che “non aveva conoscenze di contabilità” - “fosse a conoscenza del fatto che tale documentazione era viziata” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).

Secondo gli accertamenti del primo giudice, anche A. PI 4 “è venuto a conoscenza dell’errata registrazione contabile (…) solo dopo che la dichiarazione fiscale 2003 di M è stata trasmessa alle autorità di tassazione” (sentenza impugnata, consid. 46 pag. 62).

 

                                  h.   La dichiarazione fiscale relativa alla contabilità 2003, pure sottoscritta da PI 5 il 10 gennaio 2005, è stata inoltrata al fisco da PI 4 il 13 gennaio 2005.

                                    i.   In seguito, dopo l’inoltro della dichiarazione fiscale (sentenza impugnata, consid. 47 pag. 62), PI 3 è stato informato da PI 5 che la fattura allestita per la costruzione P non contemplava prestazioni per i fr. 180'000.- versati in nero dal cliente.

Secondo gli accertamenti del primo giudice, soltanto a quel momento il contabile ha “fatto il collegamento con la registrazione dei due importi versati sul conto della ditta (…) a fine 2003 e solamente a quel momento si è accorto che non era denaro proveniente da un azionista della ditta (che di solito si registra nel conto “correntista”) ma da un cliente” (sentenza impugnata, consid. 32 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).
PI 3 parlò, poi, dell’inghippo contabile con PI 4 che gli suggerì di ripristinare la situazione per l’anno 2004 inserendo a conto economico gli importi alla voce “compensazione perdite su debitori” facendo, così, figurare che i fr. 180'000.- erano stati utilizzati per compensare quanto dovuto da due debitori della società che non avrebbero mai onorato i loro debiti (sentenza impugnata, consid. 32 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).

 

                                    l.   Il 24 luglio 2007, la Divisione delle contribuzioni, venuta a conoscenza del fatto che P aveva versato a PI 5, nell’ambito del contrato d’appalto sottoscritto con la M, fr. 180'000.- provenienti da fondi non dichiarati senza che fosse allestito alcun giustificativo, ha segnalato il caso al Ministero pubblico che ha dato avvio al procedimento penale che ha avuto come esito i decreti d’accusa di cui s’è detto all’inizio.

                                  C.   Avverso la sentenza del giudice della Pretura penale sono insorti:

   - il procuratore pubblico, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale di data 31 maggio 2010.
Nei motivi del gravame, presentato il 2 luglio 2010, il procuratore pubblico postula l’annullamento dei dispositivi 1, 2 e 3 del giudizio impugnato contestando il proscioglimento di PI 5, PI 3 e PI 4 dai reati di frode fiscale in violazione della LT e della LIFD nonché dal reato di falsità in documenti. Di conseguenza, egli chiede che gli atti siano trasmessi alla Pretura penale per un nuovo giudizio e per la commisurazione della pena.

   - PI 5 con dichiarazione di ricorso di data 31 maggio 2010.
Nella sua motivazione scritta, presentata l’8 luglio 2010, egli chiede, in via principale, l’annullamento del dispositivo 2 del giudizio impugnato e il suo conseguente proscioglimento dai reati di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza e di lesioni colpose gravi e, in via subordinata, il rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.

   -  PI 2 con dichiarazione di ricorso di data 2 giugno 2010 e successiva motivazione scritta del 14 luglio 2010, postulando l’annullamento dei dispostivi 4.1, 4.2 e 4.3 della sentenza impugnata e il suo conseguente proscioglimento dai reati di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza e di lesioni colpose gravi.

 

                                  D.   Il 2 agosto 2010 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni ai ricorsi di PI 5 e di  PI 2, postulando, cionondimeno, la loro reiezione.

 

Con osservazioni 20 agosto 2010 anche la parte civile PC ha chiesto la reiezione dei ricorsi di PI 5 e di  PI 2.

 

                                  E.   Con osservazioni 23 agosto 2010 PI 5 e PI 3 hanno chiesto la reiezione del ricorso del procuratore pubblico.
Analoga richiesta ha formulato, con osservazioni di medesima data, PI 4.

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPPti - applicabile in forza dell’art. 453 CPPfed - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPPti) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

                                    I.   Incidente sul cantiere “__________ ”

 

                                   2.   Ai sensi dell’art. 229 cpv. 1 CP, chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (la versione del cpv. 1 in vigore sino al 1. gennaio 2007 prevedeva la detenzione e la multa).

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (la vecchia versione del cpv. 2 prescriveva, per i casi di negligenza, alternativamente la detenzione o la multa).

ll reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone, non il patrimonio - è un reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 35 e segg. ad art. 229 CP).

ll reato di violazione delle regole dell’arte edilizia è un reato di risultato, laddove per risultato, a differenza dell’art. 125 CP, non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone che deve ritenersi realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3a edizione, Berna 2010, n. 27 ad art. 229 CP).

                               2.1.   Il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso sia intenzionalmente - per dolo diretto o eventuale (Favre/Pellet/Stoudmann, Code Pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 229) - che per negligenza. La negligenza può essere ritenuta soltanto se all’accusato si può rimproverare una colpa riferita alla violazione delle regole dell’arte e una colpa riferita alla mancata presa in considerazione del pericolo (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP, Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 59).

Così come correttamente evidenziato dal primo giudice, la giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta ad evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, op. cit., n. 33 e seg. ad art. 229 CP; DTF 109 IV 128 consid. 1). In linea di massima, sono dunque ipotizzabili due situazioni: nella prima l’imputato ha violato per negligenza una regola dell’arte e, pure negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo; nella seconda egli ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato, negligentemente, che non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità fisica delle persone.

Inoltre, nell’applicazione di questa norma, occorre sempre considerare che sui cantieri, dove i rischi per l’integrità delle persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta, trova applicazione un obbligo generale di prudenza che impone di prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai.

 

                               2.2.   Tre sono i presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione, di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.

 

La nozione di costruzione va intesa in senso ampio e comprende ogni edificio attaccato al suolo, quali ad esempio case, sale sportive, strade, ecc. (DTF 115 IV 45 consid. 2b). Perché vi sia costruzione, non è necessaria un’unione durevole con il terreno: anche un’opera provvisoria, come ad esempio un ponteggio o un’impalcatura, è una costruzione ai sensi dell’art. 229 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 229; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 1 ad art. 229).

Per regole dell’arte si intendono sia le norme codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA).

Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP).

 

                            2.2.1.   In concreto, trovano applicazione le norme dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr, RS 832.311.141), quelle dell’Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru (Ordinanza sulle gru, RS 832.312.15), quelle della Norma SIA 118 ed alcune disposizioni di diritto pubblico e civile.

 

                         2.2.1.1.   L’art. 3 OLCostr prescrive, come principio generale, l’obbligo di programmare dettagliatamente i lavori, anche sotto l’ottica della sicurezza sul cantiere: la pianificazione di lavori di costruzione deve, anche, tendere alla riduzione al minimo del rischio d’infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e deve garantire l’applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l’utilizzazione degli attrezzi di lavoro (cpv. 1). Il datore di lavoro che, nell’ambito di un contratto di appalto, si impegna come imprenditore ad eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei rischi in presenza di sostanze tossiche (quali amianto) devono essere integrate nel contratto d’appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate (cpv. 2). Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo (cpv. 3).

Per il cpv. 4 dell’art. 3 OLCostr, inoltre, se delega l’esecuzione del contratto d’appalto a un’altra impresa, il datore di lavoro deve assicurarsi che questa metta in atto le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto (cpv. 4).

Infine, per il cpv. 5 del citato disposto, il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati per l’esecuzione dei lavori che devono essere in perfetto stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

 

L’art. 8 cpv. 1 OLCostr prescrive, poi, quale norma generale, l’obbligo per il datore di lavoro di fare in modo che i posti di lavoro siano sicuri e possano essere raggiunti mediante vie di passaggio sicure. Il cpv. 2 del citato disposto precisa, ancora, che, per garantire questa sicurezza, occorre provvedere affinché siano installate protezioni contro le cadute, che le superfici non resistenti alla rottura siano protette da parapetti o siano prese altre misure per impedire che vi si acceda inavvertitamente (occorre eventualmente coprirle con una protezione solida o piazzare una passerella), che le superfici a resistenza limitata siano designate come tali, che agli accessi a queste superfici siano affissi cartelli indicanti, in una lingua compresa dai lavoratori o mediante simboli, il divieto o la limitazione d’accesso ed, infine, che le passerelle e le protezioni abbiano dimensioni corrispondenti alla loro funzione e siano assicurate contro scivolamenti.

 

L’art. 9 OLCostr prescrive, poi, che, per garantire la sicurezza delle vie di passaggio - che devono sempre rimanere libere - è necessario che gli accessi al cantiere abbiano almeno m 1 di larghezza, mentre le altre vie di passaggio siano larghe almeno cm 60. Sulle superfici a resistenza limitata alla rottura, o non resistenti, devono essere collocate passerelle munite di protezioni laterali dai due lati che, quando l’inclinazione supera il 20%, devono avere delle protezioni antisdrucciolo.

 

Giusta gli art. 15 e 16 cpv. 1 OLCostr, i punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre m 2 e quelli situati in prossimità dei corsi d’acqua e di scarpate devono essere provvisti di una protezione laterale che si compone di parapetto, corrente intermedio e tavola fermapiedi.

L’art. 19 OLCostr precisa che, quando non è tecnicamente possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale o un ponteggio, devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di sicurezza, funi o altre misure equivalenti atte a garantire una protezione contro le cadute.

 

Per i lavori sui tetti, l’art. 28 OLCostr prevede che ai bordi vengano prese misure per evitare ruzzoloni a partire da un’altezza di caduta di m. 3. Prima dell’inizio dei lavori, è necessario, giusta l’ art. 33 cpv. 1 OLCostr, esaminare se le superfici di copertura sono resistenti alla rottura o meno. Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto è, inoltre, obbligatorio installare protezioni contro le cadute quando l’altezza di caduta all’interno dell’edificio supera i m 5 mentre, per il cpv. 3, alle aperture nella superficie di copertura occorre installare protezioni contro le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta.

 

Per l’art. 34 cpv. 3 OLCostr, le superfici di copertura a resistenza limitata alla rottura devono essere munite di passerelle se su di esse sono trasportati carichi pesanti. Per contro, giusta l’ art. 35 cpv. 1 OLCostr, per le superfici non resistenti alla rottura è previsto l’obbligo assoluto di utilizzo delle passerelle e soltanto a partire da esse è possibile effettuare dei lavori.

 

L’art. 35 cpv. 2 OLCostr prevede, poi, che quando devono essere eseguiti dei lavori in prossimità di superfici di copertura non resistenti alla rottura, queste ultime devono essere isolate dalle zone di lavoro o munite di una copertura resistente alla rottura.

 

L’art. 60 cpv. 1 e 2 OLCostr dispone che, anche in caso di lavori di smantellamento, è indispensabile una valutazione preventiva dei rischi in termini di sicurezza e di salute, in modo che vengano adottate tutte le misure atte ad impedire che i lavoratori possano cadere, che elementi costruttivi crollino accidentalmente, che gli operai vengano a contatto con materiali nocivi alla loro salute, che essi vengano colpiti da materiale vagante, che vengano messi in pericolo dall’instabilità di opere vicine, dagli impianti esistenti, da condutture danneggiate, da funi rotte, da incendi o esplosioni.

Infine, giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 60 OLCostr, nelle demolizioni, l’accesso alle zone pericolose deve essere impedito con pareti di protezione, sbarramenti o posti di sorveglianza ed i lavori possono essere eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.

 

                         2.2.1.2.   L’Ordinanza sulle gru, oltre a prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere i macchinari in perfetto stato di funzionamento, dispone all’art. 5 che i lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone in condizioni psicofisiche adeguate (cpv. 1 lett. a), che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro (cpv. 1 lett. b), che sono state istruite sull’uso della gru che manovrano e che sono in possesso della relativa patente d’esercizio (cpv. 2).

 

                         2.2.1.3.   La Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL) e la LAINF prevedono che, per tutelare la salute e prevenire gli infortuni, il datore di lavoro deve prendere, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, tutte le misure adatte alle circostanze (art. 6 LL e 82 LAINF).

Anche secondo il diritto privato (art. 328 CO) e il diritto cantonale (art. 6 cpv. 1 lett. b della Legge del Cantone Ticino del 1. dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore [LEPIC; RL 7.1.5.3]), il datore di lavoro, rispettivamente l’impresa, deve adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della salute e dell’integrità personale dei lavoratori. Questi ultimi sono tenuti ad osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza ed a tener conto delle norme di sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 dell’Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni, OPI, RS 832.30).

 

                         2.2.1.4.   In virtù dell’art. 104 della Norma SIA 118, nell’adempimento dei loro compiti, l’imprenditore e la direzione lavori sono tenuti a garantire la sicurezza della manodopera impiegata sul cantiere. Misure di sicurezza sono da prendere in considerazione già durante la fase di progettazione, ma pure in seguito, durante la programmazione dei lavori, in particolare della loro successione, ed infine durante l’esecuzione degli interventi. L’imprenditore deve adottare le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti e a garantire l’incolumità; la direzione lavori è tenuta a sostenerlo. Giusta gli art. 34 e seg. della Norma SIA 118, la direzione lavori ha la facoltà di sorvegliare tutte le opere contrattuali dell’imprenditore e, se necessario, di impartire istruzioni vincolanti. A seconda delle circostanze, i suoi rappresentanti non sono solo autorizzati, ma anche obbligati ad intervenire e a dare degli ordini in presenza, per esempio, di una violazione di elementari disposizioni di sicurezza. Tale dovere d’intervento vale a maggior ragione quando il direttore lavori è cosciente delle insufficienze e carenze dell’attività di un appaltatore che possono condurre a pericoli e lesioni dell’integrità o della vita di terzi (DTF del 30 gennaio 2003, 6S.181/2002 consid. 3.2.1; sentenza Str. 230/67 del 27 settembre 1967 consid. 1b pubblicata in ZR 67 (1968) pag. 227; Riklin, Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Architekten, in Das Architektenrecht, 3a ed., 1986, n. 1812 e segg.).

In breve, così come più volte stabilito dal TF, la direzione lavori deve vegliare sull’effettiva e corretta applicazione delle prescrizioni di sicurezza sul cantiere (DTF 104 IV 96 consid. 4; Bendel, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung der Regeln der Baukunde, tesi 1960, pag. 44; Bendel, Die fahrlässige Tötung und Körperverletzung beim Bauen, in RPS 79/1963 pag. 32).

 

                                   3.   L'art. 125 CP punisce chi, per negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di una persona con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, n. 1 e segg. ad art. 125 CP; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).

 

 

                               3.1.   Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP, commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per lesioni colpose presuppone, perciò, due condizioni. Dapprima, l’autore deve avere violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale di diligenza che vieta qualsiasi
comportamento che espone a pericolo beni protetti penalmente da lesioni involontarie. Poi - perché il comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile diventi penalmente rilevante - è necessario che l’autore, considerate la sua formazione e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell'esposizione a pericolo altrui e modificare di conseguenza il suo comportamento. In sintesi, si deve poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una mancata attenzione o una reprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1.; 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121; 127 IV 62 consid. 2d pag. 64; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 24 luglio 2009, 6B_437/2008 consid. 2).

Per determinare il contenuto del dovere di prudenza, occorre chiedersi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere in grandi linee il corso degli eventi - questione da esaminare alla luce della teoria della causalità adeguata, dovendosi valutare con maggior rigore i casi in cui l’autore è un esperto - e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione dell'evento dannoso.

La violazione del dovere generale di prudenza è presunta nel caso di violazione di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1, DTF 134 IV 255 consid. 4.2.1).

 

                               3.2.   Il reato di lesioni colpose (così come tutti i reati di evento) implica, di regola, un’azione. Una commissione per omissione è prospettabile nel caso in cui la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto ruolo di garante, cioè nei casi in cui l’autore, con la sua passività, disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).

Si tratta in questo senso di un reato omissivo improprio (v. DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.2; 122 IV 61 consid. 2a; 117 IV 130 consid. 2a; 108 IV 3 consid. 1b).

È considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (DTF 134 IV 255, consid. 4.2.1.; 129 IV 119 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5b). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio (art. 11 cpv. 2 CP).

 

                               3.3.   Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e il risultato deve sussistere inoltre un rapporto di causalità naturale e adeguata (DTF 122 IV 17 consid. 2c). Nei casi di omissione, la causalità si pone in termini particolari (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.1, DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.3).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla certezza o perlomeno con alta verosimiglianza (DTF 116 IV 306 consid. 2a; 115 IV 189 consid. 2). L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPPti), a meno che il giudice abbia disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (DTF del 14 ottobre 2003 6S.297/2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 212).
La causalità naturale deve, poi, essere adeguata: il comportamento dell’autore deve, cioè, essere idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l’evento verificatosi fosse prevedibile dall’autore (DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che l’autorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii, pag. 213).

 

                            3.3.1.   Nei casi di omissione, vi è una relazione di causalità adeguata tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF 117 IV 130 consid. 2a pag. 133). In sintesi, oltre alla prevedibilità dell’evento, va considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell’agente l’evento non si sarebbe verificato. In questo senso, l’evento è imputabile all’agente soltanto se, qualora quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).

 

                            3.3.2.   Nei casi di incidenti sul lavoro, il nesso di causalità va analizzato tenendo in considerazione che, di norma, chi lavora su un cantiere lo fa affidando dei compiti a colleghi o subordinati. In simili evenienze, l’imputabilità dei loro atti o delle loro omissioni, e quindi la punibilità di chi ha loro demandato determinate mansioni, deve essere soppesata applicando il principio dell’affidamento - sviluppato inizialmente in ambito di circolazione stradale - secondo cui ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (STF 24 luglio 2009, 6B_437/2008 consid. 3.4; DTF 124 IV 81 consid. 2b con rinvii).

Parimenti, vale nei cantieri. In caso di divisione orizzontale del lavoro, ogni lavoratore deve poter legittimamente contare, in mancanza di elementi che indichino il contrario, sul fatto che il suo collega rispetti i propri doveri.

In caso di divisione verticale del lavoro, la dottrina subordina il principio dell’affidamento al rispetto della cura in eligendo, in istruendo e in custodiendo: il superiore, per potersi liberare dalle sue responsabilità, deve, cioè, designare una persona ausiliaria qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla correttamente (Roth, Le droit pénal face au risque et à l’accident individuels, 1987, pag. 88 e segg.; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed. 2007, n. 38 ad art. 11; DTF del 20 giugno 2008, 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1).

 

                            3.3.3.   Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.3.2; DTF 131 IV 145 consid. 5.2; 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213).

 

 

 

                                    I.   Sul ricorso di PI 5

                                   4.   Nel suo gravame PI 5 esordisce sostenendo che le omissioni imputategli dal giudice della Pretura penale sono riconducibili a fatti accertati in modo arbitrario.

                               4.1.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). È necessario, pertanto, indicare e sostanziare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata, una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).


                               4.2.   Il ricorrente sostiene, dapprima, che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, erano state posate delle protezioni tra lo stabile in costruzione e la contigua tettoia in demolizione. Ciò è - precisa - desumibile dalle dichiarazioni della parte civile, del responsabile della sicurezza della M, del capocantiere, dell’arch. PI 1 nonché dalle foto in atti che mostrano l’esistenza di pali di sostegno che potevano avere quale unico scopo la formazione di una palizzata.

        Il ricorrente continua sostenendo che è “più che verosimile” che le protezioni siano state tolte la mattina stessa del giorno dell’incidente dagli operai della O per accedere alla tettoia da demolire, ritenuto che ad affermare che quel mattino non vi fossero palizzate è solo il teste TE 1, le cui deposizioni sono oltretutto smentite dalle dichiarazioni di PC, __________ e PI 1 (ricorso, pag. 7-9).

 

                            4.2.1.   La censura secondo cui dalle testimonianze e dalle foto in atti emerge che le protezioni fra lo stabile e la contigua tettoia erano state posate, si rileva d’acchito irricevibile già solo per il fatto che il primo giudice non ha accertato che le barriere non erano mai state posate, ma che le stesse non c’erano il giorno dell’incidente. In effetti, al consid. 9 della sentenza impugnata (pag. 28) si legge che “verosimilmente durante i lavori di ristrutturazione (…) delle transenne erano state posate anche sul lato che qui interessa, ma poi sono state asportate da qualcuno, probabilmente al momento di iniziare lo smantellamento della copertura del capannone”.

Palesemente infondata è, invece, la censura con la quale PI 5 sostiene l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile secondo cui, all’arrivo sul cantiere, il mattino presto del 19 giugno 2006, degli operai della O, la situazione del cantiere era quella riprodotta nelle foto agli atti che documentano dell’assenza totale di barriere di protezione fra le due superfici. In effetti, contrariamente alla tesi ricorsuale, la deposizione di TE 1 (ovvero, dell’operaio della O che, per primo, la mattina dell’incidente, è giunto sul cantiere) non è smentita dagli altri testimoni. Infatti, i testi PC, __________e PI 1 non hanno reso, sulla questione, dichiarazioni in contrasto con quella di TE 1 (cfr. interrogatori di PC, AI 1, AI 6 e verbale del dibattimento, pag. 10 e seg.; interrogatorio di __________, AI 94; interrogatorio di __________, AI 53; interrogatorio di  PI 1, AI 16 e AI 60 tutti in inc. Pretura penale n.10.2009.504). È, dunque, in modo del tutto sostenibile che il primo giudice ha accertato che, quando gli operai della O sono giunti sul cantiere, non c’era nessun parapetto fra l’edificio e la tettoia in demolizione sulla scorta delle deposizioni del teste TE 1 (peraltro confortate da quelle di TE 2 e  D ) e sulla scorta della valutazione delle fotografie in atti, in particolare dopo avere ritenuto che l’assenza di assi nelle vicinanze dei due pali di sostegno riprodotti nelle fotografie allegate al rapporto di polizia, esclude che la palizzata originariamente posata sia stata rimossa dagli operai quello stesso giorno per potere meglio accedere alla zona di demolizione (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28-30 e consid. 23 pag. 41).

 

                               4.3.   In relazione all’accertamento secondo cui egli tollerava che operai non adeguatamente formati utilizzassero la gru e secondo cui egli mai ha formulato divieti espliciti ai suoi operai, PI 5 rileva che D e PC, nei loro interrogatori, hanno dichiarato di sapere che per utilizzare la gru occorreva avere seguito uno specifico corso ed essere in possesso della patente e che, pertanto, essi erano istruiti su chi poteva utilizzare il mezzo meccanico (ricorso, pag. 9-10). Il ricorrente pone, poi, l’accento sulle dichiarazioni rilasciate da PC in occasione del dibattimento rilevando come “l’ufficio” - che secondo la stessa parte civile avrebbe ordinato a D di aderire a eventuali richieste di effettuare tiri con la gru - non è un’entità giuridica e non può in ogni caso essere identificato con la sua persona (ricorso, pag. 11). PI 5 osserva, poi, come anche il formulario della SUVA per la notifica dell’infortunio sia stato interpretato arbitrariamente dal pretore. Il formulario

- spiega - è stato “redatto a posteriori e indica quanto accaduto in modo del tutto sommario”, sicché è del tutto arbitrario dedurre dallo stesso che la O aveva chiesto alla M di fare intervenire i suoi operai per dei tiri di gru (ricorso, pag. 12).

 

                            4.3.1.   Quand’anche ciò fosse, il fatto che sia PC che D sapessero che per manovrare la gru occorre un’adeguata formazione ed una patente, non giova al ricorrente. Non si tratta qui, infatti, di determinare se i due operai sapessero o meno di non essere autorizzati ad utilizzare la gru, ma di stabilire se PI 5 sapeva di un tale utilizzo e lo tollerava. Tale accertamento è stato operato in modo del tutto sostenibile dal primo giudice che ha valutato le dichiarazioni delle persone coinvolte nella direzione e nell’esecuzione dei lavori qui in esame (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 23-26 e in particolare le deposizioni di PC “non era la prima volta che facevamo dei tiri di gru, sia io che  D. In ufficio lo sapevano” e di  D “Sapevo che non si poteva usare la gru, ma se mi dicevano di usarla, io la usavo”). Detto accertamento non può certo essere inficiato dalla considerazione del ricorrente secondo cui PC facendo riferimento all’ “ufficio” non intendeva indicare la sua persona, ritenuto come sia pacifico che per l’ufficio della M non si possa che intendere i vertici della società e, dunque, anche e soprattutto il qui ricorrente che della M era il direttore tecnico.

Non è poi dato sapere perché il ricorrente sostenga che il formulario della SUVA (AI 23 in inc. Pretura penale n.10.2009.504) sia stato interpretato arbitrariamente dal primo giudice. Non risulta, infatti, dal giudizio impugnato che il pretore abbia utilizzato tale formulario per confortare l’accertamento secondo cui PI 5 sapeva dell’utilizzo della gru da parte dei due operai.

                               4.4.   Il ricorrente, infine, sostiene che gli accertamenti del primo giudice sullo stato del radiocomando della gru, contrastano con le deposizioni del tecnico specializzato TE 3 a detta del quale - spiega PI 5 - la manutenzione del mezzo meccanico non solo era stata effettuata correttamente, ma rasentava la perfezione (ricorso, pag. 12).

                            4.4.1.   La censura è infondata.

La dichiarazione del teste TE 3 che ha riferito che, per quanto a sua conoscenza, la M era diligente nella manutenzione della gru (cfr. a proposito interrogatorio TE 3 AI 20 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 4, in cui il tecnico afferma che “se dovessi dare un punteggio dall’1 al 10, direi che la M merita un 9”), non è certo atta a sostanziare l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile secondo cui la manutenzione del radiocomando era carente. Quello di TE 3 era, infatti, un giudizio generale (peraltro fondato solo su ciò che lui sapeva) e non riferito in modo specifico allo stato del radiocomando. Tant’è vero che lo stesso specialista ha pure dichiarato che “vi era della polvere nel radiocomando e che questo era un problema” e che “la gru non funzionava correttamente a causa del radiocomando sporco” (cfr. interrogatorio TE 3 AI 117 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2). È dunque senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che la manutenzione del radiocomando era palesemente insufficiente e che nella sporcizia risiedeva la causa del suo malfunzionamento.


Da tutto quanto precede, discende che su questo punto il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere disatteso.

 

                                   5.   Continuando nel suo esposto, il ricorrente sostiene di non avere violato le regole dell’arte edilizia e, pertanto, di non avere agito negligentemente.

 

                               5.1.   Dopo avere enumerato le prescrizioni settoriali che regolano la sicurezza nel campo dell’edilizia e delle costruzioni (sentenza impugnata, consid. 19-22 pag. 38-41), il primo giudice ha innanzitutto osservato che PI 5, nella sua qualità di impresario e di organo direttivo della M, era indubbiamente in una posizione di garante nei confronti della vittima e che, in questa sua veste, egli deve rispondere penalmente delle inosservanze commesse entro i limiti del settore posto sotto la sua responsabilità (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 43).
Passando all’esame di dettaglio, il primo giudice ha, in primo luogo, ritenuto che PI 5 aveva il dovere di provvedere all’adozione delle misure di sicurezza imposte dalle norme in materia, “in modo particolare di far erigere un parapetto che impedisse a chi si trovava sulla parte dell’edificio nella quale la sua ditta aveva effettuato la prima fase di costruzione (…) di passare inavvertitamente sul tetto del capannone in demolizione” e di far sì che “la transenna divisoria fosse sempre montata”. Il primo giudice ha rilevato come tale obbligo fosse, d’altronde, stato inserito nel contratto d’appalto che la M aveva sottoscritto con il committente e che la mercede concordata con lo stesso contemplava anche le opere necessarie alla messa in sicurezza del cantiere. Il pretore ha, poi, osservato che PI 5 - che ha “sin dall’inizio riconosciuto di avere seguito personalmente i lavori in questione (cfr. suo verbale d’interrogatorio 8.11.2006, pag. 2 , AI10)” - non può liberarsi dalle sue responsabilità appellandosi al principio dell’affidamento a cagione del fatto che egli aveva delegato le questioni di sicurezza ai suoi subordinati, ritenuto che sia il responsabile della sicurezza della M, sia il capo muratore della stessa impresa, erano da tempo assenti dal cantiere “__________ ” e non potevano, pertanto, garantire un controllo effettivo e costante della sicurezza nei lavori di costruzione e di demolizione. In simile situazione - ha precisato il primo giudice - “non possono trovare applicazione il principio dell’affidamento, rispettivamente quelli validi per la delega delle responsabilità a terze persone, poiché il signor PI 5 non poteva contare in quei giorni sulla presenza sul cantiere di dipendenti debitamente formati in materia” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 44-45).
Il primo giudice ha, poi, rimproverato al ricorrente di avere “consentito che i suoi dipendenti utilizzassero la gru nonostante non disponessero della relativa patente e, di riflesso, delle competenze minime per manipolarla con sicurezza”, di non avere formulato espliciti divieti in questo senso e, più semplicemente, di avere lasciato che qualsiasi dipendente potesse avere accesso ai comandi della gru (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 45-46).
A detta del primo giudice, infine, PI 5 ha pure una colpa per non aver provveduto alla regolare manutenzione del radiocomando della gru e, in particolare, per non averlo regolarmente pulito dalla polvere. Il deposito della polvere negli ingranaggi del dispositivo - ha spiegato il primo giudice - “è un inconveniente comunemente noto per cui è necessario provvedere a controlli frequenti e alla ripulitura ogniqualvolta ciò appare opportuno” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).

 

                               5.2.   Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che il compito di predisporre le barriere tra la tettoia del capannone in demolizione e la contigua soletta dell’edificio in costruzione era stato da lui affidato al suo capocantiere che, a sua volta, aveva incaricato PC e D di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Se le protezioni non c’erano - continua - non è, dunque, per una sua negligenza, ritenuto oltretutto che non si poteva in concreto pretendere che egli si recasse in quei giorni assiduamente sul cantiere o lasciasse sul posto il capocantiere, essendo i lavori della M, in una fase di stallo (ricorso, pag. 13). Inoltre, il ricorrente sostiene che sempre a torto il primo giudice ha dedotto dal contratto sottoscritto con il committente dalla M l’obbligo di quest’ultima di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere, ritenuto che la decisione del proprietario R di affidare la demolizione del capannone alla O è intervenuta solo dopo la conclusione del suddetto contratto e che, pertanto, da quel momento in avanti, la responsabilità per la messa in sicurezza dei lavori di demolizione non era più della M (ricorso, pag. 8).

Il ricorrente sostiene, poi, che a torto il primo giudice gli ha imputato una negligenza per non avere impartito ai suoi operai istruzioni sufficientemente chiare sull’uso della gru. PC e D - spiega - sapevano benissimo di non potere utilizzare la gru senza la relativa patente e, del resto, essi non hanno mai dichiarato di avere utilizzato il mezzo meccanico a seguito di disposizioni poco chiare. Piuttosto - osserva il ricorrente - è il responsabile della O,  PI 2, ad avere violato i suoi doveri, ritenuto come lo stesso ha dichiarato di avere dubitato che PC e D non avessero la patente e, ciò nonostante, non ha esitato a chiedere il loro intervento con la gru (ricorso, pag. 14).
PI 5 rileva, poi, come sia “assurdo” parlare di negligenza per il fatto che il radiocomando della gru non fosse “sottochiave”, ritenuto come sul cantiere operassero persone adulte che hanno dichiarato di essere a conoscenza del divieto di utilizzare la gru e come, in ogni caso, una tale omissione sarebbe stata, se del caso, imputabile al gruista (ricorso, pag. 11-12 e 14).
Per quanto attiene, infine, al malfunzionamento del radiocomando, il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la manutenzione della gru e del radiocomando non era di sua competenza, essendo la stessa affidata al responsabile della sicurezza che, a sua volta, faceva capo ad un tecnico specializzato. Il ricorrente rileva, poi, come lo stesso tecnico TE 3 abbia dichiarato che nemmeno il gruista è autorizzato a smontare il telecomando per pulirlo dalla polvere e che, pertanto, nessuna omissione può essere imputata a lui o a i suoi subordinati (ricorso, pag. 12, 14-15).

 

                           5.3. a)   Come visto sopra, le persone incaricate della direzione o dell’esecuzione di una costruzione hanno una posizione di garante nei confronti dei lavoratori impiegati sui cantieri e rispondono, perciò, sia di azioni che di omissioni (DTF 109 IV 15 consid. 2, pagg. 16-17). Tale posizione deriva innanzitutto dall’art. 229 CP che impone alle persone summenzionate di adottare tutte le prescrizioni di sicurezza volte ad impedire la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone rispettando tutte regole dell’arte nella costruzione (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.1). Vi sono, poi, come visto, una serie di disposizioni federali e cantonali che prevedono l’obbligo per il datore di lavoro, rispettivamente per l’impresario, di prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni sui cantieri.

Fra queste, l’art. 9 cpv. 1 dell’ Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30) dispone che, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. I diversi datori di lavoro devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che da tale disposizione discende l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere anche alla sicurezza di persone impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.2.1, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid. 2).

A questo proposito, va precisato che, essendo fondato sul diritto pubblico, l’obbligo di disporre le misure di sicurezza necessarie non può essere escluso contrattualmente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 3.6.3.1, DTF 104 IV 96 consid. 5).

 

                                  b)   Le persone incaricate della direzione o dell’esecuzione di una costruzione non possono essere chiamate a rispondere penalmente per ogni inosservanza delle misure di sicurezza, dovendosi in ogni caso determinare se tali misure rientravano tra i loro compiti ed erano, dunque, poste sotto la loro responsabilità. Ciò deve essere stabilito in base alle disposizioni legali, agli accordi contrattuali, alle funzioni esercitate così come in funzione delle circostanze concrete (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.3.1, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 5.2; DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischhanderl, op. cit., n. 18 ad art. 229 CP). Secondo il principio dell’affidamento, la responsabilità per la prevenzione degli infortuni può, entro certi limiti, essere delegata. In questi casi, il superiore deve designare una persona ausiliaria qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla correttamente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 3.4.2, DTF del 20 giugno 2008 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1). La differenziazione tra i diversi settori di responsabilità è una conseguenza dell’inevitabile suddivisione del lavoro che l’attività edilizia comporta. Va, comunque, tenuto presente che non sempre i vari interventi sul cantiere possono essere nettamente distinti, per cui più persone possono essere chiamate a rispondere penalmente (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.3.1, DTF 104 IV 96 consid. 4).

 

                               5.4.   In concreto è, innanzitutto, pacifico che il ricorrente - nella sua qualità di direttore della M e di persona direttamente responsabile dei lavori svolti dall’impresa sul cantiere “__________ ” - si trovava in una posizione di garante nei confronti delle persone che vi operavano e che, in tale veste, egli aveva l’obbligo di provvedere affinché chi operava sul cantiere lo facesse in una situazione di sicurezza ottimale mettendo a punto tutte le misure prescritte, in particolare, dalle norme riportate al consid. 2.2.1. Altrettanto pacifico è che il non avere predisposto le protezioni contro le cadute, in particolare il non avere fatto costruire e mantenere una protezione che impedisse il passaggio dalla soletta in cemento alla tettoia - che, come visto, non era portante nemmeno quando era ancora integra - rappresenta una violazione delle regole dell’arte edilizia (e meglio, come visto, dell’art. 8 cpv. 2 lett. b OLCostr), ciò che il ricorrente, peraltro, nemmeno contesta.

Il ricorrente tenta, invece, di liberarsi dalle sue responsabilità perorando la tesi, già esposta dinnanzi al primo giudice, secondo cui egli avrebbe delegato i lavori di messa in sicurezza al suo capocantiere. Sennonché, come correttamente rilevato dal pretore, risulta dagli atti che il capocantiere era in quei giorni impiegato su un altro cantiere (cfr. interrogatorio 14 novembre 2007 di __________, AI 53 in inc. Pretura penale n. 10.2009.504, pag. 1). Per questo, PI 5 non può invocare il principio dell’affidamento. Come correttamente indicato già dal primo giudice, il TF ha già avuto modo di stabilire che quando la persona designata come responsabile della sicurezza non è continuamente presente sul cantiere, non c’è un’adeguata garanzia di un controllo effettivo e costante della sicurezza nei lavori di costruzione e di demolizione e, quindi, la delega di responsabilità non può essere invocata. Era perciò ancora a PI 5 - così come correttamente indicato dal pretore - al quale, incombeva “l’onere di occuparsi della supervisione e del rispetto delle norme di sicurezza ed in modo specifico fare sì che la transenna divisoria verso il capannone in demolizione fosse sempre montata” (STF 24.7.2009 in 6B_437/2008 consid. 3.5.; sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).
Non è, poi, condivisibile la tesi ricorsuale secondo cui, a seguito dell’intervento sul cantiere della O, a PI 5 non incombeva più la responsabilità per l’allestimento delle barriere. In assenza di accordi contrattuali sulle misure di sicurezza da adottare - di cui negli atti non v’è traccia - i responsabili delle diverse imprese attive su un posto di lavoro devono, infatti, provvedere congiuntamente alle misure necessarie per la tutela della sicurezza (art. 9 cpv. 1 OPI).
Considerato, poi, l’accertamento del primo giudice - non arbitrario - secondo cui PI 5 sapeva e tollerava che suoi dipendenti non adeguatamente formati utilizzavano la gru (cfr. consid. 4.3.1), è a torto che egli pretende di non essere stato, su questo punto, negligente. È, infatti, palese che egli ha violato il suo obbligo di non impiegare ai comandi della gru personale non debitamente formato (cfr. art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla gru, cfr. anche l’interrogatorio 13 dicembre 2006 di TE 3, AI 20 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2 per l’accertamento secondo cui la gru della M era “una gru a rotazione bassa” alta 23 metri e dunque una gru a torre). Non giova al ricorrente sostenere che PC e D sapevano di non poter utilizzare la gru, non influendo tale assunto sulla constatazione del primo giudice per cui egli tollerava che loro facessero, comunque, uso del mezzo meccanico. Tantomeno gli giova sostenere che anche  PI 2 ha violato i suoi doveri, ritenuto come in diritto penale ognuno è responsabile delle proprie azioni.
Pur se la questione non è rilevante non essendogli stato nulla imputato in relazione a tale circostanza (cfr. DA), si nota che è, poi, sempre a torto che PI 5 sostiene che, non essendo la manutenzione del radiocomando di sua competenza, non gli può essere imputata alcuna negligenza al riguardo. Contrariamente a quanto da lui sostenuto, infatti, non risulta dagli atti che la manutenzione della gru (e del radiocomando) fosse stata demandata al responsabile della sicurezza né che questi fosse stato da lui correttamente sorvegliato in tale (solo eventuale) funzione (emblematico in questo senso, è ciò che emerge dall’interrogatorio di __________del 19 settembre 2008, AI 94 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2, ovvero che egli era stato l’ultima volta sul cantiere “__________ ” 15 giorni prima dell’incidente). Nemmeno per questa questione, pertanto, può trovare applicazione il principio dell’affidamento.

Infine, non giova al ricorrente sostenere che la regolare manutenzione del telecomando fosse di fatto impossibile dato che solo il tecnico era autorizzato a smontarlo. Anche se egli non era autorizzato ad aprire il dispositivo, infatti, l’art. 4 cpv.1 dell’Ordinanza sulle gru gli imponeva comunque di chiedere al tecnico specializzato frequenti e regolari interventi di manutenzione in modo da scongiurare problemi legati alla sporcizia e di non lasciare che la gru venisse utilizzata se non era in perfetto stato di funzionamento.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da respingere.

 

                                   6.   In relazione all’applicazione dell’art. 229 CP PI 5 assevera di non aver creato nessuna situazione di pericolo.

 

 

                               6.1.   Nel giudizio impugnato il primo giudice si è limitato ad osservare che, viste le omissioni a lui imputabili, l’adempimento dei requisiti oggettivi dell’art. 229 CP “è indubbio” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).
Da parte sua il ricorrente sostiene che PC e D sono stati posti nelle condizioni di lavorare in piena sicurezza e che il “vero pericolo” è stato creato quando la O ha tolto le lastre di eternit. Inoltre, PI 5 rileva come nemmeno il fatto che la manutenzione del telecomando non fosse stata effettuata correttamente può aver creato una situazione di pericolo, ritenuto che in questi casi “la gru semplicemente non funziona” (ricorso, pag. 15).

 

                               6.2.   La censura del ricorrente è palesemente infondata. Non si può, infatti, mettere in dubbio che il suo comportamento negligente - e meglio, la non osservanza degli obblighi a lui imposti dalla legislazione indicata al consid. 2.2.1. - ha causato la messa in pericolo delle persone che frequentavano il cantiere “__________ ”. È, in particolare, evidente che la mancata predisposizione delle protezioni per impedire/ostacolare il passaggio dallo stabile in costruzione a quello in demolizione - così come la mancata posa di cartelli indicanti la fragilità della tettoia - ha causato la messa in pericolo degli operai che si trovavano sul cantiere e che potevano passare dall’una all’altra superficie senza sapere (né sospettare) che una di esse - anche quando le lastre di eternit erano ancora presenti (cfr. sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20) - non poteva reggere il loro peso. Anche il fatto di avere tollerato che PC e D utilizzassero la gru nonostante fossero sprovvisti della regolare autorizzazione ha chiaramente causato un pericolo, oltre che per loro (che, peraltro, si è concretamente realizzato), anche per gli altri operai sul cantiere, confrontati con un mezzo meccanico manovrato da persone senza adeguata formazione.

A titolo abbondanziale - poiché la questione non gli è stata imputata nel DA - si rileva che, contrariamente alla tesi ricorsuale, anche la carente manutenzione del telecomando è una negligenza atta a costituire un potenziale pericolo: ciò è, del resto, confermato da quanto concretamente accaduto.

Da quanto precede discende che PI 5, avendo negligentemente trascurato le norme in materia di costruzione e, più in generale, le regole dell’arte edilizia e con ciò causato la messa in pericolo degli operai che frequentavano il cantiere “__________ ”, si è reso colpevole del reato di cui all’art. 229 cpv. 2 CP.

La sua condanna per tale titolo non presta, dunque, il fianco a critica alcuna.

 

                                   7.   Infine, per quanto attiene l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CP, il ricorrente sostiene che non sussiste nesso di causalità adeguata tra le inadempienze imputategli e il danno patito da PC.

 

                               7.1.   Nel giudizio impugnato il primo giudice si è limitato a rilevare che il nesso di causalità tra il comportamento negligente dei tre imputati e il danno alla salute patito da PC “non è solo naturale, ma anche adeguato”. Passando poi all’esame dell’esistenza di circostanze eccezionali suscettibili di interrompere il nesso di causalità adeguata, il pretore ha osservato che la colpa imputabile alla parte civile, ancorché di sicura rilevanza, “non è tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata delle gravi lesioni da lei patite e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a cagionarle, segnatamente le omissioni dei tre imputati PI 5, PI 2 e PI 1”. In particolare, il primo giudice ha osservato che l’utilizzo di una gru da parte di una persona priva dei requisiti previsti dalla legge non rappresenta un evento fuori dall’ordinario, “a maggior ragione se si considera che, nel caso concreto, la cosa era nota a tutti gli imputati o poteva esserlo con un minimo accertamento”. A detta del pretore, neppure è eccezionale che una persona si muova su delle passerelle poste su delle superfici non portanti senza prestare attenzione a dove mette i piedi, ritenuto come sia “piuttosto comune che durante il lavoro (…) gli operai si concentrino su quanto stanno facendo dimenticandosi di dove si trovano e dei rischi che stanno correndo. D’altronde le precise disposizioni di sicurezza elencate in precedenza hanno proprio lo scopo di evitare che delle disattenzioni possano avere delle pesanti conseguenze” (sentenza impugnata, consid. 28 pag. 49).

                               7.2.   Il ricorrente sostiene, innanzitutto, che il primo giudice, nell’esame del nesso di causalità adeguata, si è limitato ad un “generico e globale” commento per tutti i tre imputati, dandone per scontata l’esistenza. In realtà - continua PI 5 - la questione andava scissa ed analizzata singolarmente in modo da valutare compiutamente il rapporto tra le negligenze dei singoli imputati e le lesioni patite da PC.
Per quanto attiene alla sua personale situazione, il ricorrente sostiene che quanto accaduto non ha alcuna relazione con le manchevolezze rimproverategli. In particolare, egli rileva come l’assenza delle protezioni tra l’edificio in costruzione e il capannone da demolire non ha alcuna relazione con quanto successo, ritenuto come le stesse avrebbero comunque dovuto essere tolte e considerato che PC sarebbe comunque caduto, trovandosi egli “al di là di queste protezioni prima che la gru iniziasse a girare incontrollata” (ricorso, pag.15-17).

                               7.3.   Il ricorso è, ancora una volta, destinato all’insuccesso. Non si può in particolare seguire il ricorrente quando sostiene che, al momento dell’incidente, PC già si trovava al di là delle barriere e che, pertanto, l’assenza delle stesse non è in rapporto di causalità adeguata con le lesioni da lui patite. Secondo la dinamica accertata senza arbitrio dal pretore, l’assenza di barriere è stata determinante per l’infortunio. Infatti, PC che manovrava la gru dalla soletta in cemento dell’edificio in costruzione, quando vide che la stessa non rispondeva più ai comandi, “per meglio vedere cosa stava accadendo e poter riprendere il comando del mezzo meccanico, preso dal panico, uscì sulla tettoia in demolizione, passando sulle assi da ponte” e lì “concentrato più su quanto stava facendo la gru che su dove stava camminando”, mise “un piede in fallo”, si ritrovò “fuori dalla passerella” e precipitò “all’interno” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 26). È, quindi, evidente, che, vi fossero state, le protezioni avrebbero bloccato PC - che era stato “preso dal panico” e, quindi, era incapace di valutare correttamente la situazione - e gli avrebbero impedito di accedere alla zona pericolosa. È stata, quindi, proprio l’assenza delle barriere (così come l’assenza di adeguate segnalazioni di pericolo) che ha avuto un ruolo causale nell’infortunio. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, il posizionamento delle protezioni avrebbe potuto evitare, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita (DTF 117 IV 130 consid. 2a), l’infortunio e, quindi, le gravi lesioni patite da PC.
Parimenti, anche l’avere permesso a persone non adeguatamente formate di utilizzare la gru è una negligenza che appare essere in nesso adeguato con l’infortunio. In effetti, è evidente come sia appunto l’assenza di un’adeguata formazione ad avere spinto PC ad insistere nell’utilizzo di un radiocomando che già aveva creato problemi di manovra senza una sua preventiva ed approfondita verifica. O, in ogni caso, è stata appunta la mancanza di un’adeguata formazione - e il panico che ne è conseguito al momento in cui la gru è andata fuori controllo - che ha impedito a PC di adottare quegli elementari accorgimenti che gli avrebbero permesso di bloccare la gru (cfr. audizione M. TE 3, 18.2.2009, pag. 1 e seg., AI 117 citata al consid. 11, pag. 33 della sentenza impugnata)
Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo cui fra le omissioni imputate a PI 5 e il danno patito dalla parte civile sussiste un nesso di causalità naturale ed adeguata, non è contraria al diritto federale.

 

                                   8.   Il ricorso di PI 5, nella misura in cui è ricevibile, si rileva dunque infondato in ogni sua argomentazione e deve essere respinto.

 

                                   II.   Sul ricorso di  PI 2

                                   9.   PI 2 sostiene, innanzitutto, che non gli incombeva nessun obbligo di posizionare le passerelle sullo scheletro del capannone in demolizione e che, in ogni caso, quelle che erano state posate erano conformi alle prescrizioni di sicurezza.

                                10.   Sulla scorta delle fotografie in atti il primo giudice ha, dapprima, accertato che le assi posate sulla struttura in metallo della tettoia “sono di differenti dimensioni e sembrano piazzate alla rinfusa: un passaggio è composto da un’asse larga circa 50 cm, seguita da due assi appaiate di circa 25 cm; un'altra passerella è formata da due assi poste in fila di una larghezza di circa 60 cm, seguite da una sola di circa 25 cm. Questi due passaggi sono quelli che si trovano nelle adiacenze del buco nel quale è caduta la parte civile”. Il pretore ha, altresì, rimarcato che le assi che fungevano da passerelle “non erano in alcun modo fissate tra loro o alle putrelle metalliche” (sentenza impugnata, consid. 10 pag. 30-31).
Sulla conformità di tali assi alle disposizioni vigenti, il primo giudice ha rilevato che PI 2 stesso ha dovuto riconoscerne l’inadeguatezza dichiarando che “le assi, se intese come passatoie, non erano conformi alle norme di sicurezza” (interrogatorio 6.12.2006, pag. 3, AI 18 citato al consid. 10 pag. 31 della sentenza impugnata).
Ciò posto il pretore, dopo avere spiegato che, giusta l’art. 9 OLCostr, le vie di passaggio su superfici non resistenti alla rottura devono essere larghe almeno 60 cm ed essere munite di protezioni laterali dai due lati (sentenza impugnata, consid. 19 pag. 39), ha osservato che le assi posate sulla struttura del capannone erano “troppo strette e non fissate alla struttura dello stabile”, rivelandosi palesemente il risultato d’improvvisazione (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41-42).

                             10.1.   Il ricorrente rileva, innanzitutto, che giusta l’art. 33 cpv. 2 OLCostr

le protezioni contro le cadute (ovvero le passerelle) devono essere installate quando l’altezza di caduta all’interno dell’edificio supera i 5 m. Ritenuto come nella fattispecie - continua PI 2 - l’istruttoria ha appurato che l’edificio in demolizione aveva un’altezza di soli 3,80 m, “è pacifico che (…) la O non era tenuta ad adottare delle misure contro le cadute” (ricorso, pag. 6 e 14). Inoltre, PI 2 sostiene che le passerelle non erano necessarie nemmeno giusta l’art. 34 cpv. 3 OLCostr secondo cui le superfici a resistenza limitata alla rottura “devono essere munite di passerelle se su di esse sono trasportati carichi pesanti”, ritenuto che, in concreto, sulla tettoia del capannone - a detta del ricorrente, appunto, a resistenza limitata - non sono stati trasportati carichi pesanti (ricorso, pag. 4).
Ad ogni buon conto - assevera ancora il ricorrente - le passerelle erano comunque state posate a norma dagli operai della O come risulta dal rapporto dell’ingegnere agli atti secondo cui “le tavole da ponte posate per il piano di lavoro e di movimento erano in numero di tre per una larghezza di 25 cm ciascuna; esse erano accostate fino a formare una passerella di 75 cm contro i 60 cm richiesti dalla normativa Suva” e secondo il quale non vi era la necessità di dotare le passerelle di parapetti. A detta di PI 2, inoltre, le fotografie in atti non dimostrano nulla ritenuto che quando la polizia le ha scattate, “i lavori di smantellamento sul tetto erano di fatto terminati, circostanza che richiedeva anche l’asportazione delle passerelle” (ricorso, pag. 4-6 e 14).

                             10.2.   Come visto sopra, l’art. 9 OLCostr dispone che, per garantire la sicurezza delle vie di passaggio, occorre provvedere a che gli accessi al cantiere abbiano almeno 1 m di larghezza. Le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza (lett. a). Lo stesso disposto, alla lett. c, impone che le vie di passaggio su superfici di resistenza limitata alla rottura o non resistenti alla rottura siano collocate su passerelle munite di protezioni laterali dai due lati.
Per quanto riguarda, in particolare, le protezioni contro le cadute attraverso il tetto (cfr. Capitolo 3, Sezione 2 dell’OLCostr), l’art. 33 OLCostr prescrive che protezioni contro le cadute devono essere installate quando l’altezza di caduta all’interno dell’edificio supera i 5 m (cpv. 2), ritenuto tuttavia che alle aperture nella superficie di copertura occorre installare protezioni contro le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta (cpv. 3).
L’art. 35 cpv. 1 OLCostr, infine, prescrive che è permesso effettuare lavori su superfici di copertura non resistenti alla rottura soltanto a partire da passerelle.

                             10.3.   E’, pertanto, a torto che il ricorrente sostiene che, nel caso concreto, l’allestimento di passerelle sullo scheletro del capannone in demolizione non era necessario: come visto, infatti, alle aperture nelle superfici di copertura devono essere installate protezioni contro le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta (art. 33 cpv. 3 OLCostr). L’obbligo di utilizzare le passerelle discende, inoltre, dall’art. 35 cpv. 1 OLCostr, ritenuto che, contrariamente alla sorprendente tesi ricorsuale, non può essere messo in dubbio che lo strato di pannelli isolanti non fosse resistente alla rottura e che, pertanto, il transito sugli stessi, indipendentemente dal peso dei carichi trasportati, era possibile soltanto a partire da passerelle.

Sorprende, poi, la tesi secondo cui sulle passerelle non venivano trasportati pesi poiché il contrario emerge dagli atti da cui risulta chiaramente che sulle pericolanti assi erano state posate delle palette su cui venivano ammucchiate le lastre di eternit (che dovevano, poi, essere spostate con la gru).
Ciò posto, si rileva che anche la censura con la quale il ricorrente assevera che il primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato che le assi da ponte non erano state posate a regola d’arte, non soltanto deve essere disattesa, ma è al limite del temerario. Le fotografie in atti sono eloquenti e da esse il pretore ha, in modo non solo sostenibile ma del tutto condivisibile, dedotto che le assi - non sufficientemente larghe per formare una passerella - sono state posate alla rinfusa, non sono in alcun modo state fissate né fra loro né alla struttura metallica della tettoia e non sono state dotate di parapetti (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 41-42). Del resto, l’accertamento pretorile è stato, infine, confermato dallo stesso ricorrente che ha ammesso come le passerelle “non erano conformi alle norme di sicurezza” (cfr. anche interrogatorio di  PI 2 del 6 dicembre 2006, AI 18 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 3 in cui il ricorrente dichiara che le assi visibili sulle fotografie “apparentemente sembrano passerelle ma di fatto sono superfici di sostegno. Sulle stesse non si doveva andare senza essere assicurati”). A fronte di una tale chiara ammissione - e non, da ultimo, a fronte anche del fatto che, quel giorno, un altro operaio era caduto attraverso la tettoia dopo avere messo un piede in fallo e che, di ciò, l’imputato era stato prontamente informato -  PI 2 è mal venuto in questa sede a sostenere che dal rapporto dell’ingegner Lotti (cfr. doc. 7 in inc. Pretura penale n. 10.2009.503) - commissionatogli peraltro dallo stesso ricorrente e, quindi, di parte - emergerebbe che le passatoie erano a norma o che le foto in atti non rappresenterebbero la realtà dei fatti.
Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

 

                                11.   Continuando nel suo esposto,  PI 2 assevera che erroneamente il primo giudice gli ha imputato di aver omesso di predisporre le adeguate separazioni tra la zona di attività della M e quella della tettoia in demolizione.

                             11.1.   Esaminando le varie omissioni imputabili a  PI 2, il primo giudice ha, tra l’altro, avuto modo di rilevare che il ricorrente “non ha fatto alcunché per mettere in sicurezza la zona dove stavano avvenendo i lavori di smantellamento della tettoia: non ha dato disposizioni di sorta e non ha provveduto a che fossero posate delle transenne che impedissero l’accesso a persone non implicate nei lavori e non coscienti dei pericoli” (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 43-44).

 

                             11.2.   Col gravame il ricorrente, in modo invero confuso, sostiene, in sostanza, che l’allestimento delle protezioni tra l’edificio in costruzione e il capannone in demolizione non incombeva alla O, bensì alla M in quanto soprattutto per quest’ultima ditta la tettoia non portante rappresentava una fonte di pericolo (ricorso, pag. 8).
A detta di PI 2, l’obbligo esclusivo della M di predisporre le barriere risulta, peraltro, dal capitolato d’appalto da lei sottoscritto che, al pto 1.01, precisa come la formazione delle protezioni secondo le norme SUVA era di sola competenza della ditta appaltatrice (ricorso, pag. 9 e 15).

                             11.3.   La censura ricorsuale si rileva, ancora una volta, infondata. In particolare, il ricorrente non può liberarsi dalle sue responsabilità sostenendo che la messa in sicurezza del cantiere - in particolare l’allestimento delle protezioni come previsto dall’art. 8 cpv. 2 lett. b OLCostr - incombeva alla M. Come visto al consid. 5.3, infatti, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare ed adottare i provvedimenti necessari alla tutela della sicurezza (art. 9 cpv. 1 OPI). In concreto, come correttamente ritenuto dal pretore (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 44), incombeva dunque a PI 5 e a PI 2, congiuntamente, provvedere a che la barriera che impediva l’accesso alla tettoia non portante fosse sempre montata. Del resto il TF ha già avuto modo di stabilire che il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere anche alla sicurezza di persone impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.2.1, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid. 2). Già solo per questo motivo, dunque, PI 2 doveva prendere tutte le misure (tra cui l’allestimento delle protezioni) atte ad evitare che gli operai della M potessero incautamente transitare sulla tettoia pericolante.
Ma non basta. E’ evidente che PI 2 non può in alcun modo liberarsi dall’obbligo che gli incombeva di provvedere ad assicurare ai suoi operai e agli altri attivi sul cantiere la possibilità di provvedere alla demolizione in modo sicuro e, pertanto, non può in alcun modo liberarsi dalla responsabilità per non avere predisposto delle passerelle sicure o delle imbragature.

 

                                12.   PI 2 contesta, poi, la conclusione del primo giudice secondo cui egli era tenuto ad informare la parte civile sui pericoli del cantiere e a farle adottare misure di sicurezza quali imbragature e corde.

 

                             12.1.   Il pretore, continuando nell’esame delle varie omissioni imputabili a PI 2, ha spiegato che lo stesso ricorrente “non ha imposto ai propri dipendenti di adottare ulteriori misure precauzionali, quali l’uso di imbragature e funi, rispettivamente di farle adottare alle persone che accedevano alla tettoia, quali ad esempio la vittima” (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 44).

                             12.2.   In particolare, il ricorrente sostiene che in base “alle norme civilistiche e in materia d’infortuni, occorre al datore di lavoro informare i propri dipendenti sui rischi legati al proprio lavoro”. Nel tentativo, peraltro piuttosto confuso, di dare sostanza alla sua tesi, egli rileva che non aveva nessun dovere d’informazione e nessuna posizione di garante nei confronti di PC, ritenuto come questi si trovava sull’edificio in demolizione per far fronte all’obbligo del suo datore di lavoro M, sancito dal contratto di appalto, di fornire assistenza alla O per la demolizione della tettoia. È dunque pacifico - continua il ricorrente - che se gli operai della M dovevano collaborare, in forza del contratto d’appalto, anche nella rimozione della tettoia, il dovere d’informare la parte civile dei pericoli e di farle adottare le misure di sicurezza incombeva esclusivamente alla stessa impresa di costruzioni in qualità di sua datrice di lavoro (ricorso pag. 16-17).

                             12.3.   Con la sua censura il ricorrente non contesta l’assunto del pretore secondo cui l’assenza di ulteriori misure di sicurezza rappresenta una violazione delle regole dell’arte edilizia. Ciò che egli contesta è il fatto che tale omissione sia a lui imputabile, e meglio che fosse suo compito informare la parte civile sui pericoli del cantiere ed imporle le misure precauzionali.
Sennonché, giusta l’art. 6 cpv. 1 OPI il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro. E se necessario, esse devono essere ripetute.
Inoltre, come visto al consid. 5.3, discende dall’art. 9 cpv. 1 OPI che il datore di lavoro è tenuto a provvedere anche alla sicurezza di persone impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.2.1, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid. 2). Contrariamente alla tesi ricorsuale, pertanto, non era solo compito del responsabile della M - in quanto suo datore di lavoro - istruire PC ed imporgli tutte le misure necessarie alla sua sicurezza. Dal momento che la stessa parte civile era stata impiegata anche per la demolizione della tettoia - ovvero anche per quella parte del cantiere “__________ ” sotto la responsabilità della O - tale obbligo spettava, infatti, anche a  PI 2.
Ne discende che, anche su questo punto, il ricorso deve essere disatteso.

                                13.   Infine anche  PI 2 sostiene che non sussiste un nesso di causalità adeguata tra le inadempienze imputategli e il danno patito da PC.

                             13.1.   Per quanto riguarda le considerazioni del primo giudice in merito all’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra le inadempienze del ricorrente e il danno subito dalla parte civile si rinvia al consid. 7.1. del presente giudizio.

                             13.2.   Da parte sua  PI 2 sostiene che, nella fattispecie, il ruolo della parte civile è stato “fondamentale nell’accadimento dei fatti” e tale da causare l’interruzione del nesso causale. In particolare il ricorrente rileva che PC “ha tenuto un comportamento temerario, manovrando senza la patente di gruista un macchinario (…) che non rispondeva ai comandi, senza l’adeguata competenza e avventurandosi sulla copertura in demolizione senza prestare attenzione a dove stesse camminando”. A detta di PI 2, il ruolo determinante della parte civile in quanto accaduto è confermato anche dal rapporto dell’ingegnere da cui emerge come la parte civile ha fatto “tutto da sola” ignorando dapprima la possibilità di bloccare la gru tramite il pulsante d’emergenza e, in seguito, mantenendo lo sguardo sul gancio e non prestando attenzione a dove metteva i piedi (ricorso, pag. 10-12 e 16).

                             13.3.   La censura ricorsuale è, ancora una volta, votata all’insuccesso.
Al di là del contenuto del rapporto allestito dall’ing. Lotti, si rileva che, come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. consid. 7.1), la condotta di PC, seppur rilevante, non è tale da imporsi come talmente causale da relegare in secondo piano tutti gli altri fattori. In particolare, il fatto che la parte civile abbia utilizzato la gru nonostante fosse sprovvista della regolare patente e il fatto che la stessa si sia avventurata sulla tettoia in demolizione senza prestare attenzione a dove mettesse i piedi, non ha un peso tale da apparire come la causa principale ed immediata delle danno da lei patito (DTF 131 IV 145 consid. 5.2; 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213). Ben più rilevante è il fatto che il ricorrente, nonostante i precisi obblighi derivanti dalle prescrizioni settoriali relative alla sicurezza sui cantieri, abbia omesso di istruire adeguatamente il personale operante sulla tettoia, di far seguire i lavori di demolizione da una persona competente, di predisporre le dovute protezioni (barriere, passerelle conformi alle prescrizioni, imbragature, funi) e di posizionare cartelli che mettessero in guardia gli operai sul fatto che la tettoia non era portante.
Vi fossero state le barriere, PC, pur preso dal panico, non sarebbe potuto uscire sulla superficie non portante. Ma, anche qualora vi fosse riuscito, vi fossero state passerelle conformi alle norme - cioè, sufficientemente larghe e dotate di parapetti - PC non avrebbe potuto mettere un piede in fallo e, quindi, cadere.

 

                                14.   Il ricorso di  PI 2 si rileva dunque inconsistente in ogni sua argomentazione e deve essere respinto.

                                  B.   Reati fiscali e falsità in documenti

                                15.   Prima di entrare nel merito del ricorso inoltrato dal procuratore pubblico, è opportuno qui ricordare che il primo giudice ha ritenuto dati i presupposti oggettivi dei reati di frode fiscale ex art. 269 LT così come ex art. 186 LIFD.

Il primo giudice, precisato che quei reati sono consumati con la semplice presentazione di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti atti a suffragare una sottrazione d’imposta, ha ritenuto che “non sussistono dubbi che, dal punto di vista oggettivo, il bilancio prodotto con la dichiarazione fiscale 2003, contenente la registrazione del pagamento in contanti di fr. 180.000.- sotto la voce correntisti invece che nei ricavi, rappresenti un falso” . Inoltre - il pretore ha aggiunto - “pure inconfutabile è che una simile registrazione ha consentito di ridurre di fr. 180.000.- i ricavi della ditta per il 2003, operazione che ha comportato un vantaggio fiscale certo”.

Ciò rilevato, il primo giudice ha concluso che “le due fattispecie delle frodi fiscali sono pertanto oggettivamente adempiute, cosa che è stata riconosciuta anche dagli accusati” (sentenza impugnata, consid. 42, pag. 58 e 59).

Ciò detto, il pretore ha ritenuto che gli imputati andavano, comunque, assolti non essendo dati, per nessuno dei tre, i presupposti soggettivi del reato.

 

                                16.   Nel suo ricorso, il procuratore pubblico sostiene che, nell’escludere il dolo dei tre imputati - e meglio nel seguire la loro tesi secondo cui l’errata registrazione contabile dell’importo versato da P è il frutto di un errore di cui gli imputati si sono accorti solo in un secondo tempo - il primo giudice è incorso in arbitrio.

 

                             16.1.   Determinandosi sull’aspetto soggettivo dei due reati di frode fiscale ed esaminando, dapprima, la posizione di PI 5, il pretore ha accertato come il direttore della M sapesse che i fr. 180'000.- ricevuti da P non erano dichiarati poiché - ha spiegato - “oggigiorno pagamenti per simili importi non avvengono più in contanti e quando ciò capita non può non sorgere il sospetto che si tratti di denaro non annunciato alle autorità fiscali”. A detta del pretore non ha invece potuto essere dimostrato che PI 5 abbia avuto un influsso sulle modalità di registrazione contabile del denaro e neppure che egli, almeno al momento della trasmissione al fisco delle dichiarazioni d’imposta, fosse consapevole del fatto che nel bilancio l’importo non risultava come un ricavo. PI 5 - ha spiegato il pretore - si è limitato a lasciare le due ricevute della banca sul tavolo del signor PI 3 senza discuterne né dare disposizioni in merito. La sua consapevolezza dell’errata loro registrazione in contabilità - ha spiegato ancora il pretore - non può essere dedotta dal fatto che egli, in qualità di organo della M, ha firmato i bilanci 2003, ritenuto come egli, in seno alla società, si occupasse delle questioni tecnico-industriali e non avesse conoscenze di contabilità. Il primo giudice ha, poi, ancora rilevato come PI 5 sia stato “indubbiamente superficiale e negligente nel controllo della contabilità della sua ditta” ma ha aggiunto che nulla induce a credere che egli avrebbe dovuto esercitare una supervisione più determinata e che non potesse fidarsi dei propri subordinati, visto oltretutto che PI 3 e PI 4 avevano competenze sufficienti per occuparsi della contabilità della M e che mai, in precedenza, essi avevano commesso degli errori o delle malefatte.
Con riferimento alla richiesta di PI 5 a PI 3 di verificare come procedere perché la fatturazione dell’importo in nero potesse essere contabilizzato senza comportare problemi alla ditta (richiesta che emerge dal verbale d’interrogatorio dello stesso PI 5 4 dicembre 2007, AI 18 in inc. Pretura penale n.10.2009.480), il primo giudice ha rimarcato come nemmeno tale aspetto permetta di concludere che PI 5 volesse frodare il fisco ritenuto come, da un lato, la richiesta è successiva ai fatti imputati nel decreto d’accusa e, dall’altro, come essa debba essere interpretata come “un tentativo di aiutare il cliente senza infrangere però la legge”. Il pretore ha, infine, rimarcato come l’istruttoria non abbia permesso di chiarire due circostanze poco chiare: da un lato, il motivo per cui il denaro è stato depositato sul conto della M in due giorni diversi e come mai queste date siano precedenti al momento in cui il denaro è stato ritirato dalla banca dal padre di P e, dall’altro, come mai sia stata sottoscritta la convenzione di fronte all’avv. Pessina. Pur rilevando come si trattasse “di fatti sospetti, che potrebbero indurre a pensare che il signor PI 5 sia meno naif di quanto voglia far pensare”, il pretore ha concluso che tali fatti “non hanno alcuna concludenza ai fini dell’analisi degli aspetti soggettivi delle infrazioni penali” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60-61).
Il primo giudice ha, poi, rilevato come anche per PI 4 non vi siano sufficienti prove per concludere che egli, al momento dell’inoltro della dichiarazione fiscale, sapesse che la registrazione dei fr. 180'000.- a bilancio era errata e che avesse, dunque, voluto ingannare il fisco. In primo luogo - spiega il primo giudice - PI 4, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione di M, “non era incaricato direttamente dell’allestimento e della tenuta dei libri contabili, ma doveva semplicemente chiudere i bilanci e poi trasmetterli alle autorità fiscali”. A detta del pretore, non si può, pertanto, pretendere che egli rivedesse una registrazione contabile, ritenuto oltretutto che “un apporto correntista da fr. 180'000.- nel mese di dicembre, quando notoriamente le ditte si trovano a corto di contanti per le paghe di fine anno, su un conto che già ne contempla fr. 700'000.-, non è così anomalo e straordinario da balzare all’occhio” e considerato che PI 3 si occupava della contabilità della società da numerosi anni, senza che vi fosse mai stato motivo di dubitare delle sue capacità. Continuando nelle sue considerazioni relative a PI 4, il primo giudice ha poi osservato che lo stesso imputato è in ogni caso venuto a conoscenza dell’errata registrazione contabile e dell’origine illecita del denaro solo ad inizio gennaio 2005 e, pertanto, solo dopo che la dichiarazione fiscale 2003 della ditta era stata trasmessa al fisco.
Ponendo, infine, l’accento sulla decisione di PI 4 di far figurare che i fr. 180'000.- erano stati compensati con debiti irrecuperabili di due clienti, il pretore ha rilevato che tale circostanza “non è certamente prova dell’intenzione di delinquere: si tratta di una furba soluzione contabile e fiscale che ha permesso di risolvere più problemi in una volta e di rimettere a posto la situazione contabile che non ha nulla d’illecito e che è stata addirittura accettata dall’Ufficio di tassazione” (sentenza impugnata, consid. 46 pag. 61-62, cfr. anche il consid. 35 pag. 54 per l’accertamento secondo cui PI 4 ha saputo della problematica legata al versamento in nero solo ad inizio gennaio  2005).

            Per quanto concerne, infine, PI 3, ovvero il contabile che ha effettuato la registrazione dei due noti versamenti sul conto correntista, il pretore ha spiegato come l’imputato sia credibile quando afferma di non avere saputo quale fosse la provenienza del denaro, di avere trovato le due cedole bancarie sulla sua scrivania senza commento alcuno e di avere erroneamente dedotto che le stesse si riferissero a soldi immessi nella società da azionisti. Infatti - spiega il primo giudice - non è risultato da nessuna parte che egli abbia discusso dell’origine dei soldi con PI 5 prima dell’emissione della fattura al cliente. A detta del pretore, pertanto, PI 3 è credibile anche quando sostiene di aver saputo solo troppo tardi, ovvero dopo che la fattura finale a P è stata emessa e dopo che la dichiarazione fiscale 2003 è stata trasmessa al fisco, che i fr. 180'000.- erano di un cliente e non di azionisti e di aver voluto correggere la questione nel miglior modo possibile dal punto di vista contabile, motivo per cui ha chiesto consiglio a PI 4. Da quanto precede, il pretore ha concluso che nulla permette di credere che PI 3 abbia avuto coscienza di ottenere illecitamente un vantaggio fiscale per la M (sentenza impugnata, consid. 47 pag. 62-63).

                             16.2.   Nel suo gravame il procuratore pubblico esordisce rilevando come la tesi dell’errore sia “una tesi preconfezionata” che i tre imputati hanno avuto modo di costruire visto che la segnalazione al MP da parte della Divisione delle contribuzioni è “posteriore di circa 2 anni rispetto al momento in cui (tra marzo e settembre 2005) il cliente P ha informato M del fatto che il suo versamento in nero di CHF 180.000.- era venuto alla luce ed è pure posteriore al momento in cui la stessa Divisione ha avviato delle verifiche nei confronti di M”: pertanto - conclude sull’argomento il procuratore pubblico - “al momento di essere interrogati dal PP, i tre imputati erano perfettamente consapevoli della problematica” (ricorso pag. 7)

In ogni caso - continua il resistente - “la tesi dell’errore è manifestamente insostenibile alla luce delle circostanze accertate, oltre che assolutamente non plausibile viste le competenze ed esperienze delle persone coinvolte nonché la cronologia dei fatti” e decidere come ha fatto il primo giudice, non solo è frutto di una valutazione arbitraria dell’insieme delle circostanze, ma porta ad “ammettere i presupposti soggettivi dei reati solo in presenza di un’ammissione di colpa” (ricorso, pag. 7).

 

                          16.2.1.   Concentrandosi, dapprima, sulla figura di PI 5, il procuratore pubblico sottolinea il carattere essenziale per il giudizio dell’accertamento pretorile secondo cui l’imputato - nonostante lo abbia negato anche al dibattimento - sapeva che i fr. 180’000.- ricevuti da P non erano dichiarati. Si tratta di un accertamento fondamentale poiché - spiega il procuratore pubblico - oltre a dimostrare che PI 5 mente, dimostra che sapeva di dover prendere “le necessarie misure per gestire la situazione e celare la provenienza dei fondi neri” . Risulta, quindi - prosegue - “del tutto coerente con questo primo passo il fatto che, contabilmente, il denaro versato dal cliente P non sia stato registrato come ricavo sul conto dello stesso cliente” (ricorso, pag. 7)

Il ricorrente contesta, poi, l’accertamento pretorile secondo cui l’imputato si è limitato a lasciare sulla scrivania di PI 3 le ricevute senza dare indicazioni in merito alle stesse. Un tale comportamento - spiega - non è assolutamente credibile ritenuto che chi, come PI 5, si preoccupa di andare con il cliente da un notaio e di depositare presso lo stesso la ricevuta della consegna di fondi neri, non può non preoccuparsi di come tale somma verrà poi registrata nella contabilità della ditta. A detta del ricorrente, “pensare il contrario è del tutto estraneo all’esperienza di vita, oltre che al normale andamento delle cose, quindi arbitrario”. Ma, secondo il procuratore pubblico, “manifestamente errata” è anche la considerazione del pretore secondo cui PI 5, non avendo conoscenze di contabilità, non si è accorto che il bilancio 2003 della M era viziato. Tale assunto - spiega il procuratore - non considera che, al di là delle sue più o meno ampie conoscenze, a PI 5 non poteva certo sfuggire, al momento di firmare il bilancio 2003, che il credito correntista era aumentato di fr. 180'000.- rispetto all’anno precedente, ovvero di oltre il 25%, ritenuto oltretutto che una tale circostanza è immediatamente rilevabile dal bilancio (“senza cioè dover consultare la contabilità di dettaglio”) e, perciò, balza “immediatamente agli occhi”: uno PI 5 in buona fede sarebbe, perciò, stato indotto a porre qualche domanda, almeno per sapere quale azionista avesse fatto tale versamento alla società. Così non è stato - rileva ancora il ricorrente - “perché semplicemente l’errore era voluto”. D’altra parte - conclude il procuratore - che PI 5 abbia inteso ingannare il fisco è la “logica conseguenza” del fatto che egli voleva celare i fondi neri del cliente P (ricorso, pag. 7-8).

 

                          16.2.2.   Valutando, poi, la posizione di PI 3, il procuratore pubblico rileva come anche per il contabile della M “un comportamento del tutto inusuale è stato ritenuto plausibile”. A detta del magistrato inquirente, è assolutamente “inverosimile che un contabile, quand’anche a metà tempo, effettui una registrazione senza disporre delle necessarie informazioni”, considerato come sia proprio specifico compito di un tale professionista richiedere spiegazioni e documenti giustificativi prima di effettuare delle registrazioni contabili. Questo a maggior ragione - continua il ricorrente - in una piccola società come la M dove, per stessa ammissione di PI 3, le registrazioni avvenivano con alcuni giorni di ritardo e dove, pertanto, non v’era nessuna necessità di operare con urgenza. A detta del ricorrente, non è dunque assolutamente credibile che PI 3, trovandosi sulla scrivania due ricevute per un importo complessivo di fr. 180'000.-, abbia sua sponte registrato l’entrata sul conto correntisti, senza prima chiedere ragguagli, in particolare a PI 4 che era il suo referente in presenza di difficoltà di ordine contabile.

Il ricorrente, infine, rileva come a torto il primo giudice abbia accertato che, al momento dell’inoltro al fisco della tassazione 2003, PI 3 “era completamente ignaro di aver commesso un illecito”. Nel suo ragionamento - spiega - egli disattende infatti che il contabile era, per sua stessa ammissione, conscio dell’asserito errore prima dell’inoltro della dichiarazione fiscale 2003, “posto che a suo dire egli avrebbe saputo al momento di allestire la fattura (datata 17 dicembre 2004) che l’importo era stato versato dal cliente P, mentre che la citata dichiarazione fiscale è stata inoltrata al fisco il 13 gennaio 2005” (ricorso, pag. 8-9).

 

                          16.2.3.   Infine, il procuratore pubblico rileva che il primo giudice, nell’operare l’accertamento dell’assenza di consapevolezza di PI 4 quo all’erroneità della registrazione contabile, ha innanzitutto negletto che il presidente del consiglio di amministrazione della M non è una persona qualsiasi ma, in quanto fiduciario e titolare della società di revisione, un professionista “con solida formazione nel campo della contabilità ed esperienza professionale pluriennale”. A mente del ricorrente, a PI 4, occupandosi della dichiarazione fiscale 2003 e chiudendo il relativo bilancio, non poteva pertanto sfuggire l’errata registrazione dei fr. 180'000.-, ritenuto oltretutto che l’aumento del prestito correntista “è una di quelle voci contabili che forzatamente salta immediatamente agli occhi, per l’ovvio motivo che un suo aumento significa che la società si è indebitata con un azionista”. Decidere altrimenti - spiega - “è assolutamente contrario al normale andamento delle cose e alla prassi contabile”, tanto più che l’importo in questione non era irrilevante equivalendo ad un aumento del 25% rispetto all’anno precedente.
Continuando nel suo esposto, il procuratore pubblico osserva come il pretore abbia omesso di considerare nel suo giudizio

altri due aspetti rilevanti a sostegno della tesi secondo cui PI 4 non solo era consapevole dell’errata registrazione,

ma addirittura ne era consapevole già prima dell’inoltro della dichiarazione fiscale 2003. Da un lato - spiega il ricorrente - il primo giudice non si è avveduto della circostanza secondo cui

il documento depositato da PI 5 e P presso il notaio prevedeva che, in caso di decesso di PI 5, PI 4 era autorizzato a farne le veci, assunto da cui si deduce che lo stesso era fin dall’inizio consapevole dell’origine non dichiarata dei fr. 180'000.-. Dall’altro - conclude - il pretore ha omesso di considerare che  PI 3 ha situato nel 2004 la discussione che avrebbe avuto con PI 4 in merito all’asserito errore di registrazione, cosicché risulta arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui quest’ultimo ha saputo dell’origine illecita del denaro solo dopo che la dichiarazione fiscale 2003 era stata trasmessa all’autorità (ricorso, pag. 9-10).

 

                             16.3.   Per costante giurisprudenza, quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii; 128 I 177 consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; 110 IV 20 consid. 2; 74 consid. 1c con rinvii). Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPPti; per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

                         16.4. a)   L’accertamento secondo cui PI 5 lasciò le ricevute relative ai due versamenti sul tavolo di PI 3 senza dargli al riguardo nessuna indicazione resiste alla censura di arbitrio. Esso non è in contrasto evidente con nessun elemento probatorio in atti e, d’altra parte, da sole, le convinzioni che il procuratore trae da quello che lui ritiene essere il normale andamento delle cose e l’esperienza della vita (ma che, forse, è riferita, come è stato sostenuto nelle osservazioni, ad un mondo ideale che poco ha a che fare con quello reale dove l’errore e l’imprecisione sono di casa), non bastano - e di lunga - a sostanziare un arbitrio.

Dato per accertato che PI 5 nulla disse al suo impiegato - va, qui, ricordato che PI 3 lavora in M soltanto 1 giorno e mezzo alla settimana - è con una valutazione del tutto sostenibile che il primo giudice ha ritenuto che questi (che, peraltro, non ha una formazione di contabile), visto il momento caratterizzato da un’attività frenetica (si era a fine anno), poté, con una buona dose di ragionevolezza (anche perché ciò era già avvenuto in passato), ipotizzare che le ricevute del versamento lasciategli sul tavolo dal principale si riferissero a versamenti da questi (o da azionisti) fatti per dare alla ditta la necessaria liquidità per i pagamenti di fine anno (che, effettivamente, vennero poi fatti per una cifra di poco inferiore a quella versata).

Pertanto, data l’assenza di elementi oggettivi anche solo indizianti una realtà diversa, anche l’accertamento secondo cui, quando registrò nel conto correntisti l’importo di fr. 180’000.-, PI 3 non sapesse di fare una registrazione in contrasto con la realtà resiste alla censura di arbitrio.

Nemmeno vi sono elementi per tacciare di arbitrario l’accertamento secondo cui, a quel momento - e, cioè, ad inizio 2004 - PI 5 avesse in qualche modo avuto conoscenza diretta di come la somma era stata registrata in contabilità.

Né ve ne sono per tacciare d’arbitrio l’analogo accertamento per PI 4.

 

                                  b)   Risulta dagli atti che, nel settembre 2004, PI 3 ha consegnato a PI 4 la contabilità relativa all’esercizio 2003 affinché questi procedesse alle operazioni di chiusura e, poi, la inviasse all’autorità fiscale con la dichiarazione d’imposta (osservazioni di PI 4, pag. 5; osservazioni PI 5/PI 3, pag. 6).

Risulta, poi, che il controllo della contabilità dell’esercizio 2003 è stato effettuato verso fine settembre - ottobre 2004 (dichiarazioni rese il 14.1.2008 dal fiduciario commercialista alle dipendenze della __________, il quale si è occupato della revisione della contabilità della M concernente gli esercizi 2002/2005, in AI 24 in inc. Pretura penale n. 10.2009.480, pag. 2).

 

                                  c)   Risulta, poi, ancora dagli atti che, nella prima metà del dicembre 2004, tutti gli imputati vennero a conoscenza dell’errata registrazione.

Risulta, in effetti, che, a lavori quasi ultimati, P chiese a PI 5 di fare in modo che la nota finale non contemplasse prestazioni per un valore corrispondente all’importo versato a contanti nel dicembre 2003.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso PI 5 - ed è logico - la richiesta venne fatta prima dell’emissione della fattura 17 dicembre 2004, dunque venne fatta nella prima metà del mese di dicembre 2004.

Dquesta richiesta del cliente, PI 5 parlò con il contabile PI 3 cui chiese “come si poteva fare in modo che la società fosse a posto” (cfr. AI 18, dichiarazioni PI 5 4.12.2007, citata al consid. 33, pag. 53 della sentenza impugnata).

A quel momento - dunque, prima del 17 dicembre 2004 - secondo quanto da lui stesso dichiarato, PI 3 scoprì che l’importo da lui registrato ad inizio anno nel conto correntista proveniva, in realtà, dal cliente P. Confermando le dichiarazioni di PI 5, PI 3 ha, in particolare, dichiarato che:

 

"  nel 2004 PI 5 mi ha detto che bisognava fare la fattura P e che P ne voleva una per soli fr. 490'000.-. PI 5 mi chiese cosa si poteva fare con gli altri 180'000.-. Io allora mi sono reso conto che l’importo di fr. 180'000.- che avevo registrato nel conto correntista dovevano essere questi fr. 180'000.- di cui parlava PI 5”

(cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag. 2).

 

D questa sua consapevolezza PI 3 chiese conferma a PI 5 che gli confermò che quei fr. 180’000.- non erano il versamento di un azionista bensì erano un pagamento del cliente P. Infatti, nel citato verbale di PI 3 si legge che, appena messi in relazione i fr. 180’000.- di P con quelli registrati nel conto correntista, egli ne chiese “conferma e PI 5 mi ha confermato che P gli aveva consegnato delle somme nel dicembre del 2003” (cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag. 2).

 

Risulta sempre dalle dichiarazioni in atti che, a quel punto, PI 3 - che, va ricordato, non ha una formazione di contabile (e lavora solo 1 giorno e mezzo a settimana) - si rivolse subito a PI 4 (che è fiduciario, titolare della società di revisione e presidente del consiglio di amministrazione della M) per chiedergli come si poteva procedere.

Infatti, PI 3 ha dichiarato che, subito dopo avere discusso della fattura P con PI 5 e dopo essersi accorto che i fr. 180'000.- che aveva registrato nel conto correntista provenivano in realtà da un cliente, “mi sono rivolto a PI 4 per vedere come si poteva mettere a posto la cosa e emettere la fattura come richiesto dal cliente P” (cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag. 2).

Che le cose siano andate così come raccontato da PI 3, e meglio che egli si sia rivolto a PI 4 prima dell’emissione della fattura 17 dicembre 2004 (cfr. fattura annessa all’AI 1 in inc. Pretura penale n.10.2009.480), è confermato sia dalle dichiarazioni dello stesso PI 4 che ha detto che “verso fine 2004/2005 sono stato informato da PI 3 e/o PI 5 che in realtà questi importi non erano stati versati da un azionista ma da un cliente della M” (cfr. verbale d’interrogatorio PI 4 del 4 dicembre 2007, AI 17 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag. 2) sia da quelle rilasciate da Luigi Barattolo che ha dichiarato che le spiegazioni relative al fatto che il cliente P non voleva una fattura per i fr. 180'000.- “mi sono state date da PI 4 se non erro nel novembre/dicembre 2004” (cfr. verbale d’interrogatorio Barattolo del 14 gennaio 2008, AI 24 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag. 2).

Pertanto, gli atti dimostrano in modo inequivocabile che i tre imputati presero atto dell’errata registrazione contabile prima dell’emissione della fattura P, cioè prima del 17 dicembre 2004.

 

 

                                  d)   Risulta, pure, dagli atti, tuttavia, che PI 5 aveva esplicitamente chiesto a PI 3 come si potesse aderire alla richiesta del cliente “facendo in modo che la società fosse a posto” (audizione di PI 5 4.12.2007 citata al consid. 33, pag. 53 della sentenza impugnata) tanto che l’interpellato si rivolse subito a PI 4 “per vedere come si poteva mettere a posto la cosa” (audizione PI 3 4.12.2007 citata al consid. 34, pag. 54 della sentenza impugnata).

Risulta ancora che PI 4 ritenne di potere “sistemare la posizione girando” - nell’esercizio 2004 - “l’importo nel conto economico sul conto sopravvenienza ricavi” e meglio “pareggiando nel conto economico 2004 due posizioni debitrici che si trascinavano da tempo e quindi con ogni probabilità non sarebbero più state incassate” (audizione 4.12.2007 di PI 4, citata al consid. 35, pag. 55 della sentenza impugnata).

PI 4 diede indicazioni in questo senso a PI 3 che in questo senso agì: “PI 4 mi ha indicato come fare e io ho provveduto ad effettuare le registrazioni” (audizione PI 3 4.12.2007 citata al consid. 34 in fine, pag. 54 della sentenza impugnata).

Che la correzione venne decisa e fatta in quel periodo è, pure, confermato dalla dichiarazioni di __________ che ha detto che “in quel periodo (ndr: novembre/dicembre 2004) sono stato informato che nella contabilità mi sarei ritrovato con la rettifica del conto correntista e l’inserimento del versamento bancario a conto economico” (audizione __________14.1.2008 citata al consid. 36, pag. 56 della sentenza impugnata).

 

                                  e)   Dalle risultanze istruttorie emerge, poi, che la dichiarazione fiscale per l’esercizio 2003 - fondata sul bilancio relativo a tale anno in cui vi era la nota registrazione non conforme alla realtà - è stata compilata da PI 4 (o dalla sua fiduciaria), sottoscritta da PI 5 e, poi, è stata trasmessa da PI 4 al fisco il 13 gennaio 2005 (cfr. audizione PI 4 4.12.2007, AI 17, pag. 1; dichiarazione fiscale 2003 e lettera accompagnatoria contenuta nel fascicolo “Impresa di costruzione M” in atti; cfr., pure, osservazioni PI 4, pag. 5).

 

                                   f)   A quel momento, così come emerge da quanto sopra, PI 4 - fiduciario di formazione - sapeva che il bilancio conteneva una registrazione non conforme alla realtà (era stato lui a suggerire di correggere la cosa nell’esercizio successivo) e che, così come era stata fatta (un ricavo era stato registrato come un debito), la registrazione falsa aveva come effetto di diminuire l’utile aziendale e, quindi, il debito d’imposta.

In questo senso, dunque, se è vero che - come sostenuto nelle osservazioni - quanto in atti esclude che vi sia stato un dolo diretto ad ingannare il fisco per ottenere una sottrazione d’imposta e che il tutto sia stato fatto, principalmente, per aderire alla richiesta del cliente, è anche vero che PI 4 non può non avere preso in considerazione e accettato che il falso bilancio che egli consapevolmente inviava all’autorità fiscale indicava un utile della SA inferiore a quello reale e, quindi, comportava per la ditta un carico fiscale inferiore al dovuto. Ciò che realizza pienamente un dolo eventuale (per il concetto di dolo eventuale cfr. DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4).

Non è condivisibile la tesi secondo cui “la mancanza di volontà di frodare il fisco si appalesa pure nella correzione contabile dell’errore avvenuta l’anno successivo” (cfr. osservazioni PI 5 e PI 3 del 23 agosto 2010, pag. 7) nella misura in cui, comunque, la mancata dichiarazione dei fr. 180’000.- era atta a comportare una diminuzione del debito d’imposta per il 2003 e non si può pretendere che tale diminuzione sarebbe stata compensata da un aumento di ugual intensità dell’imposta dovuta per il 2004 nella misura in cui ciò presupporrebbe - cosa che normalmente non è come PI 4 doveva ben sapere - che gli altri elementi rilevanti per la tassazione rimanessero uguali.

Pertanto, per dolo eventuale (cfr. Donatsch, in Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, art. 83-222, Basilea 2000, n. 37 ad art. 186; Sansonetti, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, Basilea 2008 n. 39 ad art. 186), PI 4 - presidente del consiglio di amministrazione di M (con diritto di firma collettiva a due) e, dunque, organo della società - si è reso autore colpevole di frode fiscale ai sensi degli art. 269 LT e 186 LFID (Sansonetti, op. cit., n. 9 ad art. 186).

Relativamente alla posizione di PI 4, dunque, il ricorso va accolto.

 

                                  g)   La posizione di PI 5 è diversa.

Risulta dagli accertamenti operati dal primo giudice - e rimasti sostanzialmente incontestati - che PI 5 è totalmente digiuno di questioni contabili che aveva delegato interamente a PI 3 e a PI 4, occupandosi lui unicamente della conduzione tecnica della ditta (sentenza impugnata, consid. 33 pag. 52; consid. 45 pag. 60 e 61).

Risulta, poi, ancora che PI 5 ha “accettato” di aderire alla richiesta del cliente P “perché PI 3 mi disse che comunque la società sarebbe stata a posto dal profilo contabile” (audizione di PI 5 4.12.2007 citata al consid. 33 pag. 53 della sentenza impugnata).

Inoltre, risulta dagli atti che della soluzione trovata “per mettere a posto la società” PI 5 ha compreso soltanto che “il ricavo corrispondente all’importo di fr. 180’000.- era stato compensato con dei crediti relativi a dei cantieri dove vi erano state delle discussioni e non si era arrivati ad incassare tutto il dovuto” (sentenza impugnata, consid. 33 in fine, pag. 53).

Agli atti non vi sono elementi da cui si possa dedurre che egli abbia avuto una percezione più chiara della soluzione trovata dalle due persone delegate alle questioni contabili. In particolare, non ve ne sono che provino che lui aveva compreso o che gli era stato detto che la compensazione sarebbe stata effettuata soltanto nell’esercizio 2004.

In queste condizioni, l’accertamento del primo giudice secondo cui PI 5 non ha avuto alcuna intenzione di frodare ma è stato semplicemente “superficiale e negligente nel controllo della contabilità della sua ditta” non può dirsi arbitraria. Tenuto conto, peraltro, che la richiesta fatta da PI 5 all’impiegato di fare in modo che “la società fosse a posto dal profilo contabile” può essere intesa soltanto - così come ha fatto il giudice di prime cure - come espressione di una volontà di rispettare le regole, il primo giudice non è certamente caduto in arbitrio rilevando come non sia “un fatto anomalo - anche se non dovrebbe accadere - per chi dirige delle imprese, concentrarsi sulle questioni tecnico-industriali e sottovalutare quelle contabili o amministrative, limitandosi a verificare grossolanamente quale è stato il risultato d’esercizio annuale” e, perciò, a ritenere non sufficiente a provarne il dolo il fatto che PI 5 abbia sottoscritto la dichiarazione d’imposta. Ciò, tanto più che “PI 3 e PI 4 avevano competenze sufficienti - tenuto conto della complementarietà con cui agivano - per occuparsi della contabilità di M e delle dichiarazioni fiscali” e che i due, sin lì, avevano operato senza “errori o malefatte che avrebbero dovuto spingere PI 5 a rivedere nel dettaglio tutto il loro lavoro” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 61).

Pertanto, relativamente a PI 5, il ricorso è da respingere.

 

                                  h)   Come visto sopra, è stato accertato senza arbitrio che PI 3 ha scoperto l’erroneità della registrazione soltanto nella seconda metà di dicembre 2004. Quindi, sia al momento della registrazione (inizio 2004) che al momento della consegna a PI 4 della contabilità per la sua chiusura (settembre 2004), egli non era cosciente di avere effettuato una registrazione non conforme alla realtà.

Risulta dagli atti che la dichiarazione fiscale è stata compilata da PI 4 (o da qualcuno del suo ufficio) e, poi, trasmessa all’autorità dallo stesso PI 4 (cfr. sul ruolo di PI 4 al riguardo, fra gli altri atti, audizione PI 4 4.12.2007, AI 17 in inc. Pretura penale n. 10.2009.480, pag. 1; osservazioni presentate da PI 5 e PI 3 e dallo stesso PI 4).

Non vi sono elementi in atti da cui si possa desumere che PI 3 è, in qualche modo, intervenuto nella stesura della dichiarazione fiscale né che egli sia stato in qualche modo coinvolto in tale operazione.

In queste condizioni, in applicazione del principio in dubio pro reo, occorre considerare accertato che PI 3 non ha avuto alcun ruolo né nella compilazione della dichiarazione fiscale né nel suo invio alle autorità fiscali.

Pertanto, l’assoluzione di PI 3 non presta il fianco a critica alcuna. Al momento della registrazione del versamento egli non sapeva di fare una registrazione contraria alla realtà e, quindi, non gli può essere attribuito nessun dolo (nemmeno eventuale) in relazione alla questione fiscale. In seguito, egli non ha avuto alcun ruolo né nella compilazione né nell’invio della dichiarazione fiscale: a questo stadio, quindi, per lui non potevano, neppure, essere realizzati i presupposti oggettivi del reato.

L’accertamento pretorile secondo cui PI 3 non ha mai agito nell’intento di frodare il fisco resiste, dunque, alla censura d’arbitrio.

Il ricorso va, perciò, respinto anche in relazione alla posizione di PI 3.

 

                                17.   Nel suo ricorso, il procuratore pubblico chiede, infine, che, in riforma del giudizio impugnato, gli imputati vengano dichiarati autori colpevoli del reato di falsità in documenti (ricorso, pag. 11).

                             17.1.   Discutendo dell’imputazione dei tre accusati per il reato di falsità in documenti - imputazione che faceva sostanzialmente loro carico di avere allestito (o fatto allestire) una fattura datata 17 dicembre 2004 attestante, contrariamente al vero, un costo delle opere di soli fr. 490'000.-, di avere fatto uso di tale fattura inviandola al cliente ed inserendola nella contabilità 2003 della M nonché di aver allestito (o fatto allestire) una falsa contabilità dell’anno 2003, omettendo di inserire il ricavo di fr. 180'000.- nel conto economico ed aumentando ingiustificatamente di pari importo il credito correntista e di aver prodotto detti documenti all’autorità fiscale (cfr. i decreti d’accusa) - il primo giudice ha, innanzitutto, osservato che “dal punto di vista soggettivo la seconda parte dei fatti addebitati - cioè quella relativa all’allestimento della falsa contabilità - decade per mancanza d’intenzionalità da parte sia di PI 5, che di PI 3, che di PI 4, per quanto già spiegato in relazione alle frodi fiscali” (sentenza impugnata, consid. 49 pag. 64).
Inoltre - sempre secondo il pretore - il reato prospettato decade anche relativamente all’allestimento della fattura 17 dicembre 2004, non rappresentando la stessa un documento ai sensi dell’art. 110 cifra 4 CPS. Il pretore, in merito all’imputazione di aver fatto uso della fattura ha, infine, rilevato che la stessa non era stata allegata alla contabilità 2003, ma a quella del 2004 e che, non essendo stato tale fatto correttamente prospettato dal procuratore pubblico, l’accusa non poteva, su questo punto, essere considerata (sentenza impugnata, consid. 49 pag. 64).

                             17.2.   Giusta l’art. 251 CP si ha falsità in documenti quando chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.
L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Vi è falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF dell'11 ottobre 2007, 6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se nel caso di falso materiale, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, nel caso del falso ideologico, in virtù della giurisprudenza del TF, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta menzogna scritta trascende in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità, sia, cioè, provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit., n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid. 2a pag. 68; 123 IV 61 consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag. 339).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273; STF 11 ottobre 2007, 6B_334/2007; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da provare la veridicità di ciò che in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 122 IV 332 consid. 2a).

La “menzogna scritta” trascende in reato e diventa, quindi, un falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto, quando questa ha una posizione analoga a quella di un garante (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 62 ad art. 251 CP).

La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri.

            Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. 3bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a pag. 62 e rinvii e pag. 67-68) oppure ancora può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., n. 155-156 ad art. 251) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o da un visto di controllo (DTF 131 IV 125, consid. 4.5).
Dal profilo soggettivo la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza. In ogni caso l’art. 251 CP esige, inoltre, che l’autore voglia ingannare qualcuno: l’intenzione di ingannare è necessaria per creare la messa in pericolo repressa dalla norma penale. Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 101 IV 53 consid.
I.3.a; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; Boog, op. cit, ad art. 251 CP, n. 87-89).

                             17.3.   In concreto è pacifico che il conto economico 2003 della M deve essere considerato un documento con carattere probatorio accresciuto.

Ai considerandi precedenti, è stato accertato che, a partire da dicembre 2004, i tre imputati erano consapevoli che la registrazione dei fr. 180’000.- nel conto correntisti del 2003 non corrispondeva alla realtà.

Nulla è stato accertato per il periodo precedente: in particolare, è stato accertato che, al momento di tale registrazione, nessuno dei tre imputati aveva una simile consapevolezza.

Se è pacifico che il mancato inserimento nel conto economico del ricavo di fr. 180'000.- provenienti dal cliente P e l’aumento per un pari importo, del credito correntista costituiscono, dal profilo oggettivo, un falso ideologico, non vi può essere al riguardo (allestimento di una falsa contabilità) alcuna condanna ex art. 251 CP in assenza dell’accertamento di un dolo al riguardo.

Per quanto è della produzione di tale bilancio all’autorità fiscale, gli accertamenti di cui sopra impongono la relativa assoluzione di PI 5 e PI 3: il primo per assenza di dolo poiché, negligentemente, pensava che il bilancio fosse “a posto”, il secondo (semplice impiegato a tempo parziale) poiché non è, in alcun modo, intervenuto nei rapporti con l’autorità fiscale.

Diverso è il caso per PI 4 che è colui che ha causato l’inghippo (compensazione nell’esercizio successivo invece di una correzione del bilancio 2003) ed è colui che ha trasmesso all’autorità fiscale il bilancio che sapeva contenere un dato falso e, in sé, atto a diminuire il debito d’imposta della SA del cui CdA era presidente (cfr., per il concorso del reato ex art. 251 con quello di frode fiscale, DTF 133 IV 303 consid. 4.6; 122 IV 25 consid. 3c secondo cui l’art. 251 CP non è applicabile soltanto quando, oltre al bilancio commerciale corretto di una SA, ne viene allestito un altro falso, esclusivamente per fini fiscali; Sansonetti, op. cit., n. 49 ad art. 186).
Infine, in relazione all’assoluzione dall’imputazione di falso in documenti in relazione alla fattura 17 dicembre 2004, il ricorso è irricevibile per mancanza di motivazione: il primo giudice ha motivato tale suo giudizio con un rilievo di natura procedurale (violazione del principio accusatorio) su cui il ricorrente non si è minimamente espresso.

 

                                18.   Sulla scorta di quanto sopra, per quanto ammissibile, il ricorso del procuratore pubblico, deve essere parzialmente accolto nel senso che, in parziale riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, PI 4 è dichiarato autore colpevole di frode fiscale in violazione dell’art. 186 cpv. 1 LIFD e dell’art. 269 cpv. 1 LT (così come descritto nel DA) e di falsità in documenti ex art. 251 CP per avere prodotto all’autorità fiscale un falso bilancio della M per l’anno 2003.

Gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena da infliggere ad PI 4.

 

                                 IV.   Sulle spese e sulle ripetibili

                                19.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 CPPti combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPPti).

 

-    ricorso di PI 5:

   Gli oneri processuali sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili;

 

- ricorso di  PI 2:
Gli oneri processuali sono a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili;

 

- ricorso del procuratore pubblico:

   Gli oneri del ricorso sono posti a carico di PI 4 per 1/3 e per il resto dello Stato che rifonderà a PI 5 e PI 3 fr. 700.- ciascuno per ripetibili.

 

                                     

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:

 

                                    I.   ricorso di PI 5

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.-          

b) spese complessive               fr.            200.-          

                                                     fr.         1'200.-          

 

                                         sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   II.   ricorso di  PI 2

 

                                   3.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.-          

b) spese complessive               fr.            200.-          

                                                     fr.         1'200.-          

 

                                         sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   ricorso del procuratore pubblico

 

                                   5.   Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               5.1.   Di conseguenza, in parziale riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, PI 4 è dichiarato autore colpevole di frode fiscale in violazione dell’art. 186 cpv. 1 LIFD e dell’art. 269 cpv. 1 LT (così come descritto nel DA) e di falsità in documenti ex art. 251 CP per avere prodotto all’autorità fiscale un falso bilancio della M per l’anno 2003.

 

                               5.2.   Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena da infliggere a A. PI 4.

 

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   6.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.-          

b) spese complessive               fr.            200.-          

                                                     fr.         1'200.-          

 

sono posti a carico di PI 4 per 1/3 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a PI 5 e PI 3 fr. 700.- ciascuno per ripetibili.

 

 

                                   7.   Intimazione a:

 

 

 

                                   8.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.