Incarto n.
17.2010.37

Locarno

12 gennaio 2011/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale                                

 

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 22 giugno 2010 da

 

 

RI 1 (PC)

rappr. dall' PA 1

 

 

contro la sentenza emanata il 2 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

 

 

 

RI 2

rappr. dall' DI 1

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa 14 maggio 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 7 dicembre 2008, intenzionalmente colpito RI 1 con due calci alla coscia ed un pugno al volto, provocando la rottura di due incisivi superiori. 

                                         In applicazione della pena, il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, per complessivi fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre alla multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese.

                                        

                                  B.   Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusato, in data 2 giugno 2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di lesioni semplici in applicazione del principio in dubio pro reo, respingendo altresì le pretese di parte civile e mettendo tasse e spese a carico dello Stato.

 

                                  C.   Contro la sentenza del giudice della Pretura penale la parte civile ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 22/23 giugno 2010, RI 1 contesta il proscioglimento di RI 2 invocando un accertamento arbitrario dei fatti, vizi essenziali di procedura e un’applicazione errata del diritto.

 

                                  D.   Con scritto 12 agosto 2010, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni al gravame, ritenendo comunque corrette le tesi esposte dalla parte civile nel suo ricorso e associandosi a quanto postulato.

Con osservazioni 23 agosto 2010, RI 2 ha, per contro, chiesto la reiezione del ricorso. 

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art  288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -  il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

 

                                   2.   Nel suo gravame, RI 1 censura il proscioglimento dell’accusato in applicazione del principio in dubio pro reo e critica, in particolare, il modo di procedere del primo giudice a seguito di quanto ammesso dall’imputato in relazione alla testimonianza di __________. 

 

                               2.1.   Nella sentenza impugnata il giudice della Pretura penale ha riferito che la sera del 7 dicembre 2008, dopo aver passato la serata a __________ con dei colleghi consumando diversi alcolici, la parte civile RI 1 ha incontrato l’accusato RI 2 in zona __________ (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3). Quest’ultimo era all’interno della sua automobile, in compagnia dell’amica __________, e aveva accostato in prossimità delle strisce pedonali per farla scendere. Riconosciuto RI 2 per averlo già visto nel negozio dove lavorava, RI 1 ha dato con la mano un forte colpo al vetro posteriore destro dell’automobile (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3).

Dopo questa contestualizzazione della vicenda, il primo giudice ha rilevato che quanto accaduto successivamente non ha potuto essere determinato con certezza ed ha esposto in sentenza le varie versioni desumibili dagli atti.

In primo luogo, quella fornita dalla parte civile che ha raccontato di aver ricevuto da RI 2 due calci alle gambe e uno o due pugni in pieno volto, a seguito del/i quale/i gli si sono spezzati i due incisivi, sputati seduta stante (sentenza impugnata, consid. 2.1, pag. 4).

Il primo giudice ha, in seguito, riferito la versione dell’accusato RI 2 che ha asserito di avere sferrato un “calcio/spinta” all’addome della parte civile - secondo una tecnica di difesa conosciuta in quanto agente di sicurezza - ma di non avere dato alcun colpo “di offesa” (sentenza impugnata, consid. 2.2, pag. 4). 

Nella sentenza impugnata viene, poi, citata la testimonianza di __________ (l’amica dell’imputato che era con lui sulla vettura) che non ha avvalorato nessuna delle due tesi in quanto ha dichiarato di non avere avuto “modo di vedere quello che stava succedendo, in quanto non mi piacciono queste situazioni, per tale motivo evito di guardarle” (sentenza impugnata, consid. 2.3, pag. 4).

Infine, il primo giudice ha riportato la versione dei fatti fornita dal passante, __________, che ha dichiarato di avere sentito il colpo alla carrozzeria e di avere, subito dopo, visto uscire dalla vettura il conducente che “si dirigeva verso un giovane che riconoscevo nel RI 1 e, poi, di avere visto “il conducente” (cioè, l’uomo sceso dalla vettura) che “sferrava dei colpi al Nima, più precisamente due calci alle cosce e due pugni al volto, quest’ultimi non so dire se fossero andati a segno” (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5).

Rilevato che:

- il teste non è stato in grado di confermare se i colpi siano andati a segno e siano stati causa della frattura delle corone degli incisivi del querelante (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5);

- “a rendere tutto ancora più incerto” vi è il fatto che RI 1 quella sera avesse consumato bevande alcoliche, il cui influsso ha compromesso “presumibilmente pure la sua percezione e facoltà di analisi critica delle circostanze” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6); 

- RI 1 quella sera non ha detto nulla, né alla Polizia né ad altri, in relazione alla rottura dei denti, recandosi al pronto soccorso solo il 9 dicembre seguente (data della querela sporta contro ignoti), ove è stata riscontrata “una ferita lacero contusa cicatrizzata a carico della mucosa del labbro superiore” e “le corone dei due incisivi superiori fratturati” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6);

il primo giudice ha concluso che quanto accaduto quella sera non poteva essere determinato con certezza - non potendosi escludere ipotesi differenti rispetto alla tesi accusatoria - e, perciò, ha deciso di prosciogliere l’accusato in applicazione del principio in dubio pro reo (sentenza impugnata, consid. 4,5 e 6, pag. 5 e 6). 

Ciò detto, ricordando che, interpellato ex art. 252 CPP TI; l’imputato ha dichiarato di essere stato lui a suggerire all’amica di dire alla polizia di non avere visto nulla per non essere coinvolta nella procedura, il primo giudice ha precisato che tale circostanza non era tale da modificare la sostanza della sua decisione e la sua assoluzione in virtù del principio in dubio pro reo. Pertanto, rilevando come il consiglio dato dall’imputato all’amica configurasse  “un atteggiamento del tutto deplorevole, irrispettoso e contrario all’obbligo di lealtà verso le autorità inquirenti, che stanno effettuando un’indagine giudiziaria”, egli ha rivolto “una nota di biasimo al’indirizzo dell’imputato” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7).

 

                               2.2.   Nel gravame, la parte civile sostiene che la conclusione del primo giudice secondo cui l’insufficienza del materiale probatorio imponeva l’applicazione del principio in dubio pro reo è arbitraria nella misura in cui - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - quanto successo è determinabile sulla scorta delle sue dichiarazioni che collimano, nella loro sostanza, con quelle rese da __________. Il fatto che questi non ha saputo indicare se i pugni fossero andati a buon fine -  precisa il ricorrente - è irrilevante ritenuto che le conseguenze del pestaggio sono state, peraltro, accertate nel certificato medico (ricorso, pag. 4-5). Andava, poi, considerato - ad ulteriore conferma del fatto che la vicenda si è svolta così come alla sua versione - che il racconto dell’accusato non è univoco, in quanto egli ha, in un primo tempo, negato di aver colpito la vittima per poi, in seguito, ammettere di averle dato un calcio all’addome per autodifesa (ricorso, pag. 5). Sempre arbitrariamente - continua il ricorrente - il primo giudice ha ritenuto che il tasso alcolemico presentato quella sera dalla vittima potesse contribuire all’impossibilità di un accertamento dei fatti poiché  l’alcool “non ha avuto influenza né sulle ferite riscontrate in ospedale né sulla testimonianza di __________” (ricorso, punto 9).

Ciò rilevato, il ricorrente osserva come il primo giudice avrebbe potuto sospendere il dibattimento - al momento in cui l’imputato “ha candidamente ammesso di avere detto lui alla teste di riferire di non avere visto alcunché (anche a seguito della difficile situazione famigliare della medesima teste)”. Osservato come il primo giudice avrebbe dovuto disporre l’audizione di __________ per stabilire cosa essa abbia davvero visto, il ricorrente conclude che, in ogni caso, l’affermazione dell’imputato comprova - oltre la “commissione del reato di istigazione a falsa testimonianza” - la sua assenza di credibilità e, di conseguenza, la sua colpevolezza (ricorso, pag. 6).

E’, pertanto, arbitrario - conclude il ricorrente - a fronte delle risultanze probatorie evocate, concludere per l’applicazione del principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 6).

 

                               2.3.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ invece necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1; DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 122 II 469 consid. 4a, 121 I 306 consid. 1b, 120 Ib 229 consid. 2b), e che tale modo di procedere non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti). Per questa valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007], consid. 5.1, DTF 131 I 153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a).

Il principio in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002,  consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

 

                            2.4.a.   A ragione il ricorrente afferma che è arbitrario concludere, a fronte del materiale probatorio in atti, che non è possibile accertare lo svolgimento dei fatti.

In effetti, è un dato certo - poiché ammesso da entrambi i protagonisti della vertenza e confermato dal teste - che, in risposta ai colpi dati da RI 1 alla vettura dell’imputato, questi ne è sceso e  ha affrontato il primo. Secondo l’imputato, è nata una colluttazione a causa della parte civile che gli si sarebbe “buttata addosso” . Secondo la parte civile, invece, dopo un brevissimo colloquio (“mi hai rovinato la macchina”, “provamelo”), fu l’imputato a colpirlo con due calci alle gambe e un pugno in pieno volto (cfr. verbale 10.2.2009 pag. 2; verb dib. 2.6.2010 pag. 4). La divergenza fra le due versioni relativa alle circostanze in cui si svilupparono i contatti fra i due poteva e doveva essere risolta facendo riferimento alla deposizione del teste __________ che ha dichiarato di avere visto che il conducente, sceso dalla vettura dopo che la PC l’aveva colpita, ha affrontato il giovane colpendolo nei modi descritti, ciò che esclude che ad iniziare la colluttazione sia stato il ragazzo. Anche la seconda divergenza di versioni fra PC e imputato - cioè, quella relativa ai colpi dati e ricevuti - doveva essere risolta facendo capo alla testimonianza in atti. Infatti, __________ ha chiaramente dichiarato che il conducente della vettura (cioè, RI 2) “sferrava dei colpi al Nima, più precisamente due calci alle cosce e due pugni al volto” (verbale 19.2.2009). Concludere - a fronte di questa situazione probatoria - che non è possibile accertare se l’imputato ha o meno colpito la parte civile al volto significa cadere in arbitrio poiché significa disattendere in modo manifesto il senso e la rilevanza della testimonianza raccolta ritenuto inoltre che - come correttamente osservato nel ricorso - il fatto che il teste non ha potuto vedere se i due pugni sono andati a segno è superato ampiamente da altre due emergenze probatorie: da un lato, il rapporto di polizia da cui risulta che, subito dopo la colluttazione,  la parte civile presentava già la ferita al labbro (e questo, prima della testata da lui sferrata all’addetto alla sicurezza) e, dall’altro lato, dal certificato medico in atti che testimonia di una ferita lacero-contusa a carico della mucosa del labbro superiore  e della rottura di due denti. Si rileva, qui - ad ulteriore conferma della versione della PC - che il certificato medico precisa che la ferita lacero-contusa era cicatrizzata, così come doveva essere ritenuto che la ferita è stata inferta 2 giorni prima della visita al P.S. dell’ospedale di __________ (è, infatti, notorio che le lesioni della mucosa delle labbra cicatrizzano in pochi giorni).

E’ irrilevante, in questo contesto, il fatto che la parte civile fosse, al momento dei fatti considerati nel DA, sotto l’influsso di bevande alcooliche: come affermato nel ricorso, infatti, l’alcool ingerito dalla PC non ha certamente potuto alterare le capacità di percezione della realtà del teste (che ha dichiarato di avere visto l’imputato sferrare alla PC, oltre che dei calci, due pugni al volto) né ha potuto alterare la capacità di percezione degli agenti intervenuti né quella dei medici del P.S. dell’ospedale di __________ che, riferendo e attestando di una ferita lacero-contusa al labbro hanno, indirettamente, confermato la versione della PC e completato quella del teste (che non ha visto se i pugni erano andati a segno o no).

Semmai, l’alcool ingerito dalla PC doveva essere visto - poiché non c’è altra spiegazione - come la giustificazione della mancata denuncia, la sera dei fatti, alla polizia della rottura dei denti.

Così come ancora una volta correttamente sostenuto nel ricorso, il quadro disegnato dalla versione della parte civile confermata in modo evidente da quella del teste, da quanto riportato nel rapporto di polizia e da quanto accertato nel certificato medico è, poi, ancora supportata dal giudizio di inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato che deve essere obbligatoriamente reso a causa della mancanza di costanza - dapprima (verbale 31.3.2009 pag. 3) egli ha parlato di una sola spinta data per allontanare la parte civile e, poi, al dibattimento, ha ammesso di averla colpita, ma “solo” con un calcio/spinta all’addome e solo per difesa - ma anche (se non soprattutto) a causa dell’ammissione, fatta al dibattimento, secondo cui egli ha consigliato alla ragazza che era con lui di negare di avere visto qualcosa.

In questo contesto, è arbitrario concludere per l’esistenza di insopprimibili dubbi sull’andamento delle cose poiché tutte le risultanze istruttorie depongono per uno svolgimento dei fatti così come indicato dalla parte civile: va al proposito ancora una volta ricordato che non è richiesto, per l’accertamento dei fatti, la certezza assoluta ritenuto che semplici dubbi astratti e teorici - poiché sempre possibili - non sono sufficienti all’applicazione del principio in dubio pro reo.

 

                                  b.   Ciò rilevato, considerato come, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, il materiale probatorio basti ad accertare che l’imputato ha colpito la parte civile al viso con due pugni e che con ciò ha causato la ferita lacero-contusa e la rottura dei due denti (non vi sono, agli atti, elementi che possano rendere verosimile che la rottura dei denti è riconducibile ad altre cause), il ricorso va accolto. L’imputato deve, perciò, essere dichiarato autore colpevole del reato che gli è stato imputato con il DA. Gli atti vanno, poi, rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per il giudizio sulla pena e sulle richieste della PC.

 

                                   3.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1, che ha presentato il suo ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili (art. 15 CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI).

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è riformata come segue:

 

"  -   RI 2 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 7.12.2008, intenzionalmente colpito RI 1 con due calci alla coscia ed un pugno al volto, provocando la rottura dei due incisivi superiori.

  -   Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale affinché proceda così come indicato nei considerandi.”

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            800.-          

b) spese complessive               fr.            200.-          

                                                     fr.         1'000.-          

 

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 800.- per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.