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Incarto n. |
Lugano 14 dicembre 2010 |
In nome |
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La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini |
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segretaria: |
Dell'Oro, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 9 agosto 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali e nei confronti di PI 1 |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 11 giugno 2010, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di:
- tentato omicidio intenzionale, per avere, il 15 agosto 2009, a __________, tentato di uccidere __________ colpendolo tre volte con un coltello;
- lesioni gravi, per avere, il 15 agosto 2009, a __________, intenzionalmente sfregiato in modo grave e permanente il viso di __________;
- tentata rapina, per avere, il 15 agosto 2009, a __________, tentato di compiere un furto in danno di __________ usando violenza contro di lui;
- lesioni semplici, per avere, il 21 giugno 2009, a __________, afferrato al collo e spinto __________ contro una parete, ferendola alla schiena e alla spalla sinistra;
- minaccia, per avere, nel corso del mese di febbraio 2009, a __________, incusso timore a __________, minacciando di colpirla con un coltello alla pancia e al collo;
- messa in circolazione di monete false, per avere, nel corso del mese di luglio 2009, a __________, in tre occasioni, messo in circolazione tre banconote false da Euro 100.-;
- infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________, nel corso dell’estate 2009 sino al 15 agosto 2009, procurato 5 grammi di marijuana a __________;
- contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, dal 26 maggio 2009 sino al 15 agosto 2009, personalmente consumato almeno 15 grammi di marijuana.
RI 1 è stato per contro prosciolto dalle imputazioni di pornografia e di lesioni semplici.
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di cinque anni, computato il carcere preventivo sofferto.
B. Nel medesimo giudizio RI 1 - compagna di RI 1 ed ex moglie di PC 1 - è stata riconosciuta autrice colpevole di aggressione e di ingiuria, per avere, il 15 agosto 2009 a __________, preso parte all’aggressione in danno di PC 1 e della compagna di quest’ultimo, PC 2, di cui ha, inoltre, offeso l’onore tacciandola di “puttana”.
In applicazione della pena, PI 1 è stata condannata alla pena detentiva di due anni e sei mesi. Di questi, 21 mesi sono stati sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Entrambi gli imputati sono stati condannati a rifondere a PC 1 fr. 14'483.90 per torto morale e perdita di guadagno, mentre per le ulteriori pretese la parte civile è stata rinviata al foro civile.
La Corte ha, inoltre, ordinato la confisca degli strumenti del reato (due sassi e un martello) ed ha dissequestrato gli altri oggetti posti sotto sequestro dalla pubblica accusa.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste a carico dei condannati in solido, con ripartizione interna in ragione di ¾ per RI 1 e ¼ per PI 1.
C. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono in sintesi i seguenti.
1. Sabato 15 agosto 2009, PC 1 ha trascorso il pomeriggio in montagna, con la compagna, il figlio __________ (1992) e le figlie dell’ex moglie PI 1, __________ (1997) e __________ (2000). Le due bambine alloggiavano già da qualche giorno presso di lui a __________, poiché la madre non poteva occuparsi di loro a causa di problemi di salute legati alla gravidanza in corso.
2. Al rientro nell’appartamento di PC 1 __________ inviò - erano le 19.17 - un sms alla madre. Questa la richiamò alle 20.09 e, nel corso della telefonata, si fece passare l’ex marito cui chiese di ospitare ancora per qualche giorno le bambine. L’uomo acconsentì ma l’arrangiamento non fu gradito a __________ che, per il giorno successivo, aveva altri programmi. Perciò, la ragazzina inviò alla madre due sms scrivendo che PC 1 aveva dato del cretino a RI 1. PI 1, irritata, richiamò la figlia a due riprese e chiese all’ex marito (non è chiaro se direttamente o tramite __________) di riportarle le figlie. L’uomo le rispose che, a quel punto, toccava a lei venire a riprendersele.
In seguito, PC 1 ebbe con __________ un’accesa discussione, durante la quale il primo giudice ha ritenuto “altamente verosimile” che la ragazzina sia stata colpita con un pugno dall’uomo. All’alterco fece seguito la fuga di __________ e della sorella, la ricerca delle ragazzine da parte del patrigno col figlio __________, il loro ritrovamento e riaccompagnamento a casa della madre a __________.
3. Nel frattempo, RI 1 aveva letto l’sms inviato da __________ alla madre e aveva, così, saputo che PC 1 lo aveva chiamato “cretino” e che non intendeva riportare le ragazze. Con un certo nervosismo, dunque, decise di andare con la compagna a __________ - ciò che comportava un viaggio in treno e, poi, due km a piedi - per prendere le ragazzine che PC 1, benché automunito, rifiutava di riaccompagnare a casa.
Nello zainetto preparato per la trasferta, RI 1 ripose anche un martello.
4. Mentre già i due erano sul treno, __________ (figlio di PC 1) telefonò a PI 1 per dirle che, con il padre, stava riaccompagnando a casa le bambine.
Poco dopo, __________ telefonò alla madre - ma fu RI 1 a rispondere alla chiamata - per avvisare che lei e la sorella erano giunte a destinazione. In quella conversazione, la ragazza disse anche che quella sera PC 1 le aveva dato un pugno.
5. Sulla strada che dalla stazione porta all’abitazione di PC 1, RI 1 raccolse due sassi: il primo per danneggiare l’automobile dell’antagonista - intenzione da cui ha desistito su richiesta della compagna, preoccupata di essere costretta a risarcire il danno - e il secondo (di circa 1 kg) con la finalità di utilizzarlo come arma contro di lui.
6. Alle 21.45 PI 1 suonò il campanello della palazzina dove viveva l’ex marito. Quando questi - che era rincasato da poco - aprì la porta d’entrata dello stabile, RI 1 gli scagliò addosso il sasso raccolto mentre PI 1 gli si avventò contro con il martello con cui lo colpì alla base del collo. In seguito, PI 1 raccolse il sasso (che era caduto a terra) e lo gettò contro PC 2 (che si trovava sull’uscio dell’appartamento) riuscendo, però, a colpire soltanto lo stipite della porta e, poi, raggiunse la donna con cui si accapigliò e che tacciò di “puttana”. La lite finì quando PC 2 si rifugiò nell’appartamento.
Nel frattempo, mentre PC 1 cercava di chiudere la porta d’ingresso dello stabile, RI 1 vi infilò il braccio sinistro e lo colpì con un coltellino causandogli due ferite al torace. Quindi, riuscito ad entrare all’interno dell’edificio, RI 1 accoltellò una terza volta l’avversario, ferendolo all’addome.
Infine, RI 1 ordinò a PC 1 di consegnargli oro e denaro e, in assenza di reazione della vittima, lo sfregiò in volto con un taglio di ca. 15 cm sulla guancia sinistra dicendogli “così ogni volta che ti taglierai la barba ti ricorderai di me”.
7. I sanitari dell’ospedale civico di __________ (dove PC 1 venne trasportato dopo la lite) diagnosticarono una ferita da taglio di ca. 15 cm sulla guancia orecchio-bocca con apertura della cavità orale, una lesione cutanea di ca. 1,5 cm all’emitorace sinistro basso con lesione bordo splenico non sanguinante, una lesione cutanea parasternale destra di ca. 1,5 cm con incisione sterno e una lesione perforante periombelicale con sanguinamento attivo della parete addominale.
PC 1 venne sottoposto ad un intervento chirurgico urgente (“laparotomia in urgenza e revisione ferite”) e rimase degente per quattro giorni in cure intense e per dieci giorni in reparto. Vi furono, in seguito, altri due ricoveri di una durata di oltre cinque settimane per interventi chirurgici, in particolare per la ferita al volto che, oltre alla cicatrice visibile, ha causato un parziale deficit funzionale dovuto alla lesione di alcuni nervi. Un ulteriore intervento era in previsione dopo il dibattimento.
Per quel che concerne le altre ferite, il medico legale, pur precisando che la vittima non è mai stata in pericolo di morte, ha affermato che l’arma utilizzata, così come l’azione del RI 1, erano idonee a cagionare la morte, data la reiterazione di colpi in regioni vitali del corpo. In particolare, la ferita penetrante che ha causato la lesione periferica della milza e quella al viso sono state definite particolarmente pericolose, in quanto solo per caso non sono stati lesionate arterie del collo e addominali che avrebbero provocato in breve tempo la morte della vittima.
8. Nel corso dell’inchiesta avviata a seguito dell’accoltellamento, è emerso il seguente episodio che ha dato luogo ad un’imputazione per minaccia a carico di RI 1 e alla conseguente sua condanna per tale reato.
Nel febbraio 2009, fra RI 1 e PI 1 - che convivevano da poco - è scoppiato un litigio durante il quale la donna gettò a terra, rovinandolo, un coltellino svizzero che era stato regalato a RI 1 dal nonno. RI 1 afferrò con la mano destra il collo della donna, dicendole “vedi che cosa hai fatto??”. Poi, mentre la compagna era sdraiata a letto, le si sedette sopra, le strinse i polsi con una mano e, impugnato con l’altra il coltellino in questione, ne avvicinò la lama al collo della donna e, operando una leggera pressione, le chiese se lo voleva nel collo o nella pancia. PI 1 reagì dicendogli di smetterla poiché altrimenti avrebbe gridato per cercare aiuto, ma RI 1 le intimò di stare zitta o l’avrebbe ammazzata. PI 1 non ha mai sporto denuncia per questo episodio.
9. Anche l’imputazione e la condanna di RI 1 per lesioni semplici è relativa ad un episodio avvenuto prima dell’accoltellamento ed emerso in corso di istruttoria.
Il 21 giugno 2009, durante un alterco nella loro abitazione di __________, RI 1 ha sferrato un calcio all’avambraccio sinistro della compagna, che stava fuggendo dall’appartamento in direzione dell’ascensore. Poi, una volta raggiunta la donna, l’afferrò per il collo con una stretta talmente forte da toglierle il respiro e, poi, la spinse verso la parete.
Anche in questo caso le autorità hanno proceduto d’ufficio, PI 1 non avendo presentato alcuna denuncia nei confronti del compagno.
D. Il 14 giugno 2010, RI 1 ha presentato una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza della Corte delle assise criminali. Nella motivazione scritta del gravame, sostenendo un arbitrario accertamento dei fatti, la violazione di norme essenziali di procedura e un’errata applicazione del diritto federale, egli chiede l’annullamento della pronuncia di prime cure, con la derubricazione dell’accusa di tentato omicidio intenzionale in quella di lesione gravi e il suo proscioglimento dai reati di tentata rapina, lesioni semplici e minaccia ed una conseguente sensibile riduzione della pena inflitta e sospensione condizionale (almeno parziale) della stessa.
E. Il patrocinatore di PI 1, con scritto 23 agosto 2010, ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni al ricorso.
Il procuratore pubblico, con osservazioni 6 settembre 2010, ha postulato la reiezione del ricorso e l’integrale conferma della sentenza della Corte delle assise criminali.
Con memoriale 3 settembre 2010 in cui definisce irricevibile e, in ogni caso, infondato il gravame, anche la parte civile ha chiesto la conferma della sentenza di prime cure.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
2. Anzitutto si rileva che il ricorrente, pur chiedendo l’annullamento integrale della sentenza, non rimette in discussione in alcun modo le condanne per messa in circolazione di monete false e per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Su tali condanne, dunque, questa Corte non entrerà nel merito.
3. Nella parte introduttiva del suo gravame il ricorrente critica le valutazioni dei primi giudici relative alla credibilità delle dichiarazioni di PC 1 ed ai loro rapporti.
3.1. Nell’esporre le circostanze in cui PC 1 e PI 1 si sono conosciuti, la prima Corte ha riferito che nel 2001 la donna lavorava addetta alle pulizie presso la __________ in __________ dove il PC 1 si trovava “nell’ambito di un programma volto a fargli superare i suoi problemi personali” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18).
3.2. Nel suo gravame il ricorrente sostiene che i primi giudici sono stati “piuttosto riguardosi” nei confronti di PC 1 (ricorso, pag. 3) poiché hanno omesso di precisare che - così come risulta dagli atti - l’uomo si trovava in __________ per una cura di disintossicazione dagli stupefacenti. Tale precisazione è necessaria - sostiene il ricorrente - essendo “notoria la natura manipolatoria del consumatori (ed ex consumatori) di droghe”. Il passato di tossicodipendente di PC 1 - continua il ricorrente - andava considerato dalla prima Corte poiché la parte civile potrebbe avere conservato “abitudini manipolatorie e di adattamento della verità ai propri scopi” e questo ne potrebbe pregiudicare la credibilità (ricorso, pag. 3).
3.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
3.4. Nell’evocare il fatto che, in __________, PC 1 ha seguito una cura di disintossicazione dagli stupefacenti, il ricorrente non si preoccupa di indicare da quali emergenze istruttorie egli deduca tali circostanze. Già per questo motivo la critica sarebbe da respingere in quanto non sufficientemente motivata.
Ma, anche se il ricorrente avesse indicato da quali atti si può dedurre tale circostanza, la censura non potrebbe essere accolta. Non può, infatti, essere definito “notoria” - o unanimemente accettata - la tesi secondo cui le persone che hanno avuto problemi di tossicodipendenza mantengono (anche ad anni di distanza) una tendenza a manipolare la realtà e ad adattarla ai propri bisogni, ciò che impedirebbe di attribuire alle loro dichiarazioni una qualche valenza probatoria. Appellarsi al passato di tossicodipendente della vittima non basta - del resto, il ricorrente nemmeno lo pretende - ad evidenziare arbitrio negli accertamenti dei primi giudici nella misura in cui essi hanno trovato supporto probatorio nelle dichiarazioni di quest’ultima.
La censura andrebbe, dunque, anche se meglio motivata, respinta in quanto di chiara matrice appellatoria.
3.5. Nella pronuncia di prime cure la Corte si è chinata anche sui rapporti fra la vittima e il ricorrente.
Secondo i primi giudici, RI 1 e PC 1 si conoscevano soltanto per essersi visti in qualche rara occasione senza che fra di loro si fosse mai stabilito particolare dialogo: salvo una discussione che ebbe luogo qualche mese prima dei fatti senza, però, degenerare, fra i due nemmeno erano mai sorti particolari litigi (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 22). Nella sentenza impugnata, si legge, poi, che RI 1 al dibattimento ha dichiarato di avere offerto a PC 1 la propria amicizia e che questi la rifiutò siccome non gli interessava intrattenere con lui un rapporto cordiale; la parte civile ha, comunque, negato di avere mai mostrato aperta ostilità a RI 1 (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 22). Pur rilevando che “nel proprio intimo il PC 1 riteneva riduttivamente il RI 1 «un portoghese di merda»”; il primo giudice ha ritenuto più interessante “interrogarsi sul pregresso astio nutrito dall’accusato nei confronti dell’antagonista”, astio di cui dà atto anche il referto psichiatrico. Secondo gli accertamenti dei primi giudici - che hanno precisato di avere trovato “tangibili indizi” in tal senso nei verbali preprocessuali - RI 1 era geloso e nutriva astio nei confronti del PC 1 a causa della persistenza dei rapporti con l’ex moglie (nonostante la separazione e le vessazioni cui la sottoponeva) e a causa della frequentazione delle di lei figlie (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 22-23).
3.6. Secondo il ricorrente, la Corte “ha letto i rapporti fra accusato e parte civile in maniera unidirezionale”, in quanto ha accertato che RI 1 nutriva astio nei confronti di PA 1 senza preoccuparsi di verificare se la cosa fosse reciproca o se, addirittura, non fosse il PC 1 la persona più rancorosa. Egli rileva, poi, che gli stralci dei verbali di interrogatorio citati in sentenza non dimostrano l’astio di RI 1 verso PC 1 ritenuto dalla Corte ma, semmai, dimostrano che vi era tensione in seno alla coppia RI 1/PI 1 a causa dei rapporti di lei con l’ex marito e che, soprattutto, era il PC 1 ad essere geloso del RI 1 che aveva allontanato definitivamente la moglie da lui (ricorso, pag. 3). I primi giudici sono dunque - secondo il ricorrente - caduti in arbitrio “sovvertendo le dichiarazioni di RI 1 e appurando un astio pregresso nei confronti di PC 1”, dando così “una propria lettura soggettiva alle dichiarazioni del ricorrente, che contrasta con gli atti” (ricorso, pag. 3).
3.7. Anche su questo tema le argomentazioni del ricorrente non appaiono sufficienti a motivare l’arbitrio. Anzitutto, non corrisponde a quanto accertato in sentenza ciò che sostiene il ricorrente, ovvero che i primi giudici non abbiano considerato che PC 1 nutriva sentimenti ostili nei confronti del RI 1: al contrario, essi hanno ritenuto del tutto credibile che PC 1 avesse un’opinione decisamente negativa del rivale, in particolare annotando in sentenza che egli lo considerava un “portoghese di merda”. Essi hanno anche accertato che RI 1 aveva offerto la sua amicizia “o almeno l’opportunità di un rapporto cordiale” a PC 1, e che questi lo aveva rifiutato. Pertanto, non si può dire che la Corte abbia avuto, sulla questione dei sentimenti che vittima e ricorrente nutrivano l’uno per l’altro, uno sguardo unilaterale teso ad evidenziare gli aspetti negativi dell’uno senza considerare quelli dell’altro.
Per il resto, occorre rilevare che dai passaggi dei verbali citati in sentenza si evince che RI 1 aveva spesso discussioni con la compagna in relazione ai rapporti intrattenuti con PC 1: il ricorrente non gradiva che PI 1 continuasse a frequentare l’ex marito (anche perché, in passato, egli l’aveva picchiata) né che gli lasciasse le bambine (non erano figlie sue e, in passato, erano state da lui malmenate). Da tali verbali risulta, inoltre, che RI 1 non gradiva che PC 1 regalasse dei soldi alle bambine perché riteneva quel gesto finalizzato a comprarne l’affetto e che egli non sopportava nemmeno che, quando PI 1 manifestava a PC 1 l’intenzione di voler divorziare, questi minacciasse di farle perdere il permesso di soggiorno. Da queste emergenze i primi giudici potevano, senza trascendere in arbitrio, dedurre che RI 1 non solo non apprezzasse PC 1 ma, al contrario, avesse motivi di astio nei suoi confronti.
L’esito della censura non cambierebbe neanche se si dovesse concordare con l’opinione del ricorrente secondo cui i primi giudici hanno scandagliato le ragioni per cui RI 1 ce l’aveva con PC 1 mentre non hanno dedicato la stessa attenzione ai sentimenti di quest’ultimo. Del resto, è stato RI 1 ad accoltellare PC 1 e non viceversa, ciò che giustifica ampiamente che venga data evidenza agli elementi rilevanti per l’accertamento del movente.
Del resto, quand’anche si dovesse accertare che l’astio dei due protagonisti maschili della vicenda si equiparava, la questione sarebbe irrilevante: al proposito, si rimanda a quanto si dirà in seguito in relazione all’ipotesi di legittima difesa da parte di RI 1.
La censura cade, dunque, nel vuoto.
3.8. Sui rapporti fra PC 1 e la seconda moglie PI 1, i primi giudici hanno riferito che i due hanno convissuto in Svizzera, a __________, a partire dal gennaio 2002, che hanno contratto matrimonio nel mese di settembre seguente e che il matrimonio è andato presto in crisi: già nell’estate 2003, infatti, PI 1 è rientrata in __________, anche per stare accanto alle tre figlie nate da una precedente unione (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18). I primi giudici hanno, poi, rilevato che, nel febbraio 2004, i coniugi si sono riavvicinati ed hanno fatto un secondo tentativo di convivenza in Ticino, comunque “rimasto problematico” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 19).
I primi giudici hanno, poi, ricordato che, con decreto d’accusa 14 gennaio 2008, PC 1 è stato riconosciuto autore colpevole di lesioni semplici aggravate e violazione del dovere di assistenza o educazione per avere percosso con il cavo del televisore la propria figlia e __________, figlia secondogenita della moglie (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 19). Questo episodio brutale non ha, comunque, messo fine alla relazione fra i due che, nonostante tutto, hanno continuato a frequentarsi: da un lato, poiché PI 1 continuava ad affidare le figlie al marito e, dall’altro lato, poiché “tra di loro vi sono comunque stati ancora dei rapporti, almeno sino a circa alla fine del 2008 o al più tardi all’inizio del 2009, allorché l’accusata ha troncato” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 19). Infine - hanno rilevato i primi giudici - il 24 febbraio 2010 è stato pronunciato il divorzio su richiesta comune.
3.9. Il ricorrente sostiene che la Corte ha omesso di considerare “che la parte civile è un poco di buono”, in quanto ha sorvolato “sulla sua lunga lista di precedenti penali, sulle violenze fisiche perpetrate per anni nei confronti della moglie PI 1, sul fatto che la figlia della parte civile sia stata tolta alla custodia del padre e collocata in istituto e, da ultimo in ordine temporale, sul fatto che PC 1 sia finito in carcere dopo l’episodio del 15 agosto” (ricorso, pag. 3-4).
3.10. Può essere condivisa la considerazione della ricorrente, secondo cui i primi giudici non hanno speso molte parole per descrivere la persona e la vita di PC 1. Infatti, in relazione ai precedenti penali di PC 1, la prima Corte si è limitata ad indicare il precedente di cui al decreto d’accusa datato 14 gennaio 2008, sicuramente attinente alla fattispecie (anche perché nella pronuncia impugnata viene riferito che fu a seguito di tale episodio che PI 1 volle separarsi da lui). Gli altri precedenti - che risultano dal rapporto di polizia del 16 agosto 2009 (cfr. pag. 7: “contravvenzione ed infrazione alla LStup, taccheggio, furto d’uso, infrazione alla LCStr ed altri reati”; ma vedi anche il rapporto d’inchiesta 24 agosto 2007 relativo al decreto d’accusa summenzionato, pag. 3: “PC 1 è persona pluriconosciuta presso i nostri servizi”) - non sono stati ripresi nella sentenza impugnata, così come non è stato fatto cenno all’inchiesta in corso al momento del dibattimento per atti sessuali con fanciulli, che ha preso il via dopo i fatti qui in esame a seguito di una segnalazione di __________ (inc. 2009.8840 ad atti).
Per quel che concerne le violenze sulla ex moglie, i primi giudici hanno riferito delle “vessazioni” del PC 1, ma soltanto attraverso stralci dei verbali di interrogatorio del RI 1 e per dimostrare l’astio di quest’ultimo nei confronti del rivale.
Il ricorrente esprime, tuttavia, le sue critiche in maniera del tutto generica, senza indicare in che modo la presa in considerazione di tali circostanze e della personalità della vittima dell’accoltellamento possano influenzare - o piuttosto, rendere arbitrarie - gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici.
Anche questa censura non può, quindi, trovare accoglimento.
3.11. Nella parte introduttiva del suo gravame, il ricorrente solleva anche una censura di natura procedurale. Ricordando che, al dibattimento, la parte civile ha rifiutato di rispondere ad una domanda della difesa relativa ad una sua incarcerazione, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di non essere intervenuti per ricordare i suoi obblighi a PC 1 che, invece - si lamenta il ricorrente - è stato “purtroppo sostenuto dalla Corte che non ha ritenuto di doverlo invitare a rispondere malgrado egli fosse in fase di deposizione quale testimone e quindi obbligato a dire la verità, non potendo la domanda a sapere se egli era recentemente finito in carcere rientrare sotto l’art. 126 CPP” (ricorso, pag. 4).
3.12. L’art. 245 CPP disciplina lo svolgimento dell’interrogatorio al dibattimento di prima istanza.
Il capoverso 1 della norma impone al presidente di proteggere l’accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli abusi delle parti nell’interrogatorio. In tale ottica, la Corte può privare una parte del diritto di continuare direttamente nell’interrogatorio, ritenuto che le domande verranno filtrate dal presidente - che può vietare quesiti non pertinenti all’oggetto del processo - e verranno da lui proposte al teste. Nascendo contestazioni, la Corte decide (art. 245 cpv. 2 CPP).
L’art. 126 CPP (menzionato dal ricorrente) prevede, invece, che ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all’art. 125 CPP, comportare l’apertura di un procedimento penale.
3.13. Non si ravvede nel caso concreto alcuna violazione procedurale.
Anzitutto, dal verbale del dibattimento - in particolare, dalla parte riguardante l’interrogatorio di PC 1 - non risulta affatto che la difesa abbia posto alla parte civile una domanda cui, non soltanto, il teste ha rifiutato di rispondere ma anche che il presidente abbia rifiutato ai sensi di quanto sopra. La censura cade, dunque, nel vuoto.
Ma anche volendo ritenere che i fatti si siano svolti come riferito dal ricorrente, si osserva che, nel proibire una determinata domanda rivolta ad un testimone, il presidente della Corte non ha fatto che esercitare le prerogative derivanti dall’art. 245 cpv. 2 CPP, vietando una domanda non pertinente.
Volendo censurare tale modo di procedere, il ricorrente avrebbe dovuto contestare già al dibattimento il divieto asseritamente opposto dal presidente della Corte e sollecitare una presa di posizione da parte dell’intero collegio. In caso di risposta negativa, sarebbe allora stato abilitato a censurare la valutazione anticipata di tale prova da parte dei primi giudici nell’ambito del ricorso per cassazione, dimostrando se del caso l’arbitrarietà dell’apprezzamento relativo alla pertinenza del quesito.
3.14. Nella parte introduttiva del gravame il ricorrente contesta, poi, l’accertamento dei giudici di prime cure relativo alle conseguenze delle ferite riportate da PC 1.
3.15. In relazione alle ferite riportate da PC 1, la Corte di prime cure ha constatato che la prima diagnosi risultante dal certificato medico del 16 agosto 2009 del servizio di chirurgia generale dell’ospedale civico di __________ è stata quella di “ferita da taglio di ca. 15 cm guancia sinistra (orecchio-bocca) con apertura cavità orale, lesione cutanea di ca. 1.5 cm al emitorace sinistro basso con lesione bordo splenico non sanguinante, lesione cutanea parasternale destra ca. 1.5 cm con incisione sterno, perforante periombelicale con sanguinamento attivo parete addominale” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).
I primi giudici hanno ritenuto compatibili con la diagnosi dei medici dell’ospedale civico le conclusioni del parere medico-legale del 24 agosto 2009, in particolare in relazione al fatto che la vittima non è mai stata in pericolo di morte e in relazione alla natura sfregiante della ferita al volto (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25). La prima Corte ha, tuttavia, riferito il parere dell’esperto, confermato a verbale, secondo cui “l’arma “bianca” usata dall’aggressore (pur se non ancora identificata) devesi riconoscere idonea a cagionare la morte; così come l’azione dell’aggressore è da ammettere come idonea a cagionare la morte, data la reiterazione dei colpi in regioni del corpo vitali. In particolare, la ferita penetrante causativa della lesione periferica della milza, e quella al viso-collo, a tutto spessore, si rappresentano estremamente pericolose e solo per caso non hanno reciso o lesionato vasi (arterie del collo e addominali) che avrebbero comportato la morte della vittima in breve tempo” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).
La Corte di prime cure ha, inoltre, accertato che PC 1 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico (“laparotomia in urgenza e revisione ferite”) ed è stato “degente per quattro giorni in cure intense e per ulteriori 10 giorni in reparto, sin verso la fine di agosto”. I primi giudici hanno, poi, riferito di ulteriori ricoveri “per ben 5 settimane e mezzo dal 17 novembre 2009 e nel gennaio 2010, con interventi chirurgici, in particolare per tentare di ovviare alla grave lesione al volto, che ha lasciato un parziale deficit funzionale, essendo stati lesionati dei nervi” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).
Nella sentenza impugnata è, inoltre, stato riferito, sulla base delle dichiarazioni di PC 1 al dibattimento, che egli avrebbe dovuto sottoporsi a breve ad un ulteriore intervento per le lesioni alla guancia (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).
3.16. Il ricorrente contesta gli accertamenti dei primi giudici sulle conseguenze delle ferite riportate da PC 1 affermando che essi si basano unicamente sulle dichiarazioni della vittima relative ai ricoveri subiti e all’operazione ancora in programma. Trattasi - continua il ricorrente - di affermazioni che non sono state oggetto di verifica e di cui non vi sono riscontri oggettivi agli atti (ricorso, pag. 4).
Non meritando la parte civile alcuna credibilità (essendo egli “ampiamente pregiudicato, un ex tossicodipendente ed essendo finito in carcere solo pochi mesi dopo i fatti di __________ per avere (sia prima che dopo) derubato il proprio datore di lavoro”) - continua il ricorrente - la Corte è caduta in arbitrio basandosi sulle sue affermazioni invece di chiedere referti medici, fatture, eccetera (ricorso, pag. 4). Inoltre - precisa il ricorrente - il deficit funzionale a seguito della ferita al volto della parte civile era unicamente un’ipotesi ventilata dal medico subito dopo i fatti, ma non concretizzatasi e, in ogni caso, non risultante dagli atti (ricorso, pag. 4).
3.17. In relazione a tale censura va, anzitutto, segnalato che la documentazione prodotta dalla parte civile unitamente alle sue osservazioni (certificati d’infortunio LAINF) non può essere acquisita agli atti poiché in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio: nuove prove non sono pertanto ricevibili (Rep. 1973, pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.; da ultimo, sentenza CCRP del 2 dicembre 2009, inc. 17.2009.25, consid. 3.3).
Ciò detto, le censure del ricorrente cadono nel vuoto.
Non è, infatti, corretto affermare che gli accertamenti dei primi giudici in relazione ai ricoveri in ospedale della parte civile si fondano unicamente sulle dichiarazioni di quest’ultima. Riscontri oggettivi di quanto affermato da PC 1 emergono dal materiale probatorio in atti, ad esempio dai conteggi salariali annessi alla sua istanza di risarcimento danni (dai quali risulta che la vittima ha percepito indennità per infortunio non professionale per 14 giorni nel mese di agosto 2009, per tutto il mese di settembre, per 15 giorni e mezzo a ottobre, 18 giorni a novembre, per i mesi di dicembre e gennaio e per 14 giorni a febbraio, cfr. doc. dib. 2) e dalla corrispondenza (da cui, ad esempio, emergono le date di dimissioni dall’ospedale il 27 agosto 2009 e il suo ricovero il 17 novembre 2010 per un ulteriore intervento chirurgico).
Ma, anche se tali accertamenti fossero fondati solo su quanto riferito dalla vittima - come è il caso per l’ulteriore operazione chirurgica al viso, che PC 1 ha riferito essere prevista dopo il dibattimento di prima sede - tale modo di fare ancora non denoterebbero arbitrio: PC 1 è stato, infatti, ritenuto credibile dalla prima Corte e gli argomenti evocati dal ricorrente per confutare tale conclusione (tossicodipendenza della vittima e suoi precedenti penali) non sono, come visto sopra, sufficienti a sostanziare un arbitrio.
Se è vero che le circostanze e la durata effettiva dei pregressi ricoveri avrebbero potuto essere definite più precisamente e in maniera chiara mediante il richiamo della documentazione medica, non si può comunque sostenere, sulla scorta di quanto sopra, che l’accertamento secondo cui PC 1 abbia effettivamente trascorso 14 giorni in ospedale nel mese di agosto e che sia stato, in seguito, ricoverato per altre cinque settimane e mezzo nel periodo fra il 17 novembre 2009 e il gennaio 2010 sia arbitrario.
Quanto alla ferita alla guancia, non è condivisibile l’opinione secondo cui i primi giudici hanno “fatto diventare realtà una possibilità riportata dal medico legale subito dopo i fatti”, ovvero hanno trasformato in realtà quella che era soltanto un’ipotesi di un deficit funzionale. Anzitutto, tale ipotesi iniziale del medico-legale ha trovato successiva conferma nelle parole di PC 1 che, al dibattimento, ha affermato che “a seguito di quella ferita reco ancora una cicatrice che è ben visibile e ho una certa perdita di sensibilità perché vi è stata una parziale lesione dei nervi” (verbale del dibattimento, pag. 13). Sulla base di queste dichiarazioni e dell’accertata credibilità di PC 1 (di cui si è già detto), è senza arbitrio che i primi giudici hanno accertato che, al momento del processo, la ferita inferta da RI 1 “ha lasciato una visibile cicatrice ma anche un parziale deficit funzionale, essendo stati lesionati dei nervi” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).
Per quel che concerne gli sviluppi futuri della questione, i primi giudici hanno riferito di una “prospettiva concreta di un’ulteriore degenza nell’agosto 2010”, sulla base di quanto dichiarato dalla vittima al dibattimento (verbale del dibattimento, pag. 13), e hanno considerato che “non vi è inoltre garanzia del fatto che potrà essere scongiurato un danno permanente, che appare al contrario probabile” (sentenza impugnata, consid. 42, pag. 55).
Non è pertanto conforme al vero, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che nella sentenza impugnata sia stata considerata come realizzata un’ipotesi solo ventilata del medico-legale, senza altri riscontri agli atti. Anche a tale riguardo, in assenza di arbitrio, il gravame cade nel vuoto.
4. Il ricorrente contesta, poi, la condanna per minaccia nei confronti della compagna PI 1, in relazione al litigio avvenuto al suo domicilio nel febbraio 2009.
4.1. Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno riferito che nel corso dell’inchiesta, alla domanda se avesse mai avuto litigi con RI 1, PI 1 aveva raccontato il seguente episodio.
A seguito di una lite nel corso della quale PI 1 aveva danneggiato il coltellino svizzero del compagno, RI 1 aveva, dapprima, reagito afferrandola per il collo e, poi, bloccandola a letto. Quindi, premendo leggermente la lama del coltello sul collo della compagna e intimandole di non gridare altrimenti l’avrebbe ammazzata, le chiese se lo voleva nel collo o nella pancia (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 27-28).
I primi giudici hanno sottolineato che PI 1 ha ribadito e confermato il racconto sia davanti al procuratore pubblico che al dibattimento e rilevato che, invece, RI 1 ha negato l’addebito in corso di inchiesta per poi, al dibattimento, ammettere di avere avuto un litigio per il coltellino con la compagna e “di avere girato la testa di PI 1 affinché lo guardasse” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28).
Dopo avere ricordato che l’amico che era con la coppia nell’appartamento - e che, secondo quanto dichiarato dalla donna, si era addormentato ubriaco sul divano - sentito come teste ha detto di ricordare la lite ma di non poter dire nulla su quanto avvenuto in seguito (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28) e avere rilevato che la versione negatoria di RI 1 era unicamente volta ad evitare una condanna (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29), i primi giudici hanno accertato i fatti così come raccontati da PI 1 che di essi ha riferito in modo “lucido, dettagliato e genuino”, con “assoluta spontaneità” e senza alcun “intento ritorsivo nei confronti del compagno”, non avendo all’epoca sporto alcuna denuncia nei suoi confronti (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 28).
Secondo i primi giudici, PI 1 non aveva alcun interesse ad inventare un simile episodio a danno del compagno, in particolare considerato la sua importanza del tutto trascurabile nell’ambito di una inchiesta in cui lei stessa era imputata per complicità in tentato omicidio intenzionale (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29).
La reazione di RI 1 al danneggiamento del suo coltellino è stata, quindi, ritenuta dai primi giudici solo apparentemente sproporzionata: a fronte di un’offesa insignificante, l’enormità della reazione è stata invece considerata congruente coi frequenti litigi dei due e con la personalità antisociale dell’imputato così come delineata dalla perizia psichiatrica (personalità che denota “il sadismo del sociopatico, la volontà di sopraffazione e dominio, la disponibilità al passaggio all’atto violento, l’indifferenza per la sofferenza altrui, l’incapacità di sopportare le frustrazioni”; sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29).
4.2. Sulla questione, il ricorrente rimprovera dapprima alla Corte di prime cure di avere creduto alla donna e non a lui.
In seguito, egli rileva come non si possa attribuire “credibilità alla correa del ricorrente «à la carte», ossia laddove ella era asseritamente vittima, ma non in quei frangenti dove raccontava di quanto successo a __________ il 15 agosto 2009” (ricorso, pag. 4-5).
Secondo il ricorrente, è poi inverosimile (poiché in contrasto con la logica e il buon senso) che “una donna venga minacciata di morte con un coltello alla gola, non chiami la polizia ed il giorno dopo faccia poi finta che nulla sia successo” (ricorso, pag. 5).
Il ricorrente rimprovera, al proposito, alla prima Corte di non avere nemmeno preso in considerazione - a maggior ragione, visto che l’episodio è stato raccontato a più di un mese dai fatti principali - l’ipotesi che PI 1 lo abbia raccontato allo scopo di “far passare RI 1 per più violento ed iracondo di quanto non sia al fine di scaricare la propria posizione” (ricorso, pag. 5).
4.3. Nella misura in cui egli si limita a rimproverare alla prima Corte di avere preferito la versione della donna alla sua, il ricorrente motiva in modo inammissibile e la censura si rivela irricevibile: da un lato, in relazione a questa censura, egli non si pronuncia sulle argomentazioni che hanno condotto la Corte di prime cure a ritenerlo fondamentalmente bugiardo (accertamento che, come si vedrà in seguito, è scevro da arbitro) e, dall’altro lato, non offre alcun argomento per criticare le considerazioni contenute nella sentenza impugnata relative alla genuinità, spontaneità, precisione e costanza delle deposizioni della donna così come al loro carattere disinteressato.
Quanto alla pretesa credibilità “à la carte”, si osserva che non cade in arbitrio il giudice che attribuisce credibilità soltanto ad alcune dichiarazioni di una teste o di una parte, a condizione che il suo giudizio sia motivato da argomentazioni sostenibili. E’ il caso in concreto. Infatti, se alcune dichiarazioni di PI 1 sulla vicenda di __________ - in particolare, quelle rese dopo ritrattazioni di altre date in precedenza oppure quelle volte a sminuire il proprio ruolo nella vicenda e a negare di avere mai compiuto in prima persona atti di violenza - non sono state ritenute affidabili, altre sono state ritenute verosimili poiché suffragate anche da riscontri oggettivi (ad esempio, in relazione al ritrovamento del martello, gettato da RI 1 in un prato). Per il resto, è senza arbitrio che i primi giudici hanno ritenuto di poter credere alle dichiarazioni rese dalla donna sulla lite in questione in forza della sua diversa posizione processuale (in questo caso, la donna era la vittima degli atti rimproverati al RI 1, mentre nell’altro lei aveva il ruolo di co-imputata) e, come visto sopra, in forza delle caratteristiche delle sue dichiarazioni al riguardo.
Conferendo, dunque, piena credibilità alle sue dichiarazioni sull’episodio in ragione delle loro caratteristiche (carattere disinteressato e costanza) e della sua posizione processuale, i primi giudici hanno proceduto alla valutazione del materiale probatorio a loro disposizione applicando un metodo del tutto sostenibile. Che l’episodio non sia emerso subito nell’inchiesta è irrilevante, nella misura in cui PI 1 non lo ha raccontato in maniera del tutto spontanea bensì rispondendo alle domande che gli interroganti le rivolgevano sui suoi rapporti (e, in particolare, sui suoi litigi) con il convivente.
Per sostanziare l’esistenza di un arbitrio non basta nemmeno sostenere che sia “altamente inverosimile che una donna venga minacciata di morte con un coltello alla gola, non chiami la polizia ed il giorno dopo faccia poi finta che nulla sia successo e riprenda la normale vita di coppia”, ovvero proporre una lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave interpretativa. Bastasse ciò per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo e il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello.
Anche a prescindere da quanto sopra, pur volendo condividere l’argomentazione del ricorrente secondo cui il buon senso dovrebbe suggerire ad una donna seriamente minacciata di prevenire ulteriori minacce o passaggi all’atto, nel contesto delle violenze di coppia una situazione del genere - apparentemente illogica - non può certo essere definita inverosimile e non dimostra, pertanto, che l’apprezzamento delle circostanze da parte dei primi giudici sia viziato d’arbitrio.
Altrettanto vale per quel che concerne le considerazioni del ricorrente, secondo cui PI 1 avrebbe raccontato l’episodio “tentando di far passare RI 1 per più violento ed iracondo di quanto non sia al fine di scaricare la propria posizione”. Tale affermazione non è sufficiente per qualificare di arbitrario l’accertamento dei primi giudici secondo cui PI 1 ha agito senza alcun intento ritorsivo nei confronti del compagno (che ha peraltro “coperto” anche nella vicenda dell’accoltellamento, arrivando talvolta ad affermare di non aver visto quello che lui faceva, il coltello, il sangue, eccetera; cfr. sentenza impugnata, consid. 28.4, pag. 42): semplicemente, il ricorrente non fa che opporre la propria opinione a quella dei primi giudici senza nemmeno tentare di dimostrare perché il loro convincimento sia insostenibile.
Il ricorso non può, pertanto, che essere considerato irricevibile.
4.4. Sempre in relazione all’episodio della minaccia, la prima Corte ha negato all’imputato il beneficio della scemata imputabilità, “in assenza di un qualsivoglia riscontro atto a determinare se l’asserita assunzione di sostanze psicotrope (alcol e THC) abbia raggiunto l’intensità che consente di ammettere che vi sia stata una riduzione giuridicamente rilevante della capacità cognitiva” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29).
4.5. Il ricorrente sostiene che, in relazione a quell’episodio, i primi giudici hanno valutato in maniera errata la questione della sua scemata imputabilità (ricorso, pag. 5). Risulta infatti dalle dichiarazioni di PI 1 che “quella sera RI 1 aveva sia fumato marijuana che bevuto alcol in grandi quantità” e che l’amico di RI 1 era “stramazzato ubriaco sul divano” (ricorso, pag. 5). In applicazione del principio in dubio pro reo - sostiene il ricorrente - gli si doveva riconoscere una scemata imputabilità, in quanto l’onere dell’accertamento del grado di riduzione spettava semmai all’accusa (ricorso, pag. 5).
4.6. Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione; se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
4.7. Considerato che l’unica conseguenza in caso di riconoscimento di una scemata imputabilità è l’attenuazione della pena, e ritenuto che i primi giudici, nel fissare la pena da infliggere a RI 1, hanno ritenuto che “i reati minori” (fra cui l’imputazione di minaccia qui in oggetto) “nulla hanno inciso sull’entità della pena” (sentenza impugnata, consid. 40, pag. 54), è irrilevante nella fattispecie determinare se RI 1 abbia minacciato PI 1 sotto l’influsso di sostanze che ne hanno limitato significativamente la capacità di valutare il carattere illecito del suo comportamento/di agire di conseguenza o meno.
La censura cade, pertanto, nel vuoto.
5. Il ricorrente censura, anche, l’accertamento della prima Corte relativo alle ferite riportate da PI 1 in relazione all’ulteriore sua condanna per lesioni semplici.
5.1. Nella pronuncia impugnata i primi giudici hanno riferito che RI 1 è parzialmente reo confesso del reato di lesioni semplici, avendo egli ammesso di avere preso la compagna per il collo durante un litigio (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 29-30); egli ha tuttavia negato di averla spinta contro la parete, come invece sostenuto da quest’ultima. Anche su questa circostanza, la prima Corte ha creduto alla versione dei fatti raccontata dalla vittima per le stesse motivazioni espresse in relazione all’imputazione per minaccia (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 29-30).
5.2. Nel suo gravame RI 1 sostiene che, anche in questo caso, la credibilità di PI 1 è stata valutata “a spicchi”, a dipendenza “di quanto faceva comodo per motivare la colpevolezza di RI 1” (ricorso, pag. 6).
5.3. Sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni di PI 1, il ricorso riprende gli argomenti già trattati in relazione all’imputazione di minaccia cui si rinvia integralmente.
Anche questa censura è, quindi, inammissibile.
5.4. Con riferimento alle lesioni riportate da PI 1, i primi giudici hanno considerato rilevante che il trauma contusivo alla spalla sinistra di PI 1 è stato accertato in un certificato medico (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 30). Nella pronuncia impugnata è stato escluso che un tale trauma potesse essere spiegato come conseguenza del lavoro di cameriera ai piani svolto dalla vittima: i giudici di prime cure hanno, pertanto, ritenuto che esso era conseguenza del comportamento di RI 1 (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 30).
5.5. Il ricorrente censura l’accertamento secondo cui le lesioni constatate nel certificato medico del pronto soccorso sono la conseguenza dell’aggressione alla compagna. A suo parere, non è dimostrato il nesso di causalità tra quanto da lui fatto e le lesioni subite (ovvero, i dolori riportati da PI 1) (ricorso, pag. 5). Da un altro certificato medico agli atti - sostiene il ricorrente - è, infatti, possibile evincere che la vittima era da tempo sofferente alle vertebre cervicali e lombari, con fragilità muscolare paravertebrale: vi era, pertanto, “un elemento di fragilità congenita, che da una parte ha potuto provocare i dolori da essa soggettivamente riportati ai medici del pronto soccorso e dall’altra che potrebbe aver causato (almeno come concausa) i traumi riportati nel medesimo certificato” (ricorso, pag. 6). I primi giudici sono perciò caduti in arbitrio - conclude sull’argomento il ricorrente - per avere omesso di valutare la possibile interruzione del nesso di causalità derivante dalla precedente fragilità muscolare della vittima, desumibile dagli atti (ricorso, pag. 6).
5.6. Il rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e le lesioni semplici subite dalla vittima deve essere non soltanto naturale, ma anche adeguato.
Occorre, quindi, stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 4, e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2). Contrariamente alla causalità naturale, la causalità adeguata è una questione di diritto che questa Corte esamina con pieno potere cognitivo, così come il Tribunale federale (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213). Essa viene meno, e il concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; STF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2; v. anche CCRP, 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47, consid. 5b).
La causalità adeguata dipende dalla sua prevedibilità oggettiva: concretamente, occorre chiedersi se un osservatore neutro, scorgendo l'autore agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto prevedere che il comportamento avrebbe molto verosimilmente condotto alle conseguenze verificatesi, sebbene non potesse prevedere il susseguirsi di ogni singolo elemento (DTF 122 IV 145 consid. 3b/aa pag. 148). Ciò non significa che l'evento debba succedere spesso o regolarmente, né si devono prendere in considerazione solo quelle conseguenze che, secondo un apprezzamento oggettivo, sono da attendersi di solito. Bisogna invece accertare le conseguenze effettive e decidere retrospettivamente se e in che misura l'azione incriminata costituisca una causa rilevante (CCRP, sentenza del 25 agosto 1995 in re B., consid. 2c). Se un evento è di per sé idoneo a provocare conseguenze come quelle verificatesi, anche conseguenze singolari - ovvero straordinarie dal punto di vista quantitativo e non qualitativo - possono essere adeguate (DTF 112 V 38 consid. 4b; v. anche CCRP, 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47, consid. 8a).
Secondo l’alta Corte, non vi è interruzione del nesso causale preesistente, cagionato da una predisposizione costituzionale della persona (DTF 131 IV 145); tale circostanza va semmai presa in considerazione nel calcolo del danno e dell’indennità per torto morale (cfr. DTF 131 III 12). Nella citata DTF 131 IV 145, il pedone vittima dell'incidente aveva subìto, a seguito dell'impatto con un'automobile, la frattura del piede sinistro, poi degenerato in cancrena. Il piede ha dovuto quindi essere amputato, e due settimane dopo il pedone è deceduto per una crisi cardiaca dovuta alla cancrena. In quel caso, l'infarto è stato ritenuto come causa oggettivamente prevedibile, e la cagionevole salute della vittima non è stata giudicata un fattore atto a interrompere il nesso di causalità adeguato (v. anche CCRP, 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47, consid. 8d)
5.7. La censura relativa all’interruzione del nesso di causalità adeguata non può essere accolta.
Nel caso concreto, non vi è chi non veda come il comportamento di RI 1, che afferra per il collo e spinge contro una parete la compagna, è proprio a cagionare in maniera del tutto verosimile i traumi verificatisi e constatati nel referto medico agli atti, redatto a seguito dell’esame medico cui PI 1 è stata sottoposta al pronto soccorso dopo l’aggressione (trauma distorsivo della colonna cervicale e trauma contusivo alla spalla sinistra). Il nesso di causalità adeguato è dunque senz’altro dato nella fattispecie, come correttamente dedotto dalla prima Corte. Che PI 1 soffrisse di una pregressa “fragilità muscolare paravertebrale” è invece del tutto ininfluente alla luce della citata giurisprudenza, in quanto la salute cagionevole della vittima non è un elemento atto ad interrompere il suddetto nesso in presenza di un evento del tutto idoneo a provocare le lesioni verificatesi, come il comportamento del ricorrente, constatate nel referto medico.
La censura deve, dunque, essere respinta.
6. Continuando il suo esposto, il ricorrente censura la condanna per tentato omicidio, contestando gli accertamenti di fatto della prima Corte in quanto arbitrari. Egli sottolinea come sino al considerando 19 della sentenza impugnata la prima Corte abbia seguito l’impostazione della difesa, accertando che i due accusati hanno saputo solo dalla telefonata di __________ delle 21.22 del 15 agosto 2009 che le bambine erano rientrate a casa a __________, e che PC 1 aveva picchiato __________ (ricorso, pag. 6).
Ritenendo fondamentale l’accertamento dello svolgimento delle fasi precedenti l’accoltellamento, il ricorrente ripercorre gli avvenimenti che si sono susseguiti per verificare se quanto accertato sia compatibile con le prove raccolte in sede di inchiesta (ricorso, pag. 6-7). In primo luogo, nel gravame si sostiene che la prima Corte è caduta in arbitrio nell’accertare che RI 1 ha raccolto un sasso prima di arrivare a casa di PC 1 per usarlo come arma (ricorso, pag. 7).
6.1. La Corte di prime cure ha accertato che RI 1 ha raccolto due sassi “durante il tragitto verso la casa di PC 1”, senza stabilire se ciò sia avvenuto prima o dopo le due telefonate delle 21.22 e delle 21.29 con le quali __________ ha informato i due imputati di essere stata riaccompagnata a casa (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38).
I primi giudici hanno accertato che con il sasso più piccolo il ricorrente intendeva danneggiare l’auto di PC 1 ma che da tale progetto desistette poiché “la compagna gli avrebbe detto di soprassedere, ciò che egli ha fatto, dato che altrimenti avrebbe dovuto risarcire i danni arrecati” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38). Un secondo sasso - sempre secondo gli accertamenti dei primi giudici - è, invece, stato raccolto nei pressi dell’abitazione, “per terra vicino alla porta principale d’entrata di casa PC 1”, ed era destinato ad essere utilizzato come arma contro di lui e arrecargli grave danno, come “candidamente ammesso” anche dall’imputato stesso, ancora prima che il PC 1 (nella versione dei fatti dell’imputato) estraesse il coltello (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38).
6.2. Secondo il ricorrente, l’accertamento dei fatti così come alla versione di PI 1 operato dalla prima Corte è arbitrario poiché non tiene conto delle dichiarazioni della teste PC 2 - che collimano con quelle da lui rese - che ha riferito che, davanti all’entrata principale dello stabile, c’erano delle pietre. Non prendendo atto di questa concordanza, la prima Corte è caduta in arbitrio poiché ha creduto ad una correa “che aveva tutto da guadagnare addossando più colpe al compagno per scaricarle da sé stessa” (ricorso, pag. 7). I primi giudici avrebbero dovuto credere a lui - continua il ricorrente - ritenuto che la sua versione dei fatti è confermata anche dalla natura stessa della pietra (“liscia, levigata, di un bel colore”) che ne testimonia la provenienza da un fiume e non da un cantiere (ricorso, pag. 7). Ciò conferma la versione di RI 1, secondo cui “ha raccolto il sasso a seguito della colluttazione a pugni con il PC 1” e smentisce quella - creduta dalla prima Corte - secondo cui il sasso era stato raccolto e portato a __________ con la premeditata intenzione di colpire in testa la parte civile (ricorso, pag. 7).
6.3. Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto.
Anzitutto, contrariamente a quanto affermato nel gravame, i primi giudici non hanno accertato che la seconda pietra (quella scagliata contro PC 1) è stata raccolta in un cantiere. Al contrario. Si legge a chiare lettere nella sentenza impugnata che il sasso è stato raccolto “nei pressi dell’abitazione” e meglio, riprendendo testualmente le dichiarazioni dell’imputato (e quindi non solo le dichiarazioni della correa, come indicato nel ricorso), “per terra vicino alla porta principale d’entrata di casa PC 1” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38). La censura cade, dunque, nel vuoto.
Infondata è pure la censura, secondo cui la vicinanza del sasso alla porta principale d’entrata di casa PC 1 proverebbe il fatto che egli ha raccolto il sasso a seguito della (asserita) colluttazione a pugni con il PC 1, e non prima.
In effetti, se la vicinanza del sasso alla porta d’entrata dello stabile non esclude la versione dei fatti raccontata da RI 1, essa nemmeno esclude che i fatti si siano svolti così come accertato dalla prima Corte, secondo cui il sasso è stato da lì raccolto da RI 1 poco prima dell’apertura della porta d’entrata da parte della vittima.
Anche questa censura deve, dunque, essere respinta.
7. Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di prime cure di avere arbitrariamente accertato che egli ha saputo, durante il tragitto dalla stazione a casa di PC 1, che le bambine erano già state riaccompagnate a __________. La coppia - precisa il ricorrente - disponeva di un solo telefonino che era in uso a PI 1 la quale, dunque, filtrava le informazioni. In queste condizioni - sostiene il ricorrente - occorre partire dal presupposto che egli è arrivato a __________ senza sapere che le bambine erano rincasate (ricorso, pag. 19).
7.1. La prima Corte, dopo avere accertato che RI 1 - saputo dell’insulto e del fatto che PC 1 non voleva riaccompagnare le bambine - aveva lasciato l’abitazione di __________ con intenzioni bellicose, ha precisato che, “durante la trasferta verso __________ è venuto meno ogni altro motivo per recarsi dal PC 1 che non fosse quello di litigare” poiché i due “durante il viaggio hanno saputo, prima da __________ e poi direttamente da __________, che le bambine erano rientrate a casa” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 45). I primi giudici hanno precisato di non avere creduto a RI 1 - che ha negato di essere stato informato del rientro a casa delle bambine - affermando come sia “semplicemente ridicolo” negare la circostanza, poiché rientra “nella più elementare logica il fatto che la compagna l’abbia immediatamente avvertito” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 45). Ma non solo. A riprova del fatto che RI 1 ha mentito negando di essere stato informato, i primi giudici hanno portato le dichiarazioni della di lui compagna, che ha detto di avergli riferito la circostanza, e di __________ che ha dichiarato di avere parlato dal telefono di casa con il RI 1 (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 45).
7.2 Le argomentazioni ricorsuali sono, evidentemente, inadatte a fondare una censura d’arbitrio. I primi giudici hanno fondato il loro accertamento sulle dichiarazioni della compagna e della di lei figlia il cui valore probante é dato, non solo dalla loro concordanza, ma anche dalla considerazione - certamente più che sostenibile - secondo cui risponde alla più elementare logica che, in una simile circostanza, la donna abbia riferito al compagno l’informazione secondo cui uno degli scopi della trasferta era venuto a cadere. Anche volendo andar oltre la natura appellatoria della censura, essa sarebbe da respingere in quanto non è ravvisabile alcun arbitrio nell’accertamento contestato.
8. Il ricorrente considera arbitrari anche gli accertamenti dei primi giudici relativi alla fase che ha immediatamente preceduto l’accoltellamento di PC 1.
8.1. Nella pronuncia impugnata viene riferito che le versioni dei quattro protagonisti sullo svolgimento dei fatti che hanno portato al ferimento di PC 1 presentano “profonde divergenze, spiegabili solo con la menzogna dell’uno o dell’altro” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 39). I primi giudici hanno, pertanto, esposto le diverse versioni fornite da RI 1, PC 1, PC 2 e PI 1 (sentenza impugnata, consid. 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, pag. 39-44) ed hanno esaminato i riscontri oggettivi trovati sulla scena del crimine (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 45). Ed è sulla scorta di tali riscontri che la prima Corte ha accertato che i fatti si sono svolti così come raccontato dalla parte civile ovvero che, non appena PC 1 ha aperto la porta, il RI 1 gli ha gettato contro la pietra del peso di circa 1 kg, mentre PI 1 gli si è avventata contro vibrando il martello, riuscendo ad entrare per prima e colpendo la vittima alla base del collo con l’attrezzo in questione (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 48). In seguito “RI 1 dall’esterno ha infilato il braccio sinistro all’interno della porta d’ingresso che il PC 1 tentava di richiudere, infliggendogli le due ferite al torace. Egli è poi entrato all’interno ed ha nuovamente accoltellato la propria vittima, all’addome” (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 49).
8.2. Secondo il ricorrente, l’accertamento secondo cui prima dell’accoltellamento non vi è stata lotta a mani nude tra lui e la parte civile è arbitrario in quanto basato unicamente sulle dichiarazioni della parte civile e non sugli altri riscontri dell’istruttoria (ricorso, pag. 8). Anche volendo considerare, come fatto nella pronuncia impugnata, che con la perdita del coltello da parte di PC 1 fosse terminata l’aggressione nei confronti di RI 1 (e, pertanto, fosse conclusa anche la situazione generante la legittima difesa), secondo il ricorrente è fondamentale accertare quanto accaduto prima dell’apparizione dell’arma, “per avere una giusta misura delle responsabilità reciproche” (ricorso, pag. 8).
Il ricorrente continua il suo esposto lamentando una carenza di motivazione della pronuncia impugnata: in relazione a quanto successo tra l’apertura del portone e l’allontanamento dai luoghi dei due accusati i primi giudici si sono limitati a riferire le diverse versioni degli implicati, senza spiegare né descrivere quale sia stata ritenuta per vera (ricorso, pag. 8).
Che vi sia stata in primo luogo una lotta con i pugni - continua il ricorrente - è confermato dalla teste PC 2, che ha dichiarato di avere visto RI 1 “tenere” PC 1 per la maglia (non sa se con una o due mani): se lo scontro fosse iniziato con l’accoltellamento, lui non avrebbe avuto alcun motivo di afferrare PC 1. Secondo il ricorrente ,poi, la tesi della lotta “preventiva” è confermata dal fatto che la stessa parte civile ha riferito al medico legale di essere stata spintonata all’interno del locale non appena aperto il portone e dal mancato ritrovamento di sue impronte sul portone d’entrata, come sarebbe stato il caso se egli avesse prima accoltellato la parte civile e poi spinto il portone per aprirlo e continuare l’aggressione (ricorso, pag. 9).
Confermano ancora la tesi ricorsuale - continua RI 1 - il ritrovamento, sulla scena del crimine, dell’orologio di PC 1 che questi ha, in un primo tempo, affermato essersi rotto nella colluttazione, la macchia del proprio sangue ritrovato sui suoi pantaloni - ciò che dimostra che RI 1 ha sanguinato, “probabilmente dalle mani, poiché vi è stata lotta ed il sangue proviene dai colpi ricevuti durante la lite” - e l’assenza di macchie di sangue del PC 1 sui vestiti di RI 1 come invece sarebbe stato il caso se la colluttazione fosse avvenuta dopo l’accoltellamento (ricorso, pag. 10). Anche i referti del medico legale sulla persona di RI 1 - continua il ricorrente - non permettono di escludere che vi sia stata una colluttazione: lui, infatti, presentava segni compatibili con uno scambio di pugni (lesione sullo zigomo destro, compatibile con un trauma, lesione all’avambraccio causata da una graffiatura e piccole lesioni alle nocche della mano destra che potrebbero essere dovute a pugni scambiati con PC 1) (ricorso, pag. 10).
Il fatto che PC 1 non presentava lesioni per essersi difeso dall’aggressione col coltello è anche compatibile con la versione fornita da RI 1, che ha spiegato di aver bloccato PC 1 dopo che questi aveva sfoderato l’arma, facendola cadere, per poi raccoglierla e dare le tre coltellate all’addome continuando a tenerlo fermo, impedendogli così di parare i colpi (ricorso, pag. 10).
Il ricorrente continua il suo esposto segnalando un’altra incongruenza del racconto della parte civile: questi avrebbe infatti riferito di essersi nascosto dietro al portone all’ingresso per proteggersi dai colpi, ma tale versione non regge in quanto dalle foto della scena del reato risulta che lo spazio dietro la porta era completamente occupato da una carrozzina per bambini (ricorso, pag. 10). Infine - conclude il ricorrente - anche l’abbigliamento delle parti al momento dei fatti aggiunge credibilità alla sua versione: egli indossava, infatti, dei jeans dalle cui tasche sarebbe stato difficile estrarre rapidamente un coltello, mentre PC 1 indossava pantaloni larghi estivi, con ampie tasche, ed un marsupio (ricorso, pag. 10).
8.3. La censura di carente motivazione della pronuncia impugnata va respinta in quanto infondata: in realtà, i primi giudici non si sono limitati a descrivere le diverse versioni degli implicati senza precisare quale svolgimento dei fatti è stato ritenuto. L’accertamento dei primi giudici su quanto avvenuto fra il momento in cui PC 1 aprì il portone e il momento in cui i due imputati abbandonarono i luoghi è riportato all’inizio del considerando 34 della sentenza impugnata, laddove viene testualmente indicato che “la Corte ha accertato che non appena PC 1 ha aperto la porta il RI 1 gli ha scagliato contro la pietra del peso di circa 1 kg rinvenuta dagli inquirenti, mentre che la moglie gli si è avventata contro brandendo il martello, riuscendo ad entrare per prima e colpendo la vittima con il martello alla base del collo”.
Neppure possono esservi dubbi in relazione a quale versione sia stata considerata conforme al reale svolgimento dei fatti - ovvero quella di PC 1 - poiché ciò è stato precisato chiaramente dai primi giudici sia alla fine del considerando 33 (“secondo la Corte, pertanto, lo svolgimento dei fatti relativi all’aggressione è necessariamente quello narrato dal PC 1”, pag. 48) sia all’inizio del consid. 34, dopo il relativo accertamento (“ […] colpendo la vittima con il martello alla base del collo, come da lui raccontato”). La motivazione della pronuncia impugnata riguardo a questa fase è del tutto adeguata e non di certo carente.
Per il resto, gli argomenti del ricorrente si palesano di stampo appellatorio.
Egli si limita, infatti, a contrapporre la propria versione dei fatti, discutendo liberamente gli elementi di prova che ritiene atti a suffragare le sue tesi, ma dimenticando di esaminare quelli di segno contrario che i primi giudici hanno ritenuto prevalere dopo aver esaminato, oltre alle diverse dichiarazioni, anche i reperti trovati sulla scena del crimine e altri riscontri oggettivi (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 45), dopo avere accertato le intenzioni dell’imputato (consid. 30, pag. 45), dopo avere risolto la questione su chi inizialmente avesse il coltello (consid. 31-32, pag. 45-47) e dopo avere valutato la credibilità del RI 1 (consid. 33, pag. 47-48; sulla questione, cfr. considerando 12.3. del presente giudizio). Non basta, per motivare una censura d’arbitrio, proporre una lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave interpretativa, così come fatto in concreto. Se così non fosse, il ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello, e non vi sarebbe alcuna differenza tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o persino erroneo. Il processo per cassazione non è la continuazione del processo di assise: non ci si può dunque diffondere sugli atti del procedimento, per quanto numerosi, e dolersi semplicemente di arbitrio pretendendo che la prima Corte li abbia ignorati o non li abbia considerati nel senso desiderato. Occorre, invece, confrontarsi con i motivi che hanno spinto la Corte a ritenere il contrario di quanto prospettato nel gravame, precisando perché le considerazioni poste dai primi giudici a fondamento del loro diverso convincimento non resistono alla luce degli atti richiamati nel ricorso.
In concreto, il rimedio, motivato in modo improprio, non può che essere dichiarato inammissibile.
9. Il ricorrente si aggrava anche contro gli accertamenti dei primi giudici relativi all’accoltellamento vero e proprio, in particolare riguardo al possesso iniziale del coltello.
9.1. Con riferimento alla questione di sapere chi avesse il coltello in prima battuta, la Corte di prime cure “non ha avuto dubbi nel credere alla parte lesa a detrimento del prevenuto”, sulla scorta delle seguenti considerazioni (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 45-46).
Dapprima, poiché è più logico che fosse RI 1 - di cui sono state accertate le cattive intenzioni - ad avere con sé l’arma. Poi, perché il mancato ritrovamento del coltello è stato considerato un indizio a sfavore di RI 1: PC 1 - hanno spiegato i primi giudici - non aveva nulla da temere dal ritrovamento, poiché “quand’anche si fosse trattato di un’arma di sua proprietà, egli era pur sempre la vittima e non il feritore (rimasto illeso)” e, inoltre, ferito com’era, difficilmente avrebbe potuto occultare l’arma prima dell’arrivo della polizia, contrariamente a RI 1, che aveva interesse a farlo sparire “per l’unico ragionevole motivo di non doversi constatare che era un coltello riconoscibilmente di sua proprietà o comunque privo di impronte di PC 1, ciò che avrebbe smentito la sua versione dei fatti” (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46). Inoltre - hanno spiegato i primi giudici - la ferita all’avambraccio dell’imputato, cagionata (così come peraltro ammesso da RI 1) dal bordo della porta d’entrata dello stabile, è compatibile con la descrizione dei fatti della vittima così come compatibile con la stessa è l’assenza di ferite di coltello su RI 1 ritenuto che è stata scartata l’ipotesi di un RI 1 tanto abile da riuscire a disarmare l’avversario senza subire neanche un graffio (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46). Infine, i primi giudici hanno trovato un ulteriore sostegno per l’accertamento che era RI 1 ad avere in mano il coltello nelle dichiarazioni di PI 1 che è stata categorica nel dichiarare che la vittima non aveva con sé alcun coltello ritenuto, inoltre, che essi non hanno creduto alla ritrattazione dell’iniziale chiamata in causa del compagno (“coltello dapprima visto in mano al RI 1 e poi non visto”; sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46).
9.2. Il ricorrente censura tale accertamento sostenendo che “sarebbe stato più logico che fosse PC 1 a munirsi di coltello” in quanto egli era stato avvisato dal figlio __________ del suo arrivo e visto, poi, che la compagna PC 2 gli aveva raccomandato prudenza nell’aprire la porta (ricorso, pag. 11). In queste condizioni - continua il ricorrente - la parte civile - che in casa aveva diversi coltelli e che, secondo la compagna, era solito tenere un coltello nel marsupio - poteva “benissimo essersi premunito di un coltello in vista di un alterco” (ricorso, pag. 11). Egli - continua il ricorrente - ha, invece, improvvisato, raccogliendo una pietra per contrastare l’avversario e non ne avrebbe avuto bisogno se avesse avuto con sé un coltello aperto (ricorso, pag. 11).
Significativo è, poi - continua il ricorrente - il fatto che il coltello è apparso quando PC 1 si è sentito attaccato da RI 1, prima a pugni e poi con un sasso, infine con il martello. Inoltre, altrettanto significativo - conclude sull’argomento il ricorrente - è il fatto che la parte civile ha dichiarato di avere raccolto le chiavi dell’automobile dopo l’accoltellamento: è, infatti, ipotizzabile che esse siano cadute quando l’uomo ha estratto il coltello (ricorso, pag. 11).
9.3. Anche su questa questione, le argomentazioni ricorsuali sono di stampo appellatorio.
Il ricorrente non fa che sostenere - sulla scorta di una sua personale interpretazione del materiale probatorio - una versione che definisce “più logica” affermando come alcuni avvenimenti siano “ipotizzabili” oppure “potevano benissimo accadere”, definendo, invece, “strana” la ricostruzione dei fatti operata dai primi giudici.
Argomentazioni di questo genere sono del tutto inadatte a sostanziare una censura davanti a questa Corte. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio è indispensabile indicare quale singolo accertamento si intende impugnare e per quale ragione, illustrando come, dove e perché i primi giudici sono incorsi, non in presunti errori di valutazione, ma in sbagli o mancanze qualificati che facciano apparire il loro ragionamento non soltanto errato ma indifendibile.
Dimenticando il potere d’esame limitato di questa Corte, il ricorrente non tenta nemmeno di sostanziare l’esistenza di un errore qualificato nel quale sarebbero incorsi i primi giudici - presupposto essenziale per la ricevibilità stessa di un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio - così che le sue censure devono essere respinte in quanto irricevibili.
10. Il ricorrente censura, inoltre, l’accertamento della prima Corte in relazione all’allontanamento dalla scena del crimine ed alla sorte del coltello.
10.1. Come già indicato, i primi giudici hanno accertato, su una serie di considerazioni logiche (cfr. supra e, in particolare, il consid. 31, pag. 46, della sentenza impugnata), che era RI 1 ad avere, inizialmente, il coltello: in sintesi, oltre alle deduzioni tratte dall’assenza di ferite da taglio su RI 1 e dal fatto che era lui ad avere intenzioni bellicose, i primi giudici hanno considerato determinante la considerazione secondo cui la vittima, non soltanto non ha avuto, dopo essere stata ferita, l’occasione di nascondere il coltello, ma soprattutto non aveva alcun interesse a farlo visto che “non vi sarebbe stato nulla di male se egli, come narra il RI 1, fosse stato disarmato e poi ferito con il proprio coltello” (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46) e questo al contrario di RI 1 (arrestato solo in seguito) che, invece, aveva interesse a farlo sparire “per l’unico ragionevole motivo di non doversi constatare che era un coltello riconoscibilmente di sua proprietà o comunque privo di impronte di PC 1, ciò che avrebbe smentito la sua versione dei fatti” (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46).
10.2. Secondo il ricorrente, la prima Corte è caduta in arbitrio accertando che è stato lui ad occultare il coltello. A sostegno di tale sua opinione egli sostiene che le dichiarazioni di PI 1 (secondo cui il compagno avrebbe gettato il coltello in un tombino) e di PC 1 e PC 2 (che affermano di non avere più visto l’arma utilizzata dopo l’aggressione) non possono essere credute: il fatto che gli inquirenti che hanno setacciato la zona non hanno trovato nulla conferma la credibilità della sua versione secondo cui, dopo l’aggressione, lui si è recato alla stazione, senza avere il tempo di deviare dal percorso più diretto (ricorso, pag. 12). L’aggressione - precisa il ricorrente - si è consumata verso le ore 22.00 di una sera d’estate, in un giorno di vacanza (ferragosto): che RI 1 abbia potuto recarsi in stazione camminando per almeno 20 minuti con in mano un coltello insanguinato, senza sporcarsi e senza lasciare impronte di sangue, è circostanza del tutto insolita (ricorso, pag. 13).
Inoltre - ricorda il ricorrente - in relazione al ritrovamento del martello egli ha fornito agli inquirenti tutte le indicazioni necessarie: non vi sono, perciò, motivi per cui avrebbe dovuto sottacere il luogo dove, secondo la tesi ritenuta dai primi giudici, lui si sarebbe liberato del coltello (ricorso, pag. 13).
Infine, RI 1 sottolinea che prima dell’arrivo della polizia e dei soccorsi, la vittima e la di lui compagna sono rimasti un quarto d’ora soli in casa. Durante tale lasso di tempo - ricorda il ricorrente - PC 1 ha raccolto l’orologio e le chiavi cadute dopo la colluttazione, le ha messe sul tavolo del suo appartamento, ha preso le sigarette ed è uscito a fumare. Perciò - afferma - non si può escludere a priori che il coltello possa essere stato da loro nascosto, magari con l’aiuto delle altre persone arrivate sulla scena (ricorso, pag. 13). Il ricorrente conclude le sue considerazioni sull’argomento affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non era lui ad avere interesse a far sparire il coltello (in quanto “era già coinvolto fino al collo”) ma era PC 1 che, invece, “aveva tutto da guadagnare dalla sua sparizione”, per evitare che da tale arma si risalisse a lui (ricorso, pag. 14).
10.3. Anche le argomentazioni ricorsuali sulla sparizione del coltello sono di chiara matrice appellatoria e, dunque, sono irricevibili.
Limitandosi a sostenere che tutti mentirebbero, tranne lui, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della prima Corte che, sulla scorta delle testimonianze di PC 2, PI 1 e PC 1 ritenute attendibili dopo una valutazione condotta sulla scorta di considerazioni sostenibili, ha accertato che il coltello era suo.
Le argomentazioni sviluppate sul tragitto scelto per recarsi alla stazione, sul mancato ritrovamento del coltello e sull’impossibilità di camminare, alle 22.00 del ferragosto 2009, con un coltello sporco di sangue senza essere notati e senza lasciare tracce non bastano a dimostrare l’insostenibilità dell’accertamento operato dai primi giudici. Non basta, in questa sede, proporre una diversa valutazione del materiale probatorio in atti ma occorre dimostrare, confrontandosi con le considerazioni dei primi giudici, che la valutazione impugnata è talmente sbagliata da essere insostenibile.
Quanto al resto, va anzitutto precisato che, contrariamente a quanto riferito nel gravame, i primi giudici hanno accertato - e l’accertamento è rimasto incontestato - che le indicazioni che hanno permesso il ritrovamento del martello non sono state fornite da RI 1 (le cui dichiarazioni a riguardo sono state giudicate piuttosto sommarie) bensì da PI 1 (cfr. RPG, pag. 9). Ad ogni modo, il motivo per cui RI 1 avrebbe dovuto sottacere il luogo ove si era liberato del coltello è evidente ed è stato spiegato dalla prima Corte: “per l’unico ragionevole motivo di non doversi constatare che era un coltello riconoscibilmente di sua proprietà o comunque privo di impronte di PC 1, ciò che avrebbe smentito la sua versione dei fatti”. Tale motivo non è invece dato per il martello, ragion per cui la critica del ricorrente, secondo cui non vi sarebbe differenza fra le due situazioni, non può essere condivisa. Nel sostenere che RI 1 non aveva interesse a far sparire il coltello, in quanto “era già coinvolto fino al collo”, mentre il PC 1 “aveva tutto da guadagnare dalla sua sparizione”, il ricorrente si limita ad opporre il suo apprezzamento a quello dei primi giudici, ciò che, come ampiamente visto, è inammissibile nell’ambito di un ricorso per cassazione.
Anche l’argomento secondo cui PC 1 e la compagna PC 2, a livello teorico, avrebbero avuto il tempo materiale di nascondere il coltello prima dell’arrivo della polizia e dei soccorsi, in quanto rimasti soli per circa un quarto d’ora, è manifestamente inadatto a sostanziare un accertamento arbitrario dei fatti da parte dei primi giudici. Ancor di più lo è la mera ipotesi che altre persone arrivate sulla scena avrebbero potuto nascondere l’arma del delitto.
Anche a tale riguardo le censure devono essere respinte in quanto irricevibili.
11. Il ricorrente contesta, poi, siccome arbitrario l’accertamento secondo cui egli si diede dei pugni in faccia per far credere la tesi della colluttazione. L’arbitrarietà è data - precisa il ricorrente - dal fatto che esso è fondato sulle dichiarazioni di PI 1. Secondo RI 1, non si può credere - come hanno fatto i primi giudici - ad alcune dichiarazioni e non ad altre “e ciò nell’ottica di conferire linearità ad una sentenza” (ricorso pag. 19)
11.1. La prima Corte ha accertato che, dopo i fatti, RI 1 si è dato dei pugni sul volto per far credere di essere stato coinvolto in una colluttazione sulla scorta delle dichiarazioni rese in tal senso dalla PC 1. I primi giudici le hanno giudicate credibili - e meglio, “sicuramente vero” quanto da lei riferito - poiché esorbitano certamente “dalle possibilità intellettive della PC 1 l’invenzione di una bugia simile per screditare - senza alcun motivo - il coimputato” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 47).
11.2. Rinviando a quanto detto sopra per quanto riguarda la possibilità di attribuire credibilità anche solo a parti delle dichiarazioni rese da una stessa persona, si osserva come la censura relativa a questo accertamento sia manifestamente irricevibile: il ricorrente, proponendo una sua lettura del materiale probatorio, nemmeno tenta di confrontarsi con l’argomento che ha portato i primi giudici a ritenere “sicuramente vere” le dichiarazioni rese al riguardo dalla PC 1.
12. Il ricorrente sostiene, poi, come sia in modo insostenibile ed arbitrario, che la prima Corte ha considerato che la sua credibilità è “pari a zero”.
12.1. Dopo avere accertato che RI 1 (insieme alla compagna) aveva mentito affermando di non avere saputo, mentre stava camminando in direzione della casa del PC 1, che le bambine erano già state ricondotte a __________ (sentenza impugnata, consid. 24 e 25, pag. 37- 38, e consid. 30, pag. 45) e avere accertato, dopo valutazione delle diverse testimonianze e del diverso materiale probatorio in atti, che egli aveva mentito anche affermando che il coltello era di __________, i primi giudici hanno sottolineato come l’imputato, nel corso del procedimento, abbia fatto “di tutto per impedire l’accertamento della verità”, in particolare nascondendo il martello (ritrovato grazie alla testimonianza di PI 1) e il coltello utilizzati durante l’aggressione, subdolamente colpendosi con dei pugni al volto per simulare la colluttazione con la vittima, chiedendo alle figlie della compagna di recarsi a piedi in stazione a __________ per simulare il loro rientro assieme in treno da __________ e, poi, ancora, una volta scoperto su questa circostanza, affermando di avere chiesto loro di mentire per evitare problemi con l’autorità tutoria se si fosse scoperto che le bambine erano sole a casa (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 47 e 48). Essi hanno, poi, sottolineato come RI 1 dal carcere abbia tentato di inquinare l’inchiesta, inviando lettere “in codice” alla compagna affinché non collaborasse con gli inquirenti (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 48). E’ sulla scorta di queste considerazioni che i primi giudici hanno ritenuto “pari a zero” la credibilità di RI 1 (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 47).
12.2. Il ricorrente censura tale valutazione ripercorrendo e valutando le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’inchiesta. Affermando che la testimonianza di PC 2 è inutilizzabile in quanto per sua ammissione non ha visto nulla e sentito poco, sottolinea che le dichiarazioni di PI 1 - che confortano le sue sino al momento in cui le è stata prospettata l’accusa di tentato omicidio - non possono in seguito più essere ritenute poiché “ha cambiato versione, concordando improvvisamente ed in larga misura che le cose si erano svolte come l’accusale prospettava”, alfine di cercare “di attribuire qualche responsabilità a RI 1 quando ha visto che la sua posizione si aggravava” (ricorso, pag. 17 e 18).
Rilevando, poi, di avere fornito dichiarazioni costanti, sia agli inquirenti che al perito, il ricorrente sottolinea come PC 1, invece, non sia stato particolarmente limpido e come non sia degno di fiducia visto che, “oltre alle accertate violenze perpetrate nei confronti della moglie e delle due figlie di lei (verbale PP PI 1 23.09.2009, pag. 3), ad una lunga serie di reati riportati nel rapporto di polizia 16.08.2009, pag. 7 (contravvenzione ed infrazione alla LStup, taccheggio, furto d’uso, infrazione alla LCStr ed altri reati, che non si sa bene quali siano), ad un passato di tossicodipendenza, vi è il nuovo procedimento penale, che lo ha recentemente portato in carcere” (ricorso, pag. 18).
12.3. Osservando come la censura si riveli senza costrutto nella misura in cui è proposta fine a sé stessa e non legata ad una censura di arbitrio nell’accertamento di un fatto determinato - e sia, perciò, già per questa ragione, da dichiarare irricevibile - si rileva come essa sia argomentata in modo inammissibile in quanto tipicamente appellatoria.
Del resto, quand’anche ciò non fosse, la censura sarebbe da respingere ritenuto che la valutazione secondo cui la credibilità di RI 1 è “pari a zero” è stata resa dopo l’accertamento - scevro da arbitrio - secondo cui egli ha mentito, se non su tutte le circostanze rilevanti, su numerose di esse.
13. Continuando nel suo esposto, il ricorrente critica la conclusione dei primi giudici secondo cui egli ha voluto, perlomeno nella forma del dolo eventuale, la morte del _________.
13.1. Dopo avere accertato, “sulla scorta delle lesioni provocate alla vittima” che l’arma utilizzata da RI 1 era “atta ad uccidere”, i primi giudici hanno precisato che le ferite inferte erano “suscettibili, per intensità e direzione, di causare la morte” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 50). Valutando l’aspetto soggettivo, essi hanno accertato che RI 1 era intenzionato ad uccidere PC 1 almeno per dolo eventuale - cioè, “accettando l’eventualità che questo risultato si verificasse” - sulla scorta delle stesse sue ammissioni secondo cui egli “ha sferrato con forza e rabbia tre colpi di coltello al busto di PC 1, colpendolo, secondo le sue proprie intenzioni, al torace e all’addome” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 50-51).
13.2. Il ricorrente contesta questa conclusione che - sostiene - contrasta con le emergenze probatorie, in primo luogo con le ferite riportate da PC 1, cutanee e superficiali: poco importa - si precisa - che egli abbia ammesso di aver colpito “con forza e rabbia” poiché i fatti dimostrano il contrario (ricorso, pag. 14). Del resto - continua il ricorrente - se veramente egli avesse voluto uccidere PC 1, alla fine della colluttazione, quando la vittima non poteva reagire, gli avrebbe dato il colpo di grazia al cuore invece di scappare (ricorso, pag. 15).
Il ricorrente sostiene, poi, che tutte le circostanze dimostrano l’assenza di un piano omicida: la doccia prima di uscire, il martello infilato nello zaino, l’attesa del primo treno in stazione: “un omicida convinto prende armi efficaci, pericolose e si reca direttamente laddove deve, pianificando anche poi la sua fuga”, che non consiste certo nel camminare per mezz’ora verso la stazione e lì attendere il treno (ricorso, pag. 14). Anche l’arma utilizzata - continua il ricorrente - depone contro un intento omicida: se avesse voluto uccidere PC 1 - e non intimorirlo, come ammesso - egli non avrebbe preso con sé il martello, ma uno o più coltelli (ricorso, pag. 14-15). Infine, il ricorrente sostiene come sia indicativo delle sue reali intenzioni il fatto che egli nemmeno sapesse dove PC 1 abitava: “un omicida non si basa sulle conoscenze di un accompagnatore, che può anche cambiare idea” (ricorso, pag. 15). In realtà - ammette il ricorrente - egli “era pronto a picchiare PC 1 se fosse stato necessario, ovvero se avesse reagito o negato di avere picchiato __________”, ma non era, invece, pronto ad ucciderlo (ricorso, pag. 15).
Il ricorrente, ribadendo l’assenza di intenzione di uccidere, chiede di essere condannato per lesioni personali gravi o rissa, subordinatamente aggressione. Al riguardo, cita una sentenza del Tribunale federale (che ha qualificato di lesioni personali gravi una ferita che ha causato l’asportazione della milza) e una pronuncia dell’Obergericht di Basilea (secondo cui una coltellata nello stomaco di una profondità di circa 20 cm, che mette in pericolo di vita la vittima, deve essere considerata costitutiva del reato di lesioni personali gravi) (ricorso, pag. 15 e 16).
Solo subordinatamente, precisa il ricorrente, possono entrare in considerazione i reati di rissa (siccome la lite è iniziata a pugni, e la vittima ha avuto un ruolo attivo) oppure di aggressione (ricorso, pag. 16).
13.3. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP; per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).
La nozione di dolo eventuale è invece giuridica (art. 12 cpv. 2 CP). Ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, in quest’ambito le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare liberamente se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5).
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225; 130 IV 58 consid. 8.4). Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).
Secondo la giurisprudenza, vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto, in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a). Vi è dunque tentativo di omicidio quando l’autore, agendo intenzionalmente (almeno per dolo eventuale) comincia l’esecuzione dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF del 22 dicembre 2009, inc. 6B_997/2009, consid. 4.1).
Se l’autore voleva o accettava la morte della vittima, ma questa per finire ha subito solo delle lesioni corporali, non bisogna, dunque, ritenere delle lesioni corporali, ma un tentativo di omicidio (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, 3. ed. 2010 ad art. 111 n. 23; Hurtado Pozo, Broit pénal, partie spéciale, 2009, n. 110).
13.4. La tesi ricorsuale secondo cui le circostanze concrete dimostrano l’assenza di un vero e proprio piano omicida da parte di RI 1 non gli giova: è, infatti, quello che hanno ritenuto i primi giudici che - pur considerando che “l’azione punitiva è stata premeditata e preparata”, siccome il ricorrente è partito per __________ armato di martello e coltello - non gli hanno imputato una volontà di uccidere meditata e pianificata, tant’è vero che essi hanno precisato che, se “sin dal momento della partenza egli metteva in conto l’uso della violenza”, non vi sono elementi che provano che egli, già a quel momento, volesse spingersi sino ad uccidere. In effetti, la prima Corte ha voluto sottolineare tale accertamento annotando di non avere “voluto credere che egli avesse pregresse intenzioni omicide” (sentenza impugnata, consid. 40, pag. 52). La Corte ha, invece, accertato che “la trasferta è diventata una spedizione punitiva” dopo che RI 1 seppe che le bambine erano arrivate a casa e che fu, perciò, a partire da quel momento che in lui nacque “la pregressa volontà di nuocere al PC 1, accoltellandolo”. Continuando nell’esame dell’aspetto soggettivo, i primi giudici hanno precisato che, a partire da quel momento, “è certo che il prevenuto, come ha poi fatto, intendeva accoltellare il PC 1”, ed in questo senso va letta la frase secondo cui “l’azione con il coltello è stata premeditata almeno per i 15 minuti intercorsi tra l’ultima telefonata con __________ e l’arrivo a casa del PC 1” (sentenza impugnata, consid. 40, pag. 53). L’intenzione di uccidere è stata accertata soltanto nella forma del dolo eventuale, in particolare poiché è stato tenuto conto che RI 1 “dopo le prime pugnalate non ha finito la sua vittima, a quel momento inerme, ma le ha al contrario fatta salva la vita, limitandosi a punirla con uno sfregio” (sentenza impugnata, consid. 40, pag. 52) .
Sostenere che RI 1 si è fatto una doccia prima di uscire, che non ha preso con sé armi più “efficaci” (si rileva, qui, che, contrariamente a quanto preteso, è stato accertato senza arbitrio che egli è partito portando con sé un martello e un coltello), che ha fatto capo al treno sia per recarsi sul luogo del reato che per sfuggirne, che non ha pianificato né l’uccisione né la fuga non giova al ricorrente nella misura in cui tali circostanze sono state considerate dalla prima Corte che - proprio su di esse e su altre considerazioni - ha escluso un intento omicida sin dalla partenza da __________ e che è, poi, giunta all’accertamento del successivo instaurarsi della volontà (per dolo eventuale) omicida nei termini di cui si è appena detto, sulla scorta di considerazioni del tutto sostenibili.
Nemmeno giova al ricorrente appellarsi al fatto di non avere dato a PC 1 “il colpo di grazia”: come visto, è proprio sulla scorta di tale circostanza che la prima Corte ha escluso l’esistenza di un dolo diretto.
Senza fondamento è, poi, l’argomento del ricorrente secondo cui l’entità “del tutto superficiale” delle ferite esclude che egli si sia assunto il rischio della morte della vittima: in effetti, la tesi si diparte da accertamenti di fatto contrari a quelli effettuati dalla prima Corte e non contestati. Se due delle coltellate sono effettivamente state superficiali - due lesioni da punta e da taglio, la prima “lunga 1,5 cm e si approfondava per pochi millimetri interessando il sottocute e intaccando il corpo dello sterno”, la seconda “lunga 1,2 cm e si approfondava assai poco in addome determinando un sanguinamento a livello della sola parete addominale” (cfr. parere medico-legale 24 agosto 2009, AI40, pag. 2) - la terza è indubitabilmente stata più profonda, andando anche a raggiungere la milza (lesioni da punta e da taglio, “lunga 1,5 cm e si approfondava per qualche centimetro in cavità addominale sino a intaccare la milza, perifericamente”, cfr. AI40, pag. 2).
Sostenere che i colpi non siano stati inferti “con forza e rabbia”, poiché ciò è escluso dalla natura stessa delle ferite, è una critica che attiene all’accertamento dei fatti e non al dolo.
Essa è, in ogni caso, infondata. In effetti, se il medico-legale ha affermato che “la profondità delle ferite nulla può dirci di scientificamente sostenibile sulla forza con cui furono vibrati i colpi” (cfr. doc. AI 40, pag. 4), i primi giudici potevano accertare senza arbitrio che i colpi sono stati vibrati “con forza e rabbia” (sentenza impugnata, consid. 37, pag 50) sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso imputato. Ancora una volta, quindi, la censura - temeraria poiché in contrasto con le sue stesse ammissioni - non può essere accolta e la qualifica dell’elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale è esente da critica.
Di conseguenza, accertata l’intenzione - nella forma del dolo eventuale - di RI 1 di uccidere PC 1, diventano prive di oggetto le richieste di derubricazione dell’accusa da tentato omicidio intenzionale a lesioni personali gravi, subordinatamente rissa e, ancor più subordinatamente, aggressione.
14. Il ricorrente censura in seguito il mancato riconoscimento a suo favore della legittima difesa.
14.1. La prima Corte si è pronunciata sulla questione rilevando come RI 1 non potrebbe invocare la legittima difesa quand’anche le cose fossero andate come sostenuto da lui (e cioè quand’anche il coltello fosse stato di PC 1, versione che, come visto in più punti, non è stata ritenuta dalla Corte). Infatti, anche nell’ipotesi - sostenuta da RI 1 - in cui questi avrebbe tolto il coltello dalle mani di PC 1, saremmo sempre nella situazione in cui “un uomo armato di coltello - il RI 1 - ne ha ripetutamente ferito uno disarmato, ovvero il PC 1”. Anche nella situazione descritta dal ricorrente - ha precisato la prima Corte – al momento in cui questi ha colpito il PC 1, la minaccia era ormai già cessata, avendo egli già disarmato l’avversario e, quindi, “potendo egli se del caso sedare residue ma improbabili velleità del PC 1 - al quale aveva già mostrato la propria superiorità disarmandolo - anche solo mostrandogli l’arma” (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 47).
14.2. Il ricorrente critica questa conclusione affermando come, nonostante il coltello fosse caduto a terra, l’aggressione non poteva dirsi conclusa poiché la parte civile avrebbe ancora potuto raccoglierlo e tentare nuovamente di accoltellarlo. In questa situazione - continua il ricorrente - vi era ancora uno stato di legittima difesa ed egli “aveva diritto a difendere la propria incolumità fisica e la sua vita con l’unico mezzo a disposizione in quel momento”, ovvero il coltello (ricorso, pag. 17).
14.3. La tesi ricorsuale è al limite del temerario.
Dapprima, perché essa si diparte dalla situazione di fatto accertata senza arbitrio dalla prima Corte e nella quale, evidentemente, non v’è nemmeno l’ombra di un diritto di RI 1 ad invocare la legittima difesa.
Poi, perché è manifesto che - così come correttamente indicato dai primi giudici - un tale diritto non può essere invocato nemmeno nella situazione descritta dal ricorrente.
Va, qui, precisato che i primi giudici - nel considerare, per puro interesse scolastico, la situazione descritta dall’imputato - non hanno affermato che l’aggressione era terminata al momento in cui l’arma era caduta a terra (come cerca ora di sostenere il ricorrente): nella pronuncia impugnata la Corte di prime cure ha correttamente ritenuto che l’eventuale aggressione era finita quando RI 1 ha impugnato il coltello raccolto da terra e si trovava, dunque, armato, di fronte ad un rivale disarmato. In quel momento, non vi era evidentemente più alcuna necessità di difesa.
15. Il ricorrente si aggrava pure contro la condanna per tentata rapina. In particolare, giudica arbitrari gli accertamenti dei primi giudici concernenti la frase che lui avrebbe rivolto a PC 1 prima di ferirlo in volto.
15.1. Anche in relazione all’accusa di tentata rapina la Corte di prime cure ha esposto le diverse versioni fornite dagli accusati sullo svolgimento dei fatti (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 39 e segg.). Riferito che, dopo avere negato di aver ferito al volto PC 1, RI 1 ha confessato tale circostanza - sostenendo tuttavia che si trattò di una lesione casuale, dovuta alla concitazione del momento (sentenza impugnata, consid. 35, pag. 49) - la prima Corte ha annotato che nell’interrogatorio del 13 ottobre 2009 l’imputato ammise anche la possibilità (precisando di non esserne sicuro) di avere chiesto a PC 1 dei soldi, ma negò di avere sfregiato la vittima dopo tale richiesta (sentenza impugnata, consid. 28.1, pag. 39-40).
I giudici di prime cure hanno, poi, riferito quanto detto da PC 1, secondo cui “RI 1, ad un certo momento, mi ha intimato di dargli i soldi e l’oro. Io ero ferito, sanguinavo copiosamente, e non ho capito subito cosa volesse (…) Visto che non avevo dato seguito alle sue richieste ed ero rimasto muto, RI 1 mi aveva chiesto perché non parlavo. Poi di colpo, con il coltello mi ha ferito alla guancia sinistra” (sentenza impugnata, consid. 28.2, pag. 41). I primi giudici hanno precisato che tale versione è stata costantemente mantenuta dalla vittima, che in seguito l’ha ulteriormente precisata in tal senso: “Dopo che è uscita PI 1 io non ero ancora ferito al viso, sono passati pochi attimi, nel mentre PI 1 usciva, lui mi diceva “dammi l’oro, dammi i soldi” puntandomi sempre con il coltello e muovendosi. Poi ha aggiunto: “perché non parli?” e poi mi ha colpito il viso con il coltello” (sentenza impugnata, consid. 28.2, pag. 41).
I primi giudici hanno, poi, riportato le dichiarazioni della compagna di PC 1, PC 2 (“non mi sono affacciata sulle scale, ma sono rimasta sulla porta. Non potevo quindi vedere cosa succedeva in cima alle scale. Ho però sentito RI 1 dire a PC 1 la frase: «Ti faccio un taglio nella faccia così tutte le volte che ti fai la barba tu ti ricordi di me!»”), rilevando come la versione sia stata confermata negli ulteriori interrogatori cui è stata sottoposta (sentenza impugnata, consid. 28.3, pag. 42).
Infine, la Corte di prime cura ha esposto le dichiarazioni di PI 1 - che ha definito “mutevoli” - riferendo che al dibattimento la donna “ha ammesso di aver sentito RI 1 dire a PC 1 di dargli l’oro e i soldi” (sentenza impugnata, consid. 28.4, pag. 44).
Pertanto, rilevato che l’ingiunzione di consegnargli l’oro e i soldi è stata riferita “dalla vittima ma anche dalla PC 2 e dalla PC 1,” e ricordato che il RI 1 non ha più negato di averla pronunciata, la Corte ha accertato che l’imputato, dopo avere accoltellato il rivale all’addome, “ha poi intimato a PC 1 di consegnargli denaro e gioielli”, (sentenza impugnata, consid. 28.4, pag. 49).
15.2. Il ricorrente giudica arbitrari anche gli accertamenti di cui sopra osservando come la condanna si basi unicamente sulla frase “dammi l’oro, dammi i soldi” che egli nega di avere pronunciato nei termini riferiti nella sentenza impugnata. In realtà - si legge nel ricorso - il ricorrente ha detto a PC 1 ben altro, ovvero: “Allora è per questo che vuoi le bambine? Le tieni vicino a te con il denaro? Comperi il loro affetto per poi picchiarle?” (ricorso, pag. 20). Del resto - continua il ricorrente - le risultanze probatorie, da cui emerge che egli non ha preso con sé nemmeno l’orologio di PC 1, che questo aveva perso nella colluttazione, o l’anello e il braccialetto da lui indossati al momento dei fatti dimostrano come egli non fosse minimamente intenzionato a derubare il suo avversario. Ma - conclude il ricorrente sull’argomento - anche volendo ritenere data la sua intenzione di commettere una rapina, il fatto che non l’ha portata a termine indica una sua desistenza ex art. 23 CP, di cui deve beneficiare (ricorso, pag. 20).
15.3. Anche su questa questione, il ricorso è irricevibile, il ricorrente limitandosi a contrapporre la propria versione dei fatti a quella ritenuta dalla prima Corte senza nemmeno cercare di dimostrare in che cosa si realizzi l’arbitrio lamentato. Non è dato sapere, poi, da dove risultino le frasi che il ricorrente sostiene di aver proferito invece della richiesta di oro e soldi: il gravame non indica da quali emergenze probatorie ignorate dai primi giudici emergerebbe una tale dichiarazione. Ciò è sufficiente per dichiarare irricevibile la censura.
Inutilmente, poi, nel ricorso si sottolinea che RI 1 nulla ha sottratto, in quanto l’accertamento della sua volontà di derubare la sua vittima è stato fondato su altri elementi. La circostanza sollevata è stata, del resto, correttamente considerata dai primi giudici che hanno condannato il ricorrente unicamente per tentata rapina. L’argomento è, dunque, privo di consistenza.
Quanto alla pretesa desistenza, si rileva che non basta l’accertamento per cui nulla è stato sottratto a fondare il riconoscimento di una desistenza ai sensi dell’art 23 CP. Sull’accertamento dei presupposti di tale disposti, il ricorrente nulla dice. Già solo per questo, dunque, la censura va dichiarata irricevibile.
A titolo abbondanziale, si osserva che la prima Corte, nel fissare la pena da infliggere a RI 1, ha precisato - disattendendo, tuttavia, l’art. 49 cpv. 1 CP - che “i reati minori” (fra cui la tentata rapina qui in oggetto) “nulla hanno inciso sull’entità della pena” (sentenza impugnata, consid. 40, pag. 54); pertanto, l’eventuale riconoscimento di una sua desistenza sarebbe del tutto irrilevante sull’esito del gravame.
16. Il ricorrente censura, infine, la sua condanna per lesioni gravi in relazione alla ferita al viso di PC 1.
16.1. Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno ritenuto errata l’impostazione dell’atto d’accusa che inglobava la coltellata al viso fra gli atti costitutivi di omicidio intenzionale poiché “ancorché questo colpo sia stato inferto in prossimità di organi vitali, già solo dalle predette parole che l’hanno preceduto «così ogni volta che taglierai la barba ti ricorderai di me», che la Corte ha attribuito all’accusato, si deduce che la volontà dell’agente non era quella di uccidere, ma al contrario di mantenere in vita la vittima, da lui così sfigurata” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 51).
Di conseguenza, i primi giudici hanno escluso il gesto da quelli ritenuti costitutivi dell’infrazione di tentato omicidio (“che diviene così un po’ meno grave siccome commessa con tre coltellate in luogo di quattro”) e l’hanno fatta diventare oggetto di un’imputazione aggiuntiva ex art. 122 cpv. 2 CP, prospettata all’accusato all’inizio del dibattimento (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 51).
16.2. Il ricorrente sostiene come non sia corretto condannarlo per tale imputazione - non prospettata dal procuratore pubblico - poiché le coltellate “vanno valutate nel loro insieme, come conseguenza di un litigio degenerato” siccome “si è trattato di un episodio unico, continuato, con un’intenzione singola e con sempre la stessa arma” (ricorso, pag. 21).
16.3. Nel caso concreto, il fatto che l’imputazione di lesioni gravi ex art. 122 CP non sia stata prospettata dal procuratore pubblico è irrilevante. La nuova imputazione è stata prospettata al dibattimento dal presidente della Corte di prime cure conformemente all’art. 250 CPP e, secondo quanto dal relativo verbale, le parti hanno dato il loro consenso a procedere in tal modo, dichiarando di essere pronte a discuterla (verbale del dibattimento, pag. 3; sentenza impugnata, pag. 7).
La critica del ricorrente su questo punto cade, dunque, nel vuoto.
Per il resto, questa Corte condivide le considerazioni dei primi giudici secondo cui lo sfregio al volto va considerato un gesto a sé stante, che procede da un’intenzione diversa di quella che ha portato RI 1 a colpire PC 1 all’addome e al torace.
17. Nelle sue richieste di giudizio, il ricorrente chiede che la pena venga sensibilmente ridotta e posta al beneficio della sospensione condizionale, almeno parziale. Tuttavia, egli non spende una parola a motivazione di tale sua richiesta che, perciò, deve essere dichiarata irricevibile.
18. In esito all’attuale sentenza e in base al principio della soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali interamente al ricorrente.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.