Incarto n.
17.2010.39-43

17.2010.58

Lugano

18 aprile 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale                               

 

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente, giusta l'art. 453 CPP (fed), quale Corte di Cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati

 

 

- il 9 agosto 2010 da:

   RI 1

     rappr. dall'  PA 1  

 

RI 2

       rappr. dall'  DI 2  

 

RI 3

       rappr. dall'  DI 1  

 

RI 4 e  RI 5,   (PC)

rappr. dall'  RC 1 

 

- il 19 novembre 2010 da

RI 6 (PC)

rappr. dall' RC 2

 

 

 

contro la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 1, RI 2 e RI 3

 

 

 

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se devono essere accolti i ricorsi per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise criminali sono in estrema sintesi i seguenti.

 

                                   1.   Nell’autunno del 2007, RI 2, intermediario immobiliare, RI 1, agente immobiliare e RI 3, consulente finanziario, tutti cittadini italiani nati rispettivamente a __________ il 29.1.1962, a __________ il 1.2.1969 e a __________ il 17.5.1959, decisero di trasferirsi a __________. I tre si erano conosciuti tra il 2001 e il 2006 ed avevano già collaborato in ambito immobiliare (cfr. sentenza impugnata, consid. II, lett. a, pag. 35)

                                         Il trasferimento all’estero rappresentava per loro una soluzione alle ricorrenti difficoltà che riscontravano nell’esercizio delle rispettive professioni.

                                         In Italia RI 2, attivo nel settore immobiliare dal 2000, non poteva più aprire conti correnti presso le banche. Tale facoltà gli era stata preclusa a seguito del fallimento della sua precedente attività di concessionario (esercitata sotto la ragione sociale __________ ) pronunciato nel 2005, conseguente al divieto di esercitare l’attività impostogli dalla competente autorità nell’ambito di un’inchiesta penale avviata nel 2003 a suo carico per messa in commercio di marche da bollo false, conclusasi, invero, nel 2008, con la sua assoluzione (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 1, lett. a, pag. 25-29).

                                         RI 1, dal canto suo, faceva fatica a vivere in Italia e per lui il trasferimento all’estero rappresentava la soluzione dei ricorrenti problemi finanziari (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 2, lett. b, pag. 30).

                                         RI 3, esperto di finanza, era stato più volte chiamato ad organizzare la conferenza EPIC, rinomato congresso internazionale nel settore finanziario immobiliare, ed aveva collaborato con importanti gruppi tra cui la A1, A2 e con il A3, fungendo per l’ente pubblico da consulente esterno nell’ambito di operazioni finanziarie straordinarie (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 3 lett. b, pag. 31). Per RI 3, la prospettiva di affiancare RI 2 e RI 1 come socio e consulente per i loro affari immobiliari dall’estero, rappresentava l’occasione per lasciare un Paese in cui - a discapito dei suoi passati successi professionali - il sospetto di una sua collusione con la mafia divulgato dai massmedia nel 2006 a seguito dell’apertura a suo carco di un’inchiesta penale per corruzione semplice (reato dal quale è stato assolto nel 2010) gli aveva precluso l’accesso al mondo degli affari: come RI 2, anche RI 3 non poteva più aprire conti bancari in Italia ma, a differenza del socio, egli figurava pure nel “WorldCheck” delle banche estere (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 2, lett. b, pag. 32-34).

 

                                   2.   La scelta di trasferirsi a __________ fu presa da RI 2 e fu principalmente dettata dalla sua pregressa conoscenza di A4.1, direttore della fiduciaria A4 con sede a __________ (di seguito A4).

                                         Su richiesta di RI 2, la predetta fiduciaria nel novembre 2007 si occupò di costituire la A5 (di seguito A5) e di avviare le pratiche amministrative per l’ottenimento dei necessari permessi di soggiorni per i tre soci. A4.1 assunse ad interim la carica di amministratore unico fino a quando non venne sostituito da RI 1 a partire dal mese di febbraio 2008. Scopo sociale della A5 era lo sviluppo di progetti immobiliari a livello internazionale.

                                         All’inizio del 2008, RI 2 e RI 1, entrambi incensurati, e RI 3, con a suo carico una sola condanna a due mesi di reclusione sospesi condizionalmente per titolo di lesioni personali nel contesto di un diverbio con un automobilista risalente al febbraio del 1993, ottennero, quali dipendenti della A5, il permesso di soggiorno.

                                         Dopo il gennaio 2008, la A4 si occupò solo della tenuta della contabilità della A5. A detta di A4.1 la “A5 è stata una società poco significativa con un’attività limitata ed entrate appena sufficienti a coprire i costi” (cfr. sentenza impugnata, consid II. b, pag. 36).

 

                                   3.   Nel corso del 2008, RI 2 fece la conoscenza di A6, relationship manager e funzionario della A8, in occasione di una cena di amici comuni. Secondo A6, RI 2, presentatosi come immobiliarista, ebbe occasione di intavolare con lui dei discorsi professionali dichiarandosi alla ricerca di “clienti liquidi oppure di banche pronte a finanziare” (sentenza impugnata, consid VI. 3, lett. a pag. 98) le operazioni immobiliari che lui e i suoi soci stavano portando avanti. Secondo RI 2, invece, fu proprio A6 a presentarsi come persona con conoscenze importanti e capace di disporre di linee di credito per importi molto ingenti da destinare ad operazioni immobiliari. E che A6 si vantasse di conoscenze altolocate lo hanno confermato anche RI 1 e RI 3 (sentenza impugnata, consid VI. 3, lett b e c pag. 99-100) che, in un secondo momento, ebbero pure loro occasione di conoscere il funzionario di banca.

                                         L’interesse di A6 di entrare in affari con RI 2 e con i suoi soci, ricercando per loro dei finanziatori per le operazioni immobiliari e finanziarie prospettate, consisteva nel compenso che egli avrebbe percepito per la mediazione qualora le trattative fossero andate a buon fine (cfr. sentenza impugnata, consid VI. 3, lett. a, pag. 98).

 

4.RI 2 e i suoi soci e A6 intavolarono da subito diverse trattative e relazioni d’affari che esorbitavano dall’attività di bancario del funzionario di banca (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 3, pag. 128). Tra le operazioni oggetto dei reciproci interessi ma che non si conclusero prima del 29 gennaio 2009 (ovvero prima della data in cui A6 venne licenziato in tronco dalla A8 a seguito della scoperta delle sue malversazioni ai danni del cliente  PC 1, di cui diremo in seguito) figurano le operazioni “J – Accendi una stella”, “S” e l’operazione “banca dominicana”.

 

                               4.1.   Il progetto “J- accendi una stella” fu presentato nel corso del 2007 a  RI 3 da tale F. RI 3 aveva da subito creduto molto in questa operazione tanto da aver portato avanti in prima persona le trattative con il delegato e l’amministratore delegato della nota società calcistica torinese. Il progetto consisteva in sostanza nell’offrire la possibilità ai tifosi della J di imprimere il proprio nome su delle mattonelle a forma di stella che avrebbero ricoperto la pavimentazione dello stadio nuovo che la società intendeva realizzare e per il quale era in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Comune.

                                         In corso di trattativa i rappresentanti della J avevano richiesto a RI 3, quale condizione per la realizzazione del progetto, il rilascio di una fideiussione di almeno 4 milioni di euro di un primario istituto bancario italiano. L’emissione della predetta fideiussione presupponeva il reperimento di un capitale di 5 milioni di euro da far figurare nello stato patrimoniale della società estera A11 (società riconducibile a RI 1, RI 2 e RI 3 e detentrice del 75% delle quote della società A12, di cui si dirà in seguito) che a sua volta avrebbe dovuto costituire una nuova società che, insieme alla J, avrebbe dovuto occuparsi della vendita al pubblico delle mattonelle a forma di stella. Le trattative proseguirono concretamente tanto che il 23.12.2008 venne siglato un contratto tra la J e l’amministratore della A11 che prevedeva, tra l’altro, l’obbligo per quest’ultima di fornire la fideiussione bancaria nel momento in cui il Comune di __________avrebbe approvato in via definitiva il progetto del nuovo stadio. Il compito di A6 era di reperire i fondi necessari per l’emissione della fideiussione richiesta (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 1, pag. 112-121).

 

                               4.2.   Altro progetto sul tavolo delle trattative degli imputati e di A6 era l’operazione __________. Il progetto, presentato nel corso del 2008 sempre da F a RI 3, prevedeva il finanziamento di un nuovo prodotto televisivo denominato “Streamit.it” consistente in una tecnologia delle TV via web la cui proprietà intellettuale era detenuta dalla società __________di B e di L. Si trattava di un progetto ancora in fase operativa, a livello embrionale che necessitava di miglioramenti tecnici (del prodotto televisivo e del management) e per il quale B e L cercavano dei soci investitori.

                                         RI 3, da sempre interessato alla nuove tecnologie, ne illustrò i dettagli a RI 2, il quale ne parlò a sua volta a A6, il quale, appellandosi ai suoi rapporti con la famiglia A7 ed al potenziale del progetto, manifestò il suo interesse anche nella prospettiva di poterlo cedere, in un secondo momento, al gruppo __________. Per sviluppare il progetto era necessario un capitale tra i 10 e i 100 milioni di euro (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. b, pag. 123).

                                         La lettera di intenti tra B e L, da un lato, e RI 2, RI 1 e A6, dall’altro, venne firmata il 5.11.2008 a __________riconducibile a RI 1 (doc. G allegato al verb PP RI 2 del 25.2.2009). Malgrado non figuri nella precitata lettera d’intenti, anche RI 3 era direttamente coinvolto nell’operazione quale socio di fatto (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. d, pag. 125). Il piano strategico condiviso da tutti i presenti prevedeva, anche in questo caso, che A6 reperisse un finanziamento, gli intenti iniziali consistenti nell’entrare nella società nella misura del 50% versando euro 150'000.- che sarebbero stati restituiti ai tre nel caso in cui il progetto non fosse decollato mediante l’emissione di tre assegni da euro 50'000.- l’uno (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. a, pag. 122). Malgrado l’arresto di A6, RI 2, RI 1 e di RI 3, quest’ultimo ha dichiarato che il progetto __________era ancora in essere e che sul progetto lavorava ancora M, per loro conto, e il commercialista della __________(cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. b, pag. 123).

 

                               4.3.   Altro progetto avviato nel 2008 tra RI 2 e RI 3, da un parte, (RI 1 avendo avuto solo un ruolo marginale) e A6, dall’altra, era un’operazione di finanziamento che prevedeva l’acquisto di una licenza di una banca domenicana oltre all’ottenimento di una garanzia bancaria di un milione di dollari. L’attività con una banca dominicana per un periodo di un anno avrebbe permesso ai finanziatori di aprirne in seguito una anche in Europa. Il progetto piacque a RI 2 e a RI 3 che trasferirono USD 100'000 per l’acquisto della licenza a favore del suo titolare V e per l’ottenimento della documentazione necessaria alla conclusione dell’operazione (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 3, pag. 125-128).

 

                               4.4.   Altre due trattative erano sul tavolo degli imputati e di A6 nel corso del 2008: l’operazione di acquisto/rivendita dell’immobile di via __________e l’operazione di finanziamento tramite versamento di un’evidenza fondi per l’acquisto di un immobile in __________che si trasformò all’ultimo minuto in un'operazione di roll program. Queste due operazioni, per lo meno sulla scorta delle dichiarazioni degli imputati, che la Corte ha dato sostanzialmente per accertate, andarono a buon fine: la prima con l’acquisto da parte dello stesso A6 dell’immobile di A15 e la seconda con il conseguimento dell’utile garantito di 1 milione di euro a fonte di un iniziale investimento di 3 milioni di euro. Sennonché, tutti i fondi messi a disposizione da A6 si rivelarono essere il frutto di diverse malversazioni operate dal funzionario di banca ai danni di  PC 1, cliente della A8. Infatti, tra il 7 ottobre 2008 e il 18 dicembre 2008, sul conto corrente __________ di  PC 1 in A8  vennero eseguite 7 operazioni di addebitamento per un importo complessivo di 19'000'000 di euro sulla scorta di altrettanti ordini di bonifico simulanti inesistenti ordini telefonici del titolare del conto con causali fasulle allestiti dal funzionario di banca A6 in cui erano indicati come beneficiari dei conseguenti accrediti conti in Banca JB e in A10, intestati a RI 2,  RI 1 e alla società A17.

                                         A6 ha chiamato in causa RI 2, RI 1 e RI 3 come suoi correi delle malversazioni ai danni di PC 1. Per la prima Corte, le affermazioni di A6 sono apparse prive di attendibilità e, pertanto, non sono state ritenute a carico degli imputati (cfr. sentenza impugnata consid. VI. 6, pag. 109-112).

                                         Gli accertamenti della prima Corte sulle due predette operazioni sono i seguenti.

 

                            4.4.1.   A6 propose a RI 2 di investire un capitale di 3 milioni di euro in un’operazione finanziaria che gli avrebbe permesso di conseguire in breve tempo un utile di 1 milione di euro. Secondo l’iniziale illustrazione dell’affare che, come anticipato, cambiò pochi giorni prima della consegna della somma, si trattava di fornire un’evidenza fondi per l’acquisto di un immobile a __________per un valore di transazione complessivo di 30 milioni di euro.

                                         Questa stessa causale venne a sua volta illustrata da RI 2 ai funzionari della JB in occasione del prelievo di 3 milioni di euro dal conto cifrato RI 6, (di pertinenza dei genitori dell’imputato) e della conseguente apertura del conto n. __________intestato a RI 2 su cui era già stato annunciato l’accredito di 4 milioni di euro tramite due distinti bonifici bancari di 2 milioni di euro ciascuno provenienti dalla A8 e per la quale venne consegnata (in data che la Corte non ha potuto accertare, cfr. sentenza impugnata, consid IX. 3, lett. e, pag. 151) la relativa documentazione. Si trattava dello schema di offerta vincolante 08.09.2008 di __________, relativo all’immobile sito in __________, valida fino al 30 settembre successivo, del preliminare di compravendita 30.09.2008 tra la __________ - rappresentata da U- in cui la prima si impegnava a vendere alla seconda il citato immobile di __________per il prezzo di Euro 30 mio e del contratto di cessione di quote tra U e A17, da una parte, e A6, dall’altra, mediante il quale i primi cedono a A6 le rispettive quote - 10% U, 90% A17 - della T, proprietaria del citato stabile di __________(cfr. sentenza impugnata, consid IX. 3, pag. 147 e 149).

 

                                         Pochi giorni prima della consegna della somma richiesta, A6 informò RI 2 che la causale dell’operazione sarebbe cambiata e che l’investimento richiesto di 3 milioni di euro sarebbe confluito in un’operazione di roll program o di leverage, ovvero in un’operazione che consente “ad un “venditore” che ha a sua disposizione un’elevata liquidità di cambiare la somma in valuta di un diverso Paese, con uno sconto compreso tra il 10 e il 15 per cento” (cfr. sentenza impugnata, consid. IX. 1, lett. b, pag. 130). Questa operazione avrebbe consentito, poi, il rientro del capitale maggiorato dell’utile promesso in 7-15 giorni. A fonte della nuova proposta di investimento, RI 2 decise di non avvertire la banca del cambiamento della plausibilizzazione dei bonifici che essa generò e di cui si dirà qui appresso.

 

                                         In concreto, il 25 settembre 2008  RI 4 (padre dell’imputato) ha sottoscritto sei moduli di messa a disposizione fondi di 505'000.- euro l’uno per complessivi 3'030'000.- a debito del conto cifrato RI 6., presso JB. Il 29 settembre 2008 sono stati prelevati dal citato conto cifrato 3'030'000.- euro. La somma è stata trasportata da __________ dallo I, dietro compenso di 30'000.- euro, e consegnata a RI 2, il quale l’ha rimessa a sua volta nelle mani di A6. Il 3 ottobre 2008 è stato aperto, sempre in JB, il conto n. __________intestato a RI 2. Il 7 e l’8 ottobre sono stati accreditati sul predetto conto nominativo due bonifici di 2 milioni di euro l’uno, provenienti dal conto corrente __________ di  PC 1. A6 aveva detto a RI 2, contrariamente al vero, che PC 1 era una persona di sua fiducia.

                                         Quanto alla destinazione dei succitati fondi, la prima Corte ha accertato che il successivo 10 ottobre sono stati prelevati dal conto nominativo di RI 2 in contanti 3'040'000.- euro (40'000.- a titolo di commissione) e versati sempre a contanti sul conto cifrato JB, conto trasferito poi alle __________ il 30 ottobre 2008. Lo stesso 10 ottobre 2008, RI 2 ha chiuso il suo conto nominativo in JB prelevando, sempre a contanti, 430'000.- euro versandoli sul conto __________  , e poco meno di 240'000.- euro versati sul conto __________ intestato a RI 3. Per quanto concerne quest’ultimo versamento, RI 2 ha allestito una ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di Euro 240'000.- ed ha consegnato tale ricevuta a __________ per giustificare l’accredito di Eur 240'000.- del 15.10.2008 sul conto corrente postale di quest’ultimo. Dal conto __________   RI 2 ha prelevato, all’inizio del mese successivo, e meglio 50'000.- euro il 4 novembre 2008 e 100'000.- euro il 3 dicembre 2008.

 

In questo contesto, già si anticipa che il conto cifrato n. __________ presso JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009) e la relazione n. 51040 intestata a RI 6, presso Banca JB  (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), a concorrenza di Eur 3’203'053.-, sono stati confiscati ed assegnati alla PC, a parziale risarcimento del danno.

 

                            4.4.2.   La seconda delle operazioni andate a buon fine - anche se in realtà solo grazie all’apporto dei fondi malversati ai danni di PC 1 - è la cosiddetta operazione “di acquisto/rivendita dell’immobile in __________ .

 

                                  a)   La società A12 era, al momento dei fatti qui in esame, proprietaria di un immobile di edilizia popolare in via __________. L’A12 è una società che era già stata costituita con un capitale di 10'000.- euro e che era stata acquistata vuota da RI 2 e da RI 1 tramite un’acquisizione di quote da parte della società A13, società anonima lussemburghese acquistata a sua volta da RI 3 e poi messa a disposizione dei soci (cfr. sentenza impugnata, consid. II, lett e, pag. 39-40).

                                         Le trattative per l’acquisto del sopraccitato immobile erano state avviate da RI 1 e RI 2 già nel primo semestre del 2006. RI 3 era stato, poi, coinvolto nell’operazione nell’autunno del 2006, quando si trattò di curare gli aspetti del finanziamento dell’operazione e quelli societari per la struttura che avrebbe formalmente acquistato l’immobile.

                                         L’immobile, che contava nove piani con 98 appartamenti dal valore - stimato, sulla base delle diverse perizie private in atti, - all’incirca tra i 36'000'000.- e i 43'500'000.- di euro (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 2, pag. 154) - era stato acquistato dalla società A12 il 14 maggio 2007 dalla precedente proprietaria, società __________ al prezzo di 27 milioni di euro (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 4, pag. 162). Il prezzo di compravendita era stato interamente finanziato dalla Banca A18 (istituto bancario reperito da MB, persona attiva nel campo bancario ed acquirente di clienti per la società A14, gestore di fondi titolare di conti presso la __________ , cfr. sentenza impugnata, consid. X. 4 lett. c, pag. 164) a fronte del rilascio da parte della società A14 all’A12 di una lettera di patronage, esibita da quest’ultima alla A18, nella quale A14 dichiarava di aver emesso a favore di A12 una “facilitazione di credito” fino a concorrenza di 27 milioni di euro sottoforma di mutuo ipotecario della durata di 180 mesi, confermando di detenere il 20% del capitale sociale di A12, di impegnarsi a non disporre di tale partecipazione senza il rilascio di adeguate garanzie e di essere a conoscenza del fatto che la Banca A18 aveva finanziato il mutuo succitato grazie al fatto che A14 aveva preso parte al capitale sociale di A12, impegnandosi a mantenere A12 in situazione tale da consentire i far fronte agli impegni con A18 stessa (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 4 lett e, pag. 166). Al momento dell’acquisto dell’immobile, le quote dell’A12 erano, infatti, detenute dalla A13 (75%), dalla A14 (20%) e da RI 3 (5%) (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 3, lett. a, pag. 155). La A14 aveva rilasciato la predetta lettera di patronage a favore dell’A12 a fronte di investimenti che RI 2 e RI 1 detenevano “presso la A14 (..) dell'ordine di ca. Eur 3 milioni di Euro” (cfr. MP RI 1 17.2.09 citato in sentenza impugnata, consid. X. 4, lett. a, pag. 162).

 

                                  b)   Al momento della rivendita dell’immobile che, come si dirà qui appresso, si situa a fine 2008, le quote della società A12 Srl erano detenute per il 95% dalle società A13 e A11 (a sua volta controllata dalla A13) e per il 5% dalla A5 . La cessione delle quote di proprietà della A14 venne dettata da una serie di problemi che nacquero tra RI 3, da un lato, e RI 2 e RI 1, dall’altro, subito dopo l’acquisto dell’immobile. RI 2 e RI 1, infatti, iniziarono ben presto a disinteressarsi del progetto poiché, a seguito di un provvedimento di requisizione da parte del A3, l’immobile era stato occupato abusivamente e gli affittuari che corrispondevano regolarmente il canone erano ben pochi e non sufficienti per coprire i costi (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 5, pag. 166-167). RI 3 espresse la sua intenzione di continuare da solo l’operazione anche se questo comportò tutta una serie di discussioni per addivenire ad un accordo sulla cessione delle quote che, in realtà, presupponeva anche la liquidazione delle posizioni di dare e avere con la A14. Un accordo venne raggiunto il 26 luglio 2007 con la cessione del 20% delle quote dell’A12 di spettanza della A14 alla A13 (di RI 3). Sui termini dell’accordo e sulle diverse posizioni di dare e avere ancora in essere tra i soci si rinvia al consid. X. 5, pag. 166-170, della prima sentenza.

 

c)A fronte di queste premesse, RI 2 e RI 1 riacquistarono interesse per l’operazione A15 solo dopo che A6 manifestò loro la sua intenzione di acquistare l’immobile avendo a sua disposizione “una linea di credito di 140 euro presso la Banca A16” (sentenza impugnata, consid. X. 5, pag. 170).

                                         Tutti e tre gli imputati hanno affermato che A6 si dichiarò interessato ad acquistare l’immobile romano, in prima persona per il tramite di  PC 1 (sua persona di fiducia) e che l’immobile sarebbe stato venduto mediante la cessione delle quote dell’A12 che, a sua volta, le avrebbe cedute alla società A17, prima della perfezione della vendita dell’immobile (ciò che in realtà non è stato fatto).

                                         La A17 era una società di diritto americano, già nella disponibilità della A4 di cui RI 2 ha assunto la carica di amministratore unico e che, negli intendimenti di RI 2, RI 1 e RI 3 avrebbe dovuto acquistare le quote della società A12 e, in ultima analisi, l’immobile in via  __________ per poi venderlo a A6. Malgrado non sia stata perfezionata la cessione di quote tra l’A12e la A17, è comunque stata la A17 a sottoscrivere il contratto preliminare di compravendita. Il preliminare prevedeva un prezzo di 15 milioni di euro, oltre la ripresa da parte dell’acquirente del mutuo di 25 milioni di euro circa concesso alla A12 da A18.

                                         Il preliminare di cessione quote del 7.10.2008 tra A17 e PC 1, agente per conto di A6, denominato in inchiesta “preliminare A” (altri ne sono stati allestiti - i preliminari B, C e D - ma, secondo gli accertamenti della prima Corte, solo questo venne poi utilizzato al momento della plausibilizzazione dei versamenti oggetto di malversazione di cui si dirà appresso e di cui PC 1 ha disconosciuto la firma, oggetto pertanto dal capo di imputazione 3.1. dell’atto di accusa), espone i termini dell’accordo secondo cui A17 cede a PC 1 il 100% delle quote di A12, titolare dell’immobile di via __________ al prezzo, al netto dell’onere ipotecario in A18 di Euro 25'098'600.-, di Euro 15 mio, da pagarsi in tre rate da Euro 3 mio l’una entro il 10 ottobre rispettivamente il 30 ottobre ed il 15 novembre 2008 e in una da Euro 6 mio entro il 30 novembre 2008.

                                         In esecuzione, anche se con qualche ritardo, degli accordi raggiunti per la cessione delle quote, il 14 ottobre 2008 vengono accreditati 1'500'000 euro sul conto n. __________  A1 intestato a RI 1 e 1'500'000 euro sul conto n. __________  A1 intestato a RI 2 entrambi presso la A10 di __________ .

                                         Il 4 novembre 2008 vengono accreditati 3'000'000 di euro sul conto n. __________ A1 intestato a A17 presso la A10 di __________ .

                                         Infine, il 18 novembre 2008 vengono accreditati altri 3'000'000 e 6'000'000 di euro sempre sul predetto conto intestato a A17 presso A10 di __________ .

                                         Tutti i bonifici per complessivi 15 milioni di euro provenivano dal conto corrente __________ di PC 1 in A8 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. b, pag. 173-174).

 

                                         Per RI 2 e RI 1 le modalità di pagamento concordate con A6, ovvero l’anticipato ed integrale pagamento del prezzo di compravendita (astrazion fatta della ripresa del mutuo), non erano inusuali. RI 3, per contro, ne ha riconosciuto l’inusualità anche se ha aggiunto di essere stato prontamente ragguagliato da RI 2 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. c, pag. 173).

 

                                   5.   In realtà, la prima Corte ha accertato che RI 2, RI 1 e RI 3 cominciarono a nutrire seri dubbi sulla provenienza dei fondi solo nella prima decade del mese di gennaio 2009. E ciò a motivo della mancata sottoscrizione del contratto di compravendia dell’immobile di via __________ e del costante tergiversare di A6 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. a, pag. 172). In questo periodo, e meglio dal 13 di gennaio al giorno del loro arresto, RI 2 RI 1 e RI 3 effettuarono, rispettivamente diedero alle banche l’ordine di eseguire diverse operazioni bancarie a contanti.

 

                               5.1.   In relazione all’importo complessivo di 12'000'000 di euro accreditato sul conto della A17, il 13 gennaio 2009 sono stati accreditati 10 milioni di euro (5 milioni a testa) su due conti di altrettante società delle __________ (la __________ ) riconducibili a RI 2 e a RI 1, aperti il giorno stesso in A10.

                                         Tra il 22 ed il 28 gennaio 2009, 4 milioni di euro sono stati prelevati a contanti, con otto operazioni da 500'000.- euro l’una, da entrambi i predetti conti intestati alle società delle __________ e trasferiti su altri due conti, aperti il 20 gennaio 2009 sempre in A10, intestati a due fondazioni panamensi (__________ ) sempre riconducibili a RI 2 e RI 1.

                                         RI 2 ha, poi, prelevato sempre dal conto della A17 il 20 ed il 29 gennaio 2009 a contanti la somma di 600'000.- euro in tre tranches da 200'000.- euro, di cui 400'000.- consegnati a RI 3 (cfr. sentenza impugnata consid. XI. 3 lett. g, pag 205), il quale li ha depositati sul conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (cfr. sentenza impugnata consid. XI. 5, pag 219-220).

 

                               5.2.   Per quanto riguarda, per contro, la somma di Euro 1,5 mio accreditata il 14 ottobre 2008 sul conto nominativo di RI 1, si registrano due prelevamenti a contanti di 20'020.- euro l’uno tra il 20 ed il 28 gennaio 2009. Il 9 ed il 16 dicembre 2008 ed il 15 gennaio 2009 vi sono ulteriori tre prelevamenti in contanti, rispettivamente di 201'603.- euro, 151'051.50 euro e 100'801.50 euro, per complessivi 453'456.- euro, somme prese in consegna da un trasportatore. Il 21 gennaio 2009 dal conto di RI 1 in A10 sono stati prelevati per contanti 180'000 euro che sono, poi, stati versati su quello della A5 in __________ , dove sono pure giunti, sempre il 21 gennaio 2009, 70'070.- euro dal conto di RI 2 in A10. Lo stesso giorno sono stati versati alla __________ , su un conto presso la Cassa __________ , 250'020.50 euro. In questo contesto i tre imputati avrebbero allestito un falso preliminare di compravendita immobiliare tra __________  relativo ad un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________ , rimettendo il falso documento alla Banca __________  , per tentare di rendere plausibile l'entrata fondi a contanti di 180'000.- euro del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di RI 1 e il trasferimento di medesima data di 250'000.- euro ad un conto di __________ .

 

                               5.3.   Per quanto riguarda, da ultimo, la somma di 1'500’000 euro accreditata il 14 ottobre 2008 sul conto nominativo di RI 2, si registrano tre prelevamenti in contanti di 100'100.- euro l’uno, il 22 dicembre 2008 e l’11 e il 12 gennaio 2009; un prelevamento di 50'200.- euro l’11 dicembre 2008; nonché quattro prelevamenti per complessivi 555'400.- euro (150'000.- l’11 dicembre 2008; 250'200.- il 16 dicembre 2008; 100'100.- il 12 gennaio 2009 e 100'100.- il 20 gennaio 2009), cifra versata sul JB.

 

                                         In questo contesto già si anticipa che il conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009) oltre al conto n. __________ intestato a RI 3  presso __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27) fino a concorrenza di Euro 400'000.- sono stati confiscati ed assegnati alla PC, a parziale risarcimento del danno.

 

                                   6.   Il 28 gennaio 2009, il direttore generale della A8, ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza, poi trasmessa al procuratore della Repubblica di __________ , nei confronti di A6 per avere effettuato senza essere autorizzato otto operazioni di bonifico a debito del conto corrente di  PC 1 a favore di conti presso A10, e JB intestati a RI 2, RI 1 alla A17 ed alla __________ per complessivi Euro 21'500'000.-. Della denuncia venne informata, lo stesso giorno in tarda serata, anche la A10 (sentenza impugnata, consid. III. 1. pag 42). La sera del 28 gennaio 2009, A6 è stato condotto presso la caserma di via __________ , dove è stato unicamente identificato e, poi, rilasciato (sentenza impugnata, consid. III. 5. pag 47). Il 29 gennaio 2009, la A10 ha segnalato al MROS il caso di RI 2 e RI 1 (sentenza impugnata, consid. III. 6. pag 47).

 

                                   7.   Dell’intervento della Guardia di Finanza su A6, RI 2 venne avvertito da __________ al più tardi il 2 febbraio 2009 (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50).

Il 31 gennaio 2009 alle ore 17:56, A6 e RI 2 si sono parlati al telefono (sentenza impugnata, consid. VI, 4. pag 101). La sentenza nulla dice del contenuto di questa telefonata.

                                         Il 2 febbraio 2009, sempre A6 e RI 2 si sono sentiti una prima volta alle 15:54 ed una seconda volta alle 16:59 (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50 e consid. VI. 4, pag. 101).

                                         Dal contenuto dell’intercettazione telefonica delle ore 16.59, la Corte ha accertato che RI 2 era rimasto “piuttosto sorpreso di aver appreso da  __________   dell’intervento degli inquirenti italiani su A6 e delle malversazioni da lui commesse” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI. 6, lett. d, pag, 110)

                                         Sempre il 2 febbraio 2009, A6 e RI 1 si sono incontrati nei pressi del bar __________ (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50) e si sono sentiti al telefono alle ore 16:19 (sentenza impugnata, consid. VI. 4, pag. 101)

Il 3 febbraio 2009, dalle 17:00 alle 18:30, RI 2 e RI 1 si sono recati, per una consulenza, nello studio legale dell’avv. __________ , noto penalista milanese (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50). In serata, rientrando a __________ , RI 2 e RI 1 hanno incontrato A6 (alle 16:59 di quello stesso giorno egli si era sentito al telefono con RI 1, cfr. sentenza impugnata consid. VI. 4, pag. 101) sull’autostrada nell’ultimo autogrill in territorio italiano (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 51). Il 4 febbraio 2009, alle ore 12:05, RI 2 e RI 1 sono stati arrestati presso gli uffici della A10 a __________ . RI 3 (che verrà scarcerato il 6 aprile 2009, cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 2, pag 55) è stato arrestato lo stesso giorno presso il residence dove alloggiava (sentenza impugnata, consid. IV. 1, pag 52).

 

                                   8.   A6 è stato arrestato a __________ il 5 marzo 2009 (sentenza impugnata, consid. III. 10, pag 51), dopo che il 3 marzo 2009 anche  PC 1 aveva presentato alla Procura della Repubblica a __________ denuncia contro il funzionario di banca (sentenza impugnata, consid. III. 7, pag 48-49).

                                         A6 è stato condannato con sentenza 21 dicembre 2009, a seguito di giudizio abbreviato, concessa l’attenuazione relativa a tale procedura, ad una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione oltre che ad una multa di Euro 1'120.- e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di furto aggravato continuato ed associazione per delinquere (sentenza impugnata, consid. III. 10, pag 51). La sentenza di primo grado è stata impugnata in appello (sentenza impugnata, consid. III. 10, pag 52).

 

                                  B.   Con sentenza 18 giugno 2010, la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 2 e  RI 1 autori colpevoli di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, agendo in correità fra di loro, a __________ , nel corso del mese di gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

 

                                         il 7 gennaio 2009 fatto costituire, tramite corrispondenti della fiduciaria A4 __________ , RI 2 la società panamense __________ e RI 1 la società panamense __________ ;

 

                                         nel gennaio 2009, RI 2 fatto aprire presso la A10 un conto a nome della società __________ (su cui disponevano di diritto di firma collaboratori della A4 ) e RI 1 fatto aprire presso la A10 un conto a nome della società __________ (su cui disponevano di diritto di firma collaboratori della A4), conti appositamente aperti a nome di società estere per schermare il reale beneficiario economico e con la finalità di farvi transitare e confluire una parte ingente dei fondi malversati;

 

                                         RI 2 prelevato a contanti complessivi 400'400.- euro in più soluzioni, tra il 12 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, dall'importo di 1'500'000.- euro, accreditato sul suo conto nominativo presso la A10 con fondi distratti alla parte civile PC 1;

 

                                         RI 1 prelevato a contanti complessivi 140'841.50 euro in più soluzioni, tra il 15 gennaio 2009 e il 28 gennaio 2009, dall'importo di 1'500'000.- euro, accreditato sul suo conto nominativo acceso presso A10, che era stato alimentato il 14 ottobre 2008 con 1'500'000.- euro distratti alla parte civile PC 1;

 

                                         RI 2 e RI 1, in relazione all'importo complessivo di 12'000'000.- euro accreditato sul conto della A17 (di cui sono aventi diritto economico), hanno concordato di:

                                         -  prelevare, tra il 22 (recte: 20) e il 28 gennaio 2009, dal conto della società __________ Ltd 4'000'000.- euro a contanti, in soluzioni da 500'000.- euro cadauna, riversando immediatamente i fondi a contanti sul conto della società __________ ;

                                         -  prelevare, tra il 22 (recte: 20) e il 28 gennaio 2009, dal conto della società __________ 4'000'000.- euro a contanti, in soluzioni da 500'000.- euro cadauna, riversando immediatamente i fondi a contanti sul conto della società panamense __________ ;

                                         -  prelevare RI 2 il 20 ed il 28 gennaio 2009 400'000.- euro per contanti in due soluzioni da 200'000.- euro cadauna, consegnandoli a RI 3;

                                         -  prelevare RI 2 il 26 gennaio 2009 200'400.- euro che ha trattenuto per sé.

                                         La Corte ha condannato  RI 3 autore colpevole di riciclaggio di denaro, per avere, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine, ricevendo da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, 400'000.- euro a contanti in due soluzioni da 200'000.- euro cadauna (provenienti da fondi distratti alla parte civile PC 1) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della società panamense PC 3 presso la __________  appositamente aperto il 4 dicembre 2008, di cui risulta essere l'effettivo avente diritto economico, ancorché sul formulario A figuri come avente diritto economico il di lui fratello.

 

                                         Nella medesima pronuncia, la prima Corte ha dichiarato RI 2,  RI 1 e  RI 3 autori colpevole di falsità in documenti, per avere a __________  ed in altre imprecisate località, nel corso del mese di gennaio 2009, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, agendo in correità tra di loro, allestito il falso preliminare di compravendita immobiliare tra __________   relativo ad un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________  , rimettendo il falso documento alla Banca __________ , per tentare di rendere plausibile l'entrata fondi a contanti di 180'000.- euro del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di RI 1 e il trasferimento di medesima data di 250'000.- euro ad un conto di __________  , attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento.

 

                                         RI 2 e  RI 3 sono stati riconosciuti autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti anche per avere, agendo in correità fra di loro, nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, allestito la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di 240'000.- euro e consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per giustificare l’accredito di 240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento.

 

                                         I tre imputati sono per contro stati prosciolti dalle altre imputazioni contenute nell’atto d’accusa, in particolare dall’accusa di truffa aggravata (capo di accusa 1. dell’atto di accusa), dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato per i fatti precedenti il gennaio 2009 (capo di accusa 2. dell’atto di accusa) e dall’accusa di falsità in documenti per i preliminari di compravendita degli immobili in Via __________  , in Località __________  , rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa 3.1. e 3.2. dell’atto di accusa) alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto di accusa) ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI 2 (capo di accusa 3.4 dell’atto di accusa).

 

                                  C.   In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

                                         -  RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare;

                                         -  RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare;

                                         -  RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;

 

                                         RI 2 e  RI 1 sono inoltre stati condannati a versare in solido alla parte civile PC 2 (già A8 ) un’indennità di 6'707'116.89 euro quale risarcimento del danno materiale e CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali.  RI 3 è stato condannato a rispondere con vincolo solidale limitatamente all’importo di Euro 400'000.-.

 

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono state poste a carico dello Stato per metà e per l’altra metà a carico dei condannati in solido ( RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI 2 e  RI 1 sino a concorrenza del 30%).

 

                                  D.   Nel medesimo giudizio, la Corte di prime cure ha ordinato le seguenti confische a parziale risarcimento del danno alla PC (dedotte tassa di giustizia e spese processuali):

                                         -  conto cifrato __________   n. __________  presso Banca JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009);

                                         -  conto n. __________   intestato a PC 3 presso __________  (valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009);

                                         -  relazione n. __________   intestata a RI 6 presso JB   (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a concorrenza di Eur 3’203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata;

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 3  presso Credito __________   (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino a concorrenza di Euro 400'000.-;

                                          - Eur 5'000.-.

 

                                         La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il risarcimento compensatorio a favore dello Stato, con attribuzione alla PC, a parziale risarcimento del danno, dei seguenti averi:

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 2 presso Banca __________  (saldo di Eur 7'688.13 valuta 30.1.2009);

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 2 presso Banca __________  (saldo di CHF 30.13 valuta 27.1.2009);

                                         -  conto n. __________  intestato a A5  presso Postfinance (saldo di Eur 504.22 valuta 31.1.2009);

                                         -  conto n. __________  intestato a RI 2  presso Credito __________   (saldo al 3.4.2009 di Eur 55.56);

                                         -  conto n. __________   intestato a RI 1  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 114.38 e GBP 32.23);

                                         -  conto n. __________  intestato a __________  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 50.62);

                                         -  conto n. __________  intestato a __________  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 10'529.64);

                                         -  CHF 1'422.83 provenienti dal ccp n. __________  di RI 3 , AI 424 (trasferiti a Tribunale penale cantonale).

 

                                         La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il dissequestro della relazione n. __________  intestata a __________  (valutazione di Eur 25'381.75 al 20.5.2009).

 

                                         Infine, ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del passaporto di  RI 3, di una carta d’identità intestata a  RI 1, di un telefono Nokia E90 di un cellulare bianco marca TRE; di due cellulari grigi Motorola; della chiave di una vettura Audi e di sette caricatori per telefoni cellulari sequestrati a  RI 3.

 

                                  E.   Contro la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali sono insorti:

 

                                  a)   PA 1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 22 giugno 2010.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto successivo, egli chiede l’annullamento del dispositivo 1.1. della sentenza impugnata con conseguente suo proscioglimento dal reato di riciclaggio di denaro aggravato e riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata (dispositivi 5.1., 6.1. della sentenza impugnata) e le spese poste a suo carico (dispositivo 7. della sentenza impugnata). Chiede, inoltre, l’annullamento del dispositivo 8. della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso che la A8  è rinviata al foro civile per le eventuali pretese risarcitorie.

Da ultimo, chiede l’annullamento dei dispositivi 9. e 10. della sentenza impugnata con conseguente annullamento delle confische pronunciate.

                                         Il ricorrente protesta poi, in ogni caso, le spese.

 

                                  b)   RI 1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 21 giugno 2010.

                                         Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto successivo, egli chiede, in via principale, l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5. e 1.2.1. con il suo proscioglimento dalle relative imputazioni di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti. Sempre in via principale, chiede anche l’annullamento dei dispositivi 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata.

                                         In via subordinata,  RI 1 chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di riciclaggio aggravato e di falsità in documenti con conseguente annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata e chiede che la pena, dedotto il carcere preventivo, venga ricommisurata e considerata quale pena aggiuntiva a quella comminata con sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________  .

                                         In via ancor più subordinata, il ricorrente chiede il suo proscioglimento dalle imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in documenti con l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata e con il rinvio degli atti a un nuova Corte di merito per la commisurazione della pena e per la determinazione degli oneri.

                                         Da ultimo ed in via del tutto subordinata,  RI 1 chiede che venga annullato il dispositivo 5.2. della sentenza impugnata con il rinvio degli atti ad una nuova Corte di merito per la commisurazione della pena (da intendersi quale pena aggiuntiva a quella comminata con sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________  ) e per la determinazione degli oneri.

                                         Il ricorrente protesta poi, in ogni caso, ripetibili, tasse e spese.

 

                                  c)   RI 3, con dichiarazione di ricorso del 21 giugno 2010 e successiva motivazione scritta del 9 agosto 2010, chiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento e riforma della sentenza impugnata nel senso del suo proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro, con conseguente dissequestro del conto n. __________  intestato a PC 3 presso __________  (valutazione di EURO 399'925.- valuta 4 maggio 2009) e del conto n. __________  intestato a  RI 3 presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di EURO 905'757.27) e con conseguente restituzione a  RI 3 della cauzione pari a CHF 100'000.-.

                                         In via subordinata, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma della sentenza impugnata nel senso che è ordinato il dissequestro integrale del conto n. __________  intestato a  RI 3 presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di EURO 905'757.27) ed è restituita a  RI 3 la cauzione pari a CHF 100'000.-.

                                         Il ricorrente protesta, poi, in ogni caso ripetibili, tasse e spese.

 

                                  d)   Il procuratore pubblico, con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, il PP ha chiesto, in via principale, l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza impugnata e meglio l’annullamento del proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 dall’imputazione di truffa per mestiere e da talune fattispecie relative all’imputazione rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato e semplice nonché l’annullamento del proscioglimento per RI 2 e RI 1 da talune imputazioni di ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti ad una nuova Corte di merito per un nuovo giudizio.

                                         In via subordinata, il PP chiede l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 da talune fattispecie relative all’imputazione rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato e semplice e per il proscioglimento di RI 2 e di RI 1 da talune imputazioni di ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti ad una nuova Corte di merito per un nuovo giudizio.

                                         In via ancor più subordinata, il PP chiede che venga accertata la violazione dell’art. 42 cpv. 2 CP con conseguente nuova commisurazione, da parte di questa Corte, della pena inflitta a RI 2 e RI 1 per i reati per i quali sono stati condannati in prima sede, tenendo conto della pena di tre anni di reclusione patteggiata in Italia dagli accusati.

                                         Il ricorrente protesta, in ogni caso, a carico del resistente tasse e spese di giustizia.

 

e)RI 4 e RI 5 con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, i ricorrenti chiedono l’annullamento dei dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Presidente del Tribunale penale cantonale affinché apra una procedura di confisca e istruisca sui fatti, emettendo poi un nuovo giudizio.

                                         I ricorrenti protestano ripetibili, tasse e spese di giustizia.

                                         Il 14 settembre 2010 RI 4 e RI 5 sono, altresì, insorti dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale e con ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali onde ottenere l’annullamento della predetta sentenza ed in particolare della confisca ordinata dai primi giudici del conto cifrato n. __________   presso la Banca JB (punto 9.1. del dispositivo) e della relazione n. __________  intestata a RI 6 (punto 9.3. del dispositivo) e della contestuale assegnazione di questi valori alla parte civile.

                                         Il Tribunale federale con decreto 4.10.2010, trasmesso per conoscenza a questa Corte, ha sospeso la procedura dinanzi al Tribunale federale fino all’emanazione della decisione della CCRP sul ricorso per cassazione presentato dagli insorgenti.

 

                                   f)   La RI 6 ha presentato ricorso per cassazione il 19 novembre 2010 avverso alla sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle Assise criminali ed in particolare avverso la decisione di confisca di parte degli averi depositato sul conto __________  presso la Banca JB. La ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del dispositivo 9.3. della sentenza di condanna nei confronti di RI 2, RI 1 e RI 3 e rinvio alla Presidente del Tribunale penale cantonale per l’emissione di un nuovo giudizio, dopo regolare istruzione della procedura di confisca.

 

                               F.a)   Il procuratore pubblico, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato la reiezione integrale del ricorso per cassazione di RI 2, la reiezione del ricorso per cassazione di RI 1, l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 3 e la reiezione del ricorso per cassazione di RI 4 e RI 5. Con osservazioni 15 dicembre 2010 ha pure chiesto di accertare, in via principale, l'irricevibilità del ricorso di RI 6 in quanto tardivo e, in via subordinata, di respingere il gravame.

 

                                  b)   RI 2, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico.

 

                                  c)   RI 1, con osservazioni 17 settembre 2010, ha postulato la reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico. In precedenza, con osservazioni 13 settembre 2010, il ricorrente ha rinunciato a formulare particolari osservazioni ai ricorsi presentati da  RI 3, RI 2 e da RI 4 e  RI 5, limitandosi a postularne l’accoglimento laddove in sintonia con le conclusioni da lui espresse sia in sede di ricorso sia nelle osservazioni al ricorso presentato dalla pubblica accusa.

 

                                  d)   RI 3, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico.

 

 

 

                                  e)   La PC 2, con osservazioni 24 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 2, l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 1 e l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 3.

                                         Si è associata, per contro, al ricorso per cassazione presentato dal PP segnatamente e limitatamente alla richiesta di giudizio principale e alla subordinata in relazione ai proscioglimenti pronunciati dalla Corte di merito.

                                         La PC 2 ha, sempre con osservazioni 24 settembre 2010, postulato per la reiezione del ricorso per cassazione presentato da  RI 4 e  RI 5 Da ultimo, con osservazioni 15 dicembre 2010, La PC 2 ha chiesto di dichiarare irricevibile in quanto tardivo il ricorso di RI 6 e in via subordinata, di respingerlo comunque, nel merito.

 

                                   f)   RI 4 e  RI 5, con osservazioni 20 settembre 2010, hanno aderito alle richieste presentate con ricorso per cassazione da RI 2, rinunciando, per contro ad esprimersi sui ricorsi del procuratore pubblico e di RI 1 e di  RI 3.

 

                                  g)   La PC 3, terzo sequestratario dell’importo di euro 400'000.-, confiscato ed assegnato dai primi giudici alla PC e depositato sul conto n. __________presso __________  , con osservazioni 6 settembre 2010 ai ricorsi presentati dal procuratore pubblico, da RI 2, da  RI 1 e da  RI 3, ha puntualizzato che né la società stessa né __________  , beneficiario economico del suddetto conto bancario, “sono in grado di esprimersi” sulle conclusioni della prima Corte quo all’origine illecita dei valori accreditati sul suddetto conto (sentenza pag. 219-220) “poiché totalmente estranei ai fatti in questione e in quanto non hanno partecipato al procedimento” e, rimettendosi a questo proposito al giudizio di questa Corte, ha evidenziato che qualora l’origine illecita dovesse essere confermata, la società rinuncia a rivendicarne la legittima proprietà mentre, in caso contrario, chiede la revoca della confisca dei beni in questione e la loro restituzione nella disponibilità di PC 3.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag. 211).

 

 

I.         Sul ricorso del procuratore pubblico

 

                                   2.   Il ricorso del procuratore pubblico appare inutilmente prolisso, ripetitivo e, per molti versi, impropriamente motivato e appellatorio, di conseguenza irricevibile. La pubblica accusa omette, in effetti, di confrontarsi in modo puntuale e preciso con le considerazioni della prima Corte, presentando un esposto per altro confuso nel quale si sovrappongono considerazioni inerenti le imputazioni di truffa aggravata - fatte valere con l'atto d'accusa e non ritenute dalla Corte di primo grado - con altre relative alla falsità in documenti. Ci si limiterà pertanto ad esaminare le contestazioni che hanno una parvenza di ricevibilità.

 

                               2.1.   Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 l'imputazione di truffa aggravata, commessa per mestiere, per avere, nel periodo settembre 2008-fine gennaio 2009, a __________ e in altre località, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con il funzionario A6 di A8 , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti all'esecuzione di ordini di pagamento dell'istituto bancario A8 , inducendoli a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio del cliente dell'istituto  PC 1, titolare di un conto corrente, sottoponendo, per esecuzione, sette ordini di bonifico, simulanti inesistenti ordini telefonici del titolare con causali fasulle, inducendoli a credere che il titolare avesse autorizzato gli addebiti, ottenendo in tal modo trasferimenti indebiti per complessivi Euro 19'000'000.- e arrecando alla parte civile  PC 1 un danno complessivo di medesimo importo.

 

                            2.1.1.   La prima Corte non ha ritenuto fondata una simile imputazione, considerando, in grande sintesi, non credibile la chiamata di correo di A6 e l'assenza di circostanze dalle quali trarre conseguenze fattuali sfavorevoli agli imputati. In altri termini, la Corte di primo grado ha analizzato gli indizi avanzati dal procuratore pubblico, senza raggiungere il necessario convincimento che gli imputati avessero preso parte alle malversazioni commesse da A6 in A8. Secondo i primi giudici, il patteggiamento di RI 2 e RI 1 nel procedimento italiano non costituiva indizio a carico, essendo stato un atto strumentale, volto ad ottenere la scarcerazione in Svizzera. La prima Corte ha considerato sospetti nell'operazione degli Euro 3/4 mio, il cambio in corsa ed all'ultimo momento, dopo aver prelevato il denaro, dall'operazione di __________ a quella di roll program, senza avvertire la banca, così come la circostanza che A6, di fatto semplice bancario, si fosse messo a fare operazioni per suo conto, dichiarando di disporre di decine di milioni di Euro. Ha tuttavia ritenuto che gli accusati avevano operato in un contesto nel quale l'apparenza conta molto di più della sostanza e dove A6 appariva effettivamente legato alla famiglia A7, in grado di ricevere in banca LC, di presentare a RI 2 un senatore dell'attuale maggioranza politica e di condurre l'operazione J, evidenziando che anche BC, asseritamente banchiere, aveva eseguito operazioni estranee alla banca, segno evidente che detto agire, nel mondo degli affari della vicina Penisola, non era così fuori dalla norma. La prima Corte ha pure considerato ulteriori elementi che rendono sospetta in particolare l'operazione di vendita dell'immobile di via __________ , e meglio il fatto che gli accusati non conoscevano PC 1, che il prezzo per l'acquisto delle quote dell'A12 fosse stato pagato integralmente in anticipo, senza garanzie per l'acquirente, che - nonostante il tenore del preliminare - l'A12 non avesse ancora ceduto le sue quote alla A17, la quale aveva invece sottoscritto il contratto di cessione dell'immobile a PC 1, nonché l'utilizzo di una panoplia di falsi contratti, per alcuni dei quali A6 nemmeno c'entrava. Si è pure soffermata sulla circostanza che nemmeno le versioni di RI 2 e RI 1, almeno prima del dibattimento, erano sempre state concordi tra loro. Il valore indiziante di tali elementi cozzava, tuttavia, secondo la prima Corte, in modo insormontabile con il contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 alle ore 16.59 tra RI 2 e A6. Dal tono e dal contenuto di quella conversazione si evinceva - secondo i primi giudici - tutta la sorpresa di RI 2 nell'apprendere da Belloni, non solo dell'intervento della Guardia di Finanza, ma pure delle malversazioni che A6 aveva commesso, RI 2 chiedendo conto a A6 di cosa questi aveva commesso, manifestandogli il suo stupore, risultando per altro la reazione di A6 non certo quella di persona che parla con un correo al corrente del suoi misfatti, cercando anzi egli di minimizzare. Per la prima Corte questa telefonata era assolutamente inconciliabile con la tesi dell'accusa. Infatti, secondo i primi giudici, un correo al corrente dell'agire dell'altro non chiede “cosa hai combinato ?” così come l'altro non risponde “ti devo spiegare”, sapendo entrambi di cosa stanno parlando. Diversamente, secondo i primi giudici, si doveva considerare questa conversazione come una messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, volta ad ingannare gli inquirenti, i protagonisti essendo certi di essere intercettati, circostanza che, in assenza di emergenze al riguardo, non poteva essere - a loro dire - affermata senza cadere nell'arbitrio. Secondo la prima Corte, se questa consapevolezza non l'aveva RI 2, non poteva averla nemmeno RI 1, che agiva in simbiosi con lui e ancor meno RI 3, visto che i contatti con A6 li avevano tenuti gli altri due. Di conseguenza, i primi giudici hanno assolto i tre imputati dall'accusa di truffa aggravata.

 

                            2.1.2.   Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo che la prima Corte ha “arbitrariamente omesso di considerare due risultanze” a suo dire “essenziali ai fini del giudizio”, che danno “concreto riscontro alla credibilità di A6” in relazione alla sua chiamata di correo, e meglio, da un lato, il mancato sequestro di documenti e corrispondenza in merito alla trattativa con A6 per l'acquisto delle quote dell'A12 e, d'altro lato, l'assenza di riscontro “che fosse stato fissato l'atto per la cessione delle quote a A6” (ricorso, pag. 10 dal mezzo verso il basso e pag. 11 dall'alto verso il mezzo). Trattasi di circostanze irrilevanti - addotte per fondare ipotesi di stampo meramente appellatorio (ricorso, pag. 11 verso il basso e pag. 12 in alto) - la cui mancata considerazione da parte della prima Corte non permette certo di ritenere che le considerazioni sopra riassunte siano arbitrarie. L'impugnativa, su questo punto, cade dunque nel vuoto.

 

 

                            2.1.3.   In merito alla credibilità di A6, il procuratore pubblico ha dato atto che quest'ultimo ha “modificato nel corso del procedimento la sua versione, passando da una sorta di organizzazione criminale volta a sottrarre e riciclare denaro, per poi riferire di essere stato costretto ad agire in modo truffaldino perché minacciato da RI 2 e RI 1”, come pure che “è evidente che i rapporti che A6 ha mantenuto anche dopo le asserite minacce parlano contro questa tesi” (ricorso, pag. 17 nel mezzo). Le ammissioni di responsabilità di A6 e il fatto che egli sia stato condannato in Italia, per altro con rito abbreviato, per i reati ammessi, non sono certo sufficienti a sovvertire le incongrunze delle sue affermazioni - evidenziate anche dalla pubblica accusa - palesi e grossolane a un punto tale da rendere inconsistente la chiamata di correo coinvolgente gli imputati. Il ricorso si avvera, dunque, nuovamente palesemente inconsistente, anzi al limite del temerario, là dove, poco oltre, (ricorso, pag. 20 verso l'alto) adduce “la sostanziale credibilità di A6”. Non compete del resto a questa Corte, il cui potere d'esame è limitato all'arbitrio, verificare le singole -non meglio precisate - dichiarazioni di A6, valutandole singolarmente a fronte di altre emergenze istruttorie, a cui viene fatto cenno, in modo rso, in un gravame prolisso, per porre rimedio alle incongruenze che inficiano la credibilità della chiamata di correo (ricorso, pag. 18 verso l'alto).

 

                            2.1.4.   Il fatto, poi, che il patteggiamento nel procedimento avviato in Italia sia stato considerato “dalla CRP quale espressione di un concreto pericolo di fuga e dal GIAR come un abuso di diritto da parte degli accusati” (ricorso, pag. 21 in alto), conferma semmai l'uso strumentale - per altro non negato dal ricorrente (pag. 20 in basso) - a cui esso era destinato e, quindi, la correttezza dell'assenza di un suo valore indiziante ritenuta dai primi giudici. Il ricorso, anche su questo punto, si rivela nuovamente privo di consistenza.

 

                            2.1.5.   Il procuratore pubblico si attarda poi, con riferimento alle considerazioni di “pagina 225 della sentenza”, sul fatto che gli accusati avrebbero, a suo dire, “mentito ripetutamente e spudoratamente” in corso di inchiesta. La condotta processuale degli accusati costituirebbe “un grave indizio a carico” della buona fede degli accusati. La prima Corte avrebbe “quindi arbitrariamente, di fatto, considerato RI 2 e RI 1 credibili” (ricorso, pag. 21 verso il mezzo). Il ricorrente non si avvede che nel considerando di cui alla pagina che egli menziona non è tanto la credibilità degli imputati ad essere in questione, quanto piuttosto la palese mancanza di credibilità della chiamata di correo di A6. Ogni ulteriore considerazione sulle argomentazioni ricorsuali in oggetto è, pertanto, superflua.

 

                            2.1.6.   La circostanza che gli imputati si siano rivolti ad un penalista italiano dopo aver appreso dell'intervento della Guardia di Finanza su A6 e del suo mancato arresto (ricorso, pag. 22 nel mezzo) non prova di certo che essi fossero “i mandanti delle distrazioni messe in atto da A6”. Analogamente si può dire del mancato chiarimento della loro posizione con la banca dopo il colloquio con il penalista. Il fatto che i primi giudici non si siano allineati, su questi punti, alle considerazioni e alle ipotesi del procuratore pubblico non configura, certamente, arbitrio da parte dei primi giudici.

 

                            2.1.7.   Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte avrebbe valutato anche arbitrariamente il contenuto della telefonata intercettata tra RI 2 e A6 il 2 febbraio 2009 alle ore 16.59, valutandola in modo isolato e non globalmente con il fascio di indizi, a suo dire, convergenti (ricorso, pag. 22 verso il basso). Ciò costituirebbe, a suo dire, anche una violazione del diritto sostanziale federale (ricorso, pag. 25 e 26). A torto. Invero, i primi giudici hanno rettamente considerato questa intercettazione come la chiusura del cerchio della non credibilità della chiamata di correo di A6 e della mancata consapevolezza degli imputati sui misfatti commessi da A6 ai danni del cliente PC 1. Impropriamente motivato, il ricorso su questo punto omette di confrontarsi con le pertinenti considerazioni dei primi giudici - che hanno scartato anche l'ipotesi della messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, in assenza di qualsivoglia emergenza al riguardo - limitandosi a riproporre una propria interpretazione distorta dei contenuti della telefonata e “risultanze istruttorie” (ricorso, pag. 25 in basso e 26 in alto) che il procuratore pubblico ritiene, erroneamente, sufficienti a comprovare la correità degli imputati nella truffa. Il fatto, poi, che la Corte di prime cure abbia ritenuto che, per lo meno dagli inizi del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1 avevano avuto dubbi sull'origine dei fondi pervenutigli da PC 1, non è in contraddizione con il valore attribuito al contenuto dell'intercettazione telefonica. Dalla telefonata trare, infatti, che il fermo di A6 da parte della Guardia di Finanza costituisce nel contempo la conferma dei dubbi e l'inizio della presa di coscienza da parte di RI 2 – e di conseguenza di RI 1 e RI 3 – della modalità illecita (sottrazione) con cui l'operatore bancario si è procurato i fondi. Non vi dunque stato né arbitrio nella valutazione della telefonata in oggetto né violazione sostanziale del diritto federale.

 

                               2.2.   Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________ ed in altre imprecisate località, in occasioni imprecisate nel periodo ottobre-dicembre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, agendo in correità tra loro e per la fattispecie di cui al punto 3.1 con la correità del funzionario di A8  A6, attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, dei medesimi documenti, segnatamente dei preliminari di compravendita degli immobili in Via __________ , in Località __________ , rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa 3.1. e 3.2. dell’atto di accusa) alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto di accusa) ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI 2 (capo di accusa 3.4 dell’atto di accusa).

                                         Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2 e  RI 3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti per avere, agendo in correità fra di loro, nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, allestito la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di 240'000.- euro e consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per giustificare l’accredito di 240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento (capo d'accusa B.1. dell'atto d'accusa).

 

                            2.2.1.   La prima Corte ha ritenuto fondate le imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.5. (a carico di Paolo, RI 1 e RI 3) e B.1. (a carico di RI 3 e RI 2), fondandole sulle ammissioni di responsabilità di RI 3.

                                         Non ha, invece, ammesso la fondatezza delle imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4. La prima Corte ha fatto riferimento alle medesime considerazioni fatte per il reato di truffa. Certo, secondo i primi giudici, la panoplia di documenti rivelatisi falsi lascia più di un dubbio sulla buona fede degli accusati, ma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, a tratti anche assurde, di A6, unita alla scarsa diligenza dei funzionari delle banche luganesi nel registrare la corrispondenza, non hanno consentito di trarre conclusioni certe a carico degli accusati (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 3, lett. b, in relazione con consid. X. 5, lett. d-m).

 

                            2.2.2.   Il ricorso del procuratore pubblico avverso le predette decisioni di proscioglimento appare palesemente impropriamente motivato, non facendo riferimento a precise argomentazioni dei primi giudici, ma proponendo argomentazioni proprie di carattere meramente appellatorio (cfr. ricorso, da pag. 12 a pag. 16). Ogni ulteriore considerazione risulta, dunque, superflua.

 

                               2.3.   Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 l'imputazione di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, per avere, agendo in correità tra di loro, a __________ , nel periodo ottobre 2008-fine gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali per almeno Eur 19'000'000.-, che sapevano provenire da un crimine ed in particolare dal reato di truffa aggravata da loro commessa, in correità con A6, ai danni di  PC 1.

 

                            2.3.1.   La prima Corte ha ritenuto fondate, a carico di RI 2 e RI 1, le imputazioni di riciclaggio aggravato, per le operazioni a loro imputate dall'atto di accusa a partire dal gennaio 2009, e meglio dal momento in cui gli accusati hanno ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 2, lett. d, pag. 228-229). Per RI 3 i primi giudici hanno invece ammesso solo il riciclaggio semplice, per avere ricevuto da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi distratti a PC 1), depositandoli poi sul conto della società panamense PC 3 presso la Banca __________ .

                                         Non hanno invece, in particolare, ammesso il riciclaggio di denaro aggravato a carico di RI 2 e RI 1 per i fatti precedenti il gennaio 2009.

 

                            2.3.2.   Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo, in via principale (ricorso, pag. 26 dal mezzo verso il basso), che RI 2 e RI 1 dovevano essere condannati per correità in truffa; la prima Corte doveva quindi, a suo dire, condannarli anche per auto riciclaggio aggravato del proprio provento di reato. Non essendo stata ritenuta la correità in truffa, la doglianza si rivela d'acchito priva d'oggetto. In via subordinata (ricorso, pag. 27-28), la pubblica accusa si dilunga con argomenti di carattere meramente appellatorio, nei quali sostiene in modo improprio l'esistenza di un arbitrio. Ogni considerazione in merito risulta superflua.

                                         Il ricorso del procuratore pubblico appare poi del tutto fuori luogo là dove (a pag. 24 verso il mezzo e pag. 28 verso il basso) pretende che la prima Corte avrebbe dovuto condannare RI 3 per riciclaggio anche per avere ricevuto il 15 ottobre 2008 Eur 239'993.– sul suo cpp, benché la fattispecie non sia contemplata nell'atto d'accusa come atto costitutivo di riciclaggio a carico dell'imputato.

 

                               2.4.   Il procuratore pubblico si aggrava, per finire, sulla commisurazione delle pene.

 

                            2.4.1.   Come detto sopra (in fatto, consid. C.), la prima Corte ha condannato:

-  RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare,

-  RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due anni, e per il resto da espiare e

-  RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

 

                            2.4.2.   Vista la reiezione del ricorso in merito al proscioglimento di talune imputazioni a carico degli imputati, le richieste del procuratore pubblico, in via principale e subordinata (ricorso, pag. 2 verso il mezzo, pag. 28 in fondo e pag. 30 verso il basso), di trasmettere gli atti ad una nuova Corte delle Assise Criminali per un nuovo giudizio, risultano prive d'oggetto.

 

                            2.4.3.   Il procuratore pubblico sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria “perché il considerando a pag. 72, dove fa riferimento ad una pena complementare, non trova più alcun accenno alle pagine 232-236” (ricorso, pag. 29 verso l'alto). Egli non trae, tuttavia, conclusioni alla pretesa contradditorietà, per cui il ricorso su questo punto, non motivato, si avvera irricevibile.

 

                            2.4.4.   Il procuratore pubblico si aggrava pure sostenendo che, concedendo la sospensione parziale della pena, i primi giudici avrebbero violato l'art. 42 cpv. 2 CP. La prima Corte doveva, a suo dire, considerare che, essendo gli imputati stati condannati ad una pena di tre anni da espiare con sentenza di patteggiamento in Italia, la sospensione condizionale poteva essere possibile solo in presenza di circostanze particolarmente favorevoli, in questo caso inesistenti.

 

                                         Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3).

Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio,il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Quando la precedente condanna è stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).

 

                                         Il procuratore pubblico non spende neppure una parola in merito al fatto che la prima Corte ha considerato il patteggiamento davanti alle autorità italiane “strumentale, ai fini dell'ottenimento (poi negato) della libertà provvisoria, senza ammissione di colpa” (sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). Il patteggiamento riguardava, del resto, soprattutto malversazioni commesse da A6 in Italia, che in Svizzera gli imputati “hanno contestato di aver commesso e che la Corte (svizzera) ha giudicato, per quel che è del loro ruolo, non sufficientemente provate” (cfr. sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). In simili circostanze, appare, giustificato il mancato riferimento dei primi giudici all'art. 42 cpv. 2 CP. Del resto, come rettamente indicato anche dalla CRP, il giudizio italiano (patteggiamento) non concerneva “un reato commesso prima di essere condannato per un altro fatto”: i due giudizi, quello italiano e quello svizzero, sono semmai “riferiti al medesimo complesso di fatti, anche se solo parzialmente sovrapponibili” (doc. TPC 34, pag. 8). Una recidiva che renda impossibile la concessione della sospensione condizionale non è, dunque, data. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (ricorso, pag. 29 in basso e pag. 30), i primi giudici non erano dunque tenuti ad esprimersi sulle “circostanze particolarmente favorevoli” di cui è menzione all'art. 42 cpv. 2 CP.

Il ricorso cade, pertanto, nuovamente nel vuoto.

 

 

                                   II.   Sul ricorso di RI 2

 

                                   3.   RI 2 censura l'applicazione dell'art. 305 bis CP, segnatamente l'interpretazione del concetto di “dover sapere” ai sensi della stessa norma e l'aggravante del mestiere nella fattispecie. Ritiene inoltre la sentenza impugnata lesiva dell'art. 69 CPPti, per avere riconosciuto la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8 ); lesiva dell'art. 272 CPPti nella misura in cui ha deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva in via principale pronunciato il suo proscioglimento; lesiva dell'art. 41 CO relativamente alla corretta quantificazione del danno risarcibile; lesiva dell'art. 29 Cost. precludendo, di fatto, al ricorrente la facoltà di far rispondere in sede penale A8 della corresponsabilità nell'accaduto. Censura, infine, le confische disposte nella sentenza impugnata, nella misura in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che, a suo dire, il diretto interessato sarebbe stato rimborsato anche grazie ai rimborsi operati dagli accusati, le confische andrebbero a favore di un soggetto civilmente corresponsabile di quanto accaduto e in danno anche di terzi fondamentalmente estranei alla vicenda.

 

                               3.1.   Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale, e deve avere saputo o dovuto presumere, quando ha agito, che i valori provenivano da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e). È sufficiente che egli abbia avuto conoscenza delle circostanze che facevano nascere i sospetti che i valori patrimoniali provenivano da un crimine e che abbia accettato tale eventualità (DTF 119 IV 242 consid. 2b).

 

                            3.1.1.   La prima Corte, con riferimento al “dover presumere” del dolo eventuale, ha ritenuto che gli accusati RI 2 e RI 1 hanno ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare, dopo le vacanze di Natale, attorno, quindi, al 10 gennaio 2009. Di conseguenza, i primi giudici hanno situato il dolo dei due accusati a partire da tale data.

 

                                         Il ricorrente si aggrava sostenendo che “le perplessità legate all'atteggiamento dilatorio di A6” non raggiungevano “ancora attorno al 10 gennaio 2009” la percezione del fatto che “a monte dei fondi accreditati vi fosse la commissine di un reato da parte di A6”. Egli non spiega, tuttavia, il suo dire, limitandosi ad un generico rinvio (cfr. ricorso, pag. 11 in alto) alla “valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 ore 16.59 (consid. XII.1 c pag. 225)”. Il ricorso su questo punto va pertanto dichiarato irricevibile per carenza di motivazione.

 

                            3.1.2.   L'art. 305 bis n. 2 lett. c CP prevede che il caso è grave quando l'autore realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. Per questa aggravante la cifra d'affari o il guadagno devono essere, in primo luogo, importanti; la giurisprudenza ha fissato un importo minimo di fr. 100'000.- per la cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) e di fr. 10'000.- per il guadagno (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la durata dell'attività illecita che ha permesso di realizzare la cifra d'affari o il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore agisce per mestiere quando risulta dal tempo e dai mezzi che egli consacra al suo agire delittuoso, che esercita la sua attività illecita alla stregua di una professione, anche accessoria. E' anche necessario che l'autore aspiri ad ottenere delle entrate relativamente regolari costituenti un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che sia, in una certa maniera, istallato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore deve avere agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un guadagno e essere pronto a reiterare il suo agire (DTF 119 IV 129 consid. 3).

 

                                         La prima Corte ha ritenuto l'aggravante per mestiere a carico di RI 2 e RI 1, avendo essi conseguito una cifra d'affari di diversi milioni di euro. Secondo i primi giudici gli imputati hanno eseguito diverse operazioni (più di dieci), per importi considerevoli, certo, agendo sull'arco di un tempo relativamente breve, ma questo solo grazie all'intervento degli inquirenti. D'altra parte, sempre secondo la prima Corte, in tutte le operazioni, si sono adoperati in modo professionale, raccogliendo la documentazione richiesta, operando con fiduciari di buona reputazione e presenziando a diversi colloqui con i funzionari di banca, in un' occasione parlando direttamente con il direttore. Il tutto perché da quei fondi, provento dell'unica operazione che per finire è andata in porto, avrebbero tratto il loro guadagno, salvo poi investirlo in operazioni, rispettivamente conservarlo per il futuro.

 

                                         Il ricorrente si aggrava sostenendo che la soglia per ritenere l'aggravante del mestiere non sia stata raggiunta nella fattispecie in esame in cui non vi è stato “smercio o comunque una qualche forma di commercio, bensì sostanzialmente un'unica operazione (quella relativa al A15)”. Vi sarebbe inoltre, a suo dire, incompatibilità tra l'aggravante per mestiere e il dolo eventuale posto alla base della condanna per il reato in questione.

 

                                         Nella fattispecie, gli atti rimproverati a  RI 2 non si possono ritenere commessi per mestiere. Come si espliciterà anche di seguito (consid. III.4.2.) esaminando il ricorso di  RI 1 - la cui posizione, in relazione a questa aggravante, vista la correita ritenuta dalla prima Corte, è identica a quella di RI 2 - pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a A15. L'unica, come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) e che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior ragione se si tien conto che la prima Corte ha accerato che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7) - che gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe dunque dovuto riconoscere gli imputati RI 3 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio semplice. Il ricorso su questo punto va pertanto accolto, con conseguente necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. II.3.7).

 

                               3.2.   In fase predibattimentale (doc. TPC. 38 pag. 2 verso l'alto e doc. TPC 69) e dibattimentale (verb. dib. pag. 129 nel mezzo), il ricorrente aveva contestato la qualifica di parte civile di PC 2 (già A8 ). Il solo a potersi costituire era, a suo dire, colui che era stato direttamente leso, ossia il cliente PC 1, e non la Banca “solo indirettamente danneggiata”.

                                         La prima Corte con riferimento a una decisione del Tribunale federale (DTF 121 IV 258) e a due decisioni neocastellane (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127) ha invece riconosciuto l'esistenza di una lesione diretta della Banca e “ammesso, in tutto e per tutto, A8 quale parte civile”, condannando gli imputati a rifonderle, direttamente, il danno patito quantificato in euro 6'707'116.89 oltre a fr. 132'021.25 per le spese legali.

 

                            3.2.1.   Il ricorrente, senza confrontarsi minimamente con le motivazioni che hanno indotto i primi giudici a riconoscere la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8), si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe lesiva dell'art. 69 CPPti per aver riconosciuto tale qualifica (ricorso pag. 19 verso il mezzo).

 

                            3.2.2.   Secondo l'art. 69 CPPti, ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato può costituirsi parte civile. La giurisprudenza e la dottrina cantonale hanno ripetutamente sancito che, anche se ciò non emerge direttamente dalla norma menzionata, né dai lavori parlamentari (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPPti, Lugano 1997, nota 3 ad art. 69 CPPti), il ruolo privilegiato di parte civile è riservato alla persona direttamente toccata dal reato. Ciò escludeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza delle nostre Corti, i terzi che vi sono coinvolti solo in maniera indiretta (cessionario, azionista, persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu (Marazzi, Il Giar, l'arbitro del processo penale, Lugano 2001, pag. 38; Rep. 131 (1998), n. 101 pag. 332). Nella decisione DTF 121 IV 258 (che riguardava l'art. 28 vCP, ora art. 30 CP), il Tribunale federale ha tuttavia ammesso l'esistenza di una lesione diretta del patrimonio della banca che aveva eseguito un trasferimento di denaro sbagliato che ingaggiava la sua responsabilità; in considerazione della lesione diretta, ha riconosciuto alla banca il diritto di sporgere querela per impiego illecito di valori patrimoniali (art. 141 bis CP). Come rettamente evidenziato dai primi giudici, la nozione di diritto di querela non si differenzia, nel risultato, da quella di parte civile (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127). Basandosi su detta giurisprudenza, si può certo riconoscere - come per altro già fatto da altre Corti cantonali - che vi è lesione diretta per il patrimonio della banca che risarcisce, non su base volontaria (sentenza TF 19 maggio 2004, inc. 1P.152/2004 consid. 2.5), quanto piuttosto per obbligo di legge, i clienti (art. 55 CC, 55 CO) - per il danno causato dai suoi organi o dai suoi dipendenti - in virtù di contratti con essi esistenti per conti indebitamente addebitati.

 

                                         Per decidere sulla qualità di parte civile si deve dunque determinare se, sul piano civile, il leso è direttamente toccato dall'atto illecito e se dispone o meno di un diritto d'azione secondo l'art. 41 CO o di un'altra disposizione contro l'autore del danno che viene fatto valere. La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che, qualora i fondi oggetto di riciclaggio siano provento di un reato preposto alla tutela degli interessi individuali del danneggiato, la connotazione del reato principale vada estesa anche al riciclaggio, vale a dire all'art. 305 bis CP; in questi casi specifici, la violazione dell'art. 305 bis CP costituisce quindi un illecito ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, idoneo a legittimare la parte direttamente lesa dal reato principale a pretendere la riparazione del danno (DTF 133 III 323).

 

                                         Per quanto qui concerne, non è contestato che i fondi oggetto di riciclaggio provengono dalle malversazioni commesse in Italia dal funzionario bancario di A8 A6 in danno del cliente dell'istituto  PC 1, malversazioni che hanno comportato la condanna in Italia di A6 per il reato di furto aggravato (cfr. sentenza impugnata, consid. III. 10, pag. 51; doc. TPC. 38). Neppure è contestato che PC 2 (già A8 ) ha risarcito il cliente PC 1, ripristinando la sua posizione creditoria (ricorso, pag. 12 verso l'alto; verb. incombenti 4 maggio 2010, pag. 2 in alto; verb. dib. pag. 50 verso l'alto). Diversamente da quanto pretende il ricorrente (ricorso, pag. 15), non è di rilievo che il danno patito dal cliente PC 1 sia avvenuto a seguito di un furto aggravato, come ritenuto dall'autorità italiana, o di una truffa, come parrebbe aver ritenuto la prima Corte (cfr. sentenza impugnata consid. XII. 1., lett. b, pag. 224) e come sostengono il procuratore pubblico, rispettivamente PC 2 nelle loro osservazioni al ricorso (cfr. osservazioni PP pag. 4 in alto; osservazioni PC 2, punti 3.3.3-3.3.7 pag. 5-6). Ciò che conta è che PC 2 (già A8 ) abbia risarcito il cliente PC 1, danneggiato dall'agire illecito del suo funzionario bancario A6 e che essa fosse legalmente tenuta al risarcimento anche secondo il diritto italiano (art. 2049 CCI). PC 2 (già A8 ), per quanto sopra detto, ha dunque patito un danno patrimoniale diretto in conseguenza dell'agire illecito del suo funzionario. Si giustifica pertanto di riconoscere alla banca la qualità di parte civile nel procedimento presso di noi pendente nei confronti dei riciclatori del provento del reato, segnatamente per il danno (art. 41 CO) che  Poali,  RI 1 e  RI 3 con il loro agire hanno illecitamente cagionato.

 

                                         Questa Corte non condivide per contro la suggestive considerazioni del procuratore pubblico e di PC 2 (già A8 ) secondo cui nella truffa operata dal fuzionario bancario mediante falsi ordini di bonifico il soggetto truffato non sarebbe il cliente quanto piuttosto la banca stessa, per cui il danno diretto per la banca non deriverebbe dal suo obbligo legale di risarcire il cliente, ma dalla titolarità del conto “borsellino” da cui sono partiti i fondi malversati. Già si è detto che il reato preposto al riciclaggio è avvenuto in Italia e che l'autorità italiana l'ha qualificato quale furto. Anche fossimo in presenza di una truffa, non vi sarebbe comunque motivo per scostarsi dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (inaugurata da DTF 111 IV 130 consid. 1).

 

                                         Nella misura in cui sostiene che, riconoscendo a PC 2 (già A8 ) la qualità di parte civile, la prima Corte avrebbe violato l'art. 69 CPPti, il ricorso va comunque respinto.

 

                               3.3.   Il ricorrente si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe anche lesiva dell'art. 272 CPPti, nella misura in cui avrebbe deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva pronunciato il suo proscioglimento. A ragione.

 

                                         Conformemente all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89 basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49; dispositivo 8. pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza impugnata, consid. XIV. 3, lett. e pag. 238)], si possono escludere arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi è dunque un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo 8 della sentenza impugnata deve pertanto essere riformato mediante lo stralcio dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno materiale, posta solidalmente a carico di RI 2 e RI 1. Per quanto concerne RI 3, pure menzionato da quest'ultimo dispositivo, si rinvia a quanto si dirà sotto (consid. IV.5.2.2.).

                                         L'accoglimento del ricorso non ha invece effetto sulla rifusione delle spese legali esposte dalla parte civile PC 2 (già A8 ) per Eur 132'021.25 e riconosciute dalla prima Corte quale danno. Va detto che la quantificazione dell'importo esposto dalla parte civile non è oggetto di contestazione. Non vi è motivo per non riconoscere tale importo alla parte civile, che ha ottenuto la restituzione degli importi sottratti al cliente PC 1 e riciclati dagli imputati, solo in corso di procedura e anche grazie all'impegno del suo legale.

 

                               3.4.   Il ricorrente censura una violazione dell'art. 41 CO in relazione alla corretta quantificazione del danno risarcibile. Nella misura in cui riguardano unicamente il computo dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno materiale - che, come detto sopra (consid. II.3.3) è stata stralciata - le censure del ricorso da pag. 17 verso il mezzo a pag. 18 verso il mezzo sono prive d'oggetto.

 

                               3.5.   Il ricorrente censura poi una violazione dell'art. 29 Cost. essendogli, a suo dire, di fatto stata preclusa la facoltà di far rispondere A8 della corresponsabilità nell'accaduto. Chiede pertanto che PC 2 (già A8 ) venga rinviata al foro civile per fare valere le sue pretese. A torto.

 

                                         RI 2 si limita a contestare di essere stato privato “di fatto di un contraddittorio adeguato e con esso della prerogativa di contestare a A8  l'imputazione di una corresponsabilità nell'accaduto” (ricorso, pag. 18 dal mezzo verso il basso e pag. 19 verso l'alto). Egli non sostiene che vi sia stata una concolpa del cliente  PC 1. Neppure si aggrava sostenendo che il risarcimento versato a quest'ultimo da PC 2 (già A8 ) per l'agire illecito del funzionario bancario A6 fosse ingiustificato o eccessivo. Certo è pur vero che il A9 non ha sottaciuto che la condotta illecita di A6 è stata resa possibile anche a causa dell'assenza di adeguati controlli da parte dell'istituto di credito, il comportamento del funzionario non avendo trovato il necessario deterrente nel sistema di vigilanza inteno della banca. Ciò è, tuttavia, privo di rilevanza nei rapporti tra la Banca e il funzionario - rispettivamente il riciclatore dei proventi illeciti - che approfittando delle carenze organizzative, con azioni intenzionali penalmente rilevanti, ha causato il danno. In altri termini, nella fattispecie in esame la questione di una concolpa neppure si pone. Anche si volesse ragionare in termini di concolpa, il dolo di A6 - e di riflesso del ricorrente, che, assieme a  RI 1 e  RI 3, ha beneficiato dei proventi illeciti riciclandoli - vista la rilevanza penale sarebbe comunque talmente enorme da privare, a priori, di qualsiasi rilevanza le carenze di vigilanza dell'istituto di credito (Werro, in Commentaire Romand, CO I, n. 42 ad art. 41 CO). Il ricorso nella misura in cui pretende una violazione dell'art. 29 Cost. in relazione con una presunta concolpa della parte civile, si rivela pertanto infondato e, come tale, va disatteso.

 

                               3.6.   Il ricorrente censura, per finire, che le confische vadano a favore “di un soggetto” - PC 2 (già A8 ) - a suo dire, “civilmente corresponsabile di quanto accaduto, per non avere con la necessaria diligenza vegliato sull'operato” (ricorso, pag. 22). La mancata valenza quale concolpa del comportamento di A8  [di cui si è detto (sopra, consid. II.3.5.)], rende la censura priva d'oggetto. I risarcimenti compensatori (cfr. sentenza impugnata, dispositivi 10/10.1.-10.8.) permetteranno il parziale risarcimento del danno, ossia della rifusione delle spese legali della parte civile (consid. II.3.3.), non più coperte dalle confische di cui al dispositivo 9 della sentenza impugnata, per quanto si dirà più sotto (consid. IV.5.2.3. e V.6.1.1.). Il ricorso, nella misura in cui chiede che siano cassati i dispositivi 9 e 10 della sentenza impugnata (pag. 23 verso il mezzo), cade pertanto nel vuoto.

 

                               3.7.   Per tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra, consid. II.3.1.2.), che ha comportato la riforma del dispositivo 1.1., nel senso di togliere l'aggravante del mestiere al riciclaggio di denaro, si giustifica di ridurre di sei mesi la pena detentiva. Di conseguenza i dispositivi 5.1. e 6.1. della sentenza impugnata vengono cassati e riformati nel senso che  RI 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto [dispositivo 5.1]; pena sospesa condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni, il resto da espiare [dispositivo 6.1].

 

 

                                  III.   Sul ricorso di RI 1

 

                                   4.   RI 1 censura la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire dalla metà di gennaio 2009, come pure l'aggravante del mestiere riconosciuta a suo carico, postulando l'integrale proscioglimento dal reato in oggetto. Contesta poi, per assenza di dolo, la condanna per falsità in documenti per l'utilizzo di un falso preliminare di compravendita tra le società __________ . Lascia al libero apprezzamento di questa Corte l'eccezione di ne bis in idem fondata sull'art. 54 CAS, chiedendo tuttavia che la commisurazione della pena tenga conto del concorso retrospettivo per rapporto alla pena già inflittagli dal Tribunale di __________ . Censura, inoltre, la condanna al risarcimento di cui al dispositivo 8 della sentenza impugnata; essendo RI 2 e RI 1 stati condannati per riciclaggio, ossia per un reato il cui bene giuridico protetto è l'amministrazione della giustizia, ed avendo gli accusati restituito a favore della vittima le somme provenienti dal conto di  PC 1, non sarebbe, a suo dire, più possibile condannare i medesimi ad un risarcimento. Contesta, per finire, la qualità di parte civile riconosciuta dalla prima Corte a PC 2 (già A8 ), in quanto  PC 1 sarebbe stato l'unico danneggiato diretto, legittimato, in caso di condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti di RI 2 e RI 1.

 

 

                               4.1.   Il ricorrente si aggrava contro la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire dalla metà di gennaio 2009. Con riferimento a quanto statuito dal Tribunale penale federale in una sentenza 26 gennaio 2009 (SK. 2008.5), sostiene che i fondi provento di reato, una volta giunti in __________ , non si sarebbero più mossi, venendo accreditati a favore di due società off shore (__________ ), per poi essere girati, a contanti, a favore delle due fondazioni panamensi all'uopo costituite su istruzioni di RI 2 e RI 1. Nessuna di queste relazioni avrebbe, a suo dire, allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto sul quale erano inizialmente giunti (quello intestato a __________ ). Chiede quindi che “vengano ravvisati dei dubbi” in merito alla “realizzazione dell'elemento vanificatorio” richiesto dall'art. 305 bis CP.

A torto.

 

                                         La prima Corte ha accertato che, all'inizio di gennaio 2009, gli Eur 15 mio distratti dai conti presso __________ , risultavano essere stati accreditati in ragione di Eur 1.5 mio sul conto intestato a RI 2, in ragione di Eur 1.5 mio sul conto intestato a RI 1, di Eur 5 mio sul conto intestato a __________ , di Eur 5 mio sul conto intestato a __________ e, infine, per un importo di ca. 2 mio eur sul conto intestato a __________ . Sempre secondo gli accertamanti dei primi giudici, nel corso del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1, agendo in correità, hanno prelevato a contanti:

- complessivi Eur 400'000.- dal conto di RI 2

- complessivi Eur 140'841.50 dal conto di RI 1

- complessivi Eur 4 mio dal conto __________

    tutti versati sul conto intestato a __________ ;

- complessivi Eur 4 mio dal conto __________ versati, poi,  sul conto intestato a __________ ,

- Eur 400'000.- dal conto __________ che sono stati consegnati, in due tranches da Eur 200'000.- cadauna, a RI 3;

- Eur 200'400.- dal conto __________ .

Queste movimentazioni, così come il fatto che siano state eseguite da RI 2 e RI 1 in correità, non sono oggetto di contestazione.

E' d'altro canto incontestabile che tutte le predette operazioni a contanti - modalità operativa per altro ammessa dal ricorrente (ricorso pag. 8 verso il mezzo) - costituiscano, dal profilo oggettivo, il reato di riciclaggio di denaro. Il fatto, poi, che i prelevamenti a contanti e i successivi versamenti abbiano toccato relazioni dello stesso istituto bancario è irrilevante, poiché l'operazione eseguita a contanti è idonea (anche se i soldi escono e rientrano in conti della stessa istituzione finanziaria) a interrompere il paper trail (cfr. decisione TPF 22 febbraio 2010, SK.2009.10 consid. 4.2). La sentenza TPF 26 gennaio 2009, SK.2008.5, consid. 7.2.1, menzionata dal ricorrente non riguarda, come nel caso in esame, operazioni di prelevamento e versamento a contante, bensì operazioni di investimento e reinvestimento. In quel caso, il TPF si è limitato a negare che vi possa essere riciclaggio ad ogni singolo investimento o rinnovo dell'investimento fiduciario, poiché tali investimenti “non hanno allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell'accusato”. Infatti, alla scadenza dell'investimento fiduciario, l'importo investito viene automaticamente riaccreditato (con gli interessi) sul conto. Questa non è tuttavia la tematica del caso in esame, nel quale gli accusati hanno eseguito - servendosi anche di società off shore quale paravento, ciò che crea un'ulteriore anonimizzazione dell'avente diritto - operazioni di prelevamento e successivo versamento a contanti. Il fatto, poi, che l'autorità penale sia comunque riuscita a risalire al provento del reato non è di rilievo, il reato di riciclaggio di denaro essendo un reato di pericolo astratto, bastando l'atto “suscettibile di vanificare” e non essendo necessaria la prova di un pericolo concreto di intralcio al ritrovamento o un intralcio commesso con successo (DTF 127 IV 20 consid. 3). Il ricorso su questo punto va, pertanto, respinto.

 

                               4.2.   Il ricorrente contesta, pure, l'aggravante per mestiere riconosciuta nel suo caso al reato di riciclaggio di denaro. Su questo punto il ricorso merita di essere accolto. Come già detto sopra (consid. 3.1.2.), esaminando le analoghe censure del correo  RI 2, pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a __________ . L'unica, come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) né che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior ragione, se si tien conto che la prima Corte ha accertato che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7.) - che gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe, dunque, dovuto riconoscere gli imputati RI 2 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio semplice. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta la necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. III.4.7.).

 

                               4.3.   Il ricorrente contesta il fatto di essere stato condannato per falsità in documenti in relazione al falso preliminare di compravendita tra le società __________ . Adduce l'assenza di dolo da parte sua. Sostiene, tra l'altro, che “questo contratto era assolutamente inutile”, come pure che “il motivo per il quale si è proceduto in questo senso è assolutamente ignoto (ed è rimasto tale)” e che “nessuno ha mai potuto spiegarlo” (ricorso, pag. 12 in basso e pag. 13 in alto). Il ricorrente chiede, pertanto, di essere assolto dal reato di falsità in documenti. La posizione del ricorrente ricalca quanto egli ha sempre sostenuto in corso d'inchiesta, ossia di non avere nè chiesto di allestire (da ultimo, verb. dib. pag. 37 verso il mezzo) né usato (da ultimo, verb. dib. pag. 36 verso il basso “dichiara di non saperne nulla”) il preliminare in questione.

 

                                         Di fronte al diniego, su questo punto, di RI 1 e di RI 2, i primi giudici hanno ritenuto più plausibile la versione fornita al riguardo da RI 3. La prima Corte ha, in proposito, rilevato che RI 3 “ha spiegato che il contratto tra __________ era fittizio e che non vi era nessuna operazione immobiliare su __________   , smentendo così manifestamente RI 2”, come pure che RI 3 “ha ammesso di avere allestito lui il contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, pag. 119 verso il mezzo). I primi giudici, preso atto che RI 3 “ha ammesso le proprie responsabilità”, hanno ritenuto credibile “la sua chiamata in correità” proprio “perché gravida di conseguenze anche per lui” (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, pag. 119 verso il basso). Essi hanno poi concluso di avere “in definitiva” fondato “il proprio giudizio sulle ammissioni di responsabilità di RI 3 che ha ammesso di aver allestito il falso preliminare tra __________  (di cui RI 2 e RI 1 hanno fatto uso, presentandolo a __________ )” (sentenza impugnata, XII. 3., lett. b, pag. 232 verso il mezzo).

 

                                         Le conclusioni dei primi giudici, su questo punto, appaiono lapidarie e sommarie. Dopo avere ritenuto credibile l'ammissione di RI 3 “di aver allestito lui il contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1, lett. f, pag. 119 verso il mezzo), nonostante il diniego di RI 1, essi, senza spendere neppure una parola, quindi in modo arbitrario, sembrano estendere la credibilità della chiamata di correo, in relazione alla richiesta di allestimento del preliminare, anche a RI 1 (sentenza impugnata, XII. 3., lett. b, pag. 232 verso il mezzo). E' pur vero che i primi giudici, dopo essersi espressi sulla credibilità di RI 3 in relazione alla sua ammissione di aver allestito lui il contratto “su richiesta di RI 2” hanno riportato per esteso in sentenza le dichiarazioni fatte da RI 3 al Ministero pubblico di cui al verbale MP 18 agosto 2009, nelle quali inizialmente egli attribuiva la richiesta a RI 2 per poi estenderla anche a RI 1 (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, da pag. 119 verso il basso a pag. 120 verso il mezzo). Ciò non basta tuttavia per ritenere che, di fronte a due versioni di RI 3, il giudizio di credibilità valesse per la seconda versione piuttosto che per la prima, ciò a maggior ragione se i primi giudici introducendo il discorso avevano fatto riferimento alla prima versione. L'arbitrio della prima Corte diventa poi ancor più palese quando fonda il proprio giudizio in relazione alla falsità in documenti, per l'uso che RI 1 avrebbe fatto del falso preliminare in questione, semplicemente “sulle ammissioni di responsabilità di RI 3”, ossia sul fatto che quest'ultimo avrebbe “ammesso di aver allestito il falso preliminare tra __________ (sentenza impugnata, XII. 3, lett. b, pag. 232 verso il mezzo). Trattasi invero di un semplice giro di parole fondato sul nulla. RI 3 non ha infatti chiarito chi avrebbe poi fatto uso del documento presentandolo a __________ . RI 1 dal canto suo ha sempre negato tale circostanza e nel ricorso persiste nel suo diniego (ricorso, pag. 12 verso il basso). Non si può dunque che concludere per la fondatezza del ricorso su questo punto, con conseguente cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. (recte 2.2.1.) con il quale  RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in documenti. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta pure la necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto (consid. III.4.7.).

 

                               4.4.   Come ritenuto dalla prima Corte, dagli atti emerge che RI 1 e RI 2 hanno patteggiato in Italia una pena di tre anni di reclusione e una multa per RI 1 di Euro 1'000.- e per RI 2 di Euro 400.- per i reati di furto aggravato continuato ed associazione per delinquere. La condanna - così come emerge dalla sentenza italiana 21.09.2009 - non ha fatto oggetto di menzione. Con scritto 24 settembre 2009, le autorità italiane hanno precisato (cfr. AI 560 e annesso all'AI 610) che la pena di tre anni di reclusione inflitta a RI 1 non era sospesa condizionalmente, che l'espiazione sarebbe iniziata dopo la crescita in giudicato – intervenuta l'11 ottobre 2009 – e che l'Italia non intendeva chiedere l'estradizione per l'espiazione, con conseguente espiazione della pena al termine della detenzione in Svizzera (AI 564). Con decreto 30 ottobre 2009 della Procura della Repubblica di __________ , la pena inflitta a RI 1 è poi stata sospesa ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare un'istanza volta alla concessione di misure alternative alla detenzione, rispettivamente alla sospensione dell'esecuzione della pena, istanza che è poi stata presentata il 27 novembre 2009. Non è noto l'esito dell'istanza, la cui udienza era prevista per il mese di settembre 2010 (verb. dib., p. 14 in basso).

 

                            4.4.1.   Fondandosi sul patteggiamento italiano e sull'art. 54 della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS), RI 1 aveva eccepito il ne bis in idem. La prima Corte ha respinto l'eccezione dichiarando di allinearsi all'opinione - da lei condivisa - espressa dalla CRP al consid. 14 della sentenza 21 aprile 2010 (doc. TPC 34). La CRP, e di riflesso la Corte delle Assise criminali, che ha riportato nel proprio giudizio le considerazioni della prima facendole diventare proprie, ha indicato che a norma dell'art. 54 CAS l'applicazione del principio del ne bis in idem presuppone che si sia in presenza cumulativamente di medesimi fatti (giudicati dalle autorità dei paesi contraenti), di una condanna definitiva e di una pena scontata, non più eseguibile, oppure “effettivamente in corso di esecuzione” (art. 54 CAS) o “in corso di esecuzione” (art. III § 1 Accordo CH/I). Essa ha, poi, stabilito di doversi in ogni caso chiaramente concludere che la condizione di esecuzione non era data (sentenza impugnata, consid. IV. 4, lett. f, pag. 68), con conseguente non applicazione del ne bis in idem.

 

                                         Il ricorrente rileva di voler lasciare “al libero giudizio di questa Corte” l'eccezione fondata sull'art. 54 CAS, formalizzando, però, poi di fatto il ne bis in idem “per mero dovere di patrocinio” (ricorso, pag. 13 nel mezzo) e chiedendo, per finire, una “doverosa” evasione dell'eccezione (ricorso, pag. 13 verso il basso). Al di là della palese contraddittorietà delle richieste, il ricorso non si confronta minimamente con la mancanza della condizione d'esecuzione della condanna italiana ritenuta dai primi giudici. Esso va, pertanto, su questo punto dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.

 

                            4.4.2.   Fondandosi sul patteggiamento italiano, RI 1 aveva pure chiesto che fosse pronunciata “solo una pena complementare rispetto a quella di tre anni inflitta in Italia” (verb. dib. pag. 128 nel mezzo). La prima Corte ha esaminato due alternative poste, a suo dire, dalla presenza del patteggiamento, ossia l'ipotesi del concorso retrospettivo (rispettivamente della pena aggiuntiva rispetto a quella di tre anni inflitta in Italia) - caldeggiata da RI 1 - e la soluzione suggerita dalla CRP, secondo la quale le autorità svizzere non devono tener conto della condanna delle autorità italiane, spettando semmai a quest'ultime computare sull'esecuzione della pena da loro inflitta quanto l'accusato avrà già espiato in Svizzera (cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 4., lett. o, pag. 72 verso il basso). Dopo aver evidenziato che, a livello di commisurazione della pena, le due soluzioni porterebbero al medesimo risultato, i primi giudici sembrano essersi allineati all'opinione della CRP (sentenza impugnata, consid. IV. 4., lett. o, pag. 73 verso l'alto). Questa scelta trova conferma nel fatto che, commisurando le pene, la Corte d'assise ha di fatto ignorato l'esistenza della pena inflitta dalle autorità italiane, stabilendo in modo autonomo la propria pena (sentenza impugnata, consid. XIII., pag. 232-236).

 

                         4.4.2.1.   Il ricorrente si aggrava sostenendo che si sarebbe confrontati ad un caso “simile” a quello del “concorso retrospettivo, dedotto dall'art. 49 cpv. 2 CP” (ricorso, pag. 14 nel mezzo). La situazione di diritto “ottenuta con la sentenza impugnata” sarebbe, a suo dire, “iniqua” e “soltanto il principio del concorso retrospettivo applicato” alla situazione in esame “potrebbe provocare una situazione equa” (ricorso, pag. 15 nel mezzo). A torto.

 

                         4.4.2.2.   Secondo l'art. 3 cpv. 2 CP, se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Analogamente l'art. 56 CAS dispone che se, in una parte contraente un nuovo procedimento penale è istaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Per quanto qui concerne, il patteggiamento italiano, benché con una qualifica giuridica parzialmente diversa, concerne gli identici fatti giudicati dalla Corte delle Assise criminali con la decisione ora oggetto di impugnativa. La sentenza italiana 21 settembre 2009 fa, in effetti, riferimento esplicito alla sottrazione delle somme dai conti dei clienti da parte di A6 e al fatto che RI 1 - in concorso con A6 - ha curato il successivo riciclaggio “degli importi bonificati, predisponendo collegamenti con ulteriori imprenditori e professionisti” in Italia e “all'estero, a loro volta intestatari, sia fisicamente sia quali legali rappresentanti di società, di conti bancari su diversi istituti bancari dove far transitare le somme distratte, nonché proventi di ulteriori reati di truffa e riciclaggio, utilizzando altresì società italiane ed estere riconducibili a loro o a soggetti collegati sempre al fine di commettere i reati menzionati”, in __________ “e altrove” fino “al gennaio 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in alto). Poco oltre, la sentenza italiana fa poi riferimento, in modo ancor più esplicito, al “coevo ed omologo procedimento penale” svizzero (sentenza annessa all'AI 610, pag. 4 verso il mezzo). La pena inflitta dall'autorità italiana non è stata scontata (espiata), né totalmente né parzialmente. Vista l'identicità delle circostanze giudicate, il fatto che la Corte delle Assise criminali non abbia dedotto, nella commisurazione della pena, la sanzione inflitta in precedenza dalle autorità italiane è pertanto conforme ai dettami dell'art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS. La soluzione non appare peraltro iniqua. Resterà infatti al ricorrente - come evidenziato anche dalla CRP - la facoltà di chiedere all'autorità italiana di dedurre dalla pena da espiare in Italia “il periodo di privazione della libertà scontato” in Svizzera. Il procedimento italiano - promosso con “ordinanza custodiale” emessa “dal A9 in data 4 marzo 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 3 verso il mezzo) quindi posteriormente a quello svizzero, avviato con l'arresto di RI 1 il 4 febbraio 2009 - risulta, a ben vedere, semmai “nuovo” a norma dell'art. 56 CAS.

                                         Sbaglia, poi, il ricorrente quando sostiene che ci si dovrebbe riferire piuttosto all'art. 49 cpv. 2 CP. Tale articolo è, in effetti, applicabile quando, dopo un primo giudizio, si giudicano fatti ad esso precedenti ma in esso non compresi (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc). Ciò che non è il caso in concreto. I fatti giudicati in prima sede sono, semmai, identici a quelli giudicati in Italia e con essi coincidenti (cfr. anche ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo 2009, acquisita in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6), ciò che rende pertanto applicabile il principio stabilito dagli art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS e non l’art 49 cpv 2 CP.

A titolo abbondanziale, si rileva che, anche qualora si volesse ritenere che non v’è completa sovrapposizione, le regole del concorso retrospettivo non sarebbero applicabili. Dagli atti risulta, infatti, che il procedimento italiano è stato avviato dopo quello svizzero (cfr. la già menzionata ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo 2009, acquisita in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6) e che RI 1 ha presentato la richiesta di patteggiamento a scopo puramente strumentale, ossia di ottenere la scarcerazione nel procedimento svizzero, ritenuto che, essendo incensurato, sarebbe poi stato attribuito ai servizi sociali, ciò che “gli avrebbe facilitato l'esistenza” limitando assai meno la sua libertà per rapporto ad una detenzione in Svizzera (verb. dib. pag. 19 verso il basso). In simili circostanze, la sentenza italiana - sollecitata dall'accusato detenuto in Svizzera, in un procedimento qui già pendente per i medesimi fatti, che l'autorità italiana sapeva già sottoposti a giudizio in Svizzera - è in urto con i principi generali del diritto penale conosciuti in Svizzera. Ciò a maggior ragione se si considera che il procedimento italiano è stato avviato dopo quello svizzero e che l'imputato è stato giudicato, per una sua richiesta puramente strumentale, senza essere interrogato, neppure per rogatoria, dall'autorità italiana e non ha scontato neanche un giorno di quella pena. Tenerne conto significherebbe avallare un abuso di diritto di  RI 1 (STF 4 marzo 1998, 6S.849/1998, menzionata da Ackermann, in Basler Kommentar, 2a ed., n. 64 ad art. 49 CP).

Il ricorso va pertanto nuovamente respinto.

 

                               4.5.   Il ricorrente censura, poi, la condanna al risarcimento di cui al dispositivo 8 della sentenza impugnata. Essendo egli stato assolto dal reato di truffa, il risarcimento potrebbe, a suo dire, avere per oggetto unicamente il provento del riciclaggio di denaro ancora in suo possesso. Il risultato di questo reato, già nelle mani sue e di RI 2, essendo stato nel frattempo restituito, non sarebbe più possibile una condanna ad un risarcimento. A ragione.

                                         Conformemente all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89 basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49; dispositivo 8 pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza impugnata, consid. XIV. 3., lett. e, pag. 238)], si possono escludere arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi è, dunque, un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo 8 della sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformato mediante lo stralcio dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno materiale, posta solidalmente a carico di RI 2 e RI 1. Per quanto concerne RI 3, pure menzionato da quest'ultimo dispositivo, si rinvia a quanto si dirà sotto (consid. IV.5.2.2.).

 

                               4.6.   Il ricorrente contesta, per finire, anche la qualità di parte civile di PC 2 (già A8 ).  PC 1 sarebbe stato, a suo dire, l'unico danneggiato diretto legittimato, in caso di condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti suoi e di RI 2. A torto.

 

                                         Si rinvia, a questo proposito, a quanto detto sopra (consid. II.3.2.2.) in merito ad analoga contestazione di  RI 2. Il riconoscimento della qualità di parte civile rende pertanto legittima la pretesa fatta valere da PC 2 (già A8 ) di fr. 132'021.25 riconosciuta dalla prima Corte e non ogetto di contestazione specifica da parte di  RI 1.

 

                               4.7.   Per tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra, consid. III.4.2. e III.4.3.), che ha comportato la riforma del dispositivo 2.1. della sentenza impugnata - nel senso di togliere l'aggravante del mestiere al riciclaggio di denaro - e la cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. recte 2.2.1. - assoluzione dal reato di falsità in documenti - si giustifica di ridurre di nove mesi la pena detentiva. Di conseguenza, i dispositivi n. 5.2. e 6.2. vengono cassati e riformati nel senso che  RI 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto [dispositivo 5.2.]. La pena è sospesa condizionalmente in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare [dispositivo 6.2.].

 

 

                                 IV.   Sul ricorso di RI 3

 

                                   5.   RI 3 censura la sussistenza del reato di riciclaggio a suo carico. Sostiene poi che, comunque, la prima Corte avrebbe ingiustamente messo in atto una doppia confisca: avendo essa individuato e confiscato il provento del riciclaggio sul conto PC 3, la confisca per analogo importo del conto di RI 3 presso il Credito __________ , a titolo di risarcimento compensatorio, non avrebbe, a suo dire, motivo di sussistere. Il ricorrente lamenta, per finire, la mancata restituzione della cauzione da parte del Tribunale penale e chiede che questa Corte abbia ad ordinarne la restituzione.

 

                               5.1.   La prima Corte ha ritenuto  RI 3 autore colpevole di riciclaggio di denaro, per avere, ricevendo da  RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi distratti a  PC 1) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della società panamense PC 3 presso __________   , di cui risulta essere l'effettivo avente diritto economico, ancorchè sul formulario A figuri il fratello, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei predetti importi.

 

                                         Il ricorrente contesta la sussistenza del reato di riciclaggio a suo carico, nella limitata misura in cui questa Corte avesse a ritenere che l'analogo reato a monte addebitato a  RI 2 non dovesse sussistere. Chiede di conseguenza, in via principale, il proscioglimento dal reato di riciclaggio e il dissequestro del conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ , nonché il dissequestro integrale dei suoi averi depositati sul suo conto n. __________ presso Credito __________ .

                                         Il ricorrente non motiva minimamente la conclusione secondo la quale il comportamento di RI 2 non costituirebbe riciclaggio di denaro. Il rimettersi al giudizio sul ricorso di RI 2 appare, nella motivazione, del tutto insufficiente. Ciò rende il ricorso su questo punto irricevibile. Essendo stato confermato il reato di riciclaggio a carico di  RI 2 (cfr. sopra, consid. II.3.1.1.), la censura ricorsuale sarebbe in ogni caso priva d'oggetto.

 

                               5.2.   La prima Corte, in relazione al reato ascritto a RI 3, ha confiscato - con assegnazione alla parte civile, a risarcimento del danno - il conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ , con un saldo di Eur 399'325.-, valuta 4 maggio 2009 (sentenza impugnata, dispositivo 9.2.) e il conto n. __________ intestato a  RI 3 presso il Credito __________ , fino a concorrenza di Eur 400'000.- (sentenza impugnata, dispositivo 9.4.).

 

                            5.2.1.   Il ricorrente - che non ha contestato di essere l'effettivo avente diritto economico del conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ - non contesta, nel caso di conferma della condanna per riciclaggio, la confisca di quello che è stato ritenuto provento diretto del reato a lui ascritto, ossia dell'importo di Eur 399'325.- (valuta 4 maggio 2009) depositato sul conto PC 3 presso __________ (ricorso, pag. 8 in basso, pag. 9 nel mezzo e pag. 10 nel mezzo), costituente il residuo degli Eur 400'000.- provenienti dalle malversazioni di A6. Neppure si oppone alla confisca dell'importo di Eur 625.- sul conto n. __________ a lui intestato presso il Credito __________ , costituente la differenza fra il debito di cui è responsabile e il saldo del conto PC 3 presso __________ (ricorso, pag. 11 nel mezzo). Tantomeno si oppone a che i predetti importi confiscati vengano devoluti alla parte civile PC 2 (già A8 ).  RI 3 contesta, invece, la confisca dell'importo restante (dopo deduzione degli Eur 625.-), depositato sul conto n. __________ a lui intestato presso il Credito __________ , a motivo della contraddittorietà delle due confische (ricorso pag. 11 verso il mezzo).

 

                            5.2.2.   In ragione di quanto sopra, può essere dato per acquisito che l'importo di Eur 400'000.- (depositato in due tranches di Eur 200'000.- cadauna), proveniente dalle malversazioni di A6, non è stato restituito né a  PC 1, né alla parte civile PC 2 (già A8 ). In considerazione della modifica del dispositivo 8. della sentenza impugnata, di cui si è detto sopra (consid. II.3.3. e III.4.5.), si impone dunque di riformare il medesimo dispositivo nel senso di condannare  RI 3 a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.– quale risarcimento del danno materiale.

 

                            5.2.3.   Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (cpv. 3). La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca (cpv. 4). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima (cpv. 5).

Il codice di procedura penale ticinese disciplina sia il sequestro che la decadenza di tale provvedimento e prevede anche alcune norme riferite alla confisca.

Conformemente all’art. 161 CPPti, il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1); sono segnatamente da sequestrare: (a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo; (b) gli oggetti ed i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 69-72 CP (cpv. 2).

In base all’art. 165 CPPti, l’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato; gli possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile (cpv. 2). Se il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato (cpv. 3). Gli altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del sequestro (cpv. 4).

La restituzione alla parte danneggiata dell’oggetto sequestrato è disciplinata agli art. 270 e 271 CPPti. In base all’art. 270 CPPti la restituzione degli oggetti riconosciuti di proprietà della parte danneggiata avviene con la sentenza penale. Prima della pubblicazione della sentenza, l’autorità inquirente può disporre la restituzione all’avente diritto solo se sono date le condizioni dell’art. 165 cpv. 2 e 3 CPPti.

Giusta l’art. 271 CPPti la domanda diretta ad ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è invece demandata al foro civile se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato (lett. a), se più danneggiati se ne contendono la proprietà (lett. b) o se il danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto (lett. c).

 

La confisca è un provvedimento sussidiario rispetto alla restituzione alla parte lesa, che sotto il profilo del diritto materiale è disciplinata all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere], pag. 327; DTF 122 IV 365, consid. 3.1.a)bb); Baumann, in Basler Kommentar StrGB I, II ed. 2007, ad art. 70 n. 42; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand CP I, Basilea 2009, ad art. 70 n. 24; Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und die besondern Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Ackermann/Schmid, Wiedererlangung widerrechtlicher entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, Zurigo 1999, pag. 23; Piotet, Les effets civils de la confiscation pénale, Berna 1995, §126).

 

                                         La confisca e l'assegnazione alla parte civile PC 2 (già A8 ) degli averi presenti sul conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (saldo di Eur 399'325.-, valuta 4 maggio 2009) può senz'altro essere confermata.  RI 3, effettivo avente diritto economico del conto, si è dichiarato d'accordo di procedere in tal senso (ricorso, pag. 8 in basso). Del resto, __________ , fratello di  RI 3, qualificatosi, contrariamente a verità, di ADE del conto in questione - circostanza questa accertata dalla prima Corte e non contestata - è stato rinviato a giudizio il 30 marzo 2010 davanti ad una Corte correzionale per riciclaggio di denaro proprio in relazione all'importo di Eur 400'000.- depositato sul conto (sentenza impugnata, consid. XI.5 pag. 213-220; dispositivo 3.1.), per cui non può essere ritenuto terzo a norma dell'art. 70 cpv. 2 CP (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand CP I, Basilea 2009, n. 32 ad art. 70 CP). La società PC 3, informata della confisca e della devoluzione degli importi confiscati (cfr. sentenza pag. 251 verso il mezzo) - nelle osservazioni 6 settenbre 2010 ai ricorsi presentati dal procuratore pubblico, da  RI 2, da  RI 1 e da  RI 3 - ha evidenziato che, qualora l'origine illecita dei fondi fosse stata confermata, rinunciava a rivendicarne la legittima proprietà. Per cui non vi sono motivi per ritenere che la confisca non possa essere ordinata a norma dell'art. 70 cpv. 2 CP.

 

 

                                         La confisca e l'assegnazione alla parte civile PC 2 (già A8 ) degli averi presenti sul conto n. __________  intestato a  RI 3 presso il Credito __________  , fino a concorrenza di Eur 400'000.- (sentenza impugnata, dispositivo 9.4.), risulta invece fuori luogo, essendo l'importo malversato già oggetto della confisca degli averi sul conto PC 3 presso __________  per il saldo ancora sul conto (Eur 399'325.- valuta 4 maggio 2009). Preso atto della disponibilità manifestata dal ricorrente (ricorso pag. 11 nel mezzo) di reintegrare la parte civile nella totalità dell'importo oggetto di riciclaggio (Eur 400'000.-), in accoglimento del ricorso, il conto n. __________   intestato a  RI 3 presso il Credito __________  viene dissequestrato per la parte eccedente Eur 625.-. Il dispositivo 9.4 va dunque riformato di conseguenza. A titolo abbondanziale si rileva che la prima Corte non ha ordinato il risarcimento compensatorio in relazione al conto in oggetto (cfr. sentenza impugnata, dispositivo n. 10). Le richieste del procuratore pubblico (osservazioni, pag. 3) e della parte civile (osservazioni, pag. 4) - formulate solo con le osservazioni al ricorso di  RI 3 - di far capo al conto intestato all'imputato presso il credito __________  , per recuperare altri importi malversati, risultano palesemente irricevibili.

 

                               5.3.   RI 3 è stato scarcerato in data 6 aprile 2009, tra l'altro previo versamento di una cauzione di fr. 100'000.-, messa a disposizione dal fratello __________  . Il ricorrente, comparso regolarmente al processo, con scritto 28 luglio 2010 ha chiesto formalmente al Tribunale penale cantonale la restituzione della cauzione. Il presidente della Corte delle assise criminali ha risposto, il 30 luglio 2010, di non poter liberare la cauzione, non essendo cresciuta in giudicato la sentenza di merito. Il ricorrente si aggrava chiedendo che questa Corte abbia ad ordinarne la restituzione.

 

                            5.3.1.   La cauzione è una misura sostitutiva dell'arresto (art. 96 CPPti) che, giusta l'art. 112 cpv. 1 CPPti, decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorchè l'accusato, rispettivamente il condannato, si sottrae al procedimanto o all'espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene, in questi casi, “ope legis” col verificarsi delle condizioni elencate nel capoverso 1 dell'articolo citato. La dottrina è incline a negare un nesso tra questa conseguenza e l'esito del procedimento di merito. La decisione che constata l'assenza colpevole davanti all'autorità giudiziaria o di esecuzione è, in sé, sufficiente per far trasferire la proprietà dalla cauzione allo Stato (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., zurigo 2006, n. 874, pag. 566-567; fra le altre, CRP 30 marzo 2006 inc. 60.2006.55).

 

                                         Giusta l'art. 111 cpv. 1 CPPti la cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata. L'imputato o chi ha prestato la cauzione può, quindi, in ogni momento chiederne la restituzione se ritiene che le condizioni del provvedimento siano venute meno (per il nuovo diritto, Bernasconi, Galliani, Marcellini, Meli, Mini e Noseda, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 12 ad art. 237, pag. 476). Il CPPti non fornisce indicazioni sull'autorità competente a decidere sulle istanze di liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto. Tuttavia, deriva dalla natura della cauzione che tale autorità non può essere che quella competente per decidere della carcerazione preventiva, rispettivamente della libertà condizionale, cioè dell'autorità via via competente ai sensi dell'art. 108 CPPti (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP ticinese , Lugano 1997, n. 3 ad art. 110 CPPti, pag. 438). La cauzione, in quanto misura sostitutiva dell'arresto, è infatti intesa a realizzare le medesime finalità procedurali di quelle perseguite dalla carcerazione preventiva o di sicurezza e la sua applicazione esige la persenza degli stessi presupposti (DTF 133 I 27).

 

                                         Competente per l'adozione o la revoca di questa misura sostitutiva della carcerazione preventiva o di sicurezza è, quindi, l'autorità chiamata a decidere in materia di privazione della libertà , tenuto conto della fase procedurale in cui ci si trova. In applicazione dell'art. 108 cpv. 4 CPPti, dopo l'inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l'istanza deve pertanto essere diretta al presidente della Corte competente. Giusta l'art. 284 cpv. 1 lett. a CPPti, i provvedimenti del presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà personale possono essere impugnati presso la Camera dei ricorsi penali. Tale Camera è, pertanto, in forza di quanto sopra, autorità di ricorso anche contro le decisioni in materia di liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto.

 

                            5.3.2.   In ambito penale, le regole in materia di competenza rivestono un carattere di ordine pubblico e sono di natura cogente. Ne consegue che ogni autorità giudiziaria ha l'obbligo di verificare d'ufficio la sua competenza ed ogni parte processuale ha il diritto di sollevare un vizio al riguardo. Qualora la fattispecie non rientrasse nella propria sfera decisionale, il giudice deve dichiararsi incompetente. Di contro, ove egli fosse legittimato a giudicare il caso sottopostogli, è tenuto a statuire nel merito se non vuole incorrere in denegata giustizia (DTF 119 IV 102, consid. 4a; Piquerez, op. cit., n. 433, pag. 274-275). Il vizio di competenza è motivo di nullità assoluta della decisione (Schmid, Strafprozessrecht. Eine Einfürung auf der Grudlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes. 4a ed., Zurigo 2004, n. 376 e 1069).

 

                                         Ne deriva che il ricorso presentato da  RI 3 - con cui viene impugnata la decisione con la quale il presidente della Corte d'assise ha respinto la sua richiesta di liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto - esula dalle competenze di questa Corte e deve essere trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).

 

                                  V.   Sui ricorsi di RI 4 e RI 5, rispettivamente di RI 6.

 

                                   6.   Il procuratore pubblico aveva imputato a  RI 2,  RI 1 e  RI 3 la correità in truffa aggravata e riciclaggio di denaro aggravato, tra l'altro in relazione complessivi Eur 4'000'000.-, sottratti da A6 mediante addebito al conto italiano di PC 1, il 7 ottobre 2008 (Eur 2'000'000.-) e l'8 ottobre 2008 (Eur 2'000'000.-) e accreditati al conto personale di RI 2 presso Banca JB. Secondo i fatti descriventi l'imputazione del procuratore pubblico, RI 2 ha poi prelevato per contanti, il 10 ottobre 2008, una parte consistente dell'importo di Eur 4'000'000.-, versando tra l'altro per contanti Eur 3'040'000.- sul conto RI 6 presso Banca JB (dal cui formulario A risultavano i genitori di RI 2 quali avente diritto economico), importo poi trasferito, il 30 ottobre 2008, al conto intestato alla medesima società presso JB; sempre il 10 ottobre 2008, versando per contanti Eur 430'000.- sul cifrato __________   presso Banca JB (figurante intestato ai di lui genitori) e trattenendo per sé Eur 50'000.-. A tale proposito, in corso d'inchiesta il procuratore pubblico aveva sequestrato la relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB   (valutazione di Eur 4'103'804 al 20 maggio 2009) e il conto cifrato n. __________   presso JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31 gennaio 2009) [ACC 14/2010 del 25 febbraio 2010].

 

                                         La prima Corte ha disposto la confisca dell'integralità degli averi depositati sul conto cifrato __________   n. __________   presso JB (valutati al 31 gennaio 2009 in Eur 796'947.-) [sentenza impugnata, dispositivo n. 9.2] e di un importo di Eur 3'203'053.- depositato sulla relazione n. __________   intestata a RI 6, presso Banca JB, dissequestrando la rimanenza [sentenza impugnata, dispositivo n. 9.3]. I primi giudici hanno pure disposto l'assegnazione alla parte civile - deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali - degli averi confiscati, a parziale risarcimento del danno.

 

                               6.1.   RI 4 e  RI 5, legittimandosi quali intestatari e beneficiari economici del conto cifrato __________   n. __________   presso JB  e della relazione n. __________   intestata a RI 6, presso Banca JB, come pure RI 6. , hanno interposto ricorso, rispettivamente il 9 agosto 2010 e il 19 novembre 2010, contro la decisione di confisca e di assegnazione di fondi alla parte civile.

 

                            6.1.1.   Il procuratore pubblico (osservazioni al ricorso RI 4-RI 5 pag. 2) e la parte civile (osservazioni al ricorso RI 4-RI 5 pag. 2 e al ricorso RI 6. pag. 4) eccepiscono la legittimazione a ricorrere dei genitori di  RI 2 e della RI 6.. La prima Corte, con riferimento a DTF 108 IV 154, sembra aver riconosciuto quanto meno ad  RI 4 e  RI 5 “un diritto autonomo di impugnare il giudizio” in merito alla confisca e all'attribuzione degli averi presenti sui loro conti (sentenza impugnata, consid. XIV. 5 lett. c, pag. 239). Dagli atti risulta, invero, una certa confusione sulla veste processuale che la prima Corte ha attribuito ai genitori di  RI 2. Sono infatti stati citati al dibattimento quali testi e poi sono stati sentiti come coimputati (verb. dib. pag. 83 verso l'alto e peg. 88 verso l'alto). Per finire, benché non siano stati menzionati tra le parti presenti al dibattimento (sentenza impugnata, pag. 10) e la decisione della prima Corte comporti la confisca di loro conti bancari con assegnazione ad altri degli averi ivi depositati, sono stati oggetto di intimazione della decisione nella veste di “parti civili” (cfr. sentenza impugnata, pag. 251 verso il mezzo). La questione della legittimazione ricorsuale può, tuttavia, restare indecisa. Risulta, in effetti, dagli atti che gli importi oggetto delle confische di cui ai dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata - messe in atto in applicazione dell'art. 70 CP - fatta eccezione per due tranches di Eur 100'100.- versati da  RI 2 sul conto cifrato __________   il 12 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009 (cfr. sopra, in fatto consid. 5; sentenza impugnata, consid. X. 7., lett. d, pag. 189, con riferimento parziale ai dispositivi 1.1.3. e 2.1.3.; tabella ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455), non hanno connessione con i reati di riciclaggio e falsità in documenti per i quali gli imputati  RI 2,  RI 1 e  RI 3 sono stati condannati dalla prima Corte. Come detto sopra (consid. II.3.3., III.4.5. e IV.5.2.3.), gli imputati  RI 2 e  RI 1 hanno già restituito integralmente gli importi malversati con il riciclaggio di denaro loro imputato e le somme riciclate da  RI 3 sono oggetto delle confische di cui ai dispositivi 9.2. e 9.4. Risulta poi palese dagli atti (cfr. tabella ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455) e dagli stessi accertamenti della prima Corte (cfr. sentenza impugnata, consid. V. 4., pag. 82-91) che gli importi sequestrati in corso di inchiesta dal procuratore pubblico sul conto cifrato __________   n. __________  presso JB  - fatta eccezione per le due tranches di Eur 100'100.- di cui si è detto - e sulla relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB, sono connessi ad imputazioni di reato (riciclaggio e truffa nel periodo precedente al gennaio 2009) per le quali gli accusati sono stati assolti in Svizzera. Non era, dunque, data la competenza della prima Corte a decidere la confisca e l'assegnazione alla parte civile dei predetti fondi nell'ambito del procedimento a carico di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 (art. 272 CPPti). Questa Corte accertata d'ufficio l'incompetenza dei primi giudici a decidere, rileva la nullità assoluta (Schmid, Strafprozessrecht. Eine Einfürung auf der Grudlage des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes. 4a ed., Zurigo 2004, n. 376 e 1069) delle predette confische e attribuzioni alla parte civile e cassa, di conseguenza, i dispositivi 9.1. e 9.3. Va aggiunto - e ciò vale anche in relazione alle due tranches di Eur 100'100.- versate sul conto cifrato __________   il 12 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, incluse nelle imputazioni di riciclaggio di cui ai dispositivi 1.1.3. e 2.1.3. della sentenza impugnata - che il giudizio della prima Corte non sarebbe comunque opponibile ad RI 6. e ai coniugi RI 4 e RI 5, non essendo i medesimi stati parti al processo e non avendo potuto esprimersi sull'istanza di confisca formalizzata dal procuratore pubblico al dibattimento (verb. dib. pag. 124 verso il basso). Dagli atti non risulta, in effetti, che i primi giudici abbiano in altro modo interpellato i predetti titolari dei conti sull'istanza di confisca. Il verbale di audizione dibattimentale dei coniugi RI 4 non fa riferimento alcuno ad un'interpellazione sull'istanza di confisca, del resto a quel momento non ancora formalizzata (verb. dib. pag. 83-90). L'opposizione preventiva inoltrata il 7 aprile 2010 alla prima Corte da RI 4 e RI 5 contro un'istanza di confisca a quel momento non ancora introdotta (doc. TPC 24), non può poi certo essere ritenuta sufficiente a salvaguardare il diritto di essere sentito. La confisca si avvera pertanto, priva di effetto pratico (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand, n. 43 ad art. 70 CP) e, quindi, nulla. Un motivo in più per cassare d'ufficio i dispositivi 9.1. e 9.3.

 

                            6.1.2.   La cassazione dei predetti dispositivi non può, in questo caso, comportare il simultaneo dissequestro dei fondi. Dagli atti (cfr. tabella ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455) e dagli accertamenti dei primi giudici (sentenza impugnata, consid. V. 4, pag. 82-91) - non contestati - risulta infatti che i fondi depositati sul conto cifrato __________   n. __________  presso JB  e sulla relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB, provengono comunque dalle malversazioni ai danni di PC 1, per le quali A6 è oggetto di procedimento penale e condanna, quantomeno in primo grado, in Italia. Sarebbe, dunque, scioccante dissequestrare gli importi depositati sui due conti a favore dei titolari senza ulteriore formalità. In base all’art. 165 CPPti, l’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Secondo l'art. 350 CPPti, nei casi di cui agli art. 69-72 CPS, la confisca è ordinata dalla Corte o dal giudice della Pretura penale (cpv. 1); quando la confisca sia ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale, la domanda di confisca dovendo essere presentata dal procuratore pubblico (cpv. 2). Il codice di procedura ticinese non prevede una normativa che tuteli la procedura di confisca quando la necessità della stessa risulti all'emanazione di un giudizio di merito, ma non possa essere pronunciata dovendo la confisca semmai essere ordinata al di fuori del procedimento che si conclude con il medesimo giudizio. Ciò costituisce una lacuna, che può essere colmata con riferimento all'art. 165 cpv. 2 CPPti, che prevede che l'autorità competente ordini il deposito nell'attesa dei necessari chiarimenti sulla confisca o sulla restituzione del bene sequestrato. Visto quanto precede appare, pertanto, necessario ordinare il deposito del conto cifrato __________   presso JB e della relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB, per un perido di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, con rinvio del procuratore pubblico a quanto gli incombe a norma degli art. 376-378 CPPfed. Il deposito è ovviamente ordinato nei limiti già fissati dalla prima Corte per la confisca: conto cifrato __________   presso JB, deposito integrale; relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB, deposito sino a concorrenza di Eur 3'203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata.

 

                               6.2.   I ricorsi 9 agosto 2010 di RI 4 e RI 5 e 19 novembre 2010 di RI 6. sono, pertanto, evasi ai sensi dei considerandi, con la cassazione dei dispositivi 9.1. e 9.3., sostituiti dagli ordini emanati da questa Corte come indicato.

 

                                         La conferma del giudizio della prima Corte in merito al dissequestro parziale della relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB (cfr. sopra, consid. 6.1.2) e integrale della relazione n. __________  intestata a __________   presso Banca JB  (valutazione Eur 25'381.75 al 20 maggio 2009) [sentenza impugnata, dispositivo n. 11.1, non contestato], rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata con il ricorso da RI 4 e RI 5.

 

 

                                 VI.   Sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili

 

7.Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza, totale per il procuratore pubblico, che verserà fr. 500.- a ciascuno degli imputati a titolo di ripetibili.

 RI 2 chiedeva di essere prosciolto dal riciclaggio di denaro e la riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata, come pure l'annullamento del dispositivo 8. relativo alle indennità di risarcimento alla parte civile; ottiene la derubricazione del riciclaggio aggravato in riciclaggio semplice, con conseguente riduzione della pena detentiva da 3 (tre) anni e 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, come pure una consistente riduzione dell'indennità di risarcimento da versarsi alla parte civile. Si giustifica di porre a suo carico 7/10 delle spese e della tassa di giustizia, mentre 3/10 vanno a carico dello Stato.

RI 1 aveva chiesto il proscioglimento dalle imputazioni di riciclaggio e di falsità in documenti, come pure l'annullamento del dispositivo 8. relativo alle indennità di risarcimento alla parte civile; ottiene la derubricazione da riciclaggio aggravato in riciclaggio semplice e l'assoluzione dalla falsità in documenti, con conseguente riduzione della pena detentiva da 3 (tre) anni a 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, come pure una consistente riduzione dell'indennità di risarcimento da versarsi alla parte civile. Si giustifica di porre a suo carico 6/10 delle spese e della tassa di giustizia, mentre 4/10 vanno a carico dello Stato.

RI 3 aveva chiesto il proscioglimento dall'accusa di riciclaggio di denaro e il dissequestro dei conti intestati a PC 3 e a suo nome. Ottiene il dissequestro quasi integrale di quest'ultimo conto. Si giustifica di porre a suo carico 6/10 delle spese e della tassa di giustizia, mentre 4/10 vanno a carico dello Stato.

Visto l'esito dei ricorsi di RI 4, RI 5 e RI 6., si giustifica di porre le spese e la tassa di giustizia interamente a carico dello Stato senza attribuzione di ripetibili.

I parziali accoglimenti dei ricorsi di  RI 2,  RI 1 e  RI 3 incidono sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede, nel senso che il dispositivo n. 7 va riformato nel senso di mettere a carico dello Stato il 60% di tassa di giustizia e spese, lasciando il restante 40% a carico degli imputati e invariata la ripartizione interna tra questi ultimi.

 

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:

                                    I.   sul ricorso del procuratore pubblico

 

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            900.-

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.         1'000.-

 

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà  RI 2,  RI 1 e  RI 3 fr. 500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

 

 

                                   II.   sul ricorso di RI 2

                                     

                                   3.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 1.1, 5.1, 6.1, 7 e 8 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:

 

1.1.      riciclaggio di denaro

             per avere, agendo in correità con  RI 1, a __________  , nel corso del mese di gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

 

1.1.1.   (invariato)

 

1.1.2.   (invariato)

 

1.1.3.   (invariato)

 

1.1.4.   (invariato)

 

1.1.5.   (invariato)

 

5.1.      RI 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

6.1.      La pena inflitta a RI 2 è sospesa condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare;

 

7.          La tassa di giustizia di CHF 15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40% a carico dei condannati in solido (di cui  RI 3 sino a concorrenza del 20% e  RI 2 e  RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.

 

8.          RI 2 e  RI 1 sono inoltre condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali.  RI 3 è condannato a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.- quale risarcimento del danno materiale.

 

                                         Per il resto la sentenza impugnata resta invariata.

 

                                   4.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            900.-

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.        1’000.-

 

sono posti in ragione di 7/10 a carico di  RI 2 e per 3/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

 

 

                                  III.   sul ricorso di RI 1

 

                                   5.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 2.2 e 1.2.1 recte 2.2.1 sono cassati; i dispositivi n. 2.1, 5.2, 6.2, 7 e 8 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:

 

 

 

2.1.      riciclaggio di denaro

             per avere, agendo in correità con  RI 2, a __________  , nel corso del mese di gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

 

2.1.1.   (invariato)

 

2.1.2.   (invariato)

 

2.1.3.   (invariato)

 

2.1.4.   (invariato)

 

2.1.5.   (invariato)

 

5.2.      RI 1 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

 

6.2.      La pena inflitta a  RI 1 è sospesa condizionalmente in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare;

 

7.          La tassa di giustizia di CHF 15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40% a carico dei condannati in solido (di cui  RI 3 sino a concorrenza del 20% e  RI 2 e  RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.

 

8.          RI 2 e  RI 1 sono inoltre condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali.  RI 3 è condannato a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.- quale risarcimento del danno materiale.

 

                                         Per il resto la sentenza impugnata resta invariata.

 

                                   6.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            900.-

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.        1’000.-

 

sono posti in ragione di 6/10 a carico di  RI 1 e per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

 

 

                                 IV.   sul ricorso di RI 3

 

                                   7.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 8 e 9.4 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:

 

8.          RI 2 e  RI 1 sono inoltre condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali.  RI 3 è condannato a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.– quale risarcimento del danno materiale.

 

9.4.      conto n. __________  intestato a RI 3  presso Credito __________  (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino a concorrenza di Eur 625.–, la rimanenza venendo dissequestrata;

 

                                         Per il resto la sentenza impugnata resta invariata.

 

                                   8.   Il ricorso contro la mancata liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto da parte del presidente della Corte delle assise criminali è irricevibile per incompetenza di questa Corte e viene trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).

 

                                   9.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            900.-

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.        1’000.-

 

sono posti in ragione di 6/10 a carico di  RI 3 e per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

 

 

                                  V.   sui ricorsi di RI 4 e di RI 5, rispettivamente di RI 6

 

                                10.   I ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, i dispositivi n. 9.1 e 9.3 della sentenza impugnata sono annullati e sostituiti dai seguenti ordini:

 

§           E' ordinato il deposito del conto cifrato __________   n. __________  presso Banca JB (valutazione di Eur 796'947 al 31.12.2009), per un periodo di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. Decorso questo termine, il conto sarà dissequestrato, riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma degli art. 376-378 CPPfed.

 

§§        E' ordinato il deposito della relazione n. __________  intestata a RI 6, presso Banca JB  (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a concorrenza di Eur 3'203'053.– - la rimanenza venendo dissequestrata- per un periodo di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. Decorso questo termine, la relazione sarà dissequestrata, riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma degli art. 376-378 CPPfed.

 

                                11.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            900.-

b) spese complessive               fr.            100.-

                                                     fr.        1’000.-

 

sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                12.   Intimazione a:

 

 

 

                                13.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

    

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                              Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.