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Incarto n. |
Lugano 7 febbraio 2011 |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente Franco Lardelli e Attilio Rampini (giudice supplente) |
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segretaria: |
Federica Dell’Oro, vicecancelliera |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’8 gennaio 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata il 23 novembre 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e nei confronti di __________ |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel settembre 2003 __________, per conto di __________ - società per cui lavorava - ha partecipato a due giornate informative a __________ organizzate da Coop Svizzera per esplorare la possibilità, da parte di noti marchi italiani, di aprire dei punti vendita nei centri Coop in Svizzera (verbali T3 pag. 2 e A1 pag. 3). Al rientro, __________ ne ha riferito a __________, col quale ha, poi, allestito un progetto, da sottoporre a Coop Immobilien AG, in cui si prevedeva di aprire quattro punti vendita al __________ di __________, ad __________, a __________ e, infine, a __________, di prodotti di prestigiosi marchi italiani. Nell'operazione furono coinvolti __________, responsabile commerciale di Benetton Italia, e __________, i quali, con partecipazioni paritarie, hanno acquistato dal padre di RI 1 per fr. 2'000.- il pacchetto azionario della __________, società inattiva da tempo (A 2, pag. 2), alla quale furono cambiati la ragione sociale (__________), la sede (in __________) e lo scopo sociale (il commercio nel settore dell'abbigliamento, degli accessori e della moda in genere; doc. 13 allegato all'AI 1). __________, per motivi professionali, rinunciò presto al progetto, mentre __________ fu costretto ad abbandonare per gravi motivi di salute nel corso del 2004 (A3 pag. 2/3). Dopo svariati incontri fra le parti (almeno quattro; verbale T3 pag. 2), il 23-24 dicembre 2003/ 7 gennaio 2004 è stata perfezionata una convenzione fra Coop __________ e Coop Immobilien AG da una parte e __________ dall'altra parte, mediante la quale __________ si impegnava a garantire un'offerta per la vendita di prodotti concernenti una dozzina di marchi della moda italiani nei centri commerciali Coop in Svizzera, impegnandosi, pure, a non aprire altri negozi in Svizzera e all'estero senza il consenso scritto di Coop. A sua volta, Coop si impegnava a concedere in locazione alla controparte delle superfici di vendita varianti fra 800/1000 mq (verbale T3, pag. 2) a __________, __________, __________ e __________. Per i primi 24 mesi, __________ aveva ottenuto delle agevolazioni per il pagamento della pigione, ovvero: fr. 600.- al mq in luogo di fr. 850.- al mq a __________; fr. 450.- al mq in luogo di fr. 650.- al mq per il centro di __________; fr. 450.- al mq, in luogo di fr. 650.- al mq per quello di __________ e fr. 650.- al mq in luogo di fr. 850.- al mq per il centro di __________. Coop aveva, pure, concesso a __________ un mutuo di fr. 1.5 milioni da remunerare al 6% e rimborsabile in due soluzioni: fr. 800'000.- entro il 31 dicembre 2005 e fr. 700'000.- entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Il mutuo era garantito da una riserva di proprietà su tutte le infrastrutture di __________ sino al completo rimborso dell'importo mutuato (allegato A al verbale T3). Fra gli atti è stato rinvenuto un business plan datato 10 dicembre 2003 che, fra il 2004 e il 2008, prevedeva l'apertura di ben 16 punti vendita in centri Coop, senza alcuna indicazione riguardo le risorse con cui la società avrebbe potuto attuare il progetto di aprire quattro punti vendita (doc. dib. 3). Il primo punto vendita è stato aperto nel mese di marzo del 2004. L'ente locato è stato consegnato allo stato grezzo, per cui __________ ha dovuto farsi carico delle installazioni e dell'allestimento del negozio (verbale A6 pag. 3). __________ ha aperto gli altri tre negozi ad __________ nel settembre del 2004, a __________ e __________ verso la fine del mese di ottobre del 2004 (verbale T1 pag. 3). Già nel corso della primavera del 2004, ma poi ancora nel luglio successivo, gli azionisti si erano incontrati con Coop Immobilien AG (__________) per ottenere da quest’ultima degli ulteriori finanziamenti (verbale T3 pag. 3) ed avevano scritto a Banca per ottenere delle linee di credito (AI 104; scritto 2 giugno 2004 Banca a __________), senza alcun successo, atteso che non erano state offerte garanzie sufficienti e che il rischio rappresentato da una società che si accingeva ad iniziare un’attività era troppo elevato. Coop Immobilien AG condonò però alla società fr. 200'000.- per il pagamento di locazioni per l'anno 2004 (T3 pag. 3 e allegato 6 all'AI 105) che furono contabilizzati come crediti correntisti di __________ e RI 1 in ragione di un mezzo ciascuno (Allegato 7 all'AI 105; estratti della contabilità relativa al periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004). Nell'ottobre 2004, fu predisposto un business plan, nel quale si prospettava una ricapitalizzazione della società e ulteriori finanziamenti, a fronte di incassi per l'anno 2004 di fr. 4'960'778.-; di fr. 10'875'000.- per il 2005 e di fr. 17'996'800.- per il 2006 (doc. dib. 4 pag. 14 e tabella budget vendite). In data 20 settembre 2004, l'assemblea degli azionisti ha deliberato l'aumento del capitale azionario di __________, portandolo da fr. 100'000.- a fr. 1 milione. Il Consiglio di amministrazione ha constatato l'attuazione dell'aumento il 13 ottobre 2004 (doc. dib. 6). In realtà, nella società furono immessi solo fr. 890'000.- (AI 105 pag. 17). Nella sostanza, __________ ha sottoscritto e liberato azioni per complessivi fr. 175'000.-, mentre RI 1 ne ha sottoscritto e liberate per fr. 176'000.-; __________, finanziatore trovato da Coop Immobilien AG, ha partecipato immettendo fr. 459'000.-; ABL-Invest SA ha sottoscritto e liberato azioni per complessivi fr. 90'000.- (doc. dib. 6). ABL-Invest SA ha poi acquistato il 10% del pacchetto azionario da RI 1 e __________ per complessivi fr. 100'000.- ed ha mutuato a __________ la somma di fr. 110'000.-. __________ in quel periodo ha mutuato alla società fr. 300'000.- (correntista), come pure ha acquistato da RI 1 e __________ il 51% del pacchetto azionario per complessivi fr. 300'000.-. Costui ha, infine, personalmente garantito la metà (per complessivi fr. 500'000.-) di un prestito di fr. 1 milione erogato da UBS a __________ (AI 105 pag. 13/14 e T1 pag. 3). Al finanziamento della società ha, pure, partecipato la PC 3 che, il 12 ottobre 2004, ha scontato una fornitura di merci per fr. 110'000.- e, il 29 dicembre 2004, ha acquistato da __________ e RI 1 il 10% del pacchetto azionario per la somma di fr. 190'000.-. Da ultimo, il 28 ottobre 2004, la Banca ha erogato a __________ un credito in bianco di fr. 200'000.- (AI 105 pag. 16). Complessivamente, gli apporti a __________ si sono attestati in fr. 4'152'211.- (fr. 54'211.- da parte degli azionisti che acquistarono la società dismessa; fr. 1'450'000.- di mutuo da parte di Coop Immobilien AG; fr. 558'000.- da parte di correntisti; fr. 890'000.- in seguito all'aumento del capitale azionario; fr. 1 milione come finanziamento da parte di UBS, dei quali fr. 500'000.- garantiti personalmente da __________ e fr. 200'000.- dalla Banca). Nel novembre/dicembre 2004, alcuni fornitori hanno iniziato ad interrompere le forniture (verbale T1 pag. 4) e al 31 dicembre 2004 il solo negozio del __________ di __________ registrava una perdita di fr. 877'040.88 (Allegato A al verbale A6). Nel corso delle festività natalizie, la situazione andò peggiorando, al punto da far pensare ad un ulteriore aumento del capitale azionario per fr. 1 milione come pure da far avvertire la necessità di rinegoziare tutti i canoni di locazione con Coop Immobilien AG (verbale T1 pag. 4). Al 31 marzo 2005, il bilancio intermedio di __________ registrava una perdita di fr. 3'281'000.-. In data 6 maggio 2005, __________ ha depositato il bilancio alla Pretura di __________. Il fallimento è stato pronunciato il 18 maggio 2005 (doc. dib. 8). Nella graduatoria del fallimento sono stati riconosciuti crediti per complessivi fr. 9'434'559.95 (AI 118).
B. Con atto di accusa 6 agosto 2007, il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa __________ e RI 1 per titolo di cattiva gestione, rimproverando loro, come azionisti fondatori, rispettivamente come membri del Consiglio di amministrazione di __________:
- di avere aperto quattro punti vendita in centri commerciali di Coop Immobilien AG a __________, __________, __________ e __________, malgrado la società avesse un capitale azionario iniziale di soli fr. 100'000.-, cioè avesse un capitale manifestamente insufficiente per un progetto commerciale di quelle dimensioni;
- di avere continuato nell'iniziativa imprenditoriale dopo la primavera del 2004 con l'apertura dei centri di __________, __________ e __________, malgrado le vendite del __________ fossero manifestamente inferiori alle aspettative;
- di non avere considerato che l'aumento del capitale azionario da fr. 100'000.- a fr. 1 milione e il finanziamento di fr. 1.5 milioni di Coop e Coop Immobilien AG erano palesemente insufficienti per far fronte agli oneri finanziari connessi all'allestimento e alla gestione dei punti vendita aperti;
- di avere effettuato delle spese sproporzionate rispetto alle limitate risorse finanziarie della società, assumendosi dei canoni di locazione superiori ai valori di mercato;
- di avere effettuato degli investimenti dell'ordine di fr. 1.6 milioni per il solo punto vendita di __________;
- di avere contabilizzato in loro favore come correntisti una somma di fr. 200'000.- che era stata condonata da Coop Immobilien AG a __________ per pigioni esigibili del centro di __________, poi utilizzato per procedere all'aumento del capitale azionario mediante compensazione;
- di avere liberato in minima parte in favore della società il ricavo della vendita delle loro azioni ad __________;
esercitando, in sintesi, le loro funzioni ed amministrando le risorse societarie con grave negligenza, cagionando l'insolvenza della società a partire da fine estate 2004, rispettivamente aggravandone la relativa situazione e conoscendone l'insolvenza sino a fr. 9'434'559.95.
C. Con sentenza 23 novembre 2009 il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato RI 1 per cattiva gestione alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 50.- cadauna (per un importo totale di fr. 9'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Per contro, l’ha prosciolta dall'accusa di amministrazione infedele aggravata che era stata da lui stesso prospettata nel corso del dibattimento in ordine alla contabilizzazione in suo favore della metà del condono di fr. 200'000.- delle pigioni dovute a Coop Immobilien AG per l'anno 2004.
RI 1 è stata, inoltre, condannata a rifondere fr. 180'000.- alle PC 3 PC 2 e PC 1. A garanzia del pagamento delle pretese di parte civile, delle tasse e delle spese di giustizia, è stato mantenuto il sequestro conservativo sugli averi dei conti correnti n. __________ di RI 1 c/o Banca, oltre ad altri due conti di __________ presso l'UBS, anche egli condannato con lo stesso giudizio per titolo di cattiva gestione e di amministrazione infedele aggravata, ad una pena detentiva di 12 mesi, sospesa con un periodo di prova di 2 anni, e pure condannato a rifondere fr. 180'000.- alle PC in solido con RI 1.
D. Con ricorso 8 gennaio 2010, RI 1 ha chiesto in via principale di essere prosciolta dall'accusa di cattiva gestione, con il conseguente dissequestro del conto corrente a lei intestato presso Banca e il rinvio delle parti civili al foro civile, mentre in via subordinata ha contestato tanto le pretese di parte civile, quanto il sequestro della relazione bancaria.
E. Al gravame si sono opposti tanto la procuratrice pubblica, quanto le parti civili __________ in concordato preventivo (già PC 3) e PC 1.
Delle rispettive motivazioni si dirà, all'occorrenza, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273 consid. 2.1 pag. 278).
2. Dapprima, la ricorrente ha lamentato che la motivazione della sentenza “non comporta una ordinata e dettagliata verifica i) della sussistenza fattuale delle condotte rimproverate dall'atto di accusa, ii) della loro rilevanza quali fatti costitutivi del reato ascritto di cattiva gestione, iii) dei motivi per cui le eventuali circostanze ritenute penalmente rilevanti possano essere ascritte, dal punto di vista oggettivo e soggettivo”. In particolare, sostiene di non essere stata in grado di conoscere esattamente quali fossero stati i motivi, le azioni e/o le omissioni che hanno indotto il giudice a condannarla per il reato di cattiva gestione. Nella sostanza, la ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito per una carente motivazione.
2.1. A norma dell'art. 260 CPP, la sentenza si fonda sui fatti indicati nell'atto di accusa (riservato l'art. 250 cpv. 2) e in essa devono essere concisamente esposti i fatti provati o non provati, come pure le considerazioni di diritto (cpv. 3). A sua volta, l'art. 261 lett. a CPP dispone che la sentenza di condanna deve precisare l'azione o l'omissione di cui l'accusato è ritenuto colpevole con le circostanze che motivano il titolo del reato e l'applicazione di una determinata sanzione penale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, su questo tema, il diritto di essere sentito dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce all'accusato dei diritti più estesi. Infatti, il giudice è tenuto a motivare la sua decisione in modo tale da consentire al destinatario di comprenderla e, all'occorrenza, di impugnarla, come pure di consentire all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo (DTF 129 I 236 consid. 3.2 con rif.). Per soddisfare queste esigenze, è sufficiente che il giudice esamini le questioni decisive per l'esito del processo ed esponga i motivi che fondano la sua decisione, in maniera tale da permettere al destinatario di quest'ultima di coglierne la portata e di esercitare i suoi diritti di ricorso a pieno titolo. Il giudice non è neppure tenuto a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti che sono stati addotti da una parte né deve necessariamente pronunciarsi separatamente su ciascuna delle conclusioni che gli vengono sottoposte (DTF 134 I 88 consid. 4.1; 130 II 540 consid. 4.3; 129 I 236 consid. 3.2).
2.2. Nel caso in esame, non si intravedono gli estremi di una violazione dell’art. 260 CPP o del diritto di essere sentito per una carente motivazione. Infatti, la ricorrente ha potuto impugnare la querelata decisione con cognizione di causa (DTF 134 I 88 consid. 4.1; 6B_341/2010 del 20 luglio 2010 consid. 1; 6B_914/2008 del 5 febbraio 2009 consid. 3) con un memoriale lungo e complesso, che le ha consentito di muovere numerose obiezioni all'atto oggetto dell'impugnativa. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la sentenza del giudice di prime cure si sofferma su tutti i punti indicati nell'atto di accusa dando conto, in maniera diffusa e completa, di quali fatti potevano configurare gli estremi di una cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 CP e di quali addebiti, contenuti nell'atto di accusa, non si poteva tener conto per giungere ad un giudizio di condanna. I fatti che non potevano essere configurati come illeciti penali - o perché non costitutivi di reato, o perché non provati - sono stati succintamente motivati al considerando 24 dal presidente della Corte delle assise correzionali e non occorre qui ricordarli, posto che non formano oggetto del contendere. I fatti e le circostanze contenuti nell'atto di accusa e che sono, invece, stati considerati nel giudizio impugnato per approdare alla condanna di cattiva gestione, sono quelli riferiti ad un'insufficiente dotazione del capitale rispetto a quello che è stato definito un ambizioso ed oneroso progetto imprenditoriale che necessitava finanziamenti di circa fr. 6 milioni, disponendo, all'inizio, di soli ca. fr. 1.5 milioni erogati da Coop e Coop Immobilien AG, come pure di aver speso ca. fr. 1.5 milioni per il solo allestimento dello spazio di vendita di __________ (sentenza impugnata, consid. 24 e segg.). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, questi addebiti hanno pure avuto una loro collocazione temporale nel senso che è stato accertato che sono iniziati successivamente alla conclusione del mutuo con Coop e Coop Immobilien AG (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 29). Il presidente della Corte, dopo aver narrato i fatti che sono stati ripresi cronologicamente dall'inizio dell'attività sino al dissesto della società (sentenza impugnata, consid. 3-22), ha esposto quali erano i motivi oggettivi per configurare il reato che è stato addebitato alla ricorrente - ovvero una dotazione insufficiente del capitale e spese eccessive per il negozio di __________ - al considerando 25, nonché quali erano gli elementi soggettivi per ritenere che essa aveva agito “con sufficiente consapevolezza degli elementi costitutivi dei fondamentali errori commessi nella fase iniziale dell'attività”, “aderendo e condividendo” decisioni sbagliate (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 33). Su questi aspetti si ritornerà più avanti, perché nel merito di questa vicenda, la ricorrente ha mosso delle critiche alla sentenza tanto in ordine alla contestazione dell'insufficiente dotazione del capitale a disposizione della società, quanto in relazione alle spese ritenute eccessive per l'allestimento del punto vendita del __________, quanto ancora in relazione ai presupposti soggettivi in capo a quest'ultima per approdare ad un giudizio di condanna di cattiva gestione.
2.3. L'assenza della menzione sul verbale del dibattimento dell'estensione dell'accusa al reato di amministrazione infedele in relazione al condono da parte di Coop Immobilien AG di fr. 200'000.- di pigioni dovute e contabilizzate come credito correntista in ragione di un mezzo ciascuno in favore di RI 1 e __________, non è di alcun rilievo perché la ricorrente è stata prosciolta da questa accusa (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag 26).
3. La ricorrente rimprovera al presidente della Corte delle assise correzionali di avere violato l'art. 165 cifra 1 CP sotto diversi aspetti.
3.1. A norma dell'art. 165 cifra 1 CP il debitore che, in un modo non previsto nell'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni. L'enumerazione delle condotte punibili non è esaustiva (DTF 6P.168/2006 consid. 8.2.1). L'art. 165 CP, diversamente dall'art. 164 CP, concerne di norma un comportamento complessivo (Globalverhalten) che va valutato dal giudice nella realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch, Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de la gestion fautive in: RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare tale comportamento, il giudice deve, in particolare, valutare se vi sia stata una mancanza di senso di responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115 IV 41 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I Berna 2002, n. 21-22 ad art. 165; CCRP 10 marzo 2009, inc. 17.2008.75, consid. 8). Un solo atto di cattiva gestione può essere sufficiente a configurare l'infrazione. Se all'accusato vengono rimproverati più atti di cattiva gestione correlati con il fallimento, si deve considerare che ci si trova confrontati con una sola infrazione ma la pluralità di atti deve essere valutata nel quadro della commisurazione della pena (DTF 123 IV 195; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 165).
3.2. Per dotazione insufficiente del capitale la dottrina, facendo spesso riferimento al messaggio del Consiglio federale, annovera tutti i casi in cui un'impresa non dispone, già sin dall'inizio, di risorse sufficienti per far fronte alle spese generate dall'attività imprenditoriale che si accinge a svolgere, come pure i casi in cui il capitale azionario al momento della fondazione non è stato liberato dagli azionisti ed i casi in cui i conferimenti in natura sono stati sopravvalutati (Corboz, op. cit. N. 23 ad art. 165; Trechsel/Ogg; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N. 5 ad art. 165; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare in: FF 1991 II pag. 873 ad n. 213.33). L’applicazione della norma presuppone, però, comportamenti di una certa gravità, poiché non è pensabile che l'infrazione possa consumarsi ogni qualvolta una società fallisca in seguito a un'insufficiente dotazione di capitale (Messaggio del Consiglio federale cit., pag. 873).
3.2.1. La ricorrente contesta che ad essa possa essere rimproverata una colpa qualificata riconducibile al dissesto di __________, rilevando, peraltro, come i promotori ed azionisti __________ e __________, pur avendo avuto un ruolo attivo e diretto nelle prime fasi dell'attività societaria, non siano stati perseguiti dal procuratore pubblico. L'accertata esperienza di altri promotori come __________ - imprenditore di provata esperienza - che conferì capitali freschi alla società ed offrì garanzie personali, e l'adesione di Coop Immobilien AG, che aveva accettato di finanziare l'operazione mediante l'erogazione di un mutuo di fr. 1.5 milioni, sono circostanze che - secondo la ricorrente - imponevano al giudice di “non considerare biasimevole l'assunzione del rischio derivante dall'assunzione del contratto con la Coop Immobilien”. La sentenza impugnata - continua l’insorgente - valuta la gravità dell'aspetto gestionale in funzione “del buco scavato”, anziché verificare l'aspetto soggettivo quo ante. Ciò è - prosegue - inammissibile: anziché valutare la gravità dell'errore in funzione degli attestati di carenza beni emessi occorreva considerare il bilancio con la chiusura intermedia al 31 marzo 2005 attestante una perdita di fr. 3'277'000.- che, tenuto conto dei finanziamenti dei correntisti e della voce fondatori della società, si riduceva a circa 1.8 milioni. La causa del dissesto - continua la ricorrente - è da ricondurre ad un fatturato di vendita inferiore alle aspettative. Il business plan rivisto al ribasso, prevedeva una dotazione di capitali propri di circa 4.5 milioni, che sono stati sostanzialmente raccolti nel corso del 2004 come era stato previsto. Per contro - si legge ancora nel ricorso - il giudice di primo grado, stimando che il progetto poteva essere realizzato con dei fondi che si cifravano in 6 milioni, si pone in contrasto con le carte processuali e si fonda sull'unica affermazione fatta da __________ nei primi verbali - poi rettificata - che si basava su di un business plan che la stessa sentenza ha accertato privo di ogni indicazione al proposito. In particolare - precisa il ricorrente - nessuno dei finanziatori affermò che, già sin dall'inizio, era stato prospettato un fabbisogno di 6 milioni e la sentenza non precisa per quali ragioni la pianificazione sia stata allestita con criteri inusuali e contrari ai principi di una corretta gestione aziendale.
3.2.2. Il presidente della prima Corte ha rilevato che, al momento della stipulazione del contratto di mutuo con Coop Immobilien AG e Coop nel dicembre 2003 / gennaio 2004, __________ non poteva contare su alcun finanziamento all'infuori della somma di denaro che è stata erogata nei mesi successivi dai mutuanti (ca. fr. 1.5 milioni) e che, ugualmente, si doveva considerare che, al momento in cui i promotori avevano acquistato il pacchetto azionario di detta società, il bilancio era quello di una società inattiva e che la società non disponeva neppure del proprio capitale ma solo del corrispondente credito nei confronti degli azionisti (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 13).
La ricorrente non ha contestato questi accertamenti.
Pertanto, ci si deve chiedere con quali mezzi e risorse la ricorrente e il signor __________ avrebbero potuto allestire ed aprire quattro punti vendita a __________, __________, __________ e __________ della superficie di mq 800/1000 ciascuno. __________, tanto nel suo verbale di interrogatorio del 19 agosto 2005 (A1 pag. 3) quanto in quello del 22 agosto 2005 (A2, pag. 5), ha precisato che l'operazione necessitava di un finanziamento di fr. 6'500'000.-, che era stato chiesto a Coop (A2, pag. 5). Nei verbali successivi __________ ha, invece, riferito che il budget valutato nell'agosto/settembre 2003 per l'apertura dei quattro centri di vendita, ammontava a fr. 4.5 milioni e che lo stesso era stato confermato a Coop nel mese di maggio del 2004 (A4 pag. 3). Dal canto suo, la ricorrente ricorda che l'investimento complessivo doveva essere dell'ordine di 4.5 milioni (A 5 pag. 3 e 4).
Il presidente della prima Corte ha accertato che l'operazione avrebbe potuto decollare se i promotori avessero potuto far capo a finanziamenti per almeno fr. 6 milioni.
La ricorrente ha contestato questo rilievo, sostenendo che esso non trova riscontro negli atti e che non è supportato da indagini peritali.
Invero, il primo giudice è giunto a detta conclusione con una minuziosa e dettagliata motivazione che non si riprende per intero ma a cui si rimanda (sentenza impugnata, consid. 10 e 11, pag. 15-18). Orbene, in concreto non era necessario far capo ad una perizia per accertare quali fossero le risorse necessarie per poter attuare il progetto imprenditoriale, giacché la risposta la si poteva trovare nei business plan allestiti da __________ unitamente a __________ (contabile assunto dalla società). Nel piano della liquidità che correda il business plan, i promotori avevano previsto finanziamenti dai promotori e da terzi per ca. 4.5 milioni (cfr. ad es. doc. dib. 4 pag. 4). Nondimeno, nel conto dei flussi finanziari dello stesso documento programmatico, il budget era sensibilmente più alto e si fissava in ca. fr. 6 milioni Infatti, nel luglio 2004, il business plan faceva stato di un investimento netto di fr. 5'823'000.- (doc. 1 allegato alla denuncia) per l'attuazione del progetto imprenditoriale. Nell'ottobre 2004, lo stesso documento ha ritoccato i finanziamenti netti in fr. 5'910'000.- (doc. dib. 4). La ricorrente non ha mosso alcuna contestazione su questo punto e nemmeno si è confrontata con questo accertamento che è corroborato - per difetto - dalle prime dichiarazioni di __________ davanti al magistrato inquirente, che aveva indicato un investimento di fr. 6.5 milioni. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il primo giudice si è pure soffermato diffusamente sulla cronologia che ha portato al dissesto della società che, in poco più di 12 mesi di attività, ha lasciato dietro di sé debiti riconosciuti in graduatoria dall'UEF di __________ per fr. 9'434'559.95 (AI 118). Il primo giudice ha, pure, evidenziato che, se è vero che la società non aveva necessità di poter contare sin dall'inizio dell'intera somma (almeno 6 milioni) necessaria ad attuare il progetto, è altrettanto vero che era necessario che i promotori avessero la possibilità di far capo ai fondi necessari man mano che il progetto prendeva corpo. In maniera dissennata, invece - come accertato dal primo giudice - i promotori hanno dato inizio alla loro attività facendo capo ai soli fondi che erano stati messi a loro disposizione da Coop e Coop Immobilien AG per complessivi fr. 1'450'000.- (AI 105 pag. 17). Questa somma di denaro è stata erogata in due soluzioni; l'ultima di fr. 850'000.- il 20 aprile 2004, che è stata utilizzata per far fronte agli oneri dell’allestimento del punto vendita del __________ e, in parte (fr. 135'000.-) per rimborsare un mutuo alla ricorrente, che aveva a sua volta ricevuto un prestito da conoscenti (probabilmente da parenti) per onorare il pagamento di un fornitore (AI 105 pag. 11; A4 pag. 7 e A5 pag. 2). Fra la fine del mese di aprile del 2004 e l'inizio del mese di maggio di quell'anno, __________ si era rivolta a Banca per ottenere una linea di credito, che è stata rifiutata il 2 giugno 2004 (AI 104). Come è stato sottolineato dal primo giudice, dagli atti emerge che poi, nel corso dell'estate, la situazione era diventata difficile, se non critica: il teste __________ ha riferito che in luglio “la perdita di esercizio era dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di CHF” e che per i costi dell’allestimento del primo punto vendita al __________ e del negozio al __________ (ca. fr. 1.2/ 1.5 milioni) si era fatto capo al mutuo erogato da Coop. Gli incassi mensili, che erano stati stimati intorno a fr. 500'000.-, si cifravano in soli fr. 250'000.-, ossia la metà, per cui si doveva procedere presto ad una ricapitalizzazione, che __________ aveva prospettato in 1.5 milioni (T1 pag. 1 e 2). Continuando nella sua esposizione, __________ ha riferito che in ottobre le perdite erano aumentate rispetto al luglio precedente e che la società riusciva a pagare solo gli stipendi, le forniture per elettricità, i telefoni e i canoni di locazione, ad eccezione di quelli del __________, ove erano stati condonati fr. 200'000.-. Nel frattempo, nel settembre 2004 era stato aperto il punto vendita di __________ e, alla fine del successivo mese di ottobre, vennero aperti quelli di __________ e __________ (T1 pag. 2 e 3). Come è stato precisato dal primo giudice, i soli canoni di locazione, pur essendo stati condonati in larga misura da Coop Immobilien AG nel luglio di quell'anno, incidevano pesantemente, e meglio per ca. fr. 238'000.- al mese (fr. 72'000.- per il __________, fr. 68'000.- per __________; fr. 62'000.- per __________ e fr. 36'000.- per __________; cfr. sentenza impugnata, consid. 20). In data 13 ottobre 2004, __________ ha aumentato il capitale azionario, portandolo da fr. 100'000.- a fr. 1'000'000.-. Concretamente, sono stati immessi fr. 890'000.- nella società da parte di coloro che hanno partecipato all'aumento, e in particolare:
- __________ ha immesso fr. 459'000.-, dopo avere, altresì, erogato un mutuo in favore della società di fr. 300'000.- e avere acquistato da __________ e RI 1 il 51% del pacchetto azionario per la somma di fr. 300'000.- (AI 105 pag. 14);
- PC 3 ha sottoscritto e liberato azioni per complessivi fr. 90'000.-, dopo aver acquistato il 10% del pacchetto azionario da __________ e RI 1 per fr. 100'000.- ed avere messo a disposizione un finanziamento di fr. 110'000.- nella forma dello sconto per l'acquisto di merci da rimborsare entro il termine di 3 anni (doc. 6 all. alla denuncia e AI 105 pag. 14);
- __________, dopo aver acquisito il 10% del pacchetto azionario da __________ e RI 1, ha immesso nella società fr. 90'000.- per la liberazione della sua partecipazione all'aumento del capitale azionario e fr. 100'000.- a titolo di mutuo (AI 105 pag. 13).
La società ha, poi, potuto contare su una linea di credito di 1 milione erogata da UBS, che era garantita nella misura del 50% da __________ e che avrebbe dovuto venire rimborsata entro il 30 aprile 2005 (AI 105 pag. 14 e 17), nonché su un mutuo di fr. 200'000.- erogato da Banca in occasione dell'apertura del centro di __________.
A conti fatti, in __________ sono confluiti fr. 4'152'211.-:
- fr. 54'211.- sono stati immessi dai due promotori;
- fr. 1'450'000.- sono stati versati da Coop Immobilien AG, i quali andavano rimborsati entro il 31 dicembre 2005;
- fr. 558'000.- mediante finanziamenti da correntisti;
- fr. 1'000'000.- da UBS, con un piano di rientro al 30 aprile 2005;
- fr. 200'000.- da Banca.
Fatta eccezione della facilitazione erogata da Coop Immobilien AG e Coop che ha consentito a __________ di iniziare la sua attività senza alcun sostanziale apporto dei promotori, gli altri fondi sono confluiti nella società nell'ultimo trimestre del 2004. Nonostante ciò, la società a fine dicembre 2004 era ormai in cattive acque, giacché ha chiuso l'esercizio registrando una perdita di fr. 1'676'621.94. I passivi societari ammontavano a fr. 9'332'894.37, mentre gli attivi si attestavano in fr. 7'656'272.43. A fronte di una liquidità di fr. 211'939.09, __________ aveva debiti esigibili per fr. 3'950'946.45 (Doc. A allegato al verbale A1). La società si trovava in uno stato di eccedenza di debiti, che già a quell'epoca avrebbe imposto il deposito del bilancio ai sensi dell'art. 725 CO. In altri termini, l'intervento dei nuovi finanziatori è giunto tardivamente allorché la società si trovava in uno stato fallimentare. Il loro apporto è risultato manifestamente insufficiente rispetto ai bisogni della società, che doveva far fronte ad un mare di debiti. Dal mese di gennaio 2005 in avanti, la situazione societaria andò ad aggravarsi vertiginosamente. Al 30 marzo la perdita è lievitata a fr. 3'276'887.34 (AI 105 bilancio intermedio), mentre al giorno del fallimento i debiti si attestavano intorno a ca. fr. 9.5 milioni.
Diversamente da quanto ritiene la ricorrente, il fallimento della società non è riconducibile, se non in misura limitata, ad insufficienti incassi provenienti dalle vendite dei prodotti. I promotori di __________ hanno iniziato un progetto imprenditoriale importante senza alcuna risorsa, facendo capo ad un prestito di fr. 1.5 milioni, che è stato fagocitato in un battibaleno - almeno contabilmente, come è stato precisato dal primo giudice - per far fronte all'apertura del primo centro di vendita al __________, quando invece occorreva aprirne altri tre (__________, __________ e __________), acquistare la merce dai fornitori, pagare le locazioni e il personale, investire nella pubblicità, come pure far fronte ad altri costi necessari, senza perdere di vista che i finanziamenti che avevano ottenuto da terzi andavano rimborsati anche a breve termine (ad esempio UBS). Pur dando atto che __________ e la ricorrente si sono adoperati per raccogliere ca. fr. 4.1 milioni, si deve concludere che le loro previsioni non erano solo esageratamente ottimistiche, ma scellerate, avuto riguardo al fatto che la società ha iniziato la sua attività senza alcun fondo proprio, pur sapendo che la stessa andava incontro a spese che superavano, e di gran lunga, i mezzi che aveva a disposizione. La perizia di parte versata agli atti dalla ricorrente è priva di valore e stride con la realtà delle cose. Le previsioni di vendita che sono state inserite nel business plan - che il teste __________ aveva definito ottimistiche anche quando le stesse sono state riviste verso il basso (T1 pag. 2) - si ponevano ancora molto lontane dalla realtà. Come ha avuto modo di accertare il giudice di prime cure, le sole previsioni di vendita per l'anno 2004 al punto vendita del __________, si attestavano in fr. 1'639'484, mentre i promotori ne avevano programmato 2.5 milioni ca., pur sapendo, a quell'epoca, quali fossero gli incassi mensili del __________. La differenza è macroscopica, perché in soli 9/10 mesi di attività le vendite erano di fr. 900'000.- inferiori alle aspettative, pur riviste al ribasso. Ciò impedisce di ritenere che i documenti di programmazione economica avessero un minimo di fondamento e credibilità. Se poi si considera che i promotori avevano iniziato la loro attività e avevano assunto l'impegno di aprire quattro centri di vendita in Svizzera, che imponevano l'acquisizione di fondi valutati in almeno fr. 6 milioni, pensando addirittura di conseguire degli utili nel primo anno di attività, nonostante potessero contare sul solo aiuto di Coop Immobilien AG e Coop (Fr. 1.5 milioni circa) e sulla sola speranza di poter raccogliere altro denaro da terzi, senza sapere come e da chi, si deve concludere che tanto __________, quanto la ricorrente, sono incorsi in atti che, in una valutazione generale, ben possono essere configurati di cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 cifra 1 CP. A causa della sua sottocapitalizzazione, __________ era destinata al fallimento. Il buco causato di fr. 9.5 milioni è la prova più evidente di questi errori di programmazione aziendale, che ha poco a che vedere con l'errata - e pur rilevante - valutazione delle vendite riferite all'anno 2004.
Coloro che hanno investito nella società hanno creduto nel progetto che è stato loro sottoposto, perché sono stati tratti in errore da chi voleva limitare o scongiurare le perdite, ritenuto che è impensabile che i finanziatori dell'ultima ora, se fossero stati debitamente informati, avrebbero immesso dei fondi in una società che, come ha avuto modo di precisare il primo giudice, era già tecnicamente fallita.
3.2.3. La ricorrente contesta, altresì, che __________ ha proceduto a spese eccessive - ovvero sproporzionate - per l'allestimento del punto vendita del __________, che il primo giudice ha accertato essere di fr. 1.5/1.6 milioni (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 19 e consid. 24, pag. 29), quando negli altri punti vendita la spesa è stata limitata fra fr. 209'000.- e fr. 350'000.-, su di un budget preventivato di ca. fr. 2.5 milioni (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 19).
La ricorrente contesta, da un lato, l’accertamento operato dal primo giudice secondo cui i costi per il citato allestimento ammontavano a fr. 1.5 milioni e, dall'altro, sostiene che la spesa in questione trovava la sua giustificazione, atteso che questo centro doveva rappresentare il fiore all'occhiello e il biglietto da visita da mostrare a coloro che erano entrati in relazione d'affari con __________, in vista di vendere prodotti di prestigio del made in Italy.
La giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che sono spese sproporzionate tutti quegli esborsi che appaiono esagerati rispetto alle risorse del debitore, o che hanno una fievole giustificazione commerciale. Il carattere eccessivo della spesa va, quindi, valutato in relazione alle condizioni economiche dell'imprenditore al momento in cui la spesa è effettuata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che sono, di norma, spese eccessive quelle correlate a viaggi, inviti o missioni il cui risultato non è assolutamente proporzionato ai fondi investiti così come sono spese eccessive ai sensi del citato disposto i prelevamenti importanti da conti societari da parte degli organi della società, l'erogazione di mutui a persone che non offrono sufficienti garanzie (DTF 6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.3), come pure l'acquisto di mobilio lussuoso, allorché le condizioni finanziarie della società sono precarie, l'acquisto di stock spropositati, l'acquisto e il nolo di vetture di lusso o l'esposizione di note spese sontuose non necessarie al buon funzionamento dell'impresa (DTF 6P.169/2006 consid. 9.2.1).
Orbene, in ordine alla cifra che è stata spesa, la stessa è stata prospettata a __________ e alla ricorrente nel corso di un loro interrogatorio sulla base di rilievi che emergevano dalla contabilità al 31 dicembre 2004 (A6 pag. 3).
In concreto, la censura ricorsuale riguardo l’accertamento del costo dell’allestimento del primo punto vendita (suddiviso in 12 negozi in miniatura) non è fondata ritenuto che emerge dal bilancio patrimoniale __________ al 31 dicembre 2004 (allegato A all'A6 e AI 105) che, come è stato precisato dal primo giudice (considerando 12), essi hanno raggiunto la cifra di fr. 1'456'976.80, ossia poco meno di fr. 1.5 milioni, ma poco più di quanto è stato erogato da Coop Immobilien AG e Coop all'inizio di questa avventura imprenditoriale (fr. 1'450'000.-; AI 105 rapporto EFIN pag. 16 e 17).
Infondata appare, pure, la censura riguardo la valutazione di tali costi nell’ottica dell’art. 165 cifra 1 CP. Infatti, avuto riguardo alle circostanze, si deve ritenere che questa spesa, valutata tenendo conto di una visione globale degli impegni che aveva assunto __________ che - lo si ricorda - si era obbligata ad aprire non già uno, ma ben quattro punti vendita in Svizzera, era eccessiva. Difatti __________ (e per essa __________ e RI 1) hanno praticamente investito tutte le risorse che avevano a disposizione inizialmente per l'allestimento del negozio al __________. È ben vero che ad inizio autunno, allorché sono stati aperti gli altri tre centri, sono confluiti nelle casse di __________ altri fondi (cfr. considerando precedente), ma è altrettanto vero che la società doveva far fronte al pagamento degli oneri correnti - molto elevati - e a quelli dei fornitori. È, quindi, senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto tale spesa sproporzionata rispetto alle risorse di __________ e, pertanto, ha ritenuto che detto esborso costituisce una grave violazione degli obblighi che competono ad amministratori oculati ed attenti. Le spese preventivate per gli altri tre punti vendita erano, infatti, sensibilmente inferiori e variavano fra i fr. 267'000.- di __________, i fr. 209'000.- di __________ e i fr. 350'000.- di __________ (T4 pag. 4).
3.2.4. Entrambe le condotte rimproverate ai due accusati sono di natura tale per cui può essere senza arbitrio ritenuto che esse, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, pur senza esserne state le uniche o la causa diretta, hanno causato il dissesto della società o, quantomeno, lo hanno favorito (DTF 115 IV 41 consid. 2; 6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.4; Trechsel/Ogg, op. cit. N. 10 ad art. 165; Corboz, op. cit. N. 38-41 ad art. 165).
Al proposito, va detto che, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla natura causale non può essere un giudizio di dettaglio giacché dopo il fallimento non è sovente più possibile stabilire che influenza abbia potuto avere ogni singolo atto sull'evoluzione della situazione dell'impresa (DTF 6P.168/2006 del 29 dicembre 206 consid. 8.2.1; 123 IV 195 consid. 2).
3.3. Con il gravame la ricorrente si duole, inoltre, che la sentenza non stabilisce quali specifici comportamenti le possono essere addebitati, considerato che a lei non competevano funzioni legate alla conduzione finanziaria della società ma doveva, invece, occuparsi dell'allestimento dei punti di vendita e partecipare a quelle riunioni in cui le sue conoscenze linguistiche potevano tornare utili.
In poche righe - lamenta la ricorrente - il primo giudice, pur dando atto che il suo ruolo era subordinato a quello di __________, le attribuisce una responsabilità di condivisione e omette di precisare in che misura il suo comportamento è stato biasimevole.
3.3.1. L'aspetto soggettivo della cattiva gestione ha suscitato vive controversie in dottrina fra coloro che, dopo la modifica del testo di legge, sostengono che l'infrazione può configurarsi solo col dolo eventuale (tesi minoritaria) e quelli invece che ritengono che, come in passato, è sufficiente la negligenza grave (tesi dominante). La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di chiarire che il nuovo testo non ha fatto altro che riprendere e completare l'enumerazione degli atti di cattiva gestione dell'articolo previgente. La revisione non ha, quindi, modificato la natura degli atti punibili. Col che, pur avendo lasciato aperto il tema in talune decisioni (ad es. DTF 6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.5), l’Alta corte ha ammesso che i principi sviluppati dalla prassi precedente la modifica rimangono applicabili (DTF 6P.164/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 9.3.3; 6P.168/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 8.3.3.), ossia che il reato di cattiva gestione può essere commesso anche per negligenza grave (DTF 6B_492/2009 del 18 gennaio 2010 consid. 2.2; 6P.29/2007 del 27 aprile 2007 consid. 11.1). Secondo la giurisprudenza pubblicata prima della modifica, è sufficiente che il reo abbia causato o aggravato l'insolvenza con una grave negligenza, ritenuto che l'intenzione di provocarla non è necessaria. L'autore deve, per contro, avere saputo che l'atto o l'omissione che gli è addebitata poteva contribuire a cagionare o ad aggravare l'insolvenza (DTF 115 IV 41 consid. 2).
3.3.2. Orbene, su questo punto il gravame è appellatorio. La sentenza impugnata non liquida in poche frasi gli elementi che hanno determinato il giudice a ritenere che ella aveva agito consapevolmente. In ordine alla dotazione insufficiente del capitale sociale per poter allestire ed aprire i quattro punti vendita, il primo giudice, senza alcun arbitrio, ha ritenuto che, al momento della stipula del contratto con Coop Immobilien AG e Coop, l’insorgente non poteva non sapere quali fossero gli obblighi che aveva assunto __________, né poteva ignorare che i fondi messi a disposizione della mutuante erano gli unici e che con essi si sarebbe dovuto, non solo aprire il __________ di __________, ma anche gli altri tre negozi con una superficie di vendita di mq 800/1000 (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 13; verb. dib. pag. 15). La ricorrente, nel suo interrogatorio del 25 agosto 2005 (A3, pag. 3), ha riferito che, nel mese di marzo/aprile del 2004, allorché sono stati aperti i negozi del __________ e quello di __________, ha rilevato che __________ si era rivolto a Banca e a per poter ottenere dei finanziamenti, che sono stati rifiutati. Parimenti, la donna era consapevole che la liquidità era sufficiente “per poter portare avanti la gestione dei due negozi già aperti, ma non permetteva l'apertura di altri due centri che erano già stati preventivati” (A3, pag. 3). A questo proposito, la ricorrente ha pure precisato che, al momento in cui è iniziata questa attività, era chiaro a tutti che la società “non disponeva dei mezzi finanziari necessari” (A2 pag. 2; sentenza impugnata, consid. 7, pag. 13) e che, nella primavera del 2004, insieme a __________, ella aveva incontrato __________ a __________, per riferirgli che, se non avessero ottenuto ulteriori finanziamenti, non si sarebbero potuti aprire i centri di __________ e __________. I due promotori, durante questo incontro, presero atto che Coop Immobilien AG non era intenzionata né a partecipare alla loro iniziativa imprenditoriale, né tantomeno ad erogare altri mutui a __________ (sentenza impugnata, pag. 23). La ricorrente non ignorava neppure che a questo incontro seguì quello del mese di luglio del 2004 (cui ha partecipato) con Coop Immobilien AG volto a ridiscutere l'ammontare delle pigioni e ad affrontare la trattativa per ulteriori finanziamenti, senza i quali non si sarebbe potuto proseguire nel progetto. Orbene, al termine di quella discussione, la ricorrente dovette prendere atto, unitamente a __________, che Coop Immobilien AG non era disposta ad erogare altri crediti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 23; verb. dib., pag. 15; verbale 9 luglio 2004 allegato al T3 teste _________ pag. 3). Parimenti, diversamente da quanto ha riferito al dibattimento, la ricorrente sapeva che __________ aveva dei problemi legati al pagamento delle pigioni (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 20), atteso che Coop Immobilien AG, proprio in occasione della riunione del mese di luglio del 2004, condonò a __________ buona parte delle pigioni che essa avrebbe dovuto pagare (cfr. verbale di incontro citato e sentenza pag. 23/24). La ricorrente non poteva neppure ignorare che l'avere deliberato lavori di appalto per l'allestimento del negozio del __________ per un ammontare di fr. 1.5 milioni circa, appariva, per dirla come il Presidente della Corte, un “gesto dissennato, non privo di megalomania” poiché in “questo modo la società veniva privata sin dall'inizio di tutte le (poche) risorse disponibili, e di fatto iniziava la propria attività operativa senza un solo centesimo di liquidità disponibile” (sentenza impugnata, consid. 13, pag. 19). I problemi di liquidità erano, peraltro, ben noti alla ricorrente, giacché lei, per acquistare nel mese di marzo/aprile 2004 una fornitura di vestiti da Benetton di fr. 300'000.-, ha dovuto far ricorso a terzi che ha dovuto rimborsare nel successivo mese di giugno con i fondi che erano stati erogati da Coop Immobilien AG (cfr. sentenza impugnata, pag. 22, consid. 15; A4 pag. 7 e A5 pag. 2). In queste condizioni sfugge ad ogni possibile critica l'accertamento della Corte delle assise correzionali (pag. 17) per cui “i promotori di __________ erano consapevoli delle difficoltà iniziali da attendersi per una nuova attività commerciale, e quindi per la loro”, con tutte le conseguenze che esse hanno comportato. La ricorrente - così come, peraltro, __________ - conosceva pure le risultanze del business plan (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 32) che prevedeva investimenti per ca. fr. 5,9 milioni, ovvero per un importo quattro volte superiore all’importo su cui la società poteva inizialmente contare.
In ordine alla spesa sproporzionata per predisporre il negozio del __________, si può senza arbitrio dedurre che la ricorrente - pur non conoscendo nel dettaglio la cifra che era stata spesa e contestando quella che era stata prospettata (fr. 1.6 milioni) da __________ (l’architetto che si era occupato della DL; T4 pag. 3) - ne conosceva perlomeno a grandi linee il costo non solo dal fatto che la donna ha sostanzialmente riconosciuto per esatto il dato contabile che le era stato riferito dal signor __________ dell'EFIN (A6 pag. 3). La ricorrente non poteva non saperlo perché presto la società si era trovata in una situazione di illiquidità, visto e considerato che già nel corso della primavera del 2004 si era incontrata con __________ in vista di chiedere a Coop Immobilien AG altri finanziamenti per poter proseguire. Ciò significava che, se non tutta, buona parte della somma che era stata erogata in precedenza dalla mutuante era stata dilapidata per l'allestimento del primo punto vendita in cui erano stati predisposti, in una sola area di vendita, ben dodici negozi che il primo giudice ha definito un “mausoleo, una piccola cittadella dello shopping” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 33). Ma non solo. La ricorrente aveva partecipato attivamente - poiché ciò rientrava nelle sue funzioni - con svariate visite, all'allestimento di questo punto vendita. E, infine, il teste __________ ha riferito che, alla fine di ogni mese, veniva stampato un bilancio intermedio che veniva valutato dal signor __________ e dalla signora RI 1, in vista di apportare i correttivi (T1 pag. 3). In queste circostanze, la conclusione secondo cui la ricorrente era pienamente consapevole dell'esborso spropositato rispetto alle possibilità di __________ per predisporre gli spazi di vendita del __________ non può certamente dirsi arbitraria. Pur avendo avuto un ruolo subordinato a quello di __________ (che è stato congruamente considerato nella commisurazione della pena), RI 1 ha, comunque, concorso all'adozione delle decisioni e alla pianificazione che ha portato al dissesto di __________.
4. L’insorgente sostiene, poi, che il primo giudice ha sbagliato accogliendo le pretese delle parte civili __________ in concordato preventivo, PC 2 e PC 1. In particolare, la ricorrente afferma che alla __________ in concordato preventivo non può essere riconosciuta la veste di parte civile, giacché detta società non è quella che aveva sporto la denuncia. Per effetto di una fusione delle due società, i diritti in capo alla denunciante sono passati alla __________ in concordato preventivo in forza di una cessione convenzionale. Col che a __________ in concordato preventivo, in quanto cessionaria, non spetta la veste di parte civile ed essa non può far valere alcuna pretesa nel processo.
4.1. Giusta l’art. 69 cpv. 1 CPP, ogni persona (fisica o giuridica) danneggiata moralmente o materialmente da un reato - ossia personalmente, direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico da un reato - può costituirsi parte civile nel processo (RtiD I-2010 n. 14, consid. 2.1 con numerosi rif.). Il ruolo privilegiato di parte lesa (e conseguentemente di parte civile) è, pertanto, giustificato solo se è, e rimane, riservato alla persona direttamente toccata dal reato. Ciò esclude i terzi che vi sono coinvolti solo in maniera indiretta, come i cessionari in forza della legge o di un contratto, gli azionisti o gli amministratori di una società (Rep. 1998, n. 101 consid. 2d; Marazzi, il GIAR, l’arbitro nel processo penale in: CFPG, pag. 37, 38; Rusca/Salmina/Verda, Commento del codice di procedura penale ticinese, n. 4 ad art. 69).
4.2. Nel suo gravame, la ricorrente non contesta che, per effetto della fusione - per assorbimento - fra la __________ e la PC 3, __________ ha assunto tutti gli attivi e i passivi della PC 3. In concreto, ci troviamo confrontati non già ad una cessione convenzionale - come sembra sostenere la ricorrente - ma ad un vero atto di successione universale di tutto il patrimonio di una società (quello della PC 3). In queste evenienze, ossia in caso di successione universale, alla stessa stregua degli eredi che subentrano nei diritti del de cujus (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 4 all’art. 69; Piquerez, Procédure pénal suisse, ed. 2000 nota a piè di pagina 5 alla nota marginale n. 1312, pag. 293), occorre riconoscere questi diritti anche ad una società che riprende gli attivi e i passivi (il patrimonio) di un'altra per effetto di una fusione. Per il che alla __________ in concordato preventivo, che è subentrata nei diritti della PC 3, compete la veste di parte civile.
4.3. Rimane da decidere se __________ in concordato preventivo può avanzare delle pretese nel processo penale accanto alla massa fallimentare di __________. Le disposizioni degli art. 163 segg. CPP, che governano i crimini e i delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti, tutelano prevalentemente le pretese dei creditori nell’ambito della procedura di pignoramento e in quella fallimentare (Brunner, Basler Kommentar, ed. 2003 n. 7 ad art. 163). In dottrina non è sempre chiaro chi - l'amministrazione del fallimento o i singoli creditori - possa assumere la qualità di parte civile (Brunner, op. cit. N. 37 ad art. 163; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed. Zurigo, n. 508 e nota a piè di pagina 140 con rif.). La CRP ha già avuto modo di chiarire che, nell’ambito di procedimenti per reati fallimentari, si deve riconoscere la veste di parte civile tanto ai creditori, quanto all’amministrazione del fallimento, quali danneggiati nel procedimento relativo all’esercizio dell’azione civile nel processo penale (CRP 7 dicembre 2004 inc. n. 60.2004.222 consid. 2.2 e 2.3; Brunner, op. cit. N. 38 ad art. 163). Ne discende che __________ in concordato preventivo può far valere le sue pretese di risarcimento in sede penale, indipendentemente dalle argomentazioni sviluppate dal giudice di prima istanza in ordine alla cessione dei diritti ai creditori ai sensi degli art. 260 LEF e 757 CO. Resta inteso che le pretese di risarcimento non possono essere fatte valere due volte. Se le stesse vengono riconosciute ad un creditore, di ciò si deve tener conto per i diritti che vengono avanzati dalla massa fallimentare. In concreto, il presidente della prima Corte non ha riconosciuto alcunché alla massa fallimentare nell’ambito di questo procedimento, per cui il tema neppure si pone.
5. In ordine al risarcimento del danno, l'insorgente si duole che il presidente della Corte ha liquidato il danno riferito alle spese legali di __________. in concordato preventivo per la somma di fr. 38'308.50. In concreto - sostiene la ricorrente - il danno andava considerato nell'ambito dell'assegnazione delle ripetibili per la cui determinazione il giudice avrebbe dovuto riferirsi alla LAvv - accertando l’esorbitanza della tariffa oraria di fr. 385.- - così come avrebbe dovuto tenere conto della parziale soccombenza in seguito al decreto di non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico per il reato di truffa di modo l’importo assegnato a tale titolo non avrebbe dovuto superare i fr. 10'000.-.
5.1. Contro i dispositivi di una sentenza penale che decidono pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale d'appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile (art. 268 cpv. 1 CPP). Scopo della norma è quello di evitare che la Corte di cassazione e di revisione penale sia chiamata a statuire sulla fondatezza di pretese civili, ciò che esula manifestamente dalle sue attribuzioni. Per tale motivo il termine di ricorso al Tribunale d'appello contro i dispositivi che decidono pretese di risarcimento decorrono solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale (art. 269 CPP). In materia di ripetibili, la situazione non manca di analogie nel senso che, statuendo sulle spese, l’autorità penale decide simultaneamente se e in che misura siano da attribuire ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Quest’ultima norma è stata introdotta come base legale per ovviare al sistematico diniego di ripetibili, contrario all’art. 9 Cost. (CCRP 17 agosto 2004 inc. 17.2002.72 consid. 9a; RDAT I - 1994 n. 83 pag. 212 ; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP, dell’8 novembre 1994, pag. 13 a metà). Non vi è motivo tuttavia, in questo caso, perché il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili debba essere impugnato al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile. Intanto perché non avrebbe senso deferire a un'autorità civile il giudizio sulle spese di un procedimento penale. In secondo luogo perché il giudizio sulle ripetibili non si identifica con quello sul risarcimento del danno: anzi, un danno risarcibile per i costi causati da un procedimento giudiziario sussiste nella sola misura in cui non sia coperto dall'eventuale indennità per ripetibili (Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, n. 14 in fine ad art. 41 con richiamo a SJ 123/2001 I 154 nel mezzo). Ciò premesso, nulla osta a che sull'indennità per ripetibili statuisca questa Corte.
5.2. L'art. 9 cpv. 6 CPP non indica né in che consistano precisamente le spese ripetibili, né a quali principi occorra attenersi per definirle. L'art. 10 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito Regolamento), definisce ripetibili la partecipazione all'onorario e alle spese sopportate nell'interesse del cliente. Nel caso in esame, __________ in concordato preventivo ha richiesto la rifusione tanto delle spese, quanto dell'onorario di patrocinio per l'assistenza prestata dal suo patrocinatore. L'art. 12 del Regolamento dispone che nelle pratiche il cui valore non è determinato o determinabile, come nel processo penale, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa oraria di fr. 280.-. Simili importi sono stati considerati adeguati dal Consiglio di moderazione (ad es. BOA 30 pag. 40, BOA 32 pag. 40). Di conseguenza, la tariffa oraria esposta dall'avv. __________ di fr. 385.- l'ora (TPC 24; all. 6), riservato un patto diverso con il cliente (art. 10 cpv. 2 Regolamento), risulta eccessiva alla luce dei principi che governano l'assegnazione delle ripetibili, anche per casi relativamente difficili come quello in rassegna. Le ripetibili devono, quindi, essere fissate in fr. 280.- l'ora. Posto che non è stata mossa alcuna obiezione riguardo l’esposizione di 92 ore e 45 minuti da parte del patrocinatore della parte civile, la CCRP non ha motivo di distanziarsene. L'onorario per ripetibili ammonta a fr. 25'970.-. A ciò si devono aggiungere le spese, forfettariamente calcolate nella misura del 4% dell'onorario, ovvero fr. 1'038.80, in conformità dell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento citato. Complessivamente le ripetibili ammontano quindi a fr. 27.008.80 (fr. 25'970.- di onorario e fr. 1'038.80 di spese).
5.4. La ricorrente pretende che le ripetibili devono essere commisurate al grado di soccombenza e, quindi, che si debba tener conto del fatto che la procuratrice pubblica ha emanato un decreto di abbandono e che non tutti gli addebiti contemplati nell'atto di accusa hanno concorso a formare oggetto di condanna.
Invero, in data 27 giugno 2007 la PP ha pronunciato un decreto di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati per i reati di truffa, appropriazione indebita ed amministrazione infedele (AI 154). Tuttavia, alla CCRP non è parso che, nell'economia del procedimento, l'istruttoria sia stata resa più difficoltosa e più lunga per il fatto che la PP ha istruito non solo il reato di cattiva gestione, ma anche quelli che hanno formato oggetto di abbandono. Inoltre, se è vero che non tutti gli addebiti che sono stati mossi alla ricorrente nell’atto di accusa sono stati confermati dal giudice di prima istanza, bisogna considerare che la ricorrente è stata prosciolta soltanto per taluni episodi, che il reato che si è consumato sarebbe, comunque, rimasto uno solo e che la pluralità di atti che potevano configurare una cattiva gestione dovevano essere valutati nell'ambito della commisurazione della pena (cfr. considerando 3.1 di questa decisione). Ferme queste premesse, e rilevato inoltre che l’azione penale è competenza del procuratore pubblico cui spetta, in particolare, la redazione dell’atto di accusa, non si può, in concreto, considerare che la parte civile sia risultata soccombente. In queste senso, non si giustifica una riduzione delle ripetibili.
6. Da ultimo, la ricorrente contesta che ricorrano i motivi per il mantenimento del sequestro conservativo sui conti bancari degli accusati e, in particolare sui suoi averi, ovvero sul conto corrente n. c/o __________.
6.1. Il primo giudice ha deciso il mantenimento del sequestro conservativo sul conto citato (oltre che su quello di __________) per garantire il pagamento degli importi riconosciuti alle parti civili. Nulla ha detto, però, né riguardo la base legale di tale sequestro né riguardo le sue motivazioni (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 38).
6.2. Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del risarcimento - e meglio, del risarcimento equivalente di cui al cpv. 1 CP, ordinato dal giudice quando i valori soggetti a confisca non sono più reperibili - l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato anche se non sono direttamente provento di reato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.
La misura del sequestro conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori confiscati per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art. 59 CP n. 172-174; Trechsel, K.K., n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003). Così come precisato dal TF, l’art. 71 cpv. 3 CP (art. 59 n. 2 cpv. 3 vCP) costituisce la base legale per il sequestro conservativo ad opera del giudice di beni anche a garanzia delle pretese risarcitorie delle parti civili (STF 16.10.2003 6P.94/2003+6S.246/2003).
Tuttavia, presupposto del sequestro conservativo a favore della parte civile è l’esistenza di una pretesa risarcitoria dello Stato ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP assegnata, su sua richiesta, al danneggiato in forza dell’art. 73 CP.
6.3. A norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento equivalente ha, dunque, un ruolo sostitutivo della confisca e, in quanto tale, non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (DTF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99 ad art. 70-72). Il risarcimento equivalente soggiace, quindi, alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit.; N. 105 ad art. 70-72). Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile provvedimento, deve accertare che l'infrazione che si è consumata era generatrice di profitti e che valori patrimoniali provento del reato sono stati incorporati nel patrimonio dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo. Questi indebiti profitti possono configurarsi mediante un aumento degli attivi, ma anche con una diminuzione dei passivi (Schmid, op. cit. n. 102 ad art. 70-72 CP; Baumann, Basler Kommentar, N. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I n. 7 all'art. 71).
6.4. Nel caso in esame non si può certo sostenere che l'infrazione che è stata consumata dalla ricorrente sia stata generatrice di profitti. La sua condotta costitutiva di reato ha generato a __________ perdite per ca. 9.5 milioni, senza che l’autrice abbia tratto da essa alcun beneficio.
La situazione non si pone negli stessi termini per __________, che è stato condannato anche per amministrazione infedele aggravata.
In queste condizioni, non vi sono gli estremi per ordinare in favore dello Stato un risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP e, quindi, nemmeno vi sono gli estremi per un’assegnazione alla parte civile di tale risarcimento ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 lett. c: il conto corrente n. di RI 1 c/o __________ deve, perciò, essere dissequestrato.
7.Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti nella misura di 2/10 a carico dello Stato e per i rimanenti 8/10 a carico di RI 1. La ricorrente rifonderà alla parte civile __________ in concordato preventivo fr. 800.- per ripetibili ridotte.
Non vengono assegnate ripetibili a PC 1, che ha preso posizione senza far ricorso ad un patrocinatore.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
- il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è modificato come segue:
“4. __________ e RI 1 sono condannati a pagare, in solido, complessivi fr. 141'691.50 alle PC __________ in concordato preventivo, PC 2 e PC 1.
Detto importo va suddiviso tra le tre parti civili citate in proporzione dei crediti di fr. 368'205.85 per __________ in concordato preventivo, fr. 109'809.55 per PC 2 e fr. 213'078.80 per PC 1.
__________ e RI 1 sono, inoltre, condannati a pagare, in solido, fr. 27'008.80 per ripetibili alla PC __________ in concordato preventivo”.
- il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è modificato nel senso che è dissequestrato il conto corrente n. di RI 1 c/o __________.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti nella misura di 8/10 a carico di RI 1 e per il resto a carico dello Stato. RI 1 rifonderà a __________ in concordato preventivo la somma di fr. 800.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.