Incarto n.
17.2010.46

Locarno

17 gennaio 2011/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale                                

 

 

 

composta dei giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

 

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

 

 

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 9 settembre 2010 da

 

 

RI 1

 

patrocinato dall' PA 1

 

 

contro la sentenza emanata il 2 agosto 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei sui confronti e nei confronti di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4

 

 

 

 

 

esaminati gli atti;

 

posti i seguenti

 

punti in questione:

 

                                   1.   Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

 

                                   2.   Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 2 agosto 2010, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:

- furto aggravato, siccome commesso per mestiere e in banda, per avere, nel periodo 24 gennaio 2009 - 4 novembre 2009, in diverse località dei cantoni __________, in correità con terzi, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, in 94 occasioni, ripetutamente sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui, per un valore complessivo denunciato di circa fr. 825'000.-;

- ripetuto danneggiamento, per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, al fine di commettere i furti e tentati furti di cui sopra, in 93 occasioni, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili cose mobili altrui, causando un danno dichiarato di circa fr. 346'000.-;

- ripetuta violazione di domicilio, per essersi, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, in 92 occasioni, indebitamente introdotto nell’altrui proprietà contro la volontà dell’avente diritto.

In applicazione della pena, il primo giudice ha condannato RI 1 alla pena detentiva di due anni e due mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e l’ha, inoltre, condannato a risarcire, in solido con gli altri correi, due parti civili, rinviando le altre parti lese al competente foro civile.

Il giudice di prime cure ha, inoltre, mantenuto il sequestro conservativo sull’importo di fr. 1'532.25 a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia mentre ha dissequestrato gli altri oggetti sequestrati a RI 1.

Infine, ha posto a carico di RI 1 e degli altri correi in solido il pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, con ripartizione interna di 1/5 ciascuno.

 

                                  B.   Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.

Dal settembre 2008 le autorità inquirenti avevano constatato un aumento dei furti con scasso perpetrati con le stesse modalità operative in aziende della zona del __________. Gli autori dei furti, una volta entrati nei locali delle ditte, sottraevano il denaro contante e il contenuto delle casseforti presenti aprendole mediante una smerigliatrice o attrezzi da scasso rinvenuti all’interno delle stesse ditte o sottratti in cantieri nelle vicinanze, o eventualmente asportandole e aprendole in un altro luogo. Gli inquirenti hanno, dunque, dato avvio ad una vasta operazione di polizia - denominata “spark” - nel cui ambito, il 4 novembre 2009, i cinque correi sono stati fermati a __________.

RI 1 è stato il solo a fornire ammissioni spontanee, sin dal primo interrogatorio, confessando che i sei componenti della banda (di cui uno sfuggito alla cattura), conosciutisi in esercizi pubblici di __________, avevano commesso vari furti con scasso in Svizzera e in Italia. I ruoli all’interno della banda erano ben definiti, anche se talvolta la composizione della banda variava. Una persona accompagnava i correi sulla scena del reato, trasportando le borse contenenti tute, passamontagna e gli attrezzi da scasso e controllando poi la situazione nei dintorni. Alcuni penetravano negli uffici, generalmente mediante lo scasso di finestre, cercando il denaro contante e aprendo le casseforti (in assenza di chiavi, scassinandole). Altri componenti della banda - fra cui RI 1 - facevano il palo. Al termine del colpo, gli autori si cambiavano, dividevano la refurtiva in parti uguali per, poi, tornare in Italia.

RI 1 ha ammesso senza riserve la partecipazione a 94 episodi di furti tentati o compiuti.

 

                                  C.   Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali RI 1 ha  inoltrato dichiarazione di ricorso.

Nei motivi del gravame, presentato il 9 settembre 2010, il condannato contesta la mancata concessione della sospensione condizionale parziale della pena, decisione che censura dal profilo della errata applicazione del diritto. Il ricorrente sostiene che il primo giudice, in violazione del diritto federale, si è limitato ad esaminare solo superficialmente le sue condizioni di vita e il rapporto fra il reato da giudicare e quello commesso anteriormente, dando eccessivo peso a criteri quali la recidiva specifica e la sua situazione economica, tralasciando invece di pronunciarsi su tutti gli altri aspetti pertinenti sollevati dalla difesa, quali la collaborazione e il pentimento dimostrato. Il ricorrente postula, dunque, la concessione della sospensione condizionale della pena di due anni e due mesi inflitta in primo grado in ragione di quattordici mesi (in subordine, tredici mesi), non opponendosi all’assegnazione del periodo di prova massimo.

Gli altri imputati condannati non sono, per contro, insorti contro il citato giudizio.

 

                                  D.   Con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore, senza formulare particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art  288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -  il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

 

                                   2.   Nel suo gravame, RI 1 critica la mancata concessione della sospensione condizionale parziale della pena, affermando che il primo giudice ha applicato ed interpretato in modo errato le pertinenti norme del codice penale e la giurisprudenza del Tribunale federale.

 

                               2.1.   Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha commisurato la pena da infliggere a RI 1 considerando di evidente gravità oggettiva l’intensità del movente criminale che ha spinto l’autore a compiere, rispettivamente tentare di compiere, ben 94 furti con scasso sull’arco di circa un anno (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 46). Oltre alla reiterazione dell’agire illecito e alla durata dell’attività delittuosa, il giudice di prime cure ha tenuto conto della scaltrezza e dell’organizzazione con cui agivano, della notevole determinazione e sfrontatezza della banda (che non si lasciava intimidire nemmeno dai sistemi di allarme) e, infine, della risolutezza evidenziata dal sobbarcarsi trasferte oltre frontiera per delinquere (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 46).

Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che l’attività delittuosa, non soltanto è stata fermata solo grazie all’intervento degli inquirenti, ma che essa era addirittura in via di espansione, essendosi dapprima limitata alla zona del __________e, in un’occasione (un mese prima dell’arresto), anche oltre __________ (consid. 15, pag. 46). In conclusione, la colpa degli accusati è stata ritenuta oggettivamente molto grave (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47).

 

                               2.2.   Dal profilo soggettivo, il primo giudice ha considerato l’età matura di RI 1 (classe 1973) - marito e padre di famiglia - e, dunque, la piena consapevolezza del suo agire e della reprensibilità delle sue azioni, rimarcando come egli abbia aderito liberamente all’attività illecita della banda (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47).

Sottolineato come RI 1 abbia già subito in Italia, nel 2001 e nel 2005, due condanne per il medesimo titolo di reato, il presidente della Corte ha considerato, quale motivo di attenuazione generica della colpa, la difficile vita dell’accusato che, obbligato ad abbandonare il proprio paese d’origine alla ricerca di un lavoro, si è ritrovato, dapprima,  a vivere nella clandestinità e, poi - ottenuto un regolare permesso visto il matrimonio con una cittadina italiana - a vivere comunque in ristrettezze economiche, dovendo provvedere al sostentamento proprio e della famiglia con un salario mensile di circa 500-700 Euro. In favore del ricorrente il primo giudice ha anche preso in considerazione il lungo periodo di carcere preventivo sofferto, la collaborazione prestata agli inquirenti, il suo ravvedimento e il comportamento processuale corretto (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47). Il giudice di prime cure ha, inoltre, precisato di avere particolarmente apprezzato - considerandolo un elemento di attenuazione della pena -  il fatto che RI 1 ha riconosciuto e confermato in aula che la banda aveva commesso dei furti anche in Italia (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47-48). 

 

                               2.3.   Valutando la questione dell’eventuale sospensione parziale della pena, il primo giudice ha precisato che essa “non si pone nei termini dell’assenza di prognosi negativa, ma in quelli - molto più restrittivi - della presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dei combinati art. 42 cpv. 2 e 43 CP”, che non ha considerato riunite nella fattispecie (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 48).

Dopo avere ricordato i principi giuridici applicabili, il primo giudice ha considerato che, in concreto, fanno difetto le circostanze particolarmente favorevoli che potrebbero relativizzare la portata di condanne precedenti ritenuto, in particolare, che le precedenti condanne subite da RI 1 riguardavano sempre furti e che la commissione dello stesso reato ma in una sua forma aggravata, “non costituisce circostanza particolarmente favorevole ma, semmai, alimenta seri dubbi sulla condotta futura” del condannato (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 49).

Inoltre, “a dispetto dei buoni propositi” proferiti dal condannato - ha, poi, precisato il primo giudice - la sua “consolidata situazione di precarietà professionale”, la mancanza di risorse e i debiti accumulati non possono che far temere che egli possa ricadere nell’illecito per far fronte ai propri bisogni (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 49 e 50).  

A questo proposito, il presidente della Corte delle assise correzionali ha, infine, considerato non “sufficientemente concreta per poter essere determinante” la prospettiva lavorativa fatta valere dal condannato. Pur rilevando che il giorno prima dell’arresto RI 1 era stato convocato da una ditta che si era dichiarata interessata ad offrirgli un posto come archivista, il primo giudice ha sottolineato che dalla documentazione prodotta (peraltro “silente al riguardo della consapevolezza del potenziale datore di lavoro circa le vicissitudini giudiziarie del candidato”) risulta che l’assunzione “deve comunque ancora essere convalidata” e che, dunque, “l’impiego prospettato non è una certezza, ma semmai un’eventualità”. Sulla questione, il primo giudice ha, infine, osservato che, “anche se così non fosse” - cioè, anche se la possibilità di lavoro fosse concreta -  si tratterebbe “certo di un elemento di valutazione positivo, ma da solo ancora insufficiente per permettere alla Corte di concludere per la presenza di circostanze particolarmente favorevoli” (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 50).  

 

                                   3.   Il ricorrente rimprovera, dapprima, al presidente della Corte delle assise di avere violato l’art. 50 CP motivando il rifiuto della sospensione condizionale parziale della pena “in un solo considerando (n. 17), lungo poco più di mezza pagina, e valente quale motivazione per due condannati”, nonostante quello fosse l’unico aspetto di una certa complessità in un procedimento in cui gli accusati erano rei confessi e la qualifica giuridica del reato non era contestata nonché omettendo di esaminare l’effetto dissuasivo di una sospensione della pena (ricorso, par. 9.1, pag. 7).

 

                               3.1.   Il ricorrente evoca, poi, i suoi precedenti penali sottolineando come, dal giugno/luglio 2003 sino ai furti oggetto del procedimento in esame, egli non abbia più commesso illeciti, (ricorso, par. 11.2, pag. 13).  Sostenendo che, se è vero che il momento determinante per calcolare se vi é stata recidiva ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP é il giorno della condanna, e non della commissione del reato, è anche vero che il momento della perpetrazione del reato deve, comunque, essere considerato affinché non venga a crearsi una “disparità di trattamento tra un imputato condannato poco dopo il reato e uno condannato magari alla distanza di parecchi anni dal reato”, il ricorrente sostiene che, se egli fosse stato processato in Svizzera invece che in Italia,  “il giudizio sarebbe sicuramente intervenuto prima” - ovvero a meno di due anni e mezzo dai fatti - e sarebbe, perciò, caduto fuori dal lasso temporale di cinque anni (ricorso, par. 12, pag. 13).

Il ricorrente sottolinea, poi, come la condanna intervenuta nel 2005 (interamente sospesa) sia stata cancellata a seguito dell’indulto promulgato in Italia e come, ciò nonostante (nonostante, cioè, egli non fosse più in regime di sospensione condizionale della pena),egli abbia continuato a comportarsi correttamente per 26 mesi. Questa circostanza - prosegue il ricorrente - è importante ai fini del pronostico sul suo futuro (ricorso, par. 12, pag. 14).

 

                               3.2.   Il ricorrente continua il suo esposto affermando che il primo giudice ha sbagliato considerando la natura “qualificata” della recidiva poiché l’art. 42 cpv. 2 CP è silente al riguardo e, in una recente sentenza del Tribunale federale, è stata accordata la sospensione ad un condannato che, come il ricorrente, aveva già commesso il medesimo reato (ricorso, par. 10.1.1, pag. 8).

 

                               3.3.   Il ricorrente sostiene, poi, che l’argomentazione del primo giudice relativa alla precarietà della sua situazione economica è in netto contrasto con il principio dell’uguaglianza davanti alla legge ex art. 8 Cost.: “verrebbe da pensare che coloro che rubano senza un vero bisogno, pensasi per esempio ai “colletti bianchi” (…) che delinquono con il solo movente egoista dell’arricchimento, grazie alla loro agiata situazione economica si vedranno concedere la sospensione della pena, mentre quelli che, come il ricorrente, sono stati spinti a rubare per far fronte ai bisogni propri e a quelli della propria famiglia, sono costretti a scontare l’intera pena (…), unicamente perché meno fortunati” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 8-9).

 

                               3.4.   Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di avere sbagliato considerando non  abbastanza concreta la prospettiva lavorativa rilevando come la sua difficile situazione finanziaria potrebbe “essere definitivamente sanata, se solo al ricorrente venisse accordata la sospensione condizionale” poiché “per la prima volta in tutta la sua vita” egli  “ha trovato un lavoro, quale archivista presso una ditta di elaborazione dati, la quale sarebbe disposta ad assumerlo da subito” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 9).

Il ricorrente sostiene di avere delinquito soltanto perché non aveva un lavoro: è un errore, quindi, non considerare, a suo beneficio, che ora egli ne potrebbe avere uno. Non considerando ciò, e non considerando che egli ha collaborato, mostrato pentimento e volontà di emendamento ed ha iniziato a lavorare in carcere non appena gli è stato concesso, il primo giudice gli ha negato la sospensione condizionale per una colpa che egli non ha, ovvero quella di essere povero (ricorso, par. 10.1.2, pag. 10).

Il ricorrente prosegue nel suo esposto ricordando  le delusioni professionali da lui patite in __________e l’impossibilità di trovare un lavoro regolare in Italia, anche dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno a seguito del matrimonio e sottolineando come solo alla vigilia dell’arresto gli sia stato offerto un lavoro quale archivista presso la ditta __________ e rilevando che il relativo contratto non è stato formalizzato soltanto poiché non è noto il momento della scarcerazione (ricorso, par. 15.5, pag. 19 e 20). Secondo il ricorrente, che a tal fine ha prodotto una nuova dichiarazione del presidente del Consiglio d’amministrazione della società, il nuovo datore di lavoro “sarebbe disposto ad attendere la scarcerazione del ricorrente per poter formalizzare la sua assunzione” ma solo a condizione che essa intervenga “in tempi ragionevolmente brevi” (ricorso, par. 15.5, pag. 20).

 

                               3.5.   Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di non avere seriamente considerato le scuse offerte e il pentimento mostrato e di avere, con ciò,  violato il principio della prevenzione speciale in quanto è evidente che, più durerà la privazione di libertà, più la sua situazione economica peggiorerà e, di conseguenza, più aumenterà - secondo il ragionamento del primo giudice - il rischio di recidiva (ricorso, par. 10.1.2, pag. 12).   

Infine, il ricorrente si diffonde su quelle che, a suo avviso, sono ulteriori circostanze particolarmente favorevoli che il primo giudice avrebbe dovuto meglio considerare per la prognosi. Si tratta, da un lato, dei sensi di colpa che egli prova nei confronti della moglie e dei due figli che lo hanno cambiato e hanno “maturato in lui anche il proponimento e il profondo convincimento di non voler mai più rischiare di essere separato dalla famiglia, ciò che lo tratterrà sicuramente dal commettere nuove infrazioni” (ricorso, par. 15.1, pag. 17-18).  Si tratta, poi, ancora del pentimento e della sua piena collaborazione con gli inquirenti che dimostrano come egli abbia “preso piena coscienza del carattere reprensibile dei suoi atti non solo a parole, ma con atti concludenti e con sincero pentimento” ciò che esclude il rischio di recidiva (ricorso, par. 15.2, pag. 18). 

Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di non avere considerato come un’ulteriore circostanza dissuasiva la consapevolezza della durezza del carcere maturata nei dieci mesi (di cui sette alla __________) di carcerazione (ricorso, par. 15.3, pag. 19).   

Il ricorrente censura, poi, la mancata considerazione, in violazione del diritto federale, degli effetti prevedibili e assolutamente nefasti che l’esecuzione totale della pena avrà su di lui. La mancata concessione della sospensione condizionale parziale provocherà, non soltanto l’aumento dei debiti già in essere e dei rischi di sfratto della famiglia, ma anche la diminuzione di tutti i buoni propositi e della volontà di emendamento del ricorrente, cui non si è voluto dare fiducia, e di conseguenza l’aumento del rischio di recidiva. Al contrario - continua il ricorrente - concedergli la sospensione della pena significherebbe dimostrargli fiducia, alimentando così il suo desiderio di non deludere nessuno e di guadagnarsi da vivere onestamente (ricorso, par. 16, 16.1 e 16.2, pag. 20 e 21).

Infine, nel gravame viene sottolineato che la concessione della sospensione condizionale parziale permetterebbe al condannato di superare la difficile situazione finanziaria in cui versa ciò che, insieme alla nascita del secondo figlio, attenuerebbe il rischio di recidiva diventando “circostanza particolarmente favorevole” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 11). 

 

                                   4.  

                               4.1.   Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’art. 106 CP (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire (cpv. 3).

Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente,  solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Quando la precedente condanna é stata inflitta all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).

 

                               4.2.   Giusta l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

La norma impone al giudice di motivare la sua decisione in modo sufficiente: ciò significa che, nella sua decisione, il giudice deve indicare gli elementi da lui considerati decisivi (sia quelli relativi al reato che relativi all'autore), in modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il giudice non è tenuto a diffondersi necessariamente su ogni fattore, né ad indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella commisurazione della pena. Egli deve, però, motivare in modo da permettere al condannato e, poi, all’autorità superiore di seguire e valutare il percorso che l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.4; del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre 2007, inc. 6B_472/2007, consid. 8.1 e rinvii; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2), ovvero a verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).

 

                                   5.   La censura di insufficiente motivazione è da respingere.

Infatti, come visto ai considerandi 2.1., 2.2. e 2.3., il primo giudice ha spiegato in modo lineare e, in ogni caso, sufficiente per permettere sia la formulazione di precise censure all’indirizzo della pronuncia da parte del ricorrente, sia il controllo da parte di questa Corte dei motivi per cui egli non ha ritenuto che, in concreto, vi fossero circostanze tali da escludere o da relativizzare la portata negativa sulla prognosi della condanna inflitta in precedenza ad RI 1.

 

                               5.1.   Per quel che concerne la presa in considerazione dei precedenti penali di RI 1 va rilevato quanto segue.

La prima delle due condanne da lui subite in Italia, datata 30 giugno 2001, è intervenuta oltre cinque anni prima della commissione dei reati qui in oggetto e non entra, dunque, nel lasso temporale previsto all’art. 42 cpv. 2 CP.

Diversamente, la seconda condanna - datata 6 ottobre 2005 - è stata pronunciata meno di cinque anni prima della commissione dei reati oggetto del presente procedimento e comporta, dunque, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.

Non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente secondo cui anche il momento della commissione del precedente reato (e non solo la data della condanna anteriore) deve essere “attentamente valutato”, onde evitare disparità di trattamento. La norma di legge disciplina, infatti, in modo chiaro il calcolo dei termini e non concede al giudice margine di apprezzamento per modificare l’applicazione del meccanismo della sospensione condizionale con l’introduzione di nuovi criteri.

Del resto, il lasso di tempo previsto dall’art. 42 cpv. 2 CP è uguale per tutti e non genera alcuna disparità di trattamento nella misura in cui viene sottoposta a condizioni più severe la concessione della sospensione condizionale della pena a tutti coloro che, già andati incontro ad una condanna penale e sanzionati con una pena non bagatellare, non riescono a conformarsi all’ordine giuridico nei cinque anni che seguono tale pronuncia nei loro confronti, e ciò indipendentemente dal lasso di tempo durante il quale (nel rispetto dei limiti dell’equo processo) essi sono rimasti in attesa di quel giudizio.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è privo di consistenza.

 

                               5.2.   Nemmeno può essere condiviso l’argomento secondo cui il precedente italiano non dovrebbe essere considerato poiché in Svizzera il giudizio sarebbe sicuramente intervenuto a meno di due anni e mezzo dai fatti, ovvero prima di quanto avvenuto in Italia, avendo per effetto che i nuovi reati commessi sarebbero caduti oltre il termine quinquennale dell’art. 42 cpv. 2 CP. La giurisprudenza permette, infatti, di fare astrazione dalla condanna inflitta in un altro paese solo in casi eccezionali, quando la condanna estera risulta in urto con i principi del diritto penale svizzero. Nella fattispecie, la condanna italiana a 12 mesi di detenzione e ad una multa per aver commesso furti in tre occasioni, sospesa condizionalmente e poi condonata a seguito dell’indulto (in aggiunta alla pena di 6 mesi di detenzione comminata nel 2001 per furto e porto d’armi, sospesa condizionalmente) non urta i principi generali del diritto penale svizzero e deve, pertanto, essere considerata per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.

Inoltre, il lasso di tempo trascorso fra i fatti e la condanna italiana del 6 ottobre 2005 - cioè, due anni e mezzo, o meglio poco più di due anni dall’ultimo dei tre episodi di furto sanzionati, commesso a fine luglio 2003 (cfr. classificatore RI 1 e PI 4, doc. AI 9) - non è certamente tale da rendere il procedimento estero viziato o iniquo al punto da non poter essere considerato per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP. Le argomentazioni del primo giudice resistono, pertanto, ancora una volta, alle censure.

 

                               5.3.  Quanto alla censura riguardante la considerazione della natura dei reati oggetto delle condanne, va, dapprima, sottolineato che il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto di avere commesso un reato della medesima natura di quello già sanzionato è un criterio rilevante ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP (la dottrina parla di medesimo schema comportamentale [Verhaltensmuster] dell’autore, cfr. Schneider/Garré, op. cit., ad art. 42 CP, n. 91) ma non determinante nel senso che, da solo, non sempre basta ad escludere la concessione della sospensione condizionale (cfr. STF 19 maggio 2009, inc. 6B.492/2008, consid. 3.2).

Ciò detto, va, comunque, sottolineato che, in casu, il primo giudice non ha negato la concessione della sospensione condizionale semplicemente rilevando l’esistenza della precedente condanna ma l’ha fatto soltanto dopo avere escluso, in un esame globale della fattispecie, la presenza delle necessarie “circostanze particolarmente favorevoli”.

Come visto sopra, infatti, il primo giudice ha, al proposito, dapprima, osservato che era rilevante ai fini della prognosi, non soltanto il fatto di avere commesso in precedenza un reato della medesima natura, ma soprattutto il fatto di averlo commesso in forma aggravata, poiché ciò denota una recrudescenza del comportamento delinquenziale di RI 1 tale da suscitare seri dubbi sul suo comportamento futuro. Quindi, il primo giudice ha trasposto tali elementi in un contesto più generale di cui ha valutato, nel loro complesso, le caratteristiche (che verranno esaminate in dettaglio nel prosieguo) per poi concludere di non potere ragionevolmente prevedere un emendamento futuro del ricorrente. Non è, pertanto, per essersi limitato a constatare che la condanna inflitta nel 2005 a RI 1 riguardava ancora il reato di furto che il giudice ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena.

La giurisprudenza citata dal ricorrente non gli giova nella misura in cui in quel caso l’autore - che come lui aveva commesso nuovamente il medesimo tipo di reato - beneficiava di altre circostanze particolarmente favorevoli che hanno permesso ai giudici dell’Alta Corte di formulare, ciò nonostante, una prognosi favorevole.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va respinto.

Non è seria - e, pertanto, da respingere senza grosse motivazioni - l’argomentazione secondo cui sarebbe sbagliato prendere in considerazione in senso negativo (come fonte di preoccupazione riguardo al comportamento futuro del ricorrente) l’escalation delinquenziale di RI 1, che oltre a commettere di nuovo lo stesso tipo di reato, lo ha fatto nella forma aggravata, da professionista del crimine (“specialisti del furto”, cfr. sentenza impugnata, consid. 15, pag. 46), unicamente perché tale elemento di valutazione non risulta menzionato espressamente all’art. 42 cpv. 2 CP.

 

                               5.4.   Nemmeno il primo giudice può essere censurato per avere considerato quale elemento negativo la difficile situazione economica del condannato. In una valutazione globale, non viola certamente il diritto federale l’argomentazione secondo cui la persistenza delle stesse difficoltà economiche che hanno spinto l’autore a delinquere è un elemento di preoccupazione che non permette di ipotizzare scenari di comportamenti futuri rispettosi delle regole nonostante gli indizi in senso contrario costituiti dalle condanne precedenti.

 

                               5.5.   Il ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver valutato in modo sbagliato le sue prospettive lavorative, giudicando la proposta della ditta __________ non sufficientemente concreta per essere determinante, in particolare ritenendo tale impiego solo un’eventualità futura e non una certezza. Alfine di comprovare la concretezza di tale proposta di impiego, RI 1 ha prodotto un nuovo documento nel quale il presidente del Consiglio d’amministrazione della ditta che lo assumerebbe si dichiara disposto ad assumerlo non appena scarcerato, sempre che ciò avvenga in tempi ragionevolmente brevi.

L’argomento ricorsuale si rivela non tanto una critica relativa all’applicazione del diritto, quanto una censura riguardante la valutazione delle prove. Il ricorrente rimprovera infatti al primo giudice di non avere considerato sufficientemente concreta la proposta di lavoro contenuta nella dichiarazione 12 luglio 2010 (doc. dib. 4). Tuttavia - invece di motivare se e in che modo il giudice abbia tratto da tale mezzo di prova conclusioni insostenibili, o ne abbia disatteso il senso e la rilevanza - il ricorrente si limita a produrre un nuovo documento, e meglio una nuova dichiarazione del datore di lavoro a dimostrazione che l’offerta d’impiego formulata è seria e concreta. Ciò non è ammissibile, in quanto in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del primo giudizio; nuove prove non sono pertanto ricevibili (CCRP, sentenza del 22 febbraio 2010, inc. 17.2009.30, consid. 2.3; CCRP, sentenza del 1° febbraio 2010, inc. 17.2008.11, consid. 1.2; CCRP, sentenza del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.18, consid. 2).

Il nuovo documento prodotto da RI 1 non può pertanto essere preso in considerazione per rimettere in discussione l’accertamento relativo alla mancata concretezza della proposta d’impiego. In assenza di una censura d’arbitrio debitamente proposta, tale circostanza deve essere considerata assodata.

Anche su questo punto il ricorso è dunque destinato all’insuccesso.

Resistendo, dunque, l’accertamento secondo cui la proposta lavorativa non è sufficientemente concreta, non si può rimproverare al primo giudice di avere concluso che non vi sono, in concreto, circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP.

 

                               5.6.   Anche la censura secondo cui il primo giudice non ha preso seriamente in considerazione le scuse e il pentimento di RI 1 deve essere respinta. Il primo giudice ha, infatti, precisato, nella sentenza impugnata, di avere preso atto  delle “parole di scusa e rincrescimento” espresse da RI 1 al dibattimento, così come della volontà di ritornare dalla propria famiglia e di lavorare onestamente. Tali buoni propositi sono, tuttavia, stati considerati alla luce della consolidata situazione di precarietà del ricorrente e, in questo contesto - in una valutazione che non denota alcun abuso del potere di apprezzamento concesso al primo giudice - non sono stati ritenuti sufficienti per adempiere le restrittive condizioni dell’art. 42 cpv. 2 CP. Il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (STF del 6 settembre 2007, inc. 6B_207/2007, consid. 4.2.4) concerne la presa in considerazione della buona collaborazione (rispettivamente della mancata collaborazione) dell’imputato durante l’inchiesta ai fini della commisurazione della pena: esso non gli può, dunque, giovare in relazione ai criteri di concessione della sospensione condizionale della stessa. In relazione al rifiuto della sospensione condizionale, nella pronuncia in questione il ricorso è stato accolto e gli atti rinviati in prima sede perché i giudici cantonali si erano basati unicamente  sul criterio della gravità della colpa senza formulare - a torto ma diversamente da quanto fatto dal primo giudice - alcun pronostico sul comportamento futuro del ricorrente.

Nemmeno gli altri elementi evocati dal ricorrente (i sensi di colpa che egli sostiene di provare nei confronti della moglie e dei due figli piccoli, la sofferenza cagionata dalla permanenza in carcere durante la nascita del secondo figlio e la consapevolezza di quanto sia duro il carcere) rappresentano circostanze tali da poter rimettere in discussione la valutazione del giudice di prime cure ritenuto che essi non sono manifestamente sufficienti, vista la condanna precedente e l’escalation delinquenziale rappresentata dai reati per cui il ricorrente è stato qui condannato, ad offrire garanzie quo alla non reiterazione di atti illeciti.

Per il resto, il peggioramento delle condizioni economiche, l’aumento dei debiti già in essere e il rischio di sfratto della famiglia cagionati dalla condanna ad una pena detentiva non sono argomenti pertinenti alfine di ottenerne la sospensione.

Ciò vale anche per la tesi ricorsuale secondo cui la mancata concessione della sospensione condizionale parziale significherebbe “rischiare di diminuire nel ricorrente, al quale non si è data fiducia, tutti i buoni propositi e l’emendamento raggiunto in questi dieci mesi di detenzione”, aumentando così il rischio di recidiva. Va infatti rilevato che il ricorrente ha già ampiamente goduto di fiducia da parte delle autorità penali: entrambe le precedenti condanne per furto del 2001 e del 2005 sono, infatti, state poste al beneficio della sospensione condizionale. Alla luce di queste circostanze, pretendere che la mancata concessione della sospensione sia un’ingiusta mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte dello Stato è argomento al limite del temerario.

In conclusione, va peraltro osservato che lo stesso ricorrente afferma di non avere mai sostenuto che nella sua difficile situazione siano date circostanze particolarmente favorevoli, quanto piuttosto che detta situazione potrebbe essere superata attraverso la concessione della sospensione condizionale parziale. Non è, tuttavia, in quell’ottica che l’art. 42 cpv. 2 CP permette la concessione della sospensione condizionale della pena.

Nemmeno su questo punto, quindi, il ricorso può trovare accoglimento.

 

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP TI).

 

Per questi motivi,

 

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            800.-          

b) spese complessive               fr.            200.-          

                                                     fr.         1'000.-          

 

sono posti a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

     

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente                                              La segretaria

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.